La normativa sul controllo e la sicurezza degli

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La normativa sul controllo e la sicurezza degli
La normativa sul controllo e la
sicurezza degli alimenti: una corretta
interazione a tutela dei consumatori
A. Menditto, P. Stacchini Istituto Superiore di Sanità
GIORNATA DI STUDIO ALIMENTI SICURI - SICUREZZA DEI
CONTROLLI
AULA MAGNA, CENTRO DI FORMAZIONE, VIA AURELIA 97
BUSSANA DI SANREMO.
Dipartimento di Prevenzione
Confronto fra operatori del controllo e del settore alimentare
VENERDÌ 12 GIUGNO 2009
1
SICUREZZA ALIMENTRARE: SOGGETTI COINVOLTI
FVO-CE
MLSPS-DSPVSA
Assessorati Regionali Competenti
EFSA
OSA
ASL
CONSUMATORI
2
IL RISPETTO DEI RUOLI
Autorità (Min.Sal, Reg. e Prov.Aut., ASL, CPSR,…)
Filiera alimentare
per la produzione
di ingredienti e additivi
Produttori (prodotti vegetali, mangimi,
primari di alimenti)
Trasformatori
O
S
A
Grossisti
Dettaglianti, operatori di servizi
alimentari e di catering
Consumatori
Produttori
di pesticidi,
fertilizzanti e
farmaci veterinari
Operatori di
trasporto e
immagazzinamento
Produttori
attrezzature
Produttori materiali
da imballaggio
Fornitori
di servizi
3
COMPETENZE E RUOLI
Ferme restando le disposizioni previste dalla norme
vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano
i seguenti compiti:
Il Ministero della Salute è l’autorità centrale dello Stato a
cui spettano:
• compiti di indirizzi generali e coordinamento in materia di
sicurezza alimentare;
• l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di
controllo;
• la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi
che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e
Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali).
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI
DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004
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COMPETENZE E RUOLI
Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in
linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti
compiti:
Alle Regioni ed alle Province Autonome spettano:
• compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali
delle ASL;
• l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo,
opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari;
• l’individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi
delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli,
organizzazione interna, piani di formazione, ecc.);
• la supervisione e il controllo sulle attività delle ASL;
• compiti autorizzativi e di controllo, qualora previsto
dall’organizzazione regionale
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI
DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004
5
COMPETENZE E RUOLI
Ferme restando le disposizioni previste dalla norme
vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti
spettano i seguenti compiti:
Alle Aziende Sanitarie Locali spettano:
• la pianificazione, la programmazione e l’esecuzione
a livello locale dei controlli ufficiali sugli OSA.
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI
DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004
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IL RISPETTO DEI RUOLI
•Gli operatori del settore alimentare OSA (e del
settore dei mangimi, OSM) hanno la responsabilità di
garantire la sicurezza degli alimenti
•Le autorità competenti controllano e garantiscono il
rispetto di questa responsabilità (sistema di
controllo ufficiale)
•Il controllo ufficiale, tenendo conto della
specializzazione produttiva di ogni operatore, deve
porre in essere le tecniche di controllo più idonee
(sorveglianza, monitoraggio, ispezione, verifica,
audit, campionamento per analisi …).
•I servizi di controllo (Food and Veterinary Office)
della Commissione valutano la capacità delle Autorità
competenti nell’adempiere a questi compiti
7
GLI ATTORI DEL CONTROLLO UFFICIALE
Reg. 882/2004, Art. 4, 10, 45
COMMISSIONE EUROPEA -FOOD AND VETERINARY OFFICE
Audit (Reg. 882/04 art. 45)
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE USMAF
POLITICHE SOCIALI - Dip. Sanità Pubblica Veterinaria,
PIF
Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti
UVAC
Audit (Reg. 882/04 art. 4)
(Dec. 677/06)
CPSR
REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
Assessorato Competente
Audit (Reg. 882/04 art. 4)
(Dec. 677/06)
ASL
LABORATORI
ISSDSPVSA
ARPA
Audit/Ispezioni (Reg. 882/04
+ altri Reg. pacchetto igiene)
AZIENDE (OSA/OSM)
BPI - PRP - HACCP –ISO 9001:2000 -- ISO 22000:2005
IZS
8
SICUREZZA ALIMENTRARE: SOGGETTI COINVOLTI
FVO-CE
MLSPS-DSPVSA
Assessorati Regionali Competenti
EFSA
OSA
ASL
CONSUMATORI
9
CORRETTA INTERAZIONE
QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER UNA
CORRETTA INTERAZIONE TRA AUTORITA’
COMPETENTE E OPERATORI DEL SETTORE
ALIMENTARE?
‰ Il sapere (sfera della conoscenza)
‰ Il sapere fare (sfera delle competenze)
‰ Il saper essere (sfera dei comportamenti)
‰ Il rispetto dei ruoli
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IL SAPERE: COSA SI DEVE VERIFICARE CON IL
CONTROLLO UFFICIALE ?
REG. (CE) 882/04
TITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 -Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le regole generali per
l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alle normative volte, segnatamente, a
a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi
per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi
diretti o veicolati dall'ambiente; e
b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli
alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori,
comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e
altre forme di informazione dei consumatori.
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IL SAPERE: VERIFICARE LA CONFORMITA’ A QUALI
NORMATIVE ?
•PACCHETTO IGIENE (Reg. CE 852/04, 853/04, 882/04, 854/04, 2073/05,
[…])
•CAMPIONAMENTO E ANALISI (Reg. 1882/06, 1883/06, 401/06, 333/07)
•NORME RELATIVE A TRASPORTO E CONSERVAZIONE ALIMENTI
( ad. es. Reg. (CE) 37/2005, D.M. 25 settembre 1995, n. 493.)
•NORME RELATIVE A SOSTANZE AGGIUNTE INTENZIONALMENTE
(ad es. Additivi, Aromi, Enzimi alimentari, …)
•NORME RELATIVE A CONTAMINANTI E RESIDUI (ad es Reg. CE
1881/2006 contaminanti nei prodotti alimentari)
•NORME SU ETICHETTATURA (ANCHE NUTRIZIONALE E
ALLERGENI
•NORME RELATIVE ALLA SALUTE E AL BENESSERE ANIMALE
•NORME SETTORIALI E/O DI FILIERA (ad es. vino, olio, …)
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IL SAPERE: VERIFICARE LA CONFORMITA’ A QUALI
NORMATIVE ?
PACCHETTO IGIENE
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Regolamento 178/2002
Principi generali di sicurezza alimentare
OPERATORE SETTORE
ALIMENTARE E DEI MANGIMI
Norme
generali di
igiene
dei prodotti e
della
produzione di
alimenti
(Reg. 852/04)
Norme
specifiche sui
prodotti
mangimi
(Reg. 183/05)
di origine
animale
(Reg. 853/04)
SOA
(Reg. 1774/02)
AUTORITÀ COMPETENTI
Norme generali
sull’organizzazio
ne dei controlli
ufficiali su alimenti
e mangimi
(Reg. 882/04)
Norme specifiche
sui controlli
ufficiali su
alimenti di origine
animale
(Reg. 854/04)
Norme relative
ai controlli della
trichinina (Reg.
2075/05)
Norme relative
ai criteri
microbiologici
(Reg.
2073/05)
Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg. 2074 – Reg. 2076)
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IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
15
IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
«alimento»
1) «legislazione alimentare»
Reg.
178/02,
2) «impresa alimentare»,
Art. 2 e 3,
3) «operatore del settore alimentare»
Definizione di
4) «mangime» (o «alimento per animali»)
alimento, altre
5) «impresa nel settore dei mangimi»
definizioni
6) «operatore del settore dei mangimi»
7) «commercio al dettaglio»
8) «immissione sul mercato»
9) «rischio»
10) «analisi del rischio»
11) «valutazione del rischio»,
12) «gestione del rischio»
13) «comunicazione del rischio»
14) «pericolo» o «elemento di pericolo»
15) «rintracciabilità» (traceability)
16) «fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione»
17) «produzione primaria»
18) «consumatore finale»
16
IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
1) "controllo ufficiale"
2) "verifica"
Reg. 882/2004,
3) "normativa in materia di mangimi"
4) "autorità competente"
Articolo 2,
5) "organismo di controllo"
Definizioni
6) "audit"
7) "ispezione"
8) "monitoraggio"
11) "campionamento per l'analisi"
9) "sorveglianza"
12) "certificazione ufficiale"
10) "non conformità"
13) "blocco ufficiale"
14) "equivalenza"
15) "importazione"
16) "introduzione"
17) "controllo documentale"
18) "controllo di identità"
19) "controllo materiale"
20) "piano di controllo"
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IL SAPERE FARE: RIFERITO A COSA?
Regolamento 178/2002
Principi generali di sicurezza alimentare
OPERATORE SETTORE
ALIMENTARE E DEI MANGIMI
Norme
generali di
igiene
dei prodotti e
della
produzione di
alimenti
(Reg. 852/04)
Norme
specifiche sui
prodotti
mangimi
(Reg. 183/05)
di origine
animale
(Reg. 853/04)
SOA
(Reg. 1774/02)
Norme relative
ai criteri
AUTORITÀ COMPETENTI
Norme generali
sull’organizzazio
ne dei controlli
ufficiali su alimenti
e mangimi
(Reg. 882/04)
Norme specifiche
sui controlli
ufficiali su
alimenti di origine
animale
(Reg. 854/04)
Norme relative
ai controlli della
trichinina (Reg.
2075/05)
microbiologici
(Reg.
2073/05)
Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg. 2074 – Reg. 2076)
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IL SAPERE FARE: RIFERITO A COSA?
20) "piano di controllo”
Corretta utilizzazione degli strumenti del pacchetto igiene
2) "verifica“
6) "audit"
7) "ispezione"
8) "monitoraggio"
9) "sorveglianza“
11) "campionamento per l'analisi"
12) "certificazione ufficiale“
17) "controllo documentale"
18) "controllo di identità"
19) "controllo materiale"
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SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali sono
eseguiti periodicamente e con frequenza appropriata, in
base ad una valutazione dei rischi
Il numero ed il tipo di controlli è proporzionato al rischio
complessivo degli impianti (categorizzazione del rischio)
La categorizzazione si basa sulla conoscenza dei fenomeni
sanitari collegati all’operatore del settore alimentare ed ai
risultati del controllo ufficiale su di esso operato
La salute e il benessere degli animali contribuiscono alla
qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della
diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento
umano degli animali
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SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
CAPO II - AUTORITA’ COMPETENTI
Articolo 4 - Designazione delle autorità competenti e
criteri operativi
2. Le autorità competenti assicurano quanto segue:
a) l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali
su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi
della produzione, trasformazione e distribuzione,
nonché riguardo all’uso dei mangimi sono
garantite;
b) ….
21
SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
Articolo 8, Reg. 882/04
Procedure di controllo e verifica
I controlli ufficiali ad opera delle autorità
competenti sono eseguiti secondo procedure
documentate.
Dette procedure comportano informazioni e
istruzioni per il personale che esegue i controlli
ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui
all’allegato II, capo II.
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CAPO II: SETTORI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO
1. L’organizzazione dell’AC e la relazione tra le autorità centrali
competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i CU.
2. La relazione tra le AC e gli organismi di controllo cui sono stati
delegati compiti connessi ai CU.
3. La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere.
4. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale.
5. La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo,
l’interpretazione dei risultati e le successive decisioni.
6. I programmi di monitoraggio e sorveglianza.
7. L’assistenza reciproca qualora i CU richiedano l’intervento di più di
uno Stato membro.
8. Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali.
9. La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere
responsabilità in materia.
10. La verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di
analisi e dei test di rilevamento.
11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon
funzionamento dei CU.
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SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
Articolo 9
Relazioni
1. L’autorità competente elabora relazioni sui controlli
ufficiali da essa effettuati.
2. Le relazioni comprendono una descrizione degli
obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo
applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso,
l’indicazione degli interventi da adottarsi a cura
dell’operatore interessato.
3. L’autorità competente rilascia una copia della relazione
di cui al paragrafo 2 all’operatore interessato, almeno in
caso di non conformità.
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SAPER FARE: IL CAMPIONAMENTO
1. I metodi di campionamento e
di analisi utilizzati nel contesto
dei controlli ufficiali sono
conformi alle pertinenti norme
comunitarie oppure:
a) se tali norme non esistono, a
norme o protocolli riconosciuti
internazionalmente, ad esempio
quelli accettati dal Comitato
europeo di normalizzazione
(CEN) o quelli accettati dalla
legislazione nazionale;
oppure
b) in assenza, ad altri metodi
utili al raggiungimento degli
obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.
REG. (CE) 882/04 Art. 11,
Metodi di campionamento
e di analisi
•Reg. (CE) 1882/06 – nitrati
•Reg. (CE) 1883/06 – diossine e
di PCB diossina-simili
•Reg. 333/07 – tenori di piombo,
cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene
•Reg. 401/06 – micotossine
•Reg. 152/09 – alimenti per gli
animali (costituenti, additivi e
sostanze indesiderabili, eccettuati
residui di pesticidi e
microorganismi)
Norme volontarie
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RAPPORTO TRA NORME VOLONTARIE E
COGENTI
Quale rilevanza hanno le norme
volontarie nel settore della
sicurezza alimentare?
26
Reg. 882/2004 - Alcuni considerata
(20)
Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato
norme europee (norme EN) appropriate ai fini del presente
regolamento. Questi norme EN concernono in particolare
il funzionamento e la valutazione dei laboratori che
eseguono i test e il funzionamento e l'accreditamento
degli organismi di controllo.
Norme internazionali sono state anche elaborate
dall’Organizzazione internazionale per la
standardizzazione (ISO) e dall’Unione internazionale di
chimica pura e applicata (IUPAC).
Queste norme possono in certi casi ben definiti essere
appropriate ai fini del presente regolamento, tenendo
conto che criteri di efficienza sono fissati nella normativa
sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la flessibilità e
l’efficienza rispetto ai costi.
27
28
29
Listeria monocitogenes
EN/ISO 11290 -1 e 2
Salmonella
EN/ISO 6579
Enterobacter sakazakii
ISO/TS 22964
E. Coli
ISO/TS 16649-3
30
Conteggio colonie aerobiche
ISO 4833
Enterobacteriacee
ISO 21528-2
Salmonelle
EN/ISO 6579
E. Coli
ISO 16649-1 e 2
31
UNI EN ISO 16140:2005
Microbiologia di alimenti e mangimi per animali - Protocollo per la
validazione di metodi alternativi
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Qualora l’operatore del settore alimentare intenda applicare
metodi analitici diversi da quelli validati e certificati come
indicato al terzo comma, tali metodi sono validati in base a
protocolli riconosciuti a livello internazionale e il loro
impiego è autorizzato dall’autorità competente.
33
ISO 18593:2004
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal
methods for sampling techniques from surfaces using
contact plates and swabs
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ISO 17604:2003
Microbiology of food and animal feeding stuffs -Carcass sampling for microbiological analysis
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SAPER FARE: VERIFICA DEI MEZZI DI
TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI SURGELATI
NORME RELATIVE A TRASPORTO E
CONSERVAZIONE ALIMENTI SURGELATI
DECRETO 25 settembre 1995, n. 493. Regolamento di
attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle
temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle
modalità di campionamento e al metodo di analisi per il
controllo delle temperature.
REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2005 sul controllo delle temperature nei mezzi
di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12
gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto
e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti
surgelati destinati all’ alimentazione umana
(GUCE L 10 del 13 gennaio 2005)
38
Reg. CE 37/2005
Articolo 2 -Controllo e registrazione della temperatura
1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati
strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad
intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i
prodotti surgelati.
2. A partire dal 1 gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel
paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed
EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta
la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui
sopra siano conformi alla norma EN pertinente.
Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31
dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima
dell’adozione del presente regolamento possono continuare ad
essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.
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NORME: REGISTRATORI DI TEMPERATURA E
TERMOMETRI
UNI EN 12830
Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la
distribuzione di prodotti alimentari
refrigerati, congelati, surgelati e gelati - Prove, prestazioni ed
impiego
UNI EN 13485
Termometri per la misurazione della temperatura dell’aria e
dei prodotti per il trasporto, la conservazione e la
distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati,
surgelati e dei gelati - Prove, prestazioni, idoneità
UNI EN 13486
Registratori di temperatura e termometri per il trasporto, la
conservazion e e la distribuzione di prodotti alimentari
refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati - Verifiche
periodiche
40
Reg. CE 37/2005
Articolo 2 -Controllo e registrazione della temperatura
3. Le registrazioni delle temperature sono datate e
conservate dall’operatore del settore alimentare per
almeno un anno o, a seconda della natura e della
durata di conservazione dell'alimento surgelato, per
un periodo più lungo.
41
42
SAPER FARE: CONTROLLO DELLA
ETICHETTATURA
NORME RELATIVE ALLA
ETICHETTATURA E AGLI
ALLERGENI
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ALLERGENI
Pericolo chimico o quarto tipo di pericolo?
Lista positiva di sostanze da dichiarare in etichetta,
qualora siano presenti in un prodotto alimentare
•Direttiva 2000/13/CE
•Direttiva 2003/89/CE – D.Lgs. 114/2006
•Direttiva 2006/142/CE
•Direttiva 2007/68/CE
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ALLEGATO - ALLEGATO III bis
Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di
origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine
o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e
nel vino.
(1) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello
di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale
sono derivati.
45
ALLEGATO - ALLEGATO III bis
Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato
D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di
soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia.
(1) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il
livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base
dal quale sono derivati.
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ALLEGATO - ALLEGATO III bis
Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol
etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di
anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne:
a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di
alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche.
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ALLEGATO - ALLEGATO III bis
Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg
o 10 mg/l espressi come SO2
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
48
SAPER ESSERE
20) "piano di controllo”
COME COMPORTARSI QUANDO SONO UTILIZZATI I
DIVERSI STRUMENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE?
2) "verifica“
6) "audit"
7) "ispezione"
8) "monitoraggio"
9) "sorveglianza“
11) "campionamento per l'analisi"
12) "certificazione ufficiale“
17) "controllo documentale"
18) "controllo di identità"
19) "controllo materiale"
49
SAPER ESSERE
Articolo 4, Reg. 882/04
4. Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la
qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.
I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere
pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata
conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.
QUALI CRITERI ?
50
SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
Articolo 4, Reg. 882/04
2. Le autorità competenti assicurano quanto segue:
a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti
in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo
all'uso dei mangimi sono garantite;
b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di
interesse;
c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini
di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente
qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di
controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;
d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato
grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire
i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;
e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le
misure previste nel presente regolamento;
f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi
di emergenza;
g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad
ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il
personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti.
51
Caratteristiche personali – auditor (UNI EN ISO 19011:2003)
rispetto dei principi
etici
mentalità aperta
capacità di agire in
modo diplomatico
spirito di
osservazione
perspicacia
versatilità
risolutezza
sicurezza di sé
tenacia
giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato;
cioè disposto a prendere in considerazione idee
o punti di vista alternativi
cioè avere tatto nei rapporti con altre persone
cioè attivamente consapevole delle attività e
dell’ambiente circostante
cioè istintivamente percettivo di situazioni e
capace di comprenderle
cioè pronto ad adeguarsi a situazioni differenti;
cioè capace di pervenire a conclusioni
tempestive basate su analisi e ragionamenti
cioè capace di agire e comportarsi in maniera
autonoma e contemporaneamente di interagire
in modo efficace con gli altri
cioè perseverante, concentrato nel raggiungere
C. Gianola - G. Pistone
gli obiettivi
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SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
7) «ispezione»:
l'esame
di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e
al benessere degli animali
per verificare che
tali aspetti siano conformi
alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla
salute e al benessere degli animali
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SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
6) «audit»:
un esame sistematico e indipendente
per accertare se
determinate attività e i risultati correlati siano conformi
alle disposizioni previste,
se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e
siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
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SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
6) «audit»:
7) «ispezione»:
un esame sistematico e
indipendente
l'esame
[di] determinate attività e i
risultati correlati
di qualsiasi aspetto relativo ai
mangimi, agli alimenti, alla
salute e al benessere degli
animali
per accertare se siano conformi
per verificare che tali aspetti
siano conformi
alle disposizioni previste
(planned arrangements),
se tali disposizioni siano attuate
in modo efficace e
siano adeguate per raggiungere
determinati obiettivi;
alle prescrizioni di legge (rules)
relative ai mangimi, agli
alimenti, alla salute e al
benessere degli animali
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