apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 15/02/2016
RG n. 54522/2015
N. R.G. 54522 / 2015
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 54522/2015 promosso da:
MAZARS S.C.R.L. e MAZARS S.A. con il patrocinio dell’avv. prof. CESARE GALLI dell’avv.
MILANO, presso il difensore avv. GALLI CESARE
RICORRENTI
contro
BDO ITALIA S.P.A. , ONE AUDIT S.P.A. e ELEUTERIA AUDIT S.P.A., SIMONE DEL
BIANCO, CARLO CONSONNI, ROSANNA VICARI, EMMANUELE BERSELLI,
STEFANO BIANCHI, FABIO CARLINI, ANTONIA DI BELLA, PASQUALE ERRICO,
ALESSANDRO GALLO, MARCO MENEGOI, ANDREA MEZZADRA, GIANLUCA
MARINI , GIOVANNI ROVELLI, CLAUDIO FRANCO TEDOLDI, RAFFAELE VANNI
RICCARDO
FRANCESCO
VOGLIOTTI,
DEMONTE,
GIORGIO
PAOLO
BERETTA,
MALOBERTI,
GIUSEPPE
LUDOVICO
CARNESECCHI,
MANTOVANI,
MASSIMO MILAN, STEFANO MININI, MARIO MORAZZONI, MARCO STRAFORINI,
STEFANO VARIANO, RAFFAELE DI LANDRO, LIVIO MEZZETTI
RESISTENTI
Il Giudice dott. Marina Anna Tavassi,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Il ricorso di Mazars
Con il ricorso introduttivo depositato il 24 settembre 2015 MAZARS S.C.R.L. (società cooperativa
a responsabilità limitata di diritto belga, in seguito Mazars Cooperativa) e MAZARS SA (soci§t§
anonime di diritto francese) imputavano alle società Eleuteria Audit s.p.a. (già Mazars Italia s.p.a.),
One Audit s.p.a. (già Mazars & Guerard s.p.a. società di diritto italiano), BDO Italia s.p.a. (già
Alpha Audit s.p.a.), nonché al Dott. Simone Del Bianco ed a tutte le persone fisiche indicate in
epigrafe di aver posto in atto una serie di gravi violazioni ai danni delle ricorrenti, consistenti nello
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CARLO FELICE GIAMPAOLINO; elettivamente domiciliate in VIA LAMARMORA, 40 20122
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sfruttamento in chiave anticoncorrenziale della violazione di accordi contrattuali, nella sistematica
usurpazione dei segni distintivi delle medesime ricorrenti, nell’indebito utilizzo di segreti
industriali, banche dati, diritti d’autore su programmi per elaboratore(software proprietario
AUDITsoft V9) ogni altro diritto di proprietà industriale e intellettuale delle ricorrenti, di
dowloading di documenti riservati cui in particolare il dott. Del Bianco aveva accesso in quanto
membro di organi di vertice della Mazars S.c.r.l.. Con riferimento a detti profili riferivano che con
contratto in data 23 luglio 2015 (doc. 69 fasc. ricorrente, All. 2) Mazars s.p.a. (poi Eleuteria Audit
s.p.a.) aveva ceduto ad Alpha Audit s.p.a. (in seguito BDO Italia s.p.a.) il proprio ramo di azienda,
avente ad oggetto “l’attività di audit, advisory e compliance, comprensivo di tutti e solo i beni, i
eseguita, quelli stipulati e non ancora eseguiti, le proposte e le offerte ancora aperte, i crediti
(ovvero, qualora i crediti siano incassati prima della data di efficacia della cessione del ramo di
azienda (come infra definita), le relative somme liquidate in favore di Mazars, ovvero ancora
ulteriori crediti per un importo equivalente), i debiti, le obbligazioni, le altre passività ed i fondi
specificamente individuati, nonché il personale dipendente …” (art. 1.1 del contratto).
Lamentavano che l’acquirente (all’atto della cessione denominata Alpha Audit ed in seguito BDO
Italia S.p.a.) si fosse subito associata ad un network concorrente, BDO, ottenendo così
l’accaparramento in blocco di tutti i clienti (che già si erano affidati a Mazars) e beneficiando in tal
modo di un enorme vantaggio concorrenziale.
Le ricorrenti denunciavano inoltre l’illegittimo uso del software “AUDITsoft V9 Mazars”
(appositamente creato per MAZARS, doc. 69 fasc. ricorrente, All. 1, contratto di licenza tra
Lefebvre e MAZARS) da parte della nuova società BDO Italia S.p.a,, nonché di Eleuteria Audit
s.p.a., One Audit s.p.a. e di tutte le persone fisiche indicate, i quali avrebbero continuato ad
avvalersi di tale software, nella propria attività di consulenza.
La difesa di parte ricorrente lamentava altresì un’attività di appropriazione di dati riservati di
Mazars da parte del Dott. Simone Del Bianco e di alcuni collaboratori già soci della Mazars
Cooperativa, oltre che un illegittimo uso dei segni distintivi Mazars (come marchio, insegne, nome
e logo, utilizzo di biglietti da visita, carta intestata e materiale promozionale Mazars), da parte di
BDO Italia e degli altri soggetti sopra indicati, successivamente al trasferimento del ramo
d’azienda.
Sostenevano le ricorrenti che nel ramo d’azienda ceduto da MAZARS Italia (poi denominata
Eleuteria Audit, dal 23.7.15) a ALPHA AUDIT s.p.a. (in seguito BDO Italia s.p.a.) non era
compreso alcun diritto di proprietà industriale riconducibile all’Organizzazione Internazionale
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servizi, i contratti e le convenzioni ancora in corso di esecuzione e limitatamente alla parte non già
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MAZARS, né i contratti di licenza che avrebbero potuto autorizzare la cessionaria all’uso di tali
diritti.
Alla luce di quanto sopra, le ricorrenti lamentavano così l’attuazione nei propri confronti, da parte
dei resistenti, di un’operazione di concorrenza sleale confusoria per appropriazione di pregi,
denigrazione e concorso nell’altrui inadempimento, sulla base dell’errata convinzione suscitata
nella clientela circa l’esistenza di un’aggregazione tra i network MAZARS e BDO.
Sulla base di tali premesse le ricorrenti formulavano richiesta di accertamento (con conseguenti
inibitorie) dell’attività di sleale concorrenza, di contraffazione di marchi e segni distintivi, di
indebita acquisizione e utilizzazione di informazioni aziendali riservate, di prelievo sostanziale di
e segni distintivi Mazars o dei segni uguali o simili agli stessi, e il sequestro (o in subordine la
descrizione) delle informazioni delle ricorrenti in possesso dei resistenti.
2. Il decreto inaudita altera parte
Con decreto in data 12 10.2015 il G.D. riteneva di dover parzialmente accogliere le istanze cautelari
di parte ricorrente, considerando in parte fondata la prospettazione del fumus boni iuris e sussistente
il periculum in mora. Provvedeva pertanto con decreto inaudita altera parte a inibire a tutte le parti
resistenti come menzionate in epigrafe l’ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma del segno
MAZARS; autorizzava altresì le parti ricorrenti a procedere a descrizione – sia ex artt. 129 e 130
c.p.i, sia ex art. 161 L.A. - volta a (I) acquisire documentazione riservata sia informatica che
cartacea riconducibile alle ricorrenti (in particolare coincidente con i docc. da 14 a 36 della
produzione documentale MAZARS) in possesso dei resistenti, (II) acquisire elementi di riscontro
sia informatici che cartacei rispetto al possesso da parte dei resistenti del software denominato
AUDITsoft “V9 Mazars” e alle sue modalità di attuale utilizzazione in qualsiasi forma, ivi
compresa la consultazione di banche dati connesse a detto programma.
Il G.D. disponeva che detta descrizione venisse eseguita presso la sede legale della resistente BDO
ITALIA s.p.a. in Milano, viale Abruzzi 94 e presso l’ulteriore sede della stessa in Milano, corso di
Porta Vigentina 35, nonché presso la sede di ELEUTERIA AUDIT s.p.a. (in Milano, via Bigli 19) e
di ONE AUDIT s.p.a. (Milano, via Bigli 19) e comunque presso eventuali altre sedi operative, unità
separate, stabilimenti, magazzini e pertinenze delle stesse nel territorio della città di Milano e del
suo hinterland; che tale descrizione fosse eseguita anche nei confronti del resistente Simone Del
Bianco presso la sua sede lavorativa e/o presso la sua residenza in Milano, via Solferino 18,
assicurando in quest’ultimo caso il rispetto delle esigenze di riservatezza del medesimo e di tutela
della serenità familiare; che le operazioni di descrizione fossero eseguite ove possibile con ricerca
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banche dati e di uso contraffattorio di programmi per elaboratore, oltre che il sequestro dei marchi
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mirata, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle parti resistenti, rispetto a dati e documenti
non pertinenti alla descrizione o, se eseguita massivamente, disponendo la temporanea secretazione
di quanto acquisito ai fini della successiva analisi e selezione nel contraddittorio tra le parti dinanzi
al giudice. In ausilio all’Ufficiale giudiziario nominava un CTU, nella persona dell’ing. Alfio
Bongiovanni, ordinando alle parti resistenti di consentire l’accesso ai sistemi informatici delle
società e delle parti – in particolare il resistente Del Bianco a consentire al CTU l’accesso ai singoli
dispositivi personali utilizzati nella sua attività – nonché a qualsiasi dispositivo di archiviazione dati
rinvenuto (dischi esterni, pen drive, cd-rom, tablet, chiavette USB, apparecchi cellulari, personal
computer), ivi compreso l’accesso ad eventuali cloud o portali esterni. Autorizzava infine le
provvisoria la secretazione dei documenti prodotti dalle parti ricorrenti dal doc. 14 al doc. 36,
autorizzando l’ufficiale giudiziario ed il CTU ad acquisire ed utilizzare detti documenti per lo
svolgimento delle operazioni di descrizione. Il decreto era in seguito integrato nei confronti del dott.
Simone Del Bianco con ordinanza in data 19.10.2015, per ribadire e rafforzare gli ordini nei
confronti dello stesso.
Fissava quindi per la comparizione delle parti dinanzi a sé l’udienza del 27 ottobre 2015.
3. Esiti della descrizione
3.1. Le operazioni di descrizione sono iniziate il 15 ottobre 2015, con accesso presso le sedi di BDO
in Milano, Largo Augusto 8 e V.le Abruzzi 94, nonché presso la sede precedente di BDO, One
Audit e Eleuteria Audit in C.so Porta Vigentina 35 e presso One Audit e Eleuteria Audit in Via
Bigli 19, questi ultimi accessi con esito negativo (essendo le società indicate scatole ormai vuote).
In occasione del primo accesso il Dott. Simone Del Bianco, legale rappresentante di BDO,
dichiarava al CTU che il suo PC si era rotto, che il suo cellulare era nuovo e che non aveva altri
computer; tuttavia successivamente, in data 19 ottobre 2015 (data dell’ordinanza del GD di cui in
seguito) , consegnava una chiavetta USB contenente 1084 file riservati scaricati dal portale Mazars,
recando tutti detti file la data del 2 agosto 2015 all’una di notte.
Solo il 23 ottobre 2015 Del Bianco, dopo il rinnovato invito rivoltogli dal GD e di cui all’ordinanza
datata 19.10.2015, dichiarava la propria disponibilità a consegnare il PC, asseritamente ceduto al
proprio dentista, ma non il dispositivo di memorizzazione.
Parimenti i sig.ri Carnesecchi, Tedoldi, Mantovani, Di Landro consegnavano i loro PC solo il 19
ottobre 2015.
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ricorrenti ad assistere alle operazioni mediante propri rappresentanti e tecnici e disponeva in via
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Quanto al denunciato indebito utilizzo da parte dei resistenti del software AUDITsoft V9, in
occasione della descrizione emergeva che il software fosse utilizzato su un numero di computer non
trascurabile e che vi fossero attive 279 licenza, oltre ad ulteriori sei attivate dopo il 24.7.15.
Il software “AUDITsoft V9” è stato rinvenuto attivo presso BDO sia nella componente “server” sia
nella componente “client”, in modalità “full”.
3.2. Quanto ai documenti Mazars reperiti in occasione delle operazioni di descrizione, dalle
risultante delle relazioni di CTU (la I depositata il 29.11.2015, la II denominata “Istanza di
chiarimento” depositata il 15.12.2015, con in allegato 1 la “Relazione peritale di analisi materiale
accertato”, la III, deposita il 17.12.2015, denominata “integrazione alla relazione peritale del
relazioni) un numero elevato di file reperiti all’interno della chiavetta USB consegnata dal dott. Del
Bianco, avendo come esito i seguenti rilievi.
Nell’ambito del confronto tra il c.d. reperto portale Mazars e il reperto USB Del Bianco ha riferito
(pag. 22 e ss. della relazione in all.1, di cui sopra) che detto confronto eseguito per nome dei file tra
tali 2 insiemi, ha prodotto il seguente risultato:
a) Vi sono 1.084 file identici per nome e contenuto in entrambi gli insiemi.
b) Vi sono 15 file con identico nome ma contenuto differente.
c) Vi sono 294 file presenti solo nel [reperto usb Del Bianco].
d) Vi sono 2.163 file presenti solo nel [reperto portale Mazars].
Con riferimento ai c.d. gruppi di autorizzazione è emerso che non vi erano file classificati come
“Anonymous” , mentre 589 erano in categoria GGC come file identici (per contenuto e per nome) e
9 come file simili (nome identico, contenuto differente), 495 in categoria PL come file identici e 6
come file simili. Per un totale di 1.084 identici e 15 simili
3.3. L’attività del CTU si è poi indirizzata all’analisi dei computer esaminati nel corso delle
operazioni di descrizione (in n. di 11), procedendo al confronto fra il c.d. reperto portale Mazars e i
c.d. reperti PC accertati. Ha così potuto individuare – al netto dei file che contengono ripetizioni –
109 file con nome uguale al portale Mazars e 94 con nome simile, in tal senso intendendosi (vedi
pag. 25 della relazione sub all. 1) i file aventi “nome simile al reperto Mazars e palesemente
riferibili alla stessa”. Con riferimento ai c.d. gruppi di autorizzazione ha individuato 70 file
riconducibili alla categoria c.d. “Anonymous” , 8 alla categoria GGC, e 31 in categoria PL come
file identici. Si ritornerà in seguito sul dettaglio di quanto reperito.
3.4. In esito delle ulteriori attività compiute fino al 17.12.2015, secondo l’incarico affidato del G.D.,
l’ing. Bongiovanni ha compiuto una ricerca per parole chiave all’interno dei file .pst/.ost dagli 11
PC analizzati e ne ha riferito nella relazione depositata il 17.12.2015.
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14.12.2015) è emerso che l’ing. Bongiovanni ha analizzato (sia pure con i limiti riferiti nelle stesse
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Il CTU ha provveduto ad eseguire una ricerca all’interno dei file “contenitore” dei messaggi di
posta elettronica utilizzando come parole chiave i nomi dei file contenuti nel portale Mazars.
Riferisce che, al fine di poter interpretare più facilmente gli esiti della ricerca, questa è stata
eseguita partendo di volta in volta da 3 distinti insiemi di nomi file, relativi alle 3 diverse cartelle
del portale Mazars: in particolare da tale reperto il CTU ha estrapolato l’elenco dei nomi file,
suddivisi appunto in base alle 3 diverse cartelle di appartenenza (Anonymous, GGC e PL).
Facendo riferimento per un’analisi più dettagliata alla tabella di cui a pag. 6 di detta relazione e
all’All.O della stessa, si può sinteticamente rilevare che sono stati trovati in numero considerevole
(totale 1074) messaggi contenenti allegati con nomi strettamente riferibili ai file contenuti nel
categoria GGC e 287 nella categoria PL. In particolare detti messaggio sono stati reperiti sui PC in
uso ai sig.ri Tedoldi, Vicari, Consonni, Carnesecchi, Del Bianco (computer aziendale),Tripepi,
Buonamassa, Stefanini, Catania, Gramuglia
4. Le memorie delle ricorrenti
Nella memoria autorizzata depositata il 30 dicembre 2015 e nella memoria di replica depositata il
13 gennaio 2016 le ricorrenti hanno sottolineato che nel contratto del 23.7.15, che disciplina la
cessione di ramo d’azienda, da Eleuteria Audit (già Mazars S.p.a) e Alpha Audit, divenuta poi BDO
Italia, all’art. 4 è previsto il trasferimento integrale alla cessionaria dei rapporti contrattuali inerenti
gli incarichi di audit, advisory, compliance, i contratti di consulenza e assistenza professionale,
senza alcun riferimento alla necessità di un consenso da parte dell’Organizzazione Internazionale
Mazars e dei terzi contraenti.
Tuttavia tramite l’adesione di Alpha Audit al gruppo BDO le Società terze, che avevano dato
l’incarico di revisione a Mazars, si sono viste imporre un nuovo revisore: Alpha Audit, poi BDO
Italia, con spostamento in blocco dall’Organizzazione Internazionale Mazars al Gruppo BDO. Ciò
costituisce – secondo la tesi delle ricorrenti – violazione dei principi di cui al D.Lgs. 39/2010, ed in
particolare violazione dell’art. 13 di detto D.Lgs., il quale recita:
“ (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile,
l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale
dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale
per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo
durante l'incarico.
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portale Mazars; complessivamente si tratta di n. 494 nella categoria Anonymous, 293 nella
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2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa,
provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di
revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono
dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le
revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o
della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può
risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di
revisione legale.
5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a
conferire un nuovo incarico.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale
continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a
quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque,
non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli
enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione
consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno
determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per
azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile”.
Nel caso di specie, infatti, secondo la difesa ricorrente non si può ritenere applicabile l’art. 2558
c.c., che prevede il trasferimento automatico senza necessità del consenso del contraente, richiesto
invece dalla previsione generale di cui all’art. 1406 c.c.. In tal senso deporrebbe l’art. 4 c. 1 lett. b)
DMEF n. 261/12:
“1. Costituiscono giusta causa di revoca: (omissis)
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in
cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del
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dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a
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gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio
sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;…” .
Può subito rilevarsi che sul punto la difesa di BDO ha replicato osservando che nel contratto di
cessione d’azienda tra Eleuteria e BDO le parti si erano espressamente impegnate a tenere a
disposizione presso gli uffici di Alpha Audit (in seguito BDO Italia) la documentazione sia
societaria che contabile relativa al ramo d’azienda ceduto (doc. 1 di BDO art. 6.4).
Nella memoria di replica alla difesa di BDO (memoria ricorrente del 13.1.16) Mazars rileva che –
sebbene sulla base del contratto di sub-licenza da Mazars a Eleuteria per il 2015 (doc. 37 di parte
resistente) era stata emessa una fattura di “contribution” (vedi memoria di replica Mazars 13.1.16 p.
divieto di trasferimento del software anche in caso di cessione d’azienda e il diritto a proseguire
nell’uso del software nei dodici mesi successivi alla cessazione della licenza era previsto
espressamente a favore della sola Mazars SA.
Quanto all’assunto di BDO per cui l’accesso al software Auditsoft sarebbe stato necessario per
BDO per consentire la revisione legale per ciascun cliente, Mazars replica che al massimo BDO
avrebbe potuto continuare ad utilizzare il software se ed in quanto affiliata Mazars, ma non dopo la
cessazione dell’affiliazione. Al momento della cessione di ramo d’azienda Eleuteria avrebbe dovuto
disinstallarlo.
Ed invero – a detta delle ricorrenti – il revisore entrante non avrebbe alcuna ragione di accesso alla
piattaforma informatica, in quanto questa appartiene, nella versione appositamente realizzata, alla
Organizzazione Internazionale Mazars.
Come già si è detto, BDO sostiene di aver utilizzato il software Auditsoft solo per consultare le
carte di lavoro, sincronizzare i dati, e quindi anche elaborare le pratiche.
Tuttavia, Mazars osserva che il software è stato trovato attivo nella modalità “full” e che in ogni
caso nel trasferimento del ramo d’azienda a BDO Mazars Italia non aveva ceduto licenze del
software.
Peraltro, a detta delle ricorrenti, l’obbligo di mettere a disposizione del nuovo revisore le “carte di
lavoro” aveva quale unica implicazione che Eleuteria avrebbe potuto e dovuto predisporre
tempestivamente (quando ancora aveva titolo ad utilizzare la licenza) una copia cartacea (o
informatica leggibile con un programma che non violasse i diritti di esclusiva di Auditsoft) di tali
documenti.
Infine, la difesa di parte ricorrente definisce pretestuosa e temeraria l’accusa, già lanciata a mezzo
di diffida da BDO Italia, di storno di dipendenti e sottrazione di informazioni riservate.
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6-7) – nel contratto tra la Software House EFL e Mazars (doc. 13 Mazars, clausola 12) vi era il
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5. Concorrenza sleale e violazione dei marchi e segni distintivi MAZARS
Le ricorrenti hanno inoltre dedotto la sussistenza di comportamenti di concorrenza sleale,
addebitabili ai resistenti, per appropriazione di pregi e mendacio.
Lamentano la confusione e l’inganno creati sul mercato dalla diffusione di una comunicazione
congiunta sulla carta intestata di BDO utilizzando la denominazione Mazars assieme al marchio
BDO, oltre che dall’intervista rilasciata dal dott. Del Bianco a Legal Community nella quale si parla
di fusione.
Ricordano l’appartenenza di Mazars Italia all’Organizzazione Internazionale Mazars e richiamano i
Le ricorrenti rilevano infatti come l’appartenenza ad un network o ad un’organizzazione
internazionale consente ai membri di quel network di beneficiare di indiscutibili vantaggi, tra cui il
diritto di utilizzare brand molto noti, capaci di essere “collettori di clientela”. L’appartenenza a tale
network impone tuttavia anche alcune precise regole, oltre che contrattuali, deontologiche.
Deducono così l’inadempimento ai rapporti contrattuali che legavano Eleuteria Audit
all’Organizzazione Internazionale Mazars, per i quali era prevista una durata di 7 anni, con
scadenza al 9.9.17 (doc. 6).
In tali pattuizioni non era possibile il recesso ad nutum; per il recesso in ogni caso sarebbe stato
necessario un congruo preavviso, di 1 anno.
La difesa delle ricorrenti invoca poi le disposizioni del “Cooperation Agreement” sottoscritto tra
Mazars and Guerard s.p.a (poi One Audit s.p.a.) e Mazars S.c.r.l., precisando che One Audit S.p.a. è
il socio al 90,7% dell’ex Mazars Italia s.p.a. (poi Eleuteria Audit) (doc. 6). Assume che tale
Cooperation Agreement vincolava anche Mazars Italia, essendo compreso nel trasferimento
d’azienda concluso fra One Audit e Mazars s.p.a. in data 19 dicembre 2013.
Riferisce come in forza del
Cooperation
Agreement un’entità locale poteva uscire
dall’organizzazione Mazars solo in base ad una giusta causa, essendo fatto obbligo di notificare il
mancato rinnovo (alla scadenza contrattualmente prevista di 7 anni) almeno un anno prima della
scadenza. Era inoltre previsto l’obbligo dell’associato di assicurare il prima possibile il
trasferimento dei clienti a persona o entità indicata da Mazars. Assume la difesa delle ricorrenti che
tale obbligo impegnava anche Mazars Italia, la quale ha messo in atto una strategia fraudolenta al
fine di aggirare i propri obblighi, di uscire dall’organizzazione Mazars senza alcun preavviso, per
giunta in piena estate, così da sorprenderla al fine di sottrarle la clientela, in piena violazione del
Cooperation Agreement, dello Statuto e delle Internal Rules dell’Organizzazione Internazionale
Mazars.
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principi di buona fede e di leale concorrenza.
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Tale comportamento appariva tanto più grave in quanto repentinamente i partners italiani avevano
aderito al network internazionale BDO, in tal modo sottraendo tutti i clienti a Mazars e trasferendoli
a BDO Italia ed al network concorrente di BDO.
Nella memoria di replica depositata il 13.1.16, la difesa di Mazars osserva ancora che, dopo la
migrazione del software Auditsoft, BDO ha trattenuto le licenze, retrocedendole solo il 24.11.15.
Rileva ancora che, utilizzando Auditsoft, BDO ha emesso 11 nuove relazioni semestrali, di cui 10
ad opera di Olivier Rambaut, poi rientrato nel network di Mazars. Secondo la difesa ricorrente ciò
non esclude l’illiceità di un uso del software, posto che all’epoca tale uso non era sostenuto dal
6. Udienza del 19 gennaio 2016
La difesa delle ricorrenti Mazars, nel corso della discussione orale tenutasi all’udienza del 19.1.16
davanti al sottoscritto giudice (in sostituzione del dott. Marangoni, trasferito ad altra sezione), ha
rilevato ancora che nel corso delle operazioni di descrizione non solo è stato ritrovato il software,
ma sono state individuate anche ulteriori licenze attive, installate dopo il 23.7.15.
E’ stata trovata prova della circostanza che erano stati scaricati una serie di documenti riservati,
rinvenuti presso BDO e acquisiti dal CTU, essendo inoltre risultato accertato l’utilizzo del marchio
anche dopo l’esito delle operazioni effettuate dal CTU.
Sottolinea ancora come non si giustifichi la comunicazione a doppia firma di Simone Del Bianco
quale rappresentante legale di Mazars Italia e di BDO Italia.
Quanto all’utilizzo del software, Mazars era autorizzata ad installare i programmi sui sistemi delle
sue affiliate. Deve tuttavia ritenersi che tali licenze e tale consenso vengono a cessare nel momento
in cui esse cessano di essere affiliate. Inoltre rileva che nel contratto di licenza del software era
previsto a favore della licenziataria un anno di grazia. In ogni caso le licenze non facevano parte
del ramo d’azienda.
Assume che dalle risultanze della descrizione è emerso che sono stati violati diritti altrui su 279
licenze, come rilevato dal CTU.
Denuncia infine che Simone Del Bianco abbia consegnato al CTU solo una copia di tutta la
documentazione a sue mani, trattenendo quindi tuttora detta documentazione.
All’esito del contraddittorio Mazars ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la conferma della
descrizione, oltre all’inibitoria dell’uso del marchio MAZARS, chiedendo più in generale
l’inibitoria all’uso dei segni distintivi di MAZARS. In replica ai rilievi di BDO osserva che nel caso
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consenso del titolare.
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 15/02/2016
RG n. 54522/2015
in esame non c’è stata una fusione, bensì una cessione di ramo d’azienda a seguito della quale la
cessionaria ha scelto di aderire al gruppo BDO, determinando il turnishment del marchio Mazars.
Quanto all’attualità del pregiudizio in relazione al software ribadisce che l’illecito è ancora in atto e
che permarrebbe sempre la possibilità di riutilizzare le vecchie licenze, cosicché sarebbe attuale il
pericolo di ripresa.
7. Memoria per BDO Italia e per tutti i resistenti
La difesa dei resistenti afferma innanzitutto che BDO utilizza attualmente un software diverso,
di replica BDO et al. p. 17).
Sostiene che Eleuteria Audit le avrebbe solo consentito di usarlo per consultare le carte di lavoro
relative a pregresse attività di revisione (memoria di costituzione del 26.10.15 p. 55), secondo
quanto previsto dai principi di revisione di cui agli artt. 11-12 del D. Lgs. 39/2010. Ricorda come
anche il contratto di licenza per Auditsoft prevedesse un termine di grazia per la migrazione, di ben
12 mesi. Rappresenta che per circa 1100 clienti, è stato utilizzato per attività di sincronizzazione e
allineamento dei dati (vedi CTU del 14.12.15, p.7, punti 3b e 3c, e vedi direttiva inviata ai
dipendenti il 24.7.15, il 10.8.15 e il 26.8.15; docc. 44 e 45 di parte resistente).
Per una sola relazione è stato utilizzato il sistema di archiviazione Auditsoft successivamente al
23.7.15, e precisamente il 7.8.15. Per il resto ed in seguito, BDO ha utilizzato un altro software
Lefebvre, da essa appositamente reperito ed acquisito, per consultare le carte di lavoro in relazione
a pratiche aperte ante 23.7.15. Ha quindi trasferito tutti i files (come risulta dalla relazione dell’Ing.
Sanchini e del Notaio Mazzoletti), cosicché Auditsoft e le relative licenze sono stati rimossi e messi
nella disponibilità di Mazars il 1°.12.15 (vedi anche memoria di replica pp. 18 e ss.).
Quanto ai documenti concernenti asseriti segreti industriali (23 documenti da 14 a 36 di Mazars) ex
art. 98 c.p.i., per detti 23 documenti – dice BDO –
il CTU non avrebbe confermato
l’appropriazione.
Quanto ai 3262 file con diverso livello di protezione “Anonymous”, PL - Partnership Life e GGC Group Governance Council (o Committee), il CTU ha svolto ricerche sulla USB consegnata da Del
Bianco e su 11 PC (vedi pp. 11-12 della memoria BDO). Il CTU ha individuato: n. 10 file con nome
uguale a Mazars e n. 94 file con nome simile, oltre 892 download di documenti riservati tratti dal
portale Mazars tra il 17.7. e il 18.7.15, prima della cessione del ramo d’azienda e quindi con il
consenso del titolare. In ogni caso si tratterrebbe di file per la quasi totalità riconducibili alla
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denominato Audit Process Tool - “APT” - non compatibile con Auditsoft V9 (vedi anche memoria
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directory “Anonymous” o comunque documenti alla cui realizzazione avevano collaborato i
soggetti sui computer dei quali i file stessi sono stati poi rinvenuti.
Sul punto, la difesa delle ricorrenti Mazars replica contestando anzitutto la correttezza dei dati
riportati dai resistenti, oltre che l’irrilevanza in diritto della circostanza della partecipazione dei
resistenti alla realizzazione dei documenti contestati. La difesa delle ricorrenti rileva infatti come
nessun documento riservato Mazars avrebbe dovuto rimanere in titolarità dei resistenti una volta
lasciata l’organizzazione per conto della quale tale documento era stato predisposto.
A detta dei resistenti, inoltre, dalle email risulta che larghissima parte dei file in questione
sembrerebbe provenire dalla stessa Mazars, trattandosi di file trasmessi a partire dal 2005 (All. O
La difesa dei resistenti ricorda, infine, i vari falsi positivi e i doppioni verificati dal CTU.
Mazars replica osservando che i falsi positivi sarebbero una decina su 1074 contenenti allegati con
nomi strettamente riferibili ai file contenuti nel portale Mazars, di cui 494 Anonymous, 293 GGC,
297 PL, mentre i doppioni sarebbero una trentina.
All’udienza del 19.1.16 la difesa di BDO e dei resistenti tutti ha rilevato che ai 1100 clienti (che
avevano contratti in corso), ex Mazars, è stata inviata la comunicazione di cui ai docc. 17 e 17 bis.
BDO ha dato notizia della cessione ai sensi dell’art. 2598 c.c. in termini non equivoci, ed ha
acconsentito alla risoluzione consensuale, senza opporre l’assenza di giusta causa, in 173 casi per
un valore di €. 5.000.000 e di €. 800.000 di fatturato, ottemperando così al disposto del Reg. 261 del
DMEF.
Quanto al passaggio a BDO di tutti i clienti appartenenti al ramo ceduto, ha affermato come non sia
sostenibile che gli stessi non potessero essere oggetto di cessione (vedi al riguardo le
Comunicazioni della Consob prodotte sub docc. 85-86 dei resistenti), essendo inoltre tale passaggio
in linea con le prassi di settore.
La difesa dei resistenti ha poi ancora asserito che Mazars Italia non è mai stata controllata dalla
Mazars francese. A tale proposito la difesa di Mazars ha replicato ricordando i legami con il
network, facendo presente che la licenza del software era appunto stata conclusa dalla Mazars
francese (Mazars S.A.) che lo aveva messo a disposizione delle affiliate per rendere il servizio di
revisione e per usarlo nei confronti di Enti di Interesse Pubblico - EIP. Ha poi ricordato come
all’interno del network Mazars fosse prevista in caso di recesso di un associato l’opzione di
acquisto di tutte le sue quote a favore degli altri.
La difesa dei resistenti, con riferimento al software, ha sottolineato come nei contratti sia sempre
previsto un termine di grazia per consentire al licenziatario di avere tempo per la migrazione: infatti,
una simile previsione era contenuta al punto 9.2 del contratto intitolato “migrazione”.
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alla relazione di CTU).
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Ha ancora osservato che dal documento 75 di BDO risulta che Consob richiede di accedere al
software per leggere le carte di lavoro, essendo tale operazione attualmente realizzata con un altro
software, cosicché nessuna pratica viene ora letta tramite Auditsoft.
8. La valutazione del caso
Ritiene questo giudice opportuno analizzare i singoli comportamenti addebitati alla luce delle
risultanze documentali e delle emergenze frutto della disposta descrizione, per poi valutare nel suo
complesso l’operazione messa in atto dai resistenti
Giova ricordare che nel contratto Lefebvre (EFL – Edition Francis Lefebvre)/Mazars S.A., l’art.
7.1, disciplinando la durata del contratto, dispone che “Il presente contratto è stipulato per la durata
di tre anni, ossia dal 1.1.2015 al 31.12.2017”.
L’art. 12 “Intuitu Personae” prevede, inoltre, al primo comma che “è esplicitamente convenuto che
in nessun caso e in nessun modo una Parte potrà cedere a terzi il presente Contratto, stipulato intuitu
personae, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte” e, in particolare al secondo comma,
che “le Parti non potranno cedere il Contratto e/o trasferire i diritti e gli obblighi a loro
rispettivamente attribuiti da quest’ultimo, nemmeno nell’ambito di fusioni, scissioni, acquisizioni,
conferimenti parziali di attivi e più generalmente di operazioni di ristrutturazione aziendale, senza
l’assenso delle altre Parti”.
E’ vero quindi che nel contratto tra la Software House EFL e Mazars (doc. 13 Mazars, clausola 12)
vi era il divieto di trasferimento del software anche in caso di cessione d’azienda e il diritto a
proseguire nell’uso del software nei dodici mesi successivi alla cessazione della licenza era previsto
espressamente a favore della sola Mazars SA.
Inoltre, nel contratto il recesso ad nutum non era previsto (vedi la già richiamata claus. 7, in punto
“termination”).
Infine, nell’ambito della disciplina delle conseguenze della cessazione del contratto, l’art. 9.2
prevede che “nei dodici mesi successivi alla risoluzione del presente Contratto, indipendentemente
dal motivo, Mazars potrà consultare liberamente i dati derivanti dall’utilizzo della V9 Mazars e ai
quali altrimenti non avrebbe più accesso. A tal fine Mazars dovrà chiedere l’assistenza di EFL
secondo i termini e le condizioni che saranno concordati in buona fede in un nuovo contratto”.
Quindi, in relazione alle clausole di detto contratto sopra ricordate, il software Auditsoft V9 non
avrebbe potuto costituire oggetto di cessione neppure unitamente alla cessione del ramo d’azienda,
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8.1 Uso del software
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se non previo consenso della licenziante Lefebvre, consenso che nella specie sicuramente non è
stato previamente acquisito.
D’altra parte, nel contratto di cessione del ramo d’azienda del 23.7.15, detto software non è
menzionato e non rientra nell’oggetto del contratto, ove si prevede la cessione del ramo di azienda
avente ad oggetto “l’attività di audit, advisory e compliance, comprensivo di tutti e solo i beni, i
servizi, i contratti e le convenzioni ancora in corso di esecuzione e limitatamente alla parte non già
eseguita, quelli stipulati e non ancora eseguiti, le proposte e le offerte ancora aperte, i crediti
(ovvero, qualora i crediti siano incassati prima della data di efficacia della cessione del ramo di
azienda (come infra definita), le relative somme liquidate in favore di Mazars, ovvero ancora
specificamente individuati, nonché il personale dipendente …” (art. 1.1 del contratto).
Non vi è quindi alcuna previsione espressa del software in questione, né la stessa può dirsi
compresa in alcuna delle più generiche indicazioni contenute nel contratto.
Nella relazione depositata in esito alle operazioni di descrizione il CTU ing. Alfio Bongiovanni dà
conto che, secondo le dichiarazioni degli stessi resistenti, alla data del 24 luglio 2015 erano attivate
ed utilizzabili 279 licenze del software Audisoft 9. Rispetto a detto numero, alla data
dell’esecuzione dell’accertamento del 15 ottobre 2015, il numero delle licenze attive ed utilizzabili
presso BDO Italia era “in linea generale assimilabile a questo valore”. Gli stessi resistenti tuttavia
(vedi parere del CTP Sanchini par. 3.2) riconoscono che dopo il 24 luglio 2015, BDO avrebbe
installato su personal computer ed attivato ulteriori 6 licenze del software Audisoft 9.
Per le modalità di utilizzazione di detto software poste in essere dalle parti resistenti a far tempo dal
24 luglio 2015, benché non siano state chiarite le ragioni per cui queste ulteriori licenze siano state
attivate, rimane accertato che ciò sarebbe avvenuto dopo la predetta data del 24 luglio e quindi dopo
che era intervenuta la cessione del ramo di azienda.
E’ vero che il CTU dà atto che il network BDO e BDO Italia utilizzano per la gestione delle proprie
attività di revisione contabile un software denominato Audit Process Tool e che tale software è del
tutto estraneo e non compatibile con il software Auditsoft 9. Tuttavia, è dato emerso nel corso delle
operazioni di descrizione (vedi pag. 6 relazione Bongiovanni) che tale ultimo software è rimasto
attivo sui computer dei resistenti sia per consentire la consultazione di carte di lavoro precedenti, sia
per l’esportazione di tali pratiche nel formato “AS5” di Auditsoft 9, cioè nel formato compatibile
con la modalità reader dello stesso, sia per la gestione delle revisioni semestrali di società quotate.
Secondo il giudizio del CTU (vedi pag. 7 della relazione) l’eventuale attività relativa alla gestione
delle revisioni semestrali di società quotate, se non rappresenta creazione di nuove pratiche, si
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ulteriori crediti per un importo equivalente), i debiti, le obbligazioni, le altre passività ed i fondi
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configura comunque quale utilizzo del software Auditsoft 9 per una attività di aggiornamento di
pratiche.
Il CTU ha riferito ancora che alla data dell’accertamento presso la sede di BDO Italia il software in
questione è stato rinvenuto installato ed attivo, sia nella sua componente server e sia nella sua
componente client; in quest’ultimo caso con modalità full.
Per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa di settore che parte resistente richiama, ed
in particolare per la dovuta consultazione delle carte di lavoro precedenti, la versione full non aveva
ragione di essere. In una corretta situazione di trasferimento dall’una all’altra società e nel rispetto
delle regole imposte dalla licenza ottenuta sul software da EFL al cui rispetto (per la ragioni che si
quantomeno tale versione.
Come rilevato dal CTP di parte ricorrente, risulterebbe che almeno fino al 26 agosto 2015, BDO
abbia usato il software Auditsoft 9 anche per la gestione delle revisioni semestrali di società
quotate. La circostanza è confermata dalla e-mail direttiva del 24 luglio 2015 (riportata a pag. 12
della memoria Sanchini) e successiva e mail direttiva riportata a pag. 15 e 16 della stessa memoria,
nonché dalla ulteriore circostanza che non è stata offerta alcuna evidenza circa la documentazione
cartacea che sarebbe stata usata in tale spazio temporale in sostituzione dell’applicativo Audisoft 9;
ciò pone dei dubbi circa l’effettiva operatività dell’indicazione fornita ad integrazione della mail del
24 luglio 2015, come da documento 44 del fascicolo di parte resistente.
La difesa dei resistenti asserisce che tale software non sarebbe comunque stato utilizzato per
l’apertura di nuove pratiche, ma solo per la consultazione delle carte di lavoro precedenti.
Tuttavia, quanto riferito nella comunicazione del CTP ing. Sanchini (allegato F all’integrazione di
relazione del ctu) dimostra come nel periodo considerato siano state emesse 11 relazioni su Enti di
Interesse Pubblico utilizzando il sistema di archiviazione Auditsoft 9. Non rileva che ben 10 di tali
11 relazioni siano riferibili al dott. Olivier Rombaut, il quale ha lasciato la compagine sociale di
BDO Italia nell’agosto 2015 per confluire nuovamente nel network Mazars, dal momento che
all’epoca egli era intraneo a BDO.
Pur non volendo condividere la prospettazione di parte ricorrente, la quale rileva che l’obbligo di
mettere a disposizione del nuovo revisore le “carte di lavoro” aveva quale unica implicazione che
Eleuteria avrebbe potuto e dovuto predisporre tempestivamente (quando ancora aveva titolo ad
utilizzare la licenza) una copia cartacea (o informatica leggibile con un programma che non violasse
i diritti di esclusiva di Auditsoft) di tali documenti.
La necessità di avere accesso alla documentazione relativa alle posizioni dei singoli clienti – come
da BDO invocato in relazione alla regolamentazione di settore (vedi regolamenti Consob) – ben
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esamineranno meglio in seguito) la cedente era tenuta, quest’ultima avrebbe dovuto disattivare
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avrebbe potuto essere garantita tramite l’accesso ai file di sola lettura. Non si spiega quindi per
quale ragione BDO è stata trovata in possesso una copia full anziché di una copia reader.
Deve ritenersi del resto accesso abusivo al sistema informatico di Mazars anche l’aver attivato
ulteriori licenze del software stesso in epoca successiva al 23 luglio 2014.
Qualora vi fosse stata una simile esigenza, questa avrebbe dovuto essere fatta palese dall’acquirente
della cessione del ramo d’azienda e le parti sicuramente non avrebbero tralasciato di dare
un’espressa regolamentazione di tale uso, e ciò anche in dipendenza degli obblighi assunti da
Mazars nei confronti di EFL, secondo le previsioni dell’art. 9.2 del contratto di licenza del software
8.2 – Violazione dei segreti aziendali
Nelle successive memorie del procedimento la difesa delle ricorrenti ha rilevato che in occasione
delle operazioni di descrizione era risultata confermata la presenza anche presso BDO Italia della
documentazione riservata dell’Organizzazione Internazionale di Mazars.
Assume come significativo ai fini della prova dell’indebita appropriazione che i files contenuti nella
chiavetta USB, consegnata da Simone Del Bianco al CTU, rechino tutti come data di creazione il
2.8.15 all’una di notte (p. 13 Relazione Ing. Bongiovanni), successiva all’ultimo possibile e lecito
accesso del Dott. Del Bianco (vedi sul punto anche la memoria di replica di Mazars del 13.1.16 pp.
18-19).
E’ rimarchevole anche il reperimento, nell’ambito del confronto tra il c.d. reperto portale Mazars e
il reperto USB Del Bianco, di n.1.084 file identici per nome e contenuto in entrambi gli insiemi (di
cui 589 in categoria GGC e 494 in categoria PL) e n. 15 file con identico nome ma contenuto
differente (di cui 9 in categoria GGC e 6 in categoria PL).
Quanto poi ai c.d. reperti PC analizzati sono stati individuati – al netto dei file che contengono
ripetizioni – 109 file con nome uguale al portale Mazars (tra i quali 70 file riconducibili alla
categoria c.d. “Anonymous”, 8 alla categoria GGC, e 31 in categoria PL) e 94 con nome simile, in
tal senso intendendosi i file aventi “nome simile al reperto Mazars e palesemente riferibili alla
stessa” (secondo la dizione utilizzata dal CTU).
Quanto infine alla ricerca all’interno dei file “contenitore” dei messaggi di posta elettronica
utilizzando come parole chiave i nomi dei file contenuti nel portale Mazars, sono stati trovati in
numero considerevole (totale 1074) messaggi contenenti allegati con nomi strettamente riferibili ai
file contenuti nel portale Mazars; complessivamente si tratta di n. 494 nella categoria Anonymous,
293 nella categoria GGC e 287 nella categoria PL. In particolare detti messaggi sono stati reperiti
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sopra richiamato.
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sui PC in uso ai sig.ri Tedoldi, Vicari, Consonni, Carnesecchi, Del Bianco (computer
aziendale),Tripepi, Buonamassa, Stefanini, Catania, Gramuglia.
Come sopra si è detto, sono inoltre emerse prove che i resistenti avevano effettuato accessi in
maniera abusiva al sistema informatico di Mazars per effettuare attivazioni da remoto di ulteriori
licenze di software.
Durante la descrizione inaudita altera parte, infatti, il CTU ha avuto modo di appurare che il server
informatico delle resistenti avesse l’indirizzo IP4 213.215.236.162, registrato a nome di Andrea
Simonelli (responsabile informatico delle società resistenti), il quale è stato usato per attivare nuove
licenze del software Auditsoft 9 anche dopo il 23.07.2015.
prendere in considerazione solo quelli delle categorie GGC e PL, o anche solo quelli della categoria
GGC - già indicati dal CTU al netto dei file doppi e pur eliminando i c.d. falsi positivi- appare
comunque significativo ed idoneo a dimostrare un comportamento di indebita appropriazione o di
indebito utilizzo da parte di Del Bianco (o di altre persone fisiche che meglio potranno essere
individuate nel successivo giudizio di merito) di documenti che erano stati allo stesso comunicati e
dallo stesso detenuti nel suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della ex Mazars
Italia e membro del Group Governance Council, appunto il GGC, organo di vertice
dell’Organizzazione Internazionale Mazars.
Non sembra potersi revocare in dubbio che la stessa qualifica di tali documenti nell’ambito della
categoria GGC dimostri che gli stessi presentassero i requisiti di segretezza, valore economico e
protezione tramite “misure ragionevolmente adeguate” a mantenere la segretezza, secondo le
previsioni di cui all’art. 98 c.p.i..
E’ sicuramente inspiegabile e non spiegato in termini plausibili l’evento del 2 agosto 2015,
riscontrato dagli accertamenti del CTU, allorché il dott. Del Bianco aveva scaricato (all’una di
notte) 1084 files riservati (secondo la partizione sopra meglio riferita nel dettaglio) dal portale
Mazars. Si può qui aggiungere che anche per i documenti della categoria c.d. “Anonymous”, per la
quale la tutela sarebbe di grado meno elevato, si tratterebbe comunque di documentazione
appartenente a Mazars, la cui detenzione ed il cui utilizzo potrebbe comunque essere sanzionato in
base alla previsione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c..
Ben 8 documenti reperiti sulla USB consegnata dal Dott. Del Bianco contengono i documenti c.d.
riservatissimi di cui ai 23 documenti presentati da Mazars con il ricorso introduttivo. Si tratta dei
docc. 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 e 35. Sebbene questi documenti si trovino custoditi in busta sigillata,
il loro contenuto è descritto nell’elenco fornito dalla difesa di parte ricorrente (pagg. da 36 a 42 del
ricorso) . Meglio potranno essere effettuati dei riscontri nel successivo giudizio di merito, ma fin
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Il numero dei file aventi nome e contenuto identico a quelli del portale Mazars, anche volendo
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d’ora si può affermare che si trattava di documenti il cui accesso era limitato Group Governance
Council di cui Del Bianco faceva parte, se ed in quanto legato all’Organizzazione Internazionale
Mazars, ma di cui certo non poteva disporre una volta che - mediante il meccanismo dell’attuata
cessione tramite società “veicolo” - il ramo d’azienda veniva convogliato nel gruppo concorrente
BDO.
Con riferimento all’evento del 2 agosto ‘15, l’episodio appare tanto più sospetto ove si consideri
anche il comportamento inizialmente riluttante del dott. Del Bianco a mettere a disposizione
dell’Ufficiale giudiziario e del CTU il proprio computer ed il proprio telefono. Solo dopo l’ulteriore
provvedimento del G.D. (allora il dott. Marangoni) il suo atteggiamento diveniva più collaborativo.
la chiavetta USB il dott. Del Bianco abbia messo a disposizione solo una copia del materiale, che
evidentemente è rimasto tuttora a sue mani.
Né può concordarsi con la tesi avanzata da parte resistente, secondo cui tutti detti documenti
riservati siano necessari per disporre le difese nel procedimento arbitrale in corso. Infatti, qualora
tali documenti non fossero stati indebitamente trattenuti da Del Bianco anche dopo la cessazione
dalla sua carica presso Mazars Italia, nel corso del procedimento arbitrale vi sarebbe stato modo di
ottenere dalla controparte la documentazione strettamente necessaria alla difesa in quel giudizio.
Non si comprende poi, né è stato meglio specificato per quali ragioni Del Bianco, nel predisporre le
sue difese in quel giudizio arbitrale, dovrebbe disporre del pieno contenuto di quei documenti.
Non appare risolutivo l’argomento di parte resistente che rileva come Del Bianco fosse parte del
GGC ed avesse ricevuto legittimamente (vedi doc 70 della ricorrente) detti documenti. L’art. 99
c.p.i. (tutela delle informazioni segrete), infatti, sanziona anche l’ “utilizzare in modo abusivo” le
informazioni segrete, ed è indubbio che la detenzione di tali documenti possa implicare un forte
rischio di loro abusiva utilizzazione.
8.3 – Appropriazione dei pregi - appropriazione della clientela
All’udienza del 19.1.16 la difesa di BDO e dei resistenti tutti ha rilevato che ai 1100 clienti (che
avevano contratti in corso), ex Mazars, è stata inviata la comunicazione di cui ai docc. 17 e 17 bis
(vedi il contenuto della lettera di cui al 4° foglio). Sostengono così che BDO abbia dato notizia
della cessione ai sensi dell’art. 2558 c.c. in termini non equivoci, informando che la stessa aveva
acconsentito alla risoluzione consensuale, senza opporre l’assenza di giusta causa, in 173 casi per
un valore di €. 5.000.000 ed €. 800.000 di fatturato, ottemperando così al disposto del Reg. 261 del
DMEF.
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E’ vero poi quanto osservato dalla difesa di parte ricorrente a proposito del fatto che nel consegnare
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Quanto a tutti i clienti appartenenti al ramo ceduto non è vero che non potevano essere oggetto di
cessione (vedi le Comunicazioni Consob di cui ai docc. 85-86), affermando che tale modo di
procedere inoltre sia in linea con la prassi
Osserva sul punto la difesa della ricorrente che attualmente la clientela già di Mazars sarebbe
ostaggio di BDO, perché non sarebbe stato consentito alla stessa di esercitare il diritto di recesso nel
termine di legge, termine spirato nelle more.
Questo giudice rileva che, facendo riferimento alla lettera 23.7.2015 (doc. 49 di Mazars) inviata alla
clientela di Mazars Italia s.p.a. su carta intestata di BDO, deve innanzitutto osservarsi che la stessa
reca la medesima data del contratto di cessione.
d’azienda, bensì il nominativo di BDO Italia, avendo Del Bianco sottoscritto sia per Mazars, sia per
BDO Italia.
La comunicazione appare quantomeno ambigua. Invero si indica per due volte un’intervenuta
“aggregazione” e si parla di BDO Italia come cessionaria (laddove nel contratto di cessione
risultava essere tale Alpha Audit).
La comunicazione non spiega correttamente che la società di revisione non era più parte
dell’Organizzazione Internazionale Mazars ma del gruppo BDO. In tal modo – seppure si voglia
ritenere che il generico richiamo all’art. 2558 c.c. fosse sufficiente in quanto percepibile dai
destinatari qualificati cui la comunicazione si rivolgeva – il complessivo contenuto della
comunicazione non metteva il cliente (la società soggetta a revisione) in grado di comprendere le
conseguenze dell’operazione realmente realizzata in modo da poter giudicare se la situazione
integrasse o meno un’ipotesi tale da poter essere invocata come giusta causa di recesso dal contratto
(ex secondo comma dell’art. 2558 c.c.). Tanto più che tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitata
entro il breve termine di tre mesi.
Non appare risolutivo il rilievo di parte resistente circa la disponibilità dalla stessa manifestata ex
post a consentire il recesso anche in situazioni ove non si ravvisava – a suo dire – una giusta causa.
Infatti, come già rilevato, la comunicazione non era chiara e non rappresentava correttamente
quanto accaduto, cosicché i clienti erano indotti a credere in una continuità (più volte rimarcata in
detta comunicazione) senza essere posti in grado di comprendere che l’operazione determinava per
loro la fuoriuscita dal controllo di una società di revisione facente parte dell’Organizzazione
Internazionale Mazars ed il passaggio al gruppo concorrente BDO.
La lettera inviata da BDO alla clientela parlava di “aggregazione”, aggiungeva che l’attività
“proseguirà senza soluzione di continuità” e presentava l’intera operazione come una tipica
operazione di fusione; non si parlava in alcun modo di diritto di recesso.
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Non compare il nominativo né la sottoscrizione di Alpha Audit, che pure era l’acquirente del ramo
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 15/02/2016
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Non appare risolutivo che di fatto BDO abbia consentito a quanti lo chiedevano di recedere
liberamente del contratto di revisione (vedi elenchi di cui ai docc. 17 e 17 bis di BDO).
Ancora meno chiaro, frutto di confusione ed anzi inveritiero, è il comunicato stampa di cui al doc.
11 di BDO, in cui si esordisce affermando: “In data 23 luglio 2015 è stata realizzata l’aggregazione
tra le attività e i professionisti di Mazars e di BDO in Italia, mediante la creazione di una struttura
unica che ha aderito al network internazionale BDO”. Si suggerisce così ulteriormente il concetto di
una fusione – addirittura fra Mazars e BDO – laddove la reale situazione aveva visto la cessione del
ramo d’azienda fra l’affiliata italiana di Mazars e la s.p.a. Alpha Audit, senza che nel contratto di
cessione vi fosse neppure un riferimento alla circostanza che quest’ultima sarebbe confluita nel
delle resistenti) .
8.4 - L’appartenenza di Mazars Italia all’Organizzazione Internazionale Mazars e gli impegni
conseguenti
Sia per il profilo riguardante gli obblighi nascenti dal contratto di licenza del software con EFL, sia
per gli impegni assunti con il Cooperation Agreement, si deve ritenere che Mazars Italia (ora
Eleuteria Audit) era indubbiamente una delle affiliate al network Mazars. Ciò è facile desumere
dalla stessa denominazione sociale che utilizzava il segno distintivo Mazars, affiancato
dall’indicazione del territorio di competenza (appunto l’Italia), sia dall’utilizzo di tale marchio
nell’ambito di tutta la sua attività.
La stessa Mazars Italia s.p.a. pubblicizzava sul proprio sito internet l’affiliazione esclusiva rispetto a
Mazars da oltre quarant’anni (doc. 7 delle ricorrenti) e si vantava che i soci di Mazars s.p.a.
avevano ratificato all’unanimità lo Statuto di Mazars Cooperativa.
Del contratto fra la Software House EFL e Mazars (doc. 13 Mazars) si è già detto sopra ai punti 4 e
9.1.
Esaminando ora il Cooperation Agreement (doc. 6 di parte ricorrente) si evince come lo stesso sia
stato sottoscritto il 1° settembre 2003 tra Mazars S.c.r.l. (Cooperativa di diritto belga, qui ricorrente)
e Mazars and Guerard s.p.a. (società di diritto italiano, poi denominata One Audit s.p.a.). One Audit
S.p.a. è il socio al 90,7% dell’ex Mazars Italia s.p.a. (poi Eleuteria Audit) ed è stata per numerose
decadi un’entità locale dell’Organizzazione Internazionale Mazars, in forza di successivi contratti,
ultimo dei quali era proprio il Cooperation Agreement indicato.
Detto Cooperation Agreement si deve ritenere che vincolasse anche Mazars Italia in quanto
compreso nel trasferimento d’azienda concluso fra One Audit e Mazars s.p.a. in data 19 dicembre
2013. Del resto l’adesione si deve ritenere anche in forza dei comportamenti tenuti da Mazars Italia
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gruppo BDO. Analoghe considerazioni valgono per la mail inviata da Del Bianco a Consob (do. 12
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 15/02/2016
RG n. 54522/2015
nel corso della sua attività evidentemente legata, per le ragioni già esposte, all’Organizzazione
Internazionale Mazars.
Né appare risolutivo sul punto (pagg. 62-64 della mem. di replica) il rilievo di parte resistente
secondo cui detto Agreement è stato oggetto di una comunicazione di risoluzione da Mazars a One
Audit in data 11 settembre 2015 (doc. 82 di BDO) dal momento che tale comunicazione è
intervenuta a seguito dei fatti di cui è causa.
Parimenti non vale ad impedire la tutela cautelare qui invocata dalle società Mazars il rilievo che
Mazars Cooperativa abbia promosso due procedure arbitrali nei confronti di Eleuteria Audit, One
Audit e dei loro soci presso la Camera Arbitrale di Parigi (in data 8 e 12 ottobre 2015), per le
Invero in detti procedimenti non è parte BDO; si tratta di una procedura arbitrale, mentre la presente
è una procedura tesa ad una tutela cautelare in via immediata; le causae petendi qui dedotte sono
molteplici e coinvolgono la valutazione del Cooperation Agreement solo per connotare gli addebiti
di responsabilità extracontrattuale, che vedono coinvolti, altre Eleuteria e One Audit, tutti i soggetti
resistenti.
Esaminando quindi il predetto Agreement si può rilevare che un’entità locale poteva uscire
dall’organizzazione Mazars solo in forza di una giusta causa, mentre alla scadenza contrattualmente
prevista di 7 anni, l’intenzione del mancato rinnovo avrebbe dovuto essere notificata almeno un
anno prima della scadenza. Era inoltre previsto l’obbligo dell’associato di assicurare il prima
possibile il trasferimento dei clienti a persona o entità indicata da Mazars. Sicuramente tale obbligo
impegnava anche Mazars Italia, che - come si è detto - faceva parte del gruppo, risultando essere
un’affiliata locale del gruppo.
Al contrario la stessa Mazars Italia (così denominata all’atto della cessione del ramo d’azienda ad
Alpha Audit ed in seguito divenuta Eleuteria Italia) si è ben guardata dall’interpellare le odierne
ricorrenti circa la sua intenzione di trasferire il ramo d’azienda e di trasferirlo, per il tramite della
società veicolo, ad un gruppo concorrente. Inoltre si è appunto avvalsa dell’espediente di interporre
per l’operazione altra società, diversamente denominata, e di assumere la denominazione di BDO
Italia solo subito dopo la sottoscrizione della cessione del 23.7.2015. In tal modo, con la
cooperazione di tutti i resistenti (i cui ruoli meglio potranno essere definiti nel successivo giudizio
di merito), ha messo in atto una strategia ingannevole al fine di aggirare i propri obblighi, uscire
dall’Organizzazione Mazars senza alcun preavviso, per giunta in prossimità della pausa estiva, così
da sorprenderla al fine di sottrarle il mercato, in piena violazione del Cooperation Agreement, dello
Statuto e delle Internal Rules dell’Organizzazione Internazionale Mazars, che il Cooperation
Agreement ampiamente e ripetutamente richiamava quale obbligatori anche per le affiliate locali.
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medesime violazioni contrattuali dedotte in queste sede (docc. 15 e 16, 83 e 84 dei resistenti).
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RG n. 54522/2015
Tale comportamento è risultato tanto più grave in quanto i partners italiani hanno repentinamente
aderito al concorrente network internazionale BDO, in tal modo sottraendo tutti i clienti a Mazars e
trasferendoli a BDO Italia ed al network concorrente di BDO.
Quanto all’argomentazione svolta dalla difesa ricorrente con riferimento all’art. 13 del D.Lgs
39/2010 ed al contenuto dell’art. 4 co. 1 lett. b) DMEF n. 261/12 (“1. Costituiscono giusta causa di
revoca: …b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione,
nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo
revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base
del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di
prevedere l’ipotesi di una revoca per giusta causa dell’incarico al revisore. Il disposto di cui all’art.
4 DMEF 261/12 non sembra fornire un contenuto all’accezione di “giusta causa” puntualmente
applicabile al caso di specie, in quanto si riferisce all’ipotesi in cui cambi il revisore del gruppo cui
appartiene la società soggetta a revisione. Si potrebbe condividere l’indiretto riferimento a tale
norma per connotare in termini di “giusta causa” anche l’ipotesi in cui sia la società di revisione o il
revisore a cambiare la propria appartenenza ad un gruppo. Non sembrano poi fornire un’indicazione
contraria a tale interpretazione le Comunicazioni della Consob invocate dalla difesa resistente
(Comunicazione Consob n.88/10121 del 30.3.1988, richiamata dalla Comunicazione n. DAC/36056
del 12.5.2000, docc. 85-86 dei resistenti) ed in particolare la Comunicazione n. 88/10121, la quale
si limita a prevedere una continuità di gestione ove si realizzi una cessione da una società di
revisione ad un’altra, ma nulla dice circa il passaggio da un gruppo all’altro (come nel caso di
specie, senza che vi sia stata occasione per la capo-gruppo o per le società infragruppo di esercitare
la propria opzione di acquisto). Nello stesso tempo la Comunicazione Consob richiama la
possibilità per la clientela di recedere per giusta causa, senza meglio definire tale ultima ipotesi.
Il caso di specie non trova quindi una soluzione né di normazione primaria, né di normazione
secondaria, risultando l’intera operazione messa in atto caratterizzata da modalità tali da meritare di
essere bloccata in sede cautelare o quantomeno di essere contrastata - per quanto ancora possibile così da limitarne i danni.
8.5 – Uso del marchio e dei segni distintivi
Le doglianze delle ricorrenti hanno investito i resistenti anche dell’addebito di illegittimo uso dei
segni distintivi Mazars (come marchio, insegne, nome e logo, utilizzo di biglietti da visita, carta
intestata e materiale promozionale Mazars), da parte di BDO Italia e degli altri resistenti,
successivamente al trasferimento del ramo d’azienda.
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riferimento;…”) si deve rilevare che il D.Lgs. (il cui art. 13 è già stato sopra trascritto) si limita a
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L’addebito risulta fondato, quantomeno per quegli utilizzi che sono risultati documentati nel
procedimento. E così per l’utilizzo del segno distintivo delle ricorrenti in calce alla lettera del
23.7.2015, ove neppure è indicata la denominazione corretta della cedente, Mazars Italia s.p.a., ma
solo il nome Mazars, quasi a voler fare riferimento al gruppo Mazars nel suo insieme, modalità di
utilizzo che appare aggravata dal tono della comunicazione ove si accredita l’idea di una fusione tra
Mazars e BDO, essendo peraltro la comunicazione su carta intestata BDO. Analoga valutazione
circa l’uso indebito della denominazione Mazars va estesa anche a quelle ulteriori occasioni nelle
quali si è accreditata l’idea di una fusione fra il gruppo o quantomeno l’affiliata italiana di Mazars e
il gruppo BDO (vedi l’intervista rilasciata dal dott. Del Bianco a Legal Community nella quale si
Nel corso delle operazioni di descrizione è emersa una quantità elevata di materiale pubblicitario e
promozionale, presente quindi ancora presso BDO alla metà del mese di ottobre (l’operazione di
cessione era del 23 luglio), idonea a documentare la perdurante e sistematica presenza del marchio,
del logo e degli altri segni distintivi di Mazars presso i resistenti.
E’ particolarmente grave che alcuni dipendenti di BDO abbiano dichiarato nel corso delle
operazioni di descrizione di continuare ad usare i loro notebook a marchio Mazars anche
nell’incontro con i clienti, affermando che in tali notebook vi erano tutti gli appunti di lavoro e che i
clienti erano “abituati a vedere Mazars”.
Parimenti abusivi sono risultati l’uso dell’insegna Mazars e l’utilizzo sul citofono della doppia
denominazione BDO e MAZARS, accompagnata dai rispettivi loghi, non potendo ritenersi che si
tratti di una svista o di uno sfrido, come definito dalla difesa dei resistenti, dal momento che
l’etichetta sembra essere appositamente congeniata con l’accostamento fra i due segni distintivi, il
che fa pensare che si utilizzasse volutamente tale accoppiamento anche su carta intestata, biglietti
da visita e simili.
La quantità di tale materiale, le modalità di affiancamento fra i due segni (in una indebita
operazione di co-branding) ed il tempo trascorso (non si dimentichi che la descrizione è iniziata a
sorpresa, in forza del decreto inaudita altera parte) inducono a ritenere che vi sia stata
un’intenzionalità di tale uso e/o di tale uso congiunto fra i due segni, così da rafforzare l’idea
pubblicamente propagata di una fusione o di un’aggregazione fra le due società e addirittura fra i
due gruppi per quanto riguarda il territorio italiano.
Gli usi indebiti dei segni distintivi e dei marchi delle ricorrenti hanno contribuito indubbiamente ad
ingenerare nella clientela una falsa rappresentazione di continuità e associazione fra i due gruppi,
tale da ostacolare il formarsi di una consapevole ed autonoma valutazione della reale situazione
venutasi a creare e della possibile esistenza di una giusta causa per il recesso.
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parla di fusione).
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Deve pertanto essere confermata l’inibitoria all’utilizzo di detti segni già pronunciata nel decreto
inaudita altera parte, non potendo dirsi che il rischio del protrarsi di simili comportamenti sia
fugato dalle giustificazioni fornite dai resistenti e dal generico impegno assunto a disfarsi del
materiale reperito, del quale invece va disposto a maggior tutela il sequestro.
9. Le domande riconvenzionali dei resistenti
Si considera preliminarmente come in astratto dette domande siano ammissibili nella presente
procedura cautelare in quanto strettamente inerenti alla materia del contendere introdotta da parte
ricorrente.
La difesa dei resistenti nelle proprie memorie difensive ha domandato, in via riconvenzionale, che si
accertasse e dichiarasse la responsabilità delle ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e per l’effetto si
condannassero le stesse al risarcimento a favore di BDO Italia S.p.A. e degli altri resistenti dei
danni subiti in conseguenza (a) del blocco dell’attività aziendale, (b) della lesione all’immagine e
alla reputazione professionale e (c) dei danneggiamenti occasionati dall’intervenuta descrizione.
I resistenti lamentano infatti che le operazioni di descrizione abbiano determinato il blocco
completo dell’attività di BDO Italia e dei suoi circa 700 dipendenti operativi a livello nazionale per
l’intera giornata di giovedì 15 ottobre, e che tale attività, a causa dell’acquisizione massiva dei
dispositivi aziendali e delle carte di lavoro, sia in pratica proseguita sino al 23 ottobre 2015.
Lamentano inoltre che alcuni dei personal computer acquisiti durante le operazioni di descrizione
abbiano in esito presentato malfunzionamenti e alcuni danneggiamenti a seguito dell’estrazione
delle copie forensi del loro contenuto.
Denunciano infine varie pressioni personali cui sarebbero stati sottoposti, durante le operazioni di
CTU, alcuni esponenti di BDO.
In ragione dell’asserita infondatezza, strumentalità e sproporzione delle richieste cautelari avanzate
da Mazars, la difesa dei resistenti domanda che le ricorrenti siano tenute a risarcire BDO Italia e gli
altri resistenti, non solo ai sensi dell’art. 669-septies c.p.c., ma anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Sul punto si deve rilevare che le operazioni di descrizione sono state poste in essere interamente ed
esclusivamente per mezzo degli Ufficiali Giudiziari, del CTU nominato (ben conosciuto all’uccio in
termini di capacità e di correttezza) e dei suoi ausiliari (persone di fiducia dello stesso, anch’esse
abituate allo svolgimento di simili operazioni), cosicché nessun addebito può essere mosso alle
ricorrenti. Del resto non può che rilevarsi come il protrarsi delle operazioni, oltre che per evidenti
ragioni tecniche legate alla complessità del caso, alla mole dei dati da esaminare ed alla cautele
adottate per il prelievo di tali dati, è stato determinato anche dall’atteggiamento poco collaborativo
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9.1 La riconvenzionale di risarcimento danni per il c.d. blocco dell’attività aziendale
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di alcuni dei resistenti ed in particolare del dott. Del Bianco. Si può così affermare che la denunciata
“paralisi dell’attività aziendale”, seppure vi è stata, è stata determinata dalla natura stessa delle
indagini da compiere (indagini, per le ragioni qui espresse, del tutto fondate e necessarie) ed è forse
stata aggravata dalla mancanza di collaborazione del dott. De Bianco e di altri resistenti.
Inoltre, il decreto del G.D. aveva dato dettagliate disposizioni perché le operazioni di descrizione
fossero eseguite ove possibile con ricerca mirata, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle
parti resistenti, con esclusione di dati e documenti non pertinenti alla descrizione. Non sono stati
indicati episodi o elementi che inducano a ritenere che tali disposizioni non siano state rispettate
Invero, lo stesso CTU ha precisato che fino alla redazione del verbale dell’ultimo giorno delle
merito al comportamento di parte attrice presente”.
Non si ravvisano quindi ragioni per la condanna richiesta, né per l’accertamento di profili di
responsabilità a carico delle ricorrenti.
9.2– Riconvenzionale per storno dei dipendenti
Quale ulteriore domanda riconvenzionale, parte resistente richiede inoltre di inibire a Mazars
S.C.R.L. e a Mazars S.A. la prosecuzione e la ripetizione degli atti di concorrenza sleale contestati,
e segnatamente (a) lo storno, il reclutamento o comunque la sollecitazione di dipendenti di BDO
Italia S.p.a. ad unirsi al network Mazars, (b) la diffusione di notizie false presso la clientela ovvero
il personale di BDO Italia S.p.a. in ordine all’operazione di cessione del medesimo ramo aziendale e
(c) lo sviamento di detta clientela e/o personale da BDO Italia S.p.A. verso il network Mazars.
La difesa dei resistenti lamenta infatti che, all’indomani della nascita della nuova BDO Italia, le
ricorrenti hanno dato avvio ad un’operazione di aggressione concorrenziale sleale, con il tentativo
di stornare dipendenti e clientela, con almeno 8 tentativi, susseguitisi nell’arco di due mesi, a danno
di persone chiave dell’organizzazione di BDO Italia.
Le ricorrenti replicano al riguardo sostenendo come nessun profilo di illiceità possa configurarsi
nell’aver approcciato anche alcuni attuali dipendenti BDO già appartenenti alla Mazars s.p.a., i cui
dati sono inclusi nella directory “M-People (Global white pages)” in cui tutti coloro che hanno
lavorato per l’organizzazione Mazars hanno volontariamente deciso di essere inseriti nelle banche
dati dell’Organizzazione Internazionale Mazars, comunicando i loro dati personali e autorizzandone
il trattamento; né si può qualificare – stando sempre a quanto sostenuto dalla difesa di parte
ricorrente – come illegittimo l’invito a dissociarsi da una condotta palesemente illecita, rientrando
nei ranghi dell’Organizzazione Internazionale Mazars.
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operazioni, ossia fino al 23 ottobre 2015, “non ha avuto notizia o lamentela da parte resistente in
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Mazars S.C.R.L. e Mazars S.A. precisano infine che nessun contatto ulteriore rispetto a quelli che
già erano intervenuti è avvenuto a far tempo dalla data della diffida ricevuta da BDO, risultando
così peraltro assente il requisito del periculum in mora.
Questo giudice ritiene che le modalità di approccio della clientela e dei dipendenti ben possano
essere giustificati quale lecita reazione posta in essere da Mazars alle modalità con le quali è stata
attuata la manovra da parte di BDO. Alla luce di tutte le considerazioni svolte in relazione al
comportamento attuato da BDO all’atto della cessione ed alle modalità con le quali lo stesso è
proseguito nei mesi successivi, la reazione di Mazars appare giustificata e non esuberante rispetto ai
profili dell’esercizio di un lecito diritto di difesa e di una reazione misurata e calibrata alla
10. Il periculum in mora
Ritiene questo giudice che, nonostante il tempo trascorso dal primo avverarsi dell’operazione (in
data 23 luglio ’15, la cessione e la comunicazione alla clientela) e pur in presenza dei segnali di
collaborazione solo in fine dimostrati dai resistenti, sussistano ragioni di urgenza e di pericolo per
un intervento di natura cautelare.
Innanzitutto deve dirsi, che pienamente fondate sono parse le valutazioni espresse dal primo giudice
con il decreto concesso nell’ottobre 2015.
Era infatti urgente acquisire la prova dei sospetti nutriti dalle ricorrenti. Ed invero, quanto temuto e
prospettato in ricorso ha trovato ampia conferma e comunque lo strumento della descrizione è
servito ad acquisire una serie di documenti e di elementi probatori che meglio potranno essere
valutati in sede di merito. La natura stessa di tale documentazione (in gran parte informatica)
presentava il rischio di una sua sottrazione e/o alterazione; inoltre, l’atteggiamento di alcuni dei
resistenti non è stato proprio collaborativo, con ciò confermando i timori che un diverso modus
procedendi avrebbe potuto far venir meno definitivamente i predetti elementi di prova.
Quanto alle altre misure cautelari richieste, gli spunti di buona volontà espressi dalla difesa dei
resistenti sono stati certamente molto contenuti (accettazione del recesso comunicato da alcuni
clienti, impegno a non più utilizzare il materiale recante i segni distintivi di Mazars e ad eliminare le
doppie insegne e denominazioni), fondandosi soprattutto la tesi dei resistenti sul convincimento
della correttezza del proprio operato.
In tale situazione è evidente che il periculum in mora persiste, dal momento che non tutte le
conseguenze dei comportamenti che qui si ritiene di sanzionare si sono già definitivamente
consumate. Così tali comportamenti devono essere ora impediti o almeno contrastati al fine di
limitare i danni, durante il tempo necessario all’accertamento definitivo nel futuro giudizio di
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fattispecie che si è trovata costretta a fronteggiare.
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merito, ed in particolare al fine di evitare che i clienti rimangano definitivamente acquisiti al gruppo
BDO nel permanere del convincimento della fusione fra Mazars Italia e BDO, che si procrastini la
confusione ingenerata dall’utilizzo dei doppi segni distintivi, che si possano acquisire altri clienti
sulla base della confusione così ingenerata, che si continui a disporre dei documenti riservati
indebitamente prelevati e comunque detenuti, che si continui a disporre del programma Auditsoft
V9 e di tutto il materiale recante il marchio Mazars.
11. Provvedimenti conclusivi
Ritiene pertanto questo giudice di dover pronunciare l’integrale conferma dei provvedimenti assunti
rimangono acquisiti quali elementi di prova per il futuro giudizio di merito, sia per quanto riguarda
i provvedimenti di inibitoria già disposti.
Con riferimento alle domande di inibitoria con le quali parte ricorrente vorrebbe veder impedito ai
resistenti di prestare il servizio di revisione ai clienti già di Mazars Italia s.p.a., (e/o di dimettersi dal
ruolo di revisore legale dei conti per tali clienti), ritiene questo giudice di non poter assumere un
provvedimento di simile contenuto che coinvolgerebbe la posizione di soggetti terzi, oltretutto per
un’attività che non rappresenta un servizio opzionale ed aggiuntivo, bensì essenziale ed obbligato
per le società terze. Reputa piuttosto congruo disporre che sia fornita da parte dei resistenti, e più
specificamente da parte di BDO Italia s.p.a., una corretta informativa circa l’accaduto, così da
mettere in grado i clienti di esercitare la facoltà di recesso loro consentita, laddove volessero attuare
una scelta diversa rispetto all’adesione al gruppo BDO.
In via cautelare ed urgente si dispone in tal senso, con le modalità di cui al dispositivo.
Deve quindi essere inibito a BDO Italia ed a tutti i resistenti di contattare altri clienti con le
modalità fin qui poste in essere, nonché di utilizzare ulteriormente il software AuditSoft V9 e le
licenze dello stesso indebitamente attivate, nonché di disporre dei documenti riservati indebitamente
prelevati e - ancorché legittimamente ricevuti anteriormente alla cessione d’azienda - ora
indebitamente detenuti e/o utilizzati.
L’inibitoria all’utilizzo dei segni distintivi di Mazars si deve completare con il sequestro di tutto il
materiale reperito in occasione della descrizione, al fine di assicurare che tale materiale possa essere
ulteriormente utilizzato nell’attività. Parimenti va disposto il sequestro e la cancellazione tramite
ausilio del CTU del software AuditSoft V9.
Va altresì disposta l’inibitoria all’ulteriore abusiva acquisizione, utilizzazione e comunicazione di
informazioni riservate di Mazars Cooperativa e comunque riguardanti Mazars, disponendo il
sequestro delle copie di tali documenti comunque detenuti.
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con il decreto emesso inaudita altera parte e ciò sia per quanto riguarda la descrizione, i cui risultati
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 15/02/2016
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Va inoltre disposta la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo del presente provvedimento,
per una volta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani Corrieri della Sera e Il Sole 24 Ore e
come landing page del sito Internet di BDO Italia s.p.a..
Ogni statuizione in merito alle spese del presente procedimento è riservata all’esito del giudizio di
merito.
P.Q.M.
il Giudice Dott. Marina Tavassi, decidendo sul ricorso in sede cautelare proposto da Mazars
S.C.R.L. e Mazars S.A. nei confronti di BDO Italia s.p.a., Eleuteria Audit s.p.a., One Audit s.p.a.,
Simone Del Bianco e di tutti gli altri resistenti indicati in epigrafe,
2. conferma l’inibitoria a tutte le parti resistenti come menzionate in epigrafe dell’ulteriore
utilizzazione in qualsiasi forma dei segni distintivi MAZARS, già pronunciata con il
medesimo decreto, completando detto ordine con l’inibitoria dell’uso in qualsiasi forma e in
qualunque contesto del marchio denominativo e/o figurativo Mazars, e in generale dei segni
distintivi, compresi nomi a dominio, denominazioni sociali, insegne di Mazars Cooperativa
e di Mazars in genere;
3. ordina a BDO Italia s.p.a. di provvedere ad inviare entro 30 giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza alla clientela già di Mazars Italia s.p.a. una comunicazione contenente le
seguenti informazioni:
-
che Mazars Italia s.p.a., già aderente all’Organizzazione Internazionale Mazars, ha ceduto
con contratto in data 23 luglio 2015 ad Alpha Audit s.p.a. il ramo d’azienda avente ad
oggetto “l’attività di audit, advisory e compliance, comprensivo di tutti e solo i beni, i
servizi, i contratti e le convenzioni ancora in corso di esecuzione e limitatamente alla parte
non già eseguita, quelli stipulati e non ancora eseguiti, le proposte e le offerte ancora aperte,
i crediti, i debiti, le obbligazioni, le altre passività ed i fondi specificamente individuati,
nonché il personale dipendente di Mazars Italia s.p.a.”;
-
che Alpha Audit s.p.a. ha poi assunto la denominazione di BDO Italia s.p.a. e che questa ha
aderito al Network BDO International, senza che vi fosse alcun consenso da parte di Mazars
Cooperativa - S.C.R.L. e/o di Mazars S.A.;
-
che le informazione sono date al fine di consentire al cliente di esercitare la facoltà di
recesso prevista dall’art. 2558 secondo comma c.c., da esercitarsi entro tre mesi dalla
presente comunicazione;
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che in mancanza di tale recesso il rapporto proseguirà con BDO Italia s.p.a., aderente la
gruppo BDO International.
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1. conferma il decreto emesso inaudita altera parte che ha disposto la descrizione;
Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 15/02/2016
RG n. 54522/2015
4. inibisce a BDO Italia ed a tutti i resistenti di contattare altri clienti con le modalità in questa
sede sanzionate ed in particolare accreditando il convincimento che si sia realizzata una
fusione o altra forma di aggregazione fra Mazars e BDO;
5. inibisce ai resistenti di utilizzare ulteriormente il software AuditSoft V9 di cui Mazars S.A. è
licenziataria e le licenze dello stesso attivate, in versione “full”, nonché di disporre delle
informazioni riservate e dei documenti riservati di Mazars indebitamente prelevati e ancorché legittimamente ricevuti anteriormente alla cessione d’azienda - ora indebitamente
detenuti e/o utilizzati;
6. inibisce ai resistenti l’ulteriore abusiva acquisizione, utilizzazione e comunicazione di
7. inibisce ai resistenti l’uso di cataloghi, flyer, biglietti da visita, materiale promozionale o
pubblicitario, etichette, targhette adesive, notebook e qualunque altro elemento, in formato
cartaceo o elettronico, recanti i segni distintivi Mazars, compresi nomi a dominio,
denominazioni, sociali, insegne di Mazars Cooperativa e di Mazars in genere;
8. dispone il sequestro dei documenti riservati e delle informazioni riservate di Mazars
comunque detenuti dai resistenti, siano essi in formato cartaceo e/o elettronico, presenti su
computer e/o laptop dei resistenti o in qualsiasi dispositivo digitale, inclusi, a titolo di
esempio, smartphone, tablet, server icloud, chiavette USB, che consentano la
memorizzazione dei dati e che si trovino nella disponibilità dei resistenti;
9. dispone il sequestro del software AuditSoft V9 in versione “full” e delle licenze
indebitamente attivate, e dispone la loro cancellazione tramite l’ausilio del C.T.U.;
10. dispone la pubblicazione, a cura e spese dei resistenti, entro trenta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza, o in caso di inottemperanza a cura e spese delle
ricorrenti con diritto a ripeterne le spese presso i resistenti, dell’intestazione e del dispositivo
del presente provvedimento, per una volta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani
“Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore” e come landing page del sito Internet di BDO Italia
s.p.a.;
11. rigetta le richieste di provvedimenti cautelari formulate in via riconvenzionale dai resistenti;
12. riserva all’esito del giudizio di merito la statuizione in merito alle spese del presente
procedimento.
Così deciso in Milano, il 15 febbraio 2016
Il Presidente
Dott. Marina A. Tavassi
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informazioni riservate di Mazars Cooperativa e comunque riguardanti Mazars;