Francesca Pirani 1 sono i costi per attrezzature durevoli.
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Francesca Pirani 1 sono i costi per attrezzature durevoli.
RENDICONTAZIONE DEI BENI INVENTARIABILI Francesca Pirani 1 Spoleto, 30 Marzo 2007 · Introduzione. [Innanzitutto bisogna premettere che poiché ancora non sono state predisposte le Linee Guida Finanziarie per il VII Programma Quadro, si ipotizza che rimangano valide quelle relative al VI Programma Quadro]. Per l’Unione Europea fra le categorie di costo ammesse a rendicontazione vi sono i costi per attrezzature durevoli. Per l’Unione Europea le attrezzature durevoli sono beni che non esauriscono la propria utilità dopo un utilizzo protratto per più anni per cui i benefici economici futuri relativi confluiranno nell’organizzazione e che sono considerati beni inventariabili dalla disciplina interna. In linea generale, parlando di beni inventariabili si fa riferimento a beni che vanno a costituire il patrimonio dell’Ateneo. All’interno dello Stato Patrimoniale i beni sono così suddivisi: Ö Immobilizzazioni immateriali BENI PATRIMONIALI: Ò Immobilizzazioni materiali Ø Ö Beni immobili Ø Beni mobili Immobilizzazioni finanziarie I beni considerati inventariabili sulla base della normativa applicabile agli Atenei sono le immobilizzazioni materiali. 1 Responsabile Ufficio Patrimonio, Ufficio Bilancio e Ufficio AcquistiEconomato Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 1 · Principi per la rendicontazione dei beni durevoli. Per i beni durevoli valgono i principi generali di rendicontazione, pertanto per essere considerati eleggibili i costi devono soddisfare le seguenti condizioni: ATTUALITA’. I costi devono essere attuali (costi reali), devono cioè corrispondere a quelli registrati nelle scritture contabili e nei documenti fiscali, devono essere identificabili e controllabili. ECONOMICITA’. I costi sono economici quando rispettano i principi della “corretta gestione”. L’economicità può essere considerata come la riduzione al minimo dei costi delle risorse per un’attività, fatta salva la qualità della stessa. NECESSARIETA’. I costi devono essere necessari per la realizzazione del progetto e devono essere direttamente inerenti ai contenuti e agli scopi previsti nel progetto stesso. ESSERE DETERMINATI IN ACCORDO CON GLI USUALI PRINCIPI CONTABILI DEL CONTRAENTE. I costi sono ammissibili se determinati nel rispetto della disciplina nazionale o interna, purché questa non sia in contrasto con la disciplina comunitaria. Tutte le organizzazioni devono tenere libri contabili e documentazione di supporto per giustificare i costi eleggibili di cui si chiede il rimborso. I documenti devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla fine del progetto. RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA TEMPORALE. I costi devono essere sostenuti durante il progetto. I “beni durevoli” sono rendicontabili anche se acquistati prima dell’inizio del progetto, purché il periodo di ammortamento non sia terminato. RISPETTARE IL PRINCIPIO DEL COSTO STORICO. I costi devono essere calcolati secondo il principio del costo storico. 2 · Regolamentazione degli Atenei in materia patrimoniale. La regolamentazione degli Atenei tratta la materia dei beni patrimoniali nell’ambito di due tipologie di documenti: 1. Regolamento dell’Inventario. 2. Regolamento della Contabilità EconomicoPatrimoniale2. Il Regolamento dell’Inventario individua i beni inventariabili e le modalità di gestione degli inventari. Il Regolamento della Contabilità EconomicoPatrimoniale contiene le tabelle delle aliquote d’ammortamento che vengono applicate ai beni patrimoniali 3 . · Quali sono i beni inventariabili. Per la gestione dell’inventario l’Università di Modena e Reggio Emilia si è dotata di un “ManualeRegolamento per la tenuta dell’inventario dei beni mobili” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2003 e ora in fase di revisione. In base all’art. 1 del Manuale, sono soggetti ad inventario i beni materiali, mobili e durevoli di proprietà dell’Ateneo. Un bene si definisce “materiale” quando ha una sua consistenza fisica; Un bene si definisce “mobile” quando tale consistenza fisica ne permette lo spostamento da un luogo all’altro senza pregiudizio della sua integrità4; 2 In base alla Legge 208/99, le Università devono adeguare il sistema di contabilità ed i bilanci ai contenuti della Legge 94/97. La Circolare del Ministero delle Finanze n° 39/2000 ha precisato che i principi che devono essere recepiti dagli Enti sono i seguenti: legalità e trasparenza di atti e procedure; annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità del bilancio; individuazione di competenze e responsabilità sostanziali; coerenza con i documenti di programmazione economica del Paese; equilibrio finanziario ed economico; bilanci finanziari redatti in termini di competenza e di cassa e budget in termini economici; attuazione dei centri di responsabilità; valutazione dell’efficienza attraverso la comparazione risorse impiegate/risultati conseguiti. Non tutti gli Atenei hanno ad oggi implementato un sistema di contabilità economicopatrimoniale. 3 Per l’Unione Europea valgono le regole d’ammortamento interne, purché non siano scelte in modo strumentale. In particolare, è importante che la scelta delle aliquote sia fatta con motivazioni articolate sulla base dei principi civilistici e degli IAS, non solo sulla base dei principi fiscali. 4 L'art. 812 del codice civile dà solo una definizione dei beni immobili: "….. il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione." 3 un bene si definisce “durevole” quando la sua utilità economica si protrae per più esercizi e ha un valore tale da giustificarne l’ammortamento. I beni mobili inventariabili sono distinti nelle seguenti sette categorie: 1 Mobili, arredi, macchine da ufficio. 2 Materiale bibliografico. 3 Collezioni scientifiche e storiche. 4 Strumenti tecnici e attrezzature in genere. 5 Automezzi e altri mezzi di trasporto. 6 Fondi pubblici e privati. 7 Altri beni mobili. L’inventario non riguarda pertanto tutte le tipologie di immobilizzazioni, ma soltanto quelle materiali (Beni mobili e Immobili)5. Anche all’interno delle immobilizzazioni materiali, vi sono delle esclusioni: · Beni mobili esclusi dall’inventario. Limiti intrinseci al bene. E’ escluso dall’inventario il materiale di consumo, cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca composizione, per la loro fragilità o la facile usura, sono destinati ad essere utilizzati in tempi limitati. Limiti di valore del bene. Sono soggetti ad inventario i beni con valore unitario significativo; il Regolamento dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia prevede l’inventariazione per i beni di importo pari o superiore a 150 €6, IVA inclusa 7. Tutti gli altri beni sono beni mobili. In sostanza non rientrano tra i beni mobili tutti quei beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie e che pertanto vanno a far parte stabile ed integrante dell'edificio. Ad esempio porte ed infissi, tutti gli impianti (elettrico, idrico, di condizionamento), cappe aspiranti, pareti attrezzate ecc. 5 Nulla vieta, tuttavia, di tenere registri anche relativi alle altre immobilizzazioni. 6 La Circolare n° 42 del 30.12.2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato evidenzia che –sulla base del DPR 254/2002 l’obbligo di iscrizione nell’inventario vale per i soli beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo e che hanno un valore superiore a 500 Euro, Iva compresa. 7 Qualora i beni siano acquisiti nell’ambito dell’attività commerciale, il valore di 150 € è da considerarsi al netto dell’IVA. 4 · Qual è il valore di inventariazione dei beni. Il valore del bene ai fini dell’inventario e, di conseguenza, ai fini della determinazione dei costi rendicontabili è calcolato sulla base del principio del COSTO STORICO. Per “costo storico” si intende il complesso degli oneri finanziari che un soggetto ha effettivamente sostenuto per procurarsi un bene o un servizio. Il costo sostenuto è quello di acquisto del bene o servizio, diminuito degli eventuali sconti e aumentato dell’IVA indetraibile e di eventuali costi direttamente attribuibili, così come previsto dalla normativa vigente. Nel valore del bene vanno pertanto sempre comprese (siano fatturate insieme al bene o separatamente): spese di spedizione, imballaggio, sdoganamento, trasporto e installazione; non vanno mai comprese spese e commissioni bancarie, eccetera. · Qual è il momento di inventariazione dei beni. I beni devono essere caricati in inventario nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell’Ateneo, ossia nel momento della consegna del bene da parte del fornitore e ove necessario della firma del verbale di collaudo del bene stesso. · Qual è il costo rendicontabile. Le Linee Guida Finanziarie del VI Programma Quadro prevedono che il costo dell’apparecchiatura può includere tutti quei costi necessari per portare il bene nella condizione di essere utilizzato. Questo costo può includere non soltanto il prezzo d’acquisto, ma anche i costi dell’allestimento, i costi di trasporto e consegna, i costi di installazione, gli onorari dei liberi professionisti, qualora siano necessari per il progetto e possano essere giustificati. L’IVA non è rendicontabile. Per essere considerato ammissibile, un costo deve essere determinato secondo le pratiche abituali di contabilità del contraente ed ogni contraente per le apparecchiature durevoli deve applicare il suo sistema usuale di ammortamento. 5 · Cos’è l’ammortamento. La prima cosa da sottolineare è che la contabilità pubblica finanziaria non prende in considerazione l’ammortamento, in quanto essa evidenzia esclusivamente le entrate e le uscite in termini monetari. Nel caso specifico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si è appena conclusa la fase di sperimentazione relativa all’introduzione della contabilità economicopatrimoniale. Un altro aspetto da evidenziare è che l’applicazione dell’ammortamento riguarda tutte le immobilizzazioni: non esiste pertanto una relazione biunivoca tra bene inventariato e bene ammortizzato, nel senso che un bene inventariato viene sicuramente ammortizzato, mentre un bene ammortizzato non è necessariamente inventariato. L’ammortamento è un meccanismo di calcolo contabile attraverso il quale il costo di acquisto delle immobilizzazioni viene suddiviso per il numero di anni della sua “vita utile8”, cioè per il tempo in cui il bene sarà utilizzato nei processi produttivi dell’impresa. Pertanto, il costo di un bene durevole la cui vita utile è stimata –ad esempio in cinque anni verrà imputato interamente al bilancio dell’anno di acquisto nell’ambito della contabilità finanziaria, a cinque bilanci a partire da quello dell’anno di acquisto nell’ambito della contabilità economicopatrimoniale. Lo scopo di questo meccanismo è quello di determinare la “quota di ammortamento”, cioè il valore del deprezzamento fisico, tecnologico e commerciale del bene, da portare in detrazione, anno dopo anno, dal valore del bene iscritto in bilancio e da imputare, come costo d’esercizio, nel conto economico. 8 Per stabilire la durata della vita utile va considerata la durata economica, spesso inferiore a quella fisica, in quanto si deve tener conto non solo del logorio fisico, ma anche dell’obsolescenza dipendente dai cambiamenti tecnologici, delle politiche di manutenzione e dell’adeguatezza alle dimensioni aziendali e all’organizzazione produttiva. 6 Sotto il profilo contabile, in ogni periodo amministrativo bisogna rilevare fra i costi la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio e fra le passività dello Stato Patrimoniale un fondo ammortamento che rettifica indirettamente il costo pluriennale del bene da ammortizzare. · Il meccanismo dell’ammortamento nell’ambito della rendicontazione dei beni durevoli. Per l’Unione Europea il costo ammissibile per le attrezzature durevoli è basato sull’applicazione del meccanismo dell’ammortamento in quanto è stabilito in relazione alla vita utile del bene e alla misura in cui il bene è utilizzato ai fini del progetto. Il costo va rendicontato secondo l’usuale sistema d ammortamento che può essere: Lineare (a quote costanti); Digressivo (a quote decrescenti). Il criterio più diffuso e di facile applicazione è quello lineare che si applica dividendo il valore da ammortizzare per gli anni di durata della vita utile del bene; il criterio digressivo prevede invece l’applicazione di quote d’ammortamento decrescenti nell’ipotesi di beni strumentali che diano una maggiore utilità nei primi anni di utilizzo9. Il costo rendicontabile, pertanto, è determinato in base alle seguenti relazioni: Metodo lineare (quote d’ammortamento costanti): (A/B) x C x D dove “C” è il costo storico, individuato secondo i criteri generali sopra esposti; “B” è il “periodo di ammortamento”, e cioè il periodo convenzionale di deprezzamento dell’attrezzatura. A meno che diversamente disposto dalla base giuridica di un programma, tale periodo è stabilito dalle regole interne dell’Ateneo; 9 I principi contabili scartano l’adozione di quote variabili, salvo per alcune categorie di immobilizzazioni appartenenti a industrie minerarie e petrolifere per le quali è ritenuto ammissibile calcolare l’ammortamento in base ai volumi di produzione. 7 “A” è il periodo di utilizzo per lo svolgimento dell’attività di ricerca, espresso in mesi; “D” è la percentuale di utilizzo delle apparecchiature stesse per lo specifico progetto di ricerca. Metodo digressivo (quote d’ammortamento decrescenti): (A/B) x C x D dove “C” è la quota d’ammortamento digressiva; “B” è il “periodo da rendicontare; “A” è il periodo di utilizzo durante il periodo da rendicontare; “D” è la percentuale di utilizzo delle apparecchiature stesse per lo specifico progetto di ricerca. Esempio 1: (Hip.: aliquote d’ammortamento costanti) Bene durevole: attrezzatura scientifica per ricerca. Aliquota d’ammortamento = 25%. Costo d’acquisto: 50.000,00 Euro. Data di acquisto: 01/01/2008. Durata Progetto di Ricerca: 01/01/2007 – 31/12/2010 (4 anni). % di utilizzo per lo specifico Progetto: 100%. (36/48) x 50.000 x 100% = 37.500,00 = costo ammissibile per la rendicontazione. Esempio 2: (Hip.: aliquota d’ammortamento del 1° anno ridotta alla metà) Bene durevole: attrezzatura scientifica per ricerca. Aliquota d’ammortamento = 25% (1° anno 12,5%). Costo d’acquisto: 50.000,00 Euro. Quota d’ammortamento 1° anno = (50.000 * 12,5%) = 6.250,00 Euro. Quota d’ammortamento anni successivi = (50.000 * 25%) = 12.500,00 Euro. Data di acquisto: 01/01/2008. Durata Progetto di Ricerca: 01/01/2007 – 31/12/2010 (4 anni). % di utilizzo per lo specifico Progetto: 100%. 8 [(12/12) x 6.250,00 x 100%] + [(24/12) x 12.500,00 x 100%] = 31.250,00 = costo ammissibile per la rendicontazione. L’ammortamento può essere calcolato sul bene acquistato prima della data di inizio del contratto e che sarà utilizzato nel progetto. Può essere imputata soltanto la parte dell’apparecchiatura utilizzata nel progetto. La percentuale e il tempo di utilizzo del bene devono essere verificabili. · Le aliquote di ammortamento. Le aliquote di ammortamento corrispondono alla percentuale annuale di deprezzamento dell’attrezzatura. La tabella delle aliquote di ammortamento in vigore per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia è la seguente: Tipo immobilizzazione Aliquote di ammortamento (1) 01 Mobili e arredi 15 % 02 Macchine da ufficio 15 % 07 Attrezzature informatiche 40 % 04 Strumentazioni scientifiche 15 % 10 Attrezzature ed apparecchiature per la ricerca 25 % scientifica 05 Attrezzature didattiche 15 % 06 Strumentazioni varie 15 % 08 Automezzi e altri mezzi di trasporto 20 % 09 Altri beni mobili 20 % (1) Nell’esercizio di entrata in funzione del bene le aliquote, al fine di approssimare i mesi di effettivo utilizzo, sono ridotte al 50%. E’ da sottolineare il fatto che il tipo di immobilizzazione “10” –che è proprio quello all’interno del quale sono inseriti i beni acquistati nell’ambito di progetti 9 di ricerca è stato previsto dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia con apposita delibera di revisione delle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali (Consiglio di Amministrazione del 27/07/2006). La variazione si è resa necessaria in quanto è stata individuata una categoria di attrezzature ed apparecchiature che presenta una durata economico tecnica inferiore rispetto alle normali strumentazioni scientifiche. Sulla base della realtà specifica dell’Ateneo si è infatti constatato che la destinazione d’uso delle apparecchiature richiede, di norma, il mantenimento di un elevato standard tecnologico per un impiego efficiente ed efficace delle stesse: per questo tipo di attrezzature la durata economico tecnica è, secondo valutazioni attendibili fondate anche sul grado di obsolescenza attribuibile alle apparecchiature impiegate nelle attività di ricerca tecnicoscientifica, stimabile mediamente in quattro anni rispetto ai sette ordinari. In particolare, la constatazione fatta è che le attrezzature impiegate nell’ambito dei progetti di ricerca subiscono un veloce superamento tecnologico, in quanto la peculiarità e l’importanza delle ricerche svolte dai Dipartimenti universitari richiedono l’utilizzo di strumentazioni sempre all’avanguardia. · Documenti per la rendicontazione. · Ordini ai fornitori; · Documenti di trasporto; · Eventuali verbali di collaudo; · Fatture; · Contabili bancarie e/o estratti conto bancari da cui risultino i pagamenti; · Prova dell’iscrizione dei beni nel registro delle immobilizzazioni materiali (buono di carico inventariale); · Dettaglio del calcolo effettuato ai fini della determinazione del costo ammissibile di ogni singolo cespite (sulla base della formula (A/B)xCxD); 10 · Una dichiarazione firmata dal responsabile del progetto dalla quale risultino evidenti le motivazioni che giustificano la percentuale di utilizzazione applicata al progetto; · Qualora le attrezzature non siano presenti, il responsabile del progetto dovrebbe rilasciare una dichiarazione che motivi la circostanza; · Riepilogo dei dati relativi alla spesa come segue: Attrezzatura durevole N° Descrizione inv. Costo Periodo di Periodo di % di utilizzo Totale costo (C) ammortamento (B) utilizzo (A) nel progetto = A/B*C*D (D) · E’ importante documentare in maniera adeguata la percentuale di utilizzazione dichiarata: occorre cioè istituire un apposito schema di rilevazione/rendicontazione atto a dimostrare la percentuale dichiarata. ESEMPIO DI DIARIO D’USO DEI BENI DUREVOLI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 26 27 28 29 30 31 PROGETTO 1 Firma del Responsabile Scientifico Per quanto riguarda le fatture, è importante fare una precisazione relativamente alla disciplina IVA: le operazioni compiute nell’ambito dei contratti di ricerca sottoscritti con la Commissione Europea dal punto di vista 11 dell’Imposta sul Valore Aggiunto sono disciplinate dall’art. 72, comma 3, numero 3 del DPR 633/72. Tale articolo dispone la “non imponibilità IVA” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate “alle Comunità Europee, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o Enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità….”. Il requisito essenziale per l’applicazione del citato beneficio è la sussistenza di un vero e proprio contratto con l’Unione Europea. Le attività di ricerca finanziate dall’Unione Europea nell’ambito dei Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sono disciplinate da veri e propri contratti di ricerca sottoscritti da funzionari della Commissione Europea e dal legale rappresentante dell’Ateneo, il Rettore; pertanto detti contratti rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicabilità dell’art. 72. La “non imponibilità” comporta che la Struttura che partecipa ai Programmi Quadro potrà acquistare o importare beni senza pagare l’IVA (totalmente o parzialmente in linea con la percentuale di partecipazione della Commissione alle spese)10. Riguardo la non imponibilità IVA, bisogna sottolineare che –qualora un’attrezzatura sia stata acquistata prima dell’inizio del progetto e non sia stata ancora interamente ammortizzata ai fini della rendicontazione è in ogni caso necessario scorporare l’IVA che in questo caso è stata pagata: si avrà pertanto in questa ipotesi uno sfasamento fra il valore inventariale del bene (comprensivo di IVA) e il costo rendicontato. 10 Per l’applicabilità della non imponibilità ex art. 72 devono essere rispettati alcuni adempimenti, il più importante dei quali è la fatturazione attiva da parte dell’Ateneo alla Commissione Europea a fronte delle somme percepite in conseguenza dell’attività di ricerca. Anche la fattura attiva è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72, comma 3, n° 3 del DPR 633/72. 12 · Alcuni casi specifici di rendicontazione di beni inventariabili. § BENI ACQUISITI IN LEASING. Il contratto di leasing è un contratto atipico che attua un'operazione finanziaria in cui una parte concede all'altra il godimento di un bene verso il corrispettivo di un canone periodico per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha ricevuto in godimento il bene potrà decidere se restituirlo, acquistarlo ovvero optare per altra soluzione prevista dal contratto. Il leasing si distingue tra leasing operativo e leasing finanziario. Il leasing operativo ha per oggetto beni strumentali standardizzati il cui valore, al termine del contratto, è di regola elevato. Il contratto ha durata breve (pochi anni) e ha come finalità principale quella di evitare all’utilizzatore il rischio della proprietà e di garantirgli alcuni servizi collaterali di manutenzione e assistenza. Il leasing finanziario ha invece per oggetto beni, mobili o immobili, anche non standardizzati, e ha durata lunga, uguale o di poco inferiore alla vita tecnico economica del bene: ha una funzione tipica di finanziamento. Dal punto di vista contabile, i principi dei Dottori Commercialisti prevedono l’applicazione del metodo patrimoniale, mentre i principi contabili internazionali prevedono l’applicazione del metodo finanziario. Utilizzando il metodo patrimoniale, nelle scritture contabili del locatario il canone viene imputato al conto economico tra i costi di godimento di beni di terzi. Inoltre, tra i conti d'ordine devono essere indicati gli impegni presi con la società concedente (somma dei canoni residui e del prezzo di riscatto), con storno degli importi via via pagati. Al termine del leasing, il bene se riscattato è iscritto tra le immobilizzazioni materiali a un valore pari al prezzo di riscatto (al netto degli interessi) e viene ammortizzato con le aliquote peculiari della propria categoria. Utilizzando il metodo finanziario, nelle scritture contabili del locatario si iscrive il bene tra i cespiti con relativo ammortamento, già dall'inizio del contratto, a un costo pari al costo sostenuto dalla concedente. 13 In contropartita viene rilevato un debito man mano ridotto col pagamento dei canoni (quota capitale), mentre la quota interesse viene imputata a conto economico. Nel caso dell’Ateneo di Modena si segue il metodo patrimoniale, per cui si ha l’imputazione per competenza dei canoni di leasing a Conto Economico e l’iscrizione del bene nell’attivo patrimoniale solo al momento del riscatto per un valore pari al prezzo di riscatto al netto degli interessi. Per l’Unione Europea il leasing va rendicontato nella voce “equipment”, ma occorre tenere presente che: il totale dei canoni pagati non deve essere superiore all’importo che si sarebbe rendicontato se il bene fosse stato acquistato; pertanto bisogna applicare la classica formula A/BxCxD per stabilire, in ogni periodo da rendicontare e per l’intero progetto, il limite massimo per la rendicontazione dei canoni. I canoni comprendono una parte di interessi passivi che va detratta, in quanto gli interessi passivi sono solitamente ineleggibili. Documentazione necessaria per la rendicontazione dei costi per beni acquisiti in leasing: quote canoni al netto degli interessi passivi; costo storico del bene; ordine; fattura; documento di trasporto; mandati di pagamento. Nella bozza di Linee Guida Finanziarie per il VII Programma Quadro, si parla di una “nuova” tipologia di leasing: operational leasing (renting), per il quale è prevista come non possibile l’opzione di riscatto finale. Nell’ambito di questa tipologia di leasing non è prevista l’applicazione del meccanismo dell’ammortamento –in quanto il bene rimane proprietà della società di leasing ma i costi sono rendicontabili nella voce “equipment” sulla 14 base delle regole contabili del contraente e purché non eccedano il costo d’acquisto dell’attrezzatura. Esempio 3: (Hip.: Financial Leasing) Bene durevole: attrezzatura scientifica per ricerca. Aliquota d’ammortamento = 25%. Costo d’acquisto: 50.000,00 Euro. Data di stipula del contratto di leasing: 01/01/2008. Durata del contratto di leasing: 01/01/2008 – 31/12/2010 (3 anni). Canone leasing annuale: 17.000,00 Euro (15.000,00 quota capitale; 2.000,00 quota interessi). Prezzo di riscatto: 8.000,00 Euro (5.000,00 quota capitale; 3.000,00 quota interessi). Durata Progetto di Ricerca: 01/01/2007 – 31/12/2010 (4 anni). % di utilizzo per lo specifico Progetto: 100%. Costo massimo rendicontabile sulla base dell’ammortamento = (36/48) x 50.000 x 100% = 37.500,00 = costo ammissibile per la rendicontazione. Canoni di leasing rientranti nella durata del progetto = (15.000,00 x 3) + 5.000,00 = 50.000,00. Canoni di leasing imputabili alla voce equipment =37.500,00. Esempio 4: (Hip.: Renting) Bene durevole: attrezzatura scientifica per ricerca. Aliquota d’ammortamento = 25%. Costo d’acquisto: 50.000,00 Euro. Data di stipula del contratto di leasing: 01/01/2008. Durata del contratto di leasing: 01/01/2008 – 31/12/2010 (3 anni). Canone leasing annuale: 17.000,00 Euro (15.000,00 quota capitale; 2.000,00 quota interessi). Prezzo di riscatto: 8.000,00 Euro (5.000,00 quota capitale; 3.000,00 quota interessi). Durata Progetto di Ricerca: 01/01/2007 – 31/12/2010 (4 anni). % di utilizzo per lo specifico Progetto: 100%. Costo massimo rendicontabile sulla base del costo d’acquisto = . 15 Canoni di leasing rientranti nella durata del progetto = (15.000,00 x 3) + 5.000,00 = 50.000,00. Canoni di leasing imputabili alla voce equipment =50.000,00. § PROTOTIPI. Qualora un’attrezzatura o un software vadano ad integrare un prototipo, l’attrezzatura o il software –pur essendo per natura beni durevoli sulla base della destinazione specifica vanno rendicontati all’interno del materiale di consumo, in quanto le linee guida specificano che: i materiali di consumo si riferiscono all’acquisto, al montaggio, alla riparazione o all’uso di tutti i materiali, merci o attrezzature e software che abbiano una durata breve, certamente non più elevata della durata del lavoro per il contratto. § MATERIALE BIBLIOGRAFICO. Il materiale bibliografico rientra fra le categorie di beni inventariabili. Qualora l’acquisto di un libro sia strettamente inerente il progetto di ricerca, in linea teorica è possibile inserire il costo relativo all’interno degli “equipment”; bisogna però sottolineare che nel caso del materiale bibliografico è molto difficile dimostrare la percentuale di utilizzo del bene per lo specifico progetto. § MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. Per le manutenzioni di beni durevoli, dal punto di vista della normativa interna si rende applicabile il Principio Contabile n° 16 che tratta delle immobilizzazioni materiali. I costi di manutenzione ordinaria sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di ripristinarne il normale funzionamento senza migliorare le prestazioni, né aumentare la vita utile prevista originariamente. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell’esercizio in cui sono state sostenute. 16 I costi di manutenzione straordinaria sono quelli che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite11. I costi di manutenzione straordinaria vanno capitalizzati. Nel caso specifico in cui l’intervento di manutenzione effettuato su un bene durevole preveda la sostituzione di una parte rilevante del bene stesso con una nuova che ne migliora le prestazioni o ne aumenta la vita utile, si rende necessario: procedere allo scarico parziale del valore del bene per il valore della parte vecchia sostituita; procedere all’aumento di valore per il valore della parte nuova. Per quanto riguarda le Linee Finanziarie dell’Unione Europea, nulla è chiarito in merito alla manutenzione straordinaria nell’ambito della rendicontazione dei beni durevoli. Vale comunque il principio generale dell’applicazione delle regole contabili del contraente, purché non in contrasto con quelle dell’Unione Europea; pertanto le spese per manutenzione straordinaria vanno inserite nell’ambito degli equipment, mentre le spese di manutenzione ordinaria vanno fra le “spese generali”. · Alcuni casi specifici di rendicontazione di beni durevoli non inventariabili. § IL SOFTWARE. In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene distinto in 12: a) software di base, costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'elaboratore (Sistemi operativi ad esempio: Windows e applicativi standard –ad esempio: Office); 11 Secondo la classificazione SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) introdotta dalla Ragioneria Generale dello Stato la manutenzione straordinaria è diretta a ripristinare o ad aumentare il valore originario del bene. 12 Il D.Lgs. n. 518/1992 ha recepito la Direttiva 91/250/UE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori, ampliando anche all'opera software l'ambito di applicabilità della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore. Si rende pertanto necessario adottare una classificazione dei costi di software coerente con la loro tutela giuridica. 17 b) software applicativo: costituito dall'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente. a) I costi per la produzione o l'acquisto del software di base vanno capitalizzati insieme al bene materiale (hardware) di cui esso fa parte integrante, considerata la stretta complementarietà economica tra i due elementi. b) Per quanto riguarda il software applicativo, l'iscrizione dei relativi costi dovrebbe essere articolata nel modo seguente. b.1) Software applicativo acquistato a titolo di proprietà: i relativi costi vanno iscritti fra le “Immobilizzazioni immateriali Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno". b.2) Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato: i relativi costi vanno trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà. b.3) Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato. b.3.1) Contratto di licenza d'uso con pagamento di un corrispettivo periodico: i relativi costi devono essere imputati a conto economico quando sostenuti (si tratta di un costo di esercizio, non di una immobilizzazione). b.3.2) Contratto di licenza d’uso con pagamento di un corrispettivo "una tantum" pagato all'inizio a valere per tutto il periodo di licenza: i relativi costi devono essere iscritti fra le “Immobilizzazioni immateriali Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ". b.4) Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato": se il software prodotto internamente è tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore, i relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti fra le “Immobilizzazioni 18 immateriali Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno". b.5) Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato": i relativi costi possono essere o imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno dell'impresa, capitalizzati ed iscritti fra le "Altre immobilizzazioni immateriali". Ai fini della rendicontazione, le spese per software rientranti fra le immobilizzazioni vanno inserite fra gli equipment, quelle per software rientranti fra i costi di esercizio vanno inserite fra i consumable. 19