Circolare n. 21/2014

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Circolare n. 21/2014
Prot. n. 21/LE/GaPa
Roma, 27 gennaio 2014
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 21/2014
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS: POSSIBILITÀ DI CONVERSIONE
DEL CONTRIBUTO - NOTA MINISTERO
La Direzione Generale – Divisione 2 – del Ministero dei trasporti ha riconosciuto che non
integra violazione al divieto di alienazione dell’autobus acquistato con contribuito l’ipotesi di
surroga del medesimo con un veicolo nuovo.
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La Direzione Generale del Ministero dei Trasporti ha emesso, lo scorso 23 gennaio, la circolare
n.1 avente ad oggetto l’erogazione di contributi per l'acquisto di autobus "Euro 4" ed "Euro 5"
da destinare a servizi di linea di competenza statale.
L’ordinamento - secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis del Decreto Legge n. 78/2009 e
declinata dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 2009 – prevede, tra le condizioni fissate per il
mantenimento dei contributi in questione, l'obbligo di non alienare l'autobus o gli autobus
ammesso/i al beneficio prima della scadenza di 7 anni dalla data di immatricolazione, pena il
recupero del contributo medesimo (articolo 5 comma 2).
L’Associazione ha formalmente investito il Dicastero della problematica connessa alla
interpretazione della normativa concernente la contribuzione pubblica di acquisti di veicoli
destinati all’esercizio di servizi di linea di competenza statale (si consulti Nota Anav
16.10.2013), evidenziando come il divieto di utilizzare autobus acquistati con il concorso di
sovvenzioni pubbliche si inquadra, certamente, nel processo di riforma avviato con la legge
delega 1° marzo 2005, n. 32 e con l’obbiettivo disposto all’articolo 2, comma 2, lett. a) di
“eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal
regime concessorio a quello autorizzativo”. L’introduzione nel settore della concorrenza nel
mercato con il passaggio dal regime della concessione a quello dell'autorizzazione reca,
chiaramente, con sè la necessità di eliminare ogni possibile distorsione al corretto
dispiegamento della concorrenza in conformità alla normativa ed alla giurisprudenza europea in
materia di aiuti di stato.
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E’ indubbio, peraltro, che le imprese per vedersi riconosciuto il diritto al contributo debbano
aver dimostrato, all’atto della domanda, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti
dalla norma, ma è altresì lampante l’assunto per cui la ratio alla stessa sottesa è finalizzata
esclusivamente al “fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di
agevolare il processo di liberalizzazione del comparto”. In tale contesto, l’Associazione ha
ritenuto che determinate ipotesi di “dismissione” del veicolo non integrino vere e proprie
alienazioni, quanto piuttosto rispondano alla necessità (per l’impresa) di non vanificare il
contributo economico e all’esigenza (per l’Amministrazione) di salvaguardare il vincolo di
destinazione d’uso di un veicolo avente determinate caratteristiche poste a garanzia proprio
degli standard di qualità e sicurezza del servizio pubblico autorizzato.
Il Ministero, nella richiamata circolare, conferma che la norma in esame correttamente “è posta
a salvaguardia dell'uso effettivo dei veicoli nei servizi di linea di competenza statale per un
periodo prolungato (e fino all'ammortamento del contributo), evitando che l'accesso al
contributo sia dettato da logiche di natura puramente commerciale o speculativa” - e che
l'ottemperanza a tale vincolo è chiaramente assicurata dalle pertinenti restrizioni poste nel CED
del Ministero a carico di tali veicoli – e giunge alla medesima conclusione dall’Associazione
evidenziata per cui la norma necessariamente deve essere contemperata con i principi di
sicurezza stradale e di ragionevolezza.
La Direzione Generale del Ministero, pertanto, precisa che la previsione di legge “va
doverosamente resa compatibile con l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale” - anche
alla luce di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di servizi di linea di competenza
statale1 e, “poichè il rinnovo del parco rotabile genera un aumento del livello di sicurezza e
l'utilizzo di mezzi più efficienti e sicuri, (si) ritiene che il vincolo sul contributo non debba
costituire di per sé un incentivo a proseguire l'utilizzo dell'autobus contribuito a scapito
dell'acquisto di nuovi mezzi”.
La Direzione ministeriale, pertanto, ha ritenuto che in generale il divieto di alienazione
previsto dalla richiamata disposizione (articolo 5 comma 2 del DM 31/12/2009) deve
correttamente interpretarsi nel senso che non si configura alienazione - per gli effetti di cui
al citato articolo - nei casi in cui il veicolo contribuito originariamente sia surrogato da un
nuovo veicolo.
Appare evidente, come evidenziato nel parere sottoposto alla Direzione ministeriale, che
l’impresa non avrebbe interesse alcuno a dismettere un veicolo acquistato da pochi anni grazie
al contributo pubblico se non vi fosse costretta dalla inutilizzabilità ovvero inadeguatezza del
stesso per causa non dipendente dalla sua volontà e che il contestuale acquisto di un veicolo
nuovo manterrebbe (se non addirittura rafforzerebbe) la garanzia per l’Amministrazione del
livello di qualità e sicurezza del veicolo sul quale è riposto il contributo per il tempo rimanente.
I casi enucleati configurerebbero un’ipotesi di surroga del bene oggetto del vincolo con altro
bene che vanta, peraltro, un maggior valore essendo nuovo, ai fini della consistenza della
garanzia per la Pubblica Amministrazione, e conserverebbe integra la medesima finalità di
1
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, articolo 3 comma 2 lettera f) - obbligo di disporre di autobus immatricolati
per la prima volta da non più di sette anni.
2
assolvimento del trasporto pubblico di persone sulle linee di competenza statale per il periodo
residuo ai fini del raggiungimento dei sette anni imposti dalla norma.
La nota ministeriale conclude, dunque, nel riconoscere come “opportuno o necessario
consentire all'impresa di acquistare un nuovo veicolo e di trasferire su quest'ultimo il vincolo
di inalienabilità per il periodo residuo fino alla scadenza dei 7 anni previsti dal Decreto del
dicembre 2009”.
Le imprese che hanno adibito o intendano adibire - in entrambi i casi, fin dalla prima
immatricolazione - sui servizi di linea interregionali autobus, nuovi di fabbrica, omologati
-per quanto attiene ai valori limite di emissioni di sostanze inquinanti- come Euro 4 od Euro 5
ed appartenenti alla classe III od alla classe B, così come definiti dal Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, potranno chiedere di spostare il vincolo
posto sull'autobus oggetto di erogazione del contributo al nuovo autobus acquistato o da
acquistare.
Come operare lo spostamento del vincolo
Il Ministero chiarisce nella circolare che perchè possa operare lo spostamento del vincolo
l'impresa deve formulare apposita istanza in bollo alla Divisione 2 della Direzione Generale,
nella quale il legale rappresentante dichiari - ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000 - il
numero di targa degli autobus interessati (quello già vincolato e quello da vincolare), il costo
sostenuto per l'acquisto dell'autobus e la congruità di tale costo rispetto al massimale previsto
all'articolo 2 comma 3 del DM 31 dicembre 2009.
L'autobus acquistato con il contributo ministeriaie potrà essere svincolato a condizione
che il nuovo autobus risulti immatricolato in uso terzi per servizi di linea interregionali di
competenza statale e adibito ad un servizio in esercizio di cui l'impresa sia titolare.
L’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Paola Galantino
[email protected]).
IL DIRETTORE GENERALE
Tullio Tulli
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