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[doc. web n. 1112169]
Provvedimento del 18 ottobre 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Pierro
nei confronti di
Vodafone Omnitel N.V.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente, titolare di un'utenza telefonica mobile attivata da Vodafone Omnitel N.V., afferma di non
aver ricevuto riscontro dalla società ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la
quale, nel contestare l'invio alla propria utenza telefonica di alcuni "messaggi di promozione a servizi
roaming" in occasione di un viaggio in un paese non appartenente all'Unione europea, nonché l'invio di
"un sms di natura informativo/promozionale", si era opposto "all'invio di materiale pubblicitario,
promozionale e informativo, in forma di sms e di mms", opposizione peraltro già manifestata
precedentemente e, apparentemente, accolta dalla società resistente (a seguito di un precedente ricorso
proposto dinanzi a questa Autorità).
Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, l'interessato ha ribadito la propria opposizione
ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.
All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice,
la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 5 luglio 2004, sostenendo che:
• Vodafone aveva già aderito all'opposizione al trattamento dei dati personali per finalità
commerciali e promozionali manifestata; al ricorrente, a seguito di tale opposizione, sono stati
inviati dalla società solo messaggi aventi ad oggetto modifiche nelle condizioni tariffarie che
"possono essere inviati alla clientela a prescindere dalla manifestazione del consenso";
• "tutti i messaggi che vengono inviati quando il cliente si trova in un paese straniero sono
messaggi di servizio e non pubblicitari in quanto lo informano sulle modalità di utilizzo di
determinati servizi (…). Lo informano, inoltre, della possibilità di scegliere un operatore
straniero, partner di Vodafone, il quale può garantire modalità di richiesta dei servizi identiche a
quelle utilizzate nel paese di origine (…)", ovvero "della possibilità di usufruire di condizioni
economiche migliorative per l'utilizzo dei servizi di dati".
Con nota del 9 luglio 2004, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, con particolare riferimento alla
pretesa natura non pubblicitaria dei messaggi ricevuti.
Con ulteriori comunicazioni anticipate via fax il 16 luglio e il 7 settembre 2004, successivamente alla
proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la
resistente, riconoscendo il carattere pubblicitario di due messaggi ricevuti dal ricorrente durante il suo
soggiorno in Egitto (relativi, tra l'altro, a servizi quali una guida turistica o un interprete), ha dichiarato
che:
• tali messaggi "sono stati inviati dall'operatore egiziano, Vodafone Egypt, di sua iniziativa e sotto
la sua responsabilità, essendo stati inviati in territorio egiziano";
• pur non essendo in alcun modo responsabile dell'invio di tali messaggi, la società, non avendoli
autorizzati, ha "invitato l'operatore egiziano ad interrompere immediatamente la trasmissione
degli sms in contestazione";
• l'operatore egiziano ha confermato di aver interrotto tale invio.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento di dati personali a scopo promozionale e pubblicitario, effettuato durante
un soggiorno all'estero del ricorrente, in relazione ad un'utenza telefonica mobile di cui lo stesso è titolare.
Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.
Il titolare del trattamento ha fornito, nel corso del procedimento, un riscontro adeguato alle richieste
dell'interessato, confermando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi
dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inibito l'invio di
materiale pubblicitario a mezzo di messaggi sms e mms. In relazione alla ricezione di messaggi a
contenuto pubblicitario durante un soggiorno all'estero dell'interessato, la società ha poi asserito di non
essere titolare del trattamento dei dati in questione, effettuato dall'operatore telefonico egiziano Vodafone
Egypt che, dietro sollecitazione della medesima resistente, ha comunicato di aver interrotto l'invio di tali
messaggi.
Questa Autorità si riserva di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice, al fine
di verificare la liceità del trattamento dei dati effettuato dalla resistente con specifico riguardo ai rapporti
con operatori esteri facenti parte del medesimo gruppo societario.
L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell'art. 150, comma
3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione
e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di
Vodafone Omintel N.V., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti
motivi legati ai riscontri forniti dopo la presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del
presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti
motivi della residua parte, a carico di Vodafone Omintel N.V., la quale dovrà liquidarlo
direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 18 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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