La normativa sul controllo e la sicurezza degli
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La normativa sul controllo e la sicurezza degli
La normativa sul controllo e la sicurezza degli alimenti: una corretta interazione a tutela dei consumatori A. Menditto, P. Stacchini Istituto Superiore di Sanità GIORNATA DI STUDIO ALIMENTI SICURI - SICUREZZA DEI CONTROLLI AULA MAGNA, CENTRO DI FORMAZIONE, VIA AURELIA 97 BUSSANA DI SANREMO. Dipartimento di Prevenzione Confronto fra operatori del controllo e del settore alimentare VENERDÌ 12 GIUGNO 2009 1 SICUREZZA ALIMENTRARE: SOGGETTI COINVOLTI FVO-CE MLSPS-DSPVSA Assessorati Regionali Competenti EFSA OSA ASL CONSUMATORI 2 IL RISPETTO DEI RUOLI Autorità (Min.Sal, Reg. e Prov.Aut., ASL, CPSR,…) Filiera alimentare per la produzione di ingredienti e additivi Produttori (prodotti vegetali, mangimi, primari di alimenti) Trasformatori O S A Grossisti Dettaglianti, operatori di servizi alimentari e di catering Consumatori Produttori di pesticidi, fertilizzanti e farmaci veterinari Operatori di trasporto e immagazzinamento Produttori attrezzature Produttori materiali da imballaggio Fornitori di servizi 3 COMPETENZE E RUOLI Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti: Il Ministero della Salute è l’autorità centrale dello Stato a cui spettano: • compiti di indirizzi generali e coordinamento in materia di sicurezza alimentare; • l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di controllo; • la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali). LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004 4 COMPETENZE E RUOLI Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti: Alle Regioni ed alle Province Autonome spettano: • compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL; • l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari; • l’individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.); • la supervisione e il controllo sulle attività delle ASL; • compiti autorizzativi e di controllo, qualora previsto dall’organizzazione regionale LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004 5 COMPETENZE E RUOLI Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti: Alle Aziende Sanitarie Locali spettano: • la pianificazione, la programmazione e l’esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli OSA. LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004 6 IL RISPETTO DEI RUOLI •Gli operatori del settore alimentare OSA (e del settore dei mangimi, OSM) hanno la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti •Le autorità competenti controllano e garantiscono il rispetto di questa responsabilità (sistema di controllo ufficiale) •Il controllo ufficiale, tenendo conto della specializzazione produttiva di ogni operatore, deve porre in essere le tecniche di controllo più idonee (sorveglianza, monitoraggio, ispezione, verifica, audit, campionamento per analisi …). •I servizi di controllo (Food and Veterinary Office) della Commissione valutano la capacità delle Autorità competenti nell’adempiere a questi compiti 7 GLI ATTORI DEL CONTROLLO UFFICIALE Reg. 882/2004, Art. 4, 10, 45 COMMISSIONE EUROPEA -FOOD AND VETERINARY OFFICE Audit (Reg. 882/04 art. 45) MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE USMAF POLITICHE SOCIALI - Dip. Sanità Pubblica Veterinaria, PIF Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti UVAC Audit (Reg. 882/04 art. 4) (Dec. 677/06) CPSR REGIONI E PROVINCIE AUTONOME Assessorato Competente Audit (Reg. 882/04 art. 4) (Dec. 677/06) ASL LABORATORI ISSDSPVSA ARPA Audit/Ispezioni (Reg. 882/04 + altri Reg. pacchetto igiene) AZIENDE (OSA/OSM) BPI - PRP - HACCP –ISO 9001:2000 -- ISO 22000:2005 IZS 8 SICUREZZA ALIMENTRARE: SOGGETTI COINVOLTI FVO-CE MLSPS-DSPVSA Assessorati Regionali Competenti EFSA OSA ASL CONSUMATORI 9 CORRETTA INTERAZIONE QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER UNA CORRETTA INTERAZIONE TRA AUTORITA’ COMPETENTE E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE? Il sapere (sfera della conoscenza) Il sapere fare (sfera delle competenze) Il saper essere (sfera dei comportamenti) Il rispetto dei ruoli 10 IL SAPERE: COSA SI DEVE VERIFICARE CON IL CONTROLLO UFFICIALE ? REG. (CE) 882/04 TITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 -Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. 11 IL SAPERE: VERIFICARE LA CONFORMITA’ A QUALI NORMATIVE ? •PACCHETTO IGIENE (Reg. CE 852/04, 853/04, 882/04, 854/04, 2073/05, […]) •CAMPIONAMENTO E ANALISI (Reg. 1882/06, 1883/06, 401/06, 333/07) •NORME RELATIVE A TRASPORTO E CONSERVAZIONE ALIMENTI ( ad. es. Reg. (CE) 37/2005, D.M. 25 settembre 1995, n. 493.) •NORME RELATIVE A SOSTANZE AGGIUNTE INTENZIONALMENTE (ad es. Additivi, Aromi, Enzimi alimentari, …) •NORME RELATIVE A CONTAMINANTI E RESIDUI (ad es Reg. CE 1881/2006 contaminanti nei prodotti alimentari) •NORME SU ETICHETTATURA (ANCHE NUTRIZIONALE E ALLERGENI •NORME RELATIVE ALLA SALUTE E AL BENESSERE ANIMALE •NORME SETTORIALI E/O DI FILIERA (ad es. vino, olio, …) 12 IL SAPERE: VERIFICARE LA CONFORMITA’ A QUALI NORMATIVE ? PACCHETTO IGIENE 13 Regolamento 178/2002 Principi generali di sicurezza alimentare OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI Norme generali di igiene dei prodotti e della produzione di alimenti (Reg. 852/04) Norme specifiche sui prodotti mangimi (Reg. 183/05) di origine animale (Reg. 853/04) SOA (Reg. 1774/02) AUTORITÀ COMPETENTI Norme generali sull’organizzazio ne dei controlli ufficiali su alimenti e mangimi (Reg. 882/04) Norme specifiche sui controlli ufficiali su alimenti di origine animale (Reg. 854/04) Norme relative ai controlli della trichinina (Reg. 2075/05) Norme relative ai criteri microbiologici (Reg. 2073/05) Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg. 2074 – Reg. 2076) 14 IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO 15 IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO «alimento» 1) «legislazione alimentare» Reg. 178/02, 2) «impresa alimentare», Art. 2 e 3, 3) «operatore del settore alimentare» Definizione di 4) «mangime» (o «alimento per animali») alimento, altre 5) «impresa nel settore dei mangimi» definizioni 6) «operatore del settore dei mangimi» 7) «commercio al dettaglio» 8) «immissione sul mercato» 9) «rischio» 10) «analisi del rischio» 11) «valutazione del rischio», 12) «gestione del rischio» 13) «comunicazione del rischio» 14) «pericolo» o «elemento di pericolo» 15) «rintracciabilità» (traceability) 16) «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» 17) «produzione primaria» 18) «consumatore finale» 16 IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO 1) "controllo ufficiale" 2) "verifica" Reg. 882/2004, 3) "normativa in materia di mangimi" 4) "autorità competente" Articolo 2, 5) "organismo di controllo" Definizioni 6) "audit" 7) "ispezione" 8) "monitoraggio" 11) "campionamento per l'analisi" 9) "sorveglianza" 12) "certificazione ufficiale" 10) "non conformità" 13) "blocco ufficiale" 14) "equivalenza" 15) "importazione" 16) "introduzione" 17) "controllo documentale" 18) "controllo di identità" 19) "controllo materiale" 20) "piano di controllo" 17 IL SAPERE FARE: RIFERITO A COSA? Regolamento 178/2002 Principi generali di sicurezza alimentare OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI Norme generali di igiene dei prodotti e della produzione di alimenti (Reg. 852/04) Norme specifiche sui prodotti mangimi (Reg. 183/05) di origine animale (Reg. 853/04) SOA (Reg. 1774/02) Norme relative ai criteri AUTORITÀ COMPETENTI Norme generali sull’organizzazio ne dei controlli ufficiali su alimenti e mangimi (Reg. 882/04) Norme specifiche sui controlli ufficiali su alimenti di origine animale (Reg. 854/04) Norme relative ai controlli della trichinina (Reg. 2075/05) microbiologici (Reg. 2073/05) Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg. 2074 – Reg. 2076) 18 IL SAPERE FARE: RIFERITO A COSA? 20) "piano di controllo” Corretta utilizzazione degli strumenti del pacchetto igiene 2) "verifica“ 6) "audit" 7) "ispezione" 8) "monitoraggio" 9) "sorveglianza“ 11) "campionamento per l'analisi" 12) "certificazione ufficiale“ 17) "controllo documentale" 18) "controllo di identità" 19) "controllo materiale" 19 SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali sono eseguiti periodicamente e con frequenza appropriata, in base ad una valutazione dei rischi Il numero ed il tipo di controlli è proporzionato al rischio complessivo degli impianti (categorizzazione del rischio) La categorizzazione si basa sulla conoscenza dei fenomeni sanitari collegati all’operatore del settore alimentare ed ai risultati del controllo ufficiale su di esso operato La salute e il benessere degli animali contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento umano degli animali 20 SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI CAPO II - AUTORITA’ COMPETENTI Articolo 4 - Designazione delle autorità competenti e criteri operativi 2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: a) l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all’uso dei mangimi sono garantite; b) …. 21 SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI Articolo 8, Reg. 882/04 Procedure di controllo e verifica I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui all’allegato II, capo II. 22 CAPO II: SETTORI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO 1. L’organizzazione dell’AC e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i CU. 2. La relazione tra le AC e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai CU. 3. La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere. 4. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale. 5. La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l’interpretazione dei risultati e le successive decisioni. 6. I programmi di monitoraggio e sorveglianza. 7. L’assistenza reciproca qualora i CU richiedano l’intervento di più di uno Stato membro. 8. Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali. 9. La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia. 10. La verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento. 11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei CU. 23 SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI Articolo 9 Relazioni 1. L’autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati. 2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l’indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell’operatore interessato. 3. L’autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all’operatore interessato, almeno in caso di non conformità. 24 SAPER FARE: IL CAMPIONAMENTO 1. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure: a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici. REG. (CE) 882/04 Art. 11, Metodi di campionamento e di analisi •Reg. (CE) 1882/06 – nitrati •Reg. (CE) 1883/06 – diossine e di PCB diossina-simili •Reg. 333/07 – tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene •Reg. 401/06 – micotossine •Reg. 152/09 – alimenti per gli animali (costituenti, additivi e sostanze indesiderabili, eccettuati residui di pesticidi e microorganismi) Norme volontarie 25 RAPPORTO TRA NORME VOLONTARIE E COGENTI Quale rilevanza hanno le norme volontarie nel settore della sicurezza alimentare? 26 Reg. 882/2004 - Alcuni considerata (20) Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN) appropriate ai fini del presente regolamento. Questi norme EN concernono in particolare il funzionamento e la valutazione dei laboratori che eseguono i test e il funzionamento e l'accreditamento degli organismi di controllo. Norme internazionali sono state anche elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dall’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC). Queste norme possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la flessibilità e l’efficienza rispetto ai costi. 27 28 29 Listeria monocitogenes EN/ISO 11290 -1 e 2 Salmonella EN/ISO 6579 Enterobacter sakazakii ISO/TS 22964 E. Coli ISO/TS 16649-3 30 Conteggio colonie aerobiche ISO 4833 Enterobacteriacee ISO 21528-2 Salmonelle EN/ISO 6579 E. Coli ISO 16649-1 e 2 31 UNI EN ISO 16140:2005 Microbiologia di alimenti e mangimi per animali - Protocollo per la validazione di metodi alternativi 32 Qualora l’operatore del settore alimentare intenda applicare metodi analitici diversi da quelli validati e certificati come indicato al terzo comma, tali metodi sono validati in base a protocolli riconosciuti a livello internazionale e il loro impiego è autorizzato dall’autorità competente. 33 ISO 18593:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs 34 35 ISO 17604:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs -Carcass sampling for microbiological analysis 36 SAPER FARE: VERIFICA DEI MEZZI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI SURGELATI NORME RELATIVE A TRASPORTO E CONSERVAZIONE ALIMENTI SURGELATI DECRETO 25 settembre 1995, n. 493. Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature. REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana 37 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’ alimentazione umana (GUCE L 10 del 13 gennaio 2005) 38 Reg. CE 37/2005 Articolo 2 -Controllo e registrazione della temperatura 1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati. 2. A partire dal 1 gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente. Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell’adozione del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi. 39 NORME: REGISTRATORI DI TEMPERATURA E TERMOMETRI UNI EN 12830 Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e gelati - Prove, prestazioni ed impiego UNI EN 13485 Termometri per la misurazione della temperatura dell’aria e dei prodotti per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati - Prove, prestazioni, idoneità UNI EN 13486 Registratori di temperatura e termometri per il trasporto, la conservazion e e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati - Verifiche periodiche 40 Reg. CE 37/2005 Articolo 2 -Controllo e registrazione della temperatura 3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate dall’operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo. 41 42 SAPER FARE: CONTROLLO DELLA ETICHETTATURA NORME RELATIVE ALLA ETICHETTATURA E AGLI ALLERGENI 43 ALLERGENI Pericolo chimico o quarto tipo di pericolo? Lista positiva di sostanze da dichiarare in etichetta, qualora siano presenti in un prodotto alimentare •Direttiva 2000/13/CE •Direttiva 2003/89/CE – D.Lgs. 114/2006 •Direttiva 2006/142/CE •Direttiva 2007/68/CE 44 ALLEGATO - ALLEGATO III bis Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11 1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. (1) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati. 45 ALLEGATO - ALLEGATO III bis Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. (1) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati. 46 ALLEGATO - ALLEGATO III bis Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne: a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 47 ALLEGATO - ALLEGATO III bis Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 48 SAPER ESSERE 20) "piano di controllo” COME COMPORTARSI QUANDO SONO UTILIZZATI I DIVERSI STRUMENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE? 2) "verifica“ 6) "audit" 7) "ispezione" 8) "monitoraggio" 9) "sorveglianza“ 11) "campionamento per l'analisi" 12) "certificazione ufficiale“ 17) "controllo documentale" 18) "controllo di identità" 19) "controllo materiale" 49 SAPER ESSERE Articolo 4, Reg. 882/04 4. Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali. QUALI CRITERI ? 50 SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE Articolo 4, Reg. 882/04 2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite; b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse; c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente; d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente; e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente regolamento; f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di emergenza; g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti. 51 Caratteristiche personali – auditor (UNI EN ISO 19011:2003) rispetto dei principi etici mentalità aperta capacità di agire in modo diplomatico spirito di osservazione perspicacia versatilità risolutezza sicurezza di sé tenacia giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato; cioè disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi cioè avere tatto nei rapporti con altre persone cioè attivamente consapevole delle attività e dell’ambiente circostante cioè istintivamente percettivo di situazioni e capace di comprenderle cioè pronto ad adeguarsi a situazioni differenti; cioè capace di pervenire a conclusioni tempestive basate su analisi e ragionamenti cioè capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente di interagire in modo efficace con gli altri cioè perseverante, concentrato nel raggiungere C. Gianola - G. Pistone gli obiettivi 52 SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE 7) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali 53 SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE 6) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi; 54 SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE 6) «audit»: 7) «ispezione»: un esame sistematico e indipendente l'esame [di] determinate attività e i risultati correlati di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per accertare se siano conformi per verificare che tali aspetti siano conformi alle disposizioni previste (planned arrangements), se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi; alle prescrizioni di legge (rules) relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali 55