Convenzione - Camera di Commercio di Fermo
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Convenzione - Camera di Commercio di Fermo
CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO PREMESSO CHE: - la Camera di Commercio Industria Artigiano Agricoltura di Fermo (di seguito denominata “Camera”), svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Fermo; - la “Camera”, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo economico del territorio e nell’ottica più ampia di un’ottimizzazione del rapporto banche-imprese, intende sostenere le micro e piccole imprese per consentire loro di accedere al micro credito, anche quando non sussistano adeguate garanzie da offrire ed il rapporto con il sistema bancario presenti oggettive difficoltà; - gli Organismi di Garanzia, espressione diretta o indiretta delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio provinciale (di seguito denominati “Confidi”), risultano essere le strutture idonee a supportare la Camera nella realizzazione di un’iniziativa a favore del sistema creditizio, in ragione dei rapporti privilegiati intrattenuti dagli stessi con le imprese e con gli Istituti di Credito locali; - per agevolare l’accesso al credito delle imprese della Provincia di Fermo, la Camera istituisce un apposito Fondo Rotativo di Garanzia (di seguito denominato “Fondo”), che verrà ripartito, ai fini della relativa gestione, tra i Confidi aderenti alla presente Convezione; - l’ammontare del Fondo relativamente all’anno 2012 è pari ad € 170.000,00; - occorre disciplinare le modalità di ripartizione e di gestione del Fondo, nonché i reciproci diritti e obblighi; - i Confidi presenti sul territorio sono firmatari di Convenzioni con gli Istituti di credito, operanti nella provincia di Fermo, che vengono elencati nella apposita lettera di adesione alla presente Convenzione. a. si concorda sulla seguente definizione di “default” così come stabilito dal Comitato di Basilea e cioè il verificarsi di uno dei seguenti eventi creditizi: • credito incluso, dalla Banca, nella categoria “sofferenza” per scarsa probabilità di rimborso integrale del debito; • pagamenti scaduti da più di 90 gg. (condizione applicata solo per l’Italia per anni 5 dall’entrata in vigore dell’Accordo); • la banca ha presentato istanza di fallimento; • il debitore ha dichiarato Fallimento; 1 CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO TUTTO CIÒ PREMESSO Tra la Camera e i Confidi SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO STABILITO Art.1 - Premesse Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. Art.2 – Finalità Scopo della presente Convenzione è quello di agevolare l’accesso al credito, per il tramite dei Confidi, da parte delle micro e piccole imprese aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Fermo. Art.3 - Soggetti beneficiari della misura I soggetti beneficiari sono le imprese di nuova costituzione (iscritte nel Registro delle Imprese da un periodo non superiore a tre anni) appartenenti a qualsiasi settore economico, con sede legale e/o unità locale nella provincia di Fermo, che rispondano ai seguenti requisiti: innovative: imprese che operano in settori ad alta tecnologia (high-tech); imprese che nascono come diretto risultato di attività di ricerca; imprese che hanno una quota significativa di occupati con alta formazione; imprese che spendono risorse consistenti in attività di ricerca e sviluppo; a prevalente partecipazione femminile: società cooperative e società di persone costituite in misura superiore al 50% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura superiore al 50% a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per più del 50% da donne; imprese individuali a titolarità femminile; giovanili: società cooperative e società di persone costituite in misura superiore al 50% da giovani (fino a 35 anni); società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura superiore al 50% a giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per più del 50% da giovani; imprese individuali di cui siano titolare un giovane; sociali: imprese che esercitano in via stabile e principale, senza scopo di lucro, un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, socio sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extrascolastica; le imprese che operano al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che sono lavoratori svantaggiati o disabili. 2 CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO Art.4 – Condizioni di ammissibilità Le imprese beneficiarie dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Bando e devono trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con la denuncia di attività al Registro delle Imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. Art 5 - Tipologie Finanziamenti I Confidi dovranno utilizzare il Fondo generato dal contributo al fine di prestare garanzie per microcrediti e per le seguenti tipologie di interventi: a) investimenti strumentali all’attività dell’impresa, da realizzarsi nell’ambito del territorio della provincia; b) consolidamento del debito a breve termine: relativamente quindi alle passività a breve termine, comprendendo fra queste tutte le tipologie di finanziamenti “in bianco” (cassa e anticipi import) e/o autoliquidanti (anticipi ricevute ed altri equipollenti – anticipi fatture – anticipi all’export – sconto di portafoglio rateale); c) riqualificazione organizzativa/gestionale: spese per studi di fattibilità e servizi di consulenza e assistenza specialistica riferiti ai programmi di investimento, formazione in tema di gestione e finanza aziendale, acquisto/adeguamento/rinnovo dei sistemi informatici di gestione dell’azienda, all’erogazione di propri servizi web su Internet, all’attivazione di procedure di commercio elettronico; d) avvio e sostentamento alle imprese in settori innovativi e quindi “non maturi” (che potrebbero pregiudicare la riuscita dell’iniziativa) le quali perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi: 1. adozione di processi produttivi, commerciali, distributivi e simili, innovativi; 2. rinnovo e/o ampliamento sostanziale della tipologia dei prodotti, ovvero per il commercio dei formati distributivi; 3. acquisizione di nuovi mercati, sia dal punto di vista geografico che commerciale. Sono esclusi quindi gli investimenti per: • • • Acquisto di terreni e fabbricati. Acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari. Tali beni saranno ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo se risulteranno direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell’attività dell’impresa. Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria 3 CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO Art.6 - Destinatari del Fondo e modalità di gestione Destinatari del Fondo sono i Confidi che operano nella provincia di Fermo, aderenti alla presente Convenzione ed in possesso dei requisiti previsti dal Bando cui la presente Convenzione si riferisce. Le risorse messe a disposizione dalla Camera devono: a) confluire in uno specifico Fondo, istituito presso ciascun Confidi, separato da altri fondi Garanzia ed opportunamente evidenziato nel bilancio d’esercizio del Confidi stesso; b) essere impiegate esclusivamente per la prestazione di garanzie in favore dei soggetti di cui all’art.3, ad integrazione di quelle già fornite dal Confidi escludendo qualsiasi altra destinazione; c) essere soggetto a gestione separata e sottoposto a rendicontazione nelle modalità previste dall’art. 7. Eventuali interessi attivi maturati dal Fondo sono destinati all’incremento del medesimo. Il conto corrente sul quale verranno accreditate le risorse camerali dovrà essere autonomo rispetto ai Fondi di Garanzia del Confidi già in essere; Il Fondo dovrà favorire l’erogazione di prestiti alle imprese operanti nella provincia di Fermo, fornendo una co-garanzia nella misura massima dell’ 30% di ciascun finanziamento, in aggiunta a quella già rilasciata dal Confidi con un importo massimo di euro 30.000. In ogni caso la durata dei finanziamenti non deve superare anni 5. Il moltiplicatore applicato alla garanzia concessa sarà pari a quello ottenuto dal Confidi nelle Convenzioni stipulate con i singoli Istituti di credito. Resta convenuto che all’esaurimento delle disponibilità, con riferimento alle somme già impegnate, l’iniziativa si intenderà conclusa salvo il recupero delle risorse non escusse al fondo di rotazione. Ai fini di controllo per la corretta applicazione della Convenzione, alle riunioni del Comitato Tecnico dei Confidi che decide sulla concessione della garanzia, potrà partecipare un referente della Camera, senza alcun potere deliberante. Per consentire tale partecipazione, il Confidi è tenuto a comunicare la convocazione dell’Organo Deliberante alla Camera. Art. 7 - Obblighi dei Confidi aderenti I Confidi si impegnano a utilizzare il Fondo reso disponibile dalla Camera, applicando la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ovvero di aiuti in regime di “de minimis” ed in particolare con riferimento alla “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02)” pubblicata nella GUCE C155/10 del 20/6/2008.1 Le imprese beneficiare sono tenute a comunicare il godimento di 1 In sintesi: a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato. 4 CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO altre agevolazioni a valere su normative regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento. Sul Fondo andranno a gravare solo le garanzie rilasciate a favore delle micro e piccole imprese aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Fermo. Limitatamente al Fondo, ogni Confidi con cadenza annuale dovrà comunicare alla Camera, tramite apposita modulistica predisposta dagli uffici, un elenco dettagliato delle imprese beneficiarie della misura, indicando per ciascuna di esse: entità e durata della co-garanzia concessa; debito estinto e residuo ancora a scadere; quali di queste siano entrate eventualmente in default e l’ammontare dello stesso: La Camera si riserva di effettuare eventuali approfondimenti e verifiche sulle comunicazioni di cui al comma 3 e di richiedere ogni altra utile informazione per il puntuale monitoraggio della gestione del Fondo da parte dei singoli Confidi. Art.8 - Modalità di ripartizione del Fondo Le risorse di cui all’art.1 del presente Bando saranno ripartite tra i Confidi in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, che abbiano presentato domanda nelle forme, modi e tempi previsti, secondo i seguenti criteri: I. II. l’80% delle somma stanziata va attributo ai Confidi in percentuale al rapporto fra il numero delle imprese associate allo stesso nella provincia di Fermo, ed il numero totale delle imprese associate ai Confidi operanti nella provincia ed aderenti all’iniziativa; il 20% delle stessa somma stanziata, va attributo ai Confidi in percentuale al rapporto fra le garanzie concesse dallo stesso nella provincia di Fermo, ed il numero totale garanzie concesse dai Confidi operanti nella provincia ed aderenti all’iniziativa, secondo la documentazione di cui all’art.4; La ripartizione del Fondo avrà luogo in base ai dati e alle informazioni di cui alla domanda prevista dall’art. 4 del presente Bando ed alla documentazione ivi allegata. L’elenco di Confidi ammessi alla ripartizione del Fondo e la quota loro assegnata saranno approvati dalla Giunta Camerale. L’erogazione dell’importo stabilito sarà effettuata conseguentemente alla sottoscrizione della Convenzione da parte del Confidi. Art. 9 – Modalità di utilizzo del Fondo e gestione residui Il Confidi potrà utilizzare le disponibilità del Fondo di cui all’art. 6, per altre operazioni, solamente per “avvenuta revoca di finanziamenti in precedenza concessi”; 5 CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO Eventuali residui sul Fondo rimarranno nella disponibilità di ciascun Confidi, ai fini della gestione rotativa alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, per tutto il tempo in cui la Camera non ritenga, con le cautele del caso ed alla luce dell’evolversi della situazione, di disporne una diversa utilizzazione. Art 10 - Gestione straordinaria del Fondo Nel caso in cui un Confidi intenda cessare la propria attività, avviare la fase di scioglimento, liquidazione e cancellazione, porre in essere eventuali operazioni straordinarie (trasformazioni – fusioni – scissioni) o effettuare atti di trasferimento d’azienda, la Camera dovrà essere preventivamente interpellata dallo stesso, al fine di stabilire le modalità di restituzione o ulteriore utilizzo del Fondo. Art.11 – Durata della Convenzione La Convenzione resta valida fino ad esaurimento delle disponibilità, salvo quanto previsto dall’art.9 comma 2 e dell’art.10 della presente Convenzione. Art. 12 - Interpretazione della Convenzione Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione potranno essere introdotte con atti aggiuntivi. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione della presente Convenzione, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale della Camera. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Fermo li Il Confidi Il Presidente Camera di Commercio di Fermo Il Presidente ( Graziano Di Battista) 6 CONVENZIONE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FERMO