Principio della fonte
Transcript
Principio della fonte
Scienza delle finanze 30018 – Clef 10 La tassazione delle rendite finanziarie (2) Tassazione attività finanziarie 1 Tassazione delle rendite finanziarie in un contesto internazionale Problema: • come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero? • come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale? Due principi polari: • Principio della residenza • Principio della fonte Tassazione attività finanziarie 2 Tassazione delle rendite finanziarie in un contesto internazionale • Principio della residenza – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza del percettore • Principio della fonte – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il reddito è prodotto Tassazione attività finanziarie 3 Quale principio scegliere? Criteri a. Efficienza e neutralità b. Ripartizione del gettito tra paesi c. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale d. Applicabilità Tassazione attività finanziarie 4 a. Efficienza e neutralità • Capital export neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione degli investimenti di un investitore domestico. • Capital import neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se all’interno di un paese investitori provenienti da paesi diversi ottengono lo stesso rendimento netto. Il principio di residenza realizza la CEN (dim. in classe) Il principio della fonte realizza la CIN (dim. in classe) Tassazione attività finanziarie 5 CEN ed efficienza • Perché è importante che sia soddisfatta la CEN? – Perché realizza un’allocazione efficiente del capitale tra paesi Dimostrazione in classe Tassazione attività finanziarie 6 b. Ripartizione del gettito tra paesi • Principio di residenza – base imponibile = rendite finanziarie generate dal risparmio dei residenti. • Principio della fonte – base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale investito nel paese. ⇒preferiscono il principio della fonte i paesi importatori di capitale (risparmio è inferiore al capitale investito) ⇒ preferiscono il principio di residenza i paesi che esportano capitale (risparmio è superiore al capitale investito) Tassazione attività finanziarie 7 • Per sfruttare le qualità desiderabili del principio di residenza evitando che i paesi importatori di capitale rimangano senza gettito: sistemi misti – Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione dell’investimento; il paese di residenza concede poi un credito sulle imposte pagate all’estero dai propri residenti: – tf rf Khf versato al paese f è riconosciuto come credito dell’imposta dovuta al paese h – (th - tf )rf Khf versato al paese h • Se il credito d’imposta è totale, si realizza pienamente la CEN. Tassazione attività finanziarie 8 • Se il credito d’imposta è concesso in misura non integrale, il principio di residenza viene applicato in modo inappropriato (doppia imposizione). ⇒ l’autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata al principio di residenza) richiede forme di cooperazione e coordinamento sovranazionale. Tassazione attività finanziarie 9 b. Ripartizione del gettito Kh,f=investimento in Gettito h f di un residente in Gettito f Gettito totale Doppia tassazione thrf Khf tfrf Khf thrf Khf + tfrf Khf Residenza thrf Khf h Fonte Sistema misto (Credito d’imposta) thrf Khf tfrf Khf tfrf Khf (th-tf)rf Khf tfrf Khf thrf Khf Tassazione attività finanziarie 10 c. Equità • Il principio di residenza, contrariamente al principio della fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione Tassazione attività finanziarie 11 d. Applicabilità • Difficoltà di applicazione del principio di residenza: – Informazione • Difficoltà di accertamento dei redditi esteri – Migrazione fiscale • Cambiare residenza effettivamente o fittiziamente tramite prestanome per beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi – Tax deferral • Difficoltà di applicazione del principio della fonte – Competizione fiscale Tassazione attività finanziarie 12 • Possibile soluzione: – Perseguire il coordinamento al fine di non abbassare eccessivamente l’imposizione • Con riferimento all’imposizione societaria, in Europa la Commissione ha predisposto un “Codice di Condotta”. • Con riferimento alla tassazione degli interessi, scambio di informazioni. Tassazione attività finanziarie 13 – Scambio di informazioni (per rendere applicabile il principio di residenza). • Direttiva Europea prevede: • dal 2005 scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario). • AU, B, Lux rimandano l’adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri paesi in cui vige il segreto bancario. • Fino al 2008, questi paesi applicheranno una ritenuta alla fonte del 15% sugli interessi dei non residenti; dal 2008 al 2011 del 20%; dopo il 2011 del 35%. • Inoltre dovranno trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai paesi di origine degli investitori. Tassazione attività finanziarie 14 Per attrarre gli investimenti esteri: • Sui redditi percepiti da non residenti: – Interessi su depositi ed obbligazioni: • Esenti se il paese di residenza del percettore partecipa a scambio di informazioni e non è paradiso fiscale. – Plusvalenze percepite nell’ambito di risparmio individuale: • Esenti – Dividendi • Ritenuta del 27%, rimborsabile fino a 1/4 se si dimostra che sono state pagate le imposte nello Stato di residenza dei percettori. Tassazione attività finanziarie 15 Per gli investimenti all’estero dei residenti in Italia: • Si applica il principio di residenza • Si distingue tra – investimenti operati attraverso intermediari: si applicano le imposte sostitutive – investimenti diretti: vanno dichiarati; possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva oppure di inserirli nella base imponibile IRPEF. Solo in questo caso viene riconosciuto come credito l’imposta pagata all’estero. Tassazione attività finanziarie 16