Andriolo Alcol e droga nella disciplina del rapporto di lavoro
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Andriolo Alcol e droga nella disciplina del rapporto di lavoro
Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti Alterazione dello stato psico-fisico del lavoratore che incide sul corretto adempimento della prestazione. Responsabilità disciplinare Obblighi in tema di igiene e sicurezza del lavoro Art. 1218 cod. civ. Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Art. 2104 cod. civ. Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questa dai quali gerarchicamente dipende Art. 7 l. 20 maggio 1970 n 300 • • • • • Affissione del codice disciplinare Preventiva contestazione disciplinare; Diritto di difesa del lavoratore: la sanzione non può essere adottata prima di 5 giorni dalla contestazione Possibilità di impugnazione della sanzione entro 20 giorni dalla comunicazione avanti la Direzione provinciale del lavoro oppure davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art. 2087 cod. civ. Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Art. 2049 cod. civ. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti Art. 91-95 cod. pen. 91: Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escludere la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita - Segue Codice penale 92: Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata - Segue Codice Penale 94: Ubriachezza abituale. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze Segue codice penale 95: Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 (non imputabilità; condanna al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) Previsione dei contratti collettivi Industria metalmeccanica: sanzione conservativa per il lavoratore che venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro (art. 9, sez quarta, lett. f) - Segue previsione contratti collettivi Industria gomma plastica: provvedimento della multa o sospensione per il lavoratore che si trovi in stato di evidente ubriachezza (art. 54, lett. i) N.B. se l’interruzione del servizio per malattia è causata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, questi perde il diritto alla conservazione del posto, es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc. (art. 40). - Segue previsione dei contratti collettivi Industria chimica L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore introduca bevande alcoliche senza averne avuto preventiva autorizzazione (art. 99, lett e) oppure si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro (art. 99, lett f) Terziario Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e del servizio si applica nei confronti del lavoratore che si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza (art. 217) Giurisprudenza Tribunale Milano 30 novembre 2001 Il fatto di detenere e fare uso di sostanze stupefacenti nei locali aziendali (bagno) ed in orario di lavoro non è, in sè, idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario e non è, quindi, motivo sufficiente a giustificare il licenziamento del dipendente, a maggior ragione allorché il datore di lavoro ometta, nella lettera di contestazione, qualunque riferimento alle conseguenze che tale comportamento avrebbe potuto avere sulla prestazione lavorativa resa dal dipendente, precludendo così la possibilità di tenere conto di tale profilo in sede giurisdizionale, al fine della valutazione della legittimità del licenziamento. - Segue giurisprudenza Cass. 26 maggio 2001, n. 7192 Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, la dipendenza da alcool non è di per sè motivo sufficiente a far venire meno la fiducia del datore di lavoro, essendo necessario accertare di volta in volta la condotta del dipendente, nella concretezza dello svolgimento del rapporto, così come per ogni altro lavoratore, alla stregua degli ordinari criteri stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, al fine di valutare la legittimità o meno della sanzione irrogata. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente bancario, avendo accertato che il provvedimento non era stato adottato per il fatto in sè della patologia da cui questi era affetto, ma per taluni comportamenti particolarmente gravi dello stesso dipendente che, ancorché favoriti dal suo stato psichico, avevano comportato discredito e disordine anche nei confronti della clientela). - Segue evoluzione legislativa Art. 42 dpr 19 marzo 1956 n. 303 (Abr dal d lgs 81/2008) Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti - Segue evoluzione legislativa Art. 124 dpr 9 ottobre 1990 n. 309 Lavoratori tossicodipendenti. 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. - Segue evoluzione legislativa Art. 15 l 30 marzo 2001 n. 125 Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni - Segue evoluzione legislativa Provvedimento 16 marzo 2006 della conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome: individuazione attività a elevato rischio ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza Provvedimento 18 settembre 2008 della conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza - Segue evoluzione legislativa Art. 41 d. lgs 9 aprile 2008, n. 81 Le visite mediche preventive, periodiche e in occasione del cambio di mansioni sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti Agevolazioni per lavoratori che accedono a programmi di riabilitazione I ccnl prevedono la facoltà del lavoratore che acceda a programmi terapeutici /di riabilitazione di ottenere una aspettativa non retribuita in base all’art. 124 del dpr 309/90 Criticità Che fare nel caso in cui un lavoratore addetto a mansioni a rischio si presenti in servizio in stato di alterazione Che fare se la medesima situazione si presenta per un soggetto che non svolge mansioni a rischio Che fare in caso un lavoratore addetto a mansioni a rischio sia dichiarato temporaneamente inidoneo