cessione d`azienda
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE D’AZIENDA Lineamenti generali La cessione d’azienda può assumere molteplici configurazioni in relazione agli obiettivi che si propongono le parti (cessione dell’intera azienda o di un ramo, istituzione di nuove società o conferimento in società esistenti), • La Cessione per vendita – si risolve nel trasferimento del capitale netto investito (ovvero del pacchetto di quote o azioni) verso corrispettivo in denaro; • La Cessione per apporto - conferimento di tutto o parte del complesso aziendale al fine di attuare specifiche strategie. Inquadramento giuridico L’Azienda è costituita da un complesso di risorse (tecniche, finanziarie, umane) coordinato per raggiungere un risultato economico. La disciplina del trasferimento d’azienda, prescinde dall’esistenza di tale risultato configurandosi come cessione di un complesso organizzato ancorché non avviato Forma del contratto Il negozio di trasferimento dev’essere provato per iscritto. Qualora l’atto di cessione preveda il trasferimento di beni assoggettati a specifiche forme ad substantiam, queste devono essere osservate. A norma dell’art. 2566 c.2 del C.C., i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere registrati entro venti giorni presso il Registro delle imprese della CCIAA competente, oltre che presso l’Ufficio territoriale dell’Ade competente. Divieto di concorrenza Art. 2557 C.C. Il cedente deve astenersi dall’attivare iniziative imprenditoriali che per oggetto, ubicazione o altre circostanze, siano idonee a qualificarsi come concorrenti rispetto all’attività dismessa. Tale divieto ha la durata di 5 anni. Qualsiasi clausola tendente ad imporre una durata maggiore si ha per non apposta, Successione nei contratti Art. 2558 C.C. Salvo diverso accordo, il cessionario subentra nei contratti in corso di esecuzione che non abbiano carattere personale. Continuità dei rapporti di lavoro Il trasferimento d’azienda non è idoneo, di per sé, a configurare un giustificato motivo di licenziamento, pertanto, qualora l’alienante non abbia provveduto a recedere, il contratto di lavoro continua con l’acquirente. Successione nei crediti ed accollo dei debiti Art. 2559 C.C. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento. In ogni atto di trasferimento di azienda o ramo d’azienda, si presenta un elemento sostanziale che consiste nel valutare l’esito futuro di crediti e debiti contratti dal cedente e riferibili all’insieme dei beni trasferiti. La clausola che frequentemente viene apposta nei contratti e nella quale si afferma che crediti e debiti maturati dal cedente fino al momento del trasferimento restano connessi alla posizione del cedente stesso, ha valore, ovviamente, solo tra le parti e non vincola, in presenza di diversa previsione normativa, i soggetti terzi. Ora mentre per i crediti l’art.2559 c.c. stabilisce il principio per cui la cessione dei crediti, connessi all’azienda oggetto di trasferimento, ha efficacia nei confronti dei terzi a far data dall’iscrizione dell’atto di cessione al Registro Imprese, diversa è la regola che presidia il trasferimento dei debiti, ex art.2560 del c.c.. (L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito). Ragioni di tutela dei terzi, infatti, impongono al legislatore di statuire la “non liberazione” del cedente per i debiti eventualmente trasferiti all’acquirente, ma nel contempo attrae a responsabilità solidale anche l’acquirente, limitando però detta responsabilità a quei debiti che compaiono nei libri contabili. Se poi l’attenzione si sposta sui debiti di carattere tributario, è facile immaginare che il Fisco benefici di una tutela maggiore rispetto a quella del normale creditore e, in effetti, l’art.14 del D.Lgs. n.472/1997 stabilisce un sistema di corresponsabilità di significativa rilevanza che dovrebbe indurre ogni acquirente d’azienda ad un attento esame della posizione tributaria del cedente prima di avventurarsi nell’acquisto. In materia di responsabilità dell’acquirente l’azienda per i debiti tributari del cedente vige la regola speciale dettata dall’art.14 del D.Lgs. n.472/1997, sulla cui applicazione concreta è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione. La garanzia per l’acquirente dell’azienda di non dover rispondere dei debiti tributari del cedente, è legata al ricevimento del certificato di assenza di “carichi pendenti” di natura tributaria. La cessione d’azienda e l’imposizione diretta L’aspetto maggiormente significativo, in tema di cessione d’azienda è costituito dal trattamento fiscale delle plusvalenze. La norma tributaria distingue, a tale proposito, il caso di cessione di impresa individuale da quello concernente la cessione di azienda organizzata in forma societaria. Nell’ambito della cessione dell’impresa individuale se si tratta di: vendita dell’unica azienda posseduta; vendita di un ramo d’azienda; vendita di azienda posseduta da almeno tre anni; vendita d’azienda posseduta da più di cinque anni. Forme di tassazione Ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione di azienda, si possono individuare diverse possibilità: i) concorso integrale al reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui viene stipulato l’atto di cessione; ii) possibilità di rateizzare il concorso della la plusvalenza al reddito d’impresa in cinque rate costanti (art. 86, co. 4, D.P.R. 917/1986); iii) tassazione separata (art. 17, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986) al verificarsi di determinati requisiti oggettivi e soggettivi. iv) concorso alla formazione dei redditi diversi, nelle fattispecie di cui all’art. 67, co. 1, lett. h) e h) bis. La “rateizzazione” della plusvalenza - Ai sensi del comma 4, art. 86, del Tuir, se l’azienda ceduta risulta posseduta da almeno 3 anni, il cedente può scegliere di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta ed, in particolare, la “rateizzazione” è ammesso su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta, fermo restando che ciascuna “quota annuale” deve essere pari alle altre (quote costanti). La scelta dell’opzione avviene in fase dichiarativa. La possibilità di “rateizzare” la plusvalenza è preclusa nel caso in cui oggetto di cessione sia l’unica azienda dell’imprenditore individuale, in quanto verrebbe a mancare in capo al cedente la qualifica di imprenditore, nonché la titolarità di quel reddito di impresa nell’ambito del quale dovrebbero essere allocate le quote di plusvalenza “rinviate” ai successivi periodi di imposta (C.M. 320/E/1997). La tassazione separata - L’art. 17, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986, sancisce che se il cedente è una persona fisica e ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 17 del T.U.I.R., è possibile tassare separatamente la plusvalenza. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. g) prevede la tassazione separata per le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni. Riguardo alle modalità di tassazione separata, l'art. 21, comma 1, del Tuir, stabilisce che l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti. La plusvalenza tra i redditi diversi - Qualora il soggetto che cede in complesso aziendale non eserciti attività di impresa, la plusvalenza realizzata con a cessione dell’azienda è assoggettata a tassazione nel diverso ambito dei redditi diversi. La cessione d’Azienda e l’IVA La cessione d’azienda, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non è considerata Cessione di Beni ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 Co. 2, b) del D.P.R. 633/72. Il corrispettivo della cessione non costituisce materia imponibile, ma nella dichiarazione finale deve tenersi conto dell’imposta dovuta a seguito di destinazione al consumo personale dei beni rimasti invenduti (autoconsumo). La cessione d’azienda e l’Imposta di Registro Sono assoggettate all’imposta proporzionale di registro le cessioni che hanno ad oggetto aziende e rami di aziende. La base imponibile è costituita dal valore dell’azienda, compreso l’avviamento. L’imposta di registro è il 3%, però se all’interno del ramo d’azienda ci sono terreni, immobili e fabbricati, le aliquote sono differenti per: terreni e fabbricati. RILEVAZIONI CONTABILI L’operazione di trasferimento dell’attività e di accollo delle passività prevede lo sviluppo di alcune rilevazioni contabili che si dividono in: Scritture in capo al cedente; Scritture il capo al cessionario. SCRITTURE IN CAPO AL CEDENTE Scritture di assestamento e chiusura conti; Determinazione delle componenti patrimoniali non suscettibili di trasferimento; Determinazione del bilancio di cessione con distinta evidenziazione del valore di avviamento e del prezzo di trasferimento; Scritture relative al prezzo pattuito, e all’imposta sul reddito del periodo (comprensivo della plusvalenza eventualmente realizzata). SCRITTURE DEL CESIONARIO Rilevazione dei conti accesi alle attività acquisite e alle passività accollate assegnando i valori di carico (importo da atto di cessione); Scritture relative al pagamento dell’imposta di registro e delle spese di cessione; Scritture relative al regolamento della cessione (pagamento del prezzo); Imputazione a conto economico di eventuali costi sospesi (rimanenze, risconti, ecc.), METODI DI VALUTAZIONE Si tratta di strumenti operativi idonei ad assicurare uno strumento di supporto alla determinazione del valore di cessione. A questo scopo, oltre alla struttura dell’azienda considerando i beni trasferiti, e tenendo conto dell’andamento del fatturato dell’azienda, si possono considerare fra gli altri i seguenti fattori: Qualità del prodotto; Affidabilità delle consegne; Reputazione dell’impresa; Qualità professionale della manodopera; Immagine del marchio; Tecniche di produzione; Canali di distribuzione, ecc.; AVVIAMENTO Uno dei fattori discriminanti, in tema di valutazione d’azienda, è senz’altro costituito dall’opportunità di considerare il valore dell’avviamento. Quest’ultimo esprime il grado di coordinazione di un insieme di beni tra loro collegati da un nesso di funzionalità e combinati in modo da garantire la formazione di flussi reddituali ritenuti congrui in relazione ad un atteso tasso di rendimento. AVVIAMENTO L'avviamento viene riconosciuto dagli uffici fiscali secondo quanto è dichiarato dalle parti; se il suo valore è incerto, però, si ricorre a criteri convenzionali: in particolare, alla redditività media degli ultimi tre periodi di imposta moltiplicata per la media dei ricavi accertati o dichiarati dei medesimi periodi di imposta, e ulteriormente moltiplicata per il coefficiente 3 o per il coefficiente 2 (in caso di «svantaggio», nei termini sopra esposti). Determinazione dell’Avviamento Esempio Anni Ricavi % Redditività Anno trasferiment o 2015 Triennio di verifica 2014 80.000,00 4,00% 2013 150.000,00 6,00% 2012 250.000,00 7,00% Media Ricavi Media Redditività Coefficient e Avviament o 160.000,00 5,67% 3 27.216,00