scarica - ACER Reggio Emilia
Transcript
scarica - ACER Reggio Emilia
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI ACER REGGIO EMILIA In Reggio Emilia addì __________________ TRA ACER AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DI REGGIO EMILIA, di seguito per brevità denominata ACER, con sede in Reggio Emilia via Costituzione n. 6, Codice Fiscale 00141470351, rappresentata da _________________, nella sua qualità di ______________, autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera consiliare n. __ OdG del --- , da un lato; e La società _____________ , di seguito per brevità denominata SOCIETÀ, con sede in ________________, via ____________, n. ______, Codice Fiscale e Partita IVA _____________, rappresentata dal Sig. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante, come tale autorizzato alla stipula del presente contratto; PREMESSO - Che con Atto presidenziale d’Urgenza n. ____ del _________, ratificato dal Consiglio di Amministrazione di ACER in data _________, si è dato mandato di avviare la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi mediante esperimento di una procedura semplificata ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’ art. 12 del Regolamento Economia adottato sa ACER medesima; - Che la procedura di gara si è svolta in data _______, risultando in quella sede aggiudicataria provvisoria la società ____________, che ha ottenuto punti ____/100; - Che il Consiglio di Amministrazione di ACER, con propria delibera n. __ OdG del _______, ha approvato l'esito della procedura di cui sopra; - Che la SOCIETÀ ha prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese contenente le diciture “fallimentare”; - CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto; TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO L'ACER di Reggio Emilia affida in appalto alla SOCIETÀ, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta e si impegna ad eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ., il servizio di brokeraggio assicurativo, secondo le normative e gli usi vigenti. 1 ART. 2) AMMONTARE DEL CONTRATTO Le commissioni spettanti alla Società saranno determinate mediante applicazione della percentuale di compenso, fissa ed invariabile, offerta in sede di procedura semplificata sulle voci di seguito indicate, e regolate di anno in anno sulla base degli effettivi premi assicurativi pagati da ACER alle Compagnie: - ___% su contratti rami RC Auto e Corpi Veicoli Terrestri - ___% su contratti del ramo Tutela legale e, limitatamente al contratto RC patrimoniale, del ramo RCG - ___% su contratti di rami diversi da quelli precedentemente indicati, compreso ramo RCG con l’eccezione della RC patrimoniale. Tali commissioni si ritengono omnicomprensive di tutte le spese che la SOCIETÀ dovesse incontrare nello svolgimento del servizio. ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO La durata del servizio è di anni 2, eventualmente prorogabili di anno in anno per un massimo di ulteriori 3, a partire dal 1 gennaio 2011. ART. 4) RISCHI DA INTERFERENZE Le parti danno atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale pur effettuato in parte presso ACER, ai sensi della Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza. ART. 5) PAGAMENTI Il Servizio prestato dalla Società sarà remunerato, sulla base delle commissioni indicate al precedente art. 2 ed in conformità agli usi, dalle Compagnie che stipuleranno le polizze assicurative e dalle eventuali coassicuratrici. ART. 6) RECESSO ACER ha il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla SOCIETÀ con lettera Raccomandata A.R.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro la SOCIETÀ un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o 2 soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della SOCIETÀ, - qualora la SOCIETÀ perda i requisiti richiesti per l’affidamento di appalti di pubblici servizi, - qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o dei legali rappresentanti della SOCIETÀ siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Dalla data di efficacia del recesso la SOCIETÀ dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ACER. La SOCIETÀ ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del cod. civ.. ART. 7) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO È fatto divieto alla SOCIETÀ di cedere in tutto o in parte, il presente contratto. È altresì vietato il subappalto anche parziale del servizio. ART. 8) FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto competente in via esclusiva sarà il Foro di Reggio Emilia. ART. 9) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d’uso, a cura della parte interessata. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente. Letto, approvato e sottoscritto. ACER SOCIETÀ APPROVAZIONE SPECIFICA Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 6 (Recesso), Art. 7 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), Art. 8 (Foro competente). 3