Andriolo Alcol e droga nella disciplina del rapporto di lavoro

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Andriolo Alcol e droga nella disciplina del rapporto di lavoro
Uso di sostanze alcoliche e
stupefacenti
Alterazione dello stato psico-fisico del
lavoratore che incide sul corretto
adempimento della prestazione.
Responsabilità disciplinare
Obblighi in tema di igiene e sicurezza
del lavoro
Art. 1218 cod. civ.
Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile
Art. 2104 cod. civ.
Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello
superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai collaboratori
di questa dai quali gerarchicamente dipende
Art. 7 l. 20 maggio 1970 n 300
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Affissione del codice disciplinare
Preventiva contestazione disciplinare;
Diritto di difesa del lavoratore: la sanzione non
può essere adottata prima di 5 giorni dalla
contestazione
Possibilità di impugnazione della sanzione entro
20 giorni dalla comunicazione avanti la Direzione
provinciale del lavoro oppure davanti al Tribunale
in funzione di Giudice del Lavoro
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
Art. 2087 cod. civ.
Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di
lavoro
Art. 2049 cod. civ. Responsabilità
dei padroni e dei committenti
I
padroni e i committenti sono
responsabili per i danni arrecati dal fatto
illecito dei loro domestici e commessi
nell’esercizio delle incombenze a cui
sono adibiti
Art. 91-95 cod. pen.
91: Ubriachezza derivata da caso fortuito o
da forza maggiore.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva la capacità
d'intendere o di volere, a cagione di piena
ubriachezza derivata da caso fortuito o da
forza maggiore
Se l'ubriachezza non era piena, ma era
tuttavia tale da scemare grandemente, senza
escludere la capacità d'intendere o di volere,
la pena è diminuita
- Segue Codice penale
92: Ubriachezza volontaria o colposa
ovvero preordinata.
L'ubriachezza non derivata da caso
fortuito o da forza maggiore non
esclude né diminuisce la imputabilità
Se l'ubriachezza era preordinata al fine
di commettere il reato, o di prepararsi
una scusa, la pena è aumentata
- Segue Codice Penale
94: Ubriachezza abituale.
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza,
e questa è abituale, la pena è aumentata
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco
abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e
in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di
questo articolo si applica anche quando il reato è
commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da
chi è dedito all'uso di tali sostanze
Segue codice penale
95: Cronica intossicazione da alcool o da
sostanze stupefacenti.
Per i fatti commessi in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool ovvero da
sostanze stupefacenti, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 88 e 89
(non imputabilità; condanna al ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario)
Previsione dei contratti
collettivi
Industria metalmeccanica:
sanzione conservativa per il lavoratore che
venga trovato in stato di manifesta
ubriachezza, durante l’orario di lavoro (art. 9,
sez quarta, lett. f)
- Segue previsione contratti
collettivi
Industria gomma plastica:
provvedimento della multa o sospensione per il
lavoratore che si trovi in stato di evidente
ubriachezza (art. 54, lett. i)
N.B. se l’interruzione del servizio per malattia è
causata da eventi gravemente colposi
imputabili al lavoratore, questi perde il diritto
alla conservazione del posto, es. ferimento in
rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc. (art.
40).
- Segue previsione dei contratti
collettivi
Industria chimica
L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore
introduca bevande alcoliche senza averne avuto preventiva
autorizzazione (art. 99, lett e) oppure si trovi in stato di
ubriachezza all’inizio o durante il lavoro (art. 99, lett f)
Terziario
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e del servizio
si applica nei confronti del lavoratore che si presenti in servizio
in stato di manifesta ubriachezza (art. 217)
Giurisprudenza
Tribunale Milano 30 novembre 2001
Il fatto di detenere e fare uso di sostanze stupefacenti
nei locali aziendali (bagno) ed in orario di lavoro non
è, in sè, idoneo a determinare una lesione del vincolo
fiduciario e non è, quindi, motivo sufficiente a
giustificare il licenziamento del dipendente, a maggior
ragione allorché il datore di lavoro ometta, nella
lettera di contestazione, qualunque riferimento alle
conseguenze che tale comportamento avrebbe
potuto avere sulla prestazione lavorativa resa dal
dipendente, precludendo così la possibilità di tenere
conto di tale profilo in sede giurisdizionale, al fine
della valutazione della legittimità del licenziamento.
- Segue giurisprudenza
Cass. 26 maggio 2001, n. 7192
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, la dipendenza da
alcool non è di per sè motivo sufficiente a far venire meno la
fiducia del datore di lavoro, essendo necessario accertare di
volta in volta la condotta del dipendente, nella concretezza dello
svolgimento del rapporto, così come per ogni altro lavoratore,
alla stregua degli ordinari criteri stabiliti dalla legge e dal
contratto collettivo, al fine di valutare la legittimità o meno della
sanzione irrogata. (Nella specie, la sentenza di merito,
confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento
irrogato ad un dipendente bancario, avendo accertato che il
provvedimento non era stato adottato per il fatto in sè della
patologia da cui questi era affetto, ma per taluni comportamenti
particolarmente gravi dello stesso dipendente che, ancorché
favoriti dal suo stato psichico, avevano comportato discredito e
disordine anche nei confronti della clientela).
- Segue evoluzione legislativa
Art. 42 dpr 19 marzo 1956 n. 303 (Abr dal d
lgs 81/2008)
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di
conservare in adatti posti fissi le loro vivande,
di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È
vietata la somministrazione di vino, di birra e
di altre bevande alcooliche nell'interno
dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di
modiche quantità di vino e di birra nei locali di
refettorio durante l'orario dei pasti
- Segue evoluzione legislativa
Art. 124 dpr 9 ottobre 1990 n. 309
Lavoratori tossicodipendenti.
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego
possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al
comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo
per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi,
economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili
dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente,
possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per
concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
- Segue evoluzione legislativa
Art. 15 l 30 marzo 2001 n. 125
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità
sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni
- Segue evoluzione legislativa
Provvedimento 16 marzo 2006 della conferenza
permanente Stato-Regioni e province autonome:
individuazione attività a elevato rischio ai fini del
divieto di assunzione e somministrazione di bevande
alcoliche
Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza
Unificata in materia di accertamento di assenza di
tossicodipendenza
Provvedimento 18 settembre 2008 della conferenza
permanente Stato-Regioni e province autonome
sulle procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza
- Segue evoluzione legislativa
Art.
41 d. lgs 9 aprile 2008, n. 81
Le visite mediche preventive, periodiche e
in occasione del cambio di mansioni
sono finalizzate anche alla verifica di
assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti
Agevolazioni per lavoratori che accedono
a programmi di riabilitazione
I ccnl prevedono la facoltà del lavoratore
che acceda a programmi terapeutici /di
riabilitazione di ottenere una aspettativa
non retribuita in base all’art. 124 del dpr
309/90
Criticità
Che fare nel caso in cui un lavoratore addetto
a mansioni a rischio si presenti in servizio in
stato di alterazione
Che fare se la medesima situazione si
presenta per un soggetto che non svolge
mansioni a rischio
Che fare in caso un lavoratore addetto a
mansioni a rischio sia dichiarato
temporaneamente inidoneo