del 28 Giugno

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del 28 Giugno
Del 10/16 Luglio 2015
Estratto da pag.10
Del 10/16 Luglio 2015
Estratto da pag.10
Cooperative Per le società che lavorano prodotti agricoli tetto di 78.187,32 euro
Così ammontare e tassi per i prestiti concessi ai soci
Il prestito effettuato alle cooperative dai soci persone fisiche soffre due limitazioni (l’ammontare massimo del
prestito e del tasso di interesse applicabile) ai fini della applicazione della ritenuta applicata a titolo di imposta
agli interessi. Di tali limitazioni, quella dell’ammontare massimo delle somme mutuate dal socio persona fisica,
ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge 59/1992, è soggetto ad aggiornamento periodico mediante
decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Finanze, «tenuto conto delle
variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
calcolate dall’Istat».
Il limite di importo - L’importo che non deve essere superato, originariamente previsto dall’articolo 13 del
Dpr 601/1973, è stato fissato dalla legge 59/1992 (art. 10) in quaranta milioni di lire, elevato a ottanta milioni
per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le
cooperative di produzione e lavoro. L’aggiornamento dell’importo, che deve avvenire con periodicità annuale, è
avvenuto per l’ultima volta con decreto 1° aprile 2005 portando i limiti a euro 30.031,58 elevato a euro
60.063,16 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
per le cooperative di produzione e lavoro.
In assenza di ulteriori aggiornamenti da parte del Ministero competente, pertanto, assume rilievo la risposta a
specifico quesito fornita dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della
cooperazione, in data 14 maggio 1996 il quale ha ivi affermato che «la decorrenza degli adeguamenti del
capitale non può che essere individuata all’inizio del nuovo triennio». Tale affermazione è sempre stata
interpretata come semplice applicazione dell’indice Istat trattandosi di un elemento conoscibile senza attendere
il decreto di aggiornamento.
Ne consegue che gli operatori, con la medesima cadenza triennale prevista dalla legge 59/1992, possono
provvedere a determinare i nuovi limiti aggiornati sulla base degli indici Istat del triennio precedente. Sulla
base di tale interpretazione, quindi, il limite può considerarsi aggiornato automaticamente pervenendo agli
importi validi per il triennio 2013-2015 nei seguenti: 72.187,32 euro per i soci delle coop di manipolazione,
trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e per quelle di produzione e lavoro; 36.093,66 euro per le
altre cooperative. Allo stesso modo si potrà provvedere all’aggiornamento di triennio in triennio. Al riguardo va
considerato che le cooperative che raccolgono prestito dai soci hanno l’esigenza di adeguare gli importi
massimi in tempi rapidi allo scopo di poter consentire la capitalizzazione annua degli interessi che si generano
anche nei casi in cui il prestito abbia già raggiunto l’ammontare massimo evitando il rimborso dell’eccedenza
generata dagli interessi che soprattutto in periodi di crisi finanziaria come quello attuale costituirebbe un
aggravio della gestione.
Il limite del saggio di interesse - Nessuna novità e nessun problema nella individuazione del saggio di
interesse applicabile che rimane confermato nel tasso massimo applicabile ai buoni postali fruttiferi maggiorato
di 2,5 punti. Anche in questo caso il limite è valido ai soli fini della applicazione della ritenuta a titolo di
imposta.
Considerata l’ultima emissione (C18), a decorrere dal 20 marzo 2015, il tasso massimo applicabile ai prestiti è
pari al 5,0% (2,50 +2,50). Nella tabella pubblicata in pagina vengono riepilogati i tassi di interesse minimo e
massimo applicabile alle emissioni di buoni postali fruttiferi a partire all’anno 2014.
La ritenuta applicabile - Nel rispetto di entrambe i limiti (importo e tasso di interesse), agli interessi
corrisposti ai soci persone fisiche (per le cooperative agricole anche dai soci delle società semplici socie) la
ritenuta fiscale è applicabile a titolo d’imposta senza alcun obbligo successivo per il socio, neppure dichiarativo.
Deve precisarsi che, ai fini della applicazione della agevolazione deve trattarsi di prestiti effettuati
esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e, pertanto, la raccolta non può eccedere le ordinarie
esigenze della cooperativa per l’espletamento delle attività di gestione.
Si ricorda che il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopracitate comporta l’inapplicabilità in
toto del regime agevolativo con la conseguenza che la ritenuta assume la natura di acconto con conseguente
obbligo di dichiarazione da parte del socio percipiente come precisato SEGUE
SEGUE dalla risoluzione 28 luglio 1992, 11/565.
Nel rispetto dei limiti citati la ritenuta sugli interessi dal 1° luglio 2014 è applicata a titolo d’imposta nella
misura del 26% (20% sino al 30 giugno 2015), unica per tutte le cooperative, indipendentemente dalle
dimensioni.
Obblighi dichiarativi per la cooperativa - La cooperativa è soggetta all’obbligo dichiarativo degli interessi
corrisposti ai soci con modalità semplificata in forma cumulativa e anonima. In pratica, è richiesta l’indicazione
nel quadro RZ di Unico società di capitali - Prospetto C - dell’ammontare complessivo degli interessi
corrisposti e delle ritenute applicate riportando nel Prospetto N gli estremi di versamento delle ritenute
analogamente a quanto avviene nel Modello 770.
Limitazione alla deducibilità degli interessi - Gli interessi sui prestiti effettuati dai soci alle cooperative nel
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del Dpr 601/1973 sono indeducibili per la parte che supera
l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali
fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. Nel caso dell’ultima emissione C18, dal 20 marzo 2015, la
deducibilità è ammessa entro il limite dell’1,05% (0,15% +0,90 per cento).
La quantificazione della quota indeducibile degli interessi richiede l’effettuazione di appositi conteggi per il
ricalcolo degli interessi sulla base del tasso minimo applicabile alle emissi oni dei buoni postali fruttiferi
riportati nella tabella in pagina.GIANNI ALLEGRETTI