Tassazione delle Attività Finanziarie (parte II) - 6061

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Tassazione delle Attività Finanziarie (parte II) - 6061
Tassazione delle Attività Finanziarie (parte II)
6061 - Scienza delle Finanze
CLEAM cl.5
Università Bocconi
a.a. 2010/2011
La tassazione delle rendite finanziarie in contesto
internazionale
• Problema:
1. Come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero?
2. Come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel
territorio nazionale?
• Possiamo seguire due principi polari:
Principio della residenza
Principio della fonte
La tassazione delle rendite finanziarie in contesto
internazionale (cont.)
La valutazione dei due principi può essere condotta seguendo i
seguenti criteri:
a. Efficienza e neutralità
b. Ripartizione del gettito tra paesi
c. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale
d. Applicabilità
a. Efficienza e Neutralità
Capital Export Neutrality - CEN
Capital Import Neutrality - CIN
a. Efficienza e Neutralita’ (cont.)
Principio di residenza - CEN
• Due paesi: h e f
• Rendimento: rh = rf
Res.za Investo
H
H
H
F
F
H
F
F
• CEN sı̀
• CIN no
Rendimento Netto
rh (1 − th )
rf (1 − th )
rh (1 − tf )
rf (1 − tf )
rh = rf
rh (1 − th ) = rf (1 − th )
rh = rf
rh (1 − tf ) = rf (1 − tf )
a. Efficienza e Neutralità (cont.)
Principio della Fonte - CIN
• Due paesi: h e f
• Rendimento: rh = rf
Residenza
H
F
H
F
• CIN sı̀
• CEN no
Investo
H
H
F
F
Rendimento Netto
rh (1 − th )
rh (1 − th )
rf (1 − tf )
rf (1 − tf )
a. Efficienza e Neutralità (cont.)
CEN ed Efficienza
La CEN realizza un’allocazione efficiente del capitale tra paesi
Analizziamo la condizione di efficienza:
in assenza di imposte
con imposte e applicazione del
• principio di residenza
• principio della fonte
b. Ripartizione del gettito tra paesi
Principio di Residenza:
• base imponibile = rendite finanziarie generate
dal risparmio dei residenti
• preferito da paesi esportatori di capitale
Principio della Fonte:
• base imponibile = rendite finanziarie generate
dal capitale investito nel paese
• preferito da paesi importatori di capitale
(risparmio inferiore al capitale investito)
b. Ripartizione del gettito tra paesi (cont.)
Consideriamo un residente in h che investa K in f :
Th
Tf
Th + Tf
Doppia tassazione
th rf Khf
tf rf Khf th rf Khf + tf rf Khf
Residenza
Fonte
Sistema misto
th rf Khf
–
th rf Khf
–
tf rf Khf
tf rf Khf
(th − tf )rf Khf
tf rf Khf
th rf Khf
c. Equità
• Il principio di residenza, contrariamente al principio della
fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione
d. Applicabilità
Difficoltà nell’applicazione di
Principio di Residenza:
- Tax deferral
- Informazione
- Migrazione Fiscale
Principio della Fonte
- Competizione fiscale
Aliquota alta
Aliquota alta
(40,40)
Aliquota bassa
(50,10)
Aliquota bassa
(10,50)
(30,30)
d. Applicabilità (cont.)
• Conseguenze della concorrenza fiscale
• Possibile Soluzione
d. Applicabilità (cont.)
Scambio di informazioni - Direttiva Europea
• Dal 2005 scambio di informazioni automatico
(fine del segreto bancario)
• Austria, Belgio, Lussemburgo rimandano
l’adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e
altri paesi in cui vige il segreto bancario
• Fino al 2008 (1o Gennaio), Austria, Belgio,
Lussemburgo applicheranno una ritenuta alla
fonte del 15% sugli interessi dei non residenti,
dal 2008 al 2011 del 20%, dopo il 2011 del 35%
• devono trasferire il 75% delle entrate da non
residenti ai paesi di origine degli investitori
d. Applicabilità (cont.)
Attrarre gli investimenti dei non residenti
Sui redditi percepiti dai non residenti:
Interessi su depositi e obbligazioni
• Esenti sei l paese di residenza del percettore
partecipa a scambio di informazioni e non è un
paradiso fiscale
Plusvalenze
Dividendi
• Esenti
• Ritenuta del 27% rimborsabile fino ai 4/9 se si
dimostra che sono state pagate le imposte nello
Stato di residenza dei percettori
Proventi da fondi comuni
• Rimborso del 15% a titolo di restituzione delle
imposte pagate nel nostro paese
d. Applicabilità (cont.)
Attrarre gli investimenti dei residenti
• Principio di Residenza
• Si distingue tra investimenti
- operati attraverso intermediari: imposte sostitutive
- diretti: obbligo di dichiarazione, tassazione sostitutiva oppure
IRPEF (in tal caso è riconosciuto un credito per quanto pagato
all’estero)
Proposta di riforma
• Il sistema di imposte dovrebbe essere
Generale
Omogeneo
• L’attuale sistema impositivo è
Generale
Non omogeneo
Proposta di riforma (cont.)
• aliquota unificata non superiore al 20%
• regimi uniformi in relazione al timing della tassazione e alle
possibilità
• uniformare il trattamento degli OICVM italiani ed esteri,
tassando anche i primi non più a monte ma in capo al
sottoscrittore
Proposta di riforma (cont.)
aliquota unica
Equità
• riduzione della tassazione su depositi bancari e
postali e cioè sull’attività in cui è investita la
quota più rilevante del portafoglio dei soggetti a
basso reddito
• avvicinamento al prelievo minimo riservato ai
redditi da lavoro (23%)
Doppia Tassazione
• aggravio del problema della doppia tassazione
dei redditi partecipativi
• penalizzazione per le sole partecipazioni non
qualificate
• per evitare discriminazione nei confronti delle
qual.: ampliamento della quota di inclusione
nella base imponibile IRPEF dei dividendi e delle
plusvalenze relative alle part. qual.
Proposta di riforma (cont.)
aliquota unica (cont.)
Fuga di capitali
• principio di residenza
• negli altri paesi europei il prelievo avviene
nell’ambito della tassazione ordinaria oppure, se
avviene nell’ambito di regimi sostitutivi è
generlamente non inferiore al 15%-20%
Applicazione
• a tutti gli strumenti finanziari in circolazione,
senza alcuna distinzione tra gli strumenti emessi
prima (titoli vecchi) e dopo (titoli nuovi)
l’entrata in vigore della nuova aliquota
• ai soli redditi maturati a partire dalla data
prevista per il cambio di aliquota
Proposta di riforma (cont.)
principio della maturazione
• applicazione generalizzata del principio della maturazione
anche al risparmio amministrato e individuale, con
l’individuazione del risultato maturato nell’anno
• compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale