2h Turismo l.r. 30/2003 1 Legge regionale 23
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2h Turismo l.r. 30/2003 1 Legge regionale 23
2h Turis mo Leg g e regi o n a l e 23 gi u g n o 20 0 3 , n. 30 Disc i p l i n a dell e attivi t à agri t u ri s t i c h e e dell e fatt or i e dida t t i c h e in Tosc a n a . (6 3 ) (Bollettino Ufficiale n. 26, par t e prim a, del 02.07.2 0 0 3) Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI ...................1 Art. 1 - Finalit à .............................................................1 Art. 2 - Definizioni ...................................................... 2 Art. 3 - Denomi n a zio n e delle attivit à agrit u ris ti c h e e com mi stion e con le altre attività(1 6) ..................................................................... 2 Art. 4 - Ambito di applicazion e ..............................2 Titolo II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO . .2 Capo I - Sogge t ti legitti m a t i - Princip alit à delle attività agricol e - Conn e s sio n e delle attivit à agrit u ris ti c h e - Dichiar a zi on e di inizio attività (20) .....................................................................................2 Art. 5 - Sogge t ti legitti m a ti e adde t t i all'ese r ci zio dell'ag ri t u r i s m o ..................................2 Art. 6 - Conn e s sio n e dell’attività agrit u ri s ti c a e princip alit à dell’attivit à agricol a (22) ..................3 Art. 7 - Crite ri e modalit à per la verifica del rappo r t o di princip alit à (23) ....................................3 Art. 8 - Ese rcizio dell’ attività agrit u ri s ti c a (24) .............................................................................................3 Art. 9 - Classificazion e delle strut t u r e ricet tive agrit u ris ti c h e ................................................................ 4 Art. 10 - Dati statisti ci (76) ...................................... 4 Art. 11 - Obblighi ammi nis t r a t ivi degli oper a t o r i agrit u ri s tici (31) ....................................... 4 Capo II - Limiti e modalit à d'ese r ci zio delle attività agrit u ri s ti c h e ................................................ 5 Art. 12 - Ospitalit à in cam e r e e unit à abita tive indipe n d e n t i (32) ..........................................................5 Art. 13 - Ospitalit à in spazi ape r ti (33) ..............5 Art. 14 - Attività didat tic h e , divulga tive, cultur ali, tradizion ali, di turism o religioso cultur al e, ricre a tive, spor tive, escu r sio ni stic h e e di ippot u ri s m o , sociali e di servizio per le com u ni t à locali riferit e al mondo rur al e (34) ..5 Art. 15 - Som mi nis t r a zi o n e di pasti, alime n t i e beva n d e , di degu s t a zi o ni e assa g gi, orga nizz a zion e di eventi prom ozion ali (35) ......5 Art. 16 - Orga nizz azion e di eventi promozion ali per prodot ti aziend ali tradizion ali o di qualit à (36) .....................................................................................5 Capo III - Norm e per gli inte rv e n ti edilizi. Requisiti str ut t u r a li, igienico- sanit a ri e di sicur e zz a per lo svolgim e n t o delle attività agrit u ris ti c h e ................................................................. 5 Art. 17 - Immobili destin a t i all'at tivit à agrit u ris ti c a .................................................................. 5 Art. 18 - Disciplina per il gover n o del terri to rio e per gli inte rv e n t i edilizi .......................................6 Art. 19 - Requisiti strut t u r a li, igienico sanit a ri e di sicur e zz a per gli alloggi agrit u ri s ti ci .........6 Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 30/20 0 3 1 Art. 20 - Requisiti tecnici edilizi, igienico sanit a ri e di sicur ezz a per l'ospit alit à in spazi ape r ti ............................................................................... 7 Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienicosanit a ri e di sicur ezz a per lo svolgim e n t o delle attività didat tic h e , divulga tive, cultur ali, sociali, ricre a t iv e, sportive, escu r si o nis tic h e e di ippotu ri s m o (46) ......................................................7 Art. 22 - Requisiti igienico sanit a ri per la som mi nis t r a zi o n e di pasti, alime n ti e beva n d e (47) .....................................................................................7 Titolo II BIS – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA (67) ............................. 8 Art. 22 bis - Avvio delle attivit à di fattori a didat ti c a (68) ................................................................ 8 Art. 22 ter - Modalità di svolgim e n t o e orga nizz azion e delle attivit à di fattori a didat ti c a (69) ................................................................ 8 Art. 22 quat e r - Attività form a tiva (70) ..............8 Art. 22 quinq ui e s - Elenco delle fattori e didat ti c h e (71) ..............................................................8 Art. 22 sexies - Logo identifica tivo (72) .............8 Titolo III - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI ......................................................................9 Art. 23 - Vigilanz a e cont rollo (48) ......................9 Art. 24 - Sanzioni amminis t r a ti ve (49) ................9 Art. 25 - Sosp e n si o n e e cessa zio n e dell’ese r cizio delle attivit à agrit u ri s tic h e (50) .......................................................................................... 10 Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ABROGATIVE ..............................10 Art. 26 - Disposizioni per l’agevolazion e di attività agrit u ri s ti c h e di ridott e dime n si oni (51) .................................................................................. 10 Art. 27 - Regola m e n t o di attu a zio n e (57) .......10 Art. 28 - Archivio region al e delle aziend e agrit u ri s tic h e (53) ..................................................... 10 Art. 29 - Ince ntivi finanzia ri .................................10 Art. 30 - Monitor a g gi o e valut azion e ............... 10 Art. 31 - Nor m e tran si t o ri e, abro g a zio ni ........11 Titol o I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità 1. La Regione Tosca n a sostie n e l'agricolt u r a , in armo nia con la politica di sviluppo rur ale della Comu nit à euro p e a , anch e media n t e la disciplina di idone e forme di turis mo nella camp a g n a , deno mi n a t o agrit u ri s m o, volte a: a) favorire lo sviluppo agricolo e forest ale attrav ers o la prom o zio n e di iniziative di soste g n o alle attività agricole; (1 0 ) b) agevola r e la per m a n e n z a dei prod u t t o ri agricoli nelle zone rur ali attr av e r s o l'inte g r a zio n e dei redditi azien d ali ed il migliora m e n t o delle condizioni di vita; c) valorizzar e il patrim o nio rur ale, natu r al e ed edilizio; d) favorir e la tutela dell'a m bi e n t e e prom u ov e r e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turism o l.r. 30/200 3 i prodot ti agricoli regionali (1 0 ) tradizion ali e di qualità certificat a , nonch é le produzioni agroalim e n t a r i di qualità e le conn e s s e tradizioni enog a s t r o n o m i c h e ; e) valorizzar e le tradizioni e le attività sociocultu r ali del mondo rural e; f) svilupp a r e il turis mo sociale e giovanile nonch é il turis m o a favore di sogge t ti svantag gia ti; (1 1 ) f bis) favorire e sviluppar e la valorizza zion e dei prodotti agroali m e n t ari attraver so la filiera corta; (1 2 ) f ter) svolger e attività didattich e e divulgative, sociali e di servizio per le com u nità locali; (1 2 ) f quat e r) favorire la pro mo zio n e delle attività agrituristich e. (1 2 ) Art. 2 - Definizioni 1. Per attività agrit u ri sti ch e si inten d o n o le attività di ricezion e e di ospitalit à, esercit a t e dai sogg et ti di cui all' articolo 5 , attr av e r s o l'utilizzo della propri a aziend a in rappo r t o di conn e s sio n e (1 3 ) con l'attività agricola di cui all'ar ticolo 2135 del codice civile che deve rima n e r e princip al e, secon d o quan t o dispos to dalla pres e n t e legge. 2. Sono attività agrituristich e, nel rispett o delle modalità e dei limiti definiti dalla pres e n t e legge: a) dare alloggio in appositi locali aziendali; b) ospitare i camp e g gi a tori in spazi aperti; c) organiz zar e attività didattich e, divulgativ e, culturali, sociali, tradizionali, di turis m o religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionis m o e di ippoturis m o, sociali e di servizio per le com u nità locali, riferit e al mond o rurale; d) som m i ni s trar e pasti, alime n ti e bevan d e, degu s t a zio ni e assaggi e organiz zar e even ti pro mo zio nali, utilizzan d o prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziend e agricole locali, nonch é da prodot ti di origine e/o certificati toscani, nel rispet to del siste m a della filiera corta. (1 4 ) 2 bis. Per fattorie didattic h e si inten do n o le attività didattich e ed educa tiv e rivolte agli stud e n ti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di sogge t ti interes s a ti, svolte dalle impres e agricole. (6 4 ) 2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di sogg et ti intere s s a ti sono realizzat e nell'a m bi to di proget ti educa tivi prom o s si da istituti scolastici, università, organiz za zio ni profes sio nali agricole ed altre associazioni. (6 5 ) 2 ter. Il regola m e n t o di attuazion e disciplina le modalità per l’organiz za zio n e e lo svolgi m e n t o delle attività di cui ai com m i 2 e 2 bis. (1 5 ) Art. 3 - Deno mi na zi o n e delle attività agrit uristic h e e com mi s t io n e con le altre attività (1 6 ) 1. Le deno min a zioni agritu ris m o o agritu ris tico e i ter mi ni attributivi derivati (1 7 ) sono riserv a ti Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 2 esclusiva m e n t e alle attività agritu ris tic h e svolte ai sensi della pres e n t e legge. 2. L’azien da agricola che esercita attività agrituristic h e (1 8 ) , nel caso in cui sia iscritt a nel regist ro dei prod u t t o ri biologici, ai sensi della legge region ale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in mat e ri a di controlli per le produzioni agricole otte n u t e media n t e metodi biologici), o sia conces sio n a r i a del marc hio agriqu alità, di cui alla legge region ale 15 aprile 1999, n. 25 (Nor m e per la valorizzazion e dei prodot ti agricoli ed alimen t a ri otte n u ti con tecnich e di produzion e integ r a t a e tutela contro la pubblicit à ingan n e vol e), può far seguir e al termi n e agritu ri s m o un riferim e n t o al marc hio utilizzato. 2 bis. All’intern o dell’azien da agricola che esercita attività agrituristic h e , i locali ove si svolgono attività divers e da quelle agrituristich e e/o agricole com e definite dall’articolo 2135 del codice civile devono esser e indicati con apposita segnale tica . (1 9 ) Art. 4 - Ambit o di applicazion e 1. Nel caso in cui un'imp r e s a agricola sia costituit a da più azien d e o da più unità tecnich e econo mic h e (UTE), le disposizioni della pres e n t e legge si applica no a ciasc u n a aziend a o a ciascu n a UTE. Titol o II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO Cap o I - So g g e t t i le g i t t i m a t i - Pri n c i p a l i t à del l e at t i v i t à agri c o l e - Con n e s s i o n e del l e at t i v i t à agri t u r i s t i c h e - Dic h i a r a z i o n e di ini zi o at t i v i t à (2 0 ) Art. 5 - Sogg e t ti legitti m a ti e adde t ti all'esercizio dell'agrituris m o 1. L'ese r cizio dell'ag ri t u ris m o è riserva t o agli impre n d it o ri agricoli singoli e associati, di cui all'ar ticolo 2135 del codice civile. 2. Gli impren di t ori agricoli che svolgono attività agrituristica posso no definire form e di collaborazio n e, disciplinat e da specifici accordi scritti, al fine dello svolgi m e n t o in comu n e delle attività agrituristic h e . Per tali attività il caratter e della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglien z a devono esser e rispet ta ti con riferi m e n t o ad ogni singola azien da. (1) 3. Possono esser e addet ti alle attività agrituristic h e e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigent e disciplina previd e n zial e, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contrat ti di lavoro am m e s s i nel settore agricolo. (2 1 ) Art. 6 - Conne s si o n e dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola (2 2 ) 1. La conne s sio n e dell’attività agrituristica si realizza allorch é l’azien da agricola in relazion e alla Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turis mo l.r. 30/20 0 3 sua este n sio n e, alle sue dotazioni strutt ur ali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticat e, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricom pr e si e al nu m e r o degli addet ti, sia idonea anch e allo svolgi m e n t o dell’attività agrituristica nel rispett o della pres e n t e legge. 2. La conne s sio n e dell’attività agrituristica si realizza congiu n t a m e n t e alla principalità dell’attività agricola. 3. La principalità dell’attività agricola si realizza quan do, a scelta dell’impr e n di t or e, sussista una delle segu e n ti condizioni: a) il te m p o impiegat o per lo svolgi m e n t o dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferior e al tem p o utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenu t o conto della diversità delle tipologie di lavorazion e; b) il valore della produzio n e lorda vendibile (PLV) agricola annua, com pr e si gli aiuti di merca to e di integrazion e al reddito, è maggiore rispett o alle entrat e dell’attività agrituristica, al netto dell’eve n t u al e inter m e d ia zio n e dell’age n zia. 4. Il regola m e n t o di attuazio n e indica, tene n d o conto della localizza zion e delle azien d e agricole e in particolare di quelle ubicat e nei territori mont a ni, tra l’altro: a) le ore lavorative standard occorre n ti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristic h e; b) i valori del tem p o lavoro relativi al rispet to delle regole di condizionalità dell’attività mini m a di cui regola m e n t o (UE) n. 1307/2 0 1 3 del Parlam e n t o europ e o e del Consiglio del 17 dice m b r e 2013 recant e norm e sui paga m e n ti diret ti agli agricoltori nell'a m bi to dei regi mi di soste g n o previsti dalla politica agricola comu n e e che abroga il regola m e n t o (CE) n. 637/20 0 8 del Consiglio e il regola m e n t o (CE) n. 73/200 9 del Consiglio. (7 4 ) c) i valori della PLV conve n zio n ali attribuibili alle singole culture e alleva m e n t i. Art. 7 - Criteri e modalità per la verifica del rapport o di principalità (2 3 ) 1. La principalità e la conne s sio n e sono dimos trat e dall’impr e n d it or e agricolo che inten d e svolger e l’attività agrituristica tra mit e apposita relazion e sull’attività agrituristica in forma di autodic hiara zion e. 2. La relazion e di cui al com m a 1 è prese n t a t a dall’impr e n di tor e, secon do le modalità stabilite dal regola m e n t o di attuazio n e, nell’ambito della dichiarazion e unica azien dale (DUA) tramit e il siste m a infor m a tiz z a t o dell’anagraf e regionale delle aziend e agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzio n e dell'anagraf e regionale delle azien d e agricole, norm e per la sem plificazio n e dei procedi m e n t i am mi nis trativi ed altre norm e in mat eria di agricoltura). 3. Nella relazion e di cui al com m a Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 1 sono 3 indicat e: a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consist e n z a della produzio n e e dei prodotti azien dali; b) la scelta della condizion e per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A secon d a della scelta effett u a t a sono indicat e le previsioni relative: 1 al tem p o lavoro impie gat o per lo svolgi m e n t o dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola; 2) alla PLV, com pr e si gli aiuti di mercato e di integra zio n e al reddito, e alle entrat e ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della event u al e inter m e d ia zio n e dell’age n zia; c) le strutt u r e edilizie pres e n t i nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristic h e e per l’attività agricola. 4. I requisiti sogg e t tivi e ogget tivi, nonch é la prevale n z a dell’attività agricola rispet t o all’attività agrituristica, devono esser e mant e n u t i per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica. 5. Qualora l’impre n dit or e agricolo riten ga neces s ario applicare una condizion e diversa da quella scelta relativa m e n t e al requisito della principalità, lo com u ni ca all’Agen zia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tra mit e il siste m a infor m a ti z z a t o. La nuova condizion e scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo even t u ali procedi m e n t i di accerta m e n t o pend e n ti. 6. Il regola m e n t o di attuazion e disciplina le modalità con cui la relazion e sull’attività agrituristica e le event u ali variazioni sono tras m e s s e , attravers o la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legg e regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legg e di sem plificazion e e riordino norma tivo 2009), al SUAP comp e t e n t e , senza che ciò com por ti ulteriori ade m pi m e n t i da parte dell’impr e n d i tor e. Art. 8 - Esercizio dell’ attività agrituristica (2 4 ) 1. Non posson o esercitar e l’attività agrituristica: a) coloro che non sono impre n dit ori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel trien nio prece d e n t e , con sent e n z a passata in giudicato, conda n n a per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazion e degli alime n ti, salvo che abbiano otte n u t o la riabilitazion e; c) coloro che sono stati sottopo s ti a misura di preve n zio n e ai sensi della legge 27 dice m b r e 1956, n. 1423 (Misure di prev e n zio n e nei confron ti delle person e pericolose per la sicurez z a e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinq u e n ti abituali, salvo che abbiano otten u t o la riabilitazion e; d) coloro che, ai sensi della legislazion e anti mafia, sono stati sottopo s ti a misure di Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turism o preve n zio n e, salvo che abbiano otten u t o la riabilitazion e, o che hanno proce di m e n t i penali in corso per l’applicazion e di tali misur e di preve n zio n e; e) coloro che non sono in posse s s o dei requisiti sogg et ti vi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decre to 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurez z a), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Nor m e per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodot ti agricoli da parte degli agricoltori produ t to ri diretti). 2. L’esercizio delle attività agrituristic h e è sogg et t o a segnalazion e certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuov e nor m e in mat eria di procedi m e n t o am mi nistra tivo e di diritto di accesso ai docu m e n t i am mi nistr ativi). 3. La SCIA e le variazioni di cui ai com m i 6, 7 e 8, sono prese n t a t e allo sportello unico per le attività produt tiv e (SUAP) del com u n e nel cui territorio è situata l'UTE. (6 6 ) 4. Il regola m e n t o di attuazion e disciplina il conte n u t o della SCIA, le modalità di pres e n t a zio n e e la conn e s sio n e della SCIA con i proce di m e n t i relativi agli im mo bili e agli impianti nel rispett o di quanto previsto al capo III della l.r. 40/200 9. 5. Il com u n e nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effet t u a una verifica del rispet to delle disposizioni di legge e di regola m e n t o entro sessa n ta giorni dalla data di prese n t a zio n e della SCIA. 6. Qualsiasi variazion e interv e n u t a in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è com u nicat a all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramit e l’aggiorna m e n t o del proprio fascicolo azien dal e, con even t u ale succe s siva variazion e della SCIA. 7. In caso di trasferi m e n t o dell’azien d a agricola, per la prosec u zio n e dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo azien dal e presso l’anagraf e regionale delle azien d e agricole redige n d o la relazion e sull’attività agrituristica e prese n t a, entro trenta giorni dall’atto di trasferi m e n t o , una SCIA in cui attesta il poss es s o dei requisiti sogge t tivi e il fatto che non sono interve n u t e variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica prece d e n t e . 8. In caso di variazion e delle attività agrituristich e l’impre n dit or e deve aggiornar e la relazion e sull’attività agrituristica e prese n t ar e una variazion e della SCIA. 9. La modulistica per la prese n t a zio n e della SCIA è com pilata sul siste m a infor ma tivo ARTEA all'intern o della DUA. Art. 9 - Classificazion e delle strut t u r e ricettiv e agrituristic h e 1. Nella SCIA (6 0 ) l’impr en di t or e indica il livello di classificazion e della strutt u ra individua to sulla Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 30/200 3 4 base dei criteri attuazio n e . (2 5 ) stabiliti nel regola m e n t o di 2. La classificazion e è obbligatoria ed è condizion e indispe n s a bile per l’avvio delle attività agrituristic h e . (2 5 ) 3. Qualor a si verifichino variazioni dei requisiti tali da compo r t a r e un aggior n a m e n t o del livello di classificazion e, l'impr e n di t o r e agricolo dichiar a tale variazion e al SUAP del com u n e nel cui territorio è situata l'UTE, che provv e d e alla variazion e della SCIA. (2 6 ) 4. La comp e t e n t e strutt u ra della Giunta regionale proce d e in ogni mo m e n t o , anch e d'ufficio, alla rettifica della classificazion e qualora accerti che una strut t ur a ricettiva possie d e i requisiti di una classificazion e inferiore a quella in esser e. Il provve di m e n t o di rettifica è tras m e s s o al com u n e e notificato all'intere s s a t o. (7 5 ) Art. 10 - Dati statistici 1. 2. 3. 4. (7 6 ) Abrogato. (2 7 ) Abrogato. (7 7 ) Abrogato. (7 8 ) I com u ni capoluo go e la città metrop olita na raccolgo no i dati dei servizi e delle attre z za t u r e di ogni singola strut t ur a ricettiva e acquisisco n o i dati statistici riguarda n ti le strutt u r e ricettiv e ed il movi m e n t o clienti, ai sensi del decret o legislativo 6 sett e m b r e 1989, n. 322 (Nor m e sul siste m a statistico nazionale e sulla riorganiz za zio n e dell'Istitut o nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e li tras m e t t o n o alla Giunta regionale. (7 9 ) 4 bis. I dati pres e n ti negli archivi di cui al com m a 4, tenuti e aggiorna ti dai comp e t e n t i uffici, posson o formar e ogget t o di com u nica zio n e e diffusion e a sogge t ti privati e pubblici, anche tramit e diffusion e tele m a tica. (3 0 ) Art. 11 - Obblighi am mi ni st ra ti vi degli operat ori agrituristici (3 1 ) 1. I sogge t ti che esercitan o attività agrituristica hanno, in particolare, i segu e n ti obblighi: a) iniziare l’attività entro il ter min e massi m o di novan ta giorni dalla prese n t a zio n e della SCIA (6 1 ) e non sosp e n d e r n e l’esercizio per più di ventiq u a t t ro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispet t ar e i giorni compl es si vi dei periodi di apert ura e chius ura stabiliti; b) esporre al pubblico copia della SCIA (6 1 ) di cui all’articolo 8; c) com u nicar e al SUAP preve n tiva m e n t e la data di inizio dell’attività, la data di cessa zion e e, nel caso di chiusura tem p o ra n e a dell’esercizio, la durata della chiusura, nonch é , per le aziend e con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertur a nel rispet to dei giorni compl es si vi; d) rispett ar e i limiti e le modalità indicate nella SCIA; (6 1 ) Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turis mo l.r. 30/20 0 3 e) abrogata; (8 0 ) f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, conte n e n t e le caratt eris tic h e delle strutt u r e e i prez zi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazion e attribuita; f bis) rispet tar e i prezzi massi mi espos ti; (8 1 ) g) non diffon d e r e infor m a zio ni sulle caratt eris tic h e delle strutt ur e divers e dai dati com u nica ti. 2. Le com u nica zioni sono effet t u a t e con modalità tele ma tic h e previst e dalla l.r. 40/200 9 . le Cap o II - Li m i t i e m o d a l i t à d'e s e r c i z i o del l e at t i v i t à agri t u r i s t i c h e Art. 12 - Ospitalità in cam e r e e unità abitativ e indipe n d e n t i (3 2 ) 1. L’attività di ospitalità è svolta negli im mo bili di cui all’articolo 17 in cam er e o in unità abitative o utilizza n d o entra m b e le soluzioni, nei limiti massi mi derivan ti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispet to dei requisiti igienico- sanitari. 2. Nelle cam er e adibite al pernot ta m e n t o , comp r e s e quelle poste in unità abitative indipe n d e n t i, su espre s s a richies ta dell’ospite, può esser e adottata la siste m a zi o n e tem p or a n e a di un letto supple m e n t a r e per l’alloggio di bam bini di età non superiore a dodici anni, ferm o restan d o il rispett o dei requisiti igienico- sanitari. Al mo m e n t o della parte n z a dell’ospite tale utilizza zion e cessa e si ristabiliscon o i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conte g giati ai fini della deter mi n a zio n e del limite massi m o dei posti letto derivanti dalla principalità dell’attività agricola. Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti (3 3 ) 1. L’ospitalità in spazi aperti, in tend e e/o altri mez zi di soggiorno autono m o riferibili alla categ oria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziend e con una superficie mini m a com e indicato nel regola m e n t o di attuazio n e e nei limiti massi mi derivan ti dalla principalità dell’attività agricola. 2. L’ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone apposita m e n t e individua t e dagli stru m e n t i urbanistici com u n ali. Art. 14 - Attività didattic h e , divulgativ e, culturali, tradizionali, di turis m o religioso cultural e, ricreativ e, sportive, escursioni stic h e e di ippot uri s m o , sociali e di servizio per le com u ni t à locali riferite al mon d o rurale (3 4 ) 1. Le attività didattich e, culturali, tradizionali, di turis m o religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionis m o e di ippoturis m o riferite al mon do rurale, possono esser e organiz za t e anch e all'ester n o dei beni fondiari nella disponibilità dell'azie n d a, ferm o restan d o il rispett o della conne s sio n e . 2. Le attività di escursionis m o e di ippoturis m o riferite al mon do rurale posson o esser e esercitat e Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 5 anche non in conne s sio n e con l'attività agricola dell'azien d a; in tale caso sono finalizzat e esclusiva m e n t e a fornire servizi a coloro che pernot t a n o presso l'aziend a agrituristica. Art. 15 - So m m i ni s t ra zio n e di pasti, alime n ti e bevan d e , di degu s t a zi o ni e assag gi, organi zz a zio n e di eve nti pro m o zio n ali (3 5 ) 1. La som mi nis t ra zion e di pasti, alime n ti e bevan d e , com pr e s e quelle a caratt er e alcolico e superalcolico, l’organiz za zio n e di degus t a zio ni e assag gi e di eventi pro mo zio nali è svolta con prodotti azien dali, integrati da prodotti delle azien d e agricole locali, nonc h é da prodot ti di origine e/o certificati toscani, nel rispet t o del siste m a della filiera corta. La som m i ni s tra zio n e deve svolgersi nel rispett o dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti profession ali entro i limiti nu m e rici definiti dal regola m e n t o e derivanti dal rispet to della principalità dell’attività agricola. 2. Il regola m e n t o di attuazion e definisce la natura dei prodot ti aziendali e dei prodot ti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonch é le norm e per la realizza zio n e degli even ti pro mo zio nali. 3. Il regola m e n t o stabilisce le modalità con le quali l’origine dei prodot ti impiega ti nelle attività di cui al com m a 1 deve essere indicata chiara m e n t e ed obbligatoria m e n t e ai clienti. Art. 16 - Organi zza zi o n e di eve nti prom o zi o nali per prodot ti aziendali tradizionali o di qualità (3 6 ) 1. Le aziend e agrituristich e che hanno una propria produ zio n e di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della nor ma tiva vigent e posso no realizzar e in azien da eventi con finalità pro mo zio nali, che rientran o nelle attività di cui all’articolo 14. Cap o III - Nor m e pe r gli int e r v e n t i edi l i z i . Re q u i s i t i st r u t t u r a l i , igi e n i c o - san i t a r i e di sic u r e z z a pe r lo svol g i m e n t o del l e at t i v i t à agri t u r i s t i c h e Art. 17 - Im m o bili destina ti all'attività agrituristica 1. Possono esse r e utilizzati per l'attività agrit u ri s tic a: a) i locali siti nell'abit azio n e princip ale dell'imp r e n d i t o r e agricolo ubicat a nel fondo o nei centri abit ati, comp a tibilm e n t e con le car at t e ri s tic h e di rur alità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regola m e n t o di attu a zion e, qualor a l'impr e n d i to r e agricolo svolga la propri a attività in un fondo privo di fabbrica ti sito nel mede si m o comu n e o in un comu n e limitrofo; b) gli altri edifici o parti di essi esiste n ti sul fondo e non più neces s a r i alla conduzion e dello stes so; Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turism o l.r. 30/200 3 c) i salvo i limiti e le condizioni previsti dagli stru m e n t i di pianificazion e territoriale e urbanistica, i volu mi derivanti da: 1) interve n ti di ristrut t u ra zio n e urbanistica di cui all’articolo 72, com m a 1 lettera b), della legge regionale 10 nove m b r e 2014, n. 65 (Nor m e per il govern o del territorio); 2) interve n ti di sostitu zio n e edilizia di cui all’articolo 71, com m a 1, lettera m), della l.r. 65/201 4; 3) addizioni volu m e t ric h e di cui all’articolo 71, com m a 1, lettera h), della l.r. 65/201 4 ; 4) amplia m e n ti una tantu m di cui all’articolo 71, com m a 2, lettera a) e all’articolo 72, com m a 1, lettera a), della l.r. 65/20 1 4 ; 5) trasferi m e n t i di volu m e t ri e di cui all’articolo 71, com m a 2, lettera b) e all’articolo 72, com m a 1, lettera a), della l.r. 65/20 1 4 ; 6) interve n ti di ristrut t u ra zio n e edilizia conser vativa di cui all’articolo 71, com m a 1, lettera c), della l.r. 65/20 1 4 ; 7) interve n ti di ristrut t u ra zio n e edilizia ricostr u t tiva di cui all’articolo 71, com m a 1, lettera i), della l.r. 65/201 4 ; (7) d) gli edifici posti all’ester no dei beni fondiari nella disponibilità dell’impr e s a per l’organiz za zio n e di attività ricreativ e, culturali e didattich e, divulgativ e, di pratica sportiva, di escursionis m o e di ippoturis m o, sociali e di servizio per le com u nità locali. (3 8 ) 2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destina zion e d’uso a fini agricoli che in edifici classificati com e civile abitazion e. (3 9 ) Art. 18 - Disciplina per il gover no del territorio e per gli interv e n ti edilizi 1. Gli interve n ti sul patri m o nio edilizio rurale destinat o all'attività agrituristica devono esser e realizzati utilizza n d o materiali costrut tivi tipici e nel rispet to delle tipologie e degli ele m e n t i archit et t o nici e decorativi caratt eris tici dei luoghi, con l'esclusion e di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertine n z a ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti camp e g gi at o ri devono esser e realizzati in modo da integrarsi con l'ambie n t e circosta n t e, con particolare riferim e n t o alle siste m a z io ni e agli arredi ester ni, alla regi ma zio n e idraulica e allo smalti m e n t o dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interve n ti devono com u n q u e garantire una sufficie nt e dotazion e di acqua avent e caratteristich e di potabilità. (8) 2. Abrogato. 3. Non è (9) conse n tit a la trasfor m a zio n e e l’utilizzazio n e (4 0 ) ai fini agritu ris ti ci: a) degli edifici, o di parti di essi, e degli anne s si agricoli realizzati alle condizioni conte n u t e nelle conve n zio ni o negli atti d'obbligo di cui all' articolo 5, com m a 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Nor m e urbanistich e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 6 transitorie relative alle zone agricole) ed all' articolo 4, comm a 6, della l.r. 64/199 5 per il periodo di validità delle stess e conve n zio ni e atti d'obbligo; (3) b) degli annes si agricoli realizzati ai sensi dell' articolo 4, com m a 2, della l.r 10/19 7 9 , nonch é di quelli costruiti ai sensi dell'a rticolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/19 9 5; (3) b bis) degli annes si agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, com m a 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Nor m e per il govern o del territorio) nonch é di quelli realizzati ai sensi dell’articolo 73, com m a 4, della l.r. 65/201 4 , salvo che al ter mi n e del progra m m a aziendale plurien n al e risultino non più neces sari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati. (4 1 ) 4. Agli interv e n ti effett u a ti sul patri mo nio edilizio con destina zion e agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della l.r. 65/20 1 4. (8 2 ) 5. Agli interv e n ti edilizi per le attività agrituristic h e realizzati dagli impre n dit ori agricoli profes sion ali si applica l' articolo 188, com m a 1, lettera a), della l.r. 65/201 4. (8) 6. Non posso no esse r e realizzat e nuove costr u zioni per l'attività agritu ris tic a e per le attr ezz a t u r e e i servizi ad essa affere n ti, fatta salva la realizzazion e dei volumi di cui al com m a 1, letter a c) dell'ar ticolo 17 , dei servizi igienicosanit a ri, dei volumi tecnici e la realizzazion e degli impianti sportivo- ricre a tivi secon d o le nor m e tecnic h e definite nel regola m e n t o di attu azio n e . 6 bis. I volu mi relativi agli annes si agricoli trasfor m a ti in strutt u r e agrituristich e succ es siva m e n t e all’entrata in vigore della pres e n t e legge sono conte g gia ti tra gli edifici esiste n ti con destina zion e produ t tiva agricola nei progra m m i aziend ali pres e n t a ti ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r. 65/201 4 per la durata di dieci anni. (4 2 ) 7. Per gli edifici e i manu fat ti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la confor mi tà alle norm e vigenti in mat eria di accessibilità e di supera m e n t o delle barriere architet t o nic h e è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutt ur ali, non posso no esser e applicat e le disposizioni di cui al decret o minist eriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regola m e n t o di attua zion e dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali. (4 3 ) Art. 19 - Requi siti strut t u rali, igienico sanitari e di sicure z za per gli alloggi agrit uristici 1. I requisiti strut t u r ali, igienico- sanita ri e di sicur ezz a degli alloggi agritu ri s tici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regola m e n ti edilizi e di igiene per i locali di abitazion e, nonch é quelli previsti dal regola m e n t o di attu azio n e . 2. Il regola m e n t o di attuazio n e per i requisiti strutt ur ali e igienico- sanitari tiene conto delle particolari caratteristich e di ruralità degli edifici. In particolare il regola m e n t o stabilisce le derog h e ai Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turis mo l.r. 30/20 0 3 limiti di altez za dei locali e di superficie aeroillumina n t e previs ti dalle norm e vigen ti, garant e n d o le condizioni mini m e strutt ur ali ed igienico- sanitarie da riten ersi sufficien ti in sede di accerta m e n t o da parte della comp e t e n t e autorità sanitaria. (4 4 ) 3. Gli alloggi agrituristici devono, com u n q u e , esser e dotati di servizi misura mini m a indicata attuazio n e . (4 4 ) igienico- sanitari nella dal regola m e n t o di 4. Nell'es e r cizio dell'attività escu r sio nistic a, le aziend e agricole ricad e n ti nei territo ri classificati mont a ni ai sensi della norm a tiva vigent e posso no fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla pres e n t e legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escu r sio ni raggiu n gi bili attr av e r s o mulatti e r e, senti eri o altri perco r si di viabilità secon d a r i a e che possie do n o i requisiti per i rifugi alpini previsti dall' articolo 37 del decr e t o del Presid e n t e della Giunta region ale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regola m e n t o di attu azio n e del Testo unico delle leggi region ali in mat e ri a di turis mo – l.r. 23 marzo 2000, n.42) e succ es sive modifiche. Art. 20 - Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicure z z a per l'ospitalità in spazi aperti 1. Nello svolgim e n t o dell'at tività di ospitalità in spazi ape r ti devono esse r e rispet t a ti i requisiti tecnici edilizi, igienico sanita ri e di sicur ezz a previsti dalle norm e vigenti nonc h é quelli previsti dal regola m e n t o d'att u a zio n e che preve d e in particola r e le supe rfici minim e e le cara t t e r i s tic h e delle piazzole, dei perco r si, delle siste m a zio ni delle are e di parc h e g g io e dei servizi. 2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico- sanitari e i servizi per l’attività di lavand e ria devono, com u n q u e , esser e garantiti nella misura mini m a indicata dal regola m e n t o di attuazio n e. (4 5 ) Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienicosanitari e di sicure z z a per lo svolgi m e n t o delle attività didat tic h e , divulgati ve, culturali, sociali, ricreativ e, sportiv e, escursionis tic h e e di ippoturis m o (4 6 ) 1. Nello svolgi m e n t o delle attività didattich e, divulgativ e, culturali, sociali, ricreativ e, sportive, escursio nis tich e e di ippoturis m o devono esser e rispett a ti i requisiti tecnici edilizi, igienico- sanitari e di sicure z z a previsti dalle nor m e vigenti, nonc h é quelli previsti nel regola m e n t o d’attuazio n e . 2. Per lo svolgi m e n t o delle attività di cui al pres e n t e articolo devono, com u n q u e , esser e previsti servizi igienici nella misura mini m a indicata dal regola m e n t o di attuazio n e . 3. Le piscine delle azien d e agrituristich e sono classificate privat e a uso collettivo e sono utilizzat e nel rispet to della nor ma tiva igienico- sanitaria in mat eria di qualità delle acque e delle norm e di sicur ez z a, secon do quanto indicato nella legge Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 7 regional e 9 marzo 2006, n. 8 (Nor m e in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio). Art. 22 - Requisiti igienico sanitari per la som mi ni s t ra zi o n e di pasti, alime n ti e bevan d e (4 7 ) 1. La produ zion e, la prepara zion e, il confe zion a m e n t o e la som m i ni s tra zio n e di pasti, alimen ti e bevan d e sono sogg e t ti alle disposizioni di cui al regola m e n t o (CE) n. 852/20 0 4 del 29 aprile 2004 (Regola m e n t o del Parlam e n t o e del Consiglio sull’igien e degli alime n ti), al decre to legislativo 6 nove m b r e 2007, n. 193 (Attuazion e della direttiva 2004/4 1/CE relativa ai controlli in mat eria di sicurez z a alimen t a r e e applicazion e dei regola m e n t i com u nitari nel med e si m o settore) nonch é al regola m e n t o ema na to con decret o del Preside n t e della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regola m e n t o di attua zion e del regola m e n t o CE n. 852/20 0 4 del Parlam e n t o europ eo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igien e dei prodotti alimen t ari e del regola m e n t o CE n. 853/20 0 4 del Parlam e n t o europ e o e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norm e specifich e in materia di igien e per alime n ti di origine animal e). 2. Per l’applicazion e della disciplina sull’autoco n tr ollo igienico- sanitario nelle aziend e agrituristich e che svolgono attività di prepara zion e e di som m i ni s tra zio n e , per la consu m a zi o n e sul posto di pasti, alime n ti e bevan d e, ivi com pr e si la degu s t a zio n e e l’assaggio dei prodotti azien dali, nel regola m e n t o di attuazion e sono indicate proce d u r e sem plificat e di autocon t r ollo nel rispett o del reg. (CE) 852/2 0 0 4 sull’igien e dei prodot ti. 3. L’attività di mac ellazion e per la fornitura diretta al consu m a t o r e finale di piccoli quantita tivi di carni di animali mac ellati nell’azien d a agricola in cui sono stati allevati è conse n tita, previa prese n t a zio n e della SCIA (6 2 ) di cui al d.p.g.r. 40/R/20 0 6 e nel rispet t o delle nor m e conte n u t e nel regola m e n t o di attuazion e, in particolare attine n ti a: a) specie e quantità di animali che posson o essere macellati; b) caratt eristich e dei locali di macellazion e; c) attività di preparazion e, som mi nis t ra zion e e consu m o diretto nel luogo di produ zio n e; d) attività di preparazion e e som mi ni s tra zio n e di preparati a base di carne prodot ta in azienda. 4. Nel caso di som mi ni st ra zion e di pasti, il regola m e n t o di attuazion e definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficie nt e il rispet to dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regola m e n ti edilizi e di igiene per i locali di abitazion e. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/20 0 7 (Attua zion e della direttiva 2004/4 1/CE relativa ai controlli in mat eria di sicurez z a alime n t a r e e applicazion e dei regola m e n ti com u ni tari nel me d e si m o settore). 5. Il regola m e n t o di attuazion e definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al com m a 4 può esser e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turism o utilizzata dagli ospiti, fer mo resta n d o la disponibilità di uno spazio adeg ua t o da destinar e a spazio com u n e per il consu m o dei pasti. Titol o II BIS – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA (6 7 ) Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didat tica (6 8 ) 1. Le impres e agricole singole e associate che inten do n o avviare l’attività di fattoria didattica sono sogg et t e alla pres e n t a zi o n e, per via tele m a tica, della SCIA allo SUAP del com u n e in cui si esercita l'attività stessa. 2. La modulistica per la prese n t a zio n e della SCIA è com pilata sul siste m a infor ma tivo ARTEA. 3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambi to dell’agrituris m o , l’impre n dit or e provv e d e agli ade m pi m e n t i di cui agli articoli 7 e 8 per la prese n t a zio n e della DUA e della SCIA. 4. Le impres e agricole non posso no esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, com m a 1. Art. 22 ter - Modalità di svolgi m e n t o e organiz za zi o n e delle attività di fattoria didat tica (6 9 ) 1. Per lo svolgi m e n t o delle attività di fattoria didattica è neces s aria la pres e n z a dell’impr e n d i tor e agricolo o di un suo coadiuva n t e familiare o di un collaborator e. Tali sogge t ti devono esser e in poss es s o di uno dei segu e n ti requisiti: a) attesta to di frequ e n z a rilasciato a seguito di un percorso di for ma zio n e obbligatoria per operator e di fattoria didattica organiz za to ai sensi dell’articolo 22 quat er; b) diplo ma o laurea in mat eri e pedago gic h e; c) diplo ma o laurea in mat eri e agrarie; d) qualifica di guida ambie n t al e; e) dichiarazion e di aver svolto attività didattich e e di ani mazio n e rivolte agli stud e n t i delle scuole di ogni ordine e grado, o com u n q u e ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinqu e anni prec e d e n ti l’entrata in vigore della legge regional e gennaio 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattich e. Modifich e alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristich e in Toscana”); la dichiarazion e attesta anche gli even t u ali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organis mi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività; f) attes tat o di frequ e n z a di un corso di forma zion e avent e ad ogget to l’attività di fattoria didattica organizz at o dalle provinc e, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conse g uit o prima dell’entrata in vigore della l.r. 4/201 4 . 2. Per lo svolgi m e n t o dell’attività di fattoria didattica l’impre n di tor e deve stipulare un’appo sita polizza assicurativa per la respon s a bilità civile nei confron ti dei visitatori. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 30/200 3 8 3. Con regola m e n t o di attuazion e sono disciplinati in particolare: a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutt u r e aziendali utilizzati per l’attività di fattoria didattica; b) i requisiti organizz a tivi in funzion e della tipologia dei partecipa n ti; c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies; d) le caratt eristic h e della polizza assicurativa di cui al com m a 2. Art. 22 quat e r - Attività formativ a (7 0 ) 1. I corsi di forma zion e obbligatoria per operator e di fattoria didattica sono predis po s ti nell’am bito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della nor ma ti va della Region e Toscana in materia di educa zio n e , istruzio n e, orienta m e n t o , forma zion e profes sional e e lavoro), e del regola m e n t o ema na to con decre to del Preside n t e della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regola m e n t o di esec u zio n e della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della nor ma tiva della Region e Toscana in mat eria di educazion e, istruzion e, orienta m e n t o , forma zio n e profes sion ale, lavoro”). 2. Entro cento v e n ti giorni dall’entrata in vigore della l.r. 4/2014 , la Giunta regionale, con deliberazio n e, definisce i percorsi formativi di cui al com m a 1, e i conte n u ti tecnico- culturali del progra m m a dei corsi. Art. 22 quinq ui e s - Elenco delle fattori e didat tic h e (7 1 ) 1. Le impres e che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell’elen co regionale delle fattorie didattic h e , tenut o da ARTEA tramit e l’utilizzo del siste m a infor m a tivo agricoltura della Region e Toscana (SIART) e dell’anagraf e regionale delle azien d e agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzion e dell’anagraf e regionale delle aziend e agricole, nor m e per la sem plificazion e dei proce di m e n t i am mi nis trativi ed altre norm e in mat eria di agricoltura). 2. I dati pres e n ti nell’elenco regionale delle fattorie didattich e posson o formar e ogget t o di com u nica zio n e e diffusion e a sogge t ti privati e pubblici, anche tra mit e diffusion e tele m a tica. Art. 22 sexies - Logo identificativo (7 2 ) 1. Le fattorie didattic h e utilizzan o un logo identificativo approva to dalla comp e t e n t e strut t ur a della Giunta regionale e deno m i n a t o “Rete delle fattorie didattic h e della Toscana.”. 2. Il logo identificativo è riportato su tutto il mat eriale infor m a tivo, illustrativo e segnale tico della fattoria didattica, secon do limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regola m e n t o di cui al com m a 3 dell’articolo 22 ter. Titol o III - VIGILANZA, CONTROLLI E Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turis mo l.r. 30/20 0 3 SANZIONI Art. 23 - Vigilanza e controllo (4 8 ) 1. La vigilanza sull’osserva n z a della prese n t e legge è esercitata dai com u ni, salvo quanto previsto al com m a 4. 2. Per l’accerta m e n t o e la conte s ta zio n e delle infrazioni alla prese n t e legge si applica la legge regionale 28 dice m b r e 2000, n. 81 (Disposizioni in mat eria di sanzioni am mi nistra tiv e). 3. I com u ni sono tenuti ad effett u a r e, annual m e n t e , un controllo a cam pio n e su alme no il 10 per cento delle strutt u r e prese n ti nel territorio com u n ale. 4. La Region e effet t u a esclusiva m e n t e le verifiche sul rispett o del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristic h e indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazion e, sulle caratteristich e delle strutt u r e , sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di som mi ni s tra zio n e di pasti, alime n ti e bevan d e, nonch é sul rispet to delle norm e relative all’abbat ti m e n t o delle barriere archite t t o ni c h e . Tale controllo è effet t u a t o su un nu m er o di strutt u r e non inferiore al 10 per cento delle strutt u r e pres e n ti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è com u nica to ai comu ni. (8 3 ) 5. Per lo svolgi m e n t o dei controlli di cui al com m a 3 i com u ni posson o stipular e conve n zio ni (8 4 ) con le Azien d e unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono com u n q u e esser e tra loro coordinat e. 6. Il regola m e n t o di attuazio n e definisce le linee guida per lo svolgi m e n t o del controllo di cui ai com m i 3 e 4. 7. I com u ni tras m e t t o n o alla Region e, entro il 31 gennaio di ciascu n anno, una relazion e sull’attività di controllo svolta nell’anno prece d e n t e . Art. 24 - Sanzioni am mi nis t rati v e (4 9 ) 1. L’impr e n di tor e agricolo che esercita, anch e in forma occasionale, le attività agrituristic h e senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è sogg e t t o al paga m e n t o di una sanzion e am mi nis tra tiva pecu niaria da 500,00 a 3.000, 0 0 euro. Il com u n e con propria ordinan z a dispon e la chius ura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può esser e intrapr e sa dall’impr e n di tor e respo n sa bile dell’infrazion e di cui al pres e n t e com m a nei dodici mesi succe s sivi all’emissio n e dell’ordinan z a. 2. Chiun q u e utilizza le deno mi n a zio ni agrituris m o o agrituristico e i ter mini attribu tivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti sogg e t tivi per otte n e rlo, è sogge t t o al paga m e n t o di una sanzion e am mi nis tra tiva pecu niaria da 2.000,0 0 a 10.00 0, 0 0 euro nonch é all’obbligo di pubblicar e a proprie spes e, su un quotidiano a diffusion e locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una deno mi n a zio n e senz a avern e titolo. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 9 3. Chiunq u e utilizza deno m i n a zio ni consist e n ti in modifich e o alterazioni dei ter mi ni agrituris m o o agrituristico e i ter mini attributivi derivati senza avern e titolo e chiun q u e , nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i poten ziali utenti tra mit e infor ma zio ni ingann e v oli è sogg et t o al paga m e n t o di una sanzion e am mi ni stra tiva pecu niaria da 2.000, 0 0 a 10.00 0, 0 0 euro nonc h é all’obbligo di pubblicar e a proprie spes e, su un quotidiano a diffusion e locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una deno m i n a zio n e senza avern e titolo. 4. I sogg e t ti di cui ai com m i 2 e 3 non posso no usufruire e sono esclusi dalle attività prom o zio n ali finanziat e o cofinan ziat e da sogge t ti pubblici per un periodo massi m o di un anno. 5. L’impr e n di tor e agricolo titolare di attività agrituristich e è sogg et t o alla sanzion e am mi ni stra tiva pecu niaria da 250,0 0 a 1.500,0 0 euro nei segu e n ti casi: a) mancat o rispet t o dei limiti e delle modalità indicat e nel titolo abilitativo; b) manca ta esposizion e al pubblico del titolo abilitativo; c) manca ta segnalazio n e dei locali ove si svolgono attività divers e da quelle agrituristich e e/o agricole; d) violazion e degli obblighi di cui alla prese n t e legge o al regola m e n t o di attuazion e non altrim e n ti sanziona ti. 6. L’impr e n di tor e agricolo titolare di attività agrituristich e è sogg et t o alla sanzion e pecu niaria da 100,00 a 500,0 0 euro nei segu e n ti casi: a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corrett o o inco m pl e t o, oppure non espos ta; b) applicazion e di prez zi superiori a quelli espos ti. (8 5 ) 6 bis. L’impre n di t or e agricolo titolare di attività agrituristich e è sogg et t o alla sanzion e pecu niaria da 200,0 0 a 1.000,0 0 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con confor m e a quanto stabilito dalla prese n t e legge e dal regola m e n t o di attuazio n e in merito alla som m i ni s tra zio n e di pasti, alime n ti e bevan d e . 6 ter. Chiun q u e svolge le attività di fattoria didattica senza aver prese n t a t o la SCIA di cui all'articolo 22 bis è sogge t t o alla sanzion e am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro 6.000,0 0. Il com u n e dispon e la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria didattica non può esser e intrapr es a dall’impr e n di t or e respon s a bile dell’infrazion e di cui al pres e n t e com m a nei succes sivi dodici mesi. (7 3 ) 6 quat e r . Chiun q u e svolge le attività di fattoria didattica in violazion e delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regola m e n t o di attuazion e, è sogg e t t o alla sanzion e am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 1.000, 0 0 a euro 6.000,0 0. (7 3 ) 6 quinq ui e s. Chiunq u e viola quanto prescritto Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turism o l.r. 30/200 3 dall’articolo 22 sexies è sogg e t t o alla sanzion e am mi ni stra tiva pecu niaria da euro 250,0 0 a euro 1.500,0 0. (7 3 ) 7. Le sanzioni am mi nistra tiv e di cui al pres e n t e articolo sono raddop piat e, qualora il sogg e t t o nei cinqu e anni succes sivi alla com m i s sio n e di una delle violazioni di cui al pres e n t e articolo, per la quale non sia interv e n u t o il paga m e n t o in misura ridotta, ne com m e t t a un’altra della stessa indole. 8. Le sanzioni di cui ai com mi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6 quat er e 6 quinq uie s sono applicate dal comu n e e i relativi prove n ti sono da esso diretta m e n t e introitati. Le sanzioni di cui ai com m i 6 e 6 bis sono applicat e dalla Region e e i relativi prove n ti sono da essa diretta m e n t e introitati. (8 6 ) 9. Sono fatte salve le sanzioni previst e dal regio decre to 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonch é, per quanto applicabili, le sanzioni previst e dalle altre norm e statali e regionali vigen ti. Art. 25 - Sosp e n sio n e e cessazion e dell’eserci zio delle attività agrit uristic h e (5 0 ) 1. Qualora sia accertata la violazion e dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazion e della sanzion e pecu niaria, l’esercizio dell’agrituris m o è sospe so con provve di m e n t o del com u n e per un periodo da uno a trenta giorni. 2. In caso di reiterazio n e delle violazioni, com e indicato dall’articolo 24, com m a 7, oltre al raddop pio della sanzion e am mi nistra tiva, si applica la sosp e n sio n e dell’esercizio per un periodo da uno a trent a giorni. 3. Qualora venga me no uno o più dei requisiti ogget tivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agrituris m o, il com u n e fissa un ter mi n e, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti manca n ti posson o esser e ripristinati; nei casi più gravi il com u n e sospe n d e fino a tale ter min e l’esercizio dell’agrituris m o . Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il ter min e, il com u n e dispon e la cessa zion e dell’attività. 4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospe so con provve di m e n t o del comu n e qualora le aziend e che svolgono attività agrituristica non si sono adegu a t e entro i ter mi ni di cui all’articolo 30, com m i 4 e 5 della legge regional e 28 dice m b r e 2009, n. 80. 5. E’ altresì dispos ta la cessazio n e dell’attività di agrituris m o nei segu e n ti casi: a) qualora venga me no uno o più dei requisiti sogg et ti vi previsti dalla legg e per l’esercizio dell’attività agrituristica; b) qualora l’interes sa t o abbia sospe so l’attività senza darne comu nica zio n e al com u n e . 6. I provve di m e n t i di sospe n sio n e e di cessazio n e sono com u nica ti al Prefet to per gli effetti di cui all’articolo 19, com mi 4 e 5 del decre to del Preside n t e della Repu b blica 24 luglio 1977, n. 616 (Attua zio n e della delega di cui all’articolo 1 della l. 22.7.1 9 7 5 , n. 382). Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 10 7. I provv e di m e n t i di sosp e n sio n e e di cessazio n e sono com u nicati alla com p e t e n t e strutt ur a della Giunta regionale (8 7 ) per l’event u al e revoca delle provvid e n z e conces s e ed il recu p er o delle som m e erogat e. Titol o IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ABROGATIVE Art. 26 - Disposizioni per l’agevolazion e di attività agrituristic h e di ridott e dim e n si o ni (5 1 ) 1. Nel regola m e n t o di attua zion e sono deter mi n a t e specifich e condizioni di agevolazion e ai fini dell’applicazion e della principalità dell’attività agricola: a) per le aziend e agricole situat e nei territori classificati monta ni ai sensi della legislazion e vigen t e; b) per le azien d e agricole con superficie prevale n t e m e n t e boscata; c) per le attività agrituristic h e di ridotte dime n sio ni individua t e nel regola m e n t o di attuazio n e . Art. 27 - Regola m e n t o di attuazion e (5 7 ) 1. La Region e, entro cento tt a n t a giorni dalla data di entrata in vigore della prese n t e legge, approva il regola m e n t o di attuazio n e. (4) 2. Abrogato. (5 2 ) Art. 28 - Archivio regional e delle aziend e agrit uristic h e (5 3 ) 1. Ai fini dell’aggiorna m e n t o dell’archivio regionale delle azien d e agrituristich e, i com u ni tras m e t t o n o alla Giunta regionale, con le modalità tele m a tic h e previst e dalla l.r. 40/20 0 9, i dati relativi alle DIA ricevu t e . 2. L’archivio regionale delle aziend e agrituristic h e è tenu t o secon do le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati prese n ti posso no formar e ogget t o di com u nica zio n e e diffusion e a sogge t ti privati e pubblici, anche tramit e diffusion e tele m a tica. 3. L’acces so ai dati prese n ti nell’archivio è garantito ai sogge t ti pubblici che lo richiedo n o per motivi istituzio nali. Art. 29 - Incen ti vi finanziari 1. Alle impre s e agricole singole o associa t e che eser cit a n o l'attività agritu ris tic a si applica no le norm e di incen tivazion e finanzia ria previst e dalle vigenti leggi di finanzia m e n t o nel settor e agricolo. Art. 30 - Monitora g gio e valutazion e 1. Entro il 30 giugno di ogni biennio (5 4 ) , a partir e dall'an n o succe s sivo a quello dell'en t r a t a in vigore della legge, la Giunta region al e pres e n t a alla commis sion e consiliare comp e t e n t e una relazion e comp r e n d e n t e tra l'altro: a) una valut azion e sul conse g ui m e n t o delle Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turis mo finalità di cui all' articolo 1 , com m a 1; b) dati relativi all'attività di vigilanz a e controllo di cui all' articolo 23 svolta dagli enti comp e t e n ti; c) dati relativi alle sosp e n sio ni e alle cessa zioni (5 4 ) dispost e ai sensi dell' articolo 25 ; d) i dati dell'a rc hivio region ale delle aziend e agritu ris ti ch e di cui all' articolo 28 , aggior n a t o alle attività iniziate o modificat e (5 5 ) (5 9 ) nel corso dell'an n o prece d e n t e e con particola r e evidenziazion e di quelli relativi alle zone di cui all' articolo 26 . Art. 31 - Nor m e transit orie, abrogazioni 1. Le disposizioni della pres e n t e legge si applica n o dalla data di entr a t a in vigore del regola m e n t o di attu azio n e e da tale data è abrog a t a la legge region al e 17 ottobr e 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agritu ris tic h e) e succes sive modifiche. 2. Sono fatti salvi i proce di m e n ti in corso alla data di cui al com m a 1, i quali si conclu do n o a norm a della disciplina previg e n t e . 3. Il sesto capove r s o della lette r a f) del comm a 2 dell' articolo 40 della legge region al e 16 genn aio 1995, n. 5 (Norm e per il gover no del territo rio) è sostituito dal segu e n t e : "- varian ti per l'applicazion e della disciplin a region ale delle attività agritu ris ti ch e". Not e 1. Comm a prim a sostituito con l.r. 28 mag gio 2004, n. 27, art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 5. 2. Nota sopp r e s s a . 3. Lette r a così sostituit a con l.r. 28 maggio 2004, n. 27, art. 3. 4. Comm a così sostituito con l.r. 28 mag gio 2004, n. 27, art. 4. 5- 6. Note soppr e s s e . 7. Lette r a prim a sostituit a con l.r. 3 genn aio 2005, n. 1, art. 198, ed ora così sostituit a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 57. 8. Comm a prim a sostituito con l.r. 3 genn ai o 2005, n. 1, art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 58. 9. Comm a abro g a t o con l.r. 3 genn aio 2005, n. 1, art. 199. 10. Parole inserit e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 1. 11. Parole aggiun t e con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 1. 12. Lette r a inserit a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 1. 13. Parole soppr e s s e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 2. 14. Comm a così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 2. 15. Comm a aggiun t o con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 2. 16. Rubrica così sostituit a con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art.3. 17. Parole aggiun t e con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art.3. 18. Parole così sostituit e con l.r. 28 dice m b r e 2009 Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 30/20 0 3 11 n. 80, art.3. 19. Comm a aggiu n to con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 3. 20. Rubrica così sostit uit a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art.4. 21. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 5. 22. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 6. 23. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 7. 24. Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicem b r e 2012, n. 69, art. 7. 25. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 9. 26. Parole prima sostit uit e con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 9, ed ora così sostituit e con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 54. 27. Comm a prima sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 10, ed ora abro g a t o con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 55. 28. Parola aggiun t a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 10. 29. Parole così sostituit e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 10. 30. Comm a aggiu n to con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 10. 31. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 11. 32. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 12. 33. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 13. 34. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 14. 35. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 15. 36. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 16. 37. Not a soppr e s s a . 38. Lette r a così sostituit a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 17. 39. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 17. 40. Parole aggiu n t e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 18. 41. Lette r a prima aggiu n t a con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituit a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 58. 42. Comm a prima inserito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 58. 43. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 18. 44. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 19. 45. Comm a così sostituito con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 20. 46. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 21. 47. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 22. 48. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6 2h Turism o 2009 n. 80, art. 23. 49. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 24. 50. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 25. 51. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 26. 52. Comm a abrog a t o con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 27. 53. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 28. 54. Parole così sostituit e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 29. 55. Parole aggiu n t e con l.r. 28 dicem b r e 2009 n. 80, art. 29. 56. Not a soppr e s s a . 57. Regolam e n t o region al e 3 agosto 2004, n. 46/R. 58. Not a soppr e s s a . 59. Parole sopp r e s s e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 67. 60. Parola così sostituit a con l.r. 3 dice m b r e 2012, n. 69, art. 8. 61. Parola così sostituit a con l.r. 3 dice m b r e 2012, n. 69, art. 9. 62. Parola così sostituit a con l.r. 3 dicem b r e 2012, n. 69, art. 10. 63. Titolo così sostituito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 1. 64. Comm a prima aggiun t o con l.r. 28 dice m b r e 2009 n. 80, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gen n aio 2014, n. 4, art. 2. 65. Comm a aggiu n to con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 2. 66. Comm a così sostituito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 3. 67. Titolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 4. 68. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 5. 69. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 6. 70. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 7. 71. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 8. 72. Articolo inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 9. 73. Comm a inserito con l.r. 21 genn aio 2014, n. 4, art. 10. 74. Lette r a così sostituit a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 53. 75. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 54. 76. Rubrica così sostit uit a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 55. 77. Comm a abrog a t o con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 55. 78. Comm a abrog a t o con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 55. 79. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 55. 80. Lette r a abro g a t a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 56. 81. Lette r a inserit a con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 30/200 3 12 art. 56. 82. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 58. 83. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 59. 84. Parole soppr e s s e con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 59. 85. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 60. 86. Comm a così sostituito con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 60. 87. Parole così sostituit e con l.r. 23 febbr aio 2016, n. 14, art. 61. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 26/ 0 2 / 2 0 1 6