A002451 NON DECIDE SUI FIGLI? IL DIVORZIO ESTERO RESTA

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A002451 NON DECIDE SUI FIGLI? IL DIVORZIO ESTERO RESTA
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FONDAZIONE INSIEME onlus.
Da corriere della sera del 31/7/2012, <<NON DECIDE SUI FIGLI? IL
DIVORZIO ESTERO RESTA RICONOSCIBILE>>, di Marina Castellaneta,
giornalista. (sentcass n. 13556/2012).
Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato.
La sentenza di divorzio di un tribunale straniero che non
decide sull'affidamento e sul mantenimento dei figli non è
contraria all'ordine pubblico.
È il principio stabilito dalla Corte di cassazione che, con
la sentenza 13556 ha dato il via libera al riconoscimento di una
sentenza targata Usa sul divorzio di una coppia di cittadini
statunitensi che la Corte di appello di Venezia aveva ritenuto
pienamente efficace in Italia.
Chiara la posizione della Cassazione: nessuna violazione di
diritti inviolabili e indisponibili dei figli se la pronuncia
straniera nulla dispone su affidamento e mantenimento.
Questi i fatti: una coppia di cittadini statunitensi, con due
figli, aveva deciso di divorziare presentando istanza al tribunale
di Houston (Texas).
I giudici avevano concesso il divorzio approvando l'accordo
concluso dai due coniugi sul patrimonio, che prevedeva il rinvio
per le questioni su affidamento e mantenimento dei bimbi ai
giudici italiani (la coppia si era trasferita a Verona).
Il marito aveva chiesto il riconoscimento della pronuncia in
Italia in linea con l'articolo 64 della legge di diritto
internazionale privato 218/95.
La donna si era opposta invocando motivi di ordine pubblico
che, a suo dire, impedivano il riconoscimento.
Una tesi bocciata dalla Cassazione.
La sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero fra
cittadini non italiani, infatti, anche se non indica le condizioni
di affidamento e di mantenimento dei bambini non entra in
conflitto con alcun principio fondamentale dell'ordinamento
italiano.
«Nessun principio costituzionale -ha proseguito la Corteimpone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri
scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico
contesto».
Né si può affermare che l'accordo fosse stato viziato, come
rivendicava la donna sostenendo di essere stata costretta a
firmarlo, in assenza di prove fornite ai giudici di merito.
Che, per la Cassazione, hanno agito correttamente applicando
l'articolo 64 sul riconoscimento delle sentenze straniere e non
l'articolo 66 della legge 218/95 sul riconoscimento degli atti di
volontaria giurisdizione.
Per la Suprema Corte, infatti, la pronuncia straniera, anche
se riproduce il contenuto di un accordo tra le parti è sempre
espressione di un potere giurisdizionale che comporta
l'applicazione delle condizioni fissate nell'articolo 64.
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I giudici di merito, quindi, hanno anche accertato che il
giudice straniero avesse la competenza in base ai principi
dell'ordinamento italiano.
Di qui il via libera al riconoscimento della sentenza Usa e
la competenza al giudice italiano sulle questioni di affidamento e
mantenimento dei bambini.