PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO LEGA NAZIONALE DELLE

Transcript

PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO LEGA NAZIONALE DELLE
PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE,
CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I.
e
CGIL, CISL, UIL
Visto:
ƒ
l’Accordo interconfederale, tra i firmatari del presente verbale, per la
previdenza complementare della cooperazione sottoscritto in data
12/2/1998;
ƒ
la delibera assunta dalla Direzione della Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue in data 18/02/1998 per l’istituzione del Fondo pensione dei
lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
ƒ
le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative in data
21/10/1997 e 29/4/1998 per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori,
soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
ƒ
la delibera assunta dal Consiglio Generale della A.G.C.I. in data 26/02/1998
per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle
cooperative di lavoro;
ƒ
l’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo
pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro
sottoscritto in data 6/5/1998 dalle Centrali e Associazioni Cooperative e
dalle Organizzazioni Sindacali di CGIL-CISL-UIL.
Tenuto conto che:
ƒ
1
le delibere delle Centrali Cooperative hanno promosso l’istituzione di una
forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro
unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, da attuare mediante
la costituzione di un apposito Fondo Pensione Nazionale, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, punto c-bis del d.lgs. 124/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di realizzare un più elevato livello di copertura
previdenziale a favore dei soggetti medesimi;
ƒ
l’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo
pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro ha
istituito una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed
a capitalizzazione individuale per i dipendenti delle cooperative di lavoro, da
attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo Pensione Nazionale
al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore
dei soggetti medesimi;
ƒ
i suddetti atti prevedono disposizioni tra loro coerenti in merito ai
destinatari, alle contribuzioni, alle prestazioni, alla composizione e poteri
degli Organi del Fondo pensione, all’impiego delle risorse, alle spese per la
gestione del Fondo ed alla fase transitoria.
PRENDONO ATTO
che l’istituzione delle forme pensionistiche complementari per i soci lavoratori e
per i dipendenti delle cooperative di lavoro sono disciplinate dai suddetti atti e
saranno realizzate mediante l’istituzione di un apposito Fondo Pensione,
denominato COOPERLAVORO, costituito ai sensi del d.lgs. 124/93 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Fondo Pensione sarà costituito sulla base delle seguenti norme.
ART. 1 - DESTINATARI
Sono destinatari di COOPERLAVORO:
a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro;
b) i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.
Si definiscono come destinatari i soci lavoratori delle cooperative di lavoro con
almeno 3 mesi di iscrizione al libro soci, fatto salvo il caso di loro precedente
associazione al Fondo in qualità di lavoratori dipendenti della medesima
cooperativa.
Sono altresì destinatari di COOPERLAVORO:
a) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione
e lavoro di cui al primo comma del presente articolo;
b) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate
prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;
c) i lavoratori dipendenti di Cooperative di Cooperative e di Società Consortili;
d) i lavoratori dipendenti delle Centrali Cooperative LEGACOOP CONFCOOPERATIVE
- A.G.C.I. comprese le loro strutture settoriali,
territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto
da apposite delibere, regolamenti o accordi;
e) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del citato
accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo pensione
2
e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite
delibere, regolamenti o accordi.
In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come
destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle
seguenti tipologie di contratto di lavoro:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o
superiore a sei mesi nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
ART. 2
ASSOCIATI
Sono associati a COOPERLAVORO:
a) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come
indicati al precedente art. 1, i quali abbiano manifestato la volontà di
adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso;
b) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;
c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche
complementari erogate dal Fondo.
Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di
dipendente ed acquistano quella di socio lavoratore senza la perdita dei
requisiti di partecipazione al Fondo.
Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di socio
lavoratore ed acquistano quella di dipendente senza la perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo.
ART. 3 – CONTRIBUZIONE
Per i lavoratori dipendenti la contribuzione è disciplinata dalle norme di cui
all’art. 5 dell’Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo
pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.
Per i soci lavoratori, le delibere delle assemblee dei soci delle cooperative
definiranno la contribuzione al Fondo Pensione in misura complessivamente
non inferiore ai contributi previsti, per i lavoratori dipendenti, dai CCNL del
settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, tenendo conto
dei tetti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.
La contribuzione per i soci lavoratori è determinata in misura percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, come
previsto dall’art. 8, comma 2 del d.lgs. 124/93 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nel caso di salari medi convenzionali, la contribuzione di cui al comma
precedente è determinata su un imponibile non inferiore a L. 15.620.000, per il
1998 e, con accordo tra le parti, negli anni successivi.
3
Qualora sia previsto dagli atti sociali delle cooperative un accantonamento a
titolo di TFR o equipollente, le delibere delle assemblea dei soci delle
cooperative possono prevedere l’utilizzo di quote di tale accantonamento ai fini
della contribuzione al Fondo pensione.
ART. 4 – ORGANI DEL FONDO, IMPIEGO DELLE RISORSE, SPESE PER
LA GESTIONE DEL FONDO, FASE TRANSITORIA
In merito alle norme relative a prestazioni, cessazione dei requisiti di
partecipazione al Fondo, composizione e poteri degli Organi del Fondo, impiego
delle risorse, spese per la gestione del Fondo e fase transitoria, le parti
prendono atto che le disposizioni contenute nelle delibere assunte dalle Centrali
Cooperative, allegate al presente Protocollo, e nell’Accordo relativo ai lavoratori
dipendenti, allegato anch’esso al presente Protocollo, sono vicendevolmente
coerenti e pertanto costituiscono parte integrante delle disposizioni statutarie
del Fondo Pensione.
Roma, 6 maggio 1998
4
AGCI
CGIL
CONFCOOPERATIVE
CISL
LEGACOOP
UIL