Regolamento per la concessione di sale comunali

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Regolamento per la concessione di sale comunali
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN
USO DI SALE COMUNALI
ART. 1
II presente Regolamento riguarda le sale in disponibilità attuale e futura del Comune.
Attualmente le sale comunali, che possono essere oggetto di concessione, sono le seguenti:
1 - Salone detto "degli Estensi" sito nel Palazzo Comunale;
2 - Sala dei Concerti di Villa Mirabello (Liceo Musicale);
3 - Sala piano-terra del Civico Museo (Villa Mirabello);
4 - Sala "Veratti" sita nell'omonima via.
Per la concessione è previsto il pagamento di un corrispettivo, fissato dall'Amministrazione
Comunale in misura almeno pari al costo di gestione e funzionamento delle sale oggetto di
concessione.
Detto corrispettivo, in caso di concessioni per più giorni successivi, potrà essere forfettizzato.
In caso di manifestazioni culturali ed assistenziali, il Ccmune, con apposito provvedimento e su
specifica richiesta scritta dagli interessati, potrà erogare un contributo a sollievo, totale o parziale,
del corrispettivo richiesto.
ART. 2
II Salone detto degli Estensi, nel Palazzo Comunale, è adibito a sede del Consiglio Comunale e a
sala di rappresentanza del Comune.
Detto Salone potrà inoltre ospitare iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale,
manifestazioni celebrative di interesse generale, manifestazioni a scopo benefico di notevole
interesse civico, iniziative culturali di carattere generale ad alto livello.
Il Salone non potrà essere concesso in uso per finalità commerciali o comunque speculative.
ART. 3
Tutte le richieste avanzate da Enti, Sodalizi ed Associazioni interessati all'uso del Salone degli
Estensi, da indirizzare all'Assessorato alla Cultura, saranno oggetto di esame da parte della Giunta
Municipale cui competerà di approvare o negare motivatamente la concessione in uso. All'uopo le
richieste dovranno pervenire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la manifestazione e
dovranno essere corredati di tutti i dati di cui al successivo art.5.
ART. 4
La Sala piano-terra del Civico Museo, la Sala dei Concerti di Villa Mirabello (Liceo Musicale) e
la sala "Veratti", sita nell'omonima via, sono a disposizione di Enti, Sodalizi ed Organizzazioni
culturali, assistenziali, sindacali, politiche e sportive che ne facciano richiesta per tenervi riunioni,
dibattiti, conferenze, concerti, audizioni, recite, mostre d'arte ecc. che siano compatibili con le
attrezzature, le capacità ricettive, le caratteristiche dei singoli locali e che non siano in contrasto con
la legge.
L'uso delle sale non potrà essere concesso per finalità commerciali o comunque speculative.
ART. 5
Tutte le domande (in duplice copia nel caso di manifestazioni per le quali sia richiesta
l'autorizzazione di polizia amministrativa) per la concessione delle sale dovranno essere inoltrate
per iscritto all'Assessorato alla Cultura del Comune di Varese e dovranno indicare la sala ed il
giorno scelti per la manifestazione nonché la durata ed il genere della medesima. L'Assessore potrà
concedere o negare, motivatamente, la concessione.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal.legale rappresentante o responsabile locale dell'Ente,
Sodalizio ed Organizzazione richiedente, che si renderà ad ogni effetto personalmente garante del
regolare uso della sala e delle relative attrezzature ed impianti.
Le richieste dovranno essere presentate in tempo utile e comunque almeno cinque giorni prima
della data in cui si terrà la manifestazione.
La data di presentazione della domanda costituisce criterio di priorità nel caso di richieste per date
concomitanti.
ART. 6
La messa a disposizione della sala, previa concessione, è consentita soltanto ad avvenuto
pagamento - presso la Tesoreria Comunale - del canone stabilito con apposita deliberazione
comunale.
ART. 7
Sulle richieste di contributo, di cui all'art.l, decide l'Amministrazione Comunale.
ART. 8
E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare - anche parzialmente o temporaneamente
- le sale e le relative attrezzature per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata la
concessione e di svolgervi qualsiasi attività che non sia conforme alla concessione medesima salvo
diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
ART. 9
La concessione delle sale, dei locali di servizio e delle attrezzature di dotazione si intende
effettuata con riferimento allo stato di fatto in cui detti locali ed attrezzature si trovano, rimanendo a
carico dei concessionari il preventivo accertamento tecnico-funzionale dei medesimi rispetto
all'attività che gli stessi intendono svolgervi.
ART. 10
L'uso delle sale, delle attrezzature e dei servizi accessori s'intenderà ef-
fettuato a rischio dei concessionari, con esclusione di responsabilità di qualsiasi specie da parte del
Comune.
In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a sollevare il Comune da danni
di qualsiasi genere verso persone o cose che potessero derivare in dipendenza od in connessione
della concessione.
ART. 11
I concessionari si intenderanno espressamente obbligati ad osservare e a far osservare le norme
del presente Regolamento, nonché tutte le altre inerenti disposizioni e prescrizioni che
l'Amministrazione Comunale ritenesse di emanare in ordine alla concessione.
ART. 12
Fatta salva ogni altra azione comunale, anche per .risarcimento danni, si avrà decadenza della
concessione, con risoluzione immediata del rapporto, per colpa del concessionario, senza che questi
nulla abbia ad eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
a) uso in contrasto con la concessione o in difformità della stessa;
b) inosservanza delle norme del presente Regolamento, ritenute gravi a giudizio discrezionale
dell'Amministrazione Civica.
Nessun indennizzo, neppure a titolo rimborso-spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza
della concessione.
ART. 13
Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre ed in
qualsiasi momento al Sindaco la più ampia facoltà di negare o revocare, in tutto o in parte, la
concessione per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, con diritto
peraltro del concessionario alla restituzione del corrispettivo della concessione salvo che si versi
nelle ipotesi previste dal precedente art.12.
ART. 14
Fatte salve la decadenza e la revoca della concessione previste ai precedenti articoli 12 e 13. le
contravvenzioni al presente Regolamento saranno sanzionate a norma degli articoli 106 e seguenti
del T.U.L.C P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni..
Verbale di deliberazione G.M. N.
403
del
7 marzo 1989
pag. 4
Del che si è redatto il presente verbale che, a termini della Legge Comunale e Provinciale, viene
come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Maurizio Sabatini)
L'ASSE SSORE-ANZIANO
( Luciano Bronzi )
IL SEGRETARIO GENERALE
( Antonio Conte )
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di gg. 15
consecutivi dal
31 marzo 1989
ai sensi dell'ari. 3 della Legge 9.6.1947 n. 530
Varese,
31 marzo 1989
IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Conte)
Pubblicata all'albo pretorio dal
senza opposizioni.
31.3.1989
al 14.4 1989
Varese, 18.4.1989
IL SEGRETARIO/GENERALE
(Antonio Conte)
Inviata alla Sezione Provinciale di Controllo il
Prot. N.
10489
4.4.1989
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
Esaminata dalla Sezione Provinciale di Controllo in seduta del 17.4.1989
al progr. N. 22479 senza rilievi.
Copia conforme all'originale
per l'organo di controllo
per l'esecuzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Varese,
Varese,