regolamento per la disciplina della pubblicita` stradale

Transcript

regolamento per la disciplina della pubblicita` stradale
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ STRADALE
(approvato con Delibera del CDA nella seduta del 14.10.2011)
Premessa: oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade in gestione a Veneto Strade S.p.A.,
o in vista di esse, ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 30
Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16
Dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
E' soggetta ad autorizzazione e/o nulla osta, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs.
285/92), la collocazione di cartelli, insegne, segnaletica di indicazione ed altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse in concessione a Veneto Strade S.p.A.
ART. 1 - Definizione dei mezzi pubblicitari
1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente
da simboli e da marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
E’ da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui sopra, completata con
simboli e marchi di altre ditte estranee, purchè attinenti all’attività svolta nel luogo ove è
installata.
2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di
orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura
di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una
determinata attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e
comunque nel raggio di cinque km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce
indiretta.
3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti,
manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di
sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o
1
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali, ad esempio,
manifesti, adesivi, etc. . Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
5. Si considera “striscione” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura,
privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa,
finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o anche finalizzati alla
pubblicizzazione di prodotti, case produttrici, campagne promozionali, etc. Può essere luminoso
per luce indiretta.
6. Si considera “locandina, stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non
aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, oltre
che per il lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se
posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido, ed è caratterizzata dalle
limitate dimensioni rispetto allo striscione.
7. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale con
pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzati alla diffusione
di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente come scopo
primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus,
pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili), recante uno spazio
pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla
pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività e non individuabile né come insegna di
esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come locandina, striscione e stendardo, né
come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
ART. 2- Dimensione e caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari
1. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati,
non dovranno superare la superficie massima stabilita dal vigente Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati
saranno soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal vigente Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada, ovvero se esistente, dal Regolamento Comunale.
2
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
3. Le preinsegne dovranno avere forma rettangolare, di dimensioni previste dal vigente
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. E’ ammesso l'abbinamento sulla stessa
struttura di sostegno del numero massimo di n. 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia, ed in
ogni caso secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici.
5. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del
vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è
regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da
queste previste, dovrà essere documentata prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 3
del presente regolamento.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovranno avere
sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non dovranno
generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell’uso
dei colori, specialmente del rosso, del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare
confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle
intersezioni.
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti
pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, ricadenti in area demaniale, dovrà
essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 1,5 (metri uno virgola cinque//) rispetto
a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell’art. 51, comma 9 del vigente
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, dovranno essere realizzati con materiali
rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano
una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
ART. 3 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per
luce propria o per luce indiretta, poste fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade
ove ne è consentita l'installazione, dovranno rispettare le disposizioni stabilite dal vigente
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati,
lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né
intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 (centocinquanta) candele per metro
3
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento; dovranno altresì rispettare le particolari
norme stabilite dalla vigente legge della Regione del Veneto a tutela dell'inquinamento luminoso
(L.R. 7 agosto 2009 n. 17) .
3. Entro i centri abitati si applicheranno le disposizioni previste dal Regolamento Comunale.
ART. 4 - Targhette di identificazione
1. Su ogni cartello e mezzo pubblicitario e dei segnali di indicazione autorizzato dovrà essere
saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, in posizione ben visibile,
apposita targhetta metallica ovvero scritta indelebile (ove la targhetta risultasse di non agevole
applicazione) sulla quale sono riportati, con caratteri incisi i seguenti dati:
- ente rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell’autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.
2. La targhetta di identificazione o la scritta indelebile devono essere sostituite ad ogni rinnovo
dell’autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
ART. 5 - Segnali turistici e di territorio
1. Ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. 495/1992, possono essere inseriti nei segnali di cui agli artt. 127128-130-131 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di preavviso, segnali
di direzione, segnale di itinerario, segnali di località e di localizzazione) le seguenti tipologie:
a. turistiche;
b. industriali, artigianali, commerciali;
c. alberghiere;
d. territoriali;
e. di luoghi di pubblico interesse.
2. I Simboli relativi alle indicazioni di cui al comma 1, sono rappresentati dalla figure da II.100 a
II.231 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. I segnali di indicazione di cui al comma 1, possono essere installati in posizione autonoma e
singola come segnali di direzione e localizzazione, non devono in alcun modo interferire con
l’avvistamento e la visibilità dei segnali stradali verticali. Se impiegati, devono essere installati
unicamente nelle strade che conducono al luogo segnalato, salvo i casi di impossibilità, ed a non
oltre 10 (dieci) Km. di distanza dal luogo segnalato.
4
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
4. L’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a
carico del soggetto interessato all’installazione, il quale dovrà utilizzare unicamente segnali
previsti dalla vigente normativa di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
5. I segnali di indicazione turistici e di territorio sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di
colore bianco. Sono impiegati per indicare località e luoghi di interesse storico, artistico, culturale,
turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping. Sono
impiegati in località urbane ed extraurbane.
6. I segnali di indicazione, industriali, artigianali e commerciali sono a fondo nero opaco con scritte
di colore giallo. Sono impiegati qualora per configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi
utile l’installazione di un impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di
attività produttive, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Ove non
esiste una zona di attività concentrata, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito
sulle strade extraurbane, se l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico
veicolare.
7. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui
segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.
8. Il segnale di direzione con indicazione di “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale”
(Fig. II.296 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada), col relativo simbolo, può
essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione e combinato, ove
necessario, col “gruppo segnaletico unitario” ivi esistente.
9. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate,
si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti
particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali, a valle degli itinerari principali
di avvio alla “zona industriale” o “zona artigianale” o “zona commerciale” in genere (Fig. II.297 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).
10. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di
segnalamento di indicazione qualora, a giudizio di Veneto Strade S.p.A., sia utile segnalare l’avvio
ai vari alberghi. L’installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all’autorizzazione che
stabilirà le modalità per la posa in opera.
11. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turisticoalberghiero o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (Fig. II.298 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
5
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli
alberghi (Fig. II.299 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza, in posizioni
autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l’utente
sull’itinerario di destinazione (Fig: II.300 e II.301 del Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada).
12. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e
composizione grafica di cui alla Fig. II.301 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e
devono far parte di un unico impianto con un massimo di 6 (sei) frecce.
13. Gli impianti rientranti nel Piano Regionale di segnaletica turistica approvato con D.G.R. n. 1402
del 19.05.2009 ed eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche, così come quelli relativi ad
eventuali futuri ulteriori progetti posti in essere dagli Enti azionisti di Veneto Strade SpA, in
considerazione delle rilevanti finalità pubbliche istituzionali che rappresentano, potranno essere
posizionati nelle sedi, località e posizioni individuate nei relativi Piani Esecutivi Regionali e/o
Provinciali.
ART. 6 - Segnali di indicazione di servizi utili
1. I segnali con l’indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell’articolo 136 del
vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, potranno essere installati in prossimità
del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da
seguire, e possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il
segnale ed il servizio indicato.
ART. 7 - Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 51 D.P.R. 495/1992).
1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di
manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di
strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, lungo o in
prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, sarà autorizzato nel rispetto delle
seguenti distanze minime:
a) 3 mt. dal limite della carreggiata. Nel caso già esistano a distanze inferiori a 3 mt. dalla
carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt., è ammesso il
posizionamento in allineamento con gli stessi;
b) 100 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
6
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
d) 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 mt. prima dei segnali di indicazione;
f) 100 mt. dopo i segnali di indicazione;
g) 100 mt. dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo 3, co.1, punto 20 del Codice
della Strada;
h) 250 mt. prima delle intersezioni;
i) 100 mt. dopo le intersezioni;
l) 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie.
3. Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione è
vietato il posizionamento dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che
risultano comprese tra carreggiate contigue (es: parapetti, guard rail, aiuole separatrici di corsie,
barriere stradali di sicurezza, etc.);
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite dall’art. 3 co.1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l’area
compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi (cunette) e convessi (dosso) segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di
segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri
abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non
superiore a 50 Km/h, sarà autorizzato nel rispetto delle distanze minime previste dall’art. 51 co. 4
del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4 e quella di cui al coma 3 lett. c) non si applicano per le insegne di
esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in
aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della
carreggiata, non inferiore a 3 mt., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento
comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, co. 1 del Codice della Strada.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si
applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia
dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri
abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla
distanza stabilita dal regolamento comunale.
7
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
7. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata la
collocazione, per ogni senso di marcia e fuori dai centri abitati di una sola insegna di esercizio,
della superficie massima di 4 (quattro) metri quadrati. Le insegne di esercizio sono collocate nel
rispetto delle distanze di cui al Codice della Strada.
8. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente nelle modalità e luoghi prescritti dal
vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
9. L’esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni e spettacoli mentre per quanto concerne locandine e stendardi anche per il lancio
di iniziative commerciali. La stessa è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione
oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per le suddette
forme di pubblicità le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dall’art. 51 - commi 2
e 4, del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, si riducono a 50 mt. fuori
centro abitato ed a 12,5 mt. all’interno di centro abitato.
10. E’ fatto divieto di apporre messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi ovvero dei cigli
stradali.
11. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 mt., è
ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2
lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza
minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali
stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata
una distanza minima di 100 mt. .
ART. 8 - Responsabile del procedimento
1. Il rilascio delle autorizzazioni, e dei nulla osta, così come la proroga, il rinnovo, la modifica, il
diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Dirigente Settore Manutenzione della
Direzione di Mestre o della Direzione di Belluno.
2. L’Ufficio che riceve l’istanza per l’installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare
l’istruttoria ed acquisire, in aggiunta, l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il
proseguimento della stessa.
3. I Dirigenti responsabili sopraccitati provvedono in conformità alle norme di legge e al presente
Regolamento.
8
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
ART. 9 - Istanza
1. Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione o di nulla osta, sono presentate a Veneto Strade
S.p.A., Direzione di Mestre o Direzione di Belluno su apposita modulistica predisposta dall'Ente
stesso, disponibile sul portale ufficiale della Società e scaricabile al seguente indirizzo internet
http://www.venetostrade.it - Sezione Servizi - Concessioni - Pubblicità - Invio sede Mestre o
invio sede Belluno, ovvero reperibile presso la Direzione di Mestre , via Baseggio, 5 e la Direzione
di Belluno in Sedico, via Villa Patt, 1 .
2. Per il rilascio di autorizzazioni circa il posizionamento di locandine la richiesta dovrà essere
presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di decorrenza dell’esposizione effettiva, fatti
salvi casi eccezionali od urgenti da valutarsi specificatamente.
3. In relazione alla tipologia di provvedimento la modulistica indica la documentazione tecnica ed
amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese d'istruttoria e tutto
quanto necessario per la completezza della stessa.
4. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne
comunicazione all'interessato, stabilendo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
regolarizzazione della domanda.
5. I termini del procedimento previsti al successivo art. 10 restano sospesi dalla data di spedizione
della comunicazione di cui al comma precedente e sino alla data di ricevimento di tutta la
documentazione richiesta. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il
parere di altri uffici; in tal caso viene data comunicazione scritta all’interessato.
6. Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro il termine di cui al comma
4, l'istanza si intende rinunciata.
ART. 10 - Rilascio Autorizzazione
1. Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa il responsabile del procedimento, accertata la
regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e del presente regolamento e sulla base delle risultanze dell’eventuale sopralluogo, rilascia
entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, il provvedimento di
autorizzazione.
2. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e
dell’interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma
dovuta per il canone nonché il tempo accordato per l’esecuzione delle opere.
9
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
3. Qualora, in fase istruttoria, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento,
deve essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda e
previa comunicazione ex art. 10 L. 241/1990 e ss.mm.ii, un atto di formale diniego. Nel suddetto
atto devono essere indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso
delle spese di istruttoria.
4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione, il
soggetto interessato dovrà provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari o dei segnali di
indicazione, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato. Non sarà considerata
completata l'installazione in presenza del solo palo o delle sole strutture di sostegno, senza il
messaggio pubblicitario. Su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione potrà essere
concessa un’eventuale proroga del termine di istallazione non superiore a 30 (trenta) giorni,
scaduti i quali il provvedimento decade. Non è ammessa un’ulteriore richiesta di proroga.
5. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell’autorizzazione
esclusivamente con comunicazione scritta indirizzata a Veneto Strade S.p.A. Direzione di Mestre,
sita in via C. Baseggio 5, ovvero a Veneto Strade S.p.A. Direzione di Belluno, sita in Sedico (BL), via
Villa Patt, 1.
6. Durante l’ installazione dei mezzi pubblicitari o dei segnali di indicazione, il provvedimento di
autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al
fine di esibirlo, su richiesta, agli incaricati del controllo.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha validità per un periodo di 3 (tre) anni decorrente
dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile previa apposita istanza da presentare almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre
dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno 3 (tre)
mesi dal rilascio e ferma restando la validità della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario
riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, su apposito
modulo scaricabile dal portale ufficiale di Veneto Strade S.p.a. Direzione di Mestre sita in via
Baseggio 5, ovvero a Veneto Strade S.p.A. Direzione di Belluno sita in Sedico (BL) via Villa Patt 1,
nella quale dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione. Alla domanda dovrà essere
allegato il bozzetto del nuovo messaggio. Veneto Strade S.p.A. sarà tenuta a rilasciare
l’autorizzazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente
rilasciata. Per la variazione del messaggio non è dovuto alcun corrispettivo.
9. In assenza della domanda di rinnovo, il soggetto autorizzato decade da qualunque diritto al
mantenimento dell’impianto dal giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione.
10
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
ART. 11 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. Gli atti di autorizzazione si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi. Il soggetto
autorizzato è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in
conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite,
restando completamente esonerata Veneto Strade S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito.
2. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e dei segnali
di indicazione e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite da Veneto Strade S.p.A. al
momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate
esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza
delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte di
Veneto Strade S.p.A;
e) comunicare tempestivamente e in forma scritta a Veneto Strade S.p.A. ogni variazione di
residenza o domicilio, nonché ogni ulteriore modifica che possa produrre variazioni circa il
soggetto titolare dell’autorizzazione;
3. E’ fatto altresì obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali
reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi
entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o
dell’iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente
stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
ART. 12 - Revoca e Modifica
1. Veneto Strade S.p.A. ha la facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione, in qualsiasi
momento, senza corrispondere alcun indennizzo in specifici e motivati casi in cui si presentino
prevalenti interessi pubblici, finalizzati al miglioramento delle condizioni di percorribilità della
strada, nonché all’incremento dei parametri di sicurezza della stessa, ovvero sopraggiungano
mutamenti della viabilità. In tal caso Veneto Strade S.p.A. può chiedere il ripristino dello stato dei
luoghi, indicandone il relativo termine temporale e, in caso di inosservanza, procedendo
direttamente con addebito delle spese sostenute.
2. L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione sarà comunicato all'interessato almeno
30 (trenta) giorni prima dell'emissione del relativo provvedimento.
3. La revoca o la modifica del provvedimento originario non può dar titolo a rivalse o pretese di
qualsivoglia genere.
11
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
ART. 13 - Volturazione autorizzazione /nulla - osta tecnico
1. Per ottenere la volturazione dell’atto autorizzativo in corso di validità, rilasciato da Veneto
Strade S.p.A., è necessario presentare la seguente documentazione:
- domanda del soggetto interessato;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prodotta unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore, che attesti che la situazione delle opere
autorizzate non ha subito variazioni;
- dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione
unitamente a copia dell’atto cessione, ovvero dichiarazione di successione mortis causa;
- dati anagrafici del richiedente (soggetto privato e/o legale rappresentante se Società),
residenza o sede Società, recapito telefonico;
ART. 14 - Vincolo per beni storici / paesaggistici / ambientali
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni storici/culturali e ambientali, la collocazione di mezzi pubblicitari su
edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è assoggettata al rilascio della autorizzazione di
Veneto Strade S.p.A. previo parere favorevole da parte della Soprintendenza, sulla compatibilità
dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, il decoro e la pubblica funzione dei beni tutelati. La
collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni
paesaggistici indicati nell’articolo 134 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è assoggettata al rilascio della
autorizzazione di Veneto Strade S.p.A. previo parere favorevole da parte della Soprintendenza
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori
paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela. Ai sensi degli artt. 162 e 168 D. Lgs. n.
42/2004, chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 49 e 153 predetto Decreto, è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
ART. 15 - Nulla Osta
1. L’installazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione nei centri abitati, definiti ex art.
4 del Codice della Strada, lungo le strade in concessione o in vista di esse è autorizzata dal Comune
previo Nulla Osta Tecnico di Veneto Strada S.p.A. L’istanza per l’ottenimento del Nulla Osta
tecnico dovrà essere presentata completa di documentazione ai sensi dell’art. 9 del presente
Regolamento, il cui modello è parimenti disponibile sul portale ufficiale della Società e scaricabile
al seguente indirizzo internet http://www.venetostrade.it - Sezione Servizi - concessioni 12
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
pubblicità - invio sede Mestre (VE) o invio sede Belluno, ovvero reperibile presso la Direzione di
Mestre (VE), via Baseggio, 5 e la Direzione di Belluno in Sedico, via Villa Patt, 1.
2. I Nulla Osta verranno rilasciati previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel previsto
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e potranno contenere prescrizioni
tecniche che dovranno essere riportate a cura del Comune territorialmente competente nell’atto
di autorizzazione. Si applicano anche al rilascio dei nulla osta le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3
dell’art. 11 del presente Regolamento.
3. I Comuni hanno facoltà di concedere deroga alle distanze minime di cui all’art. 51 del vigente
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 23 co. 6 del
vigente Codice della Strada.
4. Il nulla osta viene rilasciato anche per la collocazione di cartelli “in vista” ai sensi all’art. 23 co. 5
del Codice della Strada.
ART. 16 - Canoni / Esenzioni
1. Per tutti i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione, ad esclusione delle insegne di esercizio
per le quali non è dovuto alcun canone, autorizzati da Veneto Strade S.p.A. e posti fuori dai centri
abitati si applicano, quali corrispettivi da versare alla stessa per il rilascio o il rinnovo
dell’autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e di sopralluogo, i canoni come di seguito
determinati, cui viene applicata l’IVA in base all’aliquota ordinaria vigente:
A) - Formula per la determinazione del canone pubblicitario per i mezzi pubblicitari ed i segnali
di indicazione:
C = {[(Cv x mq +Mc x mq + Ms)x Ki]+(Cv x mq x Kl)} x Kr
Cv = canone base al metro quadrato = €/mq 12,00;
Mq = superficie in metri quadrati del mezzo pubblicitario e/o segnali di indicazione;
Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area distributori carburanti = €/mq 8,50;
Ms = quota aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali in concessione
Veneto Strade = €37,00;
N.B.:la quota si applica quando la proiezione verso terra di qualsiasi elemento dell’impianto ricada,
anche parzialmente, all’interno della proprietà stradale in concessione a Veneto Strade S.p.A.
Kl = coefficiente di maggioranza per illuminazione pari a 1,5 se esistente e a 0 se non esistente;
Ki = coefficiente di maggiorazione che tiene conto dell’importanza della strada. Viene applicato il
valore 3 (tre) secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Veneto
Strade S.p.A. del 26.07.2004;
13
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
Kr = coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT.
Si precisa che :
- per i “mezzi pubblicitari” come definiti dall’art. 47 del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada, ad esclusione delle preinsegne, la determinazione della superficie
avverrà mediante l’individuazione di n. 3 (tre) classi di appartenenza per impianti
monofacciali e di 3 (tre) classi di appartenenza per impianti bifacciali:
Impianti monofacciali:
1) fino a 3 mq;
2) fino a 4,5 mq;
3) fino a 6 mq;
Impianti bifacciali:
1) fino a 6 mq;
2) fino a 9 mq;
3) fino a 12 mq.
- per i segnali di indicazione di servizio utile (art. 136 del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada), segnali turistici e di territorio (art.134 del Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada) e le preinsegne la determinazione della superficie sarà quella reale
(artt. 47- 48 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).
B) - Formula per la determinazione del canone per pubblicità temporanea (locandine – stendardi
– striscioni) :
Cm = C x N / 365;
dove C = canone determinato come da Formula sub (A), riferito alla superficie reale;
dove N = numero di giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;
2. I canoni come sopra determinati verranno aggiornati in base al coefficiente di rivalutazione
monetaria (Kr) ISTAT dell’anno di riferimento.
3. Il canone è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d’ufficio intervenute durante
l’anno.
4. Per i canoni successivi alla prima annualità, si fa obbligo al richiedente di effettuare il
versamento allorquando avrà ricevuto da Veneto Strade S.p.A. il bollettino di conto corrente
postale relativo all’annualità del canone imposto e aumentato del coefficiente di rivalutazione
monetaria secondo l’indice ISTAT (indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operaiimpiegati – generale).
14
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
5. Non si dà luogo a rimborso del canone per la rinuncia alla autorizzazione che può essere
effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione scritta a Veneto Strade
S.p.A., Direzione di Mestre o Belluno.
6. E’ esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di
promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell’utilità sociale e o solidale/
umanitaria.
7. L’insegna di esercizio, avendo per scopo l’identificazione della sede dell’Impresa è esente dal
pagamento del canone. Il richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di
istruttoria.
8. Gli oneri di istruttoria/sopralluogo sono determinati per l’anno 2011 in € 156,29, IVA inclusa,
per ogni domanda presentata. Gli stessi possono essere annualmente rivalutati con
provvedimento del Direttore Generale della società. Ogni domanda potrà essere riferita
all’installazione di massimo 10 (dieci) mezzi pubblicitari e/o segnaletica di indicazione, tutti posti
sulla medesima strada e nel raggio di 3 (tre) km., con esclusione delle insegne di esercizio riferite
ad un'unica attività. Per quanto riguarda le locandine dovrà essere presentata una domanda per
ogni campagna pubblicitaria, corredata dal relativo versamento degli oneri di istruttoria, come
sopra determinati.
9. Sono esentati da ogni versamento gli impianti di cui all’art. 5 comma 13 del presente
Regolamento.
ART. 17 - Sanzioni
1. L'esecuzione di posa in opera di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione, in assenza di
autorizzazione o non conformi alle prescrizioni della stessa, sono soggette all'applicazione delle
sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
ART. 18 - Rimozioni
1. Ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 23, comma 11 del
Codice della Strada, a chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo
privato) le disposizioni del medesimo articolo o quelle del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada, è soggetto all’obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti
ed ogni altro mezzo pubblicitario secondo le seguenti disposizioni.
2. Qualora l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri
mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, e nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le
disposizioni contenute nel Codice della Strada e/o del presente Regolamento, la rimozione verrà
15
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
eseguita senza indugio ai sensi dell’art. 23 co. 13 quater Codice della Strada, con pronta notifica
del verbale di contestazione al proprietario dell’impianto, ai sensi del comma 1 del presente
Regolamento. Successivamente alla rimozione Veneto Strade S.p.A. trasmetterà al trasgressore la
nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in
base al vigente prezzario, nonché l’invito al ritiro presso il luogo deputato alla custodia del mezzo
rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della comunicazione si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l’emissione
della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.
3. Qualora l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri
mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo privato, Veneto Strade S.p.A. previa pronta notifica del
verbale di contestazione al proprietario del mezzo pubblicitario ai sensi del comma 1, invierà
all’autore della violazione, al proprietario o possessore del suolo privato ove risulta collocato
l’impianto pubblicitario diffida, a mezzo lettera raccomandata A.R. a rimuovere a proprie spese, il
predetto impianto entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso il
suddetto termine senza che sia intervenuta la rimozione, Veneto Strade S.p.A., con pronta notifica
del relativo verbale di contestazione, provvederà, ai sensi dell’art. 23 co.13 bis del Codice della
Strada, come modificato dall’art. 5 co.2 lett. c) della L.120/2010, a mezzo del proprio personale
abilitato alle funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada. Previo invio di
comunicazione, anche via fax, Veneto Strade S.p.A. informerà il trasgressore e il
proprietario/possessore del fondo del giorno e dell’ora in cui si provvederà alla rimozione
dell’impianto pubblicitario ed al suo deposito presso il luogo deputato alla custodia.
Successivamente alla rimozione Veneto Strade S.p.A. trasmetterà al trasgressore, nonché al
proprietario o possessore del suolo privato obbligati in solido, la nota delle spese sostenute per la
rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché
l’invito al ritiro del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della comunicazione, si provvederà a trasmettere la nota delle spese al
Prefetto per l’emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.
4. In ogni caso a seguito della rimozione, qualora il trasgressore, il proprietario o il possessore del
terreno non abbiano provveduto al ritiro dell’impianto rimosso entro 60 (sessanta) giorni dalla
data della rimozione nel caso di installazione in suolo demaniale, e dalla ricezione della diffida di
cui al comma 3 del presente articolo, nel caso di installazione su suolo privato, Veneto Strade
S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23 co. 13-quater.1 del Codice della Strada, come
introdotto dall’art. 5 co. 2 lett. d) della L. 120/2010, potrà liberamente disporre dell’impianto
rimosso.
ART. 19 - Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul
portale ufficiale di Veneto Strade S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 2.
16
Veneto Strade S.p.A.
Regolamento per la disciplina della Pubblicità Stradale
2. Ferme restando le prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento
di Esecuzione in ordine alla allocazione dei mezzi pubblicitari nonché il pagamento dei relativi
canoni, dato atto che con specifico accordo sottoscritto con le associazioni dei pubblicitari
(allegato “A”), Veneto Strade S.p.A. ha in corso una procedura di riordino di tutti gli impianti
pubblicitari presenti sulle strade di competenza, il presente Regolamento viene applicato nelle
parti “compatibili” con le procedure di riordino in atto, fermo restando che dal rilascio delle
relative autorizzazioni da parte di Veneto Strade S.p.a., il Regolamento diviene vincolante in ogni
sua parte.
3. Dalle previsioni di cui al comma precedente sono esclusi il rilascio di nulla osta, di autorizzazioni
di insegne di esercizio o di impianti pubblicitari di servizio, o di cartelli di cantiere provvisorio o di
locandine o stendardi, o striscioni o segni orizzontali reclamistici, per specifiche manifestazioni
nonché i segnali turistici e di territorio ex art. 134 Codice della Strada e quelli che forniscono
indicazioni di servizi utili ex art. 136 Codice della Strada.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal
Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione nonché alle successive
integrazioni e modificazioni.
Allegato A: verbale accordo Associazione Pubblicitari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17