cessione d`azienda

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cessione d`azienda
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
CESSIONE
D’AZIENDA
Lineamenti generali
La cessione d’azienda può assumere molteplici
configurazioni in relazione agli obiettivi che si propongono
le parti (cessione dell’intera azienda o di un ramo,
istituzione di nuove società o conferimento in società
esistenti),
• La Cessione per vendita – si risolve nel trasferimento del
capitale netto investito (ovvero del pacchetto di quote o
azioni) verso corrispettivo in denaro;
• La Cessione per apporto - conferimento di tutto o parte
del complesso aziendale al fine di attuare specifiche
strategie.
Inquadramento giuridico
 L’Azienda è costituita da un complesso di risorse
(tecniche, finanziarie, umane) coordinato per
raggiungere un risultato economico. La disciplina del
trasferimento d’azienda, prescinde dall’esistenza di
tale risultato configurandosi come cessione di un
complesso organizzato ancorché non avviato
Forma del contratto
 Il negozio di trasferimento dev’essere provato per
iscritto. Qualora l’atto di cessione preveda il
trasferimento di beni assoggettati a specifiche forme
ad substantiam, queste devono essere osservate.
 A norma dell’art. 2566 c.2 del C.C., i contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda, devono essere registrati
entro venti giorni presso il Registro delle imprese
della CCIAA competente, oltre che presso l’Ufficio
territoriale dell’Ade competente.
Divieto di concorrenza
Art. 2557 C.C.
 Il cedente deve astenersi dall’attivare iniziative
imprenditoriali che per oggetto, ubicazione o altre
circostanze, siano idonee a qualificarsi come
concorrenti rispetto all’attività dismessa.
 Tale divieto ha la durata di 5 anni.
 Qualsiasi clausola tendente ad imporre una durata
maggiore si ha per non apposta,
Successione nei contratti
Art. 2558 C.C.
 Salvo diverso accordo, il cessionario subentra nei
contratti in corso di esecuzione che non abbiano
carattere personale.
Continuità dei rapporti di lavoro
 Il trasferimento d’azienda non è idoneo, di per sé, a
configurare un giustificato motivo di licenziamento,
pertanto, qualora l’alienante non abbia provveduto a
recedere, il contratto di lavoro continua con
l’acquirente.
Successione nei crediti ed accollo dei debiti Art.
2559 C.C.
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La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione
del trasferimento.
In ogni atto di trasferimento di azienda o ramo d’azienda, si presenta un elemento sostanziale che consiste nel
valutare l’esito futuro di crediti e debiti contratti dal cedente e riferibili all’insieme dei beni trasferiti.
La clausola che frequentemente viene apposta nei contratti e nella quale si afferma che crediti e debiti maturati
dal cedente fino al momento del trasferimento restano connessi alla posizione del cedente stesso, ha valore,
ovviamente, solo tra le parti e non vincola, in presenza di diversa previsione normativa, i soggetti terzi. Ora
mentre per i crediti l’art.2559 c.c. stabilisce il principio per cui la cessione dei crediti, connessi all’azienda
oggetto di trasferimento, ha efficacia nei confronti dei terzi a far data dall’iscrizione dell’atto di cessione al
Registro Imprese, diversa è la regola che presidia il trasferimento dei debiti, ex art.2560 del c.c.. (L'alienante
non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che
i creditori vi hanno consentito). Ragioni di tutela dei terzi, infatti, impongono al legislatore di statuire la “non
liberazione” del cedente per i debiti eventualmente trasferiti all’acquirente, ma nel contempo attrae a
responsabilità solidale anche l’acquirente, limitando però detta responsabilità a quei debiti che compaiono nei
libri contabili.
Se poi l’attenzione si sposta sui debiti di carattere tributario, è facile immaginare che il Fisco benefici di una
tutela maggiore rispetto a quella del normale creditore e, in effetti, l’art.14 del D.Lgs. n.472/1997 stabilisce un
sistema di corresponsabilità di significativa rilevanza che dovrebbe indurre ogni acquirente d’azienda ad un
attento esame della posizione tributaria del cedente prima di avventurarsi nell’acquisto.
In materia di responsabilità dell’acquirente l’azienda per i debiti tributari del cedente vige la regola speciale
dettata dall’art.14 del D.Lgs. n.472/1997, sulla cui applicazione concreta è intervenuta una sentenza della Corte
di Cassazione. La garanzia per l’acquirente dell’azienda di non dover rispondere dei debiti tributari del
cedente, è legata al ricevimento del certificato di assenza di “carichi pendenti” di natura tributaria.
La cessione d’azienda e l’imposizione diretta
 L’aspetto maggiormente significativo, in tema di cessione
d’azienda è costituito dal trattamento fiscale delle
plusvalenze.
 La norma tributaria distingue, a tale proposito, il caso di
cessione di impresa individuale da quello concernente la
cessione di azienda organizzata in forma societaria.
 Nell’ambito della cessione dell’impresa individuale se si
tratta di:
vendita dell’unica azienda posseduta;
vendita di un ramo d’azienda;
vendita di azienda posseduta da almeno tre anni;
vendita d’azienda posseduta da più di cinque anni.
Forme di tassazione
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Ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione di azienda, si possono individuare diverse possibilità:
i) concorso integrale al reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui viene stipulato l’atto di cessione;
ii) possibilità di rateizzare il concorso della la plusvalenza al reddito d’impresa in cinque rate costanti (art. 86, co. 4, D.P.R.
917/1986);
iii) tassazione separata (art. 17, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986) al verificarsi di determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
iv) concorso alla formazione dei redditi diversi, nelle fattispecie di cui all’art. 67, co. 1, lett. h) e h) bis.
La “rateizzazione” della plusvalenza - Ai sensi del comma 4, art. 86, del Tuir, se l’azienda ceduta risulta posseduta da
almeno 3 anni, il cedente può scegliere di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta ed, in
particolare, la “rateizzazione” è ammesso su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta, fermo restando che ciascuna
“quota annuale” deve essere pari alle altre (quote costanti). La scelta dell’opzione avviene in fase dichiarativa.
La possibilità di “rateizzare” la plusvalenza è preclusa nel caso in cui oggetto di cessione sia l’unica azienda
dell’imprenditore individuale, in quanto verrebbe a mancare in capo al cedente la qualifica di imprenditore, nonché la
titolarità di quel reddito di impresa nell’ambito del quale dovrebbero essere allocate le quote di plusvalenza “rinviate” ai successivi
periodi di imposta (C.M. 320/E/1997).
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La tassazione separata - L’art. 17, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986, sancisce che se il cedente è una persona fisica e ricorrendone i
presupposti previsti dall'art. 17 del T.U.I.R., è possibile tassare separatamente la plusvalenza.
In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. g) prevede la tassazione separata per le plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni.
Riguardo alle modalità di tassazione separata, l'art. 21, comma 1, del Tuir, stabilisce che l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.
La plusvalenza tra i redditi diversi - Qualora il soggetto che cede in complesso aziendale non eserciti attività di impresa, la
plusvalenza realizzata con a cessione dell’azienda è assoggettata a tassazione nel diverso ambito dei redditi diversi.
La cessione d’Azienda e l’IVA
 La cessione d’azienda, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, non è considerata Cessione di Beni ed è
pertanto esclusa dal campo di applicazione
dell’imposta ai sensi dell’art. 2 Co. 2, b) del D.P.R.
633/72.
 Il corrispettivo della cessione non costituisce materia
imponibile, ma nella dichiarazione finale deve
tenersi conto dell’imposta dovuta a seguito di
destinazione al consumo personale dei beni rimasti
invenduti (autoconsumo).
La cessione d’azienda e l’Imposta di Registro
 Sono
assoggettate all’imposta proporzionale di
registro le cessioni che hanno ad oggetto aziende e
rami di aziende.
 La base imponibile è costituita dal valore
dell’azienda, compreso l’avviamento.
 L’imposta di registro è il 3%, però se all’interno del
ramo d’azienda ci sono terreni, immobili e fabbricati,
le aliquote sono differenti per:
terreni e fabbricati.
RILEVAZIONI CONTABILI
 L’operazione di trasferimento dell’attività e di accollo
delle passività prevede lo sviluppo di alcune
rilevazioni contabili che si dividono in:
 Scritture in capo al cedente;
 Scritture il capo al cessionario.
SCRITTURE IN CAPO AL CEDENTE
 Scritture di assestamento e chiusura conti;
 Determinazione delle componenti patrimoniali non
suscettibili di trasferimento;
 Determinazione del bilancio di cessione con distinta
evidenziazione del valore di avviamento e del prezzo
di trasferimento;
 Scritture relative al prezzo pattuito, e all’imposta sul
reddito del periodo (comprensivo della plusvalenza
eventualmente realizzata).
SCRITTURE DEL CESIONARIO
 Rilevazione dei conti accesi alle attività acquisite e
alle passività accollate assegnando i valori di carico
(importo da atto di cessione);
 Scritture relative al pagamento dell’imposta di
registro e delle spese di cessione;
 Scritture relative al regolamento della cessione
(pagamento del prezzo);
 Imputazione a conto economico di eventuali costi
sospesi (rimanenze, risconti, ecc.),
METODI DI VALUTAZIONE
 Si tratta di strumenti operativi idonei ad assicurare uno
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strumento di supporto alla determinazione del valore di
cessione. A questo scopo, oltre alla struttura dell’azienda
considerando i beni trasferiti, e tenendo conto dell’andamento
del fatturato dell’azienda, si possono considerare fra gli altri
i seguenti fattori:
Qualità del prodotto;
Affidabilità delle consegne;
Reputazione dell’impresa;
Qualità professionale della manodopera;
Immagine del marchio;
Tecniche di produzione;
Canali di distribuzione, ecc.;
AVVIAMENTO
 Uno dei fattori discriminanti, in tema di valutazione
d’azienda, è senz’altro costituito dall’opportunità di
considerare il valore dell’avviamento. Quest’ultimo
esprime il grado di coordinazione di un insieme di
beni tra loro collegati da un nesso di funzionalità e
combinati in modo da garantire la formazione di
flussi reddituali ritenuti congrui in relazione ad un
atteso tasso di rendimento.
AVVIAMENTO
 L'avviamento viene riconosciuto dagli uffici fiscali
secondo quanto è dichiarato dalle parti; se il suo
valore è incerto, però, si ricorre a criteri
convenzionali: in particolare, alla redditività media
degli ultimi tre periodi di imposta moltiplicata per la
media dei ricavi accertati o dichiarati dei medesimi
periodi di imposta, e ulteriormente moltiplicata per
il coefficiente 3 o per il coefficiente 2 (in caso di
«svantaggio», nei termini sopra esposti).
Determinazione dell’Avviamento
Esempio
Anni
Ricavi
%
Redditività
Anno
trasferiment
o
2015
Triennio
di
verifica
2014
80.000,00
4,00%
2013
150.000,00
6,00%
2012
250.000,00
7,00%
Media
Ricavi
Media
Redditività
Coefficient
e
Avviament
o
160.000,00
5,67%
3
27.216,00