Nota Informativa - Banca Popolare Pugliese

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Nota Informativa - Banca Popolare Pugliese
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO
DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL
21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale
in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle
assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la
legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere
inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: [email protected]
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l’esponente
non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali
reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui
legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità
competente ed il Contraente.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della
Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
I
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI
LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione
dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance
Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad
esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ
Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di
organi pubblici (1.b);
c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione
commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei
servizi (1.c);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi
strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa
in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione
degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia
S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità
di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per
la distribuzione del rischio;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di
Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei
Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro
comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione,
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel
caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
II
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
DEFINIZIONI
Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza
anagrafica dell’Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione,
indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San
Marino, semprechè non sia in esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una
struttura residenziale.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della
vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Cassaforte: mezzo di custodia costituito da contenitore avente almeno le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiale e congegni atti a contrastare
attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- movimento di chiusura azionante catenacci posti almeno su un lato del battente, rifermato da
serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul
corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non
possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- le casseforti non a muro devono avere un peso minimo di 100 kg, in caso contrario devono
essere ancorate nel pavimento.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che provvede
al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le
prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e
categoria, rari o curiosi.
Contenuto: Mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed
elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer, anche portatili, e relativi
programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori,
videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati,
preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed
addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a
titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquette, pasquette, controsoffittature, soppalchi,
impianti in genere, fissi e non, anche se al servizio del fabbricato), tende esterne purchè montate
su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature
(anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’ Assicurato o da
persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con
l’abitazione.
Sono esclusi veicoli a motore (tranne i ciclomotori di cilindrata fino a 50 cc purchè riposti nelle
dipendenze del fabbricato), i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività
artigianale o commerciale esercitate dall’ Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione. Il
tutto di proprietà dell’ Assicurato , dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in
genere.
III
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a
favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e
volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita
con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il
rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23
dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni
assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Decorrenza e Durata: per decorrenza si intende la data di inizio della polizza; per durata il periodo
di validità della stessa, come risultante dal Modulo di Polizza.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione
e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve
essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale
contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si
considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione Territoriale: le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni
di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio,
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e
Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e
Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale
per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti
bellici o rivoluzioni.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano. Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152).
Fabbricato: Il complesso delle opere edili costituito dai locali – occupanti un intero immobile o
parte di esso – adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale
intercomunicante, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare
convivente.
IV
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al
servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o
elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, impianti fotovoltaici e/o pannelli solari),
ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile
destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo:
recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne,
nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato
purché situate nella stessa ubicazione. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si
intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi
l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una
violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione
dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale",
perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Fissi e Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle
costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali
hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Franchigia: La somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall’ammontare del danno e che
rimane a carico dell’Assicurato.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile
Furto (Il reato di): L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell’ art. 624 del Codice Penale.
Furto con Destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del
derubato.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al
riconoscimento dell’indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene
notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere
l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature
non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750
gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo
di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro
Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate)
per il passaggio di luce o di aria o per consentire una visuale.
V
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica
Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato, riportante le garanzie e i massimali scelti, nonché i
dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il
Contraente/Assicurato ed è composto dalla Nota Informativa, dall’Informativa per il trattamento di
dati personali, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante,
sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da
Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato,
nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la
quale sia stato pagato il relativo premio.
Rapina (Reato di): l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi
dell’art. 628 del Codice Penale.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da
norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene
detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento
psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scippo: il reato, previsto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si
impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando
la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Scoperto: parte dell'ammontare del danno espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente
a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o
di indennizzo da parte dell'Assicurato. Per la garanzia Tutela Giudiziaria il sinistro è da intendersi
come il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione.
Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: l’insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato
dagli agenti atmosferici.
Titoli di Credito: i titoli di stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le
cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela Giudiziaria: l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e
seguenti.
VI
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
Valore a Nuovo:
- per i fabbricati: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato
assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
- per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d’arte, di
antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento
economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza di altre assicurazioni
da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ
Assistance.
In caso di sinistro vale quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di un’altra impresa, le
prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli
eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la
prestazione.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i
premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze e il
diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Contraente dovrà versare i premi relativi alla polizza sottoscritta alla Banca Popolare Pugliese S.c.a.r.l.,
alla quale la Polizza stessa è stata assegnata.
Art. 1.4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all’altra, mediante lettera raccomandata R.R. e/o Fax
spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per una durata
uguale a quella originaria, esclusa la frazione d’anno, ma comunque non superiore a due anni e così
successivamente.
Art. 1.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.7 - Legislazione applicabile e giurisdizione
Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge
italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 1.8 - Rinvio alle norme di legge - forma del contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve
essere sottoscritta dalle parti.
VII
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
Art. 1.9 - Integrazione documentazione di denuncia del sinistro
L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per
agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole
prestazioni e/o garanzie, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Art. 1.10 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.11 - Segreto professionale
L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, relativamente ai sinistri
formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del
sinistro.
Art. 1.12 - Limitazione di responsabilità
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel
quale è prestata l'assistenza.
Art. 1.13 - Periodo di prescrizione
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro
che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
Art. 1.14 - Obblighi dell’Assicurato
Il diritto alle prestazioni e/o alle garanzie fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia
preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
Art. 1.15 - Valuta di pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che
non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale
Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 1.16 - Risoluzione anticipata per chiusura del conto corrente
Qualora il Contraente chiuda il conto corrente presso la propria filiale della Banca Popolare Pugliese, il
contratto di assicurazione non potrà considerarsi rinnovabile alla sua naturale scadenza.
Art. 1.17 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato, o la sede del convenuto.
VIII
Condizioni Generali di Polizza – Mod. 06150
COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE
Per la Garanzia “Tutela Giudiziaria”
In caso di necessità contattare l'Ufficio Tutela Legale di Europ Assistance ai seguenti numeri:
al numero
800 / 04.66.63
o per l’invio della documentazione al fax
02 / 58.38.42.10
Per le restanti Garanzie
Il personale di Europ Assistance è a completa disposizione per fornire informazioni sulle pratiche di rimborso
aperte e per indicare le procedure più idonee.
In caso di necessità contattare l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance ai seguenti numeri:
dall'Italia:
800 / 90.51.10
dall’Italia e dall'estero:
02 / 58.24.52.43
per l’invio della documentazione al fax
02 / 58.38.45.67
Oppure, se non può telefonare
invii un telegramma a :
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO
In ogni caso si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
–
tipo di evento per cui si richiede la copertura assicurativa;
–
nome e cognome;
–
numero del Modulo di Polizza;
–
recapito telefonico.
Le richieste di Liquidazione Sinistri dovranno essere notificate a:
Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri
P.zza Trento n. 8 20135 Milano
Per ricevere informazioni di carattere commerciale sul Servizio comporre il seguente numero:
02 / 58.38.41
IX
Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
SEZIONE A
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
INCENDIO DEL FABBRICATO
Art. A 1 - Incendio e rischi complementari
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
– incendio;
– fulmine;
– esplosione;
– scoppio;
– implosione;
– caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse
dagli ordigni esplosivi;
– onda sonica provocata da aeromobili e simili;
– caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
– urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito
sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
– sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica,
termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di
cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
– fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la
produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate
condutture ed appropriati camini;
– caduta di ascensori e montacarichi;
– guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare
l’incendio o altro evento assicurato.
Art. A 2 - Danni d’acqua
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da
spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli
autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso
esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento
dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla
responsabilità dei vicini. La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di € 104,00 per
sinistro.
Art. A 3 - Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti
Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro
e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche,
comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Con un limite per singola lastra di € 250,00 e fino ad un massimo di €
2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Art. A 4 - Fenomeno elettrico
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. A 6 “Esclusioni” della sezione “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio e garanzie complementari”, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni
causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici
da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l’azione del fulmine, danneggi gli impianti fissi, i motori, i circuiti
elettrici ed elettronici,
Sono esclusi dall’assicurazione i danni agli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le
antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computer
– causati da usura o da carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
– dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli
dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile e fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo con
una franchigia di € 200,00 per sinistro.
Art. A 5 - Merci in refrigerazione
A parziale deroga dell’Art. A 6 “Esclusioni” Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati da
deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è
assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di
€ 300,00, per sinistro e anno assicurativo.
Art. A 6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) di scritte o di imbrattamento di muri;
d) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tramutazioni
del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
e) causati con dolo dell’Assicurato;
f) causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno,
nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d’aria da queste provocati;
g) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del
freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a
qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
j) d’acqua derivanti:
– da umidità e stillicidio;
– da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
– da gelo;
– dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori; nonché le spese sostenute per la ricerca della
rottura e per la sua riparazione.
Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da:
– operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi
supporti, sostegni o cornici;
– rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; nonché le rotture
di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente Polizza le scheggiature e le rigature.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. A 7 - Eventi socio politici
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. A 6 “Esclusioni” della sezione “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio e garanzie complementari”, Europ Assistance si obbliga a indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio e caduta di
aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
2) gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone,
dipendenti o non dell’Assicurato, che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o
dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio o che prendano parte a scioperi, sommosse e
tumulti popolari.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso
di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati con avvertenza che, qualora
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Europ Assistance non risponde dei
danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 104,00 per sinistro e anno assicurativo.
Art. A 8 - Eventi atmosferici
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. A 6 “Esclusioni” della sezione “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio e garanzie complementari”, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni
causati ai beni assicurati da:
a) eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba
d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti
prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
b) bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o
lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto
a).
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o
lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
c) da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
d) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) da cedimento o franamento del terreno;
f) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste
all’aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
g) subiti da giardini e parchi privati.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 104,00 per sinistro.
Art. A 9 - Sovraccarico neve
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. A 6 “Esclusioni” della sezione “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio e garanzie complementari”, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni
causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle
pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini
della presente garanzia) e al loro contenuto;
c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico
di neve.
Art. A 10 - Gelo
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. A 6 “Esclusioni” della sezione “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio e garanzie complementari”, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni
causati ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente
a gelo.
Sono esclusi i danni:
– da fuoriuscita d’acqua da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
– ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore
consecutive prima del sinistro.
Art. A 11 - Spese
Sono compresi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:
a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua
rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato, resesi
necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, senza applicazione
della regola proporzionale, con il limite di € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per
sinistro e anno assicurativo;
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla
concorrenza del 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato;
d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall’Assicurato e/o
dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da
sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla
concorrenza di € 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di € 1.000,00 per l’intero nucleo
familiare, per sinistro e anno assicurativo;
e) pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò
per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimo annuo di €
2.500,00;
f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita
conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del
fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Art. A 12 - Onorario periti
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di
competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di
Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del
terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 2.500,00
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. A 13 - Uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di
due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad
abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art. A 14 - Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i
beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile.
Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti
esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro
singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né
alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
– le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo
dell’area coperta dal fabbricato stesso;
– i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture
continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno
spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
– i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art. A 15 - Colpa grave e dolo
L’assicurazione è prestata anche per i danni causati da:
– colpa anche grave dell’Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge,
compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. A 16 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione
Fermo quanto stabilito dall’Art. “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel
caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione
anticipata previsti agli Artt. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e Art. 1.5 “Aggravamento
del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano a Europ Assistance, oltre le rate di premio
scadute e rimaste insoddisfatte, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896,
1898 del Codice Civile.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
Art. A 17 - Ispezione dei beni assicurati
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. A 18 - Rischio locativo
Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588,
1589 e 1611 del Codice Civile e nei limiti del massimale indicato in polizza alla voce Fabbricato, dei danni
materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da incendio, esplosione o scoppio.
Art. A 19 - Beni assicurati
Premesso che l’assicurazione è stipulata a “primo rischio assoluto”, Europ Assistance assicura:
i Locali ad uso di civile abitazione costituenti un intero fabbricato o parte di esso, di proprietà dell’Assicurato
e dei suoi familiari conviventi, destinati a:
a) abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, compreso studio o ufficio professionale eventualmente
annesso;
b) abitazione locata a terzi, in uso o comodato compresi:
– fissi e infissi;
– dipendenze anche in corpo separato, purché conformi a quanto previsto dall’Art. A 14
“Caratteristiche costruttive del fabbricato”, destinate a contenere cose di normale dotazione di
un’abitazione, compresi attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, veicoli privati,
animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
– recinzioni, cancelli anche automatici, comunque costruiti, strade e viali privati, attrezzature dei
giardini e dei parchi escluse le piante;
– installazioni e impianti considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da
tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti e pannelli solari.
Se l’assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote
delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;
il Contenuto dei locali, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione principale e saltuaria
dell’Assicurato, costituito da:
a) mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura
per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio
professionale eventualmente annesso;
b) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non
in metallo prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i
preziosi, con il massimo indennizzo di € 5.000,00 per singolo oggetto;
c) oggetti preziosi: gioielli, oggetti d’oro, di platino e d’argento o montati su detti metalli, pietre preziose e
perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere,
con il massimo indennizzo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per l’insieme delle carte valori e dei titoli di
credito, per sinistro e anno assicurativo; il denaro è compreso con il limite di € 1.000,00, per sinistro e
anno assicurativo;
d) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature
radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società
erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere
considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
e) mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti
nelle dipendenze, così come definite alla voce Locali, con il massimo indennizzo di € 500,00 per singolo
oggetto;
f) enti posti all’aperto nell’area di pertinenza dei locali assicurati;
il Contenuto dei locali posto nell’abitazione locata a terzi, in uso o comodato, costituito dai beni di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), purché di proprietà dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
le Lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti, esistenti nei locali indicati in Polizza, fisse nelle loro
installazioni, scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavole, mensole e simili,
comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni.
Restano in ogni caso esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore.
Art. A 20 - Forma contrattuale
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
SINISTRI, DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. A 21 - Obblighi
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ
Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Europ Assistance entro 3 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la
causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere
trasmessa a Europ Assistance;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto
ad indennizzo alcuno;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni
distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti
al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi
registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti
ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. A 22 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre
dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all’indennizzo.
Art. A 23 - Valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del
terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. A 24 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. A
21 “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni
medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. A 25
“Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia
collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuno delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
Art. A 25 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce di polizza secondo i seguenti
criteri:
a) per il Fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate;
b) per il Contenuto: si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore dello stato d'uso entro i
limiti d'indennizzo previsti, dei beni distrutti ed il costo per riparare quelli danneggiati.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi
alcun aggravio per Europ Assistance.
Per quanto riguarda le Collezioni Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei
pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa
o delle rispettive parti.
Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di
ammortamento viene convenuto che Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate
per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) Europ Assistance non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della
procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti
rappresentativi di credito e le carte valori, Europ Assistance indennizzerà il valore che essi avevano al
momento del sinistro fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà
effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui
non imputabile.
Art. A 26 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente, superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni
obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella
presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico
del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. A 25 “Determinazione del danno”.
Art. A 27 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da
Europ Assistance.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. A 28 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non
siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo
complessivo sia pari ad almeno € 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, per sinistro e anno assicurativo, qualunque
sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se la condizione “valore a nuovo” non
esistesse.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Fabbricato – Mod. 06150-A
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta l’Assicurato potrà ottenere sul supplemento di
indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione
dell’indennizzo.
Art. A 29 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione
al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non
sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Impresa
Europ Assistance Italia S.p.A.
autorizzata
Direzione e Uffici: Capitale Sociale
all’esercizio
Piazza Trento, 8 Euro 12.000.000,00 i.v.
delle assicurazioni,
20135 Milano
Sede sociale:
con decreto del
Tel. 02.58.38.41 Piazza Trento, 8
Ministero dell’Industria,
20135 Milano
del Commercio e
Rea 754519
dell’Artigianato
Reg. Imp. Milano
n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del
e C.F. 80039790151
1/7/93 N. 152)
P. IVA 00776030157
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Europ Assistance Holding S.A.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Contenuto – Mod. 06150-B
SEZIONE B
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
INCENDIO DEL CONTENUTO
Art. B 1 - Incendio e rischi complementari
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
– incendio;
– fulmine;
– esplosione;
– scoppio;
– implosione;
– caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse
dagli ordigni esplosivi;
– onda sonica provocata da aeromobili e simili;
– caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
– urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito
sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
– sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica,
termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di
cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
– fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la
produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate
condutture ed appropriati camini;
– caduta di ascensori e montacarichi;
– guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare
l’incendio o altro evento assicurato.
Art. B 2 - Danni d’acqua
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da
spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli
autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso
esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento
dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla
responsabilità dei vicini. La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di € 104,00 per
sinistro.
Art. B 3 - Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti
Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro
e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche,
comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza del 5% del massimale indicato in polizza alla voce
“Contenuto”, con un limite per singola lastra di € 250,00 e fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo.
Art. B 4 - Fenomeno elettrico
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. B 6 “Esclusioni” della sezione “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio e garanzie complementari”, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni
causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici
da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l’azione del fulmine, danneggi, i motori, i circuiti elettrici ed
elettronici, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti
e i personal computer.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni agli impianti fissi;
– causati da usura o da carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Contenuto – Mod. 06150-B
dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli
dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza del 5% del massimale indicato in polizza alla voce
“Contenuto” e fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con una franchigia di €
200,00 per sinistro.
Art. B 5 - Merci in refrigerazione
A parziale deroga dell’Art. B 6 “Esclusioni” Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati da
deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è
assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di
€ 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. B 6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) di scritte o di imbrattamento di muri;
d) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tramutazioni
del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
e) causati con dolo dell’Assicurato;
f) causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno,
nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d’aria da queste provocati;
g) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del
freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a
qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
j) d’acqua derivanti:
– da umidità e stillicidio;
– da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
– da gelo;
– dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori; nonché le spese sostenute per la ricerca della
rottura e per la sua riparazione.
Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da:
– operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi
supporti, sostegni o cornici;
– rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; nonché le
rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da
difetti.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente Polizza le scheggiature e le rigature.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. B 7 - Uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di
due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad
abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art. B 8 - Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i
beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Contenuto – Mod. 06150-B
Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti
esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro
singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né
alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
– le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo
dell’area coperta dal fabbricato stesso;
– i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture
continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno
spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
– i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art. B 9 - Colpa grave e dolo
L’assicurazione è prestata anche per i danni causati da:
colpa anche grave dell’Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il
coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. B 10 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione
Fermo quanto stabilito dall’Art. “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel
caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione
anticipata previsti agli Artt. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e Art. 1.5 “Aggravamento
del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano a Europ Assistance, oltre le rate di premio
scadute e rimaste insoddisfatte, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896,
1898 del Codice Civile.
Art. B 11 - Ispezione dei beni assicurati
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. B 12 - Rischio locativo
Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588,
1589 e 1611 del Codice Civile e nei limiti del massimale di € 100.000, dei danni materiali e diretti ai locali
tenuti in locazione dallo stesso, da incendio, esplosione o scoppio.
Art. B 13 - Beni assicurati
Premesso che l’assicurazione è stipulata a “primo rischio assoluto”, Europ Assistance assicura:
i Locali ad uso di civile abitazione costituenti un intero fabbricato o parte di esso, di proprietà dell’Assicurato
e dei suoi familiari conviventi, destinati a:
a) abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, compreso studio o ufficio professionale eventualmente
annesso;
b) abitazione locata a terzi, in uso o comodato; compresi:
– fissi e infissi;
– dipendenze anche in corpo separato, purché conformi a quanto previsto dall’Art. B 8 “Caratteristiche
costruttive del fabbricato”, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione,
compresi attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, veicoli privati, animali domestici,
da cortile, relative attrezzature e mangimi;
– recinzioni, cancelli anche automatici, comunque costruiti, strade e viali privati, attrezzature dei
giardini e dei parchi escluse le piante;
– installazioni e impianti considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da
tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti e pannelli solari.
Se l’assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote
delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;
il Contenuto dei locali, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione principale e saltuaria
dell’Assicurato, costituito da:
a) mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura
per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio
professionale eventualmente annesso;
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Contenuto – Mod. 06150-B
b) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non
in metallo prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i
preziosi, con il massimo indennizzo di € 5.000,00 per singolo oggetto, per sinistro e per anno
assicurativo;
c) oggetti preziosi: gioielli, oggetti d’oro, di platino e d’argento o montati su detti metalli, pietre preziose e
perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere,
con il massimo indennizzo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per l’insieme delle carte valori e dei titoli di
credito, per sinistro e per anno assicurativo; il denaro è compreso con il limite di € 1.000,00, per sinistro
e per anno assicurativo;
d) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature
radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società
erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere
considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
e) mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti
nelle dipendenze, così come definite alla voce Locali, con il massimo indennizzo di € 500,00 per singolo
oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;
f) enti posti all’aperto nell’area di pertinenza dei locali assicurati;
il Contenuto dei locali posto nell’abitazione locata a terzi, in uso o comodato, costituito dai beni di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), purché di proprietà dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
le Lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti, esistenti nei locali indicati in Polizza, fisse nelle loro
installazioni, scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavole, mensole e simili,
comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni.
Restano in ogni caso esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore.
Art. B 14 - Forma contrattuale
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
SINISTRI, DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. B 15 - Obblighi
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ
Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Europ Assistance entro 3 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la
causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere
trasmessa a Europ Assistance;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto
ad indennizzo alcuno;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni
distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti
al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi
registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti
ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. B 16 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre
dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all’indennizzo.
Art. B 17 - Valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Contenuto – Mod. 06150-B
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del
terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. B 18 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. B
14 “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni
medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. B 18
“Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia
collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuno delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. B 19 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce di polizza secondo i seguenti
criteri:
a) per il Contenuto: si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore dello stato d'uso entro i
limiti d'indennizzo previsti, dei beni distrutti ed il costo per riparare quelli danneggiati.
Per quanto riguarda le Collezioni Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei
pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa
o delle rispettive parti.
Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di
ammortamento viene convenuto che Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate
per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:
– l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
– il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
– Europ Assistance non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
– l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della
procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti
rappresentativi di credito e le carte valori, Europ Assistance indennizzerà il valore che essi avevano al
momento del sinistro fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà
effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui
non imputabile.
Art. B 20 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
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Condizioni Generali di Polizza – Incendio del Contenuto – Mod. 06150-B
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente, superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni
obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella
presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico
del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. B 18 “Determinazione del danno”.
Art. B 21 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da
Europ Assistance.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. B 22 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non
siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo
complessivo sia pari ad almeno € 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, per sinistro e per anno assicurativo,
qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se la condizione “valore a nuovo” non
esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta l’Assicurato potrà ottenere sul supplemento di
indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione
dell’indennizzo.
Art. B 23 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione
al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non
sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Impresa
Europ Assistance Italia S.p.A.
autorizzata
Direzione e Uffici: Capitale Sociale
all’esercizio
Piazza Trento, 8 Euro 12.000.000,00 i.v.
delle assicurazioni,
20135 Milano
Sede sociale:
con decreto del
Tel. 02.58.38.41 Piazza Trento, 8
Ministero dell’Industria,
20135 Milano
del Commercio e
Rea 754519
dell’Artigianato
Reg. Imp. Milano
n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del
e C.F. 80039790151
1/7/93 N. 152)
P. IVA 00776030157
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Europ Assistance Holding S.A.
LIA S.P.
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Condizioni Generali di Polizza – Ricorso Terzi – Mod. 06150-C
SEZIONE C
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
RICORSO TERZI
Art. C 1 - Ricorso terzi
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, di quanto egli
sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti da incendio,
esplosione o scoppio, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni,
nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino
alla concorrenza del 10% del massimale stesso;
sono esclusi dall’assicurazione i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
– il coniuge e il convivente more uxorio;
– i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di
nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali
promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il
consenso di Europ Assistance.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. C 2 - Uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di
due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad
abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art. C 3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i
beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile.
Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti
esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro
singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né
alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
– le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo
dell’area coperta dal fabbricato stesso;
– i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture
continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno
spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
– i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art. C 4 - Colpa grave e dolo
L’assicurazione è prestata anche per i danni causati da:
– colpa anche grave dell’Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge,
compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. C 5 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione
Fermo quanto stabilito dall’Art. “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel
caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione
anticipata previsti agli Artt. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e Art. 1.5 “Aggravamento
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Condizioni Generali di Polizza – Ricorso Terzi – Mod. 06150-C
del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano a Europ Assistance, oltre le rate di premio
scadute e rimaste insoddisfatte, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896,
1898 del Codice Civile.
Art. C 6 - Ispezione dei beni assicurati
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. C 7 - Forma contrattuale
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
SINISTRI, DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. C 8 - Obblighi
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ
Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Europ Assistance entro 3 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la
causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere
trasmessa a Europ Assistance;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto
ad indennizzo alcuno;
Art. C 9 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre
dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all’indennizzo.
Art. C 10 - Valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del
terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. C 11 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ Assicurato designando, ove occorra, legali o
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze
e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi
sull’ Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari a quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la
domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite
fra Europ Assistance e l’ Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce
le spese incontrate dall’ Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Condizioni Generali di Polizza – Ricorso Terzi – Mod. 06150-C
Art. C 12 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. C 9
“Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni
medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. C 13
“Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia
collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuno delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. C 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente, superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni
obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella
presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico
del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. C 13 “Determinazione del danno”.
Art. C 14 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da
Europ Assistance.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. C 15 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione
al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non
sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
Art. C 16 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da
Europ Assistance.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Impresa
Europ Assistance Italia S.p.A.
autorizzata
Direzione e Uffici: Capitale Sociale
all’esercizio
Piazza Trento, 8 Euro 12.000.000,00 i.v.
delle assicurazioni,
20135 Milano
Sede sociale:
con decreto del
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Ministero dell’Industria,
20135 Milano
del Commercio e
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dell’Artigianato
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n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del
e C.F. 80039790151
1/7/93 N. 152)
P. IVA 00776030157
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Europ Assistance Holding S.A.
LIA S.P.
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UFFICIO REGISTRO
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MILANO
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Condizioni Generali di Polizza – Furto e Rapina – Mod. 06150-D
SEZIONE D
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
FURTO E RAPINA
Art. D 1 - Furto
Europ Assistance si obbliga a indennizzare L’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
Furto dei beni assicurati a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione in uno dei
seguenti modi:
a) violandone le difese esterne mediante:
– rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
– uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.
Art. D 2 - Rapina
Europ Assistance si obbliga a indennizzare L’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
Rapina dei beni assicurati avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione, anche nel caso in cui le persone
sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entrare nei
locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti
o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia
verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati deve avvenire
all’interno dei locali dell’abitazione.
Art. D 3 - Guasti
Europ Assistance si obbliga a indennizzare L’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai locali che contengono i beni
assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese
camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti), fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno
assicurativo.
Art. D 4 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia
avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni
radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione
che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
– dal Contraente e/o dall’Assicurato;
– da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con
questi comunicanti;
– da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere;
– da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li
contengono;
– da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
d) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti i beni assicurati e adibiti ad abitazione
principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a gioielli, preziosi, carte
valori, carte di credito e di debito, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del
15° giorno.
Art. D 5 - Beni assicurati
Europ Assistance assicura, nei limiti delle somme indicate nel Modulo di Polizza:
il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione indicata nel Modulo di Polizza, costituito da:
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Condizioni Generali di Polizza – Furto e Rapina – Mod. 06150-D
1) mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura
per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio
professionale eventualmente annesso;
2) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non
in metallo prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i
preziosi.
3) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature
radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società
erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere
considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
4) mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle
dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli di abitazione, sempreché ad uso
esclusivo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, con il massimo indennizzo di € 500,00 per sinistro e
anno assicurativo;
i Preziosi posti nei locali dell’abitazione principale dell’Assicurato, ossia:
gioielli, oggetti d’oro, di platino e d’argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o
coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere, compreso il
denaro con il limite di € 500,00 per quest’ultimo;
nella abitazione saltuaria:
vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro e valori quando sono portati dall’Assicurato e dai suoi familiari
conviventi in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, ubicati entro i confini dei Paesi europei,
limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% delle somme
rispettivamente assicurate.
Restano esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. D 6 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali dell’abitazione siano costruiti in muratura e che ogni
apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani
accessibili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità
personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica,
metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni
manovrabili esclusivamente dall’interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti
caratteristiche:
– se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm;
– se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l’introduzione nei locali è avvenuta attraverso le suddette
aperture:
– forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate,
Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto
del 20%. Se il furto dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere
i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, Europ
Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto del
10%;
– forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate,
Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre
coperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinate, purché tali difformità riguardino
aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Art. D 7 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui
all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. D 8 - Collezioni
L’assicurazione è prestata soltanto per il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi
conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.
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Condizioni Generali di Polizza – Furto e Rapina – Mod. 06150-D
Art. D 9 - Ispezione dei beni assicurati
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. D 10 - Concomitanza di scoperti
Qualora in Polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla somma delle relative
percentuali.
Art. D 11 - Recesso dal contratto ed anticipata risoluzione
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio e negli altri casi di recesso o
risoluzione anticipata previsti agli artt. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e 1.5
“Aggravamento del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano a Europ Assistance, oltre le
rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi
degli artt.1892,1894,1896,1898 del Codice Civile
SINISTRI, DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. D 12 - Obblighi
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ
Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi
dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento
dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
d) fornire a Europ Assistance, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o
danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire,
ove la legge lo consenta, la relativa procedura di ammortamento;
f) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce
materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
g) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del
sinistro, oltreché della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione di Europ Assistance o dei
Periti ogni documento ed ogni altro documento di prova inerente il sinistro, nonché facilitare le indagini e
gli accertamenti che Europ Assistance e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
h) presentare a richiesta di Europ Assistance tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità
competente in relazione al sinistro.
Art. D 13 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre
dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all’indennizzo.
Art. D 14 - Valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono
nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del
terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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Condizioni Generali di Polizza – Furto e Rapina – Mod. 06150-D
Art. D 15 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. D
12 “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni
medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. D 16
“Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia
collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. D 16 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del
sinistro e il valore materiale di ciò che resta dopo il sinistro. Per le partite per le quali è prevista la condizione
particolare “Valore a nuovo”, all’importo così liquidato verrà aggiunto un supplemento calcolato in base al
“valore a nuovo” così da determinare l’indennità complessiva. Detto supplemento verrà corrisposto entro 30
giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data della
liquidazione del danno. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio
del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
1) Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
2) l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto
della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto
per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. D 17 - Riduzione della somma assicurata
In caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto
immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Art. D 18 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente
o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente,
superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in
ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale
con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non
prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle
norme dell’Art. D 16 “Determinazione del danno”.
Art. D 19 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e di
Europ Assistance. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla
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Condizioni Generali di Polizza – Furto e Rapina – Mod. 06150-D
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di contratto
non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. D 20 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione
al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non
sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
Art. D 21 - Recupero dei beni rubati
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance
appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Europ Assistance, se questa ha indennizzato integralmente il
danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi a Europ Assistance l’intero importo riscosso a titolo di
indennizzo per i beni medesimi. Se invece Europ Assistance ha indennizzato il danno solo in parte,
l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell’importo
dell’indennizzo riscosso da Europ Assistance per gli stessi o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede
ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore
dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto e si
effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e
prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Europ Assistance è obbligata soltanto
per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà
di abbandonare a Europ Assistance i beni recuperati che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto
di Europ Assistance di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. D 22 - Valore a nuovo Contenuto
Relativamente alla partita “Contenuto” dell’Art. D 5 “Beni assicurati”, l’assicurazione è prestata per il “Valore
a nuovo” e cioè per il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d’arte, di antiquariato
e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di
trasporto, montaggio e fiscali.
Art. D 23 - Valore a nuovo Preziosi
Relativamente alla partita “Preziosi” dell’Art. D 5 “Beni assicurati”, l’assicurazione è prestata per il “Valore a
nuovo” e cioè per il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d’arte, di antiquariato e
delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di
trasporto, montaggio e fiscali.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Impresa
Europ Assistance Italia S.p.A.
autorizzata
Direzione e Uffici: Capitale Sociale
all’esercizio
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delle assicurazioni,
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n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del
e C.F. 80039790151
1/7/93 N. 152)
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SEZIONE E
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA
Art. E 1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare,
quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi
inerenti ad attività professionale.
L’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto
doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le
persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione vale inoltre per:
– la conduzione dell’abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, delle antenne radiotelericetrasmittenti,
dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei
campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati
facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui
l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i
danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi
solidali con gli altri condomini;
– la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle
persone che partecipano ai lavori;
– la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o
di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
– l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a
motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l’Assicurato debba rispondere
per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità
di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
– la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
– la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani,
l’assicurazione si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell’Assicurato, si serve
dell’animale;
– la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.
Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
– le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di
campeggio;
– la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
– l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.
L’assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di € 50.000,00 per ciascun
periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni
sinistro, ai danni derivanti da:
– inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
– interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di
servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Art. E 2 - Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O)
Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali,
interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs.
23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per
le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del
D.Lgs. n. 38/2000;
b) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.
1124 e D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai
lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. N. 38/2000, per morte e lesioni
personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della
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Condizioni Generali di Polizza – Responsabilità Civile della Famiglia – Mod. 06150-E
tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente
approvata.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa
esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
nei limiti dei massimali indicati.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con
gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Art. E 3 - Responsabilità Civile della Proprietà dei Locali
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare,
quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali, adibiti a dimora abituale
della famiglia, degli impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne
radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei
cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle
attrezzature sportive e da gioco nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza. L’assicurazione è
valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione. Limitatamente ai
danni da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di
fogne, il risarcimento viene corrisposto per ciascun sinistro. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di
un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale
condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della
proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri
condomini.
Sono esclusi i danni:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la competenza;
b) da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o
da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità
dei locali;
c) dall’esercizio, nei locali, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
Art. E 4 - Esclusioni
Dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Art. E 1 sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui determinate;
c) derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi impianti fissi;
d) derivanti da:
1) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2) navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50;
3) impiego di aeromobili;
4) impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non
abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) alle cose:
1) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione
per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle
Aziende e Società di erogazione;
2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11
Febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni
Art. E 5 - Persone non considerate Terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine
con lui convivente;
b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio.
Art. E 6 - Validità Territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
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Condizioni Generali di Polizza – Responsabilità Civile della Famiglia – Mod. 06150-E
Art. E 7 - Pluralità degli assicurati
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il
danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di
corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. E 8 - Obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro l'Assicurato dovrà notificare per iscritto il danno a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - R.C.
Capofamiglia) entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile,
presentando:
– nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
– data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
– il codice di riconoscimento presso Europ Assistance;
– copia del Modulo di Adesione sottoscritto;
– notifica circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia
presentata all'Autorità competente;
– richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
– eventuale riproduzione fotografica delle cose o delle parti di cosa danneggiate.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro,
ulteriore documentazione che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.
La mancata produzione sia dei documenti sopraelencati sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare
la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Art. E 9 - Gestione delle vertenze e spese di residenza
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze
e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali
obblighi.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la
domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ
Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. E 10 - Massimale
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di Euro
250.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, con una franchigia di Euro 500,00 per
sinistro per le garanzie ai punti Art. E 1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Art. E 3 Responsabilità
civile della proprietà dei locali.
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Europ Assistance Italia S.p.A.
autorizzata
Direzione e Uffici: Capitale Sociale
all’esercizio
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delle assicurazioni,
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Sede sociale:
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Condizioni Generali di Polizza – Tutela Giudiziaria della Famiglia – Mod. 06150-F
SEZIONE F
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
TUTELA GIUDIZIARIA DELLA FAMIGLIA
Art. F 1 - Oggetto dell’assicurazione
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di €. 10.000,00 per sinistro,
assicura la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato
per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nell’art. “Prestazioni
Garantite”.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
– le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
– le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo
fino a €. 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale
viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
– le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
– le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di
transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE lettera A);
– le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti
purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE lettera B);
– le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
– le spese di giustizia;
– gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque
sopportate dall'Assicurato.
– Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
– gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di €. 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere
informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la
denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ
Assistance.
Art. F 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
Europ Assistance non si assume il pagamento di :
– multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
– spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541
Codice di Procedura Penale).
– E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di
cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. F 3 - Soggetti assicurati
Il Correntista della Banca Popolare Pugliese e i familiari conviventi.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a
favore del Contraente.
Art. F 4 - Prestazioni garantite
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono per le seguenti
garanzie:
1) L’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per
ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2) L’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per
ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano
rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di
qualsiasi veicolo a motore o natante;
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Condizioni Generali di Polizza – Tutela Giudiziaria della Famiglia – Mod. 06150-F
3) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale della notizia di reato;
4) le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia
opera anche in sede amministrativa TAR);
5) le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6) le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali diversi da Europ Assistance;
7) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la
presente garanzia si intende prestata limitatamente alle controversie con valore in lite: inferiore a €.
15.000;
8) le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative
pertinenze occupati dall’Assicurato;
Art. F 5 - Estensione territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti
verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia,
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra,
Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco,
Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia,
Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per
violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o
rivoluzioni.
Art. F 6 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati all’ Articolo “Prestazioni garantite”, ’assicurazione non è prestata
per le controversie aventi ad oggetto:
a) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché
da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
c) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni
garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e) le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa
salvo quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite”;
f) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili
ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
g) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati
in polizza;
h) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la
concessione edilizia rilasciata dal Comune;
i) controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
j) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l’abitazione dell’Assicurato;
k) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla
navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
l) i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
m) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti
pubblici o privati;
n) le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo
quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite”;
o) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed
amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
p) le controversie di valore inferiore a €. 250,00;
q) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’ Articolo “Prestazioni garantite”.
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Condizioni Generali di Polizza – Tutela Giudiziaria della Famiglia – Mod. 06150-F
Art. F 7 - Determinazione del massimale
Le garanzie della presente polizza operano sino al massimale di €. 10.000,00 per sinistro;
Art. F 8 - Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
–
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni
arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
– per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe
cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento
alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie,
che siano insorti :
–
durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di
responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
– trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati
denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi
dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione
dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
– vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
– indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone
assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
– le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta
unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. F 9 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
1) Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è
verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A.,
Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Giudiziaria”, Milano, Piazza Trento n° 8.
2) In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette)
giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. F 10 - Fornitura di mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
assicurativa
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
– informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro,
nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
– conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo
e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i
documenti necessari.
Art. F 11 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario
componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni
senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato
decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura
della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia
conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede
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Condizioni Generali di Polizza – Tutela Giudiziaria della Famiglia – Mod. 06150-F
penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che
esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il
nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in
un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere
un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il
nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese
sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in
polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di
indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale
designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.
Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente
concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato
abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale
nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta
dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance
rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale
originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia
determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese
sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il
preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto
all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del
massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano
recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla
gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della
procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro
designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
– in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra
ciascuna delle due parti;
– in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ
Assistance.
Art. F 12 - Recupero di somme
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
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