Nuova REDAZIONE FISCALE

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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013
N.RF036
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ODCEC VASTO
La Nuova Redazione Fiscale
OGGETTO
NOVITÀ PER IL MODELLO UNICO SC 2013
RIFERIMENTI
PROVV. ENTRATE 13136 DEL 31/01/2013 - ISTRUZIONI MODELLO UNICO SC 2013
Con il Provvedimento 13136 del 31/01/2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva
il modello Unico SC 2013 relativo ai redditi 2012.
TERMINI DI PRESENTAZIONE: il modello va presentato, in via telematica, entro l’ultimo
giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; a tal fine:
 non rileva la data di approvazione del bilancio o del rendiconto
 ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di
presentazione è fissata al 30/09/2013; diversamente una società con periodo d’imposta
1/7/2012 – 30/6/2013, dovrà presentare Unico 2013, in via telematica, entro il 31/03/2014.
PRESENTAZIONE IN RITARDO: si rammenta che qualora il contribuente presenti il modello Unico SC
entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma,
per il ritardo, l’Agenzia applicherà una sanzione da €.258 a €.1.032, che può aumentare fino al doppio
per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Tuttavia, si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa
spontaneamente una sanzione ridotta pari a €.25 (1/10 di €.258).
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa ma
costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
QUADRO RF – DETERMINAZIONE REDDITO
Da quest’anno, debuttano nel quadro RF le novità relative :
 la deduzione Irap dal reddito d’impresa per la quota riguardante le spese per il personale
dipendente e assimilato
 l’eliminato riferimento alla durata minima del contratto di leasing quale condizione per la
deducibilità dei relativi canoni.
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Sintesi: è stato recentemente approvato in via definitiva il modello Unico SC 2013 per la dichiarazione
dei redditi del periodo 2012. Tra le novità più rilevanti si segnala:
 quadro RF: l’ ”adeguamento” alla disciplina in materia di:
- deducibilità della quota IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
- deducibilità dei canoni di leasing, che è stata disancorata dalla durata del contratto (DL 16/2012)
- indeducibilità dei costi per concessione in godimento di un bene d’impresa all’imprenditore/familiari
- società non operative, mediante le modifiche al prospetto per la verifica dell’operatività
 quadro RU: la struttura viene snellita passando alle 6 sezioni in luogo delle 25 presenti nel modello
2012; nella nuova sezione I sono raggruppati tutti i crediti d’imposta vantati dal contribuente,
eccezion fatta per quelli che prevedono particolari modalità di indicazione delle informazioni
 quadro RX: la possibilità per i contribuenti, che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via
autonoma, di chiedere il rimborso dell’imposta a credito in una nuova sezione ad hoc del quadro
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CIRCOLARE DEL 20/02/2013
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 l’ammontare dei costi indeducibili derivanti dalla concessione in godimento di un bene
d’impresa all’imprenditore e ai suoi familiari.
A tal fine, si osserva che:
Rigo RF 32 “Altre variazioni in aumento” RF INDICAZIONE
Sono introdotti i seguenti nuovi codici relativi rispettivamente : l’ammontare dei costi indeducibili derivanti dalla concessione in godimento di un bene d’impresa ad un socio/familiare (a titolo “34” personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato. l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile “35” (art. 102 c. 7 Tuir) Sono introdotti i seguenti nuovi codici relativi rispettivamente: RF 54 “33” “Altre variazioni in diminuzione” “34” l’importo deducibile dell’IRAP versata nel 2012 (sia a titolo di saldo che di acconto), per la quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti (art. 11, DLgs 446/97) l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile (art. 102 c. 7 Tuir) qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta Al riguardo, si rammenta quanto segue:
A) DEDUCIBILITÀ IRAP: l'IRAP deducibile su base forfettaria e quella deducibile su base
analitica vano indicate in UNICO 2013 al rigo RF54, con i seguenti codici:
 codice 12: per l'IRAP deducibile per effetto degli interessi passivi netti
E' pari al 10% dell'imposta versata nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione

codice 33: per l'IRAP deducibile su base analitica per effetto del costo del lavoro
E' pari all'imposta versata nel periodo d'imposta moltiplicata per l'incidenza delle spese per il
personale dipendente/assimilato rispetto al valore della produzione (entrambe al netto delle
deduzioni dell'art. 11 del DLgs. 446/97).
B) CANONI DI LEASING: è possibile per i contribuenti IRES dedurre i canoni di leasing
 senza tener conto della durata minima contrattuale
 considerando solo il periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.
Per i contratti stipulati dal 29/04/2012, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai
2/3 del periodo di ammortamento; occorre, inoltre, precisare che:

per gli immobili: la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a
11 anni (durata minima) ovvero pari almeno a 18 anni (durata massima).

per i mezzi di trasporto (diversi da strumentali): la deducibilità dei canoni di locazione
finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente previsto dal comma 2 dell'articolo 102 del TUIR
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DISAPPLICAZIONE SOCIETA’ DI COMODO
Come noto, con le nuove disposizioni relative alle società in perdita sistematica (DL 138/2011)
le cd società di comodo possono idealmente essere ripartite in due categorie:
 società non operative: ossia le società che non superano il test di operatività (ricavi
dichiarati pari o superiori a quelli minimi)
 società in perdita sistematica: ossia società che presentano 3 periodi d’imposta in perdita
(cd “periodo di osservazione”).
Sul punto, il provvedimento delle Entrate 87956/2012, ha individuato alcune cause oggettive
rilevanti nel periodo di osservazione, al ricorrere delle quali:
 è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle perdite sistematiche
 senza necessità di presentare istanza di disapplicazione.
Pertanto, in presenza di tali situazioni è possibile disapplicare la disciplina relativa alle società in
perdita sistematica oltre che integrare le cause di disapplicazione automatica della disciplina
sulle società di comodo (art. 30, L. 724/94)
A tal fine, nel "Prospetto di verifica" di Unico SC 2013 è stata inserita la casella
"Disapplicazione società di comodo" in cui indicare, in base alla propria situazione, uno dei
seguenti codici relativi alle nuove cause di disapplicazione automatica:
 codice “8” - ipotesi di cui alla lett. a)
 codice “9” - ipotesi di cui alla lett. b)
In particolare, le suddette ipotesi riguardano:
FATTISPECIE a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese (artt. 2312 e 2495 c.c.) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. b) società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa; in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria; in liquidazione giudiziaria. LA DISAPPLICAZIONE OPERA: con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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In particolare, pur superando il test di operatività la società (di capitali o persone) è considerata
“in perdita sistematica” a decorrere dal 4° periodo d’imposta qualora:
 risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi
 in un triennio:
 è in perdita per 2 periodi d’imposta
 dichiara un reddito inferiore al minimo presunto, per il residuo anno
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Analogamente, anche nel "Prospetto di verifica" del quadro FC dedicato alla determinazione
delle società controllate e residenti in Paesi ancora considerati a fiscalità privilegiata, è stata
inserita la casella "Disapplicazione società di comodo":
Sempre nel "Prospetto di verifica", sono inserite le seguenti 2 caselle, da barrare:
START‐UP dalle società "start‐up innovative" che non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica (art. 26, DL 179/2012) Inoltre, viene eliminato dal quadro RF, rispetto al modello Unico SC 2012, il rigo RF121
denominato “Interessi passivi deducibili Robin Tax”.
ELIMINAZIONE DEL QUADRO RH
E’ soppresso, da quest’anno, il quadro RH utilizzato nel modello Unico 2012 per indicare i dati relativi
all'imposta sostitutiva dovuta dagli Organismi di investimento collettivo (OICVM) in valori mobiliari.
QUADRO RQ – IMPOSTE ADDIZIONALI E SOSTITUTIVE IRES/IRAP
Ulteriori novità del modello hanno riguardato il quadro RQ, come nel seguito evidenziato.
Settore petrolifero e dell’energia elettrica:
 SEZIONE XI-A: si inseriscono i righi da RQ44 a RQ47
dell’ammontare deducibile degli interessi passivi (art. 96 Tuir).
da compilare ai fini del calcolo
 SEZIONE XI-B: in seguito alle novità del cd. "Decreto Milleproroghe 2012", l’addizionale IRES
istituita nei confronti di società/enti commerciali residenti in Italia che operano nel settore della ricerca
e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi non può eccedere il minore tra:
a) l’importo determinato applicando all’utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l’aliquota
di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
b) l’importo corrispondente al 7,5 per mille del patrimonio netto, per l’esercizio 2012
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nel caso in cui il soggetto assuma in dichiarazione l'impegno di cui alla IMPEGNO ALLO suddetta lett. a) del provv. Entrate 11/06/2012; in tal caso non occorre SCIOGLIMENTO compilare la casella "Disapplicazione società di comodo". Redazione Fiscale
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Altri soggetti:
 la sezione XVI è stata soppressa (il prospetto andava compilato dai soggetti che detenevano una
quota di partecipazione > 5% al fondo comune d'investimento immobiliare al 31/12/2010)
 sezione XVI: le società di gestione del risparmio (SGR) devono indicare, per ciascun fondo da esse
istituito, i dati relativi a quei fondi per i quali sia stata deliberata, entro il 31/12/2011, la liquidazione (che
deve essere conclusa nel termine massimo di 5 anni).
 la sezione XVII va compilata dalle società che, ai sensi dell’art. 7 del DL 70/2011, intendono avvalersi
della facoltà di rideterminare il valore di:
 terreni edificabili e agricoli
 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati
posseduti alla data del 1/07/2011 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla medesima
data.
Società di capitali: sono ammesse alla rideterminazione (oltre alle persone fisiche) anche le società di
capitali i cui beni fossero oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne hanno riacquistato la
piena titolarità (art. 7 c. 2 DL 70/2011); la disposizione dovrebbe potersi nuovamente applicare.
 SEZIONE XVIII: sono stati inseriti i righi da RQ63 a RQ66 per il calcolo della quota di
interessi passivi deducibili ai fini della individuazione della base imponibile della
maggiorazione IRES per i soggetti "non operativi".
 SEZIONE XIX: dedicata all'indicazione dei dati utili alla definizione dell'imposta sostitutiva
sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo (cioè quelle incluse nel
consolidamento), iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attività immateriali.
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Compagnie assicurative:
 la sezione XIV: la Legge di stabilità 2013 ha incrementato la misura dell’imposta sulle riserve
matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio delle società e degli enti che esercitano
attività assicurativa, ferme restando le previgenti situazioni di esclusione.
Tale imposta è incrementata, rispetto alla precedente misura dello 0,35%:
 allo 0,50%, per il 2012
 allo 0,45%, a decorrere dal 2013 e successivi.
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Nota: l'opzione è esercitata con il versamento di un 'imposta sostitutiva del 16%; sul punto, la legge
di stabilità 2013 elimina la possibilità di rateazione stabilendo che l’imposta sostitutiva dovrà essere
corrisposta all’Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al
2012. Quindi, rispetto al prospetto del modello Unico 2012, non trovano più evidenza i campi relativi
alla possibilità prima concessa di versamento rateizzato.
QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA
Come noto, il quadro RU del modello Unico SC va compilato dai soggetti che fruiscono dei
crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Tale quadro, da quest’anno,
è stato oggetto di notevoli novità riguardanti sia la struttura che i crediti d’imposta ivi previsti.
DENOMINAZIONE INDICAZIONE
I CREDITI D’IMPOSTA riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sez. II), il credito d’imposta “Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche” (da esporre nella sez. III) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (da esporre nella sez. IV). La sezione è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato; In particolare, per ciascuna agevolazione fruita vanno indicati: ‐il codice identificativo del credito ‐ i relativi dati. II CARO PETROLIO destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio III FINANZIAMENTI AGEVOLATI SISMA ABRUZZO/BANCHE riservata al credito d’imposta a favore delle Banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo IV INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (L . 296/2006) V ALTRI CREDITI D’IMPOSTA riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel quadro RU. Sez. VI CREDITI D’IMPOSTA suddivisa in 3 sotto sezioni e contiene le informazioni relative a: - crediti d’imposta ricevuti (VI‐A) RICEVUTI/TRASFERITI O ECCEDENTI IL - crediti d’imposta trasferiti (VI‐B) LIMITE - crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI‐C). Inoltre, è stata modificata la modalità di compilazione del quadro da parte dei soggetti
aderenti alla tassazione per trasparenza, al consolidato (nonché da parte di Trust).
Infatti, nelle sezioni del quadro RU 2013 riservate alla esposizione dei crediti d’imposta sono
stati inseriti appositi righi per l’indicazione degli importi ricevuti e trasferiti; in particolare:
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In particolare, dal 2013, la struttura viene snellita passando alle seguenti 6 sezioni in luogo
delle 25 presenti nel modello 2012:
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TRASPARENZA TASSAZIONE DI GRUPPO TRUST Info Fisco 036/2013
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I soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza (art. 115 TUIR) devono indicare la quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sez. IV I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ( artt. da 117 a 142 del TUIR) devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, la quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sez. V, ovvero nel quadro GC sez. V. Si ricorda che l’importo ceduto al consolidato non può superare l’importo dell’IRES dovuta dal gruppo consolidato i Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) devono indicare la quota imputata ai beneficiari e riportata nel quadro PN, sez. IV. QUADRO RV – ECCEDENZE D’IMPOSTA
In caso di operazione di scissione e/o fusione intervenute nel corso del 2012, nella sezione II del
quadro RV (compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante
dalla fusione) sono inseriti appositi campi per l'indicazione di ulteriori specifiche eccedenze
d'imposta.
Gli importi di cui alle colonne da 2 a 7 del rigo RV66, vanno riportati nella sezione II del quadro RX,
qualora il soggetto avente causa dell’operazione straordinaria a cui sono stati trasferiti non è
assoggettato alle relative imposte e, pertanto, non è tenuto a compilare i corrispondenti prospetti della
dichiarazione.
Nel nuovo rigo RV 67 occorre indicare l’importo del rendimento nozionale che la società fusa,
incorporata o scissa non ha utilizzato in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai fini IRES,
trasferito, a seguito dell’operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o
beneficiaria della scissione (tale importo si riporta in col.10 del rigo RS113)
QUADRO RS
Da quest’anno, anche il quadro RS è interessato da novità; in particolare:
 nell’ambito del prospetto per la deduzione per capitale investito proprio (ACE):
 sono modificati i campi da 10 a 13 del rigo RS 113
Questi dovranno ora rispettivamente indicare:
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In particolare, va compilato il nuovo rigo RV 66:
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10 11 12 13 
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INDICAZIONE
l’importo del rendimento nozionale riportato nel rigo RS113, col. 11, di UNICO SC 2012; nella
presente colonna va riportato anche l’eventuale importo indicato nel rigo RV67 la quota dell’importo indicato in col. 10 non attribuibile ai soci (opzione per la trasparenza) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all’opzione per trasparenza o consolidato l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma:
colonna 7 +colonna 9 +colonna 10 In caso di compilazione di più moduli i dati di cui alle colonne da 1 a 7 e da 10 a 13, nonché dei righi RS114 e RS115, vanno riportati soltanto sul modulo n.1. Detto ammontare va riportato, fino a concorrenza del reddito complessivo netto dichiarato (rigo RN6, col. 3, e/o rigo PN4, col.1, ovvero rigo GN6, col. 3, rigo TN4, col. 3.) Si precisa che qualora il dichiarante ‐ abbia optato per la trasparenza fiscale ‐ sia un Trust trasparente l’ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nei suddetti righi a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero ai beneficiari del Trust trasparente. Qualora, invece, il dichiarante abbia aderito al consolidato fiscale l’ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. l’importo del rendimento nozionale di cui a col. 12 non utilizzato in deduzione dal reddito nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo; tale importo è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi sono inseriti 2 nuovi righi relativi rispettivamente all’indicazione:
RIGO RS 114 RS 115 INDICAZIONE dell’addizionale di cui all’art. 81 del DL. 112/08 (cd Robin Hood tax”) della maggiorazione per le "società di comodo"  è inserito un nuovo prospetto per le imprese localizzate all'interno della zona franca urbana
(ZFU) del Comune dell'Aquila; tale prospetto va compilato dalle piccole e micro imprese localizzate
all'interno della ZFU, che vogliono fruire dell'agevolazione sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
La suddetta agevolazione:
 ai fini IRES: consiste in una esenzione, a decorrere dal periodo d’imposta di accoglimento
dell’istanza (da presentare ai sensi dell’art. 11 del decreto interministeriale 26/06/2012), del
reddito derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa nella ZFU, fino a concorrenza
dell’importo di €. 100.000 per ciascun periodo d’imposta e nei limiti delle percentuali previste
dall’articolo 6, comma 1, del decreto.
 ai fini IRAP : consiste in una esenzione del valore della produzione netta IRAP, per i primi 5
periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento della predetta istanza, fino a concorrenza
di €. 300.000 di valore della produzione netta, per ciascun periodo di imposta.
Limiti Bonus: ciascun soggetto ammesso all’agevolazione può beneficiare delle esenzioni previste,
tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis”
nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei 2 esercizi precedenti, fino
al limite di €.200.000 (ovvero, €.100.000 per imprese attive nel settore del trasporto su strada) nonché
di ulteriori agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall’impresa.
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QUADRO RX
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Anche la sezione III del quadro RX è stata oggetto di restyling.
In particolare, da quest’anno, i contribuenti che non intendono presentare la dichiarazione
annuale IVA in via autonoma, dovranno riportare nella sezione III del quadro RX, i dati relativi
all’imposta dovuta o a credito nonché l’eventuale importo di cui si chiede a rimborso.
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