elaborato B - Comune di Giulianova

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elaborato B - Comune di Giulianova
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SOMMARIO
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ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI …………………….…...… pag. - 3
Capo 1.1 - Obiettivi del P.D.C. …………………………….....
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1.2 - Elaborati costitutivi del P.D.C. …………………...
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ARTICOLO 2 - FUNZIONI DEL COMUNE ..………………………….... pag. - 6
ARTICOLO 3 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI ... pag. - 8
Capo 3.1 - Rilascio di nuova concessione .…………………….
8
3.2 - Durata della concessione …...….………………….
9
3.3 - Variazione di concessione esistente ..……………..
9
3.4 - Revoca e decadenza della concessione ..…………
10
3.5 - Autorizzazione all’affidamento ed al sub-ingresso
in concessione corrente …………………………..
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3.6 - Autorizzazione all'affidamento delle attività
oggetto della concessione ………........………......
11
3.7 - Canone di concessione …......………………....…
12
3.8 - Richiami legislativi ………………………...……
12
ARTICOLO 4 - PROTEZIONE DELLE AREE DEMANIALI …..……... pag. - 13
ARTICOLO 5 - AMBITO DELL'INTERVENTO …................ …..…..… pag. - 15
ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA ………..…... pag. - 16
Capo 6.1 - Fasce ortogonali al mare ……..……………..…...
16
6.2 - Fasce parallele al mare ………..……………..….
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ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.D.C. ...……... pag. - 20
ARTICOLO 8 - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI …...... pag. - 21
Capo 8.1 - Tipologie d’insediamento ……..……….........…..
21
ARTICOLO 9 - ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI …...… pag. - 23
Capo 9.1 - Zone per concessioni balneari ..………………......
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9.2 - Zone per spiagge libere ……….………….……....
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9.3 - Aree per servizi turistici di pubblica utilità …..…..
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9.4 - Aree di verde attrezzato per il gioco e lo sport …...
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ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE E TECNICO
COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI SPIAGGIA ……………...….…...… pag. - 28
Capo 10.1 - Criteri generali ……………...…………………...
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10.2 - Norme di carattere urbanistico ………………….
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10.3 - Norme di carattere edilizio ……....……………...
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10.4 - Elementi di arredo …………………...…………
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ARTICOLO 11 - PIANO DEL COLORE ………………………….....… pag. - 36
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ALLEGATI
ALLEGATO A - PIANO DEL COLORE -Tavolozza dei colori di base.
ALLEGATO B - VERIFICA CONSISTENZA SPIAGGE LIBERE.
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ARTICOLO
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DISPOSIZIONI GENERALI
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1 - Le presenti disposizioni costituiscono normativa del Piano Demaniale Comunale
(P.D.C.), redatto in esecuzione a quanto previsto dal Piano Demaniale Marittimo
della Regione Abruzzo e dalla L.R. n° 141 del 17.12.1997, in conformità
all'ordinamento regionale, nazionale ed europeo, in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi, con finalità turistico ricreative.
2 - I soggetti aventi titolo ai sensi di legge ad intervenire sulle aree demaniali
marittime, delimitate dal piano, sono tenuti al rispetto delle presenti Norme Tecniche
di Attuazione.
3 - Il principio fondamentale che regola l’esercizio del demanio marittimo, inteso
come finalità del presente P.D.C., è la massima valorizzazione dello spazio pubblico,
mediante la riqualificazione e il potenziamento delle attività turistico ricreative,
salvaguardando i valori ambientali e paesaggistici dell’arenile di Giulianova.
1.1 – OBIETTIVI DEL P.D.C.
1- Gli obiettivi specifici del P.D.C. sono:
a) – la tutela ambientale, paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile nell’uso del
demanio marittimo, anche ai fini della valorizzazione delle acque e dell’arenile, con
particolare attenzione ai fenomeni di erosione, sia naturali ( mareggiate ) che
artificiali ( cementificazione );
b) – garantire agli operatori turistici di ottimizzare gli investimenti, al fine di offrire
strutture e servizi di qualità per il turismo balneare;
c) – creare le interconnessioni con le strutture turistiche esistenti sul territorio, per
migliorare la valenza turistica socio economica della città;
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d) – recuperare ambiti di arenile per pubblica utilità, al fine di un’adeguata
distribuzione delle spiagge libere sull’intero litorale.
1.2 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEMANIALE COMUNALE
ELABORATO A - VARIANTE - RELAZIONE
ELABORATO B - VARIANTE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ELABORATO C - STRALCIO DI P.R.G.
ELABORATO D - ESTRATTO CATASTALE SID
ELABORATO E - VARIANTE - INQUADRAMENTO GENERALE:
E 1 – zona centro-sud
E 2 – zona nord
ELABORATO F - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ELABORATO G - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI –
STATO DI FATTO :
G.1 – zona centro sud
G.2 – zona nord
ELABORATO H - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI –
MODIFICHE CONCESSIONI ESISTENTI :
H.1 – zona centro sud
H.2 – zona nord
ELABORATO I - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI –
ZONIZZAZIONE :
I.1 – zona centro sud
I.2 – zona nord
ELABORATO L - PREVISIONI PROGETTUALI – PIANO DEL COLORE
ELABORATO M - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI – TIPI EDILIZI
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ELABORATO N - TABULATI CONCESSIONI ESISTENTI
ELABORATO O - SCHEMA DEI SOTTOSERVIZI E DELLE RETI :
O.1 – zona centro sud
O.2 – zona nord
ELABORATO P - BANDO TIPO CONCESSIONI DEMANIALI
ELABORATO Q - MODULISTICA SID
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ARTICOLO
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FUNZIONI DEL COMUNE
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1 - Per quanto previsto dal P.D.M. della Regione Abruzzo e dalla L.R. n° 141 del
17.12.1997, oltre al potere di pianificazione, le funzioni amministrative svolte dal
Comune di Giulianova per le aree di propria competenza, in base al principio della
sussidiarietà sono:
a) – rilascio delle concessioni;
b) – variazioni di concessioni esistenti;
c) – revoca delle concessioni:
d) – autorizzazione al sub-ingresso in concessione corrente;
e) – autorizzazione per affidamento a terzi delle attività complementari
nell’ambito della concessione;
f) – applicazione dei canoni e loro riscossione;
g) – vigilanza e controllo sull’uso delle aree demaniali marittime in
concessione, salvaguardando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal
Codice della Navigazione, ed il diritto di sopralluoghi e controlli della
Regione Abruzzo;
h) – gestire il ripascimento morbido stagionale dell’arenile, secondo i limiti ed i
criteri fissati dalla Regione Abruzzo;
i) – rilasciare permessi di costruire, autorizzazioni e quanto altro di competenza
al fine di disciplinare la qualità architettonica e l’inserimento paesaggistico
ambientale dei manufatti da realizzare sulle aree demaniali;
j) – rilasciare autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di manifestazioni,
spettacoli itineranti, avvenimenti sportivi e ricreativi;
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k) – disciplinare il sistema delle urbanizzazioni primarie, con particolare
attenzione alla raccolta e lo smaltimento delle acque reflue.
l) – relazionare al Servizio Marittimo della Regione Abruzzo, entro il 31
Ottobre di ogni anno, ai sensi dell’art. 7, punto 5, del P.D.M. regionale ed
alla Giunta Regionale, entro il 31 Gennaio, ai sensi della L.R. 141/97 ( art. 4
comma 2 ), le funzioni svolte in materia di Demanio Marittimo per finalità
turistiche ricreative ed in particolare trasmettere l’elenco aggiornato delle
concessioni, comprensivo dei relativi dati dimensionali;
m) - provvedere alla proposta di classificazione delle aree demaniali marittime di
propria competenza, a norma del D.M. n° 342 del 5.8.1998 (art. 6 comma 1)
e della Legge 27.12.2006 n° 296, e verificarne l’aggiornamento con scadenza
biennale.
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ARTICOLO
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CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI
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1 - Il Comune, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere
l’occupazione e l’uso di beni demaniali marittimi, per un tempo determinato, ai fini
turistici ricreativi. Le concessioni sono rilasciate per uso pubblico e non sono
ammesse richieste di concessioni per l’uso esclusivo del demanio marittimo da parte
dei privati.
2 - Il Comune, in qualità di autorità concedente ha competenza sui seguenti atti
concessori:
a) – rilascio di concessione;
b) - durata della concessione;
c) – variazione di concessione esistente;
d) – revoca e decadenza della concessione;
e) – autorizzazione al sub-ingresso in concessione corrente;
F) - autorizzazione all'affidamento delle attività oggetto della concessione.
3 - Gli atti concessori sono soggetti da parte dell’ente concedente, a comunicazione
alla Regione Abruzzo ed alla Capitaneria di porto di Pescara, al fine dello
svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.
3.1 – RILASCIO DI CONCESSIONE
1 - Le concessioni, finalizzate alle attività turistico ricreative sono rilasciate in
conformità del presente P.D.C. ( elaborato I – zonizzazioni: I.1 zona centro-sud, I.2
zona nord ).
2 - Per quanto previsto dal P.D.M. della Regione Abruzzo ed in conformità
all'ordinamento regionale, nazionale ed europeo, in materia di concessioni di beni
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demaniali marittimi, con finalità turistico ricreative, alla scadenza di ciascun periodo
di validità delle singole concessioni demaniali, o previa verifica della disponibilità di
aree individuate nel presente P.D.C. ( elaborato I – zonizzazioni: I.1 zona centro - sud
, I.2 zona nord ), il rilascio di concessione è subordinato all’attivazione della
seguente procedura:
il Comune a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione, nel rispetti dei
principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello
sviluppo della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli
investimenti, invita i soggetti interessati a presentare domanda di concessione sulle
aree a disposizione.
3 - Il bando, allegato al presente P.D.C., redatto in conformità al bando tipo,
predisposto dal servizio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo con finalità
turistico ricreative, contiene la procedura di aggiudicazione delle aree richieste.
3.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1 - Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 03 comma 4-bis del D.L. 05.10.1993 n° 400 convertito con
modificazioni dalla legge 04.12.1993 n° 494.
2 - Alla scadenza del periodo di validità delle singole concessioni demaniali, si
procederà, nei modi previsti dal precedente articolo 3.1, al rilascio di un nuovo titolo
concessorio.
3 - Per ragioni di pubblico interesse il Comune può modificare o ridurre le
concessioni demaniali esistenti all’entrata in vigore del presente P.D.C., in
conformità alla zonizzazione prevista ( elaborato H – H.1 zona centro-sud e H.2 zona
nord ).
La riduzione non dà diritto ad indennizzo, salvo quanto previsto dall'articolo 42 del
Codice della Navigazione.
3.3 – VARIAZIONE DI CONCESSIONE ESISTENTE
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1 - Su richiesta del concessionario il Comune può concedere, in conformità al
presente P.D.C., variazioni delle concessioni esistenti ( scambi di concessioni,
spostamenti di confini, ecc. ) salvaguardando l’interesse pubblico ed il fine turistico
ricreativo del presente P.D.C..
2 - Negli arenili a scarsa profondità, interessati dal fenomeno dell'erosione, dove
possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml. 100 per il solo
periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del
competente Servizio Regionale.
3 - Eventuali modifiche di zonizzazione del presente piano, sono soggette a
procedura di variante.
4 - In relazione a quanto sopra, il Comune ha diritto di richiedere al concessionario
eventuali conguagli onerosi, derivanti dalla variazione di concessione richiesta.
3.4 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1 - Il diritto di concessione può annullarsi per revoca o decadenza della stessa.
2 - L’atto di revoca, in tutto o in parte, della concessione è esercitato dall’ente
concedente esclusivamente per ragioni di pubblico interesse.
3 - La revoca delle concessioni, in tutto o in parte, è sottoposta ad indennizzo,
quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 42 del Codice della Navigazione.
4 - Nel caso di revoca parziale il concessionario ha diritto all’adeguata riduzione
del canone o in alternativa ha facoltà di rinunciare alla concessione, dandone
comunicazione all’autorità concedente.
5 - Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione :
a) – per mancata realizzazione dei servizi minimi prescritti nell’atto di
concessione;
b) – per mancato inizio o per uso non continuativo della gestione nei termini
concessori o per cattivo uso;
c) – per omesso pagamento del canone fissato all’atto di concessione;
d) – per mutamento della destinazione d’uso non autorizzato;
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e) – per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.
Nei casi di cui alle lettere a) – b) il comune può concedere una proroga al
concessionario fino ad un anno.
6 - Per quanto non previsto si fa espresso riferimento agli articoli 42 e 47 del
Codice della Navigazione.
3.5 – AUTORIZZAZIONE AL SUB-INGRESSO IN CONCESSIONE
CORRENTE
1 - Il Comune su specifica richiesta del concessionario può autorizzare il subingresso, nel godimento della concessione corrente, a norma dell’art. 46 del Codice
della Navigazione.
La validità temporale della concessione non subisce variazione per effetto della
voltura.
2 - In ogni caso la concessione demaniale originaria non può essere divisa, se non
per intervento dell’autorità concedente, per motivi di pubblica utilità, previa
procedura di variante, se non previsto dalla zonizzazione del presente P.D.C.
3 - In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della
concessione, previo obbligo di richiesta di conferma entro sei mesi dall’evento, sotto
pena di decadenza. Se l’autorità concedente non ritiene opportuno, per comprovata
non idoneità tecnica o economica degli eredi, confermare la concessione, si applicano
le norme relative alla revoca.
3.6 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO
DELLA CONCESSIONE.
1 - Il concessionario, in casi eccezionali e per un periodo di tempo determinato, puo
affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione. Possono
altresì, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie, compatibili con la
concessione stessa.
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2 - In ambedue i casi è vincolante l’autorizzazione dell’autorità concedente,
richiesta preventivamente.
3 - L’affidamento deve intendersi riferito all’espletamento dei servizi primari e/o
secondari, non implicando la titolarità della concessione demaniale.
4 - Il concessionario resta corresponsabile della regolare conduzione della gestione,
si da poter subire a titolo di sanzione la revoca della concessione per i disservizi o
inosservanza delle regole imposte a riguardo.
3.7 – CANONE DI CONCESSIONE
1 - Le concessioni demaniali marittime sono subordinate al pagamento di un canone
annuo determinato in conformità a quanto previsto dalla Legge 494 del 4 Dicembre
1993 e dal D.M. n° 342 del 5 Agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2 - Qualora per fenomeni naturali si verifichi un aumento o una diminuzione
significativa della profondità dell’arenile in concessione, il concessionario deve darne
comunicazione al Comune che provvede alla regolarizzazione del titolo concessorio
ed alla revisione del canone.
3 - Per l’utilizzo di aree demaniali da parte del Comune, per uso pubblico si applica
il canone di mero riconoscimento.
3.8 – RICHIAMI LEGISLATIVI
1 - Per quanto non previsto dai presenti articoli sono fatte salve le disposizioni del
Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima, oltre alle
Leggi Nazionali e Regionali del settore, in linea con i principi dell’ordinamento
dell’Unione Europea, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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ARTICOLO
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PROTEZIONE DELLE AREE DEMANIALI
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1 - Il Comune vigila sulla protezione delle aree demaniali.
2 - E’ vietata la realizzazione di opere fisse o mobili che riflettono il moto ondoso
o che per dimensioni e caratteristiche producono rilevanti impatti ambientali e/o
paesaggistici.
3 - Eventuali opere di difesa della costa o sostanziali ripascimenti sono di
competenza pubblica, subordinati alla preventiva verifica degli organi competenti e
comunque rispondenti ai criteri indicati nel piano coste regionale.
4 - Per accertati eventi erosivi stagionali, al fine di ripristinare il profilo costiero
precedente, possono essere autorizzati interventi di ripascimento morbido, all’interno
della stessa concessione, o con materiale di diversa provenienza, secondo i limiti ed i
criteri fissati dalle normative vigenti in materia di ripascimento degli arenili.
5 - Al fine di tutelare la visione del mare e ridurre la barriera visiva, non sono
ammessi manufatti sul marciapiede est del lungomare, per tutta l’estensione della
zona demaniale.
6 - Sono fatti salvi i manufatti esistenti, la segnaletica stradale e/o pubblicitaria e le
apparecchiature per pubblici servizi, che comunque dovranno essere adeguati, in caso
di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, per garantire il minimo impatto
visivo possibile. Nel caso che ostacolano la libera visione, in corrispondenza delle
Vie del mare, individuate sugli elaborati di piano, è prevista la delocalizzazione.
7 - Al fine di garantire il rispetto della barriera visiva, in asse con le cosi dette Vie
del mare, individuate negli elaborati di piano, è vietata la collocazione di manufatti in
corrispondenza della porzione di area edificabile prospiciente, per una larghezza pari
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alla sede stradale comprensiva dei marciapiedi o, dove possibile, per una porzione
doppia della sede stradale.
I manufatti esistenti, prospicienti le Vie del mare, dovranno essere delocalizzati, in
caso di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Tale criterio, ove possibile, va
applicato anche alle altre strade, ortogonali alla fascia edificabile, anche in deroga a
quanto previsto dal successivo art. 10.2 punto “c” comma 3. Sono fatti salvi gli
stabilimenti storici (Venere e Caprice) limitatamente al manufatto principale, che non
potrà essere oggetto di ampliamento, neanche in deroga a quanto previsto dal
successivo art. 10.2 punto “a”.
8 - Per quanto previsto dalla Legge 296 del 27.12.2006 ( art. 251 comma 2.2 lettera e
) è fatto obbligo per i titolari di concessioni, di consentire il libero gratuito accesso e
transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini di balneazione.
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AMBITO D’INTERVENTO
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1 - L’ambito d’intervento del P.D.C., delimitato negli elaborati G1 e G2 (stato di
fatto) coincide sostanzialmente con l’arenile fra i fiumi Tordino e Salinello, dalla
linea di costa al confine est del lungomare. L’ambito comprende gran parte delle aree
demaniali, meglio definite nell’estratto catastale SID (elaborato D) ed alcune aree
esterne in prossimità della foce dei fiumi.
2 - Per le aree demaniali ricadenti fuori dall’ambito d’intervento, cosi come sopra
definito, valgono le norme e le destinazioni urbanistiche del P.R.G. vigente.
3 - Le aree portuali delimitate dai moli Sud e Nord e dal L.re Spalato prospiciente il
porto, sono escluse dal presente P.D.C.. Ai soli fini concessori resta escluso inoltre il
tratto di arenile tra il molo sud ed il limite di mt. 230, indicato nelle planimetrie di
piano ( area sottratta a delega ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 ).
4 - In base alla localizzazione delle spiagge, il litorale è stato suddiviso in cinque
ambiti omogenei :
- Ambito n° 1 : zona periferica sud - L.re Rodi: dal fiume Tordino a via
Lepanto.
- Ambito n° 2 : zona semicentrale sud - L.re Spalato: da via Lepanto al molo
Sud.
- Ambito n° 3 : zona centro - L.re Zara, zona monumentale: da via N. Sauro a
via Milano.
- Ambito n° 4 : zona semicentrale nord - L.re Zara: da via Milano a via
Mantova.
- Ambito n° 5 : zona periferica nord - L.re Zara: da via Mantova al fiume
Salino.
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ARTICOLO
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ORGANIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA
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1 - La spiaggia è suddivisa per fasce ortogonali al mare, che determinano le unità di
gestione, e per fasce parallele al mare, a cui corrispondono le varie funzioni.
2 - Nel caso di difformità, della delimitazione del fronte mare in concessione
esistente, fra lo stato di fatto e quanto previsto negli elaborati del presente P.D.C.,
prevale la localizzazione e l’estensione risultante dalla concessione demaniale.
Eventuale rettifica costituisce variante al presente P.D.C.
6.1 – FASCE ORTOGONALI AL MARE
1 - Le delimitazioni delle fasce ortogonali al mare, previste nell'elaborato
I - zonizzazione ( I.1 zona centro – sud e I.2 zona nord ) evidenziano le concessioni,
le spiagge libere, le aree per servizi turistici di pubblica utilità e gli accessi al mare.
2 - Esse hanno carattere prescrittivo, eventuali variazioni sono soggette a procedura
di variante.
3 - In caso di variazione dei limiti di concessione, la massima estensione del fronte
mare non può superare 50 ml., sia in caso di nuove concessioni che per adeguamento
di concessioni esistenti aventi un fronte inferiore.
4 - Fra le nuove concessioni, deve essere previsto un corridoio di penetrazione della
larghezza di 5 metri, per il libero accesso al mare. Sono fatte salve le concessioni
esistenti e le zone destinate a servizi turistici di pubblica utilità, per le quali deve
comunque essere garantito un corridoio di libero transito a carico di entrambi i
confinanti di 5 metri ( ml. 2,5 ciascuno ). Tale norma non si applica alle concessioni
confinanti con le spiagge libere.
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6.2 – FASCE PARALLELE AL MARE
1 - Le delimitazioni delle fasce parallele al mare, così come previste nell'elaborato
I - zonizzazione ( I.1 zona centro – sud e I.2 zona nord ) evidenziano la zona
edificabile, la zona per i giochi sulla sabbia, la zona per l'ombreggiatura e il corridoio
per il soccorso al mare:
a) – Fascia per soccorso a mare :
Costituisce una zona parallela alla linea di battigia, per una profondità costante
minima di mt. 5, che interessa l’intero litorale dal fiume Tordino al fiume
Salinello.
In tale fascia non sono ammessi nessun tipo di installazione, neanche semplice
ombreggiatura o stazionamento natanti. Può essere utilizzata esclusivamente
per il libero transito pedonale dei bagnanti.
b) - Fascia per ombreggiatura dell’arenile:
Costituisce una zona di profondità variabile, che si estende dal limite definito
al precedente punto a) fino alla fascia edificabile, definita al successivo punto
c). In tale fascia trovano collocazione gli ombrelloni, teli ombreggianti, tende,
sedie a sdraio, lettini e quanto altro idoneo a svolgere la temporanea funzione
di ombreggiatura e balneazione.
Non sono ammesse costruzioni, piantumazioni e pavimentazioni di nessun
genere, salvo i percorsi di accesso al mare, ammessi fino al limite della linea di
posa degli ombrelloni e le attrezzature per il soccorso a mare. Al fine di
consentire l’accesso al mare delle persone diversamente abili, uno dei
camminamenti interni alle concessioni può arrivare in prossimità della battigia.
La posa degli ombrelloni, sia per le spiagge in concessione che per quelle
libere, deve garantire un distacco minimo dalla battigia di mt. 30,00 ed avere
un interasse minimo di posa pari a mt. 2,50, salvaguardando un’area di
pertinenza non inferiore a 9,00 mq. Va inoltre salvaguardato un distacco
minimo di ml. 0,60 ( misurato dal margine della circonferenza dell’ombrellone
aperto) dai corridoi di accesso al mare. Si può derogare a tale norma solo nei
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tratti di spiaggia con profondità molto ridotta, che comunque devono attenersi
a quanto previsto dal precedente punto a).
c) – Fascia edificabile :
Costituisce una zona di profondità regolare, individuata negli elaborati I.1 e I.2
( zonizzazioni ), estesa dal limite definito dal precedente punto b), al bordo del
lungomare. Per le concessioni prospicienti il lungomare monumentale, il
margine superiore è limitato dalla successiva fascia per giochi sulla sabbia.
In tale fascia, oltre alle destinazioni già definite al punto b), trovano
collocazione i servizi di spiaggia, intesi come qualsiasi manufatto a carattere
fisso o mobile, compatibile con le destinazioni d’uso ammesse dal successivo
articolo 9.1 e realizzate secondo le prescrizioni definite al successivo art.10.
d) – Fascia per giochi sulla sabbia:
Costituisce una zona ( individuata negli elaborati I – zonizzazioni), che
interessa le aree centrali dell’arenile, compresa fra la fascia edificabile ed il
lungomare monumentale.
In tale fascia sono ammesse esclusivamente le attrezzature mobili a carattere
stagionale, strettamente connesse al gioco ed attività ludiche ricreative, da
svolgersi sulla sabbia ( giochi per bambini, bocce, ping-pong, pallavolo,
calcetto sulla sabbia ecc.)
Le eventuali parti pavimentate, da eseguirsi con manufatti posti a secco
direttamente sulla sabbia, devono essere limitate a definire l’ingresso dello
stabilimento balneare.
Sono ammesse zone piantumate sistemate a verde, previa attenta scelta delle
essenze arboree compatibili, effettuata da esperti botanici e/o naturalisti,
arredate con tavoli, sedie e panchine, salvaguardando i limiti di cui al
successivo art. 10.2, lettera b.
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2 - Le spiagge libere e quelle in concessione, prive di fasce parallele al mare ( salvo
il corridoio di transito per i mezzi di soccorso ), devono essere utilizzate solo per
semplice ombreggiatura e dotate dei soli servizi minimi previsti dall’Art. 10.1 comma
f.
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ARTICOLO
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.D.C.
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1 - Il P.D.C. si attua per intervento diretto da parte dei privati sulle aree in
concessione e dal Comune con le modalità di progetto pubblico sulle aree di propria
competenza.
2 - Sono di competenza pubblica :
spiagge libere, verde attrezzato di carattere pubblico, attrezzature turistiche di
pubblica utilità, opere di urbanizzazione primaria e il sistema informativo di
segnaletica pubblica.
3 - Sono di competenza privata :
spiagge in concessione, le zone in concessione per attrezzature turistiche, il verde
attrezzato in concessione, le insegne e la segnaletica privata.
4 - Gli interventi devono attenersi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del
presente piano ed attuati previa richiesta di Permesso di Costruire a norma dell’art.
10.1 comma a).
5 - Per quanto non previsto dalle presenti N.T.A. bisogna fare riferimento alle
N.T.A. del PRG, al regolamento edilizio vigente, al Codice della Navigazione, al
Regolamento per la Navigazione Marittima, nonché a quanto previsto dal P.D.M.
regionale ed alle vigenti Leggi in materia di Demanio Marittimo.
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ARTICOLO
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UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI
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1 - I tratti di litorale, classificati in zone omogenee dal precedente Art. 5, possono
essere concessi in uso, in conformità alla zonizzazione prevista dal presente piano,
per fini turistici ricreativi, mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.
2 - Sono considerate strutture fisse quelle che, pur avendo caratteristiche di facile
rimovibilità, a fine stagione balneare non vengono rimosse. Esse possono essere
autorizzate per l’intero anno e per tutta la durata della concessione.
3 - Sono considerate strutture mobili quelle che a fine stagione balneare sono
effettivamente rimosse. Esse possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo
dell’anno stabilito nell’Ordinanza balneare regionale.
8.1 – TIPOLOGIE D’INSEDIAMENTO
1 - Le aree demaniali marittime possono essere utilizzate, con finalità turistiche
ricreative, esclusivamente per le seguenti tipologie di insediamento :
a) – Attività balneari senza strutture fisse:
sono da intendersi le spiagge libere e le concessioni destinare alla semplice
balneazione, da dotare comunque dei servizi minimi previsti al successivo Art.
10.1 comma f.
b) – Attività balneari con strutture fisse:
sono da intendersi gli impianti destinati alla balneazione ed alle attività
turistiche ricreative ( stabilimenti balneari, piano bar, sale da ballo e/o
spettacoli ) dotati di attrezzature di spiaggia previsti al successivo Art. 10.
c) – Servizi di ristorazione:
sono da intendersi i servizi destinati alla distribuzione di cibi e bevande: bar,
-22-
gelaterie, pizzerie, ristoranti e chioschi.
d) – Impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico:
sono da intendersi gli spazi all’aperto per il gioco, lo sport e attività ricreative
da svolgersi sulla sabbia o su pavimentazione di facile rimovibilità, considerati come
pertinenze dello stabilimento balneare; le sovrastrutture impattanti ( delimitazioni e
strutture verticali di qualsiasi tipo strettamente connesse al tipo di attività ) devono
essere rimosse a fine stagione balneare.
e) – Impianti termali:
sono da intendersi i servizi che utilizzano la sabbia ed il mare per attività
terapeutiche di cura e di benessere fisico.
f) – Servizi di noleggio ed alaggio barche:
sono da intendersi le attività nautiche di tipo turistico ricreativo per piccole
imbarcazioni da diporto, barche a vela, pattini, pedalò ecc.
g) – Servizi turistici:
sono da intendersi le strutture per l’informazione e promozione turistica,
pronto soccorso e vigilanza dell’attività balneare.
h) – Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio:
sono da intendersi le aree di accesso per i mezzi di soccorso e le aree di verde
pubblico.
2 - La concessione per l’utilizzo delle aree demaniali può essere rilasciata per più
tipologie fra loro compatibili.
-23-
ARTICOLO
9
ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI
°°°°°°°°°° - °°°°°°°°°°
1 - Il P.D.C. è suddiviso in zone secondo quanto previsto dall’elaborato I zonizzazioni ( tavola I.1 zona centro-sud e tavola I.2 zona nord):
zone per concessioni balneari;
zone per spiagge libere;
zone per servizi turistici di pubblica utilità;
zone di verde attrezzato;
zone di accesso per i mezzi di soccorso;
2 - La delimitazione di tali zone ha carattere prescrittivo. Eventuali variazioni sono
soggette a procedura di variante al presente P.D.C.
9.1 – ZONE PER CONCESSIONI BALNEARI
1 - Sono zone destinate alla balneazione a gestione privata e devono essere dotate
dei servizi minimi previsti al successivo art. 10.1 comma f.
2 - Le destinazioni d’uso ammesse sono:
attività balneari senza strutture fisse;
attività balneari con strutture fisse;
impianti termali;
3 - Le strutture da spiaggia, dove previste ( fascia edificabile ), possono essere
utilizzate per usi compatibili alle destinazioni ammesse ed in particolare:
- stabilimenti balneari :
servizi igienici,
magazzino,
cabine e spogliatoio,
-24-
impianto docce,
locale di pronto soccorso,
noleggio pattini e pedalò,
- servizi di ristorazione :
bar, gelaterie e pasticcerie,
ristoranti e pizzerie,
pub,
- servizi ricreativi :
sale da ballo,
sale per spettacoli ed intrattenimento,
aree esterne per il gioco ed attività ricreative,
- impianti sportivi :
aree per attività sportive sulla sabbia,
aree per attività sportive su pedane rigide,
- zone piantumate :
aiuole,
zone alberate.
Nell’ambito della stessa struttura sono ammesse più destinazioni fra loro compatibili.
4 - Le concessioni sprovviste di fascia edificabile, oltre i servizi minimi previsti dal
successivo art. 10.1 comma f, previa richiesta di autorizzazione, possono collocare su
una zona, in linea con la fascia edificabile prevista dal piano, attrezzature mobili a
carattere stagionale, strettamente connesse al gioco ed attività ludiche ricreative da
svolgersi sulla sabbia ( giochi per bambini, bocce, ping-pong, pallavolo, calcetto sulla
sabbia ). Le attrezzature possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo
dell'anno stabilito nell'Ordinanza balneare regionale.
5 - Le strutture esistenti, legittimamente realizzate o condonate, su concessioni
sprovviste di fascia edificabile, possono essere ristrutturate, anche mediante interventi
di demolizione e ricostruzione, con diritto di conservazione delle superfici esistenti,
-25-
fino ai limiti massimi previsti dal successivo art. 10.2 comma a e b. Al fine del
miglioramento della barriera visiva, non sono ammessi corpi staccati dal manufatto
principale.
9.2 – ZONE PER SPIAGGE LIBERE
1 – Sono zone destinate alla libera balneazione. In tali aree non sono ammesse
strutture fisse, salvo la dotazione di sevizi minimi previsti dal successivo art. 10.1
comma f.
2 – Le strutture mobili, finalizzate all’ombreggiatura ed alla sosta sulla spiaggia
(ombrelloni, tende, sdraio, lettini ecc. ) dovranno essere rimosse dopo il tramonto.
3 – Come criterio generale le spiagge libere devono essere utilizzate esclusivamente
per la libera attività balneare. Il comune può disporre occasionalmente l’uso
temporaneo per manifestazioni di carattere pubblico ( manifestazioni pirotecniche,
concerti, tornei per sport sulla sabbia, gare folcloristiche ecc. ).
4 – Le spiagge libere o comunque destinate alla semplice balneazione devono
essere dotate dei servizi minimi e dovrà essere garantita la sorveglianza ed il
salvataggio a mare, per la sicurezza dei bagnanti, la pulizia dell’arenile e quanto
previsto al successivo art. 10.1 comma c.
5 – I titolari di concessioni limitrofe possono, dietro specifica richiesta autorizzata
dal Comune, garantire gratuitamente la pulizia, la sorveglianza, il soccorso a mare ed
i servizi, sulle spiagge libere, senza interferire nell’uso pubblico e gratuito di esse.
6 – Il Comune, in una o più aree destinate a spiaggia libera, può con apposita
ordinanza, consentire l’accesso con animali d’affezione. Le spiagge interessate
dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli, riportanti il regolamento
di conduzione stabilito nell’Ordinanza balneare regionale.
7 – Al fine di garantire la consistenza minima del 20% delle spiagge, da destinare
alla libera balneazione, così come previsto dall’art. 5 del P.D.M. regionale, il
Comune si riserva di utilizzare temporaneamente le aree già destinate a nuove
concessioni balneari, come spiaggia libera.
-26-
9.3 – AREE PER SERVIZI TURISTICI DI PUBBLICA UTILITA’
1 - Sono zone destinate ai servizi turistici a gestione pubblica o privata.
2 - Le destinazioni d’uso ammesse sono:
- attività balneari riservate ad associazioni impegnate nel sociale o colonie marine,
- servizi di noleggio ed alaggio barche,
- scuole legate a sport acquatici: nuoto – surf – vela – canottaggio ecc.,
- servizi di informazione e promozione turistica,
- servizio di pronto soccorso pubblico di spiaggia.
- servizio di vigilanza dell’attività balneare.
3 - Nelle zone soggette a regolare concessione demaniale, a norma del precedente
art. 3.1, è ammesso l'utilizzo di ombreggiatura e balneazione solo se connessa alla
destinazione d'uso.
4 - Eventuali attrezzature fisse sono ammesse nei limiti di quanto previsto per gli
stabilimenti balneari (ART.10) e la loro localizzazione deve comunque
salvaguardare, ove possibile, l’allineamento con la fascia edificabile limitrofa.
5 - Tali aree non concorrono a garantire la consistenza minima, del 20% delle
spiagge destinate alla libera balneazione, prevista dall’art. 5 del P.D.M. regionale.
9.4 – AREE DI VERDE ATTREZZATO
1 - Sono zone di verde attrezzato a gestione pubblica o privata.
2 - Le destinazioni d’uso ammesse, sono:
- verde sistemato a giardino;
- verde attrezzato per il gioco e la ricreazione, percorsi
pedonali, parco giochi per bambini, giardini pubblici ecc.;
- verde attrezzato per lo sport, compatibile con l’attività
turistica ( mini golf, parco ginnico, tennis su manto erboso, campi
di calcetto ecc.).
- attività ricreative all’aperto.
-27-
3 - Non sono ammesse attrezzature fisse, se non strettamente connesse alla
destinazione di zona. Eventuali manufatti dovranno essere limitati alla costruzione
dei soli servizi igienici ( bagni e docce ) e/o strettamente connessi alle attività
ricreative, comunque non superiori a quanto previsto dall'art. 10.1 comma f.
-28-
ARTICOLO
10
PRESCRIZIONI URBANISTICHE E TECNICO COSTRUTTIVE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SPIAGGIA
°°°°°°°°°° - °°°°°°°°°°
10.1 – CRITERI GENERALI
a) – Le strutture di spiaggia, da realizzare sulle concessioni sono subordinate al
titolo concessorio e soggette alla richiesta di apposito Permesso di
Costruzione, a norma del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, come modificato dal
D.Lgs 27 Dicembre 2002 n° 301 e successive modifiche ed integrazioni, nel
rispetto delle indicazioni, urbanistiche e tipologiche, del presente piano e delle
presenti prescrizioni tecnico funzionali.
Il rilascio del titolo abilitativo da parte del preposto ufficio comunale è
condizionato alle autorizzazioni degli organi competenti.
Avuto riguardo alla natura giuridica dei beni demaniali, non è consentito alcun
intervento, anche di natura manutentivo, che non sia preventivamente segnalato
è concordato ( S.C.I.A. o C.I.A. ) con i competenti uffici comunali.
b) – Le concessioni esistenti, all’entrata in vigore presente PDC, devono essere
adeguate alle presenti norme in caso di:
- nuova costruzione
- demolizione e ricostruzione
- ampliamento
E’ fatto salvo quanto legittimamente realizzato o condonato esclusivamente
per opere di ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione
anche se prevista dall’art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
-29-
c) - Tutte le concessioni devono essere attrezzate o adeguate al rispetto della
Legge 9 Gennaio 1989 n° 13, ai fini dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, prevedere i regolamentari servizi igienici ed assicurare la reale
possibilità di accesso al mare.
Le opere strettamente connesse ( scivoli e bagno per disabili ) sono da
considerarsi al di fuori ed oltre la superficie coperta e pavimentata realizzabile,
di cui al successivo art. 10.2.
d) - E’ vietata qualsiasi tipo di recinzione delle aree in concessione e degli
stabilimenti balneari, ad eccezione di eventuali siepi, di altezza non superiore a
cm. 80, poste solo lungo il fronte Ovest dell’arenile. Eventuali opere di
protezione temporanee ( pannellature ante infrazione ) dovranno essere
strettamente relazionate ai manufatti e preventivamente autorizzate con
apposita pratica edilizia valevole per tutto il periodo concessorio anche se
rimosse e successivamente conformemente riposizionate.
e) - Per ogni concessione è possibile realizzare un solo stabilimento balneare.
Fermo restando il criterio che i manufatti di spiaggia debbano essere accorpati
in un unico corpo principale è possibile realizzare corpi staccati
salvaguardando la barriera visiva in conformità a quanto previsto dal
successivo 10.2 comma c) punto 2.
f) - I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse limitatamente ai
servizi igienici. Eventuali altre attrezzature, strettamente legati all’attività
dovranno essere di semplice amovibilità, con una superficie coperta massima
del 5% dell'area di spiaggia, comunque non superiore a 50 mq.. La superficie
pavimentata (per passerelle e piazzole) non può eccedere il 15% dell’area di
spiaggia e comunque non superiore a 150 mq..
g) - Nelle aree individuate sull’elaborato R ( rapporto con il piano difesa alluvioni
) non sono ammesse costruzioni di qualsiasi tipo e potranno essere utilizzate
con le sole attrezzature di ombreggiamento.
-30-
h) - Che la realizzazione degli interventi dovrà comunque tener conto delle
Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
per i Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e del Piano Stralcio Difesa
Alluvioni della Regione Abruzzo e specificamente in ordine alle eventuali
scarpate morfologiche, di competenza comunale;
i) - Che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del DM 11.03.1988 e
della Circolare esplicativa 24.09.1988 n° 30483, che prescrive le indagini
geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione;
j) - Che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della Normativa
Sismica in relazione al territorio;
k) - Che gli interventi dovranno essere realizzati tenendo anche conto che le
sezioni di deflusso del reticolo idrografico minore, siano in grado di smaltire le
portate di massima piena.
10.2 - NORME DI CARATTERE URBANISTICO
a) – All’interno della fascia edificabile, la superficie coperta dei manufatti edilizi
(volumi - portici e tettoie), intesa come proiezione verticale, al netto dei
cornicioni, non può essere maggiore del 20% dell’area in concessione e
comunque non superiore a 250 mq. Nei casi degli interventi di ristrutturazione
generale e/o di demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti,
legittimamente realizzati, aventi superficie coperta superiore a 250 mq., è
possibile recuperare l’intera superficie del corpo principale, mentre quella dei
corpi accessori staccati, nella misura del 50%, purché tale superficie venga
accorpata alla struttura principale, anche mediante cambio di destinazione
d’uso.
Le tende ombreggianti non rientrano nel computo della superficie coperta.
b) - La superficie pavimentata per passerelle e piazzole, intesa come qualsiasi
trasformazione del piano arenile non può essere maggiore del 20% dell’area in
-31-
concessione e comunque non superiore a 250 mq. Eventuali zone scoperte della
piattaforma, al piano stabilimento, devono essere ricomprese nei limiti delle
superfici sopra definite.
Al fine del miglioramento della barriera visiva è altresì possibile, previa
demolizione di manufatti esistenti staccati dal corpo principale, legittimamente
realizzati, recuperare il doppio della superficie coperta da utilizzare per
lastricature compatibili con le attività definite al comma 9.1.
Tali superfici sono da considerarsi in deroga a quelle sopra previste e
comunque non possono eccedere oltre il limite del 40%, inteso come superficie
coperta della fascia edificabile.
In deroga di limiti previsti al fine di consentire la sosta delle biciclette,
all’interno delle concessioni è possibile prevedere lastricature rigide, ricoperte
da sabbia, nel limite massimo di 50 mq. Tali lastricature devono essere
posizionati in prossimità dell’ingresso delle concessioni.
c) - La collocazione del manufatto all’interno dell’area in concessione è
determinata dai seguenti parametri :
1 - FASCIA EDIFICABILE . Il manufatto deve essere collocato all’interno
della fascia di arenile edificabile individuata negli elaborati I.1 e I.2 del
presente Piano Demaniale Comunale. Eventuali manufatti principali
(stabilimento balneare) preesistenti che ricadono in parte fuori della
delimitazione sono fatti salvi per i soli casi di ampliamento e/o ristrutturazione
generale che non prevede la demolizione totale. In ogni caso la parte in
ampliamento deve essere posta all’interno della fascia edificabile. Le
concessioni sprovviste di fascia edificabile, non possono essere soggette ad
edificazione, salvo i servizi minimi individuati al precedente art. 10.1 comma f
e le attrezzature a carattere stagionali per il gioco e lo sport sulla sabbia, che
devono essere posti in allineamento con la fascia edificabile prevista dal piano.
-32-
2 - BARRIERA VISIVA . I volumi e superfici accessorie coperte che superano
l’altezza di 1,50, dal piano arenile, non possono creare una barriera visiva,
verso il mare, superiore al 25 % del fronte mare in concessione.
3 - DISTANZA . Il criterio generale da osservare in materia di distanze dai
limiti laterali di concessione è quello di posizionare il manufatto in asse con la
linea mediana della concessione, perpendicolare al lungomare. Si può derogare
a tale norma solo in presenza di evidenti impedimenti ( canali di scolo ) e
comunque si deve salvaguardare una distanza minima dai limiti di concessione
e dal lungomare compreso il marciapiede pari a 5 mt.
4 - CANALI A MARE . I manufatti ( stabilimenti e/o cabine ) devono essere
collocati ad una distanza congrua dalla direttrice dei canali adducenti al mare
acque meteoriche, pari ad almeno ml. 10,00. Si può derogare a tale prescrizione
con opere, che comunque salvaguardano il libero deflusso del canale,
preventivamente concordate con l’ufficio pubblico competente.
d) L’altezza massima consentita dei manufatti ( volumi, portici e tettoie ) non
potrà essere superiore a mt. 4,50 intesa come la quota fra il piano di
pavimentazione dei manufatti ed il bordo superiore della fascia a coronamento
del tetto.
Per eventuali coperture in pendenza per bordo superiore è da intendersi il colmo
del tetto.
Eventuali strutture di protezione ( parapetti ) di cui al successivo
comma “e”, vanno ricompresi all’interno della quota massima ammessa.
I nuovi manufatti, o quelli esistenti soggetti ad interventi di demolizione e
ricostruzione o ristrutturazione generale, al fine di consentire l’espansione
dell’onda massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell’arenile di
almeno un metro e comunque di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota I.m.m.
misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84.
Tale quota non concorre ai fini della determinazione dell’altezza massima sopra
determinata.
-33-
e) Le coperture dei manufatti possono essere utilizzate a solarium o per attività
turistiche ricreative, senza istallazione di ulteriori opere fisse salvo quelle atte a
garantire le norme di sicurezza.
10.3 – NORME DI CARATTERE EDILIZIO
a) - STRUTTURE . Come criterio generale, i manufatti da costruire sulle aree
demaniali in concessione devono salvaguardare la vigente normativa
antisismica e quanto previsto dal Codice della Navigazione marittima. In ogni
caso devono essere di facile rimozione.
Ne consegue che le strutture portanti devono avere il carattere della
prefabbricazione, essere cioè realizzate in cemento armato
prefabbricato,metallo, legno strutturale, o rattan.
Gli elementi costituenti i manufatti, in base alla tecnica costruttiva prescelta,
devono essere assemblati a secco, tramite incastri e/o bullonature, o realizzati
per accostamento di volumi già precostituiti. Non sono ammessi getti di
massetti in cemento armato direttamente sul piano dell’arenile; la platea di base
dei manufatti edilizi, dovrà essere staccata e poggiante su pali tubolari, che
consentono l’espansione dell’onda massima in caso di mareggiate.
Le tipologie edilizie, pur salvaguardando il criterio della libera progettazione,
devono indicativamente uniformarsi ai tipi edilizi definiti nell’elaborato M
allegato al presente P.D.C., e comunque salvaguardare l’uniformità tipologica
dei manufatti di spiaggia, evitando forme e caratteristiche troppo articolate che
contrastano con le tipologie ricorrenti.
b) - RIFINITURE . Il manto di copertura dei manufatti, se non destinato a
solarium, dovrà essere realizzato con materiali direttamente applicati sul piano
di copertura. Indicativamente possono essere realizzati con guaine bituminose,
tegola canadese, lamierini metallici, rame o similari. In ogni caso non sono
ammesse coperture tradizionali in coppi o tegole in laterizio.
-34-
Le pavimentazioni di carattere fisso, interne – solarium – zone porticate, sono
scelte direttamente dai privati, salvaguardando i criteri di igiene, resistenza,
sicurezza e compatibilità con l’ambiente.
Le pavimentazioni esterne, gli accessi ed i percorsi pedonali lastricati, devono
avere caratteristica di facile rimozione e posati a secco. Possono essere
indicativamente realizzati con i seguenti materiali: legno – elementi in cemento
auto bloccanti – lastre di cemento, graniglia colorata, elementi in pvc.
Eventuali lastricature uniformi, dovranno essere di tipo prefabbricato e
poggianti su fondazioni che non permettono getti diretti sul piano dell’arenile (
pali tubolari ).
Gli infissi esterni possono essere realizzati in legno, metallo o pvc.
- IMPIANTI TECNOLOGICI . Gli impianti elettrici, del gas, termo – idrici sanitari e condizionamento, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le
normative vigenti in materia di sanità e sicurezza degli ambienti. Le
canalizzazioni esterne ed i relativi allacciamenti alle reti generali devono essere
preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale o enti preposti. I
corpi esterni, pannelli solari - unità ventilanti dei condizionatori ecc., devono
essere posizionati con soluzioni che garantiscono un buon inserimento formale.
Le docce esterne devono essere realizzate con elementi prefabbricati ed essere
collocate comunque all’interno della fascia edificabile della concessione.
c) - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE . Il colore che può essere quello
naturale dei materiali di realizzazione, di tutti gli elementi costituenti i
manufatti, deve essere riferito alla tavolozza definita nell’elaborato L, ( piano
del colore ) allegato al presente P.D.C., ed a quanto previsto al successivo
articolo 11.
10.4 – ELEMENTI DI ARREDO
a) - INSEGNE . Le insegne per le concessioni di spiaggia sono di due tipi:
-35-
1 - di indicazione pubblica, che è uguale per tutte le concessioni, così come
definita nell’elaborato M ( tipi edilizi ) allegato al presente P.D.C.; deve essere
posta a ridosso del limite del lungomare, in prossimità dell’ingresso della
concessione demaniale, riportare lo stemma del Comune di Giulianova , il
numero di concessione, il nome dello stabilimento balneare ed eventualmente
parti di ordinanza, che regolano le attività particolari da svolgere sull’arenile.
2 - di indicazione privata, di libera progettazione, può essere posta su qualsiasi
lato dello stabilimento e non può svettare oltre il volume di esso.
Tutte le altre indicazioni di esercizio devono trovare posto all’interno del
manufatto.
b) - ILLUMINAZIONE ESTERNA . L’illuminazione esterna dell’area in
concessione e degli stabilimenti balneari è di competenza dei concessionari.
Deve essere strettamente connessa all’uso della concessione e comunque non
creare impatto ambientale con fasci luminosi rivolti verso il cielo o il mare.
Per le spiagge libere non sono ammessi impianti di illuminazione fissa.
Eventuali illuminazioni occasionali relative a manifestazioni temporanee
dovranno essere rimosse dopo l’uso.
c) - ATTREZZATURE OMBREGGIANTI . Tendaggi, teli ombreggianti ed
ombrelloni sono di libera scelta formale. Devono comunque essere dotati dei
requisiti di sicurezza ed installati con criteri finalizzati a salvaguardare
l’incolumità dei bagnanti.
Il colore deve essere armonizzato a quello dello stabilimento balneare,
comunque conforme a quanto previsto dall’elaborato L (Piano del Colore)
definito al successivo articolo 11.
-36-
ARTICOLO
11
PIANO DEL COLORE
°°°°°°°°°° - °°°°°°°°°°
a) - Il colore dei manufatti e delle attrezzature, a servizio delle concessioni
demaniali, è normato dal piano del colore ( elaborato L ), integrato dalla
tavolozza dei colori di base, allegata alle presenti N.T.A..
b) - Le concessioni esistenti, all’entrata in vigore del PDC, sono fatte salve, ma
devono adeguarsi in caso di rinnovo della tinteggiatura dei manufatti o delle
attrezzature di spiaggia, previa richiesta a norma del precedente art. 10.1
comma a, delle presenti norme.
c) - La tavolozza dei colori ( allegato A ) definisce le tinte di base, divise in
quattro settori omogenei ( Mare – Cielo – Sabbia – Sole ) con riferimento
indicativo al tintometro Caparol 3D System.
Essa ha carattere prescrittivo sulla composizione dei colori che possono essere
realizzati con qualsiasi tipo di materiale.
Nell’ambito della stessa concessione, possono essere utilizzati più colori di
base, purché compresi in un unico settore omogeneo previsto.
d) - Il piano del colore ha carattere prescrittivo nella definizione dei metodi di
colorazione.
Nell’ambito della stessa concessione possono essere utilizzati più metodi di
colorazione, purché conformi a quelli previsti.
e) - Gli elementi in legno, acciaio, vetro, marmo e pietra possono conservare il
colore naturale del materiale stesso.
ALLEGATO A
TAVOLOZZA DEI COLORI DI BASE
( PIANO DEL COLORE : ELABORATO L DEL P.D.C. – articolo 11 N.T.A. )
ALLEGATO B
VERIFICA CONSISTENZA SPIAGGE LIBERE
( ARTICOLO 5 - P.D.M. REGIONE ABRUZZO )
ZONA NORD SPIAGGE DI PROGETTO
AMBITO
INSEGNA
N° DI CONCESSIONE
BAGNI RIVIERA
274 / 2003
141,00
60,00
8.460
JAMMING
278 / 2003
137,00
60,00
8.220
CRITALLO MARE
277 / 2003
135,00
62,00
8.370
CAVALLUCCIO MARINO 849 / 2002
132,00
20,00
2.640
773 / 2002
130,00
30,00
3.900
HOLIDEY MARE
127,00
44,90
CONCHIGLIA
730 / 2002
125,00
70,00
8.750
LA TELLINA
36 / 2003
122,00
31,60
3.855
PALACE
576 / 2002
120,00
36,00
4.320
zona semicentrale nord
AMBITO 4
SPIAGGIA LIBERA N° 9
SPIAGGIA LIBERA N° 10
LIDO DON JUAN
454 / 2002
LIDO PARADISO
148 / 2002
SPIAGGIA LIBERA N° 11
23,77
117,00
79,00
108,00
70,00
107,00
10,93
23,77
5.702
2.852
1.170
107,00
36,00
3.852
733 / 2002
107,00
70,00
7.490
LA BUSSOLA
252 / 2002
107,00
50,00
5.350
E.N.A.M.
728 / 2002
106,00
36,00
3.816
MAREBLU'
742 / 2002
104,00
36,00
3.744
PARCO DEI PRINCIPI
607 / 2002
99,00
56,00
5.544
ATLANTIC
05 / 2004
97,00
54,00
5.238
RITZ
377 / 2002
95,00
40,00
3.800
LA ROTONDA
03 / 2004
92,00
80,00
20,00
1.760
612 / 2002
90,00
55,00
4.950
LIDO BLU'
741 / 2002
86,00
67,00
5.762
SMERALDO
737 / 2002
84,00
46,00
3.864
COSTA VERDE
304 / 2003
80,00
128,00
77,00
46,85
76,00
25,00
74,00
46,85
65,00
109,00
66,00.
43,20
NUOVA
SPIAGGIA LIBERA N° 14
DINOS
199 / 2003
SPIAGGIA LIBERA N° 15
3.607
3.467
43,20
2.851
65,00
60,00
3.900
764 / 2002
67,00
50,00
3.350
70,00
67,66
71,00
25,00
CONCESSIONE N° 5
NUOVA
71,00
25,00
71,00
25,00
SPIAGGIA LIBERA N° 17
67,66
4.736
2.851
4.736
1.775
25,00
1.775
528 / 2002
71,00
50,00
3.550
HOLIDEY
131 / 2001
70,00
25,00
1.750
70,00
17,00
287 / 2002
69,00
15,00
1.035
BAVIERA
130 / 2001
69,00
50,00
3.450
CONCESSIONE N° 6
NUOVA
69,00
25,00
1.725
CONCESSIONE N° 7
NUOVA
67,00
25,00
1.675
CALIFORNIA
3.467
1.775
CARIBE
SPIAGGIA LIBERA N° 18
3.607
7.085
28 / 2002
NUOVA
1.760
1.900
46,85
BLU' RELAX
CONCESSIONE N° 4
1.170
10.240
46,85
LIDO PORTOFINO
SPIAGGIA LIBERA N° 16
2.852
7.360
20,00
PROMENADE
CONCESSIONE N° 3
5.702
7.560
10,93
413 / 2002
88,00
SUPRRFICIE
SPIAGGIA
LIBERA
M.Q.
9.243
STELLA MARINA
SPIAGGIA LIBERA N° 13
zona periferica nord
120,00.
44,90
ROYAL
SPIAGGIA LIBERA N° 12
AMBITO 5
PROFONDITA' FRONTE MARE FRONTE MARE SUPERFICIE
MEDIA
M.L.
SPIAGGIA
M.Q.
M.L.
LIBERA
M.L.
17,00
1.190
1775
1.190
AMBITO 5
CONCESSIONE N° 8
NUOVA
SPIAGGIA LIBERA N° 19
TOTALE :
65,00
25,00
52,00
123,74
123,74
1.625
6.434
6.434
2251,50
469,90
206.467
35.544
ZONA NORD SPIAGGE STATO DI FATTO
AMBITO
INSEGNA
N° DI CONCESSIONE
BAGNI RIVIERA
274 / 2003
141,00
60,00
8.460
JAMMING
278 / 2003
137,00
60,00
8.220
CRITALLO MARE
277 / 2003
135,00
62,00
8.370
CAVALLUCCIO MARINO 849 / 2002
132,00
20,00
2.640
HOLIDEY MARE
773 / 2002
zona semicentrale nord
AMBITO 4
COMUNE N° 6
30,00
29,90
3.900
29,90
3.827
730 / 2002
125,00
85,00
10.625
LA TELLINA
36 / 2003
122,00
31,60
3.855
PALACE
576 / 2002
120,00.
36,00
4.320
LIDO DON JUAN
454 / 2002
117,00
99,00
11.583
LIDO PARADISO
148 / 2002
108,00
76,20
8.230
ROYAL
413 / 2002
107,00
36,00
3.852
STELLA MARINA
733 / 2002
107,00
70,00
7.490
LA BUSSOLA
252 / 2002
107,00
50,00
5.350
E.N.A.M.
728 / 2002
106,00
36,00
3.816
MAREBLU'
742 / 2002
104,00
36,00
3.744
101,00
37,00
3.737
99,00
56,00
5.544
LIDO FAND
PARCO DEI PRINCIPI
607 / 2002
ATLANTIC
05 / 2004
97,00
54,00
5.238
RITZ
377 / 2002
95,00
40,00
3.800
LA ROTONDA
03 / 2004
91,00
100,00
9.100
PROMENADE
612 / 2002
90,00
55,00
4.950
LIDO BLU'
741 / 2002
86,00
67,00
5.762
SMERALDO
737 / 2002
84,00
46,00
83,00
12,00
79,00
160,00
76,00
67,30
70,00
136,00
66,00.
35,60
COSTA VERDE
304 / 2003
COMUNE N° 8
DINOS
199 / 2003
COMUNE N° 9
LIDO PORTOFINO
28 / 2002
COMUNE N° 10
zona periferica nord
130,00
128,00
CONCHIGLIA
COMUNE N° 7
AMBITO 5
PROFONDITA' FRONTE MARE FONTE MARE SUPERFICIE SUPERFICIE
MEDIA
M.L.
SPIAGGIA A
M.Q.
SPIAGGIA A
M.L.
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
M.L.
M.Q.
BLU' RELAX
764 / 2002
COMUNE N° 11
65,00
60,00
66,00.
30,50
67,00
50,00
71,00
147,66
3.827
3.864
12,00
996
996
12.640
67,30
5.115
35,60
2.350
5.115
9.520
2.350
3.900
30,50
2.013
147,66
10.484
2.013
3.350
10.484
CARIBE
528 / 2002
71,00
50,00
3.550
HOLIDEY
131 / 2001
70,00
25,00
1.750
70,00
17,00
CALIFORNIA
287 / 2002
69,00
15,00
BAVIERA
130 / 2001
69,00
50,00
63,00
211,24
211,24
13.308
13.308
2340,00
551,20
214.928
39.283
COMUNE N° 12
COMUNE N° 13
TOTALE :
17,00
1.190
1.190
1.035
3.450
ZONA CENTRO - SUD SPIAGGE STATO DI FATTO
zona periferica sud
AMBITO 1
AMBITO
INSEGNA
N° DI CONCESSIONE
262 / 2003
TAM TAM
COMUNE N° 1
284 / 2003
CAPO HORN
COMUNE N° 2
SPINNAKER BEACH
299 / 2003
COMUNE N° 3
210 / 2003
NEGRIL
zona semicentrale sud
AMBITO 2
COMUNE N° 4
zona centro
18,00
40,00
25,00
206,78
31,00
60,00
25,00
33,12
46,00
60,00
44,00
27,68
67,00
60,00
72,00
76,47
720
206,78
5.169
828
1.218
5.506
94,00
90,00
8.460
249 / 2003
106,00
37,00
3.922
115,00
23,00
MIRAMARE
786 / 2002
124,00
55,00
LIDO CESARE
538 / 2002
138,00
55,00
7.590
LIDO PAOLA
732 / 2002
143,00
70,00
10.010
104,00
104,74
01/09/06
114,00
18,02
60,00
47,37
ARLECCHINO
04 / 2005
139,00
67,00
AZZURRO MARE
541 / 2002
112,00
58,00
6.496
VENERE C
275 / 2003
122,00
106,00
12.932
117,00
100,44
11.751
ASS. CANOTTIERI
273 / 2003
VENERE
GRECALE
271 / 2003
123,00
270/2003
123,00
412/2002
VENERE A
MAESTRALE
123,00
23,00
2.645
104,74
2.645
10.893
10.893
2.054
47,37
2.842
2.842
9.313
65,00
7.995
110,00
13.530
45,00
5.535
287 / 2003
124,00
37,00
4.588
MALIBU'
276 / 2003
127,00
80,00
10.160
CAPRICE B
269 / 2003
124,00
78,00
9.672
CAPRICE
272 / 2003
121,00
120,28
1.820,90
5.506
6.820
LIDO EUROPA
TOTALE :
1.218
4.020
76,47
07 / 2004
AUTORITA' PORTUALE
825
2.760
27,68
ARCOBALENO
COMUNE N° 5
5.169
1.860
33,12
LIDO SERENELLA
AUTORITA' PORTUALE
AMBITO 3
PROFONDITA' FRONTE MARE FRONTE MARE SUPERFICIE SUPERFICIE
MEDIA
M.L.
SPIAGGIA A
M.Q.
SPIAGGIA A
M.L.
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
M.L.
M.Q.
14.554
519,16
170.313
29.098
ZONA CENTRO - SUD SPIAGGE DI PROGETTO
INSEGNA
N° DI CONCESSIONE
zona periferica sud
262 / 2003
TAM TAM
zona semicentrale sud
AMBITO 2
AMBITO 1
AMBITO
SPIAGGIA LIBERA N° 2
SPIAGGIA LIBERA N° 1
40,00
26,00
174,28
4.531
284 / 2003
31,00
60,00
1.860
NUOVA
25,00
28,12
703
SPINNAKER BEACH
299 / 2003
46,00
60,00
2.760
CONCESSIONE N° 2
NUOVA
43,00
22,68
975
NEGRIL
210 / 2003
67,00
60,00
72,00
94,47
6.802
07 / 2004
99,00
72,00
7.128
ARCOBALENO
249 / 2003
106,00
37,00
3.922
115,00
23,00
MIRAMARE
786 / 2002
124,00
55,00
LIDO CESARE
538 / 2002
138,00
55,00
7.590
LIDO PAOLA
732 / 2002
143,00
70,00
10.010
23,00
2.645
104,00
104,74
04 / 2005
134,00
60,20
AZZURRO MARE
541 / 2002
112,00
58,00
6.496
VENERE C
275 / 2003
123,00
85,00
10.455
118,00
31,00
118,00
80,00
120,00
32,44
273 / 2003
SPIAGGIA LIBERA N° 6
GRECALE
271 / 2003
123,00
270 / 2003
123,00
412/2002
VENERE A
MAESTRALE
LIDO EUROPA
287 / 2003
MALIBU'
276 / 2003
123,00
SPIAGGIA LIBERA N° 7
124,00
104,74
31,00
32,44
3.658
3.893
5.535
8.890
18,00
2.304
269 / 2003
124,00
70,00
8.680
CAPRICE
272 / 2003
118,00
96,00
11.328
156,00
TOTALE :
3.893
4.588
CAPRICE B
SPIAGGIA LIBERA N° 8
3.658
10.824
37,00
70,00
10.893
5.289
45,00
18,00
10.893
9.440
88,00
127,00
2.645
8.067
43,00
128,00
6.802
6.820
ARLECCHINO
SPIAGGIA LIBERA N° 4
4.531
4.020
94,47
LIDO SERENELLA
SPIAGGIA LIBERA N° 3
SUPERFICIE
SPIAGGIA
LIBERA
M.Q.
720
174,28
CONCESSIONE N° 1
VENERE
zona centro
18,00
CAPO HORN
SPIAGGIA LIBERA N° 5
AMBITO 3
PROFONDITA' FRONTE MARE FRONTE MARE SUPERFICIE
MEDIA
M.L.
SPIAGGIA
M.Q.
M.L.
LIBERA
M.L.
2.304
24,28
24,28
3.788
3.788
1706,21
502,21
163.790
38.514
VERIFICA PERCENTUALE SPIAGGE LIBERE
STATO DI FATTO
FRONTE MARE FRONTE MARE SUPERFICIE SPIAGGE SUPERFICIE SPIAGGE
M.L.
%
M.Q.
%
SPIAGGE IN CONCESSIONE
3.090,54
74,28
316.860
82,25
SPIAGGE A DISPOSIZIONE
1.070,36
25,72
68.381
17,75
TOTALE SPIAGGE
4.160,90
100
385.241
100
PROGETTO
FRONTE MARE FRONTE MARE SUPERFICIE SPIAGGE SUPERFICIE SPIAGGE
M.L.
%
M.Q.
%
2.985,60
75,00
296.199
80,00
SPIAGGE LIBERE
972,11
25,00
74.058
20,00
TOTALE SPIAGGE
3.957,71
100
370.257
100
SPIAGGE IN CONCESSIONE
La verifica è stata riferita al totale dell'arenile destinato dal presente P.D.C. a spiaggia ( art.9.1 - ZONE
PER CONCESSIONI BALNEARI - art. 9.2 - ZONE PER SPIAGGE LIBERE ) in conformità a quanto previsto dal P.D.M. regionale ( art. 5 comma 1 ).