Irregolarità, Sanzioni, Recuperi e Contenzioso
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Irregolarità, Sanzioni, Recuperi e Contenzioso
Pagina 1 di 26 Approvato con o.d.s. della Direzione n.44 del 21/11/2012 A.R.T.€.A. Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Irregolarità, Sanzioni, Recuperi e Contenzioso Revisione del 21 novembre 2012 Pagina 2 di 26 SOMMARIO Riferimenti normativi ................................................................................... 3 Legenda ..................................................................................................... 5 1 Premessa ................................................................................................ 6 2 Irregolarità .............................................................................................. 7 3 Recuperi .................................................................................................13 4 Repertorio ..............................................................................................20 5 Controlli Sui Decreti .................................................................................21 6 Attività amministrativa per il recupero dei debiti ..........................................23 7 Sanzioni .................................................................................................25 8 Contenzioso ............................................................................................25 Pagina 3 di 26 Riferimenti normativi Normativa comunitaria - Regolamento di esecuzione (UE) N.937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012 che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE( n. 1234/2007 del Consiglio. - Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione del 21 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; - Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e s. m. e i.; - Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR; - Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; - Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; - Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); - Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; - Reg. (CE) n. 1233/2007 della Commissione del 22 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione; - Regolamento (CE) n. 1042/2007 della Commissione del 21 agosto 2007 e ss.mm. e ii., che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e previsione; - Reg. (CE) n. 1681 dell’11 luglio 1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore. - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità; - Reg. CEE n. 2220 del 22 luglio 1985 “Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli”; - Direttiva del Consiglio del 15 marzo 1976 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (76/308/CEE) e s. m. e i.; Pagina 4 di 26 - Reg. CE/Euratom n. 2185 dell’11 novembre 1996 recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell’art.10 del Reg. 2988/95; - Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978 ss.mm. e ii., relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate; - Linee Direttrici della Commissione Europea - Direzione Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 2009 e ss.mm. e ii.; Normativa nazionale - Legge 9 aprile 2009, n.33: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 10 febbraio 2009 n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori in crisi; - Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; - Legge n. 689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al sistema penale”; - D. Lgs. n. 305 del 10 dicembre 2002 recante “Disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg. CEE n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA Sezione Garanzia, a norma dell’art. 4 della L. 29 dicembre 2000 n. 422”; - D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della L. n. 337/1998”; - D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della L. n. 59/1997”; - Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori” e ss.mm. e ii.; - Decreto ministeriale 27 marzo 2007 che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori; - D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” ; - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173; - Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) ed e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm. e ii.; - D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della L. n. 337/1998”; - D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 “Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.657/1986”; - D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m e i.; - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; Pagina 5 di 26 - D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”; - R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. Normativa regionale : - L.R. n.36 del 6 agosto 2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” (in particolare, art. 4, artt.25, 27 e 28); - L.R. n.81 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”; - L.R. n. 9 del 20 gennaio 1995 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”; Si considera recepita la normativa integrativa/abrogativa della normativa citata. Legenda P.O. = Posizione organizzativa MIPAF = Ministero delle Politiche Agricole e Forestali FEAGA = Fondo Europeo Agricolo di Garanzia FEASR = Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale S.I. = Sistema Informativo di ARTEA O.P. = Organismo Pagatore Pagina 6 di 26 1 Premessa La disciplina in materia di pagamenti irregolari dettata dall’art. 32, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1290/05 stabilisce: al punto a) che “qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell’anno1 successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario” e al punto b) che “qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero oppure qualora l’irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3 primo comma del presente articolo, nell’anno del primo verbale amministrativo o giudiziario” la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare. al paragrafo 5 stabilisce che ”qualora il recupero (degli importi indebitamente percepiti) non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario”. Da qui la necessità di porre in essere iniziative idonee ad accertare la sussistenza o meno dell’indebita percezione dell’aiuto in tempi coerenti con la normativa comunitaria. Il regolamento (CE) n. 1848/06 che ha abrogato il regolamento (CE) n. 595/91 prevede, in generale, salvo i casi particolari di cui all’articolo 4, la comunicazione trimestrale da parte dello Stato membro alla Commissione di tutte le irregolarità, nella accezione prevista dall’art 1, paragrafo 2 del regolamento (CE/ Euratom) n. 2988/95. Gli indicati adempimenti, nelle forme e modalità previste dalla regolamentazione comunitaria, debbono essere rigorosamente rispettati ed assolti con la dovuta tempestività. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie sopra menzionate, il presente documento definisce le modalità operative e gli adempimenti di competenza dell’ARTEA volti alla corretta gestione delle irregolarità riguardanti le erogazioni comunitarie, nazionali e regionali, utilizzando appositi strumenti quali il Registro delle Irregolarità, il Registro dei Debitori ed il Repertorio, che costituiscono pertanto le basi informative per assicurare le seguenti funzioni: 1. non autorizzare il pagamento di domande oggetto di segnalazioni settoriali pregiudizievoli per il corretto pagamento delle stesse; 2. autorizzare il pagamento e le eventuali compensazioni di domande di un soggetto debitore; 3. autorizzare il pagamento di domande con contestuale recupero delle “sanzioni pluriennali” previste dalla normativa comunitaria sui Sistemi Integrati di Gestione e Controllo. 4. autorizzare, previa costituzione di deposito cautelativo, il pagamento delle domande di un soggetto nei cui confronti è in atto un procedimento di sospensione. 5. permettere un costante monitoraggio dell’azione di recupero dei crediti accertati. Il presente manuale definisce, altresì, i procedimenti amministrativi per il recupero di somme non dovute, per l’applicazione di sanzioni, penalità, interessi, nonché le procedure da seguire in caso di contenzioso tramite l’analisi delle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia. Ogni procedimento è stato costruito per poter essere informatizzato in ogni suo passaggio consentendo modalità di controllo e monitoraggio in itinere e produzione di check list e tabulati per le comunicazioni da inviare alla Commissione Europea. 1 Anno finanziario FEAGA e FEASR (documento AGRI-2006-63326-04-00 della Commissione Europea –Direzione Generale Agricoltura, punto 2.7). Pagina 7 di 26 La gestione dei procedimenti previsti per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea è assegnata alle P.O. Supporto Gestionale e Revisione Contabile e Ragioneria. 2 Irregolarità 2.1 Definizione Il Reg. CE – Euratom 2988/95 definisce l’irregolarità come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da una azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle Comunità, o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità ovvero una spesa indebita”. L’irregolarità presuppone dunque: 1) una violazione di una norma comunitaria tale concetto deve essere inteso in senso ampio: esso comprende quindi non solo le norme adottate in sede comunitaria, ma anche le norme adottate all’interno degli Stati Membri in attuazione delle medesime; 2) l’imputazione di tale violazione ad un operatore economico In tale definizione vanno considerati tutti i comportamenti materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un beneficiario di contributi pubblici (nello specifico costituisce operatore economico “un operatore ai sensi dell’articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati Membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005); 3) un danno effettivo o potenziale al bilancio comunitario Non dà luogo ad irregolarità agli effetti del diritto comunitario, la violazione incidente su un contributo finanziato integralmente dallo Stato Membro; il danno, o l’idoneità della condotta a provocarlo, è legato alla presentazione di una domanda di contributo: esso quindi sarà effettivo o potenziale a seconda che l’erogazione vi sia stata o meno. Il danno potenziale è generalmente ravvisabile solo successivamente alla fissazione dell’importo proposto per l’erogazione, ovvero laddove sia ravvisabile frode o sospetto di frode. Le irregolarità intese in senso generale comportano la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, le irregolarità intenzionali o causate da negligenza grave possono comportare l’applicazione di penalità quali il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse, oppure l’esclusione o la revoca dell’attribuzione del vantaggio anche per un periodo successivo a quello in cui si è verificata l’irregolarità, nonché la revoca temporanea di un’autorizzazione o di un riconoscimento oppure l’incameramento di una garanzia. Il concetto di irregolarità è diverso da quelli di: - FRODE con il quale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 lettera a) della Convenzione di Bruxelles del 26/07/2005, si intende “qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”. La frode è caratterizzata da comportamenti illeciti intenzionali (dolosi) posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e da essi sanzionati penalmente; l’irregolarità ricomprende tutte le fattispecie penalmente rilevanti nonché quelle rilevanti sotto il profilo amministrativo e civile (sia intenzionali che derivanti da errore o negligenza). L’atto Pagina 8 di 26 lesivo degli interessi comunitari, quindi, è in primis una irregolarità, nell’ambito della quale può sussistere anche una condotta fraudolenta. - ERRORE MATERIALE con il quale si intende ogni vizio sanabile della domanda che ne consenta comunque l’utilizzazione ai fini procedimentali attraverso una rettifica. Perché vi sia una indebita percezione atta a generare una scheda di irregolarità occorre quindi che questa non dipenda da un errore materiale dell’Amministrazione o del percettore. 2.2 Procedimento di rilevazione dell’irregolarità Accertamento Le irregolarità devono essere segnalate dall’OP alla Commissione solo quando hanno formato oggetto di “primo verbale amministrativo o giudiziario”2 L’art. 2 par. 3 del Reg. (CE) 1848/2006 identifica il primo verbale amministrativo o giudiziario con quanto indicato all’articolo 35 del regolamento (CE) 1290/2005, ovvero con “la prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario” (art.1 co 3 Reg.CE 1848/06). Ne consegue che il “primo atto di accertamento” non corrisponde necessariamente all’atto formale che chiude un procedimento amministrativo o giudiziario e stabilisce l’esistenza di un’irregolarità infatti, la valutazione contenuta in questo documento può NON essere definitiva, ma essere suscettibile di successiva revoca o rettifica in funzione degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario stesso. Gli elementi che caratterizzano il “primo verbale” sono i seguenti: - presenza di una valutazione scritta; - provenienza da un’autorità amministrativa o da un’autorità giudiziaria; - riferimento a fatti concreti; - accertamento dell’esistenza di un’irregolarità, cioè il riscontro di: una violazione di una norma comunitaria; un violazione imputabile ad un’azione o un’omissione di un operatore economico; un danno reale o potenziale al bilancio UE. Tutti questi elementi devono sussistere contemporaneamente per poter considerare il documento “primo verbale”: un documento che accerti (o solamente ipotizzi) una violazione imputabile ad un soggetto senza valutare il danno economico da essa cagionato, non può essere considerato “primo verbale”. Il “primo verbale” può derivare da segnalazioni relative allo svolgimento di attività: - istruttoria, svolta dall’O.P. in ordine ad una domanda; - di controllo, svolta direttamente dall’O.P. oppure da soggetti dallo stesso delegati; - di controllo, svolta da autorità amministrativa esterna all’O.P.; - attività giurisdizionale o di polizia giudiziaria, da parte delle autorità competenti; In definitiva, costituisce primo verbale di accertamento: - il verbale proveniente da soggetto diverso dall’OP, ovvero il verbale di controllo redatto direttamente dall’OP, purchè siano presenti tutti gli elementi richiesti dalla normativa (in particolare la quantificazione del danno); - il verbale dell’OP di riscontro a proprio precedente verbale di controllo o a verbale proveniente da soggetto diverso quando questi non siano già “primo verbale”. Nel verbale di riscontro l’OP provvede a quantificare un danno in relazione a fatti concreti già segnalati e riconosciuti pertinenti all’attività del medesimo OP. 2 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007:”Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”. Pagina 9 di 26 Procedura amministrativa di rilevazione dell’irregolarità A. Rilevazione a seguito di segnalazione proveniente da soggetto esterno all’O.P. All’O.P. possono essere indirizzati atti e/o documentazione provenienti da attività diversa da quella istruttoria propria, redatti da soggetti terzi (Guardia di Finanza, Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Repressione Frodi, MIPAF, etc.) che costituiscono segnalazioni di effettive o potenziali irregolarità. Tali atti dovranno essere tempestivamente inseriti nel “Repertorio”, secondo le modalità operative riportate nel successivo paragrafo 4, e valutati dal Settore tecnico competente per materia in merito alla loro effettiva rilevanza, possibilmente entro cinque giorni dalla data di protocollazione degli stessi. Tale valutazione darà origine alla adozione, da parte del Settore tecnico competente per materia, di un atto formale avente natura di: a) provvedimento di archiviazione, qualora la segnalazione non abbia seguito per l’attività dell’OP; b) primo verbale di accertamento di irregolarità, qualora la segnalazione venga collegata ad una domanda di contributo e vi sia contestuale riscontro di un’irregolarità; c) riconoscimento con efficacia retroattiva del carattere di “primo verbale di accertamento di irregolarità” alla segnalazione ricevuta, qualora questa abbia tutte le caratteristiche del “primo verbale di accertamento” (si veda sopra alla voce “Accertamento”). La redazione del “primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento di irregolarità” (caso b), od il riconoscimento alla segnalazione ricevuta di carattere di “primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario di irregolarità” (caso c) dovrà dare origine all’apertura di una Scheda irregolarità da parte del Settore tecnico competente per materia. La data del “primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell’irregolarità” (caso b), o la data della segnalazione ricevuta - qualora questa abbia tutte le caratteristiche di “primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento di una irregolarità” (caso c), - rappresenta il momento dal quale decorrono sia gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, che quelli di rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di recupero del credito. L’apertura della Scheda irregolarità comporta automaticamente la chiusura della relativa posizione nel Repertorio ad essa collegata (come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo 4). B. Rilevamento a seguito di attività istruttoria e di controllo propria dell’O.P. La procedura amministrativa di rilevazione dell’irregolarità prevede che di ogni controllo effettuato dall’O.P., o dall’Ente territoriale competente, venga data evidenza scritta, sia attraverso verbali (controllo in loco) che attraverso check list compilate nel S.I. (controlli amministrativi). I controlli possono intervenire in una fase precedente o successiva al pagamento dei benefici. Gli esiti del controllo che ha riscontrato una irregolarità avranno pertanto conseguenze diverse: - rideterminazione delle somme da erogare; - revoca (totale o parziale) del contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente erogate; - sospensione delle eventuali erogazioni in corso; - applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali; - perdita di una garanzia o cauzione; - applicazione di eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie). Pagina 10 di 26 In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento di controllo riscontra un’ irregolarità, ovvero una potenziale irregolarità, invia una comunicazione scritta di constatazione dell’esito non positivo del controllo al soggetto beneficiario. Se tale comunicazione contiene tutti gli elementi del “primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento di irregolarità” ai fini delle conseguenze finanziarie previste dal Regolamento (CE) n. 1848/2006 (si veda sopra alla voce “Accertamento”), il responsabile del procedimento di controllo procede contestualmente all’apertura di una Scheda irregolarità; In tale comunicazione che rappresenta l’ avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90, a seconda dei casi, della: - rideterminazione delle somme da erogare; - revoca (totale o parziale) del contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente erogate; - sospensione delle eventuali erogazioni in corso; - applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali; - applicazione di eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie), viene concesso al soggetto un termine entro il quale produrre eventuale documentazione a propria difesa in relazione a quanto ad esso contestato. Decorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, il responsabile conclude il procedimento con invio dell’esito finale dei controlli effettuati al beneficiario ed al Settore tecnico competente per materia per l’adozione dei provvedimenti di competenza Qualora dal controllo sia rilevata una “frode sospetta” la denuncia all’Autorità giudiziaria è disposta dal Direttore su iniziativa del Responsabile del controllo. Se, invece, tale comunicazione NON contiene tutti i requisiti necessari ad identificarla come “primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento di irregolarità” ai fini delle conseguenze finanziarie previste dal Regolamento (CE) n. 1848/2006, il responsabile del procedimento di controllo, dopo avere valutato le eventuali controdeduzioni da parte del beneficiario e/o decorso il termine concesso per la loro presentazione, provvede a trasmettere l’esito del controllo finale all’Ente territoriale che ha emesso l’atto di assegnazione il quale procede all’adozione degli atti di propria competenza così come previsto nel DAR approvato con Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 865 del 19/07/2010 ver. 14 p.to 1.1.11 laddove si specifica che “Gli atti di revoca del contributo concesso/assegnato in base ad una domanda di contributo, sia che determinino un recupero del contributo già erogato sia di semplice revoca senza recupero, sono di competenza del soggetto che ha emesso l’atto di assegnazione stesso.”. Nella nota di trasmissione all’Ente territoriale dovrà essere specificato che qualunque comunicazione effettuata da questi al beneficiario inerente il procedimento di revoca e/o recupero eventualmente avviato, dovrà essere contestualmente trasmessa anche ad ARTEA; Le sanzioni pluriennali, le riduzioni e esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità, gli errori della pubblica amministrazione NON sono irregolarità e quindi per essi non devono essere aperte schede irregolarità. 2.3 Obbligo di comunicazione Gli O.P. hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione, tramite il MIPAF: Entro i 2 mesi successivi alla scadenza di ogni trimestre: a) un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario (art. 3 par. 1 del reg. (CE) 1848/2006). b) con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 3 par. 1 del Reg. (CE) 1848/2006, informazioni concernenti l’avvio o l’abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguardi l’applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzione (art. 5 par. 1 del reg. (CE) 1848/2006). Pagina 11 di 26 Su richiesta esplicita della Commissione devono essere fornite, entro i due mesi successivi al ricevimento della richiesta stessa, tutte le pertinenti informazioni sull’iter relativamente all’avvio, l’abbandono e la chiusura dei procedimenti relativi al recupero delle eventuali somme versate indebitamente, per caso specifico o gruppi di casi. L’obbligo di comunicazione, di regola, riguarda solo le irregolarità di importo uguale o superiore a € 10.000,00 di quota FEAGA o FEASR; per gli importi inferiori, la comunicazione è dovuta solo ove espressamente richiesta dalla Commissione (art. 6 Reg. (CE) 1848/2006). La comunicazione avviene tramite l’utilizzo della procedura informatica, AFIS-IMS, messa a disposizione dall’OLAF a tutti gli O.P. La procedura prevede due macro sezioni: - La prima relativa alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 3 par. 1 del reg. (CE) 1848/2006 - La seconda relativa alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.5 par. 1 del reg. (CE) 1848/2006 All’interno di queste sezioni sono previste delle schermate nelle quali l’ O.P. inserisce tutte le informazioni richieste relativamente all’irregolarità ed ai suoi successivi aggiornamenti. I dati relativi alle irregolarità inferiori a 10.000 euro sono comunque inseriti come informazione sintetica nella comunicazione trimestrale ex-art. 3 del Reg.(CE) n. 1848/06 senza la compilazione della relativa scheda. Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l’irregolarità ed al modo in cui l’irregolarità è stata scoperta, in base all’art.3 par, 3 del Reg. (CE) 1848/2006, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all’atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Reg. CE 1848/2006 art. 3 par. 4). In deroga a tali disposizioni, non sussiste obbligo di comunicazione nei seguenti casi: Casi in cui l’irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un’operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo di FEAGA a causa del fallimento del beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia, devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento (es. procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 2 Reg. CE 1346/00) e i casi di sospetta frode 3; I casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all’autorità amministrativa prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico; I casi in cui l’autorità amministrativa rileva un errore relativo all’ammissibilità della spesa finanziata, rettificandola prima del versamento del contributo pubblico. La P.O. Supporto gestionale e revisione contabile è responsabile della trasmissione delle comunicazioni trimestrali delle irregolarità all’OLAF secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento sopra richiamata. 2.4 Registro delle Irregolarità La procedura informatica di gestione e registrazione di una irregolarità prevede la creazione di una apposita scheda all’interno del Registro delle Irregolarità, registro che rappresenta una sottosezione del Registro dei Controlli di ARTEA. Le pratiche inserite nel Registro sono ordinate per numero progressivo di inserimento e le 3 Ai sensi dell’art.2 punto 4 del Reg.CE 1848/06, costituisce sospetto di frode “una irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario che dia luogo, a livello nazionale, all’avvio di un procedimento volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare una frode ai sensi dell’art.1, par.1, lettera a) della Convenzione del 26/07/95 elaborata in base all’articolo k.3 del Trattato sull’Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”. Pagina 12 di 26 relative schede contengono le informazioni necessarie al successivo eventuale invio delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del Regolamento (CE) n. 1848 del 14/12/2006. Le comunicazioni di esito dei controlli alimentano in automatico le informazioni rilevanti ai fini delle comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 1848/06 e quelle necessarie alla redazione dei report previsti dalla normativa relativa alla liquidazione dei conti, ai sensi del regolamento (CE) 1290/05 così come modificato dal reg. CE 1233/2007. La chiusura di una scheda di irregolarità avviene a seguito delle seguenti circostanze: 1. infondatezza dell’irregolarità verificata da parte del responsabile del procedimento che comunica, con lettera protocollata e/o nota e-mail, la richiesta di chiusura della scheda irregolarità alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile e contestualmente provvede a concludere il procedimento stesso. 2. Chiusura della relativa posizione nel Registro debitori a seguito di avvenuto recupero o di dichiarazione di irrecuperabilità del credito. Monitoraggio La P.O. Supporto gestionale e revisione contabile, attraverso il monitoraggio, periodico del Registro delle irregolarità provvede a verificare lo stato delle irregolarità aperte, e a sollecitare le strutture tecniche e di autorizzazione competenti a provvedere in merito agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. La Struttura tecnica e di autorizzazione competente per materia è responsabile del monitoraggio delle comunicazioni inviate agli Enti (sia di provenienza esterna che originate da verifiche ARTEA) al fine di verificare la tempestiva adozione da parte di questi ultimi degli atti di loro competenza. Allo scopo verrà realizzata all’interno dell’Anagrafe una sezione in cui registrare la comunicazione trasmessa agli Enti, contenente tra le altre almeno le seguenti informazioni: 1. Origine dell’ evidenza (controllo in campo 5%, controllo amministrativo, controllo ex post, condizionalità,…) 2. Ente competente per l’emissione della determina 3. data di trasmissione all’Ente (con nota allegata) 4. data ricezione da parte di ARTEA della determinazione. 2.5 Conseguenze di inadempimenti in materia di irregolarità Come accennato in Premessa, le principali conseguenze di inadempimento da parte dell’ O.P. relativamente alla gestione delle irregolarità, sono le seguenti: imputazione all’O.P. (e quindi allo Stato membro) dell’intero importo da recuperare nei casi di: 1. mancato avvio, nel corso dell’anno finanziario FEAGA e FEASR successivo alla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, di tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero; 2. mancata redazione, ovvero redazione con ritardo tale da compromettere il recupero, del primo verbale amministrativo o giudiziario; 3. mancata registrazione dell’irregolarità nella tabella riepilogativa dell’anno finanziario FEAGA e FEASR successivo alla data del primo verbale amministrativo o giudiziario nell’anno (Reg. CE 1290/05art.32 par.4) imputazione all’O.P. (e quindi allo Stato membro) del 50% dell’importo da recuperare nei casi in cui il recupero non abbia avuto luogo: 1. nel termine di 4 anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario; 2. nel termine di 8 anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali; 3. per i contributi finanziati dal Fondo FEASR, qualora i termini di cui ai punti precedenti cadano prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, alla chiusura del programma stesso ((Reg. CE 1290/05art.33 par.8). Pagina 13 di 26 3 Recuperi 3.1 Definizione Per recupero s’intendono tutte le azioni intraprese dall’ O.P. tese ad ottenere la restituzione di somme già erogate ma risultate non dovute in seguito all’esecuzione di attività di controllo successive all’erogazione, ovvero di altre somme consistenti in sanzioni, penalità, eventualmente comprensive di interessi. Ai fini del recupero, un importo costituisce debito quando è: - certo: ovvero accertato con atto amministrativo in tutti i suoi elementi (capitale ed eventuali sanzioni ed interessi); - liquido: determinato nel suo ammontare, cioè esattamente quantificato; - esigibile: non soggetto a termine o condizione. In ordine ai debiti l’O.P. ha l’obbligo di: procedere al loro recupero, fatta eccezione dei casi previsti all’art. 32, comma 6 del Reg.CE 1290/05 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato); annotare in un Registro dei debitori tutti i debiti prima che questi vengano riscossi (punto 2, lett E dell’allegato al Reg. (CE) 885/2006); comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 32 Reg. (CE) 1290/05). 3.2 Procedimento Un debito può essere originato dall’accertamento di una irregolarità, dalla rinuncia del beneficiario dopo il pagamento, ovvero da un pagamento effettuato per errore dall’O.P., ed il suo recupero può avvenire secondo le seguenti modalità: - con rimessa diretta delle somme da parte del debitore (recupero puro); - compensando il debito con altre somme dovute allo stesso soggetto (recupero per compensazione). A. RECUPERO PURO In caso di recupero puro, ovvero in mancanza di somme con cui compensare il debito, le somme dovute possono essere recuperate nei seguenti modi: 1. in presenza di idonea garanzia, trascorso il termine concesso al debitore per pagare, tramite escussione della polizza fidejussoria; 2. in assenza di idonea garanzia, se il debitore non restituisce entro i termini concessi, tramite recupero coattivo. B. RECUPERO TRAMITE COMPENSAZIONE La previsione della compensazione quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa comunitaria all’art. 5ter, Capo I bis del Reg.CE n.885/06 che così recita: “fatte salve le eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito”. Relativamente alla modalità di recupero tramite compensazione il Reg.(CE) 1034/2008 della Commissione stabilisce che “l’obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati superiori a 100 EUR può essere soddisfatto in diversi modi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un modo efficace e Pagina 14 di 26 poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale”. Questo fa sì che il credito comunitario venga tempestivamente recuperato, evitando l’ipotesi che lo Stato membro incorra nelle sanzioni previste dall’art. 32 del Reg. comunitario n.1290/05. Tale articolo dispone infatti che qualora il credito derivante da irregolarità non venga recuperato entro 4 o 8 anni - a seconda che si tratti rispettivamente di un credito in stato amministrativo o giudiziario - le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario. Il Reg. (CE) n. 1034/2008 è stato recepito dallo Stato Italiano che, con Legge n. 33 del 9 aprile 2009, ha previsto l’istituzione presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del Registro Nazionale dei Debiti in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli Organismi Pagatori, trasmessi al SIAN da parte degli stessi O.P. L'iscrizione del debito nel Registro Nazionale degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero. L’istituzione di tale Registro Nazionale potrà determinare l’obbligo, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, per gli Organismi Pagatori, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di verificare sul Registro di cui sopra l'esistenza di importi a carico dei beneficiari, effettuando il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro stesso del corrispondente importo ai fini dell'estinzione del debito. Dispone inoltre che: - al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» siano inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,»; - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni. La compensazione delle somme da recuperare facenti capo ai fondi FEAGA e FEASR, può avvenire indifferentemente con pagamenti autorizzati sui due fondi. La circolare di AGEA Coordinamento protocollo ACIU.2008.1203 DEL 06/08/2008 disciplinante la compensazione stabilisce, tra l’altro che “fatte salve le eccezioni previste dalla legge, come i crediti INPS, non risulta possibile il recupero dei crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di Stato tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti comunitari, i quali devono essere versati integralmente ai beneficiari. Viceversa si ritiene possibile il recupero di crediti derivanti da indebite percezioni di fondi comunitari tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti di Stato, in quanto esso non ha rilievo negativo sui Fondi comunitari ed anzi migliora la situazione dei recuperi dello Stato membro.” La Circolare di AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.993 disciplina le attività di competenza degli Organismi Pagatori per quanto attiene la compensazione dei contributi previdenziali INPS in sede di pagamento degli aiuti comunitari. L’art. 4 bis della L. n. 46/2007 prevede che “in sede di pagamento degli aiuti comunitari gli organismi pagatori compensino tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria comunicati dall’INPS all’AGEA in via informatica. In caso di contestazioni la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale”. I recuperi di tali crediti INPS vengono effettuati utilizzando le procedure informatiche attualmente in uso per l’interscambio dati dal SIAN di AGEA, e le somme recuperate sono riaccreditate su un apposito conto corrente istituito dall’INPS ed intestato alla Direzione Generale dell’INPS, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il recupero di tale credito viene contestualmente registrato nel SIAN a cura della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile entro il minimo tempo tecnico necessario. In caso di concomitante esistenza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di Pagina 15 di 26 un debito INPS verrà data priorità al recupero del debito comunitario comprensivo di interessi e sanzioni. Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente a coprire l’indebito la quota rimanente rimarrà indicata sul registro debitori ed eventualmente dovrà essere restituita direttamente dal soggetto, previa intimazione da parte dell’Organismo Pagatore. Istruttoria del recupero L’istruttoria di recupero è curata dal Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia che deve procedere alla valutazione di tutti gli elementi che costituiranno la motivazione del provvedimento di recupero. La fase conclusiva del procedimento di accertamento del debito si ha con l’apertura del modelli informatici di recupero somme all’interno dell’Anagrafe di ARTEA a cura del Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia al termine dell’attività di valutazione sopra descritta. La chiusura e la convalida (approvazione) di tale modello di recupero somme comporta l’inserimento automatico della posizione pre-debitoria nel Registro dei Debitori. Entro cinque giorni dalla chiusura del modello di recupero somme il responsabile della struttura tecnica competente per materia dovrà adottare il decreto di recupero delle somme ivi indicate. Ogni decreto di recupero deve riportare la dicitura “da recuperare anche tramite compensazione con pagamenti sospesi o futuri”, salvo nel caso in cui il debito venga totalmente compensato con il medesimo decreto. L’ approvazione del modello di recupero somme origina il modello informatico corrispondente alla lettera di invito alla restituzione bonaria, il quale dovrà essere completato con l’indicazione del numero e della data del decreto di recupero da parte della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile ed approvato a cura della P.O. Ragioneria. Il decreto di recupero viene inviato per l’archiviazione alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile che comunica tramite e-mail la avvenuta archiviazione alla P.O. Ragioneria ed alla casella di posta elettronica “[email protected]”. Nei casi in cui al responsabile del Settore competente per materia pervengano da parte degli Enti territoriali atti amministrativi conclusivi del procedimento che stabiliscono recuperi o applicano sanzioni pluriennali comunitarie non viene predisposto un decreto da ARTEA ma, oltre all’apertura della scheda di irregolarità ed alla compilazione del modello informatico di recupero somme viene inviata una semplice “comunicazione di procedere al recupero in base alla determina allegata” (in prosieguo: comunicazione) alla P.O. Ragioneria e alla casella di posta elettronica “[email protected]”. La P.O. Supporto gestionale e revisione contabile verifica la correttezza dei dati inseriti in automatico nel registro debitori, ovvero procede all’inserimento manuale della pratica qualora non sia stato ancora previsto un automatismo (es. sanzioni pluriennali, condizionalità), con riferimento al contenuto del decreto di recupero o della comunicazione e trasmette evidenza di tale controllo per e-mail alla P.O. Ragioneria. Qualora vengano riscontrate eventuali anomalie la P.O. Supporto gestionale e revisione contabile ne dà comunicazione via e-mail sia al responsabile del Servizio competente perché apporti le opportune correzioni che alla P.O. Ragioneria per sospendere la stampa e l’invio della lettera di notifica. A seguito della trasmissione del decreto di recupero o della comunicazione, la P.O. Ragioneria procede alla stampa del modello informatico corrispondente alla lettera bonaria di invito alla restituzione ed alla sua notifica al soggetto debitore insieme al decreto di recupero o alla comunicazione. Così come indicato nella circolare Agea prot. ACIU.2012.454 del 19/11/2012, al debitore vengono concessi 60 giorni per il pagamento e viene altresì comunicato che, allo scadere di detto termine, ARTEA procederà: - all’escussione della garanzia se questa è presente; - alla compensazione del debito, laddove ciò sia possibile; - al recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo, senza ulteriori avvisi al debitore. Il SI attribuisce automaticamente un numero di protocollo corrispondenza in uscita alla lettera di notifica ed aggiorna il registro debitori con tale informazione. La P.O. Ragioneria aggiorna il registro debitori con la data di ricevimento della notifica da parte del soggetto debitore. Il procedimento di recupero si conclude di norma con l’estinzione del debito per versamento o Pagina 16 di 26 per compensazione. Ai sensi dell’art. 1194 c.c. e secondo quanto disposto dal decreto del Direttore di ARTEA n.80 del 21 aprile 2010 gli importi recuperati sono trattenuti ed imputati al bilancio dell’O.P. secondo il seguente ordine di priorità: - interessi maturati sul credito - eventuali sanzioni applicate - al capitale da accreditare al Fondo comunitario, al bilancio nazionale o regionale - alle spese L’obbligo di restituzione si prescrive decorsi 10 anni tra la data del pagamento dell’aiuto e quella della prima notificazione dell’obbligo di restituire le somme indebite, termine ridotto a 4 anni se il beneficiario ha agito in buona fede (art. 2946 c.c.). Disposizioni specifiche per i recuperi sul fondo FEAGA Ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 32 del Reg.CE 1290/2005, all’atto del versamento nel Bilancio comunitario degli importi recuperati relativi ad irregolarità o negligenze con i relativi interessi (paragrafo 1 dello stesso articolo), lo Stato Membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, fatta eccezione per gli importi relativi a negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro. Casi nei quali non si attiva il recupero Il recupero non viene attivato: - quando le somme indebitamente percepite sono inferiori a 100 Euro ai sensi del Reg. (CE) n. 1034/2008 della Commissione del 21 ottobre 2008 secondo il quale “le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR”. - se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tale termine è ridotto a 4 anni se il beneficiario ha agito in buona fede o nei casi di cui all’art. 73, par. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, artt. 32, par. 6 (per il FEAGA) e 33, par. 7 (per il FEASR), qualora l’O.P. decida che il recupero totale o parziale di una somma non possa essere effettuato o previsto, lo stesso dovrà indicare alla Commissione, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione in sede di dichiarazione annuale con la compilazione della tabella Allegato III prevista dal Reg. 1233/2007. Tale decisione può essere adottata solo nelle seguenti situazioni: a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare; b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili delle irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. 3.3 Registro debitori Il Registro dei debitori è istituito per la gestione degli importi di aiuti e contributi da recuperare, eventualmente aumentati degli interessi dovuti e/o delle sanzioni applicate. Le informazioni in esso contenute sono visibili a tutti i dirigenti e responsabili degli uffici, in maniera da rendere possibile il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle pratiche. Esso costituisce uno strumento di monitoraggio dei crediti e delle relative azioni di recupero intraprese e consente l’individuazione di tutti gli importi dovuti al bilancio UE, al bilancio nazionale o regionale . Il Registro dei debitori costituisce la base sulla quale si fondano le procedure di recupero (sia diretto che tramite compensazione), e i dati che contiene devono essere corretti e monitorati Pagina 17 di 26 costantemente. Tale funzione è affidata alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile. Monitoraggio del Registro debitori L’attività di monitoraggio del registro debitori è di competenza della P.O. Supporto gestionale, e revisione contabile, e consiste principalmente: nel controllo delle scadenze relative alle lettere di invito alla restituzione, nel controllo dell’esistenza di eventuali polizze fidejussorie e alle loro scadenze, nel controllo della corretta imputazione contabile delle somme incassate, nel controllo del computo degli interessi moratori. La P.O. Supporto gestionale e revisione contabile trasmette comunicazione di nulla osta allo svincolo (a seguito di restituzione del debito) o comunicazione per l’escussione (in caso di mancata restituzione) alla P.O. Ragioneria per l’avvio dell’attività di competenza. Con scadenza semestrale la P.O. Supporto gestionale e revisione contabile predispone, inoltre, un resoconto generale di tutte le posizioni in essere – solitamente al 30/4 ed al 15/10 di ogni anno), utile alle Strutture tecniche e di autorizzazione al fine di procedere alla valutazione delle sanzioni pluriennali ancora in essere relativamente alla possibilità di loro applicazione ovvero di chiusura per decorrenza termini di applicabilità. 3.4 Esclusioni pluriennali Nel Registro debitori vengono iscritti gli importi relativi alle sanzioni pluriennali comunitarie, comminate cioè ai sensi della normativa comunitaria in materia di controlli del Sistema integrato di gestione e controllo a fronte di difformità fra superfici (e/o capi animali) dichiarate nella domanda di premio ed accertate a controllo (sia in loco che amministrativo). A norma di tali disposizioni l’importo della sanzione pluriennale viene trattenuto (e contabilizzato al FEAGA ed al FEASR) secondo i criteri di seguito elencati e come specificato nella circolare Agea ACIU.2010.742 del 3/11/2010: Sanzioni FEASR - Per le sanzioni relative ad annualità fino a quella del 2010 compresa, si applica l’art. 16 par. 6 del Reg. (CE) n. 1975/2006 il quale dispone la detrazione dell’importo della sanzione dai pagamenti di aiuti - nel quadro di uno qualsiasi dei regimi previsti dai Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e/o n. 1782/2003 (sostituito dal Reg. (CE) n. 73/2009) - a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili a quello di accertamento. Decorsi tre anni, e comunque verificato che non sono in corso di approvazione domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello di presentazione della domanda oggetto del controllo l’importo eventualmente residuo viene azzerato a cura della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza. - Per le sanzioni relative ad annualità successive al 2010 (quindi dall’annualità 2011 compresa), il regime di applicazione è quello disciplinato dal Reg. 65 del 27/01/2011 il quale, all’art. 16 comma 7 stabilisce che la detrazione dell’importo della sanzione debba avvenire sui pagamenti effettuati a norma dell’art. 5ter del Reg. (CE) n. 885/2006. Il disposto dell’art. 5ter del Reg. (CE) 885/2006 stabilisce che “…gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario…” eliminando di fatto il precedente vincolo di applicazione della sanzione solo a determinati regimi di aiuto. Inoltre, ai fini della chiusura di una sanzione per decorsi termini di applicabilità, dovrà essere fatto riferimento a tutti i pagamenti effettuati al beneficiario nel corso dei tre anni successivi a quello di accertamento della sanzione (e non più quindi alle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento della sanzione stessa). Decorso il termine suddetto l’importo eventualmente residuo viene azzerato a cura della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza. Sanzioni FEAGA - Per le sanzioni relative ad annualità fino a quella del 2008 compreso si applicano le Pagina 18 di 26 modalità di recupero previste nella circolare Agea prot. n. ACIU.2008.951, la quale stabilisce che le sanzioni FEAGA debbano essere applicate ai soli pagamenti da effettuare, relativamente alle domande presentate nei tre anni civili successivi a quello della sanzione a valere sui regimi di aiuto previsti dall’art. 51 del Reg. (CE) 796/2004 cioè quelli previsti dal Reg. (CE) 1782/2003 di cui al titolo III, IV e IV bis o aiuto supplementare. Decorsi tre anni, e comunque verificato che non sono in corso di approvazione domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello di riferimento della sanzione, l’importo eventualmente residuo viene annullato a cura della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza. Per le sanzioni relative ad annualità dal 2009 compreso, l’art. 58 del reg. (CE) 1122/2009 dispone che “….tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’art. 5ter del Reg. (CE) 885/2006…”, le somme da recuperare devono essere pertanto detratte da tutti i pagamenti a favore del soggetto sanzionato. Ai fini della chiusura di una sanzione per decorsi termini di applicabilità, non dovrà farsi riferimento alle domande presentate nei tre anni civili successivi a quello di accertamento della sanzione, bensì a tutti i pagamenti effettuati a favore del beneficiario nei tre anni civili successivi a quello di accertamento della sanzione. Decorso il termine suddetto l’importo eventualmente residuo verrà azzerato a cura della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza. L’iscrizione di un soggetto nel Registro dei debitori per sanzioni pluriennali avviene a cura della struttura P.O. Supporto gestionale e revisione contabile sulla base del decreto della Struttura di autorizzazione competente per materia conclusivo del procedimento di controllo. L’atto dirigenziale viene altresì notificato al soggetto a cura della P.O. Ragioneria. Il procedimento in esame si conclude alternativamente: - con il recupero dell’importo iscritto nel registro debitori sez. “esclusioni pluriennali” - con la cancellazione dell’importo residuo della sanzione pluriennale dal registro debitori decorso il periodo previsto dalla normativa vigente e sopra richiamato 3.5 Sospensione La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l’erogazione di più tipi di contributi. Tale misura è prevista sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria. In generale: a) in via cautelativa ARTEA applica la sospensione di erogazioni in corso, in seguito a notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale e finché il credito non sia definitivamente accertato (art. 33 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). La sospensione, disposta per uno specifico importo e notificata all’interessato a cura del responsabile del Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia, può essere revocata nei casi in cui il soggetto presenti idonea garanzia fideiussoria, oppure mediante la costituzione di apposito deposito cauzionale. Quest’ultimo consiste nella compensazione fra l’importo del debito presunto e quello di procedimenti di erogazione in itinere; b) in via sanzionatoria, la sospensione è disposta quando viene emessa l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria; in tal caso, fino all’avvenuto pagamento, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore. In particolare, altri casi di sospensione possono essere previsti dalla normativa comunitaria di settore. Per sbloccare la sospensione cautelativa ex D.Lgs. 228/01, un soggetto deve: - costituire un apposito deposito cauzionale, autorizzare, quindi, ARTEA a compensare parte di quanto deve ricevere per procedimenti di erogazione in itinere e quanto dovuto a seguito di procedimenti di controllo non ancora perfezionati; - presentare idonea garanzia fideiussoria a copertura dell’importo del debito presunto. Pagina 19 di 26 L’iscrizione nel registro debitori avviene a cura della P.O. Supporto gestionale e revisione contabile su richiesta scritta motivata del responsabile del Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia. Al ricevimento della suddetta richiesta, la P.O. Supporto gestionale e revisione contabile provvede ad inserire nel Registro debitori una pratica pre-debitoria caratterizzata dalla motivazione: “sospensione cautelativa” con imputazione dell’importo del debito segnalato ad apposito capitolo denominato “costituzione di depositi cautelativi per revoca sospensioni” del bilancio dell’esercizio in corso, in attesa del provvedimento di accertamento definitivo del debito. Nel registro stesso verrà annotata anche l’esplicita autorizzazione del soggetto a procedere con compensazione per la costituzione del deposito cauzionale. La segnalazione di indebita percezione che ha dato inizio al procedimento di sospensione potrà, a seguito di verifica, monitoraggio ed istruttoria da parte della Struttura tecnica competente, dimostrarsi fondata e quindi dare luogo ad un procedimento di recupero, oppure infondata e quindi dare luogo ad archiviazione della pratica (si veda sopra paragrafo “Irregolarità”). In entrambi i casi sopra richiamati il procedimento si conclude con atto motivato della struttura tecnica competente dell’istruttoria che riassume gli eventuali fatti intervenuti (es. costituzione del deposito cauzionale e/o presentazione di idonea garanzia) e assume le conseguenti determinazioni come sotto descritto. Tale atto verrà trasmesso all’interessato e alle P.O. Supporto gestionale e revisione contabile, e Ragioneria. Accertamento definitivo del debito nel caso di sospensione Il Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia procede come descritto al paragrafo 3.2, dando atto nel decreto del procedimento di sospensione cautelativa attivato e della sua revoca. Il dispositivo del decreto di recupero dovrà essere adeguato a seconda dei casi sotto riportati: se il soggetto ha presentato apposita fideiussione, nel dispositivo del decreto verrà revocata la sospensione, accertato il debito e autorizzato lo svincolo della fideiussione condizionato all’avvenuto incasso del credito vantato nei confronti del soggetto. se il soggetto ha autorizzato la costituzione di apposito deposito cauzionale nel periodo intercorso fra l’iscrizione nel registro e la definizione della pratica debitoria, nel dispositivo del decreto verrà: a) revocata la sospensione; b) accertato il debito, c) dato atto dell’avvenuto incasso totale o parziale del debito stesso, per costituzione di deposito cauzionale con indicazione del residuo debito o eventuale credito; d) data autorizzazione alla P.O. Ragioneria di effettuare i necessari storni contabili come riportato nell’allegato predisposto dalla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile; e) riportata la generica dicitura “da recuperare anche tramite compensazione con pagamenti sospesi o futuri” nel caso di residuo debito; f) data autorizzazione alla P.O. Ragioneria a restituire l’eccedenza -rispetto al debito accertato trattenuta a titolo di costituzione di deposito cauzionale. Archiviazione nel caso di sospensione L’atto di archiviazione del procedimento adottato dalla struttura tecnica competente per l’istruttoria deve essere trasmesso all’interessato, alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile per l’aggiornamento del Registro Debitori ed alla P.O. Ragioneria per gli adempimenti conseguenti. Nell’atto dovrà inoltre essere dato conto degli eventuali fatti intervenuti (es. costituzione del deposito cauzionale e/o presentazione di idonea garanzia) e si dovranno assumere le conseguenti determinazioni differenziate a seconda dei casi sotto descritti: se il soggetto non ha presentato apposita fideiussione né è stato costituito alcun deposito cauzionale mediante la compensazione con pagamenti intervenuti fra il momento dell’iscrizione nel registro e l’archiviazione della pratica, nel dispositivo del decreto verrà revocata la sospensione; se il soggetto ha presentato apposita fideiussione, nel dispositivo del decreto verrà revocata la sospensione e autorizzato lo svincolo della fideiussione. se per il soggetto è stato costituito un deposito cauzionale nel periodo intercorso fra l’iscrizione nel registro e l’archiviazione della pratica, nel dispositivo del decreto verrà: a) revocata la sospensione; Pagina 20 di 26 b) dato atto dell’avvenuto incasso totale o parziale del debito presunto, per costituzione di deposito; c) data autorizzazione alla P.O. Ragioneria di restituire l’importo trattenuto dai pagamenti a titolo di costituzione di deposito cauzionale. 4 Repertorio La tenuta del Registro del Repertorio consente di monitorare, tramite la loro registrazione, tutte le segnalazioni che possano essere pregiudizievoli per la corretta istruttoria ed autorizzazione delle domande presentate da un soggetto richiedente l’aiuto o contributo: in via generale o con riferimento a singoli procedimenti dallo stesso attivati. L’iscrizione nel repertorio blocca tutti i pagamenti se di tipo generale, quelli del singolo settore se di tipo settoriale, fino alla chiusura della posizione nel repertorio . Di seguito si riporta la procedura da seguire per la registrazione e la gestione delle segnalazioni nel Repertorio: Apertura posizioni nel Repertorio L’assegnazione della nota/segnalazione viene effettuata dalla Segreteria di direzione a: a. Dirigente/i competente/i b. Referente giuridico del Settore Affari generali, bilancio, contabilizzazione e controlli oggettivi Il referente giuridico del Settore Affari generali, bilancio, contabilizzazione e controlli oggettivi provvede ad: 1. Inserire la segnalazione nel Repertorio (sia per estremi che allegando il documento scannerizzato) 2. Valutare la segnalazione 3. Coordinarsi con il/i Dirigenti competenti per la definizione delle azioni più opportune 4. Monitorare trimestralmente le posizioni aperte nel Repertorio Il Dirigente/i assegnatario/i provvede a: 1. coordinarsi con il Referente giuridico del Settore Affari generali, bilancio, contabilizzazione e controlli oggettivi 2. attuare, sotto la sua responsabilità, le azioni che ritiene più efficaci (ad es. avviso al beneficiario) 3. chiudere la posizione nel Repertorio. Ciascun inserimento nel Repertorio dovrà essere codificato con un "Motivo blocco" poiché l’inserimento nel Repertorio è possibile solo se esiste già una posizione in Anagrafe, nel caso in cui questa non sia presente, dovrà essere creata, a cura del Referente giuridico del Settore Affari generali, bilancio, contabilizzazione e controlli oggettivi, con gli elementi minimi presenti nella segnalazione (c.f./ PIVA, denominazione). Nel Repertorio sono contenute anche segnalazioni inerenti procedimenti interni alla gestione amministrativa di ARTEA, quali indicazioni di Aziende subentranti sulle quali recuperare indebiti accertati su cedenti, indicazioni relative ad Aziende sottoposte ad un procedimento di accertamento di presunte indebite percezioni per le quali ancora non si è completata la fase di contestazione dell’indebito (ad esempio operazione refresh 2010), ecc. Monitoraggio del Repertorio Al referente giuridico del Settore Affari generali, bilancio, contabilizzazione e controlli oggettivi compete l’azione di monitoraggio, possibilmente trimestrale, delle posizioni inserite nel Repertorio. La consultazione e lo scarico dati dal Repertorio è accessibile a ciascuno dei Responsabili in ARTEA. Chiusura delle posizioni nel Repertorio La chiusura di una segnalazione nel Repertorio, di competenza del dirigente assegnatario della medesima e supportata da adeguata documentazione di chiusura, potrà avvenire per: Pagina 21 di 26 1. archiviazione della segnalazione (la documentazione ne dovrà riportare le motivazioni); 2. a seguito dell’apertura della Scheda Irregolarità in Anagrafe. In questo caso, qualora ad una posizione nel Repertorio corrispondano più schede di irregolarità in anagrafe, la posizione del Repertorio sarà chiusa solo quando l’ultimo procedimento collegato ad irregolarità sarà concluso. Nel caso in cui la posizione nel Repertorio venga chiusa a seguito di apertura di specifica scheda irregolarità, come sopra descritto è necessario considerare quanto segue: a) se ARTEA è soggetto istruttore l’apertura della scheda Irregolarità all’interno del Registro dei Controlli è di competenza del Settore tecnico e di autorizzazione responsabile dell’istruttoria a conclusione delle proprie verifiche con esito negativo. In tal caso la posizione nel Repertorio rimane aperta fino all’apertura della scheda Irregolarità, (che può avvenire solo in presenza dell’atto avente le caratteristiche di primo verbale il quale, per essere valido ai fini dell’apertura della scheda irregolarità, deve individuare il soggetto, la norma violata e la quantificazione dell’importo). b) se Ente esterno è soggetto istruttore l’apertura della scheda Irregolarità all’interno del Registro dei Controlli compete al Settore tecnico e di autorizzazione responsabile dell’istruttoria, al momento del ricevimento del “primo verbale amministrativo” trasmesso ad ARTEA da parte dell’Ente. (Solo nel caso lo stesso coincida con la determina, è sufficiente tale atto). 5 Controlli Sui Decreti Di seguito sono descritte le operazioni di controllo preventivo svolte con riferimento al flusso temporale del procedimento di autorizzazione ed erogazione dei contributi. 5.1 P.O. “Supporto gestionale e revisione contabile” La P.O. Supporto gestionale e revisione contabile ed il Settore di autorizzazione Aiuti diretti ed interventi di mercato per le sole istanze di sua specifica competenza, esegue funzioni di controllo preventivo all’autorizzazione delle domande di pagamento, secondo le modalità individuate ai sensi degli ordini di servizio della Direzione n. 3/2012 e n.5/2012, come sotto specificato: a) presenza di modulo di recupero somme non convalidato, né respinto: - -se il soggetto è stato individuato quale pre-debitore con l’apertura del modulo di recupero somme, ma quest’ultimo risulta ancora aperto, la P.O. Supporto gestionale e revisione contabile ne dà comunicazione alla struttura che propone il decreto di autorizzazione e a quella che ha inserito il modulo di recupero somme; il decreto oggetto di controllo procede comunque regolarmente. b) presenza del soggetto nel registro dei debitori: - se il soggetto è stato individuato quale debitore, con la chiusura modulo di recupero somme ma non è ancora stato adottato il decreto di recupero, il decreto oggetto di controllo procede regolarmente. Tuttavia la P.O. Supporto gestionale e revisione contabile ne dà comunicazione, alla struttura che propone il decreto di autorizzazione nonché al dirigente della struttura che ha inserito il modulo di recupero somme. - se il decreto è stato adottato, ancorché non ancora notificato con la lettera di invito alla restituzione, il decreto oggetto del controllo procede regolarmente; - se il soggetto è iscritto nel registro debitori nella sezione “esclusioni pluriennali”, il decreto oggetto di controllo procede regolarmente. c) presenza del soggetto nel Repertorio: - se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore di competenza del dirigente proponente il decreto di autorizzazione, tale soggetto viene escluso dall’elenco allegato al decreto di autorizzazione dandone comunicazione al dirigente della struttura; quest’ultimo motiva adeguatamente con nota trasmessa alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile e alla P.O. Ragioneria l’eventuale sblocco della domanda esclusa. - se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore diverso da quelli di competenza del dirigente proponente il decreto di autorizzazione, il decreto procede regolarmente; Pagina 22 di 26 se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione generica, tale soggetto viene escluso dall’elenco allegato al decreto di autorizzazione dandone comunicazione al dirigente della struttura. E’ cura del dirigente proponente il decreto di autorizzazione accertarsi dell’effettiva consistenza del blocco generico. La domanda esclusa potrà procedere nell’iter autorizzativo solo con nota del dirigente proponente, trasmessa alle P.O. Supporto gestionale e revisione contabile e Ragioneria, adeguatamente motivata. d) Presenza del soggetto nel Registro irregolarità in caso di presenza del soggetto nel Registro irregolarità tale soggetto viene escluso dall’elenco allegato al decreto di autorizzazione dandone comunicazione al dirigente della struttura; quest’ultimo dovrà motivare adeguatamente con nota trasmessa alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile e alla P.O. Ragioneria l’eventuale sblocco della domanda esclusa. - 5.2 P.O. “Ragioneria” La P.O. Ragioneria implementa funzioni di controllo preventivo all’esecuzione del pagamento delle domande inserite in un decreto di autorizzazione come sotto specificato: a) presenza di modulo 9911/9922 non convalidato, né respinto: - se il soggetto è stato individuato quale pre-debitore con l’apertura del mod. 9911/9922, ma quest’ultimo risulta ancora aperto, la P.O. Ragioneria sospende il pagamento e ne dà comunicazione alla struttura che ha inserito il mod. 9911/9922, alla struttura che ha emesso il decreto di autorizzazione e alla Direzione. Il pagamento rimane sospeso fino alla conclusione della fase di accertamento del debito con adozione del decreto di recupero come decritto al precedente punto 1.1.1. La P.O. Ragioneria al ricevimento del decreto di accertamento del debito procede come descritto al successivo punto b). La sospensione del pagamento può essere, tuttavia, sbloccata con lettera del dirigente che ha adottato il decreto di autorizzazione nella quale viene dato comunque nulla osta al pagamento; b) Presenza del soggetto nel registro dei debitori: se il soggetto è stato individuato quale debitore, con la chiusura del 9911/9922 ma non è ancora stato adottato il decreto di recupero e/o non è ancora stata inviata la lettera di invito alla restituzione, tale soggetto viene sospeso dal pagamento dandone comunicazione alla struttura che ha inserito il mod. 9911/9922, alla struttura che ha emesso il decreto di autorizzazione e alla Direzione; se il decreto e la lettera di invito alla restituzione sono stati notificati e ci troviamo entro i 30 giorni concessi al soggetto per restituire il debito ma risulta pervenuta autorizzazione esplicita a compensare (tracciata da un apposito flag nel Registro debitori) si procede alla compensazione, altrimenti si attende il verificarsi di tali eventi; - se i termini della lettera di invito alla restituzione sono già scaduti si procede alla compensazione. La P.O. Ragioneria effettuerà le compensazioni per gli importi presenti sul Registro dei debitori al momento della compensazione stessa comprensiva degli interessi, previa richiesta di aggiornamento degli stessi alla P.O. Supporto gestionale e revisione contabile. se verifica che la sospensione è già stata comunicata al soggetto e questi ha presentato idonea garanzia fidejussoria (regolarmente validata) provvede a dare esecuzione totale al decreto di autorizzazione senza operare alcuna compensazione; c) Presenza del soggetto nel Repertorio: se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore di competenza del dirigente proponente l’atto di autorizzazione, non si procede al pagamento dell’importo autorizzato nel decreto dandone comunicazione al dirigente della struttura; quest’ultimo può tuttavia con nota adeguatamente motivata autorizzare la P.O. Ragioneria a procedere comunque. E’ cura della stessa struttura di autorizzazione l’opportuno aggiornamento del Repertorio segnalazioni. se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore di competenza del dirigente proponente il decreto di autorizzazione e il decreto è trasmesso alla P.O. Ragioneria corredato della nota di sblocco dello stesso dirigente, si procede regolarmente al Pagina 23 di 26 pagamento dell’importo autorizzato nel decreto. se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione specifica settoriale, in un settore diverso da quelli di competenza del dirigente proponente il decreto di autorizzazione, non si procede al pagamento dell’importo autorizzato nel decreto dandone comunicazione al dirigente proponente il decreto di autorizzazione e al dirigente che ha iscritto il soggetto nel Repertorio. La domanda esclusa potrà procedere nell’iter di esecuzione del pagamento solo con nota del dirigente proponente, trasmessa alla P.O. Ragioneria, adeguatamente motivata; se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione generica non si procede al pagamento dell’importo autorizzato nel decreto dandone comunicazione alla Direzione e al dirigente della struttura. E’ cura del dirigente proponente il decreto di autorizzazione accertarsi dell’effettiva consistenza del blocco generico. La domanda esclusa potrà procedere nell’iter di esecuzione del pagamento solo con nota del dirigente proponente, trasmessa alla P.O. Ragioneria, adeguatamente motivata. se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione generica e il decreto è trasmesso alla P.O. Ragioneria corredato della nota di sblocco del dirigente competente all’autorizzazione, si procede regolarmente al pagamento dell’importo autorizzato. d) Presenza irregolarità se il soggetto è presente nel registro delle irregolarità il decreto viene bloccato e la P.O. Ragioneria provvede a dare opportuna comunicazione al Dirigente proponente il decreto di autorizzazione. - 6 Attività amministrativa per il recupero dei debiti 6.1 Escussione Fideiussione Nel caso in cui la domanda di aiuto o contributo sia assistita da una garanzia fideiussoria, il responsabile del Servizio di ARTEA competente per materia, nel decreto che dispone il recupero, autorizza la P.O. Ragioneria ad incamerare la cauzione qualora il debitore non effettui il versamento delle somme indebitamente percepite nel termine concesso per il pagamento (lettera di invito alla restituzione). 6.2 Recupero Coattivo Il recupero coattivo avviene tramite iscrizione a ruolo delle somme dovute; l’avvio di tale procedimento avviene senza ulteriore comunicazione al debitore in quanto tale avviso è presente nella lettera di invito alla restituzione (mod. 9933). La P.O. Ragioneria elabora gli elenchi con i nominativi dei soggetti debitori e del relativo debito da iscrivere a ruolo che saranno trasmessi ad Equitalia Servizi Spa tramite l’apposita procedura on line. Equitalia Servizi Spa provvede ad elaborare gli elenchi nominativi inviati dalla P.O. Ragioneria e a costituire i ruoli informatizzati. Tali elaborazioni avvengono nei termini stabiliti per legge. La P.O. Ragioneria verifica la correttezza dei ruoli informatizzati elaborati da Equitalia Servizi Spa e li trasmette al Dirigente del Settore Esecuzione pagamenti sistemi e sicurezza informatica per l’apposizione del visto di regolarità sugli stessi e per la successiva trasmissione al suddetto concessionario. Tramite il visto il ruolo è reso esecutivo ed esigibile. E’ comunque possibile procedere all’eventuale compensazione, totale o parziale, su un soggetto iscritto a ruolo. e in tal caso la P.O. Ragioneria effettua il discarico totale o parziale del ruolo stesso tramite l’apposita procedura on line. 6.3 Interessi Pagina 24 di 26 L’applicazione degli interessi a decorrere dagli ordini di riscossione emessi a partire dal 16 ottobre 2012 è disciplinata dall’art. 1 del Regolamento di esecuzione UE n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012, che modifica l’art. 80 del Reg. CE n. 1122/2009 e, per quanto riguarda la normativa nazionale, dall’art. 2033 c.c. L’art. 2033 c.c. stabilisce che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò ce ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda”. L’art. 1 del Regolamento di esecuzione UE n. 937/2012 della Commissione regola la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al reg. (CE) n. 1234/2007. Esso stabilisce che “gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l’agricoltore, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti”. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione per la ripetizione dell’indebito. La Circolare AGEA prot.ACIU.2012.454 del 19/11/2012, di interpretazione del Regolamento UE di cui al primo capoverso, stabilisce che la lettera di restituzione in via bonaria notificata al debitore insieme al provvedimento di accertamento dell’indebito debba indicare la decorrenza degli interessi, coincidente con il termine di pagamento per il debitore. Tale termine di pagamento è fissato in non oltre 60 giorni dalla notifica della lettera di restituzione in via bonaria, pertanto gli interessi dovranno essere calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla data della comunicazione. Il calcolo degli interessi sopra specificato si applica anche nei casi in cui si proceda alla compensazione legale mediante detrazione degli importi dovuti dai successivi pagamenti. Occorre procedere alla comunicazione al debitore ed al calcolo degli interessi secondo le modalità introdotte dal nuovo regolamento anche nei casi di recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall’Amministrazione (cd. Errori amministrativi). Resta infine fermo il principio in base al quale nei casi di “irregolarità volontarie” il calcolo degli interessi decorre dalla data di erogazione del pagamento non dovuto mentre, nei casi di “errore materiale” commesso in buona fede gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato al debitore nella lettera bonaria. Gli interessi da calcolare nell’ambito di un procedimento di recupero sono di due tipi: - interessi legali, nei casi in cui siano dovuti, calcolati applicando il tasso di interesse vigente sulla somma erogata per tutto il periodo in cui il soggetto ha beneficiato del finanziamento: dal giorno del pagamento fino alla data di protocollo della lettera bonaria di invito alla restituzione; - interessi moratori, che matureranno secondo quanto previsto dal Reg. 937/2012; La somma dovuta a titolo di interessi legali viene calcolata in automatico dal sistema nelle casistiche indicate dal dirigente responsabile competente per materia. 6.4 Rateizzazione e dilazione Un soggetto può richiedere di usufruire di una dilazione o di una rateizzazione del proprio debito presentando richiesta sull’apposito modulo da lui sottoscritto. La P.O. Ragioneria valuta, caso per caso, le richieste di dilazione o di rateizzazione di un pagamento di una somma indebitamente percepita, purché corredate da idonea garanzia fidejussoria e dalla documentazione comprovante la dissestata situazione finanziaria del richiedente. Qualora si ravvisi la mancata osservanza dei termini concessi, la P.O. Supporto gestionale e revisione contabile, dopo un sollecito al pagamento e trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, comunica alla P.O. Ragioneria di procedere con l’escussione della cauzione prestata. Pagina 25 di 26 7 Sanzioni La sanzione è una penalità che viene comminata a seguito dell’accertamento di un’irregolarità con finalità di repressione della violazione commessa. Vi sono sanzioni previste sia dalla normativa comunitaria che dalla normativa nazionale. Le tipologie di sanzioni amministrative sono le seguenti: a) pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (in misura fissa) b) importo percentuale complementare calcolato sulla somma da restituire aumentata degli interessi (sanzione amministrativa pecuniaria variabile) c) privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso d) esclusione o revoca di un vantaggio per un periodo successivo a quello in cui è stata commessa l’irregolarità e) revoca temporanea di un’autorizzazione o riconoscimento che costituiscono requisito necessario per ottenere aiuti o contributi comunitari f) perdita di una garanzia o cauzione prestata oppure obbligatoria rinnovazione della stessa quando sia già stata liberata g) altre sanzioni pecuniarie previste da normative di settore Il procedimento amministrativo per l’irrogazione di tali sanzioni discende dai controlli di cui al paragrafo “Irregolarità”. Relativamente alla normativa nazionale le sanzioni da applicarsi nei casi in cui siano rilevate irregolarità sono disciplinate dalla L. 689/81, dalla L. 898/1986 e dalla L.R. 81/2000, salvo specifiche disposizioni contenute nelle normative di settore. L’accertamento delle sanzioni amministrative viene effettuato dalle Strutture Tecniche competenti per misura che procedono alla relativa contestazione e notificazione al trasgressore. Successivamente trasmettono alla Direzione il rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/81. Il Direttore, dopo un procedimento di valutazione del suddetto rapporto, delle eventuali memorie difensive e degli argomenti esposti in sede di audizione, emette: - ORDINANZA DI INGIUNZIONE della sanzione amministrativa, nel caso in cui ritenga fondato l’accertamento - altrimenti emette ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE degli atti. L’attività di notificazione delle ordinanze e la gestione amministrative sono effettuate a cura della P.O. Ragioneria. del recupero delle sanzioni Il pagamento della sanzione deve essere effettuato nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione, così come previsto dalla L. 898/86. Fino all’avvenuto pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo od altra erogazione richiesti dal debitore ad ARTEA, per qualunque importo ed anche per periodi temporali successivi a quello in cui l’irregolarità è stata commessa. Contro l’ingiunzione il soggetto può presentare ricorso in opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 gg. dalla notificazione della stessa . In tal caso seguirà una fase di contenzioso. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento e nel caso in cui non sia stata proposta opposizione, la P.O. Ragioneria provvede al recupero coattivo delle somme dovute a titolo di sanzione. Il diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzione si prescrive in 5 anni. 8 Contenzioso Pagina 26 di 26 Gli atti introduttivi dei procedimenti in contenzioso promossi dai beneficiari di contributi pubblici nei confronti di ARTEA vengono assegnati alla struttura che ha emesso l’atto oggetto del contenzioso, al responsabile del Settore cui è assegnato il referente giuridico di ARTEA e alla P.O. Ragioneria. Gli atti introduttivi dei procedimenti in contenzioso possono essere: a) istanza di attivazione del potere di autotutela di Artea (ricorsi amministrativi) d) ricorso al giudice ordinario; e) ricorso al TAR da proporsi entro 60 gg. o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento del provvedimento che il soggetto reputa lesivo dei propri interessi; La struttura che ha emesso l’atto impugnato curerà la stesura di una relazione contenente le valutazioni relative all’istruttoria e all’intero iter amministrativo allegando la documentazione necessaria a predisporre gli atti difensivi e trasmetterà il tutto alla Direzione per il successivo inoltro all’Avvocatura Regionale. L’atto introduttivo del procedimento in contenzioso, così come la documentazione di cui sopra, predisposta dalla struttura competente di ARTEA, vengono inviati al responsabile del Settore cui è assegnato il referente giuridico di ARTEA che provvede alla predisposizione del decreto di autorizzazione al giudizio a firma del Direttore nonché ad intrattenere i rapporti con la Avvocatura Regionale la quale rappresenta Artea in giudizio, ed anche alla P.O. Ragioneria al fine di procedere al blocco di eventuali pagamenti. Il provvedimento amministrativo che accerta il debito, una volta notificato all’interessato, è esecutivo; l’esecutività non viene sospesa dall’eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l’Autorità Giudiziaria, su istanza dell’impugnante, non disponga la “sospensiva” del medesimo.