Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16706 Anno 2015 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: VELLA PAOLA SENTENZA sul ricorso 13593-2009 proposto da: SUOLIFICIO NUOVA LINEA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIANCARLO ZOPPINI giusta delega a margine; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 12/08/2015 STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA, depositata il 13/01/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 30/03 /2015 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA; udito per il ricorrente l'Avvocato PIZZONIA che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso. \ \ \ \ \ \I Corte di Cassazione - copia non ufficiale udienza RITENUTO IN FATTO Da una verifica della G.d.F. di Aversa a carico della società "Sport Une Shoes s.r.l." emergeva l'esistenza di numerose operazioni riportate su un documento extracontabile (brogliaccio), alcune delle quali coincidenti con le registrazioni nella contabilità ufficiale (e con pagamenti in parte confluiti su un conto corrente intestato alla stessa Sport Une Shoes s.r.l.), tutte nei confronti di clienti abituali della società sottoposta a verifica, tra i quali la società "Suolificio Nuova Linea s.r.l." (ivi indicata come "Nuova Linea", ma ricondotta alla odierna per complessivi ( 431.811,83, a fronte di registrazioni ufficiali per soli €: 5.145,29. Ne conseguiva una verifica del Nucleo Regionale Polizia Tributaria delle Marche a carico dell'odierna ricorrente, da cui emergeva la corrispondente annotazione di poche cessioni di meri campioni di suole, l'amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione l'Iva di che induceva e 86.362,00 dovuta sulle operazioni imponibili delle quali era stata omessa la fatturazione, nonché ad irrogare sanzione pecuniaria di€: 107.952,50. La C.T.P. di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo ad€: 426.666,54 le operazioni imponibili interessate. A sua volta, la C.T.R. delle Marche respingeva l'appello della società, ritenendo insussistente la censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, contenente l'ampia riproduzione del contenuto essenziale del p.v.c. della G.d.F. di Aversa e dei relativi allegati, compreso il "brogliaccio", atti dei quali essa aveva disposto l'acquisizione in giudizio per verificare la corrispondenza tra il loro effettivo contenuto e quello riprodotto nell'avviso impugnato. Osservava, inoltre, che l'accertamento non si basava su una doppia presunzione, ma muoveva dal fatto noto delle analitiche annotazioni del brogliaccio extracontabile, munite di riscontri esterni, sicchè poteva dirsi correttamente raggiunta la prova presuntiva delle omesse fatturazioni. Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 13.1.2009 e notificata il 30.3.2009, la contribuente ha proposto ricorso affidato a sette motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, la società "Suolificio Nuova Linea s.r.l." lamenta la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto non sussistere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato sul presupposto che lo stesso "riproduce il contenuto essenziale posto alla base della maggiore pretesa tributaria", perchè recante una ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale ricorrente sulla base del numero di telefono registrato nelle schede contabili), motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.». 2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce analogamente la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto non sussistere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato sul presupposto che lo stesso "riproduce il contenuto essenziale posto alla base della maggiore pretesa tributaria", perchè recante una motivazione contraddittoria in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, 3. A corredo di entrambi i motivi vengono formulati i richiesti "momenti di sintesi" - rispettivamente a pagg. 66-68 e pagg. 72-73 del ricorso - che si concludono con la stessa rilevazione del seguente fatto controverso e decisivo per il giudizio: «se nell'avviso di accertamento impugnato (e/o nel p.v.c. emesso nei confronti della odierna ricorrente, richiamato nel predetto atto fiscale) sia riprodotto (come ritiene controparte), o meno (come ritiene la Società), il contenuto essenziale dei documenti - mai notificati alla odierna ricorrente - ivi richiamati, relativi alla verifica svoltasi nei confronti di un differente soggetto di imposta (in specie, il p.v.c. emesso nei confronti di Sport Line Shoes S.r.l. e l'allegato brogliaccio), sul cui contenuto è stata basata la pretesa fiscale». 4. I due motivi sono infondati. 4.1. Invero, la sentenza impugnata non risulta affetta dal denunziato vizio, né di insufficienza, né di contraddittorietà motivazionale, sul punto controverso. Essa reca invece una esaustiva illustrazione delle ragioni in base alle quali è stata respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento; in particolare, il giudice d'appello ha rilevato che "l'iter logico giuridico seguito per l'accertamento da parte dell'ufficio ... seppure basandosi su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Aversa, riproduce sia nel processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza nel verbale di Montegranaro, sia nella parte motivazionale dell'avviso di accertamento il contenuto essenziale posto alla base della maggiore pretesa tributaria"; ha quindi osservato che "dalla lettura della motivazione dell'avviso di accertamento traspare con chiarezza l'iter logico giuridico seguito dall'agenzia delle entrate per la motivazione dell'atto impositivo e, per quanto di ragione, non necessita, essendo stato riprodotto nei contenuti essenziali, l'allegazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Aversa; pertanto nella motivazione dell'avviso di accertamento non vi è un semplice richiamo ad altro atto come individuato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 212 del 2000, vi è bensì il contenuto motivazionale espresso con l'indicazione del provvedimento amministrativo e dei ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale primo comma, n. 5), cod. proc. civ.». presupposti di fatto nonché delle ragioni giuridiche che sono state poste alla base della motivazione dell'atto amministrativo, il tutto nel rispetto dell'articolo 3 della legge 241 del 7 agosto 1990. Ciò appare ictu oculi dal fascicolo processuale e ... il diritto alla difesa non è stato leso, anzi ... avendo l'appellante sia in primo grado che in grado di appello dimostrato perfetta conoscenza dei fatti addebitati". 4.2. Né integra la lamentata contraddittorietà della motivazione il fatto che il collegio regionale abbia disposto l'acquisizione di copia del processo verbale di dichiarato in sentenza, tale iniziativa istruttoria è valsa ad avvalorare la ritenuta conformità "fra i dati constad{ nei fatti del processo verbale e quelli pedissequamente riportati nell'avviso di accertamento oggetto di causa", e rappresenta quindi, semmai, uno scrupolo decisionale del giudice di merito. 5. Con il terzo motivo si censura la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto non sussistere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 7, primo e secondo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212; 3, I. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.». 5.1. A tal fine la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «voglia codesta eccellentissima Suprema Corte dire se, in una fattispecie quale quella qui in giudizio, data dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa fiscale basata (i) oltre che sulle affermazioni recate nell'avviso di accertamento emessel nei confronti del contribuente e nel p.v.c. emesso nei confronti dello stesso, (ii) sulle risultanze di una attività di verifica intrapresa nei confronti di un altro soggetto di imposta (in specie: le risultanze contenute nel p.v.c. del 15 gennaio 2004 emesso nei confronti di Sport Line Shoes S.r.l.) e sulla documentazione reperita nel corso di tale attività (in particolare, il "brogliaccio" allegato al p.v.c. relativo alla stessa Sport Une Shoes), si applichi la regola giuridica, secondo cui, ai sensi degli artt. 56, quinto comma, d.P.R. n. 633 citato, 7, primo e secondo comma, I. n. 212 citata, 3, I. n. 241 citato, nonché dell'art. 24 Cost., nell'interpretazione ritenuta corretta da codesta difesa, l'onere di motivare compiutamente la pretesa esercitata nei confronti del contribuente, ponendo a conoscenza di quest'ultimo il contenuto dei documenti, relativi ad un differente soggetto, che concorrono a formare il presupposto logico-giuridico della pretesa stessa, deve essere adempiuto "ab origine", non essendo possibile procedervi successivamente alla notifica dell'atto impositivo; in luogo della soluzione interpretativa fatta propria dai Giudici di seconde cure, i quali, (a) pur ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale constatazione e dei relativi allegati, dal momento che, come espressamente dopo aver rilevato la necessità di esaminare i documenti relativi a Sport Line Shoes S.r.l., ed aver così riconosciuto, (implicitamente ma chiaramente) l'insufficienza, ai fini motivazionali, dei documenti (avviso di accertamento e p.v.c.) emessi nei confronti dell'odierna ricorrente, (b) invece che rilevare, su tali basi, l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, (c) hanno (richiesto la produzione in giudizio dei documenti mancanti, e poi) affermato la legittimità dell'atto medesimo». 5.2. Il motivo, che rasenta l'inammissibilità perché, nonostante la motivazionale, è comunque infondato. 5.3. Dall'esame degli atti di causa non risulta infatti corrispondente a vero che l'amministrazione finanziaria abbia portato a conoscenza del contribuente non già gli atti e documenti, bensì, come si legge testualmente nel quesito - "il contenuto dei documenti, relativi ad un differente soggetto, che concorrono a formare il presupposto logico-giuridico della pretesa stessa", solo "successivamente alla notifica dell'atto impositivo", essendo invece pacifico, per quanto si legge nella stessa sentenza impugnata, che gli atti relativi alla società terza erano stati riprodotti, nei contenuti essenziali, già nell'atto impositivo. 5.4. In ogni caso, dalla trascrizione integrale del p.v.c. (pagg. 17-53 del ricorso) e dell'avviso di accertamento impugnato (pagg. 53-58 del ricorso), entrambi notificati alla società contribuente, emerge chiaramente come il contenuto essenziale del p.v.c. della Guardia di Finanza di Aversa e delle scritture extracontabili ivi verificate erano ampiamente riportati, nel rispetto di quanto prescrive l'art. 56, d.P.R. n. 633/72, come novellato dal D.Lgs. n. 32/01. 6. Il quarto mezzo attiene alla dedotta «nullità della sentenza impugnata, per avere i secondi Giudici deciso in ordine alla legittimità/fondatezza della pretesa fiscale recata dall'atto impugnato sulla base delle "prove" documentali prodotte dall'Ufficio in ottemperanza alla richiesta istruttoria irritualmente formulata dai Giudici stessi, per violazione dell'art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.». 6.1. Di seguito il correlato quesito di diritto: «voglia codesta eccellentissima Suprema Corte dire se, in una fattispecie, come quella qui in giudizio, in cui i secondi Giudici (i) dopo aver emesso un'ordinanza istruttoria avente ad oggetto (la richiesta, formulata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, di produrre in giudizio) i documenti, su cui è stata fondata la pretesa fiscale, relativi ad un soggetto diverso dal contribuente (che è parte in causa), nei cui confronti è stata esercitata la pretesa fiscale medesima, (ii) hanno poi respinto l'eccezione di illegittimità della predetta ordinanza formulata dal contribuente (e si sono ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale formulazione in termini di violazione di legge, finisce per prospettare un vizio conseguentemente pronunciati in ordine al merito della controversia in giudizio affermando la fondatezza della pretesa recata dall'atto impositivo impugnato - in considerazione dei predetti documenti); sia applicabile la regola giuridica ai sensi della quale è viziata da "error in procedendo", per violazione dell'art. 7. D.lgs. n. 546 citato ... la sentenza a mezzo della quale i Giudici tributari, essendosi sostituiti alla amministrazione finanziaria negligente nella somministrazione della prova, hanno confermato la pretesa fiscale dedotta in giudizio; dovendo, al contrario, il Giudice, constatata la mancata somministrazione in giudizio degli pretesa fiscale recata nell'atto impositivo, dichiarare "sic et simpliciter" l'infondatezza della pretesa fiscale in quanto priva del necessario supporto probatorio». 6.2. Il motivo è infondato. 6.3. Dall'esame degli atti non risulta infatti che i giudici di secondo grado abbiano «deciso in ordine alla legittimità/fondatezza della pretesa fiscale recata dall'atto impugnato sulla base delle "prove" documentali prodotte dall'Ufficio in ottemperanza alla richiesta istruttoria», in tal modo «essendosi sostituiti alla amministrazione finanziaria negligente nella somministrazione della prova»; diversamente, come si legge nella sentenza impugnata, l'acquisizione di copia del p.v.c. di Aversa e del brogliaccio allegato è stata disposta "nei limiti dei fatti dedotti dalle parti ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 546 del 1992" (per cui "Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta") ed al solo fine di "controverificare in virtù della certezza dei fatti dedotti, il necessario sinallagma fra i dati constatati nei fatti del processo verbale e quelli pedissequamente riportati nell'avviso di accertamento oggetto di causa"; in altri termini, il giudice d'appello ha voluto verificare che il contenuto essenziale degli atti richiamati nell'avviso di accertamento fosse effettivamente corrispondente al loro tenore (per la possibilità di rituale acquisizione in giudizio di documentazione anche "al fine di consentire alle parti di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa" si veda, da ultimo. Cass., ord. n. 13549 del 2015, con richiamo a Cass., sent. n. 9843 del 2014, n. 28855 del 2008 e n. 23132 del 2004). 7. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce ancora la «illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui i secondi Giudici hanno respinto il motivo di appello relativo alla erroneità del meccanismo logico-deduttivo alla base della pretesa fiscale per difetto assoluto di motivazione, ai sensi degli artt. 1, secondo comma e 36, secondo comma, n. 4), d.lgs. n. 546 citato, dell'art. ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale elementi probatori posti a sostegno della 132, secondo comma n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp.att., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.». 7.1. Il motivo si fonda sul seguente quesito di diritto: «voglia codesta eccellentissima Suprema Corte dire se, in una fattispecie come quella qui in giudizio, in cui (i) il contribuente ha protestato, sulla base di analitiche e articolate argomentazioni, l'infondatezza, per erroneità del meccanismo logicodeduttivo alla sua base, della pretesa fiscale dedotta in giudizio, la quale ha ad oggetto la contestazione della (presunta) omessa fatturazione di operazioni presuntivamente sulla base delle risultanze contenute in un brogliaccio extracontabile rinvenuto nel corso della verifica posta in essere nei confronti di un differente soggetto (in specie: la società Sport Line Shoes S.r.l.); e in cui (ii) i secondi Giudici argomentare la la hanno confermato propria decisione sulla predetta pretesa base affermazioni di limitandosi ad meramente riproduttive delle difese di controparte (in specie: la affermazione secondo cui nel caso di specie non sarebbe stato violato il divieto di doppia presunzione, e quella per cui il rinvenimento di un (solo) documento extracontabile sarebbe elemento sufficiente a sorreggere in punto di prova la pretesa esercitata, presuntivamente, nei confronti di soggetto cui lo stessi documento è riferibile), senza neppure considerare, e nemmeno menzionare, le deduzioni del contribuente in ordine alla infondatezza delle predette difese e, più in generale, della stessa pretesa fiscale (in specie: le argomentazioni relative (a) al fatto che, nel caso in giudizio, "l'Amministrazione finanziaria è pervenuta all'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della Società appellante ... presumendo l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, a loro volta presuntivamente determinate sulla base (unicamente) delle risultanze contenute in un brogliaccio extra-contabile rinvenuto nel corso della verifica posta in essere nei confronti della Sport Une Shoes S.r.l.. Ciò che comporta, è evidente, la violazione del principi "praesumptum de praesumpto non admittitur'' e (b) in ordine alla impossibilità di considerare, secondo diritto, fondata una pretesa che si basa presuntivamente sulle risultanze di un (unico) elemento documentale extracontabile reperito presso un soggetto differente da quello accertato); si debba ritenere, ai sensi degli artt. 1, secondo comma e 36, secondo comma, n. 4), d. lgs. n. 546 citato; 132, secondo comma n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att., che la sentenza di seconde cure è nulla per difetto assoluto di motivazione, in quanto, ai sensi delle predette norme, una sentenza sorretta da affermazioni che non sono in alcun modo idonee a far constare, ancorché sommariamente, le ragioni sottostanti al convincimento manifestato nella stessa, ovvero l'iter logico- ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale imponibili da parte del contribuente assoggettato ad accertamento, determinate giuridico seguito al fine di addivenire alla decisione, ma che fanno risultare soltanto il senso meramente superficiale ("rectius": finale) della decisione, estrinsecantesi nella del tutto acritica adesione alla tesi di una delle parti (i.e. dell'Ufficio) è nulla». 7 .2. Il motivo è palesemente infondato, poiché la radicale sanzione della nullità della sentenza, per inesistenza della motivazione, può applicarsi solo laddove la motivazione sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente formale o tautologica, e quindi apparente, mentre nel caso di specie la quesito esiste e non è meramente apparente, come si evince chiaramente dalla lettura delle ultime tre pagine della sentenza impugnata, contenenti puntuali e specifiche argomentazioni anche con riferimento ai rilievi svolti dall'appellante. 8. Il sesto mezzo solleva la censura di «illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui i secondi Giudici hanno respinto il motivo di appello relativo alla erroneità del meccanismo logico-deduttivo alla base della pretesa fiscale per violazione e falsa applicazione dell'art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633 citato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.». 8.1. Nel correlato quesito di diritto si legge: «voglia codesta eccellentissima Suprema Corte dire se, in una fattispecie quale quella qui in giudizio, data dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della pretesa fiscale basata sulla contestazione della omessa fatturazione di operazioni imponibili da parte del contribuente assoggettato ad accertamento, determinate presuntivamente sulla base delle (sole) indicazioni contenute in un brogliaccio extra-contabile rinvenuto nel corso della verifica posta in essere nei confronti di un differente soggetto (in specie: la società Sport Une Shoes S.r.l.); si applichi la regola giuridica prevista dall'art. 54, terzo comma D.P.R. n. 633, citato nell'interpretazione ritenuta corretta da questa difesa - per cui l'Ufficio accertatore può disattendere le risultanze contenute nella contabilità ufficiale della società accertata (solo) qualora l'esistenza di operazioni imponibili non fatturate risulti "in modo certo e diretto, e non in via presuntiva" dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti; in luogo della soluzione interpretativa fatta propria dai Giudici di seconde cure, i quali hanno confermato la legittimità della ripresa a tassazione esercitata dall'Ufficio impositore ancorché la stessa si basi unicamente sulle risultanze di un (unico) elemento documentale extracontabile reperito presso un soggetto differente da quello accertato, dal quale la omessa fatturazione di operazioni imponibili risulta soltanto in via presuntiva». 8.2. Il motivo è infondato. ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale motivazione adottata dai giudici di appello in ordine agli aspetti riportati nel 8.3. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in tema di "Rettifica delle dichiarazioni", dispone, tra l'altro, che l'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni, sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture bis, con la precisazione che le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (comma 2); ed inoltre, che l'ufficio può procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all'art. 51, comma 2, nn. 2), 3) e 4), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da altri atti e documenti in suo possesso (comma 3). 8.4. In proposito, costituisce ius receptum di questa Corte che la rettifica ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, può essere effettuata anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, sulla base di altri documenti o scritture contabili (diverse da quelle previste dalla legge), o in riferimento ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dalla legge, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, fatta salva l'ulteriore possibilità di desumerle da presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, con l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria sulla esistenza, verità ed inerenza delle operazioni contestate ( cfr. ex multis Cass. nn. 4554 e 14233 del 2015; nn. 25330, 23550, 23551, 16068 e 14068 del 2014; nn. 15068 e 17959 del 2013; n. 21697 del 2010; nn. 7184 e 6800 del 2009; n. 9203 del 2008; n. 8959 del 2003; ripetutamente n. 12756 del riconosciuto la 2002). piena In particolare, questa Corte ha legittimità delle rettifiche fondate su ispezioni e acquisizioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (per tutte, v. Cass. nn. 70993 e 22195 del 2008). ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51- .· 8.5. Anche di recente è stato ribadito: che l'art. 54, comma 3, del decreto IVA, stabilisce le ipotesi in cui il fisco può rettificare le dichiarazioni del contribuente senza necessità di preventiva ispezione della contabilità; che le fonti di convincimento da cui poter trarre quegli elementi certi e diretti richiesti dalla suddetta disposizione sono individuati, tra l'altro, anche nei questionari e relativi documenti allegati inviati (in forza dell'art. 51, comma 2, n. 2, del decreto IVA) ai soggetti con i quali si ritiene che il contribuente abbia intrattenuto rapporti economici; che qualunque cosa, documento o dichiarazione la - base per un'int811ferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti di causa e si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici, la cui ammissibilità non è dubbia (salvo i limiti di cui all'art. 2729 cod. civ.), la via attraverso la quale le prove atipiche possono entrare nel processo (Cass. n. 14233 del 2015). 8.6. Alla luce degli esposti principi, la sentenza impugnata risulta esente dalla censura mossa, in quanto vi si legge che "la maggiore pretesa tributaria trova il suo fondamento nel fatto noto, rinvenuto nel corso di una verifica della Guardia di Finanza di Aversa, del brogliaccio extracontabile attraverso cui in modo inequivocabile sono state rinvenute operazioni non annotate nelle rispettive contabilità ufficiali unitamente ad all(è che, invece, hanno trovato riscontro nella contabilità, al punto che queste ultime danno fondamento alle prime in ordine alla loro esistenza"; specificandosi poi, al riguardo, che "non avrebbe senso annotare in un unico registro contabile, anzi, extracontabile, tutte le operazioni effettuate, con rigore ragionieristico in ordine alle entrate ed alle uscite, laddove solo una parte di queste operazioni hanno trovato successivo accoglimento nella contabilità ufficiale". Peraltro il giudice d'appello, nel rispondere puntualmente alle obiezioni mosse dall'appellante, ha aggiunto che "non vi è assolutamente una doppia presunzione, esistendo il fatto noto" (il brogliaccio di cui sopra) "da cui trae origine l'unica presunzione ricavata dall'organo accertatore", la quale riveste i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ., in quanto: "in ordine ai fatti contestati la gravità degli stessi emerge dalle annotazioni rinvenute nel libro extracontabile, laddove le stesse si palesano chiare ed inequivocabilmente e consistenti; in ordine alla precisione non v'è dubbio che le stesse contengono i requisiti richiesti dalla norma, poiché sono esposte singolarmente operazione per operazione in ordine cronologico e suddivise fra entrate ed uscite; in ordine alla concordanza anche questo elemento è ravvisabile nei contenuti del libro extracontabile, poiché parte delle operazioni ivi indicate sono transitate sul conto corrente intestato alla società mentre altre ne sono rimaste estranee". ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale può costituire 9. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui i secondi Giudici hanno ritenuto - in considerazione delle "prove" documentali prodotte dall'Ufficio in ottemperanza alla richiesta istruttoria (e, in specie, del brogliaccio allegato al p.v.c. emesso nei confronti di Sport Une Shoes S.r.l.) - che la pretesa fiscale recata dall'atto impugnato fosse fornita di valido supporto probatorio, per insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.». 126 del ricorso, presenta la seguente conclusione: «se la pretesa fosse (come ritiene controparte) o meno (come ritiene la Società), sorretta da un adeguato supporto probatorio (e, in specie, se sussistessero, o meno, a sostegno della stessa elementi presentanti i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal dato positivo ai fini della validità della prova per presunzione)». 9.2. Il motivo è inammissibile. 9.3. Secondo un granitico orientamento di questa Corte (ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 14233 del 2015), il controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis - non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito alla soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione si risolverebbe sostanzialmente in una riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudizio di legittimità (Cass. nn. 959 e 961 del 2015), ove il divieto di accesso agli atti è la conseguenza di un limite all'ambito di cognizione della Corte, non eludibile attraverso il principio di autosufficienza (nemmeno mediante la trascrizione, o addirittura riproduzione e materiale allegazione degli atti di causa), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. n. 26860 del 2014; n. 962 del 2015). 9.4. In altri termini, è pacifico che il ricorso per cassazione non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito, nel quale far valere la pretesa ingiustizia della sentenza impugnata; esso è infatti un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito dei vizi dedotti, sicché è inammissibile un ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto, o comunque a mettere in discussione il contenuto di fatti storici e vicende processuali sulle quali il giudice d'appello abbia espresso opzioni "non condivise e per ciò solo censurate, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che ud. 30/3/2015 n. 13593/09 R.G. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9.1. A corredo del motivo, il "momento di sintesi", enunciato a pagg. 124- r .• nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità" (Cass. s.u. n. 7931 del 2013; conf. Cass. n. 12264 del 2014 e n. 3396 del 2015). 9.5. In ogni caso, merita rilevare anche l'infondatezza del motivo in esame, poiché, come si evince dalla sintesi riportata sopra (sub 8.6), la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto adeguata e sufficiente. 10. In conclusione, il ricorso va rigettato ed in applicazione del principio di soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella ca,o::iera di consiglio del 30 marzo 2015. Corte di Cassazione - copia non ufficiale liquidate in dispositivo.