Interntet e disciplina sulla stampa

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Interntet e disciplina sulla stampa
12-05-2011
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Interntet e
disciplina sulla stampa
guarentigie – art. 21 Cost.
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«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e
privo d'ogni effetto.
…»
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guarentigie – art. 51 cp
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- pertinenza > interesse dell'opinione pubblica per i fatti
narrati
- continenza > correttezza dell'esposizione (evitare
aggressioni gratuite all'altrui reputazione)
- verità > corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti
narrati
- obbligo di accertare la verità della notizia
- controllo dell'attendibilità della fonte
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sanzioni
- art. 595, comma 3 cp (art. 596 bis cp)
- art. 57 cp
«Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e
fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore
responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto
del periodico da lui diretto il controllo necessario ad
impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano
commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è
commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita
in misura non eccedente un terzo. Articolo così modificato
dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.»
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sanzioni – L. n. 47/1948
- art. 13 > diffamazione a mezzo stampa
- art. 14 > applicabilità dell’art. 528 cp nel caso di
pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza
- art. 15 > applicabilità dell’art. 528 cp alle pubblicazioni a
contenuto impressionante o raccapricciante
- art. 16 > stampa clandestina
- art. 17 > omissione delle indicazioni obbligatorie sugli
stampati - art. 18 > violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6
(mutamenti)
- art. 19 > false dichiarazioni nella registrazione di periodici
- art. 20 > asportazione, distruzione o deterioramento di
stampati
è applicabile la legge sulla
stampa ai siti internet?
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art. 1 L. n. 47/1948 – Definizione di stampa o
stampato
«Sono considerate stampe o stampati, ai fini di
questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.»
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è applicabile la legge sulla
stampa ai siti internet?
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art. 1 L. n. 62/2001 – Definizioni e disciplina del prodotto
editoriale.
«1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge,
si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi
compreso il libro, o su supporto informatico, destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici. …»
è applicabile la legge sulla
stampa ai siti internet?
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Art. 7 D. Lgs. n. 70/2003 – Informazioni
generali obbligatorie.
«3. La registrazione della testata editoriale
telematica è obbligatoria esclusivamente
per le attività per le quali i prestatori del
servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo
2001, n. 62»
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il caso del blog / forum
- Tribunale di Modica, 8.5.2008
- contestazione > art. 5 e 16 L. n. 47/1948 (stampa clandestina)
- rif. alla L. n. 62/2001
- rif. al D. Lgs. n. 70/2003 > ne esclude l’applicabilità
- «devono essere iscritte, nell’apposito registro tenuto dai
tribunali civili, le testate giornalistiche on line che abbiano le
stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio
televisive» > ovvero
- periodicità regolare
- titolo identificativo
- diffusione presso il pubblico di informazioni legate
all’attualità
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il caso del blog / forum
- Cass., 11.12.2008
I messaggi lasciati su un forum di discussione (newsletter, blog,
forum, newsgroup, mailing list, chat) sono equiparabili ai messaggi
lasciati in una bacheca e, come quest'ultimi, anche i primi sono
mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di
comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto
tali) nel concetto di stampa (neppure nel significato più largo
ricavabile dall'art. 1 L. n. 62/2001 e quindi ad essi non si applicano
le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21,
comma 3 Cost. - Tribunale di Viterbo, 14.10.2010
- contestazione > art. 57 cp
- esclude l’equiparazione tra forum e stampa
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la testata giornalistica on-line
Tribunale di Firenze, 13.2.2009
- un sito Internet è prodotto editoriale ai sensi
dell'art. 1 L. n. 62/2001 > di conseguenza, i
commenti pubblicati su un eventuale forum
(incidentalmente contenuto in una testata
registrata) risponde il direttore per omesso
controllo
- il reato di diffamazione è reato di pericolo
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la testata giornalistica on-line
Cass., 1.10.2010
- l’art. 57 cp non è applicabile al giornale telematico > è
vietata l’analogia in malam partem
- per aversi “stampa” (in senso giuridico) occorre
- che vi sia una riproduzione tipografica (prius)
- che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione e
quindi sia distribuito tra il pubblico (posterius)
- la pubblicazione on-line non ha queste caratteristiche - la stampa è eventuale e non sempre possibile
- comunque è attività posta in essere dal destinatario della
pubblicazione (e non dall’autore della pubblicazione)
- inoltre
- D. Lgs. n. 70/2003
- stante l’interattività, il controllo è inesigibile
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la testata giornalistica on-line
Tribunale di Chieti, 20.1.2011
- sentenza civile
- rapporto tra diritto di cronaca / privacy / diritto all’oblio
- il fatto > pubblicazioni di notizie relative ad un procedimento
penale poi archiviato > permanenza nel sito della testata
telematica della notizia degli arresti di alcune persone, poi uscite
dall’indagine
- parere del Garante privacy > il trattamento dei dati è avvento
conformemente a Legge
- valutazione del Giudice
- richiamo all’art. 11 (trattamento dei dati per il tempo
necessario), all’art. 25 ed all’art. 7 TU privacy
- visto l’art. 15 > condanna (€ 5.000,00 di risarcimento) perché
la testata non ha rimosso l’articolo nemmeno a seguito della
richiesta delle parti interessate
la responsabilità del motore di ricerca
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- caso Google Suggest (Trib. Milano, ord. 24.3.2011)
- richiesta dell'attore > rimozione dell'associazione tra
il proprio nome e la parola "truffatore"
- motivazione
- l'associazione ha carattere diffamatorio
- non ha importanza che l'associazione avvenga in
automatico
- Google non ha provveduto alla rimozione
dell'associazione nonostante la segnalazione della p.o.
- accoglimento della richiesta di inibitoria
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competenza territoriale
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- Cass., 15.3.2011
- la diffamazione è reato di evento
- locus commissi delicti?
- è da individuare nel luogo in cui le denigrazioni sono
percepite da più fruitori della rete
- tuttavia, sono inutilizzabili i criteri “tradizionali” (artt. 8 e 9,
comma 1 cpp)
- va usato il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 2 cpp
> domicilio dell’imputato
- Cass., SU civili, 13.10.2009 > «nell'ordinamento appare
essere contenuto un principio generale che, in caso di
squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro
del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura
riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso
dubbio a preferire analoga soluzione»
le ultime tendenze legislative
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- DDL Pecorella – Costa dell’8.5.2008
- espressa estensione dell’art. 1 L. n. 47/1948 anche alle
pubblicazioni on line
- «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai
siti internet aventi natura editoriale»
- DDL Cassinelli del 19.11.2008
- premessa > si ritiene che il dato normativo non sia chiaro
nell’escludere l’applicabilità della legge sulla stampa ai siti
internet
- sono esclusi dagli obblighi di registrazione i prodotti editoriali
pubblicati in internet (in particolare quelli utilizzati quale
strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e
culturale)
- alcune eccezioni
- implementazione della Direttiva Audiovisivi
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DIRETTIVA AUDIOVISIVI
D. Lgs. n. 44/2010 (art. 4) > recepimento Dir. 2007/65/CE
• definizioni di "servizio di media audiovisivo"
• fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il
grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche
• compresa la trasmissione continua in diretta quale il live streaming e
la trasmissione televisiva su internet
• non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo"
• i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non
economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione
televisiva
• i siti Internet privati
• i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti
audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio
• ogni forma di corrispondenza privata (compresa e-mail)
• i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e
non ne costituisce la finalità principale
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DIRETTIVA AUDIOVISIVI
D. Lgs. n. 44/2010 (art. 6)
«2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel
rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in
particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei
termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari
dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere
comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma
e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi
oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di
tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve
le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca» 9
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Grazie per l’attenzione
Dott. Marco Grotto
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