ordinaria e della categoria a2 – residenza per il tempo libero e
Transcript
ordinaria e della categoria a2 – residenza per il tempo libero e
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DI DATA 28.07.2014 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 01.08.2014 OGGETTO: Aggiornamento ed adeguamento della tabella del regolamento inerente il contributo di concessione mediante inserimento di alcune sottocategorie nella categoria a1 – residenza ordinaria e della categoria a2 – residenza per il tempo libero e vacanze, nonché definizione delle aliquote percentuali da applicare al costo medio di costruzione delle varie categorie. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la propria precedente deliberazione n. 42 di data 30.10.2001, esecutiva, mediante la quale veniva approvato ai sensi della L.P. n. 22 di data 05.09.1991 il nuovo Regolamento per l’applicazione del Contributo di Concessione; Vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. recante “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” nelle specifiche norme relative al contributo di concessione ed in specifico considerata la Circolare di data 18.09.2006 prot. n. 4757/06 inerente oltre all’aggiornamento dei costi medi delle costruzioni per l’anno 2006 il contestuale adeguamento alle nuove disposizioni introdotte con L.P. n. 16 di data 11.11.2005 (Legge Gilmozzi), tenuto conto inoltre della deliberazione n. 1554 del 2013 con la quale è stata approvata la nuova tabella delle funzioni per il calcolo del contributo di concessione con riferimento al costo di costruzione per ogni categoria tipologico-funzionale e la circolare provinciale prot. n. S013/2013/435721/18 di data 07.08.2013 in specifico a pag. 6 e 7 nel capitolo denominato “Sostituzione dell’art. 49 (decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg.)”; Considerato che in merito alla L.P. n. 16/2005, i comuni individuati da tale normativa devono inserire nei propri regolamenti per il contributo di concessione una nuova categoria denominata A2 – Edilizia da destinare a tempo libero e vacanze; Considerato quindi che l’attuale tabella delle categorie contenuta nel regolamento in materia di contributo di concessione, risulta ampliamente superata dalla normativa vigente e quindi sostanzialmente da revisionare ai sensi delle direttive di cui ai capoversi precedenti; Preso atto dell’opportunità di stabilire l’aliquota percentuale per la nuova categoria A2 residenza da destinare a tempo libero e vacanze da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % in applicazione sul costo medio di costruzione stabilito ogni anno dalla Giunta Provinciale ed incrementato secondo i parametri ISTAT e ritenuto di dover applicare per coloro che all’interno del Comune di Vigo Rendena realizzano e realizzeranno interventi mirati alla costruzione di alloggi destinati alla residenza per tempo libero e vacanze, l’aliquota massima del 20 % sul costo medio delle costruzioni; Ritenuto quindi di integrare il regolamento per l’applicazione del contributo di concessione mediante l’inserimento della nuova categoria A/2 come previsto dalle normative di settore; Ritenuto altresì doveroso aggiornare ed adeguare la tabella comunale attuale alla vigente tabella delle categorie, delle attività rientranti e delle percentuali di applicazione, stabilendo inoltre nuove sottocategorie all’interno della prevalente A1 residenza ordinaria e affini; Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale e dal responsabile dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 19 del Testo unico delle LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L., in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente eletti, DELIBERA 1) di integrare, per quanto meglio esposto in premessa, la tabella attuale contenuta nel Regolamento per l’Applicazione del Contributo di Concessione inserendo la nuova categoria “A/2 – Edilizia da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze” e quindi di definire l’aliquota percentuale da applicare sul costo medio delle costruzioni, di anno in anno stabilito dalla Giunta Provinciale, nella misura del 20%; 2) di aggiornare ed adeguare, per quanto meglio specificato in premessa, la tabella comunale attuale alla vigente tabella delle categorie, delle attività rientranti e delle percentuali di applicazione, come da prospetto formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; 3) di dare atto che ai sensi dell’art. 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L la sopra approvata, adeguata ed aggiornata tabella inerente il contributo di concessione entra in vigore contestualmente alla esecutività della presente deliberazione; 4) di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.