Contratto collettivo di lavoro per il personale a prestito

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Contratto collettivo di lavoro per il personale a prestito
Contratto collettivo di lavoro per il personale a prestito
Entrata in vigore il 1° gennaio 2012
Informazioni sul contratto quadro della soluzione settoriale per l’indennità giornaliera
in caso di malattia
Il Consiglio federale ha deciso il 13 dicembre 2011 l’obbligatorietà generale del Contratto
collettivo di lavoro per il personale a prestito (CCL Personale a prestito) con entrata in vigore dal
1° gennaio 2012. Sorgono alcune domande in merito.
1. Il CCL Personale a prestito vale per tutti i prestatori di personale?
Il CCL Personale a prestito vale per tutti i prestatori di personale in Svizzera membri di
swissstaffing. I non membri sono soggetti al CCL nella misura in cui, per il personale prestato,
raggiungano una somma annua dei salari Suva di almeno 1,2 milioni di franchi. Va presa in
considerazione la somma dei salari Suva dell’anno precedente (p.es. la base 2011 per l’anno
2012). Le aziende che non soddisfano questi criteri non sono soggette al CCL Personale a
prestito, ma possono assoggettarvisi su base volontaria.
2.
Che conseguenze ha il CCL Personale a prestito sull’assicurazione di indennità
giornaliera in caso di malattia?
Le disposizioni del CCL Personale a prestito impongono ai prestatori di personale di assicurare
collettivamente i lavoratori prestati soggetti al CCL per un’indennità giornaliera di almeno l’80%
del salario perso per causa di malattia.
La copertura deve essere gestita come segue.
Gruppo di persone 1
Lavoratori prestati con un salario lordo corrispondente a non più del guadagno massimo
assicurato secondo la Suva soggetti a un CCL di obbligatorietà generale o alla LPP e che non
percepiscono una rendita AVS.
Durata della prestazione: 720 giorni nell’arco di 900 giorni o 730 giorni al netto del periodo di
attesa.
Il periodo di attesa è di due giorni, ma può essere prorogato fino a 90 giorni, durante i quali il
prestatore di personale deve versare l’80% del salario perso per causa di malattia.
Gruppo di persone 2
Lavoratori prestati con un salario lordo corrispondente a non più del guadagno massimo
assicurato secondo la Suva soggetti unicamente a un CCL di obbligatorietà generale e non alla
LPP, e che non percepiscono una rendita AVS.
Durata della prestazione: 60 giorni nell’arco 360 giorni.
Il periodo di attesa è di due giorni, ma può essere prorogato fino a 30 giorni, durante i quali il
prestatore di personale deve versare l’80% del salario perso per causa di malattia.
3.
Contratto quadro per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di
malattia
Le parti sociali e le assicurazioni CSS Assicurazioni SA, Groupe Mutuel, Helsana Assicurazioni
SA, Swica Assicurazione malattia SA, Sympany Assicurazioni SA, Visana Services SA e Zürich
Global Corporate Switzerland hanno elaborato un contratto quadro per l’assicurazione collettiva
di indennità giornaliera in caso di malattia per l’attuazione della soluzione settoriale. I prestatori di
personale che aderiscono a un’assicurazione della soluzione settoriale beneficiano di
interessanti condizioni a livello di premi.
4.
Quali sono i vantaggi della stipulazione di un’assicurazione collettiva di indennità
giornaliera in caso di malattia attraverso il contratto quadro per l’attuazione della
soluzione settoriale?
I premi del contratto quadro per l’attuazione della soluzione settoriale riguardo all’assicurazione
collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia vengono finanziati dal fondo sociale del CCL
Personale a prestito con lo 0,40% della somma dei salari Suva, nella misura in cui si sia passati
ai contratti di assicurazione dell’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia
nel quadro della soluzione settoriale. I premi degli assicuratori sono presentati prendendo già in
conto il contributo del fondo sociale dello 0,40% della somma dei salari Suva.
5.
Quando un contratto esistente di indennità giornaliera in caso di malattia deve essere
adeguato alle disposizioni del CCL Personale a prestito?
Le assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia vanno adeguate obbligatoriamente
entro il 1° gennaio 2012.
Tutti gli assicuratori associati al contratto quadro per l’attuazione della soluzione settoriale
riguardo all’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia garantiscono, a
prescindere dal livello di copertura vigente, l’applicazione dell’assicurazione collettiva di indennità
giornaliera in caso di malattia dal 1° gennaio 2012 secondo le indicazioni del CCL Personale a
prestito.
6. Adeguamento dei contratti assicurativi in vigore
Le società assicurative della soluzione settoriale prendono contatto con i prestatori di personale
a loro affiliati allo scopo di adeguare i contratti vigenti alle disposizioni del Contratto collettivo di
lavoro per il personale a prestito.
Adeguamenti/precisazioni 2013
Dall’introduzione del CCL Personale a prestito, è sorta una necessità di chiarimento e di
disciplinamento in materia di indennità di perdita di guadagno da parte dell’assicurazione
d’indennità giornaliera in caso di malattia. Di seguito, informiamo in merito a diversi punti chiariti
dalla Commissione professionale paritetica per il settore del prestito di personale.
7. Determinazione dell’indennità giornaliera
In caso di malattia nel corso del primo mese del rapporto di lavoro, per la determinazione
dell’indennità giornaliera valgono i dati dello stipendio secondo il contratto di lavoro. Dal secondo
mese, si considera la somma dei salari effettivamente corrisposti fino agli ultimi tre mesi. In caso
di divergenze superiori al 10% nell’arco degli ultimi tre mesi, viene considerata l’intera durata
della missione.
8. Partecipazione alle eccedenze
Il divieto di pattuire partecipazioni alle eccedenze nel quadro della soluzione settoriale per
l’indennità giornaliera in caso di malattia rappresenta uno svantaggio a livello di concorrenza con
gli assicuratori non coinvolti. Per ovviarvi e rendere ancora più interessante la soluzione
settoriale, in occasione della seduta del 14 febbraio 2013 le parti sociali hanno deciso di
abrogare tale divieto. Con decorrenza 1° gennaio 2014, è concessa la partecipazione alle
eccedenze nel quadro della soluzione settoriale per l’indennità giornaliera in caso di malattia. Gli
assicuratori si impegnano ad attenersi a un modello unitario. Eventuali eccedenze andranno a
ridurre pariteticamente i premi.
9. Equipollenza
Questo punto è tuttora oggetto di discussioni tra le parti sociali. Mentre i rappresentanti dei
lavoratori sono dell’opinione che soluzioni migliori di altri CCL debbano avere la precedenza,
secondo i rappresentanti dei datori di lavoro il CCL Personale a prestito è sempre prioritario.
I rappresentanti dei lavoratori hanno consentito a non adottare provvedimenti fino al chiarimento
della questione. I rappresentanti dei datori di lavoro si assumeranno gli eventuali costi della
sentenza.
10. Malattia all’inizio del rapporto di lavoro (inizio del lavoro)
La copertura assicurativa incomincia il giorno dell’inizio del lavoro pattuito contrattualmente, nella
misura in cui il lavoratore non si sia ammalato già in precedenza.
11. Malattia alla fine del rapporto di lavoro
Secondo il CCL Personale a prestito, sussiste un impegno di prestazioni in caso di malattia.
Vengono quindi erogate prestazioni di indennità giornaliera anche oltre la durata del rapporto di
lavoro.
Se un lavoratore è incapace al lavoro al momento della validità della disdetta, le prestazioni
dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia vengono versate anche dopo la
conclusione del rapporto di lavoro fino alla durata massima pattuita contrattualmente. La durata
massima delle prestazioni è di 720 giorni per il gruppo di persone 1 e di 60 giorni per il gruppo di
persone 2.
È irrilevante se la disdetta è stata presentata dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Associazione paritetica Personale a prestito
Segretariato del fondo sociale
c/o febs AG, Römerstrasse 18, 8402 Winterthur
Tel. 052 266 02 10, [email protected]
3.3.2014