La prescrizione medica

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La prescrizione medica
La prescrizione medica
Dipartimento per l’Assistenza
Farmaceutica ASL di Reggio Emilia
Dr.ssa Elisa Iori
1 - 7 aprile 2011
Prescrizione medica
Ogni ricetta medica
rilasciata da un professionista
autorizzato a prescrivere
medicinali.
Art.1( punto u), DLvo 219/06
LA RICETTA
espressione tecnica dell’intervento del medico, limita
l’accesso dell’utilizzatore ai medicamenti.
Una ricetta per essere valida deve riportare la firma del
medico, che deve essere identificabile, e la data di
prescrizione.
I CRITERI UTILIZZATI
PER STABILIRE
IL REGIME LEGALE DI DISPENSAZIONE
SONO:
Caratteristiche del principio attivo
Indicazione terapeutica
Dosaggio
Via di somministrazione
La fornitura dei medicinali
è disciplinata
dal DLvo 24 aprile 2006, n. 219
Per i medicinali allestiti in farmacia
rimane in vigore il TULS
Nel caso di medicinali dispensati in
SSN,
la ricetta viene considerata come…
AUTORIZZAZIONE
SCRITTA
DOCUMENTAZIONE
DEL MEDICO
DELL’AVVENUTA
A RICEVERE IL
MEDICINALE
PRESTAZIONE
Nel caso di medicinali allestiti
in farmacia,
la ricetta viene considerata come…
AUTORIZZAZIONE
SCRITTA
DEL MEDICO
A RICEVERE IL
MEDICINALE
CERTIFICAZIONE
DI
EFFICACIA
E SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE DI MEDICINALI
I medicinali sono classificati in:
a)
medicinali non soggetti a prescrizione medica
b) medicinali soggetti a prescrizione medica
c)
medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta
per volta
d) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
e)
medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa,
comprendenti:
–
–
–
Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o
specialisti
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (non vendibili
al pubblico)
Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista (non vendibili al
pubblico)
Art. 87, D. L. vo 219/06
RICETTA RIPETIBILE
I medicinali sono soggetti a prescrizione medica
quando:
possono presentare un pericolo, direttamente o
indirettamente, anche in condizioni normali di
utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in
condizioni anormali di utilizzazione, con conseguenti
rischi per la salute;
contengono sostanze o preparazioni di sostanze, di cui
non sono stati ancora sufficientemente approfonditi
l’attività o gli effetti secondari;
sono destinati ad essere somministrati per via
parenterale, salvo le eccezioni stabilite dal Min. San.
Art. 88, D.L.vo 219/06
FONTE PRIMARIA
TABELLA 4
Il Ministero della Salute ogni cinque anni rivede e
pubblica la FU. A questa è allegato l’elenco dei
prodotti che il farmacista non può vendere se non in
seguito a presentazione di ricetta medica, anche
quando detti prodotti fanno parte di medicamenti
composti o di specialità medicinali.
(art. 124, TULS, 27 luglio 1934, n. 1265)
TABELLA 4
“Elenco dei prodotti che il farmacista non può
vendere se non in seguito a presentazione di
ricetta medica”
Razionalizzazione
delle categorie
terapeutiche;
Inserimento dei medicinali veterinari
prescritti ad animali da compagnia (ad
eccezione di quelli che richiedono RNR);
Inserimento del siero antiofidico
(prima dispensabile senza ricetta).
NOTE ALLA TABELLA 4
I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti
in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta
limitativa possono essere allestiti solo dietro
presentazione di ricetta redatta dalla specialista o da un
centro ospedaliero (art. 93, D.Lvo 219/06)
NON RICHIEDONO RICETTA MEDICA …
Tutti i prodotti per uso parenterale sono soggetti a
ricetta medica tranne:
naloxone
acqua sterile per preparazioni iniettabili
soluzione fisiologica
(Tabella 4 FU XI ed.)
TABELLA 4
E’ confermata la possibilità di dispensare su semplice
richiesta verbale preparazioni di barbiturici o di ipnotici non
barbiturici, se in associazione con altri principi attivi
analgesico-antipiretici, ad azione antalgica e contenenti una
quantità di barbiturico per dose unitaria tale da aver
giustificato la loro esenzione dall’obbligo di ricetta in sede
di AIC (prima si faceva riferimento alle dosi abituali
minime e massime) (ABOLITO CON LEGGE 49/06)
Per preparazioni galeniche magistrali la realizzazione
avverrà sempre su prescrizione del medico e mai su
richiesta verbale del cliente.
RICETTA RIPETIBILE
Nessun formalismo
deve riportare data e firma del medico
il medico deve essere identificabile (con timbro no
codice regionale solo c. fiscale dal 1° luglio 2009)
il medico può modificare per iscritto la validità nel
tempo e il numero delle spedizioni, in senso estensivo
o limitativo, da apporsi in calce alla ricetta
se il medico modifica la validità nel tempo, il paziente
ha sempre diritto a DIECI confezioni o TRE nel caso
di medicinali stupefacenti
La ricetta resta in ogni caso di proprietà del paziente
e deve essere a questi restituita, anche se non più spedibile.
RICETTA RIPETIBILE
Validità: 6 mesi salvo diversa indicazione del medico per i
medicinali di origine industriale, 6 mesi per i medicinali
allestiti in farmacia, 30 giorni per i medicinali contenenti
stupefacenti (Tabella II, sez. E)
Limite di prescrizione: non più di 10 spedizioni, salvo
diversa indicazione del medico per i medicinali di origine
industriale, 10 spedizioni per i medicinali allestiti in
farmacia.Nel caso di medicinali contenenti stupefacenti la
ripetibilità è limitata a 3 spedizioni. Se viene indicato un
numero di confezioni superiore all’unità si esclude la
ripetibilità.
Il farmacista appone data, prezzo e timbro all’atto della
spedizione.
Modifiche introdotte dal DM 7 agosto 2006
RICETTA RIPETIBILE
I medicinali usati nella disfunzione dell’erezione sono
passati dalla tabella 5, regime di dispensazione
ricetta non ripetibile alla TABELLA 4, regime di
dispensazione RICETTA RIPETIBILE.
È stato abolito il limite di dispensazione dei medicinali
contenenti sildenafil che imponeva un max di due
confezioni e comunque non più di 16 unità posologiche.
I Supplemento alla FU XI ed., in vigore dal 19.10.2005
RICETTA RIPETIBILE
SANZIONI APPLICABILI AL MEDICO
Il medico prescrittore NON è sanzionato
né amministrativamente
né penalmente
La ricetta medica di una preparazione
magistrale deve riportare
Nome e cognome del paziente, il quale diventa
obbligatorio quando il preparato include sostanze soggette a
scarico (DPR 309/90).
Posologia è necessaria e diventa obbligatoria quando il
preparato include sostanze potenzialmente tossiche e si
richiede l’assunzione di responsabilità se sono presenti
dosaggi pro dose o pro die superiori a quelli riportati in
Tabella 8 di F.U. E’ necessaria, anche poiché il farmacista è
tenuto a riportarla in etichetta (art.37, TULS) .
Composizione quali-quantitativa completa almeno di tutti
i principi attivi.
Forma farmaceutica richiesta.
La ricetta medica di una preparazione
magistrale deve riportare
Data,
Firma
e timbro del medico.
Validità:
6 mesi salvo diversa indicazione del medico,
30 giorni per i medicinali contenenti stupefacenti (Tabella
II, sez. E)
Limite di prescrizione:
non più di 10 spedizioni, salvo diversa indicazione del
medico.Nel caso di medicinali contenenti stupefacenti la
ripetibilità è limitata a 3 spedizioni.
RICETTA NON
RIPETIBILE
RICETTA NON RIPETIBILE
Validità: 30 giorni dalla data di compilazione per i
preparati di origine industriale (art. 89, c. 3, D.Lvo 219/06
modif. L.8.2.2001 n.12) e 30 giorni per i preparati
magistrali ( agg del 2.3.2010), 30 giorni per i medicinali
contenenti stupefacenti.
Limite di prescrizione: nessun limite (salvo casi specifici
es: nimesulide 1 pezzo/ricetta); quantità dispensabile in
una sola volta salvo casi di consegna frazionata.
Per i medicinali contenenti sostanze velenose, le dosi e la
posologia devono essere scritte in lettere e, all’atto della
consegna deve essere trascritto nome, cognome
dell’acquirente, in calce alla ricetta.
RICETTA NON RIPETIBILE
Deve riportare:
codice fiscale del paziente (le sole iniziali nei casi che
esigono riservatezza),
la data
la firma del medico
La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della data
e della firma del medico non ha validità e non può essere
spedita.
DLvo 219/06
RICETTA NON RIPETIBILE
Deve riportare:
codice fiscale del paziente (le sole iniziali nei casi che
esigono riservatezza), la data e la firma del medico
La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della data
e della firma del medico non ha validità e non può essere
spedita.
con nota del 11.7.2006, il Ministero
ha precisato che il codice fiscale
è obbligatorio solo quando
l’interessato non vuole far comparire il
proprio nome e cognome
DLvo 219/06
RICETTA NON RIPETIBILE
La ricetta non ripetibile è obbligatoria per tutti quei
medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta
e cronica, o di assuefazione e tolleranza, con
conseguente possibilità di abuso da parte del paziente,
o che comunque possono comportare rischi
particolarmente elevati per la salute.
TABELLA 5
Vengono recepite le disposizioni relative agli
anoressizzanti
Viene disciplinata anche la dispensazione dei
medicinali veterinari
Inserite le preparazioni contenenti tramadolo
decreto
19/06/2006
Non è più incluso tra le sostanze
stupefacenti e ora è stato anche aggiornata
la tabella nella F.U. XII ed 2008
DEFINIZIONE DI DOPING
(Legge 376/00)
La somministrazione o l’assunzione
di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche, non
giustificate da condizioni patologiche, idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti.
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
MEDICO
SOMMINISTRAZIONE
E ADOZIONE
ATLETA
ASSUNZIONE E
SOTTOPOSIZIONE
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA
CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO
E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO
Ricetta non ripetibile (RNR)
ad eccezione delle preparazioni per uso topico contenenti p.a.
delle classi “Diuretici e agenti mascheranti” e “Stimolanti”,
che richiedono ricetta ripetibile (RR).
come modificato da art.3, c.6, DM 19.5.2005
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA
CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO
E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO
Le preparazioni per uso topico contenenti sostanze appartenenti
alla classe dei “corticosteroidi” non sono considerate dopanti.
A fine anno non bisogna inviare i dati delle quantità utilizzate.
Il farmacista deve basarsi sulle Tabelle della FU per individuare
la ricetta utile alla dispensazione
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA
CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO
E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO
L’alcool etilico per uso topico non è considerato doping.
Qualora la preparazione per altra via di somministrazione
preveda l’alcool come unica sostanza vietata per doping, deve
essere riportata la frase prevista.
I dati relativi alle quantità utilizzate non vanno in ogni caso
inviati al Ministero.
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
SANZIONI PENALI
Chi procura ad altri
Chi somministra
Chi assume
Chi favorisce l’uso di sostanze dopanti
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e
multa da € 2582.28 a € 51645.69
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
AGGRAVANTI DI PENA
Se dal fatto deriva un danno per la salute,
se il fatto è commesso nei confronti di un
minorenne,
se il fatto è commesso da un componente o da un
dipendente del CONI.
Se il fatto è commesso da chi esercita una
professione sanitaria, alla condanna segue
l’interdizione della professione.
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
La lista delle sostanze e le pratiche mediche vietate per doping
si divide in 5
http://www.salute.gov.it/antiDoping/paginaInternaMenu.jsp?id=134&menu=strumentie
servizi
classi vietate
principi attivi appartenenti alle classi vietate
specialità medicinali contenenti principi attivi vietati
elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle
relative specialità medicinali
pratiche e metodi vietate.
DM 13 aprile 2005 ora D.M. 24 gennaio 2007
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
CRITERI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
DELLE LISTE:
garantire la certezza della conoscenza delle sostanze
e la tutela di coloro che praticano sport
le sostanze vietate sono state individuate sulla base
delle caratteristiche chimico farmacologiche e sul
criterio delle categorie terapeutiche omogenee
(prontuario farmaceutico)
ogni principio attivo indicato come sostanza vietata
comprende i relativi sali, esteri, complessi e
sinonimi
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
I titolari di AIC sono tenuti a trasmettere entro e
non oltre il 31 gennaio di ogni anno all’AIFA,
i dati riferiti all’anno precedente relativi, per
ogni singola confezione, alle quantità
prodotte, importate, distribuite e vendute.
art.1, c.2, DM 19.5.2005
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
L’etichettatura dell’imballaggio esterno deve
includere un pittogramma conforme a
quello riportato nell’allegato al DM
24.9.2003.
art.1, c.3, DM 19.5.2005
N.d.r. Pittogramma di forma circolare
riportante un simbolo di divieto di colore
rosso con all’interno la dicitura DOPING.
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
Il foglietto illustrativo deve riportare al paragrafo
“Avvertenze speciali” la frase:
“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco
senza necessità terapeutica costituisce doping e
può determinare comunque
positività ai test anti-doping”.
art.1, c.3, DM 19.5.2005
RICETTA
LIMITATIVA
RICETTA LIMITATIVA
E’ una ricetta ripetibile o non ripetibile e
comprende quei medicinali la cui prescrizione o la
cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o taluni
medici:
1.
2.
medicinali vendibili al pubblico, utilizzati nel trattamento,
anche domiciliare, di malattie che devono essere
diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari
strutture che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o la
cui diagnosi, ed eventualmente il controllo in corso di
trattamento, siano riservati allo specialista;
medicinali, non vendibili al pubblico, il cui impiego è
consentito solo in ambiente ospedaliero o per le
caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, o per
modalità di somministrazione o per motivi di tutela della
salute pubblica;
3. medicinali, non vendibili al pubblico, che per le loro
caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego sono
destinati a essere utilizzati direttamente dallo specialista
durante la visita ambulatoriale. Solo se la somministrazione
del prodotto non necessita di particolari attrezzature
ambulatoriali, il medicinale può essere utilizzato presso il
domicilio del paziente.
Art.7,8,9 e 10 D.Lvo 539/92
Isotetrinoina
Determinazione AIFA febbraio 2009 : modifica di prescrizione isotretinoina per
uso sistemico
•
•
•
•
•
È stato modificato il regime di fornitura :da RNRL a
RNR dal 23 marzo 2009 RNR
Non viene modificato il programma di prevenzione del
rischio teratogeno
Viene anche introdotto l’obbligo di compilazione, per le
sole pazienti di sesso femminile del modulo AIFA
La 1° presc. e con essa la 1° compilaz. del modulo, resta
riservata allo specialista dermatologo che , se dipendente o
convenzionato con struttura pubblica può essere SSN.
In caso contrario la prescrizione sarà su ricettario Bianco
intestato
Isotretinoina
•
•
•
Le prescrizioni successive alla prima, nonché i
previsti aggiornamenti del modulo con i risultati
dei test di gravidanza, possono essere effettuati
anche dal MMG.
Ogni prescrizione deve essere contestuale alla
relativa compilazione del modulo
Anche per i pazienti di sesso maschile, la prima
prescrizione deve essere effettuata dal
dermatologo
Isotretinoina
Modalità di prescrizione ( SSN, no SSN)
•
Dosaggio del farmaco,
Posologia in mg/die e durata della terapia (max. 30gg)
Data di effettuazione del test di gravidanza
( data di certificazione )
Data di emissione
La ricetta ha validità 7 gg dalla data di emissione ( che se diversa da
quella di certificazione il farmacista considera i 7 gg da quella meno
recente
•
•
•
•
•
Per i pz. di sesso maschile il programma di gestione del rischio vale per le
parti applicabili:
Validità 7 gg dalla data di emissione
Terapia per max 30gg
Consenso informato firmato e conservato dal medico ( in oarticolare il pz.
deve essere informato di non poter donare il proprio sangue e di non
dover dare il farmaco a nessuno . Il pz. Deve restituire le capsule non
utilizzate al farmacista per la distruzione
RICETTA
MINISTERIALE
A RICALCO
RICETTA MINISTERIALE
…PRIMA…
RMR
(a ricalco in triplice copia ora in
duplice con
DM 4.4.2003)
utilizzata per la prescrizione di
farmaci
di cui all’allegato III-bis per la
terapia del dolore, e per
terapie non superiori a
30 giorni.
RMS
(ricetta ministeriale speciale)
utilizzata per la prescrizione di
medicinali stupefacenti per tutti
gli altri usi, e per terapie non
superiori ad 8 giorni, ridotti a 3
per prescrizioni ad uso
veterinario.
ALLEGATO III bis della TABELLA 7 F.U.
(legge 12/01)
I farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate,
limitatamente alla terapia del dolore
BUPRENORFINA
CODEINA
DIIDROCODEINA
FENTANYL
IDROCODONE
IDROMORFONE
METADONE
MORFINA
OSSICODONE
OSSIMORFONE
RICETTA MINISTERIALE
…OGGI…
LEGGE 21.2.2006, N. 49
RMR (utilizzata SOLO per la
RMS
prescrizione di farmaci
di cui all’allegato III-bis)
RMR
UTILIZZATA SIA PER FARMACI ALLEGATO III-BIS SIA PER
SOSTANZE STUPEFACENTI INSERITE NELLA
TABELLA II, SEZ. A
E LA VECCHIA RMS?
Il ricettario a madre-figlia di tipo unico (RMS)
NON
è più utilizzabile
I POSSESSORI dei ricettari devono consegnarli ai rispettivi
ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al
Ministero della salute per la relativa distruzione
DM 10.3.2006
RICETTA MINISTERIALE A RICALCO
(legge 49/06 e DM 10.3.2006)
AMBITO D’APPLICAZIONE
- sostanze e preparazioni
dell’allegato III bis
- tutte quelle comprese
nella Tabella, II, sez. A
COMPILAZIONE
-
1) AL FARMACISTA
3) ALL’ASSISTITO
2) SSN
- in duplice copia a ricalco per i
medicinali non dispensati in SSN
in triplice copia per i medicinali
dispensati in SSN:
ORIGINALE
COPIA CON DICITURA
“Copia assistito/prescrittore”
RMR (legge 49/06) e DM 10.3.2006
Come modificato da L. 38/2010
SOSTANZE E PREPARAZIONI
DELL’ALLEGATO III BIS
SOSTANZE CONTENUTE
NELLA TABELLA II, SEZ. A
> LIMITE QUALITATIVO:
>LIMITE QUALITATIVO:
Fino a 2 medicinali diversi tra loro o
1 stesso medicinale con 2 dosaggi 1 medicinale
differenti
> LIMITE QUANTITATIVO
> LIMITE QUANTITATIVO
Cura non superiore ai 30 giorni
Cura non superiore ai 30 giorni
> VALIDITA’
> VALIDITA’
30 giorni dalla data TEMPORALE di 30 giorni dalla data
TEMPORALE di rilascio
rilascio
FORMALISMI DI COMPILAZIONE DELLE RM
DM 24 maggio 2001
data e firma
mezzo indelebile
nome, cognome e residenza
del paziente
dose, modi e tempi di
somministrazione in tutte
lettere
domicilio professionale,
numero telefonico del
medico chirurgo
timbro personale del
medico
DM 4 aprile 2003
e legge 49/06
data e firma
mezzo indelebile
nome e cognome del paziente
dose, modi e tempi di
somministrazione in numero
domicilio professionale, numero
telefonico professionale del
medico chirurgo
timbro personale del medico
RICETTA MINISTERIALE
DM 10.3.2006
in triplice copia autocopiante
confezionate in blocchetti da trenta
numerate progressivamente
stampa a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato
e Zecca dello Stato
distribuzione a carico della ASL,
che le conservano in locali appositi
NORME D’USO DELLE RM
Legge 49/2006
la ricetta è firmata dal medico chirurgo o dal medico veterinario in
originale sulla prima pagina e in copia sulle altre
la copia della ricetta va rilasciata all’assistito (o al proprietario
dell’animale ammalato) che la deve conservare
il veterinario riporta nello spazio riservato ai bollini la dizione “uso
veterinario” e, nello spazio riservato al paziente, la specie, la razza
e il sesso dell’animale curato.
DM 10.3.2006
Il medico NON può
prescrivere, una terapia > 30 giorni.
La posologia indicata deve determinare un’assunzione dei
medicinali da completarsi entro 30 giorni
L.38/2010
-
Il farmacista può dispensare la confezione che , secondo
terapia viene aperta il 30° giorno e va oltre 30 gg
-
Il farmacista può ridurre il numero di confezioni totali della
ricetta se superiori alla terapia di 30 gg
-
In entrambi i casi deve informare il medico della correzione
riportata e dichiararlo in ricetta
ADEGUAMENTO ALLA TERAPIA
Il medico
può rilasciare una nuova prescrizione,
anche se la precedente non è stata completata
in base alla posologia prevista,
solo
quando ritiene di dover provvedere
ad un adeguamento della terapia.
DM 10.3.2006
....con l’entrata in vigore della L.
38/2010 del ( 3 aprile 2010 )
Secondo la posologia prescritta è stato consentito al
farmacista di consegnare , quando il medico
prescrive un n° di confezioni superiori a 30 gg di
terapia, quella confezione che viene iniziata prima
del 30° giorno e che continua oltre fino al suo
esaurimento.
E’ consentito ancora al farmacista di autoridurre il
n° di conf. eccedenti facendo una dichiarazione in
ricetta e avvertendo telefonicamente il medico
prescrittore di tale variazione .
OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR)
dispensare i farmaci e le preparazioni dell’allegato III bis e
della Tabella II sez. A solo su presentazione di prescrizione
medica (RMR) e nella quantità e nella forma prescritta
(LEGGE 12/01 modificata DM 4.4.2003)
verificare che la ricetta sia formalmente corretta
applicare sulla ricetta la data di spedizione (DPR 309/90)
identificare l’acquirente, che non può avere un’età inferiore
ai diciotto anni e infermità mentale (DPR 309/90)
trascrivere nello spazio apposito gli estremi di un
documento d’identità valido dell’acquirente munito di
fotografia e rilasciato da un’autorità statale, regionale o
locale (DPR 309/90) ( non deve più identificare )
IL RICETTARIO È PERSONALE
Un medico chirurgo o un medico veterinario che
sostituisce un titolare di ambulatorio,
NON PUÒ UTILIZZARE il ricettario del titolare.
Il medico chirurgo o un medico veterinario sostituto
deve:
• dotarsi del ricettario personale e utilizzarlo qualora
se ne presenti la necessità c/ o le UFD dell’ASL.
• segnare l’indirizzo dell’ambulatorio del titolare
nell’apposito spazio della ricetta destinato
all’indicazione dell’indirizzo professionale + telefono
Ai fini del rimborso da parte del SSN, la ricetta emessa
dal medico sostituto necessita dell’apposizione del
codice fiscale del medico.