LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – Cosa cambierà con la “Riforma
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LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – Cosa cambierà con la “Riforma
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – Cosa cambierà con la “Riforma Fornero” Lo stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 181 del 2000, come modificato del decreto legislativo 297 del 2002. La Legge 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero” del mercato del lavoro) ha introdotto delle novità che diverranno però efficaci solo dopo l’emanazione dei relativi provvedimenti regionali che dovranno essere definiti entro il 30 giugno 2013. Questi sono, in sintesi, gli effetti previsti. DEFINIZIONE dello stato di disoccupazione Prima della Legge 92/2012 (“Riforma Fornero”) Una persona è disoccupata se è: • senza lavoro o ha un’attività lavorativa con un reddito annuale lordo non superiore a € 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o € 4.800 per i redditi da lavoro autonomo; • immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa; RICONOSCIMENTO dello stato di disoccupazione Dopo la Legge 92/2012 (“Riforma Fornero”) Una persona è disoccupata se è: • senza lavoro; • immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa; • immediatamente disponibile alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (cioè i Centri per l'Impiego e gli altri eventuali organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni). • immediatamente disponibile alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (cioè i Centri per l'Impiego e gli altri eventuali organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni). Cosa cambierà? Si perde lo stato di disoccupazione se si svolge un’attività lavorativa, indipendentemente dal reddito guadagnato E’ necessario presentarsi presso il Centro per l’Impiego competente in base al proprio domicilio e rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti la condizione di disoccupazione (come definita sopra), nonché l'eventuale attività lavorativa svolta precedentemente. E’ necessario presentarsi presso il Centro per l’Impiego competente in base al proprio domicilio e rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti la condizione di disoccupazione (come definita sopra), nonché l'eventuale attività lavorativa svolta precedentemente. Cosa cambierà? Non ci sono variazioni CONSERVAZIONE dello stato di disoccupazione Si conserva lo stato di disoccupazione anche se si lavora, a patto che il reddito annuale lordo non sia superiore a € 8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e € 4.800 euro per i redditi da lavoro autonomo. Si conserva lo stato di disoccupazione solo nei casi espressamente ed eventualmente previsti dalla legislazione in materia. Cosa cambierà? Il reddito non è più il criterio in base al quale si conserva lo stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione – Cosa cambierà con la “Riforma Fornero” Febbraio 2013 PERDITA dello stato di disoccupazione SOSPENSIONE dello stato di disoccupazione (in alcuni casi l’anzianità di disoccupazione non si perde. Viene considerato tutto il periodo maturato dalla data di iscrizione, da cui vengono sottratti solo i mesi riferiti all’attività lavorativa che ha comportato la sospensione) Prima della Legge 92/2012 (“Riforma Fornero”) Si perde lo stato di disoccupazione se, senza giustificato motivo: • non ci si presenta alla convocazione del servizio competente; • si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo con durata del contratto superiore: - almeno a 8 mesi - ovvero a 4 mesi se giovani (cioè se si ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se in possesso di un diploma universitario di laurea). Dopo la Legge 92/2012 (“Riforma Fornero”) Si perde lo stato di disoccupazione se, senza giustificato motivo: • non ci si presenta alla convocazione del servizio competente; • si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, a prescindere dalla durata. Lo stato di disoccupazione viene sospeso (non si perde quindi l’anzianità maturata) se si svolge un’attività lavorativa a tempo determinato di durata non superiore a: • 8 mesi • ovvero 4 mesi se giovani (cioè se si ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se in possesso di un diploma universitario di laurea). Lo stato di disoccupazione viene sospeso se si svolge un lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi. Cosa cambierà? La durata del contratto proposto non è più rilevante per giustificare il rifiuto di un’offerta di lavoro Cosa cambierà? Varia la durata del contratto che consente la sospensione e viene introdotto il concetto di lavoro “subordinato” e non più a “tempo determinato” Lo stato di disoccupazione – Cosa cambierà con la “Riforma Fornero” Febbraio 2013