Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza di debiti
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Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza di debiti
1____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti Come noto, il Legislatore al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazione dei crediti ha introdotto con il DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Va evidenziato che l’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc. Per l’applicazione del divieto in esame deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La violazione del divieto di compensazione comporta l’applicazione della sanzione nella misura del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. In merito al suddetto regime sanzionatorio, l’Agenzia ha precisato che occorre distinguere tra i seguenti 2 periodi: − dall’1.1.2011 “fino all’emanazione” di uno specifico DM attuativo; − a “regime”. Numero 1 – Febbraio 2011 Consulenza fiscale: Divieto di utilizzo crediti in compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti Pag. 1 Consulenza del lavoro: nuovo sistema di riscossione dei crediti inps e rateazione in fase amministrativa Pag. 3 Ambiente & Sicurezza: − denuncia annuale catasto rifiuti − stress lavoro correlato: − obbligo valutazione rischio aziendale − riduzione del tasso medio di tariffa INAIL Pag. 5 Qualita' e certificazioni: nuove norme tecniche per le costruzioni Pag. 7 Privacy: 31 marzo 2011, scade il termine per la revisione del DPSS Pag. 9 Lo scadenzario dei principali bandi del credito Pag. 10 2____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS COMPENSAZIONI DALL’1.1.2011 FINO ALL’EMANAZIONE DELLO SPECIFICO DM In questa fase, annunciata dal comunicato stampa del 14 gennaio, la sanzione del 50% non si applica a condizione che il contribuente mantenga inutilizzata una quota di credito pari almeno al debito erariale pendente. In questo senso è stato chiarito che sono vincolanti anche i debiti scaduti prima del 2011. Il debito bloccante è costituito, oltre che dalle imposte con sanzioni ed interessi, anche dagli aggi e dalle altre spese collegate al ruolo sostenute dall'agente della riscossione. Esempio: 1 DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON PAGATO PER IMPOSTE ERARIALI E ACCESSORI = 5.000 EURO CREDITO COMPENSABILE = 8.000 EURO E' possibile compensare liberamente sino a 3.000 (8.000 - 5.000) euro mantenendo quindi un importo a copertura del debito erariale iscritto a ruolo, pari a euro 5.000. Se il contribuente compensa tutti gli 8.000 euro e non paga i debiti a ruolo, scatta la sanzione di 2.500 euro (50% dei debiti iscritti a ruolo, inferiore al 50% del credito compensato). Esempio: 2 DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON PAGATO PER IMPOSTE ERARIALI E ACCESSORI = 5.000 EURO CREDITO COMPENSABILE = 3.000 EURO Ogni compensazione è bloccata. Se il contribuente compensa tutti i 3.000 euro e non paga il debito, scatta la sanzione di 1.500 euro (50% del credito compensato, inferiore al 50% del debito iscritto a ruolo). COMPENSAZIONI A “REGIME” Il Decreto in arrivo, disciplinerà la situazione a regime, facendo venire a meno la possibilità effettuare qualunque compensazione di crediti erariali, se prima non si è pagato il debito erariale scaduto iscritto a ruolo d'importo superiore a euro 1.500. Quindi se un contribuente avrà un debito erariale per ruolo scaduto per 4.000 euro, un eventuale credito erariale compensabile anche di 100 mila euro non potrà originare lo scambio "dare-avere" se prima non vengono versati i 4.000 euro dovuti. Tuttavia il decreto prevederà che il blocco non sarà poi così rigido, considerato che sarà previsto di compensare , in F24, il debito di 4.000 euro, sbloccando di fatto la situazione. In sostanza la prima compensazione dovrà comprendere obbligatoriamente e, come detto, prioritariamente il debito iscritto a ruolo e scaduto e, solo a quel punto, l'eccedenza di credito potrà essere liberamente utilizzata, fatti salvi gli altri limiti alle compensazioni (fra cui il limite di 10.000 euro dell'iva annuale compreso l'applicazione del visto per importi sopra i 15.000). Le disposizioni del decreto prevederanno anche la regolamentazione delle situazioni in cui il debito iscritto a ruolo e scaduto è superiore al credito disponibile. L'utilizzo di tale credito in compensazione potrà avvenire solo tramite compensazione parziale della posizione debitoria nei confronti dell'agente della riscossione. Sarà previsto che il contribuente sia tenuto a comunicare preventivamente all'agente i debiti da estinguere. Esempio: 1 DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON PAGATO PER IMPOSTE ERARIALI E ACCESSORI = 5.000 EURO CREDITO COMPENSABILE = 8.000 EURO La compensazione dovrà obbligatoriamente riguardare prima i 5.000 euro di debito, rendendo così disponibili anche gli altri 3.000 euro per la compensazione di altri tributi e contributi. Esempio: 2 DEBITO ISCRITTO A RUOLO E NON PAGATO PER IMPOSTE ERARIALI E ACCESSORI = 5.000 EURO CREDITO COMPENSABILE = 3.000 EURO La compensazione dovrà obbligatoriamente riguardare parte dei 5.000 euro di debiti a ruolo che saranno pagati parzialmente (con comunicazione all'agente della riscossione per individuare le partite debitorie estinte). Se il contribuente compensa qualunque importo senza prima adempiere ai debiti insoluti, scatta la sanzione pari al 50% del credito indebitamente compensato. Daniele Gaspari [email protected] Numero 1 – Febbraio 2011 3____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI CREDITI INPS E RATEAZIONE IN FASE AMMINISTRATIVA A partire dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti dell’INPS avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’utilizzo dell’avviso di addebito (che ha natura di atto esecutivo) interessa: • i contributi previdenziali ed assistenziali non versati alle scadenze (mensile dei dipendenti o trimestrali di artigiani e commercianti): • i crediti accertati come dovuti dall'Inps o da Enti diversi. Per quanto sopra tutti i crediti accertati dal 1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi antecedenti, saranno recuperati in base alla nuova procedura di riscossione. Il contribuente può, comunque, richiedere il pagamento rateale (fino ad un massimo di 72 rate) dell’importo dovuto, all’Agente della Riscossione (Equitalia ), che potrà concederlo nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso richiedente Quest’ultima, secondo le indicazioni fornite da Equitalia sussiste in caso di: • carenza temporanea di liquidità finanziaria; • stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; • trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo; • contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi; • precaria situazione reddituale. Una volta notificato l’avviso di addebito, in caso di mancato pagamento da parte del Numero 1 – Febbraio 2011 contribuente nel termine di 60 giorni, è previsto il ricorso all’espropriazione forzata da parte dell’Agente della riscossione (senza la preventiva notifica della cartella di pagamento), con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Al riguardo l’Istituto precisa che contro l’avviso di addebito il contribuente può proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS che ha emesso l’avviso stesso. Prima dell’emissione dell’avviso rimane ferma la facoltà, in caso di omissione contributiva, da parte dell’Istituto di avanzare nei confronti del debitore richiesta di pagamento mediante avviso bonario Pertanto, qualora non venga effettuato il pagamento nei termini stabiliti nell’avviso bonario, si provvederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito. In caso di accertamento ispettivo l'Inps chiarisce che, per quanto riguarda i crediti accertati • a seguito di verifica ispettiva dell’INPS o di altri Enti ovvero • con accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida, ci sarà la formazione dell’avviso di addebito qualora il contribuente non effettui il pagamento dei contributi dovuti entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro lo stesso termine il soggetto intimato può proporre ricorso amministrativo contro l’atto notificato, con conseguente sospensione dell’azione di recupero fino alla pronuncia dell’organo competente. In assenza di ricorso e di pagamento, dopo 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida, sarà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il versamento delle somme dovute (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla 4____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS notifica) permetterà l’attivazione delle azioni di recupero coattivo. codici utilizzati per il pagamento della prima rata. RATEAZIONE AMMINISTRATIVA A seguito dell’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del nuovo sistema di riscossione, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, l’INPS ha fornito le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2011 . Dal 3 agosto 2010 la rateazione concessa dall’Istituto può riguardare esclusivamente crediti in fase amministrativa, cioè quelli per i quali lo stesso Istituto • non ha ancora provveduto alla formazione dell’avviso di addebito e • alla contestuale consegna ad Equitalia. A seguito di tale consegna, la richiesta di dilazione dei crediti contenuti nell’avviso, come già anticipato, potrà essere rivolta solo e direttamente al competente Agente della Riscossione (Equitalia) individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso stesso. Il versamento di ciascuna rata mensile, dopo la prima, va effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente. Una volta definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente, preceduta dal versamento della prima rata con modello F24, lo stesso piano non viene più trasferito ad Equitalia con le modalità previste fino al 31 dicembre 2010, ma viene gestito dall'Inps. Sempre mediante il modello F24 il contribuente deve versare mensilmente le rate successive, riportando la causale ed i Numero 1 – Febbraio 2011 Attenzione: Nell’ipotesi di accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti e/o di mancato pagamento di due rate consecutive, si procede alla revoca della dilazione ed il debito residuo viene affidato all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo; inoltre, per tali crediti l’Agente non potrà concedere alcuna rateazione. Quindi, il pagamento va effettuato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Le nuove modalità di rateizzazione non impongono piu' alle aziende con dipendenti ed ai committenti, di effettuare anticipatamente il versamento preventivo delle ritenute previdenziali operate a carico dei lavoratori, ma l'Inps ha l'obbligo di informare l’autorità giudiziaria di questa circostanza per cui se vi e' una irregolarità nel versamento delle rate, scatta il procedimento penale Si sottolinea che per mantenere il diritto alla rateizzazione e' necessaria la regolarità della contribuzione corrente. Patrizia Pizzinelli [email protected] 5____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Catasto Rifiuti - Denuncia annuale Modello Unico di Dichiarazione. Entro il 30/04/2011 deve essere presentata la denuncia al catasto rifiuti mediante la presentazione del modello unico di dichiarazione ( MUD). Sono obbligate a tale denuncia tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti pericolosi, tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti e tutte le imprese che hanno trasportato, smaltito, trattato rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi . Per non incorrere in pesanti sanzioni la CONFARTIGIANATO SERVIZI SOC.COOP.A R.L. ha istituito un servizio telematico d'assistenza . Le aziende interessate sono invitate a prendere contatto entro e non oltre il 21/03/2011 con gli uffici ambiente e sicurezza preposti. STRESS LAVORO CORRELATO E' ENTRATO IN VIGORE L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE Come è noto, l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato è stato differito dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010, per effetto dell’art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Il primo passo obbligatorio per tutte le imprese è effettuato attraverso l’esame di elementi oggettivi recuperabili da dati in possesso del datore di lavoro (assenteismo, infortuni, turnover, sanzioni, carichi di lavoro, lamentele formalizzate eccetera). Il datore di lavoro è quindi tenuto, in primo luogo, a verificare i dati pertinenti per individuare se in azienda sia presente il fenomeno. Se da questo esame non si evidenziano agenti o fenomeni da stress da lavoro, la procedura si conclude con la registrazione di tale evidenza nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa Numero 1 – Febbraio 2011 situazione si realizzerà – presumibilmente – nella grande maggioranza delle piccole e piccolissime imprese. Se invece i dati oggettivi mostrano la sussistenza di fenomeni in astratto riconducibili a stress lavoro correlato, il datore di lavoro è tenuto a procedere alla valutazione approfondita attraverso dati soggettivi. Da un punto di vista cronologico, in estrema sintesi, si ricorda come le aziende debbano provvedere, a decorrere dal 31 dicembre 2010, ad avviare la valutazione della presenza di fattori di stress lavoro correlato, a pianificare e realizzare le misure di eliminazione oppure ridurre al minimo - se l’eliminazione non è possibile - il fattore di rischio da stress. Si rammenta poi come nelle indicazioni approvate dalla Commissione Consultiva è stata inserita una clausola di salvaguardia delle attività di valutazione del rischio da stress da lavoro per quei datori di lavoro che, alla data del 17 novembre, abbiano già effettuato la valutazione, purché essa sia stata effettuata in coerenza con i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008. Questi datori di lavoro non debbono quindi ripetere l’indagine, ma sono unicamente tenuti ad effettuare una rielaborazione della valutazione nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (e cioè: modifiche significative al processo produttivo ed all’organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione, infortuni significativi, indicazioni promananti dalla sorveglianza sanitaria). IL SERVIZIO SICUREZZA DI CONFARTIGIANATO E' A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE PER EVADERE IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE (Tel. 0547/642511 Vainer Mella – Mazzotti Simone) 6____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS SISTRI – PAGAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2011 Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI. Il provvedimento oltre a raccogliere e razionalizzare tutti gli atti legislativi inerenti al sistema di tracciabilità, stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi 2011 dal 31 gennaio al 30 aprile prossimo. DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA AI SENSI DELL’ART. 24 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000) DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ (slittamento termini al 28 febbraio 2011) L'INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008). L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al: • 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500); • 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500). Numero 1 – Febbraio 2011 su domanda, alle Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori. L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL. L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Le imprese che intendono usufruire di questa opportunità e di questa diminuzione (a volte consistente) dei PREMI ASSICURATIVI, possono essere assistite da CONFARTIGIANATO che eroga una speciale linea di Assistenza Annuale (ABBONAMENTO), per facilitare la regolarità aziendale. Eugenio Battistini [email protected] 7____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI Breve guida per l’applicazione delle norme Si propone, in questo numero, un’introduzione all’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, concentrata sul capitolo 11 che disciplina l’uso dei materiali nelle costruzioni. Sul prossimo numero di Federimpresanews, si entrerà nel dettaglio di quanto prescritto per la realizzazione delle strutture in acciaio, attività svolta da diverse piccole e medie imprese del settore metalmeccanico operanti sul territorio. Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) – rif. D.M. 14 gennaio 2008 – che insieme con le istruzioni applicative contenute nella Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009 rappresentano l’unica normativa di riferimento per la progettazione. Le NTC sono organizzate in 12 capitoli e “definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.” L’entrata in vigore delle NTC comporta, quindi, rinnovati e diversi impegni per tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo edile: progettisti, direttore dei lavori, collaudatori, produttori di materiali e costruttori. Il capitolo 11, oggetto della trattazione, definisce le procedure per una corretta identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale, al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto ed i relativi controlli lungo tutta la filiera dal Produttore sino alla messa in opera in Cantiere. Le NTC hanno, infatti, introdotto l’obbligo, per tutti gli impianti, interni o esterni al cantiere, di dotarsi di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle norme stesse e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Un aspetto Numero 1 – Febbraio 2011 importante, quindi, della nuova normativa riguarda la responsabilità dei controlli. Nei cantieri tale responsabilità è, prevalentemente, in capo al Direttore dei Lavori che è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione; a verificare che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere riportino gli estremi della certificazione e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. Ciò comporta che già in fase di pianificazione degli acquisti, l’impresa deve richiamare i requisiti dei materiali fissati dal progettista, compreso il valore minimo di accettabilità e inserirli nel contratto di fornitura. Mentre nei centri di trasformazione dell’acciaio, la responsabilità dei controlli è in capo al Direttore Tecnico del centro. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore (compresi quindi gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati) devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. La mancanza della certificazione può comportare la non accettazione del materiale da parte del direttore dei lavori oppure successivamente da parte del collaudatore e la eventuale successiva rivalsa del costruttore nei confronti del fornitore. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione di tutta la documentazione, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. • Principi generali Per comprendere le Nuove NTC, e la ragione per cui sono state introdotte regole per settori che fino ad ora operavano liberamente, è fondamentale conoscere i principi che le disciplinano. L’opera di qualità si ha solo se è in qualità tutto il processo di realizzazione dell’opera stessa: progettazione, realizzazione, controlli, collaudo. Le Nuove NTC si sono poste, quindi, l’obiettivo fondamentale della qualità. A tal fine è fondamentale controllare e disciplinare la filiera dei prodotti e dei materiali da costruzione, per uso strutturale, dal produttore al cantiere. È stato, quindi, istituito un principio fondamentale: tutti i prodotti ed i materiali che entrano in un cantiere per realizzare un’opera, devono avere una “carta di 8____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS identità”, dove sia chiaro chi è il produttore e quali sono le caratteristiche. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: − identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; − qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; − accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. Ma quale deve essere la modalità di qualificazione dei prodotti? Sostanzialmente le nuove NTC elencano tre possibili casi che possono realizzarsi nella pratica: a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata; b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata; c) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati e non ricadenti in una delle tipologie a) o b). a) marcatura CE Tutti i prodotti strutturali e secondari (porte, finestre, pavimenti, acciaio, laminati, ecc.) devono essere marcati CE. Durante la realizzazione di un opera, sebbene si utilizzerà materiale marcato CE, devono comunque essere eseguiti i controlli, perché la marcatura CE non garantisce, per la messa in opera, la qualità definitiva del prodotto. Il controllo in cantiere è una fase irrinunciabile. La marcatura CE è garantita dal produttore attraverso un attestato di conformità dei prodotti. Il sistema prevede compiti e responsabilità distinte per il Produttore ed eventualmente per l’Organismo di certificazione. b) qualificazione secondo la norma nazionale In assenza di una norma armonizzata, e quindi in assenza della marcatura CE, è necessario procedere alla qualificazione del STC (Servizio Tecnico Centrale), con la procedura indicata nelle NTC stesse. Ultimata l’istruttoria e verificato il possesso dei requisiti richiesti, il STC rilascia per ciascuno stabilimento, un apposito attestato di qualificazione. L’Attestato di qualificazione, di validità 5 anni, individuato da un numero progressivo, riporta il nome dell’azienda, lo stabilimento, i prodotti qualificati, il marchio. Numero 1 – Febbraio 2011 Un elenco di tutti gli attestati rilasciati è riportato sul sito del CSLP (www.cslp.it). c) materiali non marcati CE né disciplinati Poi esiste un terzo caso e tutta quella serie di materiali che per motivi diversi non sono né marcati CE, né disciplinati, Si tratti, generalmente, di prodotti innovativi o comunque di nicchia. Sono prodotti, che, per salvaguardare quel principio iniziale di qualità, devono essere in qualche modo qualificati. In tali casi il produttore potrà avviare una procedura per arrivare alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), oppure, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Attenzione: → Controllare sempre il certificato che accompagna i materiali. Se non c’è il certificato, la fornitura deve essere accompagnata dalla dichiarazione del fabbricante (l’attestato di conformità). Il numero dell’attestato di conformità, in generale contiene una serie di informazioni utili per le verifiche: il primo numero, indica l’organismo di certificazione (es. 0969 indica il STC), segue “CPD” che indica la direttiva prodotti da costruzione e poi un altro numero che è il numero di certificato. Emanuela Magrini [email protected] 9____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Privacy: il 31 marzo 2011 scade il termine per la revisione del DPSS Conto alla rovescia per la consueta scadenza del 31 marzo per l'aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza"(DPS) in relazione al trattamento dei dati da parte delle aziende. Tutte le imprese che si sono adeguate ai termini di legge devono effettuare un controllo sulla propria documentazione privacy per accertarsi che la situazione aziendale in essa descritta (es. incaricati al trattamento, Personal computer utilizzati, software etc.) corrisponda a quella attuale. In caso contrario è necessario procedere entro la fine di Marzo ad una revisione che recepisca le modifiche rilevate. E' importante ricordare a tutte le imprese che non hanno ad oggi regolamentato la propria posizione che, in caso di controllo da parte degli organi preposti, fra i quali la Guardia di Finanza, rischiano l’applicazione Bando regionale – Contributi in conto capitale per la rimozione dell’amianto da un edificio e l’installazione di un impianto fotovoltaico. La Regione Emilia Romagna pubblicherà nei prossimi giorni un nuovo Bando per l’assegnazione di contributi per la rimozione dell’amianto da un edificio e l’installazione di un impianto. Le caratteristiche di maggior rilievo del Bando si possono così sintetizzare: • Risorse disponibili: 9 milioni di €, con la possibilità di aggiungere ulteriori risorse in sede di assestamento. • Tipologia d’investimento: ESCLUSIVAMENTE PROGETTI INTEGRATI. Per progetto integrato s’intende un intervento che prevede, obbligatoriamente, la rimozione dell’amianto da un edificio e l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’azienda può anche scegliere di fare un intervento di coibentazione (del solo tetto o totale). Attenzione: non è ammissibile un progetto che prevede la sola rimozione dell’amianto o un progetto • che prevede la sola installazione di un impianto fotovoltaico. Numero 1 – Febbraio 2011 di sanzioni amministrative da un minimo di 20.000 ad un massimo di 180.000 euro. Per prevenire tale circostanza, Federimpresa mette a disposizione un servizio di consulenza che prevede: − Check –up e autovalutazione del rischio sui dati trattati − Elaborazione documento programmatico e allegati ( lettere di incarico, moduli gestione password e tc . ) − Personalizzazione guida operativa completa di informativa sul trattamento − Consegna e istruzioni al responsabile incaricato Invitiamo quindi le imprese a mettersi in contatto a Cesena con la responsabile del servizio, Elisabetta Pistocchi, oppure con il personale delle sedi territoriali di Confartigianato, per verificare la propria situazione in materia di privacy. Elisabetta Pistocchi [email protected] • Soglia minima dell’investimento complessivo: € 100.000. • Entità del contributo può essere del 45% sui costi della rimozione dell’amianto, del 45% sui costi della coibentazione, del 30% (solo nel caso d’impianto integrato con caratteristiche innovative o a concentrazione) sull’impianto fotovoltaico. • Contributo massimo per progetto: 150.000 €. Con lo scopo di poter informare in modo più approfondito le imprese interessate Confartigianato organizza uno specifico seminario per l'Area Romagnola. MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2010 ore 15.00 presso la sede Confartigianato di Faenza, via Zaccagnini,8, avendo l'opportunità della presenza in qualità di relatore del Dott. Andrea Pappacena, del Servizio politiche per l’industria, l’artigianato e la cooperazione della Regione Emilia Romagna. Al fine di poter organizzare al meglio l’iniziativa, le imprese interessate a partecipare sono invitate a comunicare la loro presenza a: Mazzotti Simone del Servizio Ambiente (0547/642511) 10____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS NORMATIVA OGGETTO BENEFICIARI SCADENZA CONTRIBUTO Il Fondo, gestito da INVITALIA, prevede la concessione di aiuti alle imprese in crisi finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione, con due distinte tipologie di intervento: 1) gli aiuti per il Fondo per il salvataggio, che consistono in un finanziamento Garanzia statale sostegno finanziario temporaneo e Imprese di medie Fino ad degli interventi per sui finanziamenti reversibile, della durata massima di e grandi esaurimento il salvataggio e la bancari contratti sei mesi, finalizzato a mantenere in dimensioni del Fondo ristrutturazione dalle imprese attività l'impresa per il tempo delle imprese in necessario a elaborare un piano di difficoltà ristrutturazione o di liquidazione; 2) gli aiuti per la ristrutturazione che, invece, sono basti su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Istituzione di una sezione speciale, Misure di con dotazione di 50 milioni di Euro, PMI settore Agevolazioni sostegno al nell'ambito del Fondo di Garanzia Autotrasporto credito ed agli per le PMI di cui alla legge 662/96 investimenti per il settore dell' autotrasporto 15/02/11 – 15/05/11 – Programmi che assicurino la 15/08/11 – promozione delle politiche a favore Soggetti pubblici Dipartimento Pari 15/11/11 – Finanziamento delle pari opportunità di genere e o persone Opportunità dei diritti delle persone e delle pari giuridiche private 15/12/12 – 15/05/12 opportunità per tutti 15/08/12 Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e DAL sicurezza nei luoghi di lavoro: INAIL – AVVISO Imprese 12/01/2011 AL Conto Capitale progetti di investimento, di PUBBLICO 2010 14/02/2011 formazione e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Il fondo vuole favorire azioni per accrescere la funzione delle piccole imprese artigiane nella promozione dell'economia della conoscenza, della qualità, dell'innovazione, Regione Emilia Romagna: Fondo dell'aggiornamento telematico e Imprese Artigiane Anticipazione Finanziamento di Rotazione per le dell'internazionalizzazione, etc. Le imprese artigiane linee potranno essere raggruppate in due grandi corpi tematici: a) politiche per incentivare lo sviluppo delle imprese; b) struttura di governo del settore Numero 1 – Febbraio 2011 11____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Fondo di cogaranzia regionale per l'accesso al credito delle imprese SIMEST Legge 133/2008 Legge 181/89 Ministero dello Sviluppo Economico INVITALIA Legge 53/2000 Ministero per lo Sviluppo Economico Contributi per investimenti innovativi: nuovo regime di aiuti Il Fondo è stato creato per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese che trovano sempre più difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari. Il Fondo è dedicato: - alle imprese operanti nel settore dell'industria e dei servizi alla produzione, attraverso “Fidindustria Emilia Romagna”; - alle imprese operanti nel settore dell'artigianato, attraverso “UNIFIDI Emilia -Romagna; - alle imprese operanti nel settore della cooperazione, attraverso “Cooperfidi Italia”. Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; c) finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici Imprese Aperto Finanziamento PMI Aperto Conto Interessi Aperto Fondo Perduto Da definire Finanziamento Imprese dei settori: attività estrattive, manifatturiere, produzione Rilancio delle aree industriali colpite energia elettrica e fornitura servizi da crisi di settore Agevolazioni per progetto di conciliazione Agevolazioni a favore della realizzazione di investimenti produttivi nelle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il Made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni culturali e le attività culturali Imprenditori Imprese Imprese Da definire Aggregazioni di Entro il 10/09 imprese Unioni di di ciascun Prodotto anno Finanziamento Interventi per la promozione e commercializzazione turistica Il credito d'imposta è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica Agenzia delle per il 2010 per i veicoli di massa Entrate Credito d'imposta compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa per gli Autotrasportatori autotrasportatori superiore a 11,5 tonnellate. L.R. 7/98 Numero 1 – Febbraio 2011 Conto impianti, conto interessi, finanziamento agevolato, come Garanzia Aperto Agevolazione 12____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Contributi per le Imprese del Turismo – L. 40/2002 Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario su finanziamenti che devono riguardare operazioni di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari Imprese del Turismo POR-FESR 20072013 ASSEIII – ATTIVITA' III.1.2 Interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici, di coibentazione degli edifici e di installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici Si finanziano progetti integrati di investimento riguardanti interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici, di coibentazione degli edifici e di installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici PMI CCIAA FORLI' CESENA - Contrib. per partecip. a Contributi per la partecipazione a fiere-mostre fiere e mostre specializzate specializzate all'estero all'estero CCIAA RIMINI fiere e mostre in Italia contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia Conto Interessi Dal 01/04/11 al 02/05/11 Conto Capitale Fino ad esaurimento fondi, da presentare Micro, piccole e prima della medie imprese (artigiane iscritte data di inizio della all'albo manifestazion provinciale e e Fondo Perduto industriale) 30 gg prima della manifestazion Imprese e Finanziamento 30 gg prima della manifestazion e Finanziamento Imprese Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero Il bando ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative e Aperto fino ad Raggruppamenti progetti realizzati da esaurimento Finanziamento CCIAA RIMINI di alberghi raggruppamenti di alberghi tipici e delle risorse di qualità Contributi in abbattimento dei tassi Fino ad di interesse per investimenti PMI esaurimento Conto Interessi finalizzati allo sviluppo CCIAA RIMINI – fondi Ricorso al credito imprenditoriale CCIAA RIMINI fiere e mostre all'estero Valdes Landi [email protected] Numero 1 – Febbraio 2011