Avvisi dell`Agenzia - Agenzia delle Entrate

Transcript

Avvisi dell`Agenzia - Agenzia delle Entrate
Avvisi dell’Agenzia: quando come e perché
di Valter Palano
Cosa succede dopo aver consegnato la dichiarazione dei redditi all’intermediario (CAF
Commercialista) che si occupa della sua trasmissione?
Tutte le dichiarazioni dei redditi subiscono un controllo automatizzato, per intenderci, fatto dal
computer. Questo controllo viene eseguito entro l'inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni relative all'anno successivo, in pratica, la dichiarazione presentata nel 2004 relativa ai
redditi del 2003 sarà sottoposta a questo primo controllo entro maggio del 2005. In buona sostanza
si fa una verifica dell’esattezza dei calcoli, dell’importo del credito riportato in dichiarazione
dall’anno precedente, si calcola se, sulla base di quanto dichiarato, le detrazioni d’imposta (quelle
relative figli o coniuge a carico, ecc.) sono coerenti con le informazioni fornite, per esempio, se si
dichiara di avere a carico un solo figlio e si indicano le detrazioni spettanti per due figli il computer
se ne accorge e lo segnala. Insomma l’elaborazione riguarda tutte quelle informazioni che possono
essere controllate senza chiedere al contribuente alcuna documentazione.
L’esito di questo controllo viene sempre comunicato, anche se tutto va bene. Ma andiamo con
ordine: se tutto è corretto l’Agenzia delle Entrate scrive per fare i dovuti complimenti, se qualcosa
non va invia il cosiddetto “AVVISO DI IRREGOLARITA’ attraverso il quale, nel dettaglio, spiega
cosa non funziona della dichiarazione. A questo punto bisogna verificare se l’errore è di chi ha
compilato il modello UNICO oppure del cervellone.
Superato, si spera senza danni, questo primo controllo esiste la possibilità, sulla base di
criteri selettivi fissati dall’Agenzia delle Entrate, che la stessa dichiarazione subisca un altro tipo di
liquidazione (l’Agenzia chiama liquidazione il controllo della dichiarazione). Entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione, per la dichiarazione presentata nel 2004
relativa ai redditi del 2003 parliamo del 31 dicembre del 2006, presso gli uffici locali si svolge
questo controllo che riguarda quelle voci della dichiarazione che, spesso, possono essere verificate
solo chiedendo al contribuente di esibire i documenti giustificativi, ovvero: interessi passivi dei
mutui, spese mediche, spese previdenziali o assicurative, ecc.. Bisogna tener presente che, a
differenza di quanto succedeva ormai molti anni fa, alla dichiarazione non si allegano più i
documenti che testimoniano la correttezza di quanto indicato in termini di redditi, detrazioni,
deduzioni, ritenute d’acconto e quant’altro. Durante questa lavorazione l’ufficio, quando non può
farne a meno, richiede l’esibizione dei documenti di cui ha bisogno e, nella malaugurata ipotesi che
ci sia qualche problema, spedisce un “AVVISO BONARIO” per comunicarlo..
Questo doppio controllo, in alcuni casi, ha delle conseguenze che possono apparire
paradossali, in quanto il computer potrebbe inviare una prima comunicazione con cui informa
dell’esito positivo del primo controllo ma, in seguito, dal competente Ufficio delle Entrate scrivono
per comunicare che qualcosa non va. In realtà non c’è contraddizione, si tratta di due controlli
diversi che, quindi, possono avere esiti diversi.
Cosa fare quando si riceve un avviso di irregolarità o un avviso bonario?
Avviso di Irregolarità
Avviso Bonario
D.Lgs 241 del 9 luglio 1997
Normativa di
riferimento
Prassi
Articolo 36 bis D.P.R 600/73
Articolo 54 bis D.P.R 633/72
Articolo 36 ter D.P.R 600/73
Cir. n. 100 del 18 maggio 2000
Cir. n. 68 del 16 luglio 2001
Termini per il
pagamento
30 gg. dalla ricezione dell’avviso per
30 gg. dalla ricezione dell’avviso per
usufruire della riduzione ad 1/3 della
usufruire della riduzione a 2/3 della
sanzione prevista, mediante F24 allegato sanzione prevista, mediante F24 allegato
Termini per la
richiesta di
annullamento
Entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione il contribuente può fornire i
chiarimenti ed i documenti necessari all’annullamento parziale o totale della
richiesta di pagamento
Richiesta di
informazioni o
di
annullamento
Ufficio delle Entrate – è possibile prenotare un appuntamento telefonando al
numero 199.126.003, o via Internet all’indirizzo www.agenziaentrate.it
Assistenza Telefonica al numero 848.800.444
N.B: Quando il contribuente è convinto della illegittimità della richiesta di pagamento e tale
convincimento non corrisponde ad una disponibilità dell’Ufficio a riconoscere l’autotutela, si può
omettere di pagare in tutto o in parte l’avviso bonario e, entro 60 giorni dal recapito della cartella,
proporre ricorso presso le commisioni tributarie chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto
fiscale notificato.