2h Turismo l.r. 30/2003 1 Legge regionale 23

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2h Turismo l.r. 30/2003 1 Legge regionale 23
2h Turis mo
Leg g e regi o n a l e 23 gi u g n o 20 0 3 , n. 30
Disc i p l i n a dell e attivi t à agri t u ri s t i c h e e
dell e fatt or i e dida t t i c h e in Tosc a n a . (6 3 )
(Bollettino Ufficiale n. 26, par t e prim a, del
02.07.2 0 0 3)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI ...................1
Art. 1 - Finalit à .............................................................1
Art. 2 - Definizioni ...................................................... 2
Art. 3 - Denomi n a zio n e delle attivit à
agrit u ris ti c h e e com mi stion e con le altre
attività(1 6) ..................................................................... 2
Art. 4 - Ambito di applicazion e ..............................2
Titolo II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO . .2
Capo I - Sogge t ti legitti m a t i - Princip alit à delle
attività agricol e - Conn e s sio n e delle attivit à
agrit u ris ti c h e - Dichiar a zi on e di inizio attività
(20) .....................................................................................2
Art. 5 - Sogge t ti legitti m a ti e adde t t i
all'ese r ci zio dell'ag ri t u r i s m o ..................................2
Art. 6 - Conn e s sio n e dell’attività agrit u ri s ti c a e
princip alit à dell’attivit à agricol a (22) ..................3
Art. 7 - Crite ri e modalit à per la verifica del
rappo r t o di princip alit à (23) ....................................3
Art. 8 - Ese rcizio dell’ attività agrit u ri s ti c a (24)
.............................................................................................3
Art. 9 - Classificazion e delle strut t u r e ricet tive
agrit u ris ti c h e ................................................................ 4
Art. 10 - Dati statisti ci (76) ...................................... 4
Art. 11 - Obblighi ammi nis t r a t ivi degli
oper a t o r i agrit u ri s tici (31) ....................................... 4
Capo II - Limiti e modalit à d'ese r ci zio delle
attività agrit u ri s ti c h e ................................................ 5
Art. 12 - Ospitalit à in cam e r e e unit à abita tive
indipe n d e n t i (32) ..........................................................5
Art. 13 - Ospitalit à in spazi ape r ti (33) ..............5
Art. 14 - Attività didat tic h e , divulga tive,
cultur ali, tradizion ali, di turism o religioso
cultur al e, ricre a tive, spor tive, escu r sio ni stic h e
e di ippot u ri s m o , sociali e di servizio per le
com u ni t à locali riferit e al mondo rur al e (34) ..5
Art. 15 - Som mi nis t r a zi o n e di pasti, alime n t i e
beva n d e , di degu s t a zi o ni e assa g gi,
orga nizz a zion e di eventi prom ozion ali (35) ......5
Art. 16 - Orga nizz azion e di eventi promozion ali
per prodot ti aziend ali tradizion ali o di qualit à
(36) .....................................................................................5
Capo III - Norm e per gli inte rv e n ti edilizi.
Requisiti str ut t u r a li, igienico- sanit a ri e di
sicur e zz a per lo svolgim e n t o delle attività
agrit u ris ti c h e ................................................................. 5
Art. 17 - Immobili destin a t i all'at tivit à
agrit u ris ti c a .................................................................. 5
Art. 18 - Disciplina per il gover n o del terri to rio
e per gli inte rv e n t i edilizi .......................................6
Art. 19 - Requisiti strut t u r a li, igienico sanit a ri
e di sicur e zz a per gli alloggi agrit u ri s ti ci .........6
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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1
Art. 20 - Requisiti tecnici edilizi, igienico
sanit a ri e di sicur ezz a per l'ospit alit à in spazi
ape r ti ............................................................................... 7
Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienicosanit a ri e di sicur ezz a per lo svolgim e n t o delle
attività didat tic h e , divulga tive, cultur ali,
sociali, ricre a t iv e, sportive, escu r si o nis tic h e e
di ippotu ri s m o (46) ......................................................7
Art. 22 - Requisiti igienico sanit a ri per la
som mi nis t r a zi o n e di pasti, alime n ti e beva n d e
(47) .....................................................................................7
Titolo II BIS – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI FATTORIA DIDATTICA (67) ............................. 8
Art. 22 bis - Avvio delle attivit à di fattori a
didat ti c a (68) ................................................................ 8
Art. 22 ter - Modalità di svolgim e n t o e
orga nizz azion e delle attivit à di fattori a
didat ti c a (69) ................................................................ 8
Art. 22 quat e r - Attività form a tiva (70) ..............8
Art. 22 quinq ui e s - Elenco delle fattori e
didat ti c h e (71) ..............................................................8
Art. 22 sexies - Logo identifica tivo (72) .............8
Titolo III - VIGILANZA, CONTROLLI E
SANZIONI ......................................................................9
Art. 23 - Vigilanz a e cont rollo (48) ......................9
Art. 24 - Sanzioni amminis t r a ti ve (49) ................9
Art. 25 - Sosp e n si o n e e cessa zio n e
dell’ese r cizio delle attivit à agrit u ri s tic h e (50)
.......................................................................................... 10
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI,
TRANSITORIE ABROGATIVE ..............................10
Art. 26 - Disposizioni per l’agevolazion e di
attività agrit u ri s ti c h e di ridott e dime n si oni
(51) .................................................................................. 10
Art. 27 - Regola m e n t o di attu a zio n e (57) .......10
Art. 28 - Archivio region al e delle aziend e
agrit u ri s tic h e (53) ..................................................... 10
Art. 29 - Ince ntivi finanzia ri .................................10
Art. 30 - Monitor a g gi o e valut azion e ............... 10
Art. 31 - Nor m e tran si t o ri e, abro g a zio ni ........11
Titol o I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Tosca n a sostie n e l'agricolt u r a , in
armo nia con la politica di sviluppo rur ale della
Comu nit à euro p e a , anch e media n t e la disciplina di
idone e
forme
di
turis mo
nella
camp a g n a ,
deno mi n a t o agrit u ri s m o, volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forest ale
attrav ers o la prom o zio n e di iniziative di soste g n o
alle attività agricole; (1 0 )
b) agevola r e la per m a n e n z a dei prod u t t o ri
agricoli nelle zone rur ali attr av e r s o l'inte g r a zio n e
dei redditi azien d ali ed il migliora m e n t o delle
condizioni di vita;
c) valorizzar e il patrim o nio rur ale, natu r al e ed
edilizio;
d) favorir e la tutela dell'a m bi e n t e e prom u ov e r e
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i prodot ti agricoli regionali (1 0 ) tradizion ali e di
qualità certificat a , nonch é le produzioni
agroalim e n t a r i di qualità e le conn e s s e tradizioni
enog a s t r o n o m i c h e ;
e) valorizzar e le tradizioni e le attività sociocultu r ali del mondo rural e;
f) svilupp a r e il turis mo sociale e giovanile
nonch é il turis m o a favore di sogge t ti
svantag gia ti; (1 1 )
f bis) favorire e sviluppar e la valorizza zion e dei
prodotti agroali m e n t ari attraver so la filiera corta;
(1 2 )
f ter) svolger e attività didattich e e divulgative,
sociali e di servizio per le com u nità locali; (1 2 )
f quat e r) favorire la pro mo zio n e delle attività
agrituristich e. (1 2 )
Art. 2 - Definizioni
1. Per attività agrit u ri sti ch e si inten d o n o le
attività di ricezion e e di ospitalit à, esercit a t e dai
sogg et ti di cui all' articolo 5 , attr av e r s o l'utilizzo
della propri a aziend a in rappo r t o di conn e s sio n e
(1 3 ) con l'attività agricola di cui all'ar ticolo 2135
del codice civile che deve rima n e r e princip al e,
secon d o quan t o dispos to dalla pres e n t e legge.
2. Sono attività agrituristich e, nel rispett o delle
modalità e dei limiti definiti dalla pres e n t e legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i camp e g gi a tori in spazi aperti;
c) organiz zar e attività didattich e, divulgativ e,
culturali, sociali, tradizionali, di turis m o religioso
culturale, ricreative, di pratica sportiva, di
escursionis m o e di ippoturis m o, sociali e di
servizio per le com u nità locali, riferit e al mond o
rurale;
d) som m i ni s trar e pasti, alime n ti e bevan d e,
degu s t a zio ni e assaggi e organiz zar e even ti
pro mo zio nali, utilizzan d o prodotti aziendali,
integrati da prodotti delle aziend e agricole locali,
nonch é da prodot ti di origine e/o certificati
toscani, nel rispet to del siste m a della filiera corta.
(1 4 )
2 bis. Per fattorie didattic h e si inten do n o le
attività didattich e ed educa tiv e rivolte agli stud e n ti
delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre
tipologie di sogge t ti interes s a ti, svolte dalle
impres e agricole. (6 4 )
2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di
sogg et ti intere s s a ti sono realizzat e nell'a m bi to di
proget ti educa tivi prom o s si da istituti scolastici,
università, organiz za zio ni profes sio nali agricole ed
altre associazioni. (6 5 )
2 ter. Il regola m e n t o di attuazion e disciplina le
modalità per l’organiz za zio n e e lo svolgi m e n t o delle
attività di cui ai com m i 2 e 2 bis. (1 5 )
Art. 3 - Deno mi na zi o n e delle attività
agrit uristic h e e com mi s t io n e con le altre
attività (1 6 )
1. Le deno min a zioni agritu ris m o o agritu ris tico e
i ter mi ni attributivi derivati (1 7 ) sono riserv a ti
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
2
esclusiva m e n t e alle attività agritu ris tic h e svolte ai
sensi della pres e n t e legge.
2. L’azien da agricola che esercita attività
agrituristic h e (1 8 ) , nel caso in cui sia iscritt a nel
regist ro dei prod u t t o ri biologici, ai sensi della legge
region ale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in
mat e ri a di controlli per le produzioni agricole
otte n u t e
media n t e
metodi
biologici),
o
sia
conces sio n a r i a del marc hio agriqu alità, di cui alla
legge region ale 15 aprile 1999, n. 25 (Nor m e per la
valorizzazion e dei prodot ti agricoli ed alimen t a ri
otte n u ti con tecnich e di produzion e integ r a t a e
tutela contro la pubblicit à ingan n e vol e), può far
seguir e al termi n e agritu ri s m o un riferim e n t o al
marc hio utilizzato.
2 bis. All’intern o dell’azien da agricola che
esercita attività agrituristic h e , i locali ove si
svolgono attività divers e da quelle agrituristich e e/o
agricole com e definite dall’articolo 2135 del codice
civile
devono
esser e
indicati
con
apposita
segnale tica . (1 9 )
Art. 4 - Ambit o di applicazion e
1. Nel caso in cui un'imp r e s a agricola sia
costituit a da più azien d e o da più unità tecnich e
econo mic h e (UTE), le disposizioni della pres e n t e
legge si applica no a ciasc u n a aziend a o a ciascu n a
UTE.
Titol o II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Cap o I - So g g e t t i le g i t t i m a t i - Pri n c i p a l i t à
del l e at t i v i t à agri c o l e - Con n e s s i o n e del l e
at t i v i t à agri t u r i s t i c h e - Dic h i a r a z i o n e di
ini zi o at t i v i t à (2 0 )
Art. 5 - Sogg e t ti legitti m a ti e adde t ti
all'esercizio dell'agrituris m o
1. L'ese r cizio dell'ag ri t u ris m o è riserva t o agli
impre n d it o ri agricoli singoli e associati, di cui
all'ar ticolo 2135 del codice civile.
2. Gli impren di t ori agricoli che svolgono attività
agrituristica
posso no
definire
form e
di
collaborazio n e, disciplinat e da specifici accordi
scritti, al fine dello svolgi m e n t o in comu n e delle
attività agrituristic h e . Per tali attività il caratter e
della principalità dell’attività agricola, le modalità e
i limiti di accoglien z a devono esser e rispet ta ti con
riferi m e n t o ad ogni singola azien da. (1)
3.
Possono
esser e
addet ti
alle
attività
agrituristic h e e sono considerati lavoratori agricoli
ai fini della vigent e disciplina previd e n zial e,
assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo
230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con
contrat ti di lavoro am m e s s i nel settore agricolo.
(2 1 )
Art. 6 - Conne s si o n e dell’attività agrituristica e
principalità dell’attività agricola (2 2 )
1. La conne s sio n e dell’attività agrituristica si
realizza allorch é l’azien da agricola in relazion e alla
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sua este n sio n e, alle sue dotazioni strutt ur ali, alla
natura e alle varietà delle attività agricole
praticat e, agli spazi disponibili, agli edifici in essa
ricom pr e si e al nu m e r o degli addet ti, sia idonea
anch e allo svolgi m e n t o dell’attività agrituristica nel
rispett o della pres e n t e legge.
2. La conne s sio n e dell’attività agrituristica si
realizza
congiu n t a m e n t e
alla
principalità
dell’attività agricola.
3. La principalità dell’attività agricola si realizza
quan do, a scelta dell’impr e n di t or e, sussista una
delle segu e n ti condizioni:
a) il te m p o impiegat o per lo svolgi m e n t o
dell’attività agrituristica nel corso dell’anno
solare è inferior e al tem p o utilizzato nell’attività
agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
tenu t o conto della diversità delle tipologie di
lavorazion e;
b) il valore della produzio n e lorda vendibile
(PLV) agricola annua, com pr e si gli aiuti di
merca to e di integrazion e al reddito, è maggiore
rispett o alle entrat e dell’attività agrituristica, al
netto dell’eve n t u al e inter m e d ia zio n e dell’age n zia.
4. Il regola m e n t o di attuazio n e indica, tene n d o
conto della localizza zion e delle azien d e agricole e
in particolare di quelle ubicat e nei territori
mont a ni, tra l’altro:
a) le ore lavorative standard occorre n ti per le
singole attività agricole e per le singole attività
agrituristic h e;
b) i valori del tem p o lavoro relativi al rispet to
delle regole di condizionalità dell’attività mini m a
di cui regola m e n t o (UE) n. 1307/2 0 1 3 del
Parlam e n t o europ e o e del Consiglio del 17
dice m b r e 2013 recant e norm e sui paga m e n ti
diret ti agli agricoltori nell'a m bi to dei regi mi di
soste g n o previsti dalla politica agricola comu n e e
che abroga il regola m e n t o (CE) n. 637/20 0 8 del
Consiglio e il regola m e n t o (CE) n. 73/200 9 del
Consiglio. (7 4 )
c) i valori della PLV conve n zio n ali attribuibili
alle singole culture e alleva m e n t i.
Art. 7 - Criteri e modalità per la verifica del
rapport o di principalità (2 3 )
1.
La principalità e la conne s sio n e
sono
dimos trat e dall’impr e n d it or e agricolo che inten d e
svolger e l’attività agrituristica tra mit e apposita
relazion e sull’attività agrituristica in forma di
autodic hiara zion e.
2. La relazion e di cui al com m a 1 è prese n t a t a
dall’impr e n di tor e, secon do le modalità stabilite dal
regola m e n t o
di attuazio n e,
nell’ambito
della
dichiarazion e unica azien dale (DUA) tramit e il
siste m a infor m a tiz z a t o dell’anagraf e regionale delle
aziend e agricole di cui alla legge regionale 8 marzo
2000, n. 23 (Istituzio n e dell'anagraf e regionale
delle azien d e agricole, norm e per la sem plificazio n e
dei procedi m e n t i am mi nis trativi ed altre norm e in
mat eria di agricoltura).
3. Nella relazion e
di
cui
al com m a
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
1
sono
3
indicat e:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la
consist e n z a della produzio n e e dei prodotti
azien dali;
b) la scelta della condizion e per realizzare la
principalità dell’attività agricola, ai sensi
dell’articolo 6. A secon d a della scelta effett u a t a
sono indicat e le previsioni relative:
1 al tem p o lavoro impie gat o per lo
svolgi m e n t o dell’attività agrituristica e a quello
per l’attività agricola;
2) alla PLV, com pr e si gli aiuti di mercato e di
integra zio n e al reddito, e alle entrat e ottenibili
dall’attività agrituristica, al netto della event u al e
inter m e d ia zio n e dell’age n zia;
c) le strutt u r e edilizie pres e n t i nell’UTE da
utilizzare per le attività agrituristic h e e per
l’attività agricola.
4. I requisiti sogg e t tivi e ogget tivi, nonch é la
prevale n z a dell’attività agricola rispet t o all’attività
agrituristica, devono esser e mant e n u t i per tutto il
periodo di esercizio dell’attività agrituristica.
5. Qualora l’impre n dit or e
agricolo
riten ga
neces s ario applicare una condizion e diversa da
quella scelta relativa m e n t e
al requisito della
principalità, lo com u ni ca all’Agen zia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
tra mit e
il siste m a
infor m a ti z z a t o.
La nuova
condizion e scelta si applica anche al periodo
dell’anno solare già trascorso, salvo even t u ali
procedi m e n t i di accerta m e n t o pend e n ti.
6. Il regola m e n t o di attuazion e disciplina le
modalità
con
cui
la
relazion e
sull’attività
agrituristica
e le event u ali
variazioni
sono
tras m e s s e , attravers o la rete regionale dei SUAP di
cui all’articolo 40 della legg e regionale 23 luglio
2009, n. 40 (Legg e di sem plificazion e e riordino
norma tivo 2009), al SUAP comp e t e n t e , senza che
ciò com por ti ulteriori ade m pi m e n t i da parte
dell’impr e n d i tor e.
Art. 8 - Esercizio dell’ attività agrituristica
(2 4 )
1. Non posson o esercitar e l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono impre n dit ori agricoli ai
sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel trien nio
prece d e n t e , con sent e n z a passata in giudicato,
conda n n a per uno dei delitti previsti dagli articoli
442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale
o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità
ovvero di frode nella preparazion e degli alime n ti,
salvo che abbiano otte n u t o la riabilitazion e;
c) coloro che sono stati sottopo s ti a misura di
preve n zio n e ai sensi della legge 27 dice m b r e
1956, n. 1423 (Misure di prev e n zio n e nei
confron ti delle person e pericolose per la
sicurez z a e per la pubblica moralità) oppure sono
stati dichiarati delinq u e n ti abituali, salvo che
abbiano otten u t o la riabilitazion e;
d) coloro che, ai sensi della legislazion e
anti mafia, sono stati sottopo s ti a misure di
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preve n zio n e, salvo che abbiano otten u t o la
riabilitazion e, o che hanno proce di m e n t i penali in
corso per l’applicazion e di tali misur e di
preve n zio n e;
e) coloro che non sono in posse s s o dei requisiti
sogg et ti vi di cui agli articoli 11 e 92 del regio
decre to 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurez z a), e di cui all’articolo 5
della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Nor m e per la
vendita al pubblico in sede stabile dei prodot ti
agricoli da parte degli agricoltori produ t to ri
diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristic h e è
sogg et t o a segnalazion e certificata di inizio attività
(SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuov e nor m e in mat eria di
procedi m e n t o am mi nistra tivo e di diritto di accesso
ai docu m e n t i am mi nistr ativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai com m i 6, 7 e 8,
sono prese n t a t e allo sportello unico per le attività
produt tiv e (SUAP) del com u n e nel cui territorio è
situata l'UTE. (6 6 )
4. Il regola m e n t o
di attuazion e disciplina il
conte n u t o della SCIA, le modalità di pres e n t a zio n e
e la conn e s sio n e della SCIA con i proce di m e n t i
relativi agli im mo bili e agli impianti nel rispett o di
quanto previsto al capo III della l.r. 40/200 9.
5. Il com u n e nel cui territorio è situata l’UTE in
cui si svolge l’attività agrituristica effet t u a una
verifica del rispet to delle disposizioni di legge e di
regola m e n t o entro sessa n ta giorni dalla data di
prese n t a zio n e della SCIA.
6. Qualsiasi variazion e interv e n u t a in merito ai
requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è
com u nicat a all’ARTEA entro trenta giorni dal suo
verificarsi tramit e l’aggiorna m e n t o del proprio
fascicolo azien dal e, con even t u ale
succe s siva
variazion e della SCIA.
7. In caso di trasferi m e n t o dell’azien d a agricola,
per la prosec u zio n e dell’attività agrituristica il
nuovo
titolare
aggiorna
il proprio
fascicolo
azien dal e presso l’anagraf e regionale delle azien d e
agricole
redige n d o
la
relazion e
sull’attività
agrituristica e prese n t a,
entro trenta
giorni
dall’atto di trasferi m e n t o , una SCIA in cui attesta il
poss es s o dei requisiti sogge t tivi e il fatto che non
sono interve n u t e variazioni dei requisiti oggettivi
che
hanno
originato
l’inizio
dell’attività
agrituristica prece d e n t e .
8.
In
caso
di
variazion e
delle
attività
agrituristich e l’impre n dit or e deve aggiornar e la
relazion e sull’attività agrituristica e prese n t ar e una
variazion e della SCIA.
9. La modulistica per la prese n t a zio n e della SCIA
è com pilata
sul siste m a
infor ma tivo
ARTEA
all'intern o della DUA.
Art. 9 - Classificazion e delle strut t u r e ricettiv e
agrituristic h e
1. Nella SCIA (6 0 ) l’impr en di t or e indica il livello
di classificazion e della strutt u ra individua to sulla
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 30/200 3
4
base dei criteri
attuazio n e . (2 5 )
stabiliti
nel
regola m e n t o
di
2. La classificazion e è obbligatoria ed è
condizion e indispe n s a bile per l’avvio delle attività
agrituristic h e . (2 5 )
3. Qualor a si verifichino variazioni dei requisiti
tali da compo r t a r e un aggior n a m e n t o del livello di
classificazion e, l'impr e n di t o r e agricolo dichiar a tale
variazion e al SUAP del com u n e nel cui territorio è
situata l'UTE, che provv e d e alla variazion e della
SCIA. (2 6 )
4. La comp e t e n t e strutt u ra della Giunta regionale
proce d e in ogni mo m e n t o , anch e d'ufficio, alla
rettifica della classificazion e qualora accerti che
una strut t ur a ricettiva possie d e i requisiti di una
classificazion e inferiore a quella in esser e. Il
provve di m e n t o di rettifica è tras m e s s o al com u n e e
notificato all'intere s s a t o. (7 5 )
Art. 10 - Dati statistici
1.
2.
3.
4.
(7 6 )
Abrogato. (2 7 )
Abrogato. (7 7 )
Abrogato. (7 8 )
I com u ni capoluo go e la città metrop olita na
raccolgo no i dati dei servizi e delle attre z za t u r e di
ogni singola strut t ur a ricettiva e acquisisco n o i dati
statistici riguarda n ti le strutt u r e ricettiv e ed il
movi m e n t o clienti, ai sensi del decret o legislativo 6
sett e m b r e 1989, n. 322 (Nor m e sul siste m a
statistico
nazionale
e
sulla
riorganiz za zio n e
dell'Istitut o nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e li tras m e t t o n o
alla Giunta regionale. (7 9 )
4 bis. I dati pres e n ti negli archivi di cui al com m a
4, tenuti e aggiorna ti dai comp e t e n t i uffici, posson o
formar e ogget t o di com u nica zio n e e diffusion e a
sogge t ti privati e pubblici, anche tramit e diffusion e
tele m a tica. (3 0 )
Art. 11 - Obblighi am mi ni st ra ti vi degli
operat ori agrituristici (3 1 )
1. I sogge t ti che esercitan o attività agrituristica
hanno, in particolare, i segu e n ti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il ter min e massi m o di
novan ta giorni dalla prese n t a zio n e della SCIA
(6 1 ) e non sosp e n d e r n e l’esercizio per più di
ventiq u a t t ro mesi nell’arco di un triennio nel caso
di attività annuale. Nel caso di attività non
annuale è obbligo rispet t ar e i giorni compl es si vi
dei periodi di apert ura e chius ura stabiliti;
b) esporre al pubblico copia della SCIA (6 1 ) di
cui all’articolo 8;
c) com u nicar e al SUAP preve n tiva m e n t e la data
di inizio dell’attività, la data di cessa zion e e, nel
caso di chiusura tem p o ra n e a dell’esercizio, la
durata della chiusura, nonch é , per le aziend e con
titolo abilitativo non annuale, le variazioni di
apertur a nel rispet to dei giorni compl es si vi;
d) rispett ar e i limiti e le modalità indicate nella
SCIA; (6 1 )
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 30/20 0 3
e) abrogata; (8 0 )
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una
tabella riepilogativa, conte n e n t e le caratt eris tic h e
delle strutt u r e e i prez zi dei servizi praticati nel
corso dell’anno, da cui risulti la classificazion e
attribuita;
f bis) rispet tar e i prezzi massi mi espos ti; (8 1 )
g) non diffon d e r e infor m a zio ni sulle
caratt eris tic h e delle strutt ur e divers e dai dati
com u nica ti.
2. Le com u nica zioni sono effet t u a t e con
modalità tele ma tic h e previst e dalla l.r. 40/200 9 .
le
Cap o II - Li m i t i e m o d a l i t à d'e s e r c i z i o
del l e at t i v i t à agri t u r i s t i c h e
Art. 12 - Ospitalità in cam e r e e unità abitativ e
indipe n d e n t i (3 2 )
1. L’attività di ospitalità è svolta negli im mo bili di
cui all’articolo 17 in cam er e o in unità abitative o
utilizza n d o entra m b e le soluzioni, nei limiti massi mi
derivan ti dalla principalità dell’attività agricola e
nel rispet to dei requisiti igienico- sanitari.
2. Nelle cam er e adibite al pernot ta m e n t o ,
comp r e s e
quelle
poste
in
unità
abitative
indipe n d e n t i, su espre s s a richies ta dell’ospite, può
esser e adottata la siste m a zi o n e tem p or a n e a di un
letto supple m e n t a r e per l’alloggio di bam bini di età
non superiore a dodici anni, ferm o restan d o il
rispett o dei requisiti igienico- sanitari. Al mo m e n t o
della parte n z a dell’ospite tale utilizza zion e cessa e
si ristabiliscon o i posti letto previsti. I letti aggiunti
non sono conte g giati ai fini della deter mi n a zio n e
del limite massi m o dei posti letto derivanti dalla
principalità dell’attività agricola.
Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti
(3 3 )
1. L’ospitalità in spazi aperti, in tend e e/o altri
mez zi
di soggiorno
autono m o
riferibili alla
categ oria dei veicoli ricreazionali, è svolta in
aziend e con una superficie mini m a com e indicato
nel regola m e n t o di attuazio n e e nei limiti massi mi
derivan ti dalla principalità dell’attività agricola.
2. L’ospitalità in spazi aperti può essere preclusa
solo in zone apposita m e n t e
individua t e dagli
stru m e n t i urbanistici com u n ali.
Art. 14 - Attività didattic h e , divulgativ e,
culturali, tradizionali, di turis m o religioso
cultural e, ricreativ e, sportive, escursioni stic h e
e di ippot uri s m o , sociali e di servizio per le
com u ni t à locali riferite al mon d o rurale (3 4 )
1. Le attività didattich e, culturali, tradizionali, di
turis m o religioso culturale, ricreative, di pratica
sportiva, escursionis m o e di ippoturis m o riferite al
mon do rurale, possono esser e organiz za t e anch e
all'ester n o dei beni fondiari nella disponibilità
dell'azie n d a, ferm o restan d o il rispett o della
conne s sio n e .
2. Le attività di escursionis m o e di ippoturis m o
riferite al mon do rurale posson o esser e esercitat e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
5
anche non in conne s sio n e con l'attività agricola
dell'azien d a;
in
tale
caso
sono
finalizzat e
esclusiva m e n t e a fornire servizi a coloro che
pernot t a n o presso l'aziend a agrituristica.
Art. 15 - So m m i ni s t ra zio n e di pasti, alime n ti e
bevan d e , di degu s t a zi o ni e assag gi,
organi zz a zio n e di eve nti pro m o zio n ali (3 5 )
1. La som mi nis t ra zion e di pasti, alime n ti e
bevan d e , com pr e s e quelle a caratt er e alcolico e
superalcolico, l’organiz za zio n e di degus t a zio ni e
assag gi e di eventi pro mo zio nali è svolta con
prodotti azien dali, integrati da prodotti delle
azien d e agricole locali, nonc h é da prodot ti di
origine e/o certificati toscani, nel rispet t o del
siste m a della filiera corta. La som m i ni s tra zio n e
deve svolgersi nel rispett o dei requisiti igienico
sanitari e dei requisiti profession ali entro i limiti
nu m e rici definiti dal regola m e n t o e derivanti dal
rispet to della principalità dell’attività agricola.
2. Il regola m e n t o di attuazion e definisce la natura
dei prodot ti aziendali e dei prodot ti di origine e/o
certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonch é le
norm e
per
la
realizza zio n e
degli
even ti
pro mo zio nali.
3. Il regola m e n t o stabilisce le modalità con le
quali l’origine dei prodot ti impiega ti nelle attività di
cui al com m a 1 deve essere indicata chiara m e n t e
ed obbligatoria m e n t e ai clienti.
Art. 16 - Organi zza zi o n e di eve nti
prom o zi o nali per prodot ti aziendali
tradizionali o di qualità (3 6 )
1. Le aziend e agrituristich e che hanno una
propria produ zio n e di prodotti tradizionali o di
qualità certificata ai sensi della nor ma tiva vigent e
posso no realizzar e in azien da eventi con finalità
pro mo zio nali, che rientran o nelle attività di cui
all’articolo 14.
Cap o III - Nor m e pe r gli int e r v e n t i edi l i z i .
Re q u i s i t i st r u t t u r a l i , igi e n i c o - san i t a r i e di
sic u r e z z a pe r lo svol g i m e n t o del l e at t i v i t à
agri t u r i s t i c h e
Art. 17 - Im m o bili destina ti all'attività
agrituristica
1. Possono
esse r e
utilizzati
per
l'attività
agrit u ri s tic a:
a) i locali siti nell'abit azio n e princip ale
dell'imp r e n d i t o r e agricolo ubicat a nel fondo o nei
centri abit ati, comp a tibilm e n t e con le
car at t e ri s tic h e di rur alità dell'edificio e del luogo
in cui esso è ubicato come specificato nel
regola m e n t o di attu a zion e, qualor a l'impr e n d i to r e
agricolo svolga la propri a attività in un fondo
privo di fabbrica ti sito nel mede si m o comu n e o in
un comu n e limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esiste n ti sul
fondo e non più neces s a r i alla conduzion e dello
stes so;
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 30/200 3
c) i salvo i limiti e le condizioni previsti dagli
stru m e n t i di pianificazion e territoriale e
urbanistica, i volu mi derivanti da:
1) interve n ti di ristrut t u ra zio n e urbanistica
di cui all’articolo 72, com m a 1 lettera b), della
legge regionale 10 nove m b r e 2014, n. 65
(Nor m e per il govern o del territorio);
2) interve n ti di sostitu zio n e edilizia di cui
all’articolo 71, com m a 1, lettera m), della l.r.
65/201 4;
3) addizioni volu m e t ric h e di cui all’articolo
71, com m a 1, lettera h), della l.r. 65/201 4 ;
4) amplia m e n ti una tantu m di cui all’articolo
71, com m a 2, lettera a) e all’articolo 72, com m a
1, lettera a), della l.r. 65/20 1 4 ;
5) trasferi m e n t i di volu m e t ri e di cui
all’articolo 71, com m a 2, lettera b) e all’articolo
72, com m a 1, lettera a), della l.r. 65/20 1 4 ;
6) interve n ti di ristrut t u ra zio n e edilizia
conser vativa di cui all’articolo 71, com m a 1,
lettera c), della l.r. 65/20 1 4 ;
7) interve n ti di ristrut t u ra zio n e edilizia
ricostr u t tiva di cui all’articolo 71, com m a 1,
lettera i), della l.r. 65/201 4 ; (7)
d) gli edifici posti all’ester no dei beni fondiari
nella disponibilità dell’impr e s a per
l’organiz za zio n e di attività ricreativ e, culturali e
didattich e, divulgativ e, di pratica sportiva, di
escursionis m o e di ippoturis m o, sociali e di
servizio per le com u nità locali. (3 8 )
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in
edifici con destina zion e d’uso a fini agricoli che in
edifici classificati com e civile abitazion e. (3 9 )
Art. 18 - Disciplina per il gover no del territorio
e per gli interv e n ti edilizi
1. Gli interve n ti sul patri m o nio edilizio rurale
destinat o all'attività agrituristica devono esser e
realizzati utilizza n d o materiali costrut tivi tipici e
nel rispet to delle tipologie e degli ele m e n t i
archit et t o nici e decorativi caratt eris tici dei luoghi,
con l'esclusion e di tipologie riferibili a monolocali.
Le opere e gli impianti di pertine n z a ai fabbricati
ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli
ospiti camp e g gi at o ri devono esser e realizzati in
modo da integrarsi con l'ambie n t e circosta n t e, con
particolare riferim e n t o alle siste m a z io ni e agli
arredi ester ni, alla regi ma zio n e idraulica e allo
smalti m e n t o dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interve n ti
devono
com u n q u e
garantire
una
sufficie nt e
dotazion e
di acqua avent e
caratteristich e
di
potabilità. (8)
2. Abrogato.
3. Non è
(9)
conse n tit a
la trasfor m a zio n e
e
l’utilizzazio n e (4 0 ) ai fini agritu ris ti ci:
a) degli edifici, o di parti di essi, e degli anne s si
agricoli realizzati alle condizioni conte n u t e nelle
conve n zio ni o negli atti d'obbligo di cui all'
articolo 5, com m a 3 della legge regionale 19
febbraio 1979, n. 10 (Nor m e urbanistich e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
6
transitorie relative alle zone agricole) ed all'
articolo 4, comm a 6, della l.r. 64/199 5 per il
periodo di validità delle stess e conve n zio ni e atti
d'obbligo; (3)
b) degli annes si agricoli realizzati ai sensi dell'
articolo 4, com m a 2, della l.r 10/19 7 9 , nonch é di
quelli costruiti ai sensi dell'a rticolo 3, commi 10 e
11, della l.r. 64/19 9 5; (3)
b bis) degli annes si agricoli realizzati ai sensi
dell’articolo 41, com m a 4, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Nor m e per il govern o del
territorio) nonch é di quelli realizzati ai sensi
dell’articolo 73, com m a 4, della l.r. 65/201 4 , salvo
che al ter mi n e del progra m m a aziendale
plurien n al e risultino non più neces sari o atti
all’attività agricola per la quale sono stati
realizzati. (4 1 )
4. Agli interv e n ti effett u a ti sul patri mo nio edilizio
con destina zion e agrituristica si applicano le
disposizioni degli articoli 71 e 72 della l.r. 65/20 1 4.
(8 2 )
5. Agli interv e n ti
edilizi
per
le
attività
agrituristic h e realizzati dagli impre n dit ori agricoli
profes sion ali si applica l' articolo 188, com m a 1,
lettera a), della l.r. 65/201 4. (8)
6. Non posso no
esse r e
realizzat e
nuove
costr u zioni per l'attività agritu ris tic a e per le
attr ezz a t u r e e i servizi ad essa affere n ti, fatta salva
la realizzazion e dei volumi di cui al com m a 1,
letter a c) dell'ar ticolo 17 , dei servizi igienicosanit a ri, dei volumi tecnici e la realizzazion e degli
impianti
sportivo- ricre a tivi secon d o
le nor m e
tecnic h e definite nel regola m e n t o di attu azio n e .
6 bis. I volu mi relativi agli annes si agricoli
trasfor m a ti
in
strutt u r e
agrituristich e
succ es siva m e n t e all’entrata in vigore della pres e n t e
legge sono conte g gia ti tra gli edifici esiste n ti con
destina zion e produ t tiva agricola nei progra m m i
aziend ali pres e n t a ti ai sensi degli articoli 73 e 74
della l.r. 65/201 4 per la durata di dieci anni. (4 2 )
7. Per gli edifici e i manu fat ti destinati
all'esercizio dell'attività agrituristica la confor mi tà
alle norm e vigenti in mat eria di accessibilità e di
supera m e n t o
delle barriere
architet t o nic h e
è
assicurata nei casi in cui, per accertati motivi
strutt ur ali, non posso no
esser e
applicat e
le
disposizioni di cui al decret o minist eriale 14 giugno
1989,
n.
236
(Regola m e n t o
di
attua zion e
dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13),
con opere provvisionali. (4 3 )
Art. 19 - Requi siti strut t u rali, igienico sanitari
e di sicure z za per gli alloggi agrit uristici
1. I requisiti strut t u r ali, igienico- sanita ri e di
sicur ezz a degli alloggi agritu ri s tici sono quelli
previsti dalle vigenti disposizioni e dai regola m e n ti
edilizi e di igiene per i locali di abitazion e, nonch é
quelli previsti dal regola m e n t o di attu azio n e .
2. Il regola m e n t o di attuazio n e per i requisiti
strutt ur ali e igienico- sanitari tiene conto delle
particolari caratteristich e di ruralità degli edifici. In
particolare il regola m e n t o stabilisce le derog h e ai
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 30/20 0 3
limiti di altez za dei locali e di superficie aeroillumina n t e
previs ti
dalle
norm e
vigen ti,
garant e n d o le condizioni mini m e strutt ur ali ed
igienico- sanitarie da riten ersi sufficien ti in sede di
accerta m e n t o da parte della comp e t e n t e autorità
sanitaria. (4 4 )
3. Gli alloggi agrituristici devono, com u n q u e ,
esser e dotati di servizi
misura
mini m a
indicata
attuazio n e . (4 4 )
igienico- sanitari nella
dal regola m e n t o
di
4. Nell'es e r cizio dell'attività escu r sio nistic a, le
aziend e agricole ricad e n ti nei territo ri classificati
mont a ni ai sensi della norm a tiva vigent e posso no
fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla pres e n t e
legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad
escu r sio ni
raggiu n gi bili
attr av e r s o
mulatti e r e,
senti eri o altri perco r si di viabilità secon d a r i a e che
possie do n o i requisiti per i rifugi alpini previsti dall'
articolo 37 del decr e t o del Presid e n t e della Giunta
region ale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regola m e n t o di
attu azio n e del Testo unico delle leggi region ali in
mat e ri a di turis mo – l.r. 23 marzo 2000, n.42) e
succ es sive modifiche.
Art. 20 - Requisiti tecnici edilizi, igienico
sanitari e di sicure z z a per l'ospitalità in spazi
aperti
1. Nello svolgim e n t o dell'at tività di ospitalità in
spazi ape r ti devono esse r e rispet t a ti i requisiti
tecnici edilizi, igienico sanita ri e di sicur ezz a
previsti dalle norm e vigenti nonc h é quelli previsti
dal regola m e n t o d'att u a zio n e che preve d e in
particola r e le supe rfici minim e e le cara t t e r i s tic h e
delle piazzole, dei perco r si, delle siste m a zio ni delle
are e di parc h e g g io e dei servizi.
2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi
aperti, i servizi igienico- sanitari e i servizi per
l’attività di lavand e ria devono, com u n q u e , esser e
garantiti
nella
misura
mini m a
indicata
dal
regola m e n t o di attuazio n e. (4 5 )
Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienicosanitari e di sicure z z a per lo svolgi m e n t o delle
attività didat tic h e , divulgati ve, culturali,
sociali, ricreativ e, sportiv e, escursionis tic h e e
di ippoturis m o (4 6 )
1. Nello svolgi m e n t o delle attività didattich e,
divulgativ e, culturali, sociali, ricreativ e, sportive,
escursio nis tich e e di ippoturis m o devono esser e
rispett a ti i requisiti tecnici edilizi, igienico- sanitari
e di sicure z z a previsti dalle nor m e vigenti, nonc h é
quelli previsti nel regola m e n t o d’attuazio n e .
2. Per lo svolgi m e n t o delle attività di cui al
pres e n t e
articolo
devono,
com u n q u e ,
esser e
previsti servizi igienici nella misura mini m a
indicata dal regola m e n t o di attuazio n e .
3. Le piscine delle azien d e agrituristich e sono
classificate privat e a uso collettivo e sono utilizzat e
nel rispet to della nor ma tiva igienico- sanitaria in
mat eria di qualità delle acque e delle norm e di
sicur ez z a, secon do quanto indicato nella legge
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
7
regional e 9 marzo 2006, n. 8 (Nor m e in materia di
requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso
natatorio).
Art. 22 - Requisiti igienico sanitari per la
som mi ni s t ra zi o n e di pasti, alime n ti e bevan d e
(4 7 )
1.
La
produ zion e,
la
prepara zion e,
il
confe zion a m e n t o e la som m i ni s tra zio n e di pasti,
alimen ti e bevan d e sono sogg e t ti alle disposizioni di
cui al regola m e n t o (CE) n. 852/20 0 4 del 29 aprile
2004 (Regola m e n t o del Parlam e n t o e del Consiglio
sull’igien e degli alime n ti), al decre to legislativo 6
nove m b r e 2007, n. 193 (Attuazion e della direttiva
2004/4 1/CE relativa ai controlli in mat eria di
sicurez z a alimen t a r e e applicazion e dei regola m e n t i
com u nitari nel med e si m o
settore) nonch é al
regola m e n t o ema na to con decret o del Preside n t e
della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R
(Regola m e n t o di attua zion e del regola m e n t o CE n.
852/20 0 4 del Parlam e n t o europ eo e del Consiglio
del 29 aprile 2004
sull’igien e
dei prodotti
alimen t ari e del regola m e n t o CE n. 853/20 0 4 del
Parlam e n t o europ e o e del Consiglio del 29 aprile
2004 che stabilisce norm e specifich e in materia di
igien e per alime n ti di origine animal e).
2.
Per
l’applicazion e
della
disciplina
sull’autoco n tr ollo igienico- sanitario nelle aziend e
agrituristich e che svolgono attività di prepara zion e
e di som m i ni s tra zio n e , per la consu m a zi o n e sul
posto di pasti, alime n ti e bevan d e, ivi com pr e si la
degu s t a zio n e e l’assaggio dei prodotti azien dali, nel
regola m e n t o di attuazion e sono indicate proce d u r e
sem plificat e di autocon t r ollo nel rispett o del reg.
(CE) 852/2 0 0 4 sull’igien e dei prodot ti.
3. L’attività di mac ellazion e per la fornitura
diretta al consu m a t o r e finale di piccoli quantita tivi
di carni di animali mac ellati nell’azien d a agricola in
cui sono stati allevati è conse n tita,
previa
prese n t a zio n e della SCIA (6 2 ) di cui al d.p.g.r.
40/R/20 0 6 e nel rispet t o delle nor m e conte n u t e nel
regola m e n t o di attuazion e, in particolare attine n ti
a:
a) specie e quantità di animali che posson o
essere macellati;
b) caratt eristich e dei locali di macellazion e;
c) attività di preparazion e, som mi nis t ra zion e e
consu m o diretto nel luogo di produ zio n e;
d) attività di preparazion e e som mi ni s tra zio n e
di preparati a base di carne prodot ta in azienda.
4. Nel caso di som mi ni st ra zion e di pasti, il
regola m e n t o di attuazion e definisce i limiti in base
ai quali per l’idoneità della cucina è sufficie nt e il
rispet to
dei
requisiti
previsti
dalle
vigenti
disposizioni e dai regola m e n ti edilizi e di igiene per
i locali di abitazion e. Sono fatte salve le disposizioni
relative al d.lgs. 193/20 0 7
(Attua zion e
della
direttiva 2004/4 1/CE relativa ai controlli in mat eria
di sicurez z a
alime n t a r e
e
applicazion e
dei
regola m e n ti com u ni tari nel me d e si m o settore).
5. Il regola m e n t o di attuazion e definisce i limiti in
base ai quali la cucina di cui al com m a 4 può esser e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turism o
utilizzata
dagli
ospiti,
fer mo
resta n d o
la
disponibilità di uno spazio adeg ua t o da destinar e a
spazio com u n e per il consu m o dei pasti.
Titol o II BIS – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI FATTORIA DIDATTICA (6 7 )
Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria
didat tica (6 8 )
1. Le impres e agricole singole e associate che
inten do n o avviare l’attività di fattoria didattica sono
sogg et t e alla pres e n t a zi o n e, per via tele m a tica,
della SCIA allo SUAP del com u n e in cui si esercita
l'attività stessa.
2. La modulistica per la prese n t a zio n e della SCIA
è com pilata sul siste m a infor ma tivo ARTEA.
3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia
attivata nell’ambi to dell’agrituris m o , l’impre n dit or e
provv e d e agli ade m pi m e n t i di cui agli articoli 7 e 8
per la prese n t a zio n e della DUA e della SCIA.
4. Le impres e agricole non posso no esercitare
attività di fattoria didattica nei casi di cui
all’articolo 8, com m a 1.
Art. 22 ter - Modalità di svolgi m e n t o e
organiz za zi o n e delle attività di fattoria
didat tica (6 9 )
1. Per lo svolgi m e n t o delle attività di fattoria
didattica è neces s aria la pres e n z a dell’impr e n d i tor e
agricolo o di un suo coadiuva n t e familiare o di un
collaborator e. Tali sogge t ti devono esser e in
poss es s o di uno dei segu e n ti requisiti:
a) attesta to di frequ e n z a rilasciato a seguito di
un percorso di for ma zio n e obbligatoria per
operator e di fattoria didattica organiz za to ai sensi
dell’articolo 22 quat er;
b) diplo ma o laurea in mat eri e pedago gic h e;
c) diplo ma o laurea in mat eri e agrarie;
d) qualifica di guida ambie n t al e;
e) dichiarazion e
di
aver
svolto
attività
didattich e e di ani mazio n e rivolte agli stud e n t i
delle scuole di ogni ordine e grado, o com u n q u e
ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinqu e
anni prec e d e n ti l’entrata in vigore della legge
regional e gennaio 21 gennaio 2014, n. 4
(Disciplina delle fattorie didattich e. Modifich e alla
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina
delle attività agrituristich e in Toscana”); la
dichiarazion e attesta anche gli even t u ali istituti
scolastici e/o gli altri istituiti, organis mi, enti o
associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;
f) attes tat o di frequ e n z a di un corso di
forma zion e avent e ad ogget to l’attività di fattoria
didattica organizz at o dalle provinc e, da altre
regioni o dalle associazioni di categoria e
conse g uit o prima dell’entrata in vigore della l.r.
4/201 4 .
2. Per lo svolgi m e n t o dell’attività di fattoria
didattica l’impre n di tor e deve stipulare un’appo sita
polizza assicurativa per la respon s a bilità civile nei
confron ti dei visitatori.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 30/200 3
8
3. Con
regola m e n t o
di
attuazion e
sono
disciplinati in particolare:
a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti
o di altre strutt u r e aziendali utilizzati per
l’attività di fattoria didattica;
b) i requisiti organizz a tivi in funzion e della
tipologia dei partecipa n ti;
c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo
identificativo di cui all’articolo 22 sexies;
d) le caratt eristic h e della polizza assicurativa di
cui al com m a 2.
Art. 22 quat e r - Attività formativ a
(7 0 )
1. I corsi di forma zion e obbligatoria per
operator e di fattoria didattica sono predis po s ti
nell’am bito della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della nor ma ti va della Region e
Toscana in materia di educa zio n e , istruzio n e,
orienta m e n t o , forma zion e profes sional e e lavoro), e
del
regola m e n t o
ema na to
con
decre to
del
Preside n t e della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.
47/ R (Regola m e n t o di esec u zio n e della legge
regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della
nor ma tiva della Region e Toscana in mat eria di
educazion e, istruzion e, orienta m e n t o , forma zio n e
profes sion ale, lavoro”).
2. Entro cento v e n ti giorni dall’entrata in vigore
della l.r. 4/2014 , la Giunta
regionale,
con
deliberazio n e, definisce i percorsi formativi di cui al
com m a 1, e i conte n u ti tecnico- culturali del
progra m m a dei corsi.
Art. 22 quinq ui e s - Elenco delle fattori e
didat tic h e (7 1 )
1. Le impres e che svolgono le attività di fattoria
didattica sono inserite nell’elen co regionale delle
fattorie didattic h e , tenut o da ARTEA tramit e
l’utilizzo del siste m a infor m a tivo agricoltura della
Region e Toscana (SIART) e dell’anagraf e regionale
delle azien d e agricole di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzion e
dell’anagraf e regionale delle aziend e agricole,
nor m e per la sem plificazion e dei proce di m e n t i
am mi nis trativi ed altre norm e in mat eria di
agricoltura).
2. I dati pres e n ti nell’elenco regionale delle
fattorie didattich e posson o formar e ogget t o di
com u nica zio n e e diffusion e a sogge t ti privati e
pubblici, anche tra mit e diffusion e tele m a tica.
Art. 22 sexies - Logo identificativo
(7 2 )
1. Le fattorie didattic h e utilizzan o un logo
identificativo approva to dalla comp e t e n t e strut t ur a
della Giunta regionale e deno m i n a t o “Rete delle
fattorie didattic h e della Toscana.”.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il
mat eriale infor m a tivo, illustrativo e segnale tico
della fattoria didattica, secon do limiti e modalità di
utilizzo del logo definite dal regola m e n t o di cui al
com m a 3 dell’articolo 22 ter.
Titol o III - VIGILANZA, CONTROLLI E
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 30/20 0 3
SANZIONI
Art. 23 - Vigilanza e controllo
(4 8 )
1. La vigilanza sull’osserva n z a della prese n t e
legge è esercitata dai com u ni, salvo quanto previsto
al com m a 4.
2. Per l’accerta m e n t o e la conte s ta zio n e delle
infrazioni alla prese n t e legge si applica la legge
regionale 28 dice m b r e 2000, n. 81 (Disposizioni in
mat eria di sanzioni am mi nistra tiv e).
3. I com u ni
sono
tenuti
ad
effett u a r e,
annual m e n t e , un controllo a cam pio n e su alme no il
10 per cento delle strutt u r e prese n ti nel territorio
com u n ale.
4. La Region e effet t u a esclusiva m e n t e le verifiche
sul
rispett o
del
requisito
della
principalità
dell’attività agricola in rapporto alle attività
agrituristic h e indicate nel titolo abilitativo, sulla
classificazion e, sulle caratteristich e delle strutt u r e ,
sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel
caso di som mi ni s tra zio n e di pasti, alime n ti e
bevan d e, nonch é sul rispet to delle norm e relative
all’abbat ti m e n t o delle barriere archite t t o ni c h e . Tale
controllo è effet t u a t o su un nu m er o di strutt u r e non
inferiore al 10 per cento delle strutt u r e pres e n ti sul
territorio
regionale.
L’esito
dei
controlli
è
com u nica to ai comu ni. (8 3 )
5. Per lo svolgi m e n t o dei controlli di cui al
com m a 3 i com u ni posson o stipular e conve n zio ni
(8 4 ) con le Azien d e unità sanitarie locali (USL) o
svolgerli in forma associata. Le attività di controllo
devono com u n q u e esser e tra loro coordinat e.
6. Il regola m e n t o di attuazio n e definisce le linee
guida per lo svolgi m e n t o del controllo di cui ai
com m i 3 e 4.
7. I com u ni tras m e t t o n o alla Region e, entro il 31
gennaio di ciascu n anno, una relazion e sull’attività
di controllo svolta nell’anno prece d e n t e .
Art. 24 - Sanzioni am mi nis t rati v e
(4 9 )
1. L’impr e n di tor e agricolo che esercita, anch e in
forma occasionale, le attività agrituristic h e senza il
titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è sogg e t t o al
paga m e n t o
di
una
sanzion e
am mi nis tra tiva
pecu niaria da 500,00 a 3.000, 0 0 euro. Il com u n e
con
propria
ordinan z a
dispon e
la chius ura
dell’esercizio
aperto
senza
titolo
abilitativo.
L’attività agrituristica non può esser e intrapr e sa
dall’impr e n di tor e respo n sa bile dell’infrazion e di cui
al pres e n t e com m a nei dodici mesi succe s sivi
all’emissio n e dell’ordinan z a.
2. Chiun q u e utilizza le deno mi n a zio ni agrituris m o
o agrituristico e i ter mini attribu tivi derivati senza
avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei
requisiti sogg e t tivi per otte n e rlo, è sogge t t o al
paga m e n t o
di
una
sanzion e
am mi nis tra tiva
pecu niaria da 2.000,0 0 a 10.00 0, 0 0 euro nonch é
all’obbligo di pubblicar e a proprie spes e, su un
quotidiano a diffusion e locale e nazionale, la notizia
di aver utilizzato una deno mi n a zio n e senz a avern e
titolo.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
9
3. Chiunq u e utilizza deno m i n a zio ni consist e n ti in
modifich e o alterazioni dei ter mi ni agrituris m o o
agrituristico e i ter mini attributivi derivati senza
avern e titolo e chiun q u e , nell’esercizio dell’attività
e nei rapporti con i terzi, induca in errore i
poten ziali utenti tra mit e infor ma zio ni ingann e v oli è
sogg et t o
al
paga m e n t o
di
una
sanzion e
am mi ni stra tiva pecu niaria da 2.000, 0 0 a 10.00 0, 0 0
euro nonc h é all’obbligo di pubblicar e a proprie
spes e, su un quotidiano a diffusion e locale e
nazionale,
la notizia di aver utilizzato
una
deno m i n a zio n e senza avern e titolo.
4. I sogg e t ti di cui ai com m i 2 e 3 non posso no
usufruire e sono esclusi dalle attività prom o zio n ali
finanziat e o cofinan ziat e da sogge t ti pubblici per un
periodo massi m o di un anno.
5. L’impr e n di tor e agricolo titolare di attività
agrituristich e
è
sogg et t o
alla
sanzion e
am mi ni stra tiva pecu niaria da 250,0 0 a 1.500,0 0
euro nei segu e n ti casi:
a) mancat o rispet t o dei limiti e delle modalità
indicat e nel titolo abilitativo;
b) manca ta esposizion e al pubblico del titolo
abilitativo;
c) manca ta segnalazio n e dei locali ove si
svolgono attività divers e da quelle agrituristich e
e/o agricole;
d) violazion e degli obblighi di cui alla prese n t e
legge o al regola m e n t o di attuazion e non
altrim e n ti sanziona ti.
6. L’impr e n di tor e agricolo titolare di attività
agrituristich e è sogg et t o alla sanzion e pecu niaria
da 100,00 a 500,0 0 euro nei segu e n ti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in
modo non corrett o o inco m pl e t o, oppure non
espos ta;
b) applicazion e di prez zi superiori a quelli
espos ti. (8 5 )
6 bis. L’impre n di t or e agricolo titolare di attività
agrituristich e è sogg et t o alla sanzion e pecu niaria
da 200,0 0 a 1.000,0 0 euro nel caso di utilizzo dei
prodotti con confor m e a quanto stabilito dalla
prese n t e legge e dal regola m e n t o di attuazio n e in
merito alla som m i ni s tra zio n e di pasti, alime n ti e
bevan d e .
6 ter. Chiun q u e svolge le attività di fattoria
didattica senza aver prese n t a t o la SCIA di cui
all'articolo 22 bis è sogge t t o
alla sanzion e
am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro
6.000,0 0. Il com u n e dispon e la chiusura dell’attività
svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria
didattica
non
può
esser e
intrapr es a
dall’impr e n di t or e respon s a bile dell’infrazion e di cui
al pres e n t e com m a nei succes sivi dodici mesi. (7 3 )
6 quat e r . Chiun q u e svolge le attività di fattoria
didattica in violazion e delle prescrizioni di cui
all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel
regola m e n t o di attuazion e, è sogg e t t o alla sanzion e
am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro
6.000,0 0. (7 3 )
6 quinq ui e s. Chiunq u e viola quanto prescritto
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 30/200 3
dall’articolo 22 sexies è sogg e t t o alla sanzion e
am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 250,0 0 a euro
1.500,0 0. (7 3 )
7. Le sanzioni am mi nistra tiv e di cui al pres e n t e
articolo sono raddop piat e, qualora il sogg e t t o nei
cinqu e anni succes sivi alla com m i s sio n e di una
delle violazioni di cui al pres e n t e articolo, per la
quale non sia interv e n u t o il paga m e n t o in misura
ridotta, ne com m e t t a un’altra della stessa indole.
8. Le sanzioni di cui ai com mi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6
quat er e 6 quinq uie s sono applicate dal comu n e e i
relativi prove n ti
sono da esso
diretta m e n t e
introitati. Le sanzioni di cui ai com m i 6 e 6 bis sono
applicat e dalla Region e e i relativi prove n ti sono da
essa diretta m e n t e introitati. (8 6 )
9. Sono fatte salve le sanzioni previst e dal regio
decre to 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle
leggi sanitarie) nonch é, per quanto applicabili, le
sanzioni previst e dalle altre norm e statali e
regionali vigen ti.
Art. 25 - Sosp e n sio n e e cessazion e
dell’eserci zio delle attività agrit uristic h e
(5 0 )
1. Qualora sia accertata la violazion e dei limiti di
recettività stabiliti, oltre all’applicazion e della
sanzion e pecu niaria, l’esercizio dell’agrituris m o è
sospe so con provve di m e n t o del com u n e per un
periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazio n e delle violazioni, com e
indicato dall’articolo 24, com m a
7, oltre al
raddop pio della sanzion e am mi nistra tiva, si applica
la sosp e n sio n e dell’esercizio per un periodo da uno
a trent a giorni.
3. Qualora venga me no uno o più dei requisiti
ogget tivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio
dell’agrituris m o, il com u n e fissa un ter mi n e, non
superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti
manca n ti posson o esser e ripristinati; nei casi più
gravi il com u n e sospe n d e fino a tale ter min e
l’esercizio dell’agrituris m o . Nei casi in cui i
requisiti non siano ripristinati entro il ter min e, il
com u n e dispon e la cessa zion e dell’attività.
4. L’esercizio della attività agrituristica può
essere sospe so con provve di m e n t o del comu n e
qualora
le
aziend e
che
svolgono
attività
agrituristica non si sono adegu a t e entro i ter mi ni di
cui all’articolo 30, com m i 4 e 5 della legge
regional e 28 dice m b r e 2009, n. 80.
5. E’ altresì dispos ta la cessazio n e dell’attività di
agrituris m o nei segu e n ti casi:
a) qualora venga me no uno o più dei requisiti
sogg et ti vi previsti dalla legg e per l’esercizio
dell’attività agrituristica;
b) qualora l’interes sa t o abbia sospe so l’attività
senza darne comu nica zio n e al com u n e .
6. I provve di m e n t i di sospe n sio n e e di cessazio n e
sono com u nica ti al Prefet to per gli effetti di cui
all’articolo 19, com mi 4 e 5 del decre to del
Preside n t e della Repu b blica 24 luglio 1977, n. 616
(Attua zio n e della delega di cui all’articolo 1 della l.
22.7.1 9 7 5 , n. 382).
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
10
7. I provv e di m e n t i di sosp e n sio n e e di cessazio n e
sono com u nicati alla com p e t e n t e strutt ur a della
Giunta regionale (8 7 ) per l’event u al e revoca delle
provvid e n z e conces s e ed il recu p er o delle som m e
erogat e.
Titol o IV - DISPOSIZIONI FINALI,
TRANSITORIE ABROGATIVE
Art. 26 - Disposizioni per l’agevolazion e di
attività agrituristic h e di ridott e dim e n si o ni
(5 1 )
1.
Nel
regola m e n t o
di
attua zion e
sono
deter mi n a t e specifich e condizioni di agevolazion e
ai
fini
dell’applicazion e
della
principalità
dell’attività agricola:
a) per le aziend e agricole situat e nei territori
classificati monta ni ai sensi della legislazion e
vigen t e;
b) per le azien d e agricole con superficie
prevale n t e m e n t e boscata;
c) per le attività agrituristic h e di ridotte
dime n sio ni individua t e nel regola m e n t o di
attuazio n e .
Art. 27 - Regola m e n t o di attuazion e
(5 7 )
1. La Region e, entro cento tt a n t a giorni dalla data
di entrata in vigore della prese n t e legge, approva il
regola m e n t o di attuazio n e. (4)
2. Abrogato.
(5 2 )
Art. 28 - Archivio regional e delle aziend e
agrit uristic h e (5 3 )
1. Ai fini dell’aggiorna m e n t o
dell’archivio
regionale delle azien d e agrituristich e, i com u ni
tras m e t t o n o alla Giunta regionale, con le modalità
tele m a tic h e previst e dalla l.r. 40/20 0 9, i dati
relativi alle DIA ricevu t e .
2.
L’archivio
regionale
delle
aziend e
agrituristic h e è tenu t o secon do le modalità stabilite
dalla Giunta regionale e i dati prese n ti posso no
formar e ogget t o di com u nica zio n e e diffusion e a
sogge t ti privati e pubblici, anche tramit e diffusion e
tele m a tica.
3. L’acces so ai dati prese n ti nell’archivio è
garantito ai sogge t ti pubblici che lo richiedo n o per
motivi istituzio nali.
Art. 29 - Incen ti vi finanziari
1. Alle impre s e agricole singole o associa t e che
eser cit a n o l'attività agritu ris tic a si applica no le
norm e di incen tivazion e finanzia ria previst e dalle
vigenti leggi di finanzia m e n t o nel settor e agricolo.
Art. 30 - Monitora g gio e valutazion e
1. Entro il 30 giugno di ogni biennio (5 4 ) , a
partir e dall'an n o succe s sivo a quello dell'en t r a t a in
vigore della legge, la Giunta region al e pres e n t a alla
commis sion e consiliare comp e t e n t e una relazion e
comp r e n d e n t e tra l'altro:
a) una valut azion e sul conse g ui m e n t o delle
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turis mo
finalità di cui all' articolo 1 , com m a 1;
b) dati relativi all'attività di vigilanz a e controllo
di cui all' articolo 23 svolta dagli enti comp e t e n ti;
c) dati relativi alle sosp e n sio ni e alle cessa zioni
(5 4 ) dispost e ai sensi dell' articolo 25 ;
d) i dati dell'a rc hivio region ale delle aziend e
agritu ris ti ch e di cui all' articolo 28 , aggior n a t o
alle attività iniziate o modificat e (5 5 ) (5 9 ) nel
corso dell'an n o prece d e n t e e con particola r e
evidenziazion e di quelli relativi alle zone di cui all'
articolo 26 .
Art. 31 - Nor m e transit orie, abrogazioni
1. Le disposizioni della pres e n t e legge si
applica n o dalla data di entr a t a in vigore del
regola m e n t o di attu azio n e e da tale data è abrog a t a
la legge region al e 17 ottobr e 1994, n. 76 (Disciplina
delle attività agritu ris tic h e) e succes sive modifiche.
2. Sono fatti salvi i proce di m e n ti in corso alla
data di cui al com m a 1, i quali si conclu do n o a
norm a della disciplina previg e n t e .
3. Il sesto capove r s o della lette r a f) del comm a 2
dell' articolo 40 della legge region al e 16 genn aio
1995, n. 5 (Norm e per il gover no del territo rio) è
sostituito dal segu e n t e : "- varian ti per l'applicazion e
della
disciplin a
region ale
delle
attività
agritu ris ti ch e".
Not e
1. Comm a prim a sostituito con l.r. 28 mag gio 2004,
n. 27, art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28
dice m b r e 2009 n. 80, art. 5.
2. Nota sopp r e s s a .
3. Lette r a così sostituit a con l.r. 28 maggio 2004,
n. 27, art. 3.
4. Comm a così sostituito con l.r. 28 mag gio 2004,
n. 27, art. 4.
5- 6. Note soppr e s s e .
7. Lette r a prim a sostituit a con l.r. 3 genn aio 2005,
n. 1, art. 198, ed ora così sostituit a con l.r. 23
febbr aio 2016, n. 14, art. 57.
8. Comm a prim a sostituito con l.r. 3 genn ai o 2005,
n. 1, art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23
febbr aio 2016, n. 14, art. 58.
9. Comm a abro g a t o con l.r. 3 genn aio 2005, n. 1,
art. 199.
10. Parole inserit e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80,
art. 1.
11. Parole aggiun t e con l.r. 28 dice m b r e 2009 n.
80, art. 1.
12. Lette r a inserit a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80,
art. 1.
13. Parole soppr e s s e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n.
80, art. 2.
14. Comm a così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 2.
15. Comm a aggiun t o con l.r. 28 dicem b r e 2009 n.
80, art. 2.
16. Rubrica così sostituit a con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art.3.
17. Parole aggiun t e con l.r. 28 dice m b r e 2009 n.
80, art.3.
18. Parole così sostituit e con l.r. 28 dice m b r e 2009
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 30/20 0 3
11
n. 80, art.3.
19. Comm a aggiu n to con l.r. 28 dice m b r e 2009 n.
80, art. 3.
20. Rubrica così sostit uit a con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art.4.
21. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 5.
22. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 6.
23. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 7.
24. Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3
dicem b r e 2012, n. 69, art. 7.
25. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 9.
26. Parole prima sostit uit e con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 9, ed ora così sostituit e con l.r. 23
febbr aio 2016, n. 14, art. 54.
27. Comm a prima sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 10, ed ora abro g a t o con l.r. 23
febbr aio 2016, n. 14, art. 55.
28. Parola aggiun t a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n.
80, art. 10.
29. Parole così sostituit e con l.r. 28 dicem b r e 2009
n. 80, art. 10.
30. Comm a aggiu n to con l.r. 28 dice m b r e 2009 n.
80, art. 10.
31. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 11.
32. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 12.
33. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 13.
34. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 14.
35. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 15.
36. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 16.
37. Not a soppr e s s a .
38. Lette r a così sostituit a con l.r. 28 dicem b r e 2009
n. 80, art. 17.
39. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 17.
40. Parole aggiu n t e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n.
80, art. 18.
41. Lette r a prima aggiu n t a con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituit a con l.r. 23
febbr aio 2016, n. 14, art. 58.
42. Comm a prima inserito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23
febbr aio 2016, n. 14, art. 58.
43. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 18.
44. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 19.
45. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 20.
46. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 21.
47. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 22.
48. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6
2h Turism o
2009 n. 80, art. 23.
49. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 24.
50. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 25.
51. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 26.
52. Comm a abrog a t o con l.r. 28 dicem b r e 2009 n.
80, art. 27.
53. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e
2009 n. 80, art. 28.
54. Parole così sostituit e con l.r. 28 dicem b r e 2009
n. 80, art. 29.
55. Parole aggiu n t e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n.
80, art. 29.
56. Not a soppr e s s a .
57. Regolam e n t o region al e 3 agosto 2004, n. 46/R.
58. Not a soppr e s s a .
59. Parole sopp r e s s e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29,
art. 67.
60. Parola così sostituit a con l.r. 3 dice m b r e 2012,
n. 69, art. 8.
61. Parola così sostituit a con l.r. 3 dice m b r e 2012,
n. 69, art. 9.
62. Parola così sostituit a con l.r. 3 dicem b r e 2012,
n. 69, art. 10.
63. Titolo così sostituito con l.r. 21 genn aio 2014, n.
4, art. 1.
64. Comm a prima aggiun t o con l.r. 28 dice m b r e
2009 n. 80, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21
gen n aio 2014, n. 4, art. 2.
65. Comm a aggiu n to con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 2.
66. Comm a così sostituito con l.r. 21 genn aio 2014,
n. 4, art. 3.
67. Titolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 4.
68. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 5.
69. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 6.
70. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 7.
71. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 8.
72. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 9.
73. Comm a inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4,
art. 10.
74. Lette r a così sostituit a con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 53.
75. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 54.
76. Rubrica così sostit uit a con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 55.
77. Comm a abrog a t o con l.r. 23 febbr aio 2016, n.
14, art. 55.
78. Comm a abrog a t o con l.r. 23 febbr aio 2016, n.
14, art. 55.
79. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 55.
80. Lette r a abro g a t a con l.r. 23 febbr aio 2016, n.
14, art. 56.
81. Lette r a inserit a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14,
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 30/200 3
12
art. 56.
82. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 58.
83. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 59.
84. Parole soppr e s s e con l.r. 23 febbr aio 2016, n.
14, art. 59.
85. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 60.
86. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 60.
87. Parole così sostituit e con l.r. 23 febbr aio 2016,
n. 14, art. 61.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6