GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Che cos`è L`art. 186

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Che cos`è L`art. 186
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Che cos’è
L’art. 186 del Codice della Strada prevede il divieto di guidare in stato di
ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
Come funziona l’accertamento
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove per valutare l’alterazione psicofisica derivante
dall’uso di bevande alcooliche, anche attraverso apparecchi portatili (etilometro).
E’ sufficiente che dall’accertamento risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5
grammi/litro per essere considerati in stato di ebbrezza, ai fini del reato e delle
sanzioni.
In caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente è punito con la sanzione
pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni,
nonché, con la sentenza di condanna e applicazione della pena la confisca del
veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
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In sostanza, opporsi al controllo con l'etilometro per la verifica dello stato di
ebbrezza comporta il rischio di essere sanzionati per l'ipotesi più grave di guida in
stato di ebbrezza (sanzione penale e sospensione della patente).
Sanzioni
Chiunque guida sotto l’influenza dell’alcool, salvo il caso che il fatto non costituisca
un reato più grave, è punito:
•
con una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro e con la sanzione
accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi in caso di guida con
tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi/litro;
•
con una sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro e con l’arresto fino a 6
mesi, nonché con la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, in caso di
guida con tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi/litro;
•
con una sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro e con l’arresto da 6
mesi a 1 anno, nonché con la sospensione della patente da 1 a 2 anni, in caso
guida con tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi/litro.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione
della patente è raddoppiata.
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In caso di recidiva, cioè se la violazione è commessa da persona già condannata
nei 2 anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la revoca della
patente.
Con la sentenza di condanna o con l’applicazione della pena è disposta anche la
confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Se il conducente che guida in stato di ebbrezza provoca un incidente le sanzioni
vengono raddoppiate; si applica inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180
giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Nel caso in cui
venga accertato un valore del tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi/litro, la
patente di guida è sempre revocata.
Le sanzioni per le violazioni relative alla guida in stato di ebbrezza per assunzione
di bevande alcooliche sono aumentate da un terzo alla metà se vengono accertate
dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Quando è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina al conducente di
sottoporsi a visita medica entro 60 giorni e, in caso di inadempienza, può disporre
la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
La competenza a giudicare i reati connessi alla guida in stato di ebbrezza spetta al
Tribunale in composizione monocratica.
Salvo il caso in cui la guida in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, la
sanzione pecuniaria e detentiva può essere sostituita con un’attività di pubblica
utilità non retribuita a favore della collettività, per una durata pari a quella della
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sanzione detentiva irrogata, e della conversione della sanzione pecuniaria,
considerando un giorno di lavoro di pubblica utilità equivalente a 250 euro.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice potrà
dichiarare estinto il reato, dimezzare la sospensione della patente e revocare la
confisca del veicolo sequestrato.
Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Divieto assoluto
E’ previsto il divieto assoluto di mettersi alla guida dopo l’assunzione di
bevande alcoliche per:
− i conducenti di età inferiore a 21 anni o che abbiano conseguito la patente B
da meno di 3 anni;
− i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone o di cose;
− i conducenti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, di
autoveicoli con rimorchio con massa complessiva dei due veicoli superiore a
3,5 t, di autobus e altri veicoli destinati al trasporto di persone con numero
di posti a sedere (escluso quello di guida) superiore a 8, nonché
autoarticolati e autosnodati.
In tali casi, per la guida in stato di ebbrezza è prevista una sanzione pecuniaria da
155 a 624 euro, se il tasso alcoolemico accertato non è superiore agli 0,5
grammi/litro; se il tasso alcoolemico è compreso tra gli 0,5 e gli 0,8 grammi/litro, le
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pene sono aumentate di un terzo. Nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza
provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.
Il conducente di età inferiore a 18 anni che guida con un tasso alcoolemico
superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi/litro non potrà conseguire la patente
di guida categoria B prima del compimento dei 19 anni, mentre per un tasso
superiore a 0,5 grammi/litro non la potrà conseguire prima del compimento dei 21
anni.
A chi rivolgersi
In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile
rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire
del servizio di consulenza e assistenza individuale.
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