Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza di debiti

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Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza di debiti
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Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza
di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti
Come noto, il Legislatore al fine di contrastare gli
abusi in materia di compensazione dei crediti ha
introdotto con il DL n. 78/2010, c.d. “Manovra
correttiva”, il divieto di utilizzo dei crediti in
compensazione nel mod. F24, ex art. 17, D.Lgs.
n. 241/97, in presenza di imposte erariali
iscritte a ruolo e non pagate.
Va
evidenziato
che
l’operatività
della
disposizione in esame è circoscritta ai crediti e
debiti relativi alle sole imposte erariali (ad
esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non
riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i
tributi locali, i contributi previdenziali, ecc. Per
l’applicazione del divieto in esame deve essere
scaduto il termine di pagamento delle somme
iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il
termine di 60 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento.
La violazione del divieto di compensazione
comporta l’applicazione della sanzione
nella
misura del 50% dell’importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte
erariali ed accessori,
per i quali è
scaduto il termine di pagamento,
fino
a concorrenza dell’ammontare
indebitamente compensato.
La sanzione non può comunque essere
superiore al 50% di quanto indebitamente
compensato.
In merito al suddetto regime sanzionatorio,
l’Agenzia ha precisato che occorre
distinguere tra i seguenti 2 periodi:
− dall’1.1.2011 “fino all’emanazione” di
uno specifico DM attuativo;
− a “regime”.
Numero 1 – Febbraio 2011
Consulenza fiscale:
Divieto di utilizzo crediti in
compensazione in presenza
di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti
Pag. 1
Consulenza del lavoro:
nuovo sistema di riscossione
dei crediti inps e rateazione
in fase amministrativa
Pag. 3
Ambiente & Sicurezza:
− denuncia annuale catasto rifiuti
− stress lavoro correlato:
− obbligo valutazione rischio aziendale
− riduzione del tasso medio di tariffa INAIL
Pag. 5
Qualita' e certificazioni:
nuove norme tecniche
per le costruzioni
Pag. 7
Privacy:
31 marzo 2011, scade il termine
per la revisione del DPSS
Pag. 9
Lo scadenzario dei principali
bandi del credito
Pag. 10
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COMPENSAZIONI DALL’1.1.2011 FINO
ALL’EMANAZIONE DELLO SPECIFICO
DM
In questa fase, annunciata dal comunicato
stampa del 14 gennaio, la sanzione del 50% non
si applica a condizione che il contribuente
mantenga inutilizzata una quota di credito pari
almeno al debito erariale pendente. In questo
senso è stato chiarito che sono vincolanti anche i
debiti scaduti prima del 2011. Il debito bloccante
è costituito, oltre che dalle imposte con sanzioni
ed interessi, anche dagli aggi e dalle altre spese
collegate al ruolo sostenute dall'agente della
riscossione.
Esempio: 1
DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON PAGATO
PER IMPOSTE ERARIALI E ACCESSORI =
5.000 EURO CREDITO COMPENSABILE
=
8.000 EURO
E' possibile compensare liberamente sino a
3.000 (8.000 - 5.000) euro mantenendo quindi un
importo a copertura del debito erariale iscritto a
ruolo, pari a euro 5.000.
Se il contribuente compensa tutti gli 8.000 euro e
non paga i debiti a ruolo, scatta la sanzione di
2.500 euro (50% dei debiti iscritti a ruolo,
inferiore al 50% del credito compensato).
Esempio: 2
DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON PAGATO
PER IMPOSTE ERARIALI E ACCESSORI =
5.000 EURO CREDITO COMPENSABILE =
3.000 EURO
Ogni compensazione è bloccata.
Se il contribuente compensa tutti i 3.000 euro e
non paga il debito, scatta la sanzione di 1.500
euro (50% del credito compensato, inferiore al
50% del debito iscritto a ruolo).
COMPENSAZIONI A “REGIME”
Il Decreto in arrivo, disciplinerà la situazione a
regime, facendo venire a meno la possibilità
effettuare qualunque compensazione di crediti
erariali, se prima non si è pagato il debito
erariale scaduto iscritto a ruolo d'importo
superiore a euro 1.500. Quindi se un
contribuente avrà un debito erariale per ruolo
scaduto per 4.000 euro, un eventuale credito
erariale compensabile anche di 100 mila euro
non potrà originare lo scambio "dare-avere"
se prima non vengono versati i 4.000 euro
dovuti. Tuttavia il decreto prevederà che il
blocco non sarà poi così rigido, considerato che
sarà previsto di compensare , in F24, il debito
di 4.000 euro, sbloccando di fatto la situazione.
In sostanza la prima compensazione dovrà
comprendere obbligatoriamente e, come detto,
prioritariamente il debito iscritto a ruolo e
scaduto e, solo a quel punto, l'eccedenza di
credito potrà essere liberamente utilizzata, fatti
salvi gli altri limiti alle compensazioni (fra cui il
limite di 10.000 euro dell'iva annuale compreso
l'applicazione del visto per importi sopra i
15.000).
Le disposizioni del decreto prevederanno anche
la regolamentazione delle situazioni in cui il
debito iscritto a ruolo e scaduto è superiore al
credito disponibile. L'utilizzo di tale credito in
compensazione potrà avvenire solo tramite
compensazione parziale della posizione
debitoria nei confronti dell'agente della
riscossione. Sarà previsto che il contribuente
sia tenuto a comunicare preventivamente
all'agente i debiti da estinguere.
Esempio: 1
DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON
PAGATO PER IMPOSTE ERARIALI E
ACCESSORI = 5.000 EURO
CREDITO
COMPENSABILE = 8.000 EURO
La compensazione dovrà obbligatoriamente
riguardare prima i 5.000 euro di debito,
rendendo così disponibili anche gli altri
3.000 euro per la compensazione di altri
tributi e contributi.
Esempio: 2
DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON
PAGATO PER IMPOSTE ERARIALI E
ACCESSORI = 5.000 EURO CREDITO
COMPENSABILE = 3.000 EURO
La compensazione dovrà obbligatoriamente
riguardare parte dei 5.000 euro di debiti a
ruolo che saranno pagati parzialmente (con
comunicazione all'agente della riscossione per
individuare le partite debitorie estinte). Se il
contribuente compensa qualunque importo
senza prima adempiere ai debiti insoluti, scatta
la sanzione pari al 50% del credito
indebitamente compensato.
Daniele Gaspari
[email protected]
Numero 1 – Febbraio 2011
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NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE
DEI CREDITI INPS
E RATEAZIONE IN FASE
AMMINISTRATIVA
A partire dal 1° gennaio 2011 la riscossione
dei crediti dell’INPS avviene attraverso la
notifica di un avviso di addebito con valore
di titolo esecutivo.
L’utilizzo dell’avviso di addebito (che ha
natura di atto esecutivo) interessa:
• i contributi previdenziali ed assistenziali non
versati alle scadenze (mensile dei dipendenti
o trimestrali di artigiani e commercianti):
• i crediti accertati come dovuti dall'Inps o da
Enti diversi.
Per quanto sopra tutti i crediti accertati dal
1° gennaio 2011, anche se di
competenza di periodi antecedenti, saranno
recuperati in base alla nuova procedura
di riscossione.
Il contribuente può, comunque, richiedere il
pagamento rateale (fino ad un massimo
di 72 rate) dell’importo dovuto, all’Agente
della Riscossione (Equitalia ), che potrà
concederlo nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso
richiedente
Quest’ultima, secondo le indicazioni fornite
da Equitalia sussiste in caso di:
• carenza temporanea di liquidità finanziaria;
• stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di
carattere transitorio, quali situazioni
temporanee di mercato, crisi economiche
settoriali o locali, processi di
riorganizzazione,
ristrutturazione
e
riconversione aziendale;
• trasmissione ereditaria dell’obbligazione
iscritta a ruolo;
• contestuale scadenza di obbligazioni
pecuniarie, anche relative al pagamento
corrente (in autoliquidazione) di tributi e
contributi;
• precaria situazione reddituale.
Una volta notificato l’avviso di addebito, in
caso di mancato pagamento da parte del
Numero 1 – Febbraio 2011
contribuente nel termine di 60 giorni, è
previsto il ricorso all’espropriazione
forzata da parte dell’Agente della
riscossione (senza la preventiva notifica
della cartella di pagamento), con i poteri, le
facoltà e le modalità che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo l’Istituto precisa che contro
l’avviso di addebito il contribuente può
proporre opposizione entro il termine di 40
giorni dalla notifica davanti al Tribunale,
in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui
circoscrizione ricade la Sede INPS che ha
emesso l’avviso stesso.
Prima dell’emissione dell’avviso rimane
ferma la facoltà, in caso di omissione
contributiva,
da parte dell’Istituto di
avanzare nei confronti del debitore richiesta
di pagamento mediante avviso bonario
Pertanto, qualora non venga effettuato il
pagamento nei termini stabiliti nell’avviso
bonario, si provvederà alla formazione e
alla notifica dell’avviso di addebito.
In caso di accertamento ispettivo l'Inps
chiarisce che, per quanto riguarda i crediti
accertati
• a seguito di verifica ispettiva dell’INPS o
di altri Enti ovvero
• con accertamento d’ufficio notificato con
lettera di diffida,
ci sarà la formazione dell’avviso di addebito
qualora il contribuente non effettui il
pagamento dei contributi dovuti entro 90
giorni
dalla
notifica
dell’atto
di
accertamento o della lettera di diffida.
Entro lo stesso termine il soggetto intimato
può proporre ricorso amministrativo
contro l’atto notificato, con conseguente
sospensione dell’azione di recupero fino
alla pronuncia dell’organo competente.
In assenza di ricorso e di pagamento,
dopo 90 giorni dalla notifica dell’atto di
accertamento o della lettera di diffida, sarà
formato e notificato l’avviso di addebito
che, scaduti i termini per il versamento delle
somme dovute (60 giorni dalla notifica) ed
in assenza di opposizione (40 giorni dalla
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notifica) permetterà l’attivazione delle azioni
di recupero coattivo.
codici utilizzati per il pagamento della prima
rata.
RATEAZIONE AMMINISTRATIVA
A seguito dell’entrata in vigore (1° gennaio
2011) del nuovo sistema di riscossione,
tramite avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, l’INPS ha fornito le modalità
di gestione delle rateazioni in fase
amministrativa da applicarsi a partire dal 1°
gennaio 2011 .
Dal 3 agosto 2010 la rateazione concessa
dall’Istituto può riguardare esclusivamente
crediti in fase amministrativa, cioè quelli
per i quali lo stesso Istituto
• non ha ancora provveduto alla formazione
dell’avviso di addebito e
• alla contestuale consegna ad Equitalia.
A seguito di tale consegna, la richiesta di
dilazione dei crediti contenuti nell’avviso,
come già anticipato, potrà essere rivolta solo
e direttamente al competente Agente
della Riscossione (Equitalia) individuato in
base al domicilio fiscale del debitore alla data
di formazione dell’avviso stesso.
Il versamento di ciascuna rata mensile,
dopo la prima, va effettuato entro i 30
giorni successivi alla scadenza del
pagamento della rata precedente.
Una volta definita la gestione della domanda
di rateazione con la sottoscrizione del
piano di ammortamento da parte del
contribuente, preceduta dal versamento
della prima rata con modello F24, lo stesso
piano non viene più trasferito ad Equitalia
con le modalità previste fino al 31 dicembre
2010, ma viene gestito dall'Inps.
Sempre mediante il modello F24 il
contribuente deve versare mensilmente le
rate successive, riportando la causale ed i
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Attenzione:
Nell’ipotesi di accertata irregolarità del
versamento dei contributi correnti e/o di
mancato pagamento di due rate
consecutive, si procede alla revoca della
dilazione ed il debito residuo viene affidato
all’Agente della Riscossione per il recupero
coattivo; inoltre, per tali crediti l’Agente non
potrà concedere alcuna rateazione. Quindi,
il pagamento va effettuato al medesimo
Agente in unica soluzione, entro il termine
di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di
addebito.
Le nuove modalità di rateizzazione non
impongono piu' alle aziende con dipendenti
ed ai
committenti, di effettuare
anticipatamente
il
versamento
preventivo delle ritenute previdenziali
operate a carico dei lavoratori, ma l'Inps
ha l'obbligo
di informare l’autorità
giudiziaria di questa circostanza per cui se
vi e' una irregolarità nel versamento delle
rate, scatta il procedimento penale
Si sottolinea che per mantenere il diritto alla
rateizzazione e' necessaria la regolarità
della contribuzione corrente.
Patrizia Pizzinelli
[email protected]
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Catasto Rifiuti - Denuncia annuale Modello Unico di Dichiarazione.
Entro il 30/04/2011 deve essere
presentata la denuncia al catasto rifiuti
mediante la presentazione del modello
unico di dichiarazione ( MUD).
Sono obbligate a tale denuncia tutte
le imprese che hanno prodotto rifiuti
pericolosi, tutte le imprese che hanno
prodotto rifiuti non pericolosi con oltre 10
dipendenti e tutte le imprese che hanno
trasportato, smaltito, trattato rifiuti non
pericolosi, rifiuti pericolosi .
Per non incorrere in pesanti sanzioni
la
CONFARTIGIANATO
SERVIZI
SOC.COOP.A R.L. ha istituito un servizio
telematico d'assistenza .
Le aziende interessate sono invitate
a prendere contatto entro e non oltre il
21/03/2011
con gli uffici ambiente e
sicurezza preposti.
STRESS LAVORO CORRELATO
E' ENTRATO IN VIGORE L'OBBLIGO
DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO AZIENDALE
Come è noto, l’obbligo di effettuare la
valutazione del rischio da stress lavoro
correlato è stato differito dal 1° agosto
2010 al 31 dicembre 2010, per effetto
dell’art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio
2010, n. 122.
Il primo passo obbligatorio per tutte le
imprese è effettuato attraverso l’esame di
elementi oggettivi recuperabili da dati in
possesso
del
datore
di
lavoro
(assenteismo,
infortuni,
turnover,
sanzioni, carichi di lavoro, lamentele
formalizzate eccetera).
Il datore di lavoro è quindi tenuto, in
primo luogo, a verificare i dati pertinenti per
individuare se in azienda sia presente il
fenomeno. Se da questo esame non si
evidenziano agenti o fenomeni da stress da
lavoro, la procedura si conclude con la
registrazione di tale evidenza nel Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa
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situazione si realizzerà – presumibilmente –
nella grande maggioranza delle piccole e
piccolissime imprese.
Se invece i dati oggettivi mostrano la
sussistenza di fenomeni in astratto
riconducibili a stress lavoro correlato, il
datore di lavoro è tenuto a procedere alla
valutazione approfondita attraverso dati
soggettivi.
Da un punto di vista cronologico, in
estrema sintesi, si ricorda come le aziende
debbano provvedere, a decorrere dal 31
dicembre 2010, ad avviare la valutazione
della presenza di fattori di stress lavoro
correlato, a pianificare e realizzare le
misure di eliminazione oppure ridurre al
minimo - se l’eliminazione non è possibile
- il fattore di rischio da stress.
Si rammenta poi come nelle
indicazioni approvate dalla Commissione
Consultiva è stata inserita una clausola di
salvaguardia delle attività di valutazione
del rischio da stress da lavoro per quei
datori di lavoro che, alla data del 17
novembre, abbiano già effettuato la
valutazione, purché essa sia stata effettuata
in coerenza con i contenuti dell’Accordo
europeo dell’8 ottobre 2004 – così come
recepito dall’Accordo Interconfederale del 9
giugno 2008.
Questi datori di lavoro non debbono
quindi ripetere l’indagine, ma sono
unicamente tenuti ad effettuare una
rielaborazione della valutazione nelle
ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3,
del Testo Unico per la Salute e Sicurezza
sul Lavoro (e cioè: modifiche significative al
processo produttivo ed all’organizzazione del
lavoro, evoluzione della tecnica, della
prevenzione
e
protezione,
infortuni
significativi, indicazioni promananti dalla
sorveglianza sanitaria).
IL
SERVIZIO
SICUREZZA
DI
CONFARTIGIANATO E' A DISPOSIZIONE
DELLE IMPRESE PER EVADERE IL
SERVIZIO
DI
VALUTAZIONE
(Tel.
0547/642511 Vainer Mella – Mazzotti
Simone)
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SISTRI
–
PAGAMENTO
CONTRIBUTI ANNO 2011
Si informa che è in fase di
registrazione finale e di successiva
pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei
decreti ministeriali che hanno disciplinato il
SISTRI.
Il provvedimento oltre a raccogliere e
razionalizzare tutti gli atti legislativi inerenti al
sistema di tracciabilità, stabilisce lo
slittamento del termine relativo al
pagamento dei contributi 2011 dal 31
gennaio al 30 aprile prossimo.
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL
TASSO MEDIO DI TARIFFA
AI
SENSI
DELL’ART.
24
DELLE
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M.
12.12.2000) DOPO IL PRIMO
BIENNIO DI ATTIVITÀ
(slittamento termini al 28 febbraio 2011)
L'INAIL premia con uno “sconto” denominato
“oscillazione per prevenzione”, le aziende,
operative da almeno un biennio, che
eseguono interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa in materia (D.Lgs.
81/2008).
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il
tasso di premio applicabile all’azienda,
determinando un risparmio sul premio dovuto
all’INAIL.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura
fissa pari al:
• 5% per le aziende di rilevanti
dimensioni (numero di lavoratori anno
superiore a 500);
• 10 % per le altre aziende (numero di
lavoratori anno inferiore a 500).
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su domanda, alle Aziende in possesso dei
requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva ed assicurativa ed in regola con
le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro
(pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia
effettuato, nell’anno precedente a quello in
cui chiede la riduzione, interventi di
miglioramento nel campo della prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e,
precisamente, un intervento di particolare
rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del
modello di domanda o, in alternativa, almeno
tre interventi tra quelli indicati nelle restanti
Sezioni del modello di domanda, di cui
almeno uno nel settore della formazione e
della
informazione
dei
lavoratori.
L’Azienda deve presentare o spedire
all’INAIL una domanda su apposito modello
predisposto
dall’INAIL.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al
ricevimento della domanda, comunica
all’azienda, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato
adeguatamente
motivato.
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera
solo per l'anno nel quale è stata presentata
la domanda ed è applicata dall’azienda
stessa, in sede di regolazione del premio
assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Le imprese che intendono usufruire di
questa
opportunità
e
di
questa
diminuzione (a volte consistente) dei
PREMI ASSICURATIVI, possono essere
assistite da CONFARTIGIANATO che
eroga una speciale linea di Assistenza
Annuale (ABBONAMENTO), per facilitare
la regolarità aziendale.
Eugenio Battistini
[email protected]
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NUOVE NORME TECNICHE
PER LE COSTRUZIONI
Breve guida per l’applicazione
delle norme
Si propone, in questo numero, un’introduzione
all’applicazione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, concentrata sul capitolo 11 che
disciplina l’uso dei materiali nelle costruzioni.
Sul prossimo numero di Federimpresanews, si
entrerà nel dettaglio di quanto prescritto per la
realizzazione delle strutture in acciaio, attività
svolta da diverse piccole e medie imprese del
settore metalmeccanico operanti sul territorio.
Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) – rif.
D.M. 14 gennaio 2008 – che insieme con le
istruzioni applicative contenute nella Circolare
Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009
rappresentano l’unica normativa di riferimento
per la progettazione.
Le NTC sono organizzate in 12 capitoli e
“definiscono i principi per il progetto,
l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei
riguardi delle prestazioni loro richieste in termini
di requisiti essenziali di resistenza meccanica e
stabilità, anche in caso di incendio, e di
durabilità. Esse forniscono quindi i criteri
generali di sicurezza, precisano le azioni che
devono
essere
utilizzate
nel
progetto,
definiscono le caratteristiche dei materiali e dei
prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti
attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.”
L’entrata in vigore delle NTC comporta, quindi,
rinnovati e diversi impegni per tutti i soggetti che
intervengono nel processo produttivo edile:
progettisti, direttore dei lavori, collaudatori,
produttori di materiali e costruttori.
Il capitolo 11, oggetto della trattazione, definisce
le procedure per una corretta identificazione,
qualificazione ed accettazione dei materiali e
prodotti ad uso strutturale, al fine di garantire la
rintracciabilità del prodotto ed i relativi controlli
lungo tutta la filiera dal Produttore sino alla
messa in opera in Cantiere.
Le NTC hanno, infatti, introdotto l’obbligo, per
tutti gli impianti, interni o esterni al cantiere, di
dotarsi di un sistema di controllo della
produzione allo scopo di assicurare che il
prodotto abbia i requisiti previsti dalle norme
stesse e che tali requisiti siano costantemente
mantenuti fino alla posa in opera. Un aspetto
Numero 1 – Febbraio 2011
importante, quindi, della nuova normativa
riguarda la responsabilità dei controlli.
Nei
cantieri
tale
responsabilità
è,
prevalentemente, in capo al Direttore dei Lavori
che è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio della
fornitura, copia della certificazione; a verificare
che i documenti che accompagnano ogni
fornitura in cantiere riportino gli estremi della
certificazione e a rifiutare le eventuali forniture
non conformi. Ciò comporta che già in fase di
pianificazione degli acquisti, l’impresa deve
richiamare i requisiti dei materiali fissati dal
progettista, compreso il valore minimo di
accettabilità e inserirli nel contratto di fornitura.
Mentre nei centri di trasformazione dell’acciaio,
la responsabilità dei controlli è in capo al
Direttore Tecnico del centro.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento
di un trasformatore (compresi quindi gli elementi
presaldati, presagomati o preassemblati)
devono essere accompagnati da idonea
documentazione, che identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione
stesso.
La
mancanza
della
certificazione
può
comportare la non accettazione del materiale da
parte del direttore dei lavori oppure
successivamente da parte del collaudatore e la
eventuale successiva rivalsa del costruttore nei
confronti del fornitore.
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il
costruttore
deve
inoltre
assicurare
la
conservazione di tutta la documentazione, fino
al completamento delle operazioni di collaudo
statico.
• Principi generali
Per comprendere le Nuove NTC, e la ragione
per cui sono state introdotte regole per settori
che fino ad ora operavano liberamente, è
fondamentale conoscere i principi che le
disciplinano.
L’opera di qualità si ha solo se è in qualità tutto
il processo di realizzazione dell’opera stessa:
progettazione, realizzazione, controlli, collaudo.
Le Nuove NTC si sono poste, quindi, l’obiettivo
fondamentale della qualità. A tal fine è
fondamentale controllare e disciplinare la filiera
dei prodotti e dei materiali da costruzione, per
uso strutturale, dal produttore al cantiere.
È stato, quindi, istituito un principio
fondamentale: tutti i prodotti ed i materiali
che entrano in un cantiere per realizzare
un’opera, devono avere una “carta di
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identità”, dove sia chiaro chi è il produttore e
quali sono le caratteristiche.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono
essere:
− identificati univocamente a cura del
produttore, secondo le procedure applicabili;
− qualificati sotto la responsabilità del
produttore, secondo le procedure applicabili;
− accettati dal Direttore dei lavori mediante
acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove
sperimentali di accettazione.
Ma quale deve essere la modalità di
qualificazione dei prodotti?
Sostanzialmente le nuove NTC elencano tre
possibili casi che possono realizzarsi nella
pratica: a) materiali e prodotti per uso strutturale
per i quali sia disponibile una norma europea
armonizzata; b) materiali e prodotti per uso
strutturale per i quali non sia disponibile una
norma armonizzata; c) materiali e prodotti per
uso strutturale innovativi o comunque non citati
e non ricadenti in una delle tipologie a) o b).
a) marcatura CE
Tutti i prodotti strutturali e secondari (porte,
finestre, pavimenti, acciaio, laminati, ecc.)
devono essere marcati CE. Durante la
realizzazione di un opera, sebbene si utilizzerà
materiale marcato CE, devono comunque
essere eseguiti i controlli, perché la marcatura
CE non garantisce, per la messa in opera, la
qualità definitiva del prodotto. Il controllo in
cantiere è una fase irrinunciabile. La marcatura
CE è garantita dal produttore attraverso un
attestato di conformità dei prodotti. Il sistema
prevede compiti e responsabilità distinte per il
Produttore ed eventualmente per l’Organismo di
certificazione.
b) qualificazione secondo la norma
nazionale
In assenza di una norma armonizzata, e quindi
in assenza della marcatura CE, è necessario
procedere alla qualificazione del STC (Servizio
Tecnico Centrale), con la procedura indicata
nelle NTC stesse. Ultimata l’istruttoria e
verificato il possesso dei requisiti richiesti, il
STC rilascia per ciascuno stabilimento, un
apposito attestato di qualificazione. L’Attestato
di qualificazione, di validità 5 anni, individuato
da un numero progressivo, riporta il nome
dell’azienda, lo stabilimento, i prodotti qualificati,
il marchio.
Numero 1 – Febbraio 2011
Un elenco di tutti gli attestati rilasciati è riportato
sul sito del CSLP (www.cslp.it).
c) materiali non marcati CE né disciplinati
Poi esiste un terzo caso e tutta quella serie di
materiali che per motivi diversi non sono né
marcati CE, né disciplinati, Si tratti,
generalmente, di prodotti innovativi o comunque
di nicchia. Sono prodotti, che, per salvaguardare
quel principio iniziale di qualità, devono essere
in qualche modo qualificati.
In tali casi il produttore potrà avviare una
procedura per arrivare alla Marcatura CE in
conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA),
oppure, in alternativa, dovrà essere in possesso
di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla
base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE
sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della
marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore,
per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero
Dichiarazione di Conformità alla parte
armonizzata della specifica norma europea
ovvero allo specifico Benestare Tecnico
Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori
verificare che tali prodotti rientrino nelle
tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta
documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il
Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del
possesso e del regime di validità dell’Attestato
di Qualificazione (caso B) o del Certificato di
Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato
del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Attenzione: → Controllare sempre il certificato
che accompagna i materiali. Se non c’è il
certificato,
la
fornitura
deve
essere
accompagnata
dalla
dichiarazione
del
fabbricante (l’attestato di conformità). Il numero
dell’attestato di conformità, in generale contiene
una serie di informazioni utili per le verifiche: il
primo
numero,
indica
l’organismo
di
certificazione (es. 0969 indica il STC), segue “CPD” che indica la direttiva prodotti da
costruzione e poi un altro numero che è il
numero di certificato.
Emanuela Magrini
[email protected]
9____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Privacy: il 31 marzo 2011 scade il
termine per la revisione del DPSS
Conto alla rovescia per la consueta scadenza del
31 marzo per l'aggiornamento del "Documento
Programmatico sulla Sicurezza"(DPS) in
relazione al trattamento dei dati da parte delle
aziende.
Tutte le imprese che si sono adeguate ai termini
di legge devono effettuare un controllo sulla
propria documentazione privacy per accertarsi
che la situazione aziendale in essa descritta (es.
incaricati al trattamento, Personal computer
utilizzati, software etc.) corrisponda a quella
attuale.
In caso contrario è necessario procedere entro la
fine di Marzo ad una revisione che recepisca le
modifiche rilevate.
E' importante ricordare a tutte le imprese che
non hanno ad oggi regolamentato la propria
posizione che, in caso di controllo da parte
degli organi preposti, fra i quali la Guardia di
Finanza, rischiano l’applicazione
Bando regionale – Contributi in conto
capitale per la rimozione dell’amianto
da un edificio e l’installazione di un
impianto fotovoltaico.
La Regione Emilia Romagna pubblicherà nei
prossimi
giorni
un
nuovo
Bando
per
l’assegnazione di contributi per la rimozione
dell’amianto da un edificio e l’installazione di un
impianto.
Le caratteristiche di maggior rilievo del Bando
si possono così sintetizzare:
• Risorse disponibili: 9 milioni di €, con la
possibilità di aggiungere ulteriori risorse in
sede di assestamento.
• Tipologia d’investimento: ESCLUSIVAMENTE
PROGETTI INTEGRATI. Per progetto integrato
s’intende un
intervento
che
prevede,
obbligatoriamente, la rimozione dell’amianto da
un edificio e l’installazione di un impianto
fotovoltaico. L’azienda può anche scegliere di
fare un intervento di coibentazione (del solo
tetto o totale). Attenzione: non è ammissibile
un progetto che prevede la sola rimozione
dell’amianto o un progetto
• che prevede la sola installazione di un
impianto fotovoltaico.
Numero 1 – Febbraio 2011
di sanzioni amministrative da un minimo di
20.000 ad un massimo di 180.000 euro.
Per prevenire tale circostanza, Federimpresa
mette a disposizione un servizio di consulenza
che prevede:
−
Check –up e
autovalutazione del rischio sui dati
trattati
−
Elaborazione documento
programmatico e allegati ( lettere di
incarico, moduli gestione password
e tc . )
−
Personalizzazione guida
operativa completa di informativa
sul trattamento
−
Consegna e istruzioni al
responsabile incaricato
Invitiamo quindi le imprese a mettersi in contatto
a Cesena con la responsabile del servizio,
Elisabetta Pistocchi, oppure con il personale delle
sedi territoriali di Confartigianato, per verificare la
propria situazione in materia di privacy.
Elisabetta Pistocchi
[email protected]
• Soglia minima dell’investimento complessivo: €
100.000.
• Entità del contributo può essere del 45% sui
costi della rimozione dell’amianto, del 45% sui
costi della coibentazione, del 30% (solo nel
caso d’impianto integrato con caratteristiche
innovative o a concentrazione) sull’impianto
fotovoltaico.
• Contributo massimo per progetto: 150.000 €.
Con lo scopo di poter informare in modo più
approfondito
le
imprese
interessate
Confartigianato organizza uno specifico seminario
per l'Area Romagnola.
MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2010 ore 15.00
presso la sede Confartigianato di Faenza,
via Zaccagnini,8,
avendo l'opportunità della presenza in qualità di
relatore del Dott. Andrea Pappacena, del
Servizio politiche per l’industria, l’artigianato e la
cooperazione della Regione Emilia Romagna.
Al fine di poter organizzare al meglio
l’iniziativa, le imprese interessate a partecipare
sono invitate a comunicare la loro presenza a:
Mazzotti
Simone
del
Servizio
Ambiente
(0547/642511)
10____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
NORMATIVA
OGGETTO
BENEFICIARI
SCADENZA CONTRIBUTO
Il Fondo, gestito da INVITALIA,
prevede la concessione di aiuti alle
imprese in crisi finalizzati al
salvataggio e alla ristrutturazione,
con due distinte tipologie di
intervento: 1) gli aiuti per il
Fondo per il
salvataggio, che consistono in un
finanziamento
Garanzia statale
sostegno finanziario temporaneo e
Imprese di medie
Fino ad
degli interventi per
sui finanziamenti
reversibile, della durata massima di
e grandi
esaurimento
il salvataggio e la
bancari contratti
sei mesi, finalizzato a mantenere in
dimensioni
del Fondo
ristrutturazione
dalle imprese
attività l'impresa per il tempo
delle imprese in
necessario a elaborare un piano di
difficoltà
ristrutturazione o di liquidazione; 2)
gli aiuti per la ristrutturazione che,
invece, sono basti su un piano
industriale e finanziario finalizzato a
ripristinare la redditività a lungo
termine dell'impresa
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Istituzione di una sezione speciale,
Misure di
con dotazione di 50 milioni di Euro,
PMI settore
Agevolazioni
sostegno al
nell'ambito del Fondo di Garanzia
Autotrasporto
credito ed agli
per le PMI di cui alla legge 662/96
investimenti per il
settore dell'
autotrasporto
15/02/11 –
15/05/11 –
Programmi che assicurino la
15/08/11 –
promozione delle politiche a favore Soggetti pubblici
Dipartimento Pari
15/11/11 – Finanziamento
delle pari opportunità di genere e
o persone
Opportunità
dei diritti delle persone e delle pari giuridiche private 15/12/12 –
15/05/12
opportunità per tutti
15/08/12
Incentivare le imprese a realizzare
interventi finalizzati al
miglioramento dei livelli di salute e
DAL
sicurezza nei luoghi di lavoro:
INAIL – AVVISO
Imprese
12/01/2011 AL Conto Capitale
progetti di investimento, di
PUBBLICO 2010
14/02/2011
formazione e per l'adozione di
modelli organizzativi e di
responsabilità sociale
Il fondo vuole favorire azioni per
accrescere la funzione delle piccole
imprese artigiane nella promozione
dell'economia della conoscenza,
della qualità, dell'innovazione,
Regione Emilia
Romagna: Fondo dell'aggiornamento telematico e
Imprese Artigiane Anticipazione Finanziamento
di Rotazione per le dell'internazionalizzazione, etc. Le
imprese artigiane linee potranno essere raggruppate
in due grandi corpi tematici: a)
politiche per incentivare lo sviluppo
delle imprese; b) struttura di
governo del settore
Numero 1 – Febbraio 2011
11____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Fondo di
cogaranzia
regionale per
l'accesso al
credito delle
imprese
SIMEST Legge
133/2008
Legge 181/89
Ministero dello
Sviluppo
Economico
INVITALIA
Legge 53/2000
Ministero per lo
Sviluppo
Economico
Contributi per
investimenti
innovativi: nuovo
regime di aiuti
Il Fondo è stato creato per
agevolare l'accesso al credito da
parte delle imprese che trovano
sempre più difficoltà ad accedere ai
finanziamenti bancari. Il Fondo è
dedicato: - alle imprese operanti nel
settore dell'industria e dei servizi
alla produzione, attraverso
“Fidindustria Emilia Romagna”;
- alle imprese operanti nel settore
dell'artigianato, attraverso “UNIFIDI
Emilia -Romagna;
- alle imprese operanti nel settore
della cooperazione, attraverso
“Cooperfidi Italia”.
Prevede finanziamenti agevolati alle
imprese che si impegnano a
migliorare la propria struttura
patrimoniale con tre tipologie di
interventi:
a) programmi di inserimento su
mercati esteri;
b) studi di
prefattibilità, fattibilità e programmi
di assistenza tecnica;
c) finanziamenti agevolati per la
patrimonializzazione delle PMI
esportatrici
Imprese
Aperto
Finanziamento
PMI
Aperto
Conto Interessi
Aperto
Fondo Perduto
Da definire
Finanziamento
Imprese dei
settori: attività
estrattive,
manifatturiere,
produzione
Rilancio delle aree industriali colpite energia elettrica e
fornitura servizi
da crisi di settore
Agevolazioni per progetto di
conciliazione
Agevolazioni a favore della
realizzazione di investimenti
produttivi nelle aree tecnologiche
dell'efficienza energetica, della
mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove
tecnologie per il Made in Italy e
delle tecnologie innovative per i
beni culturali e le attività culturali
Imprenditori
Imprese
Imprese
Da definire
Aggregazioni di Entro il 10/09
imprese Unioni di di ciascun
Prodotto
anno
Finanziamento
Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
Il credito d'imposta è fissato nella
misura del 38,50% dell'importo
pagato quale tassa automobilistica
Agenzia delle
per il 2010 per i veicoli di massa
Entrate
Credito d'imposta compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e
del 77% per i veicoli di massa
per gli
Autotrasportatori
autotrasportatori superiore a 11,5 tonnellate.
L.R. 7/98
Numero 1 – Febbraio 2011
Conto impianti,
conto interessi,
finanziamento
agevolato, come
Garanzia
Aperto
Agevolazione
12____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Contributi per le
Imprese del
Turismo – L.
40/2002
Si tratta della possibilità di accedere
a finanziamenti
chirografari/ipotecari con rate di
ammortamento semestrali, con
possibilità di richiedere un
prefinanziamento bancario su
finanziamenti che devono
riguardare operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione
alberghiera e di stabilimenti balneari
Imprese del
Turismo
POR-FESR 20072013 ASSEIII –
ATTIVITA' III.1.2
Interventi di
rimozione
dell'amianto dagli
edifici, di
coibentazione
degli edifici e di
installazione e
messa in esercizio
di impianti
fotovoltaici
Si finanziano progetti integrati di
investimento riguardanti interventi di
rimozione dell'amianto dagli edifici,
di coibentazione degli edifici e di
installazione e messa in esercizio di
impianti fotovoltaici
PMI
CCIAA FORLI'
CESENA - Contrib.
per partecip. a
Contributi per la partecipazione a
fiere-mostre
fiere e mostre specializzate
specializzate
all'estero
all'estero
CCIAA RIMINI fiere e mostre in
Italia
contributi per la partecipazione a
fiere e mostre aventi carattere
"internazionale" in Italia
Conto Interessi
Dal 01/04/11
al 02/05/11
Conto Capitale
Fino ad
esaurimento
fondi, da
presentare
Micro, piccole e
prima della
medie imprese
(artigiane iscritte data di inizio
della
all'albo
manifestazion
provinciale e
e
Fondo Perduto
industriale)
30 gg prima
della
manifestazion
Imprese
e
Finanziamento
30 gg prima
della
manifestazion
e
Finanziamento
Imprese
Contributi per la partecipazione a
fiere e mostre specializzate
all'estero
Il bando ha l'obiettivo di sostenere
la realizzazione di iniziative e
Aperto fino ad
Raggruppamenti
progetti realizzati da
esaurimento Finanziamento
CCIAA RIMINI
di alberghi
raggruppamenti di alberghi tipici e
delle risorse
di qualità
Contributi in abbattimento dei tassi
Fino ad
di interesse per investimenti
PMI
esaurimento Conto Interessi
finalizzati allo sviluppo
CCIAA RIMINI –
fondi
Ricorso al credito imprenditoriale
CCIAA RIMINI fiere e mostre
all'estero
Valdes Landi
[email protected]
Numero 1 – Febbraio 2011