Provvedimento n. 11296 ( PI3701 ) THE YORKER INTERNATIONAL

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Provvedimento n. 11296 ( PI3701 ) THE YORKER INTERNATIONAL
Provvedimento n. 11296 ( PI3701 )
THE YORKER INTERNATIONAL UNIVERSITY
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2002;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio
2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTO il proprio provvedimento del 17 aprile 2002, con il quale è stata accolta l’istanza di sospensione
provvisoria dei messaggi denunciati presentata da un consumatore;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 13 marzo 2002, integrata in data 29 marzo 2002, un consumatore ha
segnalato la presunta ingannevolezz, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario,
consistente in una brochure, diffusa dalla The Yorker International University (di seguito TYIU) con sede in Milano,
ricevuta dal segnalante a mezzo posta in data 5 marzo 2002, volta a pubblicizzare i corsi della TYIU, nonché del
messaggio pubblicitario di analogo contenuto diffuso sul sito Internet www.nyuniversity.net quantomeno fino al 2
aprile 2002.
Nella richiesta di intervento si lamenta che i suindicati messaggi sarebbero idonei ad indurre in errore i
destinatari, in quanto ingenererebbero negli stessi la convinzione che i titoli rilasciati dalla TYIU siano in qualche modo
equiparabili alla laurea italiana e comunque spendibili in Italia, nonché la convinzione che i titoli della TYIU siano
equivalenti a quelli rilasciati dalle università statunitensi accreditate e che consentano l’iscrizione ad un albo
internazionale.
2. Il messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento consiste in una brochure, diffusa dalla TYIU, ricevuta dal
segnalante a mezzo posta in data 5 marzo 2002, volta a pubblicizzare i corsi della TYIU, nonché il messaggio
pubblicitario di analogo contenuto diffuso sul sito Internet www.nyuniversity.net. In particolare, nei suddetti messaggi
sono ricorrenti espressioni quali “università, laurea, dottore, facoltà”; si fa riferimento alla TYIU qualificandola come
“università” ed alla possibilità di “laurearsi”, nonché di conseguire i diplomi di “bachelor, master e doctorate”
qualificati come “lauree totalmente identiche a quelle tradizionali americane”. Inoltre, si pubblicizza la possibilità di
conseguire il “dottorato da 6 a 24 mesi”.
3. Comunicazione alle parti
In data 3 aprile 2002 è stato comunicato al richiedente e alla TYIU l’avvio del procedimento, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle effettive
caratteristiche del servizio pubblicizzato ed ai risultati che si possono ottenere attraverso lo stesso, con particolare
riferimento alle affermazioni in esso riportate relative alla possibilità di raggiungere il dottorato, alle caratteristiche
della TYIU e dei titoli da essa rilasciati, alle caratteristiche dell’albo internazionale della “Government Accreditation
Association del Delaware” e ai rapporti tra questo, la TYIU e i soggetti che abbiano ottenuto un titolo di studio dalla
medesima TYIU.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla TYIU, ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire precisazioni circa il tipo di attività svolto dalla The Yorker
International University, specificando in particolare se la stessa gode di un qualche riconoscimento o accreditamento da
parte delle istituzioni italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione; nonché di fornire informazioni
documentate circa i titoli conseguibili all’esito dei corsi TYIU, con particolare riguardo a quelli definiti come
“bachelor”, “master” e “doctorate”. In relazione al “doctorate”, è stato richiesto all’operatore di precisare le
caratteristiche dei corsi pubblicizzati con particolare riferimento alle affermazioni contenute nel messaggio “un modo
alternativo di raggiungere il dottorato da 6 a 24 mesi”; è stato altresì richiesto all’operatore di fornire informazioni
documentate circa l’Albo Internazionale della Government Accreditation Association of Delaware, con particolare
riferimento alla garanzia offerta da TYIU in relazione all’iscrizione dei suoi laureati al suddetto Albo.
Con memorie pervenute in date 17 e 22 aprile 2002, il segnalante ha fatto presente che alcune delle sedi
pubblicizzate da TYIU risultano, in realtà, non operative. In particolare, il segnalante ha rappresentato quanto segue:
- il Local Agent di Lugano Siteg Sa risulta, in base all’estratto dal Registro di commercio del Distretto di
Lugano, sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 3 gennaio
2002;
-il World Wide Representative di New York risulta privo di qualsivoglia autorizzazione ad operare e sconosciuto
al Dipartimento Educazione dello Stato di New York come emerge da quanto affermato dalla signora Kate Gulliver,
Project Director per la Distance Higher Education Initiative presso il NY State Education Department;
- la sede della TYIU sita in Wilmington nel Delaware, parimenti, non ha alcuna autorizzazione ad operare nel
suddetto Stato e non è conosciuta al Dipartimento dell’Educazione dello Stato del Delaware come emerge da quanto
affermato dalla signora Catherine Gilbertson del Program Approval, Evaluation and Certification presso il DE
Department of Education.
Con memoria difensiva, pervenuta in data 24 aprile 2002, la The Yorker International University ha, al contrario,
fatto presente di esistere in quanto “Limited Liability Company” costituita secondo la legge dello Stato del South
Dakota, portando a sostegno di tale affermazione il “Certificate of Existence Limited Liability Company” rilasciato
dall’Ufficio del Segretario di Stato del South Dakota.
La The Yorker International University ha, altresì, affermato di essere un membro della Government
Accreditation Association of Delaware come risulta dal Membership Certificate rilasciato in data 4 aprile 2002 dalla
suddetta associazione ed allegato dall’operatore; nonché di essere membro dell’”American Chamber of Commerce in
Italy”.
L’operatore pubblicitario ha, inoltre, rappresentato che il Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria ha espresso, nel marzo 1999, parere preventivo di conformità alle norme del Codice di autodisciplina della
pubblicità del messaggio pubblicitario relativo alla presentazione dei corsi della NYIU di Milano per l’anno 1999
sottoposto al suo esame. Tale parere prevede una riserva in quanto “va esplicitato nel messaggio che i titoli Bachelor,
Master e Doctorate sono conseguibili anche da chi non è in possesso di uno specifico attestato di studio” e, inoltre, che
“considerato che tali titoli non hanno valore legale nel nostro Paese, anche questa circostanza va menzionata in
aggiunta alla precisazione circa la non equipollenza alla laurea italiana che già compare in super”.
Quanto alla valenza accademica dei titoli che rilascia, la The Yorker International University ha fatto presente di
aver stipulato un Protocollo d’Accordo per “la fusione accademica-culturale dell’erogazione titoli, lauree e di tutto il
livello di alta educazione Universitaria anche come erogazione di lauree indicanti la denominazione di entrambe le
Università” con l’Universitè Intercontinentale “Le Bon Samaritain”, membro di A.S.I.A. Associazione delle Università
d’Europa, d’America e d’Africa autorizzata con decreto N. 238 MESRIT DESUP SDEP del 24 settembre 1997 e
pubblicato sul Journal Officiel della Repubblica della Costa d’Avorio n°39 del 5 ottobre 1999.
Con nota pervenuta in data 30 agosto 2002, la TYIU ha, altresì, precisato che la suddetta Universitè
Intercontinentale Le Bon Samaritain di Costa d’Avorio, in quanto ex colonia francese, ha dei protocolli d’accordo e
protocolli di equipollenza con le Università francesi come l’Universitè de Grenoble, Università de Saint Etienne e che,
pertanto, “da oltre due anni tutti i certificati da noi rilasciati sono automaticamente timbrati e certificati dal nostro
partner (UBS) con i presupposti di valore legale”.
L’operatore pubblicitario ha, peraltro, aggiunto, nella medesima nota del 30 agosto 2002, di aver sempre
affermato e scritto, nei messaggi pubblicitari diffusi, che i titoli rilasciati “non hanno valore legale e non danno
equipollenza alla laurea italiana”.
Si osserva, infine, che l’operatore non ha fornito informazioni sufficienti ad individuare le caratteristiche
dell’albo internazionale della “Government Accreditation Association of Delaware”.
Con nota pervenuta in data 27 maggio 2002, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
precisato che la The New Yorker University (precedente denominazione della The Yorker International University,
secondo quanto emerge peraltro dalla stessa nota della TYIU del 30 agosto 2002) non gode di alcun riconoscimento
nell’ordinamento universitario nazionale e non può definirsi università. Tale denominazione è infatti riservata per legge,
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30
novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale.
Il Ministero ha comunicato che i titoli rilasciati dalla TYIU non possono definirsi lauree in quanto i titoli di
studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (articolo 1 della legge 13 marzo
1958, n. 262 e articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341) ed è fatto divieto del loro conferimento da parte di
privati, enti ed istituti comunque denominati (articolo 2 della legge n. 262/58) e possono essere rilasciati solo dalle
istituzioni di cui all’articolo 1 punti 1) e 2) del R.D. 31 dicembre 1933, n. 1592.
Inoltre, il suddetto Ministero ha precisato che, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 4 del 14.01.1999, in materia
di filiazioni in Italia di Università straniere, qualora la TYIU fosse autorizzata all’attività in Italia, quale filiale di
Università straniera, sarebbe obbligata comunque, in adempimento a quanto previsto dalla citata norma, a svolgere in
Italia “esclusivamente parte dei corsi già istituiti presso la sede straniera e solo a studenti iscritti all’università madre”.
Ai fini della valutazione del presente caso, infine, vale ricordare che la circolare del Ministero dell’Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1993 relativa al riconoscimento dei titoli di studio precisa, tra
l’altro, che, per essere ammessa alla procedura di riconoscimento per l’equipollenza al titolo italiano, una laurea
rilasciata da una Università straniera deve essere stata ottenuta svolgendo i corsi e gli esami nel Paese straniero nel
quale si trova l’Università stessa.
5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi via Internet, in data 27 agosto 2002 è
stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 74/92.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è espressa nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Nel caso in esame, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere,
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.
I messaggi in esame, attraverso i numerosi riferimenti a termini come laurea e università, prospettano la
possibilità per il consumatore di studiare presso la sede italiana di una Università americana, conseguendo una laurea
validamente spendibile in Italia. In particolar modo, detti messaggi pubblicizzano la possibilità di conseguire il
Doctorate americano anche in soli sei mesi.
I profili di ingannevolezza esaminati riguardano, quindi, la possibile induzione in errore dei consumatori circa la
qualifica della TYIU quale Università riconosciuta in Italia, nonché circa il valore legale dei titoli dalla stessa rilasciati e
la loro reale spendibilità in Italia.
In relazione al primo profilo, come è emerso dalle informazioni rese dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la TYIU non gode di alcun riconoscimento o accreditamento in Italia. Infatti, in base
alla normativa vigente in Italia, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 580/73, convertito in legge n. 766/73, la TYIU non
può qualificarsi come “Università” in quanto non è annoverata tra le istituzioni universitarie riconosciute e autorizzate a
rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.
In relazione al secondo profilo, i titoli rilasciati dalla TYIU non possono qualificarsi quali titoli aventi valore
legale in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 262/58 e dell’articolo 1 della legge n. 341/99. In particolare, per ciò
che attiene alla questione della equivalenza dei titoli TYIU rispetto alle tradizionali lauree americane, lasciando
impregiudicata l’indagine circa la veridicità di tali affermazioni rispetto alla normativa vigente negli Stati Uniti, vale
solo sottolineare, in questa sede, che tali affermazioni non risultano corrispondere al vero quantomeno con riferimento
alla possibilità, per chi abbia conseguito presso la TYIU una laurea asseritamente equipollente a quella tradizionale
statunitense, di ottenerne il riconoscimento in Italia: a ciò osterebbe, infatti, la normativa vigente sopra richiamata ed, in
particolare, la circolare del Ministero dell’Università del 16 giugno 1993 in base alla quale, solo avendo frequentato i
corsi e sostenuto gli esami in loco, chi ha ottenuto una laurea presso una Università straniera è ammesso alle procedure
di riconoscimento della equipollenza del proprio titolo con quelli aventi valore legale in Italia. Tale possibilità appare, al
contrario, preclusa per quanti abbiano conseguito i titoli in esame frequentando i corsi di studio presso la TYIU in
quanto avrebbero seguito tali corsi nelle sedi della stessa TYIU che sono ubicate in Italia (province di Milano e Pisa)
come riportato a pag. 7 del messaggio consistente nella brochure oggetto della presente valutazione.
Né vale, peraltro, ad escludere una valutazione in termini di ingannevolezza dei messaggi in esame l’indicazione
in essi riportata che il “doctorate“ rilasciato dalla TYIU non è equipollente alla laurea italiana. Tale avvertenza, infatti,
non appare idonea, in alcun modo, a compensare la diffusa ricorrenza di riferimenti alla “laurea” e al “dottorato” che,
invece, caratterizza, nel loro complesso, i messaggi stessi dal momento che essa è riportata con carattere grafico
inferiore allo standard nei messaggi ovvero direttamente nell’allegato informativo alla scheda di iscrizione di cui il
consumatore viene ragionevolmente a conoscenza una volta che sia già avvenuto il contatto con l’operatore
pubblicitario.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, può, pertanto, concludersi che i messaggi in esame sono idonei a
trarre in errore i destinatari in relazione alle affermazioni relative alla qualifica dell’operatore pubblicitario come
istituzione universitaria, ed alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati e dei risultati ottenibili in termini di
conseguibilità presso l’operatore di titoli accademici aventi valore legale in Italia e, per questo motivo, a pregiudicarne
il comportamento economico.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei ad indurre in errore i consumatori con
riguardo alla corretta valutazione delle caratteristiche del servizio pubblicizzato, con pregiudizio del loro
comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che, in ragione della natura del servizio pubblicizzato, il cui acquisto può essere deciso
anche con largo anticipo e la cui fruizione dura comunque alcuni anni senza che sia possibile una verifica immediata del
risultato ottenibile, nonché in ragione del fatto che i messaggi segnalati sono suscettibili di raggiungere un pubblico di
soggetti che potrebbero non essere a conoscenza delle differenze esistenti tra corsi tenuti da università statali o private
riconosciute e corsi tenuti da scuole che non godono di riconoscimento nell’ordinamento universitario nazionale e del
diverso valore dei titoli da queste rilasciati, i messaggi descritti al punto 2 del presente provvedimento possano
continuare a produrre i propri effetti pregiudizievoli, qualora ai consumatori non vengano fornite le informazioni
veritiere in base alle quali orientare consapevolmente ed eventualmente ripensare le proprie scelte economiche; che tale
circostanza rende necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla The Yorker
International University, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la The Yorker International University pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta entro trenta giorni dall’avvenuta
comunicazione del presente provvedimento, sul quotidiano “Corriere della sera”, in uno spazio corrispondente a 20
moduli (mm. 176 x 223);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa
allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto
2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti
pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della comunicazione stessa
o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità
della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale
del giornale contenente la comunicazione rettificativa pubblicata.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo
n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
Allegato al provvedimento n. 11296
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
( PI3701 )
THE YORKER INTERNATIONAL
UNIVERSITY
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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La The Yorker International University ha diffuso, attraverso il sito Internet www.nyuniversity.net, nonché
attraverso brochure,
messaggi ritenuti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PUBBLICITA’ INGANNEVOLE,
relativi ai corsi tenuti dalla
The Yorker International University.
I messaggi lasciavano
intendere che:
1.
la The Yorker International University possa
qualificarsi quale Università riconosciuta in
base alla normativa vigente in Italia;
2.
i titoli di studio conseguibili frequentando i
corsi della The Yorker International
University (laurea, bachelor, master,
doctorate) abbiano valore legale in Italia.
In realtà:
1.
la The Yorker International University non
gode di alcun riconoscimento
nell’ordinamento universitario nazionale e
non può definirsi Università;
2. i titoli rilasciati dalla The Yorker
International University, stante la normativa
attualmente vigente, non hanno valore legale
in Italia.
I messaggi sono stati diffusi nel mese di marzo e aprile 2002, mediante il sito Internet www.nyuniversity.net,
nonché attraverso una brochure.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'adunanza del 10 ottobre 2002, ai sensi del d. lgs. 74/92)
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