futurland.it 22-08-2006 20-10-2006 Fabrizio Stefanelli
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futurland.it 22-08-2006 20-10-2006 Fabrizio Stefanelli
PRESTATORE DEL SERVIZIO DI RISOLUZIONE DELLE DISPUTE MFSD Collegio unipersonale: avv. Fabrizio Stefanelli Nella procedura di rassegnazione ai sensi del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “it” del nome di dominio “futurland.it” R.G. n. 04/2006 promossa da Futureland s.a.s. di Barbaglia Alberto & C. Con l'avvocato Federico Gaballo - opponente reclamante CONTRO A.M.I. s.r.l. - resistente Svolgimento della procedura In data 10 aprile 2006 a cura del Registro del cc TLDT “.it” (di seguito, per brevità, “Registro Italiano”) veniva apposta l'indicazione di "valore contestato" in relazione al nome di dominio contestato. In data 23 giugno 2006, la reclamante depositava opposizione alla registrazione innanzi al PSRD MFSD. In data 5 luglio 2006, MFSD procedeva a richiedere integrazioni al reclamo da parte della Futureland s.a.s.. In data 17 luglio 2006 veniva inviato il reclamo alla resistente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento nonché a tutti gli indirizzi di posta elettronica indicati nel data base del Registro Italiano così come previsto dall’art. 4.1.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute. In data 22 agosto 2006, per compiuta giacenza, il reclamo veniva restituito al PSRD MFSD. In data 16 settembre 2006 scadeva il termine per le repliche della resistente senza che la medesima provvedesse a depositare memorie. In data 25 settembre 2006 veniva nominato l’avv. Fabrizio Stefanelli quale valutatore componente del collegio uninominale. Allegazioni delle parti La reclamante chiede la riassegnazione a se stessa del nome di dominio contestato in quanto la resistente deterrebbe il domain name illegittimamente, deducendo l'identità del nome di dominio e la possibilità di confusione con la propria denominazione sociale, con la mancanza di diritto o titolo in capo alla resistente in relazione al nome di dominio, nonché l'utilizzo in malafede del domain name, così come previsto dall'articolo 3. 1. 6, I capoverso, lettere a), b) e c) del Regolamento. La parte resistente non ha presentato alcuna memoria. Il reclamo è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi In via preliminare Il PSRD MFSD ebbe notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il reclamo dall'attuale assegnatario così come previsto dall'articolo 4.1.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute (di seguito, per brevità, " Regolamento "). Pertanto, al compiersi del periodo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale, ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell'articolo 4.1.4, II capoverso, il reclamo deve intendersi conosciuto dall'attuale assegnatario. Stante l'assolvimento di tutte le formalità indicate nel Regolamento, si deve ritenere che l'odierno resistente, sebbene edotto della controversia pendente, non ha presentato memorie entro i termini previsti. Questo Collegio, stante la perentorietà dei termini stabiliti da Regolamento, così come precisato dall'articolo 4.1.10, III capoverso, non ritiene di richiedere ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti ai sensi dell'articolo 4.1.12 del Regolamento. Il fatto che il resistente non si sia costituito nella presente procedura non può comportare l'automatico accoglimento del ricorso stesso senza esaminarne il fondamento. Inoltre il regolamento vigente non contempla l'istituto della contumacia; pertanto la mancata costituzione della resistente comporta solo che la medesima non ha argomentato nè provato le circostanze di cui all'articolo 3. 1. 6 del regolamento per la risoluzione delle dispute, II capoverso. Né questo Collegio potrà valutare la condotta della resistente durante procedimento dal momento che ai sensi dell'articolo 4.1.10 del Regolamento, il Collegio alla facoltà di valutare liberamente le prove, la pertinenza e l'ammissibilità delle medesime, nonchè la loro rilevanza, ma non anche il comportamento delle parti nello svolgimento della procedura. Sul requisito di cui alla lettera a), I capoverso, dell'art. 3.1.6 del Regolamento Appare abbastanza scontato considerare che il nome di dominio contestato non è altro che la trascrizione errata della denominazione sociale della reclamante. Inoltre è altrettanto scontato ma, in questa sede opportuno rilevare, che la denominazione sociale della ricorrente è la composizione di due parole inglesi che pronunciate hanno il medesimo suono vocale della lettura del nome di dominio oggetto di contestazione. Questo tipo di fenomeno, che viene definito “typosquatting”, è stato più volte oggetto di valutazione nelle procedure di rassegnazione (Cfr proc. ahoo.it, asscond.it), tuttavia questa pratica, se pur al limite dell'uso legittimo di nome di dominio, non è apparsa in sé idonea ad integrare indizio di malafede. Infatti appare necessario considerare l'intera vicenda nel suo complesso svolgimento; più precisamente occorre che la somiglianza del nome di dominio possa indurre confusione. Dall'oggetto sociale della resistente, di cui alla visura prodotta da parte reclamante, risulta che l’attività svolta da entrambe le parti sia molto simile; pertanto, anche se la home page del sito Internet riconducibile al nome di dominio contestato reca indizi tali dal far dedurre un’usurpazione evidente dei segni distintivi della reclamante, appare ulteriormente idonea ad ingenerare confusione per l’affinità delle attività svolte e per l’assonanza vocale del nome di dominio con il marchio della reclamante. Tuttavia, appare altrettanto evidente che lo scopo della pagina iniziale è quello di indurre eventuali visitatori ad accedere ad altre pagine web che propongono servizi sicuramente in concorrenza con l'odierno reclamante. In buona sostanza, appare del tutto provato il rapporto di concorrenza tra i titolari delle pagine web cui visitatore viene indirizzato, e di conseguenza, ma non di n maniera immediata e diretta, anche l'attuale assegnatario non può ritenersi estraneo a questo rapporto di concorrenza, dal momento che la pagina iniziale del sito Internet di cui al dominio contestato è lo strumento principale per indirizzare altrove i visitatori. Pertanto è da ritenere che la condotta produce vantaggi nei confronti di terzi rispetto all'assegnatario del nome di dominio, ma lo strumento adoperato, essendo nella titolarità dell'attuale assegnatario, viene utilizzato in maniera non conforme ai principi di correttezza che presiedono la regolamentazione dell'uso del nome di dominio. Sul requisito di cui alla lettera b), I capoverso, dell'art. 3.1.6 del Regolamento L’attuale assegnatario non risulta titolare di alcun titolo ho diritto in relazione nome di dominio contestato sia in ordine alla propria denominazione, si in ordine alla ditta o insegna sotto la quale svolge la propria attività. Pertanto è corretto ritenere fondata la doglianza del reclamante in ordine al suddetto requisito richiesto dal Regolamento. Sul requisito di cui alla lettera c), I capoverso, dell'art. 3.1.6 del Regolamento In relazione all'uso in malafede del nome di dominio, oltre a ribadire quanto già sopra esposto, occorre precisare che le allegazioni documenti presentati forniscono fondati indizi di uso scorretto del nome di dominio. Tuttavia, questo Collegio, sebbene non sia legittimato a svolgere d'ufficio attività istruttoria, nondimeno non può esimersi dal verificare mediante gli strumenti di cui dispone la fondatezza delle prove e la loro rilevanza; pertanto la semplice verifica tramite internet di quanto dedotto nel reclamo non può ritenersi in violazione del principio di indipendenza del Collegio. Premesso ciò, è necessario considerare che dalla produzione documentale della reclamante sembrerebbe effettivamente dimostrare il collegamento ipertestuale tra la pagina iniziale riferita nome di dominio contestato e le pagine di altri siti Internet che effettivamente si pongono in evidente concorrenza con l'attività della reclamante. Questo Collegio, ritenuto indispensabile procedere ad una verifica delle allegazioni della parte reclamante ha potuto constatare l'effettiva corrispondenza di quanto dedotto nel reclamo. Verificato dunque che in nome di dominio, che pronunciato corrisponde allo stesso suono della lettura del marchio distintivo del reclamante, induce il visitatore ad altri siti in concorrenza con la Futureland, occorre dunque valutare se la condotta specificatamente imputata e posta in essere dalla resistente integri o meno la mala fede. Infatti, lo sviamento del visitatore viene causato a vantaggio di terzi e non vi sono indizi che inducano ritenere un qualche vantaggio a favore della resistente. In buona sostanza, è da chiedersi se per la riassegnazione del nome di dominio sia sufficiente la malafede e non anche un qualche beneficio a vantaggio della resistente. L'articolo 3. 1. 7 del Regolamento fornisce un elenco esemplificativo delle condotte che indicano la mala fede della resistente; tuttavia il reclamante si lamenta dell'uso non autorizzato di marchio simile al proprio nonché l'uso del nome di dominio volto ad attrarre visitatori. Se la prima doglianza potrebbe ritenersi pacifica, ma con le precisazioni che seguono, occorre però applicare il citato articolo del Regolamento; pertanto il reclamante dovrà dare prova che in dominio sia stato registrato per impedire al titolare del diritto al marchio corrispondente di utilizzare tale nome, oppure che sia stato registrato allo scopo primario di danneggiare gli affari del reclamante, o che l'uso del nome di dominio sia intenzionalmente utilizzato per attrarre utenti Internet allo scopo di trarne profitto. Alla luce della disciplina sopra riportata bisognerà valutare anche l'ulteriore doglianza relativa allo svimento del visitatore. Le prove prodotte configurano sicuramente la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente per operare uno sviamento di possibile clientela, tuttavia non è provato che da questo tipo di condotta il resistente ne tragga profitto, come richiesto dalla lettera e) del citato articolo del Regolamento. Come sopra si è detto, la lieve difformità di una marchio della reclamante non implica l'automatica mala fede riconosciute in capo alla resistente; pertanto non risulta immediatamente applicabile la disciplina di cui alla lettera b) dell'articolo 3. 1. 7 del Regolamento. Circostanza invece pacifica è quella relativa fatto che in relazione al nome di dominio contestato non esiste alcun collegamento con la denominazione o con altri segni distintivi del resistente; tuttavia anche in questo caso e necessario specificare che in nome di dominio contestato non è quello corrispondente al marchio del reclamante. A parere di questo Collegio, il fenomeno del “typosquatting“ deve essere valutato alla luce del combinato disposto un di cui agli articoli 3.1.6, III capoverso, lettera c) e 3.1.7, lettere d) e e). Infatti, dal momento che sarebbe onere della resistente provare che del nome di dominio si stia facendo l'uso legittimo non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della ricorrente o di violarne il marchio registrato, appare evidente che questa disposizione, che non ha carattere esemplificativo, vada ad integrare le circostanze di cui all'articolo 3. 1. 7 che indicano le prove dell'uso in mala fede del nome di dominio. Alla luce di quanto detto, appare evidente che l'uso, sebbene non a proprio diretto profitto, del marchio simile a quello della ricorrente è di tipo commerciale con l'evidente scopo di sviare possibile clientela. Questo Collegio, oltre che applicare la disciplina di cui al Regolamento, non può fare a meno di riferirsi ai principi suggeriti dall'esperienza industrialistica sia dottrinale che giurisprudenziale dell'ordinamento italiano, così come previsto dall'articolo 4. 1. 15 del Regolamento. Pertanto, appare del tutto evidente l'intento del resistente di usurpare il marchio della reclamante utilizzando un segno distintivo estremamente simile a quest'ultimo; tuttavia non può sfuggire che il marchio “futureland” non appare dotato di particolare capacità distintiva. Da quanto detto appare corretto ricondurre la condotta della resistente sia alla contraffazione, ma, più propriamente, alla concorrenza sleale. P.Q.M. questo Collegio, visti gli articoli 3.1.6, nonché dell'articolo 3.1.7 del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, ritenute ammissibili, rilevanti e pertinenti le prove prodotte, − accoglie il reclamo proposto da Futureland s.a.s. di Barbaglia Alberto & C. − e per l'effetto dispone la riassegnazione del nome di dominio “futurland.it” a favore del reclamante − manda alla Segreteria dell'PSRD MFSD per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.1.15 del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”,, e per la comunicazione al Registro dei Nomi a dominio Così deciso in Milano, 10 ottobre 2006 Il Collegio Unipersonale Avv. Fabrizio Stefanelli