Regolamento approvato - Comune di Borgomanero

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Regolamento approvato - Comune di Borgomanero
CORPO POLIZIA LOCALE
REGOLAMENTO COMUNALE
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In vigore dal 01.01.2015
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1 aprile 2015
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INDICE
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
4
Art. 1 - Definizioni
4
Art. 2 - Oggetto del Regolamento
4
Art. 3 - Ambito e scopo del Regolamento
5
Art. 4 - Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
5
Art. 5 - Soggetti obbligati
5
Art. 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
6
Art. 7 - Tipologia delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee
6
Art. 8 - Occupazioni abusive
6
PARTE II: DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
8
Art. 9 - Determinazione della superficie di occupazione
8
Art. 10 - Criteri di determinazione e calcolo dell’importo del Canone
8
Art. 11 - Classificazione del suolo pubblico
9
PARTE III: CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
11
Art. 12 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
11
Art. 13 - Occupazioni d’urgenza
11
Art. 14 – Occupazioni con passi carrabili
12
PARTE IV: IL PROCEDIMENTO
13
Art. 15 - Richiesta e denuncia di occupazione
13
Art. 16 - Istruttoria della domanda
14
Art. 17 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione - deposito cauzionale - fideussione
14
Art. 18 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione
15
Art. 19 - Titolarità della concessione o autorizzazione
15
Art. 20 - Rinuncia alla “richiesta” di occupazione dello spazio pubblico
16
Art. 21 - Rinnovo e rinuncia all’occupazione dello spazio pubblico
16
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Art. 22 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione o
autorizzazione
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Art. 23 - Estinzione e decadenza dell’occupazione di suolo pubblico
17
PARTE V: VERSAMENTO DEL CANONE, MODALITA’ DI RISCOSSIONE E
ACCERTAMENTO, SANZIONI
18
Art. 24 - Termini e modalità di versamento del Canone per le occupazioni permanenti
18
Art. 25 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee
18
Art. 26 - Rateizzazione
19
Art. 27 - Rimborsi
19
Art. 28 - Omesso o parziale pagamento
19
Art. 29 – Accertamento dell’entrata del Canone
20
Art. 30 - Sanzioni
20
Art. 31 - Riscossione coattiva
21
PARTE VI: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
22
Art. 32 - Agevolazioni
22
Art. 33 - Esenzioni
22
PARTE VIL: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 34 - Disposizioni finali
24
Art. 35 - Disposizioni transitorie
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PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento:
a) Con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica o comunale” o “spazio pubblico”,
comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, s’intendono tutti i beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree
mercatali, i tratti di strade non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato a
norma del Codice della Strada, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui
quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di
Borgomanero. Sono considerate aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, di cui
alla lettera d, le strade ex-statali, regionali e provinciali situate all’interno di centri abitati
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 785 del 01/08/95, ai sensi del D. Lgs. n. 285/92.
b) Per “occupazione” ed “occupare” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da
parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un’area o di una strada
comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di
Borgomanero, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un’area privata
soggetta a servitù di pubblico passaggio;
c) Per “concessione” il provvedimento amministrativo con il quale si consente
l’occupazione dei beni indicati nella lettera precedente e si disciplinano le modalità, i tempi
dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di
occupazione del suolo pubblico;
d) Per “autorizzazione” il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un
ostacolo all’esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i
diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo
pubblico;
e) Con il termine “concessionario” s’intende la persona fisica o giuridica titolare
dell’autorizzazione all’occupazione;
f) con il termine “canone” s’intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal
soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi
pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all’uso pubblico della
comunità;
Art. 2 - Oggetto del Regolamento
1. Con il presente regolamento, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento per
l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con
atto C.C. N. 58G del 02.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene istituito il
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall’articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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2. Il regolamento viene approvato ai sensi dell’ articolo 52 del citato decreto legislativo.
3. Il COSAP sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 3 - Ambito e scopo del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs.
n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per
l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del
Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di
accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni,
agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli,
delle aree e degli spazi pubblici comunali. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il
rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle
occupazioni.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta e ordinata utilizzazione
dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto
conto del loro valore economico, dell’uso esclusivo, della valenza sociale e ambientale
delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito
dell’occupazione, e del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla
sottrazione del bene all’uso comune.
Art. 4 - Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP)
1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni
rilasciate per l’occupazione di:
a) strade del comune di Borgomanero;
b) aree appartenenti al demanio;
c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Borgomanero;
c) aree destinate a mercati anche attrezzati;
d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia
sul suolo, sia sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel
precedente comma.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP
anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Art. 5 - Soggetti obbligati
1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione.
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2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l’ammontare del canone è
dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a un condominio, l’ammontare del
canone è dovuto dall’amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di
rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 C.C..
4. Il canone deve essere versato anche nell’ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi
precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell’occupazione fatto salvo che non
comunichino preventivamente il mancato utilizzo o rinvio del medesimo.
5. Il canone è dovuto al Comune anche dal soggetto che effettua un’occupazione abusiva
di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
Art. 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del comune di Borgomanero, sia che comportino o che non
comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù
di pubblico passaggio devono essere preventivamente regolarizzate con formale atto di
Autorizzazione e/o Concessione del Comune, sia che per l’occupazione sia dovuto
canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.
Art. 7 - Tipologia delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
permanenti e temporanee
1. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal
provvedimento di concessione, sia uguale o superiore l’anno, indipendentemente dal fatto
che presentino o no strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
2. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni
di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse
con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali
della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui
sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se
concesse con atto avente durata annuale o superiore.
Art. 8 - Occupazioni abusive
1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazione o concessione comunale sono
considerate abusive.
2. Sono, inoltre, considerate abusive le occupazioni:
a) Difformi o in contrasto sostanziale dalle disposizioni dell’atto di autorizzazione o di
concessione;
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b) Revocate, scadute e/o decadute.
c) Che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi
presupposti;
d) Che siano effettuate senza aver provveduto al versamento totale o parziale del
canone previsto dal presente regolamento.
3. Infine, le occupazioni realizzate senza aver ritirato l’atto autorizzativo presso l’ufficio
competente sono considerate abusive.
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PARTE II: DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 9 - Determinazione della superficie di occupazione
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato
nell’atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un’unica
misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni
individuali dei mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla
proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione, in base alla superficie della
minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende,
ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze
va commisurata separatamente rispetto all’area sottostante già occupata.
3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell’atto di concessione o
autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il
canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui
l’occupazione eventualmente si suddivide.
4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari
secondo quanto indicato nel provvedimento autorizzativo. Le superfici inferiori ad un metro
quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare.
5. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e
simili infissi di carattere stabile; alle occupazioni permanenti o temporanee di aree
appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle
strade ex-statali, regionali o provinciali per la parte di esse non rientranti nel centro abitato.
Art. 10 - Criteri di determinazione e calcolo dell’importo del Canone
1. L’ammontare del canone consiste nell’operazione di determinazione, in osservanza
delle norme del presente regolamento, della somma dovuta al Comune a completamento
delle fasi procedimentali di rilascio della concessione.
2. Il canone è commisurato:
In base alla classificazione in categorie d’importanza delle aree e degli spazi pubblici sui
quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall’articolo successivo;
Alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
Alla durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in
giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di
occupazioni di natura permanente;
Al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività
dall’occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in
relazione alle modalità di occupazione.
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3. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui al
Tariffario allegato, per il coefficiente riguardante la categoria dell’ubicazione, per il
coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di
occupazione, per la misura dell’occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua
durata.
4. Dall’ammontare complessivo del canone dovuto per l’occupazione di spazio pubblico si
detrae l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la
medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra
spesa derivante dall’occupazione dello spazio pubblico.
6. Nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale ha
la facoltà di deliberare le tariffe base del canone dovuto per le occupazioni temporanee o
permanenti di aree e spazi pubblici di cui all’art. 1 del Tariffario allegato, nonché i
coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione.
Art. 11 - Classificazione del suolo pubblico
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi
soprastanti e sottostanti, poiché le stesse impongono un sacrificio alla collettività, generato
dalla privazione all’uso dello spazio pubblico comunale, le strade e detti spazi sono
classificate in sei (6) categorie che rispecchiano le zone in cui è stato suddiviso il territorio
comunale, a ognuna delle quali è stato assegnato un coefficiente che tiene conto della loro
importanza in riferimento ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati
semestralmente dall’Agenzia del Territorio, del contesto urbanistico - edilizio, della
presenza in zona di servizi pubblici, delle iniziative commerciali e della densità del traffico
pedonale e veicolare.
2. Nel rispetto dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente
comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di prestigio in
riferimento al loro valore economico:
1a categoria "PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ ” in quanto di altissimo pregio;
2a categoria "CORSI CITTADINI” in quanto di alto pregio;
3a categoria “CENTRO STORICO STRETTO” in quanto di pregio cardine rispetto alle altre
categorie;
4a categoria “CENTRO STORICO ALLARGATO” in quanto di medio pregio;
5a categoria “ZONE SEMICENTRALI”: Ospedale, Don Bosco/Scuole, Stadio/Piscina/ExPeep, La Sorga, Mecaer, in quanto di minor pregio;
6a categoria “FRAZIONI e ZONE PERIFERICHE”: Frazione Santa Cristina, Frazione
Santo Stefano, Zona Sud-Ovest, Frazione Santa Croce, Frazione San
Marco, Zona VVFF, Frazione Vergano/Piovino, in quanto di basso pregio;
3. La delimitazione delle zone di cui sopra viene approvata e aggiornata periodicamente
con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente
Regolamento.
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4. Lo stradario allegato, comprendente l’elenco delle strade e aree inserite nelle diverse
categorie o zone con i relativi coefficienti moltiplicatori di calcolo del canone dovuto, viene
stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri fissati dal presente
Regolamento.
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PARTE III: CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
Art. 12 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate
nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato
forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa stabilita dall’art. 63 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 446/97 e successive
modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT
dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso
l’ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l’esercizio di
attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio
pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che
richiedono il trasferimento.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti
giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli sul territorio
comunale.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la
posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di
occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle
superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di
risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle
suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le
fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 15 del presente Regolamento, qualora le
occupazioni di cui al comma 4 siano effettuate per ragioni di emergenza, l’occupante è
tenuto a comunicare telefonicamente l’urgenza, oltre a ciò deve inoltrare tempestivamente
ai settori competenti mezzo mail:[email protected], telegramma
o fax, breve descrizione dell’urgenza. La divisione Tecnica e/o la Polizia Locale dovrà
apporre il visto di autorizzazione alla comunicazione inoltrata, da esibire su richiesta. Nei
cinque giorni successivi all’emergenza dovrà essere presentata all’ufficio competente la
domanda di regolarizzazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 13 - Occupazioni d’urgenza
E’ consentita l’occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento
concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d’emergenza o per provvedere
all’esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l’interessato deve dare immediata
comunicazione dell’avvenuta occupazione ai settori competenti, oltre a presentare la
domanda per la regolarizzazione dell’occupazione nei cinque giorni successivi
all’emergenza; la Divisione Tecnica accerta la sussistenza delle condizioni di urgenza e
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quindi la Polizia Locale rilascia la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso
contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all’art. 30, intimando l’immediata liberazione
dell’area.
Art. 14 – Occupazioni con passi carrabili
1. Dicesi passo carrabile a quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, pertanto la superficie di occupazione si
determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del
terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. Tutti i passi carrabili devono essere autorizzati ai sensi del Codice della Strada e
segnalati da apposita tabella regolamentare.
4. Gli accessi carrai non sono assoggettati al pagamento del canone, ma qualora gli
interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull’area
antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato
al pagamento del canone di concessione.
5. Nel caso in cui il titolare della concessione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile,
non abbia più interesse a utilizzare l’accesso e/o passo carrabile, può chiedere la
cancellazione dal canone, previa eliminazione dell’accesso stesso, oppure modifica della
struttura in modo tale da impedire permanentemente il transito dei veicoli.
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PARTE IV: IL PROCEDIMENTO
Art. 15 - Richiesta e denuncia di occupazione
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di
un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda
occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare richiesta e successiva
denuncia secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici.
2. Per le occupazioni temporanee, rispetto alla data d’inizio dell’occupazione, la richiesta
deve essere presentata al Comando di Polizia Locale, in tempo utile per consentire la
conclusione del procedimento entro il termine stabilito dal vigente Regolamento sul
procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza, con
le seguenti modalità:
a. Personalmente;
b. Trasmessa via fax o via P.E.C. a [email protected] con
allegata scansione della domanda regolarmente bollata.
3. La domanda, in carta legale, deve contenere pena la sua improcedibilità:
a. Nel caso di richiedente persona fisica o d’impresa individuale, l'indicazione delle
generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b. Nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione
sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del
legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
c. L’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di
occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
d. L’oggetto dell’occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si
chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di
eseguire e le modalità d'uso dell'area;
e. La durata e l’eventuale periodicità dell’occupazione;
f. La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o
amministratore.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni
altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante
l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie
dell’area richiesta, atte a individuare il contesto ambientale circostante; elementi di
identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione
sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
5. Per quanto riguarda le occupazioni di cui all’art. 12, la relativa domanda o avviso di
manomissione, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte
omogenee, la larghezza dell’occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del
cantiere, secondo i criteri individuati dall’art. 12, comma 4.
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6. Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi
(giostre, circhi, ambulanti, etc.), la concessione delle aree deve essere richiesta al comune
contestualmente a quelle per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
7. Per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del
canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente.
8. Per le occupazioni permanenti, deve essere presentata denuncia sugli appositi moduli
predisposti dalla Polizia Locale, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di
concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione
medesima.
9. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
applicazione del canone, purché non avvengano variazioni nella modalità d’occupazione,
nel qual caso la denuncia di occupazione deve essere trasmessa al Comune con le
modalità di cui al comma precedente.
Art. 16 - Istruttoria della domanda
1. Dopo la presentazione della richiesta di occupazione presso il Comando di Polizia
Locale, il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. In caso di più domande aventi a oggetto l'occupazione della medesima area, se non
diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre
alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o
il minor sacrificio imposto alla collettività.
3. L'ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la
documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente conclude l’iter
istruttorio entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, nel rispetto del vigente Regolamento
sul procedimento amministrativo e ai sensi della Legge 241/90.
5. Qualora l’ufficio preposto abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto
ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
6. L’atto di Concessione e/o Autorizzazione è rilasciato dal Comandante del Corpo di
Polizia Locale, sentito il Dirigente della Divisione Tecnica e i responsabili di altri servizi ove
necessario.
7. Nel caso di Dehor permanente, la domanda dovrà acquisire il parere, quale indirizzo,
dell’Assessore competente in materia.
Art. 17 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione,
deposito cauzionale, fideiussione
1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Comandante della Polizia Locale rilascia o nega la
concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al
richiedente.
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2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione
dell'area pubblica e deve indicare:
Gli elementi identificativi di cui all'art. 15;
Le specifiche finalità per le quali è concesso l’utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni
di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il
provvedimento;
La durata e l’eventuale periodicità dell'occupazione;
L’indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento.
3. Se l'occupazione comporta la manomissione dell'area, con il conseguente obbligo di
ripristino della medesima nelle condizioni originarie, Il Dirigente della Divisione Tecnica,
entro il rilascio della concessione o autorizzazione richiede il versamento di un deposito
cauzionale o di una polizza fideiussoria bancaria secondo quando stabilito dall’art. 3 bis
del Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo
pubblico.
Art. 18 - Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione
1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo
della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha
l'obbligo:
a. Di versare il canone alle scadenze fissate;
b. Di ritirare e di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto
che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del
canone;
c. Di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
d. Di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza
provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito
cauzionale o la garanzia di cui all’articolo precedente.
e. Di non effettuare la subconcessione o il suo trasferimento a terzi.
3. Nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario
deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 19 - Titolarità della concessione o autorizzazione
1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la
subconcessione.
2. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa
comunicazione all’ufficio competente, la successione nell’atto di concessione o
autorizzazione, in caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale e
tutti i casi di cessione di diritti connessi all’oggetto del provvedimento.
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3. Qualora il cedente sia in debito verso l’Amministrazione comunale per il pagamento di
canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di
concessione o autorizzazione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il
debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.
4. Non si rilasciano autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico a coloro che risultano
inadempimenti rispetto all’obbligo del pagamento del canone relativo a precedenti
autorizzazioni o concessioni.
Art. 20 - Rinuncia alla “richiesta” di occupazione dello spazio pubblico
1. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad
ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il
termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo
stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
2. Quando la comunicazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine
previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 10%
del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di
concessione o autorizzazione.
Art. 21 - Rinnovo e rinuncia all’occupazione dello spazio pubblico
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare in modo temporaneo o
permanente lo spazio pubblico, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata
istanza al Settore competente.
2. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone
cessa di essere dovuto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla
cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere
presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
cessazione.
3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria a una parte dello spazio
pubblico o del periodo temporale originariamente autorizzato o concesso non esclude
l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva
la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza
maggiore.
Art. 22 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico della concessione o autorizzazione
1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del Settore, può modificare, sospendere
o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione
rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove
condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a
corrispondere alcun indennizzo.
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2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse
pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura
proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del
canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in
misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione,
senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
Art. 23 - Estinzione e decadenza dell’occupazione di suolo pubblico
1. Sono causa di estinzione della concessione o dell’autorizzazione:
a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario.
b. La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del
concessionario.
2. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione:
a. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi
previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare
dell’atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a
rispondere;
b. L’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le
norme vigenti;
c. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per l’occupazione di spazio
pubblico;
d. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o
autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato
motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di
concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15
(quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
3. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del
canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di
occupazione originariamente concesso o autorizzato.
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PARTE V: VERSAMENTO DEL CANONE, MODALITA’ DI
RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, SANZIONI
Art. 24 - Termini e modalità di versamento del Canone per le
occupazioni permanenti
1. Nel caso di occupazione permanente di spazio pubblico, il versamento del canone è
effettuato con riferimento all’anno solare.
2. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall’art. 26
(rateizzazione) entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in un giorno festivo, il
versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Negli anni successivi a quello del rilascio della concessione, il pagamento del canone
avviene mediante versamento diretto, versamento su conto corrente postale intestato al
Comune utilizzando il bollettino postale allegato o altre modalità indicate nell’avviso di
pagamento.
4. Il versamento deve essere realizzato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai
cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
Art. 25 - Termini e modalità di versamento del canone per le occupazioni
temporanee
1. Per le occupazioni temporanee di spazio pubblico, il canone deve essere versato
contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, salvo quanto disposto
dall’art. 26 (rateizzazione).
2. L’ufficio competente, prima di procedere al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione o
concessione:
Verifica che non risultino insolvenze da parte del soggetto obbligato nei confronti del
Comune, ovvero la regolarità di precedenti pagamenti o di rateizzazioni non ancora
estinte;
Incassa l’ammontare dovuto; altrimenti controlla che quanto effettivamente versato
corrisponda al canone determinato, secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, lett. d);
Pena il diniego dell’atto richiesto.
4. I pagamenti sono effettuati mediante:
a. Versamento su conto corrente postale intestato al Comune;
b. Versamento diretto;
c. Altre modalità indicate nell’avviso di pagamento.
5. Il versamento deve essere eseguito con arrotondamento per difetto o per eccesso ai
cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
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Art. 26 - Rateizzazione
1. Per le occupazioni il cui Canone superi Euro 400,00, qualora il titolare intenda avvalersi
del pagamento rateizzato, l’ammontare riguardante ciascuna autorizzazione o
concessione, può essere corrisposto in due rate, di pari importo, aventi scadenza
semestrale e anticipata, coincidente con l’ultimo giorno del primo mese del semestre,
ovvero rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'anno di riferimento, senza
applicazione di interessi.
2. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento,
per le concessioni o autorizzazioni emesse in data successiva al 31 luglio.
3. Per la rateizzazione delle occupazioni richieste nel corso dell’anno, la prima rata deve
essere corrisposta al momento della consegna della concessione e comunque non oltre la
data d’inizio dell'occupazione e la successiva alla scadenza di cui al comma 1, ancora utile
nell'anno di rilascio dell'atto e in ogni caso non oltre la scadenza dell'occupazione.
4. Il ritardato pagamento del canone comporta l’applicazione degli interessi legali.
Art. 27 - Rimborsi
I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante
la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai
contribuenti, spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data di
presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.
Art. 28 - Omesso o parziale pagamento
1. In caso di omesso o parziale pagamento, l’ufficio che ha effettuato la liquidazione del
canone diffida l’interessato ad adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la
decadenza dalla concessione.
2. Decorso inutilmente tale termine:
a. Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione.
b. L’occupazione è considerata abusiva ai sensi dell’art. 8 comma 2 del presente
Regolamento.
c. L’ufficio che ha emesso la diffida al pagamento rimasto inadempiuto provvede
all’emissione dell’atto di accertamento delle sanzioni previste dall’art. 30 del
Regolamento vigente.
d. L’ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all’art. 17, ne dispone
l’incameramento a favore del Comune.
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Art. 29 – Accertamento dell’entrata del Canone
1. Dopo il rilascio dell’autorizzazione o concessione, ovvero nei casi di occupazione
abusiva, omesso o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone dovuto, dichiarazioni
incomplete o infedeli, e comunque nei casi di violazioni alle disposizioni del presente
Regolamento, l’accertamento è l’atto amministrativo con il quale si provvede ad un avviso
di motivata contestazione di violazione delle norme e dell’obbligo di pagamento del
canone con le correlate sanzioni, disciplinato dalla Legge 689/1981 per quanto
compatibile.
2. Gli atti amministrativi di accertamento, attribuiti alla Polizia Locale, devono essere
notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui il pagamento del canone totale o di una sua rata si sarebbe dovuto effettuare; entro lo
stesso termine devono essere irrogate le sanzioni.
Art. 30 - Sanzioni
1. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive di cui al comma 1) dell’art. 8
del presente regolamento, si considerano permanenti se realizzate con impianti o
manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso
l’occupazione si presume effettuata dal decimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
2. L’accertamento dell’occupazione abusiva di cui al comma 1) dell’art. 8 del presente
regolamento, effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale,
comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse
stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con
l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al
suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano
le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall’art. 20 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
3. L’accertamento dell’occupazione abusiva di cui al comma 2) dell’art. 8 del presente
regolamento, effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale,
comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
a. Un’indennità pari al canone dovuto aumentato del 30% (trenta per cento) se
questa non è stata regolarmente assolta oppure un’indennità pari al 30% del
canone determinato dall’occupazione se questo è stato correttamente
assolto;
b. Le sanzioni stabilite dall’art. 20 cc. 1 e 4 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
4. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l’eccezione di
cui all’art. 28 (omesso o parziale pagamento) e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
(occupazioni abusive), consegue l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura
da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II
della L. 24/11/1981 n. 689.
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5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi e
aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione
assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la
rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non
risponde dei danni causati ai mezzi o alle strutture costituenti l’occupazione durante la
rimozione.
6. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
7. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per
violazione delle disposizioni dal medesimo, fissate riguardo alla realizzazione delle
occupazioni.
Art. 31 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere eseguita secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 46 del 26.02.1999, dal D. Lgs. n. 112 del13.04.1999 oppure
dal R. D. n.639 dell’14.04.1910.
2. Le spese procedurali della riscossione coattiva vengono addebitate al soggetto
obbligato con le modalità previste dal comma 1.
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PARTE VI: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 32 - Agevolazioni
1. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono calcolati al
50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti
1000 sono calcolati al 10%.
2. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il
pagamento del canone per la parte concernente il soprassuolo solo per la superficie
eccedente la misura dell’occupazione del suolo.
3. Per le occupazioni temporanee è prevista una riduzione del canone in relazione ai giorni
richiesti nella domanda di occupazione, come previsto dall’art. 4 del tariffario allegato.
4. Per gli interventi di riqualificazione edilizia nel centro storico cittadino e frazionali, al fine
di promuovere la valorizzazione e l’abbellimento degli immobili, la Giunta Comunale
determina annualmente le agevolazioni e/o esenzioni da applicare al Canone di
Occupazione del suolo pubblico.
Art. 33 - Esenzioni
Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:
a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro
consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. f) del
D. Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell’applicazione della presente norma, non assumono
rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi
personalità giuridica da essi distinta;
b) Le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c),
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e
successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura, sport e ricerca, purché si realizzino senza attività di vendita,
somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a
15 giorni;
c) Le occupazioni realizzate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato;
d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale “ONLUS”,
di cui al D. Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o
accessorie per natura, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o
promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 15 giorni;
e) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di
qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative
in genere;
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f) Gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di
qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative
in genere, ferme restando le convenzioni già stipulate per l’installazione di tali oggetti;
g) Le aste delle bandiere;
h) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
i) Le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico non eccedenti i
10 metri quadrati;
j) Le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a
condizione che questi ultimi non delimitino un’area destinata allo svolgimento di attività
commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi
pubblicitari o commerciali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
k) Le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della
Civica Amministrazione. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione
di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico. La
Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento del
canone per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto
della Civica Amministrazione anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente lettera,
quando, in sede di esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento evidenzi
particolari esigenze tecniche o manifesti specifiche ragioni di urgenza che determinino una
variazione delle superfici di occupazione.
l) La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento
del canone per le occupazioni effettuate con transenne, ponteggi ed ogni altro mezzo di
occupazione necessario alla messa in sicurezza e all’esecuzione dei lavori di ripristino di
edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità ed eventi eccezionali, purché i
suddetti mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o
commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale dei mezzi di occupazione indicati
nella presente lettera anche nel caso in cui l’esposizione del messaggio abbia una durata
inferiore a quella dei mezzi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a
quella che i mezzi stessi consentirebbero;
m) Le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento
delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore
competente;
n) Le occupazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali;
o) Le occupazioni di suolo pubblico nonché quelle sovrastanti il suolo pubblico, con
festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose o
manifestazioni patrocinate dal Comune. La collocazione di luminarie natalizie è esente
quando avvenga nel rispetto di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana.
p) Le occupazioni effettuate per manifestazioni di propaganda elettorale o referendaria nei
trenta giorni precedenti la data fissata per le consultazioni.
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PARTE VIl: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34 - Disposizioni finali
1. Il nuovo Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti.
3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge,
le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
Art. 35 - Disposizioni transitorie
1. Le concessioni di spazi e aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s’intendono
rinnovate, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare
oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante
dall’applicazione della nuova tariffa.
2. In sede di prima applicazione il termine per il versamento del canone relativo all’anno
2015 per le occupazioni permanenti è il 30.06.2015 e la scadenza della prima rata per le
occupazioni temporanee è il 31.03.2015.
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CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In vigore dal 01.01.2015
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1 aprile 2015
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CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE e SPAZI COMUNALI
IN CATEGORIE D’IMPORTANZA
Con i relativi coefficienti moltiplicatori per il calcolo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
I CATEGORIA: COEFICENTE 1,5 (maggiorazione del 50% rispetto al coefficiente base)
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’
II CATEGORIA: COEFICENTE 1,5 (maggiorazione del 50% rispetto al coefficiente base)
CORSI CITTADINI
III CATEGORIA: COEFICENTE 1 (coefficiente base)
CENTRO STORICO STRETTO
IV CATEGORIA: COEFICENTE 0,9 (detrazione del 10% rispetto al coefficiente base)
CENTRO STORICO ALLARGATO
V CATEGORIA: COEFICENTE 0,8 (detrazione del 20% rispetto al coefficiente base)
ZONE SEMICENTRALI quali OSPEDALE, DON BOSCO/SCUOLE, STADIO/PISCINA/EX-PEEP, LA SORGA, MECAER
VI CATEGORIA: COEFICENTE 0,7 (detrazione del 30% rispetto al coefficiente base)
ZONE PERIFERICHE quali FRAZIONE SANTA CRISTINA, FRAZIONE STO STEFANO, ZONA SUD/OVEST, FRAZIONE SANTA
CROCE, FRAZIONE SAN MARCO, ZONA VVFF, FRAZIONE VERGANO/PIOVINO
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“STRADARIO”
ELENCO DELLE STRADE DISTINTE PER CATEGORIA
I CATEGORIA: PIAZZA MARTIRI - COEFFICIENTE 1,5 000005 PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTA'
II CATEGORIA: CORSI CITTADINI - COEFFICIENTE 1,5 000053
000040
000036
000007
CORSO
CORSO
CORSO
CORSO
CAVOUR
GARIBALDI
MAZZINI
ROMA tratto compreso da piazza Martiri a piazza XX Settembre
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III CATEGORIA: CENTRO STORICO STRETTO - COEFFICIENTE 1 000156
000046
000024
000042
000104
000129
000009
000145
000050
000181
000183
000055
000088
000011
100039
000177
000023
000013
000160
000197
000064
000169
100019
VICOLO
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
AGOGNA
BRUNELLI MAIONI
CANETO
CANETO
CELLINI B.
CORNICE
DEI MILLE
FILATOIO
GIARDINI
MOLLI STEFANO
MONTE GRAPPA
PALAZZINA
PIANA FELICE
ROSMINI A.
S. GIOVANNI tratto compreso da Corso Roma a via Gramsci
S. LEONARDO
S. FRANCESCO D'ASSISI
SANADO
SCUOLE
SS. TRINITA’
TORNIELLI V.
TORRACCIA
VALENZASCA
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IV CATEGORIA: CENTRO STORICO ALLARGATO - COEFFICIENTE 0,9 000062
100066
000017
000044
000037
000109
000114
000102
000016
000093
000143
000077
000127
000099
000125
000178
000006
000032
000188
000073
000014
000202
000144
100067
000157
000163
000008
000204
000007
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VIALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIALE
VIA
PIAZZA
VIALE
VIALE
PIAZZA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
Viale
VIA
VIA
VIA
VICOLO
CORSO
ALFIERI VITTORIO
ALPINI D'ITALIA
ARONA tratto compreso da viale Marazza al passaggio a livello di via Piave
AVV. GIACOMO LUIGI BORGNA
BONOLA LORELLA
COLLEONI B.
DE AMICIS E.
DON MINZONI
F.LLI MAIONI
FORNARI PROF. P.
FOSCOLO UGO
GRAMSCI A.
LANCA
LIBERTA'
LORETO
MARAZZA A.
MARAZZA A.
MARCONI G.
MAZZINI
MORA E GIBIN
NOVARA tratto compreso da piazza XX Settembre alla rotatoria di viale Marconi
OPERAI
PAGANI C.
PARCO VILLA MARAZZA
PASCOLI G.
PIETRA SCRITTA
PIOVALE
PIOVALE
ROMA tratto compreso da piazza XX Settembre alla rotatoria di viale Marconi
Segue
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CORPO POLIZIA LOCALE
000033
000255
100029
000038
000128
000047
000065
000034
VIA
PIAZZA
Via
VIA
PIAZZA
PIAZZA
VIA
VIALE
ROSSIGNOLI G.
SALVO D'ACQUISTO
SAN GIOVANNI tratto compreso da via Antonio Gramsci a via Ugo Foscolo
TORRIONE
VENTI SETTEMBRE
VENTICINQUE APRILE
VENTIQUATTRO MAGGIO
VITTORIO VENETO
V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - OSPEDALE - COEFFICIENTE 0,8 100069
100068
229
117
150
167
85
31
30
100017
100079
67
100082
196
51
22
209
170
PONTE
LARGO
CASCINA
VICOLO
VICOLO
VICOLO
VIA
VIA
VIALE
VIA
VICOLO
VIA
LARGO
VIA
CORSO
VIA
VIA
VIALE
ARALDO
BENEFATTORI
CASCININO
CASCININO
DEI CAMPI
FIORITO
FLECCHIA
GOZZANO
KENNEDY J. F.
MONS. CAVIGIOLI
MONZANI
PENNAGLIA G.
RAGAZZI DEL '99
S. CATERINA
SEMPIONE
STRETTA
VOLONTARI DEL SANGUE
ZOPPIS
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CORPO POLIZIA LOCALE
V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - DON BOSCO/SCUOLE - COEFFICIENTE 0,8 100050
21
203
68
56
146
57
116
100023
79
43
200
15
119
81
147
208
1
100081
52
140
Via
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VIA
VIA
Via
VIA
VICOLO
PIAZZA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
PONTE
VIA
VIA
ANNICHINI
BOSCHETTO
CADORNA
CURTI G. B.
DANTE ALIGHIERI
DE GASPERIS PROF. A.
DEGLI ULIVI
DELL'EDERA
DOMENICO SAVIO
DON BOSCO
MAGGIORA
MATTEOTTI G.
NOCE
S. ANTONIO
S. ANTONIO
S. MARTINO
SALGARI E.
TORELLI G.
VALERA
VECCHIA
ZANETTI A.
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CORPO POLIZIA LOCALE
V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - STADIO/PISCINA/EX PEEP - COEFFICIENTE 0,8 100062
000230
100008
165
19
100
000200
78
14
35
Via
CASCINA
VIA
VIA
VIA
VIA
PIAZZA
VIA
VIA
VIA
ALDO MORO
BARBARANA
C.A. MOLLI
CADUTI NEI LAGER NAZISTI
CUREGGIO
DEI FRASSINI
MATTEOTTI
MATTEOTTI G. tratto compreso dalla rotatoria viale Marconi alla rotatoria via Caduti dei Lager Nazisti
NOVARA tratto compreso dalla rotatoria viale Marconi alla rotatoria della SP 229/l(Meda)
QUATTRO NOVEMBRE
V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE EST - LA SORGA - COEFFICIENTE 0,8 100074
243
168
82
157
80
112
41
000008
000024
100075
110
92
PIAZZALE
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VIA
VICOLO
VIALE
VICOLO
VIA
CIMITERO CAPOLUOGO LOCALITA' SORGA
CONTEX
DELLE PALME
DONIZETTI G.
PASCOLI G.
PERGOLESI G. B.
PIAVE
PIO X
PIOVALE
PIOVALE
RIMEMBRANZE
SORGA
VECCHIA PER MAGGIATE
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CORPO POLIZIA LOCALE
V CATEGORIA: ZONA SEMICENTRALE - MECAER - COEFFICIENTE 0,8 000017
000222
000134
000120
000107
000012
000137
000132
000111
VIA
CASCINA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
ARONA
CEREDO
CEREDO
CHIUSO
DELLE ROSETTE
MAGGIATE
MAMELI G.
SIAI
VIVALDI A.
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - FRAZIONE SANTA CRISTINA - COEFFICIENTE 0,7 000075
000158
000122
000106
000154
100003
000210
000141
000069
100073
000105
000095
100078
000232
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
CASCINA
VIA
PIAZZA
VIA
CASALE
VIA
VIA
PIAZZA
CASCINA
BARCELLINI
BESCAPE'
BOGOGNO
CAPPELLETTA
CARACCIOLO
CARISTO
CHIESA
CHIESA
CIMA
CIMA
COCO MARTINALE
CROCE
DON RAVELLI
FAGNANI
Segue
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CORPO POLIZIA LOCALE
000238
000236
000220
000217
000115
100025
000240
000101
000027
000090
000058
000175
000118
000151
000218
000237
000226
000074
CASCINA
VIA
CASCINA
CASCINA
VIA
Via
CASCINA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VICOLO
CASCINA
CASCINA
CASCINA
VIA
FASCIA ROSSA
FASCIA ROSSA
FONTANA
GIANNI
GHIGLIONE PIERO
LEONARDO DA VINCI
LIRONE
PIZZARINI
QUAGLIOTTI
SELLA QUINTINO
STANGA
TRAVERSA di VIA QUAGLIOTTI
TRIESTE
VALLOGGIA
VALLAZZA
VALLAZZETTA
VIGANE
VIGNALE
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CORPO POLIZIA LOCALE
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - FRAZIONE SANTO STEFANO - COEFFICIENTE 0,7 000094
000164
000010
000103
000186
000124
100077
000020
000231
000070
000018
000028
000066
000126
000179
000097
VIA
VICOLO
CASALE
VIA
SALITA
VIA
PIAZZA
VIA
CASCINA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
CADUTI
CARETO
COLOMBARO
COLOMBARO
COLOMBARO
DON LUIGI GODIO
DOM MARIO ZANETTA
FASANA
FASANA
FORNARA I.
FRANZI
MAGGIORA
MANZONI A.
NUOVA
S. BERNARDO
VERGANO
Pagina 11 di 14
CORPO POLIZIA LOCALE
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA SUD/OVEST - COEFFICIENTE 0,7 000193
000256
000123
000176
000155
000174
000078
000087
000234
000014
000139
100087
000083
000239
100080
000162
000054
000192
000233
000149
VIA
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VIA
VIA
CASCINA
VIA
VIA
CASCINA
VIA
CASCINA
VIA
VIA
VIA
VIA
CASCINA
CASALE
CIRCONVALLAZIONE OVEST
CRESSA
DEGLI ONTANI
DEL CERVO
DELLA ROGGIA
DELL'ACACIA
MATTEOTTI G. tratto compreso dalla rotatoria via dei Lager a Cureggio
MEDA
MEDA
NOVARA tratto compreso dalla rotatoria SP 229/l a confine territorio
PANIGHINI
PANIGHINI
PAROLINI
PAROLINI
PERTINI S.
RESIGA
RIVANO
SELVETTA
SELVETTA
TABULONI
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA NORD - FRAZIONE SANTA CROCE - COEFFICIENTE 0,7 100072
100070
000193
000091
000061
LOC./CASCINA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
BEATRICE
CADUTI DI NASSIYRIA
CIRCONVALLAZIONE OVEST
DEI PRATI
DELLA CIOCCA
Segue
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CORPO POLIZIA LOCALE
000071
000044
000029
000025
000173
000159
000072
000131
000063
000049
000098
000142
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VICOLO
VIA
VICOLO
DELLA REPUBBLICA
FORNO
LAGONE
MONTE BIANCO
MONTE ROSA
MONTIBELLO
MORA E GIBIN
NAZIONALE
PAPA GIOVANNI XXIII
PIEMONTESI
POZZI
SAVOINI
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - FRAZIONE SAN MARCO - COEFFICIENTE 0,7 000227
000221
100041
000113
000136
100086
000166
000133
000048
000130
000039
000228
000045
CASCINA
CASCINA
CASCINA
VIA
VIA
CASCINA
VIA
CASCINA
VIA
VIA
VIA
CASCINA
VIA
BARAGGIOLA
CASCINACCIA
CAPRICCIOSA
FERMI E.
MONTALE E.
MONELLO
PRAZZOLE
PRAZZOLE
PRINCIPE UMBERTO
S. MICHELE
SIMONOTTI
SPINETTA
VERDI G.
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CORPO POLIZIA LOCALE
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - VVFF
000017
100071
000187
000089
000026
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
- COEFFICIENTE 0,7 -
ARONA
CERUTTI PADRE SEVERINO
MOTTARONE
RISORGIMENTO
S. CRISTINETTA
VI CATEGORIA: ZONA PERIFERICA - VERGANO/PIOVINO - COEFFICIENTE 0,7 100089
000135
000161
000003
000241
100076
000194
000223
000182
100055
000148
000059
000190
000138
000214
100037
SALITA
CASALE
CASALE
VIA
CASCINA
LOCALITA'
VIA
CASCINA
VIA
CASCINA
CASALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
BARAGGIONI
BARAGGIONI
CANUGGIONI
CASTELLO
CONVENTO
COMIONA
DELL’AQUILA
FUGNANO
MOTTO
MUCCIA
PIOVINO
PIOVINO
PIZZO
RUGA
S. MARTA
SAN ROCCO
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CORPO POLIZIA LOCALE
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In vigore dal 01.01.2015
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 1 aprile 2015
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CORPO POLIZIA LOCALE
DISPOSIZIONI TARIFFARIE
ART. 1 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE BASE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI
CARATTERE:
A) PERMANENTE
B) TEMPORANEO
A) Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo, LA TARIFFA BASE del canone è stata determinata sulla base delle
tariffe istituite dall’art. 44 del D. Lgs. 507/93 con riferimento alla classe del Comune di Borgomanero (classe quarta), facendo
riferimento all’importo minimo stabilito dal Decreto nel suo anno di emanazione (1993) senza alcun incremento economico e pari ad
lire 43.000 cioè € 22,20 (ventidue/venti) per metro quadrato o metro lineare;
B) Per le occupazioni di carattere temporaneo di suolo, soprasuolo e sottosuolo LA TARIFFA BASE giornaliera del canone è stata
determinata sulla base delle tariffe istituite dall’art. 45 del D. Lgs. 507/93 con riferimento alla classe del Comune di Borgomanero
(classe quarta), facendo riferimento all’importo minimo stabilito dal Decreto nel suo anno di emanazione (1993) senza alcun
incremento economico e pari ad lire 3.000 cioè € 1,55 (uno/cinquantacinque) per metro quadrato o metro lineare ;
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1. Il coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione è stabilito in base al beneficio economico, alla natura dell’attività svolta ed al
sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso dello spazio pubblico; è individuato annualmente, mediante apposita
deliberazione della Giunta Comunale:
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CORPO POLIZIA LOCALE
A) Occupazioni Permanenti
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE
COSAP PERMANENTE PER PASSI CARRABILI
COSAP PERMANENTE PER ACCESSI CARRABILI CON CARTELLO SEGNALETICO
COSAP PERMANENTE PER PASSI CARRABILI DI ACCESSO A DISTRIBUTORI CARBURANTI
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI CON EDICOLE E CHIOSCHI
COSAP PERMANENTE PER DEHORS ED ALTRI ELEMENTI SIMILARI DI DELIMITAZIONE SPAZI
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI CON TAVOLI, SEDIE E PANCHE
COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI INFISSI AL SUOLO
COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI APPOGGIATI AL SUOLO
COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ESPOSTI SU PARETI DI EDIFICI
COSAP PERMANENTE PER INSTALLAZIONE ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI DI SOPRASUOLO - INSEGNE, PORTATENDE, TENDE E
CAPOTTINE COSAP PERMANENTE PER ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO: PRIVATE ARTIGIANALE, COMMERCIALE,
INDUSTRIALE O PUBBLICI ESERCIZI - ES: FIORIERE
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI SUOLO CON DISSUASORI (utilizzo commerciale)
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI SUOLO CON DISSUASORI (utilizzo privato)
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI SUOLO IN GALLERIE E/O SOTTOPORTICI
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA E RELATIVE AREE DI STOCCAGGIO
MATERIALI
COSAP PERMANENTE PER OCCUPAZIONI TAXISTI/NOLEGGIATORI CON CONDUCENTE CON SERVIZIO
PUBBLICO DI PIAZZA
COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE
Approvato dal C.C.
In vigore dal 1 gennaio
2015
0,5
0,5
0,9
0,5
2,7
2,7
1
1
1
1
0,4
0,6
0,6
0,5
0,8
0,8
0,8
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CORPO POLIZIA LOCALE
B) Occupazioni Temporanee
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI E/O COMMERCIALI
COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ EDILIZIA E RELATIVE AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI
COSAP TEMPORANEO PER AMBULANTI MERCATO
COSAP TEMPORANEO PER PRODUTTORI AGRICOLI -VENDITA DIRETTA DEI LORO PRODOTTICOSAP TEMPORANEO PER TENDE AMBULANTI MERCATO
COSAP TEMPORANEO PER ALTRE ATTIVITA’ DI VENDITA NON RICOMPRESE NEI PUNTI PRECENDENTI
COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ DI TRASLOCO E RELATIVE AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI
COSAP TEMPORANEO PER ATTIVITA’ STAGIONALI
COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI CON VEICOLI DI USO PRIVATO
COSAP TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE, REALIZZATE SENZA
ATTIVITA’ DI VENDITA
COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI ANCHE DI INTERESSE CIVICO, INDIVIDUATE DALLA GIUNTA
COMUNALE, FESTE DI VIA
COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE INCLUSI I GONFIABILI
COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI VARIE, ALTRI USI
COSAP TEMPORANEO PER OCCUPAZIONI AEREE
COSAP TEMPORANEO PER PUBBLICI ESERCIZI
COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE
Approvato dal C.C.
In vigore dal 1 gennaio
2015
3
0,5
0,6
0,6
0,3
0,6
0,6
0,6
0,3
0,8
0,8
0,1
0,8
0,3
0,8
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CORPO POLIZIA LOCALE
ART. 3 - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE
1. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o lineari ed è determinato nel
modo seguente:
A) CANONE Occupazioni Permanenti = Tariffa base X Coefficiente categoria viaria X Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
di occupazione X metri quadrati o metri lineari
B) CANONE Occupazioni Temporanee = Tariffa base X Coefficiente categoria viaria X Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
di occupazione X metri quadrati o metri lineari X i giorni previsti in concessione
C) CANONE Occupazioni Temporanee mezze giornate = (Tariffa base divisa due) X Coefficiente Categoria Viaria X Coefficiente
moltiplicatore per specifiche attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari X i giorni previsti in concessione
D) CANONE Occupazioni Temporanee Ambulanti Mercato = (Tariffa base divisa due) X Coefficiente moltiplicatore per specifiche
attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari X 48 (quarantotto) mercati previsti per un anno solare.
Art. 4 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico di qualsiasi natura, la tariffa si applica, in relazione alle ore
di occupazione, in base alle misure giornaliere delle tariffe vigenti.
2. Si considera misura giornaliera lo spazio di tempo di 24 ore compreso tra la mezzanotte e la successiva.
3. Per le occupazioni di durata non superiore alle dodici ore consecutive di occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, si
applica la tariffa base giornaliera ridotta della metà.
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CORPO POLIZIA LOCALE
4. Per le occupazioni di durata continuativa non inferiori a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30 (trenta) per cento a decorrere
dal quindicesimo giorno.
5. Per le occupazioni di durata continuativa non inferiori al mese, la tariffa è ridotta nella misura del 50 (cinquanta) per cento a decorrere
dal trentesimo giorno.
6. Per le occupazioni nel centro storico di cui alla prima (Piazza Martiri della Libertà), seconda (corsi cittadini) e terza (centro storico
stretto) categoria dello Stradario allegato al presente Regolamento, aventi caratteristiche di riqualificazione edilizia e di durata
continuativa non inferiore al mese, è prevista l’esenzione dal canone per i primi trenta giorni se richieste dal mese di maggio a
settembre di ogni anno.
7. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano in base alla durata dell’occupazione indicata in ciascun provvedimento di
concessione o autorizzazione.
Art. 5 – TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DEI PUBBLICI SERVIZI
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. f) del D. Lgs. 446/1997 e successive
modifiche e integrazioni, la tariffa di legge relativa all’anno 2000 è di € 0,645 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare annuo complessivo dovuto
da ciascun occupante, anche per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46.
Art. 6 – TARIFFE PER CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
1. Alle occupazioni mercatali è applicata la Tariffa Base Giornaliera, ridotta della metà, indipendentemente dal Coefficiente della
Categoria Viaria.
2. Le tariffe delle occupazioni temporanee relative alle assegnazioni giornaliere dei posteggi di mercato sono le stesse di coloro che sono
assegnatari di posto fisso.
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CORPO POLIZIA LOCALE
3. In deroga agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente tariffario per la tipologia di occupazione temporanea con dehors, tavoli, sedie e panche, la
modalità di applicazione del canone Cosap adotta il sistema di tariffazione al mq giornaliera così determinata, come nella seguente
tabella:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEHORS
TARIFFE 2015
Approvato dal C.C.
In vigore dal 1 gennaio 2015
CORSI CITTADINI II^ Categoria Viaria
CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
€ 0,43 / mq / gg
€ 0,43 / mq / gg
€ 0,43 / mq / gg
€ 0,31 / mq / gg
CENTRO STORICO STRETTO III^ Categoria Viaria
CENTRO STORICO ALLARGATO IV^ Categoria Viaria
CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
€ 0,39 / mq / gg
€ 0,28 / mq / gg
ZONE SEMICENTRALI V^ Categoria Viaria
CON OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
€ 0,30 / mq / gg
ZONE PERIFERICHE VI^ Categoria Viaria
SENZA OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA
€ 0,25 / mq / gg
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ I^ Categoria Viaria
CANONE Occupazioni Temporanea Dehors = Tariffa giornaliera prevista dall’art. 6 c.3 X metri quadrati X i giorni previsti nella
concessione.
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