Ass. Tartufo - MODALITA` D`USO

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Ass. Tartufo - MODALITA` D`USO
Associazione Nazionale Città del Tartufo
Art. 1 Oggetto delle modalità d’uso
Il presente documento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio “Amico del
Tartufo”.
Il marchio è di proprietà dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo (da ora in poi A.N.C.T.), che
sorveglia sul corretto uso dello stesso, avvalendosi delle verifiche degli organismi di controllo
territoriali.
Art.2 Definizioni
Ristoratore: impresa singola o associata interessata alla concessione del marchio;
Marchio: Il logo del marchio, è costituito da una mano stilizzata che sorregge un tartufo, in colore
arancio, al di sopra della scritta “Amico del Tartufo” in colore nero e arancio. Al di sopra e al di
sotto del contorno, di colore arancio, compaiono in nero e a vari caratteri le diciture: “Riconosciuti
dall’Associazione Nazionale Città del Tartufo”.
Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'
uso del marchio al
ristoratore;
Licenziante: A.N.C.T. come soggetto che concede il diritto d’uso del marchio al ristoratore;
Licenziatario: impresa che ha ottenuto la licenza d'
uso del marchio;
Disciplinare: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;
Rapporto di conformità: documento mediante il quale l’Organismo di controllo dichiara, sulla base
dei controlli effettuati, la conformità al disciplinare;
Organismo di controllo: soggetto incaricato di effettuare i controlli sulla corrispondenza al
disciplinare e a quanto dichiarato in sede di richiesta dall’interessato; è costituito da minimo tre
rappresentanti nominati dall’Ente associato.
Art. 3 Requisiti richiesti
I requisiti che il ristoratore deve possedere per ottenere la licenza d'
uso del marchio sono:
• essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA;
• svolgere attività di ristorazione in uno dei Comuni, Provincie o Regioni aderenti alla
A.N.C.T . La A.N.C.T si riserva di accogliere eventuali richieste avanzate da ristoratori
operanti al di fuori di detto territorio;
• aver superato positivamente i controlli effettuati dall'
Organismo di controllo e aver ottenuto
da questi il rapporto di conformità.
Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria
Il Ristoratore interessato ad ottenere la licenza d'
uso del marchio deve presentare alla A.N.C.T
tramite l’ente locale competente, domanda sull’apposito modulo di richiesta di licenza d’uso del
Marchio.
La domanda è corredata con i dati anagrafici aziendali e comprende dichiarazioni relative a:
• iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
• libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di
concordato preventivo;
• assoggettamento al regime dei controlli con disponibilità ad almeno una verifica annuale
gratuita da parte dei componenti l’apposito Organismo di controllo;
• consentire alla A.N.C.T e agli Enti Soci l’inserimento dell’azienda in elenchi da divulgare
sul proprio sito web o su materiale promozionale;
• utilizzo dei prodotti di cui all’art. 6.
La A.N.C.T tramite l’Ente locale competente:
1. verifica la completezza e congruità della documentazione presentata;
2. si riserva di organizzare le visite presso il ristorante richiedente da parte dei membri
dell’Organismo di controllo;
3. comunica al richiedente gli esiti dell’istruttoria la quale, in caso positivo, riporterà la
classificazione attribuita in base al successivo art. 5.
2
Gli esiti dell’istruttoria verranno comunicati al Ristoratore interessati entro 120 (centoventi giorni)
dal ricevimento della domanda da parte del protocollo degli Enti territoriali competenti.; tale
termine potrà essere interrotto nel caso di eventuali carenze documentali .
La classificazione verrà attribuita sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione allegata alla
domanda e degli esiti dell’istruttoria condotta dall’Organismo di controllo territoriale.
La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'
indicazione dei motivi che
l'
hanno determinata.
Art. 5 Divieti e obblighi
E’ fatto divieto a chiunque voglia aderire al marchio di qualità di utilizzare, nella preparazione di
vivande, prodotti chimici all’aroma di tartufo.
E’ parimenti fatto obbligo di esporre con chiarezza la tipologia e la provenienza del tartufo su ogni
piatto riportato nella carta del ristorante.
Art. 6 Classificazione
Il marchio attribuisce al Ristoratore una classificazione per il proprio locale definita da uno a
quattro tartufi.
La classificazione è attribuita sulla base dei prodotti utilizzati come risultante dalla dichiarazione di
cui all’articolo 4 secondo i seguenti punteggi (solo una possibilità di scelta):
A) Sezione uno/provenienza del tartufo fresco
A1) Solo uso di tartufo locale (vedi denominazioni varie)
A2) Uso di tartufo locale (vedi denominazioni varie) e di altre zone della Regione
A3) Uso di tartufo locale (vedi denominazioni varie), regionale e altre zone d’Italia
A4) Uso di tartufo proveniente da zone della regionale e da altre del territorio Italiano
A5) Uso di tartufo nazionale ed estero
punti
punti
punti
punti
punti
5
4
3
2
1
B) Sezione due/provenienza del tartufo fresco trasformato
B1) Solo uso di tartufo locale (vedi denominazioni varie)
B2) Uso di tartufo locale (vedi denominazioni varie) e di altre zone della Regione
B3) Uso di tartufo locale (vedi denominazioni varie), regionale e altre zone d’Italia
B4) Uso di tartufo proveniente da zone della regionale e da altre del territorio Italiano
B5) Uso di tartufo nazionale ed estero
punti
punti
punti
punti
punti
5
4
3
2
1
C) Sezione tre/Altri requisiti del Ristoratore
C1) Docenza in attività di formazione attinenti al tartufo (almeno tre)
C2) Partecipazione ad attività formative attinenti al tartufo (almeno una)
C3) Abilitazione alla raccolta del tartufo
punti 5
punti 3
punti 2
D) Sezione quattro/portate a base di tartufo proposte nel menu
D1) Tre o più portate
D2) Due portate
D3) Una portata
punti 3
punti 2
punti 1
I punteggi variano dal minimo di 3 (tre) al massimo di 18 (diciotto)
La classificazione viene attribuita:
Da
3
a
Da
7
a
Da
11
a
Da
15
a
6
10
14
18
punti
punti
punti
punti
1 tartufo
2 tartufi
3 tartufi
4 tartufi
3
Art. 7 Licenza d'uso del marchio
Il marchio è di proprietà della A.N.C.T. che ne concede l'
uso gratuito ai ristoratori alla condizione
che le verifiche dell’Organismo di Controllo territoriale abbiano dato esito positivo.
Il documento di concessione dell'
uso del marchio è la licenza d'
uso del marchio.
La licenza d'
uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo e
progressivo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'
uso, il punteggio di cui
all’art. 5, nonché le condizioni alle quali l'
uso del marchio viene concesso.
Il Ristoratore che ha ottenuto la licenza d'
uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei
licenziatari del marchio tenuto presso la A.N.C.T. e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco
viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
La licenza d'
uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
Art. 8 Modalità di espletamento dei controlli
I controlli sono svolti dai tre rappresentanti dell'
apposito Organismo territoriale con cadenza in
genere annuale per azienda, sulla base di un apposito piano o quando ritenuto più opportuno.
Il numero dei controlli può essere incrementato sulla base di esigenze motivate.
Il controllo consiste in verifiche, di cui almeno una gratuita per l’Organismo secondo la
dichiarazione di cui all’art. 4, ai fini del rispetto di quanto dichiarato in domanda e secondo quanto
definito dal Disciplinare.
Le verifiche potranno essere sia di tipo documentale che qualitativo.
L’esito sarà considerato:
1. positivo;
2. negativo.
Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che oltre alla
valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la
possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni in momenti successivi.
Il Ristoratore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere
secondo le modalità previste dall’art. 17 del presente regolamento.
Art. 9 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio
La durata di validità della licenza d'
uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata
se la A.N.C.T. non ne dispone la sospensione, la modifica o la revoca ai sensi del presente
regolamento oppure se il Ristoratore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima
della scadenza.
Art. 10 Diritti e doveri del licenziatario
Con la licenza d'
uso il licenziatario acquisisce il diritto all'
utilizzo del marchio di proprietà della
A.N.C.T. nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo.
Il marchio è gratuito e consente l’inserimento in specifici elenchi predisposti dalla A.N.C.T. da
pubblicare sul proprio sito web e su materiale promozionale.
Inoltre, il licenziatario assume l'
obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare;
b) assoggettarsi alle verifiche dell'
Organismo di controllo territoriale, consentendo il libero
accesso nei locali ai componenti, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo
loro ogni informazione utile per l'
espletamento dell'
incarico;
c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'
uso del
marchio;
d) utilizzare il marchio esclusivamente per l’esercizio al quale è stata rilasciata la licenza d'
uso;
e) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche
dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
f) utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, materiale promozionale o
pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili all’esercizio;
4
g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la
reputazione del marchio;
h) non utilizzare il marchio se la licenza d'
uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
i) divulgare nel proprio locale materiale promozionale, costituito da depliant, poster, opuscoli,
manifesti, pubblicazioni, e quant’altro, relativo a manifestazioni sul tartufo e sui prodotti
tipici locali.
j) non utilizzare o registrare simboli identici o simili al marchio o comunque che si ispirino
allo stesso
Art. 11 Modifiche alle modalità d’uso
I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di
rappresentanza, possono richiedere alla A.N.C.T. modifiche del regolamento o del disciplinare
d’uso.
La A.N.C.T., riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo
provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.
Le modifiche verranno comunicate a tutti i licenziatari entro un mese dalla loro approvazione a
seguito di uno specifico atto.
Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'
invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro
un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'
entità delle modifiche apportate.
E'facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'
uso.
Art. 12 Non conformità e sanzioni
Le non conformità riscontrate nel Rapporto di conformità possono essere:
- lievi quando non pregiudicano l'
immagine del marchio;
- gravi quando sono tali da pregiudicare l'
immagine del marchio.
A fronte delle non conformità sopra descritte la A.N.C.T. può applicare le seguenti sanzioni ai
licenziatari responsabili:
1) verbale di ammonizione per non conformità lievi;
2) sospensione;
3) revoca del marchio.
Le determinazioni contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai
licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.
La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'
elenco dei licenziatari.
Art. 13 Verbale di ammonizione
Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.
Art. 14 Sospensione
La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non
conformità gravi.
La sospensione deve essere comunque applicata quando:
- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il ristoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo la visita dei componenti l’Organismo di
controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'
Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata;
- siano state riscontrate delle non conformità tali da pregiudicare l’immagine del marchio.
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla A.N.C.T. al licenziatario con
lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali
può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la A.N.C.T. abbia
accertato l'
adempimento delle condizioni richieste.
La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del ristoratore.
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In questo caso, la A.N.C.T., preso atto della richiesta, comunica la sospensione per un periodo
determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.
L'
annullamento della sospensione deve essere annotato nell'
elenco dei licenziatari.
Art. 15 Revoca
La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:
- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'
attività dell'
operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'
art. 10, lettera h).
La revoca comporta la cancellazione dall'
elenco dei licenziatari almeno per due anni.
Art. 16 Rinuncia
Il licenziatario può rinunciare alla licenza d’uso del marchio allo scadere della sua durata di validità
oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:
- del disciplinare;
- del presente regolamento.
La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla A.N.C.T, entro trenta giorni dalla notifica
delle suddette variazioni.
La rinuncia diventa operativa dopo 90 (novanta) giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato
comunicazione ai soggetti sopra indicati.
A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'
utilizzo del marchio e l'
interessato viene cancellato
dall'
elenco dei licenziatari.
Art. 17 Ricorsi
Il licenziatario può fare ricorso contro le decisioni assunte dalla A.N.C.T., esponendo le motivazioni
del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della
decisione.
La A.N.C.T. ha l'
obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Le eventuali controversie circa l'
interpretazione e l'
applicazione del presente regolamento che non
vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in
conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA territoriale, che le
parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento
alle modalità di designazione.
L'
arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale
nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento.
La decisione arbitrale viene fin d'
ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione
della loro stessa volontà contrattuale.
Art. 18 Obbligo di riservatezza
Gli atti e le informazioni riguardanti il Ristoratore sono considerati riservati, salvo disposizioni di
legge contrarie o autorizzazione scritta dell'
operatore. A.N.C.T. e l'
Organismo di controllo
territoriale sono vincolati al segreto professionale.
Art. 19 Tutela del marchio
La tutela del marchio è affidata alla Licenziante, che ne cura le azioni all’interno dei territori in cui
è valido il marchio anche attraverso monitoraggi annuali su banche dati.
Il Licenziatario si impegna a comunicare al Licenziante ogni iniziativa, evento, atto idonei alla
contraffazione del marchio e lesivi del prestigio dello stesso o che comunque traggano in inganno il
consumatore o l’acquirente, di cui venga a conoscenza.
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