Avvisi dell`Agenzia - Agenzia delle Entrate
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Avvisi dell`Agenzia - Agenzia delle Entrate
Avvisi dell’Agenzia: quando come e perché di Valter Palano Cosa succede dopo aver consegnato la dichiarazione dei redditi all’intermediario (CAF Commercialista) che si occupa della sua trasmissione? Tutte le dichiarazioni dei redditi subiscono un controllo automatizzato, per intenderci, fatto dal computer. Questo controllo viene eseguito entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, in pratica, la dichiarazione presentata nel 2004 relativa ai redditi del 2003 sarà sottoposta a questo primo controllo entro maggio del 2005. In buona sostanza si fa una verifica dell’esattezza dei calcoli, dell’importo del credito riportato in dichiarazione dall’anno precedente, si calcola se, sulla base di quanto dichiarato, le detrazioni d’imposta (quelle relative figli o coniuge a carico, ecc.) sono coerenti con le informazioni fornite, per esempio, se si dichiara di avere a carico un solo figlio e si indicano le detrazioni spettanti per due figli il computer se ne accorge e lo segnala. Insomma l’elaborazione riguarda tutte quelle informazioni che possono essere controllate senza chiedere al contribuente alcuna documentazione. L’esito di questo controllo viene sempre comunicato, anche se tutto va bene. Ma andiamo con ordine: se tutto è corretto l’Agenzia delle Entrate scrive per fare i dovuti complimenti, se qualcosa non va invia il cosiddetto “AVVISO DI IRREGOLARITA’ attraverso il quale, nel dettaglio, spiega cosa non funziona della dichiarazione. A questo punto bisogna verificare se l’errore è di chi ha compilato il modello UNICO oppure del cervellone. Superato, si spera senza danni, questo primo controllo esiste la possibilità, sulla base di criteri selettivi fissati dall’Agenzia delle Entrate, che la stessa dichiarazione subisca un altro tipo di liquidazione (l’Agenzia chiama liquidazione il controllo della dichiarazione). Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, per la dichiarazione presentata nel 2004 relativa ai redditi del 2003 parliamo del 31 dicembre del 2006, presso gli uffici locali si svolge questo controllo che riguarda quelle voci della dichiarazione che, spesso, possono essere verificate solo chiedendo al contribuente di esibire i documenti giustificativi, ovvero: interessi passivi dei mutui, spese mediche, spese previdenziali o assicurative, ecc.. Bisogna tener presente che, a differenza di quanto succedeva ormai molti anni fa, alla dichiarazione non si allegano più i documenti che testimoniano la correttezza di quanto indicato in termini di redditi, detrazioni, deduzioni, ritenute d’acconto e quant’altro. Durante questa lavorazione l’ufficio, quando non può farne a meno, richiede l’esibizione dei documenti di cui ha bisogno e, nella malaugurata ipotesi che ci sia qualche problema, spedisce un “AVVISO BONARIO” per comunicarlo.. Questo doppio controllo, in alcuni casi, ha delle conseguenze che possono apparire paradossali, in quanto il computer potrebbe inviare una prima comunicazione con cui informa dell’esito positivo del primo controllo ma, in seguito, dal competente Ufficio delle Entrate scrivono per comunicare che qualcosa non va. In realtà non c’è contraddizione, si tratta di due controlli diversi che, quindi, possono avere esiti diversi. Cosa fare quando si riceve un avviso di irregolarità o un avviso bonario? Avviso di Irregolarità Avviso Bonario D.Lgs 241 del 9 luglio 1997 Normativa di riferimento Prassi Articolo 36 bis D.P.R 600/73 Articolo 54 bis D.P.R 633/72 Articolo 36 ter D.P.R 600/73 Cir. n. 100 del 18 maggio 2000 Cir. n. 68 del 16 luglio 2001 Termini per il pagamento 30 gg. dalla ricezione dell’avviso per 30 gg. dalla ricezione dell’avviso per usufruire della riduzione ad 1/3 della usufruire della riduzione a 2/3 della sanzione prevista, mediante F24 allegato sanzione prevista, mediante F24 allegato Termini per la richiesta di annullamento Entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione il contribuente può fornire i chiarimenti ed i documenti necessari all’annullamento parziale o totale della richiesta di pagamento Richiesta di informazioni o di annullamento Ufficio delle Entrate – è possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 199.126.003, o via Internet all’indirizzo www.agenziaentrate.it Assistenza Telefonica al numero 848.800.444 N.B: Quando il contribuente è convinto della illegittimità della richiesta di pagamento e tale convincimento non corrisponde ad una disponibilità dell’Ufficio a riconoscere l’autotutela, si può omettere di pagare in tutto o in parte l’avviso bonario e, entro 60 giorni dal recapito della cartella, proporre ricorso presso le commisioni tributarie chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto fiscale notificato.