regolamento per la disciplina della pubblicita` stradale
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Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ STRADALE (approvato con Delibera del CDA nella seduta del 14.10.2011) Premessa: oggetto e finalità del Regolamento Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade in gestione a Veneto Strade S.p.A., o in vista di esse, ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”. E' soggetta ad autorizzazione e/o nulla osta, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la collocazione di cartelli, insegne, segnaletica di indicazione ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse in concessione a Veneto Strade S.p.A. ART. 1 - Definizione dei mezzi pubblicitari 1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. E’ da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui sopra, completata con simboli e marchi di altre ditte estranee, purchè attinenti all’attività svolta nel luogo ove è installata. 2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. 3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o 1 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali, ad esempio, manifesti, adesivi, etc. . Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. 5. Si considera “striscione” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o anche finalizzati alla pubblicizzazione di prodotti, case produttrici, campagne promozionali, etc. Può essere luminoso per luce indiretta. 6. Si considera “locandina, stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido, ed è caratterizzata dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione. 7. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 9. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività e non individuabile né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come locandina, striscione e stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. ART. 2- Dimensione e caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari 1. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non dovranno superare la superficie massima stabilita dal vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati saranno soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ovvero se esistente, dal Regolamento Comunale. 2 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale 3. Le preinsegne dovranno avere forma rettangolare, di dimensioni previste dal vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. E’ ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno del numero massimo di n. 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia, ed in ogni caso secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 5. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste, dovrà essere documentata prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 del presente regolamento. 7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovranno avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. 8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, ricadenti in area demaniale, dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 1,5 (metri uno virgola cinque//) rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. 9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell’art. 51, comma 9 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, dovranno essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. ART. 3 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi. 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, poste fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, dovranno rispettare le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 2. I mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 (centocinquanta) candele per metro 3 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento; dovranno altresì rispettare le particolari norme stabilite dalla vigente legge della Regione del Veneto a tutela dell'inquinamento luminoso (L.R. 7 agosto 2009 n. 17) . 3. Entro i centri abitati si applicheranno le disposizioni previste dal Regolamento Comunale. ART. 4 - Targhette di identificazione 1. Su ogni cartello e mezzo pubblicitario e dei segnali di indicazione autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, in posizione ben visibile, apposita targhetta metallica ovvero scritta indelebile (ove la targhetta risultasse di non agevole applicazione) sulla quale sono riportati, con caratteri incisi i seguenti dati: - ente rilasciante; - soggetto titolare; - numero dell’autorizzazione; - progressiva chilometrica del punto di installazione; - data di scadenza. 2. La targhetta di identificazione o la scritta indelebile devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. ART. 5 - Segnali turistici e di territorio 1. Ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. 495/1992, possono essere inseriti nei segnali di cui agli artt. 127128-130-131 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di preavviso, segnali di direzione, segnale di itinerario, segnali di località e di localizzazione) le seguenti tipologie: a. turistiche; b. industriali, artigianali, commerciali; c. alberghiere; d. territoriali; e. di luoghi di pubblico interesse. 2. I Simboli relativi alle indicazioni di cui al comma 1, sono rappresentati dalla figure da II.100 a II.231 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 3. I segnali di indicazione di cui al comma 1, possono essere installati in posizione autonoma e singola come segnali di direzione e localizzazione, non devono in alcun modo interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali stradali verticali. Se impiegati, devono essere installati unicamente nelle strade che conducono al luogo segnalato, salvo i casi di impossibilità, ed a non oltre 10 (dieci) Km. di distanza dal luogo segnalato. 4 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale 4. L’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all’installazione, il quale dovrà utilizzare unicamente segnali previsti dalla vigente normativa di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. 5. I segnali di indicazione turistici e di territorio sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di colore bianco. Sono impiegati per indicare località e luoghi di interesse storico, artistico, culturale, turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping. Sono impiegati in località urbane ed extraurbane. 6. I segnali di indicazione, industriali, artigianali e commerciali sono a fondo nero opaco con scritte di colore giallo. Sono impiegati qualora per configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’installazione di un impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività produttive, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Ove non esiste una zona di attività concentrata, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane, se l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. 7. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. 8. Il segnale di direzione con indicazione di “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” (Fig. II.296 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada), col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione e combinato, ove necessario, col “gruppo segnaletico unitario” ivi esistente. 9. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali, a valle degli itinerari principali di avvio alla “zona industriale” o “zona artigianale” o “zona commerciale” in genere (Fig. II.297 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada). 10. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio di Veneto Strade S.p.A., sia utile segnalare l’avvio ai vari alberghi. L’installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all’autorizzazione che stabilirà le modalità per la posa in opera. 11. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turisticoalberghiero o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (Fig. II.298 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada); 5 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (Fig. II.299 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza, in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l’utente sull’itinerario di destinazione (Fig: II.300 e II.301 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada). 12. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica di cui alla Fig. II.301 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono far parte di un unico impianto con un massimo di 6 (sei) frecce. 13. Gli impianti rientranti nel Piano Regionale di segnaletica turistica approvato con D.G.R. n. 1402 del 19.05.2009 ed eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche, così come quelli relativi ad eventuali futuri ulteriori progetti posti in essere dagli Enti azionisti di Veneto Strade SpA, in considerazione delle rilevanti finalità pubbliche istituzionali che rappresentano, potranno essere posizionati nelle sedi, località e posizioni individuate nei relativi Piani Esecutivi Regionali e/o Provinciali. ART. 6 - Segnali di indicazione di servizi utili 1. I segnali con l’indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell’articolo 136 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. ART. 7 - Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 51 D.P.R. 495/1992). 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, sarà autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 mt. dal limite della carreggiata. Nel caso già esistano a distanze inferiori a 3 mt. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi; b) 100 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 6 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale d) 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 mt. prima dei segnali di indicazione; f) 100 mt. dopo i segnali di indicazione; g) 100 mt. dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo 3, co.1, punto 20 del Codice della Strada; h) 250 mt. prima delle intersezioni; i) 100 mt. dopo le intersezioni; l) 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie. 3. Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione è vietato il posizionamento dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (es: parapetti, guard rail, aiuole separatrici di corsie, barriere stradali di sicurezza, etc.); b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite dall’art. 3 co.1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi (cunette) e convessi (dosso) segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, sarà autorizzato nel rispetto delle distanze minime previste dall’art. 51 co. 4 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4 e quella di cui al coma 3 lett. c) non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 mt., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, co. 1 del Codice della Strada. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. 7 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale 7. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia e fuori dai centri abitati di una sola insegna di esercizio, della superficie massima di 4 (quattro) metri quadrati. Le insegne di esercizio sono collocate nel rispetto delle distanze di cui al Codice della Strada. 8. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente nelle modalità e luoghi prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. 9. L’esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli mentre per quanto concerne locandine e stendardi anche per il lancio di iniziative commerciali. La stessa è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per le suddette forme di pubblicità le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dall’art. 51 - commi 2 e 4, del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, si riducono a 50 mt. fuori centro abitato ed a 12,5 mt. all’interno di centro abitato. 10. E’ fatto divieto di apporre messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi ovvero dei cigli stradali. 11. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 mt., è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 mt. . ART. 8 - Responsabile del procedimento 1. Il rilascio delle autorizzazioni, e dei nulla osta, così come la proroga, il rinnovo, la modifica, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Dirigente Settore Manutenzione della Direzione di Mestre o della Direzione di Belluno. 2. L’Ufficio che riceve l’istanza per l’installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare l’istruttoria ed acquisire, in aggiunta, l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa. 3. I Dirigenti responsabili sopraccitati provvedono in conformità alle norme di legge e al presente Regolamento. 8 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale ART. 9 - Istanza 1. Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione o di nulla osta, sono presentate a Veneto Strade S.p.A., Direzione di Mestre o Direzione di Belluno su apposita modulistica predisposta dall'Ente stesso, disponibile sul portale ufficiale della Società e scaricabile al seguente indirizzo internet http://www.venetostrade.it - Sezione Servizi - Concessioni - Pubblicità - Invio sede Mestre o invio sede Belluno, ovvero reperibile presso la Direzione di Mestre , via Baseggio, 5 e la Direzione di Belluno in Sedico, via Villa Patt, 1 . 2. Per il rilascio di autorizzazioni circa il posizionamento di locandine la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di decorrenza dell’esposizione effettiva, fatti salvi casi eccezionali od urgenti da valutarsi specificatamente. 3. In relazione alla tipologia di provvedimento la modulistica indica la documentazione tecnica ed amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese d'istruttoria e tutto quanto necessario per la completezza della stessa. 4. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato, stabilendo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della domanda. 5. I termini del procedimento previsti al successivo art. 10 restano sospesi dalla data di spedizione della comunicazione di cui al comma precedente e sino alla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici; in tal caso viene data comunicazione scritta all’interessato. 6. Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro il termine di cui al comma 4, l'istanza si intende rinunciata. ART. 10 - Rilascio Autorizzazione 1. Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa il responsabile del procedimento, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento e sulla base delle risultanze dell’eventuale sopralluogo, rilascia entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, il provvedimento di autorizzazione. 2. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell’interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per il canone nonché il tempo accordato per l’esecuzione delle opere. 9 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale 3. Qualora, in fase istruttoria, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda e previa comunicazione ex art. 10 L. 241/1990 e ss.mm.ii, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria. 4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione, il soggetto interessato dovrà provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari o dei segnali di indicazione, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato. Non sarà considerata completata l'installazione in presenza del solo palo o delle sole strutture di sostegno, senza il messaggio pubblicitario. Su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione potrà essere concessa un’eventuale proroga del termine di istallazione non superiore a 30 (trenta) giorni, scaduti i quali il provvedimento decade. Non è ammessa un’ulteriore richiesta di proroga. 5. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell’autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta indirizzata a Veneto Strade S.p.A. Direzione di Mestre, sita in via C. Baseggio 5, ovvero a Veneto Strade S.p.A. Direzione di Belluno, sita in Sedico (BL), via Villa Patt, 1. 6. Durante l’ installazione dei mezzi pubblicitari o dei segnali di indicazione, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, agli incaricati del controllo. 7. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha validità per un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile previa apposita istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. 8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno 3 (tre) mesi dal rilascio e ferma restando la validità della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, su apposito modulo scaricabile dal portale ufficiale di Veneto Strade S.p.a. Direzione di Mestre sita in via Baseggio 5, ovvero a Veneto Strade S.p.A. Direzione di Belluno sita in Sedico (BL) via Villa Patt 1, nella quale dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. Veneto Strade S.p.A. sarà tenuta a rilasciare l’autorizzazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio non è dovuto alcun corrispettivo. 9. In assenza della domanda di rinnovo, il soggetto autorizzato decade da qualunque diritto al mantenimento dell’impianto dal giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione. 10 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale ART. 11 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione 1. Gli atti di autorizzazione si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi. Il soggetto autorizzato è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente esonerata Veneto Strade S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito. 2. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite da Veneto Strade S.p.A. al momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte di Veneto Strade S.p.A; e) comunicare tempestivamente e in forma scritta a Veneto Strade S.p.A. ogni variazione di residenza o domicilio, nonché ogni ulteriore modifica che possa produrre variazioni circa il soggetto titolare dell’autorizzazione; 3. E’ fatto altresì obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell’iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. ART. 12 - Revoca e Modifica 1. Veneto Strade S.p.A. ha la facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione, in qualsiasi momento, senza corrispondere alcun indennizzo in specifici e motivati casi in cui si presentino prevalenti interessi pubblici, finalizzati al miglioramento delle condizioni di percorribilità della strada, nonché all’incremento dei parametri di sicurezza della stessa, ovvero sopraggiungano mutamenti della viabilità. In tal caso Veneto Strade S.p.A. può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicandone il relativo termine temporale e, in caso di inosservanza, procedendo direttamente con addebito delle spese sostenute. 2. L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione sarà comunicato all'interessato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'emissione del relativo provvedimento. 3. La revoca o la modifica del provvedimento originario non può dar titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere. 11 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale ART. 13 - Volturazione autorizzazione /nulla - osta tecnico 1. Per ottenere la volturazione dell’atto autorizzativo in corso di validità, rilasciato da Veneto Strade S.p.A., è necessario presentare la seguente documentazione: - domanda del soggetto interessato; - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni; - dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione unitamente a copia dell’atto cessione, ovvero dichiarazione di successione mortis causa; - dati anagrafici del richiedente (soggetto privato e/o legale rappresentante se Società), residenza o sede Società, recapito telefonico; ART. 14 - Vincolo per beni storici / paesaggistici / ambientali 1. Ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni storici/culturali e ambientali, la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è assoggettata al rilascio della autorizzazione di Veneto Strade S.p.A. previo parere favorevole da parte della Soprintendenza, sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, il decoro e la pubblica funzione dei beni tutelati. La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è assoggettata al rilascio della autorizzazione di Veneto Strade S.p.A. previo parere favorevole da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela. Ai sensi degli artt. 162 e 168 D. Lgs. n. 42/2004, chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 e 153 predetto Decreto, è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. ART. 15 - Nulla Osta 1. L’installazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione nei centri abitati, definiti ex art. 4 del Codice della Strada, lungo le strade in concessione o in vista di esse è autorizzata dal Comune previo Nulla Osta Tecnico di Veneto Strada S.p.A. L’istanza per l’ottenimento del Nulla Osta tecnico dovrà essere presentata completa di documentazione ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento, il cui modello è parimenti disponibile sul portale ufficiale della Società e scaricabile al seguente indirizzo internet http://www.venetostrade.it - Sezione Servizi - concessioni 12 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale pubblicità - invio sede Mestre (VE) o invio sede Belluno, ovvero reperibile presso la Direzione di Mestre (VE), via Baseggio, 5 e la Direzione di Belluno in Sedico, via Villa Patt, 1. 2. I Nulla Osta verranno rilasciati previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel previsto Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e potranno contenere prescrizioni tecniche che dovranno essere riportate a cura del Comune territorialmente competente nell’atto di autorizzazione. Si applicano anche al rilascio dei nulla osta le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 11 del presente Regolamento. 3. I Comuni hanno facoltà di concedere deroga alle distanze minime di cui all’art. 51 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 23 co. 6 del vigente Codice della Strada. 4. Il nulla osta viene rilasciato anche per la collocazione di cartelli “in vista” ai sensi all’art. 23 co. 5 del Codice della Strada. ART. 16 - Canoni / Esenzioni 1. Per tutti i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione, ad esclusione delle insegne di esercizio per le quali non è dovuto alcun canone, autorizzati da Veneto Strade S.p.A. e posti fuori dai centri abitati si applicano, quali corrispettivi da versare alla stessa per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e di sopralluogo, i canoni come di seguito determinati, cui viene applicata l’IVA in base all’aliquota ordinaria vigente: A) - Formula per la determinazione del canone pubblicitario per i mezzi pubblicitari ed i segnali di indicazione: C = {[(Cv x mq +Mc x mq + Ms)x Ki]+(Cv x mq x Kl)} x Kr Cv = canone base al metro quadrato = €/mq 12,00; Mq = superficie in metri quadrati del mezzo pubblicitario e/o segnali di indicazione; Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area distributori carburanti = €/mq 8,50; Ms = quota aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali in concessione Veneto Strade = €37,00; N.B.:la quota si applica quando la proiezione verso terra di qualsiasi elemento dell’impianto ricada, anche parzialmente, all’interno della proprietà stradale in concessione a Veneto Strade S.p.A. Kl = coefficiente di maggioranza per illuminazione pari a 1,5 se esistente e a 0 se non esistente; Ki = coefficiente di maggiorazione che tiene conto dell’importanza della strada. Viene applicato il valore 3 (tre) secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. del 26.07.2004; 13 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale Kr = coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT. Si precisa che : - per i “mezzi pubblicitari” come definiti dall’art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad esclusione delle preinsegne, la determinazione della superficie avverrà mediante l’individuazione di n. 3 (tre) classi di appartenenza per impianti monofacciali e di 3 (tre) classi di appartenenza per impianti bifacciali: Impianti monofacciali: 1) fino a 3 mq; 2) fino a 4,5 mq; 3) fino a 6 mq; Impianti bifacciali: 1) fino a 6 mq; 2) fino a 9 mq; 3) fino a 12 mq. - per i segnali di indicazione di servizio utile (art. 136 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada), segnali turistici e di territorio (art.134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e le preinsegne la determinazione della superficie sarà quella reale (artt. 47- 48 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada). B) - Formula per la determinazione del canone per pubblicità temporanea (locandine – stendardi – striscioni) : Cm = C x N / 365; dove C = canone determinato come da Formula sub (A), riferito alla superficie reale; dove N = numero di giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione; 2. I canoni come sopra determinati verranno aggiornati in base al coefficiente di rivalutazione monetaria (Kr) ISTAT dell’anno di riferimento. 3. Il canone è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d’ufficio intervenute durante l’anno. 4. Per i canoni successivi alla prima annualità, si fa obbligo al richiedente di effettuare il versamento allorquando avrà ricevuto da Veneto Strade S.p.A. il bollettino di conto corrente postale relativo all’annualità del canone imposto e aumentato del coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT (indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operaiimpiegati – generale). 14 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale 5. Non si dà luogo a rimborso del canone per la rinuncia alla autorizzazione che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione scritta a Veneto Strade S.p.A., Direzione di Mestre o Belluno. 6. E’ esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell’utilità sociale e o solidale/ umanitaria. 7. L’insegna di esercizio, avendo per scopo l’identificazione della sede dell’Impresa è esente dal pagamento del canone. Il richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di istruttoria. 8. Gli oneri di istruttoria/sopralluogo sono determinati per l’anno 2011 in € 156,29, IVA inclusa, per ogni domanda presentata. Gli stessi possono essere annualmente rivalutati con provvedimento del Direttore Generale della società. Ogni domanda potrà essere riferita all’installazione di massimo 10 (dieci) mezzi pubblicitari e/o segnaletica di indicazione, tutti posti sulla medesima strada e nel raggio di 3 (tre) km., con esclusione delle insegne di esercizio riferite ad un'unica attività. Per quanto riguarda le locandine dovrà essere presentata una domanda per ogni campagna pubblicitaria, corredata dal relativo versamento degli oneri di istruttoria, come sopra determinati. 9. Sono esentati da ogni versamento gli impianti di cui all’art. 5 comma 13 del presente Regolamento. ART. 17 - Sanzioni 1. L'esecuzione di posa in opera di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione, in assenza di autorizzazione o non conformi alle prescrizioni della stessa, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada. ART. 18 - Rimozioni 1. Ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 23, comma 11 del Codice della Strada, a chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo o quelle del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è soggetto all’obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario secondo le seguenti disposizioni. 2. Qualora l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, e nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e/o del presente Regolamento, la rimozione verrà 15 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale eseguita senza indugio ai sensi dell’art. 23 co. 13 quater Codice della Strada, con pronta notifica del verbale di contestazione al proprietario dell’impianto, ai sensi del comma 1 del presente Regolamento. Successivamente alla rimozione Veneto Strade S.p.A. trasmetterà al trasgressore la nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché l’invito al ritiro presso il luogo deputato alla custodia del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l’emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore. 3. Qualora l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo privato, Veneto Strade S.p.A. previa pronta notifica del verbale di contestazione al proprietario del mezzo pubblicitario ai sensi del comma 1, invierà all’autore della violazione, al proprietario o possessore del suolo privato ove risulta collocato l’impianto pubblicitario diffida, a mezzo lettera raccomandata A.R. a rimuovere a proprie spese, il predetto impianto entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso il suddetto termine senza che sia intervenuta la rimozione, Veneto Strade S.p.A., con pronta notifica del relativo verbale di contestazione, provvederà, ai sensi dell’art. 23 co.13 bis del Codice della Strada, come modificato dall’art. 5 co.2 lett. c) della L.120/2010, a mezzo del proprio personale abilitato alle funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada. Previo invio di comunicazione, anche via fax, Veneto Strade S.p.A. informerà il trasgressore e il proprietario/possessore del fondo del giorno e dell’ora in cui si provvederà alla rimozione dell’impianto pubblicitario ed al suo deposito presso il luogo deputato alla custodia. Successivamente alla rimozione Veneto Strade S.p.A. trasmetterà al trasgressore, nonché al proprietario o possessore del suolo privato obbligati in solido, la nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché l’invito al ritiro del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l’emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore. 4. In ogni caso a seguito della rimozione, qualora il trasgressore, il proprietario o il possessore del terreno non abbiano provveduto al ritiro dell’impianto rimosso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della rimozione nel caso di installazione in suolo demaniale, e dalla ricezione della diffida di cui al comma 3 del presente articolo, nel caso di installazione su suolo privato, Veneto Strade S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23 co. 13-quater.1 del Codice della Strada, come introdotto dall’art. 5 co. 2 lett. d) della L. 120/2010, potrà liberamente disporre dell’impianto rimosso. ART. 19 - Entrata in vigore e norme transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul portale ufficiale di Veneto Strade S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 2. 16 Veneto Strade S.p.A. Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale 2. Ferme restando le prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione in ordine alla allocazione dei mezzi pubblicitari nonché il pagamento dei relativi canoni, dato atto che con specifico accordo sottoscritto con le associazioni dei pubblicitari (allegato “A”), Veneto Strade S.p.A. ha in corso una procedura di riordino di tutti gli impianti pubblicitari presenti sulle strade di competenza, il presente Regolamento viene applicato nelle parti “compatibili” con le procedure di riordino in atto, fermo restando che dal rilascio delle relative autorizzazioni da parte di Veneto Strade S.p.a., il Regolamento diviene vincolante in ogni sua parte. 3. Dalle previsioni di cui al comma precedente sono esclusi il rilascio di nulla osta, di autorizzazioni di insegne di esercizio o di impianti pubblicitari di servizio, o di cartelli di cantiere provvisorio o di locandine o stendardi, o striscioni o segni orizzontali reclamistici, per specifiche manifestazioni nonché i segnali turistici e di territorio ex art. 134 Codice della Strada e quelli che forniscono indicazioni di servizi utili ex art. 136 Codice della Strada. 4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione nonché alle successive integrazioni e modificazioni. Allegato A: verbale accordo Associazione Pubblicitari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17