www.studioborgarello.it 1 Fonti normative: L.23.12.2005, n.266

Transcript

www.studioborgarello.it 1 Fonti normative: L.23.12.2005, n.266
Rivalutazioni2006.pdf
NOVITÀ FISCALI – Legge Finanziaria 2006
Fonti normative: L.23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006); D.L.30.09.2005, n.203 (c.d. Collegato); D.M.19.04.2002, n.86;
L.28.12.2001, n.448; D.M.13.04.2001, n. 162; L.21.11.2000, n.342.
La manovra finanziaria per il 2006 prevede una riedizione della rivalutazione dei beni già regolata da precedenti leggi
d’imposta distinguendo, secondo che a porla in essere sia un’impresa o un soggetto privato (persona fisica), le seguenti
modalità:
- persone fisiche (per i beni posseduti al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa):
partecipazioni non quotate;
terreni.
beni diversi dalle aree edificabili;
- imprese (esercitate sia individualmente sia in forma societaria1):
aree fabbricabili.
PERSONE FISICHE (PRIVATI):
L’art.11 - quaterdecies del D.L.203/2005, al comma 4, prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni
edificabili o ad uso agricolo e partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche2, da enti non commerciali, da società
semplici ovvero da soggetti non residenti..
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2005, è consentita secondo
le seguenti regole:
a) il termine è fissato per il 30 giugno 2006;
b) entro detta data deve:
- essere effettuato il giuramento della perizia – del valore al 1° gennaio 2005 – redatta:
per la valutazione dei terreni, da un soggetto iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili ovvero da un perito iscritto alla CCIAA3;
per la valutazione delle partecipazioni non quotate, da un iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti
commerciali, nell’elenco dei revisori contabili ovvero da un perito iscritto alla CCIAA.
- essere pagata l’imposta sostitutiva delle IIDD e dell’IRAP, nella misura:
del 4% del valore risultante dalla perizia di stima, per i terreni;
del 4% del valore risultante dalla perizia di stima, per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’art.67, c.1, l.c) del DPR
917/864;
del 2% del valore risultante dalla perizia di stima, per le partecipazioni non qualificate5.
c) il pagamento di cui al precedente punto b) può anche formare oggetto di rateazione, secondo le seguenti scadenze:
30.06.2006, 30.06.2007 e 30.06.2008 – tre rate di uguale importo: tasso di interesse annuo applicato alle rate successive
alla prima pari al 3% annuo.
IMPRESE:
A) La rivalutazione dei beni d’impresa diversi dalle aree fabbricabili é regolamentata ai commi dal 469 a 472 dell’art.1
della Legge 266/2005, recando, questo ultimo, esplicito riferimento “all’affrancamento del saldo di rivalutazione attivo”.
Pertanto, la “rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n.342,6 ...” trova riferimento nei commi 469, 470 e 471 della legge finanziaria per il 2006, secondo cui:
a) i beni rivalutabili sono: materiali, immateriali e partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate7;
b) il possesso dei beni oggetto di rivalutazione deve risultare dall’iscrizione degli stessi nel bilancio relativo all’esercizio in
corso al 31.12.2004;
c) l’operazione é effettuata mediante iscrizione del valore rivalutato nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2005;
d) il maggior valore iscritto in bilancio non può eccedere il valore effettivamente attribuibile ai beni rivalutati, avendo
riguardo “alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa,
nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani ed esteri” (art.11, c.2, L.342/2000).
Inoltre, il saldo attivo iscritto in bilancio deve essere iscritto al netto dell’imposta sostitutiva calcolata sui maggiori valori
costituenti la rivalutazione (art.12, c.2, L.342/2000);
1
Soggetti ammessi alla rivalutazione (artt.10 e 15 L.342/2000 e 1 D.M.162/2001): società commerciali (di persone o capitali), imprese
individuali, enti pubblici e privati, anche se in contabilità semplificata.
2
Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali la disposizione in esame è applicabile esclusivamente facendo riferimento a terreni
posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.
3
L’aggiunta dei periti iscritti alle CCIAA “ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.2011” all’elenco dei soggetti
abilitati ad effettuare la perizia è stata apportata dal comma 428 della L.311/2004.
4
Partecipazioni qualificate: quelle che garantiscono più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, ovvero una partecipazione
superiore al 25% del patrimonio sociale (per le società non dotate di organo assembleare).
5
Art.67, c.1, lett. c bis) del DPR 917/86.
6
L.342/2000, Capo I: “Disposizioni in materia di imposte sui redditi”; Sezione II: “Rivalutazione dei beni delle imprese”; artt. da 10 a 16.
7
Ai sensi dell’art.2359 c.c., sono controllate: “1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. ..... Sono
considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”
www.studioborgarello.it
1
Rivalutazioni2006.pdf
NOVITÀ FISCALI – Legge Finanziaria 2006
e) l’efficacia fiscale – ai fini delle IIDD e dell’IRAP – della rivalutazione decorre “dal terzo esercizio successivo a quello
con riferimento al quale – la stessa – é stata eseguita” (nella maggiora parte dei casi dal 2008);
f) il costo della rivalutazione é rappresentato da un’imposta sostitutiva8 delle imposte su redditi e dell’IRAP pari al 12%
del maggior valore iscritto in bilancio per i beni ammortizzabili e del 6% per i beni non ammortizzabili;
g) i beni devono risultare accorpati in “categorie omogenee9” distinte nell’ambito dei seguenti raggruppamenti:
- beni mobili materiali: anno di acquisizione e coefficiente d’ammortamento;
- beni mobili materiali registrati: veicoli; aerei; navi;
- beni immobili: aree edificabili; aree non edificabili; strumentali per natura; strumentali per destinazione; immobili
patrimonio;
- beni immateriali: no categorie, la rivalutazione trova riferimento per ogni singolo bene;
- partecipazioni: suddivisione in base al soggetto emittente.
I beni a deducibilità limitata e quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla categoria di appartenenza. In caso
contrario10, è prevista la rivalutazione dell’intero valore degli stessi.
h) il versamento dell’imposta sostitutiva predetta deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il termine per il
versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta nel corso del quale la rivalutazione é eseguita (nella
maggior parte dei casi: saldo imposte per il 2005).
La rivalutazione può aver luogo mediante11:
- iscrizione del maggior valore nell’attivo dello stato patrimoniale, al netto della relativa imposta sostitutiva. Ad esempio, un
bene ammortizzabile rivalutato di 1.000, scontando il pagamento dell’imposta nella misura del 12%, risulterà iscritto per un
valore superiore a quello risultante ante rivalutazione per 880;
- rivalutazione del valore storico e del relativo fondo, al fine di mantenere inalterato il coefficiente ed il periodo residuo di
ammortamento. Ad es.: valore 5.000, f.do am.to 2.000, coefficiente annuo 20%, anni residui 3; ad una rivalutazione del valore
attivo pari a 1.000, corrisponde un incremento del relativo fondo di ammortamento di 400;
- riduzione dl fondo di ammortamento, in luogo dell’incremento della posta attiva interessata.
Il cosiddetto “affrancamento del saldo attivo di rivalutazione” – previsto dal comma 472 della legge in esame – permette il
pagamento – in tre rate, senza interessi: 10% nel 2006; 45 nel 2007 e 45% nel 2008; ciascuna scadente entro il termine per il
saldo delle IIDD – delle riserve di rivalutazione iscritte nel passivo a fronte dei maggiori valori imputati all’attivo patrimoniale
costituenti il saldo di rivalutazione.
L’affrancamento permette la successiva distribuzione della riserva interessata, senza ulteriori aggravi d’imposta in capo alla
società erogante12.
Il calcolo di quanto dovuto deve effettuarsi nella misura del 7% della differenza tra l’importo costituente l’incremento da
rivalutazione e l’imposta sostitutiva calcolata sul medesimo (12% o 6%) saldo di rivalutazione13.
In corrispondenza dei maggiori valori attribuibili alle immobilizzazioni aziendali è consentito altresì il riallineamento fiscale
dei valori civili e fiscali, con pieno riconoscimento – ai fini tributari – dei primi. In applicazione dell’art.14 della L.342/2000,
come confermato dalla Circolare 6/2006, è pertanto possibile ottenere il riconoscimento fiscale di valori attribuiti alle
immobilizzazioni in occasione, ad esempio, di operazioni societarie di natura straordinaria (fusioni, scissioni, ….) ovvero in
applicazione del c.d. fair value o dell’equity method14.
B) La rivalutazione delle aree fabbricabili è consentita e prevista in base ai commi da 473 a 475 della legge finanziaria
(L.266/2005):
a) per area fabbricabile si intende quella non ancora edificata ovvero quella risultante a seguito della demolizione dei uno o
più edifici. Sono comprese anche se oggetto dell’attività (es. di compravendita) dell’impresa;
b) le aree edificabili devono risultare iscritte nel bilancio in corso al 31.12.2004 o, per le ditte in contabilità semplificata, nel
registro dei cespiti ammortizzabili;
c) la distinzione delle categorie omogenee, cui applicare la rivalutazione15, è effettuata sulla base della destinazione ad
ognuna di esse assegnata dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’utilizzazione edificatoria dell’area interessata dalla rivalutazione deve aver luogo entro i cinque anni successivi
all’effettuazione della rivalutazione medesima;
e) l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle aree fabbricabili è pari al 19% dei maggiori valori e deve essere versata in
tre rate, senza interessi, corrispondenti alle seguenti scadenze (termine previsto per il saldo delle imposte):
40% nel 2006; 35% nel 2007; 25% nel 2008.
8
Indeducibile, ai sensi dell’ultimo periodo del 2° comma dell’art.12 L.342/2000.
Per la definizione delle aree omogenee: art.4 D.M. 13.04.2001, n.162.
10
Al riguardo: Circolare Agenzia Entrate n.57 del 18.06.2001, § 1.2.
11
Art.5 D.M.162/2001: Modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili
12
In base a quanto enunciato nella Circolare 6 del 13.02.2006 dell’Agenzia delle Entrate “poiché le riserve, una volta affrancate,
confluiranno tra quelle di utili, in caso di distribuzione delle riserve medesime il socio tasserà l’importo percepito secondo le regole
ordinariamente previste per i dividendi”.
13
Ad esempio: rivalutazione di un bene ammortizzabile per 1.000 – 120 (imposta sostitutiva) = 880 (saldo attivo di rivalutazione) x 7% =
61,60 (rateizzabile).
14
Si veda, in tal senso, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.57 del 25.06.2002, § 2.2.
15
Tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea sono oggetto di rivalutazione.
9
www.studioborgarello.it
2