4 a/sub.1) Aperture di credito in conto corrente con garanzia

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4 a/sub.1) Aperture di credito in conto corrente con garanzia
INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
4a sub.1 - Apertura di credito in conto corrente “a revoca” con garanzia ipotecaria
1.
Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web
2.
Banca Popolare Valconca Società Coop. per azioni
Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN)
0541- 859.111
[email protected]
0541- 987.802
www.bancavalconca.it
Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo del contratto di credito
Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi
messi a disposizione del consumatore
Durata del contratto di credito
Aggiornato al 20/01/2017
Apertura di credito in conto corrente a tempo
indeterminato.
Fino ad un max. di € 75.000,00 ai fini
dell’applicazione della normativa sul credito ai consumatori
A tempo indeterminato, di norma indicato con
“a revoca”: ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva, ex art. 15 Dpr 601/73
la Banca e il cliente - salvo quanto previsto
dai Capi I-II-III del Titolo VI del
D.lgs.385/1993 e dalle relative disposizioni
attuative in quanto applicabili - non possono
recedere dal contratto prima del decorso di 19
mesi dalla data di stipula, fatta eccezione per i
casi di risoluzione immediata del contratto
nelle ipotesi di risoluzione contrattuale meramente cautelativa a norma delle vigenti disposizioni.
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Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi La Banca, può recedere dal contratto in qualmomento di rimborsare l’importo totale del cre- siasi momento e richiedere il rimborso della
dito.
linea di credito accordata con un preavviso di
15 giorni, o senza preavviso in caso di giustificato motivo di recesso.
3.
Costi del credito
Tasso di interesse
Tasso variabile
Euribor 6 mesi (media mese precedente rilevato nel mese di gennaio 2017) –(0,20%),
maggiorato di uno spread di 14,50 punti =
14,30% in ragione d’anno.
Euribor 3 mesi (media mese precedente rilevato nel mese di gennaio 2017) –(0,30%),
maggiorato di uno spread di 14,50 punti =
14,20% in ragione d’anno.
Tasso di interesse variabile debitore massimo:
14,50%
L’aggiornamento viene effettuato il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° settembre
di ogni anno.
Tasso minimo: tasso di stipula
Interessi extrafido: maggiorazione di 3 punti
percentuali rispetto al tasso di stipula
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
I dati relativi allo spread sopra indicato non
precludono al Cliente di pattuire condizioni
più favorevoli.
Il tasso indicato potrà variare, anche con decisione unilaterale della banca, qualora sussista
un giustificato motivo, nei termini e nei modi
previsti dall’Art. 118 del T. U. B.
Ai fini del computo del T.A.E.G. abbiamo
ipotizzato i seguenti elementi
Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell’importo totale del - Affidamento di € 75.000,00;
credito.
- Tasso di interesse
14,50%
- Commissione di messa a disposizione fondi
Il TAEG consente al consumatore di confrontare (C.M.F.)
2% annuo
le varie offerte.
Spese annue comunicazioni inviate: € 14,00
- Oneri fiscali: potendo il cliente scegliere tra
la tassazione a regime ordinario e l’imposta
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sostitutiva ex. art.17 DPR. 601/1973,come
specificato nella successiva sezione “Costi”,
gli esempi sono stati calcolati utilizzando la
tassazione a regime ordinario, cioè:
• imposta di registro: € 200,00;
• imposta ipotecaria: € 3.000,00 (2% del
valore ipotecario di € 150.000,00).
- Recupero spese visure: come da fattura
visurista; nell’esempio abbiamo ipotizzato €
30,00, in quanto non quantificabili a priori.
Si è ipotizzato che l'importo totale del credito
sia prelevato per intero e per l'intera durata del
contratto. Inoltre, essendosi ipotizzato un affidamento a tempo indeterminato, il TAEG è
calcolato in base all'assunto che la durata del
credito sia pari a tre mesi in ossequio al Provvedimento del 28.03.2013 di Banca d'Italia.
Tuttavia, il TAEG varia a seconda dei costi
del conto corrente sul quale è acceso
l’affidamento: pertanto si riportano tanti
TAEG per quante sono le tipologie di conto
utilizzabili.
In particolare, i costi di gestione del conto da
includere nel TAEG devono garantire la rappresentatività dell’esempio, quindi l’ISC dei
conti sotto indicati (escluso i conti World –
Cittadini del mondo e ordinario giovani), è
calcolato come media dell’importo degli ISC
del singolo conto relativi a ciascuno dei profili
indicati da Banca d’Italia e valorizzati per
ogni conto nella successiva sezione “COSTI”
Inoltre, non potendo conoscere l’evoluzione
dei tassi per la durata dell’affidamento si è
ipotizzato che il tasso debitore rimanga immutato per tutta la durata del fido.
Fido in C/c World - Cittadini del mondo
(ISC C/c World- Cittadini del mondo € 30,20)
TAEG 22,56%
Fido in C/c Donna - c. ordinario famiglie
(ISC C/c Donna € 312,62) TAEG 22,99%
Fido in C/c Mongolfiera (ISC C/c Mongolfiera € 90,54)
TAEG 22,65%
Fido in C/ordinario giovani (ISC C/c ordinario giovani € 169,85)
TAEG 22,77%
Fido in C/ordinario pensionati (ISC C/c orAggiornato al 20/01/2017
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dinario pensionati € 219,35) TAEG 22,85%
Inoltre, incidono in modo rilevante sulla misura del T.A.E.G. i seguenti costi:
- Spese iscrizione/trascrizione garanzie e pubblicazione
privilegi:
come
da
nota
dell’Agenzia del Territorio
- Spese perizia o eventuali sopralluoghi nella
loro misura effettiva ad oggi non conosciute:
come da nota reclamata dal professionista incaricato;
- Commissione per erogazione a stato avanzamento lavori:
€ 250,00
- Spese per restrizione/sostituzione garanzia:
€ 250,00, oltre ad eventuali spese perizia reclamate dal tecnico;
-Tasso extrafido:
maggiorazione di 3 punti percentuali rispetto
al tasso di stipula.
- Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.):
(viene applicata per ogni utilizzo di somme
oltre il imiti dell’importo totale del credito in
caso di saldo passivo complessivo superiore a
1.000,00 euro e di durata superiore ai 7 giorni
consecutivi, verificatosi più di una volta
nell’arco di ogni trimestre) € 20,00
- Spese per certificazione:
- residuo debito
€ 50,00
- assenso cancellazione ipoteca
€ 300,00
- assenso annullamento vincolo assicurativo
in nostro favore
€ 100,00
- Spese rinnovo ipoteca:
€ 300,00
- Pagamento per conto del cliente di eventuali
premi arretrati di assicurazione incendio (oltre
eventuali interessi):
€ 50,00
- Eventuale rimborso dei costi vivi reclamati
da terzi nella loro misura effettiva,
al momento non quantificabili, per
l’accertamento delle proprietà immobiliari;
- Spese per mancato perfezionamento di pratiche di affidamento deliberate, su richiesta doAggiornato al 20/01/2017
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Costi
cumentata del cliente, e non perfezionate dallo
stesso:
Fino a € 50.000,00:
€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 75.000,00:
€ 200,00
Commissione di messa a disposizione fondi
(CMF):
2,00% annuo
(con addebito trimestrale)
Tasso extrafido: maggiorazione di 3 punti
percentuali rispetto al tasso di stipula.
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.):
€ 20,00
(viene applicata per ogni utilizzo di somme
oltre i limiti dell’importo totale del credito in
caso di saldo passivo complessivo superiore a
€ 1.000,00 e di durata superiore ai 7 giorni
consecutivi, verificatosi più di una volta
nell’arco di ogni trimestre)
- Spese tenuta conto corrente (I.S.C.)
• c/c giovani World - Cittadini del mondo:
€ 30,20
• c/c ordinario giovani:
€ 169,85
• c/c donna bassa operatività:
€ 284,75
• c/c donna media operatività:
€ 327,40
• c/c donna elevata operatività:
€ 325,70
• c/c pensionati Mongolfiera bassa operatività
€ 69,94
• c/c pensionati Mongolfiera media operatività
€ 111,13
• c/c ordinario pensionati bassa operatività
€ 189,75
• c/c ordinario pensionati bassa operatività
€ 248,94
Spese notarili: come da parcella notarile
Spese iscrizione/trascrizione garanzie e pubblicazione
privilegi:
come
da
nota
dell’Agenzia del Territorio
Spese perizia o eventuali sopralluoghi: come
da nota reclamata dal professionista incaricato
Spese comunicazioni inviate al beneficiario:
€ 3,50
Commissione per erogazione a stato avanzamento lavori:
€ 250,00
Polizza Infortuni clientela:
€ 16,00
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Spese mancata stipula:
€ 100,00
Spese per restrizione/sostituzione garanzia:
€ 250,00, oltre ad eventuali spese perizia reclamate dal tecnico
Spese per certificazione:
- residuo debito
€ 50,00
- assenso cancellazione ipoteca
€ 300,00
- assenso annullamento vincolo assicurativo
in nostro favore
€ 100,00
Spese rinnovo ipoteca:
€ 300,00
Pagamento per conto del cliente di eventuali
premi arretrati di assicurazione incendio (oltre
eventuali interessi):
€ 50,00
Oneri fiscali: si può scegliere tra le seguenti
tassazioni:
- Imposta sostitutiva di cui all’art.17 del
Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25%
dell’importo del mutuo, oppure pari al
2% in caso di acquisto/ ristrutturazione/costruzione seconda casa);
- Regime ordinario:
Imposta di registro (in misura di legge, per iscrizione ipotecaria);
Imposta ipotecaria (in misura di legge
per iscrizione ipotecaria, da conteggiarsi sul valore dell’ipoteca iscritta di
regola per il doppio del capitale mutuato);
Imposta di bollo (in misura di legge,
solo per regolamenti per cassa).
Eventuale rimborso dei costi vivi reclamati da
terzi, al momento non quantificabili, per
l’accertamento delle proprietà immobiliari.
Spese per mancato perfezionamento di pratiche di affidamento deliberate, su richiesta documentata del cliente, e non perfezionate dallo
stesso:
Fino a € 50.000,00:
€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 75.000,00:
€ 200,00
Condizioni in presenza delle quali i costi posso- I costi potranno variare, con decisione unilateno essere modificati
rale della banca, qualora sussista un giustificato motivo (ad esempio variazione delle condizioni di mercato o deterioramento delle condizioni economiche del cliente) nei termini e nei
modi previsti dall’Art. 118 del TUB.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
- Tasso di mora su interessi scaduti: pari tasso
debitore annuo (su fido/extrafido/assenza di
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fido).
• Giorni di franchigia applicazione tasso di
mora su interessi scaduti:
5 giorni
Interessi applicati sugli interessi debitori divenuti esigibili (interessi corrispettivi di fido
e/o di sconfinamento), qualora il cliente non
provveda al pagamento di questi ultimi alla
data di avvenuta esigibilità (così come previsto da Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, Presidente del CICR del 3 agosto 2016, n. 343).
L’esigibilità dell’interesse debitore viene a
determinarsi:
• Il 1° marzo successivo al periodo di liquidazione (1/1 – 31/12 di ciascun esercizio)
per i rapporti in essere;
• Alla data di effettiva estinzione del rapporto di riferimento.
L’interesse di mora decorre tra la data di esigibilità sopra definita e l’effettivo regolamento del debito maturato.
La Banca tiene conto, ai sensi della legge
sull’usura, del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalle normative in vigore.
4.
Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito
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Il rimborso delle somme avviene su richiesta
scritta della Banca con le modalità di seguito
indicate, con la precisazione che al Cliente
consumatore può essere richiesto in qualunque momento il rimborso del credito, ferma
restando la durata minima prevista nella sezione “durata del contratto di credito” ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, con il preavviso di 15 giorni ferma restando la durata minima di cui sopra. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 cod.
civ., ovvero sussista altro giustificato motivo,
la Banca può recedere senza preavviso dandone comunicazione al Cliente, a prescindere
dalla predetta durata minima.
Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al
Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 1186 cod. civ. (decadenza dal termine).
Con le modalità e gli effetti di cui sopra, la
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Banca può ridurre l'ammontare della somma
messa a disposizione del Cliente, ovvero sospenderne l'ulteriore utilizzo.
Ferma restando la durata minima, il Cliente ha
analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte,
tasse ed ogni altro accessorio, con la precisazione che – fermo restando il preavviso di 15
giorni - il solo Cliente consumatore sarà tenuto all'immediato pagamento di quanto dovuto
dopo aver ricevuto la richiesta scritta di rimborso della Banca.
Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento, la Banca, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio a norma dell'art. 120 bis del Testo Unico
Bancario, chiede al Cliente il rimborso spese
sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del
recesso.
In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito
concesso anche per quanto riguarda gli assegni emessi prima del recesso e non ancora addebitati sul conto.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la
Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza
convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di
credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito
oltre il limite dell'apertura di credito non
comporta l'aumento di tale limite.
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito
dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto, se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa
comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza.
Periodo di validità dell’offerta
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Prima della conclusione del contratto, la banca valuta il merito creditizio del Cliente consumatore sulla base di informazioni adeguate,
se del caso fornite dal consumatore stesso, e,
ove necessario, ottenute consultando banche
dati pertinenti (CRIF e Centrale dei rischi),
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Informazione valida per 30 giorni dalla consegna del presente modulo.
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RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito
l’inoltro a mezzo:
1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: [email protected];
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected];
4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo
da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la
banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca
per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821,
sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario
Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).
Data _____________
timbro e firma della filiale
Dichiaro di aver ricevuto copia della presente informativa
Data_____________
Aggiornato al 20/01/2017
firma del cliente
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