Circolare n. 21/2014
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Circolare n. 21/2014
Prot. n. 21/LE/GaPa Roma, 27 gennaio 2014 - AZIENDE ASSOCIATE - SEZIONI TERRITORIALI – LORO SEDI – Circolare n. 21/2014 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS: POSSIBILITÀ DI CONVERSIONE DEL CONTRIBUTO - NOTA MINISTERO La Direzione Generale – Divisione 2 – del Ministero dei trasporti ha riconosciuto che non integra violazione al divieto di alienazione dell’autobus acquistato con contribuito l’ipotesi di surroga del medesimo con un veicolo nuovo. **** La Direzione Generale del Ministero dei Trasporti ha emesso, lo scorso 23 gennaio, la circolare n.1 avente ad oggetto l’erogazione di contributi per l'acquisto di autobus "Euro 4" ed "Euro 5" da destinare a servizi di linea di competenza statale. L’ordinamento - secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis del Decreto Legge n. 78/2009 e declinata dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 2009 – prevede, tra le condizioni fissate per il mantenimento dei contributi in questione, l'obbligo di non alienare l'autobus o gli autobus ammesso/i al beneficio prima della scadenza di 7 anni dalla data di immatricolazione, pena il recupero del contributo medesimo (articolo 5 comma 2). L’Associazione ha formalmente investito il Dicastero della problematica connessa alla interpretazione della normativa concernente la contribuzione pubblica di acquisti di veicoli destinati all’esercizio di servizi di linea di competenza statale (si consulti Nota Anav 16.10.2013), evidenziando come il divieto di utilizzare autobus acquistati con il concorso di sovvenzioni pubbliche si inquadra, certamente, nel processo di riforma avviato con la legge delega 1° marzo 2005, n. 32 e con l’obbiettivo disposto all’articolo 2, comma 2, lett. a) di “eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo”. L’introduzione nel settore della concorrenza nel mercato con il passaggio dal regime della concessione a quello dell'autorizzazione reca, chiaramente, con sè la necessità di eliminare ogni possibile distorsione al corretto dispiegamento della concorrenza in conformità alla normativa ed alla giurisprudenza europea in materia di aiuti di stato. 00185 Roma – Piazza dell’Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 -Tel. 06 48 79 301 Fax 06 48 21 204 e-mail: [email protected] – www.anav.it E’ indubbio, peraltro, che le imprese per vedersi riconosciuto il diritto al contributo debbano aver dimostrato, all’atto della domanda, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla norma, ma è altresì lampante l’assunto per cui la ratio alla stessa sottesa è finalizzata esclusivamente al “fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto”. In tale contesto, l’Associazione ha ritenuto che determinate ipotesi di “dismissione” del veicolo non integrino vere e proprie alienazioni, quanto piuttosto rispondano alla necessità (per l’impresa) di non vanificare il contributo economico e all’esigenza (per l’Amministrazione) di salvaguardare il vincolo di destinazione d’uso di un veicolo avente determinate caratteristiche poste a garanzia proprio degli standard di qualità e sicurezza del servizio pubblico autorizzato. Il Ministero, nella richiamata circolare, conferma che la norma in esame correttamente “è posta a salvaguardia dell'uso effettivo dei veicoli nei servizi di linea di competenza statale per un periodo prolungato (e fino all'ammortamento del contributo), evitando che l'accesso al contributo sia dettato da logiche di natura puramente commerciale o speculativa” - e che l'ottemperanza a tale vincolo è chiaramente assicurata dalle pertinenti restrizioni poste nel CED del Ministero a carico di tali veicoli – e giunge alla medesima conclusione dall’Associazione evidenziata per cui la norma necessariamente deve essere contemperata con i principi di sicurezza stradale e di ragionevolezza. La Direzione Generale del Ministero, pertanto, precisa che la previsione di legge “va doverosamente resa compatibile con l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale” - anche alla luce di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di servizi di linea di competenza statale1 e, “poichè il rinnovo del parco rotabile genera un aumento del livello di sicurezza e l'utilizzo di mezzi più efficienti e sicuri, (si) ritiene che il vincolo sul contributo non debba costituire di per sé un incentivo a proseguire l'utilizzo dell'autobus contribuito a scapito dell'acquisto di nuovi mezzi”. La Direzione ministeriale, pertanto, ha ritenuto che in generale il divieto di alienazione previsto dalla richiamata disposizione (articolo 5 comma 2 del DM 31/12/2009) deve correttamente interpretarsi nel senso che non si configura alienazione - per gli effetti di cui al citato articolo - nei casi in cui il veicolo contribuito originariamente sia surrogato da un nuovo veicolo. Appare evidente, come evidenziato nel parere sottoposto alla Direzione ministeriale, che l’impresa non avrebbe interesse alcuno a dismettere un veicolo acquistato da pochi anni grazie al contributo pubblico se non vi fosse costretta dalla inutilizzabilità ovvero inadeguatezza del stesso per causa non dipendente dalla sua volontà e che il contestuale acquisto di un veicolo nuovo manterrebbe (se non addirittura rafforzerebbe) la garanzia per l’Amministrazione del livello di qualità e sicurezza del veicolo sul quale è riposto il contributo per il tempo rimanente. I casi enucleati configurerebbero un’ipotesi di surroga del bene oggetto del vincolo con altro bene che vanta, peraltro, un maggior valore essendo nuovo, ai fini della consistenza della garanzia per la Pubblica Amministrazione, e conserverebbe integra la medesima finalità di 1 D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, articolo 3 comma 2 lettera f) - obbligo di disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni. 2 assolvimento del trasporto pubblico di persone sulle linee di competenza statale per il periodo residuo ai fini del raggiungimento dei sette anni imposti dalla norma. La nota ministeriale conclude, dunque, nel riconoscere come “opportuno o necessario consentire all'impresa di acquistare un nuovo veicolo e di trasferire su quest'ultimo il vincolo di inalienabilità per il periodo residuo fino alla scadenza dei 7 anni previsti dal Decreto del dicembre 2009”. Le imprese che hanno adibito o intendano adibire - in entrambi i casi, fin dalla prima immatricolazione - sui servizi di linea interregionali autobus, nuovi di fabbrica, omologati -per quanto attiene ai valori limite di emissioni di sostanze inquinanti- come Euro 4 od Euro 5 ed appartenenti alla classe III od alla classe B, così come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, potranno chiedere di spostare il vincolo posto sull'autobus oggetto di erogazione del contributo al nuovo autobus acquistato o da acquistare. Come operare lo spostamento del vincolo Il Ministero chiarisce nella circolare che perchè possa operare lo spostamento del vincolo l'impresa deve formulare apposita istanza in bollo alla Divisione 2 della Direzione Generale, nella quale il legale rappresentante dichiari - ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000 - il numero di targa degli autobus interessati (quello già vincolato e quello da vincolare), il costo sostenuto per l'acquisto dell'autobus e la congruità di tale costo rispetto al massimale previsto all'articolo 2 comma 3 del DM 31 dicembre 2009. L'autobus acquistato con il contributo ministeriaie potrà essere svincolato a condizione che il nuovo autobus risulti immatricolato in uso terzi per servizi di linea interregionali di competenza statale e adibito ad un servizio in esercizio di cui l'impresa sia titolare. L’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Paola Galantino [email protected]). IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli 3