Articolo 29ter: ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE DI

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Articolo 29ter: ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE DI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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Articolo 29ter: ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.L. D7
Si tratta di zona omogenea D, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n. 1444. Essa è relativa alle zone site lungo l’importante asta stradale
della S.S. 35 tra lo svincolo della tangenziale ed il paese, in posizione di grande visibilità e di comoda accessibilità alla viabilità
intercomunale dovuta alla presenza del casello autostradale.
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STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Le previsioni di zona si attuano mediante Piano di Lottizzazione
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DESTINAZIONI AMMESSE
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19, è da intendersi destinazione d'uso di un'area o di un
edificio il complesso di funzioni ammesse dal PRG per l'area o per l'edificio. Si dice principale la destinazione d'uso
qualificante; complementare od accessoria o compatibile, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la
destinazione d'uso principale.
Per la presente zona omogenea si elencano le categorie di destinazione d'uso principale, di destinazione d'uso
complementare od accessoria o compatibile, le destinazioni d'uso non ammissibili rispetto a quelle principali di singole
zone omogenee o di immobili; in tutti gli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso:
DESTINAZIONI PRINCIPALI:
a) attività commerciali all'ingrosso ed al minuto
b) attività industriali e/o artigianali compatibili, escluse le industrie insalubri (lavorazioni rumorose, insalubri o moleste o
comunque incompatibili con la destinazione commerciale vicina)
DESTINAZIONI COMPLEMENTARI:
c) attività pubbliche o di interesse pubblico
d) servizi pubblici e attrezzature private di interesse comune per lo svolgimento di attività politiche, sociali, assistenziali
sanitarie, scolastiche, sportive, culturali, ricreative, religiose
e) attrezzature tecnologiche di interesse generale non inquinanti e non moleste, quali cabine elettriche, idriche, centraline
telefoniche ecc.
f) autorimesse pubbliche e private di uso pubblico per autovetture e simili
g) uffici amministrativi
h) locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici alle destinazioni suddette
i) abitazioni
Nei singoli lotti di intervento le abitazioni sono ammesse con un massimo di 1 alloggio per complessivi m² 150 di superficie
lorda di pavimento. Le abitazioni possono essere esclusivamente adibite dal titolare dell'azienda o di persona dipendente,
addetta alla custodia degli impianti.
DESTINAZIONI NON AMMESSE:
j) residenza agricola
k) fabbricati ed impianti per la prima conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
l) fabbricati ed attrezzature, anche esterne, per la raccolta dei prodotti agricoli e per la custodia degli attrezzi e degl
automezzi
m) fabbricati ed impianti per l'allevamento di animali
n) attrezzature per l’agriturismo nel suo complesso (ricettive, di ristoro, di svago)
o) attrezzature per la trasformazione e la vendita di prodotti agroalimentari
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PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DI ZONA:
Ut
H
H
Dc
=
=
=
=
Ds
=
Df
=
SPp
SVp
=
=
0,50 m²/m² di St
12,00 m per gli edifici
20,00 m per torri di lavorazione, serbatoi ecc.
distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo:
H/2 con un minimo di m 5,00
distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo:
secondo gli allineamenti esistenti, ovvero con un minimo di m. 5,00
distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo:
H edificio più alto con un minimo di m. 10,00
1 m² ogni 10 m³ di costruzione
superficie minima pari a 1/20 della Sf, con un albero ogni 40 m² di SVp
L'indice di utilizzazione fondiaria Uf, il rapporto di copertura Rc e le distanze interne Ds, Dc e Df, saranno fissati dallo
strumento urbanistico esecutivo.
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MODALITÀ DI INTERVENTO
Con riferimento all'articolo 16 delle presenti norme, sono ammessi, nel rispetto degli indici e parametri di zona, le modalità
di intervento di nuova costruzione NC.
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PRESCRIZIONI SPECIALI
Qualora la tipologia delle nuove costruzioni appartenesse alla categoria dei "capannoni prefabbricati", è fatto obbligo,
nell'ambito del tappeto erboso di cui ai commi precedenti, di provvedere alla realizzazione di cortine arboree ad alto fusto
http://www.studiomossolani.it/prg/casteggio/Versione2006/NorTec/htm/art29t.htm
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poste lungo il perimetro dell'area.
Le attività produttive ammesse nella zona non devono essere moleste né inquinanti e non devono essere comprese
nell’elenco delle industrie insalubri del D.M. 2.3.1987 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla classificazione
delle industrie insalubre o che comunque siano causa di inconvenienti o di disturbo di qualsiasi tipo per le residenze
limitrofe. Per il Piano di Lottizzazione n. 1 - identificato nella Tavola n. 46 contenente le prescrizioni per i piani attuativi valgono le seguenti disposizioni:
Ai soli fini delle verifiche e dei calcoli urbanistici la superficie territoriale del Piano di Lottizzazione n. 1 non comprende le
aree facenti parte di zona agricola di salvaguardia ambientale E3 compresa entro il suo perimetro. È fatto obbligo, nella
redazione del Piano di Lottizzazione, di provvedere alla bonifica con destinazione finale ad uso agricolo o naturalistico
delle cave abbandonate appartenenti alla ex fornace San Gaudenzio, secondo programmi da inserire nella convenzione
del Piano di Lottizzazione.
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AREE A STANDARD URBANISTICO
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno garantire la dotazione di aree per standard urbanistico, così come definito
all'articolo 4 delle presenti norme. Non è ammessa la monetizzazione delle aree a standard urbanistico. Le aree a
standard individuate graficamente all’interno dei P.L. nelle Tavole di azzonamento, hanno valore indicativo come quantità,
posizione e forma. Esse, nel rispetto dei minimi parametrici di cui alle presenti norme, dovranno essere definite con
precisione in sede esecutiva.
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PIANI ATTUATIVI GIA AVVIATI
Per i piani attuativi già avviati localizzati entro la presente zona, e per i quali è già stata stipulata la relativa convenzione, ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le prescrizioni stabilite
nella relativa convenzione, fino alla data di definitiva approvazione del presente PRG o fino alla decadenza decennale dei
suddetti piani, se successiva. Dopo la decadenza delle lottizzazioni si applicheranno le norme del presente articolo.
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PIANO DI COORDINAMENTO
L'attuazione degli interventi relativi agli ambiti della variante al P.R.G. effettuata con legge 17 agosto 1942, n. 1150 del
2003, contrassegnata con il n. 1 e sita lungo il lato Est di Via Milano, viene interamente subordinata ad un piano di
coordinamento - predisposto dal comune, soggetto a semplice approvazione da parte del Consiglio Comunale - che dovrà
essere trasmesso per conoscenza alla provincia ed essere coordinato con eventuali interventi di competenza della
provincia stessa, all'interno del quale dovranno essere predisposti più Piani di Lottizzazione di interesse sovracomunale.
Il Piano di coordinamento dovrà contenere i seguenti approfondimenti:
- analisi delle tendenze evolutive del settore commerciale
- indagini sulle caratteristiche della viabilità e sull’impatto creato dai nuovi insediamenti
- rapporto col sistema dei servizi
Il Piano di coordinamento dovrà inoltre indicare:
- perimetro dei diversi P.L.
- viabilità
- localizzazione dei servizi principali
- indici urbanistici
- tipologie edilizie
- standard a servizio dell'insediamento in rapporto con il sistema dei servizi
- definizione dei criteri per garantire una unitaria e funzionale progettazione degli interventi e ridurre l’impatto paesisticoambientale
- destinazione commerciale: definizione della quantità massima in termini di superficie lorda di pavimento SLP consentita
per ogni P.L. e per ogni insediamento, dando atto che la quantità massima di SLP consentita in tutto l’ambito n. 1 non
potrà superare il 20% della SLP complessiva e, comunque, il valore di m² 25.000.
All'interno dei P.L. verranno indicati i diversi pesi percentuali delle destinazioni d'uso previste, al fine di garantire uno
sviluppo urbanistico adeguatamente integrato all'interno degli stessi ed in rapporto al contesto.
La tipologia commerciale ammessa è la seguente:
- Esercizio di vicinato VIC
- Media struttura di vendita "1" MS1
- Media struttura di vendita "2" MS2
- Centro commerciale CC1 e CC2
Viene pertanto escluda la tipologia commerciale di grande struttura di vendita.
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VIABILITÀ
Variante n. 1/2003
Relativamente agli ambiti della variante al P.R.G. effettuata con legge 17 agosto 1942, n. 1150 del 2003, contrassegnata
con il n. 1 e sita lungo il lato Est di Via Milano, gli accessi ai singoli piani dì lottizzazione dovranno avvenire esclusivamente
attraverso la prevista strada di lottizzazione, ad est del comparto, e non direttamente dalla SP. EX SS. 35, per evitare di
compromettere la sicurezza e la fruibilità dell’attuale rete viaria. La suddetta strada di lottizzazione potrà collegarsi con la
viabilità provinciale attraverso la rotatoria esistente di ingresso alla tangenziale ovest e/o attraverso la prevista futura
rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Milano. La progettazione esecutiva delle suddette intersezioni dovrà essere
preventivamente concordata con gli uffici provinciali competenti. Si suggerisce altresì di rimuovere l’attuale accesso
intermedio alla SP. ex SS. 35.
Variante n. 8/2003
In merito agli ambiti della variante al P.R.G. effettuata con legge 17 agosto 1942, n. 1150 del 2003, contrassegnata con il
http://www.studiomossolani.it/prg/casteggio/Versione2006/NorTec/htm/art29t.htm
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n. 8 e sita lungo la ex strada statale n. 10 l’accesso all’area dovrà avvenire possibilmente attraverso accessi esistenti e
conformi alle prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e succ. mod. e int.). Eventuali nuovi accessi
saranno autorizzati solo dalla SP. 203 perché rispettino adeguate distanze dall’intersezione con la SP. ex SS. 10.
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