regolamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani

Transcript

regolamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
Ufficio del Piano di Zona Sociale
dell' Ambito Territoriale A 1
COMUNE DI ARIANO IRPINO
Capofila
________________________________________________________________________
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
erogato nei Comuni dell’ambito territoriale del Piano di Zona Sociale n. A1
Art.1
Oggetto
Il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso
e di fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, gestito in forma associata,
nell’ambito del Piano di Zona Sociale, dai 29 Comuni che costituiscono l’ambito territoriale n. A1.
Esso, pertanto, al fine di garantire unitarietà ed uniformità nella gestione degli interventi, si
applica ed è valido in tutti i Comuni dell’Ambito.
Art. 2
Obiettivi generali
Relativamente alla gestione associata del Servizio, Il Coordinamento Istituzionale per
l'attuazione del Piano di Zona Sociale A1 si propone i seguenti obiettivi generali:
• Istituire il servizio nei Comuni dell’Ambito in cui esso, allo stato, non è attivato;
• Eliminare la disomogeneità di prestazioni nel territorio;
• Potenziare e rafforzare il servizio, incrementando il livello qualitativo e quantitativo
delle prestazioni, e trovare più qualificate e capillari forme di attuazione nel territorio,
anche allargando il bacino d'utenza;
• Raggiungere l' ottimizzazione delle risorse attraverso una dettagliata e completa
convenzione con i soggetti del terzo settore che dovranno gestire il servizio, la quale, tra
l'altro, preveda, al fine di poter disporre sempre di personale qualificato, l'attuazione di
programmi di aggiornamento e di formazione professionale per gli addetti.
1
Art. 3
Principi
Il Servizio di Assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini anziani in situazione di
bisogno, residenti nei 29 Comuni che costituiscono l’ambito territoriale del Piano di Zona Sociale n.
A1.
Agli anziani potenziali utenti del Servizio Domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un
uguale trattamento per l’accesso ad esso e per la fruizione delle prestazioni.
La valutazione delle condizioni di bisogno finalizzata all’ammissione al servizio è effettuata
con interventi professionali, secondo quanto in dettaglio stabilito negli articoli seguenti.
Gli interventi si propongono di conservare il più a lungo possibile l’autonomia di vita e
l'autosufficienza fisica, mentale, domestica, sociale dei cittadini anziani, e di riattivarla nei casi in
cui sia stata più o meno gravemente compromessa dalla malattia o da altre cause.
L’organizzazione del Servizio è curata dalle “Antenne Sociali” ubicate sul territorio, le quali
opereranno in raccordo ed in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali interessate,
nonché in collegamento con i servizi sanitari operanti sul territorio.
Art. 4
Finalità
Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere
socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.
La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio,
favorire l'integrazione familiare e sociale evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente
di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.
Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:
a) la permanenza dell'anziano nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il
ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture
residenziali;
b) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
c) la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni
e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
d) il supporto in situazioni di emergenza familiare;
e) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di
isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.
2
Art. 5
Prestazioni
Le prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale da garantire sono, in
via generale, le seguenti:
a) prestazioni riferite al contesto di vita dell'utente:
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a
funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio e lavaggio della biancheria,
- preparazione dei pasti;
- acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
- indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed
extra familiare;
- stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
- coinvolgimento di parenti, amici, vicini;
- rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
- svolgimento di piccole commissioni;
- disbrigo pratiche varie;
- aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di
interesse dell' utente (Segretariato sociale).
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, ecc...);
- interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la compagnia, l'aiuto
nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
- aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno;
b) Prestazioni riferite alla persona al proprio domicilio:
- aiuto nella attività della persona;
- aiuto ad alzarsi dal letto;
- pulizia e cura personale, compreso prestazioni di podologia (cura e igiene del piede);
- vestizione;
- assunzione dei pasti;
- corretta deambulazione,
- uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare,
- mobilizzazione della persona costretta a letto;
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria,
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali;
- rilevamento della temperatura e del polso, e assistenza per la corretta somministrazione delle
prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anormalità evidenziate nel corso delle attività
lavorative, e di problemi che comportino interventi e programmi esterni.
3
Art. 6
Prestazioni aggiuntive
Oltre agli interventi di cui all’articolo precedente, potranno essere programmate ed erogate
agli utenti le seguenti ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei
servizi domiciliari rivolti agli anziani:
a) pulizie straordinarie, da effettuarsi anche con l'uso di macchinari, e piccola manutenzione
al domicilio dell'utente;
b) cura del servizio di lavanderia e stireria, eventualmente disposto in casi di particolare
difficoltà e bisogno dell'utente, ed effettuato da lavanderie convenzionate;
c) trasporto, consegna e somministrazione di pasti caldi al domicilio di utenti che,
eventualmente, non siano in grado di provvedervi da soli o con l'ausilio dell'operatore domiciliare;
d) accompagnamento dell'utente presso strutture sociali e sanitarie per cura, per visite
mediche, prelievi, controlli, per la tenuta dei contatti con il medico di base e gli operatori sanitari
dell'ASL;
e) accompagnamento dell'utente per attività ricreative e culturali, per l'effettuazione della
spesa, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali, ecc, nonché per l’accesso ad uffici
pubblici e lo svolgimento di pratiche amministrative urgenti e/o indispensabili;
f) aiuto in caso di ricovero presso strutture sanitarie o residenziali (cambio di biancheria,
disbrigo pratiche urgenti, etc.);
Art. 7
Prestazioni collaterali
Le prestazioni del servizio di Assistenza domiciliare potranno essere integrate, su proposta
dell’Assistente sociale referente e conforme disposizione del Responsabile dell'Antenna Sociale,
con altri interventi collaterali di servizio sociale professionale da parte di personale dell’Antenna
Stessa (Sociologo, Psicologo, Educatore, etc.).
Art. 8
Destinatari del Servizio
Potranno essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini anziani (da 60 anni
in poi se donne, da 65 anni in poi se uomini), residenti in uno dei 29 Comuni dell’ambito territoriale
A1.
La valutazione sull'ammissibilità del potenziale utente deve innanzitutto accertare
l'esistenza di un bisogno sociale derivante dall'incapacità di provvedere in piena autonomia ed
efficacia a se stessi. Pertanto, il servizio è rivolto ad anziani che siano in condizioni di non
autosufficienza, di parziale autosufficienza (anziani che conservano ancora una discreta capacita' di
movimento), a rischio di parziale autosufficienza, ovvero in condizioni di autosufficienza, ma che
vivano soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale.
Ferma restando la valutazione prioritaria da parte dei referenti dell'Antenna Sociale sul
territorio circa la rilevazione dello stato di bisogno, si determinano le seguenti priorità:
4
1) persone che sono nelle condizioni generali di ricovero in Istituto, ma che non trovano
collocazione immediata;
2) persone sole e per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in Istituto;
3) anziani soli o coppie di anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
4) persone dimesse da Istituto o da Ospedale in condizione di non autosufficienza temporanea;
Si ribadisce che, in ogni caso, nella presa in carico verrà concessa priorità assoluta alle
persone a basso reddito ed, in via generale, in situazione di disagio socio-economico.
Art. 9
Durata delle prestazioni
Il servizio di assistenza domiciliare dovrà mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e
nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze
dell’utente. Esso dovrà avere caratteristiche di elasticità e tempestività, ed essere in grado di
rispondere adeguatamente e con sollecitudine alle situazioni che presentano caratteristiche di
urgenza.
Il monte ore settimanale delle prestazioni verrà stabilito in rapporto alla condizione
personale del soggetto bisognoso di assistenza e, di norma, potrà variare da un minimo di 2 ore
settimanali ad un massimo di 6 ore, salvo situazioni di eccezionalità, urgenza e temporaneità.
Pertanto, erogazioni superiori alle sei ore settimanali possono essere attivate in casi eccezionali
sulla base di una documentata relazione dell’Assistente Sociale referente dell’Antenna sociale
competente territorialmente.
Il servizio si effettuerà, di norma, nell'arco di 6 giorni settimanali, compresi i prefestivi,
dalle ore 7,30 alle ore 20.
Il Servizio verrà erogato per un periodo massimo di un anno, prorogabile di anno in anno,
previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e della effettiva necessità di assistenza.
Per situazioni che presentino esigenze particolari potrà essere richiesta al soggetto esterno a
cui è affidato il servizio, l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi.
Potrà inoltre, in casi eccezionali, essere richiesta la copertura di interventi di emergenza durante la
notte.
L'eventuale richiesta di servizio di pronto intervento sarà rivolto ad anziani che vengono a
trovarsi in situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione,
assistenza, mantenimento.
5
Art. 10
Accesso al Servizio
L’intervento di Assistenza Domiciliare può essere avviato d'ufficio dai referenti territoriali
delle Antenne Sociali o richiesto direttamente dalla persona interessata, dai suoi familiari, dai
parenti, ovvero su segnalazione dei competenti servizi comunali, di altri servizi pubblici, Enti,
Associazioni o privati cittadini, informati di situazioni particolari di rischio sociale.
L’individuazione delle persone alle quali assicurare la presa in carico da parte del servizio
sociale e l’ammissione delle stesse ai servizi di assistenza domiciliare è affidata, in ambito
distrettuale, alle Antenne Sociali.
Le Antenne programmeranno gli interventi in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali interessate, d'intesa con il soggetto esterno affidatario del servizio, ed, eventualmente,
con il supporto dei competenti servizi della A.S.L. AV1.
L'Assistente Sociale competente territorialmente, o altra figura professionale inserita
nell’Antenna, effettuerà una visita domiciliare al richiedente del Servizio per una verifica dei
bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione dalla quale si rilevi la situazione
ambientale, sociale, psicologica ed assistenziale dell'utente. L’Assistente sociale, quindi,
programmerà e stabilirà un piano di intervento personalizzato, tenendo conto dei bisogni e delle
risorse dell'anziano e del suo nucleo familiare, con le indicazioni, in funzione degli obiettivi
assistenziali individuati, delle prestazioni e delle ore settimanali in cui si svolgera' l'assistenza.
L’ assistente sociale referente dell’Antenna opererà in accordo con la persona interessata e
con i propri familiari, nonché, eventualmente, con i servizi sociali e sanitari sul territorio e con il
medico di famiglia.
L’Ammissione al sevizio sarà quindi disposta dal Coordinatore dell’Antenna, il quale curerà
la successiva trasmissione del provvedimento all’Ufficio di Piano per la presa d’atto e per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Le Antenne Sociali, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, predisporranno tutto il
materiale a la modulistica necessaria per la richiesta di ammissione al servizio, compreso le
dichiarazioni e la eventuale documentazione da presentare, nonché tutto il materiale e la
modulistica necessaria per la gestione del servizio stesso.
Art. 11
Sospensione e chiusura del Servizio
La sospensione del servizio e/o la chiusura dell'intervento è disposta dal Coordinatore
dell’Antenna Sociale, previa valutazione, da parte dell'Assistente sociale, della situazione
complessiva del caso.
6
L'Antenna provvede a comunicare, in forma scritta, alle persone interessate le decisioni
assunte.
Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolti dal
Responsabile dell' Antenna referente che effettuerà le opportune verifiche.
•
•
•
•
Le attività di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:
richiesta dell'utente;
decesso dello stesso;
ricovero definitivo presso strutture residenziali;
qualora vengano meno i requisiti di ammissione.
•
•
Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese in caso di.
assenza temporanea dell'utente dal territorio;
ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.
Art. 12
Responsabilità e Coordinamento del Servizio
La responsabilità, il coordinamento ed il controllo del servizio di assistenza domiciliare è
affidato alle “Antenne Sociali” e sarà assicurato su base distrettuale.
In merito, le Antenne sociali, attraverso il Responsabile e le altre figure professionali in esse
inserite, avranno, tra gli altri, i seguenti compiti:
• Monitorare la domanda del servizio e valutare l’entità del bisogno sul territorio di
competenza, definire gli obiettivi, ottimizzare l’impiego delle risorse ed attuare verifiche
periodiche sui diversi aspetti del servizio stesso;
• Garantire agli utenti, nell’ambito dei vari Comuni, a parità di condizioni, un
trattamento omogeneo, qualitativamente e quantitativamente adeguato ai loro bisogni;
• Promuovere il collegamento con i Servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
• Stabilire e mantenere rapporti con le organizzazioni degli anziani presenti sul territorio;
• Fornire all’Ufficio di Piano ed al Coordinamento Istituzionale i dati e le indicazioni
necessarie per valutare la qualità del Servizio offerto e l’evoluzione delle esigenze degli
utenti;
• Accertare il regolare ed efficace svolgimento del servizio;
• Effettuare periodiche riunioni con i responsabili dei soggetti esterni affidatari del
servizio per l'analisi e la verifica degli interventi attuati.
• Intraprendere ogni utile iniziativa al fine di pervenire ad una gestione integrata dei
servizi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti, coordinando i rapporti con i
servizi sanitari, ed integrando il servizio domiciliare effettuato dai Comuni con l'ADI.
7
Art. 13
Compartecipazione degli utenti al costo del Servizio
Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tenuti a concorrere al costo delle
prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di
appartenenza.
La partecipazione economica degli utenti al costo del Servizio è fondamentalmente motivata
dalle seguenti ragioni:
- per equità rispetto agli utenti di altri servizi erogati a titolo oneroso;
- per privilegiare, a parità di condizioni, coloro che godono di un reddito inferiore;
- per favorire il coinvolgimento degli anziani e stimolarli alla partecipazione
nell’organizzazione del Servizio;
- per ridurre i costi a carico dei Comuni, con conseguente possibilità di ulteriore
ampliamento dell’assistenza.
Con apposito provvedimento del Coordinamento Istituzionale saranno stabiliti criteri
omogenei ed uniformi per la determinazione delle quote di compartecipazione degli utenti al costo
del servizio di assistenza domiciliare erogato nell'ambito territoriale. La quota a carico sarà
determinata in relazione a fasce di reddito, nell’ambito della quale sarà prevista una fascia di
esenzione per i nuclei familiari meno abbienti.
Art. 14
Estensione del Regolamento
Le norme di cui al presente Regolamento potranno essere applicate, in tutto o in parte, ai
servizi domiciliari che potranno essere attivati, nell'ambito del Piano di Zona Sociale, a cittadini di
ogni fascia d’età in condizioni di bisogno e con limitazione della propria autonomia funzionale, con
particolare riferimento ai portatori di handicap ed a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio
di emarginazione che non dispongono di sufficiente assistenza a causa del materiale impedimento
dei familiari a prestarla.
E' fatta salva, in ogni caso, la specificità dei servizi da erogare in relazione ai soggetti
beneficiari.
Art. 15
Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le
norme statali e regionali vigenti in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nel Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (adottato a norma dell'art.18, comma 2,
della legge n. 328/00), e quelle contenute nelle “Linee di programmazione regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali” (Deliberazione Giunta Regionale Campania n. 1826 del
4.5.2001, in B.U.R.C. del 29.6.2001).
8
Art. 16
Norme Transitorie
Le norme del presente Regolamento andranno in vigore, a regime, dal 1 gennaio 2003.
Nella fase transitoria, il Coordinamento Istituzionale, l'Ufficio di Piano e, non appena attivate,
le Antenne Sociali, porranno in essere tutti gli adempimenti e le attività necessarie per giungere, alla
data prevista, all' applicazione del Regolamento in tutti i Comuni dell'ambito.
Alla data di avvio della gestione associata, saranno utenti del servizio di assistenza
domiciliare:
a) tutti gli anziani, residenti nei Comuni dell’Ambito, che risultano già fruitori delle
prestazioni;
b) gli anziani, residenti nei Comuni in cui il servizio non è mai stato erogato, individuati
dalle rispettive amministrazioni comunali. Il numero di utenti da ammettere al servizio
nella fase iniziale e transitoria non dovrà, in ogni caso, superare il 2% della popolazione
anziana residente nei Comuni interessati.
Le ulteriori ammissioni saranno effettuate con criteri uniformi secondo le modalità previste
nell’apposito Regolamento unico.
Al fine delle ulteriori ammissioni, le Antenne Sociali sono fin d'ora impegnate a prestare
particolare e prioritaria attenzione ai Comuni nei quali il servizio non risulta ancora attivato, al fine
di pervenire, nei tempi previsti, ad un’Assistenza domiciliare agli anziani omogenea sull’intero
territorio dell’Ambito.
_____________________
REGOLAMENTO APPROVATO DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2002.
9