timstore.it 25-11-2010 05-01-2011 Lavinia Maria Landresi

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DECISIONE DEL COLLEGIO UNIPERSONALE
Avv. Lavinia Maria Landresi
ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”
(di seguito il “Regolamento”) e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”
(di seguito il “Regolamento Dispute”)
Nella procedura di riassegnazione MFSD promossa da
Telecom Italia Spa
Reclamante
nei confronti di
Sig. Massimiliano Messina
Resistente
****
NOME A DOMINIO CONTESTATO
timstore.it
ESPERTO DESGINATO
Avv. Lavinia Maria Landresi
****
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
(i)
in data 12.07.2010 Telecom Italia Spa (di seguito, per brevità, semplicemente “Telecom”)
inviava, a mezzo raccomandata anticipata e-mail, formale lettera di contestazione al Registro del
country code Top Level Domain “it” (di seguito, il “Registro”), al fine di richiedere l’avvio della
procedura di contestazione relativamente al nome a dominio timstore.it, registrato dal Sig.
Massimilano Messina (nel prosieguo anche il “Registrante”) in data 07.08.2009. L’invio della
suddetta lettera di contestazione seguiva un precedente scambio di corrispondenza tra Telecom ed il
Registro, mediante il quale la prima, con e-mail del 09.08.2010, aveva richiesto la comunicazione
dei dati del Sig. Messina, richiesta riscontrata dal Registro con raccomandata 30.08.2010, nella
quale venivano forniti i dati in parola.
(ii)
con reclamo in data 22.10.2010 (il “Reclamo”), corredato della relativa documentazione,
Telecom chiedeva al PSRD MFSD l’avvio della procedura di riassegnazione del nome a dominio
timstore.it ed il conseguente trasferimento a proprio nome della relativa registrazione, domandando,
altresì, la nomina di un Collegio composto da un singolo esperto.
(iv)
con e-mail in data 04.11.2010 MFSD, verificata la regolarità formale del Reclamo,
informava il Registro di aver ricevuto lo stesso.
(v)
con successiva e-mail del 05.11.2010 il Registro confermava a MFSD l’indirizzo di posta
elettronica del Registrante, Sig. Massimilano Messina.
(vi)
MFSD, con lettera raccomandata in data 15.11.2010, provvedeva ad informare il Sig.
Massimilano Messina del Reclamo avente ad oggetto il dominio contestato.
(vii)
unitamente alla lettera raccomandata di cui al punto che precede, MFSD provvedeva ad
inviare al Registrante copia del Reclamo presentato da Telecom e dei documenti allo stesso allegati.
(viii) la comunicazione di cui al punto (vi) che precede veniva ricevuta dal Sig. Massimiliano
Messina in data 25. 11. 2010, come attestato dalla cartolina di ricevimento conservata agli atti della
presenta procedura.
(ix)
in data 21.12.2010 MFSD nominava quale esperto costituente il Collegio Unipersonale
l’Avv. Lavinia Maria Landresi, la quale, dopo aver accettato la nomina suddetta, riceveva, in data
23.12.2010 il fascicolo relativo alla procedura di riassegnazione del dominio contestato.
Allegazioni della Reclamante
La Reclamante chiede la riassegnazione del nome a dominio timstore.it assumendo la titolarità di
numerose domande e/o registrazioni di marchi italiani e comunitari, precisamente indicati alle pagg.
5 – 8 del proprio Reclamo, nonché la titolarità di numerosi nomi a dominio già registrati dalla
medesima Reclamante, anch’essi dettagliatamente indicati alle pagg. 8 – 12 del Reclamo, i quali
marchi e nomi a dominio sarebbero costituiti o conterrebbero la componente denominativa
costituita dalla locuzione “TIM”.
La Reclamante sostiene, altresì, che la locuzione “TIM” costituirebbe “Brand Notorio” ed al fine di
suffragare tale affermazione ripercorre la cronistoria della introduzione, diffusione e
sponsorizzazione di tale locuzione, associata ai propri servizi di telefonia mobile e internet in
mobilità, dal 1995 ad oggi.
Telecom produce, a riprova della notorietà del Brand, alcuni esempi di campagne pubblicitarie e di
promozione di prodotti e servizi inerenti ai settori merceologici sopra indicati, nelle quali la
medesima Reclamante ha utilizzato la locuzione in parola.
Ciò premesso, la Reclamante sostiene che sussistano le condizioni, fissate dall’art. 3.6 del
Regolamento Dispute, per provvedere al trasferimento (riassegnazione) a suo favore del nome a
dominio contestato.
In particolare,
-
per quanto riguarda la condizione di cui all’art. 3.6 lett. a)
la Reclamante assume che “Il dominio contestato è identico/simile ai marchi anteriori e/o segni
distintivi di titolarità della Telecom Italia S.p.a. tutti aventi come “cuore” la denominazione
“TIM”” all’uopo, come detto, elencando numerose domande e/o registrazioni di marchi comunitari
e italiani ed altrettanto numerosi nomi a dominio registrati dalla Reclamante, nei quali tutti compare
la locuzione TIM.
La stessa Reclamante sostiene, poi, che l’aggiunta, alla locuzione “TIM”, della parola inglese
“store” non sarebbe sufficiente ad escludere la confondibilità e l’identità e, anzi, che tale aggiunta
“è in grado di aumentare il rischio di confusione, ingenerando la convinzione che si tratti di un sito
ufficiale della nota Azienda Telecom Italia in cui sono venduti on-line prodotti/servizi a marchio
TIM”.
-
per quanto riguarda la condizione di cui all’art. 3.6 lett. b)
la Reclamante del pari ritiene che “le indagini svolte direttamente dal ricorrente riguardo al Signor
Massimo Messina, attuale assegnatario del dominio timstore.it, hanno ragionevolmente escluso che
lo stesso possa avere qualsivoglia diritto o titolo sul nome a dominio contestato; a tale soggetto,
infatti, non è possibile attribuire alcuna attività che abbia un qualsivoglia collegamento con il
nome a dominio timstore.it, né un interesse legittimo sull’uso dello stesso”. Tale assunto sarebbe, a
parere della Reclamante, ulteriormente corroborato dall’utilizzo che lo stesso Sig. Messina fa del
nome a dominio contestato, sul cui corrispondente sito internet sono pubblicati “annunci
pubblicitari remunerati mediante il sistema pay-per-click”.
-
per quanto riguarda la condizione di cui all’art. 3.6 lett. c)
la Reclamane asserisce che non vi può essere dubbio alcuno che, nella fattispecie, si sia verificata la
fattispecie della registrazione e dell’uso in mala fede del nome a dominio contestato. Secondo
Telecom, quanto alla registrazione in mala fede, la stessa sarebbe dimostrata dalla impossibilità, per
il Registrante, di non conoscere l’esistenza del Brand notorio TIM e del suo utilizzo nei servizi di
telefonia mobile e di internet in mobilità. Quanto, invece, all’utilizzo del nome a dominio effettuato
dal Registrante, la mala fede dello stesso sarebbe dimostrata dal fatto che, come anticipato sopra,
sul sito internet corrispondente sarebbero visibili annunci pubblicitari, verosimilmente remunerati
mediante il menzionato sistema Pay-per-click e, in particolare, dalla natura di tali annunci, afferenti,
secondo quanto allegato dalla Reclamante, a prodotti e servizi del medesimo settore merceologico
nel quale Telecom opera con il Brand TIM; inoltre, alcuni dei links, la cui pubblicazione sul sito
corrispondente al nome a dominio contestato è stata documentata da Telecom, risulterebbero
relativi a servizi forniti anche da società concorrenti della medesima Reclamante, il che, secondo le
allegazioni della stessa, costituirebbe attività idonea a provocare lo storno della potenziale clientela
utente della rete internet.
Sulla base di quanto sopra, la Reclamante qualifica l’attività del Registrante come “palese
cybersquatting” affermando che le condotte sopra descritte, secondo i precedenti di cui alle
decisioni dei PSRD a livello nazionale e internazionale, costituirebbero prova della mala fede del
Registrante e che, pertanto, “la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata con il solo
scopo di sfruttare la notorietà della società ricorrente e di attirare sul proprio sito utenti”.
Posizione del Resistente
Dalla documentazione agli atti della presente procedura risulta che il Resistente, pur avendo
debitamente ricevuto copia del Reclamo e dei relativi allegati, non abbia preso posizione sugli
addebiti mossigli né sui diritti vantati dalla Reclamante.
Motivi della decisione
Preliminarmente all’esposizione dei motivi posti alla base della presente decisione, il mancato
svolgimento di attività difensive da parte del Resistente impone di valutare se, nel caso di specie, sia
stato rispettato il disposto dell’art. 4.4 del Regolamento Dispute, che dispone che il PSRD informi il
registrante, ovvero il Sig. Massimilano Messina nel caso che ci occupa, della pendenza della
procedura.
Il citato articolo prevede, infatti, che il PSRD provveda all’invio al Registrante del Reclamo e della
relativa documentazione a mezzo raccomandata.
In atti risulta che MFSD abbia provveduto a quanto sopra, spedendo le richieste comunicazioni al
Registrante a mezzo raccomandata AR del 15.11.2010.
Come anticipato supra, la raccomandata risulta regolarmente ricevuta dal destinatario in data
25.11.2010, di tal che, ai sensi del citato art. 4.4 lett. a), il Reclamo è da considerarsi conosciuto dal
Registrante. Il Sig. Messina, infatti, è stato debitamente messo a parte della pendenza della
procedura, la quale può proseguire nel suo iter, considerato che, per costante orientamento delle
decisioni dei PSRD, la mancata costituzione e replica del Registrante non osta, nel rispetto delle
disposizioni sopra richiamate a tutela del contraddittorio, alla decisione della procedura medesima1.
Il Collegio Unipersonale nominato ritiene che, fatte alcune doverose precisazioni, il Reclamo debba
essere accolto ed il nome a dominio trasferito (riassegnato) alla Reclamante, in ragione della prova
che quest’ultima è stata in grado di fornire circa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni
all’uopo individuate dal Regolamento Dispute.
Come noto, l’art. 3.6 del citato Regolamento prevede che vengano sottoposti alla procedura di
riassegnazione i nomi a dominio per i quali il reclamante affermi che “a) il nome a dominio
sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l’attuale
assegnatario […] non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di
opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”.
La disposizione in esame precisa che “Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni
“a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione
al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente”.
Lo stesso art. 3.6, infine, dispone che “In relazione al precedente punto “b)”del presente articolo, il
resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora
provi che: I. prima di aver avuto notizia della opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al
pubblico di beni e servizi; oppure II. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio; oppure III. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato”.
Ebbene, come anticipato poco sopra, il Collegio Unipersonale ritiene che, nel caso di specie, si
siano verificati tutti i sopra richiamati presupposti, richiesti per il trasferimento (riassegnazione) del
nome a dominio.
Infatti:
a) Identità del nome a dominio contestato con i marchi
Telecom ha elencato, nel corpo del proprio Reclamo, numerose domande di marchio e/o
registrazioni di marchi italiani e/o comunitari tutte contenenti la componente denominativa TIM.
1
Cfr. ex multis le decisioni minutemaid.it e cocacola.it.
Benché non siano stati allegati gli estratti relativi a tali domande di marchio e/o registrazioni di
marchi italiani e/o comunitari, la medesima Reclamante ha provveduto ad indicare per ciascuna di
tali voci la data di deposito ed il numero e la data di registrazione, oltre alle classi merceologiche
relative, di tal che per il Collegio Unipersonale è stato agevole verificare, seppur con metodo a
campione, la effettiva esistenza, nelle basi dati di riferimento, e titolarità delle domande di marchio
e delle registrazioni. Peraltro, dalle verifiche condotte dalla scrivente mediante accesso alla base
dati dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, è emerso come, in effetti, le domande di marchio
depositate o registrate da Telecom contengano la locuzione verbale TIM (nel prosieguo denominata
il “Brand”).
Appare, inoltre, opportuno evidenziare come numerose, tra le domande e registrazioni di marchio in
parola, siano state effettivamente depositate o registrate ben anteriormente alla data di registrazione,
da parte del Sig. Messina, del nome a dominio contestato.
Tenuto, quindi, conto delle allegazioni della Reclamante, appare lecito affermare che la stessa sia
titolare di un valido diritto sul Brand.
In aggiunta a quanto sopra, la Reclamante ha, altresì, elencato numerosi nomi a dominio,
effettivamente registrati dalla stessa, nei quali è contenuto il Brand; anche in tali casi, svariati nomi
a dominio sono stati registrati anteriormente al dominio timstore.it.
Ciò premesso, appare di palmare evidenza come, in effetti, vi sia identità tra il Brand e la locuzione
inserita all’interno del nome a dominio contestato, locuzione che, a buona ragione, può esserne
ritenuta il “cuore”.
Correttamente, infatti, la Reclamante ha rilevato, anche sulla base di precedenti decisioni degli
esperti nominati dai PSRD2 (dei quali si condivide il ragionamento decisorio in toto), come
l’aggiunta del vocabolo straniero “store” (traducibile in italiano con il termine “negozio”) non solo
non sia affatto sufficiente a dotare di originalità il nome a dominio de quo o a differenziarlo in
modo sufficiente ad evitarne la confondibilità con la medesima Reclamante ed i prodotti e servizi
dalla stessa offerti, ma effettivamente tale aggiunta costituisca addirittura un quid pluris idoneo ad
arrecare un effettivo pregiudizio aggiuntivo alla legittima titolare del Brand.
Infatti, l’utente della rete che acceda al sito corrispondente al nome a dominio contestato si aspetta,
verosimilmente, di trovarvi un “negozio”, appunto, virtuale nel quale poter acquistare non prodotti e
servizi qualsiasi, bensì quelli riferibili al “cuore” del nome a dominio, ossia i beni e servizi a
marchio, appunto, TIM.
2
Cfr. la decisione adidasfootballshop.it cit. nel Reclamo Telecom, pag. 12.
In altre parole, è l’inserimento del Brand a fungere da “traino” ed a caratterizzare il nome a dominio
contestato; l’aggiunta della parola “store”, tutt’al più, declina tale caratterizzazione o, rectius,
dovrebbe declinarla per indicare (almeno nel ragionamento dell’internauta che digiti in rete il
medesimo nome a dominio per accedere al relativo sito internet) un negozio on line presso il quale
poter acquistare o conoscere i servizi afferenti il Brand medesimo.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la condizione di cui all’art. 3.6 lett. a) del
Regolamento Dispute ricomprende sia l’ipotesi dell’identità sia quella della confondibilità tra il
nome a dominio oggetto di contestazione e il Brand di titolarità della Reclamante, il Collegio
Unipersonale ritiene che sussista, nel caso di specie, la parziale identità e l’innegabile rischio di
confondibilità del nome a dominio con il Brand medesimo.
Tale assunto trova conferma, a parere della scrivente, anche nella circostanza di fatto costituita dalla
diffusione e dalla effettiva notorietà del Brand associato ai servizi di telefonia mobile ed internet in
mobilità offerti da Telecom. L’utilizzo dello stesso da parte della Reclamante non solo all’interno
delle campagne pubblicitarie promotrici dei propri prodotti e servizi ma anche nella
sponsorizzazione di eventi a rilevanza sociale o sportiva lo ha ormai dotato di notorietà atta a
travalicare i confini del settore merceologico dove lo stesso è utilizzato, il che rende davvero
impossibile anche solo dubitare che, ad oggi, il Brand possa dirsi ignorato o che, a tutto voler
concedere, possa dirsi ignorata la sua riferibilità ai servizi di telefonia mobile ed internet in
mobilità.
Ciò vale ancor più, come si vedrà, nel caso di specie, nel quale un soggetto con una conoscenza
qualificata dei servizi internet al punto da provvedere alla registrazione a proprio titolo di un nome a
dominio, il Sig. Messina, non può essere ritenuto in buona fede all’oscuro circa l’esistenza,
l’utilizzo e la diffusione del Brand.
b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato
In ordine alla sussistenza, o meno, del requisito di cui alla lettera b) dell’art. 3.6 del Regolamento
dispute, si è già osservato come, nel caso di specie, il Registrante non abbia svolto alcuna attività
difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto previsto dalla norma testé citata, non vi abbia
provveduto.
Ciononostante e benché in mancanza delle suddette attività difensive, il Collegio Unipersonale, per
completezza, ha verificato se, dalle circostanze risultanti agli atti della presente procedura,
emergessero elementi tali da poter dimostrare la sussistenza di alcuno dei requisiti dai quali la
disposizione in parola fa discendere la prova del buon diritto del Registrante al mantenimento del
nome a dominio.
Ebbene, è emerso che:
I. quanto alle attività del Registrante preliminari alla registrazione del nome a dominio
timstore.it, lo stesso risulta essere stato creato in data 07.08.2009 e, pertanto, non solo
successivamente alla data di deposito di numerose tra le domande di marchio e/o le
registrazioni di marchi di cui al Reclamo depositato ma, soprattutto, quando la locuzione
TIM aveva ormai da tempo acquisito, quanto meno a livello nazionale italiano, notorietà
tale da far ritenere, come detto, impossibile ignorarne l’esistenza e la riferibilità a
prodotti e servizi di telefonia mobile e di internet in mobilità. Appare, quindi, verosimile
affermare che il Sig. Messina non possa essersi preparato, in buona fede, ad offrire al
pubblico beni o servizi utilizzando nel nome a dominio dallo stesso registrato una
locuzione direttamente riferita e riferibile a beni, servizi e prodotti notoriamente
attribuibili ad altra azienda. Va da sé, inoltre, che dalle allegazioni della Reclamante è
emerso come il Sig. Messina non abbia utilizzato, almeno sino al 22.10.2010 (ferme
restando, per il periodo successivo, le osservazioni che verranno di seguito svolte), il sito
corrispondente al nome a dominio contestato per diffondere o sponsorizzare una propria
attività, bensì unicamente per “parcheggiarvi” links ad altri siti, verosimilmente, come
più volte ribadito, remunerati mediante il sistema Pay-per-click;
II. quanto alla conoscibilità al pubblico del Sig. Messina con un nome corrispondente al
nome a dominio, non è emerso alcun elemento atto a dimostrare che il Registrante
svolga o abbia svolto attività di qualsiasi genere sotto la denominazione di cui al nome a
dominio contestato;
III. quanto, infine, all’utilizzo del nome a dominio senza l’intento di sviare la clientela del
Reclamante o di violarne il marchio registrato, la medesima Reclamante ha documentato
(cfr. pagg. 14 – 16 Reclamo e Allegato 9 al Reclamo medesimo) come il nome a
dominio timstore.it sia stato utilizzato, almeno sino al 22.10.2010 (data della redazione
del Reclamo), quale “vetrina” per annunci pubblicitari verosimilmente remunerati
mediante il sistema pay-per-click afferenti, per la maggior parte, ai medesimi settori
merceologici nei quali la medesima Reclamante opera con il Brand ed alcuni, peraltro,
effettivamente riferibili a società concorrenti della stessa Telecom. Neppure il requisito
in esame, pertanto, può dirsi sussistente nel caso di specie.
Appare, quindi, evidente come non vi siano elementi tali da consentire di affermare la sussistenza di
un diritto, in capo al Registrante, alla titolarità del nome a dominio contestato.
c) Registrazione ed uso in mala fede
Come detto sopra, la Reclamante sostiene che il Sig. Messina abbia provveduto alla registrazione ed
all’uso in mala fede del nome a dominio contestato sulla base delle motivazioni sopra
succintamente richiamate e in parte ritrascritte.
In particolare, sempre secondo la Reclamante, la mala fede del Registrante risulterebbe comprovata
dall’utilizzo del nome a dominio effettuato dal Sig. Messina.
In effetti, come già più volte evidenziato, Telecom è stata in grado di provare che sul sito internet
corrispondente al nome a dominio timstore.it sono stati pubblicati, per diverso tempo, links ad altri
siti internet, tra i quali quello della stessa Reclamante e di altri suoi concorrenti nel settore della
telefonia mobile.
Simili condotte sono state ritenute, nelle precedenti decisioni dei PSRD, quali indici di mala fede
nell’uso del nome a dominio contestato e potrebbero, pertanto, assurgere alla medesima rilevanza
anche nel caso di specie.
Sennonché, nell’esercizio delle proprie facoltà al fine di addivenire alla presente decisione, il
Collegio Unipersonale, una volta costituitosi, ha operato un accesso al sito internet pubblicato
all’indirizzo timstore.it e vi ha rinvenuto la pubblicazione di una home page che si riporta qui di
seguito:
nella quale, dopo un generico riferimento alla prossima realizzazione del sito, viene riportata la
dicitura: “Questo sito non è collegato e non è riconducibile a Telecom Italia S.p.A. o ad altre
aziende che gestiscono siti con nomi a dominio similari”.
Accedendo, poi, alla sezione “Attività recente” del medesimo sito internet, si rileva come appaia
essere stato lo stesso Registrante a modificare il sito in parola in data 09.12.2010:
E’, quindi, verosimile ritenere che il Sig. Messina, ricevuto il Reclamo all’origine della presente
procedura, abbia provveduto ad “eliminare” la precedente versione del sito (ed i links quivi a suo
tempo pubblicati) ed a sostituirla con quella nuova, nella quale ci si è premurati di precisare la
mancanza di riferimento alla Reclamante.
L’accertamento dello stato di fatto di cui sopra impone alcune riflessioni.
Benché il Collegio Unipersonale sia chiamato a rendere la propria decisione sulla base degli atti e
dei documenti a sua disposizione, a mente dell’art. 3.7 del Regolamento Dispute il medesimo
Collegio può “rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’utilizzo del nome a dominio
anche da circostanze diverse” da quelle elencate esemplificativamente dalla disposizione testé
citata.
Ebbene, la modifica del sito internet avrebbe (in astratto) potuto influire sulla presente decisione,
facendo ritenere che lo stesso Sig. Messina, inizialmente (seppur incredibilmente) ignaro
dell’esistenza del Brand TIM e della sua diffusione ed avvedutosi di ciò grazie al ricevimento del
Reclamo, si fosse attivato per eliminare ogni possibile violazione di diritti altrui, violazione
effettivamente sino a quel momento riscontrabile nel reindirizzamento (verosimilmente remunerato)
ad altri siti internet, alcuni dei quali, come si è detto, di aziende dirette concorrenti della
Reclamante.
In altre parole, la modifica del sito da parte del Registrante avrebbe potuto anche costituire indice di
buona fede se, tuttavia, non sussistessero una serie di elementi diversi e aggiuntivi che, al contrario,
consentono di individuare in tale condotta, almeno a parere della scrivente, un segnale della mala
fede del Sig. Messina nella registrazione e nell’uso del nome a dominio contestato che va ad
aggiungersi al già grave quadro comportamentale dello stesso sopra descritto (i.e. la mancanza di
attività propria sul sito de quo e la pubblicazione di annunci remunerati mediante Pay-per-click).
Un primo ulteriore elemento che depone a favore della sussistenza della mala fede nella
registrazione e nell’uso del nome a dominio contestato è dato dalla circostanza che la modifica del
sito sia stata effettuata nel più totale “silenzio”: come detto, infatti, il Sig. Messina non ha svolto
alcuna attività difensiva nella presente procedura.
Orbene, se il Registrante si fosse costituito nel presente giudizio sostenendo la propria buona fede
nella registrazione e nell’uso del nome a dominio e, a riprova di ciò, avesse dedotto l’immediata
modifica del sito in parola, avrebbe potuto sollevarsi un qualche alone di dubbio sulla sua condotta
e sulla sua importanza ai fini della presente decisione (pur con tutte le perplessità del caso,
trattandosi, come detto, di Brand che ha assunto una rilevanza ed una diffusione tali da non poter
essere tanto agevolmente ignorato).
In altre parole, la scelta del Registrante di sottacere la modifica del sito rende tale sua attività
qualificabile più come il tentativo di far venire meno il casus belli piuttosto che la condotta, in
buona fede, di chi ritenga di vantare un legittimo diritto all’utilizzo del nome a dominio registrato il
che, assume, ad avviso di questo Collegio Unipersonale, un ruolo di non poco momento ai fini del
decidere.
Un secondo elemento rilevante ai fini che ci occupano è costituito dallo specifico tenore del
messaggio attualmente pubblicato sul sito corrispondente al nome a dominio contestato, che
dimostra, senza ombra di dubbio, la consapevolezza, in capo al Registrante, della confondibilità del
nome a dominio con il Brand di cui la Reclamante è titolare.
A ben vedere, infatti, l’unico effettivo contenuto del sito è costituito, oggi, da un disclaimer volto
proprio a sottolineare la non riconducibilità del sito medesimo alla Reclamante, quando, almeno
fino al 22.10.2010, quello stesso sito ospitava plurimi riferimenti alla stessa Telecom e/o ai beni e
servizi dalla stessa commercializzati con il Brand.
Ebbene, la condotta pregressa del Registrante (il quale, lo si ribadisce, è risultato aver utilizzato il
sito internet corrispondente al nome a dominio contestato non per esercitarvi o promuovervi una
propria attività bensì unicamente per “parcheggiarvi” annunci verosimilmente remunerati) e quella
attuale (che, in assenza di ogni altra spiegazione da parte dell’interessato, attesta l’intervenuta
consapevolezza di aver posto in essere e di poter ancora porre in essere un comportamento passibile
di ledere altrui diritti) consentono al Collegio Unipersonale di affermare la sussistenza, nel caso di
specie, di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio contestato.
Tale affermazione trova ulteriore conforto laddove si consideri che detta registrazione e detto uso
sono attribuibili ad un soggetto che non è stato in grado di fornire elemento alcuno volto a
dimostrare di avere un qualsiasi diritto alla titolarità del nome a dominio che pure ha registrato.
Infatti, il Sig. Messina, non svolgendo alcuna attività difensiva, è decaduto, da un lato, dalla
possibilità di dimostrare la buona fede sottesa alla propria condotta pregressa e, dall’altro lato, di
esporre le ragioni sottese al suo attuale comportamento, di tal che gli stessi non possono che essere
interpretati alla luce degli elementi di fatto e di diritto dei quali il Collegio Unipersonale dispone
allo stato e che attestano, con sufficiente certezza, la sussistenza di un diritto alla titolarità del nome
a dominio contestato da parte della Reclamante mentre, al contrario, così non può dirsi per il
Registrante.
****
Alla luce di quanto esposto e motivato, sulla base degli atti e dei documenti trasmessi da MFSD, il
Collegio Unipersonale nominato, ritenute sussistenti le condizioni di cui all’art. 3.6 del
Regolamento Dispute
P.Q.M.
accoglie il Reclamo presentato da Telecom Italia S.p.a.
e conseguentemente
dispone il trasferimento (riassegnazione) del dominio timstore.it
a Telecom Italia S.p.a.
Si comunichi al Registro del ccTLD “it”
Così deciso in Milano, 5 gennaio 2011.
Il Collegio Unipersonale
Avv. Lavinia Maria Landresi