LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – Cosa cambierà con la “Riforma

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LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – Cosa cambierà con la “Riforma
 LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – Cosa cambierà con la “Riforma Fornero”
Lo stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 181 del 2000, come modificato del decreto legislativo 297 del 2002.
La Legge 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero” del mercato del lavoro) ha introdotto delle novità che diverranno però efficaci solo
dopo l’emanazione dei relativi provvedimenti regionali che dovranno essere definiti entro il 30 giugno 2013.
Questi sono, in sintesi, gli effetti previsti.
DEFINIZIONE
dello stato di
disoccupazione
Prima della Legge 92/2012
(“Riforma Fornero”)
Una persona è disoccupata se è:
• senza lavoro o ha un’attività lavorativa con un reddito
annuale lordo non superiore a € 8.000 per i redditi da
lavoro dipendente o € 4.800 per i redditi da lavoro
autonomo;
• immediatamente disponibile allo svolgimento di una
attività lavorativa;
RICONOSCIMENTO
dello stato di
disoccupazione
Dopo la Legge 92/2012
(“Riforma Fornero”)
Una persona è disoccupata se è:
• senza lavoro;
• immediatamente disponibile allo svolgimento di una
attività lavorativa;
• immediatamente disponibile alla ricerca di un’attività
lavorativa secondo modalità definite con i servizi
competenti (cioè i Centri per l'Impiego e gli altri
eventuali organismi autorizzati o accreditati a svolgere
le previste funzioni).
• immediatamente disponibile alla ricerca di una attività
lavorativa secondo modalità definite con i servizi
competenti (cioè i Centri per l'Impiego e gli altri
eventuali organismi autorizzati o accreditati a svolgere
le previste funzioni).
Cosa cambierà? Si perde lo stato di disoccupazione se si
svolge un’attività lavorativa, indipendentemente dal reddito
guadagnato
E’ necessario presentarsi presso il Centro per l’Impiego
competente in base al proprio domicilio e rilasciare una
dichiarazione dalla quale risulti la condizione di
disoccupazione (come definita sopra), nonché l'eventuale
attività lavorativa svolta precedentemente.
E’ necessario presentarsi presso il Centro per l’Impiego
competente in base al proprio domicilio e rilasciare una
dichiarazione dalla quale risulti la condizione di
disoccupazione (come definita sopra), nonché l'eventuale
attività lavorativa svolta precedentemente.
Cosa cambierà? Non ci sono variazioni
CONSERVAZIONE
dello stato di
disoccupazione
Si conserva lo stato di disoccupazione anche se si lavora, a
patto che il reddito annuale lordo non sia superiore a € 8.000
euro per i redditi da lavoro dipendente e € 4.800 euro per i
redditi da lavoro autonomo.
Si conserva lo stato di disoccupazione solo nei casi
espressamente ed eventualmente previsti dalla legislazione
in materia.
Cosa cambierà? Il reddito non è più il criterio in base al
quale si conserva lo stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione – Cosa cambierà con la “Riforma Fornero” Febbraio 2013 PERDITA dello
stato di
disoccupazione
SOSPENSIONE
dello stato di
disoccupazione
(in alcuni casi l’anzianità
di disoccupazione non si
perde. Viene considerato
tutto il periodo maturato
dalla data di iscrizione,
da cui vengono sottratti
solo i mesi riferiti
all’attività lavorativa che
ha comportato la
sospensione)
Prima della Legge 92/2012
(“Riforma Fornero”)
Si perde lo stato di disoccupazione se, senza giustificato
motivo:
• non ci si presenta alla convocazione del servizio
competente;
• si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo
con durata del contratto superiore:
- almeno a 8 mesi
- ovvero a 4 mesi se giovani (cioè se si ha un’età
compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti o 29 anni
compiuti se in possesso di un diploma universitario
di laurea).
Dopo la Legge 92/2012
(“Riforma Fornero”)
Si perde lo stato di disoccupazione se, senza giustificato
motivo:
• non ci si presenta alla convocazione del servizio
competente;
• si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, a
prescindere dalla durata.
Lo stato di disoccupazione viene sospeso (non si perde
quindi l’anzianità maturata) se si svolge un’attività
lavorativa a tempo determinato di durata non superiore a:
• 8 mesi
• ovvero 4 mesi se giovani (cioè se si ha un’età compresa
tra i 18 e i 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se in
possesso di un diploma universitario di laurea).
Lo stato di disoccupazione viene sospeso se si svolge un
lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi.
Cosa cambierà? La durata del contratto proposto non è
più rilevante per giustificare il rifiuto di un’offerta di lavoro
Cosa cambierà? Varia la durata del contratto che
consente la sospensione e viene introdotto il concetto di
lavoro “subordinato” e non più a “tempo determinato”
Lo stato di disoccupazione – Cosa cambierà con la “Riforma Fornero” Febbraio 2013