scarica - ACER Reggio Emilia

Transcript

scarica - ACER Reggio Emilia
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI ACER REGGIO EMILIA
In Reggio Emilia addì __________________
TRA
ACER AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DI REGGIO EMILIA, di seguito per brevità
denominata ACER, con sede in Reggio Emilia via Costituzione n. 6, Codice Fiscale 00141470351,
rappresentata da
_________________, nella sua qualità di ______________, autorizzato alla
stipula del presente contratto con delibera consiliare n. __ OdG del --- , da un lato;
e
La società _____________ , di seguito per brevità denominata SOCIETÀ, con sede in
________________, via ____________, n. ______, Codice Fiscale e Partita IVA _____________,
rappresentata dal Sig. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante, come tale
autorizzato alla stipula del presente contratto;
PREMESSO
- Che con Atto presidenziale d’Urgenza n. ____ del _________, ratificato dal Consiglio di
Amministrazione di ACER in data _________, si è dato mandato di avviare la procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi mediante esperimento di una procedura semplificata ai
sensi del combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’ art. 12 del Regolamento
Economia adottato sa ACER medesima;
- Che la procedura di gara si è svolta in data _______, risultando in quella sede aggiudicataria
provvisoria la società ____________, che ha ottenuto punti ____/100;
- Che il Consiglio di Amministrazione di ACER, con propria delibera n. __ OdG del _______, ha
approvato l'esito della procedura di cui sopra;
- Che la SOCIETÀ ha prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese contenente le
diciture “fallimentare”;
- CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1)
OGGETTO DEL CONTRATTO
L'ACER di Reggio Emilia affida in appalto alla SOCIETÀ, che a mezzo del suo legale
rappresentante accetta e si impegna ad eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ., il servizio di brokeraggio
assicurativo, secondo le normative e gli usi vigenti.
1
ART. 2)
AMMONTARE DEL CONTRATTO
Le commissioni spettanti alla Società saranno determinate mediante applicazione della percentuale
di compenso, fissa ed invariabile, offerta in sede di procedura semplificata sulle voci di seguito
indicate, e regolate di anno in anno sulla base degli effettivi premi assicurativi pagati da ACER alle
Compagnie:
- ___% su contratti rami RC Auto e Corpi Veicoli Terrestri
- ___% su contratti del ramo Tutela legale e, limitatamente al contratto RC patrimoniale, del ramo
RCG
- ___% su contratti di rami diversi da quelli precedentemente indicati, compreso ramo RCG con
l’eccezione della RC patrimoniale.
Tali commissioni si ritengono omnicomprensive di tutte le spese che la SOCIETÀ dovesse
incontrare nello svolgimento del servizio.
ART. 3)
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del servizio è di anni 2, eventualmente prorogabili di anno in anno per un massimo di
ulteriori 3, a partire dal 1 gennaio 2011.
ART. 4)
RISCHI DA INTERFERENZE
Le parti danno atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale pur effettuato in parte presso
ACER, ai sensi della Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 del 5
marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della
sicurezza.
ART. 5)
PAGAMENTI
Il Servizio prestato dalla Società sarà remunerato, sulla base delle commissioni indicate al
precedente art. 2 ed in conformità agli usi, dalle Compagnie che stipuleranno le polizze assicurative
e dalle eventuali coassicuratrici.
ART. 6)
RECESSO
ACER ha il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in
parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
alla SOCIETÀ con lettera Raccomandata A.R..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro la SOCIETÀ un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
2
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari della SOCIETÀ,
- qualora la SOCIETÀ perda i requisiti richiesti per l’affidamento di appalti di pubblici servizi,
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o dei legali rappresentanti della
SOCIETÀ siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati
alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso la SOCIETÀ dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ACER.
La SOCIETÀ ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed
a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671
del cod. civ..
ART. 7)
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
È fatto divieto alla SOCIETÀ di cedere in tutto o in parte, il presente contratto.
È altresì vietato il subappalto anche parziale del servizio.
ART. 8)
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione e/o
la risoluzione del presente contratto competente in via esclusiva sarà il Foro di Reggio Emilia.
ART. 9)
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d’uso, a cura della parte interessata. In tal
caso le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto.
ACER
SOCIETÀ
APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti
clausole: Art. 6 (Recesso), Art. 7 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), Art. 8 (Foro
competente).
3