La mia cassa pensione

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La mia cassa pensione
«La mia cassa pensione»
valido dal 1° gennaio 2017
Spiegazioni riguardo al suo certificato di previdenza.
Lei è assicurato/a presso l’ASGA per la previdenza
professionale obbligatoria (LPP). In questo modo
approfitta, di più di 100 000 assicurati in oltre
11 000 PMI, dei vantaggi del maggiore istituto
cooperativo di previdenza collettiva della Svizzera.
Per lei questo significa: una sicurezza durevolmente
alta della sua previdenza, soluzioni previdenziali
semplici e trasparenti e un’assistenza priva di complicazioni. Per questo ci impegniamo da 55 anni.
LA PREVIDENZA PROFESSIONALE
OBBLIGATORIA (OBBLIGATORIO LPP)
Per la sua soluzione di cassa pensione lei è assicurato/a presso l’ASGA cassa pensione.
ASGA è un istituto cooperativo di previdenza collettiva. La previdenza professionale
(2° pilastro) ha lo scopo – insieme ad AVS e AI (1° pilastro) – di consentire alle persone
assicurate un adeguato mantenimento del tenore di vita durante la vecchiaia, in caso
di morte o di invalidità. La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (LPP) è una legge quadro che fissa le prescrizioni minime.
Il regolamento della cassa di ASGA cassa pensione è giuridicamente vincolante. Potrà
visionarlo presso il suo datore di lavoro oppure scaricarlo dal nostro sito web www.asga.ch.
Il concetto svizzero di previdenza
I 3 pilastri della sicurezza sociale per la vecchiaia, il decesso e l’invalidità
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Previdenza statale
Previdenza professionale
Previdenza individuale
Garanzia del minimo vitale
Salvaguardia del tenore
di vita abituale
Complemento
individuale
AVS
AI
1a
Prestazioni
complementari
1b
LPP
obbl.
2a
facoltativa
in aggiunta
2b
Previdenza
vincolata
3a
Previdenza
libera
3b
grafica 1
Persone assicurate
Le persone che esercitano un’attività lavorativa
dipendente e percepiscono un salario annuo superiore a 21 150 franchi (soglia d’ingresso) sono soggette all’assicurazione obbligatoria: dal 1° gennaio
per chi ha compiuto il 17° anno di età riguardo a rischi di morte e invalidità; dal 1° gennaio per chi ha
compiuto il 24° anno di età anche per il risparmio
di vecchiaia. Se le lavoratrici/i lavoratori sono al
servizio di un datore di lavoro da meno di un anno,
si considera il salario che costoro percepirebbero
per l’intero anno d’impiego.
Salario assicurato
Il salario assicurato con la previdenza professionale non può superare 84 600 franchi. Da questo
valore viene detratta la quota di coordinamento paria 24 675 franchi. Ai sensi della LPP, il salario annuo massimo assicurato attualmente è pari a 59 925
franchi. L’importo eccedente può essere assicurato
facoltativamente nel regime sovraobbligatorio.
Quote di salario sovra obbligatorie
CHF 84 600.–
Salario LPP
(max. CHF 59 925.–)
CHF 24 675.–
Deduzione di coordinamento
Salario AVS
grafica 2
Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria
Il rapporto assicurativo obbligatorio si instaura nel
momento in cui si denuncia il rapporto di lavoro
alla cassa pensioni ASGA. L’obbligo assicurativo
termina:
→ con il pensionamento,
→ alla risoluzione del rapporto di lavoro,
→quando non si raggiunge il salario minimo di
21 150 franchi.
Per i rischi di morte e di invalidità, il dipendente
mantiene la copertura assicurativa presso l’ASGA
cassa pensione per la durata di un mese dalla risoluzione del rapporto previdenziale, a meno che non
aderisca a un nuovo istituto previdenziale.
Prestazioni di vecchiaia
Dal 25° anno di età l’avere di vecchiaia è costituito
da accrediti di vecchiaia, il cui ammontare dipende
dal salario assicurato (vedi grafica 2) e aumenta
gradualmente in funzione dell’età (vedi grafica 3).
Sull’avere di vecchiaia maturano gli interessi. Al raggiungimento dell’età di pensionamento, la persona
assicurata può scegliere tra una delle seguenti modalità di liquidazione:
→ rendita vitalizia
→ liquidazione in capitale
→libera ripartizione tra liquidazione
in capitale e rendita vitalizia
Capitale di risparmio
(Accrediti di vecchiaia + interesse)
25 anni
Rendita di vecchiaia
64/65 anni
grafica 3
Età pensionabile
Il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura al raggiungimento del 64° anno di età per le donne e del
65° anno di età per gli uomini. Il pensionamento
anticipato è possibile non prima del 58° anno di età
e a condizione che il rapporto di lavoro sia concluso. In questo caso le rendite di vecchiaia saranno
proporzionalmente ridotte. In caso di attività lucrativa oltre l’età ordinaria di pensionamento, si possono versare contributi di previdenza per la vecchiaia al massimo fino al compimento dei 70 anni
di età. In questo caso aumentano le prestazioni di
vecchiaia.
Prestazioni di rischio
(in seguito a malattia o infortunio)
Prestazioni in caso di decesso
Rendita per il partner: In caso di morte di una per-
sona assicurata, le persone coniugate o i partner
conviventi registrati hanno diritto a una rendita
per partner. Un diritto sussiste anche nel caso di
convivenza, qualora i partner, prima del decesso,
abbiano convissuto per almeno cinque anni ininterrottamente presso la stessa residenza confermata ufficialmente. Un diritto sussiste anche, se il
partner convivente deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. A condizione che
in entrambi i casi, i due partner fossero nubili/celibi, che tra loro non esistesse nessun legame di
parentela stretta (impedimenti al matrimonio ai
sensi dell’art. 95 CCS) e che la persona assicurata
abbia presentato all’ASGA cassa pensione una dichiarazione scritta in cui designa il proprio partner.
I beneficiari devono essere comunicati all’ ASGA
quando la persona assicurata è ancora in vita. Sussiste un diritto limitato se il partner percepisce già
una rendita da una precedente prestazione per l°
stesso evento assicurato.
Capitale in caso di morte: Il capitale in caso di morte diventa esigibile se l’assicurato/a muore prima
dell’età pensionabile e l’ASGA non sia tenuta a pagare una rendita per partner. Esso corrisponde
all’avere di vecchiaia fino al decesso.
Capitale supplementare in caso di decesso (facoltativo): Gli acquisti effettuati non vengono utilizzati
per il finanziamento della rendita per partner. In
caso di decesso, gli acquisti saranno versati con gli
interessi in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti.
Rendita per orfani: In caso di decesso dell’assicurato,
ogni figlio di età inferiore ai 18 anni percepirà la pensione per orfani. Se il figlio dovesse trovarsi nel rapporto di apprendistato, la pensione per orfani sarà
corrisposta fino al compimento del 25° anno di età.
Prestazioni in caso
di invalidità parziale o totale
Rendita di invalidità: La persona assicurata è considerata invalida se non è più in grado di esercitare
del tutto o in parte la sua professione o un’altra
attività lavorativa adeguata alla sua posizione, alle
sue conoscenze e capacità, vale a dire quando è
invalida ai sensi dell’assicurazione federale per
l’invalidità.
Rendita per i figli di invalidi: I titolari di una rendita
d’invalidità hanno diritto a una rendita per figli di
invalidi per ogni figlio che al momento del loro
decesso potrebbe soddisfare le condizioni per la
rendita per orfani.
Esonero dal pagamento dei contributi: In caso di invalidità e trascorso il periodo di attesa contrattualmente pattuito, i datore di lavoro e i/le lavoratori/
lavoratrici sono esonerati/e dal pagamento dei contributi.
Rapporto verso altre assicurazioni/
Riduzione delle prestazioni
In caso di erogazione delle prestazioni, le prestazioni della cassa pensione e delle altre assicurazioni
sociali non possono produrre un arricchimento del­
la persona avente diritto. Le prestazioni saranno
adeguatamente ridotte se fruttano oltre il 90% del
salario presumibilmente perso.
Certificato di previdenza
I contributi e le prestazioni esibite nel suo certificato di previdenza personale sono calcolati in base
al piano di previdenza valido, al suo salario attuale
e al rendimento da interessi. Il certificato di previdenza fornisce informazioni dettagliate sul tipo e
sull’ammontare delle prestazioni assicurate. Spiegazioni utili in materia del certificato di previdenza
sono pubblicate sulla nostra Homepage.
Contributi
I contributi delle casse pensioni sono costituiti da:
→ contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia)
→premi di rischio per prestazioni in caso
di morte e di invalidità
→ costi per il fondo di garanzia
→ spese amministrative
Il datore di lavoro si assume a suo carico almeno la
metà dei contributi di tutti i suoi dipendenti.
Prestazioni di libero passaggio
La persona assicurata deve versare all’ASGA cassa
pensione le prestazioni di libero passaggio provenienti da rapporti lavorativi precedenti.
Acquisti
Per migliorare le prestazioni di vecchiaia, le persone assicurate possono aumentare avere di vecchiaia mediante acquisti. Per un calcolo della mas­
sima somma d’acquisto possibile, la persona
assicurata deve presentare un questionario. Un acquisto che gode di privilegi fiscali è possibile soltanto se eventuali prelievi anticipati per l’acquisto
di proprietà abitativa sono stati del tutto rimborsati. Nel caso di esecuzione di acquisti, entro i prossimi tre anni le prestazioni da essi risultanti non
possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla
previdenza. La persona assicurata deve chiarire
presso l’autorità fiscale competente l’esistenza di
ulteriori limitazioni delle possibilità di acquisto
rispettivamente di versamenti in capitale. L’ASGA
cassa pensione declina ogni responsabilità in me­
rito.
Promozione della proprietà abitativa
È possibile effettuare un prelievo anticipato o una
costituzione in pegno per la proprietà abitativa destinata all’uso proprio. In questo caso fanno stato le
disposizioni legali e il regolamento sulla promozione della proprietà abitativa.
Cessazione del rapporto di lavoro
I dipendenti che cessano il rapporto di lavoro prima
che le prestazioni dell’assicurazione diventino esigibili, hanno diritto ad una prestazione di libero
passaggio per l’ammontare dell’avere di vecchiaia
disponibile. Tale prestazione sarà versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se la
persona non entra in un nuovo istituto di previdenza, essa comunica all’ASGA cassa pensione, in quale
forma autorizzata essa intende percepire la protezione previdenziale. In mancanza di tale comunica­
zione, la prestazione di libero passaggio, compresa
degli interessi, sarà versata non prima di sei mesi
dopo ed entro due anni dal caso di libero passaggio
alla Fondazione istituto collettore LPP
(www.chaeis.net). La persona assicurata può
esigere un versamento in contanti soltanto se:
→lascia definitivamente la Svizzera e non tras­ferisce la propria residenza nel Principato del
Liechtenstein (salvo restando le disposizioni
degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE/
AELS. Memorandum scaricabile da
www.asga.ch),
→inizia ad esercitare un’attività lavorativa
autonoma come attività principale,
→la prestazione d’uscita è inferiore al suo
contributo annuo personale.
In caso di pagamenti in contanti, le persone non
coniugate, divorziate o vedove devono presentare
un certificato ufficiale dello stato civile. Per gli
aventi diritto coniugati o che vivono in convivenza
registrata, il versamento in contanti è consentito
soltanto con l’approvazione scritta del partner. Le
firme dovranno essere autenticate.
Previdenza superiore ai minimi legali
L’azienda è libera di stabilire prestazioni superiori
a quelle previste dalla LPP. Ciò permette di evitare
lacune di previdenza.
Previdenza e tasse
Ai fini fiscali i contributi della previdenza professionale sono deducibili dal reddito.
ASGA Pensionskasse Rosenbergstrasse 16, 9001 St. Gallen, T +41 71 228 52 52, www.asga.ch