Modalità di selezione del personale nelle società

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Modalità di selezione del personale nelle società
APPROFONDIMENTI
Modalità di selezione del personale nelle
società partecipate: limiti assunzionali e di
costo del lavoro
di Gesuele Bellini – funzionario del Ministero dell’Interno*
Gli interventi normativi in tema di società a partecipazione pubblica, che si sono succeduti con particolare
assiduità nel corso degli ultimi anni, hanno comportato la creazione di un complesso di regole che
appaiono ancora controverse e d’incerto inquadramento, creando aspetti problematici in diversi ambiti,
tra cui anche in tema di reclutamento di personale. In quest’ultimo settore, anche per l’effetto della
recente crisi economia e finanziaria, si sono aggiunte ulteriori disposizioni che hanno imposto il rispetto
di nuovi limiti al mantenimento di partecipazioni societarie per gli enti locali con ricadute nei criteri
di spesa e di costo del lavoro. Al riguardo, il legislatore è intervenuto con un’ennesima norma in tema
di personale delle società partecipate in occasione del varo della Legge di Stabilità 2014, abrogando
diverse disposizioni che disciplinavano la materia, per adottare un criterio più razionale dell’efficienza
economica e finalizzato al concorso degli enti e società partecipati dalle amministrazioni locali agli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la buona gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di
efficienza.
Evoluzione storica
La giurisprudenza, anche quella della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.466/93) ha così dovuto prendere atto dell’affermarsi di “uno stemperamento
della dicotomia tra ente pubblico e società di diritto
privato” per il crescente numero di società per azioni
che si identificano per taluni versi sullo stesso piano
delle istituzioni pubbliche.
Invero, dottrina e giurisprudenza sono concordi
nell’affermare che lo status d’imprenditore, anche
caratterizzato dall’eventuale aspetto lucrativo, non
osta alla qualifica in termini di organismo di diritto
pubblico e, quindi, all’equiparazione agli enti pubblici del diritto interno ai fini della natura pubblica dei
relativi atti e alla conseguente emersione della giurisdizione amministrativa.
Il legislatore di recente ha dunque imposto anche alle
società pubbliche di esperire procedure concorsuali o
para-concorsuali per l’assunzione di personale.
Le ragioni che stanno alla base della svolta legislativa
sono esaustivamente illustrate nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi,
del 24 maggio 2010, n.2415, sullo schema di D.P.R.
recante regolamento di attuazione dell’art.23-bis del
D.L. n.112/08, convertito in L. n.133/08 (articolo che
veniva sottoposto a referendum popolare e, a seguito dell’esito dello stesso, abrogato dall’art.1, co.1,
del D.P.R. n.113/11, a decorrere dal 21 luglio 2011).
In tale parere – indipendentemente dalla successiva intervenuta abrogazione dell’art.23-bis – è stato
Per un certo periodo, in passato, la selezione del
personale da parte delle società a partecipazione
pubblica, preordinata al reperimento delle risorse (umane) attraverso cui esercitano la loro attività
d’impresa, veniva pacificamente inquadrata nell’attività di organizzazione di stampo privatistico.
I recenti interventi normativi, negli ultimi anni divenuti sempre più frequenti, incidenti sul regime
funzionale di tali soggetti, hanno posto questioni di
grande interesse, tra cui la penetrazione del diritto
pubblico nell’ambito degli ordinamenti privatistici e
i relativi effetti.
In particolare, le nuove formulazioni in tema di
esercizio di funzioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici locali, che hanno seguito il processo di
privatizzazione, che ha condotto all’affidamento a
società per azioni di alcuni servizi pubblici, non potevano non generare dubbi in ordine alle modalità di
reclutamento del personale dipendente.
Apparentemente, infatti, se da un lato le procedure
di assunzione sono chiare per la Pubblica Amministrazione, stessa cosa non può dirsi per le società
pubbliche, cioè per quegli enti la cui natura giuridica
è formalmente ancorata alle disposizioni del diritto
civile.
Gesuele Bellini è anche docente di Diritto amministrativo del lavoro
presso l’Università dell’Insubria.
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osservato che il mutato quadro normativo, ad opera
della L. n.241/90, che ha introdotto nell’art.1, il co.1ter (“I soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei principi di
cui al comma 1”), se da un lato non costituisce un
fondamento all’imputazione di tutte le regole della
funzione amministrativa ai soggetti che svolgono attività oggettivamente volte al perseguimento dell’interesse generale, sotto un altro profilo tuttavia si
riconosce che l’attività amministrativa, anche ove
svolta dai privati, sia assoggettata ai principi generali
della materia.
In questo contesto, secondo il citato parere, per
l’assunzione del personale rivestono una pregnante
valenza anche i principi costituzionali, fissati dagli
artt.97 e 98 della Costituzione e, dunque, nella logica
dell’amministrazione di risultato, che non distingue
più tra erogazioni di atti e di servizi, in quanto agisce
sempre e comunque al servizio del cittadino e, con
accenti tipici della società moderna, per la soddisfazione dell’utente, le società controllate dall’ente pubblico che erogano servizi pubblici devono impiegare
selezioni imparziali, trasparenti, pubbliche, ancorate
a sistemi oggettivi e predeterminati, a garanzia non
solo di chi vi partecipa, ma anche dei terzi, destinatari dell’attività societaria. In sostanza anche per le
società a partecipazione pubblica che erogano servizi di interesse generale si pone l’esigenza di adottare procedure di assunzione idonee a selezionare,
secondo criteri di merito e di trasparenza, i soggetti
chiamati allo svolgimento dei compiti loro affidati.
In pratica, atteso che le società a partecipazione
pubblica erogano servizi di interesse generale, per
affidare ai “migliori” la gestione di questi compiti, è
scaturito il bisogno di ricorrere a procedure di reclutamento idonee a selezionare il personale secondo
criteri meritocratici e di trasparenza.
L’attuazione di quanto sopra ha avuto luogo con l’introduzione dell’art.18, co.2-bis, del D.L. n.112/08, in
seguito integrato dall’art.19, co.1, del D.L. n.78/09
convertito in L. n.102/09.
La norma ha previsto che, a far data dal 21 ottobre
2008, le società che gestiscono servizi pubblici locali
a totale partecipazione pubblica adottino, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento
del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al co.3 dell’art.35 del D.Lgs.
n.165/01 (art.18, co.1). Ha previsto, altresì, che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art.18, co.2).
Assoggettamento assunzionale delle società partecipate alle modalità delle P.A.
È ormai pacifico, dunque, l’obbligo di selezioni concorsuali ad evidenza pubblica per l’assunzione del
personale da parte delle società pubbliche, da disciplinarsi con propri autonomi provvedimenti.
L’aspetto che ha alimentato maggior incertezza concerne la normativa applicabile alle società pubbliche
con l’affermarsi del principio del contenimento dei
costi del personale.
La problematica ha acquistato una certa rilevanza
con l’affermarsi delle c.d. società strumentali, la cui
attività è remunerata direttamente dagli Enti pubblici soci, rispetto ai quali essa risulta servente e, pertanto, ciò ha ingenerato la convinzione diffusa che
tali società costituissero null’altro che una fonte di
spesa, quando non di elusione ai vincoli in materia di
rispetto del patto di stabilità interno, di assunzioni, di
contrattualistica pubblica.
Invero, il legislatore ha cominciato ad occuparsi
espressamente del problema dei costi del personale
nelle società pubbliche a partire dall’emanazione di
un corpo normativo che parte dal citato art.18 del
D.Lgs. n.112/08 e arriva all’art.4 del D.L. n.95/12,
nel quale si specifica che per le società strumentali,
in tema di personale, si applicano integralmente le
medesime disposizioni limitative previste per gli enti
pubblici controllanti, e dall’art.114, co.5 bis, TUEL in
materia di aziende speciali.
Per ciò che concerne le società affidatarie in house di
servizi pubblici locali, si ricorda che con l’art.25, co.1,
lett.a), D.L. n.1/12, convertito con modificazioni dalla L. n.27/12, è stato introdotto l’art.3-bis del D.L.
n.138/11, stabilendo che le stesse sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità
definite dal decreto ministeriale previsto dall’art.18,
co.2-bis, del D.L. n.112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133/08, ed inoltre per le stesse viene
introdotto l’obbligo di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al co.3 dell’art.35 del D.Lgs.
n.165/01, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitarie e per le consulenze anche degli ammi-
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nistratori.
Parimenti, analoga disciplina è stata introdotta per le
aziende speciali dall’art.25, co.2, lett.a), D.L. n.1/12,
che, inserendo il co.5 bis nell’ambito dell’art.114 del
TUEL, ha previsto anche per tali soggetti (con eccezione di quelli che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie) l’applicazione
pressoché integrale delle limitazioni in materia di
personale applicabili agli Enti Locali.
Pertanto, in base alla citata normativa, sino al 31 dicembre 2015 tali società potrebbero procedere ad
assunzioni solo alle condizioni e nei limiti previsti
dagli artt.76, co.7, D.L. n.112/08 e 1, co.557, della L.
n.296/06, e cioè si applicherà alle società stesse la
previsione per cui le assunzioni sono possibili a patto
che la spesa di personale rimanga sotto il tetto del
50% delle spese correnti, e che si sia dato corso alla
riduzione progressiva – anno per anno – delle spese
di personale. Inoltre, le c.d. assunzioni flessibili di tali
società dovranno mantenersi nei limiti del 50% della
spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell’esercizio 2009 e, infine, il trattamento economico dei singoli dipendenti (ivi compreso quello accessorio) non
potrà superare quello spettante “ordinariamente”
per l’anno 2011.
La L. n.147/13 ha disposto (con l’art.1, co.550) che le
presenti modifiche si applicano alle aziende speciali,
alle istituzioni e alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui
all’art.1, co.3, della L. n.196/09. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’art.106 del testo unico
di cui al D.Lgs. n.385/93, nonché le società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
del D.Lgs. n.165/01, che, nell’anno 2011, abbiano
conseguito un fatturato da prestazioni di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiori al 90%,
con eccezione di quelle quotate in Borsa.
Le società che si fossero trovate in queste condizioni avrebbero dovuto sciogliersi entro il 31 dicembre
2012 ovvero subire una privatizzazione totale delle
partecipazioni detenute attraverso l’alienazione con
procedura di evidenza pubblica.
Tali effetti rappresentavano, tuttavia, una facoltà, atteso che la stessa norma disponeva una serie di vincoli per le società rimaste in vita, in particolare:
• l’applicazione fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l’amministrazione controllante;
• il contenimento del costo del personale a tempo
determinato e dei co.co.co. che, a decorrere dal
2013, non può essere superiore al costo sostenuto nell’esercizio 2009;
• la limitazione, negli anni 2013 e 2014, del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, compreso quello accessorio, che non
può essere superiore a quello ordinariamente
spettante per l’anno 2011.
La violazione di tali vincoli espone gli amministratori e i dirigenti responsabili delle società alla responsabilità per danno erariale (con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti), che rispondono per
le retribuzioni e i compensi erogati per un importo
superiore ai limiti previsti. La verifica del corretto
adempimento della norma è a carico dell’ente pubblico socio.
Secondo alcuni studiosi le predette limitazioni relative ai costi del personale delle società partecipate
dagli enti locali apparirebbero eccessive e forse superflue poiché non sarebbero una novità atteso che
le stesse devono già sottostare a numerosi altre incisive condizioni.
Invero, a tal riguardo si ricorda l’estensione dei vincoli previsti per l’ente controllante alle società a partecipazione pubblica totale previsti dall’art.18, co.2
bis, del D.L. n.112/08, integrato dall’art.19, co.1, del
D.L. n.78/09.
Altri limiti sono contenuti nell’art.3-bis della L.
n.148/11 (integrata dal D.L. n.1/12, art.25), nel quale si prevede l’applicazione delle norme in materia di
divieti e limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci
di natura retributiva o indennitarie, sia per le società
in house che per le aziende speciali e le istituzioni,
con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio-
I precedenti vincoli previsti dalla spending
review per le società partecipate in tema di
personale
Com’è noto, il D.L. n.95/12 (decreto sulla spending
review), convertito con L. n.135/12, aveva dettato
disposizioni dirette, da un lato, a limitare l’utilizzo di
società partecipate per la gestione di servizi (in questo caso strumentali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, dall’altro, a proseguire il processo di
attrazione delle società pubbliche a un tessuto normativo più tipicamente proprio degli enti pubblici.
In particolare, l’art.4 del citato decreto aveva previsto
nuovi limiti al mantenimento di partecipazioni societarie per gli enti locali, dei quali sono destinatarie le
società controllate direttamente o indirettamente
dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, co.2,
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assistenziali, educativi, culturali e farmacie.
tale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi senza gara, che svolgano funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale né commerciale
o che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite
nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica.
A tutti gli organismi sopra citati si applicano le disposizioni che prevedono per gli enti locali gli obblighi
di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre
voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale dei soggetti partecipati della vigente normativa in materia
di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
Al riguardo, gli enti locali dovranno elaborare un atto
di indirizzo nei confronti della società partecipata
per il quale, nella contrattazione di secondo livello,
sia stabilita la concreta applicazione dei citati limiti
alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, prevedendo espressamente che resta fermo il contratto nazionale di lavoro vigente alla data
di entrata in vigore della disposizione in argomento
(contrariamente all’orientamento di diverse Sezioni
regionali di Controllo della Corte dei Conti che avevano ritenuto non applicabile alle società partecipate).
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica restano escluse dall’applicazione
diretta dei vincoli in materia di personale, ferma restando l’impossibilità ad assumere quando la spesa
del personale rappresenta più del 50% della spesa
corrente, come previsto dall’art.76, co.7 del decreto
n.112/08.
Per tali società spetta all’ente locale controllante,
nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilire le modalità e l’applicazione dei vincoli
assunzioni di personale e di contenimento delle politiche retributive.
Si prevede, inoltre, che gli enti locali, con propria
motivata deliberazione, possano derogare le limitazioni assunzionali per le singole aziende speciali e
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali
ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla
persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di
risparmio e di contenimento della spesa di personale.
La Legge di Stabilità 2014 si è occupata anche dei
Le nuove limitazioni previste dalla Legge di
Stabilità 2014
Le disposizioni di cui ai co.1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e
11 dell’art.4 del D.L. n.95/12, convertito dalla L.
n.135/12, sono stati abrogati con la L. n.147/13 (Legge di Stabilità 2014). Con la stessa legge vengono,
inoltre, abrogati i commi dall’1 al 7 dell’art.9 del D.L.
n.95/12.
Nel complesso la novella legislativa detta una nuova
disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di
introdurre una miglior trasparenza e un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate
e il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con
una precisa responsabilizzazione finanziaria che si
determina anche sui bilanci delle amministrazioni in
relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati.
La nuova normativa, inoltre, si presenta innovativa,
rispetto alle disposizioni cassate, poiché da un lato
abbandona la regola della riduzione del numero delle partecipate sulla base di principi indifferenziati e
generali, senza considerare la natura e le caratteristiche di ogni singolo organismo, adottando il criterio
più razionale dell’efficienza economica, dall’altro rinuncia a percorrere la strada dell’obiettivo di assoggettare le società partecipate alle regole del patto
di stabilità e sviluppo interno, ma dispone poi che
a decorrere dal 2014 gli enti e società partecipati
dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di
efficienza.
Questo nuovo sistema mira, altresì, a far partecipi
anche gli organismi gestionali al risanamento dei
conti pubblici, evitando che essi incidano negativamente con le perdite di bilancio e obbligandoli a migliorare la capacità di utilizzo delle risorse limitate a
fronte del soddisfacimento di bisogni pubblici.
Con la Legge di Stabilità 2014 sono inaspriti i vincoli
in materia di personale.
Si prevede, infatti, che le disposizioni a carico delle amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.
n.165/01, che stabiliscono divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale sono estesi, in relazione al
regime previsto per l’amministrazione controllante,
anche:
• alle aziende speciali;
• alle istituzioni;
• alle società a partecipazione pubblica locale to-
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processi di mobilità e dell’eccedenza del personale.
1. Riguardo al primo aspetto, si è previsto che le
società controllate dagli enti locali (eccetto le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e le società dalle stesse controllate)
possono realizzare, senza la necessità del consenso
del lavoratore, processi di mobilità del personale in
relazione al proprio fabbisogno e per esigenze funzionali e organizzative proprie, con il solo obbligo
dell’informativa alle rappresentanze aziendali e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda.
Al riguardo, si specifica che non è ammessa la mobilità tra società partecipata e l’Ente controllante.
2. In merito al secondo punto, nel caso che le società partecipate dovessero rilevare eccedenze di
personale in relazione alle esigenze funzionali e organizzative, oppure qualora l’incidenza per le spese di personale risulti pari o superiore al 50% delle
spese correnti, la normativa in argomento prescrive
l’attivazione di un’apposita procedura che coinvolge
i soggetti sindacali, sia quelli operanti presso la medesima società che le OO.SS. firmatarie del contratto
applicato nell’unità produttiva.
L’avvio di tale procedura prevede un’informativa
preventiva alle parti sindacali, nella quale sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Quindi
entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa si
procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza
nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo
ente o dai suoi enti strumentali.
Al riguardo, si prevede che gli enti pubblici e le società controllate possono stipulare accordi collettivi
e farsi carico di una quota del trattamento economico del personale interessato alla mobilità per un
periodo non superiore ai tre anni e per una quota
non eccedente il 30% del costo totale.
zione tra:
1. soggetti cui si applicano in via diretta le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/01, e
successive modificazioni, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale in relazione al regime
previsto per l’amministrazione controllante;
2. soggetti esclusi dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dallo stesso articolo, che sono le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica.
1. Per i primi continuano ad applicarsi le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive Pubbliche Amministrazioni locali, obblighi di contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso
misure di estensione – nella contrattazione di secondo livello, su atto di indirizzo dell’ente controllante
e fermo restando il contratto nazionale di lavoro
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione – al personale dei soggetti medesimi
della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria ovvero: aziende speciali, istituzioni e “società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo
che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale né commerciale, ovvero che svolgano
attività nei confronti della pubblica amministrazione
a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione”, come individuate
dall’Istat.
2. Nelle seconde sarà il competente ente di riferimento che, nel normale esercizio delle prerogative
di controllo, stabilirà modalità e applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive, da adottarsi poi, in concreto, con provvedimento della società interessata.
Il co.2-bis prevede la facoltà per gli enti locali di escludere, con propria motivata deliberazione dall’applicazione delle disposizioni limitative delle assunzioni,
singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e
per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le
farmacie.
Il co.558 apporta due modifiche al citato art.76,
co.7, D.L. n.112/08. In particolare, la lett.a) include
espressamente le aziende speciali e le istituzioni nel
novero dei soggetti che gli enti (comprese le Regioni)
I contenuti, nel dettaglio, della novella della Legge di Stabilità in tema di assunzioni e
costi del personale
Si ripercorrono di seguito in sintesi le novità ad opera della L. n.147/13 che hanno inciso in ambito di
personale.
Il co.557 ha sostituito il co.2-bis del citato art.18,
D.L. n.112/08, recante disposizioni in tema di personale.
Il nuovo testo opera ora un’importante distin-
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devono considerare ai fini del calcolo del rapporto
tra spese di personale e spesa corrente; la lett.b), nel
sostituire il quarto periodo del comma in esame –
che demanda a un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri la modifica delle percentuali di riferimento al fine di tener conto degli effetti
del computo della spesa di personale in termini aggregati – non ribadisce la previgente locuzione che
sanciva, nelle more dell’emanazione, l’immediata
applicabilità del consolidamento delle spese con i
soggetti partecipati dalla P.A. (ferma restando l’immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo). Pertanto, a seguito di tale ultima
modifica, gli enti locali sembrerebbero tenuti ad osservare comunque le prescrizioni contenute nella
norma, eccezion fatta per l’obbligo di computo anche delle spese dei soggetti partecipati. Occorrerà,
probabilmente, aspettare l’emanazione del prescritto decreto al fine di conoscere le nuove percentuali
di riferimento del rapporto spesa di personale su
spesa corrente, quando il computo avviene in termini aggregati.
I co.559 e 560, allo scopo di armonizzare il contenuto di alcune disposizioni vigenti in tema di patto di
stabilità e di vincoli assunzionali e di contenimento
delle politiche retributive con le nuove disposizioni
introdotte dalla legge in oggetto, incidono, rispettivamente, sul noto art.3-bis, D.L. n.138/11 – abrogandone il co.5 (che prevedeva l’assoggettamento delle
società in house al patto di stabilità interno) ed intervenendo sul disposto di cui al co.6 – e sull’art.114
TUEL (D. Lgs. n.267/00) – sostituendo il co.5-bis.
I commi da 563 a 568 reintroducono nell’ordinamento le misure in materia di mobilità nelle società
controllate, direttamente o indirettamente, dalle
Pubbliche Amministrazioni o dai loro enti strumentali, originariamente contenute nel c.d. D.L. di razionalizzazione P.A. (D.L. n.101/13, convertito con L.
n.125/13) ed espunte in sede di conversione dello
stesso. Esulano da tale disciplina le società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
In sintesi, in tema di assunzioni, alle aziende speciali,
alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né
commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica inse-
rite nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (escluse le società che gestiscono
servizi pubblici locali a rilevanza economica) si applicano:
• le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale (si ricorda che per le P.A. che non si
sono adeguate entro il 31 dicembre 2013 alle regole della spending review, dal 1° gennaio 2014
è fatto divieto di assunzioni di qualunque genere
e a qualunque titolo);
• le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
rispettive Pubbliche Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali
e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di
estensione al personale dei soggetti medesimi
della vigente normativa in materia di vincoli alla
retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (si ricorda che, ai sensi dell’art.9, co.2bis, D.L. n.78/10, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio);
• su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella
contrattazione di secondo livello è stabilita la
concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
• fermo restando quanto previsto dall’art.76, co.7,
del presente decreto, gli enti locali di riferimento
possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di
personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali
ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo
restando l’obbligo di garantire il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio e di contenimento
della spesa di personale.
Riguardo, invece, alla mobilità le citate società, controllate dal medesimo ente, in sintesi, possono così
operare:
• accordarsi al fine di attivare processi di mobilità
di personale tra loro o con società dello stesso
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tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da
eccedenze di personale;
• non è necessario il consenso del lavoratore ma
solo l’informativa preventiva alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato;
• in presenza di determinate esigenze (riorganizzazione di funzioni, razionalizzazione delle spese ecc) l’ente controllante può adottare atti di
indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove
procedure di reclutamento di personale, l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità tra
società;
• in presenza delle medesime esigenze sopra citate
o qualora venga rilevata un’incidenza delle spese
di personale pari o superiore al 50% delle spese
correnti, le società che contestualmente rilevino
eccedenze di personale debbono comunicare
alle rappresentanze sindacali, alle OO.SS. firmatarie e al Dipartimento della Funzione pubblica
i dati principali inerenti il personale in eccesso;
• le posizioni interessate dai processi di mobilità
non possono essere ripristinate nella dotazione
di personale neanche mediante nuove assunzioni, e i relativi risparmi di spesa non possono
concorrere al calcolo dell’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni future;
• l’ente controllante procede entro dieci giorni alla
riallocazione, per quanto possibile, del personale oggetto dell’informativa;
• per favorire le menzionate forme di mobilità le
società cedenti possono corrispondere alle società cessionarie il 30% del trattamento economico del personale interessato per massimo tre
anni. Tali somme non sono assoggettate alle imposte sul reddito delle società e all’Irap.
Si ricorda, infine, che la norma fa divieto di mobilità
tra società e ente pubblico.
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Il giurista del lavoro n.3/14