Regolamento approvato - Comune di Borgomanero
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Regolamento approvato - Comune di Borgomanero
CORPO POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO COMUNALE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE In vigore dal 01.01.2015 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1 aprile 2015 Pagina 1 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE INDICE PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI 4 Art. 1 - Definizioni 4 Art. 2 - Oggetto del Regolamento 4 Art. 3 - Ambito e scopo del Regolamento 5 Art. 4 - Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) 5 Art. 5 - Soggetti obbligati 5 Art. 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche 6 Art. 7 - Tipologia delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee 6 Art. 8 - Occupazioni abusive 6 PARTE II: DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE 8 Art. 9 - Determinazione della superficie di occupazione 8 Art. 10 - Criteri di determinazione e calcolo dell’importo del Canone 8 Art. 11 - Classificazione del suolo pubblico 9 PARTE III: CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE 11 Art. 12 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere 11 Art. 13 - Occupazioni d’urgenza 11 Art. 14 – Occupazioni con passi carrabili 12 PARTE IV: IL PROCEDIMENTO 13 Art. 15 - Richiesta e denuncia di occupazione 13 Art. 16 - Istruttoria della domanda 14 Art. 17 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione - deposito cauzionale - fideussione 14 Art. 18 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione 15 Art. 19 - Titolarità della concessione o autorizzazione 15 Art. 20 - Rinuncia alla “richiesta” di occupazione dello spazio pubblico 16 Art. 21 - Rinnovo e rinuncia all’occupazione dello spazio pubblico 16 Pagina 2 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE Art. 22 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione o autorizzazione 16 Art. 23 - Estinzione e decadenza dell’occupazione di suolo pubblico 17 PARTE V: VERSAMENTO DEL CANONE, MODALITA’ DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, SANZIONI 18 Art. 24 - Termini e modalità di versamento del Canone per le occupazioni permanenti 18 Art. 25 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee 18 Art. 26 - Rateizzazione 19 Art. 27 - Rimborsi 19 Art. 28 - Omesso o parziale pagamento 19 Art. 29 – Accertamento dell’entrata del Canone 20 Art. 30 - Sanzioni 20 Art. 31 - Riscossione coattiva 21 PARTE VI: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 22 Art. 32 - Agevolazioni 22 Art. 33 - Esenzioni 22 PARTE VIL: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 24 Art. 34 - Disposizioni finali 24 Art. 35 - Disposizioni transitorie 24 Pagina 3 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento: a) Con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica o comunale” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, s’intendono tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Borgomanero. Sono considerate aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, di cui alla lettera d, le strade ex-statali, regionali e provinciali situate all’interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 785 del 01/08/95, ai sensi del D. Lgs. n. 285/92. b) Per “occupazione” ed “occupare” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un’area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Borgomanero, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio; c) Per “concessione” il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione dei beni indicati nella lettera precedente e si disciplinano le modalità, i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico; d) Per “autorizzazione” il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all’esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico; e) Con il termine “concessionario” s’intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione all’occupazione; f) con il termine “canone” s’intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all’uso pubblico della comunità; Art. 2 - Oggetto del Regolamento 1. Con il presente regolamento, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con atto C.C. N. 58G del 02.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene istituito il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Pagina 4 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 2. Il regolamento viene approvato ai sensi dell’ articolo 52 del citato decreto legislativo. 3. Il COSAP sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Art. 3 - Ambito e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici comunali. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni. 2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta e ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto conto del loro valore economico, dell’uso esclusivo, della valenza sociale e ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito dell’occupazione, e del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all’uso comune. Art. 4 - Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) 1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l’occupazione di: a) strade del comune di Borgomanero; b) aree appartenenti al demanio; c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Borgomanero; c) aree destinate a mercati anche attrezzati; d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo, sia sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma. 3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Art. 5 - Soggetti obbligati 1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione. Pagina 5 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l’ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro. 3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a un condominio, l’ammontare del canone è dovuto dall’amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 C.C.. 4. Il canone deve essere versato anche nell’ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell’occupazione fatto salvo che non comunichino preventivamente il mancato utilizzo o rinvio del medesimo. 5. Il canone è dovuto al Comune anche dal soggetto che effettua un’occupazione abusiva di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Art. 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Borgomanero, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere preventivamente regolarizzate con formale atto di Autorizzazione e/o Concessione del Comune, sia che per l’occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento. Art. 7 - Tipologia delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee 1. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, sia uguale o superiore l’anno, indipendentemente dal fatto che presentino o no strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo. 2. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi. 3. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore. Art. 8 - Occupazioni abusive 1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazione o concessione comunale sono considerate abusive. 2. Sono, inoltre, considerate abusive le occupazioni: a) Difformi o in contrasto sostanziale dalle disposizioni dell’atto di autorizzazione o di concessione; Pagina 6 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE b) Revocate, scadute e/o decadute. c) Che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti; d) Che siano effettuate senza aver provveduto al versamento totale o parziale del canone previsto dal presente regolamento. 3. Infine, le occupazioni realizzate senza aver ritirato l’atto autorizzativo presso l’ufficio competente sono considerate abusive. Pagina 7 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE II: DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE Art. 9 - Determinazione della superficie di occupazione 1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. 2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all’area sottostante già occupata. 3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell’atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l’occupazione eventualmente si suddivide. 4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari secondo quanto indicato nel provvedimento autorizzativo. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare. 5. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile; alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade ex-statali, regionali o provinciali per la parte di esse non rientranti nel centro abitato. Art. 10 - Criteri di determinazione e calcolo dell’importo del Canone 1. L’ammontare del canone consiste nell’operazione di determinazione, in osservanza delle norme del presente regolamento, della somma dovuta al Comune a completamento delle fasi procedimentali di rilascio della concessione. 2. Il canone è commisurato: In base alla classificazione in categorie d’importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall’articolo successivo; Alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; Alla durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente; Al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività dall’occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione. Pagina 8 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 3. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui al Tariffario allegato, per il coefficiente riguardante la categoria dell’ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell’occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata. 4. Dall’ammontare complessivo del canone dovuto per l’occupazione di spazio pubblico si detrae l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 5. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall’occupazione dello spazio pubblico. 6. Nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale ha la facoltà di deliberare le tariffe base del canone dovuto per le occupazioni temporanee o permanenti di aree e spazi pubblici di cui all’art. 1 del Tariffario allegato, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione. Art. 11 - Classificazione del suolo pubblico 1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, poiché le stesse impongono un sacrificio alla collettività, generato dalla privazione all’uso dello spazio pubblico comunale, le strade e detti spazi sono classificate in sei (6) categorie che rispecchiano le zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, a ognuna delle quali è stato assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza in riferimento ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati semestralmente dall’Agenzia del Territorio, del contesto urbanistico - edilizio, della presenza in zona di servizi pubblici, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare. 2. Nel rispetto dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di prestigio in riferimento al loro valore economico: 1a categoria "PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ ” in quanto di altissimo pregio; 2a categoria "CORSI CITTADINI” in quanto di alto pregio; 3a categoria “CENTRO STORICO STRETTO” in quanto di pregio cardine rispetto alle altre categorie; 4a categoria “CENTRO STORICO ALLARGATO” in quanto di medio pregio; 5a categoria “ZONE SEMICENTRALI”: Ospedale, Don Bosco/Scuole, Stadio/Piscina/ExPeep, La Sorga, Mecaer, in quanto di minor pregio; 6a categoria “FRAZIONI e ZONE PERIFERICHE”: Frazione Santa Cristina, Frazione Santo Stefano, Zona Sud-Ovest, Frazione Santa Croce, Frazione San Marco, Zona VVFF, Frazione Vergano/Piovino, in quanto di basso pregio; 3. La delimitazione delle zone di cui sopra viene approvata e aggiornata periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Pagina 9 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 4. Lo stradario allegato, comprendente l’elenco delle strade e aree inserite nelle diverse categorie o zone con i relativi coefficienti moltiplicatori di calcolo del canone dovuto, viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento. Pagina 10 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE III: CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE Art. 12 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall’art. 63 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46. 2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento. 3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli sul territorio comunale. 4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.). 5. In deroga a quanto previsto dall’art. 15 del presente Regolamento, qualora le occupazioni di cui al comma 4 siano effettuate per ragioni di emergenza, l’occupante è tenuto a comunicare telefonicamente l’urgenza, oltre a ciò deve inoltrare tempestivamente ai settori competenti mezzo mail:[email protected], telegramma o fax, breve descrizione dell’urgenza. La divisione Tecnica e/o la Polizia Locale dovrà apporre il visto di autorizzazione alla comunicazione inoltrata, da esibire su richiesta. Nei cinque giorni successivi all’emergenza dovrà essere presentata all’ufficio competente la domanda di regolarizzazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. Art. 13 - Occupazioni d’urgenza E’ consentita l’occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d’emergenza o per provvedere all’esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione ai settori competenti, oltre a presentare la domanda per la regolarizzazione dell’occupazione nei cinque giorni successivi all’emergenza; la Divisione Tecnica accerta la sussistenza delle condizioni di urgenza e Pagina 11 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE quindi la Polizia Locale rilascia la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all’art. 30, intimando l’immediata liberazione dell’area. Art. 14 – Occupazioni con passi carrabili 1. Dicesi passo carrabile a quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, pertanto la superficie di occupazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. 3. Tutti i passi carrabili devono essere autorizzati ai sensi del Codice della Strada e segnalati da apposita tabella regolamentare. 4. Gli accessi carrai non sono assoggettati al pagamento del canone, ma qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull’area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione. 5. Nel caso in cui il titolare della concessione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse a utilizzare l’accesso e/o passo carrabile, può chiedere la cancellazione dal canone, previa eliminazione dell’accesso stesso, oppure modifica della struttura in modo tale da impedire permanentemente il transito dei veicoli. Pagina 12 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE IV: IL PROCEDIMENTO Art. 15 - Richiesta e denuncia di occupazione 1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare richiesta e successiva denuncia secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. 2. Per le occupazioni temporanee, rispetto alla data d’inizio dell’occupazione, la richiesta deve essere presentata al Comando di Polizia Locale, in tempo utile per consentire la conclusione del procedimento entro il termine stabilito dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza, con le seguenti modalità: a. Personalmente; b. Trasmessa via fax o via P.E.C. a [email protected] con allegata scansione della domanda regolarmente bollata. 3. La domanda, in carta legale, deve contenere pena la sua improcedibilità: a. Nel caso di richiedente persona fisica o d’impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; b. Nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; c. L’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare; d. L’oggetto dell’occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area; e. La durata e l’eventuale periodicità dell’occupazione; f. La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. 4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte a individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). 5. Per quanto riguarda le occupazioni di cui all’art. 12, la relativa domanda o avviso di manomissione, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell’occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati dall’art. 12, comma 4. Pagina 13 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 6. Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi (giostre, circhi, ambulanti, etc.), la concessione delle aree deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 7. Per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente. 8. Per le occupazioni permanenti, deve essere presentata denuncia sugli appositi moduli predisposti dalla Polizia Locale, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. 9. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, purché non avvengano variazioni nella modalità d’occupazione, nel qual caso la denuncia di occupazione deve essere trasmessa al Comune con le modalità di cui al comma precedente. Art. 16 - Istruttoria della domanda 1. Dopo la presentazione della richiesta di occupazione presso il Comando di Polizia Locale, il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria. 2. In caso di più domande aventi a oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. 3. L'ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. 4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente conclude l’iter istruttorio entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, nel rispetto del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e ai sensi della Legge 241/90. 5. Qualora l’ufficio preposto abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90. 6. L’atto di Concessione e/o Autorizzazione è rilasciato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, sentito il Dirigente della Divisione Tecnica e i responsabili di altri servizi ove necessario. 7. Nel caso di Dehor permanente, la domanda dovrà acquisire il parere, quale indirizzo, dell’Assessore competente in materia. Art. 17 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione, deposito cauzionale, fideiussione 1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Comandante della Polizia Locale rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Pagina 14 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare: Gli elementi identificativi di cui all'art. 15; Le specifiche finalità per le quali è concesso l’utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento; La durata e l’eventuale periodicità dell'occupazione; L’indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento. 3. Se l'occupazione comporta la manomissione dell'area, con il conseguente obbligo di ripristino della medesima nelle condizioni originarie, Il Dirigente della Divisione Tecnica, entro il rilascio della concessione o autorizzazione richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una polizza fideiussoria bancaria secondo quando stabilito dall’art. 3 bis del Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico. Art. 18 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione 1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. 2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo: a. Di versare il canone alle scadenze fissate; b. Di ritirare e di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone; c. Di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa; d. Di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’articolo precedente. e. Di non effettuare la subconcessione o il suo trasferimento a terzi. 3. Nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti. Art. 19 - Titolarità della concessione o autorizzazione 1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione. 2. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all’ufficio competente, la successione nell’atto di concessione o autorizzazione, in caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all’oggetto del provvedimento. Pagina 15 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 3. Qualora il cedente sia in debito verso l’Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo. 4. Non si rilasciano autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico a coloro che risultano inadempimenti rispetto all’obbligo del pagamento del canone relativo a precedenti autorizzazioni o concessioni. Art. 20 - Rinuncia alla “richiesta” di occupazione dello spazio pubblico 1. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. 2. Quando la comunicazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. Art. 21 - Rinnovo e rinuncia all’occupazione dello spazio pubblico 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare in modo temporaneo o permanente lo spazio pubblico, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al Settore competente. 2. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria a una parte dello spazio pubblico o del periodo temporale originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore. Art. 22 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione o autorizzazione 1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del Settore, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Pagina 16 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione. 3. La revoca per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Art. 23 - Estinzione e decadenza dell’occupazione di suolo pubblico 1. Sono causa di estinzione della concessione o dell’autorizzazione: a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario. b. La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 2. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione: a. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell’atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere; b. L’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti; c. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per l’occupazione di spazio pubblico; d. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. 3. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato. Pagina 17 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE V: VERSAMENTO DEL CANONE, MODALITA’ DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, SANZIONI Art. 24 - Termini e modalità di versamento del Canone per le occupazioni permanenti 1. Nel caso di occupazione permanente di spazio pubblico, il versamento del canone è effettuato con riferimento all’anno solare. 2. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall’art. 26 (rateizzazione) entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 3. Negli anni successivi a quello del rilascio della concessione, il pagamento del canone avviene mediante versamento diretto, versamento su conto corrente postale intestato al Comune utilizzando il bollettino postale allegato o altre modalità indicate nell’avviso di pagamento. 4. Il versamento deve essere realizzato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina. Art. 25 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee di spazio pubblico, il canone deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, salvo quanto disposto dall’art. 26 (rateizzazione). 2. L’ufficio competente, prima di procedere al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione o concessione: Verifica che non risultino insolvenze da parte del soggetto obbligato nei confronti del Comune, ovvero la regolarità di precedenti pagamenti o di rateizzazioni non ancora estinte; Incassa l’ammontare dovuto; altrimenti controlla che quanto effettivamente versato corrisponda al canone determinato, secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, lett. d); Pena il diniego dell’atto richiesto. 4. I pagamenti sono effettuati mediante: a. Versamento su conto corrente postale intestato al Comune; b. Versamento diretto; c. Altre modalità indicate nell’avviso di pagamento. 5. Il versamento deve essere eseguito con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina. Pagina 18 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE Art. 26 - Rateizzazione 1. Per le occupazioni il cui Canone superi Euro 400,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, l’ammontare riguardante ciascuna autorizzazione o concessione, può essere corrisposto in due rate, di pari importo, aventi scadenza semestrale e anticipata, coincidente con l’ultimo giorno del primo mese del semestre, ovvero rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'anno di riferimento, senza applicazione di interessi. 2. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni emesse in data successiva al 31 luglio. 3. Per la rateizzazione delle occupazioni richieste nel corso dell’anno, la prima rata deve essere corrisposta al momento della consegna della concessione e comunque non oltre la data d’inizio dell'occupazione e la successiva alla scadenza di cui al comma 1, ancora utile nell'anno di rilascio dell'atto e in ogni caso non oltre la scadenza dell'occupazione. 4. Il ritardato pagamento del canone comporta l’applicazione degli interessi legali. Art. 27 - Rimborsi I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti, spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente. Art. 28 - Omesso o parziale pagamento 1. In caso di omesso o parziale pagamento, l’ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone diffida l’interessato ad adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione. 2. Decorso inutilmente tale termine: a. Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione. b. L’occupazione è considerata abusiva ai sensi dell’art. 8 comma 2 del presente Regolamento. c. L’ufficio che ha emesso la diffida al pagamento rimasto inadempiuto provvede all’emissione dell’atto di accertamento delle sanzioni previste dall’art. 30 del Regolamento vigente. d. L’ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all’art. 17, ne dispone l’incameramento a favore del Comune. Pagina 19 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE Art. 29 – Accertamento dell’entrata del Canone 1. Dopo il rilascio dell’autorizzazione o concessione, ovvero nei casi di occupazione abusiva, omesso o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone dovuto, dichiarazioni incomplete o infedeli, e comunque nei casi di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’accertamento è l’atto amministrativo con il quale si provvede ad un avviso di motivata contestazione di violazione delle norme e dell’obbligo di pagamento del canone con le correlate sanzioni, disciplinato dalla Legge 689/1981 per quanto compatibile. 2. Gli atti amministrativi di accertamento, attribuiti alla Polizia Locale, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento del canone totale o di una sua rata si sarebbe dovuto effettuare; entro lo stesso termine devono essere irrogate le sanzioni. Art. 30 - Sanzioni 1. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive di cui al comma 1) dell’art. 8 del presente regolamento, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 2. L’accertamento dell’occupazione abusiva di cui al comma 1) dell’art. 8 del presente regolamento, effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere: a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall’art. 20 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992. 3. L’accertamento dell’occupazione abusiva di cui al comma 2) dell’art. 8 del presente regolamento, effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere: a. Un’indennità pari al canone dovuto aumentato del 30% (trenta per cento) se questa non è stata regolarmente assolta oppure un’indennità pari al 30% del canone determinato dall’occupazione se questo è stato correttamente assolto; b. Le sanzioni stabilite dall’art. 20 cc. 1 e 4 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992. 4. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l’eccezione di cui all’art. 28 (omesso o parziale pagamento) e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo (occupazioni abusive), consegue l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689. Pagina 20 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE 5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi o alle strutture costituenti l’occupazione durante la rimozione. 6. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione. 7. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dal medesimo, fissate riguardo alla realizzazione delle occupazioni. Art. 31 - Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere eseguita secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 46 del 26.02.1999, dal D. Lgs. n. 112 del13.04.1999 oppure dal R. D. n.639 dell’14.04.1910. 2. Le spese procedurali della riscossione coattiva vengono addebitate al soggetto obbligato con le modalità previste dal comma 1. Pagina 21 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE VI: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 32 - Agevolazioni 1. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono calcolati al 50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1000 sono calcolati al 10%. 2. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte concernente il soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell’occupazione del suolo. 3. Per le occupazioni temporanee è prevista una riduzione del canone in relazione ai giorni richiesti nella domanda di occupazione, come previsto dall’art. 4 del tariffario allegato. 4. Per gli interventi di riqualificazione edilizia nel centro storico cittadino e frazionali, al fine di promuovere la valorizzazione e l’abbellimento degli immobili, la Giunta Comunale determina annualmente le agevolazioni e/o esenzioni da applicare al Canone di Occupazione del suolo pubblico. Art. 33 - Esenzioni Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate: a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell’applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta; b) Le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 15 giorni; c) Le occupazioni realizzate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato; d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale “ONLUS”, di cui al D. Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 15 giorni; e) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere; Pagina 22 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE f) Gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, ferme restando le convenzioni già stipulate per l’installazione di tali oggetti; g) Le aste delle bandiere; h) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; i) Le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico non eccedenti i 10 metri quadrati; j) Le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un’area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze; k) Le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico. La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente lettera, quando, in sede di esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento evidenzi particolari esigenze tecniche o manifesti specifiche ragioni di urgenza che determinino una variazione delle superfici di occupazione. l) La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate con transenne, ponteggi ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza e all’esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità ed eventi eccezionali, purché i suddetti mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale dei mezzi di occupazione indicati nella presente lettera anche nel caso in cui l’esposizione del messaggio abbia una durata inferiore a quella dei mezzi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i mezzi stessi consentirebbero; m) Le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore competente; n) Le occupazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali; o) Le occupazioni di suolo pubblico nonché quelle sovrastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose o manifestazioni patrocinate dal Comune. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana. p) Le occupazioni effettuate per manifestazioni di propaganda elettorale o referendaria nei trenta giorni precedenti la data fissata per le consultazioni. Pagina 23 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE PARTE VIl: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 34 - Disposizioni finali 1. Il nuovo Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche entra in vigore il 1° gennaio 2015. 2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno. Art. 35 - Disposizioni transitorie 1. Le concessioni di spazi e aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s’intendono rinnovate, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa. 2. In sede di prima applicazione il termine per il versamento del canone relativo all’anno 2015 per le occupazioni permanenti è il 30.06.2015 e la scadenza della prima rata per le occupazioni temporanee è il 31.03.2015. Pagina 24 di 24 CORPO POLIZIA LOCALE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE In vigore dal 01.01.2015 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1 aprile 2015 Pagina 1 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE e SPAZI COMUNALI IN CATEGORIE D’IMPORTANZA Con i relativi coefficienti moltiplicatori per il calcolo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche I CATEGORIA: COEFICENTE 1,5 (maggiorazione del 50% rispetto al coefficiente base) PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ II CATEGORIA: COEFICENTE 1,5 (maggiorazione del 50% rispetto al coefficiente base) CORSI CITTADINI III CATEGORIA: COEFICENTE 1 (coefficiente base) CENTRO STORICO STRETTO IV CATEGORIA: COEFICENTE 0,9 (detrazione del 10% rispetto al coefficiente base) CENTRO STORICO ALLARGATO V CATEGORIA: COEFICENTE 0,8 (detrazione del 20% rispetto al coefficiente base) ZONE SEMICENTRALI quali OSPEDALE, DON BOSCO/SCUOLE, STADIO/PISCINA/EX-PEEP, LA SORGA, MECAER VI CATEGORIA: COEFICENTE 0,7 (detrazione del 30% rispetto al coefficiente base) ZONE PERIFERICHE quali FRAZIONE SANTA CRISTINA, FRAZIONE STO STEFANO, ZONA SUD/OVEST, FRAZIONE SANTA CROCE, FRAZIONE SAN MARCO, ZONA VVFF, FRAZIONE VERGANO/PIOVINO Pagina 2 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE “STRADARIO” ELENCO DELLE STRADE DISTINTE PER CATEGORIA I CATEGORIA: PIAZZA MARTIRI - COEFFICIENTE 1,5 000005 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' II CATEGORIA: CORSI CITTADINI - COEFFICIENTE 1,5 000053 000040 000036 000007 CORSO CORSO CORSO CORSO CAVOUR GARIBALDI MAZZINI ROMA tratto compreso da piazza Martiri a piazza XX Settembre Pagina 3 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE III CATEGORIA: CENTRO STORICO STRETTO - COEFFICIENTE 1 000156 000046 000024 000042 000104 000129 000009 000145 000050 000181 000183 000055 000088 000011 100039 000177 000023 000013 000160 000197 000064 000169 100019 VICOLO VIA VIA VICOLO VIA VIA VIA VICOLO VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VICOLO VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA AGOGNA BRUNELLI MAIONI CANETO CANETO CELLINI B. CORNICE DEI MILLE FILATOIO GIARDINI MOLLI STEFANO MONTE GRAPPA PALAZZINA PIANA FELICE ROSMINI A. S. GIOVANNI tratto compreso da Corso Roma a via Gramsci S. LEONARDO S. FRANCESCO D'ASSISI SANADO SCUOLE SS. TRINITA’ TORNIELLI V. TORRACCIA VALENZASCA Pagina 4 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE IV CATEGORIA: CENTRO STORICO ALLARGATO - COEFFICIENTE 0,9 000062 100066 000017 000044 000037 000109 000114 000102 000016 000093 000143 000077 000127 000099 000125 000178 000006 000032 000188 000073 000014 000202 000144 100067 000157 000163 000008 000204 000007 VIA PIAZZA VIA VIA VIA VIALE VIA VIALE VIA VIA VIA VIA VICOLO VIALE VIA PIAZZA VIALE VIALE PIAZZA PIAZZA VIA VIA VIA Viale VIA VIA VIA VICOLO CORSO ALFIERI VITTORIO ALPINI D'ITALIA ARONA tratto compreso da viale Marazza al passaggio a livello di via Piave AVV. GIACOMO LUIGI BORGNA BONOLA LORELLA COLLEONI B. DE AMICIS E. DON MINZONI F.LLI MAIONI FORNARI PROF. P. FOSCOLO UGO GRAMSCI A. LANCA LIBERTA' LORETO MARAZZA A. MARAZZA A. MARCONI G. MAZZINI MORA E GIBIN NOVARA tratto compreso da piazza XX Settembre alla rotatoria di viale Marconi OPERAI PAGANI C. PARCO VILLA MARAZZA PASCOLI G. PIETRA SCRITTA PIOVALE PIOVALE ROMA tratto compreso da piazza XX Settembre alla rotatoria di viale Marconi Segue Pagina 5 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE 000033 000255 100029 000038 000128 000047 000065 000034 VIA PIAZZA Via VIA PIAZZA PIAZZA VIA VIALE ROSSIGNOLI G. SALVO D'ACQUISTO SAN GIOVANNI tratto compreso da via Antonio Gramsci a via Ugo Foscolo TORRIONE VENTI SETTEMBRE VENTICINQUE APRILE VENTIQUATTRO MAGGIO VITTORIO VENETO V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - OSPEDALE - COEFFICIENTE 0,8 100069 100068 229 117 150 167 85 31 30 100017 100079 67 100082 196 51 22 209 170 PONTE LARGO CASCINA VICOLO VICOLO VICOLO VIA VIA VIALE VIA VICOLO VIA LARGO VIA CORSO VIA VIA VIALE ARALDO BENEFATTORI CASCININO CASCININO DEI CAMPI FIORITO FLECCHIA GOZZANO KENNEDY J. F. MONS. CAVIGIOLI MONZANI PENNAGLIA G. RAGAZZI DEL '99 S. CATERINA SEMPIONE STRETTA VOLONTARI DEL SANGUE ZOPPIS Pagina 6 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - DON BOSCO/SCUOLE - COEFFICIENTE 0,8 100050 21 203 68 56 146 57 116 100023 79 43 200 15 119 81 147 208 1 100081 52 140 Via VIA VIA VIA VIALE VIA VIA VIA Via VIA VICOLO PIAZZA VIA VICOLO VIA VIA VIA VIA PONTE VIA VIA ANNICHINI BOSCHETTO CADORNA CURTI G. B. DANTE ALIGHIERI DE GASPERIS PROF. A. DEGLI ULIVI DELL'EDERA DOMENICO SAVIO DON BOSCO MAGGIORA MATTEOTTI G. NOCE S. ANTONIO S. ANTONIO S. MARTINO SALGARI E. TORELLI G. VALERA VECCHIA ZANETTI A. Pagina 7 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - STADIO/PISCINA/EX PEEP - COEFFICIENTE 0,8 100062 000230 100008 165 19 100 000200 78 14 35 Via CASCINA VIA VIA VIA VIA PIAZZA VIA VIA VIA ALDO MORO BARBARANA C.A. MOLLI CADUTI NEI LAGER NAZISTI CUREGGIO DEI FRASSINI MATTEOTTI MATTEOTTI G. tratto compreso dalla rotatoria viale Marconi alla rotatoria via Caduti dei Lager Nazisti NOVARA tratto compreso dalla rotatoria viale Marconi alla rotatoria della SP 229/l(Meda) QUATTRO NOVEMBRE V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE EST - LA SORGA - COEFFICIENTE 0,8 100074 243 168 82 157 80 112 41 000008 000024 100075 110 92 PIAZZALE VICOLO VIA VIA VIA VIA VIA VIALE VIA VICOLO VIALE VICOLO VIA CIMITERO CAPOLUOGO LOCALITA' SORGA CONTEX DELLE PALME DONIZETTI G. PASCOLI G. PERGOLESI G. B. PIAVE PIO X PIOVALE PIOVALE RIMEMBRANZE SORGA VECCHIA PER MAGGIATE Pagina 8 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - MECAER - COEFFICIENTE 0,8 000017 000222 000134 000120 000107 000012 000137 000132 000111 VIA CASCINA VIA VICOLO VIA VIA VIA VICOLO VIA ARONA CEREDO CEREDO CHIUSO DELLE ROSETTE MAGGIATE MAMELI G. SIAI VIVALDI A. VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - FRAZIONE SANTA CRISTINA - COEFFICIENTE 0,7 000075 000158 000122 000106 000154 100003 000210 000141 000069 100073 000105 000095 100078 000232 VIA VIA VIA VIA VIA CASCINA VIA PIAZZA VIA CASALE VIA VIA PIAZZA CASCINA BARCELLINI BESCAPE' BOGOGNO CAPPELLETTA CARACCIOLO CARISTO CHIESA CHIESA CIMA CIMA COCO MARTINALE CROCE DON RAVELLI FAGNANI Segue Pagina 9 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE 000238 000236 000220 000217 000115 100025 000240 000101 000027 000090 000058 000175 000118 000151 000218 000237 000226 000074 CASCINA VIA CASCINA CASCINA VIA Via CASCINA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VICOLO CASCINA CASCINA CASCINA VIA FASCIA ROSSA FASCIA ROSSA FONTANA GIANNI GHIGLIONE PIERO LEONARDO DA VINCI LIRONE PIZZARINI QUAGLIOTTI SELLA QUINTINO STANGA TRAVERSA di VIA QUAGLIOTTI TRIESTE VALLOGGIA VALLAZZA VALLAZZETTA VIGANE VIGNALE Pagina 10 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - FRAZIONE SANTO STEFANO - COEFFICIENTE 0,7 000094 000164 000010 000103 000186 000124 100077 000020 000231 000070 000018 000028 000066 000126 000179 000097 VIA VICOLO CASALE VIA SALITA VIA PIAZZA VIA CASCINA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA CADUTI CARETO COLOMBARO COLOMBARO COLOMBARO DON LUIGI GODIO DOM MARIO ZANETTA FASANA FASANA FORNARA I. FRANZI MAGGIORA MANZONI A. NUOVA S. BERNARDO VERGANO Pagina 11 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA SUD/OVEST - COEFFICIENTE 0,7 000193 000256 000123 000176 000155 000174 000078 000087 000234 000014 000139 100087 000083 000239 100080 000162 000054 000192 000233 000149 VIA VIA VIA VIA VICOLO VIA VIA VIA CASCINA VIA VIA CASCINA VIA CASCINA VIA VIA VIA VIA CASCINA CASALE CIRCONVALLAZIONE OVEST CRESSA DEGLI ONTANI DEL CERVO DELLA ROGGIA DELL'ACACIA MATTEOTTI G. tratto compreso dalla rotatoria via dei Lager a Cureggio MEDA MEDA NOVARA tratto compreso dalla rotatoria SP 229/l a confine territorio PANIGHINI PANIGHINI PAROLINI PAROLINI PERTINI S. RESIGA RIVANO SELVETTA SELVETTA TABULONI VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA NORD - FRAZIONE SANTA CROCE - COEFFICIENTE 0,7 100072 100070 000193 000091 000061 LOC./CASCINA VIA VIA VICOLO VIA BEATRICE CADUTI DI NASSIYRIA CIRCONVALLAZIONE OVEST DEI PRATI DELLA CIOCCA Segue Pagina 12 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE 000071 000044 000029 000025 000173 000159 000072 000131 000063 000049 000098 000142 VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VICOLO VIA VICOLO DELLA REPUBBLICA FORNO LAGONE MONTE BIANCO MONTE ROSA MONTIBELLO MORA E GIBIN NAZIONALE PAPA GIOVANNI XXIII PIEMONTESI POZZI SAVOINI VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - FRAZIONE SAN MARCO - COEFFICIENTE 0,7 000227 000221 100041 000113 000136 100086 000166 000133 000048 000130 000039 000228 000045 CASCINA CASCINA CASCINA VIA VIA CASCINA VIA CASCINA VIA VIA VIA CASCINA VIA BARAGGIOLA CASCINACCIA CAPRICCIOSA FERMI E. MONTALE E. MONELLO PRAZZOLE PRAZZOLE PRINCIPE UMBERTO S. MICHELE SIMONOTTI SPINETTA VERDI G. Pagina 13 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - VVFF 000017 100071 000187 000089 000026 VIA VIA VIA VIA VIA - COEFFICIENTE 0,7 - ARONA CERUTTI PADRE SEVERINO MOTTARONE RISORGIMENTO S. CRISTINETTA VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - VERGANO/PIOVINO - COEFFICIENTE 0,7 100089 000135 000161 000003 000241 100076 000194 000223 000182 100055 000148 000059 000190 000138 000214 100037 SALITA CASALE CASALE VIA CASCINA LOCALITA' VIA CASCINA VIA CASCINA CASALE VIA VIA VIA VIA VIA BARAGGIONI BARAGGIONI CANUGGIONI CASTELLO CONVENTO COMIONA DELL’AQUILA FUGNANO MOTTO MUCCIA PIOVINO PIOVINO PIZZO RUGA S. MARTA SAN ROCCO Pagina 14 di 14 CORPO POLIZIA LOCALE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE In vigore dal 01.01.2015 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1 aprile 2015 Pagina 1 di 7 CORPO POLIZIA LOCALE DISPOSIZIONI TARIFFARIE ART. 1 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE BASE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CARATTERE: A) PERMANENTE B) TEMPORANEO A) Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo, LA TARIFFA BASE del canone è stata determinata sulla base delle tariffe istituite dall’art. 44 del D. Lgs. 507/93 con riferimento alla classe del Comune di Borgomanero (classe quarta), facendo riferimento all’importo minimo stabilito dal Decreto nel suo anno di emanazione (1993) senza alcun incremento economico e pari ad lire 43.000 cioè € 22,20 (ventidue/venti) per metro quadrato o metro lineare; B) Per le occupazioni di carattere temporaneo di suolo, soprasuolo e sottosuolo LA TARIFFA BASE giornaliera del canone è stata determinata sulla base delle tariffe istituite dall’art. 45 del D. Lgs. 507/93 con riferimento alla classe del Comune di Borgomanero (classe quarta), facendo riferimento all’importo minimo stabilito dal Decreto nel suo anno di emanazione (1993) senza alcun incremento economico e pari ad lire 3.000 cioè € 1,55 (uno/cinquantacinque) per metro quadrato o metro lineare ; ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 1. Il coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione è stabilito in base al beneficio economico, alla natura dell’attività svolta ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso dello spazio pubblico; è individuato annualmente, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale: Pagina 2 di 7 CORPO POLIZIA LOCALE A) Occupazioni Permanenti TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE COSAP PERMANENTE PER PASSI CARRABILI COSAP PERMANENTE PER ACCESSI CARRABILI CON CARTELLO SEGNALETICO COSAP PERMANENTE PER PASSI CARRABILI DI ACCESSO A DISTRIBUTORI CARBURANTI COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI CON EDICOLE E CHIOSCHI COSAP PERMANENTE PER DEHORS ED ALTRI ELEMENTI SIMILARI DI DELIMITAZIONE SPAZI COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI CON TAVOLI, SEDIE E PANCHE COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI INFISSI AL SUOLO COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI APPOGGIATI AL SUOLO COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ESPOSTI SU PARETI DI EDIFICI COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE ALTRI MEZZI PUBBLICITARI COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI DI SOPRASUOLO - INSEGNE, PORTATENDE, TENDE E CAPOTTINE COSAP PERMANENTE PER ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO: PRIVATE ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE O PUBBLICI ESERCIZI - ES: FIORIERE COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI SUOLO CON DISSUASORI (utilizzo commerciale) COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI SUOLO CON DISSUASORI (utilizzo privato) COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI SUOLO IN GALLERIE E/O SOTTOPORTICI COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA E RELATIVE AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI TAXISTI/NOLEGGIATORI CON CONDUCENTE CON SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE Approvato dal C.C. In vigore dal 1 gennaio 2015 0,5 0,5 0,9 0,5 2,7 2,7 1 1 1 1 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 Pagina 3 di 7 CORPO POLIZIA LOCALE B) Occupazioni Temporanee TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI E/O COMMERCIALI COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ EDILIZIA E RELATIVE AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI COSAP TEMPORANEO PER AMBULANTI MERCATO COSAP TEMPORANEO PER PRODUTTORI AGRICOLI -VENDITA DIRETTA DEI LORO PRODOTTICOSAP TEMPORANEO PER TENDE AMBULANTI MERCATO COSAP TEMPORANEO PER ALTRE ATTIVITA’ DI VENDITA NON RICOMPRESE NEI PUNTI PRECENDENTI COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ DI TRASLOCO E RELATIVE AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ STAGIONALI COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI CON VEICOLI DI USO PRIVATO COSAP TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE, REALIZZATE SENZA ATTIVITA’ DI VENDITA COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI ANCHE DI INTERESSE CIVICO, INDIVIDUATE DALLA GIUNTA COMUNALE, FESTE DI VIA COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE INCLUSI I GONFIABILI COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI VARIE, ALTRI USI COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI AEREE COSAP TEMPORANEO PER PUBBLICI ESERCIZI COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE Approvato dal C.C. In vigore dal 1 gennaio 2015 3 0,5 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,3 0,8 0,8 0,1 0,8 0,3 0,8 Pagina 4 di 7 CORPO POLIZIA LOCALE ART. 3 - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE 1. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o lineari ed è determinato nel modo seguente: A) CANONE Occupazioni Permanenti = Tariffa base X Coefficiente categoria viaria X Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari B) CANONE Occupazioni Temporanee = Tariffa base X Coefficiente categoria viaria X Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari X i giorni previsti in concessione C) CANONE Occupazioni Temporanee mezze giornate = (Tariffa base divisa due) X Coefficiente Categoria Viaria X Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari X i giorni previsti in concessione D) CANONE Occupazioni Temporanee Ambulanti Mercato = (Tariffa base divisa due) X Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari X 48 (quarantotto) mercati previsti per un anno solare. Art. 4 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico di qualsiasi natura, la tariffa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere delle tariffe vigenti. 2. Si considera misura giornaliera lo spazio di tempo di 24 ore compreso tra la mezzanotte e la successiva. 3. Per le occupazioni di durata non superiore alle dodici ore consecutive di occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, si applica la tariffa base giornaliera ridotta della metà. Pagina 5 di 7 CORPO POLIZIA LOCALE 4. Per le occupazioni di durata continuativa non inferiori a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30 (trenta) per cento a decorrere dal quindicesimo giorno. 5. Per le occupazioni di durata continuativa non inferiori al mese, la tariffa è ridotta nella misura del 50 (cinquanta) per cento a decorrere dal trentesimo giorno. 6. Per le occupazioni nel centro storico di cui alla prima (Piazza Martiri della Libertà), seconda (corsi cittadini) e terza (centro storico stretto) categoria dello Stradario allegato al presente Regolamento, aventi caratteristiche di riqualificazione edilizia e di durata continuativa non inferiore al mese, è prevista l’esenzione dal canone per i primi trenta giorni se richieste dal mese di maggio a settembre di ogni anno. 7. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano in base alla durata dell’occupazione indicata in ciascun provvedimento di concessione o autorizzazione. Art. 5 – TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DEI PUBBLICI SERVIZI Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. f) del D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, la tariffa di legge relativa all’anno 2000 è di € 0,645 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46. Art. 6 – TARIFFE PER CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE 1. Alle occupazioni mercatali è applicata la Tariffa Base Giornaliera, ridotta della metà, indipendentemente dal Coefficiente della Categoria Viaria. 2. Le tariffe delle occupazioni temporanee relative alle assegnazioni giornaliere dei posteggi di mercato sono le stesse di coloro che sono assegnatari di posto fisso. Pagina 6 di 7 CORPO POLIZIA LOCALE 3. In deroga agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente tariffario per la tipologia di occupazione temporanea con dehors, tavoli, sedie e panche, la modalità di applicazione del canone Cosap adotta il sistema di tariffazione al mq giornaliera così determinata, come nella seguente tabella: TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEHORS TARIFFE 2015 Approvato dal C.C. In vigore dal 1 gennaio 2015 CORSI CITTADINI II^ Categoria Viaria CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA € 0,43 / mq / gg € 0,43 / mq / gg € 0,43 / mq / gg € 0,31 / mq / gg CENTRO STORICO STRETTO III^ Categoria Viaria CENTRO STORICO ALLARGATO IV^ Categoria Viaria CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA € 0,39 / mq / gg € 0,28 / mq / gg ZONE SEMICENTRALI V^ Categoria Viaria CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA € 0,30 / mq / gg ZONE PERIFERICHE VI^ Categoria Viaria SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA € 0,25 / mq / gg PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ I^ Categoria Viaria CANONE Occupazioni Temporanea Dehors = Tariffa giornaliera prevista dall’art. 6 c.3 X metri quadrati X i giorni previsti nella concessione. Pagina 7 di 7