Uniformare il diritto in materia di prescrizione

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Uniformare il diritto in materia di prescrizione
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Uniformare il diritto in materia di prescrizione
Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione
parziale del CO
Comunicati, Il Consiglio federale, 31.08.2011
Berna. Il Consiglio federale intende prolungare i termini di prescrizione nel diritto
in materia di responsabilità, affinché le pretese di risarcimento possano essere
fatte valere anche in caso di danni tardivi. Ai fini della certezza giuridica, intende
inoltre uniformare l’intero diritto in materia di prescrizione nell’ambito del diritto
privato. Mercoledì, ha posto in consultazione la pertinente revisione del Codice
delle obbligazioni (CO).
Il diritto in vigore disciplina la prescrizione in modo non unitario. Oltre alle disposizioni
generali del CO esistono numerose disposizioni speciali divergenti, il che rende
complicato il diritto in materia di prescrizione. Inoltre i termini di prescrizione del diritto
extracontrattuale sono in generale troppo brevi. A ciò si aggiungono molte questioni
controverse che creano notevoli incertezze. Con la revisione del CO posta in
consultazione oggi, il Consiglio federale intende porre rimedio a tali problemi. Oltre a
prolungare i termini di prescrizione, come richiesto dalla mozione «Termini di
prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile» (07.3763), la revisione
prevede anche di uniformare il diritto in materia di prescrizione. Le disposizioni generali
del diritto in materia di prescrizioni si applicheranno a tutte le pretese di diritto privato
indipendentemente dal fatto che risultino da contratto, atto illecito o indebito
arricchimento.
Migliore protezione dei danneggiati
Prolungando i termini di prescrizione, il Consiglio federale intende proteggere meglio
soprattutto chi subisce danni tardivi o danni a lungo termine. L’idea dei doppi termini,
che si è consolidata nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento, è ripresa
nell’avamprogetto anche per tutte le pretese. A qualsiasi pretesa si applica pertanto un
termine di prescrizione relativo breve di tre anni e un termine di prescrizione assoluto di
dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone un termine
massimo di 30 anni.
L’inizio del decorso del termine relativo di prescrizione si fonda su criteri soggettivi. Il
termine decorre dal momento in cui il creditore ha preso atto dei danni subiti e ha
conoscenza dell’identità del debitore. Il termine assoluto decorre invece in generale dal
momento dell’esigibilità del credito. Per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei
danni, l’avamprogetto si fonda sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha
causato il danno.
Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, l’avamprogetto
consente alle parti di modificare contrattualmente i termini di prescrizione. Ciò
consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del
tipo di pretesa. A tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini
non ha tuttavia carattere illimitato. L’avamprogetto prevede infatti un termine minimo e
un termine massimo. Saranno infine dichiarate nulle le condizioni generali di contratto
che riducono i termini di prescrizione previsti dalla legge in caso di danni alle persone.
La procedura di consultazione sulla revisione del CO si concluderà il 30 novembre
2011.
Contatto / informazioni
Philipp Weber, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 325 32 09, Contatto
Dipartimento responsabile
Dipartimento federale di giustizia e polizia, T +41 31 322 21 11, Contatto
Ultimo aggiornamento: 31.08.2011
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
Basi legali | Contatto
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Diritto civile e procedura civile
Codice delle obbligazioni
(Revisione del diritto in materia di
prescrizione)
Rapporto esplicativo
Agosto 2011
Indice
Compendio
3
Parte generale
5
1
Antecedenti della riforma
1.1 Sforzi volti a rivedere il diritto della responsabilità civile
1.2 Diritto della responsabilità civile: riprendere in mano la revisione?
1.3 Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di
prescrizione
5
5
5
Il diritto in materia di prescrizione vigente
6
2.1
2.2
2.3
6
7
8
8
2
3
4
Nozione, scopo e oggetto della prescrizione
Sistema giuridico
Lacune del diritto vigente in materia di prescrizione
2.3.1 Assenza di una disciplina omogenea
2.3.2 Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale
troppo brevi
2.3.3 Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara
a) Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali
b) Istituti giuridici tra il contratto e la responsabilità civile
c) Accordo e rinuncia in materia di prescrizione
d) Debito solidale e diritto di regresso
e) Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno
f) Rapporto tra il termine di prescrizione di diritto civile di una pretesa
derivante da un reato e il suo termine di prescrizione della
legislazione penale
2.3.4 Conclusione
6
9
9
9
10
11
11
12
13
14
Diritto comparato e diritto internazionale
14
3.1
3.2
14
15
15
15
16
16
17
Diritto comparato
Diritto internazionale
3.2.1 Normativa di riferimento
a) Principi di diritto europeo dei contratti (PECL)
b) Draft Common Frame of Reference (DCFR)
c) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC)
3.2.3 Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174)
Punti centrali dell’avamprogetto
17
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
17
19
20
20
21
22
22
Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione
Duplici termini
Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale
Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento
Possibilità di modificare i termini di prescrizione
Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati
Debito solidale: nessuna revisione
Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni
24
1
Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni
24
2
Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni
33
3
Modifica del diritto vigente
39
Bibliografia
58
2
Compendio
Il diritto vigente non prevede un disciplinamento uniforme della prescrizione. È ben vero
che le disposizioni generali sono disciplinate dagli articoli 127-142 CO, ma vi sono anche
numerose disposizioni speciali che si scostano dalle regole generali. Sovente tali
disposizioni particolari implicano effetti giuridici divergenti che non trovano una
giustificazione soddisfacente. Di conseguenza, il diritto in materia di prescrizione si
presenta complicato ed eterogeneo. Inoltre, i termini di prescrizioni che oggigiorno si
applicano nel diritto extracontrattuale sono reputati troppo brevi. Infine, innumerevoli punti
controversi generano notevoli incertezze. Da tempo dunque s’impone una revisione totale
del diritto in materia di prescrizione.
Gli obiettivi principali della revisione sono l’armonizzazione del diritto in materia di
prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze giuridiche.
Inoltre s’intendono armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in
quello dell’indebito arricchimento con le regole vigenti del diritto in materia di
responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione
in materia di responsabilità civile, disciplinate nelle leggi speciali. Le disposizioni generali
in materia di prescrizione proposte nell’avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese
di diritto privato, indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO),
atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che alle
pretese fondate sul diritto delle obbligazioni, le disposizioni sono applicabili anche alle
pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve le
disposizioni divergenti. Le pretese di diritto pubblico sono rette direttamente da tali
disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi.
L’avamprogetto riprende l’dea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati
e dell’indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione
relativo breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le
pretese risultanti da danni alle persone si propone di applicare un termine di prescrizione
assoluto di 30 anni. La proroga dei termini consentirà in particolare di tutelare meglio le
vittime di danni tardivi.
Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base
a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto
conoscenza del credito e dell’identità del debitore. Il termine assoluto invece inizia a
decorrere di regola già con l’esigibilità del credito. Per le pretese di risarcimento
l’avamprogetto si fonda invece sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha
causato il danno. Se l’atto dannoso o la violazione contrattuale non si esaurisce in un
unico atto, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l’atto dannoso si
è concluso.
I termini di prescrizione possono essere sospesi, non iniziare a decorrere o essere
interrotti per i motivi che si evincono in ampia misura dal diritto vigente. Anche dopo la
revisione, le iniziative private, come ad esempio un richiamo per lettera raccomandata,
non saranno considerati atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Alla stessa stregua
un colloquio teso alla conclusione di una transazione non costituirà un atto interruttivo
della prescrizione.
Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell’autonomia
delle parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di
prescrizione. Ciò permette di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli
al tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei
3
termini non ha carattere illimitato. Si propone pertanto un termine minimo e un termine
massimo. Inoltre l’avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della
prescrizione, all’eccezione di prescrizione.
L’avamprogetto prevede di abolire la prescrizione straordinaria per le pretese derivanti da
reati (art. 60 cpv. 2 CO). Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile
applicazione. Inoltre, grazie alla proroga del termine relativo e, nel caso in cui si tratti di
danni a persone, anche di quello assoluto, la disposizione viene in ampia misura
sostituita.
4
Parte generale
1
Antecedenti della riforma
1.1
Sforzi volti a rivedere il diritto della responsabilità civile
Tra il 1988 e il 1991, una commissione di studio istituita dal Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) elaborò un rapporto contenente 102 tesi per la revisione globale
del diritto della responsabilità civile. In seguito a tale rapporto i professori Pierre Widmer e
Pierre Wessner furono chiamati ad allestire un avamprogetto di legge federale sulla
revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile. Nel 1999 i periti
presentarono l'avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo 1 .
L’obbiettivo principale di tale avamprogetto era quello di unificare il diritto in materia di
responsabilità civile, in particolare le condizioni e gli effetti della responsabilità, come pure
i rapporti esistenti tra responsabilità civile e assicurazione. Oltre a codificare svariati
principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, proponeva di abrogare le norme ormai
divenute prive di oggetto. Infine prevedeva svariate innovazioni di diritto materiale tra cui,
ad esempio, la proroga dei termini di prescrizione: quello relativo passava da uno a tre
anni, mentre quello assoluto da dieci a 20 anni.
Nell’ottobre del 2000, il Consiglio federale, astenendosi esplicitamente dall’esprimere le
proprie vedute in merito al tenore e all’opportunità del progetto, incaricò il DFGP di inviare
in consultazione l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto
della responsabilità civile. La consultazione si concluse in aprile 2001. La maggioranza
delle cerchie interpellate accolse favorevolmente il progetto di revisione anche se la
prevalenza delle novità proposte suscitò reazioni contrastanti. In particolare si temeva che
il nuovo diritto in materia di responsabilità civile potesse comportare un inasprimento della
responsabilità dannoso alla piazza economica svizzera 2 .
Nel gennaio del 2004 il Consiglio federale decise di non inserire la revisione del diritto
della responsabilità civile nel programma di legislatura 2003-2007.
1.2
Diritto della responsabilità civile: riprendere in mano la revisione?
L’11 ottobre 2007, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha
depositato la mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di
responsabilità civile», nella quale si chiede di prorogare i termini di prescrizione in modo
che il diritto al risarcimento sia garantito anche per i danni tardivi. La mozione traeva
spunto dalle constatazioni fatte in relazione con i danni tardivi dovuti in particolare
all’amianto che hanno evidenziato come secondo il diritto vigente le azioni di risarcimento
possono cadere in prescrizione prima che la vittima si renda conto di essere stata
1
2
Avamprogetto e rapporto esplicativo (non disponibile in italiano) sono reperibili all’indirizzo
Internet:
www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt
e/haftplicht.html.
La sintesi dei risultati della procedura di consultazione è reperibile all’indirizzo Internet:
www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt
e/haftplicht.html.
5
danneggiata. Il Consiglio nazionale il Consiglio degli Stati hanno accolto all’unanimità la
mozione rispettivamente il 12 marzo 2008 e il 2 giugno 2008.
Il DFGP ha successivamente elaborato un documento interlocutorio destinato al Consiglio
federale sull’ulteriore modo di procedere nell’ambito della revisione del diritto della
responsabilità civile. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha preso conoscenza di tale
documento incaricando il DFGP di presentare ancora nel corso della legislatura un
disegno e il relativo messaggio di modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente
delle leggi speciali che hanno per oggetto la prescrizione in senso lato. Ha invece
rinunciato a riprendere in mano la revisione globale e l’unificazione del diritto in materia di
responsabilità civile.
1.3
Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di
prescrizione
Nel 2009, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato una bozza normativa che
riprendeva le linee essenziali della revisione sotto forma di tesi (comprese le varianti) ma
non formula un testo di legge concreto. Tale bozza è stata trasmessa a esperti attivi nel
settore o nel mondo della ricerca e dibattuta il 5 febbraio 2010 in occasione di
un’audizione 3 . Si è invece rinunciato a istituire una commissione peritale.
L’UFG ha elaborato l’avamprogetto e il pertinente rapporto esplicativo tenendo conto del
parere degli esperti e della bozza normativa e lo ha nuovamente sottoposto per parere
agli esperti.
2
Il diritto in materia di prescrizione vigente
2.1
Nozione, scopo e oggetto della prescrizione
Nel sistema giuridico svizzero la prescrizione è un istituto di diritto materiale. Scaduto il
termine di prescrizione, il debitore acquista il diritto di rifiutare la prestazione, il che gli
consente di non eseguire quanto richiestogli dal creditore. Il credito non si estingue bensì
si trasforma in un’obbligazione naturale, la cui esecuzione non può essere imposta dal
giudice contro la volontà del debitore. Se l’obbligazione è adempita, non vi è indebito
arricchimento del beneficiario.
Occorre distinguere tra prescrizione e perenzione delle pretese. La perenzione comporta
l’estinzione definitiva della pretesa, se l’avente diritto non la fa valere entro un certo
termine.
Senso e scopo dell’istituto della prescrizione vanno ricercati sia nell’interesse pubblico sia
nell’interesse privato 4 : l’interesse pubblico esige che il creditore faccia valere
giudizialmente i suoi diritti entro un termine ragionevole, al fine di garantire la certezza del
diritto e l’ordine pubblico. In particolare s’intende evitare le controversie con una
situazione probatoria difficoltosa a causa del tempo trascorso tra la nascita del credito e il
periodo in cui il creditore ha diritto di esigerlo. L’interesse privato tutela invece anzitutto i
3
4
Il gruppo peritale era composto da: Stephen V. Berti, professore; Christine Chappuis,
professoressa; Wolfgang Ernst, professore; Stephan Fuhrer, professore; Frédéric Krauskopf,
professore; Peter Loser, LD dott. iur.; Pascal Pichonnaz, professore; Pierre Wessner,
professore; Pierre Widmer, professore.
Cfr. SPIRO, vol. I, § 3 segg.
6
debitori, che non vanno lasciati a tempo indeterminato nell’incertezza sulla sorte di crediti
incerti. Ma anche l’interesse del creditore riveste un ruolo importante. L’esistenza di un
termine, entro il quale far riconoscere in giudizio il suo credito, dovrebbe indurlo ad agire.
Dal profilo politico-giuridico la prescrizione ha lo scopo di assegnare al trascorrere del
tempo una certa forza giuridica che tutela lo stato esistente, garantisce la certezza del
diritto e l’equità giuridica 5 .
Oggetto della prescrizione sono crediti ossia diritti a una prestazione relativi. La
prestazione può essere costituita dall’obbligo di fare, omettere o tollerare. Non
soggiacciono per contro alla prescrizione i diritti assoluti (diritti reali, diritti immateriali e
diritti individuali), i diritti potestativi (ossia la facoltà di modificare lo statuto giuridico di
un’altra persona mediante dichiarazione di volontà unilaterale) nonché i rapporti
contrattuali considerati nel loro insieme.
Il diritto prevede tuttavia anche crediti non soggetti a prescrizione. Si pensi ad esempio ai
crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto (art. 807 CC 6 ) o ai crediti garantiti da
un’ipoteca navale iscritta (art. 45 LF sul registro del naviglio 7 ) e da un pegno iscritto nel
registro aeronautico (art. 36 LF sul registro aeronautico 8 ). I crediti derivanti da indennità
per contribuzioni alle spese domestiche non sono soggetti a prescrizione, ma devono
essere fatti valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore, poiché
altrimenti decadono (art. 334 seg. CC).
2.2
Sistema giuridico
Il diritto vigente non disciplina la prescrizione in modo omogeneo. La prescrizione di
crediti di diritto privato è regolata dagli articoli 127 a 142 CO 9 . Questi prevedono un
termine di prescrizione generale di dieci anni che comincia a decorrere con l’esigibilità del
credito (art. 127 e 130 CO). All’occorrenza il termine di prescrizione può essere sospeso o
interrotto (art. 134 segg. CO). In generale tali norme si applicano a tutti i crediti di diritto
privato, inclusi quelli derivanti da fattispecie del Codice civile che non sono regolati dal
CO.
Oltre a tali disposizioni generali, vi sono anche numerose disposizioni speciali nella Parte
generale o nella Parte speciale del CO, nel CC o in altre leggi, che si scostano dalle
disposizioni generali del CO in materia di prescrizione.
L’articolo 60 CO riveste particolare importanza per la prescrizione di crediti derivanti da
atti illeciti. Secondo l’articolo 60 capoverso 1 CO, l’azione di risarcimento o di riparazione
in materia extracontrattuale si prescrive in un anno, decorribile dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso
nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. L’articolo 60 CO si
applica primariamente ai crediti derivanti da atti illeciti di cui agli articoli 41 segg. CO. Lo si
applica tuttavia anche a tutte le altre pretese che si fondano sulla responsabilità
extracontrattuale retta dal CO e dal CC, salvo che la prescrizione non sia disciplinata
diversamente. Infine, le leggi speciali in materia di responsabilità civile prevedono, almeno
5
6
7
8
9
Cfr. ad es. DTF 90 II 428, consid. 8; DTF 133 III 6, consid. 5.3.5; DTF 137 III 16, consid. 2.1.
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210).
Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio (RS 747.11).
Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1).
Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto:
Diritto delle obbligazioni; RS 220).
7
in parte, una disciplina particolare della prescrizione che s’ispira all’articolo 60 CO o vi
rinvia espressamente.
L’articolo 67 CO regola inoltre la prescrizione dell’azione per indebito arricchimento. Tale
azione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha avuto
conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in
cui è nato tale diritto. L’articolo 67 CO si applica soltanto alle pretese derivanti da indebito
arricchimento ossia alle azioni che si fondano sull’articolo 62 capoverso 1 CO.
Le pretese di diritto pubblico sono in linea di massima rette dalle disposizioni in materia di
prescrizione del diritto pubblico. In mancanza di disposizioni specifiche, occorre applicare
le regole di diritto pubblico previste per situazioni analoghe. Se mancano anche queste, il
giudice può applicare per analogia le regole di diritto privato in materia di prescrizione o
definire egli stesso il regime applicabile.
2.3
Lacune del diritto vigente in materia di prescrizione
2.3.1
Assenza di una disciplina omogenea
Le considerazioni precedenti evidenziano la complessità e l’eterogeneità del sistema
vigente in materia di prescrizione. I numerosi disciplinamenti speciali implicano un numero
decisamente elevato di soluzioni differenti che nella maggior parte dei casi non trovano
una giustificazione soddisfacente. Ciò vale in particolare per le disposizioni in materia di
prescrizione di pretese derivanti da un reato, collocate in varie leggi e che derogano
all’articolo 60 CO. Tali deroghe riguardano la durata dei termini (ad es. termine relativo di
due anni [art. 83 cpv. 1 LCStr 10 ], di tre anni [art. 5 cpv. 1 nLRCN 11 , art. 32 cpv. 1 LIG 12 ], di
cinque anni [art. 760 cpv. 1 CO]; termine assoluto di 30 anni [art. 32 cpv. 1 GTG]), l’inizio
della decorrenza del termine (ad es. dal giorno dell’infortunio [art. 83 cpv. 1 LCStr.], dal
giorno dell’evento [art. 39 cpv. 1 LITC 13 ], dal fatto su cui è fondata l’obbligazione [art. 46
cpv. 1 LCA 14 ]) e, in via eccezionale, la nozione medesima dei termini (un unico termine
[art. 37 LIE] 15 ). Già da molto tempo tale situazione è criticata da più parti poiché genera
confusione e pregiudica la certezza del diritto 16 .
Inoltre, vi è una divergenza tra le regole in materia di prescrizione previste dal diritto dei
contratti e quelle vigenti nel diritto della responsabilità extracontrattuale 17 . Si pensi in
particolare al diverso trattamento di pretese risarcitorie di natura contrattuale ed
extracontrattuale, che crea discrepanze giuridiche ingiustificate 18 . Esempio: il danno al
parchetto del cliente cagionato dall’imbianchino durante l’esecuzione dei lavori di pittura
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
Legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (FF 2008
4673 segg.).
Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge
federale sull’ingegneria genetica; RS 814.91).
Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e
carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta; RS 746.1).
Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto
d’assicurazione; RS 221.229.1).
Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a
corrente debole (Legge sugli impianti elettrici; RS 734.0).
Cfr. in particolare le due relazioni alla giornata svizzera dei giuristi del 1967: GILLIARD, pag.
225 segg.; STARK, pag. 93 segg.
Cfr. PICHONNAZ, pag. 100.
Cfr. LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197; BOUVERAT/WESSNER, pag. 953 e 969.
8
costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza, ossia una violazione di un obbligo
contrattuale accessorio. Il diritto al risarcimento del danno che ne risulta si prescrive
secondo le regole generali previste dall’articolo 127 segg. CO, ossia in cinque anni
dall’evento (art. 128 n. 3 CO). Se invece un conoscente del proprietario di casa danneggia
il parchetto, si applicano le regole dell’atto illecito (art. 41 segg. CO) e di conseguenza
l’articolo 60 CO che prevede un termine relativo di un anno e un termine assoluto di dieci
anni. Da molto tempo nella letteratura si chiede di uniformare le regole in materia di
prescrizione per le pretese di risarcimento dei danni risultanti da violazioni contrattuali ed
extracontrattuali 19 .
2.3.2
Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale troppo
brevi
Sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono troppo breve il termine di prescrizione
relativo di un anno, che si applica alle richieste di risarcimento extracontrattuali, 20 . Ma
anche il termine di prescrizione assoluto di dieci anni può produrre risultati sconcertanti. Il
termine di prescrizione assoluto inizia a decorrere indipendentemente dal danno e dal
momento in cui il danneggiato ne viene a conoscenza; determinante è soltanto il
momento in cui l’atto dannoso si verifica. È dunque possibile che nell’ambito della
responsabilità extracontrattuale un diritto al risarcimento si prescriva prima che la vittima
si renda conto di essere stata danneggiata. La dottrina critica in parte tale situazione
specialmente nei casi in cui il danno può manifestarsi molto tempo dopo (cosiddetti danni
tardivi) 21 . Periodi di latenza piuttosto lunghi possono verificarsi soprattutto in caso di
lesioni corporali e danni alla salute; l’esempio più noto sono i danni alla salute causati
dall’amianto. Anche se varie leggi più recenti tengono conto dei danni tardivi (ad es. art.
32 cpv. 1 LIG, che prevede un termine relativo di tre anni e un termine assoluto di 30
anni), in numerosi casi restano applicabili i termini di prescrizione dell’articolo 60 CO.
Anche la mozione summenzionata è finalizzata alla proroga di tali termini (cfr. PG n. 1.2).
2.3.3
Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara
a)
Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali
In assenza di una norma speciale in materia di prescrizione, le pretese derivanti da una
violazione positiva di un rapporto contrattuale 22 (ad es. violazione di un obbligo
contrattuale accessorio) si prescrivono, secondo l’articolo 127 CO, dopo dieci anni da
quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Il momento a partire dal quale il credito
diventa esigibile è controverso. Stando a una parte della dottrina un credito è esigibile
dall’insorgere del danno, dato che senza un danno non può neppure esistere un credito e
19
20
21
22
Cfr. KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, pag. 277; PICHONNAZ, pag. 79 seg. e 93 segg.; SCHWANDER,
pag. 137 segg.; KOLLER, Positive Vertragsverletzungen, pag. 1496 seg.; cfr. pure
l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l’unificazione del diritto della responsabilità
civile (art. 42).
Cfr. ad es. GILLIARD, pag. 233 e 235.
Cfr. LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 204; VOSER, pag. 124 segg.; KRAUSKOPF,
Verjährung, pag. 114 seg. e 130 segg.; DTF 136 II 187, consid. 7.4.4.
La violazione positiva del contratto o l’esecuzione imperfetta di quest’ultimo include tutti i casi
di esecuzione carente che non rientrano né nell’impossibilità né nel campo di applicazione
delle disposizioni sull’esecuzione tardiva.
9
senza un credito non vi è esigibilità 23 . Il Tribunale federale e la dottrina dominante sono
per contro del parere che il credito sia esigibile già dalla violazione del contratto, motivo
per cui il termine di prescrizione decorre a partire da quel momento 24 .
È ampiamente riconosciuto che in materia di pretese di risarcimento dei danni per
un’impossibilità successiva (art. 97 cpv. 1 CO), un inadempimento con mantenimento del
contratto (art. 107 cpv. 2 CO) o un’esecuzione tardiva (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO) il
termine di prescrizione decorre dal momento in cui la pretesa iniziale, ossia il diritto del
creditore di chiedere l’esecuzione della prestazione dovuta, è esigibile 25 . Per contro,
secondo la dottrina prevalente, la prescrizione di pretese di risarcimento per
inadempimento o recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) decorre dalla dichiarazione di
recesso del creditore 26 .
b)
Istituti giuridici tra il contratto e la responsabilità civile
In seguito alla decisione concernente «Swissair» 27 , il Tribunale federale riconosce e
ammette la responsabilità fondata sulla fiducia, ossia la responsabilità per la fiducia
suscitata e successivamente delusa, come generalizzazione della responsabilità
derivante da culpa in contrahendo, ossia dalla colpa commessa durante le trattative volte
alla conclusione di un contratto. Dal punto di vista dogmatico, ambedue gli istituti giuridici
si posizionano tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Tale
posizione causa notevole incertezza quando si tratta di stabilire il diritto applicabile alle
diverse modalità della responsabilità fondata sulla fiducia. Di conseguenza vi sono pareri
controversi quando si tratta di definire il termine di prescrizione applicabile alla
responsabilità fondata sulla fiducia e alla responsabilità derivante da una culpa in
contrahendo 28 . Mentre una parte della dottrina, in mancanza di norme speciali, reputa
appropriate le disposizioni generali dell’articolo 127 CO 29 , un’altra parte propende per
l’applicazione dei termini di prescrizione della responsabilità derivante da atto illecito
secondo l’articolo 60 CO 30 . Stando poi a qualche sporadico parere espresso nella
dottrina, è preferibile applicare una soluzione mediana che consiste nell’esaminare ogni
caso individualmente applicandovi le regole della prescrizione più idonee a dipendenza se
si è o meno in presenza di un rapporto contrattuale 31 . Il Tribunale federale applica ad
ambedue le responsabilità i termini di prescrizione brevi della responsabilità derivante da
23
Cfr. KOLLER, OR AT, § 71 N 41; ZK-BERTI, Art. 130 OR N 129; BSK-WIEGAND, Art. 97 OR N
52.
24
Cfr. DTF 106 II 134, consid. 2; DTF 4A_103/2009, consid. 2.2.2; DTF 137 III 16,
consid. 2.3 seg. come pure GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2931, 3322;
KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, pag. 275 seg. con ulteriori rimandi; GAUCH,
Verjährungsunsicherheit, pag. 243 seg.; KRAUSKOPF, Verjährung, pag. 116 segg.;
DTF 130 III 591, consid. 3.1 secondo cui le pretese di risarcimento del danno per
esecuzione carente del contratto non sorgono con l’esecuzione imperfetta, bensì
soltanto al momento in cui si verifica il danno; tale giurisprudenza è stata precisata
dalla DTF 137 III 16, consid. 2.4.2.
25
Cfr. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2931, 3306, 3321; BSK-DÄPPEN, Art. 130 OR N
11; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, pag. 244 seg.; di parere diverso M. KOLLER, OR AT, § 71
N 38 come pure BSK-WIEGAND, Art. 97 OR N 50.
Cfr. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2930, 3306, 3313.
DTF 120 II 331.
Cfr. BOUVERAT/WESSNER, pag. 957.
Cfr. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, vol. I, N 972 con ulteriori rimandi.
Cfr. SPIRO, vol I, § 298.
Cfr. REY, N 37a.
26
27
28
29
30
31
10
atto illecito ai sensi dell’articolo 60 CO. Così facendo tiene conto del fatto che la
responsabilità derivante da culpa in contrahendo e la responsabilità fondata sulla fiducia
servono a tutelare i rapporti giuridici, ma che tale protezione non va compromessa da una
proroga che si procrastina eccessivamente nel tempo 32 .
c)
Accordo e rinuncia in materia di prescrizione
Il diritto vigente limita sotto due profili il principio dell’autonomia delle parti: da un canto
secondo l’articolo 129 CO i termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–142
CO) non si possono modificare per disposizioni delle parti; dall’altro, secondo l’articolo
141 capoverso 1 CO, la rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla. La rinuncia
all’eccezione di prescrizione ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 CO è soltanto un
mezzo di difesa processuale con cui la prescrizione non viene né sospesa né interrotta
fintanto che viene mantenuta la rinuncia. Il Tribunale federale ha tuttavia equiparato la
rinuncia all’eccezione della prescrizione (art. 141 cpv. 1 CO) alla proroga del termine di
prescrizione (art. 129 CO) 33 . Resta comunque da chiedersi se la rinuncia preventiva
dell’articolo 141 capoverso 1 CO si applichi soltanto ai termini di prescrizione previsti nel
titolo terzo (art. 127–141) o anche agli altri termini di prescrizione.
Stando alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale l’articolo 141 capoverso 1
CO vieta soltanto di rinunciare alla prescrizione prima della nascita del credito. Dopo la
nascita di quest’ultimo, il debitore può rinunciare unilateralmente o per contratto
all’eccezione di prescrizione. Ciò vale anche per i termini del titolo terzo; l’articolo 129 CO
non vi si oppone 34 . Secondo una parte della dottrina la posizione della nostra Corte
suprema risponde a un’esigenza pratica, ma mal si concilia con il tenore come pure con la
genesi dell’articolo 141 capoverso 1 CO. In linea di principio tale articolo, pur parlando di
rinuncia, sancisce una proroga del termine di prescrizione che consente di eludere
l’articolo 129 CO 35 .
Il Tribunale federale limita la durata della rinuncia all’eccezione di prescrizione a un
massimo di dieci anni. Resta controverso il momento a partire dal quale il termine
decorre. Una parte della dottrina si fonda sul momento della scadenza del termine di
prescrizione 36 , mentre un’altra sul momento della rinuncia 37 .
d)
Debito solidale e diritto di regresso
La solidarietà passiva (più debitori) solleva numerosi quesiti in materia di prescrizione sia
tra i condebitori medesimi sia tra quest’ultimi e terzi. Nei rapporti esterni con terzi prevale
il principio secondo cui i debiti dei singoli debitori solidali subiscono una sorte giuridica
autonoma. Lo stesso dicasi per la prescrizione. L’articolo 136 capoverso 1 CO limita tale
principio, poiché sancisce che l’interruzione della prescrizione rimpetto a un debitore
solidale vale anche nei confronti degli altri condebitori. Fondandosi sul tenore della
32
33
34
35
36
37
Cfr. DTF 134 III 390, consid. 4 con ulteriori rimandi nonché LOSER, Vertrauenshaftung, pag.
211 segg.
Cfr. BSK-DÄPPEN, Art. 141 OR N 1a.
DTF 132 III 226, consid. 3.
Per maggiori dettagli sulla rinuncia alla prescrizione cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 533
segg. e 561 segg.
Cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 536.
Cfr. BUCHER, Verjährung, pag. 195.
11
disposizione, una parte della dottrina ritiene che tale disciplina si applichi soltanto se la
prescrizione è interrotta dal creditore 38 ; altri invece sono del parere che la disposizione si
applichi anche se un debitore solidale interrompe la prescrizione mediante il
riconoscimento del debito 39 . Inoltre è controverso se la disposizione si applichi a tutte i
debiti solidali oppure soltanto alla solidarietà perfetta ossia ai casi in cui i debiti solidali
derivano dal medesimo titolo giuridico. Il Tribunale federale e una parte della dottrina
propendono a favore della seconda soluzione 40 . La parte restante della dottrina è invece
del parere che non vi è motivo valido per escludere i debitori per cause diverse, ossia
derivanti da titoli giuridici distinti, dal campo di applicazione dell’articolo 136 capoverso 1
CO 41 .
Anche nell’ambito dei rapporti interni fra i condebitori il Tribunale federale fa una
distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta. Nel caso vi sia solidarietà perfetta, oltre
all’azione di regresso secondo l’articolo 148 capoverso 2 CO, la nostra Corte suprema
riconosce al debitore cui spetta il diritto di regresso anche un cosiddetto diritto di
surrogazione (art. 149 cpv. 1 CO) teso a rafforzare il diritto di regresso. Nel caso della
solidarietà imperfetta invece riconosce soltanto un diritto di compensazione (diritto di
regresso indipendente). La surrogazione non influisce in alcun modo sul decorso della
prescrizione dei crediti surrogati; ciò significa che i termini di prescrizione continuano a
correre anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso per contro si prescrive
indipendentemente dal credito principale poiché costituisce un diritto del tutto
indipendente e autonomo. Dottrina e giurisprudenza concordano su tale punto. Resta
invece controverso quale disciplina in materia di prescrizione applicare ai diritti di
regresso. Alcuni reputano applicabili le disposizioni generali sulla prescrizione di cui
all’articolo 127 segg. CO, altri invece quelle di cui all’articolo 67 CO. Altri ancora sono del
parere che in tale ambito vi sia una lacuna legislativa che spetta al giudice colmare 42 .
Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale il termine di prescrizione è di un anno a
decorrere dal giorno in cui la persona che può far valere la sua pretesa di regresso ha
soddisfatto il danneggiato principale e l’altra persona civilmente responsabile è
conosciuta, ma è in ogni caso di dieci anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è
verificato 43 .
e)
Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno
Il Tribunale federale ritiene che le azioni per perdita di sostegno e le pretese di riparazione
del torto morale di congiunti si prescrivono esclusivamente a norma dell’articolo 60 CO
anche nel caso in cui le pretese del diretto danneggiato contro il responsabile sottostanno
alla prescrizione del diritto contrattuale 44 . La dottrina non è unanime su questo punto 45 :
parte degli autori è del parere che nel caso della perdita di sostegno occorre applicare la
38
39
40
41
42
43
44
45
Cfr. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 7; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3; KOLLER, OR AT, § 75 N
210.
Cfr. BUCHER, OR AT, pag. 495; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 3721.
Cfr. DTF 127 III 257, consid. 6; DTF 130 III 362, consid. 5 nonché ed es. ZK-BERTI, Art.
136/141 OR N 6; BUCHER, OR AT, pag. 495; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3.
Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 41.
Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 215 con ulteriori rimandi.
Cfr. DTF 133 III 6, consid. 5.3.2 seg. e 5.4 con ulteriori rimandi; HEIERLI/SCHNYDER, pag. 209
segg.
Cfr. DTF 123 III 204.
Cfr. in merito REY, N 1603c seg. e ulteriori rimandi.
12
prescrizione del diritto contrattuale, altri invece ritengono che vada applicata la
prescrizione di cui all’articolo 60 CO. Occorre osservare che in via eccezionale il Tribunale
federale consente l’applicazione del termine di prescrizione contrattuale alla pretesa di
riparazione del torto morale di un congiunto anche se quest’ultimo è parte contraente (ad
es. in caso di trattamento medico di un bambino 46 ) e vi è un contratto a favore di terzi 47 .
f)
Rapporto tra il termine di prescrizione di diritto civile di una pretesa derivante da un
reato e il suo termine di prescrizione della legislazione penale
Secondo l’articolo 60 capoverso 2 CO se la legislazione penale stabilisce un termine di
prescrizione più lungo, questo si applica anche all’azione civile se l’azione di risarcimento
o di riparazione deriva da un atto punibile. Tale disciplina è stata ripresa sia nel Codice
delle obbligazioni (ad es. art. 760 cpv. 2 CO) sia in leggi speciali (ad es. art. 83 cpv. 1
LCStr o art. 39 cpv. 1 LITC). Nell’ottica dello scopo e del senso della disposizione sarebbe
infatti incomprensibile che la vittima non disponga di alcuna misura di diritto civile nei
confronti di chi ha causato il danno finché questi è oggetto di un perseguimento penale,
che di norma comporta conseguenze più gravi 48 . L’azione civile non deve dunque
prescriversi prima di quella penale. Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato
di difficile applicazione. Le principali difficoltà sorgono quando chi ha causato il danno non
è stato perseguito e spetta al giudice civile pronunciarsi in modo astratto in merito alla sua
punibilità. Lo stesso dicasi nel caso in cui un’azione penale è differita o si estingue poco
prima della sentenza penale (ad es. abbandono o ritiro della querela) 49 . Non vi è inoltre
unanimità sulla questione se il termine di prescrizione penale – più lungo – si applichi sia
al termine relativo sia a quello assoluto. Parte della dottrina si limita ad applicare la regola
soltanto alla proroga del termine di prescrizione assoluto ma non a quello relativo 50 . Il
Tribunale federale e una parte consistente della dottrina invece respingono tale
interpretazione e si dicono favorevoli a un’applicazione della disciplina di cui all’articolo 60
capoverso 2 CO sia al termine assoluto sia a quello relativo 51 . Disaccordo
sull’interpretazione sussiste pure per quanto concerne la questione se, in caso di
interruzione del termine di prescrizione, un nuovo termine decorra o meno in coincidenza
con il termine di prescrizione dell’azione penale. Mentre il Tribunale federale risponde
affermativamente 52 , una parte della dottrina è di parere diverso 53 . Ci si può inoltre
chiedere se l’articolo 60 capoverso 2 CO si applichi unicamente alle pretese nei confronti
dell’autore dell’atto illecito oppure anche a quelle nei confronti di altre persone chiamate a
rispondere civilmente del danno cagionato dall’autore. Stando alla giurisprudenza del
Tribunale federale, il campo di applicazione della disposizione si estende agli eredi
dell’autore dell’illecito 54 nonché alla responsabilità degli organi della persona giuridica per
i comportamenti pregiudizievoli di quest’ultimi 55 ma non alle persone ausiliarie del
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Cfr. DTF 116 II 519, consid. 2c.
Cfr. DTF 123 III 204, consid. 2g.
Cfr. REY, N 1663 con ulteriori rimandi.
Cfr. Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e
l'unificazione del diritto della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano), pag.
216 seg.
Cfr. SPIRO, vol. I, § 91.
Cfr. DTF 106 II 213, consid. 2; REY, N 1684.
Cfr. DTF 127 III 538, consid. 4c seg.; DTF 131 III 430, consid. 1.2 segg.
Cfr. REY, N 1682 seg. con ulteriori rimandi.
Cfr. DTF 122 III 5, consid. 4c seg.
Cfr. DTF 122 III 225, consid. 4.
13
padrone dell’azienda (art. 55 CO) 56 e neppure alla responsabilità del capofamiglia (art.
333 CC) 57 . Tale distinzione non è difficilmente comprensibile. Infine, ci si può chiedere
cosa succede nel caso in cui il reato è imprescrittibile. Tale imprescrittibilità penale si
applica anche alle pretese civili di risarcimento o di riparazione del danneggiato?
L’incertezza aumenta ulteriormente quando si tratta di applicare la prescrizione a terzi.
2.3.4
Conclusione
Nel diritto in materia di prescrizione, oltre a esservi una moltitudine di disposizioni,
permangono pure numerose questioni controverse che implicano notevole incertezza.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza il diritto in materia di prescrizione necessita da
tempo di un’ampia revisione. Gli obbiettivi principali della revisione sono: l’armonizzazione
del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione
di incertezze.
3
Diritto comparato e diritto internazionale
3.1
Diritto comparato
In vista della preparazione del progetto da porre in consultazione, l’Ufficio federale di
giustizia ha incaricato l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) di stilare uno studio di
diritto comparato sui regimi applicati in materia di prescrizione in Germania, Francia,
Inghilterra e Danimarca. L’Istituto ha in particolare esaminato gli ordinamenti per quanto
concerne l’idea su cui si fonda il diritto in materia di prescrizione, il suo ambito di
applicazione e il sistema dei termini di prescrizione. Riassumendo lo studio di diritto
comparato ha evidenziato quanto segue 58 :
-- Revisioni: recentemente la Germania, la Francia e la Danimarca hanno sottoposto a
revisione la loro legislazione in materia di prescrizione. In Inghilterra, ove il Limitation
Act risale al 1980, si sono levate molte voci a favore di una sua revisione.
-- Effetti: in Germania la prescrizione è qualificata come eccezione di diritto materiale, in
Inghilterra invece costituisce un mezzo processuale. In Francia la definizione di questo
istituto è poco chiara. In questi tre ordinamenti giuridici il credito resta valido anche
quando prescritto e di regola la prescrizione non è rilevata d’ufficio. In Danimarca per
contro la prescrizione costituisce un motivo materiale di estinzione del credito e vi è
motivo di ritenere che possa venire rilevata anche d’ufficio.
-- Sistemi: in Inghilterra non esiste alcuna regola generale in materia di prescrizione. Si
distingue in funzione della causa che dà luogo alla pretesa, il che dal lato pratico
genera importanti problemi di delimitazione. I sistemi moderni in materia di prescrizione
(Germania, Francia, Danimarca) prevedono invece regole generali applicabili
indipendentemente dalla causa all’origine della pretesa e che valgono quindi anche per
le pretese extracontrattuali. Occorre tuttavia procedere a una distinzione per quanto
concerne il criterio in base al quale inizia la decorrenza del termine: tale criterio può
essere soggettivo (Germania e Francia) oppure oggettivo (Danimarca). Il sistema
danese, che si fonda sul criterio oggettivo, prevede inoltre un motivo generale di
56
57
58
Cfr. DTF 133 III 6, consid. 5.1; DTF 122 III 225, consid. 5.
Cfr. DTF 122 III 225, consid. 5.
Lo studio di diritto comparato è reperibile sul sito Internet dell’UFG (http://www.bj.admin.ch/
content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html).
14
sospensione che consente di differire l’inizio della decorrenza del termine di
prescrizione se il creditore ignora, senza sua negligenza, l’esistenza del credito o
l’identità del debitore. Ambedue i sistemi ricorrono dunque a criteri soggettivi e i loro
effetti pratici sono quasi identici.
-- Termini: i termini generali applicati sono di tre anni in Germania e Danimarca e di
cinque anni in Francia. In Inghilterra valgono termini speciali che possono essere di
uno a dodici anni. I criteri soggettivi possono differire notevolmente l’inizio dei termini di
prescrizione. Per tale motivo molti sistemi prevedono termini massimi oggettivi. Tali
termini vanno da dieci a trent’anni. La legislazione tedesca prevede un termine
massimo indipendente, soggetto ai motivi di sospensione della prescrizione. In
Inghilterra, Francia e Danimarca per contro il termine massimo funge da limite per il
termine generale che non è toccato dai motivi di sospensione. Per le lesioni corporali la
legislazione francese non prevede alcun termine massimo.
-- Disciplinamenti speciali: tutti gli ordinamenti presi in considerazione prevedono, oltre
alle regole generali, anche disposizioni speciali in materia di prescrizione. Tali
disposizioni speciali sono collocate nei rispettivi codici civili o in leggi speciali. Da
notare che in Germania l’azione di rivendicazione della proprietà può prescriversi,
mentre in alcuni ordinamenti si applicano le regole in materia di prescrizione anche ai
diritti potestativi e ai diritti di garanzia.
-- Interruzione e sospensione: l’interruzione e la sospensione della prescrizione vengono
parzialmente condizionate dal diritto processuale nazionale. Ciò determina una
notevole disparità tra i vari sistemi anche se taluni atti interruttivi, come ad esempio il
riconoscimento del debito, l’avvio di un’azione legale o gli atti esecutivi nei confronti del
debitore, si ritrovano ovunque. Per quanto concerne i motivi di sospensione si
riscontrano varie differenze: in Germania, Inghilterra e Danimarca il semplice avvio di
trattative per risolvere il conflitto tra le parti determina la sospensione della
prescrizione, mentre in Francia occorre avviare una procedura formale di mediazione.
La forza maggiore come motivo generale di sospensione è invece prevista dal diritto
tedesco, francese, danese e in parte anche da quello inglese. In Danimarca, oltre alla
forza maggiore, come motivo di sospensione viene pure esplicitamente menzionato il
fatto di ignorare il luogo di residenza abituale del debitore.
-- Modifica: per la Germania, la Francia e l’Inghilterra il diritto in materia di prescrizione è
prevalentemente di carattere dispositivo. In Danimarca per contro la modifica
contrattuale è possibile soltanto in misura molto ridotta: una modifica anticipata a
pregiudizio del debitore è comunque esclusa. Se il creditore è un consumatore, il diritto
danese non consente di modificare i termini di prescrizione a suo pregiudizio. Anche in
altri ordinamenti giuridici gli strumenti della protezione del consumatore consentono di
limitare la possibilità di modificare la prescrizione (ad es. in Francia la durata del
termine di prescrizione).
3.2
Diritto internazionale
3.2.1
Normativa di riferimento
a)
Principi di diritto europeo dei contratti (PECL)
Negli anni 2001-2003 la Commissione di diritto europeo dei contratti (Commissione
Lando) ha approvato a seguito della parte I e II dei Principi di diritto europeo dei contratti
15
(PECL), anche la parte III con le regole generali per un diritto europeo in materia di
prescrizione (art. 14:101–14:601 PECL).
Il termine generale di prescrizione è di tre anni (art. 14:201 PECL). Tale termine decorre
dal giorno in cui il debitore deve eseguire la sua prestazione o, per le pretese di
risarcimento, dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 14:203 PECL). Se il diritto è
coperto da giudicato, il termine di prescrizione è di dieci anni (art. 14:202 PECL). La
decorrenza del termine generale di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora
– o non può ragionevolmente conoscere - l’identità del debitore o i fatti che hanno
generato il suo credito (art. 14:301 PECL). Gli articoli 14:302 a 14:306 PECL disciplinano
altri motivi di sospensione (ad es. giudizio o altri procedimenti, incapacità contrattuale,
successione e trattative). I motivi di sospensione non possono tuttavia determinare una
proroga del termine di prescrizione superiore a dieci anni e, nel caso di crediti derivanti
dalla violazione di beni giuridici personali, a 30 anni (art. 14:307 PECL).
Oltre ai motivi di sospensione i PECL prevedono anche cause per effetto delle quali nasce
un nuovo termine (riconoscimento del debito da parte del debitore [art. 14:401 PECL] e
inizio di esecuzione da parte del creditore [art. 14:402 PECL]). Infine le parti possono
modificare contrattualmente le condizioni della prescrizione segnatamente per quanto
concerne la sua durata. Il termine di prescrizione non può tuttavia essere inferiore a un
anno o superiore a 30 anni (art. 14:601 PECL).
b)
Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Fondandosi sui PECL, all’inizio del 2008 il Gruppo comune per il diritto europeo dei
contratti (SGECC) e il Gruppo di studio sul diritto privato comunitario (Acquis Group)
hanno presentato alla Commissione europea un Progetto di quadro comune di riferimento
(DCFR). Si tratta di uno studio accademico volto a codificare il diritto europeo dei contratti
e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Il quadro di riferimento non concerne
soltanto il diritto dei contratti, bensì include in particolare anche il diritto in materia di reati.
Tale integrazione distingue chiaramente il DCFR dai PECL, il cui unico obbiettivo è
l’unificazione del diritto dei contratti.
La prescrizione è regolata nel volume III, capitolo 7 (III.-7:101–III.-7:601 DCFR). Il DCFR
riprende in ampia misura le proposte formulate nei PECL 59 : il termine ordinario di
prescrizione è di tre anni (III.-7:201 DCFR). Il termine di prescrizione è sospeso fintanto
che il creditore ignora il suo diritto o non può ragionevolmente conoscerne l’esistenza (III.7:301 DCFR). La sospensione è limitata da un termine di prescrizione massimo di dieci e,
in caso di danni alle persone, di trent’anni (III.-7:307 DCFR). Le parti possono in linea di
principio modificare contrattualmente i termini di prescrizione rispettando comunque un
termine minimo di un anno e uno massimo di trenta (III.-7:601 DCFR).
c)
Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC)
La prescrizione è pure stata inserita nella versione completata dei Principi UNIDROIT dei
contratti commerciati internazionali (PICC) del 2004 (art. 10.1–10.11 PICC). Tali principi si
applicano tuttavia soltanto agli accordi commerciali internazionali.
59
Cfr. ERNST, pag. 67 segg.
16
Secondo l’articolo 10.2 PICC i crediti si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il creditore
ha avuto conoscenza o doveva conoscere l’evento che gli consente di esercitare il suo
diritto, ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’esigibilità. Le parti possono modificare
tali termini di prescrizione, ma devono rispettare i termini minimi e massimi (art. 10.3
PICC). La prescrizione riprende a decorrere se il debitore riconosce il debito nei confronti
del creditore (art. 10.4 PICC). Può inoltre venir sospesa (art. 10.5–10.8 PICC; ad es.
procedimento giudiziario, procedura arbitrale o di insolvenza , forza maggiore, decesso o
incapacità contrattuale). I termini di prescrizione possono anche venir sospesi se le parti
tentano, con l’aiuto di un terzo, di regolare la controversia in via extragiudiziale (art. 10.7
PICC).
3.2.2 Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita
internazionale di merci (CPVIM)
Il 14 giugno 1974, una conferenza diplomatica ha approvato a New York la Convenzione
delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci
(CPVIM). Il campo d’applicazione della convenzione si limita alle pretese contrattuali
derivanti da un contratto di compravendita internazionale.
Il termine di prescrizione è di quattro anni (art. 8 CPVIM). Inizia a decorrere di principio
con l’esigibilità del credito (art. 9 CPVIM) ma, per i crediti derivanti da una violazione
contrattuale, già dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 10 CPVIM). Il
termine di prescrizione può essere interrotto (art. 13–21 CPVIM; ad es. avvio di un
procedimento giudiziario o di una procedura arbitrale, decesso o fallimento del debitore,
riconoscimento di debito, forza maggiore). In ogni caso i crediti si prescrivono al massimo
dopo dieci anni dalla loro esigibilità o dalla violazione contrattuale (art. 23 CPVIM). Di
principio le parti non possono modificare contrattualmente i termini (art. 22 CPVIM).
3.2.3
Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174)
Il 4 novembre 1999, il Consiglio d’Europa ha approvato questa convenzione che intende
definire a livello europeo regole comuni concernenti la lotta alla corruzione nell’ambito del
diritto civile. L’articolo 7 della convenzione prevede un termine di prescrizione relativo di
tre anni e un termine di prescrizione assoluto di almeno dieci anni. Dopo l’entrata in vigore
dei termini di prescrizione proposti dall’avamprogetto, la legislazione svizzera sarà
pertanto compatibile con la convenzione.
4
Punti centrali dell’avamprogetto
4.1
Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione
Ai fini della semplificazione e nell’interesse della certezza del diritto occorre uniformare
l’intero diritto in materia di prescrizione 60 . L’avamprogetto intende dunque, da un canto,
uniformare le regole ordinarie sulla prescrizione in materia di responsabilità
extracontrattuale (art. 60 CO) come pure le molte disposizioni previste dalle leggi speciali
60
Cfr. pure LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197 segg.; GAUCH, Vereinheitlichung, pag. 334
seg.; come pure il DCFR (cfr. PG n. 3.2.1 b); per Germania, Francia, Danimarca cfr. PG n.
3.1.
17
sulla prescrizione della responsabilità; dall’altro, vuole armonizzare i regimi della
prescrizione previsti dal diritto in materia di contratti e di indebito arricchimento con le
regole della responsabilità civile extracontrattuale. Così facendo sarà possibile applicare
le stesse regole del diritto in materia di prescrizione a situazioni simili. Si pensi in
particolare alle pretese di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali (cfr. PG
n. 2.3.1). Inoltre l’avamprogetto consentirà di eliminare molte incertezze della legislazione
vigente, come ad esempio il problema dell’attribuzione della prescrizione dei crediti di
risarcimento derivanti da responsabilità fondata sulla fiducia alle regole della prescrizione
contrattuale o extracontrattuale (cfr. PG n. 2.3.3 b) o la questione controversa della
prescrizione delle pretese dei congiunti della parte contraente vittima del danno diretto
(cfr. PG n. 2.3.3 e).
Contrariamente a quanto previsto dall’avamprogetto di legge federale sulla revisione e
l'unificazione del diritto della responsabilità civile, le regole sulla prescrizione in materia
extracontrattuale non si applicheranno dunque soltanto alla violazione positiva del
contratto. Una scelta diversa osterebbe all’unificazione portata avanti da dottrina e
giurisprudenza in materia d’inadempienza contrattuale e potrebbe di nuovo generare
problemi di delimitazione. La distinzione non verrebbe più attuata tra il diritto in materia di
reati e il diritto contrattuale, bensì all’interno del diritto contrattuale stesso. Inoltre tale
distinzione riguarderebbe soltanto la questione della prescrizione e non altri effetti giuridici
come ad esempio la presunzione di colpa e la responsabilità per persona ausiliaria. La
proposta di integrare in parte la responsabilità contrattuale nel diritto in materia di reati,
formulata nel quadro della revisione del diritto in materia di responsabilità civile, non ha
saputo convincere né il mondo della scienza né le cerchie consultate.
La revisione concerne dunque la prescrizione di tutte le pretese di diritto privato
indipendentemente se derivanti da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg.
CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Le regole uniformate in materia di
prescrizione non si applicheranno più soltanto alle pretese fondate sul CO bensì anche
alle pretese inerenti al diritto delle persone, di famiglia e successorio e ai diritti reali del
CC nonché alle pretese disciplinate nelle leggi speciali. Anche le pretese di diritto pubblico
andranno assoggettate a tali regole di prescrizione nella misura in cui ciò sia opportuno.
Si pensi ad esempio a pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità 61 . Per quanto
concerne invece l’ambito della responsabilità dello Stato a livello cantonale, è mantenuto il
disciplinamento vigente, a meno che esso non rimandi al CO. In questo ambito la
competenza federale in materia di diritto civile è controversa 62 .
L’unificazione del diritto in materia di prescrizione non esime tuttavia il legislatore dal
chiedersi se e in quale misura le deroghe alle regole generali siano pertinenti. Alcune
distinzioni si giustificano in considerazione della responsabilità in questione (ad es. per i
beni culturali [cfr. le spiegazioni all’art. 196a CO] o per le azioni di creditori sociali contro
un socio per debiti della società [cfr. spiegazioni agli art. 591 - 593, 619 cpv. 1 CO])
oppure le deroghe sono necessarie per armonizzare il diritto nazionale con il diritto
internazionale (ad. es. art. 5 e 11 nLRCN o art. 87 cpv. 2 LNM 63 ).
61
62
63
Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle
autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 170.32).
Cfr. JAAG, pag. 105 segg.
Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
(RS 747.30).
18
4.2
Duplici termini
L’avamprogetto riprende l’idea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei
reati e dell’indebito arricchimento, anche per i crediti contrattuali 64 . Tutte le pretese
sottostanno di conseguenza a un termine di prescrizione relativo breve e a un termine di
prescrizione assoluto più lungo. Il momento in cui inizia a decorrere il termine di
prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto
dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore.
Il termine assoluto invece comincia a decorrere di regola con l’esigibilità del credito (per le
pretese di risarcimento si veda PG n. 4.4). L’idea dei duplici termini ha dato buona prova
nel diritto penale, è conforme agli sviluppi internazionali nonché alle discipline vigenti nei
Paesi confinanti 65 e va dunque visto con favore anche nell’ottica di un’armonizzazione a
livello europeo.
Un’altra possibilità sarebbe quella di riprendere l’idea del termine unico del diritto
contrattuale e applicarla ai crediti derivanti da atto illecito e da indebito arricchimento. In
tale caso occorrerebbe tuttavia distinguere se il termine è definito in base a un criterio
oggettivo o soggettivo. Nello specifico sono state esaminate e ritenute inadeguate le
varianti seguenti:
-- Definizione in base a un criterio soggettivo: il termine di prescrizione decorre con la
conoscenza del credito e del debitore; il termine è di cinque anni. Il vantaggio di tale
variante risiede nella notevole semplificazione rispetto al diritto vigente. Paragonata
alla proposta dell’avamprogetto riprende inoltre l’idea più semplice di un unico termine
di prescrizione. La definizione su base soggettiva tiene conto degli interessi del
creditore, mentre il termine relativamente breve di quelli del debitore. Tale variante
costituisce dunque una soluzione equilibrata. Essa presenta tuttavia un problema
dovuto alla mancanza del momento oggettivo a partire dal quale una pretesa si
prescrive effettivamente. In caso di rischio latente di danni, occorre attendersi
un’azione anche decenni dopo l’evento. Ciò implica svariate difficoltà probatorie
nell’ambito di un procedimento giudiziale nonché alcuni problemi relativi all’obbligo di
conservare gli atti.
-- Definizione in base a un criterio oggettivo: il termine di prescrizione decorre di principio
con l’esigibilità del credito; il termine è di 20 anni. Rispetto alla definizione su base
soggettiva tale variante è ancora più semplice. Non soltanto i termini ne risultano
uniformati bensì anche l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione può essere
determinato in modo chiaro e oggettivo e quindi si pongono meno difficoltà in materia
di raccolta delle prove. Tale variante implica tuttavia un termine di prescrizione poco
flessibile e molto lungo; un termine più corto tuttavia mal si concilia con il mandato
conferito al legislatore di tenere in debita considerazione il problema dei danni tardivi.
Un termine di 20 anni non si giustifica in particolare nei casi semplici in cui si conosce
sia il credito sia anche l’obbligato.. Inoltre una soluzione di questo tipo non è
compatibile con gli sviluppi in atto a livello internazionale.
64
65
Cfr. PICHONNAZ, pag. 101.
Cfr. art. 14:201 e 14:307 PECL, III.-7:201 e III.-7:307 DCFR nonché art. 10.2 PICC; per
Germania, Francia e Danimarca cfr. PG. n. 3.1.
19
4.3
Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale
La dottrina e la prassi reputano troppo brevi i termini di prescrizione del diritto
extracontrattuale vigente (cfr. PG n. 2.3.2). È per tale motivo che si propone di prorogare
l’attuale termine da uno a tre anni. Alcune leggi speciali (art. 5 cpv. 1 nLRCN, art. 32 cpv.
1 LIG, art. 9 LRDP 66 ) come pure l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e
l'unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 1) prevedono già il termine
di tre anni; esso è inoltre applicato dai Paesi limitrofi ed è conforme al diritto
internazionale 67 . Il termine assoluto invece rimarrà immutato e fissato come sinora a dieci
anni. Anche in questo caso la soluzione corrisponde in ampia misura agli sviluppi in atto a
livello europeo 68 . Per le pretese risultanti da danni alle persone e alla salute si propone
tuttavia un termine di prescrizione massimo di 30 anni dal momento che si tratta di due
beni giuridici con un valore particolare. Tale soluzione consente sia di rispettare l’incarico
del Parlamento sia di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi (cfr. pure PG n.
4.4). Per quanto concerne il diritto transitorio si veda l’articolo 49 AP-Titolo finale CC.
L’avamprogetto prevede come variante un termine di prescrizione assoluto di 20 anni
applicabile a tutti i crediti indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese risultanti da
un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona.
Il termine di 20 anni corrisponde alla proposta formulata in occasione dell’avamprogetto di
revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 2). Se questa
variante dovesse essere preferita in sede di consultazione occorrerebbe accorciare, ai fini
dell’unificazione, tutti i termini di 30 anni vigenti (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG).
Per quanto concerne la prescrizione di diritti contrattuali prioritari, l’idea proposta implica
che nella maggior parte dei casi il termine relativo andrà a sostituire quello assoluto
poiché il credito e l’identità del debitore sono noti. In ambito contrattuale siffatto
mutamento di paradigma comporterà dunque di principio un accorciamento del termine
anteriore di dieci anni (art. 127 CO) a tre anni. Tale esito va tuttavia accettato. Infatti è del
tutto lecito attendersi che il creditore proceda a un atto interruttivo entro il termine di tre
anni. I termini possono infine essere modificati contrattualmente dalle parti (cfr. PG n.
4.5).
4.4
Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento
Il momento dell’esigibilità delle pretese di risarcimento è controverso (cfr. PG n. 2.3.3 a).
Secondo una parte della dottrina il credito non sorge già nel momento della mancata
esecuzione o dell’esecuzione carente oppure dell’atto pregiudizievole, bensì soltanto dal
momento in cui insorge il danno. Di conseguenza anche il credito diventa esigibile
soltanto in quel momento 69 . Tuttavia non è sempre facile determinare il momento in cui si
è prodotto il danno e ciò può costituire un problema per determinare l’inizio della
decorrenza del termine assoluto. Fondandosi sull’insorgere del danno, si rischia che le
pretese di risarcimento non ancora cadute in prescrizione si protraggano all’infinito. Ciò
comporterebbe un peggioramento della posizione del debitore difficilmente sostenibile e
un’incertezza giuridica che potrebbe durare anche per anni. Tale risultato mal si
66
67
68
69
Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti
(RS 221.112.944).
Ad es. Germania e Danimarca (cfr. PG n. 3.1); art. 10.2 cpv. 1 PICC, art. 14:201 PECL e III.7:201 DCFR.
Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.
DTF 130 III 591, consid. 3.1.
20
concilierebbe con le finalità dell’istituto della prescrizione (cfr. PG n. 2.1). Inoltre è
impensabile prevedere da un canto un termine relativo che tuteli gli interessi del creditore
e inizia a decorrere soltanto nel momento in cui il danno viene scoperto e dall’altro un
termine assoluto dipendente dal momento in cui insorge il danno. Quest’ultimo
perderebbe qualsiasi efficacia poiché l’insorgere del danno e il fatto di averne conoscenza
sono strettamente collegati.
È per tale motivo che l’avamprogetto si fonda sul momento in cui si verifica il
comportamento che causa il danno. Ciò può implicare che il termine di prescrizione
assoluto di una pretesa di risarcimento cominci a decorrere ancor prima che l’avente
diritto sia in chiaro sull’entità del credito. Già oggi tale disciplina si applica alle pretese di
risarcimento dei danni extracontrattuali e il Tribunale federale la ammette anche per
pretese di risarcimento fondate su un contratto 70 . Inoltre corrisponde all’articolo 14:203
PECL e III.-7:203 DCFR. Applicando un termine di prescrizione di 30 anni alle pretese
risultanti da danni alla persona si riduce il rischio che una pretesa di risarcimento o di
riparazione si estingua prima che il danneggiato sia a conoscenza del danno 71 . In alcune
circostanze, per i casi di rigore, il Tribunale federale ha inoltre ammesso la possibilità di
applicare un termine perentorio per far valere i propri diritti nonostante la pretesa sia
prescritta (art. 2 CC) 72 .
Se l’atto pregiudizievole o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto,
bensì costituisce un atto perdurante, il termine di prescrizione deve decorrere soltanto dal
momento in cui l’atto che ha causato il danno è concluso 73 .
Un inizio uniforme del termine di prescrizione per le pretese di risarcimento elimina
l’incertezza giuridica attuale in merito alle pretese di risarcimento fondate su un contratto
(cfr. PG n. 2.3.3 a). Ciò significa che la prescrizione dei crediti derivanti da una violazione
positiva del contratto decorre già dal momento della violazione contrattuale; tale soluzione
corrisponde alla giurisprudenza esistente. Invece in caso di impossibilità successiva (art.
97 cpv. 1 CO), di inadempimento con mantenimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO) e di
risarcimento del danno per ritardo (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO), l’atto dannoso
determinante è costituito dall’inadempimento del credito originale al momento della sua
esigibilità. Il termine di prescrizione assoluto decorre quindi dalla data di scadenza del
credito originario. Il risultato della disciplina proposta corrisponde al diritto vigente.
Soltanto nel caso di una pretesa di risarcimento derivante da un inadempimento con
recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) vi è un cambiamento rispetto all’opinione
dominante. L’avamprogetto propone di far decorrere il termine dal momento dell’esigibilità
della prestazione originaria e non, come attualmente, soltanto dal momento della
dichiarazione di recesso del creditore 74 .
4.5
Possibilità di modificare i termini di prescrizione
Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme e in virtù dell’autonomia
delle parti, è di principio consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione.
Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del
70
71
72
73
74
Cfr. DTF 137 III 16, consid. 2.3 seg.
Cfr. per contro DTF 136 II 187.
Cfr. DTF 4A_103/2009.
Cfr. DTF 127 III 257, consid. 2b.
Questa opinione era già condivisa da SPIRO, vol. I, § 57 nota 7.
21
tipo di credito. Rispetto al regime attuale, che vieta di modificare i termini previsti dal titolo
terzo del CO, tale soluzione è più liberale. Tuttavia, a tutela della parte contraente più
debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L’avamprogetto propone
pertanto un termine minimo e un termine massimo.
Inoltre l’avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della
prescrizione, all’eccezione di prescrizione. È nondimeno esplicitamente previsto che si
possa rinunciare all’eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di
prescrizione e che la rinuncia è dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire
dal compimento della prescrizione. Tale chiarimento esplicito consente di eliminare le
incertezze vigenti in merito ad ammissibilità e durata dell’eccezione di prescrizione (cfr.
PG n. 2.3.3 c).
4.6
Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati
Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione (cfr. PG n.
2.3.3 f). Il Consiglio federale è consapevole che non è compatibile con il sentimento
generale di giustizia il fatto che mentre chi ha causato il danno continua a essere soggetto
alle conseguenze delle sanzioni penali, la parte danneggiata non possa più far valere, a
causa della prescrizione, il proprio diritto al risarcimento dei danni. Ciò non da ultimo
anche per la tendenza di considerare imprescrittibili determinati reati. Tuttavia la proposta
di allungare il termine relativo e, in caso di danni alle persone, anche quello assoluto,
consente di sostituire in larga misura la disposizione contenuta nell’articolo 60 capoverso
2 CO. Inoltre la prescrizione può essere facilmente interrotta. Di conseguenza tale articolo
non ha più ragione di esistere e va semplicemente abrogato 75 .
La variante che prevedeva di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di un anno
dal momento della condanna penale è stata esaminata, ma poi respinta. Anche se tale
variante avrebbe consentito di tenere conto di richieste di carattere politico-giuridico,
sarebbe stato difficile conciliarla con il principio della parità di trattamento. La vittima
avrebbe tratto un beneficio da tale soluzione soltanto in caso di condanna effettiva
dell’autore. Alla stessa stregua è anche stata respinta la soluzione volta a introdurre delle
clausole di equità come quelle previste, ad esempio, dalla prassi olandese o dalla
legislazione inglese. Questo tipo di clausole pregiudica la certezza del diritto e la
prevedibilità, che proprio nel diritto in materia di prescrizione costituiscono due principi
imprescindibili.
4.7
Debito solidale: nessuna revisione
La tradizione giuridica svizzera distingue due forme di solidarietà: la solidarietà perfetta e
la solidarietà imperfetta. Molti autori criticano tale distinzione 76 , ma nel documento
interlocutorio sull’ulteriore modo di procedere in merito a una revisione del diritto della
responsabilità civile (cfr. PG n. 1.2), il Consiglio federale si è detto contrario a una
revisione specifica del diritto della responsabilità civile e dunque anche a una revisione
del debito solidale. È infatti probabile che sarebbe molto difficile riunire il consenso
75
76
Cfr. pure l’avamprogetto sulla responsabilità civile: rapporto esplicativo sull’avamprogetto
concernente la revisione della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano),
pag. 216 seg.
Cfr. VON TUHR/ESCHER, pag. 319 segg.; OFTINGER/STARK, vol. I, § 10 N 14 segg.;
GAUCH/SCHLUEP/ EMMENEGGER, vol. II, N 3749 segg. con ulteriori rimandi
22
necessario in merito a tale questione. Infine i criteri per scegliere i punti da sottoporre a
revisione potrebbero sembrare aleatori.
Nel diritto in materia di prescrizione la distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta
implica delle incertezze (cfr. PG n. 2.3.3 d). Tuttavia fintanto che tale dualismo è in linea di
massima mantenuto, esso deve applicarsi anche alla prescrizione. Di conseguenza:
-- la disposizione secondo la quale l’interruzione rimpetto a un debitore solidale o a un
condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri
condebitori (art. 136 cpv. 1 CO), continuerà ad applicarsi soltanto in caso di solidarietà
perfetta, almeno finché il Tribunale federale non avrà modificato la sua giurisprudenza.
L’avamprogetto precisa nondimeno che la prescrizione è interrotta soltanto mediante
l’atto interruttivo del creditore (cfr. art. 135 n. 2 CO);
-- inoltre nel rapporto interno esistente tra condebitori si continuerà a operare una
distinzione tra diritto di surrogazione in caso di solidarietà perfetta e il diritto di regresso
in caso di solidarietà imperfetta. La surrogazione non ha alcun effetto sul decorso della
prescrizione del credito e il termine di prescrizione continua a decorrere anche dopo la
cessione legale. Il diritto di regresso autonomo invece si prescrive indipendentemente
dal credito principale. Tuttavia, grazie all’armonizzazione, e contrariamente a quanto si
verifica nel diritto vigente, non è più necessario chiedersi quali regole in materia di
prescrizione si applichino ai diritti di regresso. Il nuovo diritto prevede che il diritto di
regresso autonomo si prescrive in tre anni dal giorno in cui chi fa valere il regresso è
venuto a conoscenza del credito e dell’identità del responsabile. Ciò coincide sovente
con il giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente al creditore principale.
In ogni caso però il diritto di regresso cade in prescrizione al più tardi entro dieci anni a
decorrere dall’esigibilità del credito. Salvo accordi contrari, il credito è esigibile a
contare dal momento in cui è nato (art. 75 CO), ossia con il soddisfacimento del
creditore principale.
23
Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni
1
Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni
Osservazione preliminare
Le disposizioni generali del diritto in materia di prescrizione valgono, come illustrato, per
tutte i crediti di diritto privato indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1
segg. CO), da atto illecito (art. 41 segg. CO) o da indebito arricchimento (art. 62 segg.
CO). Oltre che ai crediti fondati sul diritto delle obbligazioni, tali disposizioni sono inoltre
applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono
fatte salve, se del caso, le disposizioni divergenti. Alle pretese di diritto pubblico le
disposizioni generali sono applicabili se le leggi vi rinviano. In mancanza sia di un
disciplinamento speciale sia di un rinvio al CO, il giudice può applicare per analogia le
disposizioni del diritto privato (cfr. PG n. 4.1).
Il nuovo disciplinamento è inserito nel titolo terzo sull’estinzione delle obbligazioni. Non è
pertanto più necessario prevedere regole sulla prescrizione nel diritto in materia di reati e
di indebito arricchimento. Inoltre, le norme delle leggi speciali rinviano in linea di massima
alle nuove disposizioni del CO.
L’avamprogetto si fonda sul diritto vigente e prevede soltanto modifiche giustificate
dall’obiettivo della revisione. Nei casi in cui si riprendono disposizioni del diritto vigente
non sono necessarie spiegazioni approfondite.
Art. 127
Principi
La disposizione disciplina i principi del diritto in materia di prescrizione. Tali principi
corrispondono al diritto vigente, anche se quest’ultimo in parte non li sancisce
esplicitamente.
-- La prescrizione si applica ai crediti (cfr. PG n. 2.1). Ha effetto con il decorso del tempo
definito mediante i termini di prescrizione (cpv. 1).
-- La prescrizione ha come effetto l’invalidazione del credito. Seppur inserita nel terzo
titolo del CO (Dell’estinzione delle obbligazioni), la prescrizione non si ripercuote sulla
consistenza del credito, bensì soltanto sull’esercizio del diritto di esigerlo. Alla
scadenza del termine di prescrizione il credito non può più essere imposto dal giudice
contro la volontà del debitore (cosiddetta obbligazione naturale). Il debitore può far
valere l’eccezione di prescrizione (cpv. 2).
-- Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 142 CO. Se il debitore non fa valere
l’eccezione di prescrizione, l’azione è confermata, sempre che la pretesa sia motivata.
Art. 128
Termini; Termine relativo
Come regola generale si applica un termine di prescrizione relativo breve con un inizio
soggettivo. Il termine è di tre anni (cpv. 1). A giustificazione di tale termine cfr. PG
numero 4.3.
L’inizio del termine presuppone l’esigibilità del credito o i suoi sostituti di cui
all’articolo 129 capoverso 2 AP-CO. Il termine decorre tuttavia dal momento in cui il
creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (cpv. 2). Questa
24
disposizione si rifà agli articoli 60 capoverso 1 e 67 capoverso 1 CO; occorrerà tenere
conto della pertinente giurisprudenza del Tribunale federale anche de lege ferenda.
-- Conoscenza del credito: l’avente diritto deve essere a conoscenza del credito. Questo
significa che devono essergli note l’esistenza, la natura e le principali caratteristiche del
credito, ossia tutte le circostanze effettive atte ad avviare e motivare un’azione 77 . Deve
essere possibile e ragionevolmente esigibile far valere il credito in giudizio, tenendo
conto dell’obbligo di motivare l’azione. L’avente diritto deve avere conoscenza
dell’intero credito e non soltanto di parti di esso. Non è tuttavia necessario indicare
esattamente l’importo del credito. È sufficiente che l’avente diritto sia in grado di
chiedere a un giudice la riparazione di tutti i danni 78 . Anche con il nuovo diritto
occorrerà fondarsi sulla conoscenza effettiva e non su quella potenzialmente possibile
con l’attenzione richiesta dalle circostanze 79 . La conoscenza del credito non può quindi
essere presupposta superficialmente.
-- Conoscenza del debitore: l’avente diritto deve essere a conoscenza del debitore. Non
basta presumere che la persona in questione potrebbe essere l’obbligato; la sua
identità deve essere accertata. Anche in questo caso non è sufficiente fondarsi sulla
conoscenza potenzialmente possibile 80 . Il debitore può essere una persona diversa
dall’obbligato (p.es. genitori che rispondono del proprio figlio incapace di
discernimento). In caso di crediti contrattuali il debitore è solitamente parte contrattuale
e quindi noto.
Art. 129
Termini; Termini assoluti; Disposizioni generali
Il termine relativo è delimitato da un termine di prescrizione assoluto più lungo.
Quest’ultimo acquista importanza soltanto se il termine relativo non è ancora scaduto.
D’altronde, il termine relativo non si estende mai oltre il termine assoluto. Quest’ultimo è
giustificato per motivi di certezza del diritto e di equità. Dopo un determinato periodo il
debitore non può più essere obbligato a soddisfare un’eventuale pretesa del creditore.
Di regola il termine assoluto è di dieci anni (cpv. 1) e coincide quindi con la durata
dell’obbligo di conservazione (art. 962 CO) 81 . A differenza di quanto previsto per il termine
relativo, il giorno in cui comincia a decorrere il termine assoluto (dies a quo) è definito su
basi oggettive, poiché il termine decorre indipendentemente dal fatto che l’avente diritto
sia a conoscenza del credito e del debitore. Come nel diritto vigente, l’elemento decisivo è
l’esigibilità del credito. Ciò equivale all’attuale disciplina del diritto in materia di indebito
arricchimento secondo cui il diritto deve essere sorto (art. 67 cpv. 1 CO). L’esigibilità
significa che il creditore può richiedere la prestazione dovuta. Se il momento
dell’adempimento non è determinato né da un contratto né dalla natura del rapporto
giuridico né da disposizioni di legge specifiche, il credito è esigibile immediatamente
(art. 75 CO), ossia con la nascita del credito.
Per determinati crediti l’inizio dell’esigibilità è sostituito da un altro elemento (cpv. 2):
77
78
79
80
81
Cfr.. DTF 96 II 39, consid. 2a; DTF 126 III 161, consid. 3c; DTF 131 III 61, consid. 3.1.1;
DTF 129 III 503, consid. 3.4.
Cfr. DTF 114 II 253, consid. 2a.
Cfr.. DTF 136 III 322, consid. 4.1.
Cfr. DTF 131 III 61, consid. 3.1.2.
Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, Art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.
25
-- pretese di risarcimento e di riparazione (n. 1): è determinante il momento in cui è stato
commesso l’atto che ha causato il danno. Già oggi, tale disciplina si applica al
risarcimento dei danni extracontrattuale 82 . Essa è senz’altro giustificata anche per
pretese di risarcimento derivanti da culpa in contrahendo e responsabilità analoghe,
nonché per le violazioni positive del contratto. È inoltre opportuna per le pretese di
risarcimento che subentrano al credito originario. L’atto che ha causato il danno
coincide con la data di scadenza del credito originario (cfr. per i dettagli PG n. 4.4). Se
il danno non si esaurisce in un unico atto e costituisce un atto perdurante, la
prescrizione decorre soltanto dal momento in cui l’atto perdurante è concluso. Il
termine non inizia a decorrere fintanto che perdura l’atto dannoso 83 .
-- intero credito in caso di rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche (n. 2):
l’avamprogetto riprende l’articolo 131 capoverso 1 CO. La prescrizione dell’intero
credito decorre a partire dalla scadenza di ogni singola prestazione e dura finché
quest’ultima non è adempita. Se una prestazione parziale non viene pagata entro tre
anni dalla scadenza, si prescrive l’intero credito, sempre che l’avente diritto abbia avuto
conoscenza del credito e del debitore; l’intero credito è in ogni caso prescritto dopo
dieci anni.
L’articolo 130 capoverso 2 CO, secondo cui, se la scadenza dell’obbligazione dipende da
disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno per il quale poteva darsi la disdetta, è
abrogato senza essere sostituito. Tale disposizione ha lo scopo di non permettere al
creditore di ritardare il decorrere della prescrizione omettendo la disdetta. Si applica ad
esempio a un mutuo la cui restituzione non è stata pattuita entro un dato termine, né
dietro un determinato preavviso. Tale mutuo deve essere restituito entro sei settimane
dalla prima richiesta (Art. 318 CO). La prescrizione decorre dalla scadenza di questo
termine, ossia sei settimane dopo la consegna del mutuo al mutuatario, e non dal giorno
in cui vi è effettivamente disdetta. In considerazione, segnatamente, della riduzione
generale del termine di prescrizione da dieci (art. 127 CO) a tre anni (art. 128 AP-CO),
tale disciplinamento non appare più giustificato. Anche per i crediti la cui scadenza
dipende da disdetta sarà quindi determinante la data d’inizio della loro esigibilità. Anche la
giurisprudenza del Tribunale federale in merito al contratto stipulato con le casse di
risparmio va nella stessa direzione 84 .
Art. 130
Termini; Termini assoluti; In caso di danni a persone
Per il diritto al risarcimento di un danno che sorge successivamente o il cui insorgere è
difficilmente constatabile, il termine di prescrizione assoluto può comportare la
prescrizione prima che sia insorto o constatato un danno. Un danno può sorgere
successivamente soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute (p.es. a causa
di amianto, determinati medicinali o sostanze radioattive). Spesso il danno all’integrità
fisica è osservabile soltanto più di dieci anni dopo l’evento dannoso. Alle pretese risultanti
da danni alla persona si applica pertanto un termine di prescrizione di 30 anni 85 . Danni
alle persone possono verificarsi in seguito a lesioni corporali o morte (cfr. anche art. 45-49
CO).
82
83
84
85
Corrisponde anche all’art. 10 cpv. 1 CPVIM e all’art. 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR.
Cfr. DTF 127 III 257, consid. 2b.
Cfr. DTF 91 II 442, consid. 5a–c; e inoltre il messaggio aggiuntivo del 1° ottobre 2010
concernente la modifica della legge sulle banche (averi non rivendicati), FF 2010 6629.
Analogamente art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.
26
Variante ad art. 129/130
Termine assoluto
La variante non distingue tra danni alle persone e altri danni. Ai fini dell’uniformità si
applica a tutte le pretese un termine di prescrizione assoluto di 20 anni,
indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese tradizionali risultanti da un danno al
patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Nella
valutazione di questa variante occorre considerare che una proroga generale del termine
da 10 a 20 anni avrà ripercussioni sul mercato delle assicurazioni e comporterà
probabilmente un aumento dei premi assicurativi. Se questa variante dovesse essere
preferita nella consultazione, occorrerebbe di conseguenza accorciare a 20 anni i termini
di 30 anni previsti da alcune leggi speciali (p.es. art. 32 cpv. 1 LIG).
Art. 131
Effetti sulle pretese accessorie e le prestazioni periodiche
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 133 CO e disciplina la sorte degli interessi e delle
pretese accessorie in caso di prescrizione del credito principale. Fanno ad esempio parte
di tali diritti accessori la fideiussione, il credito risultante da pena convenzionale, l’obbligo
di costituire un pegno o la pretesa di adempimento di un onere. La disposizione non si
applica a pretese accessorie più estese, quali ad esempio l’interesse moratorio.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 131 capoverso 2 CO. Una volta prescritto l’intero
credito si prescrivono anche le singole prestazioni parziali, sempre che non siano già
prescritte autonomamente.
Art. 132
Computo dei termini
La disposizione riprende, senza modificarlo, l’articolo 132 CO vigente.
Art. 133
Modifica e rinuncia; Modificabilità dei termini
L’articolo contempla gli accordi in virtù dei quali un termine di prescrizione può essere
prolungato o accorciato prima della sua scadenza, indipendentemente dal fatto che il
credito sia già esigibile o meno.
In considerazione dei termini uniformi relativamente fissi, si propone di liberalizzare la
possibilità di modificarli contrattualmente. Ciò consente di adattare i termini di prescrizione
a un determinato tipo di credito. In virtù del principio della libertà contrattuale, l’accordo è
valido indipendentemente dalla sua forma. Affinché sia dimostrabile si raccomanda
tuttavia di concordare il prolungamento o l’accorciamento del termine per scritto.
Sono modificabili sia il termine di prescrizione relativo (cpv. 1) che quello assoluto (cpv.
2): il termine relativo minimo è di un anno 86 e serve a proteggere la parte contraente più
debole. La possibilità di prolungare il termine relativo a dieci anni corrisponde all’attuale
giurisprudenza del Tribunale federale nel diritto in materia di reati e di indebito
arricchimento 87 . Il termine di prescrizione assoluto può essere abbreviato fino a una
86
87
Previsto anche dall’art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR.
Cfr. DTF 99 II 185, consid. 2a.
27
durata minima di tre anni; la durata massima è di 30 anni 88 . Per le pretese risultanti da
danni alle persone il termine di prescrizione assoluto non può pertanto essere prolungato.
Il capoverso 3 pone un limite alla riduzione dei termini di prescrizioni legali mediante le
condizioni generali di contratto (CGC). Conformemente al diritto dell’Unione europea 89 ,
tale restrizione della libertà contrattuale si applica se si tratta di danni alle persone. Le
condizioni generali di contratto che riducono il termine di prescrizione dei danni alle
persone sono nulle, vale a dire che in tal caso si applica il termine di prescrizione legale di
trenta o di tre anni. La riduzione del termine di prescrizione specificamente negoziata
dalle parti contraenti è invece valida, a condizione che rientri nei limiti previsti dai
capoversi 1 e 2. Per il resto il controllo delle CGC è retto dalla revisione del 17 giugno
2011 dell’articolo 8 LCSl 90 , secondo cui agisce in modo sleale chi utilizza a detrimento di
una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace
prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella
risultante dalla natura del contratto.
Anche l’inizio della decorrenza dei termini può essere modificato mediante un accordo tra
le parti (cpv. 4). I nuovi termini non possono tuttavia essere inferiori o superiori ai termini
minimi e massimi previsti dalla legge. Per contro, le parti non possono prevedere ulteriori
motivi di sospensione o di interruzione, poiché questi sono disciplinati esaustivamente e
sono di natura vincolante (cfr. art. 136 e 137 AP-CO).
Art. 134
Modifica e rinuncia; Rinuncia all’eccezione di prescrizione
La disposizione si rifà all’articolo 141 capoverso 1 CO (cfr. in merito PG n. 2.3.3 c).
Contrariamente al parere del Tribunale federale 91 , con la nuova legge si potrà rinunciare
all’eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione (cpv. 1).
Non sarà invece più possibile rinunciare all’eccezione di prescrizione prima della
scadenza del termine. In tal modo s’intende evitare che in un primo momento, in virtù
della rinuncia del debitore, il creditore avvii un procedimento giudiziario e,
successivamente, nel corso del procedimento, il debitore, una volta scaduto il termine di
rinuncia, opponga la prescrizione. Ciò sarebbe possibile, dato che dopo la scadenza del
termine di prescrizione, quest’ultimo non può più essere interrotto dal creditore
nonostante la rinuncia all’eccezione di prescrizione, che costituisce soltanto un mezzo di
difesa processuale.
Tuttavia la dichiarazione del debitore di rinunciare alla prescrizione prima della scadenza
del termine non è nulla. Va piuttosto considerata come proroga del termine di prescrizione
equivalente al periodo di tempo per cui vale la rinuncia (cpv. 3). Ne risultano le stesse
conseguenze giuridiche, indipendentemente dal fatto che si tratti, dogmaticamente, di una
modifica dei termini o di una rinuncia precedente la scadenza del termine di prescrizione.
Resta da risolvere la questione della durata per cui può essere fatta valere la rinuncia alla
prescrizione. L’avamprogetto prevede un termine massimo di dieci anni (cpv. 2). Per il
computo del termine non ci si fonda sul momento della rinuncia, bensì su quello della
scadenza del termine di prescrizione. Se la rinuncia è dichiarata per una durata superiore
88
89
90
91
Cfr. art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR.
Cfr. la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, GU L 95 del 21 aprile 1993, pag. 29 (Allegato, lett. a)
Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241).
Cfr. DTF 132 III 226 e PG n. 2.3.3 c.
28
ai dieci anni o a tempo indeterminato, il suo effetto si riduce alla durata massima
consentita in virtù dei principi della nullità parziale modificata (art. 20 cpv. 2 CO).
Il debitore deve dichiarare la rinuncia nei confronti del creditore. Per ragioni di certezza
del diritto e probatorie, la dichiarazione necessita della forma scritta secondo gli articoli 12
segg. CO (cpv. 1). La presente disposizione non contempla la mera omissione
dell’eccezione di prescrizione nel procedimento. L’omissione è consentita in ogni caso,
con la conseguenza che, vista la mancata eccezione, il giudice non può tenere conto della
prescrizione (art. 127 cpv. 3 AP-CO).
Art. 135
Modifica e rinuncia; Effetti nei confronti di terzi
I capoversi 1 e 2 corrispondono, per quanto riguarda la rinuncia, all’attuale articolo 141
capoversi 2 e 3 CO. Una rinuncia non vale pertanto nei confronti degli altri debitori in caso
di debito solidale (art. 146 CO) o prestazione indivisibile (art. 70 cpv. 2 CO), nonché nei
confronti del fideiussore (art. 502 cpv. 2 CO). Ciò corrisponde al principio secondo cui gli
accordi tra uno dei debitori e il creditore valgono soltanto nei confronti del debitore in
questione. Secondo l’avamprogetto la stessa disciplina vale anche per la modifica dei
termini.
Variante:
Le modifiche saranno invece valide per l’assicuratore, a condizione che sussista un
credito diretto nei confronti di quest’ultimo (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde alla
proposta contenuta nell’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della
responsabilità civile (art. 55a cpv. 3) 92 . Pur derogando alle regole del debito solidale
(cpv. 1), la disposizione si giustifica in considerazione del diritto di credito diretto del
creditore nei confronti dell’assicuratore. L’avente diritto può agire in giudizio direttamente
contro l’obbligato, ma anche contro l’assicuratore. Inoltre i due condebitori sono legati da
un rapporto contrattuale che esisteva già prima dell’atto su cui si fonda il credito. Infine, la
disposizione è conforme all’articolo 141 capoverso 4 AP-CO.
Art. 136
Sospensione
La disposizione corrisponde in gran parte all’attuale articolo 134 CO. Vengono elencati i
casi in cui non è esigibile o è impossibile per il creditore imporre un credito. I motivi di
sospensione di cui al capoverso 1 numeri 1-5, 7 e 8 corrispondono fondamentalmente al
diritto vigente.
Una novità è costituita dal motivo di sospensione di cui al numero 6. In caso di morte del
debitore la prescrizione è sospesa durante l’inventario per atto pubblico. La disciplina
corrisponde all’articolo 586 capoverso 2 CC, che viene abrogato. Comporta la
sospensione sia dei crediti a favore che dei debiti a carico dell’eredità.
Il numero 8 si rifà all’articolo 134 capoverso 1 numero 6. Secondo l’avamprogetto la
prescrizione è sospesa soltanto nel caso in cui una pretesa non può essere fatta valere
né in Svizzera né all’estero, ossia in particolare se non è dato alcun foro in Svizzera o
all’estero. Infine, l’avamprogetto conferma esplicitamente la giurisprudenza del Tribunale
92
Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della
responsabilità civile, pag. 220 (disponibile in versione tedesca e francese, il riferimento è alla
versione tedesca).
29
federale secondo cui la disposizione è applicabile soltanto se il creditore non può far
valere il suo credito per motivi oggettivi, indipendenti dalle sue condizioni 93 .
In presenza di un motivo di sospensione, i termini di prescrizione relativo e assoluto non
iniziano a decorrere o, dopo l’inizio, restano sospesi. Alla scadenza del giorno in cui viene
a cadere il motivo di sospensione, comincia a decorrere il termine di prescrizione o, se era
già iniziato, prosegue (cpv. 2). La disposizione corrisponde al diritto in vigore (art. 134
cpv. 2 CO).
Le parti non possono pattuire altri motivi di sospensione e neppure escludere i motivi
previsti dalla legge. Continueranno invece a essere leciti gli accordi di dilazione. Questi
ultimi riguardano la scadenza del credito e interessano, se del caso, solo indirettamente la
prescrizione.
Non sono invece inseriti nel diritto generale in materia di prescrizione i motivi di
sospensione secondo la LEF 94 , in particolare per i crediti e i debiti del fallito dalla
dichiarazione di fallimento a dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori (art. 207
cpv. 3 LEF) nonché per i crediti nei confronti del debitore durante la moratoria (art. 197
cpv. 1 LEF). Poiché l’estromissione dal contesto specifico nuocerebbe alla certezza del
diritto, nel capoverso 3 è fatta salva la legislazione sull’esecuzione e sul fallimento (cfr.
art. 134 cpv. 3 CO). Inoltre, alcune leggi speciali prevedono ulteriori motivi di sospensione
(p.es. art. 41 della legge federale del 4 dicembre 1947 95 sull’esecuzione per debiti contro i
Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, art. 13 cpv. 3 LAP 96 , art. 56 cpv. 1 legge
federale del 25 settembre 1917 97 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di
strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese).
Art. 137
Interruzione e nuova decorrenza; atti interruttivi
La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 135 CO. L’unica novità è costituita
dall’interruzione mediante il ricorso a un rimedio giuridico. È stato pertanto modificato
anche il titolo marginale che ora, invece di «Interruzione della prescrizione», recita
«Interruzione e nuova decorrenza». Anche a livello europeo viene usata l’espressione
«nuova decorrenza» 98 .
I motivi che comportano una nuova decorrenza, vanno ricercati nella sfera del debitore o
in quella del creditore:
-- gli atti interruttivi del debitore sono atti mediante i quali il debitore riconosce il credito
(n. 1). Il riconoscimento può essere esplicito o tacito.
-- gli atti interruttivi del creditore sono atti mediante i quali il creditore fa valere il suo
diritto dinnanzi a un’autorità (n. 2). Se il creditore intenta un’azione presso un’autorità
non competente, il termine non è interrotto. Per risolvere questo problema l’articolo 63
93
94
95
96
97
98
Cfr. DTF 88 II 283, consid. 3; DTF 90 II 428, consid. 9 e DTF 124 III 449, consid. 4.
Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).
RS 282.11.
Legge federale dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese (Legge
sull’approvvigionamento del Paese; RS 531).
RS 742.211.
Cfr. art. 14:401 e 14:402 PECL.
30
CPC 99 prevede un termine di un mese per intentare l’azione presso il giudice o
l’autorità competente e preservare così il termine originario.
Le iniziative private, ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non sono atti
sufficienti a interrompere la prescrizione. Si è inoltre rinunciato a prevedere come motivo
d’interruzione lo svolgimento di colloqui di mediazione. Il diritto vigente prevede numerosi
mezzi per interrompere la prescrizione; mezzi che del resto nella prassi sono interpretati
in modo molto generoso. Inoltre, appare opportuno che l’interruzione della prescrizione da
parte del creditore sia connessa a determinati requisiti formali, così come previsto per le
fattispecie dell’articolo 137 numero 2 AP-CO, riprese dal diritto vigente 100 .
Alla stregua del diritto vigente, i motivi d’interruzione sono vincolanti e pertanto le parti
non possono né derogarvi né prevederne altri.
Art. 138
Interruzione e nuova decorrenza; nuova decorrenza
La disposizione si ricollega agli articoli 137 capoverso 1 e 138 CO e disciplina le
conseguenze giuridiche dell’interruzione della prescrizione. Con l’interruzione inizia a
decorrere un nuovo termine di prescrizione (cpv. 1). A seconda del motivo
dell’interruzione, il nuovo termine inizia a decorrere immediatamente dopo l’interruzione
oppure, prima di decorrere nuovamente, il suo inizio è ritardato per un determinato
periodo (cpv. 2):
-- nuova decorrenza immediata: con il riconoscimento del credito da parte del debitore
(art. 137 n. 1 AP-CO) inizia a decorrere il nuovo termine. Questa regola corrisponde
all’articolo 137 capoverso 1 CO. In caso di esecuzione per debiti il termine ricomincia a
decorrere a ogni singolo atto esecutivo. L’avamprogetto riprende quindi l’articolo 138
capoverso 2 CO. Al computo del termine si applica l’articolo 132 AP-CO, ossia il giorno
in cui è interrotto il termine non viene contato per il computo del nuovo termine (art.
132 CO).
-- inizio ritardato: al fallimento e alla litispendenza si applica un’altra regola. In questi casi
il termine è ritardato fino a un determinato momento, ossia vi è un periodo in cui la
prescrizione non decorre. Anche questo corrisponde, almeno dall’entrata in vigore del
CPC, in larga misura al diritto vigente (cfr. art. 138 cpv. 1 e 3 CO). L’avamprogetto
prevede inoltre che un credito non possa prescriversi neppure durante una procedura
di ricorso 101 .
Art. 139
Interruzione e nuova decorrenza; durata del nuovo termine
Con l’interruzione ricominciano a decorrere sia il termine di prescrizione relativo che
quello assoluto (cpv. 1). Dato che nel momento in cui ricomincia a decorrere il termine, il
credito e il debitore sono di regola noti, è di solito determinante il termine relativo di tre
anni. Se tuttavia il debitore ha riconosciuto il credito solo di principio, è anche ipotizzabile
che si applichi il termine assoluto.
99
100
101
Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile;
RS 272).
Diversamente p.es. Germania, Inghilterra, Danimarca (cfr. PG n. 3.1).
Cfr. DTF 123 III 213, consid. 4 relativa alla prescrizione di una pretesa di risarcimento dinanzi
al Tribunale federale.
31
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 137 capoverso 2 CO. La disposizione disciplina due
casi speciali in cui il creditore non è tenuto a esigere il credito il più presto possibile. Al
posto del termine relativo breve s’intende quindi mantenere il termine odierno di dieci
anni. Si tratta segnatamente del riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 LEF e
della decisione di un giudice il cui dispositivo constati la presenza di una pretesa di diritto
civile. Pertanto, se la pretesa è constatata dal giudice, decorre un nuovo termine di
prescrizione di 10 anni, analogamente a quanto previsto dal diritto vigente. In caso di
rigetto dell’azione, la questione della prescrizione è obsoleta. Se non si entra nel merito
dell’azione ricomincia a decorre il termine generale.
Art. 140
Interruzione e nuova decorrenza; effetti per nuovi crediti
Questa disposizione è nuova. La proroga della prescrizione mediante nuova decorrenza
sarà applicata anche ad altri crediti nei confronti dello stesso debitore che esistono allo
stesso titolo giuridico accanto o in sostituzione del credito in questione. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale già per le azioni di garanzia 102 . La stessa
prassi è giustificata anche in altri casi, ad esempio nel caso di un diritto di risarcimento in
sostituzione del credito originario.
Art. 141
Interruzione e nuova decorrenza; Effetti tra coobbligati
Il capoverso 1 riprende in linea di massima l’articolo 136 capoverso 1 CO. Secondo la
giurisprudenza consolidata la regola si applica alla solidarietà perfetta, ma non agli
obblighi per cause diverse (solidarietà imperfetta), poiché nel secondo caso ogni credito
ha un termine di prescrizione diverso e quindi anche l’interruzione riguarda soltanto il
singolo credito (cfr. PG n. 2.3.3 d) 103 . La disposizione va mantenuta fintanto che la
solidarietà e il diritto di regresso restano intatti (cfr. PG n. 4.7). Il suo tenore tuttavia
chiarisce che la nuova decorrenza si applica ai debitori solidali e ai condebitori soltanto se
la prescrizione è stata interrotta dal creditore; si tratta di una questione in merito alla quale
vige attualmente incertezza.
I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 136 capoversi 2 e 3 CO. Anche qui si chiarisce
che deve essere il creditore a interrompere la prescrizione.
Variante:
Se sussiste un diritto diretto, l’interruzione nei confronti dell’assicuratore sarà in futuro
valida anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa (cpv. 4). La
disposizione corrisponde alla proposta dell’avamprogetto sul diritto in materia di
responsabilità civile (art. 55b) ed è coerente con l’articolo 135 capoverso 3 AP-CO. Il
principio è d’altronde già sancito negli articoli 83 capoverso 2 LCStr e 39 capoverso 2
LITC. L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetti nei confronti della
persona responsabile soltanto fino all’importo della copertura assicurativa del
danneggiato.
Art. 142
102
103
Credito con pegno mobiliare
Cfr. DTF 96 II 181, consid. 3b.
Cfr. DTF 127 III 257, consid. 6a.
32
La disposizione riprende invariato l’articolo 140 CO. Nonostante la prescrizione, il
creditore può far valere il suo diritto di pegno mobiliare.
2
Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni
Art. 60
L’articolo 60 CO va abrogato; la prescrizione di pretese di risarcimento o riparazione
risultanti da atti illeciti (art. 60 cpv. 1 CO) sarà armonizzata alla prescrizione nel diritto
contrattuale e disciplinata nelle disposizioni riguardanti l’estinzione delle obbligazioni
(art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito da un termine di
tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta in linea di massima valido
(art. 129 AP-CO); per le pretese risultanti da danni a persone è previsto un termine di
prescrizione di 30 anni (art. 130 AP-CO).
Si rinuncia a un disciplinamento della prescrizione di pretese derivanti da un reato,
attualmente previsto dall’articolo 60 capoverso 2. Nella prassi l’applicazione di questa
disposizione si è rivelata difficile (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6).
Va abrogato anche il disciplinamento riguardante l’imprescrittibilità dell’eccezione di cui
all’articolo 60 capoverso 3 CO 104 . Secondo tale disposizione, la parte che è stata
danneggiata da un «atto illecito» in occasione della conclusione del contratto, può rifiutare
l’adempimento di una prestazione contrattuale anche dopo prescritta la pretesa di
risarcimento derivante dall’atto illecito. La disposizione è d’importanza soprattutto per i
contratti viziati da dolo (art. 28 CO) o da conclusione per timore (art. 29 CO), che in tal
caso non sono vincolanti. Il suo campo d’applicazione è tuttavia molto ristretto. Fintanto
che non è ancora scaduto il termine di cui all’articolo 31 capoverso 1 CO, la vittima del
dolo o del timore non è ancora un debitore e non può quindi richiamarsi all’articolo 60
capoverso 3 CO per rifiutare la prestazione. Infine, la disposizione non è applicabile se la
persona lesa ha approvato il contratto esplicitamente o con il suo comportamento (p.es.
adempiendolo), riconoscendo in tal modo la liceità del credito. La disposizione si applica
quindi soltanto se la vittima del dolo o del timore lascia passare il termine di un anno
previsto dall’articolo 31 capoverso 1 senza contestare o approvare il contratto. D’altronde
la dottrina definisce la disposizione dubbia, formulata in modo poco chiaro, inappropriata
sotto il profilo della sistematica legislativa e senza importanze 105 .
Art. 67
Secondo l’avamprogetto, anche le pretese derivanti da indebito arricchimento (art. 62
segg. CO) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO sulla
prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l’articolo 67 capoverso 1 va quindi abrogato.
Pertanto anche per le pretese risultanti da indebito arricchimento il termine di prescrizione
relativo è prolungato da uno a tre anni (art. 128 AP-CO), mentre resta in vigore il termine
assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO). Nell’ambito del diritto in materia di indebito
arricchimento la proroga del termine di prescrizione relativo è particolarmente opportuna,
poiché spesso non è a lungo chiaro per la vittima se, in seguito al fallimento della
soluzione giuridica perseguita, sarà costretta a ricorrere alle pretese derivanti dall’indebito
arricchimento.
104
105
Non così l’art. 31 cpv. 3 dell’avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile.
Cfr. REY, N 1711.
33
Se l’arricchimento consiste in un credito nei confronti della persona lesa, secondo
l’articolo 67 capoverso 2 CO quest’ultima può rifiutare l’adempimento anche nel caso in
cui le sue pretese risultanti dall’indebito arricchimento fossero prescritte. Sullo sfondo del
riconoscimento di un debito senza l’indicazione della causa dell’obbligazione di cui
all’articolo 17 CO (riconoscimento astratto del debito), la portata di tale disciplinamento,
inserito nell’articolo 67 CO dalla commissione di redazione, è controversa 106 . La
disposizione è principalmente d’interesse dogmatico e va pertanto abrogata.
Art. 196a
L’articolo 196a CO prevede una norma speciale per i beni culturali. La disposizione è in
vigore dal 1° giugno 2005 ed è stata inserita nel CO in virtù dell’articolo 32 LTBC 107 e
della Convenzione dell’UNESCO sui beni culturali 108 , insieme al nuovo articolo 210
capoverso 1bis CO e diverse modifiche del diritto in materia di prescrizione acquisitiva nel
CC nonché dell’articolo 934 capoverso 1bis CC. Secondo il messaggio sulla LTBC queste
disposizioni sono state introdotte in seguito al «netto incremento di furti di beni culturali
riscontrato negli ultimi decenni» che rende necessaria una «maggiore protezione delle
vittime di furti». Le norme intendono inoltre rendere meno attraente il commercio con
oggetti di «provenienza oscura», poiché l’acquirente di un siffatto oggetto ha la possibilità
di agire contro il venditore durante un periodo di 30 anni 109 . Per questi motivi i termini
speciali di prescrizione saranno validi anche in futuro.
Art. 201 cpv. 4
Il diritto di garanzia è una specie di responsabilità del venditore indipendente da colpa. Il
venditore risponde dei difetti della cosa anche nel caso in cui non li conosceva o non
sarebbe stato in grado di conoscerli (cfr. art. 197 cpv. 2 CO). Per attenuare questa norma
severa, il diritto vigente prevede, da una parte, che la mancata notifica di eventuali difetti
abbia per conseguenza l’approvazione (art. 201 CO) e, dall’altra, un termine di
prescrizione più breve (art. 210 CO) 110 .
L’avamprogetto si prefigge anche di armonizzare la prescrizione del diritto di garanzia. La
conseguente proroga del termine di prescrizione è riequilibrata dall’introduzione di un
termine di censura assoluto di due anni (cpv. 4). Il termine corrisponde a quello previsto
dalla Convenzione sui contratti di compravendita 111 .
Se il compratore non ha notificato difetti entro due anni dalla consegna della cosa,
quest’ultima è considerata approvata nonostante eventuali difetti e pertanto il compratore
perde il suo diritto di garanzia. Si tratta di un termine preclusivo e non di un termine di
106
107
108
109
110
111
Cfr. BSK-HUWILER, art. 67 CO N 1 seg., 10 segg.
Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge
sul trasferimento dei beni culturali; RS 444.1).
Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e
impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali
(RS 0.444.1).
FF 2002 457, pag. 527.
BSK-HONSELL, prima di art. 197–210 CO N 1.
Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita
internazionale di merci (RS 0.221.211.1).
34
prescrizione. Il giudice deve tenerne conto d’ufficio e il termine non può essere né
sospeso né interrotto.
Se entro due anni non è sollevata alcuna censura, il termine di censura assoluto
sostituisce i termini di prescrizione del CO. Se invece il compratore ha notificato
tempestivamente i difetti, nel far valere la sua pretesa deve sempre tenere conto dei
termini di prescrizione (cfr. anche gli art. 38 seg. della Convenzione sui contratti di
compravendita).
Art. 210 cpv. 1 e 3
Le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione si applicano anche alla garanzia
per difetti della cosa, a condizione che il difetto venga notificato per tempo (cfr. art. 201
AP-CO). L’articolo 210 capoverso 1 CO può pertanto essere abrogato senza essere
sostituito. Questo significa in particolare:
-- il termine relativo di tre anni decorre per tutte le pretese risultanti da difetti della cosa –
ossia per l’azione redibitoria o estimatoria, per le pretese di risarcimento e per
un’eventuale corretta esecuzione pattuita per contratto – da quando si ha conoscenza
del credito e del debitore (art. 128 AP-CO).
-- per il termine assoluto occorre procedere a una distinzione: in linea di massima il
termine decorre a partire dall’esigibilità della risoluzione del contratto o della riduzione
del prezzo (art. 129 cpv. 1 AP-CO), ossia al momento della consegna della merce (cfr.
art. 75 CO) e non quando si scopre il difetto. Lo stesso vale per un’eventuale
eliminazione dei vizi pattuita per contratto. Il diritto al risarcimento dei danni decorre dal
momento in cui è stato commesso l’atto dannoso, ossia dal momento della violazione
del contratto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Di regola tale momento coincide con la
consegna della merce.
Le regole generali di prescrizione previste dall’avamprogetto sono conformi alla
Convenzione sui contratti di compravendita. Non lo sono invece quelle del diritto vigente,
poiché, nonostante il compratore possa notificare eventuali difetti e invocare una
violazione del contratto anche dopo più di un anno, secondo l’articolo 210 capoverso 1
CO le relative pretese si prescrivono in un anno 112 .
L’articolo 210 capoverso 1bis CO si riferisce ai beni culturali. La disposizione specifica
resta in vigore (cfr. le spiegazioni all’articolo 196a CO).
Non va abrogato neppure l’articolo 210 capoverso 2 CO. Se non ha ancora pagato la
merce, il compratore può opporre l’eccezione per i difetti della cosa anche dopo la
scadenza del termine di prescrizione, a condizione che abbia notificato per tempo i difetti
conformemente all’articolo 201 AP-CO. Se ha notificato i difetti per tempo, il compratore
può opporre anche l’eccezione di compensazione (art. 120 cpv. 3 CO).
L’articolo 210 capoverso 3 va abrogato senza essere sostituito. Secondo questa
disposizione i termini di prescrizione brevi non si applicano se il venditore ha tratto
deliberatamente in inganno il compratore. Si applica invece la regola generale dell’articolo
127 CO 113 . Poiché in futuro saranno generalmente valide le regole generali sulla
prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), la disposizione diventa obsoleta.
112
113
Cfr. KOLLER, WKR, pag. 1 segg.; MOHS/HACHEM, pag. 1541 segg.
DTF 107 II 231, consid. 3a seg.
35
Attualmente, in seguito a due iniziative parlamentari 114 , il Parlamento sta elaborando un
progetto di revisione del diritto in materia di prescrizione delle azioni di garanzia. Il
dibattito parlamentare sulla revisione si svolgerà nella sessione estiva 2011.
Nell’elaborazione del messaggio sulla presente revisione generale del diritto in materia di
prescrizione occorrerà tenere conto delle decisioni delle Camere federali, soprattutto per
quanto riguarda la protezione dei consumatori.
Art. 219 cpv. 3
Il termine di prescrizione assoluto di cinque anni è sostituito dai termini di prescrizione
generali di tre e dieci anni (art. 128 seg. AP-CO). Il termine decorre a partire dal
trasferimento della proprietà, ossia con l’iscrizione nel registro fondiario. Le parti possono
concordare termini di prescrizione più lunghi (art. 133 AP-CO).
Analogamente a quanto previsto per la vendita di cose mobili, anche per l’acquisto di
fondi s’intende introdurre un termine assoluto per la notifica di difetti. Tale termine e di
cinque anni a contare dall’acquisto della proprietà (cfr. anche art. 370 cpv. 4 AP-CO).
Art. 251 Titolo marginale
Il termine di un anno è un termine di perenzione e può pertanto essere mantenuto. Il
nuovo titolo marginale ha il seguente tenore: Perenzione e azione degli eredi.
Art. 315
Il termine di prescrizione breve previsto dall’articolo 315 CO in riferimento alle azioni per
la consegna e l’accettazione del mutuo va abrogato e sostituito dalle disposizioni generali
sulla prescrizione. L’azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del
mutuante per l’accettazione del mutuo si prescrivono in tre anni e il termine decorre dal
momento in cui si ha conoscenza del mutuo e del mutuante o del mutuatario. (art. 128
AP-CO), ma al più tardi dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Se
le parti non hanno concordato il momento del trasferimento del mutuo, il termine decorre
dal momento in cui è stato concluso il contratto di mutuo. Va osservato che le parti sono
libere di concordare termini più brevi (art. 133 AP-CO).
Art. 341 Titolo marginale e cpv. 2
L’articolo 341 capoverso 2 CO rinvia alle norme generali sulla prescrizione. Poiché tali
norme sono in linea di massima sempre applicabili, la disposizione è abrogata. Di
conseguenza il titolo marginale dev’essere modificato.
Art. 370 cpv. 4
Come nel diritto in materia di acquisto (Art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO)
l’avamprogetto prevede per il committente un termine assoluto per notificare i difetti. Tale
114
06.490 IV. pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica
dell’articolo 210 del Codice delle obbligazioni» e 07.497 Iv. pa. Bürgi «Modifica del termine di
prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)».
36
termine è di due anni, per le costruzioni immobiliari di cinque (cfr. le spiegazioni
all’art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO).
Art. 371
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’opera mobile o immobile, le pretese del
committente per i difetti dell’opera (sia mobile che immobile) si prescriveranno in futuro
secondo le disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO; cfr. le
spiegazioni all’art. 210 AP-CO).
Art. 454 Titolo marginale e cpv. 1 e 3
In futuro anche le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescriveranno secondo le
regole generali; l’articolo 454 capoverso 1 CO va quindi abrogato. Rispetto al diritto in
vigore il termine sarà pertanto più lungo, il che in fondo non è giustificato dalla natura
della cosa. Con il termine assoluto di otto giorni per la notifica dei danni previsto
dall’articolo 452 capoverso 3 CO il problema è tuttavia attenuato. Inoltre, le parti possono
concordare termini di prescrizione più brevi (art. 133 AP-CO). Infine, occorre osservare
che la prescrizione può essere interrotta anche secondo il diritto vigente, ottenendo così
una proroga del termine contraria al principio del rapido compimento.
Il capoverso 2 dell’articolo 454 sull’opposizione in via di eccezione resta in vigore (cfr. le
spiegazioni all’art. 210 cpv. 2 CO).
Infine, l’articolo 454 capoverso 3 va abolito per gli stessi motivi dell’articolo 210
capoverso 3 CO (cfr. le spiegazioni a tale articolo).
Art. 507 cpv. 5
Dopo il pagamento del debito principale al creditore, il fideiussore può rivalersi nei
confronti del debitore principale mediante un diritto di regresso autonomo, risultante dal
rapporto giuridico esistente tra il fideiussore e il debitore principale (p.es. mandato,
gestione d’affari senza mandato, indebito arricchimento) o mediante un diritto di regresso
indiretto, in quanto dopo il soddisfacimento del creditore i diritti di quest’ultimo sono
trasferiti per legge al fideiussore. L’articolo 507 disciplina questo diritto di regresso
indiretto del fideiussore. In quanto lex specialis la norma prevale sull’articolo 149
capoverso 1 CO. Questo trattamento privilegiato del fideiussore è mantenuto anche con
l’avamprogetto. S’intende tuttavia procedere a un adattamento alle disposizioni generali in
materia di prescrizione, senza rivedere totalmente il diritto di regresso (cfr. PG n. 4.7).
L’articolo 507 capoverso 5 AP-CO prevede pertanto che il termine relativo decorra
soltanto a partire dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore e ha avuto
conoscenza del debitore (cfr. p.es. anche l’art. 21 AP-LResp). Per l’inizio della decorrenza
del termine assoluto, l’avamprogetto si fonda sul momento del soddisfacimento del
creditore, evitando così, analogamente al diritto vigente, che il termine assoluto decorra a
partire dall’esigibilità del debito principale.
Art. 591-593, 619 cpv. 1
Le disposizioni prevedono termini di prescrizione particolari per le azioni dei creditori
contro un socio per debiti della società. L’articolo 591 CO accorcia da dieci a cinque anni
37
il termine di prescrizione ordinario della responsabilità del singolo socio per i debiti della
società (art. 568 CO), se la società è stata sciolta o il socio è uscito dalla società. Il
termine di cinque anni si applica soltanto ai debiti della società per i quali il socio è
responsabile personalmente e alle pretese dei creditori della società. Inoltre, il termine di
prescrizione più breve vale soltanto se dopo cinque anni la pretesa non è già prescritta,
ad esempio perché il termine di prescrizione ordinario è scaduto già prima dello
scioglimento o dell’uscita. Il campo d’applicazione della disposizione è quindi molto
ristretto. Lo scopo del termine di prescrizione più breve va ricercato in ragioni di equità,
che hanno portato a disciplinamenti analoghi sia in Germania che in Francia 115 . Per tali
motivi la regola speciale resterà in vigore anche con il nuovo diritto. Resteranno in vigore
anche l’articolo 592, che prevede alcune deroghe all’articolo 591, e l’articolo 593 CO, che
in quanto lex specialis prevale sull’articolo 141 capoverso 1 AP-CO (cfr. le spiegazioni agli
art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18 AP-CO). Restano invariati anche gli
articoli 26 capoverso 2 e 75 capoverso 2 LFus 116 , che prevedono un disciplinamento
analogo.
Art. 678 cpv. 4
L’articolo 678 capoverso 4 CO è una disposizione speciale del diritto sull’indebito
arricchimento che prevale sulla norma generale dell’articolo 67 capoverso 1 CO. La
disposizione va abrogata poiché, ai fini dell’uniformità, de lege ferenda anche le pretese di
restituzione si prescrivono secondo le disposizioni generali sulla prescrizione. Si
applicano pertanto un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e un termine assoluto
di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il termine assoluto inizia a partire dall’esigibilità del
credito. La restituzione è esigibile dal momento della prestazione indebita.
Art. 760
La disposizione è da abrogare. L’idea dell’avamprogetto corrisponde al disciplinamento
previsto dal diritto vigente (art. 760 cpv. 1 CO). Tuttavia il termine di prescrizione relativo
sarà di tre anni e non più di cinque (art. 128 cpv. 1 AP-CO). La prescrizione speciale in
caso di reato (art. 760 cpv. 2 CO) va pertanto abrogata analogamente all’articolo 60
capoverso 2 CO (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6).
Art. 864 cpv. 4
Il diritto vigente sancisce che le pretese si prescrivono in tre anni, con decorrenza
dall’inizio dell’esigibilità (art. 864 cpv. 4 CO). Secondo l’avamprogetto i diritti di cui
all’articolo 864 CO si prescrivono conformemente alle disposizioni generali sulla
prescrizione, ossia in tre (termine relativo; art. 128 AP-CO) o dieci anni (termine assoluto;
art. 129 AP-CO). Rispetto al diritto vigente si applicano pertanto di regola termini più
lunghi. Tuttavia, tali termini possono essere accorciati nello statuto, entro i limiti previsti
dall’articolo 133 AP-CO.
115
116
BSK-STAEHELIN, art. 591 CO N 1 segg.
Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il
trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301).
38
Art. 878 cpv. 2
L’articolo 878 capoverso 1 CO disciplina un termine di perenzione 117 , che pertanto rimane
in vigore invariato.
L’articolo 878 capoverso 2 disciplina invece la prescrizione del regresso di un socio che
ha pagato più della sua parte. Come nel caso dell’articolo 507 capoverso 5 AP-CO
s’intende mantenere un disciplinamento esplicito della prescrizione del regresso. In futuro
si applicheranno tuttavia i termini generali previsti dall’avamprogetto (cfr. le spiegazioni
all’art. 507 cpv. 5 AP-CO).
Art. 919
La disposizione va abrogata analogamente all’articolo 760 CO (cfr. le spiegazioni
all’art. 760 CO).
Art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18
I titoli di credito hanno perso importanza e vi è una chiara tendenza verso i titoli valori in
forma non cartacea (titoli contabili). I termini di prescrizione brevi vanno quindi per ora
mantenuti (art. 1069 e 1134 CO) e corrispondono all’articolo 70 della Convenzione sulla
cambiale 118 e all’articolo 52 della Convenzione sull’assegno bancario 119 .
De lege ferenda i motivi d’interruzione sono invece retti dalle disposizioni generali in
materia di prescrizione (art. 137 seg. AP-CO). In quest’ambito non si giustifica una
disciplina divergente e quindi gli articoli 1070 e 1071 capoverso 2 CO vanno abrogati.
L’articolo 1071 capoverso 1 CO resta invece in vigore, poiché corrisponde all’articolo 71
della Convenzione sulla cambiale e in quanto lex specialis del diritto in materia di cambiali
prevale sulla regola generale dell’articolo 141 capoverso 1 AP-CO. Dato che
l’articolo 1070 CO è abrogato, occorre adattare i rinvii degli articoli 1098 e 1143.
L’articolo 1168 capoverso 3 CO disciplina un motivo particolare di sospensione.
Analogamente ai motivi di sospensione specifici della LEF (cfr. le spiegazioni all’art. 136
AP-CO) anche questo motivo rimane in vigore.
3
Modifica del diritto vigente
Osservazione preliminare
La presente revisione si prefigge di dichiarare applicabili, laddove opportuno, le
disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Al fine di rendere evidente la portata di
questo obiettivo, l’allegato elenca, per quanto possibile, tutte le leggi che contengono
disposizioni da adattare. L’articolo 46 LCA 120 non è stato adeguato poiché tra breve il
Consiglio federale adotterà un messaggio su un disegno di revisione della LCA. Inoltre, si
117
118
119
120
Cfr. BSK-NIGG, art. 878 CO N 9 seg.; di parere diverso CHK-COURVOISIER, art. 878 N 5 con
ulteriori rimandi.
Convenzione del 7 giugno 1930 che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario (RS 0.221.554.1).
Convenzione del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario
(RS 0.221.555.1).
Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto
d’assicurazione; RS 221.229.1).
39
è rinunciato ad adattare i termini entro cui presentare la domanda d’indennizzo e di
riparazione morale secondo la legge concernente l’aiuto alle vittime di reati 121 (art. 25
LAV). La natura giuridica di questo termine, la sua durata e l’inizio della sua decorrenza
sono stati accuratamente esaminati in occasione della recente revisione. La soluzione
scelta tiene conto anche delle situazioni in cui la vittima non ha immediatamente
conoscenza del danno.
Non sono state adattate neppure le legislazioni in materia di dogana, tasse di bollo,
imposte, tassa d’esenzione dall’obbligo militare e diritto penale amministrativo. I termini di
prescrizione sanciti in queste leggi seguono criteri particolari. I risultati della procedura di
consultazione mostreranno se si auspica un adattamento parziale al diritto generale in
materia di prescrizione anche in questo settore o addirittura un passaggio completo a tale
sistema.
Legge del 26 giugno 1998 122 sull’asilo
3.1
Art. 85 cpv. 3
Secondo il diritto vigente il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno
in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la
sua insorgenza. L’idea dell’avamprogetto equivale a quella della legge sull’asilo, ma il
termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il
termine assoluto è sempre di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il rimborso è esigibile a
partire dalla sua insorgenza (art. 75 CO).
Legge federale del 14 marzo 1958 123 su la responsabilità della
Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali
3.2
Art. 20 cpv. 1
Il termine vigente di un anno è molto breve, tanto più che si tratta di un termine di
perenzione. Anche l’ambito della responsabilità della Confederazione sarà pertanto in
futuro retto dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 20 cpv. 1 AP-LResp;
art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza le pretese nei confronti della Confederazione si
prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza della pretesa
e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci o trent’anni dal giorno in cui è
stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).
Art. 21
Si è consapevolmente rinunciato a uniformare la prescrizione dei diritti di regresso (cfr.
PG n. 4.7). Ciononostante s’intendono, entro certi limiti, adeguare i termini al diritto
generale in materia di prescrizione. Anche i diritti di regresso della Confederazione
saranno pertanto in futuro retti dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione.
Tuttavia, il termine relativo decorrerà soltanto dal giorno in cui la prestazione è stata
effettuata e si è avuta conoscenza del funzionario responsabile. Il termine assoluto
decorre dal giorno in cui è stato commesso l’atto dannoso, poiché la cessione legale non
influisce sul decorso della prescrizione.
121
122
123
Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5).
LAsi; RS 142.31.
Legge sulla responsabilità (LResp); RS 170.32.
40
Art. 23
Infine anche il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un
funzionario per la violazione di doveri di servizio si prescriverà secondo le disposizioni
generali del CO sulla prescrizione (art. 23 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Secondo
l’avamprogetto tale diritto si prescrive in tre anni a partire dal giorno in cui la
Confederazione ha avuto conoscenza del proprio credito e del debitore (art. 128 AP-CO)
e al più tardi dieci anni a contare dal giorno in cui i doveri di servizio sono stati violati (art.
129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).
L’articolo 23 capoverso 2 va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO
(cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 124
3.3
art. 93
L’articolo 93 CC va abrogato, poiché alle pretese risultanti dal fidanzamento si
applicheranno in futuro le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Il
termine relativo di tre anni decorre dal giorno in cui si è avuto conoscenza del credito e
del debitore (art. 128 AP-CO). Conformemente all’articolo 129 capoverso 1 AP-CO il
termine di prescrizione assoluto scade dieci anni a contare dal giorno in cui il credito è
esigibile. Secondo l’articolo 91 capoverso 1 CC le pretese risultanti dal fidanzamento sono
esigibili dal giorno dello scioglimento.
Art. 455 nCC 125
La disposizione del futuro diritto in materia di protezione degli adulti disciplina la
prescrizione del diritto al risarcimento o alla riparazione morale risultanti da una misura
dell’autorità. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 455 nCC corrispondono all’articolo 60
capoverso 1 e 2 CO. È pertanto opportuno un adattamento alle regole generali di
prescrizione del CO. I capoversi 1 e 2 sono pertanto abrogati e si applicano le regole
generali di prescrizione (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la
prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa
decada o sia continuata da un altro Cantone (art. 455 cpv. 3 nCC). Questo
disciplinamento esplicito va abrogato poiché è valido anche secondo il presente
avamprogetto. Se il fatto dannoso non si esaurisce in un unico atto, ma costituisce una
misura permanente, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui la misura
permanente è conclusa (cfr. le spiegazioni all’art. 129 AP-CO).
Art. 586 cpv. 2
La disposizione è abrogata e introdotta come motivo di sospensione nell’art. 136
numero 6 AP-CO (cfr. le spiegazioni all’art. 136 AP-CO).
124
125
CC; RS 210.
Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata in vigore: 1° gennaio 2013.
41
Art. 601
L’articolo 601 CC disciplina la prescrizione dell’azione del legatario. In virtù del tenore
della disposizione, si tratta di un termine di prescrizione. La prescrizione specifica è
sostituita dalle disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO).
Il termine di prescrizione relativo decorre dal giorno in cui il legatario ha avuto conoscenza
del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). In virtù dell’articolo 129 capoverso 1 AP-CO, il
termine di prescrizione assoluto scade in ogni casi dieci anni dopo l’esigibilità del legato.
Secondo l’articolo 562 capoverso 2 CC il diritto del legatario diventa esigibile dal momento
in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunciare alla stessa; inoltre,
con la data stabilita nella disposizione a causa di morte, se tale data è posteriore alla
comunicazione ufficiale (art. 558 CC).
Nel caso dei termini disciplinati dagli articoli 521 e 533 CC, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale e la dottrina vigente, non si tratta invece di un termine di prescrizione,
bensì di un termine di perenzione 126 . Nella dottrina vi sono invece opinioni divergenti in
merito alla questione se il termine di cui all’articolo 600 CC sia un termine di prescrizione
o di perenzione 127 . È più probabile che si tratti di un termine di perenzione, tanto più che
la disposizione si rifà al disciplinamento delle azioni di nullità (art. 521 CC) e di riduzione
(art. 533 CC), che contengono termini di perenzione.
Art. 637 cpv. 3
Secondo l’articolo 637 capoverso 1 CC, compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro
tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e l’acquirente. Saranno
pertanto applicabili per analogia i nuovi termini per la notifica di difetti previsti nel diritto in
materia di acquisto (cfr. art. 201 cpv. 4 AP-CO). In tal modo si tiene conto dell’attribuzione
particolare del rischi nel diritto in materia di garanzia. La prescrizione è quindi retta dalle
regole generali di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l’articolo 637 capoverso 3 CC va
pertanto abrogato. Di regola il termine decorre dal giorno della divisione (art. 75 CO).
Secondo l’articolo 639 capoverso 2 CC la responsabilità solidale si prescrive in cinque
anni. Secondo la dottrina vigente non si tratta di una prescrizione, bensì di un termine
concernente il diritto di far valere la responsabilità solidale; il termine non può essere
interrotto 128 . Scaduto il termine, la responsabilità solidale nei confronti del creditore
decade. Se i debiti non sono stati suddivisi in occasione della divisione, ogni erede è
responsabile nei confronti del creditore proporzionalmente alla suo quota ereditaria. La
disposizione resta invariata.
Art. 754
Prescrizione dell’azione di risarcimento
Alle pretese di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa
(art. 752 CC) e a quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di
126
127
128
PraxKomm Erbrecht-TARNUTZER-MÜNCH/ABT, art. 521 N 2 con altri rimandi; PraxKomm
Erbrecht-HRUBESCH-MILLAUER, art. 533 N 1 con altri rimandi.
CHK-GÖKSU, art. 598–600 CC N 20 con altri rimandi.
CHK-GÖKSU, Art. 639 CC N 6 con altri rimandi.; di parere diverso PraxKomm ErbrechtMABILLARD, art. 639 N 11 segg.
42
apparecchi ed impianti (art. 753 CC) si applica, secondo il diritto vigente, un termine di
prescrizione più breve, fondato su una lex specialis all’articolo 127 CO (art. 754 CC).
Secondo l’articolo 754 il termine di prescrizione non decorre dalla fine dell’usufrutto, bensì
soltanto dal momento della restituzione della cosa, ossia dal momento in cui ne entra in
possesso il proprietario o l’erede.
In futuro tali pretese si prescriveranno secondo le regole generali di prescrizione (art. 754
AP-CC cpv. 1, art. 127 segg. AP-CO); tuttavia il termine assoluto non decorre
dall’esigibilità del credito o dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il
danno, bensì dal momento della restituzione (art. 754 cpv. 2 AP-CC). Va osservato che
per quanto riguarda le pretese di rimborso delle spese da parte dell’usufruttuario, tale
momento coincide con l’esigibilità (art. 753 cpv. 1 CC). Si tratta quindi di un mero
chiarimento.
In riferimento alle pretese del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa
(art. 752 CC), il momento dell’inizio della decorrenza non coincide con quello dell’atto che
ha causato il danno, previsto dalle regole generali di prescrizione. Infatti, se il fatto
dannoso si verifica all’inizio dell’usufrutto, in caso di una durata di più anni dell’usufrutto il
diritto di risarcimento sarebbe già prescritto. È pertanto giustificato un disciplinamento
divergente.
L’articolo 790 capoverso 2 CC resta in vigore. Dal momento in cui diventano un debito
personale dell’obbligato, le singole prestazioni sottostanno al termine generale di
prescrizione.
Art. 911 cpv. 3
L’articolo 911 capoverso 3 CC va abrogato. In futuro il diritto sull’eccedenza si prescrive
secondo le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il
diritto si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del
diritto e dell’obbligato (art. 128 AP-CO), e in ogni caso dieci anni dopo l’inizio
dell’esigibilità del diritto (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto sull’eccedenza è esigibile al
momento della vendita della cosa. Ciò risulta dalla natura del rapporto giuridico.
L’articolo 929 capoverso 2 resta in vigore poiché, nonostante la disposizione parli di
prescrizione, secondo la dottrina vigente si tratta di un termine di perenzione 129 .
L’articolo 934 capoverso 1bis CC sancisce una norma speciale per i beni culturali. Anche
questa disposizione resta invariata (cfr. le spiegazioni all’art. 196a CO).
Art. 49 Titolo finale CC
Con l’entrata in vigore della presente revisione i diritti non ancora prescritti, si
prescriveranno in linea di massima secondo il nuovo diritto (art. 49 cpv. 1 AP-Titolo finale
CC). In quanto situazione permanente, la prescrizione non ancora scaduta costituisce un
diritto non acquisito 130 secondo il principio sancito nell’articolo 4 Titolo finale CC. Tale
regola va applicata sia nell’ambito del diritto privato federale sia nei casi in cui le leggi di
diritto pubblico da modificare rinviano alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione.
129
130
BSK-STARK/ERNST, art. 929 CC N 4.
BROGGINI, pag. 506 seg.
43
Dall’articolo 49 capoverso 2 CC consegue che per i termini di prescrizione che secondo il
diritto vigente sono più lunghi rispetto al diritto futuro, il termine ricomincia a decorrere con
l’entrata in vigore del nuovo diritto. Tale regola si applicherà soprattutto in caso di diritti
contrattuali prioritari, nel cui caso il termine del diritto anteriore di dieci anni (art. 127 CO)
sarà spesso sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO). S’intende così
evitare che un creditore che ha acquisito un credito secondo il diritto anteriore e tiene
conto di un termine di prescrizione di dieci anni non possa più esigere il suo credito
poiché secondo il nuovo diritto il termine di prescrizione sarebbe già decorso.
Variante ad art. 49 Titolo finale CC
La variante concerne soltanto il capoverso 2, mentre il capoverso 1 è identico all’art. 49
capoverso 1 AP-Titolo finale CC e il capoverso 3 corrisponde all’articolo 49 capoverso 2
AP-Titolo finale CC. Secondo il capoverso 2 della variante i diritti si prescriveranno
conformemente al nuovo diritto anche se il termine di prescrizione assoluto è scaduto
secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto. Il nuovo diritto non sarà
invece applicabile se secondo il diritto anteriore è scaduto anche il termine di prescrizione
relativo.
L’effetto retroattivo del nuovo diritto tiene conto della volontà politica di migliorare la
protezione delle vittime di danni tardivi. Poiché il compimento della prescrizione non
cancella la pretesa, bensì concede al debitore soltanto la possibilità di rifiutare la
prestazione, l’effetto retroattivo proposto è giustificato. Il Consiglio federale è tuttavia
consapevole che l’effetto retroattivo è contrario al principio della certezza del diritto, tanto
più che potrebbe consentire di riaprire procedimenti già passati in giudicato. In tal caso è
ipotizzabile che, in seguito al compimento della prescrizione constatata con decisione
passata in giudicato, il debitore rinunci a conservare ulteriormente i documenti probatori e
quindi verrebbe a trovarsi in difficoltà nel caso in cui la pretesa diventasse di nuovo
esigibile. Il risultato della procedura di consultazione dovrà indicare se l’interesse a una
migliore protezione delle vittime di danni tardivi prevale sul principio della certezza
giuridica.
3.4
Legge federale del 18 giugno 1993 131 sulla responsabilità per danno da
prodotti
Art. 9 e 10 Prescrizione
In futuro le pretese risultanti dalla LRDP si prescriveranno conformemente alle
disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 9 AP-LRDP; art. 127 segg.
AP-CO). Come nel diritto vigente, il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art.
128 cpv. 1 AP-CO). Tuttavia non sarà più sufficiente la condizione secondo cui l’avente
diritto «avrebbe dovuto avere conoscenza»; egli dovrà avere effettivamente conoscenza
dell’identità del produttore e del danno (art. 128 cpv. 2 AP-CO).
Occorre inoltre abrogare il termine di perenzione di dieci anni dell’articolo 10 LRDP.
Secondo le regole di prescrizione del CO si applica un termine di prescrizione assoluto di
dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO). Anche se contraria alla direttiva CEE del
25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
131
LRDP; RS 221.112.944.
44
difettosi (cfr. art. 10 par. 2 della direttiva) 132 , la proposta è coerente al sistema globale
svizzero.
Legge federale dell’11 aprile 1889 133 sulla esecuzione e sul fallimento
3.5
Art. 6
Prescrizione
In futuro le pretese di risarcimento del danno si prescriveranno conformemente alle regole
generali del CO (art. 6 cpv. 1 AP-LEF; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo vigente di
un anno è prolungato a tre anni (art. 128 AP-CO); il termine assoluto di dieci anni è
mantenuto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Il capoverso 2 dell’articolo 6 LEF va abrogato
analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 cpv. 2 CO).
Art. 149a cpv. 1
Come nel caso di una decisione giudiziaria (cfr. art. 139 cpv. 2 AP-CO), il creditore con un
credito accertato mediante un attestato di carenza di beni non è tenuto a esigere quanto
prima il pagamento del credito. Al posto della regola generale di prescrizione può quindi
essere mantenuto il disciplinamento speciale dell’articolo 149a LEF. In adeguamento
all’articolo 139 capoverso 2 AP-CO il termine sarà di dieci e non più di vent’anni (art. 149a
cpv. 1 prima metà del periodo AP-LEF). Nei confronti degli eredi rimane in vigore il
termine di un anno (art. 149a cpv. 1 seconda metà del periodo AP-LEF).
Gli articoli 207 capoverso 3 e 297 capoverso 1 LEF rimangono in vigore in quanto motivi
speciali di sospensione (cfr. spiegazioni all’art. 136 AP-CO).
Art. 292
Prescrizione
Secondo il diritto vigente l’azione revocatoria «è perenta» due anni dopo il verificarsi del
pertinente stato di insolvenza. Secondo il messaggio sulla modifica della procedura di
risanamento questa regola non è più appropriata ed è probabilmente frutto di una svista
del Legislatore. Si tratta in realtà di un termine di prescrizione, che può essere interrotto.
L’articolo 292 va pertanto adeguato 134 . In futuro saranno applicate le disposizioni generali
del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza il termine
assoluto di dieci anni decorre con l’inizio dell’esigibilità dell’azione revocatoria (art. 129
cpv. 1 AP-CO). È determinante il momento in cui sorge l’obbligazione (art. 75 CO). Si
tratta del momento in cui è notificato l’attestato di carenza di beni o dichiarato il fallimento
(cfr. art. 285 cpv. 2 LEF). Il termine di prescrizione relativo di tre anni decorre dal
momento in cui il creditore ha conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128
AP-CO).
Disposizione finale della modifica del ...
Per gli attestati di carenza di beni rilasciati precedentemente all’entrata in vigore della
presente modifica, il nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 149a cpv. 1 AP-LEF)
132
133
134
Direttiva 85/374/CEE; GU n. L 210 del 7/08/1985, pag. 29–33.
LEF; RS 281.1.
Messaggio dell’8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (procedura di risanamento; FF 2010 5667, pag. 5689, con altri rimandi).
45
decorre dall’entrata in vigore della modifica. Sotto il profilo materiale questa disposizione
corrisponde all’articolo 2 capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del
16 dicembre 1994 e all’articolo 49 capoverso 2 AP-Titolo finale CC.
3.6
Legge federale del 7 ottobre 1983 135 sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione
Art. 11 cpv. 2
Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione delle somme versate a
torto o il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti (Art. 11 cpv. 1
LPRI). Secondo la legge in vigore il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal
momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni
dal momento in cui tale diritto è sorto (art. 11 cpv. 2 LPRI). Secondo il nuovo diritto le
pretese si prescriveranno in tre anni dal momento in cui il finanziatore ha avuto
conoscenza del proprio diritto e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), in ogni caso
però in dieci anni dal momento in cui il diritto è esigibile (art. 129 cpv. 1 AP-OR). L’inizio
dell’esigibilità corrisponde al momento in cui sorge il diritto (art. 75 CO).
3.7
Legge militare del 3 febbraio 1995 136
Art. 143
Prescrizione
Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento contro la Confederazione si
prescrivono in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni
caso, in cinque anni da quando è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 143
cpv. 1 LM). In futuro saranno applicati un termine relativo di tre e uno assoluto di dieci
anni (art. 128 segg. AP-CO). Anche le pretese dirette della Confederazione contro un
militare o una formazione si prescrivono secondo queste regole (Art. 143 cpv. 1 AP-LM).
Le regole generali di prescrizione del CO si applicano pure ai diritti di regresso della
Confederazione contro militari e formazioni (art. 138 LM). Il termine relativo decorre
tuttavia soltanto dal momento in cui la Confederazione ha versato il risarcimento e
conosce il militare responsabile (art. 143 cpv. 2 AP-LM). Il termine assoluto decorre dal
momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, dato che la surrogazione
non influisce sul decorso della prescrizione. In tal modo si ottiene una certa uniformità
anche per la prescrizione di pretese di regresso, senza tuttavia procedere a una revisione
globale. (cfr. anche art. 21 AP-LResp).
L’articolo 143 capoverso 3 LM va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO
(cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
In futuro l’interruzione della prescrizione sarà retta dagli articoli 137 segg. AP-CO. Come
nel diritto vigente la prescrizione sarà interrotta anche mediante la richiesta scritta di
risarcimento presentata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport (Art. 143 cpv. 4 AP-LM).
135
136
LPRI; RS 420.1
LM; RS 510.10.
46
Legge federale del 4 ottobre 2002 137 sulla protezione della popolazione e
sulla protezione civile
3.8
Art. 65
Prescrizione
L’articolo 65 LPPC disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per i danni causati illecitamente a terzi
durante i servizi d’istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale
insegnante e dei militi della protezione, nonché la prescrizione del diritto di regresso delle
autorità statali contro il personale insegnante o i militi della protezione civile. La
disposizione corrisponde all’articolo 143 LM ed è modificata analogamente a quest’ultima.
Si può quindi rinviare alle spiegazioni all’articolo 143 LM.
Legge federale dell’8 ottobre 1982 138 sull’approvvigionamento economico del
Paese
3.9
Art. 15 secondo periodo
Ai fini dell’uniformità e analogamente alle azioni revocatorie di cui agli articoli 285 segg.
LEF, le azioni revocatorie di cui all’articolo 15 LAP si prescriveranno conformemente alle
disposizioni generali del CO in materia di prescrizione. Il rinvio generale alla LEF è
pertanto sufficiente e il secondo periodo dell’articolo 15 si può stralciare.
Art. 36
Prescrizione
Secondo il diritto vigente le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 LAP
si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno
avuto notizia dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in cinque anni a contare dal giorno
in cui sono nate (art. 36 cpv. 1 primo periodo LAP). Le pretese che possono essere fatte
valere dalle persone lese giusta l’articolo 32 capoverso 4 si prescrivono in un anno a
contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del recupero, da parte della
Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi
entro cinque anni da tale ricupero (art. 36 cpv. 3 LAP).
In futuro le pretese della Confederazione e quelle delle persone lese si prescriveranno
conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg.
AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza
del credito e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni a
contare dal giorno in cui le pretese sono nate o è stato commesso l’atto che ha causato il
danno (art. 129 AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale per
le pretese risultanti da un reato (art. 36 cpv. 1 secondo periodo LAP) va abrogato
analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
In futuro anche i motivi d’interruzione saranno retti dalle disposizioni del CO (art. 137
segg. AP-CO). Tali disposizioni sono più severe rispetto al diritto vigente, secondo cui la
prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione (art. 36 cpv. 2 LAP).
137
138
LPPC; RS 520.1.
Legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP); RS 531.
47
Legge del 5 ottobre 1990 139 sui sussidi
3.10
Art. 32
Prescrizione
Secondo il diritto vigente i crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in
cinque anni (art. 32 cpv. 1 LSu). Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si
prescrive in un anno, dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del
contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita (art. 32
cpv. 2 LSu).
Secondo l’avamprogetto, le regole di prescrizione del CO si applicano a tutte le pretese
risultanti dalla LSu (art. 32 cpv. 1 AP-LSu; art. 127 segg. CO). Le pretese risultanti da aiuti
finanziari o indennità si prescrivono pertanto in tre anni a contare dal giorno in cui si ha
avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 cpv. 2 AP-CO), ma in
ogni caso in dieci anni dall’inizio dell’esigibilità del credito (art. 129 cpv. 1 AP-CO).
La regola speciale dell’articolo 32 capoverso 3 LSu resta in vigore, poiché in caso
contrario determinate pretese si prescriverebbero prima che scada il termine di
utilizzazione (cfr. anche la regola speciale per l’usufrutto di cui all’art. 754 AP-CC). In
seguito a una modifica redazionale, il termine assoluto decorre dall’«inizio dell’esigibilità»
del credito.
L’attuale capoverso 4 dell’articolo 32 LSu va abrogato analogamente all’articolo 60
capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
Art. 33
L’articolo 33 LSu va abrogato. L’interruzione e la sospensione dei termine saranno rette
dalle regole del CO (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). La diffida scritta di
pagamento non sarà pertanto più considerata un motivo d’interruzione. È abrogato anche
il disciplinamento secondo cui il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il debitore
non può essere escusso in Svizzera. Tale disciplinamento è sostituito dal principio
secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può
essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO).
3.11
Legge federale del 13 dicembre 1974 140 sull’importazione e l’esportazione dei
prodotti agricoli trasformati
Art. 6 cpv. 2 e 3
Il diritto alla restituzione dei contributi si prescrive conformemente alle disposizioni
generali del CO in materia di prescrizione (cpv. 2; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni
dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell’identità della
persona cui incombe la restituzione (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a
contare dall’inizio dell’esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal
momento della ricezione indebita del contributo o dal momento del mancato adempimento
delle condizioni (cfr. art. 6 cpv. 1 LF su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli
trasformati).
139
140
LSu; RS 616.1.
RS 632.111.72.
48
L’interruzione e la sospensione dei termini sono rette dalle disposizioni del CO; il
capoverso 3 è pertanto abrogato (cfr. le spiegazioni all’art. 33 LSu e agli art. 136 e 137
AP-CO).
Legge federale del 20 giugno 1930 141 sull’espropriazione
3.12
Art. 14 cpv. 2
L’espropriante che rinuncia all’esecuzione dell’espropriazione deve risarcire l’espropriato
del danno causato dalla procedura di espropriazione. Secondo l’avamprogetto tale
risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in
materia di prescrizione (art. 14 cpv. 2 AP-LEspr; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a
contare dal giorno in cui l’espropriato ha conoscenza del diritto al risarcimento e
dell’identità dell’espropriante (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e non
decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, bensì dal
momento della dichiarazione di rinuncia (cfr. anche art. 754 AP-CC e art. 32 cpv. 3
AP-LSu).
Art. 105
Prescrizione
Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive in tre anni dal momento in cui si ha avuto
conoscenza del diritto e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in
dieci anni dall’esigibilità del diritto alla retrocessione (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il momento
dell’esigibilità risulta dall’articolo 102 LEspr e coincide con la scadenza dei termini di cui
all’articolo 102 capoverso 1 lettere a e b LEspr oppure nel caso di cui all’articolo 102
capoverso 1 lettera c LEspr con l’avviso a chi ha diritto a ottenere la retrocessione e, in
caso di omissione, con l’alienazione o l’utilizzazione per un altro scopo (cfr. art. 104
LEspr).
Legge del 24 giugno 1902 142 sugli impianti elettrici
3.13
Art. 37
I diritti al risarcimento risultanti dalla LIE si prescrivono conformemente alle disposizioni
generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Il breve termine di due
anni dal giorno in cui è avvenuto il danno è quindi sostituito da un termine relativo di tre
anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO).
Legge federale del 19 dicembre 1958 143 sulla circolazione stradale
3.14
Art. 83
Prescrizione
In futuro le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da
veicoli a motore o da velocipedi si prescriveranno conformemente alle disposizioni
generali del CO in materia di prescrizione (art. 83 cpv. 1 AP-LCStr; art. 127 segg.
AP-CO). Il termine relativo di due anni è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128
141
142
143
LEspr; RS 711.
LIE; RS 734.0.
LCStr; RS 741.01.
49
AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni rimane di principio in vigore (art. 129 cpv. 2 n. 1
AP-CO), ma in caso di danni alle persone si applica un termine di 30 anni (art. 130
AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale in caso di danno
risultante da un reato (art. 83 cpv. 1 secondo periodo LCStr) va abrogato analogamente
all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
Il disciplinamento vigente, secondo cui l’interruzione verso la persona civilmente
responsabile vale anche verso l’assicuratore e viceversa (art. 83 cpv. 2 LCStr) si evincerà
in futuro dall’articolo 141 capoverso 4 AP-CO. L’azione diretta è sancita dall’articolo 65
LCStr. Il capoverso 2 dell’articolo 83 LCStr va pertanto abrogato, tranne nel caso in cui
l’articolo 141 cpv. 4 AP-CO venisse rifiutato in sede di consultazione.
L’articolo 83 capoverso 3 AP-LCStr disciplina la prescrizione del diritto di regresso. Sono
contemplati innanzitutto i diritti di regresso tra le persone civilmente responsabili in modo
solidale, anche nel caso in cui tra la persona civilmente responsabile e chi fa valere il
diritto di regresso vi sia solidarietà perfetta. Inoltre, la disposizione contempla tutti gli altri
diritti di regresso previsti dalla LCStr (cfr. art. 65 cpv. 3, 70 cpv. 6 e 7, 75 cpv. 2 e 77
cpv. 2 LCStr) 144 . In quanto norma speciale, tale regola prevale sulla disposizione sulla
surrogazione dell’articolo 149 capoverso 1 CO. Ai fini dell’adeguamento è tuttavia previsto
un termine relativo di tre anni (cfr. anche le spiegazioni all’art. 21 LResp, art. 143 LM e
art. 65 LPPC). Il termine assoluto decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che
ha causato il danno, poiché la cessione legale non influisce sul decorso della
prescrizione.
Visto il disciplinamento previsto dall’articolo 83 capoverso 1 AP-LCStr, il rinvio
dell’articolo 83 capoverso 4 LCStr al CO è superfluo.
Legge del 20 marzo 2009 145 sul trasporto di viaggiatori
3.15
Art. 48
Prescrizione
Secondo l’avamprogetto, le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono
conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 48
AP-LTV; art. 127 segg. AP-CO). In adempimento dell’obiettivo della presente revisione, il
termine breve di un anno è sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e
da un termine assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO). Nel contratto di
trasporto tali termini possono tuttavia essere abbreviati entro i limiti previsti
dall’articolo 133 AP-CO.
Legge del 4 ottobre 1963 146 sugli impianti di trasporto in condotta
3.16
Art. 39
Disposizioni comuni; prescrizione
La disposizione corrisponde all’articolo 83 LCStr ed è quindi riveduta analogamente
all’articolo 83 AP-LCStr. Si può quindi rinunciare a un commento.
3.17
144
145
146
Legge federale del 3 ottobre 1975 147 sulla navigazione interna
OFTINGER/STARK, Band II/2, § 25 N 770 segg.
LTV; RS 745.1.
LITC; RS 746.1.
50
Art. 34 cpv. 3
L’articolo 34 capoverso 3 LNI disciplina la prescrizione dell’azione di regresso
dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In analogia all’articolo 83 capoverso 3
AP-LCStr e all’articolo 39 AP-LITC l’avamprogetto sostituisce il termine relativo di un anno
con un termine di tre anni. Come nel diritto vigente il termine decorre dal momento in cui
la prestazione è stata integralmente fornita ed è nota l’identità del responsabile (cfr. le
spiegazioni all’art. 83 LCStr, nonché agli art. 21 LResp, 143 LM e 65 LPPC).
Legge federale del 23 settembre 1953 148 sulla navigazione marittima sotto
bandiera svizzera
3.18
Art. 124 cpv. 1
Ai crediti derivanti da atti di avaria comune si applicheranno in futuro le disposizioni
generali del CO in materia di prescrizione (art. 124 cpv. 1 AP-LNM; art. 127 segg.
AP-CO). Il termine di due anni è pertanto sostituito da un termine relativo di tre anni
(art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO).
Si è invece consapevolmente rinunciato ad adattare l’articolo 87 capoverso 2 LNM. La
disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 per eliminare una contraddizione con la
Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di
carico, ratificata dalla Svizzera 149 . Occorre quindi mantenere la conformità del diritto
interno con il diritto internazionale.
Legge federale del 21 dicembre 1948 150 sulla navigazione aerea
3.19
Art. 68
Prescrizione
Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle
disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 68 AP-LNM; art. 127 segg.
AP-CO). Il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128
AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e decorre dal giorno in cui è stato commesso
l’atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).
3.20
Legge del 7 ottobre 1983 151 sulla protezione dell’ambiente
Art. 59c cpv. 1
Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del
CO (art. 59c cpv. 1 LPAmb). In futuro si applicheranno invece le regole generali di
prescrizione del CO (art. 59c cpv. 1 AP-LPAmb; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo
sarà quindi di tre anni e quello assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130
AP-CO).
L’articolo 59c capoverso 2 LPAmb resta in vigore. Le pretese di risarcimento del danno
causato dall’utilizzazione di organismi patogeni si prescrivono in ogni caso in 30 anni. Il
147
148
149
150
151
LNI; RS 747.201.
LNM; RS 747.30.
Cfr. FF 1992 II 1313, pag. 1334
LNA; RS 748.0.
LPAmb; RS 814.01.
51
termine di 30 anni non si applica quindi soltanto in caso di danni alle persone, bensì ad
esempio anche in caso di danni all’ambiente. Il termine lungo è giustificato poiché le
attività in questione sono considerate particolarmente pericolose. Gli effetti di un danno
possono inoltre essere constatati molto tempo dopo che è stato commesso l’atto
dannoso. Per gli stessi motivi si è rinunciato ad adeguare l’articolo 40 LRaP 152 e
l’articolo 32 capoverso 1 LIG 153 .
L’evento che secondo l’articolo 59c capoverso 2 LPAmb dà inizio alla decorrenza del
termine coincide in linea di massima con il giorno della commissione dell’atto che ha
causato il danno di cui all’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO. Ai fini della certezza
giuridica si è tuttavia rinunciato a un adattamento di tipo redazionale.
L’articolo 59d LPAmb disciplina la prescrizione del diritto di regresso. Come nel caso degli
articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3
AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC e 34 capoverso 3 AP-LNI, il termine relativo decorre
dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota
l’identità del responsabile. La disposizione resta pertanto invariata. Quanto detto vale
anche per l’articolo 32 capoverso 2 LIG.
3.21
Legge federale del 24 gennaio 1991 154 sulla protezione delle acque
Art. 66 cpv. 2
Secondo la legge vigente il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in
cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto (art. 66 cpv. 2 LPAc). In futuro si
applicheranno le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 66 cpv. 2
AP-LPAc; art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il diritto della Confederazione alla restituzione
si prescriverà in tre anni a contare dal giorno in cui la Confederazione ha avuto
conoscenza del diritto e dell’identità della persona cui incombe l’obbligo della restituzione
(art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’inizio dell’esigibilità (art. 129
cpv. 1 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal momento della ricezione della
prestazione indebitamente ottenuta.
3.22
Legge del 17 giugno 2005 155 contro il lavoro nero
Art. 15 cpv. 2 e 3
Il rinvio dell’articolo 15 capoverso 2 è semplicemente adattato alla nuova sistematica.
L’azione d’accertamento proposta dalle organizzazioni sindacali costituisce un motivo
d’interruzione ai sensi dell’articolo 137 n. 2 AP-CO.
Nell’ambito dell’entrata in vigore del CPC 156 ci si è dimenticati di adattare l’articolo 15
capoverso 3 LNN. Per l’azione d’accertamento è in futuro competente il giudice del
domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge
152
153
154
155
156
Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50).
Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91).
LPAc; RS 814.20.
LLN; RS 822.41.
Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (RS 272).
52
abitualmente il lavoro (art. 34 cpv. 1 CPC). Tale disciplinamento equivale all’ex articolo 24
capoverso 1 della legge sul foro 157 .
Legge del 6 ottobre 1995 158 sul servizio civile
3.23
Art. 59
Prescrizione; disposizioni generali
Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento e riparazione contro la Confederazione
e le pretese di risarcimento della Confederazione si prescrivono conformemente alle
disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 59 cpv. 1 AP-LSC; art.
127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un termine di tre
anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è prolungato da cinque a dieci o trent’anni
(art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).
Il capoverso 2 dell’articolo 59 LSC va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2
CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
Art. 60 cpv. 2
L’articolo 60 capoverso 2 disciplina la prescrizione del diritto di regresso della
Confederazione contro una persona che presta servizio civile. La disposizione equivale
agli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 AP-LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83
capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC, 34 capoverso 3 AP-LNI e 59d
AP-LPAmb (cfr. le relative spiegazioni).
Art. 61
Interruzione e opponibilità della prescrizione
In virtù del rinvio generale del futuro articolo 59 LSC al CO, il capoverso 1 dell’articolo 61
può essere abrogato.
Nell’articolo 61 capoverso 2 si chiarisce semplicemente che la richiesta scritta di
risarcimento dei danni presentata a determinate autorità è considerata un motivo
d’interruzione ai sensi dell’articolo 137 n. 2 AP-CO.
3.24
Legge federale del 6 ottobre 2000 159 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali
Osservazione preliminare
Nel diritto delle assicurazioni sociali i termini che disciplinano il decorso del tempo sono in
linea di massima considerati termini di perenzione e non termini di prescrizione. La
giurisprudenza lo ha chiarito in riferimento ai termini previsti dall’articolo 16 LAVS 160 . Di
conseguenza anche gli articoli 24 e 25 LPGA, 20 capoverso 1 LIPG 161 , 35a capoverso 2 e
56a capoverso 3 LPP disciplinano la perenzione di contributi, prestazioni e del diritto di
157
158
159
160
161
Legge del 24 marzo 2000 sul foro; abrogata con l’entrata in vigore del CPC, il
1° gennaio 2011.
LSC; RS 824.0.
LPGA; RS 830.1
DTF 117 V 208, consid. 3b.
Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1).
53
restituzione 162 . Da quanto noto, la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora
affrontato la questione se anche il termine di cui all’articolo 80 capoverso 4 LAM 163 debba
essere considerato un termine di perenzione. Vista l’affinità di tale termine con altri termini
relativi alla restituzione si può tuttavia presupporre che si tratti di un termine di
perenzione. Nell’ambito del presente avamprogetto i termini di perenzione non vengono
adattati.
Art. 72 cpv. 3
L’articolo 72 LPGA disciplina il regresso. Con la surrogazione il credito è trasferito di
regola con il medesimo termine di prescrizione valido nei confronti della persona
danneggiata. L’articolo 72 capoverso 3 LPGA si rifà a questo principio generale. Disciplina
tuttavia esplicitamente il momento dal quale decorre il termine relativo. Secondo
l’avamprogetto tale momento coincide, analogamente agli articoli 21 AP-LResp, 143
capoverso 2 AP-LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39
capoverso 3 AP-LITC, 34 capoverso 3 AP-LNI e 60 capoverso 2 LSC, con il momento in
cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del
responsabile. A seguito dell’uniformazione dei termini di prescrizione, l’articolo 72
capoverso 3 1° periodo LPGA diventa superfluo.
3.25
Legge federale del 20 dicembre 1946 164 su l’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti
Art. 52 cpv. 3 e 4
Il termine di cui all’articolo 52 capoverso 3 LAVS è un termine di prescrizione. Al diritto di
risarcimento del danno delle assicurazioni contro i datori di lavoro si applicheranno in
futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 52 cpv. 3 AP-LAVS;
art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni finora vigente è pertanto prolungato
a tre anni (art. 128 AP-CO), il termine assoluto di cinque anni è prolungato a dieci anni
(art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Alle possibilità di modifica e di rinuncia del datore di lavoro si
applicano le regole generali degli articoli 133 segg. AP-CO.
L’articolo 52 capoverso 4 LAVS va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO
(cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
3.26
Legge federale del 25 giugno 1982 165 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 41 cpv. 2
Per i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici il diritto in vigore sancisce un
termine di prescrizione di cinque anni, per i crediti restanti è previsto un termine di dieci
anni; per il resto sono applicabili le disposizioni del CO (art. 41 cpv. 2 LPP). In riferimento
alla prescrizione il presente avamprogetto non distingue più tra prestazioni periodiche e
162
163
164
165
KIESER, art. 24 n. 13; DTV 133 V 579, consid. 4.1.
Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (RS 833.1).
LAVS; RS 831.10.
LPP; RS 831.40.
54
liquidazioni in capitale. A tutti i crediti si applicano quindi le disposizioni generali del CO in
materia di prescrizione (art. 41 cpv. 2 AP-LPP; art. 127 segg. AP-CO).
L’articolo 41 capoverso 6 LPP sancisce che le pretese si prescrivono quando l’assicurato
ha compiuto o avrebbe compiuto 100 anni. Al contrario di ciò che potrebbe fare intendere
il suo tenore, la disposizione non contiene un termine di prescrizione, bensì definisce
soltanto il momento nel quale decade il diritto.
Art. 52 cpv. 2 e 3
Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento dei danni si prescrivono
conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 52 cpv. 2
AP-LPP; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di cinque anni attualmente in vigore è
quindi ridotto a tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta invariato
(art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO).
L’articolo 52 capoverso 3 AP-LPP disciplina la prescrizione del regresso. Analogamente
all’articolo 72 capoverso 3 AP-LPGA, il termine relativo decorre dal momento in cui la
persona che ha diritto al regresso ha fornito la prestazione e ha avuto conoscenza del
responsabile (cfr. le spiegazioni all’art. 72 cpv. 3 LPGA). Il termine relativo sarà ridotto da
cinque a tre anni (art. 128 AP-CO).
Legge del 25 giugno 1982 166 sull’assicurazione contro la disoccupazione
3.27
Art. 88 cpv. 3 e 4
I due capoversi corrispondono all’articolo 52 capoversi 3 e 4 LAVS; anche in questo caso
si tratta di termini di prescrizione. Alle pretese di risarcimento della Confederazione contro
i datori di lavoro si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di
prescrizione (art. 88 cpv. 3 AP-AVIG; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni
è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è prolungato da
cinque a dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Alle possibilità di modifica e di rinuncia
del datore di lavoro si applicano le regole generali degli articoli 133 segg. AP-CO.
L’articolo 88 capoverso 4 è abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le
spiegazioni all’art. 60 CO).
Legge federale del 20 marzo 1970 167 per il miglioramento delle condizioni
d’abitazione nelle regioni di montagna
3.28
Art. 14
Prescrizione
Secondo il diritto vigente, i diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si
prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha
avuto cognizione, ma al più tardi entro dieci anni dal giorno in cui sono sorti. (art. 14
cpv. 1 1° periodo LMAM). Secondo l’avamprogetto saranno applicate le disposizioni
generali del CO in materia di prescrizione (art. 14 cpv. 1 AP-LMAM, art. 127 segg.
AP-CO), secondo cui i diritti si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’ufficio
166
167
LADI; RS 837.0.
LMAM; RS 844.
55
amministrativo ha avuto conoscenza del diritto e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma in
ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione
è esigibile dal giorno del recepimento indebito della prestazione (art. 13 cpv. 1 LMAM).
oppure, nel caso dell’articolo 13 capoverso 2 LMAM, dal giorno dello sviamento dallo
scopo primitivo o dell’alienazione. Il secondo periodo dell’articolo 14 capoverso 1 LMAM
va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni
all’articolo 60 CO).
I motivi d’interruzione sono retti dagli articoli 137 segg. AP-CO; l’articolo 14 capoverso 2
va quindi abrogato. Gli atti d’esazione dei creditori devono pertanto soddisfare
determinate esigenze formali (cfr. le spiegazioni all’art. 137 AP-CO).
Legge del 1° luglio 1966 168 sulle epizoozie
3.29
Art. 45 cpv. 2 e 3
Secondo il diritto vigente il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando
gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci
anni da quando il diritto è sorto (art. 45 cpv. 2 1° periodo LFE). In futuro saranno invece
applicabili le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 45 cpv. 2
AP-LFE; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni (art. 128 AP-CO)
e quello assoluto resterà di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto di restituzione è
esigibile dal momento del recepimento indebito della prestazione. Il secondo periodo
dell’articolo 45 capoverso 2 LFE va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2
CO (cfr. le spiegazioni all’art. 137 AP-CO).
L’interruzione e la sospensione dei termini sono rette dal CO; l’articolo 45 capoverso 3 va
quindi abrogato (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). Di conseguenza, non ogni
atto d’esazione costituirà un motivo d’interruzione. Viene abolita anche la regola secondo
cui la prescrizione è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di
un’esecuzione in Svizzera. Tale regola è sostituita dal principio secondo cui i termini di
prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi
oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO).
3.30
Legge del 19 dicembre 2003
Art. 18
169
sulla firma elettronica
Prescrizione
Secondo l’avamprogetto le pretese fondate sulla FiEle si prescrivono conformemente alle
disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 18 AP-FiEle; art. 127 segg.
AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito dal termine di tre anni di cui
all’articolo 128 AP-CO. Il termine assoluto di dieci anni resta invariato (art. 129 AP-CO).
168
169
LFE; RS 916.40.
FiEle; RS 943.03.
56
3.31
Legge del 23 giugno 2006 170 sugli investimenti collettivi
Art. 147
Prescrizione
La prescrizione secondo l’articolo 147 LICol si riferisce esclusivamente alla responsabilità
di cui all’articolo 145 LICol. L’attuale tenore della disposizione si fonda sull’articolo 760
CO. Il termine di prescrizione relativo è di cinque anni, quello assoluto di dieci anni. Inoltre
vi è un termine di prescrizione breve di un anno nel caso del rimborso di una quota. Con il
rinvio alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione quest’ultimo termine è
abrogato (art. 147 cpv. 1 AP-LICol; art. 127 segg. AP-CO). D’altro canto il termine di
prescrizione relativo sarà soltanto di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto previsto
dall’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO corrisponde al diritto in vigore.
L’articolo 147 capoverso 2 LICol va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2
CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).
3.32
Legge del 3 ottobre 2008 171 sui titoli contabili
Art. 27 cpv. 4, 28 cpv. 4 e 29cpv. 4
In futuro le pretese di storno e di risarcimento dei danni si prescriveranno conformemente
alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 27 cpv. 4 e 28 cpv. 4
AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un
termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di cinque anni è sostituito da un
termine di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L’atto che ha causato il danno è
costituito dall’addebito o dall’accredito.
I mezzi d’impugnazione contro l’indebito arricchimento e i reati nonché le pretese risultanti
dalla gestione senza mandato si prescriveranno secondo le stesse regole (art. 29 cpv. 4
AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni
(art. 128 AP-CO); quello assoluto continuerà ad essere di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1
AP-CO). L’atto che ha causato il danno è costituito dall’addebito.
170
171
LICol; RS 951.31.
LTCo; RS 957.1.
57
Bibliografia
Le seguenti opere sono citate soltanto con il nome dell’autore e, se necessario, con una
parola chiave. Il Basler Kommentar (BSK; Commento basilese), il Zürcher Kommentar
(ZK; Commento zurighese), l’Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK) e il
Praxiskommentar Erbrecht (PraxKomm Erbrecht) sono citati con il nome del curatore
nonché con l’indicazione della legge e della sigla (p.es. BSK-Däppen, art. 127 CO N 4).
ABT DANIEL / WEIBEL THOMAS (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, Nachlassplanung,
Nachlassabwicklung, Willensvollstreckung, Prozessführung, Basilea 2007
AMSTUTZ MARC / BREITSCHMID PETER / FURRER ANDREAS / GIRSBERGER DANIEL / HUGUENIN
CLAIRE / MÜLLER-CHEN MARKUS / ROBERTO VITO / RUMO-JUNGO ALEXANDRA / SCHNYDER
ANTON K. (a c. di), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo / Basilea /
Ginevra 2007
BERTI STEPHEN V., Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 1h, Das
Erlöschen der Obligationen, Zweite Lieferung, art. 127–142 OR, 3a edizione, Zurigo
2002
BOUVERAT DAVID / WESSNER PIERRE, Quelques questions choisies liées à la prescription
extinctive: un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé, in:
AJP 8/2010, pag. 951 segg.
BROGGINI GERARDO, in: Schweizerisches Privatrecht I, Gutzwiller Max / Hinderling Hans /
Meier-Hayoz Arthur, Merz Hans, Secrétan Roger / von Steiger Werner (a c. di), Basilea
/ Stoccarda 1969
BUCHER EUGEN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht,
2a edizione, Zurigo 1988 (cit. OR AT)
BUCHER EUGEN, Verjährung: gute Schritte in guter Richtung, in: recht 2006, Heft 5, pag.
186 segg. (cit. Verjährung)
ERNST WOLFGANG, Das Verjährungsrecht des (D)CFR, in: Remien Oliver (a c. di), Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewährung und Reform, Würzburger Tagung vom
8. und 9.5.2009, Tübingen 2011, pag. 67 segg.
GAUCH PETER, Die Vereinheitlichung der Delikts- und Vertragshaftung, in: ZSR 1997, I,
Heft 4, pag. 315 segg. (cit. Vereinheitlichung)
GAUCH PETER, Verjährungsunsicherheit, Ein Beitrag zur Verjährung privatrechtlicher Forderungen, in: Riemer-Kafka Gabriela / Rumo-Jungo Alexandra (a c. di), Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Festschrift für Erwin Murer zum 65. Geburtstag, Berna
2010, pag. 239 segg. (cit. Verjährungsunsicherheit)
GAUCH PETER, Verjährungsverzicht: Ein Entscheid des Bundesgerichts (BGE 132 III 226)
und was davon zu halten ist, in: SJZ 102 (2006) n. 23, pag. 533 segg. e n. 24, pag. 561
segg. (cit. Verjährungsverzicht)
GAUCH PETER / SCHLUEP WALTER R. / EMMENEGGER SUSAN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 9a edizione, Zurigo 2008 (cit. Band II)
GAUCH PETER / SCHLUEP WALTER R. / SCHMID JÖRG, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, Band I, 9a edizione, Zurigo 2008 (cit. Band I)
58
GILLIARD FRANÇOIS, Vers l'unification du droit de la responsabilité, in: ZSR 1967 II,
pag. 193 segg.
HEIERLI CHRISTIAN / SCHNYDER ANTON K., Diskursive Rechtsprechung – dargestellt an
BGE 133 III 6 zur Verjährung von Regressansprüchen, in: Schweizerische Gesellschaft
für Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen,
Stephan Fuhrer (a c. di), Zurigo 2010, pag. 209 segg.
HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / GEISER THOMAS (a c. di), Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 3a edizione, Basilea 2007
HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / WATTER ROLF (a c. di), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 3a edizione, Basilea 2008
HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / WIEGAND WOLFGANG (a c. di), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR, 4a edizione, Basilea 2007
JAAG TOBIAS, Staatshaftung nach dem Entwurf für die Revision und Vereinheitlichung des
Haftpflichtrechts, in: ZSR 2003 II, Heft 1, pag. 3 segg.
KIESER UELI, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo / Basilea / Ginevra 2009
KOLLER ALFRED, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, OR AT, Handbuch
des allgemeinen Schuldrechts, 3a edizione, Berna 2009 (cit. OR AT)
KOLLER ALFRED, Grundzüge der Haftung für positive Vertragsverletzungen, in: AJP
12/1992, pag. 1483 segg. (cit. positive Vertragsverletzungen)
KOLLER THOMAS, Die Verjährung von Ansprüchen aus der Lieferung nicht vertragsgemässer Ware nach UN-Kaufrecht (CISG) – Keine Anwendung der Einjahresfrist von
Art. 210 Abs. 1 OR, in: Jusletter 20 luglio 2009 (cit. WKR)
KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, Die Verjährung der haftpflichtrechtlichen Ansprüche wegen Personenschäden, in: HAVE, Personen-Schaden-Forum 2011, pag. 113 segg. (cit.
Verjährung)
KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, Die Verjährung von Schadenersatzforderungen aus positiver Vertragsverletzung (Anwaltshaftung), in: HAVE 3/2009, pag. 273 segg. (cit.
Anwaltshaftung)
LOSER PETER, Vertrauenshaftung und Verjährung im Schuldrecht, in: recht 2009, Heft 6,
pag. 211 segg. (cit. Vertrauenshaftung)
LOSER-KROGH PETER, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts –
Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, in: SJV 2003, Heft 2,
pag. 127 segg., soprattutto pag. 197 segg. (cit. Kritische Überlegungen)
MOHS FLORIAN / HACHEM PASCAL, Verjährung von Ansprüchen des Käufers wegen Nichtlieferung und Lieferung vertragswidriger Ware aus CISG nach internem Schweizer
Recht, Zugleich eine Urteilsanmerkung zum Entscheid des Bundesgerichts vom
18. Mai 2009, CISG-online 1900, in: AJP 12/2009, pag. 1541 segg.
OFTINGER KARL / STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, 5a edizione, Zurigo 1995 (cit. Band I)
OFTINGER KARL / STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zweiter Band: Besonderer Teil, Zweiter Teilband, Gefährdungshaftungen: Motorfahrzeughaftpflicht und
Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, 4a edizione, Zurigo 1989 (cit. Band II/2)
59
PICHONNAZ PASCAL, La prescription de l’action en dommages-intérêts: Un besoin de
réforme, in: Werro Franz (a c. di), Le temps dans la responsabilité civile, Colloque du
droit de la responsabilité civile 2005 Université de Fribourg, Berna 2007, pag. 71 segg.
REY HEINZ, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4a edizione, Zurigo 2008
SCHWANDER WERNER, Die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen, Diss. Friborgo 1962
SPIRO KARL, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und
Fatalfristen, Band I, Die Verjährung der Forderungen, Berna 1975 (cit. Band I)
STARK EMIL W., Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in: ZSR 1967 II,
pag. 1 segg.
TUHR ANDREAS / ESCHER ARNOLD, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3a edizione, Zurigo 1974
VON
VOSER NATHALIE, Aktuelle Probleme zivilrechtlicher Verjährung bei körperlichen Spätschäden aus rechtsvergleichender Sicht, in: recht 2005, Heft 4, pag. 121 segg.
60
Codice delle obbligazioni
Avamprogetto
(Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Modifica del xxxx
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del... 1 ,
decreta:
I
1. Il titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni 2 è modificato come
segue:
Art. 127
G. Prescrizione
I. Principi
1
I crediti si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione.
2
Scaduto il termine di prescrizione, il debitore ha il diritto di rifiutare
la prestazione.
3
Il giudice non può rilevare d’ufficio l’eccezione di prescrizione.
Art. 128
II. Termini
1. Termine
relativo
1
Il termine di prescrizione è di tre anni.
2
Decorre dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza del proprio credito e dell’identità del debitore, ma non prima che inizi a
decorrere il termine assoluto.
Art. 129
2.Termine
assoluto
a) Disposizioni
generali
1
Il termine di prescrizione scade in ogni caso dieci anni dopo l’inizio
dell’esigibilità del credito.
2
Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre:
1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della
commissione dell’atto che ha causato il danno;
2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni
periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata.
1
2
FF …
RS 220
1
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 130
b) In caso di
danni a
persone
Per le pretese risultanti da danni a persone, il termine di prescrizione
assoluto scade in ogni caso trent’anni dopo il giorno in cui è stato
commesso l’atto che ha causato il danno.
Variante ad art. 129/130
2. Termine
assoluto
1
Il termine di prescrizione scade in ogni caso vent'anni dopo l’inizio
dell’esigibilità del credito.
2
Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre:
1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della
commissione dell’atto che ha causato il danno;
2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni
periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata.
Art. 131
III. Prescrizione
delle pretese
accessorie e
delle prestazioni
periodiche
1
IV. Computo dei
termini
1
Prescritto il credito principale, sono prescritti anche gli interessi e le
altre pretese accessorie del medesimo.
2
Nel caso delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche, le
singole prestazioni sono prescritte se lo è l’intero credito.
Art. 132
Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno
nel quale comincia a decorrere il termine e la prescrizione non è
compiuta se non quando l'ultimo giorno è decorso infruttuosamente.
2
Per il rimanente, si applicano anche alla prescrizione le disposizioni
generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.
Art. 133
V. Modifica e
rinuncia
1.Modificabilità
dei termini
1
Il termine di prescrizione relativo può essere accorciato fino a un
minimo di un anno o prolungato fino a un massimo di dieci anni.
2
Il termine di prescrizione assoluto può essere accorciato fino a un
minimo di tre anni o prolungato fino a un massimo di trent’anni.
3
Le condizioni generali di contratto che prevedono una riduzione del
termine di prescrizione in caso di danni alle persone sono nulle.
4
L’inizio dei termini di prescrizione può essere modificato purché
siano rispettati i termini minimi e i termini massimi.
2
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 134
2. Rinuncia
all’eccezione di
prescrizione
1
Il debitore può rinunciare, alla scadenza della prescrizione,
all’eccezione di prescrizione. La rinuncia è dichiarata in forma scritta.
2
La rinuncia può essere dichiarata per una durata massima di dieci
anni a partire dal compimento della prescrizione. Se non è indicato
alcun termine, la rinuncia vale per un anno.
3
Se è espressa prima del compimento della prescrizione, la rinuncia è
considerata come proroga del termine di prescrizione.
Art. 135
3. Effetti nei
confronti di terzi
1
La modifica e la rinuncia non sono opponibili agli altri debitori
solidali.
2
Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il
fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.
Variante:
3
La modifica e la rinuncia da parte del debitore producono invece
effetto nei confronti dell'assicuratore e viceversa, a condizione che
sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.
Art. 136
VI. Sospensione
1
La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:
1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale;
2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il
mandatario designato con mandato precauzionale, finché detto
mandato è efficace;
3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
4. per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;
5. per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono
nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
6. per i crediti alla morte del debitore durante l’inventario per atto
pubblico;
7. fintanto che il debitore ha l’usufrutto del credito;
8. fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi
oggettivi.
2
Alla scadenza del giorno in cui cessano tali rapporti, la prescrizione
comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.
3
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
3
Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione
sull’esecuzione e sul fallimento.
Art. 137
VII. Interruzione
e nuova decorrenza
1. Atti interruttivi
La prescrizione è interrotta:
1. mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di interessi o acconti oppure la dazione di pegni o fideiussioni;
2. mediante atto di esecuzione, istanza di conciliazione, azione,
rimedio giuridico o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.
Art. 138
2. Nuova
decorrenza
1
L’interruzione comporta l’inizio di nuovi termini di prescrizione.
2
I nuovi termini iniziano a decorrere:
1. con il riconoscimento, in caso di riconoscimento del credito;
2. ad ogni singolo atto esecutivo, in caso di esecuzione per debiti;
3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita,
in caso di istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione;
4. dal momento in cui il credito può nuovamente essere fatto valere
secondo la legislazione sul fallimento, in caso di insinuazione nel
fallimento.
Art. 139
3. Durata dei
nuovi termini
1
I nuovi termini coincidono con il termine di prescrizione relativo e
con il termine di prescrizione assoluto.
2
Se il credito è riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o è stabilito con decisione giudiziaria, il nuovo termine di prescrizione relativo è
sempre di dieci anni.
Art. 140
4. Effetti su altri
crediti
L’interruzione ha effetto anche sui crediti contro lo stesso debitore
che, in virtù dello stesso titolo giuridico, affiancano o sostituiscono il
credito in questione.
Art. 141
5. Effetti tra
coobbligati
4
1
L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o un altro condebitore di una prestazione indivisibile ha effetto anche nei confronti
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
degli altri condebitori, a condizione che si fondi su un atto del creditore.
2
L’interruzione nei confronti del debitore principale ha effetto anche
nei confronti dei suoi fideiussori, a condizione che si fondi su un atto
del creditore.
3
L'interruzione nei confronti dei fideiussori non ha invece effetto nei
confronti del debitore principale.
Variante:
4
L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetto anche
nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa, a
condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.
Art. 142
VIII. Credito con
pegno mobiliare
L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un
credito, ma detta prescrizione non impedisce al creditore di far valere
il diritto di pegno.
2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni sono modificate come
segue:
Art. 60
Abrogato
Art. 67
Abrogato
Art. 201 cpv. 4
4
Il compratore deve dare notizia dei difetti in ogni caso entro due anni
dalla consegna della cosa.
Art. 210 cpv. 1 e 3
Abrogati
Art. 219 cpv. 3
3
Il compratore deve comunicare i difetti di un fabbricato in ogni caso
entro cinque anni dall’acquisto della proprietà.
5
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
III. Perenzione e
azione degli
eredi
Art. 251, titolo marginale
Art. 315
Abrogato
Art. 341, titolo marginale e cpv. 2
H. Irrinunciabili- 2
Abrogato
tà
Art. 370 cpv. 4
4
Il committente deve dare avviso dei difetti in ogni caso entro due
anni dalla consegna dell’opera o entro cinque anni dalla stessa se si
tratta di una costruzione immobiliare; altrimenti l’opera si ritiene
approvata nonostante eventuali difetti.
Art. 371
Abrogato
Art. 454, titolo marginale nonché cpv. 1 e 3
7. Eccezione di 1
difetti nonostante
3
la prescrizione
Abrogato
Abrogato
Art. 507 cpv. 5
5
Il diritto di regresso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore ed è venuto a conoscenza
dell’identità del debitore principale, ma al più tardi dopo dieci anni dal
momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore.
Art. 678 cpv. 4
Abrogato
Art. 760
Abrogato
Art. 864 cpv. 4
Abrogato
Art. 878 cpv. 2
2
I diritti di regresso dei soci tra loro si prescrivono in tre anni dal
giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si è avuta
6
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
conoscenza del responsabile, ma al più tardi con il decorso di dieci
anni dal pagamento.
Art. 919
Abrogato
Art. 1070
Abrogato
2. Effetto
dell’interruzione
Art. 1071, titolo marginale e cpv. 2
2
Abrogato
Art. 1098 cpv. 1
1
In quanto non siano incompatibili con la sua natura, al vaglia cambiario sono applicabili le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
...
la prescrizione (art. 1069 e 1071)
...
Art. 1143 cpv. 1 n. 18
1
Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno
bancario:
...
18.
articolo 1071 sull'interruzione della prescrizione;
...
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
7
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Allegato
(cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 26 giugno 1998 3 sull’asilo
Art. 85 cpv. 3
3
Il diritto al rimborso si prescrive conformemente alle disposizioni
generali del Codice delle obbligazioni 4 in materia di prescrizione. Tali
crediti non fruttano interesse.
2. Legge del 14 marzo 1958 5 sulla responsabilità
Art. 20 cpv. 1
1
Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle
obbligazioni in materia di prescrizione.
Art. 21
Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si
prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle
obbligazioni in materia di prescrizione. Tuttavia, il termine relativo
comincia a decorrere soltanto il giorno in cui la prestazione è stata
effettuata e si è avuta conoscenza del responsabile.
Art. 23
1
Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da
un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si
prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle
obbligazioni in materia di prescrizione .
2
3
4
5
8
Abrogato
RS 142.31
RS 220
RS 170.32
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
3. Codice civile
6
Art. 93
Abrogato
Art. 455 nCC 7
Abrogato
Art. 586 cpv. 2
2
Abrogato
Art. 601
Abrogato
Art. 637 cpv. 3
3
Abrogato
Art. 754
5. Prescrizione
dell’azione di
risarcimento
1
Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese
o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali in materia di prescrizione .
2
Il termine di prescrizione assoluto comincia a decorrere con la restituzione della cosa.
Art. 911 cpv. 3
.
3
Abrogato
Titolo finale
Art. 49
F. Prescrizione.
1
Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si
applica il nuovo diritto.
6
7
RS 210
Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata
in vigore: 1° gennaio 2013
9
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
2
Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto
anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l’entrata in
vigore della presente legge.
3
La prescrizione di pretese derivanti da danni alle persone è retta dal
nuovo diritto. Ciò vale anche se la decisione sulla prescrizione è già
passata in giudicato.
Variante ad art. 49 Titolo finale CC:
1
Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si
applica il nuovo diritto.
2
Il nuovo diritto si applica anche nel caso in cui il termine di prescrizione assoluto sia scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo
il nuovo diritto.
3
Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto
anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l’entrata in
vigore della presente legge.
4. Legge federale del 18 giugno 1993 8 sulla responsabilità
per danno da prodotti
Art. 9 Prescrizione
Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono
conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 9 in materia di prescrizione.
Art. 10
Abrogato
5. Legge federale dell’11 aprile 1889 10 sulla esecuzione e sul
fallimento
Art. 6
2. Prescrizione
1
L’azione di risarcimento del danno si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 11 in materia di
prescrizione.
8
9
10
11
10
RS 221.112.944
RS 220
RS 281.1
RS 220
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
2
Abrogato
Art. 149a cpv. 1
1
Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in dieci anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei
confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un
anno a contare dal giorno dell’apertura della successione.
Art. 292
E. Prescrizione
L’azione revocatoria si prescrive conformemente alle disposizioni
generali del Codice delle obbligazioni 12 in materia di prescrizione.
Disposizione finale della modifica del xxx
La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di
beni rilasciato precedentemente all’entrata in vigore della modifica del
xxx decorre dall’entrata in vigore di detta modifica, sempre che in tale
data i crediti non siano già prescritti.
6. Legge federale del 7 ottobre 1983 13 sulla promozione
della ricerca e dell’innovazione
Art. 11 cpv. 2
2
Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 14 in materia di prescrizione.
7. Legge militare del 3 febbraio 1995 15
Art. 143 Prescrizione
1
Le pretese di risarcimento contro la Confederazione e le pretese della
Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescri-
12
13
14
15
RS 220
RS 420.1
RS 220
RS 510.10
11
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
vono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 16 in materia di prescrizione.
2
Il termine relativo per le pretese della Confederazione di cui
all’articolo 138 decorre soltanto dal momento in cui la prestazione è
stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.
3
Abrogato
4
È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice
delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata
al DDPS.
8. Legge federale del 4 ottobre 2002 17 sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile
Art. 65 Prescrizione
1
Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60, 61 e 64 si prescrive
conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 18 in materia di prescrizione.
2
Il termine relativo per i diritti di regresso della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni secondo l’articolo 61 decorre tuttavia soltanto
dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si
ha avuto conoscenza del responsabile.
3
Abrogato
4
È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice
delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata
alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.
9. Legge federale dell’8 ottobre 1982 19
sull’approvvigionamento economico del Paese
Art. 15, secondo periodo
Abrogato
16
17
18
19
12
RS 220
RS 520.1
RS 220
RS 531
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 36 Prescrizione
Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 e le
pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta
l’articolo 32 capoverso 4 si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 20 in materia di prescrizione.
10. Legge del 5 ottobre 1990 21 sui sussidi
Art. 32 Prescrizione
1
I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità e il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrivono conformemente
alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 22 in materia di
prescrizione.
2
Abrogato
3
Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prevista dall'articolo
29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata
a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine
della durata d'utilizzazione, ma al più presto in dieci anni dall’inizio
dell’esigibilità del credito.
4
Abrogato
Art. 33
Abrogato
11. Legge federale del 13 dicembre 1974 23 sull’importazione
e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati
Art. 6 cpv. 2 e 3
2
Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 24 in materia di prescrizione.
3
Abrogato
20
21
22
23
24
RS 220
RS 616.1
RS 220
RS 632.111.72
RS 220
13
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
12. Legge federale del 20 giugno 1930 25 sull’espropriazione
Art. 14 cpv. 2
L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla
sua rinuncia. L’azione di risarcimento è promossa davanti alla commissione di stima. Il diritto al risarcimento si prescrive conformemente
alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 26 in materia di
prescrizione; il termine di prescrizione assoluto comincia tuttavia a
decorrere dalla dichiarazione di rinuncia.
Art. 105
IV. Prescrizione
Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 27 in materia di
prescrizione.
13. Legge del 24 giugno 1902 28 sugli impianti elettrici
Art. 37
Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge
si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice
delle obbligazioni 29 in materia di prescrizione.
14. Legge federale del 19 dicembre 1958 30 sulla circolazione
stradale
Art. 83
Prescrizione
1
Le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni
cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 31 in
materia di prescrizione.
2
Abrogato
3
Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un
infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche
gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono
25
26
27
28
29
30
31
14
RS 711
RS 220
RS 220
RS 734.0
RS 220
RS 741.01
RS 220
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione . Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata
integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.
4
Abrogato
15. Legge del 20 marzo 2009 32 sul trasporto di viaggiatori
Art. 48 Prescrizione
Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 33 in
materia di prescrizione.
16. Legge del 4 ottobre 1963 34 sugli impianti di trasporto in
condotta
Art. 39
3. Disposizioni
comuni
a. Prescrizione
1
L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un
impianto di trasporto in condotta si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 35 in materia di
prescrizione.
2
Abrogato
3
Il regresso tra le persone civilmente responsabili di un evento dannoso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di
prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e
si ha avuto conoscenza del responsabile.
4
Abrogato
32
33
34
35
RS 745.1
RS 220
RS 746.1
RS 220
15
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
17. Legge federale del 3 ottobre 1975 36 sulla navigazione
interna
Art. 34 cpv. 3
3
L’azione di regresso dell’assicuratore si prescrive conformemente
alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 37 in materia di
prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e
si ha avuto conoscenza del responsabile.
18. Legge federale del 23 settembre 1953 38 sulla
navigazione marittima sotto bandiera svizzera
Art. 124 cpv. 1
I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 39 in
materia di prescrizione.
19. Legge federale del 21 dicembre 1948 40 sulla navigazione
aerea
Art. 68
III. Prescrizione
Le azioni si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del
Codice delle obbligazioni 41 in materia di prescrizione.
20. Legge del 7 ottobre 1983 42 sulla protezione
dell’ambiente
Art. 59c cpv. 1
1
Le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 43 in materia di prescrizione.
36
37
38
39
40
41
42
43
16
RS 747.201
RS 220
RS 747.30
RS 220
RS 748.0
RS 220
RS 814.01
RS 220
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
21. Legge federale del 24 gennaio 1991 44 sulla protezione
delle acque
Art. 66 cpv. 2
2
Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 45 in
materia di prescrizione .
22. Legge del 17 giugno 2005 46 contro il lavoro nero
Art. 15 cpv. 2 e 3
2
L’azione d’accertamento proposta secondo il capoverso 1 interrompe
la prescrizione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle
obbligazioni 47 .
3
La competenza per territorio è retta dall’articolo 34 del Codice di
procedura civile 48 .
23. Legge del 6 ottobre 1995 49 sul servizio civile
Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali
1
Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione
nonché le azioni di risarcimento della medesima si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 50
in materia di prescrizione.
2
Abrogato
Art. 60 cpv. 2
2
Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che
presta servizio civile si prescrive conformemente alle disposizioni
generali del Codice delle obbligazioni 51 in materia di prescrizione. Il
termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento
in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto
conoscenza del responsabile.
44
45
46
47
48
49
50
51
RS 814.20
RS 220
RS 822.41
RS 220
RS 272
RS 824.0
RS 220
RS 220
17
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 61 Interruzione ed opponibilità della prescrizione
1
Abrogato
2
È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice
delle obbligazioni 52 la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario
dell’azienda delle PTT e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d’impiego, e al Dipartimento federale
delle finanze.
24. Legge federale del 6 ottobre 2000 53 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 72 cpv. 3
Il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 54 in materia di
prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e
si ha avuto conoscenza del responsabile.
25. Legge federale del 20 dicembre 1946 55
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 52 cpv. 3 e 4
3
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 56 in materia di
prescrizione.
4
Abrogato
26. Legge federale del 25 giugno 1982 57 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 41 cpv. 2
2
I crediti si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del
Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione .
52
53
54
55
56
57
18
RS 220
RS 830.1
RS 220
RS 831.10
RS 220
RS 831.40
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 52 cpv. 2 e 3
2
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 58 in materia di
prescrizione.
3
Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un
danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il
termine di prescrizione relativo per l’esercizio del diritto di regresso
secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del
responsabile.
27. Legge del 25 giugno 1982 59 sull’assicurazione contro la
disoccupazione
Art. 88 cpv. 3 e 4
3
Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 60 in materia di
prescrizione.
4
Abrogato
28. Legge federale del 20 marzo 1970 61 per il miglioramento
delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
Art. 14
Prescrizione
1
I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle
obbligazioni 62 in materia di prescrizione.
2
Abrogato
29. Legge del 1° luglio 1966 63 sulle epizoozie
Art. 45 cpv. 2 e 3
2
Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 64 in materia di prescrizione.
58
59
60
61
62
63
RS 220
RS 837.0
RS 220
RS 844
RS 220
RS 916.40
19
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
3
Abrogato
30. Legge del 19 dicembre 2003 65 sulla firma elettronica
Art. 18 Prescrizione
Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono conformemente
alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 66 in materia di
prescrizione.
31. Legge del 23 giugno 2006 67 sugli investimenti collettivi
Art. 147 Prescrizione
1
L’azione di risarcimento si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 68 in materia di prescrizione.
2
Abrogato
32. Legge del 3 ottobre 2008 69 sui titoli contabili
Art. 27 cpv. 4
4
Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono conformemente
alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 70 in materia di
prescrizione.
Art. 28 cpv. 4
4
Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono conformemente
alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 71 in materia di
prescrizione.
Art. 29 cpv. 4
4
Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono conformemente alle
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 72 in materia di
prescrizione.
64
65
66
67
68
69
70
71
20
RS 220
RS 943.03
RS 220
RS 951.31
RS 220
RS 957.1
RS 220
RS 220
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
72
RS 220
21
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna,
Alle organizzazioni interessate
Codice delle obbligazioni (revisione del diritto in materia di prescrizione)
Avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore, egregi Signori,
il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione presso
i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le altre cerchie interessate l’avamprogetto di
revisione del diritto in materia di prescrizione.
Vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere
entro il 30 novembre 2011.
Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale aveva incaricato il DFGP di presentare un disegno e
un messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente delle leggi speciali che si occupano della prescrizione, mettendo così in atto la mozione 07.3763 «Termini
di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile», trasmessa da entrambe le Camere.
Gli obiettivi principali della revisione sono l’armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze. A tal fine s’intendono
armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in quello dell’indebito arricchimento con le regole del diritto in materia di responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione in materia di responsabilità civile disciplinate
nelle leggi speciali. Le disposizioni generali in materia di prescrizione proposte
nell’avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese di diritto privato, indipendentemente
dalla loro origine (contratto, arricchimento, atto illecito). Le pretese di diritto pubblico sono
rette direttamente da tali disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi.
L’avamprogetto riprende l’idea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati e
dell’indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione relativo
breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti
da danni alle persone si propone un termine di prescrizione massimo di 30 anni. La proroga
dei termini permette in particolare di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi e
rispettare così l’incarico del Parlamento.
Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a
un criterio soggettivo. Il termine decorre dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza
del credito e dell’identità del debitore. Per le pretese di risarcimento l’avamprogetto si fonda
sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno.
Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell’autonomia delle
parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione.
Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del
tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L’avamprogetto prevede infatti un termine minimo e un termine
massimo nonché la nullità delle condizioni generali del contratto che riducono il termine di
prescrizione in caso di danni alle persone.
L’avamprogetto prevede di abolire la prescrizione straordinaria per le pretese derivanti da
reati (art. 60 cpv. 2 CO). Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Inoltre, grazie alla proroga del termine relativo e, nel caso in cui si tratti di danni a
persone, anche di quello assoluto, la disposizione viene inoltre in ampia misura sostituita.
In allegato vi sottoponiamo l’avamprogetto di revisione del diritto in materia di prescrizione
accompagnato dal rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere un parere. Ulteriori esemplari della documentazione inviata in consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
I pareri vanno inviati al seguente indirizzo: Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.
Distinti saluti
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Simonetta Sommaruga
Consigliere federale
Allegati:
- Avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, franc, it)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione
2/2
Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires
Elenco dei destinatari
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Kaspar Escher-Haus
8090 Zürich
Postgasse 68
3000 Bern 8
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
Postfach
6460 Altdorf 1
Postfach
6431 Schwyz
Rathaus
6060 Sarnen
Rathaus
6370 Stans
Rathaus
8750 Glarus
Postfach 156
6301 Zug
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
Rathaus
4509 Solothurn
Rathaus, Postfach
4001 Basel
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen
Regierungsgebäude
Postfach
9102 Herisau
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
Reichsgasse 35
7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
Regierungsgebäude
5000 Aarau
Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
Château cantonal
1014 Lausanne
Palais du Gouvernement
1950 Sion
Château
2001 Neuchâtel
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
1211 Genève 3
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale
BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz
PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse
BDP Schweiz
Postfach 119
3000 Bern 6
CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
PDC Parti démocrate-chrétien suisse
PPD Partito popolare democratico svizzero
PCD Partida cristiandemocrata svizra
Postfach 5835
3001 Bern
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR. I Liberali
PLD. Ils Liberals
Sekretariat Fraktion und Politik
Neuengasse 20
Postfach 6136
3011 Bern
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS Parti socialiste suisse
PS Partito socialista svizzero
PS Partida socialdemocrata da la Svizra
SVP Schweizerische Volkspartei
UDC Union Démocratique du Centre
UDC Unione Democratica di Centro
PPS Partida Populara Svizra
CSP Christlich-soziale Partei
PCS Parti chrétien-social
PCS Partito cristiano sociale
PCS Partida cristian-sociala
EDU Eidgenössisch-Demokratische Union
UDF Union Démocratique Fédérale
UDF Unione Democratica Federale
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV Parti évangélique suisse
PEV Partito evangelico svizzero
PEV Partida evangelica da la Svizra
Grüne Partei der Schweiz
Les Verts Parti écologiste suisse
I Verdi Partito ecologista svizzero
La Verda Partida ecologica svizra
Postfach 7876
3001 Bern
Postfach 8252
3001 Bern
Sekretariat
Eichenstrasse 79
3184 Wünnewil
Postfach
3601 Thun
Nägeligasse 9
Postfach 294
3000 Bern 7
Waisenhausplatz 21
3011 Bern
GB Grünes Bündnis
AVeS: Alliance Verte et Sociale
AVeS: Alleanza Verde e Sociale
Grünliberale Partei Schweiz
Postfach 367
3000 Bern 7
Lega dei Ticinesi
Norman Gobbi
casella postale 64
6776 Piotta
25, Vieux-Billard
1211 Genève 8
PdAS Partei der Arbeit der Schweiz
PST Parti suisse du Travail – POP
PSdL Partito svizzero del Lavoro
PSdL Partida svizra da la lavur
Alternative Kanton Zug
Postfach 4805
6304 Zug
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle
città e delle regioni di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband
Postfach
3322 Urtenen-Schönbühl
Schweizerischer Städteverband
Florastrasse 13
3000 Bern 6
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Postfach 7836
3001 Bern
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali
dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Postfach
8032 Zürich
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Postfach
3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori
Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Postfach
8032 Zürich
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5200 Brugg
Postfach 4182
4002 Basel
Postfach
3000 Bern 23
Postfach 1853
8027 Zürich
Travail.Suisse
Postfach 5775
3001 Bern
AEROSUISSE
Dachverband der schweizerischen Luftfahrt
Monbijoustr. 14
3001 Bern
asa
Vereinigung der Strassenverkehrsämter
Thunstrasse 9
Postfach
3000 Bern 6
c/o H. Konkrad
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich
Chemin de Messidor 7
Case postale 4140
1002 Lausanne
Rue des Pâquis 35
Case postale 2104
1211 Genève 1
Case postale 1128
Av. de l'Avant-Poste 4
1001 Lausanne
casella postale 165
6932 Breganzona
ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband
Association des Armateurs Suisse
Association suisse des locataires, fédération romande
Association suisse des usagers des transports (ASUTRA)
Swiss Shippers' Council (SSC)
Associazione consumatrici della Svizzera italiana
Automobil-Club der Schweiz
Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz
Wasserwerkgasse 39
Postfach
3000 Bern 13
Picardiestrasse 3
Postfach 455
5040 Schöftland
Neuengasse 8
3011 Bern
Erdöl-Vereinigung
Löwenstr. 1
8001 Zürich
Fédération romande des consommateurs
Rue de Genève 7
Case postale 6151
1002 Lausanne
Klosbachstr. 48
8032 Zürich
Fussverkehr Schweiz
Fachverband der Fussgängerinnen und Fussgänger
H+ Die Spitäler der Schweiz
Lorrainestr. 4a
3012 Bern
Hauseigentümerverband Schweiz
Postfach
8032 Zürich
Institut für Föderalismus
7, rte. d'Englisberg
1763 Granges-Paccot
Interkantonaler Rückversicherungsverband
Bundesgasse 20
Postfach
3001 Bern
Stadthaus
8307 Effretikon
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten
Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im
Zivilstandswesen
Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden
Konsumentenforum kf deutsche Schweiz
Nationales Versicherungsbüro/
Nationaler Garantiefonds Schweiz
c/o conwin GmbH
Rathausgasse 84
3000 Bern 7
c/o HSA Luzern
Werftstr. 1
Postfach 3252
6002 Luzern
Belpstrasse 11
3007 Bern
Thurgauerstrasse 101
8152 Glattpark (Opfikon)
Pro Natura - Schweiz. Bund für Naturschutz
Pro Velo Schweiz
santésuisse - Die Schweizer Krankenversicherer
SASSA Fachkonferenz Soziale Arbeit der FH Schweiz
Wartenbergstr. 22
Postfach
4020 Basel
Bollwerk 35
3011 Bern
Römerstr. 20
Postfach
4502 Solothurn
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Schweiz. Baumeisterverband
Postfach
8035 Zürich
Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)
Postfach 8236
3001 Bern
Schweiz. Elektrotechnischer Verein
Luppmenstr. 1
8320 Fehraltorf
Schweiz. Gesellschaft für Umweltschutz
Postfach
Merkurstr. 45
8032 Zürich
Postfach
8035 Zürich
Schweiz. Gesellschaft für Chemische Industrie
Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein
Postfach
8039 Zürich
Schweiz. Nutzfahrzeugverband (ASTAG)
Weissenbühlweg 3
3007 Bern
Schweiz. Spediteur-Verband
Postfach
Elisabethenstrasse 44
4002 Basel
Dählhölzliweg 12
3000 Bern 6
Schweiz. Verband der Seilbahnunternehmungen
Schweiz. Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR)
Schweiz. Vereinigung für Atomenergie
c/o Zivilabteilung
Amthaus
Hodlerstr. 7
3011 Bern
Postfach 5032
3001 Bern
Schweiz. Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS)
Südquaistr. 14
4019 Basel
Schweizer Verband der Raiffeisenbanken
Vadianstrasse 17
9001 St. Gallen
Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Petersplatz 13
4051 Basel
Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie (SAG)
Postfach 1168
8032 Zürich
Schweizerische Effektenbörse
Selnaustrasse 32
8021 Zürich
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und
Versicherungsrecht
Frau Susanne Jäger
Sekretariat SGHVR
Postfach 1
8193 Eglisau
Häringstr. 20
8001 Zürich
Stiftung Schweizerische Patienten- und VersichertenOrganisation SPO
Fondation Organisation Suisse des Patients et des Assurés OSP
Schweizerische Vereinigung privater Kranken- und
Genferstr. 23
Unfallversicherer
8002 Zürich
Schweizerischer Anlagefondsverband
Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)
Schweizerischer Juristenverein
Schweizerischer Leasingverband (SLV)
Schweizerischer Mieterinnen- und
Mieterverband/Deutschschweiz
Schweizerischer Notarenverband
Dufourstr. 49
Postfach
4002 Basel
Marktgasse 4
Postfach 8321
3001 Bern
c/o Ch. L. Friedli
Postfach 1771
8021 Zürich
c/o Dr. Markus Hess
Rämistr. 5
Postfach
8024 Zürich
Postfach
8026 Zürich
Thunstr. 164
3074 Muri
Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler
c/o Thomas Marthaler, lic. iur.
RA
Friedensrichteramt Kreise 3
und 9
Postfach 9417
8036 Zürich
Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute SVA
c/o Frau Rose Nigg,
Präsidentin
Rebacher 3
8342 Wernetshausen
Schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz OHG (SVK-OHG) Generalsekretariat SODK
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern 7
Schweizerischer Versicherungsverband
C.F. Meyer-Str. 14
Postfach 4288
8022 Zürich
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23
Stiftung Road Cross
Zweierstrasse 22
8004 Zürich
Strasseschweiz
Verband des Strassenverkehrs FRS
Touring Club Schweiz
Universität Basel
Juristische Fakultät
Mittelstrasse 32
Postfach 8224
3001 Bern
Case postale 820
1240 Vernier GE
Universität Basel
Medizinische Fakultät
Peter Merian-Weg 8
Postfach
4002 Basel
Klingelbergstr. 23
4031 Basel
Universität Bern
Medizinische Fakultät
Hochschulstr. 4
3012 Bern
Universität Bern
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Universität Freiburg
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Schanzeneckstr. 1
Postfach 8573
3001 Bern
Miséricorde
1700 Freiburg
Universität Luzern
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Postfach 7460
6000 Luzern 7
Universität St. Gallen
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Dufourstr. 50
9000 St. Gallen
Universität Zürich
Medizinische Fakultät
Rämistr. 71
8006 Zürich (Zentrum)
Universität Zürich
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Rämistr. 74/2
8001 Zürich
Université de Genève
Faculté de droit
40, bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4
Université de Genève
Faculté de médecine
Rue Général Dufour 24
1211 Genève
Université de Lausanne
Faculté de droit
BFSH 1
1015 Lausanne
Université de Lausanne
Faculté de médecine
Rue du Bugnon 21
1005 Lausanne
Université de Neuchâtel
Faculté de droit et des sciences économiques
Avenue du 1er mars 26
2000 Neuchâtel
Velosuisse / Motosuisse
Marktgasse 38
Postfach
3000 Bern 7
Löwenstr. 51
8023 Zürich
Verband der Auslandsbanken in der Schweiz
Verband der schweizerischen Gasindustrie
Grütlistr. 44
8027 Zürich
Verband elektronischer Zahlungsverkehr
Frohburgstr. 98
8006 Zürich
Verband öffentlicher Krankenkassen der Schweiz (ÖKKV)
Elisabethenanlage 7
Postfach 3235
4002 Basel
Hint. Bahnhofstr.10
5000 Aarau
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Verband schweizerischer Grundbuchverwalter
p.A. Grundbuch- und
Vermessungsamt
Herrn Christian Heim
Münsterplatz 11
Postfach
4001 Basel
Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften
Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute
Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Aeschenplatz 7
Postfach 4128
4002 Basel
Herrn Dr. iur. Robert Simmen
Sekretariat
Toblerstrasse 97
Postfach 382
8044 Zürich
Postfach
4002 Basel
Verband Schweizerischer Kreditbanken und
Finanzierungsinstitute (VSKF)
Toblerstr. 97/Neuhausstr. 4
8044 Zürich
Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmungen
Ebenaustr.10
6048 Horw
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)
Bahnhofstr. 35
8001 Zürich
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)
Elfenstr. 18
3000 Bern 16
Vereinigung für Umweltrecht
Postfach 2430
8026 Zürich
Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
Postfach
3001 Bern
Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers
Case postale 5639
1211 Genève 11
Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen
Herrn Daniel Petitpierre
Rechtskonsulent
c/o Ciba Spezialitätenchemie
AG
Postfach
4002 Basel
Postfach 8676
3001 Bern
Verkehrs-Club der Schweiz
Verkehrssicherheitsrat
Postfach 8616
3001 Bern
VöV Verband öffentlicher Verkehr
Postfach
3000 Bern 6
Zur Kenntnis an: Parlamentsdienste
1d; 1f; 1i
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Diritto civile e procedura civile
Codice delle obbligazioni:
revisione del diritto in materia di prescrizione
Rapporto sui risultati
della procedura di consultazione
Agosto 2012
1
Osservazioni generali
Il Consiglio federale ha avviato il 30 agosto 2011 la procedura di consultazione
sull’avamprogetto dell’agosto 2011 di revisione del Codice delle obbligazioni 1 (diritto in materia di prescrizione) che è durata fino al 30 novembre 2011. Sono stati invitati a prendervi parte il Tribunale federale svizzero, i Cantoni, i partiti politici rappresentati in seno all’Assemblea
federale e altre organizzazioni interessate.
23 Cantoni, 5 partiti politici e 69 organizzazioni hanno inoltrato il loro parere. Hanno inoltre
inviato un parere anche altri 6 partecipanti. In totale sono stati espressi 103 pareri che sono
oggetto della presente valutazione.
Hanno espressamente rinunciato a presentare un parere i Cantoni di Nidvaldo e Zugo, il Partito cristiano sociale PCS, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA),
agriss, la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e
l’Unione delle città svizzere (UCS).
2
Repertorio dei pareri presentati
Vedi allegato.
3
Valutazione generale dell’avamprogetto
31
Valutazione complessiva
Nel complesso la revisione proposta è stata espressamente o prevalentemente approvata
dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Con l’eccezione del Cantone di Basilea Campagna, tutti i Cantoni che hanno risposto alla consultazione hanno complessivamente accettato il progetto (AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG,
TI, UR, VD, VS, ZH). Quest’ultimo è stato valutato positivamente anche dall’insieme dei partiti che hanno risposto alla consultazione (PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC). Anche la maggioranza delle 34 organizzazioni partecipanti ha espresso una valutazione generale positiva
(asbestopfer.ch, ASA, ASP, bfu, economiesuisse, electrosuisse, FER, FRC, FHS, HEV,
KBK, sicsvizzera, RoadCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SIA, SKS, ASI, OSP, CSI,
Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Syna, TCS, Uni GE, UNIL, USIC, VAO, VGS,
UTP).
21 organizzazioni hanno invece dato una valutazione prevalentemente negativa del progetto
nella sua forma attuale e lo hanno complessivamente respinto (USI, costruzionesvizzera,
Centre patronal, GDS, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Forum PMI, FSA, SSIC, USS,
USAM, ASIPG, USM/SMU, Creditreform, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, Uni FR, VSKF,
USIE, VSI).
Per quanto concerne i partecipanti non ufficiali alla consultazione, uno di loro (Pichonnaz) ha
chiaramente approvato il progetto mentre un altro si è espresso in modo chiaramente negativo (Honsell).
1
Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto:
Diritto delle obbligazioni; RS 220).
2/37
Gli altri pareri si limitano almeno in parte a esaminare determinati aspetti o punti specifici del
progetto e non se ne evince una valutazione complessiva chiara.
32
Pareri generali
321
Procedura
La maggioranza dei partecipanti non ha formulato alcuna osservazione positiva o negativa
quanto alla procedura della revisione.
Diversi partecipanti hanno invece criticato il fatto che non è stata istituita una commissione di
esperti per l’elaborazione dell’avamprogetto, poiché nella sua forma attuale quest’ultimo rappresenta un progetto legislativo con grandi implicazioni e significato (economiesuisse, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, USIC, USIE). Secondo
economiesuisse il progetto non ha carattere urgente. Alcuni partecipanti sottolineano
l’importanza di un’ampia base di consensi (costruzionesvizzera, holzbau schweiz, ASIPG,
USM/SMU, SZFF).
Diversi partecipanti hanno deplorato la mancanza nel rapporto esplicativo di maggiori approfondimenti quanto alle ripercussioni, alle conseguenze e ai costi della revisione proposta
dall’avamprogetto (SG, ZH; ASA, costruzionesvizzera, Forum PMI, USAM, SZFF, Fiduciari
Suisse). Inoltre, i forti costi occasionati dal prolungamento dei termini di prescrizione avrebbero dovuto essere identificati e resi noti nell’ambito di una valutazione delle conseguenze
giuridiche della normativa proposta (ASA).
Numerosi partecipanti hanno infine criticato il fatto che la revisione delle disposizioni sul diritto di garanzia per i difetti 2 sia stata portata a termine durante l’elaborazione del presente
progetto e hanno deplorato l’insufficiente coordinamento dei due progetti di revisione (GR;
ASA, costruzionesvizzera, FHS, holzbau schweiz, SIA, SSIC, USS, SWICO, SZFF, USIC,
USIE) (in proposito cfr. anche sotto n. 62).
322
Pareri generali sull’avamprogetto e sul rapporto
Numerosi partecipanti hanno presentato osservazioni quanto alle formulazioni impiegate
nell’avamprogetto e nel rapporto proponendo diversi adeguamenti, modifiche e formulazioni
alternative.
Diversi partecipanti hanno criticato il progetto ritenendo che deve essere complessivamente
rielaborato perché incompleto, prematuro e in parte poco chiaro (economiesuisse, USAM,
Fiduciari Suisse, USIE, Uni FR). Uno dei partecipanti ha invece criticato la mancanza di chiarezza terminologica e concettuale del progetto e il suo disordine (Honsell). Un altro partecipante ritiene esagerate o troppo vaghe le modifiche proposte (VD).
323
Pareri generali sulla necessità di revisione del diritto in materia di prescrizione
Una forte maggioranza dei partecipanti ha riconosciuto la necessità di una revisione del diritto in materia di prescrizione (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG,
SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; ASA, asbestopfer.ch, ASP,
bfu, GDS, economiesuisse, electrosuisse, FRC, FHS, HEV, KBK, sicsvizzera, ODA GE, Ro2
06.490 Iv.Pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 CO» e 07.497 Iv.Pa. Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)»; cfr. FF 2012 3063 (la data di entrata in vigore non è ancora stata stabilita).
3/37
adCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP,
CSI, SUISA, Suva, SVA, Creditreform, ASM, SWICO, SwissBanking, Syna, TCS, Uni FR,
Uni GE, UNIL, UP, USIC, VAO, VGS, VSI, UTP; Pichonnaz).
Soltanto 16 partecipanti hanno espressamente dichiarato di essere contrari a una revisione
totale (BL; USI, costruzionesvizzera, Centre patronal, Commercio Svizzera, holzbau
schweiz, FSA, USS, SSIC, ASIPG, USM/SMU, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, USIE;
Honsell). È stato criticato il fatto che la richiesta della mozione 3 su cui si fonda il progetto non
è stata adempiuta, anche se avrebbe potuto e dovuto essere realizzata con una revisione
meno approfondita (BL; costruzionesvizzera, FSA, USS, USAM, Fiduciari Suisse). viene
messa in dubbio la necessità di compiere una revisione completa del diritto in materia di prescrizione (USI, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, USM/SMU, Swissmem, SZFF, Fiduciari
Suisse, USIE). Di conseguenza numerosi partecipanti, piuttosto che una revisione totale con
ripercussioni difficilmente prevedibili, avrebbero preferito un perfezionamento del diritto in
materia di prescrizione mediante l’introduzione di adeguate distinzioni (costruzionesvizzera,
SSIC, USIE; Honsell). L’avamprogetto è stato inoltre criticato perché tende a unificare il diritto della prescrizione proprio per aspetti che richiedono normative differenti (Centre patronal).
324
Pareri generali sui fondamenti della revisione
Una maggioranza di partecipanti ha approvato gli obiettivi centrali della revisione (AG, AR,
BE, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SO, VS; PPD, PLR; ASP, GDS, economiesuisse, electrosuisse, FER, FHS, HEV, sicsvizzera, RoadCross, SGHVR, OSP, SUISA, Suva, ASM, SwissBanking, TCS, Uni GE, UNIL, VAO, UTP; Pichonnaz).
Il progetto è considerato particolarmente ambizioso, nella misura in cui si propone di unificare il diritto in materia di prescrizione nel diritto privato (JU; Uni FR). Un partecipante ha fatto
notare che gli obiettivi centrali della revisione (l’allungamento dei termini di prescrizione e il
consolidamento della certezza del diritto) sono in conflitto tra loro (FER). Numerosi altri partecipanti hanno osservato che in generale i termini di prescrizione non dovrebbero essere
abbreviati e moltiplicati ma piuttosto allungati e unificati (PS; asbestopfer.ch, GDS, USS,
SKS, UP; Döbeli).
Tra gli aspetti positivi della revisione è stato fatto notare il chiarimento, rispettivamente la
soppressione delle incertezze del diritto vigente (AG, AR, BE, FR, GR, NE, OW, VS, ZH;
PLR, PS, UDC; FER, USDCR, SGHVR, Creditreform, UNIL, UTP). Tuttavia, secondo UNIL
anche le nuove normative saranno indubbiamente fonte di nuove incertezze. Di conseguenza, numerosi partecipanti temono che la revisione prevista sarà fonte di problemi giuridici e
interpretativi, ragion per cui sarebbe più opportuno effettuare una revisione limitata e mirata
(Commercio Svizzera, Swissmem; Honsell).
Mentre un partecipante giudica l’avamprogetto molto favorevole ai debitori (SVA), secondo
due altri partecipanti esso indebolisce sotto diversi aspetti la posizione dei creditori (VSKF,
VSI).
325
Ulteriori punti non affrontati nell’avamprogetto
Diversi partecipanti si sono espressi sul rapporto tra la durata del termine di prescrizione e
l’obbligo di conservare gli atti (PLR; USI, ASA, costruzionesvizzera, economiesuisse, FMH,
H+, Forum PMI, USAM, ASI, Creditreform, SwissBanking, Fiduciari Suisse, VSI). Diversi
pareri hanno deplorato che, se la sua durata è portata a 30 anni, il termine di prescrizione
massimo cessa di corrispondere alla durata dell’obbligo di conservare gli atti secondo
3
Mozione 07.3763 CAG-N «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile»
4/37
l’articolo 962 CO; i medesimi pareri hanno inoltre rilevato con toni critici che l’avamprogetto
non affronta questa problematica (USI, Forum PMI, SwissBanking). Per coerenza la corrispondenza tra obbligo di conservare gli atti e prescrizione dovrebbe essere mantenuta (USI).
Da ciò dipendono anche situazioni e problemi complessi per quanto concerne le prove, che
non sono stati sufficientemente approfonditi (Forum PMI). Diversi partecipanti lamentano la
mancanza di un’attenta analisi delle difficoltà probatorie cagionate dall’allungamento dei termini di prescrizione (costruzionesvizzera, Forum PMI).
Diversi partecipanti hanno inoltre fatto osservazioni e proposte sui seguenti punti non affrontati né nell’avamprogetto né nel rapporto:
- è stata criticata la mancanza di qualsivoglia spiegazione nel rapporto quanto alla proposta
liberalizzazione dei termini di prescrizione e alla loro conseguente abbreviazione; siffatta
abbreviazione è contraria al mandato del Consiglio federale nonché alle normative straniere (GDS);
- un partecipante deplora esplicitamente che il progetto non contenga alcuna disposizione
specifica a tutela delle parti più deboli (FRC);
- due partecipanti hanno suggerito di adeguare e prolungare nell’ambito della presente revisione anche i termini dell’azione di nullità, dell’azione di riduzione e della petizione
d’eredità secondo gli articoli 521, 533 e 600 CC (USDCR, USC);
- è stato proposto di adeguare anche l’articolo 61 CO per quanto concerne i danni alle persone. Infatti, questa normativa produce una disparità di trattamento ingiustificata in dipendenza del fatto che l’azione sia data nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico o di un
rapporto di diritto privato («Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni
medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l’esercizio
di un’industria o cagionano danni alle persone»; OSP);
- un partecipante fa riferimento alla revisione in corso dell’articolo 37m della legge sulle
banche che intende regolare la problematica degli averi non rivendicati per lunghi periodi
poiché il diritto vigente non prevede la prescrizione di questi crediti (SwissBanking);
- è nuovamente stato deplorato che non sia stata portata avanti l’idea della revisione del
diritto della responsabilità civile (SGHVR, OSP);
- due partecipanti hanno proposto di migliorare il coordinamento con la revisione attualmente in corso della legge sul contratto d’assicurazione (LCA) 4, poiché è fondamentale che la
copertura dell’assicurato e la sua pretesa siano di uguale durata (TCS) e a tale riguardo
hanno in particolare proposto un adeguamento dell’articolo 46 LCA (UNI FR);
- un partecipante ha proposto di tenere esplicitamente conto del progetto di diritto comune
europeo della vendita 5 (SGHVR).
4
Pareri sulla revisione (punti centrali)
41
Unificazione dell’insieme del diritto in materia di prescrizione
411
Idea dell’unificazione
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva in linea di massima l’idea
dell’unificazione del diritto in materia di prescrizione (GR, NE, SO, TG, TI, VS; PPD, PLR, I
Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, ASA, ASP, economiesuisse, electrosuisse, FHS, HEV, si-
4
Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto
d’assicurazione, LCA; RS 221.229.1)
5
Proposta della Commissione europea dell’11 ottobre 2011 di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM [2011] 635
def.)
5/37
csvizzera, ODA GE, RoadCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SKS, ASI, OSP, CSI,
SUISA, Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Uni GE, UNIL, VGS; Pichonnaz).
Numerosi partecipanti hanno però espresso (anche) alcune riserve. Vi è chi, nell’interesse
della certezza del diritto, ha auspicato una moderata unificazione dei termini di prescrizione
attuali, a condizione che un attento esame delle singole disposizioni riveli che ne deriverebbero vantaggi significativi (VD, economiesuisse). Come finora dovrebbe poter essere possibile prevedere eccezioni alla regola fondamentale (economiesuisse, Forum PMI, FHS). Due
partecipanti hanno proposto che nel diritto svizzero vi siano al massimo quattro diversi termini di prescrizione e che possano essere adeguati nei contratti; oltre a un termine relativo di
3 anni e a un termine assoluto di 10 anni, dovrebbe esservi anche un termine di 20 anni per
determinati crediti come il credito riconosciuto nell’attestato di carenza di beni o i crediti per i
danni alle persone, nonché un termine di 30 anni in caso di reati per i quali è comminata la
pena detentiva a vita, mentre in alcuni casi dovrebbe essere prevista l’imprescrittibilità
(USDCR, USC/SBV/USP). Diversi partecipanti hanno invece proposto di operare
l’unificazione distinguendo le pretese contrattuali dai crediti extracontrattuali (asbestopfer.ch,
FSA, Creditreform, UP; Döbeli). FRC ha infine deplorato che la revisione proposta tende
quasi a impedire l’auspicabile unificazione del diritto in materia di prescrizione.
Una considerevole minoranza di partecipanti ha tuttavia rifiutato nel complesso l’idea di unificare l’intero diritto in materia di prescrizione (BL; asbestopfer.ch, Centre patronal, holzbau
schweiz, FSA, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE, VSI; Honsell).
La sola volontà di unificazione non costituisce una giustificazione sufficiente e il rapporto non
ne dimostra la necessità (holzbau schweiz, FSA, ASIPG, SZFF). Per stabilire se e in quale
misura le normative vigenti vadano modificate e unificate, va compiuto un esame approfondito della tematica, altrimenti potrebbero rimanere dei dubbi sulla necessità della revisione
(holzbau schweiz, SZFF, USIE). L’avamprogetto di unificazione potrebbe essere fonte di
nuove incertezze giuridiche (USAM, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse). Nel contempo,
molti partecipanti dubitano che i duplici termini aiutino a semplificare la situazione nel diritto
dei contratti (Centre patronal, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, SZFF, Fiduciari Suisse); BL
propone invece di modificare l’articolo 60 CO e le pertinenti leggi speciali estendendo a
2 anni il termine relativo e introducendo un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. Per
altri partecipanti, vi sono buoni motivi di assoggettare a normative diverse la prescrizione dei
crediti contrattuali e quella dei crediti derivanti da reati (asbestopfer.ch, Centre patronal, UP;
Honsell).
412
Oggetto e portata della revisione
Alcuni partecipanti sottolineano che lo scopo dell’unificazione non va perseguito in assoluto e
che occorre in particolare tenere conto della protezione della parte contrattuale più debole
(TI; costruzionesvizzera). L’unificazione completa non affronta sufficientemente le particolarità delle singole normative (costruzionesvizzera). Di per sé, la soppressione dei divergenti
termini di prescrizione vigenti non appare essenziale (VD). L’oggetto della revisione dovrebbe essere la riduzione del numero dei termini di prescrizione divergenti e dovrebbe essere
fissato un momento comune per la decorrenza dei termini (Pichonnaz).
L’adeguamento delle disposizioni sulla prescrizione contenute nelle altre leggi è ritenuto ragionevole (TG, PS). Occorre svolgere un’analisi approfondita di tutte le regole in materia di
prescrizione nel diritto privato (economiesuisse). Diversi partecipanti hanno criticato il fatto
che l’avamprogetto non intende o non può abrogare o adeguare tutte le disposizioni in materia di prescrizione contenute nelle leggi speciali, ma in parte non è chiaro o non si riesce a
capire se ciò sia frutto di un’intenzione o di una svista (FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR).
6/37
413
Ripercussioni sul diritto pubblico e sul diritto cantonale
AG è del parere che nell’ambito della revisione del diritto federale sarebbe stato necessario
esaminare e adeguare anche il diritto cantonale in materia di prescrizione. H+ ritiene che non
dovrebbe esservi una differenza eccessiva tra i termini di prescrizione del diritto pubblico e
quelli del diritto privato. Numerosi partecipanti hanno chiesto, oltre alla revisione della normativa di diritto privato sulla prescrizione, anche la modifica e l’unificazione dei termini di prescrizione nel diritto penale (USDCR, USC/SBV/USP).
42
Duplici termini
L’idea d’istituire duplici termini per tutti i crediti, vale a dire un termine relativo di prescrizione
breve e un termine di prescrizione assoluto più lungo, ha dato luogo a valutazioni controverse e nel complesso ha diviso i partecipanti alla consultazione.
Una parte dei partecipanti ha chiaramente approvato i duplici termini (BS, GR, NE, SO; PPD,
I Verdi, UDC; ASA, economiesuisse, electrosuisse, HEV, sicsvizzera, ODA GE, USDCR,
USC/SBV/USP, SGHVR, ASI, SUISA, ASM, Uni GE). Non si vede per quale ragione la prescrizione non debba essere disciplinata in modo uniforme sulla base dei duplici termini (GR),
che non ledono in alcun modo la certezza del diritto (NE; Uni GE). Secondo ODA GE questo
sistema permette anche di trovare soluzioni soddisfacenti delle controversie contrattuali e
corrisponde a una tendenza internazionale. L’UDC ha chiesto che il sistema si applichi a tutti
i crediti del diritto privato e per quanto possibile anche ai crediti di diritto pubblico. Nel contempo, ASA ha fatto notare che occorre una definizione chiara di tutti i fatti che fanno decorrere il termine. Verrebbe così a cadere la constatazione pregiudiziale della natura giuridica
della pretesa, il che è molto positivo (ASI). Uni GE ha osservato che la riduzione di determinati termini di prescrizione in seguito ai duplici termini corrisponde anche a una tendenza
generale.
Per contro, molti partecipanti criticano il fatto che i duplici termini si applichino anche al diritto
contrattuale (BL; asbestopfer.ch, costruzionesvizzera, Centre patronal, holzbau schweiz,
FSA, SSIC, USAM, SIA, Schleudertraumaverband, ASIPG, USM/SMU, Creditreform, Syna,
SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIC, USIE, VSI; Döbeli, Honsell). La maggioranza di questi
partecipanti ha chiesto che sia mantenuto il termine attuale di 10 anni e che, come finora,
decorra dall’esigibilità del credito (asbestopfer.ch, holzbau schweiz, FSA. USAM, Schleudertraumaverband, Creditreform, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE; Döbeli). Un sistema con
termini di prescrizione relativi e assoluti non è giustificato (asbestopfer.ch, Centre patronal,
Schleudertraumaverband, Creditreform, Syna, UP, Döbeli) o è inadeguato (costruzionesvizzera, Centre patronal; Honsell) per i contratti, in quanto manifestazione concorde di una reciproca volontà. Tale sistema è evidentemente sbagliato, poiché il vincolo tra la prescrizione e
la conoscenza del danno o del suo autore si giustifica soltanto per le pretese basate su reati
(Honsell). Per quanto concerne le pretese contrattuali occorre continuare a fondarsi soltanto
sull’esigibilità del credito (asbestopfer.ch, UP; Döbeli). Alcuni partecipanti hanno rifiutato
l’idea dei duplici termini per i crediti contrattuali, nella misura in cui tale sistema riduce i termini di prescrizione, senza contribuire alla certezza del diritto e rendendo la situazione più
caotica (OW; asbestopfer.ch, Centre patronal, GDS, FSA, Swissmem, UP, VSI). Un tale sistema non sarebbe praticabile (holzbau schweiz, ASIPG, SZFF, USIE) e complicherebbe
l’applicazione del diritto (Schleudertraumaverband, Syna). Centre patronal state rifiuta tutte
le modifiche che esulano dall’ambito della prescrizione in senso proprio. Secondo GDS e
FSA non si scorge il motivo della prevista riduzione dei termini che non è comunque giustificata dalla sola finalità di unificazione. FSA ritiene che i termini di prescrizione attualmente in
vigore nel diritto dei contratti siano assolutamente affidabili e non sarebbe giustificato, né
auspicabile, ridurli ulteriormente; le addotte incertezze del diritto non sussistono e un cam7/37
biamento di paradigma come quello prospettato non è opportuno nemmeno in una prospettiva di diritto comparato. Nemmeno la possibilità di rinunciare alla prescrizione permette di
ovviare agli svantaggi del sistema dei duplici termini (Schleudertraumaverband, Syna). Honsell sottolinea che l’attuale termine relativo previsto nel diritto in materia di indebito arricchimento è concettualmente errato (e va pertanto soppresso) e fa inoltre riferimento alla riforma
del diritto in materia di prescrizione portata a termine in Germania, a suo modo di vedere
sbagliata alla stregua delle corrispondenti normative del diritto internazionale. SH e PS rifiutano esplicitamente l’introduzione dei duplici termini nel diritto del lavoro e nel diritto delle
persone, poiché problematica sotto il profilo della certezza del diritto.
43
Prolungamento dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale
431
Idea del prolungamento
Una forte maggioranza di partecipanti ha approvato l’idea di prolungare i termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale (AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO,
TG, TI, UR, VS, ZH; PPD, I Verdi, PS, UDC; USI, ASA, asbestopfer.ch, bfu, GDS, FRC,
FMH, IVR/VKF, sicsvizzera, ODA GE, RoadCross, FSA, USS, SGHVR, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, SUISA, Suva, ASM, SwissBanking, Syna, Uni GE, UNIL, UP, VAO, UTP; Döbeli, Pichonnaz, Werro). RoadCross accoglie favorevolmento il prolungamento in
particolare per quanto concerne la protezione delle vittime. L’ASA ha fatto notare che il prolungamento dei termini non va considerato isolatamente ma nel contesto complessivo
dell’ordine giuridico, in particolare nella prospettiva della produzione della prova, e nel confronto con l’estero. FR e ASA sottolineano che il diritto in materia di prescrizione deve tenere
conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Werro ritiene invece che il proposto prolungamento dei termini di prescrizione sia adeguato soltanto in parte e propone invece di modificare il momento dal quale il termine decorre, per evitare la situazione assurda in cui la prescrizione interviene prima che la parte lesa abbia conoscenza del proprio diritto (Werro).
Numerosi partecipanti hanno del tutto o prevalentemente rifiutato il prolungamento dei termini di prescrizione (Aero-Club, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal, FER, Commercio
Svizzera, Forum PMI, SSIC, Creditreform, Swissmem; Honsell, Huwiler). È stato criticato il
fatto che nella forma prevista il progetto non è neutro sotto il profilo dei costi, perché termini
più lunghi comporterebbero costi supplementari (ASA) o farebbero aumentare i premi assicurativi che raggiungerebbero livelli insopportabili, in particolare nel settore della biotecnologia
e nel settore farmaceutico (Forum PMI). Swissmem ritiene che il prolungamento dei termini
di prescrizione in ambito extracontrattuale abbia ripercussioni negative sulle imprese. Alcuni
partecipanti hanno criticato il fatto che, con il prolungamento dei termini di prescrizione, verrebbe a mancare la corrispondenza tra termine di conservazione degli atti e periodo di latenza del diritto della prescrizione (ASA, costruzionesvizzera, Forum PMI, Creditreform), il che
può difficilmente essere nell’interesse del legislatore. Secondo ASA non sarebbe nemmeno
ragionevole prolungare il periodo durante il quale gli atti devono obbligatoriamente essere
conservati poiché ciò provocherebbe ulteriori costi. Centre patronal rifiuta il prolungamento
anche perché esso tutelerebbe i creditori incauti pregiudicando la certezza del diritto e il
commercio e creando difficoltà di produzione della prova. GDS ha criticato il fatto che, malgrado l’unificazione, l’avamprogetto non permette di prolungare i termini, poiché questi ultimi,
in particolare per le pretese contrattuali, verrebbero abbreviati; a sostegno di una tale soluzione non vi sono motivi materiali ed essa va pertanto rifiutata. FER rifiuta il prolungamento
dei termini di prescrizione in considerazione di Internet e dell’immediatezza delle comunicazioni e degli affari. Honsell mette in dubbio che gli attuali termini di prescrizione siano effettivamente considerati troppo brevi. Huwiler rifiuta , il prolungamento del termine relativo per le
pretese derivanti dall’indebito arricchimento, rinviando alla funzione di tale termine, e ritiene
inadeguato il momento della decorrenza del termine proposto dall’avamprogetto.
8/37
432
Termine relativo di tre anni e termine assoluto di dieci anni
La maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in proposito approva la proposta combinazione di un termine relativo di prescrizione di tre anni e di un termine assoluto di dieci
anni (AR, GR, SO; PPD; costruzionesvizzera, economiesuisse, FER, H+, Isolsuisse, sicsvizzera, USDCR, USC/SBV/USP, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, suissetec, ASM, SwissBanking, Syna).
Nel contempo molti partecipanti hanno criticato o rifiutato con motivazioni diverse e in parte
contraddittorie la durata del termine relativo di prescrizione:
- numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto un termine relativo uniforme di
cinque anni (OW; I Verdi, PS; FRC, USS, SUISA). TI ha chiesto che tale termine relativo
viga soltanto per i crediti contrattuali, il che corrisponderebbe anche all’attuale normativa
prevista nell’articolo 129 CO;
- tre partecipanti hanno espressamente chiesto un termine relativo di cinque anni per i crediti del diritto del lavoro (JU, SH; SKS);
- OSP ha chiesto un termine relativo di cinque anni almeno per le pretese derivanti dai
danni alle persone e dalla previdenza professionale (OSP);
- BL propone per contro di fissare un termine relativo di due anni;
- Centre patronale rifiuta del tutto la combinazione dei termini proposta dall’avamprogetto
rilevando i problemi che ne deriverebbero nel diritto civile e nei settori retti da leggi speciali. Critica nel complesso le ripercussioni e le modifiche che l’allungamento dei termini avrebbe al di fuori del diritto di prescrizione vero e proprio, per esempio sui crediti derivanti
dal fidanzamento (art. 93 CC) o sul pagamento del mutuo (art. 315 CO). Inoltre, la combinazione dei termini riduce in modo ingiustificato i termini di prescrizione nel diritto dei contratti;
- numerosi partecipanti criticano la riduzione dei termini di prescrizione nel diritto dei contratti e nel diritto della famiglia ritenendola indesiderata e sfavorevole (FRC, SKS, SVA,
Creditreform). La riduzione aumenta gli atti interruttivi e di conseguenza anche i costi (Forum PMI, SUISA, SVA);
- H+ ha chiesto che sia mantenuto il tenore dell’articolo 60 capoverso 1 CO e di conseguenza che il termine di prescrizione relativo di un anno previsto nella responsabilità extracontrattuale rimanga invariato;
- Honsell ritiene ingiustificato un termine relativo di tre anni poiché si può ragionevolmente
esigere che un creditore faccia valere la sua pretesa entro un anno dalla conoscenza del
debitore e del credito.
433
Termine di 30 anni per i danni alle persone
L’idea di un termine assoluto di prescrizione di trenta anni per i danni alle persone ha raccolto il consenso di una maggioranza relativa di partecipanti (AG, AR, BE, BL, FR, GR, JU, NE,
SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, GDS, FRC, sicsvizzera.
ODA GE, RoadCross, FSA, USS, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, SUISA, Syna, TCS,
Uni GE, VAO). Il PLR ritiene tuttavi problematica e una sfida la conservazione dei documenti
durante 30 anni che tale normativa richiede. Secondo il PPD tale termine tiene adeguatamente conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Sicsvizzera ritiene che il termine sia
nell’interesse del lavoratore e corrisponde agli standard internazionali (sicsvizzera). Uni GE
osserva che non permette di risolvere tutti i problemi pratici segnatamente in relazione con la
prova del nesso causale (Uni GE).
Asbestopfer e UP hanno osservato che il termine di 30 anni in alcuni casi può essere appena
sufficiente. Inoltre, per quanto concerne i danni ai bambini causati da infortuni della circola9/37
zione o da infortuni avvenuti nel tempo libero la liquidazione dei danni non dovrebbe avvenire prima della conclusione della formazione primaria o dell’avvio dell’attività professionale,
ragion per cui sussiste un grave pericolo che la prescrizione intervenga prima di allora (asbestopfer.ch, UP).
Numerosi partecipanti hanno invece rifiutato il termine di 30 anni nella forma proposta
nell’avamprogetto (SO, VD; USI, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal, Forum PMI, H+,
Commercio Svizzera, IRV/VKF, USDCR, USC/SBV/USP, SSIC, SIA, Creditreform, SwissBanking, USIC, VSI; Honsell). Ciò per i seguenti motivi:
- un periodo tanto lungo potrebbe porre difficoltà di prova insormontabili (SO, VD; USI, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal; Forum PMI, H+, Commercio Svizzera, SSIC,
SIA, USIC, VSI). Alcuni partecipanti dubitano almeno in parte che il proposto prolungamento della prescrizione possa avere un’efficacia che non sia solo simbolica, poiché le
difficoltà della prova impedirebbero di far valere le pretese (USAM, Fiduciari Suisse);
- un termine di prescrizione assoluto di 30 anni non appare adeguato per tutti i danni alle
persone, poiché i danni in questione (danni tardivi, danni a lungo termine o danni indiretti)
riguardano soltanto determinati rischi o determinati settori (SO, VD; ASA, Centre patronal); un’eccezione è giustificata soltanto per danni di questo genere (ASA, Centre patronal). VD ritiene necessario concretizzare il termine nell’ambito di una disposizione stabilendo quali danni o tipi di danni devono essere assoggettati a una prescrizione tanto lunga. VAO rifiuta invece decisamente tale concretizzazione. FMH è favorevole a un termine
trentennale per i danni alle persone cagionati da malattie professionali, ma lo rifiuta per i
danni causati dai trattamenti medici, poiché un tale termine nel settore medico non è necessario, pregiudicherebbe la certezza del diritto e causerebbe costi supplementari
(FMH). Secondo Centre patronale un termine di prescrizione di 30 anni per tutti i danni alle persone appare inadeguato anche in considerazione del termine di prescrizione penale
che in molti casi è di durata nettamente inferiore;
- un termine di prescrizione trentennale comporterebbe un onere sproporzionato per gli
organi della giustizia (VD; SIA, USIC);
- un termine di questo genere si opporrebbe al vigente obbligo di conservazione degli atti
durante dieci anni conformemente all’articolo 962 CO, obbligo che non va prolungato (USI, ASA, Forum PMI, H+, IRV/VKF, SIA, SwissBanking, USIC);
- USI ritiene che i termini di durata sproporzionata vadano in linea di massima rifiutati nel
diritto privato. Termini di prescrizione più lunghi farebbero anche aumentare i costi delle
prove e creerebbero una latente incertezza del diritto (ASA, Creditreform);
- i termini di prescrizione lunghi aumentano il rischio che, essendo fallita o liquidata, la persona civilmente responsabile non esista più; può anche darsi che sia citata in giudizio una
persona diversa dall’autentico responsabile (costruzionesvizzera, SSIC, SIA, USIC);
- il termine di prescrizione di 30 anni provocherebbe gravi danni all’economia USDCR,
USC/SBV/USP, SIA, USIC). In parte assicurare tali danni sarebbe impossibile o escluso,
privando le imprese della relativa copertura assicurativa (Forum PMI, SIA, USIC);
- diversamente da quanto ritengono la dottrina dominante e la giurisprudenza una pretesa
risarcitoria sussiste soltanto dopo che il danno si è verificato, perché soltanto allora l’atto o
l’omissione sono compiuti e prima di questo momento la prescrizione non può intervenire,
di modo che finalmente non vi è alcun bisogno di un termine di prescrizione assoluto trentennale per i danni alle persone (Honsell);
- infine SIA e USIC chiedono che questo lungo termine di prescrizione sia istituito soltanto
se una corrispondente modifica della legge sul contratto di assicurazione (LCA) prescrive
che tali danni devono imperativamente essere coperti dall’assicurazione di responsabilità
civile professionale.
10/37
Una minoranza ha inoltre proposto un termine di 20 anni per i danni alle persone (SO; ASA,
economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR), da applicare soltanto agli autentici danni tardivi, non a tutti i danni alle persone (ASA, economiesuisse, SGHVR). Secondo ASA
soltanto in questi casi si giustifica una soluzione giuridica di questo genere che comporta
difficoltà probatorie, costi supplementari e incertezza del diritto («Per le pretese derivanti dai
danni alle persone per i quali trascorre un periodo di latenza superiore a 10 anni tra la causa
del danno e il momento in cui quest’ultimo si verifica (cosiddetti danni tardivi …;»). SGHVR
ha tuttavia osservato che nemmeno questa normativa permette di risolvere ogni problema
(SGHVR).
Due partecipanti ritengono che l’obiettivo possa essere raggiunto con una normativa che,
invece di fondarsi su un lungo termine di prescrizione assoluto connesso con il momento in
cui insorge il danno, si basi sul momento della presa d’atto del danno (Pichonnaz, Honsell),
oppure rinunci completamente al termine di prescrizione assoluto, in questi casi o in generale in caso di danni ambientali o all’integrità fisica (Pichonnaz). La soluzione proposta
nell’avamprogetto dovrebbe essere presa in considerazione soltanto a titolo sussidiario (Pichonnaz).
434
Variante: termine assoluto di 20 anni
La variante proposta nell’avamprogetto, vale a dire un termine uniforme assoluto di 20 anni è
stata rifiutata da una forte maggioranza (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG,
TI, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; USI, costruzionesvizzera, economiesuisse, FRC, Forum PMI,
IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USS, USAM, SGHVR,
SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, suissetec, Creditreform, ASM, SwissBanking, Syna, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC, VSI). Alcuni ritengono il termine assoluto di
10 anni sufficiente e considerano appropriato un termine di prescrizione specifico per i danni
alle persone (AR, BE, BS). Altri criticano un termine generale assoluto di 20 anni in quanto è
nettamente troppo lungo (GE, SH; USI, economiesuisse) e non presenta vantaggi chiari in
caso di danni tardivi (GE; Uni GE). Altri ancora temono che il mercato delle assicurazioni
sarebbe sfavorito dai premi elevati che ne deriverebbero e che ne risulterebbe pregiudicata
l’attrattiva della piazza economica (SO, ZH; SIA, USIC). ZH teme che l’aumento dei procedimenti si tradurrebbe in un maggior onere per i tribunali e in procedure probatorie costose.
AR, BE e sicsvizzera hanno inoltre osservato che un termine unico di 20 anni creerebbe differenze tra il diritto svizzero e il diritto straniero e internazionale. Vari partecipanti hanno sottolineato il diverso significato dei danni alle persone e dei danni patrimoniali, diversità che
giustifica termini differenti per gli uni e per gli altri (BS, GR; PLR, SGHVR). Stando a GR un
termine unico di 20 anni obbligherebbe a ridurre i termini di prescrizione trentennali vigenti,
come per esempio quelle previsto nella legge sull’ingegneria genetica 6, ragione per cui un
termine di 20 anni non troverebbe la sua collocazione nel sistema legale (TG). Secondo USI
sarebbe inoltre sbagliato prolungare a 20 anni il termine di prescrizione di alcune prestazioni
periodiche, finora assoggettate a prescrizione quinquennale. Un termine unico di 20 anni
sarebbe inoltre in contraddizione con il termine decennale di conservazione degli atti secondo l’articolo 962 CO (USI, economiesuisse, USAM, ASI, SwissBanking, Fiduciari Suisse,
VSI).
Soltanto cinque partecipanti hanno valutato la variante in modo positivo (AI, OW; asbestopfer.ch, Sicherheitsfonds BVG, UP). Un termine di prescrizione unico e assoluto semplificherebbe la situazione e permetterebbe quindi di applicare il diritto in modo uniforme. Potendo
6
Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge
sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91)
11/37
interromperne il decorso, sarebbe sensato anche un termine più breve per i danni alle persone (AI). Secondo OW l’ordinamento proposto sarebbe coerente con la prescrizione degli
attestati di carenza di beni. Alcuni partecipanti approvano la variante del termine assoluto di
20 anni sostenendo però che i danni alle persone devono essere retti da un termine di
30 anni secondo l’art. 130 AP-CO (asbestopfer.ch, UP).
44
Decorrenza speciale del termine per le pretese di risarcimento
USAM e Fiduciari Suisse approvano il fatto che la legge fissi il momento dal quale inizia a
decorrere il termine di prescrizione delle pretese di risarcimento e di riparazione.
Diversi partecipanti hanno proposto di modificare l’articolo 129 capoverso 1 AP-CO facendo
decorrere il termine assoluto dalla presa d’atto del credito da parte del creditore (asbestopfer.ch, Schleudertraumaverband, Syna, UP; Honsell). Ciò renderebbe superflua una regola
supplementare per i danni alle persone e sarebbe in accordo con i principi del diritto delle
assicurazioni senza compromettere la pace giuridica (asbestopfer.ch, UP). Fondarsi sul momento della presa d’atto del danno sarebbe opportuno sotto il profilo della storia del diritto e
del diritto comparato nonché tenendo conto della giurisprudenza della Corte EDU. Syna e
Schleudertraumaverband chiedono altrettanto per le pretese di riparazione (Schleudertraumaverband, Syna).
Pichonnaz ritiene problematico far decorrere la prescrizione dei crediti risarcitori
dall’esigibilità, poiché così diviene decisivo il momento del danno, che per i danni tardivi deve
comunque essere determinato retroattivamente; sarebbe più ragionevole un termine perentorio che non possa essere interrotto né sospeso («délai butoir») e decorra dal momento
della violazione del contratto o dell’atto (cpv. 1: «Ogni azione è limitata da un termine perentorio di dieci anni che decorre dall’atto o dall’omissione che ha causato la violazione
dell’obbligo contrattuale o di un dovere extracontrattuale. Questo termine è di 30/40 anni per
le azioni in riparazione di una lesione grave dell’integrità personale o dell’ambiente.»; cpv. 2:
«Per le rendite vitalizie e le analoghe prestazioni periodiche il termine perentorio decorre
dalla scadenza della prima prestazione arretrata; la scadenza del termine perentorio per una
delle prestazione arretrate vale per l’intero credito.»;. Nel contempo Pichonnaz critica la disposizione secondo l’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO in quanto fornisce una nuova definizione del momento dell’esigibilità senza che se ne ravvisi la necessità.
45
Possibilità di modificare i termini di prescrizione
451
Possibilità di modificare i termini
I partecipanti hanno acolto in modo controverso la proposta di ampliare, rispetto a quanto
previsto nel diritto vigente, la possibilità di modificare in linea di massima i termini di prescrizione legali.
Una minoranza di partecipanti ha approvato in linea di principio l’idea (BS, LU, SG, VS; UDC;
FER, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, SIA, OSP, SUISA, Suva, Creditreform, ASM, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC; Honsell, Pichonnaz). Molti di coloro che
hanno approvato la possibilità di modificare i termini hanno proposto di limitare o di vietare la
possibilità di abbreviare, in via contrattuale, i termini legali di prescrizione nell’ambito delle
Condizioni generali d’affari (CGA) e ciò non soltanto per i danni alle persone ma anche in
generale, soprattutto perché la riduzione dei termini verrebbe a pesare sulle parti più deboli
del contratto (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). OSP ritiene che deve essere del
tutto esclusa la possibilità di abbreviare i termini nel settore dell’integrità fisica/psichica e della salute e delle relative assicurazioni. Occorre inoltre prevedere disposizioni a tutela delle
parti più deboli, vale a dire i consumatori, i lavoratori e i locatari; niente esclude peraltro che
12/37
queste parti rinuncino in seguito a sollevare l’eccezione di prescrizione (ODA GE). Alcuni
hanno anche proposto che il prolungamento possa essere convenuto soltanto dopo la decorrenza dei termini di prescrizione poiché in caso contrario si rischia che le CGA impongano
una riduzione generale dei termini al minimo ammissibile (SIA, USCI). Suva e TCS hanno
per altro suggerito di limitare la possibilità di modificare i termini permettendone soltanto
l’estensione.
La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato completamente o nella forma proposta la possibilità di modificare i termini (JU, OW, SH, SO, TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, USI, ASA,
Centre patronal, GDS, economiesuisse, FRC, HEV, holzbau schweiz, IRV/VKF, Isolsuisse,
sicsvizzera, SSIC, USS, Sicherheitsfonds BVG, Schleudertraumaverband, SKS, ASIPG, ASI,
USM/SMU, suissetec, SwissBanking, Syna, SZFF, TCS, UP, USIE) e ciò per i seguenti motivi:
- la possibilità di modificare i termini di prescrizione relativizza o si oppone in forte misura
agli obiettivi della revisione, vale a dire all’unificazione, al prolungamento e
all’armonizzazione dei termini (SH, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, IRV/VKF, sicsvizzera, Schleudertraumaverband, SKS, SwissBanking, Syna, TCS);
- la normativa aumenta l’incertezza giuridica (OW, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA,
economiesuisse, FRC, HEV, SSIC, SwissBanking, TCS). La legge dovrebbe disciplinare i
termini di prescrizione in modo vincolante (OW; ASA);
- per determinati generi di contratto, in particolare i contratti di locazione e di lavoro e i contratti con i consumatori, la possibilità di modificare i termini non è appropriata, poiché si rischia così di ledere sistematicamente la parte più debole (TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, GDS, HEV, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, ASI,
suissetec, Syna);
- la normativa proposta potrebbe avere per conseguenza che i termini di prescrizione siano
prevalentemente modificati dalle Condizioni generali d’affari (CGA), ledendo in particolare
la parte più debole (SH; PS; asbestopfer.ch, USI, FRC, HEV, holzbau schweiz, Isolsuisse,
sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, suissetec, Syna, SZFF, TCS, USIE);
ciò desta particolare preoccupazione sotto il profilo della protezione dei consumatori e in
definitiva può portare a ignorare i termini di prescrizione vigenti (OW; FRC);
- TI critica l’avamprogetto facendo presente che in linea di massima una riduzione contrattuale dei termini di prescrizione dovrebbe essere possibile anche per i danni alle persone,
per esempio nell’ambito dei contratti di lavoro;
- I GDS ricordano, nell’ottica del diritto comparato, che nessun altro Paese ha adottato una
normativa comparabile;
- Secondo ASI il prolungamento senza esigenze di forma comporta rischi particolari.
Alcuni partecipanti hanno sostanzialmente chiesto di esaminare nuovamente la possibilità di
modificare i termini e le relative esigenze di forma (costruzionesvizzera, ASI, Uni FR). In particolare la proposta di applicare prescrizioni formali diverse alla rinuncia e al prolungamento
dei termini è contraddittoria e deve esservi posto rimedio prevedendo la forma scritta sia per
la rinuncia sia per il prolungamento (UNI FR).
452
Modifica dei termini di prescrizione
Le osservazioni e le proposte dei partecipanti quanto alla possibilità di modificare i termini di
prescrizione sono diverse e in parte contraddittorie:
- alcuni partecipanti hanno proposto di permettere di modificare i termini soltanto nel settore
commerciale (JU; PS; Centre patronal);
13/37
- due partecipanti hanno proposto la forma scritta semplice come requisito di validità (SG;
Uni FR);
- VD e FER hanno suggerito di stilare un elenco di contratti per i quali non è possibile modificare i termini. In modo analogo SVA ha chiesto di non permettere modifiche dei termini
nel diritto di famiglia; infatti questi termini vanno esclusi dalla sfera dispositiva delle parti
per impedire tentativi di manipolazione e esercitare pressione;
- TI ha inoltre proposto di fissare a 10 anni la durata minima al di sotto della quale il termine
di prescrizione per i danni alle persone non può essere ridotto e a 20 anni la durata massima del termine, con l’eccezione dei danni alle persone (TI). SIA e USIC ritengono che la
durata massima di 30 anni sia eccessiva. D’altronde SUISA suggerisce di aumentare soltanto a due anni la soglia minima del termine relativo e a cinque anni quella del termine
assoluto. Altri partecipanti auspicano invece che sia esclusa la possibilità di prolungare oltre i 10 anni il termine di prescrizione assoluto (H+, USDCR, USC/SBV/USP);
- Suva e TCS hanno inoltre proposto di permettere di modificare i termini di prescrizione
soltanto prolungandoli (Suva, TCS);
- un partecipante ha chiesto di limitare la possibilità di modificare i termini e di escludere in
ogni caso la possibilità di modificare il momento della decorrenza del termine (Centre patronal).
453
Rinuncia all’eccezione di prescrizione
Numerosi partecipanti hanno approvato la normativa proposta in materia di rinuncia
all’eccezione di prescrizione (OW, SO, SIA, ASI, OSP, SUISA, SVA, Uni GE, USIC, Honsell,
Pichonnaz) che corrisponde alle usanze e alla giurisprudenza (Honsell, Pichonnaz). Nel contempo SUISA ha espresso il timore che, nella forma proposta, l’istituto giuridico sia insignificante poiché, se rinuncia all’eccezione dopo la sopravvenienza della prescrizione, il creditore
deve pervenire a un accordo o acquisire un titolo definitivo. OW e ASA approvano la durata
massima di 10 anni durante la quale è possibile rinunciare all’eccezione (OW, ASA).
Numerosi partecipanti hanno tuttavia chiesto un’ampia riformulazione della disposizione ritenendo che nella forma proposta sia ambigua sotto diversi aspetti e lasci aperte alcune questioni (ASA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Suva, Creditreform, Uni FR, Fiduciari Suisse;
Pichonnaz). Ciononostante, USAM e Fiduciari Suisse reputano positivo che sia affrontata la
questione degli effetti della rinuncia alla prescrizione. Secondo Suva va in ogni caso mantenuto il margine di manovra che vi è attualmente nella prassi per quanto concerne la dichiarazione di rinuncia stilata poco prima della scadenza del termine di prescrizione (Suva). Uni FR
ritiene che la disposizione contenga una valutazione contraddittoria nella misura in cui la
rinuncia, più favorevole al debitore, è trasformata per legge in una proroga della prescrizione,
senza che siano possibili deroghe volontarie.
Due partecipanti preferirebbero rinunciare all’esigenza della forma scritta (FSA; Pichonnaz),
poiché la proroga dei termini e la rinuncia all’eccezione di prescrizione dovrebbero essere
assoggettate alle medesime prescrizioni di forma (Pichonnaz).
46
Soppressione della prescrizione
l’articolo 60 capoverso 2 CO
straordinaria
secondo
Il vigente termine straordinario di prescrizione secondo l’articolo 60 capoverso 2 CO tiene
conto dei termini di prescrizione più lunghi previsti nel diritto penale; la proposta di sopprimerlo ha dato luogo a valutazioni controverse.
Una parte dei partecipanti ritiene che questa disposizione complichi ulteriormente il vigente
diritto in materia di prescrizione e ne approva pertanto l’abrogazione (NE, OW; ASA, Roa14/37
dCross, USAM, Fiduciari Suisse, UTP). Tenuto conto del lungo termine proposto per la prescrizione dei danni alle persone, RoadCross e TCS considerano l’abrogazione accettabile.
L’applicazione pratica della disposizione è problematica e l’imprescrittibilità di diritto civile
deve essere evitata in ogni caso (USAM, Fiduciari Suisse).
Altri partecipanti rifiutano l’abrogazione del termine straordinario di prescrizione (UDC; asbestopfer.ch, Centre patronal, IRV/VKF, Schleudertraumaverband, SUISA, Syna, UP; Honsell)
e l’UDC chiede che l’articolo 130 AP-CO sia pertanto completato con una disposizione che
riprenda la disposizione abrogata. Questo termine protegge la vittima e ha dato buoni risultati
(asbestopfer.ch, Centre patronal), fermo restando che potrebbe eventualmente essere eliminato se il termine relativo di prescrizione fosse sempre interrotto da ogni atto delle autorità
penali o da ogni atto loro rivolto (asbestopfer.ch, UP). Secondo IRV/VKF la disposizione è
ampiamente accettata, continua a essere ragionevole e conforme all’ordinamento giuridico e
le difficoltà esistenti vanno risolte mediante una normativa dettagliata (IRV/VKF). Honsell
osserva che il trattamento sfavorevole dell’autore di un atto illecito è una prassi che risale al
diritto romano.
Alla luce di questa situazione SUISA propone di riformulare la disposizione per evitare le
attuali difficoltà pratiche e per ribadire l’idea di giustizia su cui essa si fonda («Se un procedimento penale è avviato prima della scadenza del termine di prescrizione o se il creditore
ha sporto querela o una denuncia penale valida entro tale termine, la prescrizione sopravviene al più presto un anno dopo l’emanazione del decreto d’accusa o della sentenza di prima istanza o un’altra conclusione definitiva del procedimento.»; SUISA).
47
Nessuna revisione del debito solidale
La rinuncia a modificare le disposizioni sul debito solidale nell’ambito della presente revisione del diritto in materia di prescrizione è stata criticata da molti dei partecipanti che si sono
espressi a tale riguardo.
UNIL deplora che con la rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale, è stata deliberatamente lasciata da parte una questione controversa. La deliberata rinuncia alla revisione
delle regole sul debito solidale e sul regresso non convince SGHVR e Pichonnaz. L’ASA
osserva che occorre per lo meno fissare il momento della decorrenza del termine per i diritti
di regresso. Schleidertraumaverband e Syna chiedono che la nozione di solidarietà sia intesa sempre nel senso di solidarietà perfetta, poiché in caso contrario verrebbe meno lo scopo
di garanzia. Pichonnaz propone di aggiungere un articolo 137a AP-CO o una disposizione
che corrisponda all’articolo 878 capoverso 2 AP-CO («Il termine perentorio del regresso è
interrotto da una comunicazione ai coobbligati.»).
5
Pareri sulle singole disposizioni
51
Principi (art. 127 AP-CO)
BS e LU propongono di precisare il titolo terzo del Codice delle obbligazioni («Dell’estinzione
delle obbligazioni e della prescrizione»). LU solleva in generale il problema dell’opportunità di
classificare le regole sulla prescrizione nel titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni.
LU suggerisce di concretizzare, prevedendola nel testo di legge, la necessità di sollevare
un’eccezione per far valere il diritto di rifiutare la prestazione prescritta.
15/37
L’UDC ha approvato espressamente il mantenimento della regola secondo l’articolo 127 capoverso 3 AP-CO. LU ha proposto di riformulare l’articolo 127 capoverso 3 AP-CO affinché
comprenda esplicitamente tutte le autorità statali («La prescrizione non può essere rilevata
d’ufficio.»). Il TCS si è detto sorpreso dalla mancata ripresa della riserva contenuta nel vigente articolo 127 CO a favore di determinate disposizioni del diritto civile federale e ha chiesto
che il messaggio fornisca spiegazioni in proposito.
Uni GE ha inoltre chiesto di modificare la versione francese dei capoversi 1 e 3
dell’articolo 127 AP-CO («l'échéance du délai de prescription»; «le juge n'examine pas la
prescription d'office»).
52
Termini
521
Termine relativo (art. 128 AP-CO)
Numerosi partecipanti considerano problematico il termine relativo di tre anni per i crediti del
lavoratore, che riduce in proporzione non insignificante il termine previsto nel diritto vigente
(JU; PS; GDS, USS, Schleudertraumaverband, SKS, Syna). Per contro USI e FER hanno
espressamente apporvato il termine relativo di tre anni per i crediti risultanti da rapporti di
lavoro (USI, FER) e FER ha chiesto anche di precisare l’esigibilità dei crediti per ferie e ore
supplementari. Secondo FER la normativa proposta stabilisce la parità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro. FSA ritiene invece troppo breve il termine relativo di tre anni
nell’ambito del diritto della famiglia e per quanto concerne l’obbligo di mantenimento.
BL e Creditreform propongono di prolungare a due anni il termine relativo. Due partecipanti
hanno chiesto che sia in ogni caso possibile ridurre contrattualmente a un anno il termine
relativo di tre anni (USDCR, USC/SBV/USP).
Pichonnaz ha approvato che il termine decorra dal momento relativo dell’effettiva presa
d’atto del credito. Suva considera troppo vago e prematuro il momento previsto per la decorrenza del termine di prescrizione per i danni alle persone. SSIC ha crit,icato ritenendola poco
chiara rispetto all’articolo 132 capoverso 1 AP-CO, la disposizione sulla decorrenza del termine di prescrizione prevista nell’articolo 128 capoverso 2 AP-COSSIC.
economiesuisse e ASA hanno suggerito di stabilire un collegamento con criteri oggettivi.
Fondare i termini di prescrizione su elementi soggettivi è fonte di problemi pratici e crea incertezza del diritto (economiesuisse). L’ASA propone di definire il momento della presa d’atto
del credito in un nuovo capoverso 3 in cui stabilire un criterio oggettivo che tenga conto del
prolungamento dei termini di prescrizione («Il credito è considerato conosciuto se, secondo il
principio della buona fede, il creditore può prendere atto di tutte le caratteristiche essenziali o
di tutte le circostanze effettive che permettono di promuovere o motivare l’azione.»). SGHVR
auspica che il testo di legge definisca chiaramente se è determinante il momento della presa
d’atto effettiva o il momento in cui la parte lesa avrebbe potuto prendere atto del credito a
meno di una negligenza (grave), e dichiara di preferire la seconda soluzione. Uni GE chiede
che questo punto sia chiarito nel messaggio. SGHVR chiede di disciplinare la decorrenza del
termine nei casi in cui il danno si produce in modo scaglionato nel tempo. FSA osserva che
non è chiaro nemmeno quando inizia a decorrere il termine relativo per le pretese concernenti i danni di mora poiché non è chiaro quando si prenda atto dell’intero credito e in che
momento un processo diviene ragionevolmente possibile.
L’ASA ha suggerito di disciplinare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso in un nuovo capoverso 4, fermo restando che, per questi diritti, la decorrenza e la
durata del termine devono essere stabilite tenendo conto della giurisprudenza attuale.
16/37
In quanto alla terminologia, FSA propone la formulazione più precisa di «termine di prescrizione relativo».
Honsell propone di riunire, semplificandoli, gli articoli 128 e 129 AP-CO in modo tale da esprimere chiaramente la combinazione di un termine relativo che dipende dalla conoscenza
del credito e di un termine assoluto che non ne dipende («Il termine di prescrizione è di tre
anni dalla presa d’atto del credito e del debitore e, indipendentemente dalla presa d’atto, di
dieci anni dall’esigibilità.»; Honsell).
Döbeli suggerisce di prevedere per le disposizioni contrattuali soltanto il termine assoluto di
10 anni (capoverso 3: «Salvo convenzione contraria, per i crediti che il debitore si è impegnato a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito vale sempre il termine assoluto.»).
522
Termine assoluto (art. 129 AP-CO)
Pichonnaz ritiene ambigua e inadeguata sotto diversi punti di vista la disposizione concernente il momento della decorrenza del termine assoluto di prescrizione; per quanto concerne
la distinzione tra la conoscenza e l’esigibilità del credito, questa disposizione manca di chiarezza anche rispetto all’articolo 128 capoverso 2 AP-CO. Honsell propone di fondarsi, diversamente da quanto fa il diritto vigente, sulla nascita del credito, poiché la conoscenza precede di regola l’esigibilità del credito.
JU rimprovera al titolo marginale dell’articolo 129 AP-CO di essere inesatto poiché il capoverso 2 di questa disposizione regola casi eccezionali. FSA propone di usare l’espressione
«termine di prescrizione assoluto» e di limitarsi a stabilire nell’articolo 129 capoverso 1
AP-CO che la prescrizione assoluta termina «dopo dieci anni».
Alcuni partecipanti chiedono che, oltre ai momenti previsti nell’articolo 129 capoverso 2 APCO per la decorrenza del termine, siano adottate regole corrispondenti anche per i crediti
derivanti dall’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), in particolare anche per il caso
dell’impugnazione per errore e della gestione d’affari senza mandato (art. 422 seg. CO) (GE;
SGHVR, Creditreform, Uni GE: nuovo n. 2: «per le azioni di indebito arricchimento o di consegna dell’utile: dal giorno in cui si è prodotto l’arricchimento o il guadagno, »; nuovo n. 3:
«per le altre azioni: dalla data del fatto generatore del credito»). Alcuni partecipanti propongono anche di impiegare nel testo l’espressione «evento dannoso» o «comportamento dannoso», invece dell’espressione «atto che ha causato il danno» (ASA, SSIC, SGHVR). Nel
contempo andrebbe rilevato che, in caso di danni ripetuti o durevoli, occorre fondarsi sulla
fine dell’atto dannoso oppure sulla fine dell’effetto dannoso (SGHVR, Uni GE: «il giorno in cui
l’evento dannoso è avvenuto o è cessato»).
OSP rifiuta la menzione delle pretese di riparazione nell’articolo 129 capoverso 2 numero 1
AP-CO e chiede che per esse il termine di prescrizione sia sempre di 30 anni.
Diversi partecipanti hanno criticato la formulazione «simili prestazioni periodiche»
nell’articolo 129 capoverso 2 numero 2 AP-CO (AG, LU; SGHVR, Uni GE). AG propone di
sopprimere l’aggettivo «simili» o di spiegarlo fornendo degli esempi. LU ha osservato che
continua a non essere chiaro se la regola si applica alle prestazioni periodiche che non sono
simili alle rendite vitalizie. SGHVR e Uni GE hanno sollevata anche la questione della prescrizione dei crediti di interessi.
Ritenendo la garanzia per difetti della cosa insufficientemente disciplinata in seguito
all’abrogazione dell’articolo 210 capoversi 1 e 3 CO, ASA propone un nuovo articolo 129
17/37
capoverso 3 CO («Per le pretese derivanti da difetti della cosa o dell’opera, il termine decorre dal giorno della consegna.»).
Döbeli infine suggerisce di precisare in un nuovo numero 3 la decorrenza del termine assoluto di prescrizione per quanto concerne i crediti derivanti da un contratto («per i crediti che il
debitore si è impegnato nei confronti del creditore a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito: dal giorno della conclusione del contratto o della consegna del
riconoscimento del debito»).
523
Termine assoluto per i danni alle persone (art. 130 AP-CO)
L’UDC chiede che l’articolo 130 AP-CO sia completato con una disposizione corrispondente
all’attuale articolo 60 capoverso 2 CO, in modo tale che la prescrizione di diritto privato non
sopravvenga prima di un’eventuale prescrizione di diritto penale. Agli attuali problemi pratici
dovrebbe porre rimedio una nuova formulazione.
GDS chiede che, per i danni causati da radiazioni, medicamenti o derrate alimentari, il termine assoluto non inizi a decorrere il giorno dell’atto dannoso ma il giorno della presa d’atto del
danno. FSA suggerisce un termine speciale di 30 anni per i danni delle discariche.
FMH chiede in particolare che venga fatta una distinzione tra le malattie professionali e i
danni causati da un trattamento medico; mentre per le prime un termine di prescrizione trentennale è opportuno, tale termine è inappropriato per i secondi tenuto conto dell’auspicabile
introduzione di un cosiddetto «No Fault Compensation System» per i danni causati da un
trattamento medico.
TCS ha fatto notare che, malgrado sia diffusa, la nozione di danni alle persone è solo in parte chiara e sarebbe pertanto ragionevole darne una definizione nella legge; nel contempo si
dovrebbe precisare in quale misura tale nozione comprende le pretese di riparazione («Il
termine assoluto di prescrizione delle azioni di risarcimento o di pagamento di una somma di
denaro a titolo di riparazione in caso di morte o di lesioni corporali è di 30 anni con decorrenza dal giorno dell’evento dannoso»).
53
Effetti sulle pretese accessorie e sulle prestazioni periodiche
(art. 131 AP-CO)
La formulazione «simili prestazioni periodiche» ha suscitato vari interrogativi da parte di numerosi partecipanti (cfr. in proposito art. 129 AP-CO al n. 522 sopra). Nel contempo, USDCR
e USChanno criticato l’articolo 131 capoverso 2 AP-CO che riprende il diritto vigente chiedendo di modificarlo in modo tale che le singole prestazioni parziali si prescrivano singolarmente senza prescrizione dell’intero credito. OSP suggerisce di riformulare l’articolo 131 capoverso 2 AP-CO («Se l’intero credito è prescritto, nel caso di rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche lo sono anche le singole prestazioni.»).
54
Computo dei termini (art. 132 AP-CO)
La disposizione proposta ha suscitato le critiche di alcuni partecipanti. Giudicandola imprecisa, LU propone di completare la formulazione dell’articolo 132 AP-CO, ripresa immutata dal
diritto vigente (cfr. art. 132 CO) («Per il rimanente le disposizioni generali sul computo dei
termini per l’adempimento delle obbligazioni si applicano anche alla prescrizione.»). Secondo
Honsell sarebbe corretto menzionare l’inizio e la fine del termine di prescrizione e non la prescrizione. Pichonnaz propone la seguente modifica dell’articolo 132 capoverso 1 AP-CO
(«Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno della decorrenza.»;
18/37
Pichonnaz). Uni GE ha invece approvato espressamente la presente regola che a suo dire
costituisce una precisazione benvenuta.
55
Modifica e rinuncia
551
Possibilità di modificare i termini (art. 133 AP-CO)
Secondo VD e FRC, l’articolo 133 AP-CO deve essere complessivamente riformulato per
renderlo più chiaro, evitare incertezze del diritto e proteggere le parti contrattuali più deboli.
TI critica la disposizione perché non stabilisce chiaramente se e come potrebbero essere
modificati i termini di prescrizione per i crediti derivanti da convenzioni del diritto di famiglia,
da contratti di rendita, da dividendi e da interessi di mora.
SG e Uni FR propongono di prescrivere che la modifica possa essere effettuata soltanto per
scritto. VD propone inoltre che, oltre alla forma scritta, la validità della modifica sia vincolata
al rispetto di una forma particolare, comparabile a quella necessaria in passato per le proroghe di foro. LU suggerisce di precisare che la modifica deve avvenire sulla base di un accordo.
GDS ritiene troppo brevi i termini minimi di uno, rispettivamente tre anni sanciti
nell’articolo 133 capoverso 2 AP-CO.
Vari partecipanti hanno espressamente approvato l’articolo 133 capoverso 3 AP-CO è stato
espressamente approvato (BS; FRC, SGHVR, Uni GE ). Numerosi pareri propongono di limitare o escludere la possibilità di ridurre nelle Condizioni generali di contratto (o Condizioni
generali d’affari) i termini legali di prescrizione e ciò non soltanto per quanto concerne i danni
alle persone ma in generale, tanto più che altrimenti non si potrebbe impedire l’applicazione
generalizzata di tali riduzioni a scapito delle parti contrattuali più deboli (BS; ODA GE, SKS,
OSP, ASM; Pichonnaz). ASA ha invece rifiutato la presente disposizione, ritenendo che in
ogni caso la nullità dovrebbe essere limitata conformemente all’articolo 20 capoverso 2 CO e
non dovrebbe essere dichiarato nullo l’intero contratto. Alcuni partecipanti hanno criticato la
disposizione poiché pregiudicherebbe senza necessità l’autonomia delle parti, nella misura in
cui sarebbe perfino possibile un’esclusione completa della responsabilità (FSA, USAM, Fiduciari Suisse). Secondo USAM e Fiduciari Suisse dovrebbe essere possibile ridurre il termine
di prescrizione nella misura in cui le parti lo desiderano. SG ha sollevato, chiedendo di chiarirla, la questione del rapporto tra la presente regola e l’articolo 341 capoverso 1 CO per
quanto concerne la prescrizione dei crediti risultanti dal diritto del lavoro e l’impossibilità per il
lavoratore di rinunciarvi. Pichonnaz suggerisce di limitare fortemente la possibilità di modificare i termini e di escluderla per il termine perentorio (cpv. 1: «Il termine o il momento della
sua decorrenza possono essere modificati da una trattativa tra le parti.»; cpv. 2: «Le condizioni generali o le clausole non negoziate non possono ridurre i termini di prescrizione, né
possono prolungare il termine relativo oltre 10 anni.»; cpv. 3: «Il termine perentorio non può
essere né ridotto né prolungato.»).
Diversi partecipanti giudicano equivoca e ambigua la disposizione di cui all’articolo 133 capoverso 4 AP-CO. Alcuni hanno fatto notare che a causa della formulazione dell’articolo v’è
da temere che il momento della decorrenza del termine possa essere rinviato e non possa
più essere determinato soggettivamente (BS, GE; SGHVR, Uni GE). La regola non è pertanto sufficiente per impedire gli abusi (GE; SGHVR, Uni GE).
SWICO ha infine suggerito che la possibilità di modificare i termini per dare avviso dei difetti
secondo l’articolo 201 capoverso 4 AP-CO e l’articolo 370 capoverso 4 AP-CO deve essere
espressamente fatta salva nell’articolo 133 AP-CO.
19/37
552
Rinuncia (art. 134 AP-CO)
La regola proposta in materia di rinuncia all’eccezione di prescrizione è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei partecipanti alla consultazione.
Diversi partecipanti hanno approvato la norma ritenendola adeguata sotto il profilo materiale
(OW, SO; FSA, OSP, SVA). FSA chiede tuttavia di sopprimere l’esigenza della forma scritta
poiché non necessaria. Inoltre, la durata della rinuncia dovrebbe essere limitata ai pertinenti
termini di prescrizione legali o contrattuali e dovrebbe essere possibile prolungare la prescrizione mediante accordo contrattuale.
Un numero maggiore di partecipanti ha invece chiesto di riformulare la disposizione (VD;
ASA, Centre patronal, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva,
Fiduciari Suisse). La rinuncia dovrebbe essere possibile in ogni momento per la durata massima di dieci anni, prima o dopo la sopravvenienza della prescrizione, fermo restando che
dovrebbero essere possibili più rinunce successive a sollevare l’eccezione della prescrizione
(USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR). SGHVR e Suva ritengono che la normativa attuale secondo cui è sempre possibile rinunciare alla prescrizione non ponga alcun problema. Secondo USAM e Fiduciari Suisse sarebbe necessaria una normativa per indicare chiaramente
che, se l’azione è promossa durante il periodo di rinuncia, l’eccezione di prescrizione è definitivamente esclusa e che il termine di rinuncia decorre dal momento della dichiarazione di
rinuncia. Stando a VD la disposizione dovrebbe disciplinare nel primo capoverso la possibilità di rinunciare alla prescrizione prima o dopo la sua sopravvenienza e negli altri capoverso i
dettagli della rinuncia.
ASA critica le spiegazioni del rapporto esplicativo secondo cui nel diritto vigente è impossibile rinunciare all’eccezione mentre la prescrizione è in corso e chiede una modifica che permetta la rinuncia dall’inizio del termine assoluto con valore dispositivo per tre anni (cpv. 1: «Il
debitore può rinunciare all’eccezione di prescrizione dal momento della decorrenza del termine di prescrizione assoluto. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La
dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni. Se non ne è indicata
la durata, la rinuncia vale per tre anni.»; ASA). economiesuisse critica l’ambiguità della distinzione tra prolungamento del termine di prescrizione e rinuncia a sollevare l’eccezione
proponendo una modifica (cpv. 1: «Dopo la nascita del credito il debitore può rinunciare a
sollevare l’eccezione di prescrizione. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2:
«La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni.»; cpv. 3: da sopprimere; economiesuisse).
Diversi partecipanti hanno sollevato interrogativi sulla disposizione dell’articolo 134 capoverso 3 AP-CO (GE; ASA, Centre patronal, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR). Alcuni si chiedono
quale termine vada applicato alla proroga se il debitore non si esprime a tale riguardo (USAM, Fiduciari Suisse, Pichonnaz). Per JU non è peraltro chiaro se l’esigenza della forma
scritta posta dall’articolo 134 capoverso 1 AP-CO valga anche nei casi di cui all’articolo 134
capoverso 3 AP-CO. Secondo ASA, la legge dovrebbe chiarire quale sia la portata della rinuncia. Infine Centre patronale si chiede se il termine massimo di dieci anni si applica alla
pratica attuale secondo cui il creditore rinuncia all’eccezione per un anno alla volta. Isolsuisse e suissetec rifiutano la disposizione nel suo complesso.
AG propone di precisare il titolo marginale dell’articolo 134 CO, affinché indichi che la disposizione regola la rinuncia a favore del creditore. USDCR e USCchiedono di rendere più comprensibile il presente articolo invertendo l’ordine dei capoversi 2 e 3.
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Pichonnaz critica le prescrizioni formali e i limiti temporali previsti nella disposizione e ha
proposto una nuova formulazione e un nuovo titolo marginale («Rinuncia a invocare la prescrizione»; cpv. 1: «Il debitore può rinunciare a invocare la prescrizione.»; cpv. 2: «Se dichiarata prima della scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione
vale per la durata indicata oppure, ove quest’ultima non sia indicata, per una durata di dieci
anni.»; cpv. 3: «Se dichiarata dopo la scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata voluta oppure, ove quest’ultima non sia indicata, per
una durata che non costituisca un impegno eccessivo.»).
553
Effetti nei confronti di terzi (art. 135 AP-CO)
Uni GE approva espressamente la disposizione in quanto chiarisce la situazione. LU suggerisce di precisare la terminologia impiegata nelle disposizioni per chiarire che non si tratta del
rapporto interno tra debitori («nei confronti di più debitori»). Pichonnaz suggerisce una nuova
formulazione dell’articolo 135 capoverso 1 AP-CO che, conformemente al diritto vigente,
permetta di estendere gli effetti della modifica o della rinuncia ai debitori solidali, se tale è la
volontà delle parti («La modifica o la rinuncia di uno dei debitori solidali è opponibile agli altri
soltanto se tale è la volontà effettiva delle parti»).
Alcuni partecipanti chiedono che, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto, la modifica, la rinuncia e la sospensione valgano per tutti i debitori solidali, poiché è necessario un
ordinamento uniforme di tutti i casi accomunati da una medesima causalità (asbestopfer.ch,
OSP, UP).
554
Variante all’articolo 135 AP-CO
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva espressamente la variante
all’articolo 135 capoverso 3 AP-CO concernente l’effetto della modifica e della rinuncia nei
confronti dell’assicuratore (AG, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PPD, PS, UDC; asbestopfer.ch, USDCR, USC/SBV/USP, USS; SGHVR, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, Creditreform, ASM, Syna, Uni GE, UP; Pichonnaz). Inoltre, Schleudertraumaverband e Syna
suggeriscono che questa normativa valga anche indipendentemente da un diritto di credito
diretto.
Una minoranza ha invece rifiutato la variante proposta (BS, TI; ASA, Centre patronal, economiesuisse). BS osserva che la disposizione non è imperativa, privilegia l’assicuratore rispetto ai debitori solidali abituali e le sue ripercussioni non sono prevedibili. Secondo ASA la
normativa impedisce all’assicuratore di adottare misure di riduzione del danno e di assicurare le prove, ragione per cui può tutt’al più fungere da speciale disciplinamento per singoli
casi, ma non come regola generale. Centre patronal reputa la normativa estranea
all’ordinamento e ingiustificata.
56
Sospensione (art. 136 AP-CO)
Diversi partecipanti hanno formulato osservazioni e proposto varie modifiche dei motivi di
sospensioni indicati nella presente disposizione dell’avamprogetto:
- SVA critica in quanto iniquo e inutilmente gravoso per la relazione tra figli e genitori il fatto
che la sospensione secondo l’articolo 136 capoverso 1 numero 1 AP-CO valga soltanto
nei confronti del genitore provvisto dell’autorità parentale;
- asbestopfer.ch e UP propongono che, oltre ai casi previsti nell’articolo 136 capoverso 1
numeri 1 e 2 AP-CO, la prescrizione dei crediti dei minorenni e delle persone incapaci di
discernimento non decorra fintanto che sussistono la minore età o l’incapacità di discernimento; è così possibile evitare svantaggi a queste persone, possibili collisioni di interessi per genitori e rappresentanti, nonché rischi di responsabilità per i rappresentati;
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- Centr patronal critica il fatto che l’articolo 136 capoverso 1 numero 2 AP-CO non riprenda
la sospensione della prescrizione attualmente prevista nell’articolo 134 capoverso 1 numero 2 CO per i crediti del tutelato nei confronti del tutore;
- il PS propone una formulazione più generale dell’articolo 135 numero 5 AP-CO per agevolare l’esecuzione del credito contro il datore di lavoro che rimane assoggettato a un
termine di prescrizione particolarmente lungo («per i crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro»; PS);
- vari partecipanti ritengono troppo vaga la disposizione prevista nell’articolo 136 capoverso 1 numero 8 AP-CO e chiedono quindi che sia mantenuto l’attuale articolo 134 numero 6 CO (VD; ASA, Centre patronal). ASA teme che la disposizione possa essere usata
come fattispecie residuale e come valvola d’emergenza, anche se non ne sussiste la necessità. Secondo Centre patronale la disposizione dovrebbe venire formulata conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale citata nel rapporto esplicativo;
- Creditreform chiede di sospendere la prescrizione anche nei casi in cui il luogo di soggiorno del debitore è sconosciuto ;
- Pichonnaz propone come ulteriori motivi di sospensione le procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie e i negoziati tra le parti (n. 9: «se è stata presentata una
richiesta di mediazione, di procedura arbitrale o un’altra domanda di composizione extragiudiziale delle controversie la cui forma e contenuto sono sufficienti per avviare la procedura;» eventualmente n. 10: «se, in caso di negoziato, le parti si sono accordate per scritto;»);
- USDCR e USCsuggeriscono che vi sia sospensione della prescrizione anche in caso di
rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione.
Inoltre, AG chiede di sostituire l’espressione «se cominciata» con l’espressione «se sospesa» (art. 136 cpv. 2 AP-CO; AG). Per tutelare la certezza del diritto nell’ambito
dell’articolo 136 capoverso 3 AP-CO, BS ha proposto la seguente formulazione: «Sono fatte
salve le particolari disposizioni del diritto in materia di esecuzione e fallimento.». Poiché la
sospensione della prescrizione si giustifica nei casi in cui la relazione tra debitore e creditore
è particolarmente stretta, ASA chiede un nuovo articolo 136 capoverso 4 AP-CO secondo cui
la sospensione non verrebbe applicata a un eventuale debitore solidale, se il debitore dispone di un credito diretto nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile («Nei confronti
dei debitori solidali i termini non sono sospesi per i crediti di cui ai numeri 1−7.»; variante «I
numeri 1−7 non valgono per i crediti diretti nei confronti dell’assicuratore di responsabilità
civile che risultano dalla responsabilità extracontrattuale.»; ASA).
57
Interruzione e nuova decorrenza
571
Atti interruttivi (art. 137 AP-CO)
Molti pareri in merito a questa disposizione fanno notare che una semplice diffida di pagamento scritta dovrebbe bastare a interrompere la prescrizione (asbestopfer.ch, economiesuisse, FSA, USAM, SIA, Creditreform, Fiduciari Suisse, Uni FR, UP, USIC). Una tale normativa corrisponde ad alcuni ordinamenti giuridici stranieri (asbestopfer.ch, USAM, Fiduciari
Suisse, UP). Questa soluzione permetterebbe inoltre di evitare atti dispendiosi a tutela del
diritto del creditore (asbestopfer.ch, UP). Alcuni partecipanti si esprimono a favore della possibilità di interrompere la prescrizione con una diffida formale in special modo per alcuni rapporti internazionali o in caso di competenza delle giurisdizioni commerciali (economiesuisse,
FSA, Creditreform, Uni FR). Secondo FSA la diffida dovrebbe contenere un riferimento esplicito all’interruzione della prescrizione e le medesime informazioni di una domanda di esecuzione. Per altro tale sistema permetterebbe di realizzare la parità di trattamento tra crediti
pecuniari e crediti non pecuniari (SIA, Uni FR, USIC). Secondo Uni FR la nozione di diffida
sarebbe così considerevolmente precisata.
22/37
Come ulteriore atto interruttivo in materia di danni alle persone e delle relative pretese assicurative è stato proposto l’avvio di negoziati (OSP, Creditreform) o di accertamenti da parte
dell’assicurazione (OSP). Inoltre FSA suggerisce di considerare un atto interruttivo anche la
costituzione in accusatore privato in un procedimento penale. Pichonnaz chiede che ciò sia
chiarito unicamente nel messaggio (Pichonnaz).
SVA ha infine consigliato di chiarire la nozione di tribunale statale nell’articolo 137 numero 2
AP-CO.
572
Nuova decorrenza (art. 138 AP-CO)
La disposizione proposta o la sua formulazione sono state oggetto di diverse osservazioni.
Honsell ritiene la disposizione imprecisa o mal formulata (Honsell), perché non distingue
chiaramente i diversi casi e Centre patronal ha pertanto chiesto una disposizione che corrisponda al vigente articolo 137 CO.
Vari partecipanti hanno rimproverato anche all’articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO di
essere impreciso (ODA GE, SGHVR, SVA; Honsell). ODA GE e SVA propongono di precisare l’articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO inserendovi l’espressione «nel momento della
conclusione» (dinanzi all’istanza adita), facendo ad esempio riferimento al passaggio in giudicato dell’atto. Honsell chiede che l’interruzione duri fino alla definitiva cessazione della litispendenza. Alcuni criticano inoltre la relazione tra l’articolo 138 capoverso 2 numero 4 AP-CO
e l’articolo 149a AP-LEF, poiché prevedono termini differenti, e chiedono di porre rimedio a
queste contraddizioni (GE; SGHVR, Uni GE). TI solleva la questione della determinazione
del nuovo termine in caso di convenzione secondo l’articolo 133 AP-CO. Pichonnaz propone
una nuova formulazione dell’articolo 139 numero 3 AP-CO che menzioni anche la procedura
arbitrale, i meccanismi alternativi di composizione dei litigi e i negoziati («3. dal momento
della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, di azione, di rimedio giuridico, di eccezione, di fine della procedura arbitrale o di un altro genere
di composizione alternativi delle liti o di fine dei negoziati con cui le parti hanno convenuto di
sospendere la prescrizione.»). Infine Uni GE chiede di modificare la versione francese della
disposizione («L'interruption fait courir de nouveaux délais de prescription.»).
Honsell critica in generale il fatto che la nuova decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe in generale prendere avvio soltanto con la cessazione del motivo interruttivo.
573
Durata dei nuovi termini (art. 139 AP-CO)
Sono state fatte osservazioni soltanto riguardo all’articolo 139 capoverso 1 AP-CO. BS consiglia di precisare in questa disposizione se per «nuovi termini» che seguono l’interruzione si
intendono i termini di prescrizione legali o quelli eventualmente convenuti secondo
l’articolo 133 AP-CO. USDCR e USCchiedono invece di considerare nuovi termini soltanto i
termini legali e non gli eventuali termini convenuti per contratto. FSA e Pichinnaz È consigliano di precisare la disposizione inserendovi la menzione dei «termini di prescrizione interrotti».
574
Effetti su altri crediti (art. 140 AP-CO)
OSP ha esplicitamente approvato la disposizione nel suo complesso, mentre Centre patronale l’ha approvata nella misura in cui concerne l’estensione degli effetti dell’interruzione al
credito che sostituisce un credito precedente. Vari partecipanti hanno però rifiutato questa
regola per motivi diversi (SG; SIA, Uni FR, USIC). Secondo SG occorre rinunciare a questa
disposizione, che solleva più interrogativi di quanti ne risolva, e continuare a basarsi sulla
giurisprudenza attuale. SIA, Uni FR e USIC ritengono che questa norma rappresenti un passo indietro, poiché renderebbe necessari atti diversi per interrompere la prescrizione delle
23/37
pretese contrattuali e quella delle pretese delittuali. Uni FR ha inoltre criticato il fatto che il
testo della disposizione comprenda a torto anche atti interruttivi del debitore.
575
Effetti tra coobbligati (art. 141 AP-CO)
Vari pareri criticano questa normativa perché ritengono che il principio dovrebbe essere esteso a tutti i casi di coautori, indipendentemente dal fatto che la solidarietà sia perfetta o
imperfetta. In questo modo sarebbe possibile semplificare e abbandonare l’attuale sistema,
in parte poco comprensibile, della gerarchia della responsabilità (Schleudertraumaverband,
OSP, Syna). Uni FR ha invece esplicitamente approvato la regola.
576
Variante ad art. 141 AP-CO
La maggioranza relativa dei partecipanti alla consultazione ha chiaramente approvato la variante dell’articolo 141 cpv. 4 AP-CO sugli effetti dell’interruzione nei confronti degli assicuratori (AG, BS, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PS, UDC; Centre patronal, USS, SGHVR, SKS,
Creditreform, ASM; Pichonnaz). BS, SGHVR e ASM osservano che la normativa è già contemplata nel diritto della circolazione stradale e SO afferma che pertanto garantisce il coordinamento della prescrizione in tutti i settori del diritto.
Tre partecipanti hanno invece esplicitamente rifiutato la variante (TI, ASA, economiesuisse).
Secondo ASA dovrebbe in ogni caso rimanere possibile, come finora, sollevare le eccezioni
risultanti dal contratto d’assicurazione, per evitare che risulti un rapporto di solidarietà («... Le
eccezioni risultanti dal contratto d’assicurazione sono mantenute; è fatta salva la normativa
speciale.»).
58
Prescrizione del credito con pegno mobiliare (art. 142 AP-CO)
La presente disposizione non è stata oggetto di alcuna osservazione.
6
Pareri sulle ulteriori modifiche e su singole questioni
Se non sono presentate in seguito, le altre modifiche del Codice delle obbligazioni e del diritto vigente non hanno dato luogo a osservazioni sostanziali né per quanto concerne
l’avamprogetto né per quanto concerne il rapporto esplicativo.
61
Altre modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 60, 67, 315,
341 cpv. 2 AP-CO)
Huwiler si oppone con veemenza alla soppressione dell’articolo 67 capoverso 2 CO che
manterrebbe un chiaro significato legale poiché da una parte stabilisce l’imprescrittibilità delle eccezioni e dall’altra regola il caso della cosiddetta condictio liberationis.
USS rifiuta la proposta abrogazione dell’articolo 341 capoverso 2 CO perché questa regola
svolge un ruolo fondamentale nella protezione del lavoratore. Di conseguenza, essendo relativamente imperativa, anche le disposizione sulla prescrizione dovrebbero figurare
nell’elenco dell’articolo 362 CO.
USDCR e USCchiedono di continuare a disciplinare la prescrizione dell’azione per la consegna separatamente nell’articolo 315 AP-CO e sia fissata a un anno. Chiedono inoltre di adeguare i termini di prescrizione previsti nei vigenti articoli 591−593 CO, poiché le eccezioni
previste in queste disposizioni non si giustificano, in particolare propongono la modifica del
vigente termine di 5 anni secondo l’articolo 592 capoverso 2 CO.
24/37
62
Diritto di garanzia (art. 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO)
La revisione del diritto di garanzia proposta nell’avamprogetto modifica in parte le particolari
regole sulla prescrizione contenute negli articoli 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO ed è
stata oggetto di diversi pareri approfonditi e controversi.
Numerosi partecipanti hanno rifiutato nel complesso o in gran parte, e a volte con veemenza,
le modifiche proposte al fine di armonizzare i termini di prescrizione del diritto di garanzia con
il diritto generale in materia di prescrizione, adducendo motivazioni diverse (VD, ZH, costruzionesvizzera, economiesuisse, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Isolsuisse, SSIC,
USAM, ASIPG, USM/SMU, SUISA, suissetec, SWICO, SZFF, Uni FR, Fiduciari Suisse, USIE). Alcuni partecipanti hanno rifiutato le modifiche ritenendole superflue e ingiustificate
(SUISA, SWICO, Uni FR). SWICO ha osservato che le disposizioni proposte
nell’avamprogetto sono state formulate sulla scorta di ipotesi non pertinenti, sono lesive
dell’economia e sono soltanto in parte compatibili con le direttive dell’Unione europea. Secondo numerosi partecipanti le modifiche compiute e le decisioni prese dal legislatore
nell’ambito della revisione appena conclusa del diritto di garanzia 7 vanno in ogni caso mantenute e non devono essere rimesse in forse dalla presente revisione (costruzionesvizzera,
economiesuisse, SSIC, USAM, SIA, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse, USIC). Questi e
altri partecipanti sottolineano la necessità di coordinare tra loro le revisioni che si stanno attualmente svolgendo in parallelo in questo settore del diritto e deplorano il fatto che il progetto non ne abbia tenuto conto (PS; HEV, Isolsuisse, SSIC, USS, SIA, USM/SMU, suissetec,
Uni GE, USIC). Le modifiche del diritto di garanzia decise in altri progetti devono essere integrate nel presente progetto, in particolare la nozione di opera immobiliare (PS; FRC, FHS,
HEV, SKS, USM/SMU). VD ha rifiutato la revisione poichè ritiene che costituisca una profonda modifica del sistema. ZH ha deplorato che un termine relativo di prescrizione sarebbe
fonte di incertezza del diritto, ragione per cui è preferibile un termine con riferimenti concreti;
il rapporto tra termine di prescrizione e termine per l’avviso dei difetti dell’opera immobiliare è
poco chiaro e va pertanto precisato. Numerosi partecipanti hanno criticato sotto il profilo sistematico le disposizioni proposte e i relativi commenti (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC;
Honsell). SGHVR considera in particolare inaccettabili i termini di avviso dei difetti proposti
nell’avamprogetto, che sono assoluti e non permettono pertanto alcuna proroga. Inoltre anche la normativa in materia di prescrizione dei crediti risultanti dai difetti manca di chiarezza
ed è contraddittoria (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). Secondo Uni FR la prescrizione dei danni derivanti dai difetti e dei danni indiretti provocati dai difetti deve essere
oggetto di un disciplinamento uniforme. Honsell ha osservato che non è comprensibile che il
termine per far valere le relative pretese rimanga di tre anni, quando il termine per dare avviso dei difetti è fissato a due anni. Uni FR e Uni GE hanno suggerito di migliorare la situazione del committente modificando la normativa attuale per quanto concerne l’obbligo di esaminare l’opera dando avviso dei difetti in tempi brevi e la concomitante finzione di accettazione.
Alcuni partecipanti hanno invece approvato esplicitamente le norme proposte (GR, I Verdi;
ODA GE, USS, SKS, Creditreform). GR considera queste regole più pratiche, più semplici e
più ragionevoli di quelle presentate nel progetto parallelo di revisione del diritto di garanzia e
ritiene conformi al diritto internazionale le norme proposte nel presente progetto.
Alcuni partecipanti appoggiano la soppressione dell’articolo 210 capoversi 1 e 3 AP-CO (PS;
SKS), altri la rifiutano esplicitamente (costruzionesvizzera, economiesuisse, SIA, USIC).
Honsell sostiene che la soppressione dell’articolo 210 capoverso 3 AP-CO non è ragionevole, mentre economiesuisse ritiene che l’adeguamento dei termini di perenzione non dovrebbe
far parte della revisione del diritto in materia di prescrizione. Nel contempo, SIA e USIC pro7
FF 2012 3063 (non ancora entrato in vigore)
25/37
pongono di modificare l’obbligo, ritenuto insoddisfacente, di dare immediato avviso dei danni
secondo l’articolo 370 capoverso 3 CO («Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi,
dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti»).
Diversi partecipanti rifiutano espressamente la proposta di introdurre un termine assoluto per
dare avviso dei difetti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO (NE; Isolsuisse, SSIC, USM/SMU, suissetec, SWICO). L’esigenza centrale deve in particolare consistere
nel garantire la parità di trattamento dei fornitori e delle imprese appaltatrici nelle relazioni
contrattuali a più livelli (Isolsuisse, suissetec). FSA critica la disposizione dell’articolo 201
capoverso 4 AP-CO perché non è chiaro se si tratta di diritto imperativo e se il termine previstovi per dare avviso dei difetti vale pure in caso di dolo; FSA rifiuta entrambe le ipotesi. Due
partecipanti hanno chiesto di fissare a un anno i termini previsti negli articoli 201 capoverso 4
e 370 capoverso 4 AP-CO, termine che appare loro adeguato (USDCR, USC/SBV/USP).
HEV e USS chiedono, facendo riferimento alla revisione del diritto di garanzia, che sia previsto un termine assoluto anche per dare avviso dei difetti delle cose mobili che sono utilizzate
per la realizzazione di un’opera immobiliare (art. 201 cpv. 4 «Il compratore deve dare avviso
dei difetti della cosa in ogni caso entro due anni dalla consegna. L’avviso deve essere effettuato entro cinque anni dalla consegna se la cosa è impiegata nell’ambito di un’opera immobiliare che ha reso difettosa.»). SSIC ha chiesto di chiarire conformemente alla Norma
SIA 118 la nozione di «consegna della cosa» impiegata nell’articolo 370 capoverso 4 APCOSSIC. SIA e USIC, infine, rifiutano esplicitamente la soppressione dell’articolo 371 CO
(SIA, USIC).
Uni FR propone di adeguare l’articolo 219 capoverso 3 AP-CO dal punto di vista terminologico, sostituendo la nozione di «fabbricato» con la nozione di «fondo». Honsell critica il mantenimento della norma speciale per i beni culturali nell’articolo 210 capoverso 1bis CO, poiché
ritiene che essa non sia stata armonizzata con tale disposizione.
63
Modifiche di altre leggi (dogane, tasse di bollo, imposte, tassa
d’esenzione dall’obbligo militare, diritto penale amministrativo)
Secondo il rapporto la consultazione dovrebbe rivelare se in questi ambiti sono auspicabili
modifiche parziali o se è preferibile un cambiamento di sistema.
Una maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in tal merito ha rifiutato queste modifiche (AG, LU; Centre patronal). Due partecipanti hanno invece chiesto che esse siano realizzate e che la revisione sia estesa ad altri settori del diritto e ad altre leggi (USDCR,
USC/SBV/USP). Meier ha suggerito che il legislatore stabilisca in modo chiaro e inequivocabile se, e in quale misura, i principi del diritto privato sul rispetto e l’effetto della prescrizione
debbano valere ad esempio nel diritto fiscale.
64
Modifiche della LResp 8 (art. 20 cpv. 1, art. 21 e art. 23 APLResp)
Centre patronal ha considerato inaccettabile la proposta modifica dell’articolo 21 AP-LResp
che proteggerebbe l’operato non diligente delle autorità. Uni GE ritiene la disposizione insoddisfacente.
8
Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle
autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32)
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Meier ha in linea di massima approvato le modifiche proposte, chiedendo però che far valere
per scritto le proprie pretese nei confronti del Dipartimento federale delle finanze sia considerato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, come previsto nella legge militare 9, nella
legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 10 o nella legge sul servizio
civile 11.
65
Titolo finale del CC
651
Art. 49 AP-Tit. fin. CC
Diversi partecipanti hanno rifiutato la normativa transitoria proposta dall’articolo 49
AP-Tit. fin. CC (TI, ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SVA, Fiduciari
Suisse, Döbeli). Secondo USAM e Fiduciari Suisse non vi sono motivi di derogare al principio generale della non retroattività. TI ha in particolare criticato la possibilità prevista
nell’articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC di applicare ai termini del diritto vigente il nuovo
diritto dal momento della sua entrata in vigore e ha proposto di fare espressamente salvi i
termini per evitare l’applicazione del nuovo diritto ai crediti non ancora prescritti («Sono fatti
salvi i termini di prescrizione del diritto anteriore»). Infine, ASA ha criticato l’applicazione del
principio della lex mitior ritenendolo inadeguato in diritto civile; inoltre ha proposto di applicare il nuovo diritto soltanto ai crediti per cui il termine relativo di prescrizione non ha ancora
preso avvio, suggerendo per il rimanente di assoggettare gli altri crediti al diritto vigente
(cpv. 1: «A un credito si applicano i termini di prescrizione del diritto anteriore se il termine
relativo di prescrizione ha preso avvio sotto questo diritto.»; cpv. 2: «A tutti gli altri crediti il
cui termine di prescrizione relativo non ha ancora preso avvio si applica il nuovo diritto»). I
Verdi hanno criticato la normativa dell’articolo 49 AP-Tit. fin. CC considerandola insufficiente
poiché il diritto transitorio richiede una normativa più approfondita; propongono di conseguenza di precisare che i termini non ancora scaduti nel momento dell’entrata in vigore decorrono secondo il nuovo diritto. SVA ha peraltro consigliato di adottare una disposizione
comprensibile per disciplinare gli aspetti di diritto transitorio della prescrizione dei crediti constatati da attestati di carenza di beni («La prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni prima dell’entrata in vigore della presente modifica decorre dall’entrata in vigore
medesima.»). Due partecipanti hanno chiesto di mantenere il vigente articolo 49 Tit. fin. CC
(Centre patronal, economiesuisse). Secono economiesuisse l’applicazione retroattiva del
nuovo diritto ai crediti già esistenti deve essere assolutamente evitata. Uni GE ha sottolineato l’importanza del diritto transitorio per quanto concerne i contratti conclusi prima dell’entrata
in vigore del nuovo diritto e ha consigliato di prendere come modello l’articolo 48 LAV.
652
Variante all’art. 49 AP-Tit. fin. CC
La netta maggioranza dei partecipanti ha criticato e rifiutato la variante proposta nell’ambito
dell’articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC, secondo cui il nuovo diritto si applica anche ai
crediti prescritti secondo il diritto anteriore ma non secondo il nuovo diritto (AR, BE, BS, JU,
SG, SO, TG, TI; PLR; ASA, economiesuisse, FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM,
SGHVR, Suva, ASM, Fiduciari Suisse). Siffatta retroattività è incompatibile con la certezza
del diritto, in particolare in considerazione delle riconosciute e giustificate preoccupazioni
delle vittime di danni personali che sono degne di protezione (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG,
TI; FDP; economiesuisse, Suva, SVR) e in considerazione dei termini transitori che ne risultano, considerati troppo lunghi (PLR). TI considera inaccettabile l’eventualità che possano
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Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare,
LM; RS 510.10)
Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
(LPPC; RS 520.1)
Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC;
RS 824.0)
27/37
essere rimesse in discussione sentenze già passate in giudicato. Contrariamente alle spiegazioni date nel rapporto, mancherebbero i rimedi giuridici per opporvisi (FSA, USAM, ASM,
Fiduciari Suisse). economiesuisse fa notare che la retroattività propria è in linea di massima
contraria alla Costituzione ed è ammessa solo eccezionalmente se sono adempiute condizioni severe; su tale questione il progetto non si esprime. FSA ritiene che per quanto concerne i diritti di regresso questa retroattività sia fonte di ulteriori complicazioni. SGHVR ritiene
che, se si intende perseguire l’obiettivo politico di migliorare la posizione delle vittime di danni tardivi, sarebbe opportuno scegliere una soluzione diversa dalla retroattività propria.
Alcuni partecipanti hanno invece approvato la variante facendo notare che soltanto così è
possibile far valere determinati danni alle persone (PS; USS, VAO). Secondo VAO la revisione deve tenere conto anche delle legittime pretese delle vittime di danni (tardivi) insorti
prima dell’entrata in vigore.
66
Modifica della LRPD12 (art. 9 AP-LRPD)
Numerosi partecipanti approvano la modifica proposta (FRC, SKS, Uni GE), in particolare
perché essa si fonda sull’effettiva presa d’atto del credito e del debitore. Essa migliora la
protezione dei consumatori anche se deroga dalla normativa europea in materia (Uni GE).
La modifica è stata rifiutata da un numero analogo di partecipanti (costruzionesvizzera, Centre patronal, Creditreform), poiché l’eurocompatibilità della normativa deve avere la priorità
sull’unificazione del diritto in materia di prescrizione per tutelare gli interessi delle industrie
d’esportazione (costruzionesvizzera, Centre patronal) e perché nuoce alla certezza del diritto
e finalmente protegge i creditori imprudenti (Centre patronal). Un partecipante rifiuta la modifica proposta poiché inasprisce la responsabilità in modo sproporzionato e contrario agli interessi dell’economia (Creditreform).
Secondo un partecipante occorre in ogni caso correggere l’attuale incertezza per quanto
concerne il decorso del termine (economiesuisse).
67
Modifica della LEF 13 / prescrizione degli attestati di carenza di
beni (art. 149a AP-LEF)
La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato la modifica dell’articolo 149a capoverso 1 APLEF secondo cui il termine di prescrizione dei crediti certificati da un attestato di carenza di
beni viene adeguato alle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni e ridotto a dieci
anni ((AG, BL, JU, TI, ZH; ASA, Centre patronal, Forum PMI, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, CSI, SUISA, SVA, Creditreform, Fiduciari Suisse, VGS, VSKF, VSI, Winterthur). A sostegno del loro rifiuto i partecipanti hanno addotto motivi diversi:
- il termine di prescrizione degli attestati di carenza di beni è già stato abbreviato dalla revisione della LEF del 1997; in tale ambito si è rinunciato all’imprescrittibilità di tali attestati
prevista nel diritto anteriore e il termine di prescrizione attuale è stato fissato a 20 anni;
questi fatti si oppongono a una nuova riduzione del termine (BL, JU, ZH; Creditreform,
VSKF, VSI);
- il termine di prescrizione di 10 anni proposto per i crediti certificati da attestati di carenza
di beni è considerato troppo breve in considerazione dei lunghi periodi attualmente necessari per il risanamento e la ripresa economica dei debitori che sovente superano i
10 anni (AG, ZH; Centre patronal, SUISA, SVA);
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Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP;
RS 221.112.944)
Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1)
28/37
- alcuni partecipanti temono che i brevi termini di prescrizione incrementeranno gli atti interruttivi cagionando costi supplementari per tutti gli interessati (AG; ASA, CSI, Creditreform,
VGS);
- sotto il profilo sistematico sono state sottolineate le differenze tra la prescrizione in generale e la prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni, differenze che
giustificano un diverso trattamento (AG, JU, ASA, CSI, SUISA, VGS);
- una riduzione provocherebbe uno squilibrio ingiustificato tra prolungamento dei termini di
prescrizione nel Codice delle obbligazioni e riduzione della prescrizione degli attestati di
carenza di beni (ASA);
- i debitori insolventi sarebbero privilegiati rispetto ai debitori solvibili (ASA);
- una riduzione avrebbe per conseguenza una diminuzione non trascurabile delle entrate
delle collettività pubbliche (CSI, VGS, Winterthur);
- un breve termine di prescrizione per i crediti certificati da attestati di carenza di beni sarebbe in contraddizione con i termini di prescrizione in vigore all’estero (CSI, Creditreform,
VGS).
Soltanto GR e KBK giudicano positiva la riduzione di questi termini. KBK ritiene che la riscossione dei debiti non sarebbe pregiudicata mentre l’esecuzione sarebbe notevolmente
semplificata, nella misura in cui diminuirebbero i problemi connessi con l’allestimento di copie e duplicati degli attestati di carenza di beni.
68
Modifica della LSu 14 (art. 32 e art. 33 AP-LSu)
Meier ha proposto di rinunciare, nei casi in cui la collettività pubblica è creditrice, a far decorrere la prescrizione da un momento soggettivo, difficile da stabilire in questi casi, ma di prevedere un termine assoluto che prenda avvio in un momento oggettivo. Va nel contempo
conservata la vigente regola dell’articolo 33 LSu, per evitare di dover rinunciare alla forma di
interruzione della prescrizione più semplice e più giustificata per la collettività pubblica che è
tenuta a rispettare i principi della legalità e della proporzionalità.
69
Modifica della LEspr 15 (art. 105 AP-LEspr)
Due partecipanti hanno consigliato di applicare alla pretesa di retrocessione soltanto un termine assoluto di 10 anni dall’esigibilità (USDCR, USC/SBV/USP).
610 Modifica della LCStr16 (art. 83 AP-LCStr)
RoadCross e TCS approvano esplicitamente il proposto prolungamento, da due a tre anni,
del termine vigente; il TCS vuole però che si rinunci alla variante agli articoli 129−130 AP-CO
e che siano accettate le varianti agli articoli 135 e 141 AP-CO.
611 Modifica della LNA 17 (art. 68 AP-LNA)
Aero-Club ha preso posizione contro la modifica proposta secondo cui la prescrizione viene
assoggettata alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni; infatti egli ritiene che il
prolungamento del termine non sia né ragionevole né opportuno e che non vi sia alcun interesse a prolungare la prescrizione dei danni di terzi costringendo le imprese della navigazione aerea a costituire importanti accantonamenti.
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16
17
Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu;
RS 616.1)
Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr; RS 711)
Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01)
Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
29/37
612 Modifica della LPGA18 (art. 72 cpv. 3 AP-LPGA)
Due partecipanti hanno espressamente approvato la modifica proposta (USDCR,
USC/SBV/USP). SG ha riconosciuto la necessità di adottare una disposizione speciale per
tenere adeguatamente conto delle particolarità di questo settore; ha tuttavia criticato la disposizione proposta ritenendola poco convincente poiché l’esistenza di un diritto di regresso
non può rimanere incerta per decenni nel caso in cui il danno sia noto all’assicuratore.
ASA ha criticato il fatto che la disposizione proposta dall’articolo 72 capoverso 3 AP-LPGA
privilegia l’assicuratore sociale per quanto concerne il diritto di regresso, senza che ve ne sia
motivo visto il prolungamento dei termini di prescrizione; la disposizione dovrebbe piuttosto
essere mantenuta nella sua versione attuale («… per il diritto di regresso dell’assicuratore, i
termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle
prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.»). FSA mette in dubbio la necessità di modificare la disposizione, mentre SGHVR e Suva
la negano completamente. FSA ritiene che per le prestazioni durevoli come le rendite la modifica della disposizione sia iniqua e vada a discapito del responsabile, poiché la prescrizione
prenderebbe avvio soltanto al termine dell’obbligo di fornire la prestazione. Secondo Suva
tale momento non è chiaramente determinato e, in generale, la sua scelta è inopportuna se
fondata sull’obbligo di effettuare integralmente la prestazione come prevede ad esempio
l’articolo 83 capoverso 3 LCStr. Suva rifiuta la proposta soppressione dell’articolo 72 capoverso 3 primo periodo LPGA poiché le diverse possibili normative future sulla prescrizione
non permettono di farne a meno.
613 Modifiche della LAVS 19 (art. 52 cpv. 3 e 4 AP-LAVS)
Alcuni partecipanti approvano espressamente la modifica proposta (FER, USDCR,
USC/SBV/USP). FER ritiene ragionevole la disposizione proposta nell’avamprogetto perché
consolida la certezza del diritto e agevola la lotta contro il lavoro clandestino e semplifica
quindi il lavoro delle casse di compensazione AVS.
614 Modifiche della LPP 20 (art. 41 cpv. 2 e art. 52 cpv. 2 e 3 APLPP)
Due partecipanti hanno esplicitamente approvato la proposta modifica dell’articolo 41 capoverso 2 AP-LPP (USDCR, USC/SBV/USP). Invece, questa modifica che propone di abbandonare la distinzione tra prestazioni uniche e prestazioni periodiche e di applicare in modo
uniforme un termine di prescrizione assoluto di 10 anni è stata completamente rifiutata da
USI e Centre patronal, e dall’ASP per quanto concerne la prescrizione delle pretese di pagamento delle rendite e di esenzione dai contributi. Infine, secondo il Centre patronal, essa è
poco chiara, non porta alcun beneficio e complica le mansioni degli organi di esecuzione.
Molti partecipanti hanno rifiutato sia le modifiche dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 AP-LPP sia
la riduzione del termine di prescrizione da cinque a tre anni, poiché ritengono che complichino notevolmente l’esecuzione delle pretese di responsabilità (USI, ASP, USS, Sicherheitsfonds BVG). Alcuni fanno peraltro notare che questo termine è stato ridotto da dieci a cinque anni in occasione della revisione del 2005 (USI, Sicherheitsfonds BVG). Non è chiaro
18
19
20
Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA; RS 830.1)
Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS; RS 831.10)
Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità (LPP; RS 831.40)
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nemmeno se il termine decorra dall’effettivo risarcimento del danno o dal momento in cui
esso è dovuto (ASP). Inoltre, alcuni partecipanti ritengono necessario precisare che il termine di prescrizione relativo prende avvio al più presto una volta che l’ultimo membro del consiglio di fondazione (eventualmente degli altri organi) già in funzione al momento dell’evento
dannoso ha lasciato la sua funzione (USI, Sicherheitsfonds BVG). Soltanto FER ha approvato le modifiche dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 AP-LPP perché perseguono finalità di unificazione e migliorano la certezza del diritto; però ritiene che la normativa sull’avvio del termine
manchi di chiarezza e propone di conservare la regola attuale.
ASP ha consigliato di modificare anche l’articolo 35a capoverso 2 LPP, specialmente perché
non si tratta di un termine di perenzione ma di un termine di prescrizione ed è importante che
la prescrizione delle pretese fondate sull’indebito arricchimento sia la medesima nella previdenza professionale obbligatoria e in quella facoltativa. Due partecipanti hanno proposto di
adeguare l’articolo 56a capoverso 3 LPP per quanto concerne il rimborso delle prestazioni
indebitamente versate dal fondo di garanzia, poiché anch’esso prevede termini di prescrizione ragionevoli in particolare nella prospettiva della soppressione dei termini di prescrizione
penali (FER, Sicherheitsfonds BVG).
615 Modifica dell’articolo 14 della legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna 21
Due partecipanti
USC/SBV/USP).
7
hanno esplicitamente approvato la modifica proposta (USDCR,
Pubblicità
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione
(RS 172.061), la documentazione inerente alla consultazione è accessibile al pubblico, i pareri pervenuti lo sono al termine della procedura e il riassunto dei risultati della consultazione
lo è dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri completi possono essere consultati presso l’UFG.
21
Legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna (RS 844)
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Allegato / Anhang / Annexe
Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Cantoni / Kantone / Cantons
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
Argovia / Aargau / Argovie
Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
Berna / Bern / Berne
Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
Friburgo / Freiburg / Fribourg
Ginevra / Genf / Genève
Glarona / Glarus / Glaris
Grigioni / Graubünden / Grisons
Giura / Jura
Lucerna / Luzern / Lucerne
Neuchâtel / Neuenburg
Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
Obvaldo/ Obwalden / Obwald
San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
Soletta / Solothurn / Soleure
Turgovia / Thurgau / Thurgovie
Ticino / Tessin
Uri
Vaud / Waadt
Vallese / Wallis / Valais
Zugo / Zug / Zoug
Zurigo / Zürich / Zurich
Partiti politici / Parteien / Partis politiques
PCS
Partito cristiano sociale / Christlich-soziale Partei
Parti chrétien-social
PPD
Partito popolare democratico / Christlichdemokratische Volkspartei / Parti Démocrate-Chrétien
PLR
Partito liberale-radicale. I Liberali / Freisinnig-Demokratische Partei.Die Liberalen /
Parti radical-démocratique.Les Libéraux-Radicaux
I verdi I Verdi / Grüne / Les verts
PS
Partito socialista svizzero / Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti Socialiste
Suisse
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UDC
Unione Democratica di Centro / Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique
du Centre
Organizzationi interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées
asbestopfer.ch
Verein für Asbestopfer und Angehörige
Aero-Club
Aero-Club der Schweiz
Aéro-Club de Suisse
USI
Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
ASA
Associazione Svizzera d'Assicurazioni
Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d'Assurances
ASP
Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Schweizerischer Pensionskassenverband
Association suisse des Institutions de prévoyance
costruzionesvizzera
Organizzazione nazionale della costruzione
Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft
L'organisation nationale de la construction
bfu
Ufficio prevenzione infortuni
Beratungsstelle für Unfallverhütung
Bureau de prévention des accidents
SPIA/agriss
Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA)
e agriss
Centre patronal
Centre Patronal
GDS
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz
Juristes Démocrates de Suisse
Giuristas e Giurists Democratics Svizzers
economiesuisse
Federazione delle imprese svizzere
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Swiss Business Federation
electrosuisse
SEV Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e
l‘informatica
SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik
EV
Erdöl-Vereinigung
Union pétrolière
FER
Fédération des Entreprises Romandes
FRC
Fédération romande des consommateurs
FMH
Federazione dei medici svizzeri
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Fédération des médecins suisses
Swiss Medical Association
FHS
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Federation of the Swiss Watch Industry FH
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H+
Gli ospedali svizzeri
Die Spitäler der Schweiz
Les hôpitaux de suisse
Commercio Svizzera
Commercio Svizzera
VSIG Handel Schweiz
Commerce Suisse
Swiss Trade
HEV
Hauseigentümerverband Schweiz
holzbau schweiz
Associazione svizzera costruttori in legno
Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen
Association suisse des entreprises de construction en bois
associaziun svizra da las interpresas da construcziun en lain
IRV/VKF
Interkantonaler Rückversicherungsverband/
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Isolsuisse
Verband Schweizerischer Isolierfirmen
KBK
Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse
Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment de la Svizra
Forum PMI
Forum PMI
KMU-Forum
Forum PME
COPMA
Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli
adulti
Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz
Conférence des Cantons en matière de Protection des Mineurs
et des Adultes
sicsvizzera
Scoietà svizzera degli impiegati del commercio
ODA GE
Ordres des Avocats de Genève
RoadCross
Unfallprävention und -bewältigung
FSA
Federazione Svizzera degli Avvocati
Schweizerischer Anwaltsverband
Fédération Suisse des Avocats
Swiss Bar Association
USDCR
Unione svizzera delle donne contadine e rurale
Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenvereinigung
Union suisse des paysannes et des femmes rurales
Uniun de las puras svizras
USC
Unione Svizzera dei Contadini
Schweizerischer Bauernverband
Union Suisse des Paysans
Uniun Purila Svizra
SSIC
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs
34/37
USS
Unione sindacale svizzera
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse
USAM
Schweizerischer Gewerbeverband
Union suisse des arts et métiers
Unione svizzera delle arti e mestieri
SGHVR
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht
Société suisse de droit de la responsabilité civile et des assurances
SIA
Società svizzera degli ingenieri e degli architetti
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Société suisse des ingénieurs et des architectes
Swiss society of engineers and architects
Fondo di garanzia LPP
Fondo di garanzia LPP
Fondo di garanzia LPP
Fond de garantie LPP
Schleudertraumaverband Associazione dei feriti da colpo di frusta
Schleudertraumaverband
SKS
Stiftung für Konsumentenschutz
ASIPG
Associazione svizzera pittori e gessatori
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband
ASI
Associazione Svizzera Inquilini
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
Association Suisse des Locataires
USM/SMU
Unione Svizzera del Metallo
Schweizerische Metall-Union
Union Suisse du Métal
OSP
OSP Organizzazione svizzera dei pazienti
SPO Patientenschutz
OSP Organisation suisse des patients
UCS
Unione delle città svizzere
Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses
CSI
Conferenza svizzera delle imposte
Städtische Steuerkonferenz
Conférence des villes suisses sur les impôts
SUISA
Cooperativa degli autori ed editori di musica
Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
suissetec
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della
costruzione
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
Associaziun sivzra e liechtensteinaisa de la tecnica da construcziun
Suva
Suva
SVA
Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute
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Creditreform
Unione svizzera dei creditori Creditreform
Schweizerischer Verband Creditreform
ASM
Assciazione svizzera dei magistrati
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter
Association suisse des magistrats de l'ordre juridique
Associaziun sivzra dals derschaders
SWICO
SWICO Der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz
SwissBanking
Associazione Svizzera dei Banchieri
Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Swiss Bankers Association
Swissmem
Swissmem L’industria metalmeccanica e elettrica svizzera
Swissmem Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und MetallIndustrie
Swissprivatebankers
Association des banquiers privés suisses
Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers
Swiss Private Bankers Association
Syna
Syna
SZFF
Centrale svizzera dei costruttori di finestre e facciate
Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
Centrale Suisse Fenêtres et Façades
TCS
Touring Club Suisse
Fiduciari Suisse
Unione Svizzera dei Fiduciari
Schweizerischer Treuhänderverband
Union Suisse des Fiduciaires
Uni FR
Universität Freiburg Schweiz, Institut für Schweizerisches und
Internationales Baurecht
Université de Fribourg Suisse, Institut pour le droit suisse et internationale de la construction
Uni GE
Université de Genève, Faculté de droit
UNIL
Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles
UP
Rechtsberatungsstelle UP für Unfall Unfallopfer und Patienten
USIC
Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria
Union Suisse des Sociétés d'Ingénieurs-Conseils
Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen
Swiss Association of Consulting Engineers
VAO
Verein Asbestopfer und Angehörige
VGS
Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich
VSKF
Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute
Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements
de Financement
UTP
Unione dei trasporti pubblici
Verband öffentlicher Verkehr
Union des transports publics
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USIE
Unione svizzera degli installatori elettricisti
Der Verband für Stark- und Schwachstrominstallationen, Telekommunikation, IT- und Sicherheitsinstallationen, Anlagenbau,
Gebäudetechnik
L'union pour les installations à courant fort et courant faible, la
télécommunication, les installations de sécurite et IT, les installations industrielles, la technique du bâtiment
VSI
Associazoni degli Uffici Fiduciari d’Incasso Svizzeri
Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute
Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement
Winterthur
Città di Winterthur
Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti
Döbeli
Adrian Döbeli
Honsell
Prof. Dr. Heinrich Honsell
Huwiler
Prof. Dr. Bruno Huwiler
Meier
Thomas Meier
Pichonnaz
Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
Werro
Prof. Dr. Franz Werro
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