Gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari consiliari. La

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Gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari consiliari. La
Gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari consiliari.
La Corte dei Conti, Sezioni riunite, con la sentenza n. 30/2014/QM, enuncia il seguente principio di
diritto: “non è attivabile il giudizio di conto nei confronti dei Presidenti dei Gruppi consiliari
regionali relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati secondo le norme regionali attuative
della legge 6 dicembre 1973, n. 853”.
Questa è la soluzione data dal giudice contabile alla questione di massima deferita alle Sezioni
riunite “se sia attivabile alla luce dei principi recati dall’articolo 122 Cost. e delle nuove disposizioni
dettate dall’articolo 1, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.
213, il giudizio di conto relativamente ai fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari regionali.”
Quadro legislativo di riferimento
Prima di addivenire a quanto rilevato dalle Sezioni riunite si precisa che il giudizio di conto è
previsto e disciplinato dall’art. 441 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.
n. 1214/1934, dall’art. 742 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923, e dagli artt.
1783 e 6104 del r.d. n. 827/1924, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato.
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Art. 44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214/1934
“La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti
incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e
materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi
attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di
leggi speciali”.
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Art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923
“Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme
dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di
materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei
rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della
gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono
gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.”
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Art.178 del r.d. n. 827/1924, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato
“Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna
amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore,
eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono
loro affidati dal ministro delle finanze (115) o dal direttore generale del tesoro;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i
servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di
generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di
qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti
anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”.
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Art. 610 del r.d. n. 827/1924, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato
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La normativa esaminata dalle Sezioni riunite riguarda oltre la disciplina del giudizio di conto, la
legge 6 dicembre 1973, n. 853 relativa all’autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario, tenuto anche conto sia della cd. immunità dei consiglieri regionali
prevista dall’art. 122 della Costituzione, sia della nuova disciplina della legge 213/2012 recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, di conversione del
d.l. 174/2012.
La soluzione alla questione di massima data dal giudice contabile e contenuta nella sentenza n. 30 del
2014, tiene conto delle indicazioni e degli elementi chiarificatori forniti dalla recente sentenza della
Corte costituzionale n. 39 del 2014, di cui si dirà nel proseguo di tale scritto.
Le Sezioni riunite per giungere all’enunciazione del principio su citato sviluppano plurime
tematiche, in particolare si soffermano su:
A)
natura giuridica dei Gruppi consiliari.
Su tale natura non c’è un univoco orientamento giurisprudenziale, infatti per la Corte costituzionale
i Gruppi sono organi del Consiglio composti dai consiglieri eletti che si organizzano all’interno
dell’Assemblea consiliare per svolgere adeguatamente i propri compiti. Trattasi di organi
caratterizzati da una peculiare autonomia, in quanto espressione dei partiti o delle correnti politiche
che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari
all’elezione dei consiglieri; essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e
all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le
diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che
costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica (sentenze nn. 1130/1988 e 187/1990).
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 39/2014, ha ribadito che i Gruppi consiliari vanno
qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero
come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio.
“Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme
dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico
denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi
attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono
rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.
Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i
funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti
periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.
Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza
nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto,
l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte
medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto per i conti giudiziali è stabilito
dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800”.
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Stessa qualificazione è data dalle Sezioni unite della Cassazione, che considerano i Gruppi
consiliari regionali organi delle Regioni, per cui il rapporto di lavoro al loro interno riveste la natura
di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di
diritto privato. In particolare, “i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione
dei partiti o delle correnti politiche in esso rappresentati e che, in quanto tali, godono di una
particolare autonomia in funzione dell'attività dell' assemblea” (sentenza n. 609/1999).
Di opposto orientamento il Consiglio di Stato, il quale ha affermato che i Gruppi consiliari
regionali, al pari dei Gruppi parlamentari, si propongono come formazioni associative a carattere
politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell’ambito del Consiglio
regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e
avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del Consiglio regionale e della
Regione nel suo complesso, per cui ha escluso che il rapporto lavorativo nell’ambito del gruppo
consiliare regionale potesse essere considerato di pubblico impiego con la Regione (sentenza n.
932/1992).
Sull’argomento si è espressa anche la Cassazione penale, la quale, nell’individuare la natura
giuridica dei Gruppi consiliari, ha evidenziato una “realtà complessa e multiforme di aspetti
coesistenti di natura pubblica e privata per cui potrebbe sostenersi la natura giuridica bivalente” dei
gruppi, fermo restando che trattasi di “problematica, a lungo dibattuta in dottrina e in
giurisprudenza, senza essersi ancor oggi risolta in una definitiva reductio ad unum” (sentenza n.
49976/2012).
La Sezioni riunite della Corte dei conti considerano quest’ultima tesi, che afferma la presenza di
“aspetti coesistenti di natura pubblica e privata”, quella più aderente alla realtà, in quanto, a
prescindere dai casi minoritari dei gruppi misti o addirittura uninominali, di norma i Gruppi, nella
veste rappresentativa dei partiti, mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo,
quando partecipano all’attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono una funzione
pubblicistica.
B)
Controllo della Corte dei conti sui finanziamenti dei gruppi consiliari.
Come già segnalato, il giudice contabile per dare la soluzione alla questione di massima si sofferma
su quanto statuito dalla Corte costituzionale nella su menzionata sentenza n. 39 del 2014, che
attiene al giudizio di legittimità degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3,
comma 1, lett. e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promosso dalle
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, oltre che dalla Provincia autonoma di Trento,
definito con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014.
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Ma ai fini di cui è esame è di rilievo l’impugnazione dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 1 del d.l.
174/2012, che disciplinano il controllo della Corte dei conti sui finanziamenti dei Gruppi consiliari
e specificamente prevedono l’invio dei rendiconti delle singole Regioni, ivi compresi quelli dei
Gruppi consiliari, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, alla competente Sezione
regionale di controllo la quale, entro trenta giorni, deve deliberare sulla loro regolarità; decorso tale
termine si applica il principio del silenzio-assenso. Nel caso di riscontrate irregolarità la Sezione,
sempre entro trenta giorni, chiede la regolarizzazione del rendiconto, fissando un termine non
superiore a trenta giorni, fermo restando che la mancata regolarizzazione comporterà l’obbligo di
restituzione delle somme.
La Consulta ha chiarito che, con i commi impugnati, il legislatore statale ha inteso adeguare il
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, al duplice fine del
rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione europea, contestando il
presupposto errato delle ricorrenti che i parametri costituzionali (art. 116 Cost.), statutari e delle
relative norme di attuazione evocati rappresentassero le uniche fonti normative per la disciplina dei
controlli in parola. Le Regioni citate, per dimostrare la competenza esclusiva delle medesime
relativamente alla disciplina dei Gruppi consiliari regionali e dei relativi controlli, hanno richiamato
anche i parametri di cui agli artt. 117, 119, 127 della Costituzione, oltre che le norme statutarie e
regolamentari, allo scopo di evidenziare l’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della
Regione, ma la Corte ha ribadito la diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento
nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive sotto molteplici profili, fra cui, in tema di
controlli, l’impossibilità di estendere ai Consigli regionali l’eccezionale deroga, rispetto alla
generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, vigente nei confronti delle Camere
parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale.
In particolare, il Giudice delle leggi non ha ritenuto lesivo dell’autonomia regionale il comma 9
dell’art. 1 del citato decreto-legge 174/2012, il quale prevede che ciascun gruppo consiliare approvi
un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, al fine
di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità,
considerato che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte integrante del
rendiconto regionale e che il sindacato esterno della Corte dei conti assume, come parametro, la
conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza attraverso una analisi
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obbligatoria di tipo documentale, sull’effettivo impiego dei fondi, che non entra nel merito delle
scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi.
Diversamente, la Consulta ha ritenuto lesivi e pertanto ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
comma 10, primo e secondo periodo e del comma 11, primo periodo, dell’art. 1 del d.l. 174/2012
convertito in legge n. 213/2012, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del presidente della
Giunta e non nel presidente del Consiglio regionale nelle procedure ivi previste.
Invece è stato valutato immune da censure di costituzionalità il comma 11, ultimo periodo, dell’art.
1 del d.l. n. 174/2012, laddove introduce l’obbligo di restituzione, da parte dei Gruppi consiliari
regionali, delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti.
Infatti, contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse per il
successivo esercizio annuale, di cui è stata sancita l’illegittimità costituzionale, secondo la Corte
“l’obbligo di restituzione può infatti ritenersi principio generale delle norme di contabilità pubblica,
risultando esso strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro
pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni
istituzionali svolte dai Gruppi consiliari”. Per la Corte siffatto obbligo è circoscritto alle somme di
denaro ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di
omessa rendicontazione, poichè si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato
conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l’obbligo di restituzione
discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione e la restituzione risulta
riconducibile alla procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore con il d.l. 174/2012
ed attribuita alla Corte dei conti.
C)
Individuazione delle funzioni coperte da immunità espletate dai consiglieri e
conseguentemente anche dai gruppi consiliari, valutata l'immunità riconosciuta ai componenti del
Consiglio regionale dall'art. 122, comma 4, della Costituzione, il quale stabilisce che “i consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni”.
Sull’argomento il giudice contabile ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale tale
immunità non è assoluta, e di regola non copre le funzioni di mera amministrazione attiva, perché
secondo la Costituzione esse non rientrano nelle attribuzioni tipiche del Consiglio, bensì in quelle
della Giunta e del Presidente della Giunta regionale (art. 121, commi 3 e 4, Cost.), e costituiscono
estrinsecazione non già di autonomia costituzionale di organi rappresentativi, bensì di
discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, sentenze nn. 81/1975, 69/1985, 70/1985,
392/1999 e 289/1997). Infatti secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale il nucleo,
caratterizzante le attribuzioni del Consiglio regionale costituenti esplicazione di autonomia
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costituzionalmente garantita dall’art. 122 comma 4, è definito dall’art. 121, comma 2, che recita: “il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi”. In tale ottica, i Gruppi consiliari rappresentano diretta ed imprescindibile emanazione
del Consiglio regionale e si configurano, come precisato più volte dal Giudice delle leggi, quali
articolazioni necessarie dell’Assemblea consiliare, svolgendo in siffatta veste attività direttamente
ed esclusivamente strumentali rispetto all’esercizio di funzioni legislative intestate al Consiglio
regionale (vedi sentenze nn. 81/1975, 70/1985, 337/2009).
Pertanto se è vero che la funzione coperta da immunità è principalmente quella legislativa, è pur
vero però che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/1985, ha statuito che, anche se il nucleo
caratterizzante delle funzioni consiliari, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della
Costituzione, induca a considerare ad esso estranee, in via di principio, le funzioni di
amministrazione attiva, tuttavia può ritenersi che le attribuzioni costituzionalmente previste per i
Consigli regionali, coperte da immunità, non si esauriscano in quelle legislative, ma ricomprendano
anche quelle di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, tenuto conto del richiamo alle
"altre funzioni" conferite al Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi, secondo la locuzione accolta
dall’art. 121, comma 2, Cost.
Inoltre con le sentenze nn. 289/1997 e 392/1999, la Corte costituzionale afferma il fondamentale
principio che l’immunità garantita anche per le funzioni di natura amministrativa, assegnate al
Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, non è volta ad assicurare una
posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica solo in quanto intesa a preservare
da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia
dell'organo.
Tanto precisato è comunque utile ricordare che la Consulta ha sottolineato che l’art. 122 comma 4
della Costituzione, ha natura derogatoria, ed è quindi di stretta interpretazione, per cui ogni sua
dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità
della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la
cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell' art. 117,
secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 200/2008).
D)
Giudizio di conto.
La sentenza delle Sezioni riunite di cui è esame, analizza se i presidenti dei Gruppi consiliari
regionali sono tenuti o meno a rendere il conto giudiziale alla competente Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati secondo le norme
regionali attuative della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ovvero, in caso di inerzia, se sono o meno
assoggettabili al giudizio per resa di conto su richiesta della competente procura regionale della
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Corte dei conti, sulla base dell’art. 45 del r.d. n. 1214/1934, testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, che stabilisce: “la presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in
giudizio. Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della
competente sezione, da notificarsi dall'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto
nei casi: a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione del loro ufficio; b) di deficienze
accertate dall'amministrazione; c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per
regolamento”.
Sul punto la giurisprudenza del giudice contabile non manifestato un orientamento univoco.
Prima di approfondire la questione di cui è esame, alcune precisazioni sul giudizio di conto. Esso
mira alla pronuncia sulla conformità, alle norme di legge o di convenzioni, della gestione
dell'agente contabile. Quest'ultimo è il soggetto che gestisce beni pubblici per conto di
un’amministrazione pubblica (es. tesoriere, economo, consegnatario di beni, agente della
riscossione, art. 74 R.D. 2440/1923). L’agente contabile deve presentare alla propria
amministrazione il conto della propria gestione; l'amministrazione deve, poi, depositare il conto
presso la Corte. Con il deposito del conto presso la segreteria della Corte, l'agente è
automaticamente costituito in giudizio: si parla, al proposito, di giudizio necessario. Il conto
dell'agente contabile che l'amministrazione deve necessariamente depositare presso la Corte è
denominato conto giudiziale. Esso si differenzia, invece, dal conto c.d. amministrativo, per il quale
è sufficiente la presentazione del conto presso l'amministrazione per la quale il soggetto effettua la
gestione (es. funzionario delegato). Il giudizio di conto prevede un'istruttoria, condotta dal
magistrato relatore, che termina, in caso di regolarità, con una relazione con la quale propone il
discarico dell'agente; se anche il procuratore concorda (visto di regolarità), il presidente della
sezione emana un decreto di discarico, che chiude il giudizio. In caso contrario, la cognizione del
giudizio richiede la pronuncia dell'intera sezione e la causa viene iscritta al ruolo di udienza.
Relativamente al suddetto giudizio si ricorda che, con sentenza n. 292/2001 la Consulta, considerata
la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali,
ha precisato che l'autonomia organizzativa e contabile di cui i Consigli godono all'interno
dell'ordinamento regionale non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla
disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali. In
particolare, il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a
carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di
rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di
restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). L'obbligo di resa del conto e le eventuali
responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non concernono necessariamente attività
deliberative, come talune di quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di ordinatori
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della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e contabili che non si sostanziano nell'espressione di
voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero
nell'ambito della prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 122, comma 4, Cost..
Il deferimento della questione di massima alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale trae origine
proprio da un giudizio per resa di conto pendente presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio,
atteso che sulla questione circa l’accoglimento o non dell’istanza di resa di conto, la giurisprudenza
contabile, come innanzi detto, non ha un univoco orientamento.
Infatti con decreto n. 1/2012 la Sezione Lazio ha accolto l’istanza di resta di conto. In particolare la
Sezione ha premesso che, per garantire il funzionamento dei gruppi consiliari, il legislatore
nazionale è intervenuto in materia con la legge n. 853/1973, concernente la Autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, classificando, nell’ambito delle
spese generali del Consiglio, i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari quali uscite per
“Servizi degli organi statutari”, prevedendo, inoltre, negli artt. 1-3 che tale tipologia di stanziamenti
deve essere sorretta da leggi regionali; che il legislatore regionale ha previsto agli artt. 3 e 3-bis
della legge regionale Lazio n. 6/1973, la disciplina del finanziamento, nelle forme del contributo,
delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari della Regione Lazio, individuando specifiche
finalità ed oggetti di spesa. Tanto premesso, la Sezione ha accolto l’istanza di resa di conto, nel
periodo giugno 2010 - giugno 2012, presentata dalla Procura regionale nei confronti di un gruppo
consiliare della Regione Lazio, in persona del presidente pro-tempore, sussistendo i presupposti
giuridici per i quali il soggetto che maneggi denaro pubblico è tenuto alla resa del conto della sua
gestione, con particolare riguardo alla natura pubblica del Gruppo stesso, delle risorse finanziarie
gestite e dell’effettiva loro disponibilità, nonché all’obbligo di destinazione dei contributi percepiti
alle finalità fissate dalla legge.
Al contrario, con ordinanza n. 17/2013, la Sezione Piemonte ha respinto l’istanza per resa di conto
per gli esercizi dal 2003 al 2008 del procuratore regionale - secondo cui i presidenti pro-tempore di
ciascun Gruppo consiliare della Regione Piemonte ed i singoli consiglieri del gruppo misto
andavano considerati, in relazione ai contributi economici erogati a loro favore ai sensi della legge
regionale Piemonte n. 12/1972, agenti contabili della Regione in parola - “per difetto di attribuzione
in merito ai presupposti funzionali attinenti al suddetto giudizio di conto e carenza della figura
imprescindibile dell’agente contabile”. In accoglimento del reclamo del procuratore regionale, la
Sez. III d’appello, con decreto n. 14/2013, ha annullato tale ordinanza.
La Sezione d’appello ha premesso che l’obbligo di resa del conto giudiziale sussiste in ogni caso in
cui vi sia maneggio di denaro pubblico: più in particolare, sussiste quando, come si verifica nel caso
di specie, pubblici siano l’ente per il quale il soggetto agisce, il denaro utilizzato e le finalità
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perseguite. In particolare, poiché il denaro oggetto del pubblico contributo veniva erogato
personalmente al presidente di ciascun gruppo ed ai singoli componenti del gruppo misto, i predetti
soggetti, come osservato dalla Procura, avevano la diretta, immediata e personale disponibilità delle
somme e quindi il relativo maneggio, assumendo così la qualifica di agenti contabili, non inficiata
dall’addotta sussistenza dell’istituto dell’immunità ex art. 122, comma 4, della Costituzione.
Le Sezioni riunite evidenziano che i rendiconti amministrativi della gestione di denaro pubblico,
che costituiscono uno strumento di controllo interno all’Amministrazione, hanno natura totalmente
diversa dai conti giudiziali, disciplinati dagli articoli 44 del t.u. n. 1214/1934, 74 della legge di
contabilità dello Stato n. 2440/1923, 178 e 610 del r.d. n. 827/1924.
Le Sezioni riunite rilevano la distinzione, fornita dal dato normativo, fra l’obbligo di rendere il
conto giudiziale previsto dall’art. 610 del r.d. n. 827/1924, recante il Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e l’obbligo di rendere il
conto nei confronti della propria amministrazione da parte dei “funzionari delegati a pagare spese
sopra aperture di credito” ai sensi dell’art. 605 della legge di contabilità generale dello Stato n.
2440/1923. Ne consegue che in applicazione del comma 2 dell’art. 610 del r.d. n. 827/1924 e tenuto
conto del principio di non duplicazione e conseguente alternatività dei controlli della Corte, deve
essere escluso l’obbligo della resa del conto giudiziale per “i funzionari delegati a pagare spese
sopra aperture di credito”, i quali sono tenuti a rendere i loro conti ai sensi del su citato art. 60, cioè,
i rendiconti amministrativi nei confronti della propria amministrazione, considerato altresì che, alla
luce di tale principio, pur allorquando questi rendiconti amministrativi siano assoggettati al
controllo della Corte dei conti, da parte, ora, delle Sezioni regionali di controllo, non possono essere
anche oggetto di un giudizio di conto, dovendo ritenersi che i conti resi all’interno della propria
amministrazione, quali subconti amministrativi, non possano essere autonomamente oggetto di un
giudizio di conto, in quanto rifluenti (e ad esso allegati) nel rendiconto consuntivo annuale, già
assoggettato al controllo della Corte.
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Art. 60 legge n. 2440/1923 (Contabilità generale dello Stato).
“Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine
dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti
giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto
ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei
riscontri medesimi.
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e
termini stabiliti dai regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli
eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento,
fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.”
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Inoltre il giudizio di conto presuppone necessariamente la sussistenza della figura di agente
contabile. Dalla normativa citata ed in particolare dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato relativamente
alla individuazione degli agenti contabili), si rileva che nell’ambito degli enti pubblici, e,
nell’ambito delle autonomie locali, gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono
essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni
regolamentari interne di ciascuna amministrazione.
Specificamente per le Regioni, la legge n. 853 del 1973 (Autonomia contabile e funzionale dei
consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) garantisce la concreta effettività dei principi di
autonomia previsti dall’art. 122 della Costituzione, prevedendo nel bilancio della Regione, Titolo 1,
Sezione 1, Categoria “Servizi degli Organi Statutari”, l’apposita Rubrica da intestare alla
Presidenza del Consiglio regionale. L’articolo 2, n. 5, della fonte primaria in questione, indica
espressamente i contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari, i cui stanziamenti, a
mente del successivo art. 3, devono essere sorretti da leggi regionali. L’art. 5, infine, stabilisce che la
Presidenza del Consiglio regionale sottopone all’Assemblea consiliare, secondo le norme
contemplate dal Regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le
correlative risultanze finali sono incluse nel Rendiconto generale della Regione.
Pertanto dal dato normativo non è dato rinvenire alcuna disposizione che attribuisca la qualifica
di agente contabile ai Presidenti dei Gruppi consiliari, con conseguente obbligo degli stessi
di rendere il conto giudiziale alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e
la conseguente sottoposizione degli stessi alla giurisdizione della Corte dei conti per ciò che
riguarda il giudizio di conto, ma appare chiaro, al contrario, che nell’ambito della suddetta
autonomia contabile e funzionale, costituzionalmente tutelata, la rendicontazione dei descritti
contributi è rimessa esclusivamente al vaglio dell’Assemblea, secondo le norme del
Regolamento interno di questa.
Per altro l’affermazione secondo cui i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i singoli Consiglieri del
Gruppo Misto non possono essere reputati agenti contabili, ai fini della resa del conto trova
riscontro nella sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2001, nella quale il Giudice delle
leggi ha statuito che l’unico agente contabile della Regione, a parte i funzionari
amministrativi dell’Ente territoriale preposti a specifici servizi, è l’Istituto tesoriere, considerato che
“l’agente contabile è soggetto distinto dai componenti del Consiglio regionale e dai suoi organi
interni, ed affatto estraneo alle prerogative che assistono costoro”.
Quindi sebbene nell’ambito delle autonomie locali, gli agenti contabili siano figure sempre
tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla
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legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione, le Sezioni riunite
conclusivamente rilevano che nessuna disposizione normativa, statale o regionale, prevede
l’attribuzione della qualifica di agente contabile ai Presidenti dei Gruppi consiliari. Va però
precisato che ove i Presidenti dei Gruppi consiliari avessero maneggio diretto di denaro e
deviassero, nella relativa spendita, dai fini istituzionali ovvero ne facessero un uso personale, essi
sarebbero passibili di ordinaria chiamata in giudizio di responsabilità contabile, secondo le usuali
regole.
Infine con riguardo alla normativa introdotta dall’art. 1, comma 9 e seguenti, del d.l. n. 174/2012,
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che attiene all’esame del rendiconto annuale del
gruppo consiliare da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti, si richiama quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39, vale a dire che il rendiconto delle spese
dei Gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, e che il sindacato delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti deve ritenersi meramente documentale. Ne
consegue che anche in tali fattispecie il rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari, poiché già
assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 10 del citato art. 1 del d.l. n.
174/2012, non può ritenersi assoggettato alla modalità di rendicontazione giudiziale, per effetto del
richiamato principio di alternatività fra rendicontazione amministrativa e giudizio di conto;
principio di alternatività che trova riscontro nel fatto che costituendo il suddetto rendiconto delle
spese dei Gruppi consiliari parte necessaria del rendiconto regionale, ovvero un subconto del
rendiconto generale regionale è anch’esso assoggettato, nei limiti di compatibilità costituzionale, al
controllo sulla gestione (art. 3, comma 5, legge n. 20/1994; art. 7, comma 7, legge n. 131/2003; art.
1, commi 3 e 5, citato d.l. n. 174/2012), essenzialmente refertuale, oltre che al giudizio di
parificazione, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in quanto confluente
nel rendiconto generale e quindi non può essere autonomamente oggetto di un giudizio di conto.
Le Sezioni riunite, come su già detto, mostrano sulla base della vigente normativa che i rendiconti
amministrativi della gestione di denaro pubblico, costituenti uno strumento di controllo interno
all’Amministrazione, hanno natura totalmente diversa dai conti giudiziali, disciplinati dai citati
articoli 44 del t.u. n. 1214/1934, 74 della legge di contabilità dello Stato n. 2440/1923, 178 e 610
del r.d. n. 827/1924. Non vi è quindi interferenza tra il giudizio di conto innanzi la Sezione
giurisdizionale e l’esame del rendiconto innanzi la Sezione di controllo, di cui all’art. 1, comma 9
e segg. del d.l. n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213/2012, non essendo
ravvisabile alcun nesso fra due procedimenti svolti nell’esercizio delle diverse funzioni del
controllo e della giurisdizione.
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