Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale e per il
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Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale e per il
A.G.T. MULTISERVIZI S.R.L. Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di collaborazione Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative di reclutamento e selezione che la A.G.T. Multiservizi S.r.l. utilizza per l’assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione nonché il relativo regime di pubblicità necessario a garantire il rispetto e l’accertamento della sussistenza dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza ed imparzialità. 2. Il presente Regolamento è emanato in ossequio alle previsioni di cui alla Legge n. 133 del 2008, la quale dispone che le Società a totale partecipazione pubblica adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità rispettosi dei succitati principi di derivazione comunitaria per l’assunzione del personale e per il conferimento di incarichi. 3. Il presente Regolamento è altresì ispirato ai principi dettati, in materia di reclutamento del personale, dall’art. 35 del D.lgs. n. 165 del 2001. Art. 2 Finalità 1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità: a) garantire che le procedure di selezione del personale avvengano nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da perseguire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure medesime; b) indirizzare le procedure di cui sopra alla selezione dei migliori, non solo in astratto, ma anche in relazione ad oggettive e acclarate esigenze di miglioramento degli standard di produttività e di qualità delle prestazioni e dei servizi offerti ai clienti e agli utenti; c) migliorare la qualità delle risorse umane utilizzate dall’Azienda, a qualunque titolo, con riferimento alle caratteristiche, cognitive, professionali e attitudinali del personale; d) attivare procedimenti volti alla verifica reale, e non solo formale, della professionalità dei candidati e la loro idoneità a ricoprire le posizioni organizzative di cui necessita l'Azienda (il saper fare), ma anche la soggettiva capacità relazionale, motivazionale e il potenziale di fidelizzazione (il saper essere). Art. 3 Esclusioni 1. La presente procedura non è applicabile: a) per gli incarichi professionali conferiti in situazioni di particolare necessità ed urgenza, richiedenti prestazioni di alta specializzazione; b) per gli incarichi professionali comunque configurabili come prestazione di servizi per i quali si procederà a norma di quanto previsto dal D. lgs. n. 163 del 2006; c) per singoli incarichi di studio e/o assistenza legale, che si esauriscono in una singola prestazione (la stesura di un parere, la predisposizione di un regolamento) nonché per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. 2. Nei casi di cui alle lett. a) e c) sopra indicati, l’Azienda procederà mediante conferimento di incarico intuitu personae, previa deliberazione del Presidente di concerto con il Direttore generale. Art. 4 Individuazione del fabbisogno 1. L'Ufficio responsabile della gestione delle risorse umane, ricevute le richieste dalle unità organizzative interessate, verifica la tipologia delle professionalità richiesta, nonché la congruenza con le funzioni istituzionali, con le finalità delle aree di attività, dei programmi, dei progetti, in essere e pianificati. 2. L'Ufficio responsabile della gestione delle risorse umane, verifica, altresì, l’impossibilità di provvedere alle acclarate alle esigenze di pianificazione aziendale con il personale dipendente in servizio presso la Società, anche attraverso provvedimenti di mobilità interna e processi di riqualificazione professionale interno. 3. Attuate queste preliminari verifiche l’Ufficio responsabile della gestione delle risorse umane, nel proporre agli organi di direzione aziendale assunzioni, nella forma del lavoro a tempo indeterminato o determinato, o il ricorso a collaborazioni esterne, terrà conto : a) della tipologie di mansioni che si evidenziano come necessarie e del profilo professionale, occorrente in relazione alla organizzazione del lavoro vigente e di eventuali progetti di cambiamento; b) dello stato delle commesse e del piano aziendale; c) della disponibilità di budget. Art. 5 Avviso di selezione 1. L'Ufficio responsabile della gestione delle risorse umane, previa autorizzazione degli organi di Direzione aziendale, predispone un apposito avviso di selezione, che dovrà essere diffuso attraverso uno o più dei seguenti mezzi: a) per il tramite di pubblicazione sul sito web dell’Azienda o su altri portali internet specializzati; b) avvisi a mezzo stampa di diffusione locale o nazionale; d) ogni altro mezzo utile alla diffusione della notizia ad una platea più estesa possibile di soggetti potenzialmente interessati alla selezione. 2. Nell'avviso di selezione sono indicati, per ciascun profilo professionale ricercato, in modo circostanziato, i seguenti elementi: a. le attività per le quali si procedere alla selezione; b. i requisiti professionali, di esperienza, attitudinali, culturali e caratteriali richiesti per lo svolgimento delle attività medesime; c. in caso di assunzione: - la tipologia contrattuale, - il profilo professionale offerto, - l’indicazione della allocazione organizzativa, - la sede di lavoro; d. in caso di collaborazione esterna: - la tipologia contrattuale, - l’indicazione della area organizzativa nell’ambito della quale collaborare, la durata ed il luogo di espletamento dell’incarico, - le modalità ritenute opportune per la realizzazione del medesimo e per il livello di coordinazione. 3. Nell'avviso, caso per caso, sono inoltre indicati il termine, non inferiore a 15 gg. dal momento della divulgazione dell'avviso medesimo, e le modalità per la presentazione delle candidature e dei relativi curricula; sono, altresì, indicati i tipi di prove e/o di test attitudinali cui verranno sottoposti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, nonché i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione fra i candidati. 4. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione sia in caso di assunzione che in caso di conferimento di un incarico occorre: - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. Art. 6 Commissioni di valutazione e assistenza alle procedure di selezione 1. Le selezioni vengono effettuate da una apposita Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione. 2. La Commissione di valutazione è composta: a. da un componente esterno, in funzione di Presidente, scelto fra docenti universitari e/o esperti di comprovata esperienza nelle materie e/o nelle attività per le quali si procede alla selezione e con acclarata esperienza in materia di selezione di personale; b. dal Direttore Generale; c. dal Responsabile delle risorse umane o dal Responsabile del settore aziendale dove la risorsa selezionata dovrà trovare collocazione. 3. La Commissione di valutazione potrà essere integrata con soggetti di comprovata esperienza nella conduzione di colloqui motivazionali e di test attitudinali. 4. Potrà essere indicata una composizione integralmente esterna all’Azienda della Commissione di valutazione. In tal caso i componenti della Commissione dovranno essere esperti di selezione del personale e con comprovata esperienza nelle materie e/o nelle attività per le quali si procede alla selezione. 5. L’Azienda nella scelta dei membri della Commissione e nella gestione della procedura potrà avvalersi o di istituzioni universitarie o di imprese private specializzate nella attività di selezione del personale, in maniera tale da garantire i principi di cui all’art. 1, comma 1, del presente Regolamento. Art. 7 Prove selettive 1. L'avviso di selezione di cui all'art. 5 del presente Regolamento indica il tipo di prove e/o di test attitudinali cui verranno sottoposti i candidati. 2. Le prove, finalizzate ad una valutazione interrelata ed equilibrata del bagaglio cognitivo, della esperienza professionale (il saper fare) e delle caratteristiche soggettive (il saper essere) del candidato, possono essere articolate tramite una o più delle seguenti modalità: a. prove scritte consistenti nella redazione di un elaborato di carattere teorico e/o pratico o nella compilazione di un questionario/test a risposta multipla su materie e/o questioni attinenti alle competenze proprie del profilo professionale per il quale si procede alla selezione; b. colloqui orali nei quali il candidato viene invitato a illustrare il proprio curriculum formativo e professionale, evidenziando le tappe più significative; c. colloqui orali finalizzati alla verifica teorica della conoscenza delle materie e/o delle questioni attinenti alle competenze proprie del profilo professionale per il quale si procede alla selezione; d. colloqui orali e/o test attitudinali nei quali il candidato, attraverso l'analisi di documenti stimolo, viene invitato ad assumere decisioni e orientamenti d'azione adeguati alla situazione prospettate; in tali casi il candidato potrà essere valutato in base al possesso di competenze quali capacità di analisi, di orientamento, di problem solving, di visione sistemica, di controllo, nonché di pianificazione/organizzazione; e. colloqui orali nei quali il candidato è invitato a partecipare ad una discussione in un gruppo di lavoro (focus group) su "casi" riferiti a concrete situazioni aziendali; in tali ipotesi il candidato potrà essere valutato in base al possesso di capacità decisionali, di iniziativa, di leadership, di cooperazione, di uso delle relazione, di autonomia di giudizio, nonché di tolleranza allo stress; e. colloqui orali e/o test finalizzati alla verifica delle motivazioni del candidato, nonché della potenziale capacità dello stesso di identificarsi con gli obiettivi dell'organizzazione (vocazione soggettiva alla fidelizzazione); f. procedure di assessment, nelle quali il candidato viene osservato dalla Commissione di valutazione durante una "giornata di lavoro simulata", nella quale è possibile prevedere l'auto presentazione del candidato al team aziendale, la risoluzione di un complesso problema lavorativo da affrontare individualmente o in gruppo, la gestione di una emergenza, ecc. g. prove pratico/tecniche finalizzate alla verifica delle capacità del candidato di utilizzo di specifici macchinari e/o attrezzature che dovranno essere utilizzati nello svolgimento delle attività per le quali si procede alla selezione. Art. 8 Formazione della graduatoria 1. Al termine della fase di selezione, la Commissione di valutazione redige una graduatoria dei candidati ritenuti idonei alla assunzione o al conferimento dell'incarico esterno. 2. Gli esiti della selezione vengono ufficializzati sul sito web dell'Azienda. 3. In caso di necessità di ulteriore personale, la Direzione aziendale può decidere di utilizzare precedenti graduatorie per l'individuazione di soggetti da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato o a cui affidare incarichi di collaborazione. 4. In caso di assunzione a tempo determinato, l’Azienda può prorogare e/o rinnovare, ai sensi di legge e di contratto collettivo, il contratto a termine con il medesimo lavoratore in precedenza selezionato con le procedure di cui al presente Regolamento, senza necessità di ripetere la selezione. Art. 9 Verbalizzazione dei lavori della Commissione di valutazione 1. I lavori della Commissione di valutazione vengono formalizzati in appositi verbali, nei quali dovranno essere descritte le modalità con le quali si sono svolte le prove di selezione e le motivazioni, espresse anche in maniera sintetica, che hanno condotto la Commissione alla scelta dei candidati e alla formazione della graduatoria. 2. I sopra citati verbali vengono conservati a cura del Responsabile delle risorse umane e, a richiesta, possono essere visionati da tutti coloro i quali hanno preso parte alla procedura selettiva. Art. 10 Agenzie per il lavoro e lavoro somministrato 1. L'Azienda può avvalersi, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, di società specializzate nella ricerca e selezione del personale, denominate "Agenzie per il lavoro", selezionandole tra quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscono l’imparzialità e la trasparenza della scelta. 2. Nel rispetto della legislazione vigente, l'Azienda può stipulare con le Agenzie per il lavoro di cui al comma precedente contratti di somministrazione di lavoro. 3. Nei contratti stipulati con la società prescelta deve essere previsto l’obbligo per la stessa di uniformarsi ai principi di imparzialità e trasparenza richiamati dal presente Regolamento, pena l’automatica risoluzione del contratto stesso. 4. Nei relativi contratti con tali società dovrà altresì essere previsto che la società prescelta, al termine della procedura di selezione, rilasci una dichiarazione in merito alla autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l’incarico. Art. 11 Procedura per l'assunzione obbligatoria di persone disabili 1. Nei casi in cui l'art. 7, comma 1, della legge n. 68 del 1999 consente l'avviamento al lavoro delle persone disabili tramite "richiesta nominativa", l'Azienda procederà alla divulgazione di un avviso di selezione con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento, indicando in maniera quanto più precisa e dettagliata le mansioni da svolgere . 2. Le selezioni vengono effettuate da una apposita Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione. 3. La Commissione di valutazione verificherà il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 1 della l. n. 68 del 1999. 4. Con prove selettive, che saranno individuate dalla Commissione stessa, si valuterà caso per caso, l'idoneità dei candidati alle mansioni da svolgere. La selezione potrà essere costituita o integrata anche da un colloquio motivazionale. 5. I lavori della Commissione saranno verbalizzati secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento. La selezione si concluderà con la formalizzazione di una apposita graduatoria come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.