La mia cassa pensione
Transcript
La mia cassa pensione
«La mia cassa pensione» valido dal 1° gennaio 2017 Spiegazioni riguardo al suo certificato di previdenza. Lei è assicurato/a presso l’ASGA per la previdenza professionale obbligatoria (LPP). In questo modo approfitta, di più di 100 000 assicurati in oltre 11 000 PMI, dei vantaggi del maggiore istituto cooperativo di previdenza collettiva della Svizzera. Per lei questo significa: una sicurezza durevolmente alta della sua previdenza, soluzioni previdenziali semplici e trasparenti e un’assistenza priva di complicazioni. Per questo ci impegniamo da 55 anni. LA PREVIDENZA PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (OBBLIGATORIO LPP) Per la sua soluzione di cassa pensione lei è assicurato/a presso l’ASGA cassa pensione. ASGA è un istituto cooperativo di previdenza collettiva. La previdenza professionale (2° pilastro) ha lo scopo – insieme ad AVS e AI (1° pilastro) – di consentire alle persone assicurate un adeguato mantenimento del tenore di vita durante la vecchiaia, in caso di morte o di invalidità. La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è una legge quadro che fissa le prescrizioni minime. Il regolamento della cassa di ASGA cassa pensione è giuridicamente vincolante. Potrà visionarlo presso il suo datore di lavoro oppure scaricarlo dal nostro sito web www.asga.ch. Il concetto svizzero di previdenza I 3 pilastri della sicurezza sociale per la vecchiaia, il decesso e l’invalidità 1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro Previdenza statale Previdenza professionale Previdenza individuale Garanzia del minimo vitale Salvaguardia del tenore di vita abituale Complemento individuale AVS AI 1a Prestazioni complementari 1b LPP obbl. 2a facoltativa in aggiunta 2b Previdenza vincolata 3a Previdenza libera 3b grafica 1 Persone assicurate Le persone che esercitano un’attività lavorativa dipendente e percepiscono un salario annuo superiore a 21 150 franchi (soglia d’ingresso) sono soggette all’assicurazione obbligatoria: dal 1° gennaio per chi ha compiuto il 17° anno di età riguardo a rischi di morte e invalidità; dal 1° gennaio per chi ha compiuto il 24° anno di età anche per il risparmio di vecchiaia. Se le lavoratrici/i lavoratori sono al servizio di un datore di lavoro da meno di un anno, si considera il salario che costoro percepirebbero per l’intero anno d’impiego. Salario assicurato Il salario assicurato con la previdenza professionale non può superare 84 600 franchi. Da questo valore viene detratta la quota di coordinamento paria 24 675 franchi. Ai sensi della LPP, il salario annuo massimo assicurato attualmente è pari a 59 925 franchi. L’importo eccedente può essere assicurato facoltativamente nel regime sovraobbligatorio. Quote di salario sovra obbligatorie CHF 84 600.– Salario LPP (max. CHF 59 925.–) CHF 24 675.– Deduzione di coordinamento Salario AVS grafica 2 Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria Il rapporto assicurativo obbligatorio si instaura nel momento in cui si denuncia il rapporto di lavoro alla cassa pensioni ASGA. L’obbligo assicurativo termina: → con il pensionamento, → alla risoluzione del rapporto di lavoro, →quando non si raggiunge il salario minimo di 21 150 franchi. Per i rischi di morte e di invalidità, il dipendente mantiene la copertura assicurativa presso l’ASGA cassa pensione per la durata di un mese dalla risoluzione del rapporto previdenziale, a meno che non aderisca a un nuovo istituto previdenziale. Prestazioni di vecchiaia Dal 25° anno di età l’avere di vecchiaia è costituito da accrediti di vecchiaia, il cui ammontare dipende dal salario assicurato (vedi grafica 2) e aumenta gradualmente in funzione dell’età (vedi grafica 3). Sull’avere di vecchiaia maturano gli interessi. Al raggiungimento dell’età di pensionamento, la persona assicurata può scegliere tra una delle seguenti modalità di liquidazione: → rendita vitalizia → liquidazione in capitale →libera ripartizione tra liquidazione in capitale e rendita vitalizia Capitale di risparmio (Accrediti di vecchiaia + interesse) 25 anni Rendita di vecchiaia 64/65 anni grafica 3 Età pensionabile Il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura al raggiungimento del 64° anno di età per le donne e del 65° anno di età per gli uomini. Il pensionamento anticipato è possibile non prima del 58° anno di età e a condizione che il rapporto di lavoro sia concluso. In questo caso le rendite di vecchiaia saranno proporzionalmente ridotte. In caso di attività lucrativa oltre l’età ordinaria di pensionamento, si possono versare contributi di previdenza per la vecchiaia al massimo fino al compimento dei 70 anni di età. In questo caso aumentano le prestazioni di vecchiaia. Prestazioni di rischio (in seguito a malattia o infortunio) Prestazioni in caso di decesso Rendita per il partner: In caso di morte di una per- sona assicurata, le persone coniugate o i partner conviventi registrati hanno diritto a una rendita per partner. Un diritto sussiste anche nel caso di convivenza, qualora i partner, prima del decesso, abbiano convissuto per almeno cinque anni ininterrottamente presso la stessa residenza confermata ufficialmente. Un diritto sussiste anche, se il partner convivente deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. A condizione che in entrambi i casi, i due partner fossero nubili/celibi, che tra loro non esistesse nessun legame di parentela stretta (impedimenti al matrimonio ai sensi dell’art. 95 CCS) e che la persona assicurata abbia presentato all’ASGA cassa pensione una dichiarazione scritta in cui designa il proprio partner. I beneficiari devono essere comunicati all’ ASGA quando la persona assicurata è ancora in vita. Sussiste un diritto limitato se il partner percepisce già una rendita da una precedente prestazione per l° stesso evento assicurato. Capitale in caso di morte: Il capitale in caso di morte diventa esigibile se l’assicurato/a muore prima dell’età pensionabile e l’ASGA non sia tenuta a pagare una rendita per partner. Esso corrisponde all’avere di vecchiaia fino al decesso. Capitale supplementare in caso di decesso (facoltativo): Gli acquisti effettuati non vengono utilizzati per il finanziamento della rendita per partner. In caso di decesso, gli acquisti saranno versati con gli interessi in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti. Rendita per orfani: In caso di decesso dell’assicurato, ogni figlio di età inferiore ai 18 anni percepirà la pensione per orfani. Se il figlio dovesse trovarsi nel rapporto di apprendistato, la pensione per orfani sarà corrisposta fino al compimento del 25° anno di età. Prestazioni in caso di invalidità parziale o totale Rendita di invalidità: La persona assicurata è considerata invalida se non è più in grado di esercitare del tutto o in parte la sua professione o un’altra attività lavorativa adeguata alla sua posizione, alle sue conoscenze e capacità, vale a dire quando è invalida ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità. Rendita per i figli di invalidi: I titolari di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che al momento del loro decesso potrebbe soddisfare le condizioni per la rendita per orfani. Esonero dal pagamento dei contributi: In caso di invalidità e trascorso il periodo di attesa contrattualmente pattuito, i datore di lavoro e i/le lavoratori/ lavoratrici sono esonerati/e dal pagamento dei contributi. Rapporto verso altre assicurazioni/ Riduzione delle prestazioni In caso di erogazione delle prestazioni, le prestazioni della cassa pensione e delle altre assicurazioni sociali non possono produrre un arricchimento del la persona avente diritto. Le prestazioni saranno adeguatamente ridotte se fruttano oltre il 90% del salario presumibilmente perso. Certificato di previdenza I contributi e le prestazioni esibite nel suo certificato di previdenza personale sono calcolati in base al piano di previdenza valido, al suo salario attuale e al rendimento da interessi. Il certificato di previdenza fornisce informazioni dettagliate sul tipo e sull’ammontare delle prestazioni assicurate. Spiegazioni utili in materia del certificato di previdenza sono pubblicate sulla nostra Homepage. Contributi I contributi delle casse pensioni sono costituiti da: → contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia) →premi di rischio per prestazioni in caso di morte e di invalidità → costi per il fondo di garanzia → spese amministrative Il datore di lavoro si assume a suo carico almeno la metà dei contributi di tutti i suoi dipendenti. Prestazioni di libero passaggio La persona assicurata deve versare all’ASGA cassa pensione le prestazioni di libero passaggio provenienti da rapporti lavorativi precedenti. Acquisti Per migliorare le prestazioni di vecchiaia, le persone assicurate possono aumentare avere di vecchiaia mediante acquisti. Per un calcolo della mas sima somma d’acquisto possibile, la persona assicurata deve presentare un questionario. Un acquisto che gode di privilegi fiscali è possibile soltanto se eventuali prelievi anticipati per l’acquisto di proprietà abitativa sono stati del tutto rimborsati. Nel caso di esecuzione di acquisti, entro i prossimi tre anni le prestazioni da essi risultanti non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza. La persona assicurata deve chiarire presso l’autorità fiscale competente l’esistenza di ulteriori limitazioni delle possibilità di acquisto rispettivamente di versamenti in capitale. L’ASGA cassa pensione declina ogni responsabilità in me rito. Promozione della proprietà abitativa È possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà abitativa destinata all’uso proprio. In questo caso fanno stato le disposizioni legali e il regolamento sulla promozione della proprietà abitativa. Cessazione del rapporto di lavoro I dipendenti che cessano il rapporto di lavoro prima che le prestazioni dell’assicurazione diventino esigibili, hanno diritto ad una prestazione di libero passaggio per l’ammontare dell’avere di vecchiaia disponibile. Tale prestazione sarà versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se la persona non entra in un nuovo istituto di previdenza, essa comunica all’ASGA cassa pensione, in quale forma autorizzata essa intende percepire la protezione previdenziale. In mancanza di tale comunica zione, la prestazione di libero passaggio, compresa degli interessi, sarà versata non prima di sei mesi dopo ed entro due anni dal caso di libero passaggio alla Fondazione istituto collettore LPP (www.chaeis.net). La persona assicurata può esigere un versamento in contanti soltanto se: →lascia definitivamente la Svizzera e non trasferisce la propria residenza nel Principato del Liechtenstein (salvo restando le disposizioni degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE/ AELS. Memorandum scaricabile da www.asga.ch), →inizia ad esercitare un’attività lavorativa autonoma come attività principale, →la prestazione d’uscita è inferiore al suo contributo annuo personale. In caso di pagamenti in contanti, le persone non coniugate, divorziate o vedove devono presentare un certificato ufficiale dello stato civile. Per gli aventi diritto coniugati o che vivono in convivenza registrata, il versamento in contanti è consentito soltanto con l’approvazione scritta del partner. Le firme dovranno essere autenticate. Previdenza superiore ai minimi legali L’azienda è libera di stabilire prestazioni superiori a quelle previste dalla LPP. Ciò permette di evitare lacune di previdenza. Previdenza e tasse Ai fini fiscali i contributi della previdenza professionale sono deducibili dal reddito. ASGA Pensionskasse Rosenbergstrasse 16, 9001 St. Gallen, T +41 71 228 52 52, www.asga.ch