Legge - 7 luglio 1866 - monumentinazionali.it

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Legge - 7 luglio 1866 - monumentinazionali.it
187
1888
Le associazioni si ricevono in Firense
Ralla Tipografia EREDI BOTTA, via del
Castellaccio,
.
n• 20.
Nelle Provincie del Regno con eaglia
postale aErancato diretto alla detta TipoFuori del
grafia e dai principali Librai.
.
-
Regno,
Le associazioni hanno
d'ogni
i
IDEW-
postali.
alle Direzioni
principio
UFFIGALE
GAZZETTA
Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi
per linea o spazio di lines.
Le altre inserzioni 80 cent. per lines o
spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni
deve essere anticipato
1°
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GI%TO WWITA W-RA
Un
col l'
BI
mese.
PUBBLICA TUTTI
1
GIORNI
LE
COMPREER
DOMENICEIB
I
Per Firenze
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for le Provinois del Regno
Svizzera.
•
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Roma (franco ai sonlini) .
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Anno
-
00mpresii Rendiconti
.
s
della raccolta ttfßciale delle
leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:
EUGEMD PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
Pax examu DI NO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIOMB
RE D'lTALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Veduta la legge del 28 giugno 1866, na 2987,
colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di
pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro ùelle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato
gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e
ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano
carattere ecclesiastico.
Le case e gli stabilimenti appartenenti agli
ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed
ai conservatoriieritiri anzidetti sono soppressi.
Art. 2. I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e
ritiri gedranno, dal giorno della pubblicazione
della presente legge, del pieno esercizio di tutti
i diritti civili e politici.
Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali
prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello
Stato regolare professione divotisolenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge,
appartengono a case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento :
10 Pei religiosi sacerdoti e per le religiose
coriste di ordini possidenti, di
lire 600, se nel giorno della pubblicazione
della presente legge hanno 60 anni com-
piti,
lire 480, se hanno da 40 a 60 anni,
lire 360, se hanno meno di 40 anni:
2 Pei laici e converse di ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su,
lire 240 cla 40 ai 60 anni,
lire 200, se hanno meno di 40 anni:
3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di
lire 250:
4 Pei laicie converse di ordini mendicanti, di
lire 144 dall'età dei 60 anni in su,
lire 96, se hanno meno di 60 anni.
Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18
gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e
che sino alla pubblicazione di questa legge hanno
e
continuano ad
appartenere
e
a case
esistenti nel Regno, è concesso l'aunuo assegnamento attribuito ai laici e converse
nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.
Agli inservienti e alle inservienti addetti da
un decennio ad un convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussinio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da
un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864. un sussidio di lire 50.
Art..4. I religiosi degli ordini che all'epoca
dell'attuazione di questa legge giustificassero
di essère colpiti da grave ed insanabile mfermità, cheimpedisca loro ogni occupazione, avranno
diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2
del precedente articolo.
Quelli degli ordini mendicanti nelle stesse
circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.
Art. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione
religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma
della tabella A, unita alla legge e vista d'ordine
Nostro dal ministro guardasigilli predetto.
Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà
restituita la dote, quando sia stata incorporata
nel patrimonio della casa.
Art. 6. Alle monache, che ne faranno espressa
ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di _questa legge, è fatta facoltà di
continuare a vivere nella casa od in una parte
della medesima che verrà loro assegnata dal Go-
religiose
verno.
Non di meno, quando siano ridotte al numero
disei,potranno venire concentrate in altra casa.
Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o diservizio pubblico operare in ogni tempo
con decreto Reale, previo parere del
Consiglio
di Stato, il detto concentramento.
Art. 7. Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della
presa di possesso dei
chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.
Qualora la rendita del fondo per il culto non
fosse sufficiente a soddisfare immediatemente a
tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'art. 28,
l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un
prestito da rimborsarsi con gli avanzi che siverranno d'anno in anno verificando.
Art. 8. Qualora i;ngmbri delle corporazioni
soppresse conseguano qualche ufficio che porti
aggravio bul bilancio dei comuni, delle provin-
Art. 10. Le
pensioni
da questa e
dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano
fuori del territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo.
Le rate scadute durante la dimora all'estero
si devolveranno al fondo per il culto.
Art. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie
appartenenti alle corporazioni soppresse dalla
presente legge e dalle precedenti, o a<l alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio
dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del
fondo per il culto, con effetto dal giorno della
presa di possesso, una rendita 5 per cento
eguale alla rendita accertata esottoposta al pagamentõ della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministraconcesse
zione.
I beni immobili di
qualsiasi
altro ente morale
ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti
benefizi
parrocchiali
e
alle chiese
ricettizie,
ai
sa-
pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore deglienti morali, cui
ranno
ibeni appartengono, in una rendita 5 per cento,
eguale alla rendita accertata e sottoposta come
sopra al pagamento della tassa di manomorta.
Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state
denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli
agenti finanziari nell'applicazione della tassa di
manomorta, ne sarà determinata la rendita con
le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862,
quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle corporazioni
soppresso.
Gli on-ri inerenti si
.
Leui, che
condom:uio, s intenderanna
e privilegi loro compet uti
non
importino
asferiti coi diritti
sulla rendita come
t
sopra inscritta.
Con legge speciale sarà provveduto al modo
di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per
edetto della presente legge.
Art. 12. La presa di possesso sarà eseguita
secondo le norme da stabilirsi in un regolamento
approvato per decreto Reale sopra propostadei
ministri di grazia, giustizia e dei culti, e delle
finanze.
Art. 13. I superiori ed amministratori delle
case religiose e delle corporazioni e congregazioni regolari e secolari e dei conservatoriie ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri
enti morali dovranno denunziare al delegato alla
presa di possesso, entro il termine di quindici
gioroi dalla pul>blicazione della presente legge, la
esistenza dell'eute e dei membri che a questo appartengono almomento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione
in servizio e l'età di ciascun membro, e dovranno
notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i
crediti e debiti ad esso spettanti.
Dovranno altresi intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che
saranno richiesti dagli agenti incaricati della
esecuzione della presente legge.
Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi
obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o
l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito
con una multa da lire 100 a lire 1,000, a carico
dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'asufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre
alle altre pene stabilite dalle vigentileggi.
Art. 14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti
agli enti morali contemplati nella medesima, e
dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito
l'intervento del pretore o di un suo delegato,
e,
in mancanza del medesimo, del sindaco o suo
delegato.
Art. 15. Gli incaricati della presa di possesso
sono
urho
riguardati come agenti
di una
pubblica am-
ministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno
puniti secondo i casi e nei termini delle leggi
penali vigenti.
Art. 16. Sorgendo
cazione della legge o
contestazioni sulla applidelle leggi a qualche corpo
od ente morale o sulla devoluzione o divisione
dei beni, il possesso di questi sarà
sempre dato
al demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo
o dai tribunali comp.etenti.
Art. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei
beni immobili devoluti al demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode
si presume se il fitto sia inferiore di un
quarto
a quello risultante da perizia o da locazioni
precedenti.
Non potrà essere opposto il pagamento di
fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.
Art. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al
demanio e daiÌa contêrsione:
10 Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri,
statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;
2° Gli episcopiis i fabbricati dei seminarie gli
edifizi inservienti ad abitazione degli investiti
degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili
annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione
delle religiose, finollè dtiri l*ttso temýoratteo a
-
queste
concesso;
30 I fabbridati dei conventi soppressi, pei
quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;
4° I beni delle cappellanie laicali e dei bene-
flzi di patronato laicale
50 I mobili
o
misto;
effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle corporazioni
soppresse;
6° I libri, i manoscritti, i documentissientifici,
gli archivi, oggetti d'a,rte, mobili inservientî al
culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, pei' la cui destinazione
si prowede coll'articolo 24;
7' Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili,
dei quali è parola nell'articolo 33.
Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall'articolo 4, anchedegliedifiziinservienti ad abitazione delle religiose e dei beni
indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.
Art. 19. Ai comuni, nei quali esistono le case
religiose soppresse, saranno devoluti tutti o
quella parte dei beni mobili esistenti al tempo
della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedento articolo 11
e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi,
si trovino destinati alla cura degl'infermi o alla
pubbliça istruzione elementare o secondaria.
Per ottenere siffatta devoluzione i comunidovranno farne domanda entro il termine di cinque anni da\la pubblicazione della presente legge
e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del
fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi
inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo
per il culto delle pensioni dovute ai membri
delle case o degli stabilimenti soppressi in pro·
porzione dei beni che loro pervengano.
Art. 20. I fabbricati dei conventi soppressida
questa e dalle precedenti leggi, quando sieno
sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai comuni ed alle provincie, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e sia giustificato il
bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o dialtre opere
di beneficenza, e di pubblica utilità nel rapporto
dei comuni e delle provincie.
Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno
in cui le case saranno rimaste sgombre.
Tale concessione non avrà luogo per quei
fabbricati, che al giorno della pubblicazione di
questa legge si trovassero occupati dallo Stato
per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.
Da questa concessione saranno sempre escluse
quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno
houdimeno i comuni e le provincie ottenere la
concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per Ol0·
Art. 2 l. Saranno definitivamente acquistati
allo Stato, alle provincie ed ai comuni gh edifiri
monastici destinati agli usiindicati nell'articolo
precedente e già concessi in esecuzione delle
leggi anteriori di soppressione.
Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà
ulteriore canone od affitto annuo che per dette
concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o
inerenti agli edifizi concessi.
Art. 22. La rendita inscritta sul Gran Libro
in corrispondenza ai beni delle corporazioni
soppresse in forza di questa legge, che, dato il
caso di soppressione,sianosoggettiper espressa
condizione a riversibilità in favore dei privati,
o a devoluzione in favore dei comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici,
sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo
sulla medesima quella parte proporzionale dei
pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni
erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose.
A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una
somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi
diritto, a cui favore si effettua la devoluzione,
tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque.
In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti
ai comuni pel disposto dell'articolo 19.
Art. 23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa e dalle precedenti leggi
di soppressione, e quelli che siansi già verificati
per cause diverse dalla presenteleggedovranno
farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il
termine di cinque anni dalla pubblicazione della
e
gli
presente legge.
Art.
24
I libri
e
manoscritti,
i documenti
scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti
d'arte o preziosi per antichità che sitroveranno
negli edifici appartenenti alle case religiose e
agli altri enti morali colpiti da questa o da
.
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Id.
Rendicanti a
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15
esercizio di culto, la pensione sarà diminuita, di
una somma eguale alla mett't dell'assegnamento
nuovo, dtirante l'ufficio.
Art. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite aireligiosi e alle religiose in
esecuzione delle leggi di soppressione emanate
in alcune provincie del llegdo : quelle non assegnate defitiitivamente saranno regolate dalle
leggi anteriori. Tuttavia i membri di case religiose già soppresse, quando la loro pensione
raggiunga il massimo stabilito da questa legge,
non avranno diritto agli aumenti concessi dalle
leggi anteriori, ogni qualvolta il caso che dà
luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della
legge presente.
Framefa
e
onienca
17
31
27
Anno
FIEZZO D'AssoglAZlung
Trimestre
12
13
cie, dello Stato o del f'ondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per
numero 3036
continuato
a
•
PARTE UFFIGALE
Il
46
58
52
e
ufficiali del Parla nento
•
42
L.
Semestre
22
24
-
Com resi i Rendicong
a i e-1---
per il solo
elall del Parlamento
.
pesi
ritto di patronato, da contratti bilaterali o non
siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.
Art. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli
oneri e qualsiasi altra passività, se non siano
stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti
vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od
ente morale soppresso, e se i relativi titoli non
abbiano acquistato data certa prima del 18 gen-
fosse provato che le
rivolte a vantaggio del
patrimonio della corporazione aoppressa.
Si eccettuano i debiti per somministrazioni
dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e
corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di
ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai
registri del corpo od ente morale medesimo, o
dai libri dei negozianti o somministratori.
Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro seimesi dalla pubblicazione
di questa legg-, altrimenti rimarranno estinti.
Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri
e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi
morali sopprossi, il fondo per il culto, le provincie e i comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa
di possesso, o dal capitale formato dal cento
per cinque della rendita medesima.
Art. 31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od
assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo
non
somme mutuate vennero
proporzioni seguenti:
parrocchiali, sovra il reddito netto
di qualunque specie o provenienza eccedente le
lire 2,000, in ragione.del 5 per cento fino alle
pel
culto nelle
10 Benefizi
lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle
lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del
20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;
2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito
netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5
per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000
in ragione del 10 per cento ; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;
3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del
terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ra-
gione
lire
4"
dei due terzi sopra la
somma eccedente
le
30,000; e del totaleeocedente le lire 60,000
Abbazie,' benefizi canovicali
e
6
82
44
24
i
.
a
.
spirituali,
o
di censuazione saranno
di 200 abitanti, qu1ndo nou concircostanze di luoghi o di comunipotranno essere escluse in tutto o in
che
6
,
meno
a meno
d
"=
Art. 32.. I beni immobili che gli enti morali
riconosciutidalla presente legge potranno acquisecondo le norme della legge 5 giustare
gno 1850, no 1037, o per esazione di crediti nei
casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi
contemplati nell'articolo 28, saranno convertiti
in rendita pubblica a norma dell'articolo 11.
Art. 33. Sarà provveduto dal Govervo alla
conservazione degli edifizi colle loro adiacenze,
biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti
scientifici e simili delle Badie di Montecassino,
della Cava dei Tirreni, di San Martino della
Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia
distinti
e di altri simili stabilimenti ecclesiastici
e
per la mongmentale importanza pel complesso
dei tesori artistici e letterari.
La spesa relatíva sarà a carico del fondo del
culto.
Art. 34. Le disposizioni della legge 10 agosto
1862, no '743, continueranno ad essere eseguite
nelle provincie siciliane. Le relative operazioni
gravi
1864,
.
Trimestre
48
morta.
;
che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per
spese di culto, in quanto non derivino da di-
naio
senza
.
opere di esercizi
parte dal supplemento anzidetto
50 1
.
.
que altro benefizio
vienti al culto saranno conservati all'uso delle
chiese ove si trovano.
Art. 20. 11 fondo per il culto è costituito dalle
rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da
ín virtù
questa legge, e dalla rendita e dai beni
di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegaati in genere per servizio o
speso di culto.
Art.26. Il fondo anzidetto sarà amministrato,
sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustitia, da na direttore assistito da un Consiglio
d'amministrazione, nominati tutti per decreto
Reale.
Una Commissione di vigilanza composta di
tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno
dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal
Re, che ne designerà pure 11 presidente, avra
l'alta ispezione delle operazioni concernenti 11
fondo per il culto e sulle medesime rassegnera
annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.
A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resocónti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto,
lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizi e delle rendite pubbliche,
che saranno passati ai comuni alle provincie od
agli altri aventi diritto da questa legge.
Art. 27. L'amministrazione del fondo per il
culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso,
e provvedere alla liquidazione ed al pagamento
delle pensioni e degli assegnamenti concessi
colla legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione
e restituzione dei mobili ed immobili il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti
morali soppressi.
Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo
per il culto nell'ordine sotto indicato e nella
misura dei fondi disponibili:
1• Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubbbca a norma
dell'articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa
ecclesiastica ;
2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle
corporazioni religiose a termini di questa e
delle precedentileggi di soppressione;
3• Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello
Stato per spese del culto cattolico;
40 Un supplemento di assegno ai parrochi
che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla
media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che con-
cazioni,
giornale
semestre
82
L.
santuari e qualun.
stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso
nei paragrafi precedenti sopra il reddito netto
di qualunque specie o provenienza, eccedente le
lire 1,000, nella proporzione indicata al no 1°
di questo articolo.
Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei
regolamenti relativi alla tassa di manomorta.
Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne
ammetterà altra che quella della tassadi mano-
di soppressione, si -devolvepubbliche biblioteche od a musei nelle
rispettive provincie, mediante decreto del ministro dei culti, previi gli accordi col ministro
<Ìella pubblica istruzione.
I quadri, le statue, gli arredi e mobili inserranno a
corrano
i
l-rficias
prececÌenti leggi
terranno
10.
2
.
FREZZO D'ASSOGIAZIONE
separato cento i
Arretrato centesimi Ath
unmero
;
semplici,
proseguite nell'interesse,
ed in confronto del demanio.
Art. 35. A ciascun comune è concesso il
quarto della rendita íscritta, e corrispondente
ai beni delle corporaziom religiose soppresse
dalla presente e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività
gravitanti sulla rendita stessa. Icomuni saranno
obbligati, sotto pena di decadenza in favore del
fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzídetto. in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.
Questo quarto sarà dato ai comuni a misura
che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito
che il fondo del culto avesse contratto ai ter•
mini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate
al pagamento delle pensioni ai religiosi.
Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto
dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di paai religiosi
gare il quarto delle pensioni dovute
devoluzione
dei
a
colla
vantaggio
e
dell'isola,
comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.
Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il cdlto
collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato
il debito che fosse stato contratto ai termini
dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato.
Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplato
nell'articolo 33, i di cui edifi,:i devono essere
conservati a spose del fondo per il culto.
Art. 36. flimangono estinti i crediti apparte·
nenti alle c<>rporazioni religiose soppresse, che
vennero posti a carico dello Stato in disgravio
dei comuni siciliani col decreto prodittato riale 17
ottobre 1860, richiamato col Reale decreto dël
29
aprile 1863, no 1223.
Questi crediti non saranno computati in.ogni
di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.
Art. 37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa
alla pubblicazione di questa legge.
Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a
carico del fondo per il culto, delle disposizioni
transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15
della legge sulle disponibilità ed aspettative dell'Il ottobre 1863, n° 1500.
L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di
detta legge decorrerà dalla pubblicazione della
caso
presente.
Saranno
però
tenuti detti
gli uffizi,
stare servizio presso
impiegati
ai quali
a prefossero
applicati dal Governo, sotto pena della perdita
della qualità d'impiegati e dello stipendio.
Finchè dura la loro applicazione a qualche
uffizio percepiranno il loro stipepdio attuale.
Art. 38. Sono mantenuti nelle antiche provincie la legge 29 maggio 1855, n° 878, nelle
Marche il decreto 3 gennaio 1861, no 705, nell'Umbria il decreto 11 dicembre 1860, n• 168, e
nelle provincie napolitaae il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uf.
ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866.
EUGENIO DI SAV01A.
Bonourri.
.Tabella A. (Pensioni
Età fino a 30 anni
.
vitalisie,
.
.
.
-
SCIALOJA.
articolo
5)
6
ojo
61/2»
.
Da30a35...,.....
Da35a40.........
Da40a45.........
Da 45 a 50.
;
Da50a55.........
7
»
71/2»
8 1/2 »
91/2»
Da55a60.........101/2»
.
.
.
.
.
.
.
Da60a65.........1212
Da65a70.........16
Da70a75.........22
Da75a80.........28
Visto d'ordine di S. A. R.
-
»
»
»
»
Il ministro: BoxeArts.
GAZZETTA
Subito dopo l'ammisione, ogni alli
dövrg
inoltrei rimettetWall'amministrazione
tuto un attádi oþþ1igazione al pgamento, nei
modi stabiliti, 40114 pensione trigu t le e delle
PRTE NON° ITFICIRE
31]NISTERO DELI.A GUERRA
Pin•nse,3 gangno 180ti.
s
r
e
r
sa
nella
ontdinaria
lleri
d
Nei
6re 1666
ce
a onacorso
per '13
posti
saranno am•
ed anche
plik,
conforme l'uocorrensa, i giorsui pmrenients sta
skilo stato civile, sia dal colle militari, sia dal
Cor dell'Eseroto o dei Vo ontari Italiani, i
edami d'ammessione,
que a supersno spéciali
Per essere accettatt a questi spfeiali emmi si
richiede negli asphanti:
militari, di aver
og Se_pteteplenti dal colle
3' anno di corso
an
4 gh esatni interni de
tamento.
VIII. I comandanti militari di circondario si
aaoerteranno che le doniande e gli annessi docondo le eventaahti potra neenrrere, a ¡povaut
shcliserati, come a detto al § I, aminessibili al enmenti siano fedeli ed appartengano realmente
la R. a:ilitare Accadelnia, al richiedente, e quindi trasmetteranno a queconcorso speciale
no en•
n
las eiestonennt
ed i quali o per
ato Ministero quelli dei giovani di cui ð paro
edano al § precedente; al comandante dei collegi mitrare nelladetta Scuola militare o i rs
aando non sianorinseitinolooncorsoper la htan di Napoli.o di Milano, nelli dei giovani
tarn
agli esami; ed
che chiedono di
tare A¾axia·
Senola
Accademia
nella
militare
li
I
sti
dell
quelli
Comando
al
occupare
e et
concorreanno degli
iranti
di fantet
per avere l'attestato richieËbte:
Achta
GEAI di.
sto d' t tut0 t00BÎCO 8000 Aispensati dagli esa
realenti da collegi militari ei di ammissione, ed anche le domande e id
1• I giov
cumenti dei giovani che chiedono di presentaisi
N);
rimastiimeocedenza.ne11%mmissione
agli esami in Torino,
S'haalli
eccentonale che sara sists fatta nel luglio 1860; ! 11. Nella propria domanda il richiedente do:*Quelliferaiti (ell'ittestato di ayer com- Trà chiaramente indicare se egli aspira al cond'istituto tecnico o saperati gli esa- corso per la Regia militare Accademia, .ovvero
ysti i
soltanto all'ammisàione nella Scuola militare di
alla facoltà atematica;
asi d'as
fanteria e cavalleria, e nel prinio caso egli doabbiano
snµratigli
.,4*Quelli che, pubbene
estatispecialimooacorso perl'ammissione alla tra dichíarare, se per quando non riesca nel
It militare Accademia, non vi poss0bo entrare 'concorso per la R. militare Accademia, egli desidera ottenere l'ammissione nella predetta
iti;
psy gtto di
55 8 per
ordisodiciassificosione, Bosola oppurono. Nella domandadiammissione
iesaini prescritti per l'âm· alla Scuola militare di fanteria e cavallerid doquelli che
Insiona
4 por essere precisato se il richiedente aspira
lall'arma di fanteria ovvero a quella di cavalle.
alla
coanni
l'ammissione
$Íl.
esami
per
ria, e se quando non vi fossero suficienti posti
Scuola militare di fanteria e cavalleria e per la
la
R.
mili·
per quest'ultima arma, l'aspirante intende pas.
.,mni.nin=•alconcorso speciale per
recedere dall'am.
o
tareleendemia, saranno dati in Nagoli e in sare alla fanteria piuttosto a da avvertirsi
missione.
A
proposito
quepto
hanno
Mdano presso i collegi militari che gtuvi
cite quando il numero degli aspiranti all'arma
ed in Turino premo la R. mihtare Acca.
di cavalleria superasse il prefispo liumero ¢i po.
noani.
de
aanzi Commissioni che war.suno
sti, quelli fra iinedesimi che hell'ordine di clas.
ante a questo Ministero.
Essi saamf oomincieranno: in Napoli il 16 sificatione risulteranno gli ultimi, saranno am.
ammessi nell'istiaattembrels66 iaRuano it l•ottobre; ed in messi per la fanteria, o non
dotaanda non
nella
loro
täto
primitiva
quando
stesso mese,
Torino il16
la dichiarazion.e anzi indicata.
abbiano
fatto
la R. mili·
ouncorso
Gli
X. I comandanti dei Corpa prima di trasmet.
in
tese happsesala saranno dati
tere a questo Miriistero le demande di cui nei
Tosiae presso il µedettoistituto iniit¾ nausi
e VII, avranno dovuto assicurársi che i
go..gn. aba sarå nominata da questo $.g.VI
richiedenti
abbiano un tal grado d'istruzione da
NW e -= i=•4Ga il 1• novembre 1886.
presentare probabilità di buona riuscita agli
de dei
adlitari che
IV. Le 4
esami; ed esprimeranno in calce alla domanda
all'••=====in=• nei pre
imme co
anche il loro avviso sull'ammissibilità degli
sett istituti militati saperiori dovranno essere
stessi, avuto riguardo alla loro attitudine fisica,
do ih
del
d
tate al Co
alla loro condotta militare e privata , ed ai
mezzi da sopperare alle spese necessarie, atte·
1ð luglio 1866, termine di rigose, oltre cui pia
stando anche circa lo stato libero•
men saranno in aleen modoaccettate.Quelle che
am'messi agli esami dovranno poi
al militari
fosesso indirisante al Ministero della guerra od
con
il
ungere forno 6ssato alla sede d'esami,
si Comandi degli istitati militari, saranno ri•
di via, ed armati di sola
mdenmtà
ed
ogho
-Ain al potenti
sciabola con bagaglio. Essi rimarranno, a far
témpo dal orno successivo a nello della loro
pårtenzad Corpo, as egatia un altro Corpo
padre' della m di stanza, secutadoc to verra trulicato dal Coessato, si nome ed il domicilie d
amadre o det tutore, ed il preciso recapito domt- mando della divisione; eterminati gli esami sadi avviso
eihare dall'aspirante, eosse parais sede d'esame
ranno dallo stesso Corpo, a seguito
i
dcevuto dal presidente della Conunissione depremo em gi e
il Visultato degli esami dati,
·esami, confornie
scati documes
e
serie
i
con
abd ti al pr
2
in apposommaria desoris1
culo e ella
s:ta tug io
tato della classificazione generale.
l' Atto di attena debittaieste legilizzato, da i
lucorretanno in punizioni disciplinari e nella
sospeksione dal gradd, per un mese, se sott'uffieut risòlti che l'aspirante al 1• Inglio 1866 avrà
ragit nts l'età di anni 17 e non ottapasbeta diali, quei xµilitari che dopo essero andati ad
di anni 20
una sede di esarat, si astenessero dal presentarsi
que
Taoeinastone o disokertova•
ai roedeainsi, o che dopo aver dichiarato, come
2• Cert.fiesto
isolo
Ô€$'O 6oga, (li pòter sosteilere la spesa di pen3•Dichiarazione diidoneith al inflit,are serri• sione e di massa individuale, giunti all'istituto
in grado di reggerla: e sa.
aio, rilasciata dal Comando militare della diti- non si trovassýro
ianno in<dtre poste a loro carico le indettnità di
reria visita·di due ofSziati sanitari, asmone
1 me31eo
deBo spedale divisiona•
vi gio per recarvbi o per far ritorno al Corpo.
sistit
L I comandanti dei Collegi militari in Nario come & dettn al §
della
attestato
di
oli
e
e in Milano ed il comando generale
studi fatti;
*Attestato d
esamiTorino,
di
militarc
dopo
Accagemjain
diistituto
tecnico,o
aver'compintoicorsi
nato che i titoli prodotti da coloró che chie.
essere stato ammes•o agli studi deUa facolgdi
maamatica per c¡netii che lo posseggono;
doto di soggettArsi a Ìi esami comuni, in ciaisfino precisamente alle
costunsi
la
e
sauna di e.ase dittà, so
6' Certilicato costatante i buoni
20
restabilite cendizioni, li avviseranno per mezzo
buona condotta, da data pon anteriore.
egli stesii Coinandi tuÏl.tari di circondario che
giorni. sll'epoca in cui sarà presentatogxodellokJG del regolameto sul retl¤tame .); Ioro avisano trastheski i precitati titoli, del
6' Asenso dei parenti per contrarre l'gruoluogo e del giorn& Tu otti dovrantio pfesentat•si
che
otto
quelli
anni, per
lamento velooteto per
agh e<ami.
il Com:indo generale della R. MiliÑre Acca.
giã nun siano al udi' or wrvizio per la irma
el
84
95
d<l
red'ordmunra
daci
(.\104. 83,
d.go verificati parimenti i titoli dei gio.
regolare
che
naa, e
por evere armiti dellkttestato
golame to pudet>);
da•'li
esami
comuni,
i!
b
disp-nh
b)
à>t.: § I,
> Certiß-a o per gli a p'e nu all°arma di
viaÂei Con an E mij,.
casa.1Aria, rilas sato da:I'auontie munÎsipale, li av.erurà. aucho peg hi
in ctri donanno
tir
circim
ðel
di
tario,
giorno
d.» cui rs-ultino mer, forniti dimezzi suficienti
di <hw cavalli e del neewario
trovar i in Torico o per. l'esante & copoono
1:ûleran) opper quel
maggiore phe
natuero
se•
cóË
.
.
.
°
'
,
dÀo
gesp¡iggicielik
Ëvamente
.
-
.
,
.
iMresenta
one
nCorpon,
fLugliel
.
'
grorredorsi
opuandy
aranno
promossiu
iali
per
l'à:imisione àÏlfKilillitare Accahnlia,
o
.
.
ria,
d'intraprendere•
,
I candidati dovranno conseguir l'idoneita in
ciascuna materia d'esann, cloe 10/20 slmeno
dei punti. Questa condiatone non è necessaria
avrà sole nella
per l'esame d), il cur risultato
classificazione quell'influenza ch'à determinata
dal prodotto dei punti ottenuti per il coefiolente
d'importanza della materia stessa'
Per i candidati deficienti in alctnio degli esa
mi a, b, e, e, f, sempre quando non abbiano otte
ntito punti mferiori al 7, mra ammesso un coin
penso fra i punti ottenuti n gli esami del:e ma
terie affini secondo i gruppi & (a'à b ) o?(c, e
e f). In tal caso, perche il candidato sia dichiarato ammessibile converra the la media, calco
lata in modo analogo a quanto è prescrittoyer
dia complessiva, raggiunga
a formazione dellana
punto IL
Nei concorrenti all'esame speciale per la Ë.'
Accademia militare, non è amuiesso il suddetto
alle niaterie del gi'uppo A
Per essere dichiarati ammessibili alla regia
militare Accademia conveda clië'l candidati abbiano raggiunto Pidoneita nell'esame speciale
ammessibili ve.
quando il numero dei bandidati
eanisse ad eccedere il numero di
rúno esclusi gli ultimi classificah per merito
nell'esame speciale.
Per i candidati presentatisi alÏ'esame speciale,
e che non fossero riusciti anunessibili nella Regia
militare Accademia, sarà calcolato il punto ca.
ratteristico per la classificazione d'ammissione
nella Scuola militare di fanteria e cavalleria,
senza tener conto dei risultati ottenuti nell'esa.
circa
.
postiprefinö,
me a
eciale
y;1. Subito dopo dati gli esami comuni di cui
§ Im , i presidenti delle Commissioni esammatrici avvertitanno ¢ aspiranti stati dich
la I
idonei a p esen arsi
al
·
·
rgi
Šta
o a
concorsouper
ian Se la Ëitare
mesc
if
deficienza relativa in al-
teria e cavalleria (per
cuna Inateri deg i esa
saranno a
e
Isati
a
i
giortio 2
ars
t
no
specialep: i secondi di attenderelaalle
corpi
se
-
ron
BA
nae escc
presso
delle ammissioni nella Scuola militare difanteria
e cav alleris
XVII. Compiutisi gh esami di concorso per 1
.
.
.
.
Regia.militare Accademia,
sulla Garretta 17fficale del Regno
saranno
publmcatt
dei
dei due istituti toigiovam ammessi la ciascuno
litari superson: una tale pubblicazione dovendo
i
nomi
tenerluogodipartecipazioneufficialeaicandidati'
XVIII. Coloro che
l'istituto nel giorno
non
prefisso,
sea-
dranno da ogni ragione all'ammissione, salvo
ehe comprovitio, con autentici documenti, legit:
timi niotivi di ritardo. Ad ogni modo, trascorsi
ou Fiorni da quello stabilito, ogni ammissione
s'intendera chiusa definitivamento·
XIK. I militari ammessi entreranno nell'istituto núlitare senz'armi ed oggetti di spettanza
'fel magzzino del corpo, e mumti di fogho ed
indenriità di via, cessando ad essi ogni comPEall'istitenza dal giorno della foro ammissione
tu:o, ed pperandosi la varinzione dell%ffettivo
loro passaggio allo stessä istituto, giustalenorme stabilite pei dambi di carg.
XX. La
pegli allfeti tú è di anilue
pensiþne
lahaggezzEu
altra
v
t
hifatti'dov'e siitroväaëllt atória nó
--
crd
ta
F01i
est ri¾í
ey
tranne per quelli r he
risultati.
Oonseguenza possibile del Governe conserm
potrebbe essere di mettere in pratica una
politica moderata per raccomandami all' ppogtore
-
gio del paese,
ma
il caso.è remoto. Il nuovoga-
può esserg elo crediamo, idoiieo a diaimpegnare ýli affari di governo, ma à t ju o
dell Çapoco dhecor<ìo con 14 maggioranza
binetto
ecoll'opinionepubblicaper darci per iba
che pússa durar liingathente.
Noi accettiamo il ministero Derby coge än
mera
ezza
söls per ondrare
politica che otti¾ne tah žisul¾i.
.
facciano ingresso url
come sovra
CiascúnðstravviemavacomealPindditiþiëàllt
hb imaiece
Iiiñý¾ddlata vitförla é non R età
di un
l'al
aoddisfacente per tutti,
difendono la generosa simpatia e Pincoraggiam
mento dei moti popolari, ovunque e cúníanque
possano avero occasione di sorgere..:..
Il Governo liberale e;stato disfatto in patte
per la cattiva condotta de'suoi capi; e parte per
gh screzonelle frazioili del partito liberale geverati dal tentativo determinato di uno di essi
di conseguire la padronanza,
Afa nella opposizione le parti contendenti si
ravvicineránno, ed ogni frazione capirà quatito
fa mestieri concedere alle altre, e il ritörno al
potere può essere il premio della ristabilita
unità.
E nel periodo di transazione è necessario che
la nazione sia rappresentata all'estero con diguità, e che all'interno le funzion governative
siano serbate intatte. L'amministrazione Topp
ma,ta da lord Øerby ci è arra slowa. di queistA
case loro, o
pubblicazione
militari,
tiongð
Si legge nel l'inses
e lungo intervallo ekëdigin
un
insolito
Dopo
che la nuova amministrazione è completà. Però
ci vorranno Wicuni giorni prima dhe gli añaki
ripiglino il coiso ordinario; ma filialmente sono
stati scelti i'nuovi occupanti de' gi'audi offici
dello Stato, meno pochi posti minori.
Al pubblico importerà assai più conoscere
quando si rad'unerà in Parlamento il nuovo Ministero. Sapliiamo che la Camera sarà aggiormata, per compiacere lord-Derby, sino a lunedì.
Non essendo riuscito a lord Derby d'indurre
missun de' liberali moderati delle due Camere a
servike sotto la sua amministrazione, fu costretto
necessariamente a rivolgersi ai membri deE
di du,e o ti·e
suo antico gabinetto, con l'aggiuata
membÍi più gioŸaiû che sono divenuti cosþichi
dopo che egli fu l'ultima voltai in uffi io.
Nell'insieme egli ha ratcolto un Miliistero tol
lerabilissimo.
Se non siamo preocòupati dallo spettacolo
PelFabilità liniministrativo presentata al paese,
on abbianio ragione di temere danni dal-modd
con çui i pubblici affari stanno per esser con
dditi. Il fardelloAei dibatt menti nella Caûlera
dei lords riþo wrà tutto su lord' Derby
Lord Chelmsfor
può molto efficacemente
giovare in Pàrlamerito. Il ducali Buckingham
fangerà Pofficio di loid presidente oon quella
pratica degli affari che gli valse di essere eletto
presidente dëllä Compagnia della stradá fei•ráta
dél nord di Londra Lord Carndrvon, segretario per le Cálomb, dimostrera che e capace di
iiill granditése che la riforma delle prigioni
non sia. E benchè facciarno voti ohe non scop
in
pino msurrezioni nella Giamaica, ne crisi
Austraha per metterlo a þrova, non dubitiamo
che in simili emergenze continuerebbe la gi diziosa politica del suo predecessore.
Lord Malmesbury chiari 11 suo affetto pel
partito accettando posto di guardasigilli.
Lanuovaammin strazionesarà poderosa hålla
Gamera de' comtun per potenza oratoria, benchè abbia meno seguaci. Disraeli assume l'ofncio a lui dovoto di leader (capo) della Caniers.
Il nostro sistema finanziario e semplicizzato or
che il Cancelliere dello Scacchiere dee adoperare
l'eccesso della rendita a'ðiminuire le tasse, e lg
Camera de' comuni farà sì heh detta riduzioné
non si faccia ne1Pmteresse di partito
\Valpole e Peel tornano ai posti che occuýä
dè
866er fear i iscriverà p
i loro
di
-
PfäÖfdit Ilifetiadte i gyiidisii doijiBžhéll
difš¾i' sulla tietideBifokWil
Questa notizia, dice il Úöns fWlúèl líå
iiila fihibensa tenpìodott& qíiddil ihakinä
Sifio¤e f PhiiËi-
-
a
compenso
Ï'riis
peß la siezia
Paesi Bási, lá D,ijiitaarae
.
XV. Le Commissioni esaminatrici, nello interrogarei candidati sui diversi programmq pro:
cederanno in modo da accertare che 1 medesuni
mate
posseggano le necessarie cogmzioni sulla
e che siano idonei agli studi che intendono
quanãŒ
,
alcun dubbio concessa.
k fier
L' Imperatore Ærdiic8só& diñseliýè
tête·
daRhtmisthio
dlla
ëhä
pace,-het
eSþedenzú
ehe tapääde.y
Etrs41ad indilaichi
settenteionale,
INGHILTEng.
tre altri mesil
potrebbere
'A Sfig spreblm necessario dorpandare la-sp>¿
9?a
spensione delle ostilità, la qu I saghbe
NOTIZIE ESTERE
·
o
e
con le gssiäni. esa erafe
molte altre migliaia dë suoi figli giàcèssekoi
insanguinati sul campo, sarebbe inntile e adão
dire con quali condizierli 11& due sgrapdiL ýbvenjre, agli Agoordi. Ma peÞ;
tense
inoltrgjúl
--
.
gliori,
conseguire
lótta;
la Norvegia, per i
fa.
la Rtissia saraariefora innarizi
& di FratÏ$i¾
destino esclusivaniente per I
finidi evitare i ritardi cui tielle ibitali circo.
ahdo corso
stanze esse pot ebbero incontrate
me.
Geitkatii
Svizzeräidella
la
via
dWla
per
ridionale.
Torino, 6 luglio 1866.
..
me-
nefèggiovamenfo
e
L'Austria non potrebbp
condizioni se pirièrä due
Aniso.
I
e
pód1(p
Tranne
"
DIREZI0ÑÈ OENEäALE DELLE POS
corrispondenze dell'italia per
aúlkriielè conseguenze
destiniAelfÏmperor
for
lieÍlä þefra 10)
di
dérna per ar batare il progresso di un etercito
vittorioso, Benedeck non há álla i'etróguardië
s}tro che-Fapertaeampagnagnalla4raisuoi•selu.
dati e la capitale fuorchè una vasta pianura
cainpo di battaglia O*g il cannone,)a,cavalleria
e il formidabild Jácile ad ago dei Prussiani.
avrebbero libertà d'azione.
on è la prinaa volta che l'Austria giace Att rrata innanzi al nemico vittorioso; non è la;
prima vd1ta cheun Imperatoredella Casa d'Ju
burgo,, fermandosi l'indomani di %ilà attagha
perdata, si è idaso in ficcia afaßnip1îstdi iè,
ed ha: salvato
con la dignità *ðellä kentú9&
clainide
brano
déliflaeora
ímperiale.
qualche
Il Re Guglielmo di Prussia è Al canryd, PIinperatore Francesco Giuseppeñon è lontano dagli accampameiiti. dí BenedeckaChe a sia a
Pardubitz o a Olmutz un abbecommento come
lferino l
,
Quello che vi fu dopo Austerlitig
tpzze,
MlNISTERO DEl LKVORLPUSBLICI
per la Germania
pdsËbife
è
ditare i
non
-
Le
o
udid
degni diessef difeigere spera di
poter ripigliar flito e riorgatiizzare le sparsû
membra e gli spiriti depressi del suo'esercho.
La grandepza e la rapidità della sventura
ausniaca reo nu no eiflottamente ognuno cEe
-
d) Esamedilettere francesi(Programman*5)
o
chi tutbavia
.
Esame per iscritto: una lettera od una nar,
râione su traccia data Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto dando pr vidi
conose-re la grammatica francese. (Qúeaf¿tante
non a dbligatorio).
La durata degli esami vérbali c) d) sarà com,
pÏessivataente (li 40 minuti,
e) Esaine di geografia (Programma no 4)
Esame verbale.
f) Esamedi storia generale (Pr •amma n° 7)
Esame verbale.
! La durata degli esami verbali e))) sarà com.
plessivamente di 40 minuti,
eciali $( concorso er la
XIV. Gli esami
Regia Militare Accademia, di outel § I, consi·
steranno in:
0. Esami d.1: g) algebra; h) geometria; 9)
gononsetria rettihnea (Programini no 8, 9 e
10)- Esamt verbali della durata di 1 ora frA
fi
dele'delfA Ha
i luoghi che ilmarescial Benedek
i
e
siai
'
--
deÏ noi
di fada
N
--
militái,
domicdio, se non
proprio comandante di Corpo, per ess½e trusmessa a questo Ministero, una semplic do·
manda (in carth hollatà da L. 1) ad ottenere
l'amadesione ed a ricordare i titoli precedente
mente acquistati per questa. Giungendo poi al
l'iagituto, questi,_se non militari;saranno sotto
posti a nuovavisita sanitaria, per riconoscere se
abbiano conservataTidoneità al militare servisio a termini del vigente regoladiento sul reclu'
Ecco la conel sione dell'artic lo
y
--
posti
rr
---
accendito Íàri
·
·
,
per
rispéttabile.
·
-
,
di costituire
opporitulítà
e andiamo lieti
un nuovo gabinetto liberale,
perchŠmentfW giõ¾a al nostig proposito, po:n
in sg stego altamente6
potrà sorpassarlo
-
•
darà
interregno che
della
Corga.
i uwit
4) Se pkovementi dal cliile o da corpt mih·
tart: di say.rue glie¿ami richtesti per l'am•
missione ana Scuola militare di fanteria e ea·
walleria, salle materie specidente al § Xill. Sa:
ranno per altro dispensati da questi preventivt
emaisi a glotani che al tempo dell'ammissione in
disoreg già si trotmo alla Scuola militare di
fanteria e cargilatis, o che per difetto di posti
al tempb del concorso sporto colle Norge eeestioneN 28 g 1866, tuttochè dichiarati
anusesebih,anastrannopotutoentrarein detto
satitmo not Inglio; e strabno _pare dupenenti
esami preventiti igioram che prodneano
tid attestati di ATBr superato gli esami del
E' anno a uno istitdå fecnfoo dello Stato, op·
adil di statnessione 80s facoltà di mate•
p
see
o di aclease daiclie in una Università
dello Stato.
ola hilitare di
1Saranno ammes alla
fataria e engig ed a eencetso
gr 244
r.02 m11'araan de fanterra e 82 hell arma di co©
a norma
,
specticate·
I. Àlla R. tallitare Acceleruis
tuessi
legge 19 luglio 1857, e si
'pagfrèr'à a (tihästri atificig Fey¢putWessere
ŸersataneÏlittádell'ingresšÑdéglitllievinÏill'iëtiL. 900
.
Indipendentemente A%mmissione in via ecria e cae winwanalla Scuola mihtare di fanta
IL
decreto
20 magfors.a
del
gg faty in
determinato
clië
3tinistefo
ha
gio Ig, questo
sia ordinarieper
esa pque aperto un concorsofa
ihmanssone negh istitutt militatt supertori,
mulle grme d,l regolamento .6 aprile 1862, saa
dalk attuali
ma alko moditcaziotd consighate
eccesionsit'mireestanser e che gas m at
sono
entraËñefinitivamenie alla ScËoß militare
fanteria q cavalleria, conformetal desiderio
i medesimi asianno espresho nelle loro do‡ttto, latommaldi L. 300 pëWgli allievisnime i
wie a sensô, del § IX.
alJillan.gilitareAccademia e per.gliallievi¾
11. Gli aspiranti dovranno presentarsi
soµame deiolutqplia massa indisidualo.
l
I
fissato
tefia, e di L.400 pt*(inelliadÑAvá$bt
due
<li
pel
pringiorni,prova quello
V. A constatare se i giovani nó'n militari èLe Alieno
della
loro
unhè
destinata
alla
formazione
sonuna
aspirano ah'a:au ione n. Ib Scuola militare di cipio degli esanw:d comando dell'istituto
massaíndividuale.Allamassaindividualesicorri'
tare presso cui devono subirli, affine di essere
faut-ria e cavallena of alla It. militare Accadeali
e per
.ve
sponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni
il
negli
insciitti
le
altre
ti
copdi·
a
e
tgrno
abM:mo lhttitu Lue
esg
per
m
trimestre anticipato,o quella maggior somma che
istruziodi
nti
zioni s i ide,te dalla le ye sul reclutamentodel.X riceverne le occorre
s'intende·
detto
in
abbisogni ad alimentarla e inantenerla ognora
Non
dovranno
garao
si
presentandosi
1ewre:to per il sere.io muitare,
in credito
all'ammissione.
da ogni ragione
presentyre al CongunL generale della divisione ranno scaduti
con
soltanto
di
XXI.I coisiSstu isicompionoregálarmente
comprovata
In
casó
malatti«,
piu viemo al loro domicibo, per essere soggetin
tiasmessa per mezzo del
tre anni pressolalagia militare Accademia,e
deautentica
attestazione
cio
a
alla
voita
di
due
ufaziah
sanitari,
tati
al
mtTnare
circondario
in
Juianni
del
Comando
nspetuvo
presso la Scuola militare di f:interia
,legati dal Comsnio della divMone ed assistitt
militare presso cui do·
e cavalleria, ma potranuó auché essère accorlo
deh'istituto
divisionario.
Comau
medico
Œal
depißlo spedale
del
ciatinonforäte alle eventualità.
vrauno trpyarsi aga esami, non piu tardi
VI. Le domande dei militari debbono ess,erg
potranno
XXII. Oltre a niezze pensioni di lieneiheienza
ugui
puest11ncomnicieranno,
giorno
presentate al coinandante del Corpo a cui ep. .essere
restituiu m tompo a þresentarst m altra
a benefizio di figli di uffiziali e d'impiegati 'delÎõ
di cui al a 1, 4 e 7
documenti
coi
yttetigono,
sede, dove gli esami non abbiano ancora avuto
Stato, saranno pure assegnate mezze þeukioni
del ptecedente § IV, aggiungendovi anche l'es.
nessun altro caso verrà concesso di
luogo•In
niello
gratuite nell'ordine rispettivonli classifiensione
tta matricolare-e-delle punizioni (m
dichia'
in altra sede fuori di quella
presentarsi
generale, giusta le norme che Verranno staþilite
al
Ministero
trasulesse
eda
saranno
esso
v' 16);
nell' av.viso
nella
domawia
designata
e
rata
ai giovanilEe saranno a;m essi alla Ëâgia riili
loros
a
suo
tempo pel
de lla guetta, che disporril
dell'ammissione agli esami•
tare Accademia; i quali abbiano dato umagior
mvte all a sede di esami pin proasima aÏla stábaat
XIIL Gli esami comuni per l'ammissione alla
prova di capacità negli esami per l'ammissione.
gel
Scuola militare di fanteria e cavalleria, e per
XXIII. Questo Ministero crede oliporttito di
I satt offiziali, caporali e soldati sotto leittmi
l'aminissione al concorso speciale per la Regra
diffidare in modo assoluto gli aspiradti, ching
otranno essere ammessi smo all'età diventitre
Afilitare Accademia, verseranno sulle seguentr pýr l'età nè.per cinalutique altra déle condi.
ani non superati al 1· luglio vetduro, purchè
materie:
rescritte come sovra per l'arrimissione
ziom
tiichiarino di rmunciare all'ammissione al grado
alle
atta
veruua eccezione; e che diqttaltm u
che
ekmentari.
veirà
siano
non
coinpetenze
Matematic1ie
di cui
A
fregigti,
in questo senso, come di ogin domandi
istanza
loro, e soddisfacetano ad ogni loro debito verso
a) Esame di aritm¢ica ed algebr Pr gran
che non sitt avvalorata da'docuteenti ben chiari,
Ir propria massa,
Esanie verhale dell d ura a i
a n°1e 2)
che
precisi ed autentici, non sarà tentito conto di
militari, che'
VII, Quel giovani si civili
0.minuti
sorta
per difetto di posti non avranno potute essere
b) Esame di geoinetrea pmna.e solida (Pro
XÍIV. Le taòrmt articobr iãte e i ro.
e
ammessi al corso ec¢esionale presso la Scuola
di
verbale
della
durata
Esame
am a
3)
delle snater
degli es mi di anc no
grammi
termini
cavalleria
che
e
e
a
di
fanteria
Inilitare
ordinaria nella R. milil'ammissiotie
in
via
di
Ìtanno
diritto
per
delle Norme 24 maggio 1866
B
Materie letterarte•
tare Accaderbia à nella Sonola di fanferík e ea.
dinovembre,
quando
precedenzanell'amoussione
al
c) Esame di lettere italiane (Prognuaman°4) valleria nell'anno 1866 , trovanst tendibili
continnino nel desiderio di entrare nel detto
di centesimi 80 älla tipografsa di G. Gås.
in
ùn
Esame
al
in
prosa,
concorso
iscritto,
componimento
ammessi
prezzo
essere
sþeistituto, opptire
sõne e comp. in Firenze e in Torino , lá quale
d'invenzione
Esame verbale; lettura ed ana
ciale per la R. militare Accademia, dovranno
esse il candidato dovrà
1866
spedisce nelle provincie a chi, nel fatti äd essa
tardi
lisi
in
del
settembre
del
lavoro
30
fatto,
presentare non più
un
corso
regolare ricÏ1iesta con lettera affrancata, le tfästnétta con
dar saggio di AvW com piuto
al comandante militare del circondario ove hanno
vaglia postale Pimporto del fascicolo
di lettere italiane;
sono
e se militdri al
--
Coweersa p<r; ammissionein9
O D'ITALIA
egis¾-.
1NTERNO
,,
r
(FICIALE DEL'REd
sóW,dag
il qualecol solo ascendente delläragiondjny fra'
ad una pátenza at a:nista tiri talé atty di Mucia e serba al stiojaose fl þiit bel oom at
efig
v'abbia il mond 1
1)i fronte Ad un-tale Áátt sparvero le did
sidenze, e si gPinteressi ceirie il patriöitii nio g¥
dono di questo trionfo della inoderaziona o agte
giustida.
Il Pays diÈe:
La FranciWookhr inät riþáñata únit vi oria
non
più segnalath ; il nostro oigoþioliñídnkle
s'ebbe mai ragione di una gioia più viû.
E quesik vittúria,puebíWihändita inanifŠstazione della riostifinfluerik thofeld'nog avrà
costáto tina lagilma, non una gdábia di datgue,
soltanto alla
non un sagrificio; essã ¾ dothta
saviezza del governo imþerfalb ed al pres‡igio
del nome di Naþoleone llí
Mèntre clie'll gáió de11ã Vaiità si faë¾aienio dëllä politicksi aveva
nedire a Amiens il
le benedir.ioni dell'Europa salvata clagli317pri
terri6tle.
di utiúgkrrä che minateiävåp'èqhérê
nii:
soltarito
faptö
à
non
Questo
il
coine lo dic&91 Alfoniteúr niâ¾fatvettarneligg
ed
il
fragnahene
ègatid
étra'ofdinario
pi
lfift
ha registrati Iwstoria.
La Libbrté così si esýrime:
Lisittäri ai Sadona h ãstáto Venda P 2
a del conte Cavdjií fueniidWIiã3
gera ihãoffi
bònte Bisinarck.'
termine
Se noi ¡Íbtessiglo nossare däll'odiaW¼ðf þidd
.
Imi)orfante,
.
'
zaregggerra
q«ebte.gran fšt
glories&§griehbyalla riconerliarct
il
guélitfi fápt
161) ide'coJan e vëtWaf6
guerra
perdonare
quando era cosrfadilo il risparmiar o gnga
awehe bastato che PAitätria, dopo àM:iboefU
a
con
me
Cönggesso, tibn a:vessepipinato
rischio
di.essere ob i¢aþa a
d'opimone
i,
senza battersi, quanto essa ora, a ben
è sfdrzata a fare dopo la rotta ? ital)
e(
iionk pel Governo austr1Ncó ld poicifè fg
e fòii
grato dèlla p†i-dita di una dàttag
perdita della suagssanza in Germania, d41 uó
tata l'idea del
a
,
prestigio 1a'Egiópa;
L'Austria lo volle.
Essa non pottà dirê 'che Ï siano ibnitoaÊ
feinpä opp rtufio i consigli i Nt jälehWöl
u
phe
esortaziom le più pressanti, e
a
Ig
e-
voh.
Fimperatoi-é deifrancesi,íWashedi feína
neutrale, dimandato peilúddiàtoWi?&lí
tenúto
e.da lei scelto
l'giidria,
nezia
a
cessi nario délINVed
può yheptiis fes ggiato per l'oß
non
-
l'Vihrg1¾a'sgo it*ooferiißt
prenderst
una
adeorderánä
diýandato
e
rivincita , il Governo italiano
i Tärmistizîö che log viena
.
L%ccorderatino -priina di sagdè dosa debí
bano atteners; a proposito della físervãohepuo
celare?
IÄ essiotié della Venezin
L'Austria aúcetta i intti
apia ?
incotidizionata
compinti IF Oon
'
Qdestikono le
che
primo
MotiF
que tioni su epitali il
rappe il silenzio, non pu SW
teur,
daria ipiegärsi.
Per dir tytto iÏ nos&o
päité
rb
et 9
i
chenbbiapurlato.
ni
s'hild
no konië.chbulë la Ëätylb un irti dio
i
Raiteúr
e eisa riota del
Tale eraÏ'faftienza rÏel governo dán
i
intoré, clie spetta a inli'uddré di
d'una lotta úlhiinkle iB se étrŠ
friitti
piimi
Hiero.
Tanto è il rispetto che si big riina politic
onr
§Éndente e al teuipo istes§o"gdfieibsä thélk
ehn
áv
colui
afflikt
è
a
la
di firmafe
pace
tutto fatto per evitare la guèrra.
"Novi vi ë pagini nella stóHe che icórdi fid
So'ncurio di círdostanië á i fortunato per
tuorale di una°nazio is, co i gloride#
ISýÑ-
còglibí•e
....
1)
gändezza
per
un
sovrano.
IÑwpniidento d'oggt'devä
b¾lfda'dþinidhe tiFigtiëîii
tÈt
GAZETH
cui sono state accolte le vittorie di Sebastopoli e Solferino.
o per
Là erano le nostre afmi che
la nostra potenza e per un grand
ipio da
con
coo
alle
pittilegamîttellaFrancia egllWuropa l(herale assicurangiper sapppte
sempre
deRe nazionalitàc ;
L'avvemre della cmlta e oramai legato a que-
rispptto peliprmciple
.
l'Europa commossa, inquieta,
dilaniata da una lotta sanguindsa; non4itilenti.
cþeg,
agigno cþg vgg figmge pglei la
liipperatorelapolegg
pace, e. gang
prinoipio,
e
Si
ve
a
8,luglia
daÂerlino
nas
st
Re: da
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costituitosi
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tirsi fra le
dni eM3a0
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frirceev
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e,
médagUsel
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dišiitõ1teigtt-Austriact,'URS delle goalifaveva
presa,eglistesso.:Arrivatontlestazi
i Berli-
e
i Prussiatti seganno indutti i suoi
di campaghandiFederico ll al te
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affinchgggi
arconsiderárÍa come
vazidWi Prussiani abbiano
città petta, e le risparmino
pare:sfä -di
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rarsi senza essere inquietata.
Non vi ha alcun nuovo scontro.Le nostager.
dite d'uomini e di cannoni sono grymn ma non
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ustriáeiprigiatiieriche sono feriff ritornind alla
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Luogo.
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Firenze 7 lugli
borsa di PaWÿf Son
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Le due armate marciano in avanti.
La Prussiraedonsenti che tutti gli iîficíãli
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di
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ttà di.unire
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ggi-
Parlammo tqsje di alcuni,lavori che si
fanno da naa ßemmissione per chii¼iungerd t'Ind
a
e
Lomb.-venete
inkpé réâle
Vienna, 7.
Ñuovo ßtampa libera assicura che la pro
åtk'fikdöé¾9)efl'abastizio fu fatta prima
della partenza di MensdorÉ ydt no
La Ûatsetta di Vienne edefitiëËe
if
gio di MensdorE abbia per ingppÿ,di ietAvolare
negoziati di pace.
deßpitifi
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ing¾bro del.la.ligea telegragca.
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La Erance e-la Patrie .snientiscono che la
dia Tolone abþia ricevuto l'ordine di recatti a Veriezi
rve-,
Parigi,
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gnell'enero to regolare,if
cel,volontari
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Pipdirizzo.
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he if le teranno Igigliori per aussidiare le fatuiglie bis gnose, appartenenti al co,mune.þi
Gubbio e suo territogio, di coldibicli Mé¾
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Go14o dióbiusuis dell'Hiliko 5d
i contrattaa a 5073.
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H cõmdendátbiîb Art¾ èp¾it ferÍý& Fi-
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York,
dottrina di Monroe.
Mapmon.
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estasse mitti-
Frigridò 1Wagg
chooràladarlinnadi=PI ad
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Imperatore
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Deputazioni 'provinciali
Muha Carrära.
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1141 cadd in cui e i sþccombesse
'PUn pen i e ‡nnua di l
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PUS
.hu .8
a
avu-
,
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6
prutu
negh affy del Messico. Dépe'il ritito
Ygp
Aei f ranòåi, Åssimilianoisi assicurerebbe l'elezione come Presidente e dopo si dichiarerébbe
Le Rappresentanze municipali d'Asti, Frugarolo, Solero, Sam Salvatore, Juedosa, Carpeneto, Mo'ntaldo, Bormida, Monastero Bormida,
Strevi, Ponzone, Visone Trisobbio Rivalta
moà
faa:Ta
--
Il
HBMENad(>ikh
Le
d barità di Todi
å
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Inei soldati che nel e ultime patrie battaglie
si distmgueranno per tratti di valore
propone:
1. Che sia concessg un premio di lire 200 a
quel egldato del comúne che sarà fregiato della
me
or al
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io di lire 100 a
quel milite del comade che verrà insignito della
medaglia d'argente al valor militaskisikin yr
3. Che venga aabondato un premio di lire 200
alle fämiglie dei militari del co
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Dicesi che il maresciallo Forey sia partito pel
quartiere generale prussiano onde trattare per
l'armistizio
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la Maestà del Re.
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tre giornate di marcia per arrivar a Vienna.i
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fico progetto non sarà-discaro ai nostri lettori
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si fanno con molta spega dei fori nei contorni
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considerato sinora troppo stravagante per essio
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risuonarono le pareti
del conte Bismar'ck quando la sera del 30 una
folla immensa stavuadamata avanti alla nii
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Come potrà il Parlamënto bladisilarwandefa
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Tavore deklifornigli povere dei cotitingenti.
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lire 200 alla vedova di qttello che lasciasse
'la vita sul campo di battaglia,
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GAZZETTA I)FFICIALE DEL REGNG O'lTAhlt
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PREFETTURA 01 FIRENZE
SENATO DEL REGNO
dell'articolo 134 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubdell'articolo 4 della legge 25 giugno 1865 sulle espopriazioni per causa
di utilità pubblica,
In
A VV I SO
dai 16 ai 20 centimetri
-
adempimento
blici,
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Provvista di legna da ardere di rovere o quercia, esclusa ogni altra
t¡nalità, della lunghezza non maggiore di metri 0 .40, e dells grossexas
1866
Luglio
VIA D
ACCIO
VIA CA TE
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firenze, Domenica
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Si fa noto
Miriagrammi 15,000.
S invita chiunque voglia at tendere ah'appalto della provr ista della sovraindirsta quantità da legnada ardere ed alle condizioni infra espresse, a presentare la sua oferta nottowritta e sagggellata colle opportune indicationi alla
Segretella del Senato del liegno (Palazzo degli Utfici) prima delle ore 10 del 12
eorrente mese di lug1:o, ••d in ogni giorno non festivo dalle ore 9 alle 4 pom.
L'incanto avrà luogo 11 detto giorno 12 luglio alle ore 10 antimeridiane nell'alt•io della Segreteria, alta presenza del signor questore del Senato o di
ebi per esso, medhnte l'apertura dei partiti presentati colla immediata deli-
Esserg depositato nella segreteria della prefettura di Firenze il progetto
dei signori ingegneri Duranti e Modi relativo alla costruttura nella valle inferiore delPArno di canali per irrigazione, navigazíone ed opifici idraulici alle
Santa
quali opere hanno interesse in questa provincia i comuni di Fuceechio,
Montopoli,
in
Monte
Calvoli,
Maria
di
Santa
Monte,
Sotto,
Castelfranco
Croce,
San flomano, San Miniato e gli altri d'Empoli, Montelupo, Capraia e Limite,
per la navigazione soltanto.
Il progetto è ostensibile in giorni di ufficio da un'ora alle quattro pomerídiane e per quindici giorni dalla data di quest'inserzione.
lŒGN0 D'ITALIA
PREZZX D'ABRONJJIENTO
i llendiconti del Senato del
Conspresi
berastone al atailor oferente.
Nel caso che risultassero delle offerte pari, s'aprirà ne1Patto medesimo, fra
¡H stenst oblatori, una particolare licitasjone deliberandone sens'altra forma
litA la prettista a quello fra gli attendentische tará miglior partito, manteante sempre le infrastabilite condizioni d'ap¡ alta.
Regno
Firenze, 8 luglio 1866.
11 segreinrio-capo
Deputati.
dei
volume in
un
foglio da 3 colonne
ESPOSIll0NI AGRARIE 01 TORINO
lieposito di lire 300, in numerario o biglietti di Banca, a garanzia del
Trinsestre
Le associazioni hanno principio col i* d'ogni mese.
semestre
Anne
contratto, da farsi all'atto dellt presentazione dell'offerta. I depositi saranno
Le inserzioni giudiziarle costano 25 centesimi perlinea
restatuati ad ogni attendente appena tertuinato lincanto, meno che al deli- Per Firenze
22
12
42
L.
di linea.
o
spazio
betalario al quale non s.rá reso che dopo compiusa l'integrale provvista.
13
24
46
Per le provincie del Regno
Le altre insersioni 80 centesimi per linea o spazio di
2•i.s quantità di legna :Is sommioistrarsi dovràessereconsegnataalSenato
i7
31
•
58
.
Svissera .
linea.
entro la econda quindicina del pressimo mese d'agosto nel locale destinato
27
15
52
•
tioma (franco ai conßni)
per legnala e deb.tamente disportaii.
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Il prezzo delle Assoelasloni ed insersioni deve essere
f 22
71
•
e Belgio
3'l pagamenti al fornitore si faranno per un terzo dopo ricevuta la metà Inghilterra
48
27
antierpato.
82
Francia,AustriaeGermania
della lessa, e per gli altri due terzi dopo ultimata la provvista sulla presentaalone delle bolle di peso, le quali dovranno ogni volta riportare l'accettazione
Arretrato centesimi 10.
Un numero separato centesimi 20
dell'economo del Seosto.
4* La legna dorrt essere tutta della sovraindicata qualità, bene stagionata,
Eredi Botta, Firenze, via del Castellaccio,20,
Le associazioni si ricevono dalla
e non morta in pian•a, con facoltà all'economo od a chi per esso di ridutarla
5.
e Torino via D'Angennes,
quando non la riconosca di t de qualità o di una dimensione maggiore di quella
di
sostituit
la
altra
Libraio-Editore.
con
nel
sarà
obb1
del
fornitore
esso
go
prestabdita,
qual
dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De
A
avente le condizioni richieste, e senta cuotestaziooe alcuna, sotto pena di
Sandri.
e
» Milano dalla Libreria
provtederla altrove a sue spese.
delle
condizioni
di G. Grondona.
S'in cuo d'ioadempimento per parte del provveditore
Librerie Fratelli Beuf e
> Genova dalle
aotra expresse egli pertierà il fatto deposito.
Francesco.
Meucci
e
Meucci
» Livorno da
Visanse, addi 3 luglio 1866.
L'Economo del Senato
» Pisa da
l'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
In causa delle eccezionali circostanze in cui versa il nostro paese, la Ôirezione della Società Promotrice di Ësposizioni Agrarie, appositamente convocata, ha determinato di sospendere sino a nuovo avviso la mostra agricola che
doveva aver luogo in Torino ai 25 del prossimo venturo ruese di agosto.
.
.
.
.
.
.
.
M. Adorni.
1803
I soli Readiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno
di circa 1600 pagine.
Condisioni.
della Camera
e
:
Il s¢yretario
Dott. Panissardi.
.
1797
--
AVVISO
1805
Il sottoscritto, qual procuratore speciale dei signori Beuvenuto,Fortunato
e Giulia fra loro fratelli, figli ed eredi
beneticiati dél fu Lorenzo Benvenuti,
industrianti, domiciliatiin Firenze,sul
Prato, n° 5, Case Nuove, dedneono a
pùbblica notizia che fino dal 14 aprile
ultimo passato, avanti la pretura di
Santa Maria Novella, secondo mandamento, adirono col benefizio' di legge
e d'inventario la eredità del loro padre
Lorenzo Benvenuti, morto in Firenze
il 6 aprile dette, come resulta dalla
inserzione contenuta nella Gassetta
Tipografia
Angelis
Napoli
dall'Agenzia
Figli
Brigola
.
H76
Giuseppe
Federighi Giuseppe.
A. Guercio.
,
a
Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati
Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
»
Pistoia da
»
PROVINCIA DI TERRA Bl BARI
-
»
PRESTITO PROVINCIALE.
Seato sorteggio di n•26 obbliguionida ammortizzarsiil
l'settom-
»
>
Bologna
4
869
1797 -9037 -881
1761
1678
2008
888
954
1868
996
684
18õ5
1796
estratti in Bari addi 3 luglio 1866.
-
420
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1653
910
-
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-
-
-
-
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-
-
-
A
»
DEL
»
MUOWO MOTORE
>
Marsigli
Rocchi.
e
11 sotk«ritto gerente di det ta Souletà prevlene i portatori di azioni della
medesima a he per 11 di 22 luglio corrente e per le ore i t antimeridiane è conTocata orl'o stabt imento Ducci, Tia delle Belle Donne, un'adunanza generale
di detta Soch•tà per importanti proavedimenti inanziarie per deliberare sopra
alcone emernense del concorso sporto con l'ultima adunanza, ed ove per
manesasa di numero di soci sia neces saria una seconda contocazione, questa
stri luogo per 11 snootssivo di 29 luglio ocIla stessa ora e località.
Cremona da Feraboli Giuseppe.
Biella da Flecchia Giacomo.
Bra da Giordana.
Trovansi vendibili presso la suddetta Tipogra0a i seguenti stampati pel casellario
istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.
1,
Cartellini, Mod. n• i, art. i del Regolamento
15 del Regolamento.
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art.
.
pervenuti al
.
.
.
.
·
.
.
.
.
.
.
.
Procuratore del
,
Regolamento (carta
art. 14 del
Elenco del
dadaco raspostico.
Sono richiesti nel concorrenti i seguenti requisiti:
l' Esì a en inferiore agli anni 25 compits ;
P Statura non minore s.i un metro e 72 centimetri;
P Custhusione inies agotam e robusta e buona salute da constatarsi mediante visata di un uiãetale sanitariu.
4.'annoo stipendio e di lire nuove 1,00), restando a suo carico la spesa delPaasferase, dell'armamento o dell'abitasione. Avrà 11 rimborso delle spese di
da
.
.
I concorrr·nti saranno sottoposti ad un esame per dar saggio della loro es.paciti, il quale al 1.miterà a scrivere una lettera, a redigere un rapporto, ed
a rispondere ad alcune interrogsaloni sopra la le5ge di pubblica sicurezza del
W marzo 18t6 e al relaisto rrgulainento.
Prato, dall'utizio comunale.
Lt iingtle teelk
.
chamois)
Registro dei certificati
.
.
.
.
.
Mod. n°
.
6,
.
-
.
art.
.
.
Gaetano Guasti.
CASSA CENTRALE DI RlSPAMll E DEPO3\TI
dell'anno 1866
1804
del
versa¯
menti
Risparmi.....-....................
Depositidiserai.................... |
298
33
dil'classeinoontocorrente
idem
dit*classe
lune Itahans per erigere la
faoosata del Doomo di Firense
Came
afilia
dei
Ritir
297
66
¡
VERIABENil
IITIRI
.30,876 72
44.441 30
36,153
•
a
o
f,000
e
•
•
»
a
15,100
....
.
7.5
a
a
.
.
.
.
.
.
di
sopravvivenza,
.
i
7,
Mod. n°
8,
art.
22
e
25 del
Regolamento.
.
.
.
.
Preuo per
i
.
ogni
As
dall'arfiprocessi verbali delle udienze prescritto alle Preture
14 dicembre 1865
colo 192, n* i, del Regolamento generale giudiziario
(carta leone, a mano)
alle Cancellerie dei ConRegistro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto
ciliatori dall'articolo 175, lettera a, del citato.Regolamento (carta leone, a
'
mano)
Registro
.
.
.
.
.
.
.
.
·.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00BTERRETB
.
I REGOLANENTI DELLE DUE CARERE
LB PRINCIPALI LEGGl ORGANICHE DELLO BTATO
SLE ELENOiBI
.
DRI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI KINISTERI
SUCCEDUTIBI DURANTE L'VIII LEGIBLAZIONE
(I'
del Parlamento
Italiano)
Pasne L. 5.
vagia postale als T1pegraia Esset Betta
ferine, via O'Aagesses, 5; Firesse, via CaMellatele, 89.
IArigersi
een
50
5 80
bolle
matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500
412 della Tariffa Civile
di ricevuta per ogni registro, Mod. n* i, articolo
25 dicembre 1865 (carta doppio gotocollo jno)
riflettenti persone od Enti morali
Registro delle spese occorse nelle Cause
ammessi al beneficio della gratuità clientela, Mod. n') del registro men.
.
.
.
(carta protocollo jno)
versamenti per ýroventi di Cancelleria devoluti
5
445 della Tariffa
.
.
.
Mod.n°(4,
articolo 448 della Tarifa (carta protocollo jno)
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per
atti in materia penale, Mod. n* 12, prescritto dall'articolo (51 del Rego.
.
e 166 della
generale giudiziario, e dagli articoli 16Ò, 161, 162
Tariffa penale (carta imperiale, a mano)
antiEstratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese
Tarifa penale (carta da
cipate per atti in materia penale, biod. n* 15,
5
»
lamento
.
.
.
stato)
correzionale.
Firenze, li 6 luglio i860.
G. MANarri.
.
.
.
.
.
.
Avviso di pagantevito, articolo $14 della Tariffa
.
.
.
.
.
.
penale (certa de stato, 'j, foglio)
1799
15
Cardiff, porto d'Inghilterra,
AVVISO
In obbedienza at disposto dell'artia
colo 955, primo capoverso, del Codice
EDITTO
1801
civile italiano, il sottoscritto èahiW
A forma degli articoli 601 e 602 del
del 2• mandamento CaþaW
Codice dicommercio,siassegna a tutti liere
Lucca, deduce a pubbliëfu
di
residentein
Giuseppe
del
fallimento
i creditori
effetti di ragione the
Naldi it termine di giorni venti a pre- notizia, per gli
Tedorttiin
sentarsi avanti il sindäco defin tivo la signora Maria Pellicciotti,
PaW
del
fu
Cosimo
rimettere
nozze
signor
e
prime
signor Giovanni Minuti,
voti del quonden
al medesimo i loro titoli di credato, u- dini, ed in secondi
deminitamente ad una nota indicante la Pietro Banchieri, avente eletto
l'ill.mo siglior
somma di cui si propongono creditori, cilio in Lunata presso
dì
quando non preferiscano farne il de- professore Pietro Pacini, sotto quin·r
di
benefizio
con
dici
corrente
accettò
cancelleria,
per quindi
posito in questa
procedere alla verificazione dei mede- legge e d'inventario la eredità didetto
simi stabilita per la mattiga del 30 cor- Pietro Banchieri ad essa lei devoluta
rente a ore 11; sono quindi invitati in virth di disposizione testamegtarig
tutti i creditori a presentarsi in detto ricevuta ai rogiti del notato Arcangë
giorno ed ora nella Camera di consiglio Marcucci.
Lucca, li 26 giugno ig
di questo tribunale, per effettuaré aIl dänoëlliere
sine
delegato
il
signor giudice
vanti
L. GAeLIAgl.
daco definitivo la verificazione di quei
titoli che li riguardano, altrimenti non
sarà di essi fatto alcun conto, a forma
delfarticolo 614 del Codice su¢detto.
Dalla cancelleria del tribunale civile
di tribue correzionale di Firenze, ff.
nale di commercio.
Firenze, li 6 luglio 18$6.
ACCETTAZIONE DI EREDITA
con benefisio d'inventario.
Il cancelliere dellapreturadel quar-
1798
tiere S. Giovanni di Pirenze rende pubblicamente noto che sotto dl 2 luglit
corrente il signor Pietro del fu Los
renzo
8
5, articolo
a
13 del passato gennaio, uniformemente¢
alte conchiusioni del Pubblico Ministero, nella Camera del consiglio dispotribunale
neva quanto appresso: Il
provvedendo in Camera di consiglio a
relazione del giud.delegato, sul ricorso
sottoscritto dal proc. det signor Gennaro Astarita, in data del di 8 gennaio
1866, ordina che giano assunte le informazioni disposte dalla legge intorno
all'assenza presunta di Raffaele Asta-
G. MANETTI.
zionato nell'articolo 425 della Tariffa suddetta (carta da stato, foglio intiero)
versamenti per diritti di Cancelleria, a
Stato mensile delle riscossioni e dei
6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa,
termini della
Conto delle riscossioni e
all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente,
14 STATUTS B I Pl.E819'lTi, LA IME ELE1TORALE
»
5 80
.
con-
Apreg
lasciava la ciurma e si dava in fuga.
Poco dopo scriveva da Malta una lettera al di lui genitore, e da quel temnotizia pery>
po in poi nessun'altra
niva alla casa pateroa. Ëpperò il eennato Gennaro Astarità faceva instanza
perchè a norina delle vigenti leggi si
procedesse agli atti convenevoli, onde 3
lar dichiarare l'assenza det detto suo
figliuold. If tribunale civile di Napolf,1
Y sezione, con sua deliberazione deL
speciale degh eredibeneficiati
a
dei
nao
50
dei
Mod. n°
OEI SENATORI DEL REGNO E DEI OEPUTATI
e
»
cento f
Legge
MANUALE
»
compresi i dritti postah
Registro
giunto
Seraîna
-
......5 50
rilasciati dal cancelliere del Tribunale
art.20 del Regolamento (carta da stato, lineata) 6
Rañaele, natogli dilla sua
addì 17 ottobre 1843, partiva come marinaio coy
capitano di bastimento signor Errico
di Martíno del comune di Meta ,
il giorno otto settembre 1858 , e
sorte
,provvedimento
penalità
n°
correzionale, Mod.
.
6
nome
nomina del sindaco definitivo, con di- di legge.
La presente pubblicazione
chiarazione che nel caso di loro con- si esegue giusta il disposto dell'art.23
tumacia il tribunale procederà nel det vigente Codice civile.
modi di ragione ai termini del Codice
Il procuratore presso il tribunale
di commercio.
ANTOMO ÎROISIO.
Dalla cancelleria del tribunale civile 1067
i 50
Regolamento (carta colore
del
17
-
2 50
lineata)
.
.
95,263 88
26,647 88
.
.
.....................
.
li & di sindaco
NUMERO
.
.
Regolamento (carta
4,
Mod.
n° 5 , art. 15 del Regolamento
•=tellini contenuti,
(carta turchina)
Certificati di penalità,
Note di
.
.
eftaio.
27'
.
fogli
.
Re, Mod.
da stato,
art. 15 del
correzionale, Mod. n°
118teente fansioni di aindaco della comunità di Prato rende = to esser vaeenteilpo,todiispettoredallaguardia municipale, ed assegna il tempo e
termine di giorni 15 a quellt the ventionn concqyrerri, per presentare alla
segretaria eumanate to loro tur.n.e in ravin hallata, corredate della fede di
annetta, del œrtiksto da specthietto e del certificato dimoralitä r.lasciatodal
Bettimaas
.
c
.
6
stato, lineata)
esistenti nel casellario del Tribunale
Repertorio di controlleria dei cartellini
n° 3
AVVISO
1796
Prezzo
cento
ogni
Il signor Gennaro Astarita, cologo
domiciliato in Sortente, nella contf•ada
Capo, il di 8 gennaio 1866 col minis
tero del suo procuratore signor Antonio Troisio, esponeva al tribunale elvile di Napoli che un suo figliuolo peri
EDITTO
1802
D'ordine dell'Ill.mo signor Vincenzo
Pallavicini, giudice delegato al fallimente di Giovanni Berti sono invitati
tutti i creditori verificati ed ammessi
al passivo del fallimento medesimo, a
presentarsi in persona, oper mezzodi
siec ale procuratore, la mattina del di
19 luglio corrente, a ore 11, nélla Ca- ritadiSorrento,nato II17ottobre 1843;
a
mera di cons'glio del tribunale civile e da Gennaro e da Serafina Apreda
tribunale
di
Pubblico
Ministero
presso
di
correzionale
Firenze,if
,
cura del
di commercio, onde procedere avanti questo collegio , e che il presente
di esso signor giudice delegato alla
sia pubblicato neignodi
giudiziale
per
Prontuario cronologico dei cartellini
Il gerente
Achille Pucci.
finutoo DEL LUNGO
proc.
Bergamo da Bolis Fratelli.
BARSANTI-IIATTEUCCI
U*
da
Ufßeiale del 16 aprile detto, n° 105, e
quinii ipvitano tutti coloro che posseggono titoli di credito contro detta
eredità beneficiata a presentare al d>micilio del sottoscritto, in via Pietra
Piana, n° 36, 3• piano, i loro titoli, per
essere inseriti nello stato da esibirsi
negli atti di detta pretura del 2° mindamento a forma della legge.
Firenze, lik luglio 1866.
Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
-
.
SOCIETA ANON
Mazzi Ferdinando
Palermo da Pedone-Lauriel.
Parma da Grazioli P.
104-1911-SOTS-1687-199-448-1811-18ð4-1268
-
e
Biagini Modesto.
Papini Francesco.
Prato da Ballerini Sabatino.
Cortona da Mariottini Angelo.
»
bre 1866:
Pescia da
Ignazio
DIGIIIARAZIONE D'ASSENZA.
»
ATVlSO
1800
In conformità del disposto dell'articolo 955, primo capoverso, del Codice
civile italiano, il sottoécritto cancel
liere del 2• mandamerito Capannori,
residente in Lucca, reride di pubblica
notizia per tutti gli effetti di ragione,
che il signor Gíuseppe quondam dottor
Gabriello Bauchieri, domiciliato dimerante in Lucca, ed elettivamente in
Lunata presso il il signor Luigi Manfredini f4rmacista, sottodl(26) ventisei
andante,accettò con benelizio di legge
e d'inventario la eredità del fu di lui
zio paterno don Angelo Banchieri ad
esso devoluta per disposizione di legge.
Lucca, li 27 giugno 1866.
11 cancelliere
L. GActunni.
di Francesco Pini,
impiegato regio
in
possidente.ed
riposo, domiciliatt
accettare eot
benefizio di legge e di inventario h
eredità, relitta dat di lui nippte em frad
tre Gaspero Lorenzo del fu Simone
il
morto
Píni,
Francesco
di
Lorenzo
Firenze il 22 marzo 1865.
Dalla cancelleria dèlla pretura sud
in Firenze, dichiarò di
detta.
Li 6 luglio 1866.
Dott. SILvio Pucci, canc.
DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
Sull'istanza delle Anfossi Maria mo
glie di Giuseppe Giubergía, Margheriti
moglie di Toselli Antonio, residentPI
Ëeveragno, Francesca moglie di Mi
chele Roatti residente a Levaldiggi
sentenza delli nove maggio ut
civili
timo scorso di questo tribunale
venne dichiarata l'assenza di Peironi
Sebastiano, fu Giacomo, di Peveragno
00NVITT0-CANDELLERO.
mandando la medesima pubblicarsi el
Col i* agosto di riaprirà il corso preinserirsi a termini di legge.
paratorio allanegia Accademiae Regia
Cuneo, 11,5 giugno 1866.
Scuola Militare di Fanteria e Cavalieria.
'
F. TOESCA, proc. Cap
1769 1482
via
n•33.
Torino,
Saluzzo,
e con
.
6 50
5
FIRENZE.
-
Tip.
Exa»I BoTTA, via del
Castellaooio,
20.