guida alle semplificazioni amministrative per le cooperative della

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 GUIDA ALLE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE COOPERATIVE DELLA PESCA Dal Decreto Semplifica Italia (D.L. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012), passando per il Decreto del Fare, D.L. 69/2013 convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, fino Ăůů͛ŐĞŶĚĂĚĞůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞϮϬϭϱʹ 2017 ^ ^ / ^ d E  D W / D E d / [Digitare una YƵĞƐƚĂŐƵŝĚĂğƌĞĂůŝnjnjĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞ƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞƚƚĞĂůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽ
citazione tratta degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione͕͟finanziato con il contributo del MIPAAF per realizzare ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ůĞƚƚĞƌĂĂ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞŶ͘ϮϮϰĚĞůϮϴŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ͕ŽŶǀĞŶnjŝŽŶŝ͘ dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi S OMMARIO INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 1 ǯ1ǫ .................................................................. 2 Le due azioni di semplificazione ................................................................................................................ 2 A COSA SERVE LA SEMPLIFICAZIONE? .................................................................................................. 4 ǯ ....................................... 7 Gli ambiti più colpiti dalla complessità amministrativa .................................................................. 7 ǯ—–‹Ž‹–•’‡…‹ˆ‹…ƒ†‡ŽŽƒ•‡’Ž‹ˆ‹…ƒœ‹‘‡ƒ‹‹•–”ƒ–‹˜ƒ ................................................................. 8 Tipi di semplificazione ittica ........................................................................................................................ 9 Semplificazione procedure per la stipula delle convenzioni e fondo del credito peschereccio ........................................................................................................................................................ 9 Semplificazione in tema di lavoro ............................................................................................................. 9 Gli adempimenti in materia di lavoro .................................................................................................... 10 I tempi certi ....................................................................................................................................................... 10 Registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM) ..................................................................... 10 Regolamento Controllo Ȃ Regolamento di Esecuzione .................................................................. 10 La sproporzione tra il fine e le norme ................................................................................................... 12 Due aspetti cruciali......................................................................................................................................... 12 Action Plan europeo per ovviare alle carenze del sistema della Pesca italiano .................. 13 Le azioni da realizzare .................................................................................................................................. 13 Le sanzioni ......................................................................................................................................................... 14 Le best practices in tema di semplificazione del settore agroalimentare da estendere alla Pesca ............................................................................................................................................................ 16 Misure finalizzate alla semplificazione in agricoltura da esportare alla pesca ................... 17 ǯ
ʹͲͳʹ-­‐ 2013 e ǯ
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...................................................................................................... 19 ‡…”‡–‘Dz‡’Ž‹ˆ‹…ƒ–ƒŽ‹ƒdzȋǤǤͷȀʹͲͳʹ…‘˜‡”–‹–‘‹‡‰‰‡Ǥ35/2012) .......................... 19 Novità nel metodo .......................................................................................................................................... 19 Le più importanti innovazioni................................................................................................................... 19 I nuovi strumenti introdotti ....................................................................................................................... 19 Un approfondimento sui poteri sostitutivi .......................................................................................... 20 Un approfondimento sulla semplificazione dei controlli sulle imprese ................................. 20 Semplificazioni alla prova della implementazione .......................................................................... 20 Decreto del Fare, D.L. n. 69 del 2013 convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, .................. 20 Indennizzo per mancato rispetto dei tempi ........................................................................................ 21 Semplificazioni in Agricoltura ................................................................................................................... 21 Semplificazione in materia di DURC ....................................................................................................... 22 Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata .................................................... 22 Zone a burocrazia zero ................................................................................................................................. 22 Disposizioni per riscossione mediante ruolo ..................................................................................... 23 ǯ‰‡œ‹ƒ’‡”Žǯ–ƒŽ‹ƒ†‹‰‹–ƒŽ‡ ..................................................................................................................... 23 La P.E.C. (posta elettronica certificata) ................................................................................................. 24 DISEGNO DI LEGGE DEL SETTORE ITTICO PROPOSTO NEL MARZO 2015 DALLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ............................................. 26 ǯ
ʹͲͳͷȂ 2017 ............................................ 35 INTRODUZIONE La presente Guida è stata concepita come strumento semplice e di facile utilizzo per gli operatori della Pesca. /ů ŵĞƚŽĚŽ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂŝ ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ ĐŚĞ ů͛ŚĂŶŶŽ ƌĞĂůŝnjnjĂƚĂ͕ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ
della funzione semplificazione amministrativa . Sono state estratte e sistematizzate quelle norme di semplificazione che descrivono i processi amministrativi utili per le imprese, in particolare quelle della Pesca. Il tema della semplificazione amministrativa, come quello della delegificazione, è di primaria importanza nel sistema economico e sociale del nostro Paese, perché è in ĨƵŶnjŝŽŶĞĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶŝĚŝǀŝƚĂĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞĚĞůů͛ĂůůĞŐŐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂŐůŝ
oneri economici e della dispersione del tempo che aggravano le nostre imprese alle prese con mille leggi, leggine, regolamenti, certificati, autorizzazioni e procedimenti amministrativi lunghi e farraginosi. Qui di seguito ů͚ŝŶĚŝĐĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ, che riguardano il signifŝĐĂƚŽ Ğ ů͛Ƶƚŝůŝƚă ĚĞůůĂ semplificazione, i tipi di semplificazione più specialistici che afferiscono al settore ittico, nonché quellŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŝŶ ŐĞŶerale, che riverberano sulle cooperative della pesca. Per ultimo, solo a scopo esemplificativo, saranno indicati, i provvedimenti di semplificazione più significativi ƉĞƌ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĂƚƚƵĂƚŝ ĚĂŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Governi nazionali, sino a ƋƵĞůůŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůů͛ĂŐĞŶĚĂ per la semplificazione 2015 ʹ ϮϬϭϳ Ă ĨŝƌŵĂ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ
Ministro Madia. 1 ,K^͛>^DW>/&//KE
AMMINISTRATIVA? ŽŶ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ɛŝ ǀƵŽůĞ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƋƵĞůů͛ĂŶŶŽƐŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ
legislativo che ha come obiettivo il cambiamento delle procedure amministrative, finalizzato a rendere la Pubblica Amministrazione centrale e locale più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini e alle imprese. Attività ƋƵĞƐƚĂ͕ ĂǀǀŝĂƚĂ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ͞ϵϬ͕͟ ĚĂůle cosiddette Leggi Bassanini, dal nome del allora Ministro della Funzione Pubblica, purtroppo non ancora conclusa. A venticinque anni dai primi provvedimenti, quello della semplificazione amministrativa è ancora un tema di grande momento, che condiziona negativamente la competitività economica interna e gli investimenti esteri di capitali nel nostro Paese. Alcuni elementi di approfondimento che seguiranno, ci aiuteranno a comprendere meglio le altre parti di questa Guida. La dottrina più accreditata indica che il modello che dovrà esser modificato, alla fine del processo, è quello burocratico. /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĂnjŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ɛŝ ƉŽŶĞ ů͛ĂĐĐĞŶƚŽ ƐŽůŽ ƐƵůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞŐůŝ
atti, quindi sul fatto che per raggiungere un determinato risultato, siano state eseguite le procedure ed i passaggi previsti dalla legge. ĂƋƵŝůĂĨĂŵŽƐĂŵĞƚĂĨŽƌĂĚĞůŐƌĂŶĚĞ'ŝƵƌŝƐƚĂĂƌŶĞůƵƚƚŝ͗͞ŝǀŝůĞŝůĚŝƌŝƚƚŽ͕WĞŶĂůĞŝůĨĂƚƚŽ͕
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽů͛ĂƐƚƌĂƚƚŽ͕͟ƋƵĞƐƚŽƉĞƌĚŝƌĞĐŚĞ, nel diritto amministrativo, quello che vale è solo quello che è previsto dalla legge, relativamente a questo, o a quello specifico procedimento amministrativo. WƌŽƉƌŝŽ ŝŶ ƚĂůĞ͕ ĚŝƌĞŝ ƉĂƌŽƐƐŝƐƚŝĐĂ͕ ĂƚƚĞŶnjŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ ƌŝƐŝĞĚĞ ŝů
ůŝŵŝƚĞ ŝŶƚƌŝŶƐĞĐŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚĞůůŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ŚĂ Ă ĐƵŽƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ sostanziale del ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŝŽğŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŽĐŝǀŝĐŽĚĞl procedimento, ma ŝů ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ͞ƚŝŵďƌŽ ƚŽŶĚŽ͕͟ ƐĞ ŵĂŶĐĂ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ anche essere stati persi anni di lavoro, senza che la burocrazia batta ciglio e ancor peggio, senza ĐŚĞ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĂďďŝĂ la capacità di rifarsi davanti alla Giurisdizione dello Stato. Le due azioni di semplificazione Per ovviare a questo costosissimo modo di fare e di essere della burocrazia italiana (costo pagato da cittadini e imprese, in termini di perdita di tempo e di riduzione della ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝ͞ĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌƐ͟ĞƐƚĞƌŝĚŽƚĂƚŝ͕ƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞ͕ĚŝƵŶĂƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğ ͞ůĞŐŐĞƌĂ͟Ϳ͕ ĚƵĞ sono le azioni individuate che dal Governo nella sua recente proposta di agenda per la semplificazione amministrativa: una legislativa; ĞƵŶ͛ĂůƚƌĂĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂƐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŽĐŽŶƋƵĞůůŽĚĞů͞EĞǁWƵďůŝĐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟ QUELLA LEGISLATIVA UTILIZZA QUATTRO DIVERSE LEVE: 2 A) IMPEGNO, CONDIVISO TRA STATO, REGIONI E COMUNI, PER DARE EFFETTIVA ED EFFICACE ATTUAZIONE ALLE SEMPLIFICAZIONI GIÀ ADOTTATE DA ANNI (AD ES. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, SCIA E SILENZIO ASSENSO ETC.). B) PREDISPOSIZIONE DI UNA BASE DATI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, BASE CONOSCITIVA INDISPENSABILE PER LA SEMPLIFICAZIONE C) ADOZIONE DI MODELLI UNICI E STANDARDIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. D) NUOVE MISURE PER TAGLIARE I TEMPI (DALL͛INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PER SBLOCCARE LE CONFERENZE DEI SERVIZI). QUELLA METODOLOGICA PREVEDE: >͛INTRODUZIONE DEL MODELLO DEL NEW PUBLIC MANAGEMENT, CHE NON SI LIMITA AD ASSICURARE IL VALORE LEGALE DEGLI ATTI, MA SI PREOCCUPA DI RESPONSABILIZZARE E MOTIVARE I DIRIGENTI PUBBLICI, IN GENERALE TUTTO IL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI PUBBLICI, AL FINE DI OTTENERE RISULTATI NON SOLO FORMALI MA ANCHE SOSTANZIALI. ͛ ĐŚŝĂƌŽ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƐŽůŽ ŝŶǀĞƐƚĞŶĚŽ Ğ ƉƌĂƚŝĐĂŶĚŽ ůĂ
͞ŵĞƌŝƚŽĐƌĂnjŝĂ͕͟ƋƵĞƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĨĂƌůĞǀĂsulle competenze e sugli aspetti comportamentali ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĐŽŶƵŶƐĞƌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚ͛ŝŶĐĞŶƚŝǀŝĞĚŝƐĂŶnjŝŽŶŝƐƵůůĞƌĞtribuzioni realmente applicate. Questo permetterebbe di ottenere risultati certi in termini di efficienza, efficacia ed economicità. In questo modello il riferimento principale è quello alla qualità dei servizi, che possono essere certificati, come nel privato, per mezzo di un sistema di rilevamento e certificazione della qualità. 3 A COSA SERVE LA SEMPLIFICAZIONE? Qui di seguito alcune definizioni del significato e dĞůů͛Ƶƚŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ
amministrativa prese dalle comunicazioni della Funzione Pubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La riduzione del tempo che significa costi per le imprese . La semplificazione amministrativa e la riduzione dei costi della burocrazia rappresentano un fattore chiave per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăǰ delle imprese e dare ĞĨĨĞƚƚŝǀŝƚăǰ ai diritti dei cittadini, senza aumentare la spesa pubblica. ͛ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ů͛ĞĐĐĞƐƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞŐŽůĂnjŝŽŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ĚĞůůŽƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͘ Alcuni esempi sono utili ad ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶnjĂĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽ͘ Nella graduatoria Doing BusinessϮϬϭϯĚĞůůĂĂŶĐĂDŽŶĚŝĂůĞů͛/ƚĂůŝĂğĂůϮϱΣƉŽƐƚŽƐƵϮϳƚƌĂ
i Paesi UE. /ŶŽůƚƌĞ͕ ğ Ăů ϳϯΣ ƉŽƐƚŽ ƐƵ ϭϴϱ WĂĞƐŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ ;ŶĞů ϮϬϭϮ
era al 75° postoͿ͕ Ăůů͛ϴϰΣ ƉĞƌ ů͛ĂǀǀŝŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ͕ Ăů ϭϬϯΣ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ
costruire, al 131° per il pagamento delle tasse, al 160° per ů͛ĞŶĨŽƌĐŝŶŐ contracts (tempi della giustizia civile). IL GOVERNO A SVOLTO UN͛ATTIVITÀ DI MISURAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER LE IMPRESE ITALIANE RISPETTO AI SETTORI, TRA CUI L͛AGRICOLTURA, RELATIVAMENTE A 93 PROCEDURE AMMINISTRATIVE, IL RISULTATO È ECLATANTE, UNA PERDITA ANNUA DI 30,98 MILIARDI DI EURO PER LE IMPRESE. Le Ăƚƚŝǀŝƚăǰ di misurazione sono state svolte dallĂ dĂƐŬ ĨŽƌĐĞ DK ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ ƉĞƌ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ&ƵŶnjŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂ͕ĐŽŶů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶnjĂ
ƚĞĐŶŝĐĂĚĞůů͛/^dd͕ƵƚŝůŝnjnjĂŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ĚĞůůŽ
Standard Cost Model. >ĞƌĂŐŝŽŶŝĚĞůů͛Žnerosità per le imprese Le attività di misurazione, oltre a consentire di individuare gli adempimenti da ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞ͕ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ďĂƐĞ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂ ƐƵůůĞ ƌĂŐŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ŽŶĞƌŽƐŝƚăǰ delle procedure: STRATIFICAZIONE DELLE NORME E DEGLI ADEMPIMENTI NEL TEMPO. SOVRAPPOSIZIONE DEGLI ONERI IMPOSTI DAI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO E DALLE DIFFERENTI DISCIPLINE DI SETTORE E PESO DEL GOLDPLATING. 4 PLURALITÀ DI SOGGETTI PUBBLICI CUI RIVOLGERSI, DUPLICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI, INSUFFICIENTE UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE. TEMPI LUNGHI E INCERTI. CONTINUA PROLIFERAZIONE DI NUOVI ONERI. RILEVANZA DEI CONTROLLI E ASSENZA DI COORDINAMENTO. ASSENZA DI PROPORZIONALITÀ IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE, AL SETTORE DI ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E, SOPRATTUTTO, ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI. LA COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE, L͛INCERTEZZA NELL͛INTERPRETAZIONE DELLE NORME E LE PECULIARITÀ DEL NOSTRO TESSUTO IMPRENDITORIALE COMPORTANO UN ELEVATO RICORSO A SOGGETTI ESTERNI. Pertanto͙͙͙͘ La semplificazione è essenziale per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e restituire ai cittadini e alle imprese il tempo da dedicare a quello che conta. Semplificare significa non costringere i cittadini e le imprese a complicazioni, file e attese estenuanti, che rappresentano un costo economico, umano e sociale insopportabile per l'Italia. Semplificare vuol dire assicurare tempi certi per chi vuole fare impresa e creare lavoro, restituendo alla collettività il tempo ingiustamente sottratto a causa delle complicazioni dell'amministrazione. L'OBIETTIVO GENERALE È RESTITUIRE IL TEMPO A CITTADINI E IMPRESE IN SETTORI CHIAVE PER LA QUALITÀ DELLA VITA E LA CRESCITA DELL'ECONOMIA. Solo così la pubblica amministrazione potrà recuperare la sua funzione di stimolo all'innovazione, di motore della crescita economica e del benessere dei cittadini. Per queste finalità la cittadinanza digitale è una leva essenziale. Negli ultimi anni ci sono state molte semplificazioni annunciate, ma le norme introdotte sono spesso rimaste "lettera morta" perché è mancato il necessario impegno nell'attuazione. 5 La semplificazione non si misura sul numero delle norme introdotte o eliminate, ma sull'effettiva riduzione dei tempi e dei costi: le norme da sole non bastano, se non cambiano la vita dei cittadini. Con l'Agenda per la semplificazione 2015-­‐ 2017, il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane assumono un comune impegno ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi individuati. Solo una forte alleanza dei diversi livelli amministrativi può garantire il risultato, utilizzando tutti gli strumenti utili: innovazione tecnologica, amministrativa, organizzativa, normativa. L'Agenda individua cinque settori strategici Ě͛intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di ƵŶ͛impresa: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia impresa. YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƐĞƚƚŽƌĞğƉƌĞƐŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂnjŝŽŶĞ dalla presente Guida, in particolare per le cooperative della pesca. ƚƚƵĂƌĞƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞŝŶƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞĚĞůů͛ĂŐŝƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ǀƵŽůĚŝƌĞ
contribuire in modo rilevante a innalzare la competitività dell'intero paese e migliorare, al contempo, la qualità della vita delle persone. Per ciascun settore, il processo di semplificazione dovrà individuare azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi. 6 >͛WW>//KE>>^DW>/&//KEE>
SETTORE ITTICO La presente Guida si occupa particolarmente del settore ittico dei complessi obblighi derivanti dalla normativa di settore e dei rimedi che i processi di semplificazione amministrativa stanno faticosamente proponendo e attuando. Le questioni sopra trattate investono in pieno il nostro settore ed è proprio il tema della sua ripresa che appare sempre più legato a quello della semplificazione delle modalità di ĂǀǀŝŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘ Il lavoro fatto dal gruppo di ricerca sulle specificazioni normative di settore ha di nuovo rimarcato il peso della burocrazia nella gestione delle imprese della pesca, degli adempimenti fiscali (per il numero eccessivo di adempimenti (dichiarazioni, comunicazioni ĞƉĂŐĂŵĞŶƚŝͿ͕ĐŚĞƐŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶŐŽŶŽĐŽŶƐĐĂĚĞŶnjĞĚŝǀĞƌƐĞŶĞůů͛ĂŶŶŽĞĐŽŶƚŝŶƵĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
normative. Inoltre vale la pena rilevare il tema scottante dei rapporti con la P.A. connotati dalla scarsa digitalizzazione e dalla continua richiesta di dati e informazioni già in possesso di altri uffici pubblici. Con la stessa difficoltà delle incombenze fiscali, sono vissute, dalle nostre cooperative di pesca, le complessità procedurali nell'accesso e nella rendicontazione di finanziamenti e incentivi. Questo periodo di crisi economica che ormai si protrae da più di sette anni, ha sollevato in maniera eǀŝĚĞŶƚĞŝůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘ ǯ‹–‡””‘‰ƒ–‹˜‘°ǣ COME REALIZZARE UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO LO SNELLIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI? Gli ambiti più colpiti dalla complessità amministrativa EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĐŚĞ ƋƵŝ Ɖiù rileva, la funzionalità e redditività del settore ittico risultano fortemente condizionate dal peso burocratico: I CONTROLLI SULLA PESCA ILLEGALE (IUU); I COMPLESSI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IGIENICO-­‐SANITARIA DEL PACCHETTO IGIENE; LE QUESTIONI LEGATE ALL͛ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE SULLA PESCA MEDITERRANEA N. 1967/2006; 7 Il regolamento sul controllo, che pur orientato alla tutela delle risorse, ha realizzato una complicazione burocratica, che rende sempre più difficile districarsi tra obblighi, adempimenti e divieti. L͛ƵƚŝůŝƚăƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Oltre alla motivazioni che abbiamo dato fino ad ora che supportano la necessità di porre ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ Đ͛ğ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚà del ͞ƉƌŽĐĞƐƐŽ͟ĐŚĞğƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůĂƉĞƐĐĂĐŚĞĐŝƉŝĂĐĞƌŝůĞǀĂƌĞ͘ La creazione di risorse utili a stimolare processi di innovazione e sviluppo. IN QUESTO SETTORE, CONNOTATO DA SCARSA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE DELLA PESCA, LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI E DIMINUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI, SONO COSTANTEMENTE INVOCATE DA OPERATORI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PERCHÉ RAPPRESENTANO UN AUMENTO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE COMUNITÀ ECONOMICHE, CHE PUÒ ESSERE EQUIPARATO AD UNA SORTA DI CAPITALIZZAZIONE INTEGRATIVA PER LE COOPERATIVE. L͛aumento dei costi di gestione e gli adempimenti comunitari costringono le imprese ad aggravare ulteriormente i loro bilanci con esposizioni debitorie a breve termine davvero significative. Strategie di semplificazione nel settore ittico Circa un anno e mezzo fa sono iniziate una serie di attività di semplificazione rilevanti per il settore ittico, che prevedono numerose misure adottate a livello nazionale al fine di realizzare una semplificazione nella gestione delle cooperative della pesca e una maggiore integrazione della filiera ittica. Negli atti normativi nazionali sono stati previsti specifici interventi a favore della filiera ittica: LA PROROGA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE. IL RECUPERO DEI RESIDUI DEL CREDITO PESCHERECCIO. LA STIPULA DI CONVENZIONI TRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E P.A.( IL PRESENTE STRUMENTO ͞'UIDA ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE COOPERATIVE DELLA PESCA͟ NASCE DA QUESTO PROVVEDIMENTO. LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO. 8 LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI NAZIONALI E LOCALI. ƋƵĞƐƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀĂ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂnjŝŽŶĞ Ğ
ammodernamento della filiera agroalimentare: in questo senƐŽǀĂǀŝƐƚŽů͛Ăƌƚ͘ϲϮĚĞůD.L.n. 1/2012 in tema di disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tipi di semplificazione ittica Semplificazione procedure per la stipula delle convenzioni e fondo del credito peschereccio ůĨŝŶĞĚŝƉŽƚĞŶnjŝĂƌĞůĞĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĞŐĞŶĞƌĂƚƌŝĐŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂŝƚƚŝĐĂ͕ů͛Ăƌƚ͘
67 del D.L.n. 1/2012 semplifica le procedure per la stipula delle convenzioni tra MIPAAF e associazioni o consorzi del settore, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori, provvedendo, al contempo, a destinare al finanziamento delle stesse le risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. Semplificazione in tema di lavoro Una significativa misura di semplificazione riguarda gli adempimenti in materia di lavoro. >͛art. 67-­‐ter del D.L.n. 1/2012, conv., con modif., dalla L. n. 27/2012, introdotto nel corso ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞĂů^ĞŶĂƚŽ͕ŚĂĂŐŐŝƵŶƚŽƵŶĐŽŵŵĂϮ-­‐bis Ăůů͛Ăƌƚ͘ϯϭĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϬϯ͕
n. 276, sulla disciplina ĚĞůů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝobblighi ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝůĂǀŽƌŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ
della l. 11 gennaio 1979, n. 12, da parte delle cooperative di imprese di pesca ed ai loro consorzi. ŽŵĞ ŶŽƚŽ͕ ů͛art. 31 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha dato facoltà ai gruppi di ŝŵƉƌĞƐĂ Ěŝ ĚĞůĞŐĂƌĞ ů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă
capogruppo. / ŐƌƵƉƉŝ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚĞ Ğ ĚĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ
gruppi di dimensioni comunitarie, possono delegare alla società capogruppo ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ƉƵƌŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽĨĞƌŵĂ
la titolarità dei contratti in capo alle singole società del gruppo. Le società del gruppo, in quanto datori di lavoro, conservano comunque la titolarità e quindi la relativa responsabilità delle obbligazioni contrattuali e legislative. Inoltre la società capogruppo, che già poteva trasmettere per conto delle altre società la dichiarazione dei sostituti d'imposta, viene investita della completa gestione e amministrazione del personale delle altre società del gruppo. Per quanto concerne i consorzi, il comma 2 dello stesso art. 31 ha specificato che i consorzi di società cooperative possono svolgere gli obblighi connessi con il rapporto di lavoro per conto ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶƐŽƌnjŝĂƚŝ Ž ĚĞůĞŐĂƌŶĞ ů͛ĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă
consorziata. Viene inoltre precisato che i servizi devono essere organizzati tramite i consulenti del lavoro. 9 Gli adempimenti in materia di lavoro Per effetto della suddetta norma le cooperĂƚŝǀĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĞĚŝƉĞƐĐĂĞĚĂŝůŽƌŽĐŽŶƐŽƌnjŝƐŝ
vedono attribuite funzioni di consulente del lavoro (o delle categorie equiparate ai sensi ĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĞŐŐĞͿƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝŐƌƵƉƉŝĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͘ ^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝĐŚĞů͛Ăƌƚ͘ϭ͕Đomma 1, della l. n. 12/1979 prescrive che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, qualora non siano curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, devono essere assŽůƚŝ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ĂůďŽ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ
negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti richiamati. I tempi certi ^ĞŵƉƌĞ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƌŝĚƵnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ ďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŝ͕ ů͛Ăƌƚ͘ ϲϳ-­‐bis del D.L. n. 1/2012 ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐƵůů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ů͛/EW^ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐƌĞĚŝƚŝ
contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. >Ă ŶŽƌŵĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ƚĞŵƉŝ ĐĞƌƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ǀĞůŽĐŝnjnjĂƌĞ ůĂ
procedura di dismissione. Registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM) In ottica di sempliĨŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞǀŝƐƚĂĂŶĐŚĞůĂŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϵ ter del D.L.22 giugno 2012, n. 83 (recante misure urgenti per la crescita del Paese, conv. con modificazioni dalla L͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭϯϰͿ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĞ͕ ƉƌĞƐƐŽ ŽŐŶŝ
capitaneria di porto, di un registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), alla cui iscrizione è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale. Regolamento Controllo ʹ Regolamento di Esecuzione Il settore ittico è attraversato da un profondo processo di revisione normativa che sta profondamente modificando gli scenari di riferimento, inserendo la filiera ittica nella più generale visione di una politica marittima integrata. Il Regolamento controllo n. 1224/2009 (attuato con il Regolamento di esecuzione n. 404/2011) istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che sostituisce il quadro giuridico esistente stabilito dal Regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio. IL REGOLAMENTO CE N. 1224/2009 NASCE DALLA CONSTATAZIONE DELL͛INEFFICIENZA E FARRAGINOSITÀ DEL PREESISTENTE REGIME DI CONTROLLI; 10 DALL͛ESIGENZA DI SVILUPPARE UN PROGETTO COMPLETO DI TRACCIABILITÀ DELLE RISORSE PESCATE CHE RENDE INDISPENSABILE L͛AUMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO A TERRA RISPETTO A QUELLE OPERATE IN MARE; DALLA NECESSITÀ DI SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE TRA PESCATORI APPARTENENTI AI DIVERSI STATI MEMBRI IN MERITO AI CONTROLLI E ALLE SANZIONI, AL FINE DI STABILIRE CONDIZIONI DI PARITÀ NELL͛AMBITO DELL͛UNIONE EUROPEA. Il Regolamento n. 1224/2009 propone, così, una riforma sostanziale del sistema comunitario di controllo della pesca, muovendosi lungo alcune direttrici fondamentali: il ricorso a tecnologie elettroniche che assicurano informazioni relative alla navigazione delle imbarcazioni da pesca e alle loro catture; la costruzione di ƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞdi un sistema di sorveglianza delle attività di pesca e di repressione di ogni comportamento illecito; la certificazione analitica di tutti i passaggi che attengono alle produzioni ittiche dalla cattura al consumo. Il nuovo regime prevede ŝƐƉĞnjŝŽŶŝůƵŶŐŽƚƵƚƚĂůĂĐĂƚĞŶĂĚŝƉƌŽĚƵnjŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠů͛ƵƚŝůŝnjnjŽĚĞů
sistema di controllo dei pescherecci via satellite, dei giornali di bordo elettronici per le unità da pesca di L.F.T. lunghezza fuori tutto, comprese tra metri 12 e 15, e della notifica elettronica dei dati relativi alle catture. IL NUOVO REGOLAMENTO PREVEDE SANZIONI (SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL͛AIUTO FINANZIARIO DELL͛h͕ CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA, DETRAZIONE DI CONTINGENTI E RIFIUTO DI TRASFERIMENTO DI CONTINGENTI) NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON RISPETTANO LE NORME DELLA PCP E L͛INTRODUZIONE DI UNA LICENZA DI PESCA CON UN SISTEMA DI PUNTI DI PENALITÀ PER LE INFRAZIONI COMMESSE. A tal fine le competenze degli ispettori di pesca nazionali sono ampliate e armonizzate. Il Regolamento propone, inoltre, di migliorare la cooperazione fra gli Stati membri nella gestione e comunicazione dei dati relativi ai controlli mediante siti internet nazionali sicuri che prevedono un accesso a distanza per la Commissione. Gli Stati membri, grazie ai nuovi strumenti elettronici, saranno così in grado di individuare irregolarità in ogni fase della catena di vendita, in modo da risalire ai colpevoli, imponendo loro severe sanzioni fino alla perdita della licenza. >͛ŝŶƚƌŽĚƵnjŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ƉƌĞƐƐŽ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ŶĂnjŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŵĞ ƐƵŝ
pescherecci, è sostenuta con fondi europei da Bruxelles. Quanto alle ispezioni, verranno svolte secondo le stesse modalità in tutto il territorio europeo, sottoponendo i dati raccolti a controlli elettronici incrociati. Da quanto detto emerge come il Regolamento presenti gravosi adempimenti sui controlli sulla pesca illegale e sia già stato oggetto di analisi sui possibili spazi interpretativi per le principali criticità applicative. 11 Ne è stato denunciato il carattere ingiustamente vessatorio e punitivo che non agevola certo la necessaria condivisione e lo spontaneo rispetto delle regole da parte degli operatori, anche in ragione dello scarso coinvolgimento di imprese, pescatori e associazioni di rappresentanza. La sproporzione tra il fine e le norme Un altro argomento da prendere in considerazione in questa Guida dedicata agli operatori ittici è rappresentato dalla sproporzione tra le norme che si vogliono introdurre e le finalità da raggiungere, in particolare tenuto conto dei destinatari, elemento ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŶƚƌŽĚƵnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐĂƚĞůůŝƚari sui ƉĞƐĐŚĞƌĞĐĐŝĞĂƚƵƚƚĂů͛ŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ͘ Da qui la valutazione che ůĞŶƵŽǀĞƌĞŐŽůĞƉŽƐƐĂŶŽƉŽƌƚĂƌĞĂůů͛ŝŵƉƌĂƚŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ ƉĞƐĐĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞŝ ŵĞƐƚŝĞƌŝ Ɖŝƶ ƚƌĂĚŝnjŝŽŶĂůŝ͕ Ğ Ăůů͛ĂůůĂƌŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨĞŶŽŵĞŶŽ
ĚĞůů͛ĂďƵƐŝǀŝƐŵŽ ĞĚĞůů͛ŝůůĞŐĂůŝƚă͗ SI PENSI ALLE LIMITAZIONI PER INTERI SETTORI SPECIALI QUALI LA PESCA DI SPECIE ADULTE DI PICCOLA TAGLIA (CICERELLO, ROSSETTO E LATTARINO) O QUELLA DEI MOLLUSCHI, CON L'INTRODUZIONE DI DIVIETI COMUNITARI SULLA DISTANZA MINIMA DALLA COSTA CHE DI FATTO NE INIBISCONO LA CATTURA. Tra le misure più controverse quella sulla c.d. licenza a punti che ha trovato nel decreto legislativo di attuazione n. 4/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Due aspetti cruciali DISTANZA MINIMA DI PESCA DALLA COSTA E DIMENSIONE DELLA MAGLIA. I nuovi limiti di fatto non consentono di praticare alcune pesche tradizionali, molto ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐŽƚƚŽů͛ĂƐƉĞƚƚŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘ È però indispensabile che le politiche del mare siano ordinate e coordinate da riferimenti politici ed istituzionali capaci di superare la dispersione delle competenze e di intervenire con urgenza sui nodi che impediscono integrazione e sviluppo, tra cui la semplificazione burocratica e la revisione del sistema sanzionatorio, aspetti che rischiano di impedire l'adeguamento della pesca italiana alla evoluzione della normativa comunitaria e di utilizzare le risorse del nuovo Fondo Europeo. Pertanto, nel settore ittico, la semplificazione è più complicata perché va conciliata con la cultura della legalità. Il rischio è che ů͛ĂůůĞggerimento del peso burocratico possa mettere a repentaglio il valore fondamentale del rispetto della legge. 12 Action Plan europeo per ovviare alle carenze del sistema della Pesca italiano Peraltro restano numerose le iniziative di verifica europea del sistema nazionale di coŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉĞƐĐĂ͘ DI PARTICOLARE INTERESSE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 6 DICEMBRE 2013 CHE ISTITUISCE UN ͞PIANO DI AZIONE PER OVVIARE ALLE CARENZE DEL SISTEMA ITALIANO DI CONTROLLO DELLA PESCA͟ (ACTION PLAN), PROVVEDIMENTO CHE PREANNUNCIA NOTEVOLI LIMITAZIONI E INASPRIMENTI DELLE SANZIONI PER LA PESCA PROFESSIONALE. Questa la dinamica che ha portato al varo del documento. Il 17 ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ŚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ů͛/ƚĂůŝĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĞ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůƵŶĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞůůĂ WW͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůĞ
riguardanti la pesca di specie altamente migratorie nel Mediterraneo. >͛/ƚĂůŝĂĂǀǀŝĂƵŶĂŝŶĚĂŐŝŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐƵůƉƌŽƉƌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
102 del Regolamento CE n. 1224/2009 del Consiglio, con la partecipazione di funzionari ĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞh͘͘ĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĂƵĚŝƚŝƚĂůŝĂŶĂ͘ >͛ŝŶĚĂŐŝŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ŝůĐƵŝ rapporto finale è stato trasmesso alla Commissione il 17 aprile 2013, non ha permesso di eliminare tutte le irregolarità rilevate. Ă ƋƵŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƌƵdžĞůůĞƐ͕ ů͛ĞƐŝŐĞŶnjĂ Ěŝ ƵŶ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ĂnjŝŽŶĞ ƉĞƌ ŽǀǀŝĂƌĞ ĂůůĞ ĐĂƌĞŶnjĞ ĚĞů
sistema italiano di controllo dellĂƉĞƐĐĂ͟;Action Plan). /ůWŝĂŶŽĚ͛njŝŽŶĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂ͕ğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ĐŽŵĞĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕
con Decisione della Commissione U.E. C (2013) 8635 il 6 dicembre 2013. Le azioni da realizzare /ůWŝĂŶŽĚ͛ĂnjŝŽŶĞŶĂƐĐĞƉĞƌĐŽůŵĂƌĞĂůĐƵŶĞ lacune del sistema di controllo, in particolare ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƌŵĞ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůĂƉĞƐĐĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ŵŝŐƌĂƚŽƌŝĞ ĐŽŵĞ
tonno e pesce spada. L'Amministrazione nazionale è chiamata a portare avanti le seguenti azioni: AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI CONTROLLO DELLE CAPITANERIE DI PORTO RELATIVAMENTE A TONNO ROSSO E RETI DA POSTA DERIVANTI COMPLETAMENTO DI UN PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA PESCA ARTICOLATO SULL'INTEGRAZIONE DELLE VARIE BANCHE DATI (VMS, AIS, SIPA) UNITAMENTE AD ANALISI DEL RISCHIO 13 PIANI LOCALI SPECIFICI DI CONTROLLO, IN FUNZIONE DI ZONE E MARINERIE CON PARTICOLARI PROBLEMI. MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO, CON AZIONI FORMATIVE PER I CONTROLLORI (ESP. VIDEOCONFERENZE ESPLICATIVE SUL FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI E SULL͛ESECUZIONE DI CONTROLLI INCROCIATI E SENSIBILIZZAZIONE ALL͛USO DELLE BANCHE DATI). MIGLIORAMENTO DELLE FASI DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEI DATI VMS ED ALTRI SISTEMI DI MONITORAGGIO UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA AZIONI PER UN MIGLIOR COORDINAMENTO TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALI E QUELLE PERIFERICHE RIMODULAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL NUCLEO CENTRALE ISPETTORI PESCA, IN LINEA CON LE NORME EUROPEE IN TEMA DI CONTROLLO DELLA PESCA Le sanzioni Tra le misure più discusse figura la revisione delle sanzioni pecuniarie applicabili alle infrazioni gravi per la pesca di cui al punto 17. >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ğ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ĚŝƐƐƵĂƐŝǀĞ ůĞ ƐĂŶnjŝŽŶŝ ƉĞĐƵŶŝĂƌŝĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ĂůůĞ
infrazioni gravi ricorrenti (cattura di esemplari sottotaglia, pesca in zone o periodi di divieto, utilizzo di attrezzi non autorizzati, pesca pratica senza autorizzazione). La misura è articolata sui seguenti capisaldi: AUMENTO DELL͛IMPORTO DELLE SANZIONI (SPECIALMENTE IN CASO DI INFRAZIONI RIPETUTE) SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PESCA PER UN PERIODO DA 3 A 6 MESI ALLA PRIMA INFRAZIONE GRAVE E RITIRO DEFINITIVO IN CASO DI RECIDIVA, COME GIÀ PREVISTO PER LE RETI DERIVANTI ILLECITE. RIASSETTO DEL REGIME SANZIONATORIO PER: 14 LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA (AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE VIGENTI, INTRODUZIONE DI UN SISTEMA PUNTI PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA DEL BFT E DEL PESCE SPADA ETC) LE PRINCIPALI INFRAZIONI ACCERTATA LUNGO LA FILIERA COMMERCIALE (AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE VIGENTI, SEQUESTRO DIRETTO DEGLI ESEMPLARI PER I QUALI NON SIA DISPONIBILE ALCUNA DOCUMENTAZIONE DI TRACCIABILITÀ ETC.) Si prevede, in questo senso, al punto 19, l'attivazione di campagne di sensibilizzazione mirate (anche attraverso canali multimediali), attraverso il miglioramento ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĂƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝ͕ĚĂůƉĞƐĐĂƚŽƌĞ͕Ăůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ĂůĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ
finale. Numerosi sono i profili critici rilevati dalle associazioni di categoria sul provvedimento in esame. In particolare si rileva la violazione del principio di proporzionalità dal momento che nel Piano sono contenute norme che prevedono misure di gestione e misure tecniche a carico ĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞŶŽƌŵĞǀŽůƚĞĂůůĂƌŝĚƵnjŝŽŶĞŽĂůů͛ĞůŝŵŝŶĂnjŝŽŶĞĚŝŵĞƐƚŝĞƌŝĚŝƉĞƐĐĂĐŚĞ
nulla o poco hanno a che fare con la pesca del tonno e del pesce spada. Il documento prospetta, così, un giro di vite, che, spostando il mirino anche su altri segmenti, rischia di mettere in ginocchio imprese e lavoratori del settore. Le misure previste dal Piano, più restrittive di quelle comunitarie, rischiano di ledere la concorrenzialità tra imprese italiane e imprese comunitarie. I primi dieci punti contemplano azioni a carico delle Capitanerie di porto, per ovviare al rilievo, da parte della Commissione europea, di un controllo non adeguato sƵůů͛ƵƚŝůŝnjnjŽ
delle reti derivanti. Dal punto 11 al 19 sono contemplate azioni che hanno come destinatari gli operatori rispetto alle quali si appuntano i seguenti, specifici rilievi: PUNTO 11: IN ORDINE ALLA GARANZIA DELLA CORRETTA MARCATURA E IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI E DEGLI ATTREZZI DA PESCA, SI EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI FARE CHIAREZZA SUL SIGNIFICATO DI QUANTO RIPORTATO DAL REGOLAMENTO U.E. N. 404/2011, CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA CIRCOLARE MIPAAF N. 41807 DEL 22 NOVEMBRE 2011; PUNTO 15: GLI OBBLIGHI PREVISTI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA FUORI TUTTO INFERIORI AI 12 METRI (OBBLIGO DI COMUNICARE L͛INIZIO, LA FINE, LA ZONA DELLA BATTUTA DI PESCA; PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SETTIMANALE DI CATTURA DEL PESCE SPADA; NOTIFICA PREVENTIVA PER LE SOLE OPERAZIONI DI SBARCO DEL PESCE SPADA) DETERMINANO UNA SPROPORZIONE DI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI REALI DELL͛IMBARCAZIONE CON INDEBITA ASSIMILAZIONE DI SPECIE DIVERSE; 15 PUNTO 17: L'AUMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI E DELLA SOSPENSIONE FINO AL RITIRO DELLA LICENZA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI INFRAZIONI PIÙ GRAVI APPARE SPROPOSITATO OVE FISSATO PER TUTTI I SISTEMI DI PESCA E NON IDONEO A RAPPRESENTARE L'UNICO DETERRENTE ALLA PESCA ILLEGALE. IL RITIRO DEFINITIVO DELLA LICENZA DOPO DUE INFRAZIONI GRAVI, QUALI CATTURE DI ESEMPLARI SOTTOTAGLIA, APPARE ECCESSIVO. LA MISURA POTREBBE SEMMAI ESSERE MANTENUTA SOLO PER INFRAZIONI COMMESSE CON L͛USO DI RETI DERIVANTI CON MAGLIA MAGGIORE DI 180 MM (ALALUNGARE E SPADARE). Le best practices in tema di semplificazione del settore agroalimentare da estendere alla Pesca Altro argomento di grande importanza per la nostra guida è quello del trasferimento di ĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĂůůĂWĞƐĐĂ͕ĂƌŐŽŵĞŶƚŽĂů
vaglio della XIII Commissione della Camera dei Deputati. Alcuni esempi sono degni di nota. Si pensi alle misure contenute e ƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞ĂŵƉŽůŝďĞƌŽ͕͟WŝĂŶŽĚŝĂnjŝŽŶŝƉĞƌ
semplificazioni, lavoro, competitività e sicurezza nell'agroalimentare varato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Qui di seguito alcune misura concrete. Su competitività e lavoro si prevedono le seguenti misure: MUTUI A TASSO ZERO PER IMPRESE AGRICOLE CONDOTTE DA GIOVANI UNDER 40: PER SOSTENERE LE MICRO E PICCOLE IMPRESE AGRICOLE A PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE GIOVANILE E I GIOVANI IMPRENDITORI INDIVIDUALI, POSSONO ESSERE CONCESSI MUTUI AGEVOLATI PER GLI INVESTIMENTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI E DI IMPORTO FINO AL 75% DELLA SPESA AMMISSIBILE INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI (SGRAVIO DI UN TERZO DELLA RETRIBUZIONE LORDA): L͛INCENTIVO È PARI AD UN TERZO DELLA RETRIBUZIONE LORDA CORRISPOSTA PER CIASCUNA GIORNATA DI LAVORO, PURCHÉ SI DETERMINI UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE DI GIOVANI, PER UN PERIODO DI 18 MESI STABILIZZAZIONE ED EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (CONTRATTO AGRICOLO STABILE): SI INTRODUCE UNA NUOVA TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO STABILE NEL SETTORE AGRICOLO, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI ALMENO 16 3 ANNI, CHE PROMUOVE LA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO TRA LAVORATORE E AZIENDA ATTRAVERSO L͛OBBLIGO DI CHIAMATA PER ALMENO 102 GIORNATE ALL͛ANNO CREDITO D'IMPOSTA PER E-­‐COMMERCE CREDITO D'IMPOSTA PER PIATTAFORME DISTRIBUTIVE ALL'ESTERO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'ETICHETTATURA E AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA: MAGGIORE TUTELA E INFORMAZIONE GRAZIE ALL͛INSERIMENTO DI ULTERIORI INFORMAZIONI SUL LUOGO DI PROVENIENZA DEI PRODOTTI IN BASE ALLA NORMATIVA EUROPEA AVVIO DEL SISTEMA NAZIONALE CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA CREDITO D͛IMPOSTA PER E-­‐COMMERCE CON LA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO, INTESE A FAVORIRE LA PENETRAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE. Si delinea, così, un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza e assistenza alle imprese agricole, per consentire una strutturale semplificazione delle procedure connesse Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚella PAC. Misure finalizzate alla semplificazione in agricoltura da esportare alla pesca Tra le misure finalizzate alla semplificazione si prevede: REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI AZIENDALI APERTURA DELLA SOCIETÀ AGRICOLA IN 60 GIORNI (RIDUZIONE DEI TEMPI DEL SILENZIO/ASSENSO) ESTENSIONE GENERALIZZATA DELLA DIFFIDA PRIMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: LA NORMA CONSENTE AL RESPONSABILE, IN CASO DI PRIMA INFRAZIONE DI VIOLAZIONI SANABILI, DI SOTTRARSI AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE ADEMPIENDO ALLE PRESCRIZIONI DELL͛ORGANO DI CONTROLLO ENTRO UN BREVE TERMINE 17 SEMPLIFICAZIONI PER LA VENDITA DIRETTA: SI ESTENDE LA POSSIBILITÀ DI VENDITA DIRETTA SENZA COMUNICAZIONE D͛INIZIO ATTIVITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE SU SUPERFICI PRIVATE DI CUI L͛IMPRENDITORE ABBIA LA LEGITTIMA DISPONIBILITÀ SPORTELLO TELEMATICO AUTOMOBILISTICO ANCHE PER IL SETTORE AGRICOLO: SI RICONOSCE LA POSSIBILITÀ ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E AGROMECCANICHE DI ATTIVARE LO SPORTELLO TELEMATICO DELL͛AUTOMOBILISTA, AL FINE DI SEMPLIFICARE L͛ATTIVITÀ DI CONSULENZA, RELATIVAMENTE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMPLIFICAZIONI PER SETTORI BIOLOGICO E VITIVINICOLO: SI PREVEDONO SEMPLIFICAZIONI PER IL SETTORE VITIVINICOLO, ATTRAVERSO MODIFICHE ALLA LEGGE N. 82/2006, RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVE COMUNITARIA CONCERNENTE L͛KRGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO COORDINAMENTO UNICO DELL͛ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE IMPRESE AGRICOLE ATTRAVERSO STRUTTURE INFORMATICHE, CON LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI CARICO/SCARICO PER DIVERSI PRODOTTI. IN UN͛OTTICA DI EFFICIENTAMENTO DEI CONTROLLI E DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI, SI DISPONE CHE I REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI PRODOTTI SIANO REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE DA UN SISTEMA INFORMATICO SECONDO MODALITÀ ADOTTATE DALL͛AUTORITÀ COMPETENTE ; ESTENSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ADEMPIMENTO VOLONTARIO LADDOVE È GIÀ CONSENTITO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA AGROALIMENTARE SI AMMETTE UN͛ULTERIORE MODALITÀ DI ESTINZIONE ATTRAVERSO L͛ADEMPIMENTO VOLONTARIO ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA CON IL VANTAGGIO DI OTTENERE UNA RIDUZIONE DELL͛IMPORTO DA PAGARE. ůĨŝŶĞĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞů͛ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ
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ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘ 18 >^DW>/&//KEWZ>͛/DWZ^WZs/^d
DALLE LEGGI DEL 2012 -­‐ ϮϬϭϯĞ>͛'E/WZ
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(D.L.5/2012 convertito in legge n. 35/2012), e dal Decreto del Fare, D.L. n. 69 del 2013 convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, ĞĐƌĞƚŽ͞^ĞŵƉůŝĨŝĐĂ/ƚĂůŝĂ͟;͘>͘ 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012) Novità nel metodo Il ruolo attribuito alla misurazione: tutte le proposte elaborate a valle della misurazione, anche quelle che in passato avevano incontrato grandi resistenze, sono state inserite nel decreto (fanno eccezione le proposte in materia di Sicurezza sul lavoro). Consultazione ampia delle associazioni imprenditoriali: Confindustria, Rete Imprese Italia Ͳ ŽŶĨĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ͕ E͕ ŽŶĨĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ ŽŶĨĞƐĞƌĐĞŶƚŝ͕ ĂƐĂƌƚŝŐŝĂŶŝ Ͳ ŶĐĞ͕
Confcooperative, Legacoop, CIA, Confagricoltura, Coldireƚƚŝ͕ĞƚĐ͘ŶĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ Ɛŝ ğ ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂnjŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĞŵĞƌƐĞ ĚĂůůĂ
consultazione. Le più importanti innovazioni La nuova Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce fino a sette procedure diverse. BasƚĞƌăǰ ƵŶΖƵŶŝĐĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƉĞƌ ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ĂůůŽ ^ƉŽƌƚĞůůŽ hŶŝĐŽ ƉĞƌ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăǰƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ;^hWͿƉĞƌƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůΖƵŶŝĐĂĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘ DURC e antimafia ŶŽŶ ĚĞǀŽŶŽ Ɖŝƶǰ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝ Ğ
devono essere acquisiti d'ufficio. Lo ƐƉŽƌƚĞůůŽ ƵŶŝĐŽ ƉĞƌ ů͛ĞĚŝůŝnjŝĂ diventa il referente unico del soggetto interessato per tutte le vicende amministrative relative al titolo abilitativo edilizio. Coordinamento e pianificazione dei controlli sulle imprese. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I nuovi strumenti introdotti Poteri sostitutivi che possono essere facilmente attivati su richiesta anche di privati in caso di inerzia della PA, con responsabilità disciplinare e manageriale per coloro che hanno posto in essere il comportamento omissivo. Programma di riduzione degli oneri regolatori e ai tempi In linea con i principi della ͞ƌĞŐŽůĂnjŝŽŶĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͟ e dei nuovi obiettivi fissati dalla Commissione e dal Consiglio europeo, il nuovo programma (da adottare in accordo con le Regioni) selezionerà le aree di regolazione, definirà obiettivi e metodologie basati sul principio di proporzionalità e sulla consultazione di stakeholders e cittadini. Le attività di misurazione e riduzione sono state estese anche agli oneri regolatori e ai tempi. 19 Un ap p ro fon d i m en to s u i p ot eri so st itu t i vi >ĂĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞĐŽŶƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭĚĞůϭϵϵϬ͘ĞĐŽƌƐŽ
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato potrà rivolgersi al dŝƌŝŐĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĚĂůǀĞƌƚŝĐĞƉŽůŝƚŝĐŽƚƌĂůĞĨŝŐƵƌĞĂƉŝĐĂůŝĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞĂĨĨŝŶĐŚĠ͕
ĞŶƚƌŽ ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ŵĞƚă Ěŝ ƋƵĞůůŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ĐŽŶĐůƵĚĂ ŝů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ž ĐŽŶ ůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ĂĚ
ĂĐƚĂ͘ƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͲĐŽŶƚĂďŝůĞƉĞƌĐŚŝŚĂƉŽƐƚŽ
ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ŝů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŽŵŝƐƐŝǀŽ͘ ^Ƶ ŽŐŶŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ŝŶ ƌŝƚĂƌĚŽ ğ
espressamente indicato il termine per la conclusione del procedimento previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. LĂ ĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞ ğ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĞĚ ğ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ
per le PMI perché ĐŽŶƐĞŶƚĞ ůŽƌŽ ƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ più rapida e meno costosa rispetto al ricorso alla giustizia amministrativa Un a p p ro fo n d i m en to s u lla s e mp li fi ca zion e d ei con tro ll i su ll e imp r e se preǀŝƐƚĂ ů͛ĂĚŽnjŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ Ğ Ěŝ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ĐŽŶ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĞ
Regioni e gli Enti locali si conformano ai principi della delega al Governo a emanare regolamenti di delegificazione: 1.
2.
3.
4.
5.
Proporzionalità al rischio dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi; Eliminazione di attività non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; Coordinamento e programmazione dei controlli in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni; Informatizzazione delle procedure; Riduzione o eliminazione dei controlli tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità. Semplificazioni alla prova della implementazione : Completa eliminazione delle richieste di certificati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini (art. 15 legge n. 183 del 2011) / ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ƌĞĐĂƌĞ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚŝĐŝƚƵƌĂ͗ ͞/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ŶŽŶ ğ
ǀĂůŝĚŽŶĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ͘͟ ĐƋƵŝƐŝnjŝŽŶĞĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĞůhZĞĚĞůů͛ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;ĚĞĐƌĞƚŽ^ĞŵƉůŝĨŝĐĂ/ƚĂůŝĂͿ. Decreto del Fare, D.L. n. 69 del 2013 convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, /ůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞŶ͘ϲϵĚĞůϮϬϭϯ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ĚĞĐƌĞƚŽĚĞů&ĂƌĞ͟Ϳ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶůĂůĞŐŐĞϵ
agosto 2013, n. 98, contiene numerose misure di semplificazione. Si tratta di provvedimenti che sono anche frutto delle attività di misurazione degli oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica. 20 Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di cŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ͕ƋƵĂůĞů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽĞĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽ͕ǀŝƐŽŶŽŶƵŵĞƌŽƐĞ
misure che consentiranno di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave. Il provvedimento interviene, infatti, su adempimenti burocratici particolarmente costosi per le imprese. Ad esempio, in materia di edilizia e di sicurezza sul lavoro, sono stati stimati costi pari a ĐŝƌĐĂϳ͕ϳŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽĂůů͛ĂŶŶŽƉĞƌůĞWD/͘/ƌŝƐƉĂƌŵŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝ dagli interventi del decreto del Fare sono stati quantificati in via preliminare in circa 500 milioni Ěŝ ĞƵƌŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ͘ >Ă ƐƚŝŵĂ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĚĞŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ sarà integrata con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶnjĂĂƚƚƵĂƚŝǀĂ͘ Indennizzo per mancato rispetto dei tempi sŝĞŶĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ăůů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ Ğ ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽ͗ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌĂƚŝĐĂ͕ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞğƚĞŶƵƚĂĂ
corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. YƵĂŶĚŽ ğ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶƚĞ͕ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ ƉĂŐĂ ƵŶĂ ƐĂŶnjŝŽŶĞ ͞Ă ĨĂǀŽƌĞ͟ ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ͘ /Ŷ
questo modo le amministrazioni saranno impegnate ad assicurare la certezza dei termini di conclusione dei procedimenti. ĂƚĂůĂŶŽǀŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽĞŝĚĞůŝĐĂƚŝĂƐƉĞƚƚŝĨŝŶĂŶnjŝĂƌŝĂĚĞƐƐŽĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ůĂĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞ
ƐĂƌă ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ů͛ĂǀǀŝŽ Ğ ů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ĚĞůůĞ
aƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϯ;ĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂ
legge di conversione del decreto del Fare). Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni ĞŝŽŵƵŶŝ͕ǀĞƌƌăƐƚĂďŝůŝƚĂůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽ͕ůĂƐƵĂƌŝŵŽĚƵůĂnjŝŽŶĞŽĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͕
anche graduale, agli altri procedimenti. >͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽ può ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƌŝƚĂƌĚŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ƉĞƌ ů͛ĂǀǀŝŽ Ž
ů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ĚĞůů͛attività Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů Ϯϭ
agosto 2013. Nel caso di procedure complesse, nelle quali intervengono più ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ğ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů
ƌŝƚĂƌĚŽĂƉĂŐĂƌĞů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽ͘ Semplificazioni in Agricoltura ^ŽŶŽ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĂŐƌŝĐŽůŝ͘EŽŶğƉŝƶǰ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĐŽŵƵnicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali. Gli imprenditori agricoli potranno iniziare queste attività liberamente, senza effettuare alcuna comunicazione al comune del ůƵŽŐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŚĂ ƐĞĚĞ ů͛ĂnjŝĞŶĚĂ͘ sŝĞŶĞ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂ Ěŝ
prodotti agricoli via Internet possa essere iniziata contestualmente alla comunicazione di inizio attività al comune. 21 Semplificazione in materia di DURC Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese, più rapidi i pagamenti e ů͛ĞƌŽŐĂnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͗ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞů hZ ;ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƵŶŝĐŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă
contributiva) passa da 90 a 120 giorni. /ů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĚĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝ ƐŽůŽ ƉĞƌ ůĞ ĨĂƐŝ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ;ĞŶŽŶƉŝƶƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĨĂƐĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂnjŝŽŶĞ
ĞƐƚŝƉƵůĂͿ͘>ĂĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞƌŝďĂĚŝƐĐĞĐŚĞŝůhZğƐĞŵƉƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚŽĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĂůůĞƐƚĂnjŝŽŶŝ
ĂƉƉĂůƚĂŶƚŝ ƵƚŝůŝnjnjĂŶĚŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ ĞĚ ğ ǀĂůŝĚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝƉĞƌĐƵŝğƐƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂŶnjĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞů
hZ͕ ů͛ŝŶǀŝƚŽ ĂůůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞ delle inadempienze deve essere trasmesso Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞWŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŶƐƵůĞŶƚĞĚĞůůĂǀŽƌŽ͘ >ĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞğ ĞƐƚĞƐĂ ĂƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽŝů
DURC quali ad esempio la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. Le stazioni appaltanti e le pubbliche amministrazioni non possono chiedere il DURC alle imprese, ma devono ĂĐƋƵŝƐƚĂƌůŽĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĂůů͛ INPS, ĚĂůů͛INAIL e dalle Casse Edili. Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata ƉƌĞǀŝƐƚĂ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂnjŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ğ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ
del Ministro della salute, di semplificazioni della documentazione necessaria per ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ͕ quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di ůĂǀŽƌŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƐŽůĂƌĞ͘ŽŶƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞ
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ͕ ĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ Ğ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶnjĂ
sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni. Zone a burocrazia zero >Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ͞njŽŶĞ Ă ďƵƌŽĐƌĂnjŝĂ njĞƌŽ͕͟ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ-­‐ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ž ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƐƚŽƌŝĐŽ-­‐ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ ğ estesa a tutto il territorio nazionale. Con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ ƉĞƌ ů͛ĂǀǀŝŽ Ğ ů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ
imprese sul territorio. I soggetti sperimentĂƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽĞƌĞŶĚŽŶŽƉƵďďůŝĐŝŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝ
ŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶŝğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƵŶĂŵĞƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘ Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma. Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝ ŶŽŶ ƌŝƚĞŶŐŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐĞŐŶĂůĂnjŝŽŶĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ Ěŝ
inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ Ă ƉƵďďůŝĐĂƌĞ ŶĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŝƚŽ /ŶƚĞƌŶĞƚ ŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ ů͛ĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ĐŽŶƚƌŽůůŽ͘ >Ğ ƌĞŐŝŽŶŝ Ğ Őůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ
competenze, adeguano i propri ordinamenti a tali disposizioni. 22 Disposizioni per riscossione mediante ruolo Con le nuove disposizioni in materia di riscossione sono state introdotte misure finalizzate, ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĚĂŐĞǀŽůĂƌĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞ͕ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞĨĂƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƐŝƚƌŽǀŝŶŽŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăŽŝŶŵŽŵĞŶƚĂŶĞĂĐĂƌĞŶnjĂĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă͘ Rate az ion e ͛ƉƌĞǀŝƐƚĂůĂpossibilità di rateizzare il debito in 10 anni (120 rate mensili). Qu an d o s i p u ò otten er e la r at ea zio n e in 10 an n i ? Nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità͕
ŝŶƵŶĂŐƌĂǀĞĞĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂƐŝƚƵĂnjŝŽŶĞĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăůĞŐĂƚĂĂůůĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘ In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secoŶĚŽůĂƌĂƚĞĂnjŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;ϳϮƌĂƚĞŵĞŶƐŝůŝͿĞĐŚĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽƐŽƐƚĞŶĞƌĞ
ƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌĂƚĞĂnjŝŽŶĞƉŝƶůƵŶŐŽ͘ Qu an d o s i p er d e il b en e f ic io d e l la r ate az io n e ? Il contribuente perde il beneficio della rateazione, sia ordinaria sia in proroga, se non paga 8 rate, anche non consecutive. In precedenza il beneficio si perdeva in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive. >͛ŐĞŶnjŝĂƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĚŝŐŝƚĂůĞ Vale la pena introdurre, in questa guida alla semplificazione amministrativa per le imprese del settore ittico, ů͛ŐĞŶnjŝĂ ƉĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ, che ha il compito di garantire la ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛Agenda digitale italiana ŝŶĐŽĞƌĞŶnjĂĐŽŶů͛Agenda digitale europea. In particolare >͛ŐĞŶnjŝĂ contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica. In particolare: coordina le amministrazioni statali, regionali e locali, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, anche adottando infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese; definisce linee guida, regolamenti e standard, e svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche ƉĞƌ ƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĞƌŽŐĂnjŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝnjŝ
online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese, assicurando, fra l'altro, l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici. L'Agenzia ƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĚŝŐŝƚĂůĞ sostiene la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese. Collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso la ƐƚŝƉƵůĂĚŝĂĐĐŽƌĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽů͛ĂůĨĂďĞƚŝnjnjĂnjŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞŝŵƉƌĞƐĞ͕
creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo. Ag. I. D. svolge, inoltre, i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in materia di innovazione digitale, informatica e internet. A scopo di semplificazione amministrativa e quindi di riduzione dei tempi burocratici è di capitale importanza la P.E.C. (posta elettronica certificata) e del suo utilizzo da parte delle imprese ittiche. 23 La P.E.C. (posta elettronica certificata) La descrizione che segue è stata presa dal pŽƌƚĂůĞĚĞůů͛ŐĞŶnjŝĂƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĚŝŐŝƚĂůĞe indica ĂůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƵŶ͛opportunità da cogliere in questo momento storico rivolgendo la richiesta di attivazione della PEC, ad uno dei gestori ufficiali di posta certificata. Dal 1º luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione devono avvenire solo via posta elettronica certificata (PEC), non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea. La posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Per certificare l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova ůĞŐĂůĞĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂƐƉĞĚŝnjŝŽŶĞĚĞůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĂ͘
Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio con precisa indicazione temporale. Consideriamo due domini di PEC gestiti da 2 gestori di PEC differenti (le stesse considerazioni valgono anche se i domini di PEC afferiscono allo stesso gestore). 1.
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Il mittente compone il messaggio collegandosi al proprio gestore e lo predispone ƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽ͘ Il gestore del mittente controlla le credenziali d'accesso del mittente e le caratteristiche formali del messaggio. Il gestore invia al mittente una ricevuta di accettazione con le seguenti informazioni: data e ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto del messaggio. Il messaggio viene "imbustato" in un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto" che il gestore provvede a firmare digitalmente. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e la consegna del messaggio. /ůŐĞƐƚŽƌĞWĚĞůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽƌŝĐĞǀĞůĂ͞ďƵƐƚĂ͟ĞĐŽŶƚƌŽůůĂůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĂĨŝƌŵĂ
del gestore del mittente e la validità del messaggio. Se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, il gestore del destinatario invia rispettivamente una ricevuta di presa in carico al gestore del mittente. 7 Il destinatario riceve dal proprio gestore il messaggio nella propria casella di posta. Il gestore del destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna alla casella del mittente. Il processo si conclude anche se il destinatario non ha ancora letto il messaggio di posta. Ś ĞĐŽ Ɛ ͛ğ La soluzione più semplice per inviare e ricevere messaggi di testo e documenti tramite posta elettronica con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. I v an t a gg i -­
Invio di documenti elettronici in totale sicurezza e con valore legale -­
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Gamma di servizi collegati per tutte le possibili esigenze di utilizzo 24 Vantaggi rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali: Servizio Valore legale Integrità del contenuto Certificazione ĚĞůů͛ŝŶǀŝŽ Certificazione della consegna Invio gratuito Identità di mittente e destinatario PEC я я Mail Fax я я я я я я я я я Car a tter is ti ch e d i b as e p er l e m icr o im p r e se -­
Spazio base di 100 MB; -­
Spazio aggiuntivo acquistabile a pacchetti; -­
Durata della casella selezionabile (1, 2 o 3 anni); -­
200 invii al giorno (massimo) . Pi cco le im p r ese -­
1 GB di spazio ; -­
minimo 5 caselle per una durata di 3 anni ; -­
200 invii giornalieri (numero massimo). Com e s i u s a La PEC si usa come una normale casella di posta elettronica. Puoi accedere alla casella PEC sia attraverso ƵŶ͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂǁĞď sia attraverso il tuo client di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, ect). Per ulteriori informazioni si rimanda alla FAQ del sito web ŐĞŶnjŝĂ ƉĞƌ ů͛Italia digitale Presidenza del Consiglio: http://www.agid.gov.it/domande -­‐frequenti 25 DISEGNO DI LEGGE DEL SETTORE ITTICO PROPOSTO NEL MARZO 2015 DALLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Il testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base della nuova legge sul settore ittico presenta delle interessanti novità legislative che hanno una consistente rilevanza in termini di semplificazione amministrativa del settore. Il procedimento è ancora in itinere, si spera di vederlo concluso entro poco . Articolo 1 Indicazione al sostegno delle imprese
1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle ULVRUVHLWWLFKHHDVRVWHQHUHOHLPSUHVHFKHHVHUFLWDQRODSHVFDHO¶DFTXDFROWXUDQHOOHDFTXH
marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne. Articolo 2 Fondo per lo sviluppo della filiera ittica
Istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finanziato con le ULVRUVHGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORHFRQHYHQWXDOLDOWUHULVRUVHPHVVHDGLVSRVL]LRQH
dal Ministero. ,OIRQGRHҒ finalizzato alla realizzazione: a) di investimenti nelle impUHVH GHO VHWWRUH LWWLFR SHU O¶LQFUHPHQWR GHOO¶LQQRYD]LRQH GHOOD
competitività HGHOO¶HIILFLHQ]DD]LHQGDOL b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli RULHQWDPHQWL GHOO¶8QLRQHHXURSHDVXJOLDLXWLGL6WDWRSHULOVDOYDWDJJLRHODULVWUXWWXUD]LRQH
GHOOHLPSUHVHLQGLIILFROWDҒ;; c) di società PLVWHGLWXWRUDJJLQHOODIDVHGLDYYLRGHOO¶attività e di prestiti partecipativi;; d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;; HG¶LQWHUYHQWLSHUIDYRULUHO¶DFcesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio, IGLLQWHUYHQWLSHUIDYRULUHORVYLOXSSRGHOO¶LPSUHQGLWRULDJLRYDQLOH Articolo 3 Interventi a favore degli imprenditori ittici
Dopo il comma 1-­ELV GHOO¶DUWLFROR GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR PDJJLR Q HҒ inserito il seguente: « 1-­WHU $ GHFRUUHUH GDOO¶DQQR JOL LQWHUYHQWL UHDOL]]DWL D YDOHUH VXOOH ULVRUVH GL FXL DO
comma 1-­bis del presente articolo sono destinati ad imprenditori ittici singoli o costituiti in organizzazLRQL GL SURGXWWRUL GHOOD SHVFD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR GHO UHJ SHU OD
realizzazione di programmi finalizzati a: 26 a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;; b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;; F DOOD SURPR]LRQH GHOO¶DJJLRUQD-­ mento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del FRPSDUWRGHOODSHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUDnonché dei con-­ seguenti interventi di formazione continua e permanente ». Articolo 4 Programmazione negoziata
1. Nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel DocumHQWRGLHFRQRPLDHILQDQ]DGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata QHOVHWWRUHGHOODSHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUD 1HOO¶DPELWR GHL IRQGL VWDQ]LDWL DQQXDOPHQWH GDOOD OHJJH GL VWDELOLWDҒ, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1;; nell¶DPELWRGLWDOHTXRWDDOPHQRLOSHUFHQWRGHOOHULVRUVHHҒ destinato alla realizzazione di nuovi contratti di pro-­ gramma nel settore della pesca e GHOO¶DFTXDFROWXUD Articolo 5 Distretti di pesca
/¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDJJLRQHҒ sostituito dal seguente: «ART. 4. ± (Distretti di pesca) 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territorLDOLOHJDWHDOO¶HFRQRPLDLWWLFDLO0LQLVWURGHOOHSROLWLFKHDJULFROHDOLPHQWDULH
forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato Regioni e le associazioni nazionali di categoria. 3. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità: a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso O¶LQGLYLGXD]LRQHGLDWWUH]]LDOWHUQDWLYLGLSHVFDFDUDWWHUL]]DWLGDHOHYDWDselettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;; b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale RPRJHQHDGHULYDQWHGDOO¶LQWHJUD]LRQHWUDattività ittica e altre attività locali;; c) promuovono la qualitàO¶LJLHQHHODsalubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità. Articolo 6 Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell·DFTXDFROWXUD
27 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e GHOO¶DFTXDFROWXUD&$63LVWLWXLWLDLVHQVLGHO comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-­
amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. 2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. 4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché DOO¶RVVHUYDQ]D
delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive PRGLILFD]LRQL/¶attivitàGHL&$63HҒ FRPXQTXHHVHUFLWDWDVHQ]DRQHULSHUO¶HUDULR 5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative del mondo della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca. Articolo 9 Disposizioni in materia di conversione di titoli professionali marittimi
/DFRQYHUVLRQHGHLWLWROLSURIHVVLRQDOLLQDELOLWD]LRQLSHUYLDJJLFRVWLHULDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del VHWWHPEUH HҒ consentita entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. /D FRQYHUVLRQH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR OHWWHUD D GHO FLWDWR GHFUHWR PLQLVWHULDOH VHWWHPEUH HҒ consentita per i titoli conseguiti enWUR LO OXJOLR HG HҒ ammessa anche per i titoli professionali di cui agli articoli 254, 254-­bis e 257 del regolamento per O¶HVHFX]LRQH GHO FRGLFH GHOOD QDYLJD]LRQH QDYLJD]LRQH PDULWWLPD GL FXL DO GHFUHWR GHO
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad adeguare il citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 alle disposizioni del presente articolo. Articolo 10 Agevolazioni in favore del lavoro autonomo
1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione QHJR]LDWD H GL VRVWHJQR DOO¶LPSUHQGLWRULD H DOO¶DXWRLPSUHQGLWRULDOLWDҒ nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca marittima e dell¶acquacoltura. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGDHPDQDUHHQWURGXHPHVLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQ
28 vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili. Articolo 11 Cassa integrazione
1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1. Articolo 12 Disposizioni in materia di previdenza in favore dei pescatori della piccola pesca
marittima e delle acque interne
1. I marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa, su natanti di stazza lorda (GT) non superiore a 25 WRQQHOODWHSRVVRQRRSWDUHSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOODOHJJHOXJOLR984, n. LQ OXRJR GL TXHOOH GL FXLDOOD OHJJH PDU]R Q /¶RS]LRQH KD validità SHU
DOPHQRXQWULHQQLRHGHҒ revocabile. 2. Alla legge 26 luglio 1984, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: DDOO¶DUWLFROROHWWHUDEOHSDUROH©DYHQWLOHFDUDWWHULVWLFKHGLFXLDOO¶DUWL-­colo 1287 del codice della navigazione» sono soppresse;; EDOO¶DUWLFRORODOHWWHUDGHҒ abrogata. Articolo 13 Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria
1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto OHJLVODWLYR JHQQDLR Q VL DSSOLFD LO UHJLPH VSHFLDOH SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR GHO
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012. 1HOOHPRUHGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLVWXGLGLVHWWRUH SHULSHULRGLG¶LPSRVWD-­2017 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, in-­ terne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4: a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività PDUJLQDOL GL FXL DOO¶DUWLFROR commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del YROXPHG¶DIIDUL b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti GDOO¶DUWLFROR FRPPL GD D GHOOD OHJJH GLFHPEUH Q HVXFFHVVLYH
29 modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di WXWWLLEHQLVWUXPHQWDOLLQGRWD]LRQHDOO¶LPSUHVDVLDQRHVVLLQXVRRLQproprietà;; FDSSOLFDQRXQ¶DOLTXRWDGHOO¶LPSRVWDUHJLRQDOHVXOOHattività SURGXWWLYHSDULDOO¶SHUFHQWR Articolo 14 Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto
definitivo delle attività della pesca e di acquacoltura
1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-­bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Articolo 15 (VHQ]LRQHGDOO·LPSRVWDGLEROOR
1. Al numero 21-­ELVGHOO¶DOOHJDWR%DQQHVVRDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHdella Repubblica 26 RWWREUHQFRQFHUQHQWHJOLDWWLLGRFXPHQWLHLUHJLVWULHVHQWLGDOO¶LPSRVWDGLEROOR
in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai VHWWRULGHOODSHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUDª Articolo 16 Attività di pesca-­turismo e ittiturismo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del UHJRODPHQWRUHFDQWHQRUPHLQPDWHULDGLGLVFLSOLQDGHOO¶attività di pesca-­
turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti definizioni ed indirizzi: a) per pesca-­WXULVPRVLLQWHQGHO¶attività GLFXLDOODOHWWHUDDGHOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRJHQQDLRQLQWUDSUHVDGDOO¶LPSUHQGLWRUHLWWLFRGLFXLDOO¶DUWLFROR
del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012;; tra le iniziative di pesca-­turismo rientrano: O¶RVVHUYD]LRQHGHOO¶attività GLSHVFDSURIHVVLRQDOHSUDWLFDWDHVFOXVLYDPHQWHFRQO¶DWWUH]]R
GHQRPLQDWR VFLDELFD H FRQ JOL DWWUH]]L GL FXL DOO¶DUWLFROR GHO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOH
risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 ago-­ sto 1995;; OR VYROJLPHQWR GHOO¶attività GL SHVFD VSRUWLYD PHGLDQWH O¶LPSLHJR GHJOL DWWUH]]L GL FXL
DOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;; 3) lo svolgimento di attività turistico -­ ULFUHDWLYHQHOO¶RWWLFDGHOODGLYXOJD]LRQHGHOODFXOWXUDGHO
mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;; 4) lo svolgimento di attività ILQDOL]]DWH DOODFRQRVFHQ]D HDOODYDORUL]]D]LRQH GHOO¶DPELHQWH
costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;; 30 E SHU LWWLWXULVPR VL LQWHQGH O¶attività GL FXL DOOD OHWWHUD E GHO FRPPD GHOO¶DUWLFROR GHO
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-­culturali delle imprese ittiche esercitate da LPSUHQGLWRUL VLQJROL R DVVRFLDWL DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHOOD SURSULD DELWD]LRQH R GL VWUXWWXUD
nella disponibilità GHOO¶LPSUHQGLWRUHVWHVVR c) le iniziative di pesca-­WXULVPRSRVVRQRHVVHUHVYROWHDQFKHQHLJLRUQLIHVWLYLQHOO¶DUFRGHOOH
YHQWLTXDWWUR RUH QHL OLPLWL GL GLVWDQ]D GDOOD FRVWD SUHYLVWD GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHOOD
capitaneria di porto concessa in basH DOOH FHUWLILFD]LRQL GL VLFXUH]]D ULODVFLDWH GDOO¶HQWH
WHFQLFR SHU WXWWR O¶DUFR GHOO¶DQQR QHOO¶DPELWR GHO FRPSDUWLPHQWR GL LVFUL]LRQH H LQ TXHOOL
limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;; G OH XQLWDҒ DGLELWH DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶attività GL SHVFD-­WXULVPRGHYRQR ULFRQGXUUH QHOSRUWR GL
SDUWHQ]D OH SHUVRQH LPEDUFDWH RYYHUR LQ FDVR GL QHFHVVLWDҒ LQ DOWUR SRUWR (Ғ altresì FRQVHQWLWR OR VEDUFR GL WXULVWL LQ OXRJKL GLYHUVL GD TXHOOR GL SDUWHQ]D TXDORUD O¶attività di pesca-­turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;; H HҒ DXWRUL]]DWR O¶LPEDUFR GL PLQRUL GL TXDWWRUGLFL DQQL VH DFFRPSDJQDWL GD SHUVRQH GL
maggiore età;; IOHXQLWDҒ DGLELWHDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶attività di pesca-­turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;; J JOL DUPDWRUL GL XQLWDҒ munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possono esercitare O¶attività di pesca-­WXULVPRFRQO¶DWWUH]]RGHQRPLQDWRVFLDELFDHFRQWXWWLLVLVWHPL
consentiti di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. I predetti sistemi a traino sono VEDUFDWLRULSRVWLDERUGRSULPDGHOO¶LQL]LRGHOO¶attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati. Articolo 17 Misure di semplificazione e di collaudo
$OOD OHWWHUD D GHOO¶DUWLFROR GHO FRGLFH GHOOD QDYLJD]LRQH VRQR DJJLXQWH LQ ILQH OH
seguenti parole: « ad esclusione delle navi da pesca ». 2. All¶DUWLFRORGHOFRGLFHGHOODQDYLJD]LRQHVRQRDSSRUWDWHOHVHJXHQWLPRGLILFD]LRQL DLOVHFRQGRFRPPDHҒ abrogato;; EHҒ aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della viola-­ zione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca DOO¶autorità FKH KD FRQWHVWDWR O¶LQIUD]LRQH WDOL GRFXPHQWL GL ERUGR UHJRODUPHQWH WHQXWL H
aggiornati: ODVDQ]LRQHHҒ ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;; ODVDQ]LRQHHҒ annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento». ,O UHJLVWUR GL FDULFR GHL SLFFROL TXDQWLWDWLYL GL JHQHUL GL SURYYLVWD SUHYLVWR SHU OH QDYL GD
SHVFDHҒ abolito. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede DOO¶XQLILFD]LRQHGHLVHJXHQWLDGHPSLPHQWL 31 a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;; b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;; c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicura-­ zioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate GDOODULXQLRQHSHULRGLFDGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHDERUGRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
legislativo 27 luglio 1999, n. 271. 6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a ERUGRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQGHWHUPLQDOHOLQHH
JXLGD DOOH TXDOL GHYRQR DWWHQHUVL OH &RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL GL FXL DOO¶DUWLFROR GHO
medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999. 7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni: DLPH]]LGLVDOYDWDJJLRGHYRQRHV-­VHUHGRWDWLGL]DWWHUHDXWRJRQILDELOLGLWLSRDSSURYDWRH
FRQFDSDFLWDҒ sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;; b) i mezzi di salvataggio devono es-­ sere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve con-­ sentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la bar-­ betta collegata alla nave;; F L VLVWHPL GL FRPXQLFD]LRQH D ERUGR GHYRQR FRPSUHQGHUH O¶LQVWDOOD]LRQH GL XQ WHOHIRQR
satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF. 8. Il FRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-­OHJJHVHWWHPEUHQFRQYHUWLWRFRQ
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHQRYHPEUHQHҒ abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge. Articolo 18 Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ² SISTRI
1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti RYH QRQ VLD SUHVHQWH XQ LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR GHO GHFUHWR
legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si FRQVLGHUDQRSURGRWWLGDOVRJJHWWRFKHVYROJHO¶attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti FKH VYROJRQR O¶attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ± 6,675, DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR -­ ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Articolo 19 Vendita diretta
1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti 32 SUHYDOHQWHPHQWH GDOO¶HVHUFL]LR GHOOD SURSULD attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico -­ sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 QRYHPEUHHDOUHJRODPHQWR8(QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOO¶DSULOH 2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici. 1RQSRVVRQRHVHUFLWDUHO¶attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e GHOO¶DFTXDFROWXUD
singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, QHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHIXQ]LRQLFRQQHVVHDOODFDULFDULFRSHUWDQHOODsocietà, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igieQH H VDQLWDҒ o di frode nella SUHSDUD]LRQHGHJOLDOLPHQWLQHOTXLQTXHQQLRSUHFHGHQWHDOO¶LQL]LRGHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶attività. 4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 alO¶DUWLFROR FRPPD GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR PDU]R
QODOHWWHUDJHҒ sostituita dalla seguente: « g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione SURYHQLHQWH HVFOXVLYDPHQWH GDOO¶HVHUFL]LR GHOOa loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici QHOO¶HVHUFL]LR GHL GLULWWL GL HUEDWLFRGL IXQJDWLFR H GL GLULWWL VLPLODUL nonché agli imprenditori ittici e delO¶DFTXDFROWXUD VLQJROL R DVVRFLDWL FKH HVHUFLWDQR attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentHPHQWH GDOO¶HVHUFL]LR GHOOD SURpria attività ». 6RQRDEURJDWLLFRPPLHGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHOXJOLR2009, n. 99. Articolo 23 Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura
Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene SUHVHQWDWR GDO WLWRODUH GHOOD FRQFHVVLRQH QHOOH IRUPH H QHL WHUPLQL GHOO¶DXWRFHUWLILFD]LRQH
quaORUD QRQ VLDQR VWDWH HVHJXLWH GD SDUWH GHO WLWRODUH GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR GL
acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo GHOO¶DFTXDR DOOHVWUXWWXUH R DOOH YDVFKHGL DOOHYDPHQWRH QRQ VLD ULFKLHVWR XQLQFUHPHQWR
della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza. /¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH HQWUR JLRUQL WHUPLQH SHUHQWRULR GHYH HIIHWWXDUH OH
opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. (QWUR L JLRUQL VXFFHVVLYL O¶$PPLQLVWUD]LRQH GHYH ULODVFLDUH OD FRQFHVVLRQH FKH può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate;; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali O¶$PPLQLVWUD]LRQHULJHWWDODGRPDQGD'DOPRPHQWRGHOO¶DYYHQXWDULFH]LRQH GHOO¶DWWHVWD]LRQH
GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GL FRQFHVVLRQH YLJH LO SULQFLSLR GHOOD SURURJDWLR GHOOD
precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto. Articolo 24 Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura
Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare GHOODFRQFHVVLRQHQHOOHIRUPHHQHLWHUPLQLGHOO¶DXWRFHUWLILFD]LRQHDQFRUFKpVXSSRUWDWDGDOOH
SHULRGLFKHDQDOLVLSUHYLVWHQHOO¶DPELWRGHOODSUHFHGHQWHDXWRUL]]D]LRQHDllo scarico, qualora QRQ VLDQR VWDWH HIIHWWXDWH PRGLILFKH VLJQLILFDWLYH DO FLFOR GHOO¶DFTXD R DOOH VWUXWWXUH R DOOH
33 vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima. 2. La Pubblica AmministrD]LRQH FRQFHGHQWH ULFKLHGH DO JHVWRUH GHOO¶LPSLDQWR OD
documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tab.3 all. 5 della parte terza del D.lgs n. 152/2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnRYR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH FKH QRQ SXz FRPXQTXH HVVHUH VXSHULRUH D JLRUQL
O¶DXWRUL]]D]LRQH JLj FRQFHVVD VL LQWHQGH SURURJDWD SXUFKp QHO IUDWWHPSR QRQ VL VLDPR
verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa. 3. In caso di omessa risposta da parte della P.A. competente, in presenza dei requisiti di cui DO FRPPD O¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR VL LQWHQGH WDFLWDPHQWH ULQQRYDWD SHU LO SHULRGR
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore GHOO¶LPSLDQWR VH QRQ OH SHULRGLFKH DQDOLVL SUHYLVWH GDL UHODWLYL GLVFLSOLQDUL GL FRQFHVVLRQH
ittiogenica. Articolo 26 Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore
1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono XWLOL]]DUH O¶DFTXD RJJHWWR GHOOD FRQFHVVLRQH DQFKH DO ILQH GL SURGXUUH HQHUJLD HOHWWULFD
senza oneri aggiuntivi. )UD OH © LPSUHVH HQHUJLYRUH ª FRPH GHILQLWH H FODVVLILFDWH GDOO¶DUWLFROR GHO 'HFUHWR
Legge 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00. Articolo 27 Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca ed acquacoltura
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, DQFRUFKpVLQJROHSHUO¶HVHUFL]LRGLDWWLYLWjGLSLVFLFROWXUDPROOXVFKLFoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la GHSXUD]LRQH O¶HYHQWXDOH WUDVIRUPD]LRQH H OD SULPD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHO SURGRWWR
allevato dalle stesse imprese si applica il canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dal-­ O¶DUWLFROR VHFRQGR FRPPD OHWWHUD H GHO WHVWR XQLFR GHOOH OHJJL
sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, riva-­ lutato annualmente nellD PLVXUD GHO SHU FHQWR GHOO¶LQGLFH GHL SUH]]L DO FRQVXPR
ULOHYDWRGDOO¶,67$7 34 I PROSSIMI INTERVENTI PREVISTI >>͛'E 2015 ʹ 2017 >͛ĂƚƚƵĂůĞ'ŽǀĞƌŶŽŚĂŵĞƐƐŽŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ, Agenda per la semplificazione 2015 -­‐ 2017 che͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ŝŶƚĞnzione dei proponenti, concluda la serie di azioni legislative poste in essere su questo tema dai governi che si sono succeduti dal 1990 ad oggi. >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽè quello ridurre tempi e costi per l'avvio ĞůΖĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛impresa e assicurare la certezza degli adempimenti. Il risultato atteso è Riduzione di almeno il 20% dei costi e dei tempi entro il 2017. >͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞůŶƵŽǀŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝǀŽůƚŽĂůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌů͛ŝŵƉƌĞƐĂ si articolerà su quattro leve : 1)
2)
3)
4)
impegno, condiviso tra Stato, Regioni e Comuni, per dare effettiva ed efficace attuazione alle semplificazioni già adottate da anni ad es. Sportello unico attività produttive, autorizzazione unica ambientale, SCIA e silenzio assenso predisposizione di una base dati dei procedimenti amministrativi, base conoscitiva indispensabile per la semplificazione. adozione di modelli unici e standardizzazione degli adempimenti. nuove misure per tagliare i tempi (a partire dall'individuazione di soluzioni per sbloccare le conferenze dei servizi). PERTANTO IL COMPLESSO DELLE AZIONI, CONVERGE SULLA NECESSITÀ DI METTERE FINALMENTE "SOTTO CONTROLLO" E RIDURRE COSTI E TEMPI DEI PROCEDIMENTI, CON IL SUPPORTO DI UN'ATTIVITÀ SISTEMATICA DI MISURAZIONE E VERIFICA. >Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjnjĂnjŝŽŶĞ Ğ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ ƵƚŝůŝnjnjĂƚŝ ƉĞƌ ůΖĂǀǀŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĚΖŝŵƉƌĞƐĂ ğ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ ƉĞƌ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ůDzŝŶĨŽƌŵĂƚŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ ůĂ
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Agrital, Federcoopesca/Confcooperative, Lega Pesca) per rafforzare il sistema dei servizi e dell'assistenza tecnica a disposizione di operatori
ittici e pubbliche amministrazioni, mettendo al centro semplificazione, politiche di impresa e investimenti.
9LHQLDVFRSULUHOHGLYHUVH´DUHHGLVHUYL]LRµQHOSRUWDOHwww.sviluppofilierapesca.it. 1