Fornitura di gas di laboratorio per il Centro Comune di

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ALLEGATO VIII AL CONTRATTO QUADRO DI FORNITURE N…
CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE
ARTICOLO 1 – Quadro normativo
Il Contraente, (di seguito definito anche "Datore di Lavoro") si impegna a rispettare, nei
confronti del personale destinato all’esecuzione del presente contratto (i "Lavoratori")
all’interno delle zone Controllate e Sorvegliate (congiuntamente le "Zone Classificate")
del Centro Comune di Ricerca (JRC) Sito di Ispra, le disposizioni di legge ed i
regolamenti che disciplinano la materia della Radioprotezione in Italia, in particolare la
normativa imposta dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e
integrazioni (il "Decreto 230/95").
I lavoratori autonomi sono tenuti ad adempiere alle disposizioni del presente allegato in
quanto applicabili.
Pertanto:
I Lavoratori che svolgono attività lavorative all’interno delle Zone Classificate del JRC
dovranno essere classificati, a cura del Datore di Lavoro e previa definizione delle
attività che questi debbono svolgere, come “Lavoratori Esposti di categoria A”,
“Lavoratori Esposti di categoria B” e “Lavoratori Autonomi e dipendenti da terzi
con particolari compiti nell’ambito aziendale (i "Lavoratori Non Esposti")” ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni del Decreto 230/95.
Il Contraente deve ottemperare agli obblighi descritti ai successivi articoli.
ARTICOLO 2 – Documentazione per l’accesso alle zone classificate
Il Contraente è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta per l’accesso al Sito di
Ispra e alle Zone Classificate.
Il Contraente deve altresì fornire, per ciascun Lavoratore che svolge attività nelle Zone
Classificate, prima dell’inizio delle attività, le informazioni specificate nei Moduli 1 e 2
allegati, a seconda che si tratti rispettivamente di “Lavoratori Esposti” o “Autonomi e
dipendenti da terzi, con particolare compito nell’ambito aziendale”
Il Contraente si impegna altresì a fornire la documentazione riguardante:
a) la qualifica del Lavoratore in conformità del contratto collettivo di lavoro che lo
lega al Contraente;
b) copia della polizza assicurativa contro il rischio di infortunio e malattia da
radiazioni ionizzanti (attestato di assicurazione dell’I.N.A.I.L., se Lavoratori
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italiani, dell’Ente assicuratore competente per gli Stati membri, o dell’Assicuratore
privato) per ciascun lavoratore interessato.
ARTICOLO 3 – Sorveglianza di radioprotezione
Nei periodi di permanenza lavorativa al JRC del Lavoratore, il Datore di Lavoro accetta
e assicura che la sorveglianza fisica di Radioprotezione sia effettuata seguendo le
procedure e le norme radioprotezionistiche adottate presso il JRC.
Queste sono disponibili, su richiesta, presso il Settore Radioprotezione.
E’ facoltà del Datore di Lavoro richiedere l’accesso al JRC dell’Esperto Qualificato
incaricato dal Contraente, al fine di realizzare misurazioni e prelievi necessari
all’adempimento del proprio compito lavorativo.
L’esperto Qualificato del Contraente si deve mettere in contatto con l’Esperto
Qualificato del JRC.
ARTICOLO 4 – Dosimetria pregressa
Il Contraente deve comunicare all’Esperto Qualificato del JRC la dosimetria pregressa
dei Lavoratori (per gli anni precedenti e per l’anno in corso) prima dell’inizio delle
attività.
Il JRC, in funzione della destinazione lavorativa, si riserva di non accettare, a suo
insindacabile giudizio, il lavoratore che sia stato esposto a dosi elevate in relazione alla
previsione di dose per l’esecuzione delle attività.
Inoltre, per i lavoratori classificati come “Lavoratori Esposti” il JRC si riserva di non
accettare, a suo insindacabile giudizio, quei Lavoratori che a seguito delle visite
mediche di cui agli artt. 84 e 85 D. Lgs. 230/95 siano stati classificati “idonei a
determinate condizioni”.
ARTICOLO 5 – Formazione sui rischi specifici
Prima della data di inizio della prestazione e di concerto con il Datore di Lavoro e con il
suo Esperto Qualificato, l’Esperto Qualificato del JRC informerà i lavoratori in merito
ai rischi specifici cui potrebbero essere esposti nei luoghi di prestazione delle attività e
alle norme interne di protezione radiologica secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (a)
del presente allegato.
Copia dell’attestato della formazione eseguita sarà consegnata ai Lavoratori e al Datore
di Lavoro.
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ARTICOLO 6 – Sorveglianza dosimetrica, analisi radiotossicologiche, misure
dirette di contaminazione interna; DPI
Il JRC fornirà, su richiesta del Contraente (Modulo 3), i necessari mezzi per la
sorveglianza dosimetrica individuale TLD, di concerto con l’Esperto Qualificato del
Datore di Lavoro.
Tutti i dispositivi di protezione individuale restano a carico del Contraente.
Al termine delle prestazioni svolte dall’Impresa presso il JRC, l’Esperto Qualificato del
JRC comunicherà al Datore di Lavoro e all’Esperto Qualificato del Datore di Lavoro le
letture dosimetriche dei lavoratori.
Analisi radiotossicologiche sugli escreti e misure dirette di contaminazione interna con
Whole Body Count (contatore del corpo intero) possono essere effettuate presso il JRC.
Il Datore di Lavoro è tenuto a contattare il Servizio Medico del JRC per stipulare un
apposito contratto per l’erogazione dei servizi di cui al precedente paragrafo, il cui
costo è a carico del Contraente (anche qualora richiesti dall’Esperto Qualificato del
JRC).
L’Esperto Qualificato del Datore di Lavoro ha l'obbligo di comunicare all’Esperto
Qualificato del JRC la periodicità richiesta per le analisi dirette e indirette di
contaminazione interna.
ARTICOLO 7 – Chiusura del dossier
Il Datore di Lavoro si impegna affinché i lavoratori prendano contatto con il Settore
Radioprotezione del JRC prima di lasciare in modo definitivo il Sito di Ispra, allo scopo
di chiudere il dossier relativo.
I dosimetri individuali TLD dovranno essere restituiti al Settore Radioprotezione.
ARTICOLO 8 – Inadempimenti
Ogni eventuale deficienza del Contraente nell’attuazione della normativa applicabile in
materia di radioprotezione o di qualunque clausola del presente allegato potrà costituire
inadempimento contrattuale ai sensi all'Articolo "Risoluzione da parte della
Commissione" delle condizioni generali di contratto.
Il JRC si riserva la più ampia facoltà di verifica e controllo nei riguardi dell’attuazione
della normativa di Radioprotezione da parte del Lavoratore, al fine di valutare
l'esercizio dell'azione di risoluzione contrattuale.
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ARTICOLO 9 – Obblighi dei lavoratori dell’impresa esterna
Il Contraente si impegna affinché il proprio personale assolva i seguenti obblighi:
a) partecipare ad un corso di formazione, precedente l’inizio effettivo del lavoro, sui
rischi specifici dovuti alle radiazioni ionizzanti e sulle procedure che regolano il
comportamento e l’esecuzione dei lavori all’interno della zona classificata1;
b) qualora sia ritenuto necessario, a giudizio dell’Esperto Qualificato del JRC,
sottoporsi, all’inizio, durante, e/o alla fine del periodo lavorativo presso il JRC di
Ispra, a tutti i controlli radiometrici (Whole Body Count, radiotossicologia, ecc.) atti
ad accertare l’eventuale presenza di contaminazione interna. Le spese per sostenere
questi controlli sono a carico del Contraente;
c) alla fine del periodo lavorativo presso il JRC di Ispra, restituire i dosimetri e
prendere contatto con il Settore Radioprotezione per la chiusura del dossier.
Il Contraente è tenuto altresì a far osservare al proprio personale le seguenti
disposizioni:
a) Seguire scrupolosamente le norme di Radioprotezione vigenti al JRC;
b) Riferire al Tecnico di Radioprotezione di zona ogni anomalia;
c) non introdurre e consumare cibi, bevande e sigarette all’interno dei locali
classificati come Zona Controllata;
d) non indossare gioielli, né utilizzare creme, rossetti, etc. in Zona Controllata;
e) all’uscita dalla zona Controllata, spogliarsi degli indumenti protettivi (che vanno
riposti negli appositi contenitori) e controllare l’eventuale presenza di
contaminazione radioattiva sulle superfici del corpo;
f) sottoporsi, durante la presenza nel JRC, a controlli ed ispezioni da parte del
Personale dei Servizi di Sicurezza e del Settore Radioprotezione, nonché da parte
del Servizio Medico e dell’Ingegnere di Sicurezza;
g) ogni altro obbligo di cui all'Articolo 68 del Decreto 230/95
ARTICOLO 10 – Comunicazioni dell’Impresa all’Esperto Qualificato
Nel caso di attività lavorativa che prevede l’impiego di lavoratori classificati come
“Lavoratori Esposti di categoria A” o “Lavoratori Esposti di categoria B”, il
Contraente, oltre che agli obblighi previsti dagli articoli precedenti deve ottemperare
altresì alle seguenti disposizioni:
a) fornire i certificati medici attestanti l’idoneità del proprio personale al lavoro in
presenza di radiazioni ionizzanti;
1
il Personale delle imprese esterne e i Lavoratori autonomi non potranno essere impiegati per lavori
diversi da quelli per i quali sono stati istruiti e sui quali sono stati informati
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b) comunicare immediatamente al JRC l’eventuale variazione di classificazione dei
lavoratori, intervenuta nel corso della prestazione e riscontrata in seguito alle visite
mediche di cui all’art. 85 D. Lgs. 230/95.
c) provvedere a tutti gli adempimenti legislativi che la nuova classificazione
comporta.
d) comunicare all’Esperto Qualificato del JRC il nominativo dell’Esperto Qualificato
di cui all’art. 77 ss. D. Lgs. 230/95 che potrà avere accesso alle aree di lavoro
interessate dalla prestazione prevista dal contratto.
e) L’Esperto Qualificato del Contraente incaricato dal Contraente è tenuto a segnalare
al Settore Radioprotezione eventuali particolari esigenze operative di cui tener
conto nell’esecuzione del lavoro.
ARTICOLO 11 – Categoria A
Nel caso di attività lavorativa che preveda l’utilizzo di Lavoratori classificati come
“Lavoratori Esposti di categoria A” il Contraente, oltre ad ottemperare agli obblighi
previsti dagli articoli precedenti, si impegna a:
a) fornire la documentazione attestante la notifica o autorizzazione al Ministero, come
previsto dell’Art. 62, comma 4 del D.Lgs. 230/95.
b) munire tutto il Personale del libretto Personale di Radioprotezione di cui all’art. 62,
comma 3 del D. Lgs. 230/95.
c) consegnare al Settore Radioprotezione, al termine dei periodi lavorativi, i libretti
personali di Radioprotezione, al fine di consentire la registrazione delle letture di
dose e delle introduzioni.
MODULO 1: COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE
DA IMPRESE ESTERNE CLASSIFICATO COME “LAVORATORE ESPOSTO”
Nominativo dell’Impresa
Nominativo, n° d’ordine e grado dell’Esperto Qualificato incaricato dall’Impresa
Nominativo e n° d’ordine del Medico Competente/autorizzato incaricato dall’Impresa
Cognome
2
Nome
Data di nascita
Categoria
(A/B)
Idoneità2
(I, C, N)
Condizioni3
Limite di dose
temporale (mSv)
Periodo
Il Lavoratore, in base alle risultanze delle visite mediche di cui agli articoli 84 e 85 del D. Lgs. 230/95 è stato classificato: idoneo (I), idoneo a determinate condizioni (C -
da indicare in tabella nella casella successiva), non idoneo (N)
3 Se durante il corso dei lavori il Contraente dovesse modificare la classificazione o le condizioni di lavoro, l’Impresa ne dovrà dare immediata comunicazione all’Esperto
Qualificato del JRC
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Cognome
Data
Nome
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Data di nascita
Categoria
(A/B)
Idoneità2
(I, C, N)
Condizioni3
Timbro e firma del datore di lavoro
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Limite di dose
temporale (mSv)
Periodo
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MODULO 2: DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA FISICA DEI LAVORATORI “AUTONOMI E DIPENDENTI DA TERZI CON
PARTICOLARI COMPITI NELL’AMBITO AZIENDALE”
Cognome e nome…………………………….……………………………………………
Data di nascita……………………………………………………………………………..
Estremi delle letture dosimetriche personali relative ai lavori eseguiti in presenza di radiazioni ionizzanti nel corso dell’anno .
………………………………………..….
………………………………………..….
………………………………………..….
………………………………………..….
………………………………………..….
………………………………………..….
………………………………………..….
………………………………………..….
Ogni singola lettura dosimetrica personale deve essere allegata, in copia, al presente Modulo.
Data
Timbro e firma del datore di lavoro o
firma del Lavoratore Autonomo
MODULO 3: FACSIMILE DELLA RICHIESTA DI SORVEGLIANZA DOSIMETRICA
CARTA INTESTATA
(Data e luogo di emissione )
Spett. le
Commissione Europea
Centro Comune di Ricerca di Ispra
Unità NDFM – Settore Radioprotezione, TP 510
Fax 0332.78.62.90
All'attenzione dell' Esperto Qualificato del JRC
Oggetto : Richiesta di sorveglianza dosimetrica dei Lavoratori
Il sottoscritto (Nome e Cognome), in qualità di Datore di Lavoro della Ditta
(indicare la denominazione societaria) chiede il rilascio di dosimetri per il proprio
Personale (indicare i nominativi) che dovrà lavorare in Zona Controllata (elencare edifici,
locali) con le seguenti mansioni (indicare la tipologia del lavoro) dal giorno ... al
giorno....
I lavoratori interessati sono:
•
(Nome , Cognome e data di nascita)
Il sottoscritto comunicherà tempestivamente al JRC, Unità NDFM – Settore
Radioprotezione, qualsiasi modifica nella composizione dell’organico del proprio
Personale, nelle mansioni lavorative assegnate e nelle Zone di lavoro.
Firma leggibile e timbro