I Forum on-line non possono essere equiparati alla

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I Forum on-line non possono essere equiparati alla
I Forum on-line non possono
essere equiparati alla stampa
A seguito di denuncia in relazione al reato di cui all’art.
403 Cod. penale (Offese a una confessione religiosa mediante
vilipendio di persone), venivano poste sotto sequestro
preventivo dall’Autorità Giudiziaria alcune pagine web di
proprietà dell’Aduc.
Inizialmente, con ordinanza del 25 ottobre del 2007, il
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania
respingeva la richiesta dell’Aduc di revoca del sequestro
preventivo delle pagine web; in seguito, il Tribunale del
Riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto
dall’Aduc, revocava il sequestro, previa rimozione dal sito
internet delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati
contestati, inibendone l’ulteriore diffusione.
L’Aduc proponeva così ricorso per Cassazione deducendo
l’illegittimità del sequestro preventivo sia per la violazione
del diritto di libertà di pensiero e di stampa, espresso
dall’art. 21 comma 1 della Costituzione (“Tutti hanno il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure”), diritto
limitato soltanto in caso di offesa al buon costume, ipotesi
non inerente al caso in questione, sia per erronea
interpretazione restrittiva del concetto di stampa, ritenendo
la pubblicazione su un Forum pubblicato su un sito web non
compreso nella nozione di stampa, a cui è applicabile una
normativa ad hoc.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10535 del 11
dicembre 2008, ha respinto il ricorso proposto dall’Aduc
sostenendo che nel caso di specie non possa trovare
applicazione l’art. 21, comma 3 della Costituzione, secondo il
quale “si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili” in quanto “ la fattispecie in
esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà
di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di
manifestazione del proprio pensiero di cui all’art. 21, comma
1, della Costituzione”.
Secondo il dictum della Corte “gli interventi dei partecipanti
al forum non possono essere fatti rientrare nell’ambito della
nozione di stampa”.
La corte infatti ha ritenuto che “il semplice fatto che i
messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o
almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa si
che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di
discussione, possa essere qualificato come prodotto
editoriale, o come un giornale on-line, o come una testata
giornalistica informatica.
Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove
qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di
esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti
gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non
per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli
obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione
di un direttore responsabile o di registrazione) o può
giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art.21,
comma 3, della Costituzione, riserva solo alla stampa, sia
pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo
e strumento con cui è possibile manifestare il proprio
pensiero”.
Aggiungeva peraltro che nel caso in esame “neppure i tratta di
un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica
diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e
su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di
esercitare un controllo“.
Ed ancora: “I messaggi lasciati su un forum di discussione (
che, a seconda dei casi, può essere aperto o tutti
indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi
pseudonimo, o chi si registri previa identificazione) sono
equiparati ai messaggi che potevano e possono essere lasciati
in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al
pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi
sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi
di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in
quanto tali) nel concetto di stampa e quindi non si applicano
le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma
costituzionale”.
Nell’incertezza normativa relativa alla disciplina applicabile
alle nuove tecnologie ed ai nuovi mezzi di comunicazione, tale
sentenza è importante perché, se da un lato non estende ai
siti web, forum e blog le garanzie previste per la stampa,
dall’altro lato esonera i medesimi dagli obblighi imposti
dalla legge agli organi di informazione, tra i quali, primo
fra tutti, dall’indicazione di un responsabile del sito web,
blog o forum il quale, in parallelo con la figura del
direttore della testata giornalistica, sia chiamato a
rispondere in via solidale per gli illeciti commessi a mezzo
web.
Ciò quindi
parrebbe
comportare
il
disconoscimento
di
responsabilità per gli eventuali illeciti commessi sul web del
titolare del dominio, ovvero dell’amministratore del sito, del
forum o del blog.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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