Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16706 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VELLA PAOLA
SENTENZA
sul ricorso 13593-2009 proposto da:
SUOLIFICIO NUOVA LINEA SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, GIANCARLO ZOPPINI giusta delega a margine;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
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Data pubblicazione: 12/08/2015
STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso
la sentenza n.
17/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 13/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del
30/03 /2015
dal
Consigliere Dott.
PAOLA
VELLA;
udito per
il
ricorrente
l'Avvocato
PIZZONIA che
si
riporta al ricorso e chiede l'accoglimento;
udito
il
P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
\
\
\
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\
\I
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udienza
RITENUTO IN FATTO
Da una verifica della G.d.F. di Aversa a carico della società "Sport Une
Shoes s.r.l." emergeva l'esistenza di numerose operazioni riportate su un
documento extracontabile (brogliaccio), alcune delle quali coincidenti con le
registrazioni nella contabilità ufficiale (e con pagamenti in parte confluiti su un
conto corrente intestato alla stessa Sport Une Shoes s.r.l.), tutte nei confronti di
clienti abituali della società sottoposta a verifica, tra i quali la società "Suolificio
Nuova Linea s.r.l." (ivi indicata come "Nuova Linea", ma ricondotta alla odierna
per complessivi (
431.811,83, a fronte di registrazioni ufficiali per soli €:
5.145,29.
Ne conseguiva una verifica del Nucleo Regionale Polizia Tributaria delle
Marche a carico dell'odierna ricorrente, da cui emergeva la corrispondente
annotazione di
poche cessioni di
meri campioni
di suole,
l'amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione l'Iva di
che induceva
e
86.362,00
dovuta sulle operazioni imponibili delle quali era stata omessa la fatturazione,
nonché ad irrogare sanzione pecuniaria di€: 107.952,50.
La
C.T.P.
di
Ascoli
Piceno
accoglieva
parzialmente
il
ricorso
della
contribuente, riducendo ad€: 426.666,54 le operazioni imponibili interessate.
A sua volta, la C.T.R. delle Marche respingeva l'appello della società,
ritenendo insussistente la censura di difetto di motivazione dell'avviso di
accertamento, contenente l'ampia riproduzione del contenuto essenziale del
p.v.c. della G.d.F. di Aversa e dei relativi allegati, compreso il "brogliaccio", atti
dei quali essa aveva
disposto l'acquisizione in giudizio per verificare la
corrispondenza tra il loro effettivo contenuto e quello riprodotto nell'avviso
impugnato. Osservava, inoltre, che l'accertamento non si basava su una doppia
presunzione, ma muoveva dal fatto noto delle analitiche annotazioni del
brogliaccio extracontabile,
munite di
riscontri
esterni,
sicchè poteva dirsi
correttamente raggiunta la prova presuntiva delle omesse fatturazioni.
Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 13.1.2009 e
notificata il 30.3.2009, la contribuente ha proposto ricorso affidato a sette
motivi.
L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, la società "Suolificio Nuova Linea s.r.l."
lamenta la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici
hanno
ritenuto
non
sussistere
il
difetto
di
motivazione
dell'avviso
di
accertamento impugnato sul presupposto che lo stesso "riproduce il contenuto
essenziale posto alla base della maggiore pretesa tributaria", perchè recante una
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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ricorrente sulla base del numero di telefono registrato nelle schede contabili),
motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.».
2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce analogamente la «illegittimità
della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto non
sussistere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato sul
presupposto che lo stesso "riproduce il contenuto essenziale posto alla base della
maggiore pretesa tributaria", perchè recante una motivazione contraddittoria in
ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360,
3. A corredo di entrambi i motivi vengono formulati i richiesti "momenti di
sintesi" - rispettivamente a pagg. 66-68 e pagg. 72-73 del ricorso - che si
concludono con la stessa rilevazione del seguente fatto controverso e decisivo
per il giudizio: «se nell'avviso di accertamento impugnato (e/o nel p.v.c. emesso
nei confronti della odierna ricorrente, richiamato nel predetto atto fiscale) sia
riprodotto (come ritiene controparte), o meno (come ritiene la Società), il
contenuto essenziale dei documenti - mai notificati alla odierna ricorrente - ivi
richiamati, relativi alla verifica svoltasi nei confronti di un differente soggetto di
imposta (in specie, il p.v.c. emesso nei confronti di Sport Line Shoes S.r.l. e
l'allegato brogliaccio), sul cui contenuto è stata basata la pretesa fiscale».
4. I due motivi sono infondati.
4.1. Invero, la sentenza impugnata non risulta affetta dal denunziato vizio,
né di insufficienza, né di contraddittorietà motivazionale, sul punto controverso.
Essa reca invece una esaustiva illustrazione delle ragioni in base alle quali è
stata respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento; in particolare, il
giudice d'appello ha rilevato che "l'iter logico giuridico seguito per l'accertamento
da parte dell'ufficio ... seppure basandosi su un processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza di Aversa, riproduce sia nel processo verbale di
constatazione redatto dalla guardia di finanza nel verbale di Montegranaro, sia
nella parte motivazionale dell'avviso di accertamento il contenuto essenziale
posto alla base della maggiore pretesa tributaria"; ha quindi osservato che "dalla
lettura della motivazione dell'avviso di accertamento traspare con chiarezza l'iter
logico giuridico seguito dall'agenzia delle entrate per la motivazione dell'atto
impositivo e, per quanto di ragione, non necessita, essendo stato riprodotto nei
contenuti essenziali, l'allegazione del processo verbale di constatazione redatto
dalla Guardia di Finanza di Aversa; pertanto nella motivazione dell'avviso di
accertamento non vi è un semplice richiamo ad altro atto come individuato dal
comma 1 dell'articolo 7 della legge 212 del 2000, vi è bensì il contenuto
motivazionale espresso con l'indicazione del provvedimento amministrativo e dei
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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primo comma, n. 5), cod. proc. civ.».
presupposti di fatto nonché delle ragioni giuridiche che sono state poste alla base
della motivazione dell'atto amministrativo, il tutto nel rispetto dell'articolo 3 della
legge 241 del 7 agosto 1990. Ciò appare ictu oculi dal fascicolo processuale e ...
il diritto alla difesa non è stato leso, anzi ... avendo l'appellante sia in primo
grado che in grado di appello dimostrato
perfetta
conoscenza
dei
fatti
addebitati".
4.2. Né integra la lamentata contraddittorietà della motivazione il fatto che il
collegio regionale abbia disposto l'acquisizione di copia del processo verbale di
dichiarato in sentenza, tale iniziativa istruttoria è valsa ad avvalorare la ritenuta
conformità
"fra
i dati constad{ nei
fatti
del
processo
verbale
e quelli
pedissequamente riportati nell'avviso di accertamento oggetto di causa", e
rappresenta quindi, semmai, uno scrupolo decisionale del giudice di merito.
5. Con il terzo motivo si censura la «illegittimità della sentenza impugnata
nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto non sussistere il difetto di motivazione
dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione degli
artt. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 7, primo e secondo
comma, I. 27 luglio 2000, n. 212; 3, I. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 24
Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.».
5.1. A tal fine la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «voglia
codesta eccellentissima Suprema Corte dire se, in una fattispecie quale quella
qui in giudizio, data dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di
una pretesa fiscale basata (i) oltre che sulle affermazioni recate nell'avviso di
accertamento emessel nei confronti del contribuente e nel p.v.c. emesso nei
confronti dello stesso, (ii) sulle risultanze di una attività di verifica intrapresa nei
confronti di un altro soggetto di imposta (in specie: le risultanze contenute nel
p.v.c. del 15 gennaio 2004 emesso nei confronti di Sport Line Shoes S.r.l.) e
sulla documentazione reperita nel corso di tale attività (in particolare, il
"brogliaccio" allegato al p.v.c. relativo alla stessa Sport Une Shoes), si applichi la
regola giuridica, secondo cui, ai sensi degli artt. 56, quinto comma, d.P.R. n. 633
citato, 7, primo e secondo comma, I. n. 212 citata, 3, I. n. 241 citato, nonché
dell'art. 24 Cost., nell'interpretazione ritenuta corretta da codesta difesa, l'onere
di motivare compiutamente la pretesa esercitata nei confronti del contribuente,
ponendo a conoscenza di quest'ultimo il contenuto dei documenti, relativi ad un
differente soggetto, che concorrono a formare il presupposto logico-giuridico
della pretesa stessa, deve essere adempiuto "ab origine", non essendo possibile
procedervi successivamente alla notifica dell'atto impositivo; in luogo della
soluzione interpretativa fatta propria dai Giudici di seconde cure, i quali, (a) pur
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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constatazione e dei relativi allegati, dal momento che, come espressamente
dopo aver rilevato la necessità di esaminare i documenti relativi a Sport Line
Shoes S.r.l., ed aver così
riconosciuto,
(implicitamente ma chiaramente)
l'insufficienza, ai fini motivazionali, dei documenti (avviso di accertamento e
p.v.c.) emessi nei confronti dell'odierna ricorrente, (b) invece che rilevare, su tali
basi, l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, (c) hanno
(richiesto la produzione in giudizio dei documenti mancanti, e poi) affermato la
legittimità dell'atto medesimo».
5.2.
Il
motivo,
che
rasenta
l'inammissibilità
perché,
nonostante
la
motivazionale, è comunque infondato.
5.3. Dall'esame degli atti di causa non risulta infatti corrispondente a vero
che l'amministrazione finanziaria abbia portato a conoscenza del contribuente non già gli atti e documenti, bensì, come si legge testualmente nel quesito - "il
contenuto dei documenti, relativi ad un differente soggetto, che concorrono a
formare
il
presupposto
logico-giuridico
della
pretesa
stessa",
solo
"successivamente alla notifica dell'atto impositivo", essendo invece pacifico, per
quanto si legge nella stessa sentenza impugnata, che gli atti relativi alla società
terza erano stati riprodotti, nei contenuti essenziali, già nell'atto impositivo.
5.4. In ogni caso, dalla trascrizione integrale del p.v.c. (pagg. 17-53 del
ricorso) e dell'avviso di accertamento impugnato (pagg. 53-58 del ricorso),
entrambi notificati alla società contribuente, emerge chiaramente come il
contenuto essenziale del p.v.c. della Guardia di Finanza di Aversa e delle
scritture extracontabili ivi verificate erano ampiamente riportati, nel rispetto di
quanto prescrive l'art. 56, d.P.R. n. 633/72, come novellato dal D.Lgs. n. 32/01.
6. Il quarto mezzo attiene alla dedotta «nullità della sentenza impugnata,
per avere i secondi Giudici deciso in ordine alla legittimità/fondatezza della
pretesa fiscale recata dall'atto impugnato sulla base delle "prove" documentali
prodotte dall'Ufficio in ottemperanza alla richiesta
istruttoria irritualmente
formulata dai Giudici stessi, per violazione dell'art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.».
6.1. Di seguito il correlato quesito di diritto: «voglia codesta eccellentissima
Suprema Corte dire se, in una fattispecie, come quella qui in giudizio, in cui i
secondi Giudici (i) dopo aver emesso un'ordinanza istruttoria avente ad oggetto
(la richiesta, formulata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, di produrre
in giudizio) i documenti, su cui è stata fondata la pretesa fiscale, relativi ad un
soggetto diverso dal contribuente (che è parte in causa), nei cui confronti è stata
esercitata la pretesa fiscale medesima, (ii) hanno poi respinto l'eccezione di
illegittimità della predetta ordinanza formulata dal contribuente (e si sono
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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formulazione in termini di violazione di legge, finisce per prospettare un vizio
conseguentemente pronunciati in ordine al merito della controversia in giudizio affermando la fondatezza della pretesa recata dall'atto impositivo impugnato - in
considerazione dei predetti documenti); sia applicabile la regola giuridica ai sensi
della quale è viziata da "error in procedendo", per violazione dell'art. 7. D.lgs. n.
546 citato ... la sentenza a mezzo della quale i Giudici tributari, essendosi
sostituiti alla amministrazione finanziaria negligente nella somministrazione della
prova, hanno confermato la pretesa fiscale dedotta in giudizio; dovendo, al
contrario, il Giudice, constatata la mancata somministrazione in giudizio degli
pretesa fiscale recata
nell'atto
impositivo, dichiarare "sic et simpliciter" l'infondatezza della pretesa fiscale in
quanto priva del necessario supporto probatorio».
6.2. Il motivo è infondato.
6.3. Dall'esame degli atti non risulta infatti che i giudici di secondo grado
abbiano «deciso in ordine alla legittimità/fondatezza della pretesa fiscale recata
dall'atto impugnato sulla base delle "prove" documentali prodotte dall'Ufficio in
ottemperanza alla richiesta istruttoria», in tal modo «essendosi sostituiti alla
amministrazione finanziaria negligente nella somministrazione della prova»;
diversamente, come si legge nella sentenza impugnata, l'acquisizione di copia
del p.v.c. di Aversa e del brogliaccio allegato è stata disposta "nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 546
del 1992" (per cui "Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di
informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da
ciascuna legge d'imposta") ed al solo fine di "controverificare in virtù della
certezza dei fatti dedotti, il necessario sinallagma fra i dati constatati nei fatti del
processo verbale e quelli pedissequamente riportati nell'avviso di accertamento
oggetto di causa"; in altri termini, il giudice d'appello ha voluto verificare che il
contenuto essenziale degli atti richiamati nell'avviso di accertamento fosse
effettivamente corrispondente al
loro tenore (per la
possibilità di rituale
acquisizione in giudizio di documentazione anche "al fine di consentire alle parti
di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di
essa" si veda, da ultimo. Cass., ord. n. 13549 del 2015, con richiamo a Cass.,
sent. n. 9843 del 2014, n. 28855 del 2008 e n. 23132 del 2004).
7. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce ancora la «illegittimità
della sentenza impugnata, nella parte in cui i secondi Giudici hanno respinto il
motivo di appello relativo alla erroneità del meccanismo logico-deduttivo alla
base della pretesa fiscale per difetto assoluto di motivazione, ai sensi degli artt.
1, secondo comma e 36, secondo comma, n. 4), d.lgs. n. 546 citato, dell'art.
ud. 30/3/2015
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elementi probatori posti a sostegno della
132, secondo comma n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp.att., in relazione
all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.».
7.1. Il motivo si fonda sul seguente quesito di diritto: «voglia codesta
eccellentissima Suprema Corte dire se, in una fattispecie come quella qui in
giudizio, in cui (i) il contribuente ha protestato, sulla base di analitiche e
articolate argomentazioni, l'infondatezza, per erroneità del meccanismo logicodeduttivo alla sua base, della pretesa fiscale dedotta in giudizio, la quale ha ad
oggetto la contestazione della (presunta) omessa fatturazione di operazioni
presuntivamente sulla base delle risultanze contenute in un brogliaccio extracontabile rinvenuto nel corso della verifica posta in essere nei confronti di un
differente soggetto (in specie: la società Sport Line Shoes S.r.l.); e in cui (ii) i
secondi
Giudici
argomentare
la
la
hanno
confermato
propria
decisione sulla
predetta
pretesa
base
affermazioni
di
limitandosi
ad
meramente
riproduttive delle difese di controparte (in specie: la affermazione secondo cui
nel caso di specie non sarebbe stato violato il divieto di doppia presunzione, e
quella per cui il rinvenimento di un (solo) documento extracontabile sarebbe
elemento sufficiente a sorreggere in punto di prova la pretesa esercitata,
presuntivamente, nei confronti di soggetto cui lo stessi documento è riferibile),
senza
neppure
considerare,
e
nemmeno
menzionare,
le
deduzioni
del
contribuente in ordine alla infondatezza delle predette difese e, più in generale,
della stessa pretesa fiscale (in specie: le argomentazioni relative (a) al fatto che,
nel caso in giudizio, "l'Amministrazione finanziaria è pervenuta all'emissione
dell'avviso di accertamento nei confronti della Società appellante ... presumendo
l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, a loro volta presuntivamente
determinate sulla base (unicamente) delle risultanze contenute in un brogliaccio
extra-contabile rinvenuto nel corso della verifica posta in essere nei confronti
della Sport Une Shoes S.r.l.. Ciò che comporta, è evidente, la violazione del
principi "praesumptum de praesumpto non admittitur'' e (b) in ordine alla
impossibilità di considerare, secondo diritto, fondata una pretesa che si basa
presuntivamente
sulle
risultanze
di
un
(unico)
elemento
documentale
extracontabile reperito presso un soggetto differente da quello accertato); si
debba ritenere, ai sensi degli artt. 1, secondo comma e 36, secondo comma, n.
4), d. lgs. n. 546 citato; 132, secondo comma n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp.
att., che la sentenza di seconde cure è nulla per difetto assoluto di motivazione,
in quanto, ai sensi delle predette norme, una sentenza sorretta da affermazioni
che non sono in alcun modo idonee a far constare, ancorché sommariamente, le
ragioni sottostanti al convincimento manifestato nella stessa, ovvero l'iter logico-
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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imponibili da parte del contribuente assoggettato ad accertamento, determinate
giuridico seguito al fine di addivenire alla decisione, ma che fanno risultare
soltanto il senso meramente superficiale ("rectius": finale) della decisione,
estrinsecantesi nella del tutto acritica adesione alla tesi di una delle parti (i.e.
dell'Ufficio) è nulla».
7 .2. Il motivo è palesemente infondato, poiché la radicale sanzione della
nullità della sentenza, per inesistenza della motivazione, può applicarsi solo
laddove la motivazione sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente
formale o tautologica, e quindi apparente, mentre nel caso di specie la
quesito esiste e non è meramente apparente, come si evince chiaramente dalla
lettura delle ultime tre pagine della sentenza impugnata, contenenti puntuali e
specifiche argomentazioni anche con riferimento ai rilievi svolti dall'appellante.
8. Il sesto mezzo solleva la censura di
«illegittimità della sentenza
impugnata, nella parte in cui i secondi Giudici hanno respinto il motivo di appello
relativo alla erroneità del meccanismo logico-deduttivo alla base della pretesa
fiscale per violazione e falsa applicazione dell'art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633
citato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.».
8.1. Nel correlato quesito di diritto si legge: «voglia codesta eccellentissima
Suprema Corte dire se, in una fattispecie quale quella qui in giudizio, data
dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della pretesa fiscale
basata sulla contestazione della omessa fatturazione di operazioni imponibili da
parte
del
contribuente
assoggettato
ad
accertamento,
determinate
presuntivamente sulla base delle (sole) indicazioni contenute in un brogliaccio
extra-contabile rinvenuto nel corso della verifica posta in essere nei confronti di
un differente soggetto (in specie: la società Sport Une Shoes S.r.l.); si applichi
la regola giuridica prevista dall'art. 54, terzo comma D.P.R. n. 633, citato nell'interpretazione ritenuta
corretta
da
questa
difesa
-
per cui
l'Ufficio
accertatore può disattendere le risultanze contenute nella contabilità ufficiale
della società accertata (solo) qualora l'esistenza di operazioni imponibili non
fatturate risulti "in modo certo e diretto, e non in via presuntiva" dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti; in luogo della
soluzione interpretativa fatta propria dai Giudici di seconde cure, i quali hanno
confermato
la
legittimità della
ripresa
a tassazione esercitata
dall'Ufficio
impositore ancorché la stessa si basi unicamente sulle risultanze di un (unico)
elemento documentale extracontabile reperito presso un soggetto differente da
quello accertato, dal quale la omessa fatturazione di operazioni imponibili risulta
soltanto in via presuntiva».
8.2. Il motivo è infondato.
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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motivazione adottata dai giudici di appello in ordine agli aspetti riportati nel
8.3. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in tema di "Rettifica delle
dichiarazioni", dispone, tra l'altro, che l'infedeltà della dichiarazione, qualora non
emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di
calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni
annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati
nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e
mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni,
sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture
bis, con la precisazione che le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono
essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art.
53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise
e concordanti (comma 2); ed inoltre, che l'ufficio può procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente
qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato
nella
dichiarazione,
o
l'inesattezza
delle
indicazioni
relative
alle
operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non
in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all'art. 51, comma 2, nn.
2), 3) e 4), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da
altri atti e documenti in suo possesso (comma 3).
8.4. In proposito, costituisce ius receptum di questa Corte che la rettifica ai
sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, può essere effettuata anche in
presenza di una contabilità formalmente regolare, sulla base di altri documenti o
scritture contabili (diverse da quelle previste dalla legge), o in riferimento ad
"altri dati e notizie" raccolti
nei modi prescritti dalla
legge,
potendo le
conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente
desunte da tali risultanze, fatta salva l'ulteriore possibilità di desumerle da
presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, con l'effetto di
spostare sul contribuente l'onere della prova contraria sulla esistenza, verità ed
inerenza delle operazioni contestate ( cfr. ex multis Cass. nn. 4554 e 14233 del
2015; nn. 25330, 23550, 23551, 16068 e 14068 del 2014; nn. 15068 e 17959
del 2013; n. 21697 del 2010; nn. 7184 e 6800 del 2009; n. 9203 del 2008; n.
8959
del
2003;
ripetutamente
n.
12756 del
riconosciuto la
2002).
piena
In
particolare,
questa
Corte
ha
legittimità delle rettifiche fondate su
ispezioni e acquisizioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (per tutte, v.
Cass. nn. 70993 e 22195 del 2008).
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
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contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-
.·
8.5. Anche di recente è stato ribadito: che l'art. 54, comma 3, del decreto
IVA, stabilisce le ipotesi in cui il fisco può rettificare le dichiarazioni del
contribuente senza necessità di preventiva ispezione della contabilità; che le
fonti di convincimento da cui poter trarre quegli elementi certi e diretti richiesti
dalla suddetta disposizione sono individuati, tra l'altro, anche nei questionari e
relativi documenti allegati inviati (in forza dell'art. 51, comma
2, n. 2, del
decreto IVA) ai soggetti con i quali si ritiene che il contribuente abbia
intrattenuto rapporti economici; che qualunque cosa, documento o dichiarazione
la
-
base per un'int811ferenza
presuntiva
idonea
a produrre
conclusioni probatorie circa i fatti di causa e si può dunque ravvisare nella
categoria delle presunzioni semplici, la cui ammissibilità non è dubbia (salvo i
limiti di cui all'art. 2729 cod. civ.), la via attraverso la quale le prove atipiche
possono entrare nel processo (Cass. n. 14233 del 2015).
8.6. Alla luce degli esposti principi, la sentenza impugnata risulta esente
dalla censura mossa, in quanto vi si legge che "la maggiore pretesa tributaria
trova il suo fondamento nel fatto noto, rinvenuto nel corso di una verifica della
Guardia di Finanza di Aversa, del brogliaccio extracontabile attraverso cui in
modo inequivocabile sono state rinvenute operazioni
non annotate nelle
rispettive contabilità ufficiali unitamente ad all(è che, invece, hanno trovato
riscontro nella contabilità, al punto che queste ultime danno fondamento alle
prime in ordine alla loro esistenza"; specificandosi poi, al riguardo, che "non
avrebbe senso annotare in un unico registro contabile, anzi, extracontabile, tutte
le operazioni effettuate, con rigore ragionieristico in ordine alle entrate ed alle
uscite, laddove solo una parte di queste operazioni hanno trovato successivo
accoglimento
nella
contabilità
ufficiale".
Peraltro
il
giudice d'appello,
nel
rispondere puntualmente alle obiezioni mosse dall'appellante, ha aggiunto che
"non vi è assolutamente una doppia presunzione, esistendo il fatto noto" (il
brogliaccio di cui sopra) "da cui trae origine l'unica presunzione ricavata
dall'organo accertatore", la quale riveste i requisiti di gravità, precisione e
concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ., in quanto: "in ordine ai fatti contestati
la gravità degli stessi emerge dalle annotazioni rinvenute nel libro extracontabile,
laddove le stesse si palesano chiare ed inequivocabilmente e consistenti; in
ordine alla precisione non v'è dubbio che le stesse contengono i requisiti richiesti
dalla norma, poiché sono esposte singolarmente operazione per operazione in
ordine cronologico e suddivise fra entrate ed uscite; in ordine alla concordanza
anche questo elemento è ravvisabile nei contenuti del libro extracontabile,
poiché parte delle operazioni ivi indicate sono transitate sul conto corrente
intestato alla società mentre altre ne sono rimaste estranee".
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
può costituire
9. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce la
«illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui i secondi Giudici hanno
ritenuto - in considerazione delle "prove" documentali prodotte dall'Ufficio in
ottemperanza alla richiesta istruttoria (e, in specie, del brogliaccio allegato al
p.v.c. emesso nei confronti di Sport Une Shoes S.r.l.) - che la pretesa fiscale
recata dall'atto impugnato fosse fornita di valido supporto probatorio, per
insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.».
126 del ricorso, presenta la seguente conclusione: «se la pretesa fosse (come
ritiene controparte) o meno (come ritiene la Società), sorretta da un adeguato
supporto probatorio (e, in specie, se sussistessero, o meno, a sostegno della
stessa elementi presentanti i requisiti di gravità, precisione e concordanza
richiesti dal dato positivo ai fini della validità della prova per presunzione)».
9.2. Il motivo è inammissibile.
9.3. Secondo un granitico orientamento di questa Corte (ex plurimis, da
ultimo, Cass. n. 14233 del 2015), il controllo di adeguatezza e logicità del
giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis - non equivale alla revisione del
ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito
alla soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione si
risolverebbe
sostanzialmente
in
una
riformulazione
del
giudizio
di
fatto,
incompatibile con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudizio di legittimità
(Cass. nn. 959 e 961 del 2015), ove il divieto di accesso agli atti è la
conseguenza di un limite all'ambito di cognizione della Corte, non eludibile
attraverso il principio di autosufficienza (nemmeno mediante la trascrizione, o
addirittura riproduzione e materiale allegazione degli atti di causa), spettando in
via
esclusiva
al
giudice
di
merito
la
selezione
degli
elementi
del
suo
convincimento (Cass. n. 26860 del 2014; n. 962 del 2015).
9.4. In altri termini, è pacifico che il ricorso per cassazione non può
costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito,
nel quale far valere la pretesa ingiustizia della sentenza impugnata; esso è infatti
un rimedio impugnatorio a critica
vincolata
ed a cognizione determinata
dall'ambito dei vizi dedotti, sicché è inammissibile un ricorso che tenda a
sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto, o comunque a mettere in
discussione il contenuto di fatti storici e vicende processuali sulle quali il giudice
d'appello abbia espresso opzioni "non condivise e per ciò solo censurate, al fine
di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che
ud. 30/3/2015
n. 13593/09 R.G.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
9.1. A corredo del motivo, il "momento di sintesi", enunciato a pagg. 124-
r
.•
nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora
legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità" (Cass. s.u. n. 7931
del 2013; conf. Cass. n. 12264 del 2014 e n. 3396 del 2015).
9.5. In ogni caso, merita rilevare anche l'infondatezza del motivo in esame,
poiché, come si evince dalla sintesi riportata sopra (sub 8.6), la motivazione
della sentenza impugnata risulta del tutto adeguata e sufficiente.
10. In conclusione, il ricorso va rigettato ed in applicazione del principio di
soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 7.800,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella ca,o::iera di consiglio del 30 marzo 2015.
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liquidate in dispositivo.