Regolamento Asa S.p.A. - Autorita Idrica Toscana

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Regolamento Asa S.p.A. - Autorita Idrica Toscana
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Regolamento Acquedotto ATO5
Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Toscana
Costa
Regolamento di somministrazione
Servizio Idrico Integrato
PARTE PRIMA
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA
ACQUA POTABILE
Approvato con Deliberazione Assembleare n° 18/25.11.2011
In Vigore dal 01.01.2012
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Regolamento Acquedotto ATO5
L’AUTORITÀ GARANTE:
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 5
“Toscana Costa”
Viale Carducci 112
57124 Livorno (LI)
Tel:
0586.426222
Fax: 0586.443155
www.ato5acqua.toscana.it
[email protected]
IL GESTORE:
Azienda Servizi Ambientali spa
Via del Gazometro 9
57122 Livorno (LI)
www.asaspa.it
[email protected]
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Sommario
ART.1 - GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AMBITO DI APPLICAZIONE ......................... 6
ART. 2 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO ....................................................................................... 6
ART. 3 – DEFINIZIONI.............................................................................................................................. 6
ART. 4 - GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ..... 9
ART. 5 - FORNITURE PER USO PUBBLICO ................................................................................................. 9
ART. 6 - LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO
PER USI CIVILI ...................................................................................................................................... 10
ART. 7 - FORNITURA PER USO PRIVATO ................................................................................................ 11
ART. 8 - FORNITURE PER USO ANTINCENDIO ......................................................................................... 11
ART. 9 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO ............................................................................. 12
ART. 10 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI FORNITURA ......................................................... 12
ART. 11 - DIVIETO DI RIVENDITA ........................................................................................................... 13
ART. 12 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ................................................................................................ 13
ART 13. LAVORI DI ALLACCIAMENTO .................................................................................................... 13
ART. 14 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ................................................................................................ 14
ART. 15 – RIFIUTO DELLA FORNITURA ................................................................................................... 14
ART. 16 - CONTRATTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA ......................................................................... 14
ART. 17 - TITOLARITÀ DEI CONTRATTI D’UTENZA................................................................................... 15
ART. 18 - VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA .............................................................................................. 15
ART. 19. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA ............................................................................ 16
ART. 20 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DELL'ACQUA ............................................................ 16
ART. 21 - MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA .................................................. 16
ART. 22 - RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA ..................................................................................... 16
ART. 23 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE O VERIFICA DEL CONTATORE ......... 17
ART. 24 - PRELIEVI ABUSIVI................................................................................................................... 17
ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE RETI DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO ..................................................... 17
ART. 26 – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE CONDOTTE IN PROPRIETÀ
PRIVATA. ............................................................................................................................................. 18
ART. 27 - INSTALLAZIONE DEL CONTATORE ........................................................................................... 19
ART. 28 - CUSTODIA DEL CONTATORE ................................................................................................... 20
ART. 29 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ........................................................................................... 20
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ART. 30 - LIMITATORI DI PORTATA........................................................................................................ 21
ART. 31 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ...................................................................................... 21
ART. 32 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ................................................................................................. 21
ART. 33 - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ................................................................. 21
ART. 34 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA .................... 22
ART. 35 - COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI ........................................................... 22
ART. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO ...................................................................................................... 22
ART. 37 – SERBATOI ............................................................................................................................. 23
ART. 38 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE................................................................. 23
ART. 39 - VIGILANZA E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI ......................................................... 23
ART. 40 CRITERI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI ................................................................................. 23
ART. 41 - CRITERI PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE AGGREGATE .............................. 24
ART. 42 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE A RICHIESTA DEL CLIENTE ............................. 25
ART. 43 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ ......................................................................................... 25
ART. 44 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE ............................................................................ 25
ART. 45 - DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER MOROSITÀ
DELL’UTENTE ....................................................................................................................................... 26
ART. 46 - CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ........ 27
ART. 47 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI ......................................................................... 28
ART. 48 - COMUNICAZIONI E RECLAMI .................................................................................................. 28
ART. 49 - DEPOSITO CAUZIONALE ......................................................................................................... 28
ART. 50 - ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO ..................................................................... 29
ART. 52 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE .................................................................................... 30
ART. 53 - UTENZE AGGREGATE.............................................................................................................. 30
ART. 54 - UTENZE PREESISTENTI - NORME IN MATERIA DI DEPOSITI CAUZIONALI ................................... 31
ART. 55 - CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI ..................................................................................... 31
ART. 56 - CONTROVERSIE E RECLAMI .................................................................................................... 31
ART. 57 - MODIFICHE DEL RAPPORTO ................................................................................................... 31
Vers 12/03/2012
PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE TESTO è DA INTENDERSI PER:
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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale: l’Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato istituito come forma di cooperazione
tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e con veste giuridica di Consorzio Obbligatorio
di Comuni come previsto dalla L.R. Toscana 81/95. Nello specifico si tratta dell’AATO n° 5 “Toscana Costa”;
Gestore: il soggetto aziendale gestore unico del Servizio Idrico Integrato, ASA spa, così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera o-bis)
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, individuato in base alla Convenzione di cui all’art. 11 L. 36/94,;
Azienda: la società ASA SpA, con sede in Livorno, via del Gazometro, 9 LIVORNO, individuata come Gestore unico per un periodo di
25 anni a partire dal 01.01.2002;
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NORME GENERALI
ART.1 - GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina le modalità d’erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti fra
gestore ed utente e si applica in tutti i Comuni appartenenti all’ Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Toscana
Costa” (ATO n. 5), dove il servizio acquedotto è stato assunto dalla società ASA S.p.A., (denominata in
seguito Gestore) in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.
ART. 2 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, obbligatorio per tutti gli utenti del servizio acquedotto, dovrà essere ritenuto
parte integrante e sostanziale d’ogni contratto di fornitura dell'acqua e sarà consegnato all’utente all'atto
della stipula del contratto, fatto salvo il diritto di averne copia gratuita quando ne faccia richiesta.
2. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante
comunicazione indirizzata ai recapiti indicati dall’utente, preferendo la trasmissione a mezzo e-mail, e
mediante avviso pubblicato sul sito dell’Autorità e del Gestore
3. L’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse
necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.
4. Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall’AATO n. 5 su proposta dell’Azienda o a
seguito di un processo di analisi svolto dall’Azienda ma promosso dall’Autorità medesima e comunque
successivamente al confronto con le associazioni rappresentative di interessi diffusi di cui all’art. 11.2
secondo comma della Carta del Servizio.
ART. 3 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
Acquedotto pubblico: insieme di reti idriche, centrali, serbatoi ed opere di captazione che
costituiscono l’insieme del sistema di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile affidato in gestione al
servizio idrico integrato
1. Allacciamento o derivazione d’utenza: condotta idrica derivata dalla rete di acquedotto e dedicata
all’alimentazione di uno o più utenze singole o raggruppate.
2. Articolazione tariffaria: Prezzi applicati all’utenza come corrispettivo del servizio. Per ciascun uso
tariffario sono articolati in valori fissi ed in valori variabili per fasce di volume (scaglioni).
3. Attivazione: intervento con il quale si avvia la prima fornitura idrica dopo il perfezionamento del
rapporto contrattuale;
4. Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
5. Autorità di Ambito: l’Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 148 del D.Lgs.
152/2006.
6. Azienda: La società ASA SpA, con sede in Livorno, via del Gazometro, 9 LIVORNO, individuata come
Gestore con Delibera Assemblea n.12/19.12.2001 per un periodo di 20 anni a partire dal 01.01.2002.
7. Conguaglio: procedimento contabile basato su letture rilevate attraverso il quale è garantita la reale
suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e la corretta
applicazione delle relative tariffe.
8. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata installato dal Gestore.
9. Contatore accessibile: è il contatore su cui è possibile operare dal pubblico suolo collocato in un luogo
al quale l’operatore incaricato può sempre accedere senza che sia necessario l’accesso in proprietà
privata e senza la presenza dell’utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l’accesso.
E’ la accessibilità di norma sempre prevista per le nuove costruzioni, salvo giustificazione tecnica.
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10. Contatore ad accessibilità condizionata: è il contatore posto all’interno di aree private, esclusive o
comuni, sempre accessibili direttamente senza intervento di terzi o per il quale sia contrattualmente
resa certa la lettura ad ogni tornata. Nei casi di utenze singole o divisionali le letture dovranno essere
eseguite contestualmente a tutti gli altri contatori che corrispondono al medesimo luogo di fornitura,
con la clausola espressa di automatica decadenza delle contrattualizzazioni individuali in assenza di
almeno una lettura contestuale eseguita nell’arco dell’anno solare da parte degli utenti e di almeno una
lettura ogni due anni da parte dell’azienda, qualora impedita dalle condizioni di accesso. Nel caso di
utenze esistenti singolarmente contrattualizzate ricadenti all’interno di un condominio l’impianto deve
essere in ogni caso munito di contatore generale accessibile per le utenze esistenti. La necessaria
autorizzazione all’accesso, e la precisazione delle altre condizioni a garanzia delle letture, dovranno
essere sottoscritte all’atto della stipula nel caso di nuovi contratti. Per i contratti in essere il Gestore è
tenuto a richiedere all’utente l’autorizzazione, in assenza della quale il contatore si considera non
accessibile. E’ inteso che l’autorizzazione all’accesso, oltre che per le operazioni di lettura, è estesa ad
ogni necessaria manovra tecnica di sospensione, interruzione e riattivazione della fornitura stessa. Nei
casi in cui non siano pervenute le letture a carico dell’utente o l’Azienda non sia stata messa in
condizione di poter effettuare le letture contestuali dei contatori, i contratti singoli saranno
automaticamente risolti e la fatturazione avverrà esclusivamente mediante il contatore generale già
contrattualizzato.
11. Contatore non accessibile: tutti i contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti 9) e 10).
12. Contitolarità del contratto di fornitura: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso
contratto di fornitura.
13. Contratto di fornitura: Documento sottoscritto da persona fisica o giuridica come controparte del
servizio erogato dal Gestore e che ne attesta l’approvazione e la conoscenza degli obblighi e dei diritti
indicati nel presente regolamento e nella carta del servizio. In caso di utenti allacciati alla rete
anteriormente alla data di primo affidamento del Servizio Idrico il contratto si intende tacitamente
approvato.
14. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione.
15. Deposito cauzionale: importo versato o dall’utente al momento della stipula del contratto a garanzia
del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dello stesso e di ogni
altro credito che dovesse insorgere, da restituire con gli interessi alla chiusura del rapporto.
16. Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell’allacciamento dalla condotta principale.
17. Disdetta: cessazione del contratto di fornitura che, a seguito della richiesta del titolare del contratto,
produce effetti solo dopo l’avvenuta chiusura del contatore o subentro/voltura contrattuale.
18. Domanda d’allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari
all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
19. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso
addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
20. Gestore: il Soggetto aziendale gestore del Servizio Idrico Integrato così come definito dall'art.74 comma
1 lettera r del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, e successive modifiche.
21. Impianto interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a valle del contatore, usate per
l'erogazione dell'acqua potabile.
22. Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all’utente nel caso in cui il gestore non
rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla
Carta stessa.
23. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico
del contatore al fine di consuntivare i consumi dell’ utente.
24. Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri.
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25. Perdita occulta: è un guasto sull’impianto interno non rilevato che interviene a valle del contatore e che
porta alla dispersione della risorsa idrica.
26. Portata istantanea: misura della quantità d’acqua che passa nell’unità di tempo.
27. Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
28. Presa: opera di connessione idraulica tra la condotta principale e la derivazione/allacciamento di
utenza.
29. Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione,
modifica o sostituzione dell’impianto di competenza del gestore o per altri interventi del gestore a
seguito di richiesta dell’utente o d’altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del
programma temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore.
30. Preventivo Complesso Preventivo in cui nella fase di sopralluogo viene rilevato che le condizioni delle
reti e degli impianti locali non sono in grado di assicurare la fornitura richiesta e per garantirla si
rendono necessarie opere di adeguamento tali da richiedere una progettazione dedicata
31. Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra suolo pubblico e privato, in adiacenza al quale deve
essere posizionato il contatore, secondo gli schemi in Allegato 1 al presente regolamento. Gli standard
contrattuali del servizio e di qualità dell’acqua potabile sono garantiti al punto di consegna.
32. Riattivazione: ripristino dell’alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla
disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di
sospensione di cui al presente Regolamento.
33. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare
eventuali manomissioni.
34. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura della erogazione della risorsa idrica
35. Sportello: dispositivo attraverso il quale si può accedere all’apposito vano entro cui risultano alloggiate
le apparecchiature. Deve essere sempre dotato di chiusura universale a quadrello, sgombro da
impedimenti che ne consentano l’apertura completa rivolto verso la proprietà pubblica e sempre
liberamente accessibile.
36. Variazione nel contratto di fornitura: si ha variazione nel contratto di fornitura quando interviene una
causa che porta al subentro nel contratto stesso.
37. Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo
che s’intende effettuare della risorsa idrica.
38. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e
che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.
39. Unità abitativa: unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti
sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare.
40. Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità
costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da
un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia
funzionale e reddituale.
41. Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per
sottoscrivere un contratto di fornitura con il gestore.
42. Utente residente: è la persona fisica che ha la residenza anagrafica nel luogo risultante dal contratto di
fornitura stipulato con il Gestore.
43. Utente non residente: è la persona fisica che non ha la residenza anagrafica nel luogo risultante dal
contratto di fornitura stipulato con il Gestore.
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44. Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore generale che distribuisce acqua a più unità
immobiliari corrispondenti ad utenze finali.
45. Utenze condominiali: particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio,
costituita nelle forme di fatto o di legge.
46. Utenze divisionali: utenze posizionate a valle di un una utenza aggregata, servita da un contatore
generale, con le quali il gestore ha stipulato i singoli contratti.
47. Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti gestori del servizio a seguito dell’affidamento
all’Azienda del Servizio Idrico Integrato da parte dell’AATO n. 5.
48. Voltura dell’utenza idrica: si ha voltura dell’utenza idrica quando c’è una variazione del titolare del
contratto di fornitura, e comunque secondo quanto previsto dall’art. 18.
49. Subentro dell’utenza idrica: si ha subentro dell’utenza idrica quando c’è una variazione del titolare del
contratto di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 18.
ART. 4 - GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
1. L’Azienda garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da
essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna. Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al
consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive. modificazioni ed integrazioni.
2. in presenza di parametri in deroga ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 31/2001 l’utente è comunque tenuto al
pagamento del corrispettivo tariffario per il servizio acquedotto ed è tenuto altresì al rispetto delle
eventuali precauzioni d’uso indicate dalle autorità competenti.
3. Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in
accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di
riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.
4. Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno
essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.
ART. 5 - FORNITURE PER USO PUBBLICO
1. Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di
carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività e dunque quelle riguardanti: Enti Pubblici
Territoriali; enti ed organi che compongono il Servizio Sanitario Nazionale; Autorità e Pubblici Presidi
deputati alla pubblica sicurezza; impianti antincendio a servizio della cittadinanza e delle utenze di cui
sopra.
2. Sono altresì considerate forniture per uso pubblico quelle che possono essere ricondotte a quanto
previsto dalle Decisioni AATO n.08 del 27.04.2009 e n.07 del 26.04.2011 che prevedono, anche ricorrendo
al dispositivo del silenzio-assenso entro il termine di 45 gg al netto dei tempi per eventuali integrazioni,
l’obbligo di accertamento dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.
Requisito soggettivo (allegare da parte del richiedente statuto/atto costitutivo e, se necessario, elementi
probatori):
• Il soggetto affidatario/concessionario ha forma giuridica che non prevede “finalità di perseguimento di
un utile di gestione”, ma finalità di copertura integrale dei costi, anche attraverso forme di sussidi
azione pubblica;
oppure
• Il soggetto affidatario/concessionario ha forma giuridica di impresa che prevede finalità di
perseguimento di un utile di gestione, ma nel caso specifico può essere dimostrato sulla base di
oggettivi elementi probatori che il servizio svolto e per il quale si chiede la concessione della tariffa uso
pubblico è “privo di rilevanza economica” secondo i parametri previsti dalla giurisprudenza prevalente;
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Requisito oggettivo (allegare da parte del richiedente convenzione/contratto di servizio e delibera
approvazione):
• la proprietà dell’immobile sia in capo al Comune o ad altro ente pubblico territoriale e l’accesso sia
“libero o regolato” nell’atto di affidamento/concessione d’uso dello stesso;
• sia chiaramente individuabile l’assoluta prevalenza nell’attività svolta entro la struttura dell’ambito
oggettivo proprio dell’uso pubblico, in termini di “gratuità del servizio o di fissazione del corrispettivo
per l’accesso” da parte del soggetto affidante/concedente, che ne dovrà controllare l’applicazione;
L’esistenza dei suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi deve essere oggetto di dichiarazione resa nella
forma certificatoria di cui al DPR 445/00, corredata della prevista documentazione in copia conforme, e
trasmessa al Gestore del Servizio.
3. Il Gestore, all’atto del ricevimento dell’istanza, deve predisporre una completa istruttoria della
documentazione a corredo della certificazione fornita dal richiedente e deve comunicarne l’eventuale
sussistenza dei presupposti di concessione alla Autorità di Ambito che si riserva, comunque, con proprio
giudizio insindacabile, di non riconoscere i presupposti per la concessione del beneficio.
ART. 6 - LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO
PER USI CIVILI
1. È vietato:
a) prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e
igienici ad esclusivo uso individuale; è comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a
settanta litri per utente al giorno;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio
delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli
idranti siano stati destinati. Fanno eccezione le autorità pubbliche preposte al servizio spegnimento
incendio che dovranno darne comunicazione al gestore precisandone la motivazione;
d) l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività
produttiva;
e) alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di
superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a
cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico
nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento;
f) utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad
attività sportive sia pubbliche che private;
g) l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di
climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come
elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;
h) l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte
salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche
o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o
ricettive; è fatto comunque obbligo in questi casi di concordare modalità e tempi di riempimento con
il soggetto gestore del servizio idrico integrato;
i) l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di
un'attività produttiva, salve le ipotesi in cui tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di
un servizio pubblico locale o qualora, previo parere dell'autorità di ambito ottimale, ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
- disponibilità di risorsa;
- impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
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- installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo
consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
j) l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio
delle fosse biologiche.
2. Chiunque, salvo nulla osta rilasciato dal Gestore, alimenti con acqua proveniente da pubblico acquedotto
vasche di arredo e/o giochi d'acqua, deve obbligatoriamente dotare gli stessi di impianti di ricircolo.
3. Il divieto di cui alla lettera g) si applica agli impianti di condizionamento installati dopo l’entrata in vigore
del D.P.G.R. 29 R del 26/06/2008.
4. Riguardo al regime sanzionatorio, nel rispetto delle competenze stabilite dall’art. 8bis L.R.n.81/95, si
rimanda altresì all’art.51 del Presente Regolamento.
5. Per tutto quanto in questa sede non previsto, si rinvia a quanto disposto dal D.P.G.R n.29R/2008.
6. Su specifica richiesta scritta da parte dell’utente ed in particolari circostanze, tra cui l’assenza di servizi di
approvvigionamento di acqua potabile alternativo al pubblico acquedotto nel Comune ove ha sede
l’utenza, il Gestore può consentire, previa attivazione di una fornitura idrica dedicata, il riempimento delle
piscine ad uso esclusivamente privato in deroga alle previsioni di cui alla lettera h, prescrivendo le modalità
ed i tempi per il riempimento. Della specifica autorizzazione al prelievo, delle sue modalità e motivazioni
viene data comunicazione scritta all’utente e per conoscenza all’AATO. Viene comunicato altresì all’AATO il
rifiuto motivato all’istanza dell’utente.
ART. 7 - FORNITURA PER USO PRIVATO
1. Sono individuate le seguenti tipologie di uso contrattuale da applicare all’utenza:
a)
per uso civile domestico – è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l’utenza che utilizza
l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile
effettuati all’interno dell’unità abitativa il cui contratto è intestato a persona fisica ad eccezione
degli alloggi di servizio di Enti Pubblici. A sua volta le utenze ad uso civile domestico si distinguono
in residente o non residente.
b)
per uso civile non domestico – rientra in tale tipologia l’utenza il cui contratto è intestato a persona
giuridica che utilizza l’acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un’attività
industriale, commerciale, agricola, del settore terziario e per uso cantiere e per tutti gli altri usi che
non siano domestici o pubblici, comunque effettuati all’interno di unità immobiliare urbana in
regola con la normativa edilizia ed urbanistica. Si applica altresì l’uso civile non domestico alle
piscine pubbliche e private salvo il riconoscimento esplicito da parte dell’AATO dell’uso pubblico
ove ne ricorrano le condizioni.
c)
altri usi individuati da criteri tariffari stabiliti dall’AATO.
2. Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni restrittive speciali che possono
essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa
autorizzazione della Autorità di Ambito. Resta inteso che la necessità di una garanzia assoluta di continuità,
pressione e portata a fronte di possibili guasti o disservizi potrà essere ottenuta solo con accorgimenti del
proprio impianto interno, fermo restando gli obblighi e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli standard
del servizio da parte del gestore.
3. Ad ogni uso contrattuale individuato saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dalla competente Autorità
d’Ambito.
ART. 8 - FORNITURE PER USO ANTINCENDIO
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Regolamento Acquedotto ATO5
1. Le forniture agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente
articolo, daranno luogo contrattualmente ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi
verranno fatturati con identica struttura tariffaria.
2. In caso di impossibilità tecnica di istallazione di contatore a tali forniture, o comunque in caso di assenza
dello stesso contatore, sarà applicata dall’Azienda una quota fissa omnicomprensiva come indicata in
Allegato 7 lett. n) al presente Regolamento.
3. In ogni caso le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l’uso
previsto, di apposito sigillo.
4. In caso di utilizzo da parte dell’utente, questi provvederà da solo alla rimozione del sigillo comunicandolo
tempestivamente all’Azienda. Completata l’estinzione dell’incendio l’utente comunicherà la circostanza
all’Azienda che provvederà ad apporre il nuovo sigillo.
5. La fornitura idrica ad uso antincendio non garantisce il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di dotazioni obbligatorie per l’estinzione degli incendi.
6. In caso di utilizzo di idranti stradali da parte dei soggetti pubblici autorizzati, gli stessi sono tenuti a
comunicarlo al Gestore entro 24 ore dall’uso.
ART. 9 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
1. Il Gestore, ove già esiste la rete dell’acquedotto pubblico , è tenuto alla erogazione d’acqua per uso
domestico e per altri usi civili sempre che le condizioni tecniche e giuridiche lo consentano, nel qual caso ha
diritto di esigere i corrispettivi stabiliti per il servizio fornito.
2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste della rete di acquedotto potabile, il Gestore può accogliere
le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano d’ambito e
dettagliato nel POT riguardante gli estendimenti delle reti Nelle strade o piazze ad uso pubblico il Gestore
può valutare le richieste di allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel
piano d’ambito e dettagliato nel POT riguardante gli estendimenti delle reti a condizione che venga
concesso gratuitamente il diritto di passaggio delle condotte.
3. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento
a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione
della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore
stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
4. Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su
beni di proprietà di terzi, l’utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie
autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
5. L’Azienda è comunque tenuta a documentare all’AATO le richieste di allacciamento pervenute, a
supporto e giustificazione delle scelte pianificatorie operate, con le modalità stabilite in relazione al flusso
informativo.
6. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al
punto di consegna ,spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque
altro, pena il pagamento delle penalità previste al successivo articolo 51 e con riserva d’ogni altra azione di
tutela e rivalsa del Gestore.
7. Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva
impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del
diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di
aumentare la pressione in rete.
ART. 10 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI FORNITURA
La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene alla persona
fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio, indipendentemente dalla proprietà.
Il richiedente dovrà presentare all’Azienda idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la
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Regolamento Acquedotto ATO5
legittimità della richiesta fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 per i titolari di contratti di
godimento inferiori all’anno.
ART. 11 - DIVIETO DI RIVENDITA
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall'Azienda. L’accertamento del fatto comporta
l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente ed il pagamento di una penale di cui
al successivo Art.51, lettera a) del presente Regolamento.
ART. 12 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO
1. Nelle località servite da pubblico acquedotto sussiste l’obbligo di richiedere l’allaccio alla rete pubblica
per gli usi idropotabili, che verrà concesso in presenza di condizioni tecniche sufficienti alla erogazione del
servizio entro gli standard di prestazione.
2. Per località servita da pubblico acquedotto deve intendersi quella prospiciente a strade o piazze in cui sia
presente una linea di distribuzione che per una singola utenza rende possibile l’allaccio con costi non
superiore a tre volte quello standard e, nel caso di più utenze pur non prospicienti, quella che si trova a ad
una distanza massima in linea d’aria tra la condotta ed il baricentro degli edifici da servire:
non superiore a 25 m fino a 5 utenze;
non superiore a 75 m fino a 10 utenze;
non superiore a 200m fino a 20;
non superiore a 500 m fino a 50 utenze;
3. Nel caso non sia identificabile il numero delle utenze finali o le stesse debbano essere determinate con
criteri di equivalenza, ai fini del presente comma sarà valutata pari ad una utenza finale una dotazione
idrica di 300 l/giorno come media annua.
4. Si devono intendere appartenenti a località prospicienti a strade in cui è presente linea di distribuzione
anche quei fondi che dispongono di un accesso su tali strade, salvo che le condizioni tecniche o giuridiche
non consentano di realizzare le necessarie opere di allaccio.
5. In caso di obbligatorietà di allacciamento accertata dal Gestore secondo i criteri indicati al comma 2, lo
stesso procede con un primo avviso e successiva intimazione di allaccio. In difetto di esecuzione delle opere
i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze.
6. Nel caso in cui l’obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse sulla
base della numerosità e delle distanze indicate al comma 2, la domanda di allaccio dovrà essere presentata
unitariamente da tutti gli utenti con esplicito impegno a cedere al soggetto gestore la proprietà delle opere
che sono identificabili come estensione della rete pubblica di distribuzione. Tale impegno dovrà essere
assunto, indipendentemente dal soggetto che eseguirà i lavori. I relativi oneri sono a carico dell’utenza.
9. L’obbligatorietà di allacciamento può decadere solo nel caso in cui i potenziali utenti dispongano di una
valida concessione di derivazione ad uso idropotabile rilasciata dalla Provincia o possano dimostrare di
avere la disponibilità di forniture alternative che alimentano sistemi di accumulo e distribuzione privati
idonei ai requisiti igienico sanitari dell’immobile interessato.
ART 13. LAVORI DI ALLACCIAMENTO
1. I lavori di allacciamento alla rete acquedottistica, dalla conduttura principale escluse le eventuali
manovre sulla rete idrica, fino al raggiungimento del contatore o del confine di proprietà, non rientrando
nel monopolio legale riconosciuto al gestore del SII, sono soggette alle regole della concorrenza e dunque a
ciascun utente è riconosciuta la possibilità di provvedere a propria cura e spese ai lavori di scavo,
composizione delle opere idrauliche, rinterri e ripristini, previa verifica positiva da parte del Gestore a
seguito di specifica domanda di allaccio da parte dell’utenza e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
Disciplinare Tecnico redatto dal Gestore “Specifiche di Allacciamento Acquedotto” riportato in Allegato 3.
Resta inteso che al Gestore andranno riconosciuti i costi per l’attività di verifica tecnica iniziale,
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Regolamento Acquedotto ATO5
comprensiva del sopralluogo, e per le operazioni di verifica idraulica di tenuta dell’opera realizzata e di
collegamento alla condotta di distribuzione(presa in carico).
2. I lavori su proprietà privata saranno a totale cura e spese dell’utente, rimanendo tale tratto di condotta
di proprietà dell’utente che si allaccia, anche agli effetti di eventuali manomissioni sia da parte del titolare
dell’allaccio che di terzi.
3. Il gestore ha l’obbligo di provvedere, a richiesta dell’utente ed a fronte del pagamento dei relativi
corrispettivi, alla esecuzione dell’allaccio fino al punto di consegna sempre che le condizioni della rete idrica
lo consentano e che l’intervento non sia in contrasto con leggi e regolamenti vigenti, e/o con diritti di terzi.
4. A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un
corrispettivo a carico del richiedente, l’Azienda provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico
dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Qualora il Gestore del SII proceda con la
redazione di un preventivo complesso è tenuto alla elaborazione di un preventivo particolareggiato a
dimostrazione della spesa da sostenere.
5. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli
adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per
accedere all’eventuale firma del contratto di fornitura.
6 I tempi massimi garantiti per la predisposizione del preventivo, l’esecuzione dei lavori e l’attivazione della
fornitura sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo
massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella
su menzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.
7. Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all’utente; trascorso tale termine, su
richiesta dell’utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti.
8. L’utente dovrà corrispondere al Gestore il costo dell’opera, per la parte da quest’ultimo eseguita,
secondo un prezziario dallo stesso annualmente proposto da recepire nel Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, comprensivo degli oneri per la presa in carico ed il collaudo delle opere.
ART. 14 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO
1. La richiesta di allacciamento all’acquedotto viene presentata al Gestore secondo le modalità indicate
dallo stesso anche sul proprio sito web.
2. La richiesta di allacciamento si perfeziona con il pagamento del corrispettivo previsto in Allegato 4.
3. A seguito del perfezionamento, il Gestore esegue il sopralluogo per verificare la fattibilità tecnica
dell’allaccio. In caso di esito positivo della verifica il Gestore rilascia un preventivo di spesa per l’esecuzione
d’allacciamento, cui l’utente può aderire entro 90 giorni pagandone l’importo secondo le modalità indicate.
Il preventivo costituisce attestazione di fattibilità tecnica all’allacciamento, fatte salve le eventuali
autorizzazioni di terzi, che sono sempre a carico dei richiedenti nel caso di occupazione o utilizzo di aree
private.
4. A seguito della richiesta e del relativo sopralluogo del Gestore, qualora i richiedenti vogliano eseguire a
propria cura e spese le opere di allacciamento, ne daranno comunicazione al Gestore nelle forme previste.
La comunicazione dovrà essere corredata dal progetto di allacciamento e della documentazione relativa ai
permessi di terzi per la realizzazione delle opere. I richiedenti potranno procedere alla realizzazione
subordinatamente al ricevimento delle specifiche tecniche rilasciate dal Gestore del SII.
5. In caso di opere di allacciamento eseguite dall’utente, a completamento dei lavori di cui all’art. 13, lo
stesso sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per la presa in carico ed il collaudo di cui in Allegato 4.
ART. 15 – RIFIUTO DELLA FORNITURA
La fornitura potrà essere rifiutata esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità tecnica
all’erogazione del servizio. Delle motivazioni del rifiuto deve essere data comunicazione scritta al
richiedente e per conoscenza all’Autorità d’Ambito.
ART. 16 - CONTRATTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
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Regolamento Acquedotto ATO5
1. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, del quale il presente
regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo all’utente di comunicare all’Azienda ogni modificazione, intervenuta successivamente
alla sottoscrizione che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
3. Nel caso di nuovo allacciamento, il contratto di fornitura non potrà essere stipulato qualora non risulti
effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per sopralluogo e collaudo finale.
4. Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, così come stabilite nel successivo Art. 48, inerenti
ai contratti, sono a carico degli utenti.
5. Le condizioni di esercizio offerte dall’Azienda per gli usi non civili ed in subordine anche per gli usi non
domestici, possono in casi particolari prevedere contrattualmente somministrazioni con limiti di portata
istantanea e periodi di sospensione, previo preavviso.
ART. 17 - TITOLARITÀ DEI CONTRATTI D’UTENZA
1. Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta di allacciamento e da chi abbia pagato all'Azienda
i corrispettivi relativi, il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del richiedente
della fornitura o di un suo rappresentante munito di delega ed è intestato come segue:
a)
per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare alla persona fisica o giuridica che
detiene od occupa sulla base di un titolo legale l’immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio
per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio, indipendentemente dalla proprietà;
In deroga a quanto sopra:
- per gli USI DOMESTICI con contratti di godimento inferiori all’anno il contratto di fornitura dovrà
obbligatoriamente essere intestato al proprietario dell’immobile.
- per gli USI NON DOMESTICI con contratti di gestione pari o inferiori all’anno, il contratto di
fornitura dovrà obbligatoriamente essere intestato al titolare della licenza.
b)
per la fornitura dell'acqua ad una utenza aggregata è intestato:
- al Condominio e quindi sottoscritto dall’Amministratore o, comunque, da persona allo scopo
delegata. Tutte le utenze saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a
fronte delle somministrazioni effettuate;
- ad uno solo dei fruitori, in assenza di Amministratore, su delega scritta degli altri che saranno,
comunque, obbligati in solido per quanto dovuto relativamente alla fornitura del servizio;
- all’ente gestore del complesso immobiliare cui saranno riconosciuti tutti i diritti e gli oneri
derivanti dal contratto.
c)
per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione.
Tale contratto dovrà essere obbligatoriamente cessato mediante disdetta a seguito della fine lavori.
2. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l’utente è tenuto ad esibire un valido
documento di riconoscimento..
ART. 18 - VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA
1. Si ha voltura dell’utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all’articolo precedente, da disdetta
del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.
2. Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad
usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d’utenza; in caso d’omessa
comunicazione della variazione predetta entro 15 gg dalla comunicazione di disdetta di cui al p.to 1
l’Azienda procederà alla sospensione della fornitura.
3. Si ha altresì voltura quando in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto si riceve una
richiesta di stipula contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo
titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto –comodato – altro diritto reale insistente sull’immobile
oggetto della somministrazione idrica). In tal caso l’Azienda procederà alla voltura contrattuale inviando in
ogni caso una comunicazione scritta al cliente uscente che avrà la facoltà entro quindici giorni dal
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Regolamento Acquedotto ATO5
ricevimento, di opporre le eventuali e giustificate contestazioni all’operazione in difetto delle quali si riterrà
tacitamente disdetto il contratto.
4. Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore
abbia perfezionato il contratto di fornitura.
5. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del
corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
6.La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente:
da tale data al nuovo utente non potranno essere addebitate morosità risalenti al precedente possessore
dell’immobile, non sussistendo a tal proposito alcun vincolo solidaristico.
7. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di
fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con
gli interessi maturati fino alla data dell’effettiva restituzione.
ART. 19. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA
Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
ART. 20 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DELL'ACQUA
I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno,
salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul
contratto stesso, in deroga alle norme generali.
ART. 21 - MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione
mediante disdetta, oppure rivolgersi agli uffici preposti dell’Azienda citando il codice d’utenza o quei dati
che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, indicando l’indirizzo dove recapitare la
fattura a saldo.
2. La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del
rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura
del contatore e la restituzione del deposito cauzionale
3. L’Azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il
contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile
o od accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale
dell’Azienda. Quando ciò non sia possibile l’utente recedente, con accollo delle relative spese, potrà
chiedere al Gestore la sospensione della fornitura tramite chiusura della valvola di intercettazione o, in
assenza, la sua installazione se tecnicamente possibile.
4. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di
disdetta espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi
e/o danni da chiunque causati.
5. La mancata formalizzazione degli atti previsti dal presente Regolamento e stipula del contratto con il
nuovo utilizzatore, , in caso di impossibilità tecnica a procedere alla sospensione della fornitura,comporta
l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
ART. 22 - RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA
1. L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per
morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al
pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di
riapertura.
2. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.
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Regolamento Acquedotto ATO5
ART. 23 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE O VERIFICA DEL CONTATORE
1. In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con
l’Azienda, all’atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il
personale dell’Azienda o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale su apposito modulo predisposto
dall’Azienda in cui devono essere indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del
contatore rimosso e/o del contatore installato.
2. L’Azienda è tenuta ad effettuare tali attività previo appuntamento nel rispetto delle modalità e degli
standard fissati dalla Carta del Servizio, salvo nei casi di emergenza (fughe/guasti) o su autorizzazione del
cliente.
3. L’Azienda è tenuta a rilasciare copia del verbale all’utente presente previa sottoscrizione. In caso di
assenza dell’utente o di mancata sottoscrizione del verbale l’Azienda è tenuta trasmetterne copia allo
stesso con raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 24 - PRELIEVI ABUSIVI
1. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall’Azienda.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti privi di contatore a ruolo,
qualora non siano diversamente contrattualizzati o autorizzati come l’uso antincendio da idranti pubblici
effettuato dai soggetti abilitati.
3. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’
pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate che qualora si
verificassero saranno considerati prelievi abusivi.
4. Qualsiasi variazione dell'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate
intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni
contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all’Azienda e, nel caso in cui ciò si renda
necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente,
adeguato alle diverse condizioni.
5. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio (Art 8), saranno
assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art.51 del presente Regolamento. È fatta salva, in
questi casi, la facoltà dell’Azienda di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale
intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’utente.
6. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e
ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio dell’Azienda, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il
quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente alla tariffa per tempo vigente.
7. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti in accordo con le
disposizioni normative vigenti.
NORME TECNICHE
ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE RETI DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO
1. Il confine fra suolo pubblico e privato e la costituzione di idonee servitù di acquedotto delimitano, di
norma, la proprietà delle condutture e di conseguenza stabiliscono la competenza per gli oneri manutentivi
sulle stesse.
Fanno parte del pubblico acquedotto esclusivamente le tubazioni di adduzione e distribuzione dell’acqua
potabile del servizio idrico integrato, compresi i relativi impianti e/o organi di manovra, di proprietà dei
Comuni secondo quanto risultante da atti pubblici, fermo restando l’efficacia degli atti di acquisizione da
parte del gestore come previsti dalle norme convenzionali e di legge
2. In carenza dei requisiti di cui al comma precedente, hanno comunque valenza pubblica le tubazioni di
adduzione e distribuzione dell’acqua potabile ed i relativi impianti e/o organi di manovra posti tra tratti di
rete pubblica la cui interruzione comporta la mancata erogazione del servizio ad una o più utenze
alimentate dalla rete pubblica o di rilevanza pubblica. L’acquisizione a patrimonio comunale delle reti e
degli impianti idrici dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme, mentre
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Regolamento Acquedotto ATO5
l’acquisizione a patrimonio comunale delle strade non implica l’automatica acquisizione delle reti idriche.
Le stesse potranno essere acquisite e gestite come pubblico acquedotto solamente se rispondenti ai
requisiti tecnici necessari (materiali e diametri idonei, profondità e interramento adeguati ed accettabile
grado di vetustà), comprovati da idonee operazioni di collaudo tecnico funzionale - che dovranno essere
eseguite con il coinvolgimento del Gestore per le acquisizioni successive all’atto di affidamento - a seguito
del quale il comune acquisisce la proprietà della condotta poi concessa in uso allo stesso Gestore.
3. I tratti di tubazione del pubblico acquedotto o i tratti di tubazione che hanno valenza pubblica ai sensi del
comma precedente qualora posti in proprietà privata sono di norma dotati delle necessarie servitù di
acquedotto.
4. In assenza di dette servitù il Gestore può intervenire solo dietro il consenso dei proprietari, salvo
necessità di intervento di emergenza per ragioni di interesse pubblico, che devono comunque essere
comunicate, oltre ai proprietari, all’Amministrazione Comunale territorialmente competente.
5. Spettano esclusivamente all’Azienda, o a personale autorizzato dalla stessa e sono vietate agli utenti,
tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle reti idriche e sulle derivazioni, dalla presa
stradale fino al punto di consegna, salvo quanto stabilito nel successivo art. 28 (spostamento del
contatore).
6. È di competenza del Gestore la manutenzione delle condotte idriche del pubblico acquedotto e dei tratti
di tubazione di valenza pubblica in proprietà privata.
7. I tratti di tubazione idrica posti nelle strade vicinali sono parificati a quelli in proprietà privata. Ne
consegue che ogni manutenzione o intervento su tali condotte ed i relativi impianti è a carico dei legittimi
proprietari, salvo che non abbiano valenza pubblica secondo quanto indicato al comma precedente. In
questo ultimo caso la comunicazione di intervento da parte del Gestore dovrà essere inviata alla sola
Amministrazione Comunale territorialmente competente.
ART. 26 – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE CONDOTTE IN PROPRIETÀ
PRIVATA.
1. Per gli allacciamenti al pubblico acquedotto il confine fra suolo pubblico e privato delimita la proprietà
delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.
2. Per le condotte in proprietà privata che non hanno valenza pubblica ai sensi dell’art. 25, tutte le
verifiche, manutenzioni, riparazioni dei tratti di impianto spettano esclusivamente al proprietario
dell’immobile e/o al titolare del contratto anche se questi tratti si trovano a monte del contatore. In questo
ultimo caso l’eventuale riparazione dovrà essere affidata a impresa abilitata che rilascerà, alla committenza,
che è tenuta a fornirne copia al Gestore, dichiarazione di conformità dell’intervento eseguito oltre a
certificazione di qualità dei materiali utilizzati. L’inosservanza di quanto stabilito al presente comma
comporta l’applicazione delle penalità previste al successivo art. 51, con riserva di ogni altra azione di tutela
legale, oltre alla facoltà di sospensione del servizio secondo le disposizioni di cui all’art. 45. In caso di
urgenza per motivi di tutela della salute pubblica, il Gestore ha facoltà di interrompere immediatamente la
fornitura, con obbligo di comunicazione all’AATO.
3. Le parti dell’impianto realizzate dopo il punto di consegna, siano esse a monte o a valle del contatore,
sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile ai sensi delle disposizioni normative vigenti e del
presente regolamento.
4. In ogni caso la custodia di tutti gli impianti o parte degli stessi che ricadono all'interno della proprietà
privata siano essi a monte o a valle del contatore è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi
possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.
5. Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e
sottoposti a manutenzione secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e
manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi
professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai
sensi del DL 37/08.
6. In caso di inerzia da parte dell’utente nella riparazione della perdita idrica localizzata in proprietà privata
a monte del contatore, l’Azienda intimerà all’utente, mediante preavviso, la tempestiva riparazione della
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Regolamento Acquedotto ATO5
perdita assegnando il termine temporale perentorio di giorni 3 (tre). Trascorso il termine senza esito
l’azienda potrà interrompere la fornitura idrica agendo sulla valvola di intercettazione. In caso di assenza
della valvola l’azienda provvederà ad installarla contestualmente all’intervento di interruzione della
fornitura. Si applicano le.
7. Qualora non sia tecnicamente possibile procedere con la chiusura secondo le procedure di cui all’art. 46,
come ad esempio nel caso in cui la perdita pregiudichi anche la fornitura idrica di altre utenze estranee alle
competenze di riparazione, e l’utente comunque non proceda alla riparazione, l’Azienda chiederà alle
autorità competenti che sia disposto l’intervento forzoso a tutela dell’interesse generale.
8. In casi residuali di assoluta eccezionalità in cui sia coinvolto un evidente interesse pubblico e previo
insindacabile giudizio favorevole dell’Autorità, l’Azienda potrà essere chiamata ad intervenire per operare
interventi di riparazione su tratti di allaccio o di rete di rilevanza pubblica posti in proprietà privata, ferma
restando la possibilità di accesso.
9. Gli schemi in Allegato 1 definiscono graficamente i limiti di competenza e di proprietà tra Azienda ed
utente.
ART. 27 - INSTALLAZIONE DEL CONTATORE
1. L’acqua viene somministrata attraverso il contatore.
2. Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall’Azienda, sentito l’utente, possibilmente nel luogo più idoneo
sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché
ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà
ottenere il previo consenso dell’Azienda.
3. Nei casi di contatore non accessibile di utenza singola o di contatore generale non accessibile di utenza
aggregata gli utenti, fino alla avvenuta constatazione formale della intervenuta condizione di accessibilità,
anche mediante sistemi in tele lettura, ove disponibili, saranno tenuti al pagamento di una quota fissa
tariffaria maggiorata a partire dal 01/01/2013 e fino alla data in cui l’accessibilità non sia constata dal
gestore. L’applicazione della quota fissa maggiorata avrà luogo fino alla avvenuta constatazione formale
della intervenuta condizione di accessibilità, anche mediante la disponibilità di sistemi in tele lettura
eventualmente forniti dal gestore, purché rimanga comunque possibile operare la gestione tecnica della
fornitura.
4. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall’Azienda restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo
ed il calibro sono stabiliti dall’Azienda in relazione alla tipologia d’utenza ed al fabbisogno necessario.
5. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall’Azienda.
6. L’utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell’Azienda, tutti gli impianti necessari
all’allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell’Azienda lo spazio
necessario alla posa di tali apparecchi (vedi Allegato 2 al Regolamento Acquedotto), facendo eseguire a sue
spese i vani di alloggiamento, muniti di sportello di chiusura rispondente alle caratteristiche di cui all’art. 1,
punto 35 ed i rivestimenti necessari.
7. La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contatore è a carico dell’utente, comprese le
spese per la sua successiva manutenzione. Qualora il personale ASA o della ditta incaricata si trovasse nelle
condizioni di dovere rimuovere dallo sportello una chiusura non conforme a quanto stabilito dal
regolamento, esso si riterrà autorizzato a procedere in forza del contratto di fornitura tra l’utente ed ASA.
L’utente non potrà avanzare nessuna richiesta di risarcimento e dovrà provvedere all’installazione di
adeguata chiusura.
8 L’Azienda ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche dello sportello alle quali l’utente ha
l’obbligo di attenersi e di garantire in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell’utente, nel caso di
espressa richiesta.
9. Le Amministrazioni Comunali hanno inoltre facoltà di prescrivere particolari personalizzazioni, nel
rispetto di quanto sopra, con l’obbligo di fornire lo sportello.
10. Nell’alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati
dall’Azienda e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente e
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Regolamento Acquedotto ATO5
concordate con l’Azienda. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà provvedere
immediatamente ed a sue spese, al ripristino delle condizioni di cui al precedente capoverso.
11. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati
i contatori dell’acqua.
12. L’inosservanza delle specifiche previste dal presente regolamento per il vano contatori ed il relativo
sportello potrà comportare, nei casi più gravi, la sospensione della fornitura fino all’adeguamento secondo
gli standard previsti.
ART. 28 - CUSTODIA DEL CONTATORE
1. L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.
2. L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori,
compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui
eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
3. La manomissione dei sigilli apposti dall’Azienda, ivi compresi quelli apposti per la sospensione
dell’erogazione dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento,
da parte dell’utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell’Azienda di denunciare il fatto
alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
4. E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali
anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi
eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da
parte dell’utente, l’Azienda farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l’indicazione del termine
massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà dell’Azienda chiudere il contatore ed, in
caso di perdita a carico dell’impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.
5. L’utente deve provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di
derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è
responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da parte di terzi o ignoti. In particolare
l’utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali danni conseguenti al gelo.
6. Qualora l’utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso
ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda, in modo che la medesima possa provvedere
alle necessarie verifiche e/o riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli
apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico
dell’utente.
7. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente,
lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell’Azienda. La sostituzione verrà effettuata alla presenza
dell’utente o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla
Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali
non sia stato possibile informare preventivamente l’utente) l’Azienda provvederà ad informare
successivamente l’utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.
8. In caso di perdite d’acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore
generale (Allegato 1 – schema B3), ed i contatori posti all’interno di condominio o comunque di area ad
accessibilità limitata e/o regolamentata (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di
fornitura diretti con l’Azienda a valle di un tratto di tubazione sprovvista di contatore generale), il
condominio, o i privati titolari dell’area in oggetto, sono tenuti a provvedere all’immediata riparazione della
perdita nell’impianto affidando l’esecuzione dell’intervento ad impresa abilitata che rilascerà alla
committenza, che ne fornirà copia al Gestore, dichiarazione di conformità dell’intervento eseguito oltre alla
certificazione di qualità dei materiali utilizzati. In caso di inottemperanza da parte del condominio/privato
l’Azienda potrà sospendere l’erogazione idrica. Il condominio/privato rimangono, in ogni caso, responsabili
in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
ART. 29 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE
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Regolamento Acquedotto ATO5
1. I contatori dell'acqua possono essere rimossi e/o spostati esclusivamente dagli addetti dell’Azienda o da
personale specificamente incaricato o autorizzato dalla stessa.
2. Qualora l’Azienda rilevi che, per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall’utente, il
contatore sia posizionato in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione,
oppure inidoneo per motivi di sicurezza e prevenzione, essa ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere
necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell’utente.
3 L’utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono indicati, salvo
comunicazione all’Azienda di eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei lavori. In caso di
inadempienza, l’Azienda ha facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio con addebito dei costi sostenuti
nella prima fatturazione utile.
4. L’utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale
dell’Azienda o altro personale da essa incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della
collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese
ART. 30 - LIMITATORI DI PORTATA
L'Azienda è obbligata ad inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime
prestazioni del contatore, a garanzia del corretto funzionamento dello stesso
ART. 31 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE
1. L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di
consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell’Azienda o dalla stessa incaricato alla presenza
dell’utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio
Idrico Integrato.
2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l’utente è tenuto al pagamento di un
corrispettivo previsto nel tariffario di cui all’art. 51 del presente Regolamento.
ART. 32 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’Azienda garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni, rispondente
almeno ai requisiti minimi del D.P.C.M. 04.03.1996, salvo quei casi in cui risulti evidente una criticità
sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano di Ambito.
2. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di
pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori, salvo assicurare un pronto intervento, il
massimo impegno per la esecuzione dei lavori di riparazione e l’eventuale approntamento di sistemi di
approvvigionamento di emergenza, secondo gli standard previsti dalla Carta del Servizio.
3. L’azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dovute ad una
rescissione contrattuale per inadempienze da parte dell’utente intestatario del contratto come indicato al
successivo art. 38. Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio
con garanzia di portata e pressione, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di
riserva.
4. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, l'Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di
sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.
5. L’Azienda s’impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella carta del Servizio
Idrico Integrato.
ART. 33 - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI
1. Spetta all’Azienda:
- stabilire, in sede di istruttoria per la richiesta di allacciamento, il diametro della presa e del
contatore, in relazione al consumo richiesto dall’utente o consentito dall’Azienda stessa;
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Regolamento Acquedotto ATO5
-
scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, sentite le
esigenze dell’utente e verificate le condizioni di esercizio della rete.
2. Le prese saranno realizzate in conformità con gli schemi indicati in Allegato 3.
3. I costi di allacciamento in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione/adeguamento di
allacciamento ad un impianto esistente sono a carico del richiedente. In tali casi la presentazione della
relativa richiesta autorizza l’Azienda al sopralluogo finalizzato alle verifiche tecnico amministrative ed al
calcolo del preventivo.
4. L’utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte
dall’Azienda nell’Allegato 3 al presente regolamento, l’allacciamento e relative opere, con esclusione delle
operazioni di stretta competenza del Gestore, indicate all’art. 15.
6. Risulta a carico dell’utente, in base alle indicazioni dei tecnici dell’Azienda, l’esecuzione dell’opera
muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, ed alla traccia necessaria per
contenere il tubo che dal sottosuolo raggiunge la nicchia di contenimento oltre, ai successivi ripristini, come
già previsto dall’art. 25. Quanto indicato vale sia per la realizzazione di nuove forniture che nel caso di
manutenzioni alle diramazioni esistenti.
ART. 34 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA
1. Le parti di condotte idriche già esistenti e collocate dopo il punto di consegna, quindi in proprietà privata,
sono di proprietà dell’utente, (anche se a monte del contatore) che ne rimane responsabile civilmente e
penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all’adduzione dell’acqua.
2. Le tubazioni di derivazione d’utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell’utente in aree
private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.
3. Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere
danneggiate e ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Nell'eventualità che
quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente
protette ed isolate.
4. Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne,
pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti
dell’Azienda o da personale incaricato dalla stessa.
6. L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi
quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli
standard previsti dalla Carta del Servizio. L’impianto per la distribuzione dell’acqua in proprietà privata e la
relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell’utente nel rispetto delle normative vigenti.
7. L’Azienda si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed
igienico a tutela della rete pubblica
ART. 35 - COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI
1. E’ vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti
vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
2. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza
interposizione di vaschette dotate di dispositivo di troppo pieno e dispositivi di interruzione del flusso a
galleggiante.
3. E’ vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da
apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.
4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'Azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza
di quanto indicato al precedente comma.
ART. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO
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Regolamento Acquedotto ATO5
1. Gli apparecchi per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere posizionati
esclusivamente a valle del contatore devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete
dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E’ vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
ART. 37 – SERBATOI
1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi, la bocca d’alimentazione deve trovarsi al
di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai
criteri raffigurati negli schemi dell’Allegato 3
ART. 38 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE
1 Al fine di evitare possibili ritorni di flusso dall'impianto interno verso rete di distribuzione dell'acqua
potabile (cd. riflusso), tutte le utenze domestiche o non domestiche dotate di serbatoi di accumulo e,
comunque per cui si ritiene possibile il fenomeno sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi
disconnettori, le cui caratteristiche tecniche e posizionamento dovranno essere approvate dall’Azienda.
2. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l’Azienda potrà esigere,
oltre all’installazione di un disconnettore, l’osservanza di ulteriori specifiche e di particolari modalità
costruttive riguardanti l’impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta
all’utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi
occorrenti.
3. Qualora in seguito ad accertamento operato dal personale dell’Azienda risulti, che l’utente non ha
ottemperato alle prescrizioni impartite,il Gestore potrà, previa diffida, interrompere la fornitura idrica.
ART. 39 - VIGILANZA E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI
1. L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi
destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private e comunque le condutture di
distribuzione fino agli apparecchi misuratori. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o
dalla stessa incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la
facoltà di accedere alla proprietà privata,
- per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento
che ai patti contrattuali, accertando tra l’altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel
D.L. 31/02;
- per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
- per le periodiche verifiche dei consumi;
- per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite all’atto dell’allacciamento;
3. In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente
l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata
accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o
indennizzi di sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali
circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di
esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell’Azienda.
4. Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di
qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a
provvedere nel termine di 30 giorni
ART. 40 CRITERI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI
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Regolamento Acquedotto ATO5
1. Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell’utente. Agli
effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura
del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
2. Le fatture comprendono, oltre all’ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto
dall’utente.
3. La fatturazione, distinta per tipologia di utenza, viene effettuata di norma con periodicità trimestrale,
comunque mai superiore al semestre.
4. Le fatturazione comprende “fatture di acconto” e/o “fatture di conguaglio”. Le "fatture di acconto"
potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base di consumi presunti, che saranno
determinati sulla base dei consumi storici dell’utente relativi all’ultimo anno di consumo (quando
disponibile).
5. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della
tipologia contrattuale d’appartenenza.
6. Le “fatture di conguaglio” saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione
sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.
7. Sia le fatture di acconto che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell’applicazione del prodie, ossia con l’attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di
riferimento.
8. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell’Art. 15
del presente Regolamento) l’Azienda provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.
9. L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell’Azienda o
comunque incaricato dalla stessa, l’accesso ai contatori.
10. Nel caso di strutture in cui si manifesta un consumo corrispondente ad un uso domestico residenziale
collettivo, potrà essere valutata la possibile equiparazione ad una pluralità di nuclei domestici residenti a
seguito di specifica richiesta e sulla base di idoneo atto di regolazione da emanare, senza che vi sia alcun
effetto retroattivo.
ART. 41 - CRITERI PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE AGGREGATE
1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di una utenza aggregata composta da complesso
immobiliare a destinazione non turistico ricettiva, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche,
economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti (cfr.
art. 53), sarà fatturato dall’Azienda tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze
domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del
servizio) e dell’esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti
livelli tariffari. Pertanto il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento
personalizzato per l’intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a
ciascuna tipologia di utenza finale.
2. Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale l’Azienda ha facoltà di obbligare i soli
utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di
accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale
contrattualizzazione, fornendo preventiva idonea giustificazione dei presupposti dell’iniziativa all’AATO, che
dovrà autorizzare tale intervento.
3. In difetto di ottemperanza della prescrizione di cui al comma 2 sarà facoltà dell’Azienda di applicare
sull’intero consumo registrato dal contatore generale la tariffa relativa all’uso non domestico.
4. Per le utenze aggregate in cui si è resa possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a
seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Azienda e le singole utenze divisionali, come previsto ai sensi
del successivo art. 53, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:
- i consumi delle singole utenze divisionali verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi
contatori da parte dell’Azienda, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore,
in base all’utilizzo;
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Regolamento Acquedotto ATO5
-
l’eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale (che rimarrà o sarà installato a
cura dell’Azienda) e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata
all’utenza aggregata alla tariffazione corrispondente all’uso non domestico.
5. Per le utenze aggregate servite da un unico contatore generale, ove non sia possibile la gestione diretta
dei singoli contatori divisionali, l’Azienda contrattualizzerà esclusivamente il contatore generale e su
richiesta potrà svolgere il servizio di lettura e ripartizione degli addebiti secondo quanto stabilito nel
successivo art. 53.
ART. 42 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE A RICHIESTA DEL CLIENTE
1. L’Azienda garantisce che la misurazione delle forniture avvenga con strumenti idonei e con i limiti di
tolleranza previsti dal DPR 854/82 in attuazione della Dir.CEE 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nei limiti stabiliti dall’Azienda e
comunque non superiori a quelli previsti dal DPR 854/82, in recepimento della normativa CEE 75/33.
2. Qualora l’utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica (art. 7.7 Carta
del Servizio) che sarà effettuata:
- dall’Azienda sul posto(presso l’utente) nel caso in cui le caratteristiche tecniche del contatore già
installato lo consenta ;
- presso i laboratori aziendali per misuratori fino a 20 mm e che non abbiano le caratteristiche indicate
al punto a);
- per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, certificate UNI ENI ISO 9001/ 2000;
3. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà
sostituto con uno nuovo.
4. Il contatore oggetto di verifica, nel caso in cui sia sostituito, rimarrà in giacenza per un periodo non
inferiore ad un anno dalla data di notifica degli esiti della verifica.
ART. 43 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ
1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata
posti sia a monte che a valle del contatore; ha il dovere di provvedere in entrambi i casi alle
manutenzioni/riparazioni, segnalando al gestore eventuali interventi sui medesimi quando effettuati a
monte del contatore.
2. Così come stabilito dal precedente Art. 26 l’utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso
l’autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali
dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Azienda può
direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti
negli impianti idrici privati.
3. Eccezionalmente l’Azienda, in caso di dispersioni d’acqua nell'impianto privato dell’utente dovute a
perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza, in ogni caso dimostrate e
comunque evidenziate da un consumo superiore al 40% per le utenze aggregate e domestiche residenti, o
del 60% nel caso delle altre utenze, dopo aver effettuato l’istruttoria con esito positivo, provvede a
fatturare i maggiori consumi derivanti dalla perdita con la tariffa base del solo servizio di acquedotto, con
esclusione della quota relativa a fognatura e depurazione.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all’art. 7.9 della Carta del Servizio
“Riconoscimento di perdite occulte e ricostruzione dei consumi”.
ART. 44 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE
1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono
periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.
2. Tali modalità sono così individuate :
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-
forniture intestate a persone giuridiche titolari di partita IVA: obbligatoriamente tramite RID
bancario o postale.
- altre forniture : mediante bollettino allegato in bolletta o nelle altre forme indicate nelle fatture.
3. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono
gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto
dall’utente.
4. La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le
informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall’Azienda.
5. Qualsiasi opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata
all’Azienda entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato nella
fattura.
6. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione
della bolletta.
7. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza della fattura, fatte salve eventuali opposizioni e sempre che la
stessa non sia stata pagata, il gestore provvede a costituire in mora l’utente, mediante raccomandata. Nella
stesso atto di costituzione in mora l’Azienda dovrà allegare un bollettino per il pagamento della bolletta
rimasta insoluta e dare preavviso circa i termini e le modalità relativi alla eventuale sospensione della
fornitura.
8. Nel caso in cui l’atto di cui al comma precedente venga recapitato presso l’indirizzo ove l’utente ha eletto
il proprio domicilio per la ricezione delle fatture, oppure, ove non specificato dall’utente, presso il luogo di
fornitura, senza che la raccomandata venga ritirata e sia giunta la sua compiuta giacenza presso i
competenti uffici postali, la notifica si intende convenzionalmente perfezionata a tutti gli effetti.
In caso di morosità persistente oltre 10 giorni dal ricevimento della costituzione in mora e superiore al
minimo tollerabile, è prevista la sospensione del servizio.
9. L’utente che effettui il pagamento prima della sospensione del servizio, dovrà provvedere a darne
comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento, nel caso lo
stesso non sia stato effettuato direttamente presso le casse aziendali, con le modalità indicate nell’art. 6.3
della Carta del Servizio. Qualora l’utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende
il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell’atto di costituzione in mora.
10. Il Gestore ha la possibilità, sopraggiunto il termine di chiusura già notificato contestualmente all’atto di
costituzione in mora, di notificare con formale atto una proroga di ulteriori tre giorni lavorativi di
sospensione della chiusura, precisando la data entro la quale potrà avvenire il pagamento.
11. Nel caso in cui il pagamento di cui al comma precedente sia avvenuto nei termini, con prova
documentale a carico dell’utente, si darà luogo all’addebito del solo 50% dei costi di chiusura per morosità,
mentre in caso di mancato pagamento verrà dato luogo alla normale procedura. Le spese di recapito delle
comunicazioni all’utenza per ritardato pagamento saranno addebitate nelle successiva bolletta.
12. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque non
oltre 30 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’utente dovrà saldare tutte le
fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.
13. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 30 giorni, il contratto sarà
considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’utente tutte le
spese che l’Azienda si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al pagamento
totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo
a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
14. Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta
o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa.
ART. 45 - DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER MOROSITÀ
DELL’UTENTE
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L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione
dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
ART. 46 - CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Come disciplinato nei precedenti articoli, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del
servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza
che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli
standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o variazioni (Artt. 17 e 18 del
presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il
contratto (Art. 23 del presente Regolamento);
c) prelievi abusivi (Art. 23 del presente Regolamento);
d) cessione dell’acqua a terzi (Art. 11 del presente Regolamento);
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Artt. 36 e 37 del
presente Regolamento);
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell’Azienda (Artt. 38 e 39 del
presente Regolamento);
g) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte dell’Azienda (Art. 38 del presente
Regolamento);
h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell’utente di
modifiche suggerite dall’Azienda o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa (Art. 38 del presente
Regolamento)
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli
del contatore stesso (Artt. 26 e 27 del presente Regolamento);
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 44 del presente
Regolamento).
k) Perdite di cui all’art. 25, c. 7
3. La sospensione, salvo i casi di cui al p.to j) specificamente normati, sarà disposta dopo 30 giorni dal
preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia
provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere b), c), d) i) . La sospensione sarà disposta
dopo 24 ore dal preavviso nei casi di cui alle lett. f) e h) e dopo 3 giorni nei casi di cui alla lettera K.
4. Trascorsi 15 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l’utente
abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il
contratto si intende risolto per inadempimento e l’Azienda potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia
possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto
dall’Azienda, a mezzo raccomandata A/R inviata all’utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione
del contatore.
5. Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:
a) nei giorni prefestivi o festivi;
b) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non
imputabili all’utente;
c) in presenza di eccezioni mosse dall’utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che
l’Azienda le abbia verificate, ad esclusione dei reiteri di reclami già definiti;
d) in casi eccezionali rimessi ad insindacabile giudizio dell’AATO per consumi comunque inferiori a 3
mc/annuo persona riconducibile all’utenza;
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Regolamento Acquedotto ATO5
ART. 47 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI
1. Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell’utente:
a) qualora la bolletta di conguaglio ovvero di ricalcolo a seguito di accertamento perdita occulta sia
superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute
successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra
l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in
acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile
all’utente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore
c) per gli utenti con un contatore “accessibile” o ad “accessibilità condizionata” cui, a causa di una o
più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
2 L’utente, qualora rientri nelle categorie di cui al precedente comma, è informato in bolletta della
possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
3. L’utente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all’Azienda entro il termine di
costituzione in mora, pena l’inammissibilità della domanda.
4. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.
5. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate mensili di ammontare costante pari al numero di
bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non
inferiore a due (rateizzazione ordinaria). A tale rateazione (ed a quelle dei successivi due commi) sarà
applicato un tasso annuale pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.
6. Nei casi di conguagli pluriennali di utenze provviste di contatore accessibile o ad accessibilità
condizionata e solo su esplicita autorizzazione dell’Autorità potranno essere concesse rateizzazioni con
numero di rate mensili pari alle mensilità del periodo conguagliato(ad es. per un conguaglio di tre anni sarà
concessa una rateizzazione di trentasei mesi).
7. Altre forme di rateizzazione saranno comunque concesse dall’Azienda con specifiche modalità nei casi di
cui all’art. 6.5 della Carta del Servizio.
8. In tutti gli altri casi su richiesta dell’utente l’Azienda potrà concedere il pagamento del corrispettivo
dovuto in un numero di rate mensili superiori a quello di sopra indicato, ma comunque nel limite massimo
di 15. In tal caso sarà applicato sull’intera somma un Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 punti
percentuali.
ART. 48 - COMUNICAZIONI E RECLAMI
1. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l’utente deve rivolgersi alle strutture competenti
dell'Azienda nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere
ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla Carta del Servizio.
ART. 49 - DEPOSITO CAUZIONALE
1. All’atto della stipula del contratto di fornitura verrà richiesto una forma di garanzia dei pagamenti in
considerazione della natura del rapporto contrattuale, che prevede il pagamento posticipato rispetto alla
fornitura del servizio, ed in funzione della tipologia di utenza.
2. per le utenze civili domestiche (singole e aggregate) e le utenze non domestiche diverse ad quelle di cui
al comma 10, la garanzia consiste in uno specifico deposito cauzionale che sarà addebitato sulla prima
fattura emessa a carico dell’utente. Tale deposito si intende fruttifero di interessi al tasso legale ed è
corrispondente alla spesa di un trimestre di consumo.
3. Per le utenze di cui al comma 2 che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all’atto della
stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un
momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi
eventualmente maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.
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Regolamento Acquedotto ATO5
Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all’addebito del deposito
cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.
4. il deposito di cui al comma 2 sarà calcolato per ogni utente finale, generalmente coincidente con una
unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze ”uso pubblico intestate
ai Comuni Consorziati”.
5. Il valore del deposito è attribuito in base alla fascia di consumo annuo e, comunque, nel rispetto delle
diverse tipologie d’uso e tariffe vigenti.
6. In sede di conguaglio annuo il deposito cauzionale sarà adeguato dall’Azienda sulla base dei consumi
rilevati sul biennio precedente, se disponibili, e delle eventuali variazioni tariffarie, con accredito degli
interessi maturati, indicando il tasso applicato.
7. In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l’ultima fattura utile insieme
agli interessi maturati.
8. Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente
emesse, fino a concorrenza dell’importo totale della morosità pregressa.
9. Il Gestore si impegna a restituire prima della richiesta del deposito, mediante accredito diretto in
bolletta, le somme a qualsiasi titolo precedentemente versate od anticipate con modalità diverse da quelle
previste nel presente Regolamento.
10. per le Grandi utenze non domestiche, ovvero le utenze che necessitano di volumi superiori a 1000 mc
/anno, tra le quali rientrano a titolo di esempio le utenze quali ristoranti, alberghi, attività turistico
ricettive, piscine, stabilimenti balneari, industrie ed in genere chi necessità di un importante fabbisogno
idrico, la forma di garanzia necessaria è la fidejussione bancaria a prima e semplice richiesta da parte del
Gestore in deroga agli art. 1944 e 1957 del cc e/o specifico deposito cauzionale come indicato in Allegato 6
11. Per le utenze ad uso cantiere o mobili e temporanee la forma di garanzia necessaria è la fidejussione
bancaria a prima e semplice richiesta da parte del Gestore in deroga agli art. 1944 e 1957 del cc e/o
specifico deposito cauzionale come indicato in Allegato 6.
12. la fidejussione di cui al comma 10 potrà essere escussa dal Gestore al verificarsi di uno stato di morosità
che perdura da un semestre, non necessariamente consecutivo, per gli importi corrispondenti.
13. In seguito ad avvenuta escussione totale o parziale della polizza fidejussioria il cliente dovrà presentare
nuova polizza o integrazione di quella esistente, o provvedere al versamento di un deposito cauzionale o
prestare garanzia reale di pari importo.
14. In ogni caso la polizza fidejussoria sarà biennale rinnovata tacitamente salvo che prima della scadenza il
Gestore non intenda rivedere i valori oggetto di copertura in conseguenza alla consistenza del fatturato
effettivo che si è determinato.
15. L’importo del deposito cauzionale per le utenze non domestiche è pari alla spesa derivante dalla metà
del consumo annuo attribuibile all’utenza al netto di iva e quota fissa.
ART. 50 - ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
1. Il mancato pagamento delle somme dovute all’Azienda a seguito dell’emissione di fatture ai sensi dei
precedenti Artt. da 39 a 44, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà i
seguenti addebiti a carico degli utenti:
• nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al
Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 punti e commisurato in funzione dell’importo dovuto e
dei giorni effettivi di ritardo;
• dall’11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali a
titolo di indennità sul debito non pagato, anch’essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.
2. Gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento della relativa
fattura superiore a 5 giorni.
ART. 51 - ADDEBITI VARI
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Regolamento Acquedotto ATO5
1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (Art. 11 del presente Regolamento);
b) penale per prelievi abusivi (Artt. 7 e 23 del presente Regolamento)
c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e dei sigilli ai contatori (Artt.26,39 del presente
Regolamento);
d) corrispettivo per volture d’utenza (Art. 17 del presente Regolamento);
e) corrispettivo per la riapertura utenza morosa (Art. 21 del presente Regolamento);
f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 41 del
presente Regolamento);
g) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
h) deposito cauzionale (Art. 49 del presente Regolamento);
i) Corrispettivo per notifica chiusura utenza morosa (Art. 44 del presente Regolamento).
j) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 24 del presente
Regolamento);
k) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 29 del presente Regolamento).
l) corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio (Art. 8 del presente
Regolamento);
m) Corrispettivo per sopralluogo obbligatorio ai fini dalla verifica dell’istanza per perdita occulta (art. 42
Reg. art 7.9 Carta del Servizio).
2. Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall’AATO
n. 5 su proposta degli organi aziendali e previo confronto con le Associazioni dei Consumatori di cui all’art.
11.2 della Carta del Servizio, rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dall’Azienda (Vedi
Allegato 7 al presente Regolamento”
ART. 52 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono
applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.
ART. 53 - UTENZE AGGREGATE
1. Le utenze aggregate si dividono in due tipologie:
a. Utenze in cui è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.
b. Utenze in cui non è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.
2. E’ considerata tecnicamente possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari
quando siano presenti contatori “accessibili”, o “ad accessibilità condizionata”,ai sensi delle definizioni di
cui all’art. 3, per i quali sia garantito il libero e tempestivo accesso alla lettura da parte del personale
dell’azienda.
3. L’instaurazione del rapporto contrattuale individuale tra i singoli utenti finali di utenza aggregata e
l’Azienda sarà perfezionato o alla verifica dell’esistenza dei requisiti tecnici o al loro successivo
adeguamento prescritto dall’Azienda.
4. L’amministratore o altro rappresentante dell’utenza aggregata, in nome e per conto della stessa, può
richiedere all’Azienda l’instaurazione dei singoli contratti di fornitura.
5. Entro 7 giorni lavorativi da tale richiesta farà seguito un sopralluogo in occasione del quale saranno
verificate le condizioni tecniche e normative necessarie alla stipula dei singoli contratti di fornitura e sarà
comunicato all’utenza il responsabile Aziendale di riferimento della pratica. L’Azienda dovrà comunicare al
richiedente (entro i successivi 7 giorni lavorativi), l’esito della verifica dell’esistenza delle condizioni
necessarie alla contrattualizzazione accertate durante il sopralluogo.
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Regolamento Acquedotto ATO5
6. Una volta accertati da parte di ASA l’esistenza dei requisiti tecnici essenziali ai fini dell’instaurazione dei
singoli rapporti contrattuali, sarà cura dell’utenza attivarsi al fine di sottoscrivere i singoli rapporti
contrattuali.
7. Il costo (Allegato 7 Regolamento Acquedotto) di ciascun sopralluogo (che l’Azienda deve sempre
garantire antro 7 giorni lavorativi dalla richiesta)è sempre a carico dell’utente.
8. In caso di mancato rispetto dei tempi suddetti per cause di ingiustificato ritardo aziendale restano
sospesi tutti i pagamenti dovuti dall’utenza richiedente senza alcuna possibilità di messa in mora ed
applicazioni di interessi a vario titolo.
9. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la gestione diretta dei contatori delle singole unità
immobiliari, l’Azienda s’impegna a fornire direttamente un “servizio” di letture e ripartizione degli addebiti
di cui le utenze condominiali esistenti potranno avvalersi. L’Azienda darà ampia informazione agli utenti
potenzialmente interessati sull’avvio, sui tempi, le modalità ed il costo inerenti il servizio sopra indicato.
10. In caso di utenze aggregate ove sia esistente una morosità pregressa di sostanziale entità l’Azienda,
dietro parere obbligatorio rilasciato dall’Autorità, potrà passare alla contrattualizzazione del solo contatore
generale.
ART. 54 - UTENZE PREESISTENTI - NORME IN MATERIA DI DEPOSITI CAUZIONALI
1. A partire dalla prima fatturazione utile l’Azienda provvederà ad addebitare, agli utenti attivi ai quali
ancora non sia stato addebitato, il deposito cauzionale determinato in base al precedente Art. 49, con
restituzione di eventuali precedenti depositi o anticipi consumo.
2. In tal caso potranno essere previste forme di rateazione del deposito cauzionale da parte del gestore.
3. Per le grandi utenze non domestiche già attive che abbiano più di due bollette scadute e non ancora
pagate la forma di garanzia necessaria è il deposito e/o la fidejussione bancaria a prima e semplice richiesta
da parte del Gestore in deroga agli art. 1944 e 1957 del cc.
ART. 55 - CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati
dall’Azienda e sottoscritti dall’utente nei termini stabiliti negli Artt. 15 e 16. I contratti stipulati dagli utenti
con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti all’Azienda, si intenderanno adeguati alle normative di
questo Regolamento mediante adesione dell’utenza con il pagamento della prima fattura emessa
riguardante i consumi idrici dell’anno 2004.
2. Affinché l’adesione sia consapevole l’Azienda invierà all’utente, con la prima fatturazione utile, una prima
informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere il testo integrale
presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, in attesa di un recapito diretto come previsto
dalla Carta dei Servizi entro dicembre 2005.
ART. 56 - CONTROVERSIE E RECLAMI
1. Per ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà
applicazione alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di
conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di
norma quelli del luogo di ubicazione dell’immobile corrispondente all’utenza, fatti salvi i diritti di legge.
2. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
ART. 57 - MODIFICHE DEL RAPPORTO
1. Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento ovvero
da esigenza connesse alla regolare erogazione del servizio, l’Azienda si riserva di modificare le norme che
disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell’Autorità di Ambito, a seguito di
preliminare confronto in sede di tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla
Carta del Servizio
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Regolamento Acquedotto ATO5
2. Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne
la conoscenza.
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Regolamento Acquedotto ATO5
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