PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO LEGA NAZIONALE DELLE
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PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO LEGA NAZIONALE DELLE
PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I. e CGIL, CISL, UIL Visto: l’Accordo interconfederale, tra i firmatari del presente verbale, per la previdenza complementare della cooperazione sottoscritto in data 12/2/1998; la delibera assunta dalla Direzione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in data 18/02/1998 per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro; le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative in data 21/10/1997 e 29/4/1998 per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro; la delibera assunta dal Consiglio Generale della A.G.C.I. in data 26/02/1998 per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro; l’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro sottoscritto in data 6/5/1998 dalle Centrali e Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali di CGIL-CISL-UIL. Tenuto conto che: 1 le delibere delle Centrali Cooperative hanno promosso l’istituzione di una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo Pensione Nazionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto c-bis del d.lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi; l’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro ha istituito una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale per i dipendenti delle cooperative di lavoro, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo Pensione Nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi; i suddetti atti prevedono disposizioni tra loro coerenti in merito ai destinatari, alle contribuzioni, alle prestazioni, alla composizione e poteri degli Organi del Fondo pensione, all’impiego delle risorse, alle spese per la gestione del Fondo ed alla fase transitoria. PRENDONO ATTO che l’istituzione delle forme pensionistiche complementari per i soci lavoratori e per i dipendenti delle cooperative di lavoro sono disciplinate dai suddetti atti e saranno realizzate mediante l’istituzione di un apposito Fondo Pensione, denominato COOPERLAVORO, costituito ai sensi del d.lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Fondo Pensione sarà costituito sulla base delle seguenti norme. ART. 1 - DESTINATARI Sono destinatari di COOPERLAVORO: a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro; b) i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Si definiscono come destinatari i soci lavoratori delle cooperative di lavoro con almeno 3 mesi di iscrizione al libro soci, fatto salvo il caso di loro precedente associazione al Fondo in qualità di lavoratori dipendenti della medesima cooperativa. Sono altresì destinatari di COOPERLAVORO: a) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro di cui al primo comma del presente articolo; b) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi; c) i lavoratori dipendenti di Cooperative di Cooperative e di Società Consortili; d) i lavoratori dipendenti delle Centrali Cooperative LEGACOOP CONFCOOPERATIVE - A.G.C.I. comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi; e) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del citato accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo pensione 2 e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro: a) contratto a tempo indeterminato; b) contratto part-time a tempo indeterminato; c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a sei mesi nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre); d) contratto di formazione e lavoro; e) contratto di apprendistato. ART. 2 ASSOCIATI Sono associati a COOPERLAVORO: a) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come indicati al precedente art. 1, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso; b) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo; c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di dipendente ed acquistano quella di socio lavoratore senza la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di socio lavoratore ed acquistano quella di dipendente senza la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. ART. 3 – CONTRIBUZIONE Per i lavoratori dipendenti la contribuzione è disciplinata dalle norme di cui all’art. 5 dell’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro. Per i soci lavoratori, le delibere delle assemblee dei soci delle cooperative definiranno la contribuzione al Fondo Pensione in misura complessivamente non inferiore ai contributi previsti, per i lavoratori dipendenti, dai CCNL del settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, tenendo conto dei tetti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. La contribuzione per i soci lavoratori è determinata in misura percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, come previsto dall’art. 8, comma 2 del d.lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di salari medi convenzionali, la contribuzione di cui al comma precedente è determinata su un imponibile non inferiore a L. 15.620.000, per il 1998 e, con accordo tra le parti, negli anni successivi. 3 Qualora sia previsto dagli atti sociali delle cooperative un accantonamento a titolo di TFR o equipollente, le delibere delle assemblea dei soci delle cooperative possono prevedere l’utilizzo di quote di tale accantonamento ai fini della contribuzione al Fondo pensione. ART. 4 – ORGANI DEL FONDO, IMPIEGO DELLE RISORSE, SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO, FASE TRANSITORIA In merito alle norme relative a prestazioni, cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo, composizione e poteri degli Organi del Fondo, impiego delle risorse, spese per la gestione del Fondo e fase transitoria, le parti prendono atto che le disposizioni contenute nelle delibere assunte dalle Centrali Cooperative, allegate al presente Protocollo, e nell’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti, allegato anch’esso al presente Protocollo, sono vicendevolmente coerenti e pertanto costituiscono parte integrante delle disposizioni statutarie del Fondo Pensione. Roma, 6 maggio 1998 4 AGCI CGIL CONFCOOPERATIVE CISL LEGACOOP UIL