Uniformare il diritto in materia di prescrizione
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Uniformare il diritto in materia di prescrizione
Dipartimento federale di giustizia e polizia Uniformare il diritto in materia di prescrizione Il Consiglio federale pone in consultazione la revisione parziale del CO Comunicati, Il Consiglio federale, 31.08.2011 Berna. Il Consiglio federale intende prolungare i termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità, affinché le pretese di risarcimento possano essere fatte valere anche in caso di danni tardivi. Ai fini della certezza giuridica, intende inoltre uniformare l’intero diritto in materia di prescrizione nell’ambito del diritto privato. Mercoledì, ha posto in consultazione la pertinente revisione del Codice delle obbligazioni (CO). Il diritto in vigore disciplina la prescrizione in modo non unitario. Oltre alle disposizioni generali del CO esistono numerose disposizioni speciali divergenti, il che rende complicato il diritto in materia di prescrizione. Inoltre i termini di prescrizione del diritto extracontrattuale sono in generale troppo brevi. A ciò si aggiungono molte questioni controverse che creano notevoli incertezze. Con la revisione del CO posta in consultazione oggi, il Consiglio federale intende porre rimedio a tali problemi. Oltre a prolungare i termini di prescrizione, come richiesto dalla mozione «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile» (07.3763), la revisione prevede anche di uniformare il diritto in materia di prescrizione. Le disposizioni generali del diritto in materia di prescrizioni si applicheranno a tutte le pretese di diritto privato indipendentemente dal fatto che risultino da contratto, atto illecito o indebito arricchimento. Migliore protezione dei danneggiati Prolungando i termini di prescrizione, il Consiglio federale intende proteggere meglio soprattutto chi subisce danni tardivi o danni a lungo termine. L’idea dei doppi termini, che si è consolidata nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento, è ripresa nell’avamprogetto anche per tutte le pretese. A qualsiasi pretesa si applica pertanto un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone un termine massimo di 30 anni. L’inizio del decorso del termine relativo di prescrizione si fonda su criteri soggettivi. Il termine decorre dal momento in cui il creditore ha preso atto dei danni subiti e ha conoscenza dell’identità del debitore. Il termine assoluto decorre invece in generale dal momento dell’esigibilità del credito. Per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei danni, l’avamprogetto si fonda sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno. Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, l’avamprogetto consente alle parti di modificare contrattualmente i termini di prescrizione. Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del tipo di pretesa. A tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha tuttavia carattere illimitato. L’avamprogetto prevede infatti un termine minimo e un termine massimo. Saranno infine dichiarate nulle le condizioni generali di contratto che riducono i termini di prescrizione previsti dalla legge in caso di danni alle persone. La procedura di consultazione sulla revisione del CO si concluderà il 30 novembre 2011. Contatto / informazioni Philipp Weber, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 325 32 09, Contatto Dipartimento responsabile Dipartimento federale di giustizia e polizia, T +41 31 322 21 11, Contatto Ultimo aggiornamento: 31.08.2011 Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Basi legali | Contatto Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia Ambito direzionale Diritto privato Settore Diritto civile e procedura civile Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Rapporto esplicativo Agosto 2011 Indice Compendio 3 Parte generale 5 1 Antecedenti della riforma 1.1 Sforzi volti a rivedere il diritto della responsabilità civile 1.2 Diritto della responsabilità civile: riprendere in mano la revisione? 1.3 Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di prescrizione 5 5 5 Il diritto in materia di prescrizione vigente 6 2.1 2.2 2.3 6 7 8 8 2 3 4 Nozione, scopo e oggetto della prescrizione Sistema giuridico Lacune del diritto vigente in materia di prescrizione 2.3.1 Assenza di una disciplina omogenea 2.3.2 Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale troppo brevi 2.3.3 Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara a) Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali b) Istituti giuridici tra il contratto e la responsabilità civile c) Accordo e rinuncia in materia di prescrizione d) Debito solidale e diritto di regresso e) Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno f) Rapporto tra il termine di prescrizione di diritto civile di una pretesa derivante da un reato e il suo termine di prescrizione della legislazione penale 2.3.4 Conclusione 6 9 9 9 10 11 11 12 13 14 Diritto comparato e diritto internazionale 14 3.1 3.2 14 15 15 15 16 16 17 Diritto comparato Diritto internazionale 3.2.1 Normativa di riferimento a) Principi di diritto europeo dei contratti (PECL) b) Draft Common Frame of Reference (DCFR) c) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC) 3.2.3 Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174) Punti centrali dell’avamprogetto 17 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 17 19 20 20 21 22 22 Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione Duplici termini Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento Possibilità di modificare i termini di prescrizione Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati Debito solidale: nessuna revisione Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni 24 1 Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni 24 2 Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni 33 3 Modifica del diritto vigente 39 Bibliografia 58 2 Compendio Il diritto vigente non prevede un disciplinamento uniforme della prescrizione. È ben vero che le disposizioni generali sono disciplinate dagli articoli 127-142 CO, ma vi sono anche numerose disposizioni speciali che si scostano dalle regole generali. Sovente tali disposizioni particolari implicano effetti giuridici divergenti che non trovano una giustificazione soddisfacente. Di conseguenza, il diritto in materia di prescrizione si presenta complicato ed eterogeneo. Inoltre, i termini di prescrizioni che oggigiorno si applicano nel diritto extracontrattuale sono reputati troppo brevi. Infine, innumerevoli punti controversi generano notevoli incertezze. Da tempo dunque s’impone una revisione totale del diritto in materia di prescrizione. Gli obiettivi principali della revisione sono l’armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze giuridiche. Inoltre s’intendono armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in quello dell’indebito arricchimento con le regole vigenti del diritto in materia di responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione in materia di responsabilità civile, disciplinate nelle leggi speciali. Le disposizioni generali in materia di prescrizione proposte nell’avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese di diritto privato, indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che alle pretese fondate sul diritto delle obbligazioni, le disposizioni sono applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve le disposizioni divergenti. Le pretese di diritto pubblico sono rette direttamente da tali disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi. L’avamprogetto riprende l’dea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone di applicare un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. La proroga dei termini consentirà in particolare di tutelare meglio le vittime di danni tardivi. Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore. Il termine assoluto invece inizia a decorrere di regola già con l’esigibilità del credito. Per le pretese di risarcimento l’avamprogetto si fonda invece sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno. Se l’atto dannoso o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l’atto dannoso si è concluso. I termini di prescrizione possono essere sospesi, non iniziare a decorrere o essere interrotti per i motivi che si evincono in ampia misura dal diritto vigente. Anche dopo la revisione, le iniziative private, come ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non saranno considerati atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Alla stessa stregua un colloquio teso alla conclusione di una transazione non costituirà un atto interruttivo della prescrizione. Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell’autonomia delle parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò permette di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli al tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei 3 termini non ha carattere illimitato. Si propone pertanto un termine minimo e un termine massimo. Inoltre l’avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all’eccezione di prescrizione. L’avamprogetto prevede di abolire la prescrizione straordinaria per le pretese derivanti da reati (art. 60 cpv. 2 CO). Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Inoltre, grazie alla proroga del termine relativo e, nel caso in cui si tratti di danni a persone, anche di quello assoluto, la disposizione viene in ampia misura sostituita. 4 Parte generale 1 Antecedenti della riforma 1.1 Sforzi volti a rivedere il diritto della responsabilità civile Tra il 1988 e il 1991, una commissione di studio istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) elaborò un rapporto contenente 102 tesi per la revisione globale del diritto della responsabilità civile. In seguito a tale rapporto i professori Pierre Widmer e Pierre Wessner furono chiamati ad allestire un avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile. Nel 1999 i periti presentarono l'avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo 1 . L’obbiettivo principale di tale avamprogetto era quello di unificare il diritto in materia di responsabilità civile, in particolare le condizioni e gli effetti della responsabilità, come pure i rapporti esistenti tra responsabilità civile e assicurazione. Oltre a codificare svariati principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, proponeva di abrogare le norme ormai divenute prive di oggetto. Infine prevedeva svariate innovazioni di diritto materiale tra cui, ad esempio, la proroga dei termini di prescrizione: quello relativo passava da uno a tre anni, mentre quello assoluto da dieci a 20 anni. Nell’ottobre del 2000, il Consiglio federale, astenendosi esplicitamente dall’esprimere le proprie vedute in merito al tenore e all’opportunità del progetto, incaricò il DFGP di inviare in consultazione l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile. La consultazione si concluse in aprile 2001. La maggioranza delle cerchie interpellate accolse favorevolmente il progetto di revisione anche se la prevalenza delle novità proposte suscitò reazioni contrastanti. In particolare si temeva che il nuovo diritto in materia di responsabilità civile potesse comportare un inasprimento della responsabilità dannoso alla piazza economica svizzera 2 . Nel gennaio del 2004 il Consiglio federale decise di non inserire la revisione del diritto della responsabilità civile nel programma di legislatura 2003-2007. 1.2 Diritto della responsabilità civile: riprendere in mano la revisione? L’11 ottobre 2007, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha depositato la mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile», nella quale si chiede di prorogare i termini di prescrizione in modo che il diritto al risarcimento sia garantito anche per i danni tardivi. La mozione traeva spunto dalle constatazioni fatte in relazione con i danni tardivi dovuti in particolare all’amianto che hanno evidenziato come secondo il diritto vigente le azioni di risarcimento possono cadere in prescrizione prima che la vittima si renda conto di essere stata 1 2 Avamprogetto e rapporto esplicativo (non disponibile in italiano) sono reperibili all’indirizzo Internet: www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt e/haftplicht.html. La sintesi dei risultati della procedura di consultazione è reperibile all’indirizzo Internet: www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt e/haftplicht.html. 5 danneggiata. Il Consiglio nazionale il Consiglio degli Stati hanno accolto all’unanimità la mozione rispettivamente il 12 marzo 2008 e il 2 giugno 2008. Il DFGP ha successivamente elaborato un documento interlocutorio destinato al Consiglio federale sull’ulteriore modo di procedere nell’ambito della revisione del diritto della responsabilità civile. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha preso conoscenza di tale documento incaricando il DFGP di presentare ancora nel corso della legislatura un disegno e il relativo messaggio di modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente delle leggi speciali che hanno per oggetto la prescrizione in senso lato. Ha invece rinunciato a riprendere in mano la revisione globale e l’unificazione del diritto in materia di responsabilità civile. 1.3 Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di prescrizione Nel 2009, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato una bozza normativa che riprendeva le linee essenziali della revisione sotto forma di tesi (comprese le varianti) ma non formula un testo di legge concreto. Tale bozza è stata trasmessa a esperti attivi nel settore o nel mondo della ricerca e dibattuta il 5 febbraio 2010 in occasione di un’audizione 3 . Si è invece rinunciato a istituire una commissione peritale. L’UFG ha elaborato l’avamprogetto e il pertinente rapporto esplicativo tenendo conto del parere degli esperti e della bozza normativa e lo ha nuovamente sottoposto per parere agli esperti. 2 Il diritto in materia di prescrizione vigente 2.1 Nozione, scopo e oggetto della prescrizione Nel sistema giuridico svizzero la prescrizione è un istituto di diritto materiale. Scaduto il termine di prescrizione, il debitore acquista il diritto di rifiutare la prestazione, il che gli consente di non eseguire quanto richiestogli dal creditore. Il credito non si estingue bensì si trasforma in un’obbligazione naturale, la cui esecuzione non può essere imposta dal giudice contro la volontà del debitore. Se l’obbligazione è adempita, non vi è indebito arricchimento del beneficiario. Occorre distinguere tra prescrizione e perenzione delle pretese. La perenzione comporta l’estinzione definitiva della pretesa, se l’avente diritto non la fa valere entro un certo termine. Senso e scopo dell’istituto della prescrizione vanno ricercati sia nell’interesse pubblico sia nell’interesse privato 4 : l’interesse pubblico esige che il creditore faccia valere giudizialmente i suoi diritti entro un termine ragionevole, al fine di garantire la certezza del diritto e l’ordine pubblico. In particolare s’intende evitare le controversie con una situazione probatoria difficoltosa a causa del tempo trascorso tra la nascita del credito e il periodo in cui il creditore ha diritto di esigerlo. L’interesse privato tutela invece anzitutto i 3 4 Il gruppo peritale era composto da: Stephen V. Berti, professore; Christine Chappuis, professoressa; Wolfgang Ernst, professore; Stephan Fuhrer, professore; Frédéric Krauskopf, professore; Peter Loser, LD dott. iur.; Pascal Pichonnaz, professore; Pierre Wessner, professore; Pierre Widmer, professore. Cfr. SPIRO, vol. I, § 3 segg. 6 debitori, che non vanno lasciati a tempo indeterminato nell’incertezza sulla sorte di crediti incerti. Ma anche l’interesse del creditore riveste un ruolo importante. L’esistenza di un termine, entro il quale far riconoscere in giudizio il suo credito, dovrebbe indurlo ad agire. Dal profilo politico-giuridico la prescrizione ha lo scopo di assegnare al trascorrere del tempo una certa forza giuridica che tutela lo stato esistente, garantisce la certezza del diritto e l’equità giuridica 5 . Oggetto della prescrizione sono crediti ossia diritti a una prestazione relativi. La prestazione può essere costituita dall’obbligo di fare, omettere o tollerare. Non soggiacciono per contro alla prescrizione i diritti assoluti (diritti reali, diritti immateriali e diritti individuali), i diritti potestativi (ossia la facoltà di modificare lo statuto giuridico di un’altra persona mediante dichiarazione di volontà unilaterale) nonché i rapporti contrattuali considerati nel loro insieme. Il diritto prevede tuttavia anche crediti non soggetti a prescrizione. Si pensi ad esempio ai crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto (art. 807 CC 6 ) o ai crediti garantiti da un’ipoteca navale iscritta (art. 45 LF sul registro del naviglio 7 ) e da un pegno iscritto nel registro aeronautico (art. 36 LF sul registro aeronautico 8 ). I crediti derivanti da indennità per contribuzioni alle spese domestiche non sono soggetti a prescrizione, ma devono essere fatti valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore, poiché altrimenti decadono (art. 334 seg. CC). 2.2 Sistema giuridico Il diritto vigente non disciplina la prescrizione in modo omogeneo. La prescrizione di crediti di diritto privato è regolata dagli articoli 127 a 142 CO 9 . Questi prevedono un termine di prescrizione generale di dieci anni che comincia a decorrere con l’esigibilità del credito (art. 127 e 130 CO). All’occorrenza il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto (art. 134 segg. CO). In generale tali norme si applicano a tutti i crediti di diritto privato, inclusi quelli derivanti da fattispecie del Codice civile che non sono regolati dal CO. Oltre a tali disposizioni generali, vi sono anche numerose disposizioni speciali nella Parte generale o nella Parte speciale del CO, nel CC o in altre leggi, che si scostano dalle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione. L’articolo 60 CO riveste particolare importanza per la prescrizione di crediti derivanti da atti illeciti. Secondo l’articolo 60 capoverso 1 CO, l’azione di risarcimento o di riparazione in materia extracontrattuale si prescrive in un anno, decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. L’articolo 60 CO si applica primariamente ai crediti derivanti da atti illeciti di cui agli articoli 41 segg. CO. Lo si applica tuttavia anche a tutte le altre pretese che si fondano sulla responsabilità extracontrattuale retta dal CO e dal CC, salvo che la prescrizione non sia disciplinata diversamente. Infine, le leggi speciali in materia di responsabilità civile prevedono, almeno 5 6 7 8 9 Cfr. ad es. DTF 90 II 428, consid. 8; DTF 133 III 6, consid. 5.3.5; DTF 137 III 16, consid. 2.1. Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210). Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio (RS 747.11). Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1). Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220). 7 in parte, una disciplina particolare della prescrizione che s’ispira all’articolo 60 CO o vi rinvia espressamente. L’articolo 67 CO regola inoltre la prescrizione dell’azione per indebito arricchimento. Tale azione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. L’articolo 67 CO si applica soltanto alle pretese derivanti da indebito arricchimento ossia alle azioni che si fondano sull’articolo 62 capoverso 1 CO. Le pretese di diritto pubblico sono in linea di massima rette dalle disposizioni in materia di prescrizione del diritto pubblico. In mancanza di disposizioni specifiche, occorre applicare le regole di diritto pubblico previste per situazioni analoghe. Se mancano anche queste, il giudice può applicare per analogia le regole di diritto privato in materia di prescrizione o definire egli stesso il regime applicabile. 2.3 Lacune del diritto vigente in materia di prescrizione 2.3.1 Assenza di una disciplina omogenea Le considerazioni precedenti evidenziano la complessità e l’eterogeneità del sistema vigente in materia di prescrizione. I numerosi disciplinamenti speciali implicano un numero decisamente elevato di soluzioni differenti che nella maggior parte dei casi non trovano una giustificazione soddisfacente. Ciò vale in particolare per le disposizioni in materia di prescrizione di pretese derivanti da un reato, collocate in varie leggi e che derogano all’articolo 60 CO. Tali deroghe riguardano la durata dei termini (ad es. termine relativo di due anni [art. 83 cpv. 1 LCStr 10 ], di tre anni [art. 5 cpv. 1 nLRCN 11 , art. 32 cpv. 1 LIG 12 ], di cinque anni [art. 760 cpv. 1 CO]; termine assoluto di 30 anni [art. 32 cpv. 1 GTG]), l’inizio della decorrenza del termine (ad es. dal giorno dell’infortunio [art. 83 cpv. 1 LCStr.], dal giorno dell’evento [art. 39 cpv. 1 LITC 13 ], dal fatto su cui è fondata l’obbligazione [art. 46 cpv. 1 LCA 14 ]) e, in via eccezionale, la nozione medesima dei termini (un unico termine [art. 37 LIE] 15 ). Già da molto tempo tale situazione è criticata da più parti poiché genera confusione e pregiudica la certezza del diritto 16 . Inoltre, vi è una divergenza tra le regole in materia di prescrizione previste dal diritto dei contratti e quelle vigenti nel diritto della responsabilità extracontrattuale 17 . Si pensi in particolare al diverso trattamento di pretese risarcitorie di natura contrattuale ed extracontrattuale, che crea discrepanze giuridiche ingiustificate 18 . Esempio: il danno al parchetto del cliente cagionato dall’imbianchino durante l’esecuzione dei lavori di pittura 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01). Legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (FF 2008 4673 segg.). Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge federale sull’ingegneria genetica; RS 814.91). Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta; RS 746.1). Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1). Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici; RS 734.0). Cfr. in particolare le due relazioni alla giornata svizzera dei giuristi del 1967: GILLIARD, pag. 225 segg.; STARK, pag. 93 segg. Cfr. PICHONNAZ, pag. 100. Cfr. LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197; BOUVERAT/WESSNER, pag. 953 e 969. 8 costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza, ossia una violazione di un obbligo contrattuale accessorio. Il diritto al risarcimento del danno che ne risulta si prescrive secondo le regole generali previste dall’articolo 127 segg. CO, ossia in cinque anni dall’evento (art. 128 n. 3 CO). Se invece un conoscente del proprietario di casa danneggia il parchetto, si applicano le regole dell’atto illecito (art. 41 segg. CO) e di conseguenza l’articolo 60 CO che prevede un termine relativo di un anno e un termine assoluto di dieci anni. Da molto tempo nella letteratura si chiede di uniformare le regole in materia di prescrizione per le pretese di risarcimento dei danni risultanti da violazioni contrattuali ed extracontrattuali 19 . 2.3.2 Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale troppo brevi Sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono troppo breve il termine di prescrizione relativo di un anno, che si applica alle richieste di risarcimento extracontrattuali, 20 . Ma anche il termine di prescrizione assoluto di dieci anni può produrre risultati sconcertanti. Il termine di prescrizione assoluto inizia a decorrere indipendentemente dal danno e dal momento in cui il danneggiato ne viene a conoscenza; determinante è soltanto il momento in cui l’atto dannoso si verifica. È dunque possibile che nell’ambito della responsabilità extracontrattuale un diritto al risarcimento si prescriva prima che la vittima si renda conto di essere stata danneggiata. La dottrina critica in parte tale situazione specialmente nei casi in cui il danno può manifestarsi molto tempo dopo (cosiddetti danni tardivi) 21 . Periodi di latenza piuttosto lunghi possono verificarsi soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute; l’esempio più noto sono i danni alla salute causati dall’amianto. Anche se varie leggi più recenti tengono conto dei danni tardivi (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG, che prevede un termine relativo di tre anni e un termine assoluto di 30 anni), in numerosi casi restano applicabili i termini di prescrizione dell’articolo 60 CO. Anche la mozione summenzionata è finalizzata alla proroga di tali termini (cfr. PG n. 1.2). 2.3.3 Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara a) Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali In assenza di una norma speciale in materia di prescrizione, le pretese derivanti da una violazione positiva di un rapporto contrattuale 22 (ad es. violazione di un obbligo contrattuale accessorio) si prescrivono, secondo l’articolo 127 CO, dopo dieci anni da quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Il momento a partire dal quale il credito diventa esigibile è controverso. Stando a una parte della dottrina un credito è esigibile dall’insorgere del danno, dato che senza un danno non può neppure esistere un credito e 19 20 21 22 Cfr. KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, pag. 277; PICHONNAZ, pag. 79 seg. e 93 segg.; SCHWANDER, pag. 137 segg.; KOLLER, Positive Vertragsverletzungen, pag. 1496 seg.; cfr. pure l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l’unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 42). Cfr. ad es. GILLIARD, pag. 233 e 235. Cfr. LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 204; VOSER, pag. 124 segg.; KRAUSKOPF, Verjährung, pag. 114 seg. e 130 segg.; DTF 136 II 187, consid. 7.4.4. La violazione positiva del contratto o l’esecuzione imperfetta di quest’ultimo include tutti i casi di esecuzione carente che non rientrano né nell’impossibilità né nel campo di applicazione delle disposizioni sull’esecuzione tardiva. 9 senza un credito non vi è esigibilità 23 . Il Tribunale federale e la dottrina dominante sono per contro del parere che il credito sia esigibile già dalla violazione del contratto, motivo per cui il termine di prescrizione decorre a partire da quel momento 24 . È ampiamente riconosciuto che in materia di pretese di risarcimento dei danni per un’impossibilità successiva (art. 97 cpv. 1 CO), un inadempimento con mantenimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO) o un’esecuzione tardiva (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO) il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la pretesa iniziale, ossia il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione della prestazione dovuta, è esigibile 25 . Per contro, secondo la dottrina prevalente, la prescrizione di pretese di risarcimento per inadempimento o recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) decorre dalla dichiarazione di recesso del creditore 26 . b) Istituti giuridici tra il contratto e la responsabilità civile In seguito alla decisione concernente «Swissair» 27 , il Tribunale federale riconosce e ammette la responsabilità fondata sulla fiducia, ossia la responsabilità per la fiducia suscitata e successivamente delusa, come generalizzazione della responsabilità derivante da culpa in contrahendo, ossia dalla colpa commessa durante le trattative volte alla conclusione di un contratto. Dal punto di vista dogmatico, ambedue gli istituti giuridici si posizionano tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Tale posizione causa notevole incertezza quando si tratta di stabilire il diritto applicabile alle diverse modalità della responsabilità fondata sulla fiducia. Di conseguenza vi sono pareri controversi quando si tratta di definire il termine di prescrizione applicabile alla responsabilità fondata sulla fiducia e alla responsabilità derivante da una culpa in contrahendo 28 . Mentre una parte della dottrina, in mancanza di norme speciali, reputa appropriate le disposizioni generali dell’articolo 127 CO 29 , un’altra parte propende per l’applicazione dei termini di prescrizione della responsabilità derivante da atto illecito secondo l’articolo 60 CO 30 . Stando poi a qualche sporadico parere espresso nella dottrina, è preferibile applicare una soluzione mediana che consiste nell’esaminare ogni caso individualmente applicandovi le regole della prescrizione più idonee a dipendenza se si è o meno in presenza di un rapporto contrattuale 31 . Il Tribunale federale applica ad ambedue le responsabilità i termini di prescrizione brevi della responsabilità derivante da 23 Cfr. KOLLER, OR AT, § 71 N 41; ZK-BERTI, Art. 130 OR N 129; BSK-WIEGAND, Art. 97 OR N 52. 24 Cfr. DTF 106 II 134, consid. 2; DTF 4A_103/2009, consid. 2.2.2; DTF 137 III 16, consid. 2.3 seg. come pure GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2931, 3322; KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, pag. 275 seg. con ulteriori rimandi; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, pag. 243 seg.; KRAUSKOPF, Verjährung, pag. 116 segg.; DTF 130 III 591, consid. 3.1 secondo cui le pretese di risarcimento del danno per esecuzione carente del contratto non sorgono con l’esecuzione imperfetta, bensì soltanto al momento in cui si verifica il danno; tale giurisprudenza è stata precisata dalla DTF 137 III 16, consid. 2.4.2. 25 Cfr. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2931, 3306, 3321; BSK-DÄPPEN, Art. 130 OR N 11; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, pag. 244 seg.; di parere diverso M. KOLLER, OR AT, § 71 N 38 come pure BSK-WIEGAND, Art. 97 OR N 50. Cfr. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2930, 3306, 3313. DTF 120 II 331. Cfr. BOUVERAT/WESSNER, pag. 957. Cfr. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, vol. I, N 972 con ulteriori rimandi. Cfr. SPIRO, vol I, § 298. Cfr. REY, N 37a. 26 27 28 29 30 31 10 atto illecito ai sensi dell’articolo 60 CO. Così facendo tiene conto del fatto che la responsabilità derivante da culpa in contrahendo e la responsabilità fondata sulla fiducia servono a tutelare i rapporti giuridici, ma che tale protezione non va compromessa da una proroga che si procrastina eccessivamente nel tempo 32 . c) Accordo e rinuncia in materia di prescrizione Il diritto vigente limita sotto due profili il principio dell’autonomia delle parti: da un canto secondo l’articolo 129 CO i termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–142 CO) non si possono modificare per disposizioni delle parti; dall’altro, secondo l’articolo 141 capoverso 1 CO, la rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla. La rinuncia all’eccezione di prescrizione ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 CO è soltanto un mezzo di difesa processuale con cui la prescrizione non viene né sospesa né interrotta fintanto che viene mantenuta la rinuncia. Il Tribunale federale ha tuttavia equiparato la rinuncia all’eccezione della prescrizione (art. 141 cpv. 1 CO) alla proroga del termine di prescrizione (art. 129 CO) 33 . Resta comunque da chiedersi se la rinuncia preventiva dell’articolo 141 capoverso 1 CO si applichi soltanto ai termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–141) o anche agli altri termini di prescrizione. Stando alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale l’articolo 141 capoverso 1 CO vieta soltanto di rinunciare alla prescrizione prima della nascita del credito. Dopo la nascita di quest’ultimo, il debitore può rinunciare unilateralmente o per contratto all’eccezione di prescrizione. Ciò vale anche per i termini del titolo terzo; l’articolo 129 CO non vi si oppone 34 . Secondo una parte della dottrina la posizione della nostra Corte suprema risponde a un’esigenza pratica, ma mal si concilia con il tenore come pure con la genesi dell’articolo 141 capoverso 1 CO. In linea di principio tale articolo, pur parlando di rinuncia, sancisce una proroga del termine di prescrizione che consente di eludere l’articolo 129 CO 35 . Il Tribunale federale limita la durata della rinuncia all’eccezione di prescrizione a un massimo di dieci anni. Resta controverso il momento a partire dal quale il termine decorre. Una parte della dottrina si fonda sul momento della scadenza del termine di prescrizione 36 , mentre un’altra sul momento della rinuncia 37 . d) Debito solidale e diritto di regresso La solidarietà passiva (più debitori) solleva numerosi quesiti in materia di prescrizione sia tra i condebitori medesimi sia tra quest’ultimi e terzi. Nei rapporti esterni con terzi prevale il principio secondo cui i debiti dei singoli debitori solidali subiscono una sorte giuridica autonoma. Lo stesso dicasi per la prescrizione. L’articolo 136 capoverso 1 CO limita tale principio, poiché sancisce che l’interruzione della prescrizione rimpetto a un debitore solidale vale anche nei confronti degli altri condebitori. Fondandosi sul tenore della 32 33 34 35 36 37 Cfr. DTF 134 III 390, consid. 4 con ulteriori rimandi nonché LOSER, Vertrauenshaftung, pag. 211 segg. Cfr. BSK-DÄPPEN, Art. 141 OR N 1a. DTF 132 III 226, consid. 3. Per maggiori dettagli sulla rinuncia alla prescrizione cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 533 segg. e 561 segg. Cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 536. Cfr. BUCHER, Verjährung, pag. 195. 11 disposizione, una parte della dottrina ritiene che tale disciplina si applichi soltanto se la prescrizione è interrotta dal creditore 38 ; altri invece sono del parere che la disposizione si applichi anche se un debitore solidale interrompe la prescrizione mediante il riconoscimento del debito 39 . Inoltre è controverso se la disposizione si applichi a tutte i debiti solidali oppure soltanto alla solidarietà perfetta ossia ai casi in cui i debiti solidali derivano dal medesimo titolo giuridico. Il Tribunale federale e una parte della dottrina propendono a favore della seconda soluzione 40 . La parte restante della dottrina è invece del parere che non vi è motivo valido per escludere i debitori per cause diverse, ossia derivanti da titoli giuridici distinti, dal campo di applicazione dell’articolo 136 capoverso 1 CO 41 . Anche nell’ambito dei rapporti interni fra i condebitori il Tribunale federale fa una distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta. Nel caso vi sia solidarietà perfetta, oltre all’azione di regresso secondo l’articolo 148 capoverso 2 CO, la nostra Corte suprema riconosce al debitore cui spetta il diritto di regresso anche un cosiddetto diritto di surrogazione (art. 149 cpv. 1 CO) teso a rafforzare il diritto di regresso. Nel caso della solidarietà imperfetta invece riconosce soltanto un diritto di compensazione (diritto di regresso indipendente). La surrogazione non influisce in alcun modo sul decorso della prescrizione dei crediti surrogati; ciò significa che i termini di prescrizione continuano a correre anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso per contro si prescrive indipendentemente dal credito principale poiché costituisce un diritto del tutto indipendente e autonomo. Dottrina e giurisprudenza concordano su tale punto. Resta invece controverso quale disciplina in materia di prescrizione applicare ai diritti di regresso. Alcuni reputano applicabili le disposizioni generali sulla prescrizione di cui all’articolo 127 segg. CO, altri invece quelle di cui all’articolo 67 CO. Altri ancora sono del parere che in tale ambito vi sia una lacuna legislativa che spetta al giudice colmare 42 . Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale il termine di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui la persona che può far valere la sua pretesa di regresso ha soddisfatto il danneggiato principale e l’altra persona civilmente responsabile è conosciuta, ma è in ogni caso di dieci anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è verificato 43 . e) Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno Il Tribunale federale ritiene che le azioni per perdita di sostegno e le pretese di riparazione del torto morale di congiunti si prescrivono esclusivamente a norma dell’articolo 60 CO anche nel caso in cui le pretese del diretto danneggiato contro il responsabile sottostanno alla prescrizione del diritto contrattuale 44 . La dottrina non è unanime su questo punto 45 : parte degli autori è del parere che nel caso della perdita di sostegno occorre applicare la 38 39 40 41 42 43 44 45 Cfr. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 7; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3; KOLLER, OR AT, § 75 N 210. Cfr. BUCHER, OR AT, pag. 495; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 3721. Cfr. DTF 127 III 257, consid. 6; DTF 130 III 362, consid. 5 nonché ed es. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 6; BUCHER, OR AT, pag. 495; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3. Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 41. Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 215 con ulteriori rimandi. Cfr. DTF 133 III 6, consid. 5.3.2 seg. e 5.4 con ulteriori rimandi; HEIERLI/SCHNYDER, pag. 209 segg. Cfr. DTF 123 III 204. Cfr. in merito REY, N 1603c seg. e ulteriori rimandi. 12 prescrizione del diritto contrattuale, altri invece ritengono che vada applicata la prescrizione di cui all’articolo 60 CO. Occorre osservare che in via eccezionale il Tribunale federale consente l’applicazione del termine di prescrizione contrattuale alla pretesa di riparazione del torto morale di un congiunto anche se quest’ultimo è parte contraente (ad es. in caso di trattamento medico di un bambino 46 ) e vi è un contratto a favore di terzi 47 . f) Rapporto tra il termine di prescrizione di diritto civile di una pretesa derivante da un reato e il suo termine di prescrizione della legislazione penale Secondo l’articolo 60 capoverso 2 CO se la legislazione penale stabilisce un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all’azione civile se l’azione di risarcimento o di riparazione deriva da un atto punibile. Tale disciplina è stata ripresa sia nel Codice delle obbligazioni (ad es. art. 760 cpv. 2 CO) sia in leggi speciali (ad es. art. 83 cpv. 1 LCStr o art. 39 cpv. 1 LITC). Nell’ottica dello scopo e del senso della disposizione sarebbe infatti incomprensibile che la vittima non disponga di alcuna misura di diritto civile nei confronti di chi ha causato il danno finché questi è oggetto di un perseguimento penale, che di norma comporta conseguenze più gravi 48 . L’azione civile non deve dunque prescriversi prima di quella penale. Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Le principali difficoltà sorgono quando chi ha causato il danno non è stato perseguito e spetta al giudice civile pronunciarsi in modo astratto in merito alla sua punibilità. Lo stesso dicasi nel caso in cui un’azione penale è differita o si estingue poco prima della sentenza penale (ad es. abbandono o ritiro della querela) 49 . Non vi è inoltre unanimità sulla questione se il termine di prescrizione penale – più lungo – si applichi sia al termine relativo sia a quello assoluto. Parte della dottrina si limita ad applicare la regola soltanto alla proroga del termine di prescrizione assoluto ma non a quello relativo 50 . Il Tribunale federale e una parte consistente della dottrina invece respingono tale interpretazione e si dicono favorevoli a un’applicazione della disciplina di cui all’articolo 60 capoverso 2 CO sia al termine assoluto sia a quello relativo 51 . Disaccordo sull’interpretazione sussiste pure per quanto concerne la questione se, in caso di interruzione del termine di prescrizione, un nuovo termine decorra o meno in coincidenza con il termine di prescrizione dell’azione penale. Mentre il Tribunale federale risponde affermativamente 52 , una parte della dottrina è di parere diverso 53 . Ci si può inoltre chiedere se l’articolo 60 capoverso 2 CO si applichi unicamente alle pretese nei confronti dell’autore dell’atto illecito oppure anche a quelle nei confronti di altre persone chiamate a rispondere civilmente del danno cagionato dall’autore. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, il campo di applicazione della disposizione si estende agli eredi dell’autore dell’illecito 54 nonché alla responsabilità degli organi della persona giuridica per i comportamenti pregiudizievoli di quest’ultimi 55 ma non alle persone ausiliarie del 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Cfr. DTF 116 II 519, consid. 2c. Cfr. DTF 123 III 204, consid. 2g. Cfr. REY, N 1663 con ulteriori rimandi. Cfr. Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano), pag. 216 seg. Cfr. SPIRO, vol. I, § 91. Cfr. DTF 106 II 213, consid. 2; REY, N 1684. Cfr. DTF 127 III 538, consid. 4c seg.; DTF 131 III 430, consid. 1.2 segg. Cfr. REY, N 1682 seg. con ulteriori rimandi. Cfr. DTF 122 III 5, consid. 4c seg. Cfr. DTF 122 III 225, consid. 4. 13 padrone dell’azienda (art. 55 CO) 56 e neppure alla responsabilità del capofamiglia (art. 333 CC) 57 . Tale distinzione non è difficilmente comprensibile. Infine, ci si può chiedere cosa succede nel caso in cui il reato è imprescrittibile. Tale imprescrittibilità penale si applica anche alle pretese civili di risarcimento o di riparazione del danneggiato? L’incertezza aumenta ulteriormente quando si tratta di applicare la prescrizione a terzi. 2.3.4 Conclusione Nel diritto in materia di prescrizione, oltre a esservi una moltitudine di disposizioni, permangono pure numerose questioni controverse che implicano notevole incertezza. Secondo la dottrina e la giurisprudenza il diritto in materia di prescrizione necessita da tempo di un’ampia revisione. Gli obbiettivi principali della revisione sono: l’armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze. 3 Diritto comparato e diritto internazionale 3.1 Diritto comparato In vista della preparazione del progetto da porre in consultazione, l’Ufficio federale di giustizia ha incaricato l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) di stilare uno studio di diritto comparato sui regimi applicati in materia di prescrizione in Germania, Francia, Inghilterra e Danimarca. L’Istituto ha in particolare esaminato gli ordinamenti per quanto concerne l’idea su cui si fonda il diritto in materia di prescrizione, il suo ambito di applicazione e il sistema dei termini di prescrizione. Riassumendo lo studio di diritto comparato ha evidenziato quanto segue 58 : -- Revisioni: recentemente la Germania, la Francia e la Danimarca hanno sottoposto a revisione la loro legislazione in materia di prescrizione. In Inghilterra, ove il Limitation Act risale al 1980, si sono levate molte voci a favore di una sua revisione. -- Effetti: in Germania la prescrizione è qualificata come eccezione di diritto materiale, in Inghilterra invece costituisce un mezzo processuale. In Francia la definizione di questo istituto è poco chiara. In questi tre ordinamenti giuridici il credito resta valido anche quando prescritto e di regola la prescrizione non è rilevata d’ufficio. In Danimarca per contro la prescrizione costituisce un motivo materiale di estinzione del credito e vi è motivo di ritenere che possa venire rilevata anche d’ufficio. -- Sistemi: in Inghilterra non esiste alcuna regola generale in materia di prescrizione. Si distingue in funzione della causa che dà luogo alla pretesa, il che dal lato pratico genera importanti problemi di delimitazione. I sistemi moderni in materia di prescrizione (Germania, Francia, Danimarca) prevedono invece regole generali applicabili indipendentemente dalla causa all’origine della pretesa e che valgono quindi anche per le pretese extracontrattuali. Occorre tuttavia procedere a una distinzione per quanto concerne il criterio in base al quale inizia la decorrenza del termine: tale criterio può essere soggettivo (Germania e Francia) oppure oggettivo (Danimarca). Il sistema danese, che si fonda sul criterio oggettivo, prevede inoltre un motivo generale di 56 57 58 Cfr. DTF 133 III 6, consid. 5.1; DTF 122 III 225, consid. 5. Cfr. DTF 122 III 225, consid. 5. Lo studio di diritto comparato è reperibile sul sito Internet dell’UFG (http://www.bj.admin.ch/ content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html). 14 sospensione che consente di differire l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione se il creditore ignora, senza sua negligenza, l’esistenza del credito o l’identità del debitore. Ambedue i sistemi ricorrono dunque a criteri soggettivi e i loro effetti pratici sono quasi identici. -- Termini: i termini generali applicati sono di tre anni in Germania e Danimarca e di cinque anni in Francia. In Inghilterra valgono termini speciali che possono essere di uno a dodici anni. I criteri soggettivi possono differire notevolmente l’inizio dei termini di prescrizione. Per tale motivo molti sistemi prevedono termini massimi oggettivi. Tali termini vanno da dieci a trent’anni. La legislazione tedesca prevede un termine massimo indipendente, soggetto ai motivi di sospensione della prescrizione. In Inghilterra, Francia e Danimarca per contro il termine massimo funge da limite per il termine generale che non è toccato dai motivi di sospensione. Per le lesioni corporali la legislazione francese non prevede alcun termine massimo. -- Disciplinamenti speciali: tutti gli ordinamenti presi in considerazione prevedono, oltre alle regole generali, anche disposizioni speciali in materia di prescrizione. Tali disposizioni speciali sono collocate nei rispettivi codici civili o in leggi speciali. Da notare che in Germania l’azione di rivendicazione della proprietà può prescriversi, mentre in alcuni ordinamenti si applicano le regole in materia di prescrizione anche ai diritti potestativi e ai diritti di garanzia. -- Interruzione e sospensione: l’interruzione e la sospensione della prescrizione vengono parzialmente condizionate dal diritto processuale nazionale. Ciò determina una notevole disparità tra i vari sistemi anche se taluni atti interruttivi, come ad esempio il riconoscimento del debito, l’avvio di un’azione legale o gli atti esecutivi nei confronti del debitore, si ritrovano ovunque. Per quanto concerne i motivi di sospensione si riscontrano varie differenze: in Germania, Inghilterra e Danimarca il semplice avvio di trattative per risolvere il conflitto tra le parti determina la sospensione della prescrizione, mentre in Francia occorre avviare una procedura formale di mediazione. La forza maggiore come motivo generale di sospensione è invece prevista dal diritto tedesco, francese, danese e in parte anche da quello inglese. In Danimarca, oltre alla forza maggiore, come motivo di sospensione viene pure esplicitamente menzionato il fatto di ignorare il luogo di residenza abituale del debitore. -- Modifica: per la Germania, la Francia e l’Inghilterra il diritto in materia di prescrizione è prevalentemente di carattere dispositivo. In Danimarca per contro la modifica contrattuale è possibile soltanto in misura molto ridotta: una modifica anticipata a pregiudizio del debitore è comunque esclusa. Se il creditore è un consumatore, il diritto danese non consente di modificare i termini di prescrizione a suo pregiudizio. Anche in altri ordinamenti giuridici gli strumenti della protezione del consumatore consentono di limitare la possibilità di modificare la prescrizione (ad es. in Francia la durata del termine di prescrizione). 3.2 Diritto internazionale 3.2.1 Normativa di riferimento a) Principi di diritto europeo dei contratti (PECL) Negli anni 2001-2003 la Commissione di diritto europeo dei contratti (Commissione Lando) ha approvato a seguito della parte I e II dei Principi di diritto europeo dei contratti 15 (PECL), anche la parte III con le regole generali per un diritto europeo in materia di prescrizione (art. 14:101–14:601 PECL). Il termine generale di prescrizione è di tre anni (art. 14:201 PECL). Tale termine decorre dal giorno in cui il debitore deve eseguire la sua prestazione o, per le pretese di risarcimento, dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 14:203 PECL). Se il diritto è coperto da giudicato, il termine di prescrizione è di dieci anni (art. 14:202 PECL). La decorrenza del termine generale di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora – o non può ragionevolmente conoscere - l’identità del debitore o i fatti che hanno generato il suo credito (art. 14:301 PECL). Gli articoli 14:302 a 14:306 PECL disciplinano altri motivi di sospensione (ad es. giudizio o altri procedimenti, incapacità contrattuale, successione e trattative). I motivi di sospensione non possono tuttavia determinare una proroga del termine di prescrizione superiore a dieci anni e, nel caso di crediti derivanti dalla violazione di beni giuridici personali, a 30 anni (art. 14:307 PECL). Oltre ai motivi di sospensione i PECL prevedono anche cause per effetto delle quali nasce un nuovo termine (riconoscimento del debito da parte del debitore [art. 14:401 PECL] e inizio di esecuzione da parte del creditore [art. 14:402 PECL]). Infine le parti possono modificare contrattualmente le condizioni della prescrizione segnatamente per quanto concerne la sua durata. Il termine di prescrizione non può tuttavia essere inferiore a un anno o superiore a 30 anni (art. 14:601 PECL). b) Draft Common Frame of Reference (DCFR) Fondandosi sui PECL, all’inizio del 2008 il Gruppo comune per il diritto europeo dei contratti (SGECC) e il Gruppo di studio sul diritto privato comunitario (Acquis Group) hanno presentato alla Commissione europea un Progetto di quadro comune di riferimento (DCFR). Si tratta di uno studio accademico volto a codificare il diritto europeo dei contratti e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Il quadro di riferimento non concerne soltanto il diritto dei contratti, bensì include in particolare anche il diritto in materia di reati. Tale integrazione distingue chiaramente il DCFR dai PECL, il cui unico obbiettivo è l’unificazione del diritto dei contratti. La prescrizione è regolata nel volume III, capitolo 7 (III.-7:101–III.-7:601 DCFR). Il DCFR riprende in ampia misura le proposte formulate nei PECL 59 : il termine ordinario di prescrizione è di tre anni (III.-7:201 DCFR). Il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora il suo diritto o non può ragionevolmente conoscerne l’esistenza (III.7:301 DCFR). La sospensione è limitata da un termine di prescrizione massimo di dieci e, in caso di danni alle persone, di trent’anni (III.-7:307 DCFR). Le parti possono in linea di principio modificare contrattualmente i termini di prescrizione rispettando comunque un termine minimo di un anno e uno massimo di trenta (III.-7:601 DCFR). c) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC) La prescrizione è pure stata inserita nella versione completata dei Principi UNIDROIT dei contratti commerciati internazionali (PICC) del 2004 (art. 10.1–10.11 PICC). Tali principi si applicano tuttavia soltanto agli accordi commerciali internazionali. 59 Cfr. ERNST, pag. 67 segg. 16 Secondo l’articolo 10.2 PICC i crediti si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza o doveva conoscere l’evento che gli consente di esercitare il suo diritto, ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’esigibilità. Le parti possono modificare tali termini di prescrizione, ma devono rispettare i termini minimi e massimi (art. 10.3 PICC). La prescrizione riprende a decorrere se il debitore riconosce il debito nei confronti del creditore (art. 10.4 PICC). Può inoltre venir sospesa (art. 10.5–10.8 PICC; ad es. procedimento giudiziario, procedura arbitrale o di insolvenza , forza maggiore, decesso o incapacità contrattuale). I termini di prescrizione possono anche venir sospesi se le parti tentano, con l’aiuto di un terzo, di regolare la controversia in via extragiudiziale (art. 10.7 PICC). 3.2.2 Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci (CPVIM) Il 14 giugno 1974, una conferenza diplomatica ha approvato a New York la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci (CPVIM). Il campo d’applicazione della convenzione si limita alle pretese contrattuali derivanti da un contratto di compravendita internazionale. Il termine di prescrizione è di quattro anni (art. 8 CPVIM). Inizia a decorrere di principio con l’esigibilità del credito (art. 9 CPVIM) ma, per i crediti derivanti da una violazione contrattuale, già dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 10 CPVIM). Il termine di prescrizione può essere interrotto (art. 13–21 CPVIM; ad es. avvio di un procedimento giudiziario o di una procedura arbitrale, decesso o fallimento del debitore, riconoscimento di debito, forza maggiore). In ogni caso i crediti si prescrivono al massimo dopo dieci anni dalla loro esigibilità o dalla violazione contrattuale (art. 23 CPVIM). Di principio le parti non possono modificare contrattualmente i termini (art. 22 CPVIM). 3.2.3 Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174) Il 4 novembre 1999, il Consiglio d’Europa ha approvato questa convenzione che intende definire a livello europeo regole comuni concernenti la lotta alla corruzione nell’ambito del diritto civile. L’articolo 7 della convenzione prevede un termine di prescrizione relativo di tre anni e un termine di prescrizione assoluto di almeno dieci anni. Dopo l’entrata in vigore dei termini di prescrizione proposti dall’avamprogetto, la legislazione svizzera sarà pertanto compatibile con la convenzione. 4 Punti centrali dell’avamprogetto 4.1 Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione Ai fini della semplificazione e nell’interesse della certezza del diritto occorre uniformare l’intero diritto in materia di prescrizione 60 . L’avamprogetto intende dunque, da un canto, uniformare le regole ordinarie sulla prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 60 CO) come pure le molte disposizioni previste dalle leggi speciali 60 Cfr. pure LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197 segg.; GAUCH, Vereinheitlichung, pag. 334 seg.; come pure il DCFR (cfr. PG n. 3.2.1 b); per Germania, Francia, Danimarca cfr. PG n. 3.1. 17 sulla prescrizione della responsabilità; dall’altro, vuole armonizzare i regimi della prescrizione previsti dal diritto in materia di contratti e di indebito arricchimento con le regole della responsabilità civile extracontrattuale. Così facendo sarà possibile applicare le stesse regole del diritto in materia di prescrizione a situazioni simili. Si pensi in particolare alle pretese di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali (cfr. PG n. 2.3.1). Inoltre l’avamprogetto consentirà di eliminare molte incertezze della legislazione vigente, come ad esempio il problema dell’attribuzione della prescrizione dei crediti di risarcimento derivanti da responsabilità fondata sulla fiducia alle regole della prescrizione contrattuale o extracontrattuale (cfr. PG n. 2.3.3 b) o la questione controversa della prescrizione delle pretese dei congiunti della parte contraente vittima del danno diretto (cfr. PG n. 2.3.3 e). Contrariamente a quanto previsto dall’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile, le regole sulla prescrizione in materia extracontrattuale non si applicheranno dunque soltanto alla violazione positiva del contratto. Una scelta diversa osterebbe all’unificazione portata avanti da dottrina e giurisprudenza in materia d’inadempienza contrattuale e potrebbe di nuovo generare problemi di delimitazione. La distinzione non verrebbe più attuata tra il diritto in materia di reati e il diritto contrattuale, bensì all’interno del diritto contrattuale stesso. Inoltre tale distinzione riguarderebbe soltanto la questione della prescrizione e non altri effetti giuridici come ad esempio la presunzione di colpa e la responsabilità per persona ausiliaria. La proposta di integrare in parte la responsabilità contrattuale nel diritto in materia di reati, formulata nel quadro della revisione del diritto in materia di responsabilità civile, non ha saputo convincere né il mondo della scienza né le cerchie consultate. La revisione concerne dunque la prescrizione di tutte le pretese di diritto privato indipendentemente se derivanti da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Le regole uniformate in materia di prescrizione non si applicheranno più soltanto alle pretese fondate sul CO bensì anche alle pretese inerenti al diritto delle persone, di famiglia e successorio e ai diritti reali del CC nonché alle pretese disciplinate nelle leggi speciali. Anche le pretese di diritto pubblico andranno assoggettate a tali regole di prescrizione nella misura in cui ciò sia opportuno. Si pensi ad esempio a pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità 61 . Per quanto concerne invece l’ambito della responsabilità dello Stato a livello cantonale, è mantenuto il disciplinamento vigente, a meno che esso non rimandi al CO. In questo ambito la competenza federale in materia di diritto civile è controversa 62 . L’unificazione del diritto in materia di prescrizione non esime tuttavia il legislatore dal chiedersi se e in quale misura le deroghe alle regole generali siano pertinenti. Alcune distinzioni si giustificano in considerazione della responsabilità in questione (ad es. per i beni culturali [cfr. le spiegazioni all’art. 196a CO] o per le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società [cfr. spiegazioni agli art. 591 - 593, 619 cpv. 1 CO]) oppure le deroghe sono necessarie per armonizzare il diritto nazionale con il diritto internazionale (ad. es. art. 5 e 11 nLRCN o art. 87 cpv. 2 LNM 63 ). 61 62 63 Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 170.32). Cfr. JAAG, pag. 105 segg. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30). 18 4.2 Duplici termini L’avamprogetto riprende l’idea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento, anche per i crediti contrattuali 64 . Tutte le pretese sottostanno di conseguenza a un termine di prescrizione relativo breve e a un termine di prescrizione assoluto più lungo. Il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore. Il termine assoluto invece comincia a decorrere di regola con l’esigibilità del credito (per le pretese di risarcimento si veda PG n. 4.4). L’idea dei duplici termini ha dato buona prova nel diritto penale, è conforme agli sviluppi internazionali nonché alle discipline vigenti nei Paesi confinanti 65 e va dunque visto con favore anche nell’ottica di un’armonizzazione a livello europeo. Un’altra possibilità sarebbe quella di riprendere l’idea del termine unico del diritto contrattuale e applicarla ai crediti derivanti da atto illecito e da indebito arricchimento. In tale caso occorrerebbe tuttavia distinguere se il termine è definito in base a un criterio oggettivo o soggettivo. Nello specifico sono state esaminate e ritenute inadeguate le varianti seguenti: -- Definizione in base a un criterio soggettivo: il termine di prescrizione decorre con la conoscenza del credito e del debitore; il termine è di cinque anni. Il vantaggio di tale variante risiede nella notevole semplificazione rispetto al diritto vigente. Paragonata alla proposta dell’avamprogetto riprende inoltre l’idea più semplice di un unico termine di prescrizione. La definizione su base soggettiva tiene conto degli interessi del creditore, mentre il termine relativamente breve di quelli del debitore. Tale variante costituisce dunque una soluzione equilibrata. Essa presenta tuttavia un problema dovuto alla mancanza del momento oggettivo a partire dal quale una pretesa si prescrive effettivamente. In caso di rischio latente di danni, occorre attendersi un’azione anche decenni dopo l’evento. Ciò implica svariate difficoltà probatorie nell’ambito di un procedimento giudiziale nonché alcuni problemi relativi all’obbligo di conservare gli atti. -- Definizione in base a un criterio oggettivo: il termine di prescrizione decorre di principio con l’esigibilità del credito; il termine è di 20 anni. Rispetto alla definizione su base soggettiva tale variante è ancora più semplice. Non soltanto i termini ne risultano uniformati bensì anche l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione può essere determinato in modo chiaro e oggettivo e quindi si pongono meno difficoltà in materia di raccolta delle prove. Tale variante implica tuttavia un termine di prescrizione poco flessibile e molto lungo; un termine più corto tuttavia mal si concilia con il mandato conferito al legislatore di tenere in debita considerazione il problema dei danni tardivi. Un termine di 20 anni non si giustifica in particolare nei casi semplici in cui si conosce sia il credito sia anche l’obbligato.. Inoltre una soluzione di questo tipo non è compatibile con gli sviluppi in atto a livello internazionale. 64 65 Cfr. PICHONNAZ, pag. 101. Cfr. art. 14:201 e 14:307 PECL, III.-7:201 e III.-7:307 DCFR nonché art. 10.2 PICC; per Germania, Francia e Danimarca cfr. PG. n. 3.1. 19 4.3 Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale La dottrina e la prassi reputano troppo brevi i termini di prescrizione del diritto extracontrattuale vigente (cfr. PG n. 2.3.2). È per tale motivo che si propone di prorogare l’attuale termine da uno a tre anni. Alcune leggi speciali (art. 5 cpv. 1 nLRCN, art. 32 cpv. 1 LIG, art. 9 LRDP 66 ) come pure l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 1) prevedono già il termine di tre anni; esso è inoltre applicato dai Paesi limitrofi ed è conforme al diritto internazionale 67 . Il termine assoluto invece rimarrà immutato e fissato come sinora a dieci anni. Anche in questo caso la soluzione corrisponde in ampia misura agli sviluppi in atto a livello europeo 68 . Per le pretese risultanti da danni alle persone e alla salute si propone tuttavia un termine di prescrizione massimo di 30 anni dal momento che si tratta di due beni giuridici con un valore particolare. Tale soluzione consente sia di rispettare l’incarico del Parlamento sia di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi (cfr. pure PG n. 4.4). Per quanto concerne il diritto transitorio si veda l’articolo 49 AP-Titolo finale CC. L’avamprogetto prevede come variante un termine di prescrizione assoluto di 20 anni applicabile a tutti i crediti indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese risultanti da un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Il termine di 20 anni corrisponde alla proposta formulata in occasione dell’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 2). Se questa variante dovesse essere preferita in sede di consultazione occorrerebbe accorciare, ai fini dell’unificazione, tutti i termini di 30 anni vigenti (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG). Per quanto concerne la prescrizione di diritti contrattuali prioritari, l’idea proposta implica che nella maggior parte dei casi il termine relativo andrà a sostituire quello assoluto poiché il credito e l’identità del debitore sono noti. In ambito contrattuale siffatto mutamento di paradigma comporterà dunque di principio un accorciamento del termine anteriore di dieci anni (art. 127 CO) a tre anni. Tale esito va tuttavia accettato. Infatti è del tutto lecito attendersi che il creditore proceda a un atto interruttivo entro il termine di tre anni. I termini possono infine essere modificati contrattualmente dalle parti (cfr. PG n. 4.5). 4.4 Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento Il momento dell’esigibilità delle pretese di risarcimento è controverso (cfr. PG n. 2.3.3 a). Secondo una parte della dottrina il credito non sorge già nel momento della mancata esecuzione o dell’esecuzione carente oppure dell’atto pregiudizievole, bensì soltanto dal momento in cui insorge il danno. Di conseguenza anche il credito diventa esigibile soltanto in quel momento 69 . Tuttavia non è sempre facile determinare il momento in cui si è prodotto il danno e ciò può costituire un problema per determinare l’inizio della decorrenza del termine assoluto. Fondandosi sull’insorgere del danno, si rischia che le pretese di risarcimento non ancora cadute in prescrizione si protraggano all’infinito. Ciò comporterebbe un peggioramento della posizione del debitore difficilmente sostenibile e un’incertezza giuridica che potrebbe durare anche per anni. Tale risultato mal si 66 67 68 69 Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944). Ad es. Germania e Danimarca (cfr. PG n. 3.1); art. 10.2 cpv. 1 PICC, art. 14:201 PECL e III.7:201 DCFR. Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR. DTF 130 III 591, consid. 3.1. 20 concilierebbe con le finalità dell’istituto della prescrizione (cfr. PG n. 2.1). Inoltre è impensabile prevedere da un canto un termine relativo che tuteli gli interessi del creditore e inizia a decorrere soltanto nel momento in cui il danno viene scoperto e dall’altro un termine assoluto dipendente dal momento in cui insorge il danno. Quest’ultimo perderebbe qualsiasi efficacia poiché l’insorgere del danno e il fatto di averne conoscenza sono strettamente collegati. È per tale motivo che l’avamprogetto si fonda sul momento in cui si verifica il comportamento che causa il danno. Ciò può implicare che il termine di prescrizione assoluto di una pretesa di risarcimento cominci a decorrere ancor prima che l’avente diritto sia in chiaro sull’entità del credito. Già oggi tale disciplina si applica alle pretese di risarcimento dei danni extracontrattuali e il Tribunale federale la ammette anche per pretese di risarcimento fondate su un contratto 70 . Inoltre corrisponde all’articolo 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR. Applicando un termine di prescrizione di 30 anni alle pretese risultanti da danni alla persona si riduce il rischio che una pretesa di risarcimento o di riparazione si estingua prima che il danneggiato sia a conoscenza del danno 71 . In alcune circostanze, per i casi di rigore, il Tribunale federale ha inoltre ammesso la possibilità di applicare un termine perentorio per far valere i propri diritti nonostante la pretesa sia prescritta (art. 2 CC) 72 . Se l’atto pregiudizievole o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto, bensì costituisce un atto perdurante, il termine di prescrizione deve decorrere soltanto dal momento in cui l’atto che ha causato il danno è concluso 73 . Un inizio uniforme del termine di prescrizione per le pretese di risarcimento elimina l’incertezza giuridica attuale in merito alle pretese di risarcimento fondate su un contratto (cfr. PG n. 2.3.3 a). Ciò significa che la prescrizione dei crediti derivanti da una violazione positiva del contratto decorre già dal momento della violazione contrattuale; tale soluzione corrisponde alla giurisprudenza esistente. Invece in caso di impossibilità successiva (art. 97 cpv. 1 CO), di inadempimento con mantenimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO) e di risarcimento del danno per ritardo (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO), l’atto dannoso determinante è costituito dall’inadempimento del credito originale al momento della sua esigibilità. Il termine di prescrizione assoluto decorre quindi dalla data di scadenza del credito originario. Il risultato della disciplina proposta corrisponde al diritto vigente. Soltanto nel caso di una pretesa di risarcimento derivante da un inadempimento con recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) vi è un cambiamento rispetto all’opinione dominante. L’avamprogetto propone di far decorrere il termine dal momento dell’esigibilità della prestazione originaria e non, come attualmente, soltanto dal momento della dichiarazione di recesso del creditore 74 . 4.5 Possibilità di modificare i termini di prescrizione Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme e in virtù dell’autonomia delle parti, è di principio consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del 70 71 72 73 74 Cfr. DTF 137 III 16, consid. 2.3 seg. Cfr. per contro DTF 136 II 187. Cfr. DTF 4A_103/2009. Cfr. DTF 127 III 257, consid. 2b. Questa opinione era già condivisa da SPIRO, vol. I, § 57 nota 7. 21 tipo di credito. Rispetto al regime attuale, che vieta di modificare i termini previsti dal titolo terzo del CO, tale soluzione è più liberale. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L’avamprogetto propone pertanto un termine minimo e un termine massimo. Inoltre l’avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all’eccezione di prescrizione. È nondimeno esplicitamente previsto che si possa rinunciare all’eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione e che la rinuncia è dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Tale chiarimento esplicito consente di eliminare le incertezze vigenti in merito ad ammissibilità e durata dell’eccezione di prescrizione (cfr. PG n. 2.3.3 c). 4.6 Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione (cfr. PG n. 2.3.3 f). Il Consiglio federale è consapevole che non è compatibile con il sentimento generale di giustizia il fatto che mentre chi ha causato il danno continua a essere soggetto alle conseguenze delle sanzioni penali, la parte danneggiata non possa più far valere, a causa della prescrizione, il proprio diritto al risarcimento dei danni. Ciò non da ultimo anche per la tendenza di considerare imprescrittibili determinati reati. Tuttavia la proposta di allungare il termine relativo e, in caso di danni alle persone, anche quello assoluto, consente di sostituire in larga misura la disposizione contenuta nell’articolo 60 capoverso 2 CO. Inoltre la prescrizione può essere facilmente interrotta. Di conseguenza tale articolo non ha più ragione di esistere e va semplicemente abrogato 75 . La variante che prevedeva di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di un anno dal momento della condanna penale è stata esaminata, ma poi respinta. Anche se tale variante avrebbe consentito di tenere conto di richieste di carattere politico-giuridico, sarebbe stato difficile conciliarla con il principio della parità di trattamento. La vittima avrebbe tratto un beneficio da tale soluzione soltanto in caso di condanna effettiva dell’autore. Alla stessa stregua è anche stata respinta la soluzione volta a introdurre delle clausole di equità come quelle previste, ad esempio, dalla prassi olandese o dalla legislazione inglese. Questo tipo di clausole pregiudica la certezza del diritto e la prevedibilità, che proprio nel diritto in materia di prescrizione costituiscono due principi imprescindibili. 4.7 Debito solidale: nessuna revisione La tradizione giuridica svizzera distingue due forme di solidarietà: la solidarietà perfetta e la solidarietà imperfetta. Molti autori criticano tale distinzione 76 , ma nel documento interlocutorio sull’ulteriore modo di procedere in merito a una revisione del diritto della responsabilità civile (cfr. PG n. 1.2), il Consiglio federale si è detto contrario a una revisione specifica del diritto della responsabilità civile e dunque anche a una revisione del debito solidale. È infatti probabile che sarebbe molto difficile riunire il consenso 75 76 Cfr. pure l’avamprogetto sulla responsabilità civile: rapporto esplicativo sull’avamprogetto concernente la revisione della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano), pag. 216 seg. Cfr. VON TUHR/ESCHER, pag. 319 segg.; OFTINGER/STARK, vol. I, § 10 N 14 segg.; GAUCH/SCHLUEP/ EMMENEGGER, vol. II, N 3749 segg. con ulteriori rimandi 22 necessario in merito a tale questione. Infine i criteri per scegliere i punti da sottoporre a revisione potrebbero sembrare aleatori. Nel diritto in materia di prescrizione la distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta implica delle incertezze (cfr. PG n. 2.3.3 d). Tuttavia fintanto che tale dualismo è in linea di massima mantenuto, esso deve applicarsi anche alla prescrizione. Di conseguenza: -- la disposizione secondo la quale l’interruzione rimpetto a un debitore solidale o a un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori (art. 136 cpv. 1 CO), continuerà ad applicarsi soltanto in caso di solidarietà perfetta, almeno finché il Tribunale federale non avrà modificato la sua giurisprudenza. L’avamprogetto precisa nondimeno che la prescrizione è interrotta soltanto mediante l’atto interruttivo del creditore (cfr. art. 135 n. 2 CO); -- inoltre nel rapporto interno esistente tra condebitori si continuerà a operare una distinzione tra diritto di surrogazione in caso di solidarietà perfetta e il diritto di regresso in caso di solidarietà imperfetta. La surrogazione non ha alcun effetto sul decorso della prescrizione del credito e il termine di prescrizione continua a decorrere anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso autonomo invece si prescrive indipendentemente dal credito principale. Tuttavia, grazie all’armonizzazione, e contrariamente a quanto si verifica nel diritto vigente, non è più necessario chiedersi quali regole in materia di prescrizione si applichino ai diritti di regresso. Il nuovo diritto prevede che il diritto di regresso autonomo si prescrive in tre anni dal giorno in cui chi fa valere il regresso è venuto a conoscenza del credito e dell’identità del responsabile. Ciò coincide sovente con il giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente al creditore principale. In ogni caso però il diritto di regresso cade in prescrizione al più tardi entro dieci anni a decorrere dall’esigibilità del credito. Salvo accordi contrari, il credito è esigibile a contare dal momento in cui è nato (art. 75 CO), ossia con il soddisfacimento del creditore principale. 23 Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni 1 Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni Osservazione preliminare Le disposizioni generali del diritto in materia di prescrizione valgono, come illustrato, per tutte i crediti di diritto privato indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO), da atto illecito (art. 41 segg. CO) o da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che ai crediti fondati sul diritto delle obbligazioni, tali disposizioni sono inoltre applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve, se del caso, le disposizioni divergenti. Alle pretese di diritto pubblico le disposizioni generali sono applicabili se le leggi vi rinviano. In mancanza sia di un disciplinamento speciale sia di un rinvio al CO, il giudice può applicare per analogia le disposizioni del diritto privato (cfr. PG n. 4.1). Il nuovo disciplinamento è inserito nel titolo terzo sull’estinzione delle obbligazioni. Non è pertanto più necessario prevedere regole sulla prescrizione nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento. Inoltre, le norme delle leggi speciali rinviano in linea di massima alle nuove disposizioni del CO. L’avamprogetto si fonda sul diritto vigente e prevede soltanto modifiche giustificate dall’obiettivo della revisione. Nei casi in cui si riprendono disposizioni del diritto vigente non sono necessarie spiegazioni approfondite. Art. 127 Principi La disposizione disciplina i principi del diritto in materia di prescrizione. Tali principi corrispondono al diritto vigente, anche se quest’ultimo in parte non li sancisce esplicitamente. -- La prescrizione si applica ai crediti (cfr. PG n. 2.1). Ha effetto con il decorso del tempo definito mediante i termini di prescrizione (cpv. 1). -- La prescrizione ha come effetto l’invalidazione del credito. Seppur inserita nel terzo titolo del CO (Dell’estinzione delle obbligazioni), la prescrizione non si ripercuote sulla consistenza del credito, bensì soltanto sull’esercizio del diritto di esigerlo. Alla scadenza del termine di prescrizione il credito non può più essere imposto dal giudice contro la volontà del debitore (cosiddetta obbligazione naturale). Il debitore può far valere l’eccezione di prescrizione (cpv. 2). -- Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 142 CO. Se il debitore non fa valere l’eccezione di prescrizione, l’azione è confermata, sempre che la pretesa sia motivata. Art. 128 Termini; Termine relativo Come regola generale si applica un termine di prescrizione relativo breve con un inizio soggettivo. Il termine è di tre anni (cpv. 1). A giustificazione di tale termine cfr. PG numero 4.3. L’inizio del termine presuppone l’esigibilità del credito o i suoi sostituti di cui all’articolo 129 capoverso 2 AP-CO. Il termine decorre tuttavia dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (cpv. 2). Questa 24 disposizione si rifà agli articoli 60 capoverso 1 e 67 capoverso 1 CO; occorrerà tenere conto della pertinente giurisprudenza del Tribunale federale anche de lege ferenda. -- Conoscenza del credito: l’avente diritto deve essere a conoscenza del credito. Questo significa che devono essergli note l’esistenza, la natura e le principali caratteristiche del credito, ossia tutte le circostanze effettive atte ad avviare e motivare un’azione 77 . Deve essere possibile e ragionevolmente esigibile far valere il credito in giudizio, tenendo conto dell’obbligo di motivare l’azione. L’avente diritto deve avere conoscenza dell’intero credito e non soltanto di parti di esso. Non è tuttavia necessario indicare esattamente l’importo del credito. È sufficiente che l’avente diritto sia in grado di chiedere a un giudice la riparazione di tutti i danni 78 . Anche con il nuovo diritto occorrerà fondarsi sulla conoscenza effettiva e non su quella potenzialmente possibile con l’attenzione richiesta dalle circostanze 79 . La conoscenza del credito non può quindi essere presupposta superficialmente. -- Conoscenza del debitore: l’avente diritto deve essere a conoscenza del debitore. Non basta presumere che la persona in questione potrebbe essere l’obbligato; la sua identità deve essere accertata. Anche in questo caso non è sufficiente fondarsi sulla conoscenza potenzialmente possibile 80 . Il debitore può essere una persona diversa dall’obbligato (p.es. genitori che rispondono del proprio figlio incapace di discernimento). In caso di crediti contrattuali il debitore è solitamente parte contrattuale e quindi noto. Art. 129 Termini; Termini assoluti; Disposizioni generali Il termine relativo è delimitato da un termine di prescrizione assoluto più lungo. Quest’ultimo acquista importanza soltanto se il termine relativo non è ancora scaduto. D’altronde, il termine relativo non si estende mai oltre il termine assoluto. Quest’ultimo è giustificato per motivi di certezza del diritto e di equità. Dopo un determinato periodo il debitore non può più essere obbligato a soddisfare un’eventuale pretesa del creditore. Di regola il termine assoluto è di dieci anni (cpv. 1) e coincide quindi con la durata dell’obbligo di conservazione (art. 962 CO) 81 . A differenza di quanto previsto per il termine relativo, il giorno in cui comincia a decorrere il termine assoluto (dies a quo) è definito su basi oggettive, poiché il termine decorre indipendentemente dal fatto che l’avente diritto sia a conoscenza del credito e del debitore. Come nel diritto vigente, l’elemento decisivo è l’esigibilità del credito. Ciò equivale all’attuale disciplina del diritto in materia di indebito arricchimento secondo cui il diritto deve essere sorto (art. 67 cpv. 1 CO). L’esigibilità significa che il creditore può richiedere la prestazione dovuta. Se il momento dell’adempimento non è determinato né da un contratto né dalla natura del rapporto giuridico né da disposizioni di legge specifiche, il credito è esigibile immediatamente (art. 75 CO), ossia con la nascita del credito. Per determinati crediti l’inizio dell’esigibilità è sostituito da un altro elemento (cpv. 2): 77 78 79 80 81 Cfr.. DTF 96 II 39, consid. 2a; DTF 126 III 161, consid. 3c; DTF 131 III 61, consid. 3.1.1; DTF 129 III 503, consid. 3.4. Cfr. DTF 114 II 253, consid. 2a. Cfr.. DTF 136 III 322, consid. 4.1. Cfr. DTF 131 III 61, consid. 3.1.2. Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, Art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR. 25 -- pretese di risarcimento e di riparazione (n. 1): è determinante il momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno. Già oggi, tale disciplina si applica al risarcimento dei danni extracontrattuale 82 . Essa è senz’altro giustificata anche per pretese di risarcimento derivanti da culpa in contrahendo e responsabilità analoghe, nonché per le violazioni positive del contratto. È inoltre opportuna per le pretese di risarcimento che subentrano al credito originario. L’atto che ha causato il danno coincide con la data di scadenza del credito originario (cfr. per i dettagli PG n. 4.4). Se il danno non si esaurisce in un unico atto e costituisce un atto perdurante, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui l’atto perdurante è concluso. Il termine non inizia a decorrere fintanto che perdura l’atto dannoso 83 . -- intero credito in caso di rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche (n. 2): l’avamprogetto riprende l’articolo 131 capoverso 1 CO. La prescrizione dell’intero credito decorre a partire dalla scadenza di ogni singola prestazione e dura finché quest’ultima non è adempita. Se una prestazione parziale non viene pagata entro tre anni dalla scadenza, si prescrive l’intero credito, sempre che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del credito e del debitore; l’intero credito è in ogni caso prescritto dopo dieci anni. L’articolo 130 capoverso 2 CO, secondo cui, se la scadenza dell’obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno per il quale poteva darsi la disdetta, è abrogato senza essere sostituito. Tale disposizione ha lo scopo di non permettere al creditore di ritardare il decorrere della prescrizione omettendo la disdetta. Si applica ad esempio a un mutuo la cui restituzione non è stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso. Tale mutuo deve essere restituito entro sei settimane dalla prima richiesta (Art. 318 CO). La prescrizione decorre dalla scadenza di questo termine, ossia sei settimane dopo la consegna del mutuo al mutuatario, e non dal giorno in cui vi è effettivamente disdetta. In considerazione, segnatamente, della riduzione generale del termine di prescrizione da dieci (art. 127 CO) a tre anni (art. 128 AP-CO), tale disciplinamento non appare più giustificato. Anche per i crediti la cui scadenza dipende da disdetta sarà quindi determinante la data d’inizio della loro esigibilità. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale in merito al contratto stipulato con le casse di risparmio va nella stessa direzione 84 . Art. 130 Termini; Termini assoluti; In caso di danni a persone Per il diritto al risarcimento di un danno che sorge successivamente o il cui insorgere è difficilmente constatabile, il termine di prescrizione assoluto può comportare la prescrizione prima che sia insorto o constatato un danno. Un danno può sorgere successivamente soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute (p.es. a causa di amianto, determinati medicinali o sostanze radioattive). Spesso il danno all’integrità fisica è osservabile soltanto più di dieci anni dopo l’evento dannoso. Alle pretese risultanti da danni alla persona si applica pertanto un termine di prescrizione di 30 anni 85 . Danni alle persone possono verificarsi in seguito a lesioni corporali o morte (cfr. anche art. 45-49 CO). 82 83 84 85 Corrisponde anche all’art. 10 cpv. 1 CPVIM e all’art. 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR. Cfr. DTF 127 III 257, consid. 2b. Cfr. DTF 91 II 442, consid. 5a–c; e inoltre il messaggio aggiuntivo del 1° ottobre 2010 concernente la modifica della legge sulle banche (averi non rivendicati), FF 2010 6629. Analogamente art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR. 26 Variante ad art. 129/130 Termine assoluto La variante non distingue tra danni alle persone e altri danni. Ai fini dell’uniformità si applica a tutte le pretese un termine di prescrizione assoluto di 20 anni, indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese tradizionali risultanti da un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Nella valutazione di questa variante occorre considerare che una proroga generale del termine da 10 a 20 anni avrà ripercussioni sul mercato delle assicurazioni e comporterà probabilmente un aumento dei premi assicurativi. Se questa variante dovesse essere preferita nella consultazione, occorrerebbe di conseguenza accorciare a 20 anni i termini di 30 anni previsti da alcune leggi speciali (p.es. art. 32 cpv. 1 LIG). Art. 131 Effetti sulle pretese accessorie e le prestazioni periodiche Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 133 CO e disciplina la sorte degli interessi e delle pretese accessorie in caso di prescrizione del credito principale. Fanno ad esempio parte di tali diritti accessori la fideiussione, il credito risultante da pena convenzionale, l’obbligo di costituire un pegno o la pretesa di adempimento di un onere. La disposizione non si applica a pretese accessorie più estese, quali ad esempio l’interesse moratorio. Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 131 capoverso 2 CO. Una volta prescritto l’intero credito si prescrivono anche le singole prestazioni parziali, sempre che non siano già prescritte autonomamente. Art. 132 Computo dei termini La disposizione riprende, senza modificarlo, l’articolo 132 CO vigente. Art. 133 Modifica e rinuncia; Modificabilità dei termini L’articolo contempla gli accordi in virtù dei quali un termine di prescrizione può essere prolungato o accorciato prima della sua scadenza, indipendentemente dal fatto che il credito sia già esigibile o meno. In considerazione dei termini uniformi relativamente fissi, si propone di liberalizzare la possibilità di modificarli contrattualmente. Ciò consente di adattare i termini di prescrizione a un determinato tipo di credito. In virtù del principio della libertà contrattuale, l’accordo è valido indipendentemente dalla sua forma. Affinché sia dimostrabile si raccomanda tuttavia di concordare il prolungamento o l’accorciamento del termine per scritto. Sono modificabili sia il termine di prescrizione relativo (cpv. 1) che quello assoluto (cpv. 2): il termine relativo minimo è di un anno 86 e serve a proteggere la parte contraente più debole. La possibilità di prolungare il termine relativo a dieci anni corrisponde all’attuale giurisprudenza del Tribunale federale nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento 87 . Il termine di prescrizione assoluto può essere abbreviato fino a una 86 87 Previsto anche dall’art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR. Cfr. DTF 99 II 185, consid. 2a. 27 durata minima di tre anni; la durata massima è di 30 anni 88 . Per le pretese risultanti da danni alle persone il termine di prescrizione assoluto non può pertanto essere prolungato. Il capoverso 3 pone un limite alla riduzione dei termini di prescrizioni legali mediante le condizioni generali di contratto (CGC). Conformemente al diritto dell’Unione europea 89 , tale restrizione della libertà contrattuale si applica se si tratta di danni alle persone. Le condizioni generali di contratto che riducono il termine di prescrizione dei danni alle persone sono nulle, vale a dire che in tal caso si applica il termine di prescrizione legale di trenta o di tre anni. La riduzione del termine di prescrizione specificamente negoziata dalle parti contraenti è invece valida, a condizione che rientri nei limiti previsti dai capoversi 1 e 2. Per il resto il controllo delle CGC è retto dalla revisione del 17 giugno 2011 dell’articolo 8 LCSl 90 , secondo cui agisce in modo sleale chi utilizza a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. Anche l’inizio della decorrenza dei termini può essere modificato mediante un accordo tra le parti (cpv. 4). I nuovi termini non possono tuttavia essere inferiori o superiori ai termini minimi e massimi previsti dalla legge. Per contro, le parti non possono prevedere ulteriori motivi di sospensione o di interruzione, poiché questi sono disciplinati esaustivamente e sono di natura vincolante (cfr. art. 136 e 137 AP-CO). Art. 134 Modifica e rinuncia; Rinuncia all’eccezione di prescrizione La disposizione si rifà all’articolo 141 capoverso 1 CO (cfr. in merito PG n. 2.3.3 c). Contrariamente al parere del Tribunale federale 91 , con la nuova legge si potrà rinunciare all’eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione (cpv. 1). Non sarà invece più possibile rinunciare all’eccezione di prescrizione prima della scadenza del termine. In tal modo s’intende evitare che in un primo momento, in virtù della rinuncia del debitore, il creditore avvii un procedimento giudiziario e, successivamente, nel corso del procedimento, il debitore, una volta scaduto il termine di rinuncia, opponga la prescrizione. Ciò sarebbe possibile, dato che dopo la scadenza del termine di prescrizione, quest’ultimo non può più essere interrotto dal creditore nonostante la rinuncia all’eccezione di prescrizione, che costituisce soltanto un mezzo di difesa processuale. Tuttavia la dichiarazione del debitore di rinunciare alla prescrizione prima della scadenza del termine non è nulla. Va piuttosto considerata come proroga del termine di prescrizione equivalente al periodo di tempo per cui vale la rinuncia (cpv. 3). Ne risultano le stesse conseguenze giuridiche, indipendentemente dal fatto che si tratti, dogmaticamente, di una modifica dei termini o di una rinuncia precedente la scadenza del termine di prescrizione. Resta da risolvere la questione della durata per cui può essere fatta valere la rinuncia alla prescrizione. L’avamprogetto prevede un termine massimo di dieci anni (cpv. 2). Per il computo del termine non ci si fonda sul momento della rinuncia, bensì su quello della scadenza del termine di prescrizione. Se la rinuncia è dichiarata per una durata superiore 88 89 90 91 Cfr. art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR. Cfr. la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95 del 21 aprile 1993, pag. 29 (Allegato, lett. a) Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241). Cfr. DTF 132 III 226 e PG n. 2.3.3 c. 28 ai dieci anni o a tempo indeterminato, il suo effetto si riduce alla durata massima consentita in virtù dei principi della nullità parziale modificata (art. 20 cpv. 2 CO). Il debitore deve dichiarare la rinuncia nei confronti del creditore. Per ragioni di certezza del diritto e probatorie, la dichiarazione necessita della forma scritta secondo gli articoli 12 segg. CO (cpv. 1). La presente disposizione non contempla la mera omissione dell’eccezione di prescrizione nel procedimento. L’omissione è consentita in ogni caso, con la conseguenza che, vista la mancata eccezione, il giudice non può tenere conto della prescrizione (art. 127 cpv. 3 AP-CO). Art. 135 Modifica e rinuncia; Effetti nei confronti di terzi I capoversi 1 e 2 corrispondono, per quanto riguarda la rinuncia, all’attuale articolo 141 capoversi 2 e 3 CO. Una rinuncia non vale pertanto nei confronti degli altri debitori in caso di debito solidale (art. 146 CO) o prestazione indivisibile (art. 70 cpv. 2 CO), nonché nei confronti del fideiussore (art. 502 cpv. 2 CO). Ciò corrisponde al principio secondo cui gli accordi tra uno dei debitori e il creditore valgono soltanto nei confronti del debitore in questione. Secondo l’avamprogetto la stessa disciplina vale anche per la modifica dei termini. Variante: Le modifiche saranno invece valide per l’assicuratore, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti di quest’ultimo (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde alla proposta contenuta nell’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55a cpv. 3) 92 . Pur derogando alle regole del debito solidale (cpv. 1), la disposizione si giustifica in considerazione del diritto di credito diretto del creditore nei confronti dell’assicuratore. L’avente diritto può agire in giudizio direttamente contro l’obbligato, ma anche contro l’assicuratore. Inoltre i due condebitori sono legati da un rapporto contrattuale che esisteva già prima dell’atto su cui si fonda il credito. Infine, la disposizione è conforme all’articolo 141 capoverso 4 AP-CO. Art. 136 Sospensione La disposizione corrisponde in gran parte all’attuale articolo 134 CO. Vengono elencati i casi in cui non è esigibile o è impossibile per il creditore imporre un credito. I motivi di sospensione di cui al capoverso 1 numeri 1-5, 7 e 8 corrispondono fondamentalmente al diritto vigente. Una novità è costituita dal motivo di sospensione di cui al numero 6. In caso di morte del debitore la prescrizione è sospesa durante l’inventario per atto pubblico. La disciplina corrisponde all’articolo 586 capoverso 2 CC, che viene abrogato. Comporta la sospensione sia dei crediti a favore che dei debiti a carico dell’eredità. Il numero 8 si rifà all’articolo 134 capoverso 1 numero 6. Secondo l’avamprogetto la prescrizione è sospesa soltanto nel caso in cui una pretesa non può essere fatta valere né in Svizzera né all’estero, ossia in particolare se non è dato alcun foro in Svizzera o all’estero. Infine, l’avamprogetto conferma esplicitamente la giurisprudenza del Tribunale 92 Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile, pag. 220 (disponibile in versione tedesca e francese, il riferimento è alla versione tedesca). 29 federale secondo cui la disposizione è applicabile soltanto se il creditore non può far valere il suo credito per motivi oggettivi, indipendenti dalle sue condizioni 93 . In presenza di un motivo di sospensione, i termini di prescrizione relativo e assoluto non iniziano a decorrere o, dopo l’inizio, restano sospesi. Alla scadenza del giorno in cui viene a cadere il motivo di sospensione, comincia a decorrere il termine di prescrizione o, se era già iniziato, prosegue (cpv. 2). La disposizione corrisponde al diritto in vigore (art. 134 cpv. 2 CO). Le parti non possono pattuire altri motivi di sospensione e neppure escludere i motivi previsti dalla legge. Continueranno invece a essere leciti gli accordi di dilazione. Questi ultimi riguardano la scadenza del credito e interessano, se del caso, solo indirettamente la prescrizione. Non sono invece inseriti nel diritto generale in materia di prescrizione i motivi di sospensione secondo la LEF 94 , in particolare per i crediti e i debiti del fallito dalla dichiarazione di fallimento a dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori (art. 207 cpv. 3 LEF) nonché per i crediti nei confronti del debitore durante la moratoria (art. 197 cpv. 1 LEF). Poiché l’estromissione dal contesto specifico nuocerebbe alla certezza del diritto, nel capoverso 3 è fatta salva la legislazione sull’esecuzione e sul fallimento (cfr. art. 134 cpv. 3 CO). Inoltre, alcune leggi speciali prevedono ulteriori motivi di sospensione (p.es. art. 41 della legge federale del 4 dicembre 1947 95 sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, art. 13 cpv. 3 LAP 96 , art. 56 cpv. 1 legge federale del 25 settembre 1917 97 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese). Art. 137 Interruzione e nuova decorrenza; atti interruttivi La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 135 CO. L’unica novità è costituita dall’interruzione mediante il ricorso a un rimedio giuridico. È stato pertanto modificato anche il titolo marginale che ora, invece di «Interruzione della prescrizione», recita «Interruzione e nuova decorrenza». Anche a livello europeo viene usata l’espressione «nuova decorrenza» 98 . I motivi che comportano una nuova decorrenza, vanno ricercati nella sfera del debitore o in quella del creditore: -- gli atti interruttivi del debitore sono atti mediante i quali il debitore riconosce il credito (n. 1). Il riconoscimento può essere esplicito o tacito. -- gli atti interruttivi del creditore sono atti mediante i quali il creditore fa valere il suo diritto dinnanzi a un’autorità (n. 2). Se il creditore intenta un’azione presso un’autorità non competente, il termine non è interrotto. Per risolvere questo problema l’articolo 63 93 94 95 96 97 98 Cfr. DTF 88 II 283, consid. 3; DTF 90 II 428, consid. 9 e DTF 124 III 449, consid. 4. Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1). RS 282.11. Legge federale dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese (Legge sull’approvvigionamento del Paese; RS 531). RS 742.211. Cfr. art. 14:401 e 14:402 PECL. 30 CPC 99 prevede un termine di un mese per intentare l’azione presso il giudice o l’autorità competente e preservare così il termine originario. Le iniziative private, ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non sono atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Si è inoltre rinunciato a prevedere come motivo d’interruzione lo svolgimento di colloqui di mediazione. Il diritto vigente prevede numerosi mezzi per interrompere la prescrizione; mezzi che del resto nella prassi sono interpretati in modo molto generoso. Inoltre, appare opportuno che l’interruzione della prescrizione da parte del creditore sia connessa a determinati requisiti formali, così come previsto per le fattispecie dell’articolo 137 numero 2 AP-CO, riprese dal diritto vigente 100 . Alla stregua del diritto vigente, i motivi d’interruzione sono vincolanti e pertanto le parti non possono né derogarvi né prevederne altri. Art. 138 Interruzione e nuova decorrenza; nuova decorrenza La disposizione si ricollega agli articoli 137 capoverso 1 e 138 CO e disciplina le conseguenze giuridiche dell’interruzione della prescrizione. Con l’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (cpv. 1). A seconda del motivo dell’interruzione, il nuovo termine inizia a decorrere immediatamente dopo l’interruzione oppure, prima di decorrere nuovamente, il suo inizio è ritardato per un determinato periodo (cpv. 2): -- nuova decorrenza immediata: con il riconoscimento del credito da parte del debitore (art. 137 n. 1 AP-CO) inizia a decorrere il nuovo termine. Questa regola corrisponde all’articolo 137 capoverso 1 CO. In caso di esecuzione per debiti il termine ricomincia a decorrere a ogni singolo atto esecutivo. L’avamprogetto riprende quindi l’articolo 138 capoverso 2 CO. Al computo del termine si applica l’articolo 132 AP-CO, ossia il giorno in cui è interrotto il termine non viene contato per il computo del nuovo termine (art. 132 CO). -- inizio ritardato: al fallimento e alla litispendenza si applica un’altra regola. In questi casi il termine è ritardato fino a un determinato momento, ossia vi è un periodo in cui la prescrizione non decorre. Anche questo corrisponde, almeno dall’entrata in vigore del CPC, in larga misura al diritto vigente (cfr. art. 138 cpv. 1 e 3 CO). L’avamprogetto prevede inoltre che un credito non possa prescriversi neppure durante una procedura di ricorso 101 . Art. 139 Interruzione e nuova decorrenza; durata del nuovo termine Con l’interruzione ricominciano a decorrere sia il termine di prescrizione relativo che quello assoluto (cpv. 1). Dato che nel momento in cui ricomincia a decorrere il termine, il credito e il debitore sono di regola noti, è di solito determinante il termine relativo di tre anni. Se tuttavia il debitore ha riconosciuto il credito solo di principio, è anche ipotizzabile che si applichi il termine assoluto. 99 100 101 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile; RS 272). Diversamente p.es. Germania, Inghilterra, Danimarca (cfr. PG n. 3.1). Cfr. DTF 123 III 213, consid. 4 relativa alla prescrizione di una pretesa di risarcimento dinanzi al Tribunale federale. 31 Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 137 capoverso 2 CO. La disposizione disciplina due casi speciali in cui il creditore non è tenuto a esigere il credito il più presto possibile. Al posto del termine relativo breve s’intende quindi mantenere il termine odierno di dieci anni. Si tratta segnatamente del riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 LEF e della decisione di un giudice il cui dispositivo constati la presenza di una pretesa di diritto civile. Pertanto, se la pretesa è constatata dal giudice, decorre un nuovo termine di prescrizione di 10 anni, analogamente a quanto previsto dal diritto vigente. In caso di rigetto dell’azione, la questione della prescrizione è obsoleta. Se non si entra nel merito dell’azione ricomincia a decorre il termine generale. Art. 140 Interruzione e nuova decorrenza; effetti per nuovi crediti Questa disposizione è nuova. La proroga della prescrizione mediante nuova decorrenza sarà applicata anche ad altri crediti nei confronti dello stesso debitore che esistono allo stesso titolo giuridico accanto o in sostituzione del credito in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale già per le azioni di garanzia 102 . La stessa prassi è giustificata anche in altri casi, ad esempio nel caso di un diritto di risarcimento in sostituzione del credito originario. Art. 141 Interruzione e nuova decorrenza; Effetti tra coobbligati Il capoverso 1 riprende in linea di massima l’articolo 136 capoverso 1 CO. Secondo la giurisprudenza consolidata la regola si applica alla solidarietà perfetta, ma non agli obblighi per cause diverse (solidarietà imperfetta), poiché nel secondo caso ogni credito ha un termine di prescrizione diverso e quindi anche l’interruzione riguarda soltanto il singolo credito (cfr. PG n. 2.3.3 d) 103 . La disposizione va mantenuta fintanto che la solidarietà e il diritto di regresso restano intatti (cfr. PG n. 4.7). Il suo tenore tuttavia chiarisce che la nuova decorrenza si applica ai debitori solidali e ai condebitori soltanto se la prescrizione è stata interrotta dal creditore; si tratta di una questione in merito alla quale vige attualmente incertezza. I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 136 capoversi 2 e 3 CO. Anche qui si chiarisce che deve essere il creditore a interrompere la prescrizione. Variante: Se sussiste un diritto diretto, l’interruzione nei confronti dell’assicuratore sarà in futuro valida anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa (cpv. 4). La disposizione corrisponde alla proposta dell’avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile (art. 55b) ed è coerente con l’articolo 135 capoverso 3 AP-CO. Il principio è d’altronde già sancito negli articoli 83 capoverso 2 LCStr e 39 capoverso 2 LITC. L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetti nei confronti della persona responsabile soltanto fino all’importo della copertura assicurativa del danneggiato. Art. 142 102 103 Credito con pegno mobiliare Cfr. DTF 96 II 181, consid. 3b. Cfr. DTF 127 III 257, consid. 6a. 32 La disposizione riprende invariato l’articolo 140 CO. Nonostante la prescrizione, il creditore può far valere il suo diritto di pegno mobiliare. 2 Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni Art. 60 L’articolo 60 CO va abrogato; la prescrizione di pretese di risarcimento o riparazione risultanti da atti illeciti (art. 60 cpv. 1 CO) sarà armonizzata alla prescrizione nel diritto contrattuale e disciplinata nelle disposizioni riguardanti l’estinzione delle obbligazioni (art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta in linea di massima valido (art. 129 AP-CO); per le pretese risultanti da danni a persone è previsto un termine di prescrizione di 30 anni (art. 130 AP-CO). Si rinuncia a un disciplinamento della prescrizione di pretese derivanti da un reato, attualmente previsto dall’articolo 60 capoverso 2. Nella prassi l’applicazione di questa disposizione si è rivelata difficile (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6). Va abrogato anche il disciplinamento riguardante l’imprescrittibilità dell’eccezione di cui all’articolo 60 capoverso 3 CO 104 . Secondo tale disposizione, la parte che è stata danneggiata da un «atto illecito» in occasione della conclusione del contratto, può rifiutare l’adempimento di una prestazione contrattuale anche dopo prescritta la pretesa di risarcimento derivante dall’atto illecito. La disposizione è d’importanza soprattutto per i contratti viziati da dolo (art. 28 CO) o da conclusione per timore (art. 29 CO), che in tal caso non sono vincolanti. Il suo campo d’applicazione è tuttavia molto ristretto. Fintanto che non è ancora scaduto il termine di cui all’articolo 31 capoverso 1 CO, la vittima del dolo o del timore non è ancora un debitore e non può quindi richiamarsi all’articolo 60 capoverso 3 CO per rifiutare la prestazione. Infine, la disposizione non è applicabile se la persona lesa ha approvato il contratto esplicitamente o con il suo comportamento (p.es. adempiendolo), riconoscendo in tal modo la liceità del credito. La disposizione si applica quindi soltanto se la vittima del dolo o del timore lascia passare il termine di un anno previsto dall’articolo 31 capoverso 1 senza contestare o approvare il contratto. D’altronde la dottrina definisce la disposizione dubbia, formulata in modo poco chiaro, inappropriata sotto il profilo della sistematica legislativa e senza importanze 105 . Art. 67 Secondo l’avamprogetto, anche le pretese derivanti da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l’articolo 67 capoverso 1 va quindi abrogato. Pertanto anche per le pretese risultanti da indebito arricchimento il termine di prescrizione relativo è prolungato da uno a tre anni (art. 128 AP-CO), mentre resta in vigore il termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO). Nell’ambito del diritto in materia di indebito arricchimento la proroga del termine di prescrizione relativo è particolarmente opportuna, poiché spesso non è a lungo chiaro per la vittima se, in seguito al fallimento della soluzione giuridica perseguita, sarà costretta a ricorrere alle pretese derivanti dall’indebito arricchimento. 104 105 Non così l’art. 31 cpv. 3 dell’avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile. Cfr. REY, N 1711. 33 Se l’arricchimento consiste in un credito nei confronti della persona lesa, secondo l’articolo 67 capoverso 2 CO quest’ultima può rifiutare l’adempimento anche nel caso in cui le sue pretese risultanti dall’indebito arricchimento fossero prescritte. Sullo sfondo del riconoscimento di un debito senza l’indicazione della causa dell’obbligazione di cui all’articolo 17 CO (riconoscimento astratto del debito), la portata di tale disciplinamento, inserito nell’articolo 67 CO dalla commissione di redazione, è controversa 106 . La disposizione è principalmente d’interesse dogmatico e va pertanto abrogata. Art. 196a L’articolo 196a CO prevede una norma speciale per i beni culturali. La disposizione è in vigore dal 1° giugno 2005 ed è stata inserita nel CO in virtù dell’articolo 32 LTBC 107 e della Convenzione dell’UNESCO sui beni culturali 108 , insieme al nuovo articolo 210 capoverso 1bis CO e diverse modifiche del diritto in materia di prescrizione acquisitiva nel CC nonché dell’articolo 934 capoverso 1bis CC. Secondo il messaggio sulla LTBC queste disposizioni sono state introdotte in seguito al «netto incremento di furti di beni culturali riscontrato negli ultimi decenni» che rende necessaria una «maggiore protezione delle vittime di furti». Le norme intendono inoltre rendere meno attraente il commercio con oggetti di «provenienza oscura», poiché l’acquirente di un siffatto oggetto ha la possibilità di agire contro il venditore durante un periodo di 30 anni 109 . Per questi motivi i termini speciali di prescrizione saranno validi anche in futuro. Art. 201 cpv. 4 Il diritto di garanzia è una specie di responsabilità del venditore indipendente da colpa. Il venditore risponde dei difetti della cosa anche nel caso in cui non li conosceva o non sarebbe stato in grado di conoscerli (cfr. art. 197 cpv. 2 CO). Per attenuare questa norma severa, il diritto vigente prevede, da una parte, che la mancata notifica di eventuali difetti abbia per conseguenza l’approvazione (art. 201 CO) e, dall’altra, un termine di prescrizione più breve (art. 210 CO) 110 . L’avamprogetto si prefigge anche di armonizzare la prescrizione del diritto di garanzia. La conseguente proroga del termine di prescrizione è riequilibrata dall’introduzione di un termine di censura assoluto di due anni (cpv. 4). Il termine corrisponde a quello previsto dalla Convenzione sui contratti di compravendita 111 . Se il compratore non ha notificato difetti entro due anni dalla consegna della cosa, quest’ultima è considerata approvata nonostante eventuali difetti e pertanto il compratore perde il suo diritto di garanzia. Si tratta di un termine preclusivo e non di un termine di 106 107 108 109 110 111 Cfr. BSK-HUWILER, art. 67 CO N 1 seg., 10 segg. Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali; RS 444.1). Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (RS 0.444.1). FF 2002 457, pag. 527. BSK-HONSELL, prima di art. 197–210 CO N 1. Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1). 34 prescrizione. Il giudice deve tenerne conto d’ufficio e il termine non può essere né sospeso né interrotto. Se entro due anni non è sollevata alcuna censura, il termine di censura assoluto sostituisce i termini di prescrizione del CO. Se invece il compratore ha notificato tempestivamente i difetti, nel far valere la sua pretesa deve sempre tenere conto dei termini di prescrizione (cfr. anche gli art. 38 seg. della Convenzione sui contratti di compravendita). Art. 210 cpv. 1 e 3 Le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione si applicano anche alla garanzia per difetti della cosa, a condizione che il difetto venga notificato per tempo (cfr. art. 201 AP-CO). L’articolo 210 capoverso 1 CO può pertanto essere abrogato senza essere sostituito. Questo significa in particolare: -- il termine relativo di tre anni decorre per tutte le pretese risultanti da difetti della cosa – ossia per l’azione redibitoria o estimatoria, per le pretese di risarcimento e per un’eventuale corretta esecuzione pattuita per contratto – da quando si ha conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). -- per il termine assoluto occorre procedere a una distinzione: in linea di massima il termine decorre a partire dall’esigibilità della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo (art. 129 cpv. 1 AP-CO), ossia al momento della consegna della merce (cfr. art. 75 CO) e non quando si scopre il difetto. Lo stesso vale per un’eventuale eliminazione dei vizi pattuita per contratto. Il diritto al risarcimento dei danni decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto dannoso, ossia dal momento della violazione del contratto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Di regola tale momento coincide con la consegna della merce. Le regole generali di prescrizione previste dall’avamprogetto sono conformi alla Convenzione sui contratti di compravendita. Non lo sono invece quelle del diritto vigente, poiché, nonostante il compratore possa notificare eventuali difetti e invocare una violazione del contratto anche dopo più di un anno, secondo l’articolo 210 capoverso 1 CO le relative pretese si prescrivono in un anno 112 . L’articolo 210 capoverso 1bis CO si riferisce ai beni culturali. La disposizione specifica resta in vigore (cfr. le spiegazioni all’articolo 196a CO). Non va abrogato neppure l’articolo 210 capoverso 2 CO. Se non ha ancora pagato la merce, il compratore può opporre l’eccezione per i difetti della cosa anche dopo la scadenza del termine di prescrizione, a condizione che abbia notificato per tempo i difetti conformemente all’articolo 201 AP-CO. Se ha notificato i difetti per tempo, il compratore può opporre anche l’eccezione di compensazione (art. 120 cpv. 3 CO). L’articolo 210 capoverso 3 va abrogato senza essere sostituito. Secondo questa disposizione i termini di prescrizione brevi non si applicano se il venditore ha tratto deliberatamente in inganno il compratore. Si applica invece la regola generale dell’articolo 127 CO 113 . Poiché in futuro saranno generalmente valide le regole generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), la disposizione diventa obsoleta. 112 113 Cfr. KOLLER, WKR, pag. 1 segg.; MOHS/HACHEM, pag. 1541 segg. DTF 107 II 231, consid. 3a seg. 35 Attualmente, in seguito a due iniziative parlamentari 114 , il Parlamento sta elaborando un progetto di revisione del diritto in materia di prescrizione delle azioni di garanzia. Il dibattito parlamentare sulla revisione si svolgerà nella sessione estiva 2011. Nell’elaborazione del messaggio sulla presente revisione generale del diritto in materia di prescrizione occorrerà tenere conto delle decisioni delle Camere federali, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Art. 219 cpv. 3 Il termine di prescrizione assoluto di cinque anni è sostituito dai termini di prescrizione generali di tre e dieci anni (art. 128 seg. AP-CO). Il termine decorre a partire dal trasferimento della proprietà, ossia con l’iscrizione nel registro fondiario. Le parti possono concordare termini di prescrizione più lunghi (art. 133 AP-CO). Analogamente a quanto previsto per la vendita di cose mobili, anche per l’acquisto di fondi s’intende introdurre un termine assoluto per la notifica di difetti. Tale termine e di cinque anni a contare dall’acquisto della proprietà (cfr. anche art. 370 cpv. 4 AP-CO). Art. 251 Titolo marginale Il termine di un anno è un termine di perenzione e può pertanto essere mantenuto. Il nuovo titolo marginale ha il seguente tenore: Perenzione e azione degli eredi. Art. 315 Il termine di prescrizione breve previsto dall’articolo 315 CO in riferimento alle azioni per la consegna e l’accettazione del mutuo va abrogato e sostituito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. L’azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l’accettazione del mutuo si prescrivono in tre anni e il termine decorre dal momento in cui si ha conoscenza del mutuo e del mutuante o del mutuatario. (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Se le parti non hanno concordato il momento del trasferimento del mutuo, il termine decorre dal momento in cui è stato concluso il contratto di mutuo. Va osservato che le parti sono libere di concordare termini più brevi (art. 133 AP-CO). Art. 341 Titolo marginale e cpv. 2 L’articolo 341 capoverso 2 CO rinvia alle norme generali sulla prescrizione. Poiché tali norme sono in linea di massima sempre applicabili, la disposizione è abrogata. Di conseguenza il titolo marginale dev’essere modificato. Art. 370 cpv. 4 Come nel diritto in materia di acquisto (Art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO) l’avamprogetto prevede per il committente un termine assoluto per notificare i difetti. Tale 114 06.490 IV. pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 del Codice delle obbligazioni» e 07.497 Iv. pa. Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)». 36 termine è di due anni, per le costruzioni immobiliari di cinque (cfr. le spiegazioni all’art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO). Art. 371 Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’opera mobile o immobile, le pretese del committente per i difetti dell’opera (sia mobile che immobile) si prescriveranno in futuro secondo le disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO; cfr. le spiegazioni all’art. 210 AP-CO). Art. 454 Titolo marginale e cpv. 1 e 3 In futuro anche le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescriveranno secondo le regole generali; l’articolo 454 capoverso 1 CO va quindi abrogato. Rispetto al diritto in vigore il termine sarà pertanto più lungo, il che in fondo non è giustificato dalla natura della cosa. Con il termine assoluto di otto giorni per la notifica dei danni previsto dall’articolo 452 capoverso 3 CO il problema è tuttavia attenuato. Inoltre, le parti possono concordare termini di prescrizione più brevi (art. 133 AP-CO). Infine, occorre osservare che la prescrizione può essere interrotta anche secondo il diritto vigente, ottenendo così una proroga del termine contraria al principio del rapido compimento. Il capoverso 2 dell’articolo 454 sull’opposizione in via di eccezione resta in vigore (cfr. le spiegazioni all’art. 210 cpv. 2 CO). Infine, l’articolo 454 capoverso 3 va abolito per gli stessi motivi dell’articolo 210 capoverso 3 CO (cfr. le spiegazioni a tale articolo). Art. 507 cpv. 5 Dopo il pagamento del debito principale al creditore, il fideiussore può rivalersi nei confronti del debitore principale mediante un diritto di regresso autonomo, risultante dal rapporto giuridico esistente tra il fideiussore e il debitore principale (p.es. mandato, gestione d’affari senza mandato, indebito arricchimento) o mediante un diritto di regresso indiretto, in quanto dopo il soddisfacimento del creditore i diritti di quest’ultimo sono trasferiti per legge al fideiussore. L’articolo 507 disciplina questo diritto di regresso indiretto del fideiussore. In quanto lex specialis la norma prevale sull’articolo 149 capoverso 1 CO. Questo trattamento privilegiato del fideiussore è mantenuto anche con l’avamprogetto. S’intende tuttavia procedere a un adattamento alle disposizioni generali in materia di prescrizione, senza rivedere totalmente il diritto di regresso (cfr. PG n. 4.7). L’articolo 507 capoverso 5 AP-CO prevede pertanto che il termine relativo decorra soltanto a partire dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore e ha avuto conoscenza del debitore (cfr. p.es. anche l’art. 21 AP-LResp). Per l’inizio della decorrenza del termine assoluto, l’avamprogetto si fonda sul momento del soddisfacimento del creditore, evitando così, analogamente al diritto vigente, che il termine assoluto decorra a partire dall’esigibilità del debito principale. Art. 591-593, 619 cpv. 1 Le disposizioni prevedono termini di prescrizione particolari per le azioni dei creditori contro un socio per debiti della società. L’articolo 591 CO accorcia da dieci a cinque anni 37 il termine di prescrizione ordinario della responsabilità del singolo socio per i debiti della società (art. 568 CO), se la società è stata sciolta o il socio è uscito dalla società. Il termine di cinque anni si applica soltanto ai debiti della società per i quali il socio è responsabile personalmente e alle pretese dei creditori della società. Inoltre, il termine di prescrizione più breve vale soltanto se dopo cinque anni la pretesa non è già prescritta, ad esempio perché il termine di prescrizione ordinario è scaduto già prima dello scioglimento o dell’uscita. Il campo d’applicazione della disposizione è quindi molto ristretto. Lo scopo del termine di prescrizione più breve va ricercato in ragioni di equità, che hanno portato a disciplinamenti analoghi sia in Germania che in Francia 115 . Per tali motivi la regola speciale resterà in vigore anche con il nuovo diritto. Resteranno in vigore anche l’articolo 592, che prevede alcune deroghe all’articolo 591, e l’articolo 593 CO, che in quanto lex specialis prevale sull’articolo 141 capoverso 1 AP-CO (cfr. le spiegazioni agli art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18 AP-CO). Restano invariati anche gli articoli 26 capoverso 2 e 75 capoverso 2 LFus 116 , che prevedono un disciplinamento analogo. Art. 678 cpv. 4 L’articolo 678 capoverso 4 CO è una disposizione speciale del diritto sull’indebito arricchimento che prevale sulla norma generale dell’articolo 67 capoverso 1 CO. La disposizione va abrogata poiché, ai fini dell’uniformità, de lege ferenda anche le pretese di restituzione si prescrivono secondo le disposizioni generali sulla prescrizione. Si applicano pertanto un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e un termine assoluto di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il termine assoluto inizia a partire dall’esigibilità del credito. La restituzione è esigibile dal momento della prestazione indebita. Art. 760 La disposizione è da abrogare. L’idea dell’avamprogetto corrisponde al disciplinamento previsto dal diritto vigente (art. 760 cpv. 1 CO). Tuttavia il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni e non più di cinque (art. 128 cpv. 1 AP-CO). La prescrizione speciale in caso di reato (art. 760 cpv. 2 CO) va pertanto abrogata analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6). Art. 864 cpv. 4 Il diritto vigente sancisce che le pretese si prescrivono in tre anni, con decorrenza dall’inizio dell’esigibilità (art. 864 cpv. 4 CO). Secondo l’avamprogetto i diritti di cui all’articolo 864 CO si prescrivono conformemente alle disposizioni generali sulla prescrizione, ossia in tre (termine relativo; art. 128 AP-CO) o dieci anni (termine assoluto; art. 129 AP-CO). Rispetto al diritto vigente si applicano pertanto di regola termini più lunghi. Tuttavia, tali termini possono essere accorciati nello statuto, entro i limiti previsti dall’articolo 133 AP-CO. 115 116 BSK-STAEHELIN, art. 591 CO N 1 segg. Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301). 38 Art. 878 cpv. 2 L’articolo 878 capoverso 1 CO disciplina un termine di perenzione 117 , che pertanto rimane in vigore invariato. L’articolo 878 capoverso 2 disciplina invece la prescrizione del regresso di un socio che ha pagato più della sua parte. Come nel caso dell’articolo 507 capoverso 5 AP-CO s’intende mantenere un disciplinamento esplicito della prescrizione del regresso. In futuro si applicheranno tuttavia i termini generali previsti dall’avamprogetto (cfr. le spiegazioni all’art. 507 cpv. 5 AP-CO). Art. 919 La disposizione va abrogata analogamente all’articolo 760 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 760 CO). Art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18 I titoli di credito hanno perso importanza e vi è una chiara tendenza verso i titoli valori in forma non cartacea (titoli contabili). I termini di prescrizione brevi vanno quindi per ora mantenuti (art. 1069 e 1134 CO) e corrispondono all’articolo 70 della Convenzione sulla cambiale 118 e all’articolo 52 della Convenzione sull’assegno bancario 119 . De lege ferenda i motivi d’interruzione sono invece retti dalle disposizioni generali in materia di prescrizione (art. 137 seg. AP-CO). In quest’ambito non si giustifica una disciplina divergente e quindi gli articoli 1070 e 1071 capoverso 2 CO vanno abrogati. L’articolo 1071 capoverso 1 CO resta invece in vigore, poiché corrisponde all’articolo 71 della Convenzione sulla cambiale e in quanto lex specialis del diritto in materia di cambiali prevale sulla regola generale dell’articolo 141 capoverso 1 AP-CO. Dato che l’articolo 1070 CO è abrogato, occorre adattare i rinvii degli articoli 1098 e 1143. L’articolo 1168 capoverso 3 CO disciplina un motivo particolare di sospensione. Analogamente ai motivi di sospensione specifici della LEF (cfr. le spiegazioni all’art. 136 AP-CO) anche questo motivo rimane in vigore. 3 Modifica del diritto vigente Osservazione preliminare La presente revisione si prefigge di dichiarare applicabili, laddove opportuno, le disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Al fine di rendere evidente la portata di questo obiettivo, l’allegato elenca, per quanto possibile, tutte le leggi che contengono disposizioni da adattare. L’articolo 46 LCA 120 non è stato adeguato poiché tra breve il Consiglio federale adotterà un messaggio su un disegno di revisione della LCA. Inoltre, si 117 118 119 120 Cfr. BSK-NIGG, art. 878 CO N 9 seg.; di parere diverso CHK-COURVOISIER, art. 878 N 5 con ulteriori rimandi. Convenzione del 7 giugno 1930 che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (RS 0.221.554.1). Convenzione del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (RS 0.221.555.1). Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1). 39 è rinunciato ad adattare i termini entro cui presentare la domanda d’indennizzo e di riparazione morale secondo la legge concernente l’aiuto alle vittime di reati 121 (art. 25 LAV). La natura giuridica di questo termine, la sua durata e l’inizio della sua decorrenza sono stati accuratamente esaminati in occasione della recente revisione. La soluzione scelta tiene conto anche delle situazioni in cui la vittima non ha immediatamente conoscenza del danno. Non sono state adattate neppure le legislazioni in materia di dogana, tasse di bollo, imposte, tassa d’esenzione dall’obbligo militare e diritto penale amministrativo. I termini di prescrizione sanciti in queste leggi seguono criteri particolari. I risultati della procedura di consultazione mostreranno se si auspica un adattamento parziale al diritto generale in materia di prescrizione anche in questo settore o addirittura un passaggio completo a tale sistema. Legge del 26 giugno 1998 122 sull’asilo 3.1 Art. 85 cpv. 3 Secondo il diritto vigente il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. L’idea dell’avamprogetto equivale a quella della legge sull’asilo, ma il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è sempre di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il rimborso è esigibile a partire dalla sua insorgenza (art. 75 CO). Legge federale del 14 marzo 1958 123 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali 3.2 Art. 20 cpv. 1 Il termine vigente di un anno è molto breve, tanto più che si tratta di un termine di perenzione. Anche l’ambito della responsabilità della Confederazione sarà pertanto in futuro retto dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 20 cpv. 1 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza le pretese nei confronti della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza della pretesa e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci o trent’anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO). Art. 21 Si è consapevolmente rinunciato a uniformare la prescrizione dei diritti di regresso (cfr. PG n. 4.7). Ciononostante s’intendono, entro certi limiti, adeguare i termini al diritto generale in materia di prescrizione. Anche i diritti di regresso della Confederazione saranno pertanto in futuro retti dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Tuttavia, il termine relativo decorrerà soltanto dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata e si è avuta conoscenza del funzionario responsabile. Il termine assoluto decorre dal giorno in cui è stato commesso l’atto dannoso, poiché la cessione legale non influisce sul decorso della prescrizione. 121 122 123 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). LAsi; RS 142.31. Legge sulla responsabilità (LResp); RS 170.32. 40 Art. 23 Infine anche il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio si prescriverà secondo le disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 23 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Secondo l’avamprogetto tale diritto si prescrive in tre anni a partire dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del proprio credito e del debitore (art. 128 AP-CO) e al più tardi dieci anni a contare dal giorno in cui i doveri di servizio sono stati violati (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO). L’articolo 23 capoverso 2 va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 124 3.3 art. 93 L’articolo 93 CC va abrogato, poiché alle pretese risultanti dal fidanzamento si applicheranno in futuro le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di tre anni decorre dal giorno in cui si è avuto conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). Conformemente all’articolo 129 capoverso 1 AP-CO il termine di prescrizione assoluto scade dieci anni a contare dal giorno in cui il credito è esigibile. Secondo l’articolo 91 capoverso 1 CC le pretese risultanti dal fidanzamento sono esigibili dal giorno dello scioglimento. Art. 455 nCC 125 La disposizione del futuro diritto in materia di protezione degli adulti disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento o alla riparazione morale risultanti da una misura dell’autorità. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 455 nCC corrispondono all’articolo 60 capoverso 1 e 2 CO. È pertanto opportuno un adattamento alle regole generali di prescrizione del CO. I capoversi 1 e 2 sono pertanto abrogati e si applicano le regole generali di prescrizione (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone (art. 455 cpv. 3 nCC). Questo disciplinamento esplicito va abrogato poiché è valido anche secondo il presente avamprogetto. Se il fatto dannoso non si esaurisce in un unico atto, ma costituisce una misura permanente, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui la misura permanente è conclusa (cfr. le spiegazioni all’art. 129 AP-CO). Art. 586 cpv. 2 La disposizione è abrogata e introdotta come motivo di sospensione nell’art. 136 numero 6 AP-CO (cfr. le spiegazioni all’art. 136 AP-CO). 124 125 CC; RS 210. Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata in vigore: 1° gennaio 2013. 41 Art. 601 L’articolo 601 CC disciplina la prescrizione dell’azione del legatario. In virtù del tenore della disposizione, si tratta di un termine di prescrizione. La prescrizione specifica è sostituita dalle disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Il termine di prescrizione relativo decorre dal giorno in cui il legatario ha avuto conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). In virtù dell’articolo 129 capoverso 1 AP-CO, il termine di prescrizione assoluto scade in ogni casi dieci anni dopo l’esigibilità del legato. Secondo l’articolo 562 capoverso 2 CC il diritto del legatario diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunciare alla stessa; inoltre, con la data stabilita nella disposizione a causa di morte, se tale data è posteriore alla comunicazione ufficiale (art. 558 CC). Nel caso dei termini disciplinati dagli articoli 521 e 533 CC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina vigente, non si tratta invece di un termine di prescrizione, bensì di un termine di perenzione 126 . Nella dottrina vi sono invece opinioni divergenti in merito alla questione se il termine di cui all’articolo 600 CC sia un termine di prescrizione o di perenzione 127 . È più probabile che si tratti di un termine di perenzione, tanto più che la disposizione si rifà al disciplinamento delle azioni di nullità (art. 521 CC) e di riduzione (art. 533 CC), che contengono termini di perenzione. Art. 637 cpv. 3 Secondo l’articolo 637 capoverso 1 CC, compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e l’acquirente. Saranno pertanto applicabili per analogia i nuovi termini per la notifica di difetti previsti nel diritto in materia di acquisto (cfr. art. 201 cpv. 4 AP-CO). In tal modo si tiene conto dell’attribuzione particolare del rischi nel diritto in materia di garanzia. La prescrizione è quindi retta dalle regole generali di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l’articolo 637 capoverso 3 CC va pertanto abrogato. Di regola il termine decorre dal giorno della divisione (art. 75 CO). Secondo l’articolo 639 capoverso 2 CC la responsabilità solidale si prescrive in cinque anni. Secondo la dottrina vigente non si tratta di una prescrizione, bensì di un termine concernente il diritto di far valere la responsabilità solidale; il termine non può essere interrotto 128 . Scaduto il termine, la responsabilità solidale nei confronti del creditore decade. Se i debiti non sono stati suddivisi in occasione della divisione, ogni erede è responsabile nei confronti del creditore proporzionalmente alla suo quota ereditaria. La disposizione resta invariata. Art. 754 Prescrizione dell’azione di risarcimento Alle pretese di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa (art. 752 CC) e a quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di 126 127 128 PraxKomm Erbrecht-TARNUTZER-MÜNCH/ABT, art. 521 N 2 con altri rimandi; PraxKomm Erbrecht-HRUBESCH-MILLAUER, art. 533 N 1 con altri rimandi. CHK-GÖKSU, art. 598–600 CC N 20 con altri rimandi. CHK-GÖKSU, Art. 639 CC N 6 con altri rimandi.; di parere diverso PraxKomm ErbrechtMABILLARD, art. 639 N 11 segg. 42 apparecchi ed impianti (art. 753 CC) si applica, secondo il diritto vigente, un termine di prescrizione più breve, fondato su una lex specialis all’articolo 127 CO (art. 754 CC). Secondo l’articolo 754 il termine di prescrizione non decorre dalla fine dell’usufrutto, bensì soltanto dal momento della restituzione della cosa, ossia dal momento in cui ne entra in possesso il proprietario o l’erede. In futuro tali pretese si prescriveranno secondo le regole generali di prescrizione (art. 754 AP-CC cpv. 1, art. 127 segg. AP-CO); tuttavia il termine assoluto non decorre dall’esigibilità del credito o dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, bensì dal momento della restituzione (art. 754 cpv. 2 AP-CC). Va osservato che per quanto riguarda le pretese di rimborso delle spese da parte dell’usufruttuario, tale momento coincide con l’esigibilità (art. 753 cpv. 1 CC). Si tratta quindi di un mero chiarimento. In riferimento alle pretese del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa (art. 752 CC), il momento dell’inizio della decorrenza non coincide con quello dell’atto che ha causato il danno, previsto dalle regole generali di prescrizione. Infatti, se il fatto dannoso si verifica all’inizio dell’usufrutto, in caso di una durata di più anni dell’usufrutto il diritto di risarcimento sarebbe già prescritto. È pertanto giustificato un disciplinamento divergente. L’articolo 790 capoverso 2 CC resta in vigore. Dal momento in cui diventano un debito personale dell’obbligato, le singole prestazioni sottostanno al termine generale di prescrizione. Art. 911 cpv. 3 L’articolo 911 capoverso 3 CC va abrogato. In futuro il diritto sull’eccedenza si prescrive secondo le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il diritto si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del diritto e dell’obbligato (art. 128 AP-CO), e in ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità del diritto (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto sull’eccedenza è esigibile al momento della vendita della cosa. Ciò risulta dalla natura del rapporto giuridico. L’articolo 929 capoverso 2 resta in vigore poiché, nonostante la disposizione parli di prescrizione, secondo la dottrina vigente si tratta di un termine di perenzione 129 . L’articolo 934 capoverso 1bis CC sancisce una norma speciale per i beni culturali. Anche questa disposizione resta invariata (cfr. le spiegazioni all’art. 196a CO). Art. 49 Titolo finale CC Con l’entrata in vigore della presente revisione i diritti non ancora prescritti, si prescriveranno in linea di massima secondo il nuovo diritto (art. 49 cpv. 1 AP-Titolo finale CC). In quanto situazione permanente, la prescrizione non ancora scaduta costituisce un diritto non acquisito 130 secondo il principio sancito nell’articolo 4 Titolo finale CC. Tale regola va applicata sia nell’ambito del diritto privato federale sia nei casi in cui le leggi di diritto pubblico da modificare rinviano alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione. 129 130 BSK-STARK/ERNST, art. 929 CC N 4. BROGGINI, pag. 506 seg. 43 Dall’articolo 49 capoverso 2 CC consegue che per i termini di prescrizione che secondo il diritto vigente sono più lunghi rispetto al diritto futuro, il termine ricomincia a decorrere con l’entrata in vigore del nuovo diritto. Tale regola si applicherà soprattutto in caso di diritti contrattuali prioritari, nel cui caso il termine del diritto anteriore di dieci anni (art. 127 CO) sarà spesso sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO). S’intende così evitare che un creditore che ha acquisito un credito secondo il diritto anteriore e tiene conto di un termine di prescrizione di dieci anni non possa più esigere il suo credito poiché secondo il nuovo diritto il termine di prescrizione sarebbe già decorso. Variante ad art. 49 Titolo finale CC La variante concerne soltanto il capoverso 2, mentre il capoverso 1 è identico all’art. 49 capoverso 1 AP-Titolo finale CC e il capoverso 3 corrisponde all’articolo 49 capoverso 2 AP-Titolo finale CC. Secondo il capoverso 2 della variante i diritti si prescriveranno conformemente al nuovo diritto anche se il termine di prescrizione assoluto è scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto. Il nuovo diritto non sarà invece applicabile se secondo il diritto anteriore è scaduto anche il termine di prescrizione relativo. L’effetto retroattivo del nuovo diritto tiene conto della volontà politica di migliorare la protezione delle vittime di danni tardivi. Poiché il compimento della prescrizione non cancella la pretesa, bensì concede al debitore soltanto la possibilità di rifiutare la prestazione, l’effetto retroattivo proposto è giustificato. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che l’effetto retroattivo è contrario al principio della certezza del diritto, tanto più che potrebbe consentire di riaprire procedimenti già passati in giudicato. In tal caso è ipotizzabile che, in seguito al compimento della prescrizione constatata con decisione passata in giudicato, il debitore rinunci a conservare ulteriormente i documenti probatori e quindi verrebbe a trovarsi in difficoltà nel caso in cui la pretesa diventasse di nuovo esigibile. Il risultato della procedura di consultazione dovrà indicare se l’interesse a una migliore protezione delle vittime di danni tardivi prevale sul principio della certezza giuridica. 3.4 Legge federale del 18 giugno 1993 131 sulla responsabilità per danno da prodotti Art. 9 e 10 Prescrizione In futuro le pretese risultanti dalla LRDP si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 9 AP-LRDP; art. 127 segg. AP-CO). Come nel diritto vigente, il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art. 128 cpv. 1 AP-CO). Tuttavia non sarà più sufficiente la condizione secondo cui l’avente diritto «avrebbe dovuto avere conoscenza»; egli dovrà avere effettivamente conoscenza dell’identità del produttore e del danno (art. 128 cpv. 2 AP-CO). Occorre inoltre abrogare il termine di perenzione di dieci anni dell’articolo 10 LRDP. Secondo le regole di prescrizione del CO si applica un termine di prescrizione assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO). Anche se contraria alla direttiva CEE del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti 131 LRDP; RS 221.112.944. 44 difettosi (cfr. art. 10 par. 2 della direttiva) 132 , la proposta è coerente al sistema globale svizzero. Legge federale dell’11 aprile 1889 133 sulla esecuzione e sul fallimento 3.5 Art. 6 Prescrizione In futuro le pretese di risarcimento del danno si prescriveranno conformemente alle regole generali del CO (art. 6 cpv. 1 AP-LEF; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo vigente di un anno è prolungato a tre anni (art. 128 AP-CO); il termine assoluto di dieci anni è mantenuto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Il capoverso 2 dell’articolo 6 LEF va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 cpv. 2 CO). Art. 149a cpv. 1 Come nel caso di una decisione giudiziaria (cfr. art. 139 cpv. 2 AP-CO), il creditore con un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni non è tenuto a esigere quanto prima il pagamento del credito. Al posto della regola generale di prescrizione può quindi essere mantenuto il disciplinamento speciale dell’articolo 149a LEF. In adeguamento all’articolo 139 capoverso 2 AP-CO il termine sarà di dieci e non più di vent’anni (art. 149a cpv. 1 prima metà del periodo AP-LEF). Nei confronti degli eredi rimane in vigore il termine di un anno (art. 149a cpv. 1 seconda metà del periodo AP-LEF). Gli articoli 207 capoverso 3 e 297 capoverso 1 LEF rimangono in vigore in quanto motivi speciali di sospensione (cfr. spiegazioni all’art. 136 AP-CO). Art. 292 Prescrizione Secondo il diritto vigente l’azione revocatoria «è perenta» due anni dopo il verificarsi del pertinente stato di insolvenza. Secondo il messaggio sulla modifica della procedura di risanamento questa regola non è più appropriata ed è probabilmente frutto di una svista del Legislatore. Si tratta in realtà di un termine di prescrizione, che può essere interrotto. L’articolo 292 va pertanto adeguato 134 . In futuro saranno applicate le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza il termine assoluto di dieci anni decorre con l’inizio dell’esigibilità dell’azione revocatoria (art. 129 cpv. 1 AP-CO). È determinante il momento in cui sorge l’obbligazione (art. 75 CO). Si tratta del momento in cui è notificato l’attestato di carenza di beni o dichiarato il fallimento (cfr. art. 285 cpv. 2 LEF). Il termine di prescrizione relativo di tre anni decorre dal momento in cui il creditore ha conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO). Disposizione finale della modifica del ... Per gli attestati di carenza di beni rilasciati precedentemente all’entrata in vigore della presente modifica, il nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 149a cpv. 1 AP-LEF) 132 133 134 Direttiva 85/374/CEE; GU n. L 210 del 7/08/1985, pag. 29–33. LEF; RS 281.1. Messaggio dell’8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento; FF 2010 5667, pag. 5689, con altri rimandi). 45 decorre dall’entrata in vigore della modifica. Sotto il profilo materiale questa disposizione corrisponde all’articolo 2 capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994 e all’articolo 49 capoverso 2 AP-Titolo finale CC. 3.6 Legge federale del 7 ottobre 1983 135 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione Art. 11 cpv. 2 Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione delle somme versate a torto o il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti (Art. 11 cpv. 1 LPRI). Secondo la legge in vigore il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto (art. 11 cpv. 2 LPRI). Secondo il nuovo diritto le pretese si prescriveranno in tre anni dal momento in cui il finanziatore ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), in ogni caso però in dieci anni dal momento in cui il diritto è esigibile (art. 129 cpv. 1 AP-OR). L’inizio dell’esigibilità corrisponde al momento in cui sorge il diritto (art. 75 CO). 3.7 Legge militare del 3 febbraio 1995 136 Art. 143 Prescrizione Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento contro la Confederazione si prescrivono in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 143 cpv. 1 LM). In futuro saranno applicati un termine relativo di tre e uno assoluto di dieci anni (art. 128 segg. AP-CO). Anche le pretese dirette della Confederazione contro un militare o una formazione si prescrivono secondo queste regole (Art. 143 cpv. 1 AP-LM). Le regole generali di prescrizione del CO si applicano pure ai diritti di regresso della Confederazione contro militari e formazioni (art. 138 LM). Il termine relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la Confederazione ha versato il risarcimento e conosce il militare responsabile (art. 143 cpv. 2 AP-LM). Il termine assoluto decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, dato che la surrogazione non influisce sul decorso della prescrizione. In tal modo si ottiene una certa uniformità anche per la prescrizione di pretese di regresso, senza tuttavia procedere a una revisione globale. (cfr. anche art. 21 AP-LResp). L’articolo 143 capoverso 3 LM va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). In futuro l’interruzione della prescrizione sarà retta dagli articoli 137 segg. AP-CO. Come nel diritto vigente la prescrizione sarà interrotta anche mediante la richiesta scritta di risarcimento presentata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Art. 143 cpv. 4 AP-LM). 135 136 LPRI; RS 420.1 LM; RS 510.10. 46 Legge federale del 4 ottobre 2002 137 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 3.8 Art. 65 Prescrizione L’articolo 65 LPPC disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per i danni causati illecitamente a terzi durante i servizi d’istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante e dei militi della protezione, nonché la prescrizione del diritto di regresso delle autorità statali contro il personale insegnante o i militi della protezione civile. La disposizione corrisponde all’articolo 143 LM ed è modificata analogamente a quest’ultima. Si può quindi rinviare alle spiegazioni all’articolo 143 LM. Legge federale dell’8 ottobre 1982 138 sull’approvvigionamento economico del Paese 3.9 Art. 15 secondo periodo Ai fini dell’uniformità e analogamente alle azioni revocatorie di cui agli articoli 285 segg. LEF, le azioni revocatorie di cui all’articolo 15 LAP si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione. Il rinvio generale alla LEF è pertanto sufficiente e il secondo periodo dell’articolo 15 si può stralciare. Art. 36 Prescrizione Secondo il diritto vigente le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 LAP si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in cinque anni a contare dal giorno in cui sono nate (art. 36 cpv. 1 primo periodo LAP). Le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l’articolo 32 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del recupero, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi entro cinque anni da tale ricupero (art. 36 cpv. 3 LAP). In futuro le pretese della Confederazione e quelle delle persone lese si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni a contare dal giorno in cui le pretese sono nate o è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale per le pretese risultanti da un reato (art. 36 cpv. 1 secondo periodo LAP) va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). In futuro anche i motivi d’interruzione saranno retti dalle disposizioni del CO (art. 137 segg. AP-CO). Tali disposizioni sono più severe rispetto al diritto vigente, secondo cui la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione (art. 36 cpv. 2 LAP). 137 138 LPPC; RS 520.1. Legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP); RS 531. 47 Legge del 5 ottobre 1990 139 sui sussidi 3.10 Art. 32 Prescrizione Secondo il diritto vigente i crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni (art. 32 cpv. 1 LSu). Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno, dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita (art. 32 cpv. 2 LSu). Secondo l’avamprogetto, le regole di prescrizione del CO si applicano a tutte le pretese risultanti dalla LSu (art. 32 cpv. 1 AP-LSu; art. 127 segg. CO). Le pretese risultanti da aiuti finanziari o indennità si prescrivono pertanto in tre anni a contare dal giorno in cui si ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore (art. 128 cpv. 2 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni dall’inizio dell’esigibilità del credito (art. 129 cpv. 1 AP-CO). La regola speciale dell’articolo 32 capoverso 3 LSu resta in vigore, poiché in caso contrario determinate pretese si prescriverebbero prima che scada il termine di utilizzazione (cfr. anche la regola speciale per l’usufrutto di cui all’art. 754 AP-CC). In seguito a una modifica redazionale, il termine assoluto decorre dall’«inizio dell’esigibilità» del credito. L’attuale capoverso 4 dell’articolo 32 LSu va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). Art. 33 L’articolo 33 LSu va abrogato. L’interruzione e la sospensione dei termine saranno rette dalle regole del CO (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). La diffida scritta di pagamento non sarà pertanto più considerata un motivo d’interruzione. È abrogato anche il disciplinamento secondo cui il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera. Tale disciplinamento è sostituito dal principio secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO). 3.11 Legge federale del 13 dicembre 1974 140 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati Art. 6 cpv. 2 e 3 Il diritto alla restituzione dei contributi si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (cpv. 2; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell’identità della persona cui incombe la restituzione (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’inizio dell’esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal momento della ricezione indebita del contributo o dal momento del mancato adempimento delle condizioni (cfr. art. 6 cpv. 1 LF su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati). 139 140 LSu; RS 616.1. RS 632.111.72. 48 L’interruzione e la sospensione dei termini sono rette dalle disposizioni del CO; il capoverso 3 è pertanto abrogato (cfr. le spiegazioni all’art. 33 LSu e agli art. 136 e 137 AP-CO). Legge federale del 20 giugno 1930 141 sull’espropriazione 3.12 Art. 14 cpv. 2 L’espropriante che rinuncia all’esecuzione dell’espropriazione deve risarcire l’espropriato del danno causato dalla procedura di espropriazione. Secondo l’avamprogetto tale risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 14 cpv. 2 AP-LEspr; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l’espropriato ha conoscenza del diritto al risarcimento e dell’identità dell’espropriante (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e non decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, bensì dal momento della dichiarazione di rinuncia (cfr. anche art. 754 AP-CC e art. 32 cpv. 3 AP-LSu). Art. 105 Prescrizione Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive in tre anni dal momento in cui si ha avuto conoscenza del diritto e dell’identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni dall’esigibilità del diritto alla retrocessione (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il momento dell’esigibilità risulta dall’articolo 102 LEspr e coincide con la scadenza dei termini di cui all’articolo 102 capoverso 1 lettere a e b LEspr oppure nel caso di cui all’articolo 102 capoverso 1 lettera c LEspr con l’avviso a chi ha diritto a ottenere la retrocessione e, in caso di omissione, con l’alienazione o l’utilizzazione per un altro scopo (cfr. art. 104 LEspr). Legge del 24 giugno 1902 142 sugli impianti elettrici 3.13 Art. 37 I diritti al risarcimento risultanti dalla LIE si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Il breve termine di due anni dal giorno in cui è avvenuto il danno è quindi sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO). Legge federale del 19 dicembre 1958 143 sulla circolazione stradale 3.14 Art. 83 Prescrizione In futuro le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 83 cpv. 1 AP-LCStr; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128 141 142 143 LEspr; RS 711. LIE; RS 734.0. LCStr; RS 741.01. 49 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni rimane di principio in vigore (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO), ma in caso di danni alle persone si applica un termine di 30 anni (art. 130 AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale in caso di danno risultante da un reato (art. 83 cpv. 1 secondo periodo LCStr) va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). Il disciplinamento vigente, secondo cui l’interruzione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l’assicuratore e viceversa (art. 83 cpv. 2 LCStr) si evincerà in futuro dall’articolo 141 capoverso 4 AP-CO. L’azione diretta è sancita dall’articolo 65 LCStr. Il capoverso 2 dell’articolo 83 LCStr va pertanto abrogato, tranne nel caso in cui l’articolo 141 cpv. 4 AP-CO venisse rifiutato in sede di consultazione. L’articolo 83 capoverso 3 AP-LCStr disciplina la prescrizione del diritto di regresso. Sono contemplati innanzitutto i diritti di regresso tra le persone civilmente responsabili in modo solidale, anche nel caso in cui tra la persona civilmente responsabile e chi fa valere il diritto di regresso vi sia solidarietà perfetta. Inoltre, la disposizione contempla tutti gli altri diritti di regresso previsti dalla LCStr (cfr. art. 65 cpv. 3, 70 cpv. 6 e 7, 75 cpv. 2 e 77 cpv. 2 LCStr) 144 . In quanto norma speciale, tale regola prevale sulla disposizione sulla surrogazione dell’articolo 149 capoverso 1 CO. Ai fini dell’adeguamento è tuttavia previsto un termine relativo di tre anni (cfr. anche le spiegazioni all’art. 21 LResp, art. 143 LM e art. 65 LPPC). Il termine assoluto decorre dal momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno, poiché la cessione legale non influisce sul decorso della prescrizione. Visto il disciplinamento previsto dall’articolo 83 capoverso 1 AP-LCStr, il rinvio dell’articolo 83 capoverso 4 LCStr al CO è superfluo. Legge del 20 marzo 2009 145 sul trasporto di viaggiatori 3.15 Art. 48 Prescrizione Secondo l’avamprogetto, le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 48 AP-LTV; art. 127 segg. AP-CO). In adempimento dell’obiettivo della presente revisione, il termine breve di un anno è sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 seg. AP-CO). Nel contratto di trasporto tali termini possono tuttavia essere abbreviati entro i limiti previsti dall’articolo 133 AP-CO. Legge del 4 ottobre 1963 146 sugli impianti di trasporto in condotta 3.16 Art. 39 Disposizioni comuni; prescrizione La disposizione corrisponde all’articolo 83 LCStr ed è quindi riveduta analogamente all’articolo 83 AP-LCStr. Si può quindi rinunciare a un commento. 3.17 144 145 146 Legge federale del 3 ottobre 1975 147 sulla navigazione interna OFTINGER/STARK, Band II/2, § 25 N 770 segg. LTV; RS 745.1. LITC; RS 746.1. 50 Art. 34 cpv. 3 L’articolo 34 capoverso 3 LNI disciplina la prescrizione dell’azione di regresso dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In analogia all’articolo 83 capoverso 3 AP-LCStr e all’articolo 39 AP-LITC l’avamprogetto sostituisce il termine relativo di un anno con un termine di tre anni. Come nel diritto vigente il termine decorre dal momento in cui la prestazione è stata integralmente fornita ed è nota l’identità del responsabile (cfr. le spiegazioni all’art. 83 LCStr, nonché agli art. 21 LResp, 143 LM e 65 LPPC). Legge federale del 23 settembre 1953 148 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera 3.18 Art. 124 cpv. 1 Ai crediti derivanti da atti di avaria comune si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 124 cpv. 1 AP-LNM; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di due anni è pertanto sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO). Si è invece consapevolmente rinunciato ad adattare l’articolo 87 capoverso 2 LNM. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 per eliminare una contraddizione con la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, ratificata dalla Svizzera 149 . Occorre quindi mantenere la conformità del diritto interno con il diritto internazionale. Legge federale del 21 dicembre 1948 150 sulla navigazione aerea 3.19 Art. 68 Prescrizione Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 68 AP-LNM; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e decorre dal giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO). 3.20 Legge del 7 ottobre 1983 151 sulla protezione dell’ambiente Art. 59c cpv. 1 Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del CO (art. 59c cpv. 1 LPAmb). In futuro si applicheranno invece le regole generali di prescrizione del CO (art. 59c cpv. 1 AP-LPAmb; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni e quello assoluto di dieci o trent’anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO). L’articolo 59c capoverso 2 LPAmb resta in vigore. Le pretese di risarcimento del danno causato dall’utilizzazione di organismi patogeni si prescrivono in ogni caso in 30 anni. Il 147 148 149 150 151 LNI; RS 747.201. LNM; RS 747.30. Cfr. FF 1992 II 1313, pag. 1334 LNA; RS 748.0. LPAmb; RS 814.01. 51 termine di 30 anni non si applica quindi soltanto in caso di danni alle persone, bensì ad esempio anche in caso di danni all’ambiente. Il termine lungo è giustificato poiché le attività in questione sono considerate particolarmente pericolose. Gli effetti di un danno possono inoltre essere constatati molto tempo dopo che è stato commesso l’atto dannoso. Per gli stessi motivi si è rinunciato ad adeguare l’articolo 40 LRaP 152 e l’articolo 32 capoverso 1 LIG 153 . L’evento che secondo l’articolo 59c capoverso 2 LPAmb dà inizio alla decorrenza del termine coincide in linea di massima con il giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno di cui all’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO. Ai fini della certezza giuridica si è tuttavia rinunciato a un adattamento di tipo redazionale. L’articolo 59d LPAmb disciplina la prescrizione del diritto di regresso. Come nel caso degli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC e 34 capoverso 3 AP-LNI, il termine relativo decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l’identità del responsabile. La disposizione resta pertanto invariata. Quanto detto vale anche per l’articolo 32 capoverso 2 LIG. 3.21 Legge federale del 24 gennaio 1991 154 sulla protezione delle acque Art. 66 cpv. 2 Secondo la legge vigente il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto (art. 66 cpv. 2 LPAc). In futuro si applicheranno le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 66 cpv. 2 AP-LPAc; art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il diritto della Confederazione alla restituzione si prescriverà in tre anni a contare dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del diritto e dell’identità della persona cui incombe l’obbligo della restituzione (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a contare dall’inizio dell’esigibilità (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal momento della ricezione della prestazione indebitamente ottenuta. 3.22 Legge del 17 giugno 2005 155 contro il lavoro nero Art. 15 cpv. 2 e 3 Il rinvio dell’articolo 15 capoverso 2 è semplicemente adattato alla nuova sistematica. L’azione d’accertamento proposta dalle organizzazioni sindacali costituisce un motivo d’interruzione ai sensi dell’articolo 137 n. 2 AP-CO. Nell’ambito dell’entrata in vigore del CPC 156 ci si è dimenticati di adattare l’articolo 15 capoverso 3 LNN. Per l’azione d’accertamento è in futuro competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge 152 153 154 155 156 Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50). Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91). LPAc; RS 814.20. LLN; RS 822.41. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (RS 272). 52 abitualmente il lavoro (art. 34 cpv. 1 CPC). Tale disciplinamento equivale all’ex articolo 24 capoverso 1 della legge sul foro 157 . Legge del 6 ottobre 1995 158 sul servizio civile 3.23 Art. 59 Prescrizione; disposizioni generali Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento e riparazione contro la Confederazione e le pretese di risarcimento della Confederazione si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 59 cpv. 1 AP-LSC; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è prolungato da cinque a dieci o trent’anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO). Il capoverso 2 dell’articolo 59 LSC va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). Art. 60 cpv. 2 L’articolo 60 capoverso 2 disciplina la prescrizione del diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile. La disposizione equivale agli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 AP-LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC, 34 capoverso 3 AP-LNI e 59d AP-LPAmb (cfr. le relative spiegazioni). Art. 61 Interruzione e opponibilità della prescrizione In virtù del rinvio generale del futuro articolo 59 LSC al CO, il capoverso 1 dell’articolo 61 può essere abrogato. Nell’articolo 61 capoverso 2 si chiarisce semplicemente che la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata a determinate autorità è considerata un motivo d’interruzione ai sensi dell’articolo 137 n. 2 AP-CO. 3.24 Legge federale del 6 ottobre 2000 159 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Osservazione preliminare Nel diritto delle assicurazioni sociali i termini che disciplinano il decorso del tempo sono in linea di massima considerati termini di perenzione e non termini di prescrizione. La giurisprudenza lo ha chiarito in riferimento ai termini previsti dall’articolo 16 LAVS 160 . Di conseguenza anche gli articoli 24 e 25 LPGA, 20 capoverso 1 LIPG 161 , 35a capoverso 2 e 56a capoverso 3 LPP disciplinano la perenzione di contributi, prestazioni e del diritto di 157 158 159 160 161 Legge del 24 marzo 2000 sul foro; abrogata con l’entrata in vigore del CPC, il 1° gennaio 2011. LSC; RS 824.0. LPGA; RS 830.1 DTF 117 V 208, consid. 3b. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1). 53 restituzione 162 . Da quanto noto, la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora affrontato la questione se anche il termine di cui all’articolo 80 capoverso 4 LAM 163 debba essere considerato un termine di perenzione. Vista l’affinità di tale termine con altri termini relativi alla restituzione si può tuttavia presupporre che si tratti di un termine di perenzione. Nell’ambito del presente avamprogetto i termini di perenzione non vengono adattati. Art. 72 cpv. 3 L’articolo 72 LPGA disciplina il regresso. Con la surrogazione il credito è trasferito di regola con il medesimo termine di prescrizione valido nei confronti della persona danneggiata. L’articolo 72 capoverso 3 LPGA si rifà a questo principio generale. Disciplina tuttavia esplicitamente il momento dal quale decorre il termine relativo. Secondo l’avamprogetto tale momento coincide, analogamente agli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 AP-LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC, 34 capoverso 3 AP-LNI e 60 capoverso 2 LSC, con il momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. A seguito dell’uniformazione dei termini di prescrizione, l’articolo 72 capoverso 3 1° periodo LPGA diventa superfluo. 3.25 Legge federale del 20 dicembre 1946 164 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 52 cpv. 3 e 4 Il termine di cui all’articolo 52 capoverso 3 LAVS è un termine di prescrizione. Al diritto di risarcimento del danno delle assicurazioni contro i datori di lavoro si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 52 cpv. 3 AP-LAVS; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni finora vigente è pertanto prolungato a tre anni (art. 128 AP-CO), il termine assoluto di cinque anni è prolungato a dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Alle possibilità di modifica e di rinuncia del datore di lavoro si applicano le regole generali degli articoli 133 segg. AP-CO. L’articolo 52 capoverso 4 LAVS va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). 3.26 Legge federale del 25 giugno 1982 165 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 41 cpv. 2 Per i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici il diritto in vigore sancisce un termine di prescrizione di cinque anni, per i crediti restanti è previsto un termine di dieci anni; per il resto sono applicabili le disposizioni del CO (art. 41 cpv. 2 LPP). In riferimento alla prescrizione il presente avamprogetto non distingue più tra prestazioni periodiche e 162 163 164 165 KIESER, art. 24 n. 13; DTV 133 V 579, consid. 4.1. Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (RS 833.1). LAVS; RS 831.10. LPP; RS 831.40. 54 liquidazioni in capitale. A tutti i crediti si applicano quindi le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 41 cpv. 2 AP-LPP; art. 127 segg. AP-CO). L’articolo 41 capoverso 6 LPP sancisce che le pretese si prescrivono quando l’assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto 100 anni. Al contrario di ciò che potrebbe fare intendere il suo tenore, la disposizione non contiene un termine di prescrizione, bensì definisce soltanto il momento nel quale decade il diritto. Art. 52 cpv. 2 e 3 Secondo l’avamprogetto le pretese di risarcimento dei danni si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 52 cpv. 2 AP-LPP; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di cinque anni attualmente in vigore è quindi ridotto a tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta invariato (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L’articolo 52 capoverso 3 AP-LPP disciplina la prescrizione del regresso. Analogamente all’articolo 72 capoverso 3 AP-LPGA, il termine relativo decorre dal momento in cui la persona che ha diritto al regresso ha fornito la prestazione e ha avuto conoscenza del responsabile (cfr. le spiegazioni all’art. 72 cpv. 3 LPGA). Il termine relativo sarà ridotto da cinque a tre anni (art. 128 AP-CO). Legge del 25 giugno 1982 166 sull’assicurazione contro la disoccupazione 3.27 Art. 88 cpv. 3 e 4 I due capoversi corrispondono all’articolo 52 capoversi 3 e 4 LAVS; anche in questo caso si tratta di termini di prescrizione. Alle pretese di risarcimento della Confederazione contro i datori di lavoro si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 88 cpv. 3 AP-AVIG; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è prolungato da cinque a dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Alle possibilità di modifica e di rinuncia del datore di lavoro si applicano le regole generali degli articoli 133 segg. AP-CO. L’articolo 88 capoverso 4 è abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). Legge federale del 20 marzo 1970 167 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna 3.28 Art. 14 Prescrizione Secondo il diritto vigente, i diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha avuto cognizione, ma al più tardi entro dieci anni dal giorno in cui sono sorti. (art. 14 cpv. 1 1° periodo LMAM). Secondo l’avamprogetto saranno applicate le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 14 cpv. 1 AP-LMAM, art. 127 segg. AP-CO), secondo cui i diritti si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’ufficio 166 167 LADI; RS 837.0. LMAM; RS 844. 55 amministrativo ha avuto conoscenza del diritto e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal giorno del recepimento indebito della prestazione (art. 13 cpv. 1 LMAM). oppure, nel caso dell’articolo 13 capoverso 2 LMAM, dal giorno dello sviamento dallo scopo primitivo o dell’alienazione. Il secondo periodo dell’articolo 14 capoverso 1 LMAM va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’articolo 60 CO). I motivi d’interruzione sono retti dagli articoli 137 segg. AP-CO; l’articolo 14 capoverso 2 va quindi abrogato. Gli atti d’esazione dei creditori devono pertanto soddisfare determinate esigenze formali (cfr. le spiegazioni all’art. 137 AP-CO). Legge del 1° luglio 1966 168 sulle epizoozie 3.29 Art. 45 cpv. 2 e 3 Secondo il diritto vigente il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto (art. 45 cpv. 2 1° periodo LFE). In futuro saranno invece applicabili le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 45 cpv. 2 AP-LFE; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni (art. 128 AP-CO) e quello assoluto resterà di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto di restituzione è esigibile dal momento del recepimento indebito della prestazione. Il secondo periodo dell’articolo 45 capoverso 2 LFE va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 137 AP-CO). L’interruzione e la sospensione dei termini sono rette dal CO; l’articolo 45 capoverso 3 va quindi abrogato (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). Di conseguenza, non ogni atto d’esazione costituirà un motivo d’interruzione. Viene abolita anche la regola secondo cui la prescrizione è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di un’esecuzione in Svizzera. Tale regola è sostituita dal principio secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO). 3.30 Legge del 19 dicembre 2003 Art. 18 169 sulla firma elettronica Prescrizione Secondo l’avamprogetto le pretese fondate sulla FiEle si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 18 AP-FiEle; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito dal termine di tre anni di cui all’articolo 128 AP-CO. Il termine assoluto di dieci anni resta invariato (art. 129 AP-CO). 168 169 LFE; RS 916.40. FiEle; RS 943.03. 56 3.31 Legge del 23 giugno 2006 170 sugli investimenti collettivi Art. 147 Prescrizione La prescrizione secondo l’articolo 147 LICol si riferisce esclusivamente alla responsabilità di cui all’articolo 145 LICol. L’attuale tenore della disposizione si fonda sull’articolo 760 CO. Il termine di prescrizione relativo è di cinque anni, quello assoluto di dieci anni. Inoltre vi è un termine di prescrizione breve di un anno nel caso del rimborso di una quota. Con il rinvio alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione quest’ultimo termine è abrogato (art. 147 cpv. 1 AP-LICol; art. 127 segg. AP-CO). D’altro canto il termine di prescrizione relativo sarà soltanto di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto previsto dall’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO corrisponde al diritto in vigore. L’articolo 147 capoverso 2 LICol va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO). 3.32 Legge del 3 ottobre 2008 171 sui titoli contabili Art. 27 cpv. 4, 28 cpv. 4 e 29cpv. 4 In futuro le pretese di storno e di risarcimento dei danni si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 27 cpv. 4 e 28 cpv. 4 AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di cinque anni è sostituito da un termine di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L’atto che ha causato il danno è costituito dall’addebito o dall’accredito. I mezzi d’impugnazione contro l’indebito arricchimento e i reati nonché le pretese risultanti dalla gestione senza mandato si prescriveranno secondo le stesse regole (art. 29 cpv. 4 AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art. 128 AP-CO); quello assoluto continuerà ad essere di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L’atto che ha causato il danno è costituito dall’addebito. 170 171 LICol; RS 951.31. LTCo; RS 957.1. 57 Bibliografia Le seguenti opere sono citate soltanto con il nome dell’autore e, se necessario, con una parola chiave. Il Basler Kommentar (BSK; Commento basilese), il Zürcher Kommentar (ZK; Commento zurighese), l’Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK) e il Praxiskommentar Erbrecht (PraxKomm Erbrecht) sono citati con il nome del curatore nonché con l’indicazione della legge e della sigla (p.es. BSK-Däppen, art. 127 CO N 4). ABT DANIEL / WEIBEL THOMAS (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, Nachlassplanung, Nachlassabwicklung, Willensvollstreckung, Prozessführung, Basilea 2007 AMSTUTZ MARC / BREITSCHMID PETER / FURRER ANDREAS / GIRSBERGER DANIEL / HUGUENIN CLAIRE / MÜLLER-CHEN MARKUS / ROBERTO VITO / RUMO-JUNGO ALEXANDRA / SCHNYDER ANTON K. (a c. di), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo / Basilea / Ginevra 2007 BERTI STEPHEN V., Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 1h, Das Erlöschen der Obligationen, Zweite Lieferung, art. 127–142 OR, 3a edizione, Zurigo 2002 BOUVERAT DAVID / WESSNER PIERRE, Quelques questions choisies liées à la prescription extinctive: un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé, in: AJP 8/2010, pag. 951 segg. BROGGINI GERARDO, in: Schweizerisches Privatrecht I, Gutzwiller Max / Hinderling Hans / Meier-Hayoz Arthur, Merz Hans, Secrétan Roger / von Steiger Werner (a c. di), Basilea / Stoccarda 1969 BUCHER EUGEN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2a edizione, Zurigo 1988 (cit. OR AT) BUCHER EUGEN, Verjährung: gute Schritte in guter Richtung, in: recht 2006, Heft 5, pag. 186 segg. (cit. Verjährung) ERNST WOLFGANG, Das Verjährungsrecht des (D)CFR, in: Remien Oliver (a c. di), Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewährung und Reform, Würzburger Tagung vom 8. und 9.5.2009, Tübingen 2011, pag. 67 segg. GAUCH PETER, Die Vereinheitlichung der Delikts- und Vertragshaftung, in: ZSR 1997, I, Heft 4, pag. 315 segg. (cit. Vereinheitlichung) GAUCH PETER, Verjährungsunsicherheit, Ein Beitrag zur Verjährung privatrechtlicher Forderungen, in: Riemer-Kafka Gabriela / Rumo-Jungo Alexandra (a c. di), Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Festschrift für Erwin Murer zum 65. Geburtstag, Berna 2010, pag. 239 segg. (cit. Verjährungsunsicherheit) GAUCH PETER, Verjährungsverzicht: Ein Entscheid des Bundesgerichts (BGE 132 III 226) und was davon zu halten ist, in: SJZ 102 (2006) n. 23, pag. 533 segg. e n. 24, pag. 561 segg. (cit. Verjährungsverzicht) GAUCH PETER / SCHLUEP WALTER R. / EMMENEGGER SUSAN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 9a edizione, Zurigo 2008 (cit. Band II) GAUCH PETER / SCHLUEP WALTER R. / SCHMID JÖRG, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 9a edizione, Zurigo 2008 (cit. Band I) 58 GILLIARD FRANÇOIS, Vers l'unification du droit de la responsabilité, in: ZSR 1967 II, pag. 193 segg. HEIERLI CHRISTIAN / SCHNYDER ANTON K., Diskursive Rechtsprechung – dargestellt an BGE 133 III 6 zur Verjährung von Regressansprüchen, in: Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen, Stephan Fuhrer (a c. di), Zurigo 2010, pag. 209 segg. HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / GEISER THOMAS (a c. di), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 3a edizione, Basilea 2007 HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / WATTER ROLF (a c. di), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 3a edizione, Basilea 2008 HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / WIEGAND WOLFGANG (a c. di), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR, 4a edizione, Basilea 2007 JAAG TOBIAS, Staatshaftung nach dem Entwurf für die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in: ZSR 2003 II, Heft 1, pag. 3 segg. KIESER UELI, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo / Basilea / Ginevra 2009 KOLLER ALFRED, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, OR AT, Handbuch des allgemeinen Schuldrechts, 3a edizione, Berna 2009 (cit. OR AT) KOLLER ALFRED, Grundzüge der Haftung für positive Vertragsverletzungen, in: AJP 12/1992, pag. 1483 segg. (cit. positive Vertragsverletzungen) KOLLER THOMAS, Die Verjährung von Ansprüchen aus der Lieferung nicht vertragsgemässer Ware nach UN-Kaufrecht (CISG) – Keine Anwendung der Einjahresfrist von Art. 210 Abs. 1 OR, in: Jusletter 20 luglio 2009 (cit. WKR) KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, Die Verjährung der haftpflichtrechtlichen Ansprüche wegen Personenschäden, in: HAVE, Personen-Schaden-Forum 2011, pag. 113 segg. (cit. Verjährung) KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, Die Verjährung von Schadenersatzforderungen aus positiver Vertragsverletzung (Anwaltshaftung), in: HAVE 3/2009, pag. 273 segg. (cit. Anwaltshaftung) LOSER PETER, Vertrauenshaftung und Verjährung im Schuldrecht, in: recht 2009, Heft 6, pag. 211 segg. (cit. Vertrauenshaftung) LOSER-KROGH PETER, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts – Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, in: SJV 2003, Heft 2, pag. 127 segg., soprattutto pag. 197 segg. (cit. Kritische Überlegungen) MOHS FLORIAN / HACHEM PASCAL, Verjährung von Ansprüchen des Käufers wegen Nichtlieferung und Lieferung vertragswidriger Ware aus CISG nach internem Schweizer Recht, Zugleich eine Urteilsanmerkung zum Entscheid des Bundesgerichts vom 18. Mai 2009, CISG-online 1900, in: AJP 12/2009, pag. 1541 segg. OFTINGER KARL / STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, 5a edizione, Zurigo 1995 (cit. Band I) OFTINGER KARL / STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zweiter Band: Besonderer Teil, Zweiter Teilband, Gefährdungshaftungen: Motorfahrzeughaftpflicht und Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, 4a edizione, Zurigo 1989 (cit. Band II/2) 59 PICHONNAZ PASCAL, La prescription de l’action en dommages-intérêts: Un besoin de réforme, in: Werro Franz (a c. di), Le temps dans la responsabilité civile, Colloque du droit de la responsabilité civile 2005 Université de Fribourg, Berna 2007, pag. 71 segg. REY HEINZ, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4a edizione, Zurigo 2008 SCHWANDER WERNER, Die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen, Diss. Friborgo 1962 SPIRO KARL, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band I, Die Verjährung der Forderungen, Berna 1975 (cit. Band I) STARK EMIL W., Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in: ZSR 1967 II, pag. 1 segg. TUHR ANDREAS / ESCHER ARNOLD, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3a edizione, Zurigo 1974 VON VOSER NATHALIE, Aktuelle Probleme zivilrechtlicher Verjährung bei körperlichen Spätschäden aus rechtsvergleichender Sicht, in: recht 2005, Heft 4, pag. 121 segg. 60 Codice delle obbligazioni Avamprogetto (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Modifica del xxxx L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del... 1 , decreta: I 1. Il titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni 2 è modificato come segue: Art. 127 G. Prescrizione I. Principi 1 I crediti si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione. 2 Scaduto il termine di prescrizione, il debitore ha il diritto di rifiutare la prestazione. 3 Il giudice non può rilevare d’ufficio l’eccezione di prescrizione. Art. 128 II. Termini 1. Termine relativo 1 Il termine di prescrizione è di tre anni. 2 Decorre dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza del proprio credito e dell’identità del debitore, ma non prima che inizi a decorrere il termine assoluto. Art. 129 2.Termine assoluto a) Disposizioni generali 1 Il termine di prescrizione scade in ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità del credito. 2 Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre: 1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno; 2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata. 1 2 FF … RS 220 1 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Art. 130 b) In caso di danni a persone Per le pretese risultanti da danni a persone, il termine di prescrizione assoluto scade in ogni caso trent’anni dopo il giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno. Variante ad art. 129/130 2. Termine assoluto 1 Il termine di prescrizione scade in ogni caso vent'anni dopo l’inizio dell’esigibilità del credito. 2 Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre: 1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno; 2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata. Art. 131 III. Prescrizione delle pretese accessorie e delle prestazioni periodiche 1 IV. Computo dei termini 1 Prescritto il credito principale, sono prescritti anche gli interessi e le altre pretese accessorie del medesimo. 2 Nel caso delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche, le singole prestazioni sono prescritte se lo è l’intero credito. Art. 132 Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno nel quale comincia a decorrere il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando l'ultimo giorno è decorso infruttuosamente. 2 Per il rimanente, si applicano anche alla prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti. Art. 133 V. Modifica e rinuncia 1.Modificabilità dei termini 1 Il termine di prescrizione relativo può essere accorciato fino a un minimo di un anno o prolungato fino a un massimo di dieci anni. 2 Il termine di prescrizione assoluto può essere accorciato fino a un minimo di tre anni o prolungato fino a un massimo di trent’anni. 3 Le condizioni generali di contratto che prevedono una riduzione del termine di prescrizione in caso di danni alle persone sono nulle. 4 L’inizio dei termini di prescrizione può essere modificato purché siano rispettati i termini minimi e i termini massimi. 2 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Art. 134 2. Rinuncia all’eccezione di prescrizione 1 Il debitore può rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all’eccezione di prescrizione. La rinuncia è dichiarata in forma scritta. 2 La rinuncia può essere dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Se non è indicato alcun termine, la rinuncia vale per un anno. 3 Se è espressa prima del compimento della prescrizione, la rinuncia è considerata come proroga del termine di prescrizione. Art. 135 3. Effetti nei confronti di terzi 1 La modifica e la rinuncia non sono opponibili agli altri debitori solidali. 2 Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale. Variante: 3 La modifica e la rinuncia da parte del debitore producono invece effetto nei confronti dell'assicuratore e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore. Art. 136 VI. Sospensione 1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale; 2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché detto mandato è efficace; 3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio; 4. per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata; 5. per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro; 6. per i crediti alla morte del debitore durante l’inventario per atto pubblico; 7. fintanto che il debitore ha l’usufrutto del credito; 8. fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi. 2 Alla scadenza del giorno in cui cessano tali rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue. 3 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 3 Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione sull’esecuzione e sul fallimento. Art. 137 VII. Interruzione e nuova decorrenza 1. Atti interruttivi La prescrizione è interrotta: 1. mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di interessi o acconti oppure la dazione di pegni o fideiussioni; 2. mediante atto di esecuzione, istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. Art. 138 2. Nuova decorrenza 1 L’interruzione comporta l’inizio di nuovi termini di prescrizione. 2 I nuovi termini iniziano a decorrere: 1. con il riconoscimento, in caso di riconoscimento del credito; 2. ad ogni singolo atto esecutivo, in caso di esecuzione per debiti; 3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione; 4. dal momento in cui il credito può nuovamente essere fatto valere secondo la legislazione sul fallimento, in caso di insinuazione nel fallimento. Art. 139 3. Durata dei nuovi termini 1 I nuovi termini coincidono con il termine di prescrizione relativo e con il termine di prescrizione assoluto. 2 Se il credito è riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o è stabilito con decisione giudiziaria, il nuovo termine di prescrizione relativo è sempre di dieci anni. Art. 140 4. Effetti su altri crediti L’interruzione ha effetto anche sui crediti contro lo stesso debitore che, in virtù dello stesso titolo giuridico, affiancano o sostituiscono il credito in questione. Art. 141 5. Effetti tra coobbligati 4 1 L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o un altro condebitore di una prestazione indivisibile ha effetto anche nei confronti Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) degli altri condebitori, a condizione che si fondi su un atto del creditore. 2 L’interruzione nei confronti del debitore principale ha effetto anche nei confronti dei suoi fideiussori, a condizione che si fondi su un atto del creditore. 3 L'interruzione nei confronti dei fideiussori non ha invece effetto nei confronti del debitore principale. Variante: 4 L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetto anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore. Art. 142 VIII. Credito con pegno mobiliare L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un credito, ma detta prescrizione non impedisce al creditore di far valere il diritto di pegno. 2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni sono modificate come segue: Art. 60 Abrogato Art. 67 Abrogato Art. 201 cpv. 4 4 Il compratore deve dare notizia dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna della cosa. Art. 210 cpv. 1 e 3 Abrogati Art. 219 cpv. 3 3 Il compratore deve comunicare i difetti di un fabbricato in ogni caso entro cinque anni dall’acquisto della proprietà. 5 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) III. Perenzione e azione degli eredi Art. 251, titolo marginale Art. 315 Abrogato Art. 341, titolo marginale e cpv. 2 H. Irrinunciabili- 2 Abrogato tà Art. 370 cpv. 4 4 Il committente deve dare avviso dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna dell’opera o entro cinque anni dalla stessa se si tratta di una costruzione immobiliare; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante eventuali difetti. Art. 371 Abrogato Art. 454, titolo marginale nonché cpv. 1 e 3 7. Eccezione di 1 difetti nonostante 3 la prescrizione Abrogato Abrogato Art. 507 cpv. 5 5 Il diritto di regresso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore ed è venuto a conoscenza dell’identità del debitore principale, ma al più tardi dopo dieci anni dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore. Art. 678 cpv. 4 Abrogato Art. 760 Abrogato Art. 864 cpv. 4 Abrogato Art. 878 cpv. 2 2 I diritti di regresso dei soci tra loro si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si è avuta 6 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) conoscenza del responsabile, ma al più tardi con il decorso di dieci anni dal pagamento. Art. 919 Abrogato Art. 1070 Abrogato 2. Effetto dell’interruzione Art. 1071, titolo marginale e cpv. 2 2 Abrogato Art. 1098 cpv. 1 1 In quanto non siano incompatibili con la sua natura, al vaglia cambiario sono applicabili le disposizioni relative alla cambiale e concernenti: ... la prescrizione (art. 1069 e 1071) ... Art. 1143 cpv. 1 n. 18 1 Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario: ... 18. articolo 1071 sull'interruzione della prescrizione; ... II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 7 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Allegato (cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 26 giugno 1998 3 sull’asilo Art. 85 cpv. 3 3 Il diritto al rimborso si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 4 in materia di prescrizione. Tali crediti non fruttano interesse. 2. Legge del 14 marzo 1958 5 sulla responsabilità Art. 20 cpv. 1 1 Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione. Art. 21 Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione. Tuttavia, il termine relativo comincia a decorrere soltanto il giorno in cui la prestazione è stata effettuata e si è avuta conoscenza del responsabile. Art. 23 1 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione . 2 3 4 5 8 Abrogato RS 142.31 RS 220 RS 170.32 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 3. Codice civile 6 Art. 93 Abrogato Art. 455 nCC 7 Abrogato Art. 586 cpv. 2 2 Abrogato Art. 601 Abrogato Art. 637 cpv. 3 3 Abrogato Art. 754 5. Prescrizione dell’azione di risarcimento 1 Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali in materia di prescrizione . 2 Il termine di prescrizione assoluto comincia a decorrere con la restituzione della cosa. Art. 911 cpv. 3 . 3 Abrogato Titolo finale Art. 49 F. Prescrizione. 1 Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si applica il nuovo diritto. 6 7 RS 210 Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata in vigore: 1° gennaio 2013 9 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 2 Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l’entrata in vigore della presente legge. 3 La prescrizione di pretese derivanti da danni alle persone è retta dal nuovo diritto. Ciò vale anche se la decisione sulla prescrizione è già passata in giudicato. Variante ad art. 49 Titolo finale CC: 1 Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si applica il nuovo diritto. 2 Il nuovo diritto si applica anche nel caso in cui il termine di prescrizione assoluto sia scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto. 3 Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l’entrata in vigore della presente legge. 4. Legge federale del 18 giugno 1993 8 sulla responsabilità per danno da prodotti Art. 9 Prescrizione Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 9 in materia di prescrizione. Art. 10 Abrogato 5. Legge federale dell’11 aprile 1889 10 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 6 2. Prescrizione 1 L’azione di risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 11 in materia di prescrizione. 8 9 10 11 10 RS 221.112.944 RS 220 RS 281.1 RS 220 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 2 Abrogato Art. 149a cpv. 1 1 Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in dieci anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione. Art. 292 E. Prescrizione L’azione revocatoria si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 12 in materia di prescrizione. Disposizione finale della modifica del xxx La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all’entrata in vigore della modifica del xxx decorre dall’entrata in vigore di detta modifica, sempre che in tale data i crediti non siano già prescritti. 6. Legge federale del 7 ottobre 1983 13 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione Art. 11 cpv. 2 2 Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 14 in materia di prescrizione. 7. Legge militare del 3 febbraio 1995 15 Art. 143 Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento contro la Confederazione e le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescri- 12 13 14 15 RS 220 RS 420.1 RS 220 RS 510.10 11 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) vono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 16 in materia di prescrizione. 2 Il termine relativo per le pretese della Confederazione di cui all’articolo 138 decorre soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 3 Abrogato 4 È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. 8. Legge federale del 4 ottobre 2002 17 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 65 Prescrizione 1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60, 61 e 64 si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 18 in materia di prescrizione. 2 Il termine relativo per i diritti di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l’articolo 61 decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 3 Abrogato 4 È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. 9. Legge federale dell’8 ottobre 1982 19 sull’approvvigionamento economico del Paese Art. 15, secondo periodo Abrogato 16 17 18 19 12 RS 220 RS 520.1 RS 220 RS 531 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Art. 36 Prescrizione Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 e le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l’articolo 32 capoverso 4 si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 20 in materia di prescrizione. 10. Legge del 5 ottobre 1990 21 sui sussidi Art. 32 Prescrizione 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità e il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 22 in materia di prescrizione. 2 Abrogato 3 Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prevista dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto in dieci anni dall’inizio dell’esigibilità del credito. 4 Abrogato Art. 33 Abrogato 11. Legge federale del 13 dicembre 1974 23 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 24 in materia di prescrizione. 3 Abrogato 20 21 22 23 24 RS 220 RS 616.1 RS 220 RS 632.111.72 RS 220 13 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 12. Legge federale del 20 giugno 1930 25 sull’espropriazione Art. 14 cpv. 2 L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinuncia. L’azione di risarcimento è promossa davanti alla commissione di stima. Il diritto al risarcimento si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 26 in materia di prescrizione; il termine di prescrizione assoluto comincia tuttavia a decorrere dalla dichiarazione di rinuncia. Art. 105 IV. Prescrizione Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 27 in materia di prescrizione. 13. Legge del 24 giugno 1902 28 sugli impianti elettrici Art. 37 Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 29 in materia di prescrizione. 14. Legge federale del 19 dicembre 1958 30 sulla circolazione stradale Art. 83 Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 31 in materia di prescrizione. 2 Abrogato 3 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono 25 26 27 28 29 30 31 14 RS 711 RS 220 RS 220 RS 734.0 RS 220 RS 741.01 RS 220 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione . Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 4 Abrogato 15. Legge del 20 marzo 2009 32 sul trasporto di viaggiatori Art. 48 Prescrizione Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 33 in materia di prescrizione. 16. Legge del 4 ottobre 1963 34 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 39 3. Disposizioni comuni a. Prescrizione 1 L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 35 in materia di prescrizione. 2 Abrogato 3 Il regresso tra le persone civilmente responsabili di un evento dannoso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 4 Abrogato 32 33 34 35 RS 745.1 RS 220 RS 746.1 RS 220 15 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 17. Legge federale del 3 ottobre 1975 36 sulla navigazione interna Art. 34 cpv. 3 3 L’azione di regresso dell’assicuratore si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 37 in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 18. Legge federale del 23 settembre 1953 38 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 124 cpv. 1 I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 39 in materia di prescrizione. 19. Legge federale del 21 dicembre 1948 40 sulla navigazione aerea Art. 68 III. Prescrizione Le azioni si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 41 in materia di prescrizione. 20. Legge del 7 ottobre 1983 42 sulla protezione dell’ambiente Art. 59c cpv. 1 1 Le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 43 in materia di prescrizione. 36 37 38 39 40 41 42 43 16 RS 747.201 RS 220 RS 747.30 RS 220 RS 748.0 RS 220 RS 814.01 RS 220 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 21. Legge federale del 24 gennaio 1991 44 sulla protezione delle acque Art. 66 cpv. 2 2 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 45 in materia di prescrizione . 22. Legge del 17 giugno 2005 46 contro il lavoro nero Art. 15 cpv. 2 e 3 2 L’azione d’accertamento proposta secondo il capoverso 1 interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni 47 . 3 La competenza per territorio è retta dall’articolo 34 del Codice di procedura civile 48 . 23. Legge del 6 ottobre 1995 49 sul servizio civile Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali 1 Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione nonché le azioni di risarcimento della medesima si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 50 in materia di prescrizione. 2 Abrogato Art. 60 cpv. 2 2 Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 51 in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 44 45 46 47 48 49 50 51 RS 814.20 RS 220 RS 822.41 RS 220 RS 272 RS 824.0 RS 220 RS 220 17 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Art. 61 Interruzione ed opponibilità della prescrizione 1 Abrogato 2 È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni 52 la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell’azienda delle PTT e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d’impiego, e al Dipartimento federale delle finanze. 24. Legge federale del 6 ottobre 2000 53 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 72 cpv. 3 Il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 54 in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 25. Legge federale del 20 dicembre 1946 55 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 52 cpv. 3 e 4 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 56 in materia di prescrizione. 4 Abrogato 26. Legge federale del 25 giugno 1982 57 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 41 cpv. 2 2 I crediti si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione . 52 53 54 55 56 57 18 RS 220 RS 830.1 RS 220 RS 831.10 RS 220 RS 831.40 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) Art. 52 cpv. 2 e 3 2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 58 in materia di prescrizione. 3 Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione relativo per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. 27. Legge del 25 giugno 1982 59 sull’assicurazione contro la disoccupazione Art. 88 cpv. 3 e 4 3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 60 in materia di prescrizione. 4 Abrogato 28. Legge federale del 20 marzo 1970 61 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna Art. 14 Prescrizione 1 I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 62 in materia di prescrizione. 2 Abrogato 29. Legge del 1° luglio 1966 63 sulle epizoozie Art. 45 cpv. 2 e 3 2 Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 64 in materia di prescrizione. 58 59 60 61 62 63 RS 220 RS 837.0 RS 220 RS 844 RS 220 RS 916.40 19 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 3 Abrogato 30. Legge del 19 dicembre 2003 65 sulla firma elettronica Art. 18 Prescrizione Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 66 in materia di prescrizione. 31. Legge del 23 giugno 2006 67 sugli investimenti collettivi Art. 147 Prescrizione 1 L’azione di risarcimento si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 68 in materia di prescrizione. 2 Abrogato 32. Legge del 3 ottobre 2008 69 sui titoli contabili Art. 27 cpv. 4 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 70 in materia di prescrizione. Art. 28 cpv. 4 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 71 in materia di prescrizione. Art. 29 cpv. 4 4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni 72 in materia di prescrizione. 64 65 66 67 68 69 70 71 20 RS 220 RS 943.03 RS 220 RS 951.31 RS 220 RS 957.1 RS 220 RS 220 Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione) 72 RS 220 21 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Berna, Alle organizzazioni interessate Codice delle obbligazioni (revisione del diritto in materia di prescrizione) Avvio della procedura di consultazione Gentili Signore, egregi Signori, il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le altre cerchie interessate l’avamprogetto di revisione del diritto in materia di prescrizione. Vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere entro il 30 novembre 2011. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale aveva incaricato il DFGP di presentare un disegno e un messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente delle leggi speciali che si occupano della prescrizione, mettendo così in atto la mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile», trasmessa da entrambe le Camere. Gli obiettivi principali della revisione sono l’armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze. A tal fine s’intendono armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in quello dell’indebito arricchimento con le regole del diritto in materia di responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione in materia di responsabilità civile disciplinate nelle leggi speciali. Le disposizioni generali in materia di prescrizione proposte nell’avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese di diritto privato, indipendentemente dalla loro origine (contratto, arricchimento, atto illecito). Le pretese di diritto pubblico sono rette direttamente da tali disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi. L’avamprogetto riprende l’idea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone un termine di prescrizione massimo di 30 anni. La proroga dei termini permette in particolare di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi e rispettare così l’incarico del Parlamento. Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo. Il termine decorre dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore. Per le pretese di risarcimento l’avamprogetto si fonda sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno. Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell’autonomia delle parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L’avamprogetto prevede infatti un termine minimo e un termine massimo nonché la nullità delle condizioni generali del contratto che riducono il termine di prescrizione in caso di danni alle persone. L’avamprogetto prevede di abolire la prescrizione straordinaria per le pretese derivanti da reati (art. 60 cpv. 2 CO). Nella prassi l’articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Inoltre, grazie alla proroga del termine relativo e, nel caso in cui si tratti di danni a persone, anche di quello assoluto, la disposizione viene inoltre in ampia misura sostituita. In allegato vi sottoponiamo l’avamprogetto di revisione del diritto in materia di prescrizione accompagnato dal rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere un parere. Ulteriori esemplari della documentazione inviata in consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. I pareri vanno inviati al seguente indirizzo: Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna. Distinti saluti Dipartimento federale di giustizia e polizia Simonetta Sommaruga Consigliere federale Allegati: - Avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, franc, it) - Elenco dei partecipanti alla consultazione 2/2 Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires Elenco dei destinatari 1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Staatskanzlei des Kantons Bern Staatskanzlei des Kantons Luzern Standeskanzlei des Kantons Uri Staatskanzlei des Kantons Schwyz Staatskanzlei des Kantons Obwalden Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Regierungskanzlei des Kantons Glarus Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Staatskanzlei des Kantons Solothurn Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Standeskanzlei des Kantons Graubünden Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich Postgasse 68 3000 Bern 8 Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern Postfach 6460 Altdorf 1 Postfach 6431 Schwyz Rathaus 6060 Sarnen Rathaus 6370 Stans Rathaus 8750 Glarus Postfach 156 6301 Zug Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg Rathaus 4509 Solothurn Rathaus, Postfach 4001 Basel Rathausstrasse 2 4410 Liestal Beckenstube 7 8200 Schaffhausen Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau Marktgasse 2 9050 Appenzell Regierungsgebäude 9001 St. Gallen Reichsgasse 35 7001 Chur Staatskanzlei des Kantons Aargau Staatskanzlei des Kantons Thurgau Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC) Regierungsgebäude 5000 Aarau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld Residenza Governativa 6501 Bellinzona Château cantonal 1014 Lausanne Palais du Gouvernement 1950 Sion Château 2001 Neuchâtel Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3 Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz PDC Parti démocrate-chrétien suisse PPD Partito popolare democratico svizzero PCD Partida cristiandemocrata svizra Postfach 5835 3001 Bern FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali PLD. Ils Liberals Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3011 Bern SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS Partida socialdemocrata da la Svizra SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro PPS Partida Populara Svizra CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partito cristiano sociale PCS Partida cristian-sociala EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz PEV Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Partida evangelica da la Svizra Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse I Verdi Partito ecologista svizzero La Verda Partida ecologica svizra Postfach 7876 3001 Bern Postfach 8252 3001 Bern Sekretariat Eichenstrasse 79 3184 Wünnewil Postfach 3601 Thun Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 Waisenhausplatz 21 3011 Bern GB Grünes Bündnis AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale Grünliberale Partei Schweiz Postfach 367 3000 Bern 7 Lega dei Ticinesi Norman Gobbi casella postale 64 6776 Piotta 25, Vieux-Billard 1211 Genève 8 PdAS Partei der Arbeit der Schweiz PST Parti suisse du Travail – POP PSdL Partito svizzero del Lavoro PSdL Partida svizra da la lavur Alternative Kanton Zug Postfach 4805 6304 Zug 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl Schweizerischer Städteverband Florastrasse 13 3000 Bern 6 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach 7836 3001 Bern 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Postfach 8032 Zürich Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Postfach 3001 Bern Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC) Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS) Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) Postfach 8032 Zürich Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg Postfach 4182 4002 Basel Postfach 3000 Bern 23 Postfach 1853 8027 Zürich Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern AEROSUISSE Dachverband der schweizerischen Luftfahrt Monbijoustr. 14 3001 Bern asa Vereinigung der Strassenverkehrsämter Thunstrasse 9 Postfach 3000 Bern 6 c/o H. Konkrad Kreuzstrasse 26 8008 Zürich Chemin de Messidor 7 Case postale 4140 1002 Lausanne Rue des Pâquis 35 Case postale 2104 1211 Genève 1 Case postale 1128 Av. de l'Avant-Poste 4 1001 Lausanne casella postale 165 6932 Breganzona ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband Association des Armateurs Suisse Association suisse des locataires, fédération romande Association suisse des usagers des transports (ASUTRA) Swiss Shippers' Council (SSC) Associazione consumatrici della Svizzera italiana Automobil-Club der Schweiz Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz Wasserwerkgasse 39 Postfach 3000 Bern 13 Picardiestrasse 3 Postfach 455 5040 Schöftland Neuengasse 8 3011 Bern Erdöl-Vereinigung Löwenstr. 1 8001 Zürich Fédération romande des consommateurs Rue de Genève 7 Case postale 6151 1002 Lausanne Klosbachstr. 48 8032 Zürich Fussverkehr Schweiz Fachverband der Fussgängerinnen und Fussgänger H+ Die Spitäler der Schweiz Lorrainestr. 4a 3012 Bern Hauseigentümerverband Schweiz Postfach 8032 Zürich Institut für Föderalismus 7, rte. d'Englisberg 1763 Granges-Paccot Interkantonaler Rückversicherungsverband Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern Stadthaus 8307 Effretikon Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden Konsumentenforum kf deutsche Schweiz Nationales Versicherungsbüro/ Nationaler Garantiefonds Schweiz c/o conwin GmbH Rathausgasse 84 3000 Bern 7 c/o HSA Luzern Werftstr. 1 Postfach 3252 6002 Luzern Belpstrasse 11 3007 Bern Thurgauerstrasse 101 8152 Glattpark (Opfikon) Pro Natura - Schweiz. Bund für Naturschutz Pro Velo Schweiz santésuisse - Die Schweizer Krankenversicherer SASSA Fachkonferenz Soziale Arbeit der FH Schweiz Wartenbergstr. 22 Postfach 4020 Basel Bollwerk 35 3011 Bern Römerstr. 20 Postfach 4502 Solothurn Auenstrasse 4 8600 Dübendorf Schweiz. Baumeisterverband Postfach 8035 Zürich Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) Postfach 8236 3001 Bern Schweiz. Elektrotechnischer Verein Luppmenstr. 1 8320 Fehraltorf Schweiz. Gesellschaft für Umweltschutz Postfach Merkurstr. 45 8032 Zürich Postfach 8035 Zürich Schweiz. Gesellschaft für Chemische Industrie Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein Postfach 8039 Zürich Schweiz. Nutzfahrzeugverband (ASTAG) Weissenbühlweg 3 3007 Bern Schweiz. Spediteur-Verband Postfach Elisabethenstrasse 44 4002 Basel Dählhölzliweg 12 3000 Bern 6 Schweiz. Verband der Seilbahnunternehmungen Schweiz. Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Schweiz. Vereinigung für Atomenergie c/o Zivilabteilung Amthaus Hodlerstr. 7 3011 Bern Postfach 5032 3001 Bern Schweiz. Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) Südquaistr. 14 4019 Basel Schweizer Verband der Raiffeisenbanken Vadianstrasse 17 9001 St. Gallen Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) Petersplatz 13 4051 Basel Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie (SAG) Postfach 1168 8032 Zürich Schweizerische Effektenbörse Selnaustrasse 32 8021 Zürich Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht Frau Susanne Jäger Sekretariat SGHVR Postfach 1 8193 Eglisau Häringstr. 20 8001 Zürich Stiftung Schweizerische Patienten- und VersichertenOrganisation SPO Fondation Organisation Suisse des Patients et des Assurés OSP Schweizerische Vereinigung privater Kranken- und Genferstr. 23 Unfallversicherer 8002 Zürich Schweizerischer Anlagefondsverband Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Schweizerischer Juristenverein Schweizerischer Leasingverband (SLV) Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband/Deutschschweiz Schweizerischer Notarenverband Dufourstr. 49 Postfach 4002 Basel Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern c/o Ch. L. Friedli Postfach 1771 8021 Zürich c/o Dr. Markus Hess Rämistr. 5 Postfach 8024 Zürich Postfach 8026 Zürich Thunstr. 164 3074 Muri Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler c/o Thomas Marthaler, lic. iur. RA Friedensrichteramt Kreise 3 und 9 Postfach 9417 8036 Zürich Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute SVA c/o Frau Rose Nigg, Präsidentin Rebacher 3 8342 Wernetshausen Schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz OHG (SVK-OHG) Generalsekretariat SODK Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 Schweizerischer Versicherungsverband C.F. Meyer-Str. 14 Postfach 4288 8022 Zürich Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 Stiftung Road Cross Zweierstrasse 22 8004 Zürich Strasseschweiz Verband des Strassenverkehrs FRS Touring Club Schweiz Universität Basel Juristische Fakultät Mittelstrasse 32 Postfach 8224 3001 Bern Case postale 820 1240 Vernier GE Universität Basel Medizinische Fakultät Peter Merian-Weg 8 Postfach 4002 Basel Klingelbergstr. 23 4031 Basel Universität Bern Medizinische Fakultät Hochschulstr. 4 3012 Bern Universität Bern Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche Fakultät Schanzeneckstr. 1 Postfach 8573 3001 Bern Miséricorde 1700 Freiburg Universität Luzern Rechtswissenschaftliche Fakultät Postfach 7460 6000 Luzern 7 Universität St. Gallen Rechtswissenschaftliche Fakultät Dufourstr. 50 9000 St. Gallen Universität Zürich Medizinische Fakultät Rämistr. 71 8006 Zürich (Zentrum) Universität Zürich Rechtswissenschaftliche Fakultät Rämistr. 74/2 8001 Zürich Université de Genève Faculté de droit 40, bd du Pont-d'Arve 1211 Genève 4 Université de Genève Faculté de médecine Rue Général Dufour 24 1211 Genève Université de Lausanne Faculté de droit BFSH 1 1015 Lausanne Université de Lausanne Faculté de médecine Rue du Bugnon 21 1005 Lausanne Université de Neuchâtel Faculté de droit et des sciences économiques Avenue du 1er mars 26 2000 Neuchâtel Velosuisse / Motosuisse Marktgasse 38 Postfach 3000 Bern 7 Löwenstr. 51 8023 Zürich Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Verband der schweizerischen Gasindustrie Grütlistr. 44 8027 Zürich Verband elektronischer Zahlungsverkehr Frohburgstr. 98 8006 Zürich Verband öffentlicher Krankenkassen der Schweiz (ÖKKV) Elisabethenanlage 7 Postfach 3235 4002 Basel Hint. Bahnhofstr.10 5000 Aarau Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) Verband schweizerischer Grundbuchverwalter p.A. Grundbuch- und Vermessungsamt Herrn Christian Heim Münsterplatz 11 Postfach 4001 Basel Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute Verband Schweizerischer Kantonalbanken Aeschenplatz 7 Postfach 4128 4002 Basel Herrn Dr. iur. Robert Simmen Sekretariat Toblerstrasse 97 Postfach 382 8044 Zürich Postfach 4002 Basel Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute (VSKF) Toblerstr. 97/Neuhausstr. 4 8044 Zürich Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmungen Ebenaustr.10 6048 Horw Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Bahnhofstr. 35 8001 Zürich Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) Elfenstr. 18 3000 Bern 16 Vereinigung für Umweltrecht Postfach 2430 8026 Zürich Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen Postfach 3001 Bern Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers Case postale 5639 1211 Genève 11 Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen Herrn Daniel Petitpierre Rechtskonsulent c/o Ciba Spezialitätenchemie AG Postfach 4002 Basel Postfach 8676 3001 Bern Verkehrs-Club der Schweiz Verkehrssicherheitsrat Postfach 8616 3001 Bern VöV Verband öffentlicher Verkehr Postfach 3000 Bern 6 Zur Kenntnis an: Parlamentsdienste 1d; 1f; 1i Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Settore Diritto civile e procedura civile Codice delle obbligazioni: revisione del diritto in materia di prescrizione Rapporto sui risultati della procedura di consultazione Agosto 2012 1 Osservazioni generali Il Consiglio federale ha avviato il 30 agosto 2011 la procedura di consultazione sull’avamprogetto dell’agosto 2011 di revisione del Codice delle obbligazioni 1 (diritto in materia di prescrizione) che è durata fino al 30 novembre 2011. Sono stati invitati a prendervi parte il Tribunale federale svizzero, i Cantoni, i partiti politici rappresentati in seno all’Assemblea federale e altre organizzazioni interessate. 23 Cantoni, 5 partiti politici e 69 organizzazioni hanno inoltrato il loro parere. Hanno inoltre inviato un parere anche altri 6 partecipanti. In totale sono stati espressi 103 pareri che sono oggetto della presente valutazione. Hanno espressamente rinunciato a presentare un parere i Cantoni di Nidvaldo e Zugo, il Partito cristiano sociale PCS, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), agriss, la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e l’Unione delle città svizzere (UCS). 2 Repertorio dei pareri presentati Vedi allegato. 3 Valutazione generale dell’avamprogetto 31 Valutazione complessiva Nel complesso la revisione proposta è stata espressamente o prevalentemente approvata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Con l’eccezione del Cantone di Basilea Campagna, tutti i Cantoni che hanno risposto alla consultazione hanno complessivamente accettato il progetto (AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH). Quest’ultimo è stato valutato positivamente anche dall’insieme dei partiti che hanno risposto alla consultazione (PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC). Anche la maggioranza delle 34 organizzazioni partecipanti ha espresso una valutazione generale positiva (asbestopfer.ch, ASA, ASP, bfu, economiesuisse, electrosuisse, FER, FRC, FHS, HEV, KBK, sicsvizzera, RoadCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SIA, SKS, ASI, OSP, CSI, Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Syna, TCS, Uni GE, UNIL, USIC, VAO, VGS, UTP). 21 organizzazioni hanno invece dato una valutazione prevalentemente negativa del progetto nella sua forma attuale e lo hanno complessivamente respinto (USI, costruzionesvizzera, Centre patronal, GDS, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Forum PMI, FSA, SSIC, USS, USAM, ASIPG, USM/SMU, Creditreform, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, Uni FR, VSKF, USIE, VSI). Per quanto concerne i partecipanti non ufficiali alla consultazione, uno di loro (Pichonnaz) ha chiaramente approvato il progetto mentre un altro si è espresso in modo chiaramente negativo (Honsell). 1 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220). 2/37 Gli altri pareri si limitano almeno in parte a esaminare determinati aspetti o punti specifici del progetto e non se ne evince una valutazione complessiva chiara. 32 Pareri generali 321 Procedura La maggioranza dei partecipanti non ha formulato alcuna osservazione positiva o negativa quanto alla procedura della revisione. Diversi partecipanti hanno invece criticato il fatto che non è stata istituita una commissione di esperti per l’elaborazione dell’avamprogetto, poiché nella sua forma attuale quest’ultimo rappresenta un progetto legislativo con grandi implicazioni e significato (economiesuisse, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, USIC, USIE). Secondo economiesuisse il progetto non ha carattere urgente. Alcuni partecipanti sottolineano l’importanza di un’ampia base di consensi (costruzionesvizzera, holzbau schweiz, ASIPG, USM/SMU, SZFF). Diversi partecipanti hanno deplorato la mancanza nel rapporto esplicativo di maggiori approfondimenti quanto alle ripercussioni, alle conseguenze e ai costi della revisione proposta dall’avamprogetto (SG, ZH; ASA, costruzionesvizzera, Forum PMI, USAM, SZFF, Fiduciari Suisse). Inoltre, i forti costi occasionati dal prolungamento dei termini di prescrizione avrebbero dovuto essere identificati e resi noti nell’ambito di una valutazione delle conseguenze giuridiche della normativa proposta (ASA). Numerosi partecipanti hanno infine criticato il fatto che la revisione delle disposizioni sul diritto di garanzia per i difetti 2 sia stata portata a termine durante l’elaborazione del presente progetto e hanno deplorato l’insufficiente coordinamento dei due progetti di revisione (GR; ASA, costruzionesvizzera, FHS, holzbau schweiz, SIA, SSIC, USS, SWICO, SZFF, USIC, USIE) (in proposito cfr. anche sotto n. 62). 322 Pareri generali sull’avamprogetto e sul rapporto Numerosi partecipanti hanno presentato osservazioni quanto alle formulazioni impiegate nell’avamprogetto e nel rapporto proponendo diversi adeguamenti, modifiche e formulazioni alternative. Diversi partecipanti hanno criticato il progetto ritenendo che deve essere complessivamente rielaborato perché incompleto, prematuro e in parte poco chiaro (economiesuisse, USAM, Fiduciari Suisse, USIE, Uni FR). Uno dei partecipanti ha invece criticato la mancanza di chiarezza terminologica e concettuale del progetto e il suo disordine (Honsell). Un altro partecipante ritiene esagerate o troppo vaghe le modifiche proposte (VD). 323 Pareri generali sulla necessità di revisione del diritto in materia di prescrizione Una forte maggioranza dei partecipanti ha riconosciuto la necessità di una revisione del diritto in materia di prescrizione (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; ASA, asbestopfer.ch, ASP, bfu, GDS, economiesuisse, electrosuisse, FRC, FHS, HEV, KBK, sicsvizzera, ODA GE, Ro2 06.490 Iv.Pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 CO» e 07.497 Iv.Pa. Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)»; cfr. FF 2012 3063 (la data di entrata in vigore non è ancora stata stabilita). 3/37 adCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, CSI, SUISA, Suva, SVA, Creditreform, ASM, SWICO, SwissBanking, Syna, TCS, Uni FR, Uni GE, UNIL, UP, USIC, VAO, VGS, VSI, UTP; Pichonnaz). Soltanto 16 partecipanti hanno espressamente dichiarato di essere contrari a una revisione totale (BL; USI, costruzionesvizzera, Centre patronal, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, FSA, USS, SSIC, ASIPG, USM/SMU, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, USIE; Honsell). È stato criticato il fatto che la richiesta della mozione 3 su cui si fonda il progetto non è stata adempiuta, anche se avrebbe potuto e dovuto essere realizzata con una revisione meno approfondita (BL; costruzionesvizzera, FSA, USS, USAM, Fiduciari Suisse). viene messa in dubbio la necessità di compiere una revisione completa del diritto in materia di prescrizione (USI, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, USM/SMU, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, USIE). Di conseguenza numerosi partecipanti, piuttosto che una revisione totale con ripercussioni difficilmente prevedibili, avrebbero preferito un perfezionamento del diritto in materia di prescrizione mediante l’introduzione di adeguate distinzioni (costruzionesvizzera, SSIC, USIE; Honsell). L’avamprogetto è stato inoltre criticato perché tende a unificare il diritto della prescrizione proprio per aspetti che richiedono normative differenti (Centre patronal). 324 Pareri generali sui fondamenti della revisione Una maggioranza di partecipanti ha approvato gli obiettivi centrali della revisione (AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SO, VS; PPD, PLR; ASP, GDS, economiesuisse, electrosuisse, FER, FHS, HEV, sicsvizzera, RoadCross, SGHVR, OSP, SUISA, Suva, ASM, SwissBanking, TCS, Uni GE, UNIL, VAO, UTP; Pichonnaz). Il progetto è considerato particolarmente ambizioso, nella misura in cui si propone di unificare il diritto in materia di prescrizione nel diritto privato (JU; Uni FR). Un partecipante ha fatto notare che gli obiettivi centrali della revisione (l’allungamento dei termini di prescrizione e il consolidamento della certezza del diritto) sono in conflitto tra loro (FER). Numerosi altri partecipanti hanno osservato che in generale i termini di prescrizione non dovrebbero essere abbreviati e moltiplicati ma piuttosto allungati e unificati (PS; asbestopfer.ch, GDS, USS, SKS, UP; Döbeli). Tra gli aspetti positivi della revisione è stato fatto notare il chiarimento, rispettivamente la soppressione delle incertezze del diritto vigente (AG, AR, BE, FR, GR, NE, OW, VS, ZH; PLR, PS, UDC; FER, USDCR, SGHVR, Creditreform, UNIL, UTP). Tuttavia, secondo UNIL anche le nuove normative saranno indubbiamente fonte di nuove incertezze. Di conseguenza, numerosi partecipanti temono che la revisione prevista sarà fonte di problemi giuridici e interpretativi, ragion per cui sarebbe più opportuno effettuare una revisione limitata e mirata (Commercio Svizzera, Swissmem; Honsell). Mentre un partecipante giudica l’avamprogetto molto favorevole ai debitori (SVA), secondo due altri partecipanti esso indebolisce sotto diversi aspetti la posizione dei creditori (VSKF, VSI). 325 Ulteriori punti non affrontati nell’avamprogetto Diversi partecipanti si sono espressi sul rapporto tra la durata del termine di prescrizione e l’obbligo di conservare gli atti (PLR; USI, ASA, costruzionesvizzera, economiesuisse, FMH, H+, Forum PMI, USAM, ASI, Creditreform, SwissBanking, Fiduciari Suisse, VSI). Diversi pareri hanno deplorato che, se la sua durata è portata a 30 anni, il termine di prescrizione massimo cessa di corrispondere alla durata dell’obbligo di conservare gli atti secondo 3 Mozione 07.3763 CAG-N «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile» 4/37 l’articolo 962 CO; i medesimi pareri hanno inoltre rilevato con toni critici che l’avamprogetto non affronta questa problematica (USI, Forum PMI, SwissBanking). Per coerenza la corrispondenza tra obbligo di conservare gli atti e prescrizione dovrebbe essere mantenuta (USI). Da ciò dipendono anche situazioni e problemi complessi per quanto concerne le prove, che non sono stati sufficientemente approfonditi (Forum PMI). Diversi partecipanti lamentano la mancanza di un’attenta analisi delle difficoltà probatorie cagionate dall’allungamento dei termini di prescrizione (costruzionesvizzera, Forum PMI). Diversi partecipanti hanno inoltre fatto osservazioni e proposte sui seguenti punti non affrontati né nell’avamprogetto né nel rapporto: - è stata criticata la mancanza di qualsivoglia spiegazione nel rapporto quanto alla proposta liberalizzazione dei termini di prescrizione e alla loro conseguente abbreviazione; siffatta abbreviazione è contraria al mandato del Consiglio federale nonché alle normative straniere (GDS); - un partecipante deplora esplicitamente che il progetto non contenga alcuna disposizione specifica a tutela delle parti più deboli (FRC); - due partecipanti hanno suggerito di adeguare e prolungare nell’ambito della presente revisione anche i termini dell’azione di nullità, dell’azione di riduzione e della petizione d’eredità secondo gli articoli 521, 533 e 600 CC (USDCR, USC); - è stato proposto di adeguare anche l’articolo 61 CO per quanto concerne i danni alle persone. Infatti, questa normativa produce una disparità di trattamento ingiustificata in dipendenza del fatto che l’azione sia data nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico o di un rapporto di diritto privato («Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l’esercizio di un’industria o cagionano danni alle persone»; OSP); - un partecipante fa riferimento alla revisione in corso dell’articolo 37m della legge sulle banche che intende regolare la problematica degli averi non rivendicati per lunghi periodi poiché il diritto vigente non prevede la prescrizione di questi crediti (SwissBanking); - è nuovamente stato deplorato che non sia stata portata avanti l’idea della revisione del diritto della responsabilità civile (SGHVR, OSP); - due partecipanti hanno proposto di migliorare il coordinamento con la revisione attualmente in corso della legge sul contratto d’assicurazione (LCA) 4, poiché è fondamentale che la copertura dell’assicurato e la sua pretesa siano di uguale durata (TCS) e a tale riguardo hanno in particolare proposto un adeguamento dell’articolo 46 LCA (UNI FR); - un partecipante ha proposto di tenere esplicitamente conto del progetto di diritto comune europeo della vendita 5 (SGHVR). 4 Pareri sulla revisione (punti centrali) 41 Unificazione dell’insieme del diritto in materia di prescrizione 411 Idea dell’unificazione La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva in linea di massima l’idea dell’unificazione del diritto in materia di prescrizione (GR, NE, SO, TG, TI, VS; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, ASA, ASP, economiesuisse, electrosuisse, FHS, HEV, si- 4 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA; RS 221.229.1) 5 Proposta della Commissione europea dell’11 ottobre 2011 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM [2011] 635 def.) 5/37 csvizzera, ODA GE, RoadCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SKS, ASI, OSP, CSI, SUISA, Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Uni GE, UNIL, VGS; Pichonnaz). Numerosi partecipanti hanno però espresso (anche) alcune riserve. Vi è chi, nell’interesse della certezza del diritto, ha auspicato una moderata unificazione dei termini di prescrizione attuali, a condizione che un attento esame delle singole disposizioni riveli che ne deriverebbero vantaggi significativi (VD, economiesuisse). Come finora dovrebbe poter essere possibile prevedere eccezioni alla regola fondamentale (economiesuisse, Forum PMI, FHS). Due partecipanti hanno proposto che nel diritto svizzero vi siano al massimo quattro diversi termini di prescrizione e che possano essere adeguati nei contratti; oltre a un termine relativo di 3 anni e a un termine assoluto di 10 anni, dovrebbe esservi anche un termine di 20 anni per determinati crediti come il credito riconosciuto nell’attestato di carenza di beni o i crediti per i danni alle persone, nonché un termine di 30 anni in caso di reati per i quali è comminata la pena detentiva a vita, mentre in alcuni casi dovrebbe essere prevista l’imprescrittibilità (USDCR, USC/SBV/USP). Diversi partecipanti hanno invece proposto di operare l’unificazione distinguendo le pretese contrattuali dai crediti extracontrattuali (asbestopfer.ch, FSA, Creditreform, UP; Döbeli). FRC ha infine deplorato che la revisione proposta tende quasi a impedire l’auspicabile unificazione del diritto in materia di prescrizione. Una considerevole minoranza di partecipanti ha tuttavia rifiutato nel complesso l’idea di unificare l’intero diritto in materia di prescrizione (BL; asbestopfer.ch, Centre patronal, holzbau schweiz, FSA, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE, VSI; Honsell). La sola volontà di unificazione non costituisce una giustificazione sufficiente e il rapporto non ne dimostra la necessità (holzbau schweiz, FSA, ASIPG, SZFF). Per stabilire se e in quale misura le normative vigenti vadano modificate e unificate, va compiuto un esame approfondito della tematica, altrimenti potrebbero rimanere dei dubbi sulla necessità della revisione (holzbau schweiz, SZFF, USIE). L’avamprogetto di unificazione potrebbe essere fonte di nuove incertezze giuridiche (USAM, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse). Nel contempo, molti partecipanti dubitano che i duplici termini aiutino a semplificare la situazione nel diritto dei contratti (Centre patronal, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, SZFF, Fiduciari Suisse); BL propone invece di modificare l’articolo 60 CO e le pertinenti leggi speciali estendendo a 2 anni il termine relativo e introducendo un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. Per altri partecipanti, vi sono buoni motivi di assoggettare a normative diverse la prescrizione dei crediti contrattuali e quella dei crediti derivanti da reati (asbestopfer.ch, Centre patronal, UP; Honsell). 412 Oggetto e portata della revisione Alcuni partecipanti sottolineano che lo scopo dell’unificazione non va perseguito in assoluto e che occorre in particolare tenere conto della protezione della parte contrattuale più debole (TI; costruzionesvizzera). L’unificazione completa non affronta sufficientemente le particolarità delle singole normative (costruzionesvizzera). Di per sé, la soppressione dei divergenti termini di prescrizione vigenti non appare essenziale (VD). L’oggetto della revisione dovrebbe essere la riduzione del numero dei termini di prescrizione divergenti e dovrebbe essere fissato un momento comune per la decorrenza dei termini (Pichonnaz). L’adeguamento delle disposizioni sulla prescrizione contenute nelle altre leggi è ritenuto ragionevole (TG, PS). Occorre svolgere un’analisi approfondita di tutte le regole in materia di prescrizione nel diritto privato (economiesuisse). Diversi partecipanti hanno criticato il fatto che l’avamprogetto non intende o non può abrogare o adeguare tutte le disposizioni in materia di prescrizione contenute nelle leggi speciali, ma in parte non è chiaro o non si riesce a capire se ciò sia frutto di un’intenzione o di una svista (FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR). 6/37 413 Ripercussioni sul diritto pubblico e sul diritto cantonale AG è del parere che nell’ambito della revisione del diritto federale sarebbe stato necessario esaminare e adeguare anche il diritto cantonale in materia di prescrizione. H+ ritiene che non dovrebbe esservi una differenza eccessiva tra i termini di prescrizione del diritto pubblico e quelli del diritto privato. Numerosi partecipanti hanno chiesto, oltre alla revisione della normativa di diritto privato sulla prescrizione, anche la modifica e l’unificazione dei termini di prescrizione nel diritto penale (USDCR, USC/SBV/USP). 42 Duplici termini L’idea d’istituire duplici termini per tutti i crediti, vale a dire un termine relativo di prescrizione breve e un termine di prescrizione assoluto più lungo, ha dato luogo a valutazioni controverse e nel complesso ha diviso i partecipanti alla consultazione. Una parte dei partecipanti ha chiaramente approvato i duplici termini (BS, GR, NE, SO; PPD, I Verdi, UDC; ASA, economiesuisse, electrosuisse, HEV, sicsvizzera, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, ASI, SUISA, ASM, Uni GE). Non si vede per quale ragione la prescrizione non debba essere disciplinata in modo uniforme sulla base dei duplici termini (GR), che non ledono in alcun modo la certezza del diritto (NE; Uni GE). Secondo ODA GE questo sistema permette anche di trovare soluzioni soddisfacenti delle controversie contrattuali e corrisponde a una tendenza internazionale. L’UDC ha chiesto che il sistema si applichi a tutti i crediti del diritto privato e per quanto possibile anche ai crediti di diritto pubblico. Nel contempo, ASA ha fatto notare che occorre una definizione chiara di tutti i fatti che fanno decorrere il termine. Verrebbe così a cadere la constatazione pregiudiziale della natura giuridica della pretesa, il che è molto positivo (ASI). Uni GE ha osservato che la riduzione di determinati termini di prescrizione in seguito ai duplici termini corrisponde anche a una tendenza generale. Per contro, molti partecipanti criticano il fatto che i duplici termini si applichino anche al diritto contrattuale (BL; asbestopfer.ch, costruzionesvizzera, Centre patronal, holzbau schweiz, FSA, SSIC, USAM, SIA, Schleudertraumaverband, ASIPG, USM/SMU, Creditreform, Syna, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIC, USIE, VSI; Döbeli, Honsell). La maggioranza di questi partecipanti ha chiesto che sia mantenuto il termine attuale di 10 anni e che, come finora, decorra dall’esigibilità del credito (asbestopfer.ch, holzbau schweiz, FSA. USAM, Schleudertraumaverband, Creditreform, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE; Döbeli). Un sistema con termini di prescrizione relativi e assoluti non è giustificato (asbestopfer.ch, Centre patronal, Schleudertraumaverband, Creditreform, Syna, UP, Döbeli) o è inadeguato (costruzionesvizzera, Centre patronal; Honsell) per i contratti, in quanto manifestazione concorde di una reciproca volontà. Tale sistema è evidentemente sbagliato, poiché il vincolo tra la prescrizione e la conoscenza del danno o del suo autore si giustifica soltanto per le pretese basate su reati (Honsell). Per quanto concerne le pretese contrattuali occorre continuare a fondarsi soltanto sull’esigibilità del credito (asbestopfer.ch, UP; Döbeli). Alcuni partecipanti hanno rifiutato l’idea dei duplici termini per i crediti contrattuali, nella misura in cui tale sistema riduce i termini di prescrizione, senza contribuire alla certezza del diritto e rendendo la situazione più caotica (OW; asbestopfer.ch, Centre patronal, GDS, FSA, Swissmem, UP, VSI). Un tale sistema non sarebbe praticabile (holzbau schweiz, ASIPG, SZFF, USIE) e complicherebbe l’applicazione del diritto (Schleudertraumaverband, Syna). Centre patronal state rifiuta tutte le modifiche che esulano dall’ambito della prescrizione in senso proprio. Secondo GDS e FSA non si scorge il motivo della prevista riduzione dei termini che non è comunque giustificata dalla sola finalità di unificazione. FSA ritiene che i termini di prescrizione attualmente in vigore nel diritto dei contratti siano assolutamente affidabili e non sarebbe giustificato, né auspicabile, ridurli ulteriormente; le addotte incertezze del diritto non sussistono e un cam7/37 biamento di paradigma come quello prospettato non è opportuno nemmeno in una prospettiva di diritto comparato. Nemmeno la possibilità di rinunciare alla prescrizione permette di ovviare agli svantaggi del sistema dei duplici termini (Schleudertraumaverband, Syna). Honsell sottolinea che l’attuale termine relativo previsto nel diritto in materia di indebito arricchimento è concettualmente errato (e va pertanto soppresso) e fa inoltre riferimento alla riforma del diritto in materia di prescrizione portata a termine in Germania, a suo modo di vedere sbagliata alla stregua delle corrispondenti normative del diritto internazionale. SH e PS rifiutano esplicitamente l’introduzione dei duplici termini nel diritto del lavoro e nel diritto delle persone, poiché problematica sotto il profilo della certezza del diritto. 43 Prolungamento dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale 431 Idea del prolungamento Una forte maggioranza di partecipanti ha approvato l’idea di prolungare i termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale (AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH; PPD, I Verdi, PS, UDC; USI, ASA, asbestopfer.ch, bfu, GDS, FRC, FMH, IVR/VKF, sicsvizzera, ODA GE, RoadCross, FSA, USS, SGHVR, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, SUISA, Suva, ASM, SwissBanking, Syna, Uni GE, UNIL, UP, VAO, UTP; Döbeli, Pichonnaz, Werro). RoadCross accoglie favorevolmento il prolungamento in particolare per quanto concerne la protezione delle vittime. L’ASA ha fatto notare che il prolungamento dei termini non va considerato isolatamente ma nel contesto complessivo dell’ordine giuridico, in particolare nella prospettiva della produzione della prova, e nel confronto con l’estero. FR e ASA sottolineano che il diritto in materia di prescrizione deve tenere conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Werro ritiene invece che il proposto prolungamento dei termini di prescrizione sia adeguato soltanto in parte e propone invece di modificare il momento dal quale il termine decorre, per evitare la situazione assurda in cui la prescrizione interviene prima che la parte lesa abbia conoscenza del proprio diritto (Werro). Numerosi partecipanti hanno del tutto o prevalentemente rifiutato il prolungamento dei termini di prescrizione (Aero-Club, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal, FER, Commercio Svizzera, Forum PMI, SSIC, Creditreform, Swissmem; Honsell, Huwiler). È stato criticato il fatto che nella forma prevista il progetto non è neutro sotto il profilo dei costi, perché termini più lunghi comporterebbero costi supplementari (ASA) o farebbero aumentare i premi assicurativi che raggiungerebbero livelli insopportabili, in particolare nel settore della biotecnologia e nel settore farmaceutico (Forum PMI). Swissmem ritiene che il prolungamento dei termini di prescrizione in ambito extracontrattuale abbia ripercussioni negative sulle imprese. Alcuni partecipanti hanno criticato il fatto che, con il prolungamento dei termini di prescrizione, verrebbe a mancare la corrispondenza tra termine di conservazione degli atti e periodo di latenza del diritto della prescrizione (ASA, costruzionesvizzera, Forum PMI, Creditreform), il che può difficilmente essere nell’interesse del legislatore. Secondo ASA non sarebbe nemmeno ragionevole prolungare il periodo durante il quale gli atti devono obbligatoriamente essere conservati poiché ciò provocherebbe ulteriori costi. Centre patronal rifiuta il prolungamento anche perché esso tutelerebbe i creditori incauti pregiudicando la certezza del diritto e il commercio e creando difficoltà di produzione della prova. GDS ha criticato il fatto che, malgrado l’unificazione, l’avamprogetto non permette di prolungare i termini, poiché questi ultimi, in particolare per le pretese contrattuali, verrebbero abbreviati; a sostegno di una tale soluzione non vi sono motivi materiali ed essa va pertanto rifiutata. FER rifiuta il prolungamento dei termini di prescrizione in considerazione di Internet e dell’immediatezza delle comunicazioni e degli affari. Honsell mette in dubbio che gli attuali termini di prescrizione siano effettivamente considerati troppo brevi. Huwiler rifiuta , il prolungamento del termine relativo per le pretese derivanti dall’indebito arricchimento, rinviando alla funzione di tale termine, e ritiene inadeguato il momento della decorrenza del termine proposto dall’avamprogetto. 8/37 432 Termine relativo di tre anni e termine assoluto di dieci anni La maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in proposito approva la proposta combinazione di un termine relativo di prescrizione di tre anni e di un termine assoluto di dieci anni (AR, GR, SO; PPD; costruzionesvizzera, economiesuisse, FER, H+, Isolsuisse, sicsvizzera, USDCR, USC/SBV/USP, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, suissetec, ASM, SwissBanking, Syna). Nel contempo molti partecipanti hanno criticato o rifiutato con motivazioni diverse e in parte contraddittorie la durata del termine relativo di prescrizione: - numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto un termine relativo uniforme di cinque anni (OW; I Verdi, PS; FRC, USS, SUISA). TI ha chiesto che tale termine relativo viga soltanto per i crediti contrattuali, il che corrisponderebbe anche all’attuale normativa prevista nell’articolo 129 CO; - tre partecipanti hanno espressamente chiesto un termine relativo di cinque anni per i crediti del diritto del lavoro (JU, SH; SKS); - OSP ha chiesto un termine relativo di cinque anni almeno per le pretese derivanti dai danni alle persone e dalla previdenza professionale (OSP); - BL propone per contro di fissare un termine relativo di due anni; - Centre patronale rifiuta del tutto la combinazione dei termini proposta dall’avamprogetto rilevando i problemi che ne deriverebbero nel diritto civile e nei settori retti da leggi speciali. Critica nel complesso le ripercussioni e le modifiche che l’allungamento dei termini avrebbe al di fuori del diritto di prescrizione vero e proprio, per esempio sui crediti derivanti dal fidanzamento (art. 93 CC) o sul pagamento del mutuo (art. 315 CO). Inoltre, la combinazione dei termini riduce in modo ingiustificato i termini di prescrizione nel diritto dei contratti; - numerosi partecipanti criticano la riduzione dei termini di prescrizione nel diritto dei contratti e nel diritto della famiglia ritenendola indesiderata e sfavorevole (FRC, SKS, SVA, Creditreform). La riduzione aumenta gli atti interruttivi e di conseguenza anche i costi (Forum PMI, SUISA, SVA); - H+ ha chiesto che sia mantenuto il tenore dell’articolo 60 capoverso 1 CO e di conseguenza che il termine di prescrizione relativo di un anno previsto nella responsabilità extracontrattuale rimanga invariato; - Honsell ritiene ingiustificato un termine relativo di tre anni poiché si può ragionevolmente esigere che un creditore faccia valere la sua pretesa entro un anno dalla conoscenza del debitore e del credito. 433 Termine di 30 anni per i danni alle persone L’idea di un termine assoluto di prescrizione di trenta anni per i danni alle persone ha raccolto il consenso di una maggioranza relativa di partecipanti (AG, AR, BE, BL, FR, GR, JU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, GDS, FRC, sicsvizzera. ODA GE, RoadCross, FSA, USS, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, SUISA, Syna, TCS, Uni GE, VAO). Il PLR ritiene tuttavi problematica e una sfida la conservazione dei documenti durante 30 anni che tale normativa richiede. Secondo il PPD tale termine tiene adeguatamente conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Sicsvizzera ritiene che il termine sia nell’interesse del lavoratore e corrisponde agli standard internazionali (sicsvizzera). Uni GE osserva che non permette di risolvere tutti i problemi pratici segnatamente in relazione con la prova del nesso causale (Uni GE). Asbestopfer e UP hanno osservato che il termine di 30 anni in alcuni casi può essere appena sufficiente. Inoltre, per quanto concerne i danni ai bambini causati da infortuni della circola9/37 zione o da infortuni avvenuti nel tempo libero la liquidazione dei danni non dovrebbe avvenire prima della conclusione della formazione primaria o dell’avvio dell’attività professionale, ragion per cui sussiste un grave pericolo che la prescrizione intervenga prima di allora (asbestopfer.ch, UP). Numerosi partecipanti hanno invece rifiutato il termine di 30 anni nella forma proposta nell’avamprogetto (SO, VD; USI, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal, Forum PMI, H+, Commercio Svizzera, IRV/VKF, USDCR, USC/SBV/USP, SSIC, SIA, Creditreform, SwissBanking, USIC, VSI; Honsell). Ciò per i seguenti motivi: - un periodo tanto lungo potrebbe porre difficoltà di prova insormontabili (SO, VD; USI, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal; Forum PMI, H+, Commercio Svizzera, SSIC, SIA, USIC, VSI). Alcuni partecipanti dubitano almeno in parte che il proposto prolungamento della prescrizione possa avere un’efficacia che non sia solo simbolica, poiché le difficoltà della prova impedirebbero di far valere le pretese (USAM, Fiduciari Suisse); - un termine di prescrizione assoluto di 30 anni non appare adeguato per tutti i danni alle persone, poiché i danni in questione (danni tardivi, danni a lungo termine o danni indiretti) riguardano soltanto determinati rischi o determinati settori (SO, VD; ASA, Centre patronal); un’eccezione è giustificata soltanto per danni di questo genere (ASA, Centre patronal). VD ritiene necessario concretizzare il termine nell’ambito di una disposizione stabilendo quali danni o tipi di danni devono essere assoggettati a una prescrizione tanto lunga. VAO rifiuta invece decisamente tale concretizzazione. FMH è favorevole a un termine trentennale per i danni alle persone cagionati da malattie professionali, ma lo rifiuta per i danni causati dai trattamenti medici, poiché un tale termine nel settore medico non è necessario, pregiudicherebbe la certezza del diritto e causerebbe costi supplementari (FMH). Secondo Centre patronale un termine di prescrizione di 30 anni per tutti i danni alle persone appare inadeguato anche in considerazione del termine di prescrizione penale che in molti casi è di durata nettamente inferiore; - un termine di prescrizione trentennale comporterebbe un onere sproporzionato per gli organi della giustizia (VD; SIA, USIC); - un termine di questo genere si opporrebbe al vigente obbligo di conservazione degli atti durante dieci anni conformemente all’articolo 962 CO, obbligo che non va prolungato (USI, ASA, Forum PMI, H+, IRV/VKF, SIA, SwissBanking, USIC); - USI ritiene che i termini di durata sproporzionata vadano in linea di massima rifiutati nel diritto privato. Termini di prescrizione più lunghi farebbero anche aumentare i costi delle prove e creerebbero una latente incertezza del diritto (ASA, Creditreform); - i termini di prescrizione lunghi aumentano il rischio che, essendo fallita o liquidata, la persona civilmente responsabile non esista più; può anche darsi che sia citata in giudizio una persona diversa dall’autentico responsabile (costruzionesvizzera, SSIC, SIA, USIC); - il termine di prescrizione di 30 anni provocherebbe gravi danni all’economia USDCR, USC/SBV/USP, SIA, USIC). In parte assicurare tali danni sarebbe impossibile o escluso, privando le imprese della relativa copertura assicurativa (Forum PMI, SIA, USIC); - diversamente da quanto ritengono la dottrina dominante e la giurisprudenza una pretesa risarcitoria sussiste soltanto dopo che il danno si è verificato, perché soltanto allora l’atto o l’omissione sono compiuti e prima di questo momento la prescrizione non può intervenire, di modo che finalmente non vi è alcun bisogno di un termine di prescrizione assoluto trentennale per i danni alle persone (Honsell); - infine SIA e USIC chiedono che questo lungo termine di prescrizione sia istituito soltanto se una corrispondente modifica della legge sul contratto di assicurazione (LCA) prescrive che tali danni devono imperativamente essere coperti dall’assicurazione di responsabilità civile professionale. 10/37 Una minoranza ha inoltre proposto un termine di 20 anni per i danni alle persone (SO; ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR), da applicare soltanto agli autentici danni tardivi, non a tutti i danni alle persone (ASA, economiesuisse, SGHVR). Secondo ASA soltanto in questi casi si giustifica una soluzione giuridica di questo genere che comporta difficoltà probatorie, costi supplementari e incertezza del diritto («Per le pretese derivanti dai danni alle persone per i quali trascorre un periodo di latenza superiore a 10 anni tra la causa del danno e il momento in cui quest’ultimo si verifica (cosiddetti danni tardivi …;»). SGHVR ha tuttavia osservato che nemmeno questa normativa permette di risolvere ogni problema (SGHVR). Due partecipanti ritengono che l’obiettivo possa essere raggiunto con una normativa che, invece di fondarsi su un lungo termine di prescrizione assoluto connesso con il momento in cui insorge il danno, si basi sul momento della presa d’atto del danno (Pichonnaz, Honsell), oppure rinunci completamente al termine di prescrizione assoluto, in questi casi o in generale in caso di danni ambientali o all’integrità fisica (Pichonnaz). La soluzione proposta nell’avamprogetto dovrebbe essere presa in considerazione soltanto a titolo sussidiario (Pichonnaz). 434 Variante: termine assoluto di 20 anni La variante proposta nell’avamprogetto, vale a dire un termine uniforme assoluto di 20 anni è stata rifiutata da una forte maggioranza (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; USI, costruzionesvizzera, economiesuisse, FRC, Forum PMI, IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USS, USAM, SGHVR, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, suissetec, Creditreform, ASM, SwissBanking, Syna, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC, VSI). Alcuni ritengono il termine assoluto di 10 anni sufficiente e considerano appropriato un termine di prescrizione specifico per i danni alle persone (AR, BE, BS). Altri criticano un termine generale assoluto di 20 anni in quanto è nettamente troppo lungo (GE, SH; USI, economiesuisse) e non presenta vantaggi chiari in caso di danni tardivi (GE; Uni GE). Altri ancora temono che il mercato delle assicurazioni sarebbe sfavorito dai premi elevati che ne deriverebbero e che ne risulterebbe pregiudicata l’attrattiva della piazza economica (SO, ZH; SIA, USIC). ZH teme che l’aumento dei procedimenti si tradurrebbe in un maggior onere per i tribunali e in procedure probatorie costose. AR, BE e sicsvizzera hanno inoltre osservato che un termine unico di 20 anni creerebbe differenze tra il diritto svizzero e il diritto straniero e internazionale. Vari partecipanti hanno sottolineato il diverso significato dei danni alle persone e dei danni patrimoniali, diversità che giustifica termini differenti per gli uni e per gli altri (BS, GR; PLR, SGHVR). Stando a GR un termine unico di 20 anni obbligherebbe a ridurre i termini di prescrizione trentennali vigenti, come per esempio quelle previsto nella legge sull’ingegneria genetica 6, ragione per cui un termine di 20 anni non troverebbe la sua collocazione nel sistema legale (TG). Secondo USI sarebbe inoltre sbagliato prolungare a 20 anni il termine di prescrizione di alcune prestazioni periodiche, finora assoggettate a prescrizione quinquennale. Un termine unico di 20 anni sarebbe inoltre in contraddizione con il termine decennale di conservazione degli atti secondo l’articolo 962 CO (USI, economiesuisse, USAM, ASI, SwissBanking, Fiduciari Suisse, VSI). Soltanto cinque partecipanti hanno valutato la variante in modo positivo (AI, OW; asbestopfer.ch, Sicherheitsfonds BVG, UP). Un termine di prescrizione unico e assoluto semplificherebbe la situazione e permetterebbe quindi di applicare il diritto in modo uniforme. Potendo 6 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91) 11/37 interromperne il decorso, sarebbe sensato anche un termine più breve per i danni alle persone (AI). Secondo OW l’ordinamento proposto sarebbe coerente con la prescrizione degli attestati di carenza di beni. Alcuni partecipanti approvano la variante del termine assoluto di 20 anni sostenendo però che i danni alle persone devono essere retti da un termine di 30 anni secondo l’art. 130 AP-CO (asbestopfer.ch, UP). 44 Decorrenza speciale del termine per le pretese di risarcimento USAM e Fiduciari Suisse approvano il fatto che la legge fissi il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione delle pretese di risarcimento e di riparazione. Diversi partecipanti hanno proposto di modificare l’articolo 129 capoverso 1 AP-CO facendo decorrere il termine assoluto dalla presa d’atto del credito da parte del creditore (asbestopfer.ch, Schleudertraumaverband, Syna, UP; Honsell). Ciò renderebbe superflua una regola supplementare per i danni alle persone e sarebbe in accordo con i principi del diritto delle assicurazioni senza compromettere la pace giuridica (asbestopfer.ch, UP). Fondarsi sul momento della presa d’atto del danno sarebbe opportuno sotto il profilo della storia del diritto e del diritto comparato nonché tenendo conto della giurisprudenza della Corte EDU. Syna e Schleudertraumaverband chiedono altrettanto per le pretese di riparazione (Schleudertraumaverband, Syna). Pichonnaz ritiene problematico far decorrere la prescrizione dei crediti risarcitori dall’esigibilità, poiché così diviene decisivo il momento del danno, che per i danni tardivi deve comunque essere determinato retroattivamente; sarebbe più ragionevole un termine perentorio che non possa essere interrotto né sospeso («délai butoir») e decorra dal momento della violazione del contratto o dell’atto (cpv. 1: «Ogni azione è limitata da un termine perentorio di dieci anni che decorre dall’atto o dall’omissione che ha causato la violazione dell’obbligo contrattuale o di un dovere extracontrattuale. Questo termine è di 30/40 anni per le azioni in riparazione di una lesione grave dell’integrità personale o dell’ambiente.»; cpv. 2: «Per le rendite vitalizie e le analoghe prestazioni periodiche il termine perentorio decorre dalla scadenza della prima prestazione arretrata; la scadenza del termine perentorio per una delle prestazione arretrate vale per l’intero credito.»;. Nel contempo Pichonnaz critica la disposizione secondo l’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO in quanto fornisce una nuova definizione del momento dell’esigibilità senza che se ne ravvisi la necessità. 45 Possibilità di modificare i termini di prescrizione 451 Possibilità di modificare i termini I partecipanti hanno acolto in modo controverso la proposta di ampliare, rispetto a quanto previsto nel diritto vigente, la possibilità di modificare in linea di massima i termini di prescrizione legali. Una minoranza di partecipanti ha approvato in linea di principio l’idea (BS, LU, SG, VS; UDC; FER, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, SIA, OSP, SUISA, Suva, Creditreform, ASM, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC; Honsell, Pichonnaz). Molti di coloro che hanno approvato la possibilità di modificare i termini hanno proposto di limitare o di vietare la possibilità di abbreviare, in via contrattuale, i termini legali di prescrizione nell’ambito delle Condizioni generali d’affari (CGA) e ciò non soltanto per i danni alle persone ma anche in generale, soprattutto perché la riduzione dei termini verrebbe a pesare sulle parti più deboli del contratto (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). OSP ritiene che deve essere del tutto esclusa la possibilità di abbreviare i termini nel settore dell’integrità fisica/psichica e della salute e delle relative assicurazioni. Occorre inoltre prevedere disposizioni a tutela delle parti più deboli, vale a dire i consumatori, i lavoratori e i locatari; niente esclude peraltro che 12/37 queste parti rinuncino in seguito a sollevare l’eccezione di prescrizione (ODA GE). Alcuni hanno anche proposto che il prolungamento possa essere convenuto soltanto dopo la decorrenza dei termini di prescrizione poiché in caso contrario si rischia che le CGA impongano una riduzione generale dei termini al minimo ammissibile (SIA, USCI). Suva e TCS hanno per altro suggerito di limitare la possibilità di modificare i termini permettendone soltanto l’estensione. La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato completamente o nella forma proposta la possibilità di modificare i termini (JU, OW, SH, SO, TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, FRC, HEV, holzbau schweiz, IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, SSIC, USS, Sicherheitsfonds BVG, Schleudertraumaverband, SKS, ASIPG, ASI, USM/SMU, suissetec, SwissBanking, Syna, SZFF, TCS, UP, USIE) e ciò per i seguenti motivi: - la possibilità di modificare i termini di prescrizione relativizza o si oppone in forte misura agli obiettivi della revisione, vale a dire all’unificazione, al prolungamento e all’armonizzazione dei termini (SH, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, IRV/VKF, sicsvizzera, Schleudertraumaverband, SKS, SwissBanking, Syna, TCS); - la normativa aumenta l’incertezza giuridica (OW, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, economiesuisse, FRC, HEV, SSIC, SwissBanking, TCS). La legge dovrebbe disciplinare i termini di prescrizione in modo vincolante (OW; ASA); - per determinati generi di contratto, in particolare i contratti di locazione e di lavoro e i contratti con i consumatori, la possibilità di modificare i termini non è appropriata, poiché si rischia così di ledere sistematicamente la parte più debole (TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, GDS, HEV, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, suissetec, Syna); - la normativa proposta potrebbe avere per conseguenza che i termini di prescrizione siano prevalentemente modificati dalle Condizioni generali d’affari (CGA), ledendo in particolare la parte più debole (SH; PS; asbestopfer.ch, USI, FRC, HEV, holzbau schweiz, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, suissetec, Syna, SZFF, TCS, USIE); ciò desta particolare preoccupazione sotto il profilo della protezione dei consumatori e in definitiva può portare a ignorare i termini di prescrizione vigenti (OW; FRC); - TI critica l’avamprogetto facendo presente che in linea di massima una riduzione contrattuale dei termini di prescrizione dovrebbe essere possibile anche per i danni alle persone, per esempio nell’ambito dei contratti di lavoro; - I GDS ricordano, nell’ottica del diritto comparato, che nessun altro Paese ha adottato una normativa comparabile; - Secondo ASI il prolungamento senza esigenze di forma comporta rischi particolari. Alcuni partecipanti hanno sostanzialmente chiesto di esaminare nuovamente la possibilità di modificare i termini e le relative esigenze di forma (costruzionesvizzera, ASI, Uni FR). In particolare la proposta di applicare prescrizioni formali diverse alla rinuncia e al prolungamento dei termini è contraddittoria e deve esservi posto rimedio prevedendo la forma scritta sia per la rinuncia sia per il prolungamento (UNI FR). 452 Modifica dei termini di prescrizione Le osservazioni e le proposte dei partecipanti quanto alla possibilità di modificare i termini di prescrizione sono diverse e in parte contraddittorie: - alcuni partecipanti hanno proposto di permettere di modificare i termini soltanto nel settore commerciale (JU; PS; Centre patronal); 13/37 - due partecipanti hanno proposto la forma scritta semplice come requisito di validità (SG; Uni FR); - VD e FER hanno suggerito di stilare un elenco di contratti per i quali non è possibile modificare i termini. In modo analogo SVA ha chiesto di non permettere modifiche dei termini nel diritto di famiglia; infatti questi termini vanno esclusi dalla sfera dispositiva delle parti per impedire tentativi di manipolazione e esercitare pressione; - TI ha inoltre proposto di fissare a 10 anni la durata minima al di sotto della quale il termine di prescrizione per i danni alle persone non può essere ridotto e a 20 anni la durata massima del termine, con l’eccezione dei danni alle persone (TI). SIA e USIC ritengono che la durata massima di 30 anni sia eccessiva. D’altronde SUISA suggerisce di aumentare soltanto a due anni la soglia minima del termine relativo e a cinque anni quella del termine assoluto. Altri partecipanti auspicano invece che sia esclusa la possibilità di prolungare oltre i 10 anni il termine di prescrizione assoluto (H+, USDCR, USC/SBV/USP); - Suva e TCS hanno inoltre proposto di permettere di modificare i termini di prescrizione soltanto prolungandoli (Suva, TCS); - un partecipante ha chiesto di limitare la possibilità di modificare i termini e di escludere in ogni caso la possibilità di modificare il momento della decorrenza del termine (Centre patronal). 453 Rinuncia all’eccezione di prescrizione Numerosi partecipanti hanno approvato la normativa proposta in materia di rinuncia all’eccezione di prescrizione (OW, SO, SIA, ASI, OSP, SUISA, SVA, Uni GE, USIC, Honsell, Pichonnaz) che corrisponde alle usanze e alla giurisprudenza (Honsell, Pichonnaz). Nel contempo SUISA ha espresso il timore che, nella forma proposta, l’istituto giuridico sia insignificante poiché, se rinuncia all’eccezione dopo la sopravvenienza della prescrizione, il creditore deve pervenire a un accordo o acquisire un titolo definitivo. OW e ASA approvano la durata massima di 10 anni durante la quale è possibile rinunciare all’eccezione (OW, ASA). Numerosi partecipanti hanno tuttavia chiesto un’ampia riformulazione della disposizione ritenendo che nella forma proposta sia ambigua sotto diversi aspetti e lasci aperte alcune questioni (ASA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Suva, Creditreform, Uni FR, Fiduciari Suisse; Pichonnaz). Ciononostante, USAM e Fiduciari Suisse reputano positivo che sia affrontata la questione degli effetti della rinuncia alla prescrizione. Secondo Suva va in ogni caso mantenuto il margine di manovra che vi è attualmente nella prassi per quanto concerne la dichiarazione di rinuncia stilata poco prima della scadenza del termine di prescrizione (Suva). Uni FR ritiene che la disposizione contenga una valutazione contraddittoria nella misura in cui la rinuncia, più favorevole al debitore, è trasformata per legge in una proroga della prescrizione, senza che siano possibili deroghe volontarie. Due partecipanti preferirebbero rinunciare all’esigenza della forma scritta (FSA; Pichonnaz), poiché la proroga dei termini e la rinuncia all’eccezione di prescrizione dovrebbero essere assoggettate alle medesime prescrizioni di forma (Pichonnaz). 46 Soppressione della prescrizione l’articolo 60 capoverso 2 CO straordinaria secondo Il vigente termine straordinario di prescrizione secondo l’articolo 60 capoverso 2 CO tiene conto dei termini di prescrizione più lunghi previsti nel diritto penale; la proposta di sopprimerlo ha dato luogo a valutazioni controverse. Una parte dei partecipanti ritiene che questa disposizione complichi ulteriormente il vigente diritto in materia di prescrizione e ne approva pertanto l’abrogazione (NE, OW; ASA, Roa14/37 dCross, USAM, Fiduciari Suisse, UTP). Tenuto conto del lungo termine proposto per la prescrizione dei danni alle persone, RoadCross e TCS considerano l’abrogazione accettabile. L’applicazione pratica della disposizione è problematica e l’imprescrittibilità di diritto civile deve essere evitata in ogni caso (USAM, Fiduciari Suisse). Altri partecipanti rifiutano l’abrogazione del termine straordinario di prescrizione (UDC; asbestopfer.ch, Centre patronal, IRV/VKF, Schleudertraumaverband, SUISA, Syna, UP; Honsell) e l’UDC chiede che l’articolo 130 AP-CO sia pertanto completato con una disposizione che riprenda la disposizione abrogata. Questo termine protegge la vittima e ha dato buoni risultati (asbestopfer.ch, Centre patronal), fermo restando che potrebbe eventualmente essere eliminato se il termine relativo di prescrizione fosse sempre interrotto da ogni atto delle autorità penali o da ogni atto loro rivolto (asbestopfer.ch, UP). Secondo IRV/VKF la disposizione è ampiamente accettata, continua a essere ragionevole e conforme all’ordinamento giuridico e le difficoltà esistenti vanno risolte mediante una normativa dettagliata (IRV/VKF). Honsell osserva che il trattamento sfavorevole dell’autore di un atto illecito è una prassi che risale al diritto romano. Alla luce di questa situazione SUISA propone di riformulare la disposizione per evitare le attuali difficoltà pratiche e per ribadire l’idea di giustizia su cui essa si fonda («Se un procedimento penale è avviato prima della scadenza del termine di prescrizione o se il creditore ha sporto querela o una denuncia penale valida entro tale termine, la prescrizione sopravviene al più presto un anno dopo l’emanazione del decreto d’accusa o della sentenza di prima istanza o un’altra conclusione definitiva del procedimento.»; SUISA). 47 Nessuna revisione del debito solidale La rinuncia a modificare le disposizioni sul debito solidale nell’ambito della presente revisione del diritto in materia di prescrizione è stata criticata da molti dei partecipanti che si sono espressi a tale riguardo. UNIL deplora che con la rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale, è stata deliberatamente lasciata da parte una questione controversa. La deliberata rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale e sul regresso non convince SGHVR e Pichonnaz. L’ASA osserva che occorre per lo meno fissare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso. Schleidertraumaverband e Syna chiedono che la nozione di solidarietà sia intesa sempre nel senso di solidarietà perfetta, poiché in caso contrario verrebbe meno lo scopo di garanzia. Pichonnaz propone di aggiungere un articolo 137a AP-CO o una disposizione che corrisponda all’articolo 878 capoverso 2 AP-CO («Il termine perentorio del regresso è interrotto da una comunicazione ai coobbligati.»). 5 Pareri sulle singole disposizioni 51 Principi (art. 127 AP-CO) BS e LU propongono di precisare il titolo terzo del Codice delle obbligazioni («Dell’estinzione delle obbligazioni e della prescrizione»). LU solleva in generale il problema dell’opportunità di classificare le regole sulla prescrizione nel titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni. LU suggerisce di concretizzare, prevedendola nel testo di legge, la necessità di sollevare un’eccezione per far valere il diritto di rifiutare la prestazione prescritta. 15/37 L’UDC ha approvato espressamente il mantenimento della regola secondo l’articolo 127 capoverso 3 AP-CO. LU ha proposto di riformulare l’articolo 127 capoverso 3 AP-CO affinché comprenda esplicitamente tutte le autorità statali («La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio.»). Il TCS si è detto sorpreso dalla mancata ripresa della riserva contenuta nel vigente articolo 127 CO a favore di determinate disposizioni del diritto civile federale e ha chiesto che il messaggio fornisca spiegazioni in proposito. Uni GE ha inoltre chiesto di modificare la versione francese dei capoversi 1 e 3 dell’articolo 127 AP-CO («l'échéance du délai de prescription»; «le juge n'examine pas la prescription d'office»). 52 Termini 521 Termine relativo (art. 128 AP-CO) Numerosi partecipanti considerano problematico il termine relativo di tre anni per i crediti del lavoratore, che riduce in proporzione non insignificante il termine previsto nel diritto vigente (JU; PS; GDS, USS, Schleudertraumaverband, SKS, Syna). Per contro USI e FER hanno espressamente apporvato il termine relativo di tre anni per i crediti risultanti da rapporti di lavoro (USI, FER) e FER ha chiesto anche di precisare l’esigibilità dei crediti per ferie e ore supplementari. Secondo FER la normativa proposta stabilisce la parità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro. FSA ritiene invece troppo breve il termine relativo di tre anni nell’ambito del diritto della famiglia e per quanto concerne l’obbligo di mantenimento. BL e Creditreform propongono di prolungare a due anni il termine relativo. Due partecipanti hanno chiesto che sia in ogni caso possibile ridurre contrattualmente a un anno il termine relativo di tre anni (USDCR, USC/SBV/USP). Pichonnaz ha approvato che il termine decorra dal momento relativo dell’effettiva presa d’atto del credito. Suva considera troppo vago e prematuro il momento previsto per la decorrenza del termine di prescrizione per i danni alle persone. SSIC ha crit,icato ritenendola poco chiara rispetto all’articolo 132 capoverso 1 AP-CO, la disposizione sulla decorrenza del termine di prescrizione prevista nell’articolo 128 capoverso 2 AP-COSSIC. economiesuisse e ASA hanno suggerito di stabilire un collegamento con criteri oggettivi. Fondare i termini di prescrizione su elementi soggettivi è fonte di problemi pratici e crea incertezza del diritto (economiesuisse). L’ASA propone di definire il momento della presa d’atto del credito in un nuovo capoverso 3 in cui stabilire un criterio oggettivo che tenga conto del prolungamento dei termini di prescrizione («Il credito è considerato conosciuto se, secondo il principio della buona fede, il creditore può prendere atto di tutte le caratteristiche essenziali o di tutte le circostanze effettive che permettono di promuovere o motivare l’azione.»). SGHVR auspica che il testo di legge definisca chiaramente se è determinante il momento della presa d’atto effettiva o il momento in cui la parte lesa avrebbe potuto prendere atto del credito a meno di una negligenza (grave), e dichiara di preferire la seconda soluzione. Uni GE chiede che questo punto sia chiarito nel messaggio. SGHVR chiede di disciplinare la decorrenza del termine nei casi in cui il danno si produce in modo scaglionato nel tempo. FSA osserva che non è chiaro nemmeno quando inizia a decorrere il termine relativo per le pretese concernenti i danni di mora poiché non è chiaro quando si prenda atto dell’intero credito e in che momento un processo diviene ragionevolmente possibile. L’ASA ha suggerito di disciplinare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso in un nuovo capoverso 4, fermo restando che, per questi diritti, la decorrenza e la durata del termine devono essere stabilite tenendo conto della giurisprudenza attuale. 16/37 In quanto alla terminologia, FSA propone la formulazione più precisa di «termine di prescrizione relativo». Honsell propone di riunire, semplificandoli, gli articoli 128 e 129 AP-CO in modo tale da esprimere chiaramente la combinazione di un termine relativo che dipende dalla conoscenza del credito e di un termine assoluto che non ne dipende («Il termine di prescrizione è di tre anni dalla presa d’atto del credito e del debitore e, indipendentemente dalla presa d’atto, di dieci anni dall’esigibilità.»; Honsell). Döbeli suggerisce di prevedere per le disposizioni contrattuali soltanto il termine assoluto di 10 anni (capoverso 3: «Salvo convenzione contraria, per i crediti che il debitore si è impegnato a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito vale sempre il termine assoluto.»). 522 Termine assoluto (art. 129 AP-CO) Pichonnaz ritiene ambigua e inadeguata sotto diversi punti di vista la disposizione concernente il momento della decorrenza del termine assoluto di prescrizione; per quanto concerne la distinzione tra la conoscenza e l’esigibilità del credito, questa disposizione manca di chiarezza anche rispetto all’articolo 128 capoverso 2 AP-CO. Honsell propone di fondarsi, diversamente da quanto fa il diritto vigente, sulla nascita del credito, poiché la conoscenza precede di regola l’esigibilità del credito. JU rimprovera al titolo marginale dell’articolo 129 AP-CO di essere inesatto poiché il capoverso 2 di questa disposizione regola casi eccezionali. FSA propone di usare l’espressione «termine di prescrizione assoluto» e di limitarsi a stabilire nell’articolo 129 capoverso 1 AP-CO che la prescrizione assoluta termina «dopo dieci anni». Alcuni partecipanti chiedono che, oltre ai momenti previsti nell’articolo 129 capoverso 2 APCO per la decorrenza del termine, siano adottate regole corrispondenti anche per i crediti derivanti dall’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), in particolare anche per il caso dell’impugnazione per errore e della gestione d’affari senza mandato (art. 422 seg. CO) (GE; SGHVR, Creditreform, Uni GE: nuovo n. 2: «per le azioni di indebito arricchimento o di consegna dell’utile: dal giorno in cui si è prodotto l’arricchimento o il guadagno, »; nuovo n. 3: «per le altre azioni: dalla data del fatto generatore del credito»). Alcuni partecipanti propongono anche di impiegare nel testo l’espressione «evento dannoso» o «comportamento dannoso», invece dell’espressione «atto che ha causato il danno» (ASA, SSIC, SGHVR). Nel contempo andrebbe rilevato che, in caso di danni ripetuti o durevoli, occorre fondarsi sulla fine dell’atto dannoso oppure sulla fine dell’effetto dannoso (SGHVR, Uni GE: «il giorno in cui l’evento dannoso è avvenuto o è cessato»). OSP rifiuta la menzione delle pretese di riparazione nell’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO e chiede che per esse il termine di prescrizione sia sempre di 30 anni. Diversi partecipanti hanno criticato la formulazione «simili prestazioni periodiche» nell’articolo 129 capoverso 2 numero 2 AP-CO (AG, LU; SGHVR, Uni GE). AG propone di sopprimere l’aggettivo «simili» o di spiegarlo fornendo degli esempi. LU ha osservato che continua a non essere chiaro se la regola si applica alle prestazioni periodiche che non sono simili alle rendite vitalizie. SGHVR e Uni GE hanno sollevata anche la questione della prescrizione dei crediti di interessi. Ritenendo la garanzia per difetti della cosa insufficientemente disciplinata in seguito all’abrogazione dell’articolo 210 capoversi 1 e 3 CO, ASA propone un nuovo articolo 129 17/37 capoverso 3 CO («Per le pretese derivanti da difetti della cosa o dell’opera, il termine decorre dal giorno della consegna.»). Döbeli infine suggerisce di precisare in un nuovo numero 3 la decorrenza del termine assoluto di prescrizione per quanto concerne i crediti derivanti da un contratto («per i crediti che il debitore si è impegnato nei confronti del creditore a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito: dal giorno della conclusione del contratto o della consegna del riconoscimento del debito»). 523 Termine assoluto per i danni alle persone (art. 130 AP-CO) L’UDC chiede che l’articolo 130 AP-CO sia completato con una disposizione corrispondente all’attuale articolo 60 capoverso 2 CO, in modo tale che la prescrizione di diritto privato non sopravvenga prima di un’eventuale prescrizione di diritto penale. Agli attuali problemi pratici dovrebbe porre rimedio una nuova formulazione. GDS chiede che, per i danni causati da radiazioni, medicamenti o derrate alimentari, il termine assoluto non inizi a decorrere il giorno dell’atto dannoso ma il giorno della presa d’atto del danno. FSA suggerisce un termine speciale di 30 anni per i danni delle discariche. FMH chiede in particolare che venga fatta una distinzione tra le malattie professionali e i danni causati da un trattamento medico; mentre per le prime un termine di prescrizione trentennale è opportuno, tale termine è inappropriato per i secondi tenuto conto dell’auspicabile introduzione di un cosiddetto «No Fault Compensation System» per i danni causati da un trattamento medico. TCS ha fatto notare che, malgrado sia diffusa, la nozione di danni alle persone è solo in parte chiara e sarebbe pertanto ragionevole darne una definizione nella legge; nel contempo si dovrebbe precisare in quale misura tale nozione comprende le pretese di riparazione («Il termine assoluto di prescrizione delle azioni di risarcimento o di pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione in caso di morte o di lesioni corporali è di 30 anni con decorrenza dal giorno dell’evento dannoso»). 53 Effetti sulle pretese accessorie e sulle prestazioni periodiche (art. 131 AP-CO) La formulazione «simili prestazioni periodiche» ha suscitato vari interrogativi da parte di numerosi partecipanti (cfr. in proposito art. 129 AP-CO al n. 522 sopra). Nel contempo, USDCR e USChanno criticato l’articolo 131 capoverso 2 AP-CO che riprende il diritto vigente chiedendo di modificarlo in modo tale che le singole prestazioni parziali si prescrivano singolarmente senza prescrizione dell’intero credito. OSP suggerisce di riformulare l’articolo 131 capoverso 2 AP-CO («Se l’intero credito è prescritto, nel caso di rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche lo sono anche le singole prestazioni.»). 54 Computo dei termini (art. 132 AP-CO) La disposizione proposta ha suscitato le critiche di alcuni partecipanti. Giudicandola imprecisa, LU propone di completare la formulazione dell’articolo 132 AP-CO, ripresa immutata dal diritto vigente (cfr. art. 132 CO) («Per il rimanente le disposizioni generali sul computo dei termini per l’adempimento delle obbligazioni si applicano anche alla prescrizione.»). Secondo Honsell sarebbe corretto menzionare l’inizio e la fine del termine di prescrizione e non la prescrizione. Pichonnaz propone la seguente modifica dell’articolo 132 capoverso 1 AP-CO («Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno della decorrenza.»; 18/37 Pichonnaz). Uni GE ha invece approvato espressamente la presente regola che a suo dire costituisce una precisazione benvenuta. 55 Modifica e rinuncia 551 Possibilità di modificare i termini (art. 133 AP-CO) Secondo VD e FRC, l’articolo 133 AP-CO deve essere complessivamente riformulato per renderlo più chiaro, evitare incertezze del diritto e proteggere le parti contrattuali più deboli. TI critica la disposizione perché non stabilisce chiaramente se e come potrebbero essere modificati i termini di prescrizione per i crediti derivanti da convenzioni del diritto di famiglia, da contratti di rendita, da dividendi e da interessi di mora. SG e Uni FR propongono di prescrivere che la modifica possa essere effettuata soltanto per scritto. VD propone inoltre che, oltre alla forma scritta, la validità della modifica sia vincolata al rispetto di una forma particolare, comparabile a quella necessaria in passato per le proroghe di foro. LU suggerisce di precisare che la modifica deve avvenire sulla base di un accordo. GDS ritiene troppo brevi i termini minimi di uno, rispettivamente tre anni sanciti nell’articolo 133 capoverso 2 AP-CO. Vari partecipanti hanno espressamente approvato l’articolo 133 capoverso 3 AP-CO è stato espressamente approvato (BS; FRC, SGHVR, Uni GE ). Numerosi pareri propongono di limitare o escludere la possibilità di ridurre nelle Condizioni generali di contratto (o Condizioni generali d’affari) i termini legali di prescrizione e ciò non soltanto per quanto concerne i danni alle persone ma in generale, tanto più che altrimenti non si potrebbe impedire l’applicazione generalizzata di tali riduzioni a scapito delle parti contrattuali più deboli (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). ASA ha invece rifiutato la presente disposizione, ritenendo che in ogni caso la nullità dovrebbe essere limitata conformemente all’articolo 20 capoverso 2 CO e non dovrebbe essere dichiarato nullo l’intero contratto. Alcuni partecipanti hanno criticato la disposizione poiché pregiudicherebbe senza necessità l’autonomia delle parti, nella misura in cui sarebbe perfino possibile un’esclusione completa della responsabilità (FSA, USAM, Fiduciari Suisse). Secondo USAM e Fiduciari Suisse dovrebbe essere possibile ridurre il termine di prescrizione nella misura in cui le parti lo desiderano. SG ha sollevato, chiedendo di chiarirla, la questione del rapporto tra la presente regola e l’articolo 341 capoverso 1 CO per quanto concerne la prescrizione dei crediti risultanti dal diritto del lavoro e l’impossibilità per il lavoratore di rinunciarvi. Pichonnaz suggerisce di limitare fortemente la possibilità di modificare i termini e di escluderla per il termine perentorio (cpv. 1: «Il termine o il momento della sua decorrenza possono essere modificati da una trattativa tra le parti.»; cpv. 2: «Le condizioni generali o le clausole non negoziate non possono ridurre i termini di prescrizione, né possono prolungare il termine relativo oltre 10 anni.»; cpv. 3: «Il termine perentorio non può essere né ridotto né prolungato.»). Diversi partecipanti giudicano equivoca e ambigua la disposizione di cui all’articolo 133 capoverso 4 AP-CO. Alcuni hanno fatto notare che a causa della formulazione dell’articolo v’è da temere che il momento della decorrenza del termine possa essere rinviato e non possa più essere determinato soggettivamente (BS, GE; SGHVR, Uni GE). La regola non è pertanto sufficiente per impedire gli abusi (GE; SGHVR, Uni GE). SWICO ha infine suggerito che la possibilità di modificare i termini per dare avviso dei difetti secondo l’articolo 201 capoverso 4 AP-CO e l’articolo 370 capoverso 4 AP-CO deve essere espressamente fatta salva nell’articolo 133 AP-CO. 19/37 552 Rinuncia (art. 134 AP-CO) La regola proposta in materia di rinuncia all’eccezione di prescrizione è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei partecipanti alla consultazione. Diversi partecipanti hanno approvato la norma ritenendola adeguata sotto il profilo materiale (OW, SO; FSA, OSP, SVA). FSA chiede tuttavia di sopprimere l’esigenza della forma scritta poiché non necessaria. Inoltre, la durata della rinuncia dovrebbe essere limitata ai pertinenti termini di prescrizione legali o contrattuali e dovrebbe essere possibile prolungare la prescrizione mediante accordo contrattuale. Un numero maggiore di partecipanti ha invece chiesto di riformulare la disposizione (VD; ASA, Centre patronal, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva, Fiduciari Suisse). La rinuncia dovrebbe essere possibile in ogni momento per la durata massima di dieci anni, prima o dopo la sopravvenienza della prescrizione, fermo restando che dovrebbero essere possibili più rinunce successive a sollevare l’eccezione della prescrizione (USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR). SGHVR e Suva ritengono che la normativa attuale secondo cui è sempre possibile rinunciare alla prescrizione non ponga alcun problema. Secondo USAM e Fiduciari Suisse sarebbe necessaria una normativa per indicare chiaramente che, se l’azione è promossa durante il periodo di rinuncia, l’eccezione di prescrizione è definitivamente esclusa e che il termine di rinuncia decorre dal momento della dichiarazione di rinuncia. Stando a VD la disposizione dovrebbe disciplinare nel primo capoverso la possibilità di rinunciare alla prescrizione prima o dopo la sua sopravvenienza e negli altri capoverso i dettagli della rinuncia. ASA critica le spiegazioni del rapporto esplicativo secondo cui nel diritto vigente è impossibile rinunciare all’eccezione mentre la prescrizione è in corso e chiede una modifica che permetta la rinuncia dall’inizio del termine assoluto con valore dispositivo per tre anni (cpv. 1: «Il debitore può rinunciare all’eccezione di prescrizione dal momento della decorrenza del termine di prescrizione assoluto. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni. Se non ne è indicata la durata, la rinuncia vale per tre anni.»; ASA). economiesuisse critica l’ambiguità della distinzione tra prolungamento del termine di prescrizione e rinuncia a sollevare l’eccezione proponendo una modifica (cpv. 1: «Dopo la nascita del credito il debitore può rinunciare a sollevare l’eccezione di prescrizione. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni.»; cpv. 3: da sopprimere; economiesuisse). Diversi partecipanti hanno sollevato interrogativi sulla disposizione dell’articolo 134 capoverso 3 AP-CO (GE; ASA, Centre patronal, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR). Alcuni si chiedono quale termine vada applicato alla proroga se il debitore non si esprime a tale riguardo (USAM, Fiduciari Suisse, Pichonnaz). Per JU non è peraltro chiaro se l’esigenza della forma scritta posta dall’articolo 134 capoverso 1 AP-CO valga anche nei casi di cui all’articolo 134 capoverso 3 AP-CO. Secondo ASA, la legge dovrebbe chiarire quale sia la portata della rinuncia. Infine Centre patronale si chiede se il termine massimo di dieci anni si applica alla pratica attuale secondo cui il creditore rinuncia all’eccezione per un anno alla volta. Isolsuisse e suissetec rifiutano la disposizione nel suo complesso. AG propone di precisare il titolo marginale dell’articolo 134 CO, affinché indichi che la disposizione regola la rinuncia a favore del creditore. USDCR e USCchiedono di rendere più comprensibile il presente articolo invertendo l’ordine dei capoversi 2 e 3. 20/37 Pichonnaz critica le prescrizioni formali e i limiti temporali previsti nella disposizione e ha proposto una nuova formulazione e un nuovo titolo marginale («Rinuncia a invocare la prescrizione»; cpv. 1: «Il debitore può rinunciare a invocare la prescrizione.»; cpv. 2: «Se dichiarata prima della scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata indicata oppure, ove quest’ultima non sia indicata, per una durata di dieci anni.»; cpv. 3: «Se dichiarata dopo la scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata voluta oppure, ove quest’ultima non sia indicata, per una durata che non costituisca un impegno eccessivo.»). 553 Effetti nei confronti di terzi (art. 135 AP-CO) Uni GE approva espressamente la disposizione in quanto chiarisce la situazione. LU suggerisce di precisare la terminologia impiegata nelle disposizioni per chiarire che non si tratta del rapporto interno tra debitori («nei confronti di più debitori»). Pichonnaz suggerisce una nuova formulazione dell’articolo 135 capoverso 1 AP-CO che, conformemente al diritto vigente, permetta di estendere gli effetti della modifica o della rinuncia ai debitori solidali, se tale è la volontà delle parti («La modifica o la rinuncia di uno dei debitori solidali è opponibile agli altri soltanto se tale è la volontà effettiva delle parti»). Alcuni partecipanti chiedono che, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto, la modifica, la rinuncia e la sospensione valgano per tutti i debitori solidali, poiché è necessario un ordinamento uniforme di tutti i casi accomunati da una medesima causalità (asbestopfer.ch, OSP, UP). 554 Variante all’articolo 135 AP-CO La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva espressamente la variante all’articolo 135 capoverso 3 AP-CO concernente l’effetto della modifica e della rinuncia nei confronti dell’assicuratore (AG, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PPD, PS, UDC; asbestopfer.ch, USDCR, USC/SBV/USP, USS; SGHVR, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, Creditreform, ASM, Syna, Uni GE, UP; Pichonnaz). Inoltre, Schleudertraumaverband e Syna suggeriscono che questa normativa valga anche indipendentemente da un diritto di credito diretto. Una minoranza ha invece rifiutato la variante proposta (BS, TI; ASA, Centre patronal, economiesuisse). BS osserva che la disposizione non è imperativa, privilegia l’assicuratore rispetto ai debitori solidali abituali e le sue ripercussioni non sono prevedibili. Secondo ASA la normativa impedisce all’assicuratore di adottare misure di riduzione del danno e di assicurare le prove, ragione per cui può tutt’al più fungere da speciale disciplinamento per singoli casi, ma non come regola generale. Centre patronal reputa la normativa estranea all’ordinamento e ingiustificata. 56 Sospensione (art. 136 AP-CO) Diversi partecipanti hanno formulato osservazioni e proposto varie modifiche dei motivi di sospensioni indicati nella presente disposizione dell’avamprogetto: - SVA critica in quanto iniquo e inutilmente gravoso per la relazione tra figli e genitori il fatto che la sospensione secondo l’articolo 136 capoverso 1 numero 1 AP-CO valga soltanto nei confronti del genitore provvisto dell’autorità parentale; - asbestopfer.ch e UP propongono che, oltre ai casi previsti nell’articolo 136 capoverso 1 numeri 1 e 2 AP-CO, la prescrizione dei crediti dei minorenni e delle persone incapaci di discernimento non decorra fintanto che sussistono la minore età o l’incapacità di discernimento; è così possibile evitare svantaggi a queste persone, possibili collisioni di interessi per genitori e rappresentanti, nonché rischi di responsabilità per i rappresentati; 21/37 - Centr patronal critica il fatto che l’articolo 136 capoverso 1 numero 2 AP-CO non riprenda la sospensione della prescrizione attualmente prevista nell’articolo 134 capoverso 1 numero 2 CO per i crediti del tutelato nei confronti del tutore; - il PS propone una formulazione più generale dell’articolo 135 numero 5 AP-CO per agevolare l’esecuzione del credito contro il datore di lavoro che rimane assoggettato a un termine di prescrizione particolarmente lungo («per i crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro»; PS); - vari partecipanti ritengono troppo vaga la disposizione prevista nell’articolo 136 capoverso 1 numero 8 AP-CO e chiedono quindi che sia mantenuto l’attuale articolo 134 numero 6 CO (VD; ASA, Centre patronal). ASA teme che la disposizione possa essere usata come fattispecie residuale e come valvola d’emergenza, anche se non ne sussiste la necessità. Secondo Centre patronale la disposizione dovrebbe venire formulata conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale citata nel rapporto esplicativo; - Creditreform chiede di sospendere la prescrizione anche nei casi in cui il luogo di soggiorno del debitore è sconosciuto ; - Pichonnaz propone come ulteriori motivi di sospensione le procedure di composizione extragiudiziale delle controversie e i negoziati tra le parti (n. 9: «se è stata presentata una richiesta di mediazione, di procedura arbitrale o un’altra domanda di composizione extragiudiziale delle controversie la cui forma e contenuto sono sufficienti per avviare la procedura;» eventualmente n. 10: «se, in caso di negoziato, le parti si sono accordate per scritto;»); - USDCR e USCsuggeriscono che vi sia sospensione della prescrizione anche in caso di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione. Inoltre, AG chiede di sostituire l’espressione «se cominciata» con l’espressione «se sospesa» (art. 136 cpv. 2 AP-CO; AG). Per tutelare la certezza del diritto nell’ambito dell’articolo 136 capoverso 3 AP-CO, BS ha proposto la seguente formulazione: «Sono fatte salve le particolari disposizioni del diritto in materia di esecuzione e fallimento.». Poiché la sospensione della prescrizione si giustifica nei casi in cui la relazione tra debitore e creditore è particolarmente stretta, ASA chiede un nuovo articolo 136 capoverso 4 AP-CO secondo cui la sospensione non verrebbe applicata a un eventuale debitore solidale, se il debitore dispone di un credito diretto nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile («Nei confronti dei debitori solidali i termini non sono sospesi per i crediti di cui ai numeri 1−7.»; variante «I numeri 1−7 non valgono per i crediti diretti nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile che risultano dalla responsabilità extracontrattuale.»; ASA). 57 Interruzione e nuova decorrenza 571 Atti interruttivi (art. 137 AP-CO) Molti pareri in merito a questa disposizione fanno notare che una semplice diffida di pagamento scritta dovrebbe bastare a interrompere la prescrizione (asbestopfer.ch, economiesuisse, FSA, USAM, SIA, Creditreform, Fiduciari Suisse, Uni FR, UP, USIC). Una tale normativa corrisponde ad alcuni ordinamenti giuridici stranieri (asbestopfer.ch, USAM, Fiduciari Suisse, UP). Questa soluzione permetterebbe inoltre di evitare atti dispendiosi a tutela del diritto del creditore (asbestopfer.ch, UP). Alcuni partecipanti si esprimono a favore della possibilità di interrompere la prescrizione con una diffida formale in special modo per alcuni rapporti internazionali o in caso di competenza delle giurisdizioni commerciali (economiesuisse, FSA, Creditreform, Uni FR). Secondo FSA la diffida dovrebbe contenere un riferimento esplicito all’interruzione della prescrizione e le medesime informazioni di una domanda di esecuzione. Per altro tale sistema permetterebbe di realizzare la parità di trattamento tra crediti pecuniari e crediti non pecuniari (SIA, Uni FR, USIC). Secondo Uni FR la nozione di diffida sarebbe così considerevolmente precisata. 22/37 Come ulteriore atto interruttivo in materia di danni alle persone e delle relative pretese assicurative è stato proposto l’avvio di negoziati (OSP, Creditreform) o di accertamenti da parte dell’assicurazione (OSP). Inoltre FSA suggerisce di considerare un atto interruttivo anche la costituzione in accusatore privato in un procedimento penale. Pichonnaz chiede che ciò sia chiarito unicamente nel messaggio (Pichonnaz). SVA ha infine consigliato di chiarire la nozione di tribunale statale nell’articolo 137 numero 2 AP-CO. 572 Nuova decorrenza (art. 138 AP-CO) La disposizione proposta o la sua formulazione sono state oggetto di diverse osservazioni. Honsell ritiene la disposizione imprecisa o mal formulata (Honsell), perché non distingue chiaramente i diversi casi e Centre patronal ha pertanto chiesto una disposizione che corrisponda al vigente articolo 137 CO. Vari partecipanti hanno rimproverato anche all’articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO di essere impreciso (ODA GE, SGHVR, SVA; Honsell). ODA GE e SVA propongono di precisare l’articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO inserendovi l’espressione «nel momento della conclusione» (dinanzi all’istanza adita), facendo ad esempio riferimento al passaggio in giudicato dell’atto. Honsell chiede che l’interruzione duri fino alla definitiva cessazione della litispendenza. Alcuni criticano inoltre la relazione tra l’articolo 138 capoverso 2 numero 4 AP-CO e l’articolo 149a AP-LEF, poiché prevedono termini differenti, e chiedono di porre rimedio a queste contraddizioni (GE; SGHVR, Uni GE). TI solleva la questione della determinazione del nuovo termine in caso di convenzione secondo l’articolo 133 AP-CO. Pichonnaz propone una nuova formulazione dell’articolo 139 numero 3 AP-CO che menzioni anche la procedura arbitrale, i meccanismi alternativi di composizione dei litigi e i negoziati («3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, di azione, di rimedio giuridico, di eccezione, di fine della procedura arbitrale o di un altro genere di composizione alternativi delle liti o di fine dei negoziati con cui le parti hanno convenuto di sospendere la prescrizione.»). Infine Uni GE chiede di modificare la versione francese della disposizione («L'interruption fait courir de nouveaux délais de prescription.»). Honsell critica in generale il fatto che la nuova decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe in generale prendere avvio soltanto con la cessazione del motivo interruttivo. 573 Durata dei nuovi termini (art. 139 AP-CO) Sono state fatte osservazioni soltanto riguardo all’articolo 139 capoverso 1 AP-CO. BS consiglia di precisare in questa disposizione se per «nuovi termini» che seguono l’interruzione si intendono i termini di prescrizione legali o quelli eventualmente convenuti secondo l’articolo 133 AP-CO. USDCR e USCchiedono invece di considerare nuovi termini soltanto i termini legali e non gli eventuali termini convenuti per contratto. FSA e Pichinnaz È consigliano di precisare la disposizione inserendovi la menzione dei «termini di prescrizione interrotti». 574 Effetti su altri crediti (art. 140 AP-CO) OSP ha esplicitamente approvato la disposizione nel suo complesso, mentre Centre patronale l’ha approvata nella misura in cui concerne l’estensione degli effetti dell’interruzione al credito che sostituisce un credito precedente. Vari partecipanti hanno però rifiutato questa regola per motivi diversi (SG; SIA, Uni FR, USIC). Secondo SG occorre rinunciare a questa disposizione, che solleva più interrogativi di quanti ne risolva, e continuare a basarsi sulla giurisprudenza attuale. SIA, Uni FR e USIC ritengono che questa norma rappresenti un passo indietro, poiché renderebbe necessari atti diversi per interrompere la prescrizione delle 23/37 pretese contrattuali e quella delle pretese delittuali. Uni FR ha inoltre criticato il fatto che il testo della disposizione comprenda a torto anche atti interruttivi del debitore. 575 Effetti tra coobbligati (art. 141 AP-CO) Vari pareri criticano questa normativa perché ritengono che il principio dovrebbe essere esteso a tutti i casi di coautori, indipendentemente dal fatto che la solidarietà sia perfetta o imperfetta. In questo modo sarebbe possibile semplificare e abbandonare l’attuale sistema, in parte poco comprensibile, della gerarchia della responsabilità (Schleudertraumaverband, OSP, Syna). Uni FR ha invece esplicitamente approvato la regola. 576 Variante ad art. 141 AP-CO La maggioranza relativa dei partecipanti alla consultazione ha chiaramente approvato la variante dell’articolo 141 cpv. 4 AP-CO sugli effetti dell’interruzione nei confronti degli assicuratori (AG, BS, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PS, UDC; Centre patronal, USS, SGHVR, SKS, Creditreform, ASM; Pichonnaz). BS, SGHVR e ASM osservano che la normativa è già contemplata nel diritto della circolazione stradale e SO afferma che pertanto garantisce il coordinamento della prescrizione in tutti i settori del diritto. Tre partecipanti hanno invece esplicitamente rifiutato la variante (TI, ASA, economiesuisse). Secondo ASA dovrebbe in ogni caso rimanere possibile, come finora, sollevare le eccezioni risultanti dal contratto d’assicurazione, per evitare che risulti un rapporto di solidarietà («... Le eccezioni risultanti dal contratto d’assicurazione sono mantenute; è fatta salva la normativa speciale.»). 58 Prescrizione del credito con pegno mobiliare (art. 142 AP-CO) La presente disposizione non è stata oggetto di alcuna osservazione. 6 Pareri sulle ulteriori modifiche e su singole questioni Se non sono presentate in seguito, le altre modifiche del Codice delle obbligazioni e del diritto vigente non hanno dato luogo a osservazioni sostanziali né per quanto concerne l’avamprogetto né per quanto concerne il rapporto esplicativo. 61 Altre modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 60, 67, 315, 341 cpv. 2 AP-CO) Huwiler si oppone con veemenza alla soppressione dell’articolo 67 capoverso 2 CO che manterrebbe un chiaro significato legale poiché da una parte stabilisce l’imprescrittibilità delle eccezioni e dall’altra regola il caso della cosiddetta condictio liberationis. USS rifiuta la proposta abrogazione dell’articolo 341 capoverso 2 CO perché questa regola svolge un ruolo fondamentale nella protezione del lavoratore. Di conseguenza, essendo relativamente imperativa, anche le disposizione sulla prescrizione dovrebbero figurare nell’elenco dell’articolo 362 CO. USDCR e USCchiedono di continuare a disciplinare la prescrizione dell’azione per la consegna separatamente nell’articolo 315 AP-CO e sia fissata a un anno. Chiedono inoltre di adeguare i termini di prescrizione previsti nei vigenti articoli 591−593 CO, poiché le eccezioni previste in queste disposizioni non si giustificano, in particolare propongono la modifica del vigente termine di 5 anni secondo l’articolo 592 capoverso 2 CO. 24/37 62 Diritto di garanzia (art. 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO) La revisione del diritto di garanzia proposta nell’avamprogetto modifica in parte le particolari regole sulla prescrizione contenute negli articoli 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO ed è stata oggetto di diversi pareri approfonditi e controversi. Numerosi partecipanti hanno rifiutato nel complesso o in gran parte, e a volte con veemenza, le modifiche proposte al fine di armonizzare i termini di prescrizione del diritto di garanzia con il diritto generale in materia di prescrizione, adducendo motivazioni diverse (VD, ZH, costruzionesvizzera, economiesuisse, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Isolsuisse, SSIC, USAM, ASIPG, USM/SMU, SUISA, suissetec, SWICO, SZFF, Uni FR, Fiduciari Suisse, USIE). Alcuni partecipanti hanno rifiutato le modifiche ritenendole superflue e ingiustificate (SUISA, SWICO, Uni FR). SWICO ha osservato che le disposizioni proposte nell’avamprogetto sono state formulate sulla scorta di ipotesi non pertinenti, sono lesive dell’economia e sono soltanto in parte compatibili con le direttive dell’Unione europea. Secondo numerosi partecipanti le modifiche compiute e le decisioni prese dal legislatore nell’ambito della revisione appena conclusa del diritto di garanzia 7 vanno in ogni caso mantenute e non devono essere rimesse in forse dalla presente revisione (costruzionesvizzera, economiesuisse, SSIC, USAM, SIA, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse, USIC). Questi e altri partecipanti sottolineano la necessità di coordinare tra loro le revisioni che si stanno attualmente svolgendo in parallelo in questo settore del diritto e deplorano il fatto che il progetto non ne abbia tenuto conto (PS; HEV, Isolsuisse, SSIC, USS, SIA, USM/SMU, suissetec, Uni GE, USIC). Le modifiche del diritto di garanzia decise in altri progetti devono essere integrate nel presente progetto, in particolare la nozione di opera immobiliare (PS; FRC, FHS, HEV, SKS, USM/SMU). VD ha rifiutato la revisione poichè ritiene che costituisca una profonda modifica del sistema. ZH ha deplorato che un termine relativo di prescrizione sarebbe fonte di incertezza del diritto, ragione per cui è preferibile un termine con riferimenti concreti; il rapporto tra termine di prescrizione e termine per l’avviso dei difetti dell’opera immobiliare è poco chiaro e va pertanto precisato. Numerosi partecipanti hanno criticato sotto il profilo sistematico le disposizioni proposte e i relativi commenti (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). SGHVR considera in particolare inaccettabili i termini di avviso dei difetti proposti nell’avamprogetto, che sono assoluti e non permettono pertanto alcuna proroga. Inoltre anche la normativa in materia di prescrizione dei crediti risultanti dai difetti manca di chiarezza ed è contraddittoria (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). Secondo Uni FR la prescrizione dei danni derivanti dai difetti e dei danni indiretti provocati dai difetti deve essere oggetto di un disciplinamento uniforme. Honsell ha osservato che non è comprensibile che il termine per far valere le relative pretese rimanga di tre anni, quando il termine per dare avviso dei difetti è fissato a due anni. Uni FR e Uni GE hanno suggerito di migliorare la situazione del committente modificando la normativa attuale per quanto concerne l’obbligo di esaminare l’opera dando avviso dei difetti in tempi brevi e la concomitante finzione di accettazione. Alcuni partecipanti hanno invece approvato esplicitamente le norme proposte (GR, I Verdi; ODA GE, USS, SKS, Creditreform). GR considera queste regole più pratiche, più semplici e più ragionevoli di quelle presentate nel progetto parallelo di revisione del diritto di garanzia e ritiene conformi al diritto internazionale le norme proposte nel presente progetto. Alcuni partecipanti appoggiano la soppressione dell’articolo 210 capoversi 1 e 3 AP-CO (PS; SKS), altri la rifiutano esplicitamente (costruzionesvizzera, economiesuisse, SIA, USIC). Honsell sostiene che la soppressione dell’articolo 210 capoverso 3 AP-CO non è ragionevole, mentre economiesuisse ritiene che l’adeguamento dei termini di perenzione non dovrebbe far parte della revisione del diritto in materia di prescrizione. Nel contempo, SIA e USIC pro7 FF 2012 3063 (non ancora entrato in vigore) 25/37 pongono di modificare l’obbligo, ritenuto insoddisfacente, di dare immediato avviso dei danni secondo l’articolo 370 capoverso 3 CO («Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti»). Diversi partecipanti rifiutano espressamente la proposta di introdurre un termine assoluto per dare avviso dei difetti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO (NE; Isolsuisse, SSIC, USM/SMU, suissetec, SWICO). L’esigenza centrale deve in particolare consistere nel garantire la parità di trattamento dei fornitori e delle imprese appaltatrici nelle relazioni contrattuali a più livelli (Isolsuisse, suissetec). FSA critica la disposizione dell’articolo 201 capoverso 4 AP-CO perché non è chiaro se si tratta di diritto imperativo e se il termine previstovi per dare avviso dei difetti vale pure in caso di dolo; FSA rifiuta entrambe le ipotesi. Due partecipanti hanno chiesto di fissare a un anno i termini previsti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO, termine che appare loro adeguato (USDCR, USC/SBV/USP). HEV e USS chiedono, facendo riferimento alla revisione del diritto di garanzia, che sia previsto un termine assoluto anche per dare avviso dei difetti delle cose mobili che sono utilizzate per la realizzazione di un’opera immobiliare (art. 201 cpv. 4 «Il compratore deve dare avviso dei difetti della cosa in ogni caso entro due anni dalla consegna. L’avviso deve essere effettuato entro cinque anni dalla consegna se la cosa è impiegata nell’ambito di un’opera immobiliare che ha reso difettosa.»). SSIC ha chiesto di chiarire conformemente alla Norma SIA 118 la nozione di «consegna della cosa» impiegata nell’articolo 370 capoverso 4 APCOSSIC. SIA e USIC, infine, rifiutano esplicitamente la soppressione dell’articolo 371 CO (SIA, USIC). Uni FR propone di adeguare l’articolo 219 capoverso 3 AP-CO dal punto di vista terminologico, sostituendo la nozione di «fabbricato» con la nozione di «fondo». Honsell critica il mantenimento della norma speciale per i beni culturali nell’articolo 210 capoverso 1bis CO, poiché ritiene che essa non sia stata armonizzata con tale disposizione. 63 Modifiche di altre leggi (dogane, tasse di bollo, imposte, tassa d’esenzione dall’obbligo militare, diritto penale amministrativo) Secondo il rapporto la consultazione dovrebbe rivelare se in questi ambiti sono auspicabili modifiche parziali o se è preferibile un cambiamento di sistema. Una maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in tal merito ha rifiutato queste modifiche (AG, LU; Centre patronal). Due partecipanti hanno invece chiesto che esse siano realizzate e che la revisione sia estesa ad altri settori del diritto e ad altre leggi (USDCR, USC/SBV/USP). Meier ha suggerito che il legislatore stabilisca in modo chiaro e inequivocabile se, e in quale misura, i principi del diritto privato sul rispetto e l’effetto della prescrizione debbano valere ad esempio nel diritto fiscale. 64 Modifiche della LResp 8 (art. 20 cpv. 1, art. 21 e art. 23 APLResp) Centre patronal ha considerato inaccettabile la proposta modifica dell’articolo 21 AP-LResp che proteggerebbe l’operato non diligente delle autorità. Uni GE ritiene la disposizione insoddisfacente. 8 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32) 26/37 Meier ha in linea di massima approvato le modifiche proposte, chiedendo però che far valere per scritto le proprie pretese nei confronti del Dipartimento federale delle finanze sia considerato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, come previsto nella legge militare 9, nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 10 o nella legge sul servizio civile 11. 65 Titolo finale del CC 651 Art. 49 AP-Tit. fin. CC Diversi partecipanti hanno rifiutato la normativa transitoria proposta dall’articolo 49 AP-Tit. fin. CC (TI, ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SVA, Fiduciari Suisse, Döbeli). Secondo USAM e Fiduciari Suisse non vi sono motivi di derogare al principio generale della non retroattività. TI ha in particolare criticato la possibilità prevista nell’articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC di applicare ai termini del diritto vigente il nuovo diritto dal momento della sua entrata in vigore e ha proposto di fare espressamente salvi i termini per evitare l’applicazione del nuovo diritto ai crediti non ancora prescritti («Sono fatti salvi i termini di prescrizione del diritto anteriore»). Infine, ASA ha criticato l’applicazione del principio della lex mitior ritenendolo inadeguato in diritto civile; inoltre ha proposto di applicare il nuovo diritto soltanto ai crediti per cui il termine relativo di prescrizione non ha ancora preso avvio, suggerendo per il rimanente di assoggettare gli altri crediti al diritto vigente (cpv. 1: «A un credito si applicano i termini di prescrizione del diritto anteriore se il termine relativo di prescrizione ha preso avvio sotto questo diritto.»; cpv. 2: «A tutti gli altri crediti il cui termine di prescrizione relativo non ha ancora preso avvio si applica il nuovo diritto»). I Verdi hanno criticato la normativa dell’articolo 49 AP-Tit. fin. CC considerandola insufficiente poiché il diritto transitorio richiede una normativa più approfondita; propongono di conseguenza di precisare che i termini non ancora scaduti nel momento dell’entrata in vigore decorrono secondo il nuovo diritto. SVA ha peraltro consigliato di adottare una disposizione comprensibile per disciplinare gli aspetti di diritto transitorio della prescrizione dei crediti constatati da attestati di carenza di beni («La prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni prima dell’entrata in vigore della presente modifica decorre dall’entrata in vigore medesima.»). Due partecipanti hanno chiesto di mantenere il vigente articolo 49 Tit. fin. CC (Centre patronal, economiesuisse). Secono economiesuisse l’applicazione retroattiva del nuovo diritto ai crediti già esistenti deve essere assolutamente evitata. Uni GE ha sottolineato l’importanza del diritto transitorio per quanto concerne i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto e ha consigliato di prendere come modello l’articolo 48 LAV. 652 Variante all’art. 49 AP-Tit. fin. CC La netta maggioranza dei partecipanti ha criticato e rifiutato la variante proposta nell’ambito dell’articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC, secondo cui il nuovo diritto si applica anche ai crediti prescritti secondo il diritto anteriore ma non secondo il nuovo diritto (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; PLR; ASA, economiesuisse, FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva, ASM, Fiduciari Suisse). Siffatta retroattività è incompatibile con la certezza del diritto, in particolare in considerazione delle riconosciute e giustificate preoccupazioni delle vittime di danni personali che sono degne di protezione (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; FDP; economiesuisse, Suva, SVR) e in considerazione dei termini transitori che ne risultano, considerati troppo lunghi (PLR). TI considera inaccettabile l’eventualità che possano 9 10 11 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10) Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0) 27/37 essere rimesse in discussione sentenze già passate in giudicato. Contrariamente alle spiegazioni date nel rapporto, mancherebbero i rimedi giuridici per opporvisi (FSA, USAM, ASM, Fiduciari Suisse). economiesuisse fa notare che la retroattività propria è in linea di massima contraria alla Costituzione ed è ammessa solo eccezionalmente se sono adempiute condizioni severe; su tale questione il progetto non si esprime. FSA ritiene che per quanto concerne i diritti di regresso questa retroattività sia fonte di ulteriori complicazioni. SGHVR ritiene che, se si intende perseguire l’obiettivo politico di migliorare la posizione delle vittime di danni tardivi, sarebbe opportuno scegliere una soluzione diversa dalla retroattività propria. Alcuni partecipanti hanno invece approvato la variante facendo notare che soltanto così è possibile far valere determinati danni alle persone (PS; USS, VAO). Secondo VAO la revisione deve tenere conto anche delle legittime pretese delle vittime di danni (tardivi) insorti prima dell’entrata in vigore. 66 Modifica della LRPD12 (art. 9 AP-LRPD) Numerosi partecipanti approvano la modifica proposta (FRC, SKS, Uni GE), in particolare perché essa si fonda sull’effettiva presa d’atto del credito e del debitore. Essa migliora la protezione dei consumatori anche se deroga dalla normativa europea in materia (Uni GE). La modifica è stata rifiutata da un numero analogo di partecipanti (costruzionesvizzera, Centre patronal, Creditreform), poiché l’eurocompatibilità della normativa deve avere la priorità sull’unificazione del diritto in materia di prescrizione per tutelare gli interessi delle industrie d’esportazione (costruzionesvizzera, Centre patronal) e perché nuoce alla certezza del diritto e finalmente protegge i creditori imprudenti (Centre patronal). Un partecipante rifiuta la modifica proposta poiché inasprisce la responsabilità in modo sproporzionato e contrario agli interessi dell’economia (Creditreform). Secondo un partecipante occorre in ogni caso correggere l’attuale incertezza per quanto concerne il decorso del termine (economiesuisse). 67 Modifica della LEF 13 / prescrizione degli attestati di carenza di beni (art. 149a AP-LEF) La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato la modifica dell’articolo 149a capoverso 1 APLEF secondo cui il termine di prescrizione dei crediti certificati da un attestato di carenza di beni viene adeguato alle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni e ridotto a dieci anni ((AG, BL, JU, TI, ZH; ASA, Centre patronal, Forum PMI, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, CSI, SUISA, SVA, Creditreform, Fiduciari Suisse, VGS, VSKF, VSI, Winterthur). A sostegno del loro rifiuto i partecipanti hanno addotto motivi diversi: - il termine di prescrizione degli attestati di carenza di beni è già stato abbreviato dalla revisione della LEF del 1997; in tale ambito si è rinunciato all’imprescrittibilità di tali attestati prevista nel diritto anteriore e il termine di prescrizione attuale è stato fissato a 20 anni; questi fatti si oppongono a una nuova riduzione del termine (BL, JU, ZH; Creditreform, VSKF, VSI); - il termine di prescrizione di 10 anni proposto per i crediti certificati da attestati di carenza di beni è considerato troppo breve in considerazione dei lunghi periodi attualmente necessari per il risanamento e la ripresa economica dei debitori che sovente superano i 10 anni (AG, ZH; Centre patronal, SUISA, SVA); 12 13 Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944) Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) 28/37 - alcuni partecipanti temono che i brevi termini di prescrizione incrementeranno gli atti interruttivi cagionando costi supplementari per tutti gli interessati (AG; ASA, CSI, Creditreform, VGS); - sotto il profilo sistematico sono state sottolineate le differenze tra la prescrizione in generale e la prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni, differenze che giustificano un diverso trattamento (AG, JU, ASA, CSI, SUISA, VGS); - una riduzione provocherebbe uno squilibrio ingiustificato tra prolungamento dei termini di prescrizione nel Codice delle obbligazioni e riduzione della prescrizione degli attestati di carenza di beni (ASA); - i debitori insolventi sarebbero privilegiati rispetto ai debitori solvibili (ASA); - una riduzione avrebbe per conseguenza una diminuzione non trascurabile delle entrate delle collettività pubbliche (CSI, VGS, Winterthur); - un breve termine di prescrizione per i crediti certificati da attestati di carenza di beni sarebbe in contraddizione con i termini di prescrizione in vigore all’estero (CSI, Creditreform, VGS). Soltanto GR e KBK giudicano positiva la riduzione di questi termini. KBK ritiene che la riscossione dei debiti non sarebbe pregiudicata mentre l’esecuzione sarebbe notevolmente semplificata, nella misura in cui diminuirebbero i problemi connessi con l’allestimento di copie e duplicati degli attestati di carenza di beni. 68 Modifica della LSu 14 (art. 32 e art. 33 AP-LSu) Meier ha proposto di rinunciare, nei casi in cui la collettività pubblica è creditrice, a far decorrere la prescrizione da un momento soggettivo, difficile da stabilire in questi casi, ma di prevedere un termine assoluto che prenda avvio in un momento oggettivo. Va nel contempo conservata la vigente regola dell’articolo 33 LSu, per evitare di dover rinunciare alla forma di interruzione della prescrizione più semplice e più giustificata per la collettività pubblica che è tenuta a rispettare i principi della legalità e della proporzionalità. 69 Modifica della LEspr 15 (art. 105 AP-LEspr) Due partecipanti hanno consigliato di applicare alla pretesa di retrocessione soltanto un termine assoluto di 10 anni dall’esigibilità (USDCR, USC/SBV/USP). 610 Modifica della LCStr16 (art. 83 AP-LCStr) RoadCross e TCS approvano esplicitamente il proposto prolungamento, da due a tre anni, del termine vigente; il TCS vuole però che si rinunci alla variante agli articoli 129−130 AP-CO e che siano accettate le varianti agli articoli 135 e 141 AP-CO. 611 Modifica della LNA 17 (art. 68 AP-LNA) Aero-Club ha preso posizione contro la modifica proposta secondo cui la prescrizione viene assoggettata alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni; infatti egli ritiene che il prolungamento del termine non sia né ragionevole né opportuno e che non vi sia alcun interesse a prolungare la prescrizione dei danni di terzi costringendo le imprese della navigazione aerea a costituire importanti accantonamenti. 14 15 16 17 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr; RS 711) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) 29/37 612 Modifica della LPGA18 (art. 72 cpv. 3 AP-LPGA) Due partecipanti hanno espressamente approvato la modifica proposta (USDCR, USC/SBV/USP). SG ha riconosciuto la necessità di adottare una disposizione speciale per tenere adeguatamente conto delle particolarità di questo settore; ha tuttavia criticato la disposizione proposta ritenendola poco convincente poiché l’esistenza di un diritto di regresso non può rimanere incerta per decenni nel caso in cui il danno sia noto all’assicuratore. ASA ha criticato il fatto che la disposizione proposta dall’articolo 72 capoverso 3 AP-LPGA privilegia l’assicuratore sociale per quanto concerne il diritto di regresso, senza che ve ne sia motivo visto il prolungamento dei termini di prescrizione; la disposizione dovrebbe piuttosto essere mantenuta nella sua versione attuale («… per il diritto di regresso dell’assicuratore, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.»). FSA mette in dubbio la necessità di modificare la disposizione, mentre SGHVR e Suva la negano completamente. FSA ritiene che per le prestazioni durevoli come le rendite la modifica della disposizione sia iniqua e vada a discapito del responsabile, poiché la prescrizione prenderebbe avvio soltanto al termine dell’obbligo di fornire la prestazione. Secondo Suva tale momento non è chiaramente determinato e, in generale, la sua scelta è inopportuna se fondata sull’obbligo di effettuare integralmente la prestazione come prevede ad esempio l’articolo 83 capoverso 3 LCStr. Suva rifiuta la proposta soppressione dell’articolo 72 capoverso 3 primo periodo LPGA poiché le diverse possibili normative future sulla prescrizione non permettono di farne a meno. 613 Modifiche della LAVS 19 (art. 52 cpv. 3 e 4 AP-LAVS) Alcuni partecipanti approvano espressamente la modifica proposta (FER, USDCR, USC/SBV/USP). FER ritiene ragionevole la disposizione proposta nell’avamprogetto perché consolida la certezza del diritto e agevola la lotta contro il lavoro clandestino e semplifica quindi il lavoro delle casse di compensazione AVS. 614 Modifiche della LPP 20 (art. 41 cpv. 2 e art. 52 cpv. 2 e 3 APLPP) Due partecipanti hanno esplicitamente approvato la proposta modifica dell’articolo 41 capoverso 2 AP-LPP (USDCR, USC/SBV/USP). Invece, questa modifica che propone di abbandonare la distinzione tra prestazioni uniche e prestazioni periodiche e di applicare in modo uniforme un termine di prescrizione assoluto di 10 anni è stata completamente rifiutata da USI e Centre patronal, e dall’ASP per quanto concerne la prescrizione delle pretese di pagamento delle rendite e di esenzione dai contributi. Infine, secondo il Centre patronal, essa è poco chiara, non porta alcun beneficio e complica le mansioni degli organi di esecuzione. Molti partecipanti hanno rifiutato sia le modifiche dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 AP-LPP sia la riduzione del termine di prescrizione da cinque a tre anni, poiché ritengono che complichino notevolmente l’esecuzione delle pretese di responsabilità (USI, ASP, USS, Sicherheitsfonds BVG). Alcuni fanno peraltro notare che questo termine è stato ridotto da dieci a cinque anni in occasione della revisione del 2005 (USI, Sicherheitsfonds BVG). Non è chiaro 18 19 20 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40) 30/37 nemmeno se il termine decorra dall’effettivo risarcimento del danno o dal momento in cui esso è dovuto (ASP). Inoltre, alcuni partecipanti ritengono necessario precisare che il termine di prescrizione relativo prende avvio al più presto una volta che l’ultimo membro del consiglio di fondazione (eventualmente degli altri organi) già in funzione al momento dell’evento dannoso ha lasciato la sua funzione (USI, Sicherheitsfonds BVG). Soltanto FER ha approvato le modifiche dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 AP-LPP perché perseguono finalità di unificazione e migliorano la certezza del diritto; però ritiene che la normativa sull’avvio del termine manchi di chiarezza e propone di conservare la regola attuale. ASP ha consigliato di modificare anche l’articolo 35a capoverso 2 LPP, specialmente perché non si tratta di un termine di perenzione ma di un termine di prescrizione ed è importante che la prescrizione delle pretese fondate sull’indebito arricchimento sia la medesima nella previdenza professionale obbligatoria e in quella facoltativa. Due partecipanti hanno proposto di adeguare l’articolo 56a capoverso 3 LPP per quanto concerne il rimborso delle prestazioni indebitamente versate dal fondo di garanzia, poiché anch’esso prevede termini di prescrizione ragionevoli in particolare nella prospettiva della soppressione dei termini di prescrizione penali (FER, Sicherheitsfonds BVG). 615 Modifica dell’articolo 14 della legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna 21 Due partecipanti USC/SBV/USP). 7 hanno esplicitamente approvato la modifica proposta (USDCR, Pubblicità Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), la documentazione inerente alla consultazione è accessibile al pubblico, i pareri pervenuti lo sono al termine della procedura e il riassunto dei risultati della consultazione lo è dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri completi possono essere consultati presso l’UFG. 21 Legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna (RS 844) 31/37 Allegato / Anhang / Annexe Elenco dei partecipanti Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu Cantoni / Kantone / Cantons AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO TG TI UR VD VS ZG ZH Argovia / Aargau / Argovie Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. Berna / Bern / Berne Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville Friburgo / Freiburg / Fribourg Ginevra / Genf / Genève Glarona / Glarus / Glaris Grigioni / Graubünden / Grisons Giura / Jura Lucerna / Luzern / Lucerne Neuchâtel / Neuenburg Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald Obvaldo/ Obwalden / Obwald San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse Soletta / Solothurn / Soleure Turgovia / Thurgau / Thurgovie Ticino / Tessin Uri Vaud / Waadt Vallese / Wallis / Valais Zugo / Zug / Zoug Zurigo / Zürich / Zurich Partiti politici / Parteien / Partis politiques PCS Partito cristiano sociale / Christlich-soziale Partei Parti chrétien-social PPD Partito popolare democratico / Christlichdemokratische Volkspartei / Parti Démocrate-Chrétien PLR Partito liberale-radicale. I Liberali / Freisinnig-Demokratische Partei.Die Liberalen / Parti radical-démocratique.Les Libéraux-Radicaux I verdi I Verdi / Grüne / Les verts PS Partito socialista svizzero / Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti Socialiste Suisse 32/37 UDC Unione Democratica di Centro / Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique du Centre Organizzationi interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées asbestopfer.ch Verein für Asbestopfer und Angehörige Aero-Club Aero-Club der Schweiz Aéro-Club de Suisse USI Unione svizzera degli imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances ASP Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance costruzionesvizzera Organizzazione nazionale della costruzione Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft L'organisation nationale de la construction bfu Ufficio prevenzione infortuni Beratungsstelle für Unfallverhütung Bureau de prévention des accidents SPIA/agriss Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) e agriss Centre patronal Centre Patronal GDS Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz Juristes Démocrates de Suisse Giuristas e Giurists Democratics Svizzers economiesuisse Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss Business Federation electrosuisse SEV Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l‘informatica SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik EV Erdöl-Vereinigung Union pétrolière FER Fédération des Entreprises Romandes FRC Fédération romande des consommateurs FMH Federazione dei medici svizzeri Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Swiss Medical Association FHS Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH Fédération de l'industrie horlogère suisse FH Federation of the Swiss Watch Industry FH 33/37 H+ Gli ospedali svizzeri Die Spitäler der Schweiz Les hôpitaux de suisse Commercio Svizzera Commercio Svizzera VSIG Handel Schweiz Commerce Suisse Swiss Trade HEV Hauseigentümerverband Schweiz holzbau schweiz Associazione svizzera costruttori in legno Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen Association suisse des entreprises de construction en bois associaziun svizra da las interpresas da construcziun en lain IRV/VKF Interkantonaler Rückversicherungsverband/ Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Isolsuisse Verband Schweizerischer Isolierfirmen KBK Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment de la Svizra Forum PMI Forum PMI KMU-Forum Forum PME COPMA Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz Conférence des Cantons en matière de Protection des Mineurs et des Adultes sicsvizzera Scoietà svizzera degli impiegati del commercio ODA GE Ordres des Avocats de Genève RoadCross Unfallprävention und -bewältigung FSA Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Swiss Bar Association USDCR Unione svizzera delle donne contadine e rurale Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenvereinigung Union suisse des paysannes et des femmes rurales Uniun de las puras svizras USC Unione Svizzera dei Contadini Schweizerischer Bauernverband Union Suisse des Paysans Uniun Purila Svizra SSIC Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs 34/37 USS Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse USAM Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri SGHVR Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht Société suisse de droit de la responsabilité civile et des assurances SIA Società svizzera degli ingenieri e degli architetti Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Société suisse des ingénieurs et des architectes Swiss society of engineers and architects Fondo di garanzia LPP Fondo di garanzia LPP Fondo di garanzia LPP Fond de garantie LPP Schleudertraumaverband Associazione dei feriti da colpo di frusta Schleudertraumaverband SKS Stiftung für Konsumentenschutz ASIPG Associazione svizzera pittori e gessatori Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband ASI Associazione Svizzera Inquilini Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Association Suisse des Locataires USM/SMU Unione Svizzera del Metallo Schweizerische Metall-Union Union Suisse du Métal OSP OSP Organizzazione svizzera dei pazienti SPO Patientenschutz OSP Organisation suisse des patients UCS Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses CSI Conferenza svizzera delle imposte Städtische Steuerkonferenz Conférence des villes suisses sur les impôts SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Associaziun sivzra e liechtensteinaisa de la tecnica da construcziun Suva Suva SVA Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute 35/37 Creditreform Unione svizzera dei creditori Creditreform Schweizerischer Verband Creditreform ASM Assciazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre juridique Associaziun sivzra dals derschaders SWICO SWICO Der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz SwissBanking Associazione Svizzera dei Banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Swiss Bankers Association Swissmem Swissmem L’industria metalmeccanica e elettrica svizzera Swissmem Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und MetallIndustrie Swissprivatebankers Association des banquiers privés suisses Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers Swiss Private Bankers Association Syna Syna SZFF Centrale svizzera dei costruttori di finestre e facciate Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden Centrale Suisse Fenêtres et Façades TCS Touring Club Suisse Fiduciari Suisse Unione Svizzera dei Fiduciari Schweizerischer Treuhänderverband Union Suisse des Fiduciaires Uni FR Universität Freiburg Schweiz, Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht Université de Fribourg Suisse, Institut pour le droit suisse et internationale de la construction Uni GE Université de Genève, Faculté de droit UNIL Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles UP Rechtsberatungsstelle UP für Unfall Unfallopfer und Patienten USIC Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria Union Suisse des Sociétés d'Ingénieurs-Conseils Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen Swiss Association of Consulting Engineers VAO Verein Asbestopfer und Angehörige VGS Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich VSKF Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement UTP Unione dei trasporti pubblici Verband öffentlicher Verkehr Union des transports publics 36/37 USIE Unione svizzera degli installatori elettricisti Der Verband für Stark- und Schwachstrominstallationen, Telekommunikation, IT- und Sicherheitsinstallationen, Anlagenbau, Gebäudetechnik L'union pour les installations à courant fort et courant faible, la télécommunication, les installations de sécurite et IT, les installations industrielles, la technique du bâtiment VSI Associazoni degli Uffici Fiduciari d’Incasso Svizzeri Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement Winterthur Città di Winterthur Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti Döbeli Adrian Döbeli Honsell Prof. Dr. Heinrich Honsell Huwiler Prof. Dr. Bruno Huwiler Meier Thomas Meier Pichonnaz Prof. Dr. Pascal Pichonnaz Werro Prof. Dr. Franz Werro 37/37