Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della
Transcript
Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della
SERVIZ I AM BIENT E – PO L IT ICHE ENERG ET ICHE Circolare n. 42 del 04/09/2013 SC-fa Ambiente ANNO 2013 p ag . 75 Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della Commissione UE che stabilisce quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (l’espressione in inglese è “end of waste”), ma le novità inserite in questo Regolamento entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2014 . Rottami di rame Regolamento UE 715/2013. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si tratta del Regolamento 715/2013/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 luglio 2013, in base al quale i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione da parte del produttore ad un altro detentore, gli stessi rottami soddisfino una serie di condizioni relative a: - caratteristiche per l’utilizzabilità dei rottami/rifiuti (es. i rottami non devono contenere PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche; devono essere esenti da olii, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento, etc.); - requisiti qualitativi dei rottami ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini del loro utilizzo in impianti di fusione, raffinazione o produzione di altri metalli; - dichiarazione di conformità e adozione di un sistema di gestione da parte del produttore del rottame. Il limite della presenza di materiali estranei nei rottami ottenuti dall’operazione di recupero, ritenuto “sicuro” dal punto di vista ambientale è stato fissato al 2%. Questo Regolamento “end of waste” per i rottami di rame è il terzo emesso dalla UE, dopo il Regolamento 333/2011/UE inerente i rottami ferrosi (applicabile dal 9 ottobre 2011) e quello sui rottami vetrosi n. 1179/2012/UE (applicabile dall’11 giugno 2013).